Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciarlo?

In generale, in quanto vittima di reato, sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno erogati dalle amministrazioni pubbliche, avete diritto a ricevere protezione, informazioni, sostegno, assistenza e cure anche prima di denunciare il reato.

Potete chiedere alle autorità o ai funzionari cui vi siete rivolti all'inizio di indirizzarvi presso le Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Uffici di sostegno alle vittime di reato), dove potrete ricevere assistenza a titolo gratuito e in modo riservato, anche se non avete ancora denunciato il reato.

Avete inoltre la possibilità di farvi accompagnare da una persona di vostra scelta sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari.

In aggiunta, in quanto vittime di reato, avete il diritto di essere compresi e di comprendere ogni azione intrapresa in seguito alla denuncia del reato, incluse le informazioni che vi verranno fornite prima di sporgere denuncia, avvalendovi di servizi di interpretazione eventualmente anche in lingue dei segni legalmente riconosciute, nonché di ausili per le comunicazioni orali, ove necessario.

Per tutte le comunicazioni, sia orali che scritte, il linguaggio utilizzato sarà chiaro, semplice e accessibile e terrà conto delle vostre esigenze e caratteristiche personali, in particolare qualora siate affetti da un disturbo fisico, intellettivo o mentale oppure siate minori.

Le informazioni che potete ricevere in quanto persona offesa e che vi saranno fornite sin dal primo contatto con le autorità o con i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno riguardano principalmente:

  • la procedura per denunciare un reato ed ottenere consulenza e assistenza legale, nonché, ove opportuno, le condizioni per accedere al gratuito patrocinio;
  • le misure di assistenza e sostegno a vostra disposizione a livello medico, psicologico e materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione;
  • la possibilità di chiedere l'applicazione di misure di protezione e, ove opportuno, la procedura per farlo;
  • il risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, la procedura per farne richiesta;
  • i servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi in cui siano previsti dalla legge;
  • i casi in cui potete ricevere un rimborso delle spese legali sostenute e, ove opportuno, la procedura per farne richiesta.

Se necessarie, potete ricevere informazioni anche sui servizi di interpretazione e di traduzione e sugli ausili e i servizi di comunicazione disponibili.

Laddove non siate residenti in Spagna, avete diritto a ricevere informazioni sulla procedura da seguire per esercitare i vostri diritti.

Non vivo nel paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Se siete residenti in Spagna potete denunciare alle autorità spagnole un reato di cui siete stati vittima in un altro paese dell'Unione europea.

Qualora decidano di non procedere con l'indagine per mancanza di competenza giurisdizionale, le autorità spagnole trasmetteranno immediatamente la denuncia alle autorità competenti dello Stato in cui è stato commesso il reato e vi terranno informati in quanto parte denunciante.

Se siete cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, con residenza ordinaria in Spagna, e il reato di cui siete vittima è stato commesso in un altro Stato membro dell'UE (vittime di reati in situazioni transfrontaliere), potete rivolgervi agli Uffici di sostegno alle vittime di reato, che potranno fornirvi informazioni sulle procedure legali da seguire nel paese in cui è stato commesso il crimine e sul risarcimento cui potete avere diritto. In caso di reati terroristici, dovete contattare la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior (Direzione generale per l'assistenza alle vittime del ministero dell'Interno).

Se non siete residenti in Spagna e non parlate spagnolo né la rispettiva lingua regionale, avete diritto a essere assistiti gratuitamente da un interprete. La polizia può fornirvi un modulo per la denuncia del reato nella vostra lingua e garantirvi l'assistenza di un interprete di persona o per via telefonica. I tribunali dispongono di un servizio di interpretazione, che si coordinerà con gli Uffici di assistenza alle vittime di reati. Inoltre, se non siete residenti in Spagna, potete ricevere informazioni sulla procedura per l'esercizio dei vostri diritti.

Nel caso in cui siate beneficiari di un ordine di protezione emesso da uno Stato membro, potete chiedere il rilascio un ordine di protezione europeo. Utilizzando un processo semplice e velocizzato, potrete ricevere protezione attraverso un nuovo provvedimento di tutela adottato dallo Stato membro nel quale viaggiate o vi spostate.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Al momento della presentazione della denuncia, avete diritto a riceverne una copia debitamente certificata. Avrete altresì diritto a un'assistenza linguistica gratuita e alla traduzione scritta della copia della denuncia presentata, se non capite né parlate le lingue ufficiali del luogo in cui è stata presentata la denuncia.

