Which country's law applies?

When you are involved in litigation in a case where not all the facts of the case are connected with the same country, there is a need to establish the law which will be applied by the court in making a decision on the substance of the matter.

As international trade and travel expand, so too does the risk that a company or an individual might be involved in a dispute having an international element. The international element could be because the parties are of different nationality or that they reside in different countries or that they have entered into a contract concerning a transaction taking place abroad.

In the event of a dispute, it is not enough to determine which court has international jurisdiction to hear and determine the case; it also has to be established which law will be applicable to determine the substance of the matter.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 16/01/2023

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Quale normativa nazionale si applica? - Belgio

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le fonti vincolanti del diritto interno belga sono la legislazione, i principi generali del diritto e il diritto consuetudinario. La legislazione è sempre emanata da un'autorità, i principi generali del diritto hanno forza di legge perché la società ha accettato il loro valore giuridico, mentre il diritto consuetudinario è costituito dagli usi non scritti e dalle prassi generalmente ammesse.

In Belgio non esiste un sistema giuridico basato sui precedenti giurisprudenziali: alla stregua della dottrina, la giurisprudenza è infatti solo una fonte del diritto facente testo. Le decisioni giudiziarie si applicano esclusivamente alle parti in causa e non vincolano altri giudici chiamati a deliberare in casi analoghi. Ad eccezione della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), nessuna autorità giurisdizionale può costringerne altre a seguire una determinata linea giurisprudenziale. Nemmeno una sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) stabilisce direttive vincolanti per l'organo giurisdizionale al quale la Corte rinvia la causa per un nuovo esame. Solo quando la Corte di cassazione pronuncia una seconda sentenza nell'ambito della stessa causa, il contenuto di questa sentenza diventa vincolante per l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in via definitiva.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Osservazione:

Il service public fédéral Affaires étrangères (servizio pubblico federale Affari esteri) dispone di una banca dati con l'elenco delle convenzioni bilaterali e multilaterali siglate dal 1987:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://diplomatie.belgium.be/fr/traites

Il link si apre in una nuova finestrahttps://diplomatie.belgium.be/fr/traites

Il link si apre in una nuova finestrahttps://diplomatie.belgium.be/fr/traites

Il link si apre in una nuova finestrahttps://diplomatie.belgium.be/fr/traites

Il testo di molte convenzioni vigenti a livello nazionale è pubblicato sulla gazzetta ufficiale del Belgio, il Moniteur Belge, consultabile on line dal 1997: Il link si apre in una nuova finestrahttps://justice.belgium.be

La sezione intitolata "législation consolidée" (legislazione consolidata) del suddetto sito internet riporta il testo di molte convenzioni, anche antecedenti al 1987 (2 800 voci al 1° agosto 2004).

Il Belgio è uno Stato sovrano che ha l'autorità suprema su coloro che sono assoggettati al suo ordinamento. Tuttavia, considerata la crescente internazionalizzazione della società, il Belgio è sempre più vincolato dalla regolamentazione di organizzazioni e di istituzioni internazionali e sovranazionali. In particolare, l'Unione europea (UE), le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e il Consiglio d'Europa esercitano la loro influenza sul diritto belga, da un lato emanando trattati e regolamenti (più o meno direttamente applicabili), dall'altro imponendo direttive e tecniche di armonizzazione giuridica per costringere gli Stati membri di queste organizzazioni ad adeguare i loro ordinamenti giuridici nazionali.

Le convenzioni dei diritti dell'uomo direttamente applicabili e a noi note sono la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale europea, entrambe emanate dal Consiglio d'Europa. I testi corrispondenti al livello delle Nazioni Unite sono, rispettivamente, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

In quanto organizzazione sovranazionale, l'Unione europea (UE) influisce significativamente sui suoi Stati membri, tra cui il Belgio. I principali strumenti giuridici dell'UE sono i regolamenti direttamente applicabili e le direttive che gli Stati membri devono recepire.