Potrete inoltre ricevere informazioni sui seguenti aspetti:

  • le misure di sostegno e assistenza a vostra disposizione a livello medico, psicologico o materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione, incluse, se necessario e pertinente, informazioni riguardanti le possibilità di ricevere una sistemazione alternativa;
  • il diritto di testimoniare dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine;
  • la possibilità di chiedere l'applicazione di misure di protezione e, ove opportuno, la procedura per farlo;
  • il risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, la procedura per farne richiesta;
  • i servizi di interpretazione e traduzione disponibili;
  • eventuali ausili e servizi di comunicazione disponibili;
  • le procedure mediante le quali potete esercitare i vostri diritti se vivete fuori dalla Spagna;
  • i ricorsi proponibili contro qualsiasi decisione che riteniate incompatibile con i vostri diritti;
  • i recapiti telefonici dell'autorità che si occupa della procedura e i canali di comunicazione che potete utilizzare per prendere contatto con tale autorità;
  • i servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi in cui siano previsti dalla legge;
  • i casi in cui potete essere rimborsati per le spese legali sostenute e, ove opportuno, la procedura per chiederne il rimborso;
  • il diritto di presentare una domanda generale per essere informati di talune decisioni prese nell'ambito del procedimento, come ad esempio, la decisione di non avviare un'azione penale, la sentenza finale del procedimento, la decisione di incarcerare o scarcerare l'autore del reato, nonché la possibile evasione dell'autore del reato ed eventuali decisioni di autorità giudiziarie o penitenziarie che interessino gli autori di reati commessi con violenza o intimidazione che mettano a rischio la vostra sicurezza.

Sarete inoltre informati della data, dell'ora e del luogo, nonché del contenuto dei capi di accusa contro l'autore del reato.

Se siete vittime di un reato di violenza basata sul genere, sarete informati, senza che sia necessario presentare richiesta e purché non abbiate espresso una volontà contraria, delle decisioni di incarcerazione o successiva scarcerazione dell'autore del reato, nonché di una sua possibile evasione, così come delle decisioni di approvazione di misure cautelari individuali o di modifica di misure già concordate, laddove siano intese a garantire la vostra sicurezza.

Avrete inoltre la possibilità di accedere ai servizi di assistenza e di supporto alle vittime degli Uffici di sostegno alle vittime di reato, erogati a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza. Potete essere indirizzati a questi uffici se necessario in base alla gravità del reato o qualora lo richiediate.

Quando il reato in questione ha comportato danni particolarmente gravi, le amministrazioni pubbliche e gli Uffici di sostegno alle vittime di reato possono estendere ai vostri familiari il diritto di accesso ai servizi di assistenza e di supporto. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui avete un legame per vincolo coniugale o relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Se non siete residenti in Spagna e non parlate spagnolo né la rispettiva lingua regionale, avete diritto a essere assistiti gratuitamente da un interprete. La polizia può fornirvi un modulo per la denuncia del reato nella vostra lingua e garantirvi l'assistenza di un interprete di persona o per via telefonica. I tribunali dispongono di un servizio di interpretazione, che si coordinerà con gli uffici di assistenza alle vittime di reato.

Gli uffici di sostegno alle vittime di reato vi forniranno informazioni sui diritti di cui godete in termini di assistenza linguistica gratuita e una traduzione scritta della copia della denuncia, qualora non comprendiate né parliate una delle lingue ufficiali del luogo in cui presentate la denuncia.

In particolare, avete diritto a:

  • essere assistiti gratuitamente da un interprete che parla una lingua a voi conosciuta nel momento della deposizione dinanzi a giudici, procuratori o funzionari di polizia, durante le indagini oppure nel momento della comparizione quali testimoni al processo o a un'udienza pubblica.

Tale diritto si applica anche alle persone affette da disturbi dell'udito o della parola;

  • la traduzione gratuita di talune decisioni prese nell'ambito del procedimento, quali ad esempio, la decisione di non avviare un'azione penale, la sentenza finale del procedimento, la decisione di incarcerare o scarcerare l'autore del reato, nonché una sua eventuale evasione, decisioni di autorità giudiziarie o penitenziarie che interessino gli autori di reati commessi con violenza o intimidazione e che rappresentino un rischio per la vostra sicurezza, nonché la decisione di chiusura dell'indagine.

Potete chiedere che la traduzione includa un breve riassunto delle motivazioni della decisione presa;

  • la traduzione gratuita di tutte le informazioni essenziali per la partecipazione al procedimento penale. A tal fine, è possibile inviare una richiesta motivata per l'ottenimento di un atto da considerarsi essenziale;
  • essere informati, in una lingua a voi conosciuta, della data, dell'ora e del luogo del processo.

L'assistenza di un interprete può essere assicurata anche mediante videoconferenza o qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a meno che il giudice o tribunale non accetti d'ufficio o su richiesta di una delle parti la presenza fisica dell'interprete per garantire la tutela dei vostri diritti.

In via eccezionale la traduzione scritta dei documenti può essere sostituita da una sintesi orale del loro contenuto in una lingua a voi comprensibile, al fine di garantire l'equità del procedimento.

Laddove, nonostante la vostra richiesta, non venga garantita l'interpretazione o la traduzione delle azioni di polizia condotte, avete la possibilità di presentare ricorso dinanzi al giudice istruttore. Il ricorso sarà ritenuto proposto sin dal momento in cui avete espresso il vostro disaccordo in merito al diniego all'interpretazione o alla traduzione richiesta.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso in cui io sia un minore; se ho una disabilità)?

In generale, in quanto persona offesa, sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari e durante l'intervento dei servizi di assistenza e sostegno erogati dalle amministrazioni pubbliche, avete diritto a ricevere, anche prima di denunciare il reato, protezione, informazioni, sostegno, assistenza e cure.

Potete chiedere alle autorità o ai funzionari cui vi siete rivolti in prima istanza di indirizzarvi presso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, che vi forniranno assistenza gratuita e riservata, anche senza che abbiate prima sporto denuncia.

Avete inoltre la possibilità di farvi accompagnare da una persona di vostra scelta sin dal primo contatto con le autorità o i funzionari.

Inoltre, avete il diritto di essere compresi e comprendere ogni azione intrapresa in seguito alla denuncia del reato, incluse le informazioni che vi verranno fornite prima di sporgere denuncia, avvalendosi di servizi di interpretazione in lingue dei segni legalmente riconosciute, nonché ausili per le comunicazioni orali, ove necessario.

Per tutte le comunicazioni, sia orali che scritte, il linguaggio utilizzato sarà chiaro, semplice e accessibile e terrà conto delle vostre esigenze e caratteristiche personali, in particolare qualora siate affetti da un disturbo fisico, intellettivo o mentale oppure siate minori.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Se siete vittime di reato, avete diritto ad un accesso gratuito e riservato ai servizi di assistenza e di supporto alle vittime predisposti dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli forniti dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato.

Tali uffici, che forniscono un servizio pubblico multidisciplinare, erogato gratuitamente per rispondere alle esigenze delle vittime e istituito dal ministero della Giustizia,

sono presenti in tutte le comunità autonome, in quasi tutte le capitali di provincia e in altre città.

In quanto vittime di reato, gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi garantiranno un'assistenza completa, coordinata e specializzata, rispondendo alle vostre specifiche esigenze legali, psicologiche e sociali.

Laddove siate vittime di un reato terroristico potete contattare l'Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional (Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte suprema nazionale). Se lo desiderate, potete comunque rivolgervi all'Ufficio di sostegno alle vittime di reato della vostra provincia. L'Ufficio di sostegno alle vittime di reato si coordinerà quindi con l'Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo della Corte suprema nazionale.

Il diritto di accesso continua durante l'intervento dei servizi di assistenza e supporto e, se del caso, dei servizi di giustizia riparativa, nel corso dell'intero procedimento penale e per un opportuno periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento, indipendentemente dall'esito e dal fatto che l'identità dell'autore del reato sia nota, anche nel periodo precedente la denuncia del reato.

Quando il reato in questione ha comportato danni particolarmente gravi, le amministrazioni pubbliche e gli Uffici di sostegno alle vittime di reato possono estendere ai vostri familiari il diritto di accesso ai servizi di assistenza e di supporto. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui avete un legame per vincolo coniugale o relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Se avete figli minorenni o siete minori la cui tutela o affido sono assegnati a una donna vittima di violenza di genere o a vittime di violenza domestica, avrete diritto a misure di assistenza e protezione specifiche previste dalla legge.

Inoltre, se siete vittima di reati terroristici o di violenza di genere oppure siete minorenni godrete altresì dei diritti riconosciuti dalla normativa specifica prevista per ciascuna tipologia di reato.

La polizia automaticamente mi indicherà un centro di sostegno alle vittime?

I funzionari della polizia di Stato e, ove opportuno, la polizia della comunità autonoma in cui è stato commesso il reato, effettueranno una prima valutazione individuale della situazione al momento della presentazione della denuncia, per decidere le vostre esigenze di protezione e identificarvi, se del caso, quale vittima vulnerabile. Durante questa valutazione iniziale, riceverete informazioni sulla possibilità di rivolgervi a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Qualunque autorità o funzionario con cui entrate in contatto deve indirizzarvi, ove necessario, verso gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, a seconda della gravità del reato o qualora lo richiediate.