Numerose sono le organizzazioni e le istituzioni che operano per lo sviluppo di tutti i rami del diritto, come il diritto internazionale privato, il diritto penale internazionale e il diritto internazionale economico e commerciale. Tra queste organizzazioni e istituzioni figurano, per citarne solo alcune: le Nazioni Unite, la CNUDCI, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, UNIDROIT, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e la Comunità europea, la Commissione internazionale dello stato civile, l'IMO (Organizzazione marittima internazionale), l'associazione del trasporto aereo internazionale IATA, il BENELUX, ecc.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non solo l'autorità federale, ma anche le autorità delle entità federate del Belgio hanno la possibilità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze materiali, di concludere convenzioni bilaterali con altri paesi e aree del mondo. Queste convenzioni sono in gran parte stipulate con paesi limitrofi o con paesi con i quali il Belgio intrattiene rapporti commerciali stretti o significativi.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge del 16 luglio 2004 contenente il codice di diritto internazionale privato (di seguito: codice DIP) è stata pubblicata sul Moniteur belge il 27 luglio 2004. Il testo di questa legge è consultabile tramite il link Il link si apre in una nuova finestra"legislazione consolidata".

Il presente fascicolo si basa sul codice DIP. Le disposizioni di questa legge relative, da un lato, alla competenza internazionale e, dall'altro, agli effetti delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici stranieri si applicano, rispettivamente, alle azioni promosse dopo l'entrata in vigore della legge e alle decisioni giudiziarie e agli atti pubblici successivi alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda i casi che non rispondono alle disposizioni transitorie del codice DIP, si applicano numerose leggi di vario tipo, oltre alla giurisprudenza e alla dottrina. I seguenti siti meritano di essere consultati:

- Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.law.kuleuven.be/ipr/en

- Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ipr.be/fr

- Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.dipr.be/fr

Il codice DIP può essere applicato solo ove non sia possibile ricorrere a convenzioni internazionali, al diritto dell'Unione europea o a particolari disposizioni di legge.

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Il giudice belga non applica soltanto il diritto nazionale, ma è spesso chiamato a pronunciare le sue sentenze in base a un diritto straniero.

Il diritto internazionale privato belga prevede che il diritto straniero sia applicato in base all'interpretazione che viene data all'estero; esso prevede inoltre che il giudice possa ricorrere alla collaborazione delle parti, qualora non riesca a stabilire autonomamente il contenuto del diritto straniero. Quando il giudice è palesemente impossibilitato a stabilire in tempi utili il contenuto del diritto straniero, viene applicato il diritto belga (cfr. articolo 15 del codice DIP).

2.2 Rinvio

Da quando è stato adottato il Code de droit international privé (codice di diritto internazionale privato), il rinvio non è in generale più ammesso (art. 16 del codice DIP). Il codice prevede tuttavia un'eccezione relativa alla legge applicabile alle persone giuridiche (articolo 110 del codice DIP) e una disposizione di possibile rinvio al diritto belga in merito alla capacità delle persone fisiche (cfr. infra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Può sorgere una situazione di conflitto quando il criterio di collegamento varia nel tempo (ad esempio la nazionalità) o nello spazio (ad esempio la residenza abituale).

Il codice di diritto internazionale privato cerca di stabilire la regola da seguire nelle situazioni più comuni di variazione del criterio di collegamento.

Ad esempio, nel caso degli effetti del matrimonio, il codice di diritto internazionale privato stabilisce come primo criterio di collegamento la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui questi effetti vengono fatti valere (cfr. articolo 48 del codice DIP).

In materia di filiazione, il codice stabilisce che la legge applicabile è quella della nazionalità della persona di cui è in questione il legame di filiazione al momento della nascita del bambino (articolo 62 del codice DIP).

Per quanto riguarda i diritti reali su un bene, essi sono disciplinati dal diritto dello Stato in cui si trova il bene in questione nel momento in cui questi diritti vengono fatti valere. Il codice precisa tuttavia che l'acquisizione e la perdita di questi diritti sono disciplinate dal diritto dello Stato in cui si trova il bene nel momento in cui si verificano gli atti o i fatti invocati per fondare l'acquisizione o la perdita di tali diritti (articolo 87 del codice DIP).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La norma sui conflitti di legge solitamente applicabile può essere disattesa in alcuni casi indicati dal codice di diritto internazionale privato.

1. Il diritto stabilito dal codice non è applicabile in alcuni casi eccezionali quando, alla luce di tutte le circostanze, emerge chiaramente che la situazione è solo in minima parte legata al Belgio, mentre è fortemente collegata a un altro Stato. In questo caso si applica il diritto dell'altro Stato (articolo 19).

2. Restano applicabili le disposizioni imperative o di ordine pubblico del diritto belga che mirano a disciplinare una situazione internazionale indipendentemente dal diritto designato dalle norme sui conflitti di legge (articolo 20 del codice DIP).

3. L'eccezione dell'ordine pubblico internazionale permette di non applicare alcuni aspetti della legislazione straniera nel caso in cui questi dovessero produrre effetti intollerabili per l'ordine giuridico belga (cfr. articolo 21 del codice DIP).