Com'è protetta la mia privacy?

L'accesso all'assistenza e ai servizi di supporto forniti dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli forniti dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato, è sempre di carattere riservato.

Le informazioni fornite a funzionari di polizia o a qualsiasi autorità o funzionario che vi assiste fin dal primo momento possono essere trasmesse ad altri servizi di assistenza e supporto, tra cui gli Uffici di sostegno alle vittime di reato, con il vostro consenso previo e informato.

I servizi di assistenza alle vittime possono fornire a terzi le informazioni che hanno ricevuto su di voi soltanto con il vostro consenso previo e informato.

Per quanto riguarda la sfera giudiziaria, i giudici, i tribunali, i pubblici ministeri e le altre autorità e funzionari incaricati dell'indagine penale, così come tutti gli altri soggetti coinvolti in qualche modo o che partecipano al procedimento, prenderanno le misure necessarie conformemente alla legge, al fine di tutela la vostra privacy e quella dei vostri familiari e, in particolare, di impedire la divulgazione di qualsiasi informazione che possa rivelare la vostra identità qualora siate minori o persone affette da disabilità con esigenze di protezione speciale.

Inoltre, l'autorità giudiziaria può vietare l'ottenimento, la divulgazione o la pubblicazione di immagini vostre o dei vostre familiari, soprattutto qualora siate minorenni o affetti da disabilità e abbiate bisogno di una protezione speciale.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

Tutte le persone offese hanno il diritto di avere un accesso gratuito e riservato ai servizi di assistenza e di supporto erogati dagli Uffici di sostegno alle vittime di reato.

L'accesso ai servizi di assistenza e di supporto non sarà subordinato alla previa denuncia di un reato.

Protezione personale se sono in situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Le autorità e i funzionari incaricati dell'indagine, dell'azione penale e del processo in relazione ai reati prenderanno le misure necessarie previste dalla legge per tutelare la vita delle vittime e dei loro familiari, il loro benessere fisico e mentale e la loro libertà, sicurezza, libertà sessuale e integrità, nonché per proteggere in modo adeguato la loro privacy e dignità, in particolare nel rendere dichiarazioni o testimoniare in tribunale.

Il pubblico ministero garantirà in particolare il rispetto del diritto alla tutela in caso di vittime minorenni, prendendo le misure appropriate nel loro migliore interesse, se necessario a prevenire o ridurre i danni che possono nascere dallo svolgimento del procedimento.

Se siete vittime minorenni o con disabilità (vittime con esigenze di protezione speciale), è possibile che le prove siano esaminate dagli esperti prima del processo e che il colloquio tenuto in un'aula predisposta con professionisti appositamente formati venga registrato.

Chi mi può offrire protezione?

Per decidere le misure di protezione da prendere, sarà condotta una valutazione delle vostre circostanze specifiche.

La valutazione e la decisione sulle misure da adottare sono di competenza dei seguenti soggetti:

  • durante la fase istruttoria del reato, il giudice istruttore o il giudice competente in materia di violenza contro le donne, fatte salve la valutazione e la decisione provvisorie, che devono essere eseguite e prese da:
  • il pubblico ministero, durante le indagini o nei procedimenti riguardanti vittime minorenni;
  • i funzionari di polizia coinvolti nella fase iniziale delle indagini;
  • durante il processo, il giudice o tribunale responsabile del caso.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Sì. Le vostre circostanze specifiche saranno sempre oggetto di valutazione prima di determinare quali misure di protezione adottare.

I funzionari della polizia di Stato e, ove opportuno, la polizia della comunità autonoma in cui è stato commesso il reato, effettueranno una prima valutazione individuale della situazione al momento della presentazione della denuncia, per decidere le vostre esigenze di protezione e identificarvi, se del caso, quale vittima vulnerabile. Durante questa valutazione iniziale, riceverete informazioni sulla possibilità di rivolgervi a un Ufficio di sostegno alle vittime di reato.

Nel caso in cui siate assistiti da un Ufficio di sostegno alle vittime di reato, anche quest'ultimo produrrà una valutazione individuale del vostro caso. Le informazioni raccolte nella valutazione della polizia possono essere trasmesse all'Ufficio con il vostro consenso.

La valutazione individuale terrà conto delle esigenze e volontà da voi espresse e verrà svolta nel pieno rispetto della vostra integrità fisica, mentale e morale.

In particolare, prenderà in considerazione quanto segue:

  • le vostre caratteristiche personali, nonché la vostra situazione, le esigenze immediate, il genere, le disabilità e il livello di maturità, ed esaminerà, in particolare, l'esistenza di un'eventuale condizione di disabilità o un vincolo di dipendenza con il presunto autore del reato, indipendentemente dal fatto che siate vittime minorenni o abbiate bisogno di protezione speciale o se sussistano altri fattori di particolare vulnerabilità;
  • la natura del reato di cui siete vittime e la gravità del danno arrecato, nonché il rischio che il reato sia commesso una seconda volta. Le esigenze di protezione sono oggetto di una valutazione particolare laddove siate vittime di reati terroristici, di reati commessi da un'organizzazione criminale, di violenza di genere e domestica, di crimini contro la libertà e l'integrità sessuale, tratta di esseri umani, sparizioni forzate e reati di matrice razziale, antisemitica o fondati su altri motivi relativi a ideologia, religione o credo, situazione familiare, appartenenza a un'etnia, razza o nazione, origine nazionale, genere, orientamento sessuale o identità, o per motivi di genere, malattia o disabilità;
  • le circostanze del reato, in particolare nel caso di reati violenti.

Se siete minorenni o avete una disabilità e avete bisogno di una protezione speciale, si terrà conto anche della vostra opinione e dei vostri interessi, così come delle vostre circostanze personali, e oltre al diritto all'informazione, alla non discriminazione, alla riservatezza, alla privacy e alla protezione, saranno onorati i principi dell'interesse superiore del minore o del disabile con esigenze di protezione speciale.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

Sì, durante l'indagine sul reato, il giudice istruttore o il giudice competente in materia di violenza contro le donne, o in caso di reati basati sulla violenza di genere, il pubblico ministero o i funzionari di polizia coinvolti nella fase iniziale delle indagini, valuteranno il caso e decideranno le misure di protezione appropriate per voi.

Se siete in pericolo, riceverete protezione dalle forze di polizia.

Testimonierete soltanto tramite videoconferenza per motivi di sicurezza, ordine pubblico, utilità o per preservare la vostra dignità.

Nel caso di reati specifici, che comportano l'erogazione di misure speciali di protezione per le vittime, come ad esempio la violenza di genere, la violenza domestica, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, lesioni, reati contro la libertà, tortura, nonché reati contro la persona, la libertà sessuale, la privacy, il diritto all'immagine di sé, l'inviolabilità della casa, l'onore e l'ordine socio-economico, possono essere disposte per l'autore del reato le seguenti interdizioni, se strettamente necessarie per la vostra protezione: divieto di risiedere in un determinato luogo, quartiere, città o regione, divieto di avvicinarsi a voi o di comunicare con determinate persone.

Durante l'indagine potranno essere adottate le seguenti misure per la vostra protezione:

  • potete deporre in strutture appositamente predisposte o adattate in presenza di professionisti con formazione specializzata;
  • se dovete testimoniare più volte, le prove saranno assunte dalla stessa persona, a meno che ciò non possa compromettere in modo significativo lo svolgimento del procedimento o che l'assunzione delle prove non debba essere svolta direttamente da un giudice o da un pubblico ministero;
  • se siete vittime di violenze di genere, violenza domestica e reati contro la libertà sessuale o l'integrità, potete chiedere di testimoniare dinanzi a qualcuno del vostro stesso sesso, purché ciò non comprometta in modo significativo lo svolgimento del procedimento o a meno che le prove non debbano essere assunte direttamente da un giudice o da un pubblico ministero.

Nel caso in cui siate citati a comparire per deporre e il giudice ritenga che siate esposti a un serio rischio o la vostra libertà, proprietà o famiglia siano a rischio, quest'ultimo può prendere i seguenti provvedimenti:

  • proteggere la vostra identità, il vostro indirizzo, la vostra occupazione e il luogo di lavoro e non utilizzare queste informazioni nel procedimento;
  • evitare che siate visti in aula ed eleggere a luogo di notifica il tribunale stesso;
  • impedire che la vostra immagine venga registrata in qualche modo;
  • predisporre una protezione di polizia durante e dopo il procedimento;
  • mettere a vostra disposizione un servizio di trasporto in tribunale con auto di servizio;
  • in tribunale, garantirvi un posto in sale di attesa sorvegliate dalla polizia;
  • in circostanze eccezionali, garantirvi una nuova identità e un aiuto finanziario per cambiare luogo di residenza o lavoro.