2.5 Accertamento della legge straniera

Il giudice belga può ricorrere alle parti per stabilire il contenuto e la portata del diritto straniero, ma può anche applicare la Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero sottoscritta a Londra il 7 giugno 1968. Quando viene richiesta una prova autentica, la parte è invitata a presentare un certificat de coutume (certificato di usi e consuetudini), ovvero un documento nel quale l'autorità straniera competente fornisce la prova autentica della regolamentazione applicabile (o che era applicabile) nel proprio paese.

3 Norme sul conflitto di leggi

Quando dall'applicazione dei suddetti testi emerge la competenza del giudice belga, quest'ultimo deve valutare il diritto da applicare alla controversia e per farlo applica il diritto internazionale privato belga. Vengono quindi utilizzati vari criteri di collegamento, variabili a seconda dell'oggetto della controversia. Il codice DIP presenta una struttura tematica e indica il criterio di collegamento rilevante per tema. Alcuni di questi temi sono esaminati nel prosieguo del presente fascicolo.

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Si applica il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, detto "Roma I". Il codice di diritto internazionale privato estende l'applicazione della Convenzione di Roma del 1980 alle materie contrattuali che non rientravano nel suo campo di applicazione. A breve si dovrebbe assistere all'adattamento del codice alla situazione derivante dalla sostituzione della suddetta convenzione con il regolamento.

Alcune materie escluse dal campo di applicazione del regolamento sono tuttavia disciplinate da regole specifiche:

- in applicazione di convenzioni internazionali (in particolare, la Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari stipulata a Ginevra il 7 giugno 1930 e la Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques) conclusa a Ginevra il 19 marzo 1931; oppure

- in applicazione di specifiche disposizioni del codice (cfr. in particolare l'articolo 124 in materia di trust e l'articolo 111 sull'atto costitutivo di società).

Infine, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alcune convenzioni internazionali continuano ad essere applicate:

- la Convenzione di Budapest del 21 giugno 2001 concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna;

- la Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza;

- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, sottoscritte a Bruxelles il 23 settembre 1910, così come il protocollo di firma allegato alle suddette convenzioni.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Viene applicato il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, detto "Roma II". Il codice di diritto internazionale privato ne estende l'applicazione alle materie che sono escluse dal suo campo di applicazione.

Tuttavia alcune materie non contemplate dal regolamento sono disciplinate da disposizioni specifiche. In tal senso, l'obbligazione derivante da un atto diffamatorio o da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è disciplinata dal diritto dello Stato in cui si è verificato, o minaccia di verificarsi, a scelta del richiedente, il fatto generatore o il danno, a meno che la persona responsabile non stabilisca che le fosse impossibile prevedere che il danno si sarebbe prodotto in quello Stato (cfr. articolo 99 del codice DIP).

Infine, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, alcune convenzioni internazionali continuano ad essere applicate, ovvero:

- la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale;

- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza penale in materia di urto fra navi e altri avvenimenti di navigazione, la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare, sottoscritte a Bruxelles il 10 maggio 1952;

- la Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza;

- la Convenzione sulla concessione di brevetti europei sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973;

- la Convenzione internazionale del 29 maggio 1933 per l'unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili;

- la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, sottoscritte a Bruxelles il 23 settembre 1910, così come il protocollo di firma allegato alle suddette convenzioni.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Fatte salve deroghe nel codice DIP, il diritto applicabile nelle controversie relative allo stato e alla capacità è il diritto dello Stato di cui la persona ha la nazionalità (legge nazionale). La stessa regola disciplina il cambio di genere (articolo 35 ter del codice DIP).

Per quanto riguarda la capacità delle persone fisiche, il codice di diritto internazionale privato prevede una regola di rinvio parziale, nel senso che tale capacità sarà disciplinata dal diritto belga ove il diritto straniero conduca all'applicazione di tale diritto (cfr. articolo 34 del codice DIP).

Conformemente al principio generale, il diritto applicabile alla determinazione del cognome e dei nomi è quello dello Stato di cui una persona ha la nazionalità (articolo 37, paragrafo 1, del codice DIP), oppure il diritto di uno degli Stati di cui la persona ha la nazionalità, se ne possiede più di una (articolo 37, paragrafo 2, del codice DIP).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Come regola generale per stabilire il diritto applicabile, l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, del codice DIP prevede che la determinazione e la contestazione del legame di filiazione di un soggetto siano disciplinate dal diritto dello Stato di cui questo soggetto ha la nazionalità al momento della nascita del bambino o, se tale determinazione scaturisce da un atto volontario, al momento dell'atto in questione.