Se siete vittime di un reato basato sul genere o di violenza domestica, potete ottenere un "ordine di protezione", che prevede misure cautelari generali nei confronti dell'aggressore (divieto di risiedere o recarsi in determinati luoghi, quartieri, città o regioni, divieto di avvicinarsi o di comunicare con determinate persone).

Durante il procedimento giudiziario, il giudice o il presidente del tribunale possono disporre un'udienza privata (limitando la presenza di media presenti alle sedute del processo e vietando la registrazione di alcune o tutte le udienze), al fine di tutelare il buon costume, l'ordine pubblico e voi in quanto vittima e/o la vostra famiglia. Possono inoltre vietare che venga divulgata l'identità degli esperti e di altri partecipanti al processo.

In qualità di accusa privata, potrete chiedere un'udienza privata.

Durante il procedimento, possono essere prese le seguenti misure per la vostra protezione:

  • misure che impediscono di avere un contatto visivo con il presunto autore del reato e che vi garantiscano di essere sentiti senza essere presenti in aula, avvalendovi eventualmente a tal fine delle tecnologie di comunicazione (installazione di uno schermo in aula e dichiarazioni rese tramite videoconferenza);
  • misure per evitare che vengano poste domande relative alla vostra vita privata e che non siano in alcun modo pertinenti per l'azione penale perseguita, a meno che il giudice o il tribunale non ritengano necessario, in via eccezionale, che venga fornita risposta;
  • tenere l'udienza in privato, sebbene il giudice o il presidente del tribunale possano autorizzare la presenza di persone che nutrano un interesse speciale nel caso.

Durante l'indagine possono altresì essere prese misure volte a impedire un contatto visivo con il presunto autore e che vi vengano poste domande sulla vostra vita privata.

Quali tutele sono disponibili per le vittime molto vulnerabili?

In caso di vittime vulnerabili, come ad esempio i minori o persone con disabilità che richiedono una protezione speciale, oltre alle misure previste nella sezione "La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?", potranno essere applicate nel corso del procedimento anche le seguenti misure:

  • le dichiarazioni ottenute saranno registrate con mezzi audiovisivi e potranno essere riprodotte durante il processo e alle condizioni previste dalla legge;
  • le dichiarazioni possono essere ottenute mediante esperti.

Se siete vittime minorenni o con disabilità (vittime con esigenze di protezione speciale), è possibile che le prove siano esaminate dagli esperti prima del processo e che il colloquio tenuto in un'aula predisposta con professionisti appositamente formati venga registrato.

Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, può essere nominato un tutore ad litem qualora siate vittime particolarmente vulnerabili e in alcuni casi, ad esempio qualora ci sia un conflitto di interessi con il vostro legale rappresentante nonché con uno dei genitori, purché l'altro non sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti di rappresentanza e di assistenza della vittima. 

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

Se siete minorenni, durante la fase istruttoria sarete oggetto di un trattamento conforme ai protocolli creati appositamente per la protezione dei minori. Saranno prese precauzioni speciali al momento della deposizione. Il pubblico ministero, che ha il compito specifico di proteggere i minori, deve sempre essere presente. Verranno utilizzati tutti i mezzi tecnici esistenti per impedire ogni contatto visivo tra voi e l'aggressore.

Sarete interrogati da professionisti appositamente formati in un aula del tribunale predisposta, in circostanze che non percepirete come rischiose, considerata la possibilità di fare esaminare le prove dagli esperti prima del processo e che l'interrogatorio venga registrato.

Potete testimoniare una sola volta, in presenza del giudice istruttore, del cancelliere e di tutte le parti in causa e non nuovamente in tribunale.

Durante il procedimento giudiziario, se siete minorenni e siete chiamati a testimoniare, si utilizzeranno tutti i mezzi tecnici disponibili per impedire un contatto visivo con l'imputato.

Anche il confronto è limitato.

Oltre alle misure previste nella sezione "La mia situazione sarà valutata da qualcuno per veder se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?", potranno essere applicate nel corso del procedimento anche le seguenti misure:

  • le dichiarazioni ottenute saranno registrate con mezzi audiovisivi e potranno essere riprodotte durante il processo e alle condizioni previste dalla legge;
  • le dichiarazioni possono essere ottenute mediante esperti.

Inoltre, su richiesta del pubblico ministero, può essere nominato un tutore ad litem qualora siate vittime particolarmente vulnerabili e in alcuni casi, ad esempio qualora ci sia un conflitto di interessi con il vostro legale rappresentante nonché con uno dei genitori, purché l'altro non sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti di rappresentanza e di assistenza della vittima. 

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se un membro della vostra famiglia è deceduto in seguito a un reato, in alcune situazioni previste dalla legge sarete considerati (escluso in ogni caso il responsabile del reato) vittima indiretta del reato causato al vostro familiare (vittima diretta). Allo stesso modo, sono considerate vittime indirette, tra gli altri, i coniugi della vittima diretta non legalmente separati e conviventi, i figli della vittima diretta o del coniuge non legalmente separato e convivente, le persone legate alla vittima diretta da vincoli analoghi e con essa conviventi.

È opportuno ricordare che tutte le vittime hanno diritto a proporre un'azione penale e civile, conformemente alla legge, e a comparire dinanzi alle autorità incaricate dell'indagine per fornire le prove e le informazioni ritenute pertinenti per chiarire i fatti.

In quanto vittime indirette, avrete un accesso riservato e gratuito ai servizi di assistenza e di sostegno erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché a quelli forniti dagli Uffici di sostegno alle vittime, purché sia considerato appropriato estendere tali diritti ai familiari della vittima diretta, in considerazione dei danni particolarmente gravi causati dal reato. A tal fine, per "familiari" si intendono le persone con cui la vittima diretta è legata da un vincolo coniugale o da relazioni analoghe e i parenti sino al secondo grado (nonni, fratelli e nipoti).

Quali vittime indirette potete ricevere informazioni sulle misure di assistenza e di supporto disponibili a livello medico, psicologico o materiale e la procedura per ottenerne l'applicazione, nonché sul risarcimento cui potete avere diritto e, se del caso, sulla procedura per farne domanda.

Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato vi offriranno consulenza sui diritti economici relativi al procedimento, in particolare, per quanto riguarda gli aiuti finanziari per i danni causati dal reato e la procedura per farne domanda. Vi garantiranno altresì il sostegno e l'assistenza terapeutica di cui avete bisogno, garantendo in tal modo l'assistenza psicologica appropriata per superare le conseguenze traumatiche del reato.

In termini di aiuti finanziari cui avete diritto in quanto vittime indirette di reato, esiste in Spagna un sistema di aiuti pubblici a beneficio delle vittime indirette dei reati intenzionali e gravi commessi sul territorio nazionale e che hanno comportato il decesso o gravi danni alla salute mentale delle persone offese.

Per potere essere considerati vittime indirette ai fini degli aiuti finanziari (beneficiari) dovete soddisfare alcuni requisiti:

  • essere cittadini spagnoli o di un altro Stato membro dell'Unione europea o, in caso contrario, essere normalmente residenti in Spagna o cittadini di un altro Stato che garantisce aiuti simili ai cittadini spagnoli sul proprio territorio. In caso di morte, la cittadinanza o la residenza ordinaria del defunto non hanno importanza;
  • essere il coniuge non legalmente separato e convivente del defunto oppure la persona con cui questi ha vissuto stabilmente nell'ambito di una relazione analoga a quella coniugale per almeno due anni prima della morte, a meno che non abbiate figli in comune, e in tal caso, sarà sufficiente il fatto di vivere assieme. Rientrano in questa definizione anche i figli delle suddette persone, anche se non figli del deceduto, purché fossero finanziariamente a suo carico e vivessero nella stessa abitazione;
  • non rientrano in alcun caso tra i beneficiari le persone condannate per omicidio intenzionale, in nessuna delle sue forme, qualora il defunto ne fosse il coniuge o la persona cui era legato da una relazione analoga;
  • essere il figlio della persona deceduta, essere stato finanziariamente a suo carico e avere vissuto nella stessa abitazione, presupponendo che i figli minorenni o gli adulti disabili siano finanziariamente dipendenti;
  • essere il genitore della persona deceduta, essere stato finanziariamente a suo carico, purché nessuno si trovi nelle situazioni presentate sopra;
  • anche i genitori di minori deceduti quale conseguenza diretta del reato sono considerati vittime indirette ai fini dell'aiuto finanziario previsto dalla normativa spagnola.

Per chiedere l'aiuto, occorre presentare domanda entro un anno dalla dato in cui si è verificato il reato. Nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di lesioni fisiche o danni alla salute, sarà fissato un nuovo termine di pari durata per la presentazione della domanda di indennizzo.

Di norma la concessione dell'aiuto è subordinata a una decisione giudiziaria definitiva, che conclude il procedimento penale.

L'aiuto non potrà essere associato al risarcimento stabilito dalla sentenza, anche se potrà essere versato integralmente o parzialmente qualora il colpevole sia stato dichiarato in parte insolvente, né al risarcimento o indennizzo garantito da un'assicurazione privata se l'importo è superiore a quello fissato nella sentenza, né tanto meno all'indennità di previdenza sociale erogabile per la disabilità provvisoria della vittima.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare il risarcimento stabilito dalla sentenza.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

In quanto vittime di reato, avete diritto a ricevere informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie, con il ricorso, ove opportuno, alla mediazione e ad altre misure di giustizia riparativa, così come sui servizi di giustizia riparativa disponibili, nei casi consentiti dalla legge. Gli Uffici di sostegno alle vittime di reato potranno fornirvi queste informazioni.

Potranno inoltre proporre all'organo giurisdizionale di ricorrere alla mediazione penale, qualora sia a vostro vantaggio, e sosterranno i servizi di giustizia riparativa, nonché altre procedure stragiudiziali previste dalla legge.

Potete rivolgervi ai servizi di giustizia riparativa per ottenere un adeguato risarcimento delle perdite materiali e non materiali conseguenti al reato, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • l'autore del reato abbia riconosciuto i fatti principali da cui deriva la sua responsabilità;
  • abbiate acconsentito, dopo avere ricevuto informazioni esaustive e imparziali sul contenuto, ai possibili esiti e alle procedure in atto per il rispetto della conformità;
  • l'autore del reato abbia dato il proprio consenso;
  • la procedura di mediazione non comporti rischi per la vostra sicurezza, né la possibilità di arrecarvi nuove perdite materiali o non materiali;
  • non sia vietato dalla legge per il reato in questione.

Le discussioni tenute nell'ambito della procedura di mediazione saranno riservate e non potranno essere divulgate senza il vostro consenso e quello dell'autore del reato.

I mediatori e gli altri professionisti che partecipano alla procedura di mediazione dovranno rispettare il segreto professionale rispetto ai fatti e alle dichiarazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Avete la possibilità, così come l'autore del reato, di ritirare in ogni momento il consenso a partecipare alla procedura di mediazione.

La mediazione è utilizzata per i reati minori.

Nella giustizia minorile (dai 14 ai 18 anni), la mediazione è espressamente prevista quale mezzo di rieducazione del minore. In questo ambito, la mediazione è effettuata dai professionisti che si occupano del sostegno al servizio di procura dei minori, benché possa essere effettuata anche da agenzie delle comunità autonome e da altri enti, come determinate associazioni specialistiche.

Nel settore della giustizia ordinaria, la mediazione rientra nei servizi di giustizia riparativa, con vari programmi pilota in atto ormai da diversi anni.

Per quanto riguarda la sicurezza della mediazione, saranno messe a vostra disposizione tutte le misure di protezione fisica richieste, nonché altre misure necessarie per le circostanze e che possono essere concesse dall'autorità giudiziaria.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

  • Código Penal (Codice penale spagnolo) – in spagnolo
  • Código Civil (Codice di procedura civile spagnolo) – in spagnolo
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Codice di procedura penale) – in spagnolo
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Legge 4/2015, del 27 aprile 2015, relativa alla condizione di vittima di reato) – in spagnolo
  • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Regio decreto 1109/2015, dell'11 dicembre 2015, che attua la legge 4/2015, del 27 aprile 2015, relativa alla condizione di vittima di reato, e disciplina gli Uffici di sostegno alle vittime di reato) – in spagnolo
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Legge organica 8/2015 del 22 luglio 2015 e legge 26/2015 del 22 luglio 2015 che modifica il sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza) – in spagnolo
  • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Legge 23/2014, del 20 novembre 2014, sul riconoscimento reciproco delle decisioni penali nell'Unione europea) – in spagnolo
  • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Regio decreto 671/2013, del 6 settembre 2013, che stabilisce le modalità di applicazione della legge 29/2011) – in spagnolo
  • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Legge 29/2011, del 22 settembre 2011, sul riconoscimento e la protezione globale delle vittime del terrorismo) – in spagnolo
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Legge organica 1/2004, del 28 dicembre 2004, sulle misure di protezione globali contro la violenza di genere) – in spagnolo
  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Legge organica 5/2000, del 12 gennaio 2000, sulla responsabilità penale dei minori) – in spagnolo
  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Legge organica 1/1996, del 15 gennaio 1996, sulla protezione giuridica dei minori) – in spagnolo
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sul gratuito patrocinio) – in spagnolo
  • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Legge 35/1995, dell'11 dicembre 1995, sugli aiuti e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale) – in spagnolo
  • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Regio decreto 738/1997, del 23 maggio 1997, che approva il regolamento sugli aiuti alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale) – in spagnolo
  • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Legge organica 19/1994, del 23 dicembre 1994, sulla protezione dei testimoni e degli esperti nei procedimenti penali) – in spagnolo
Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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