Quando il diritto designato non prevede l'esigenza di consenso in caso di filiazione per atto volontario, il requisito e le condizioni di tale consenso, così come le sue modalità d'espressione, sono determinate dal diritto dello Stato sul territorio del quale il figlio ha la sua residenza abituale al momento del consenso (articolo 62, paragrafo 1, comma 2, del codice DIP).

3.4.2 Adozione

Le condizioni di determinazione dell'adozione sono governate dalla legislazione nazionale dell'adottante o dalla legislazione nazionale comune degli adottanti. Se gli adottanti non hanno però la stessa nazionalità, le condizioni saranno regolate dalla legislazione della loro residenza abituale o, in caso contrario, dal diritto belga (articolo 67 del codice DIP).

La legislazione applicabile ai vari consensi richiesti è quella dello Stato in cui l'adottato ha la residenza abituale. Tuttavia, se tale legislazione non prevede la necessità del consenso dell'adottato o dei suoi genitori o rappresentanti legali, o non conosce l'istituto dell'adozione, tali consensi saranno inquadrati dalla legislazione belga (articoli 67 e 68 del codice DIP).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Per quanto concerne il diritto applicabile al matrimonio, il codice opera una distinzione tra:

1. la promessa di matrimonio: il diritto dello Stato in cui i futuri coniugi hanno la residenza abituale o, in caso contrario, il diritto dello Stato del quale i futuri coniugi hanno la nazionalità o ancora il diritto belga (articolo 45 del codice DIP);

2. la formazione del matrimonio: il diritto nazionale di ciascun coniuge, con l'eccezione eventualmente del matrimonio tra persone dello stesso sesso, nel senso che la disposizione del diritto straniero che vieta tale matrimonio sarà disattesa se uno dei coniugi ha la nazionalità o la residenza abituale in uno Stato il cui diritto consente tale matrimonio (articolo 46 del codice DIP);

3. le formalità: il diritto dello Stato in cui viene celebrato il matrimonio (articolo 47 del codice DIP);

4. gli effetti del matrimonio: il diritto dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale o, in caso contrario, il diritto dello Stato del quale i due coniugi hanno la nazionalità o ancora il diritto belga (articolo 48 del codice DIP).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Per quanto riguarda i partner oppure qualsiasi forma di convivenza oggetto di registrazione, il diritto belga distingue i "rapporti di vita comune" che creano tra i conviventi un legame equivalente al matrimonio da quelli che non creano tra i conviventi un legame equivalente al matrimonio.

Nel primo caso il diritto applicabile è quello del matrimonio (cfr. supra), mentre nel secondo si applica il diritto dello Stato in cui il rapporto di vita comune ha dato luogo per la prima volta a una registrazione.

Il rapporto di vita comune non registrato (unione libera) non è invece inquadrato in modo specifico.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Per quanto riguarda il divorzio e la separazione di fatto, è stata generalizzata l'applicazione delle norme contenute nel regolamento (UE) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, detto «Roma III». L'eventuale scelta del diritto applicabile da parte dei coniugi dovrà essere espressa al più tardi al momento della prima comparizione dinanzi al tribunale adito per la domanda di divorzio o di separazione personale.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari rimanda al protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La regola generale prevede che si applichi la legge dello Stato in cui il creditore ha la residenza abituale. Esistono tuttavia regole specifiche tra genitori e figli e nei rapporti tra i minori di 21 anni e i soggetti diversi dai loro genitori, così come tra coniugi o ex coniugi o tra persone di cui è stato annullato il matrimonio. Il protocollo prevede inoltre la possibilità di stabilire una legge.

La Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli si applica inoltre nei rapporti tra il Belgio e un altro Stato che aderisce alla convenzione, ma che non ha ratificato il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I partner possono scegliere il diritto che disciplinerà il loro regime matrimoniale, ma si tratta nella fattispecie di una scelta limitata del diritto applicabile: o il diritto dello Stato della prima residenza abituale dei partner dopo la celebrazione del matrimonio o la legge nazionale di uno dei due coniugi (articolo 49 del codice DIP).

In mancanza di una scelta del diritto applicabile, il regime matrimoniale è disciplinato dal diritto dello Stato della prima residenza abituale dei partner dopo la celebrazione del matrimonio. Se queste residenze non si trovano nello stesso Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato del quale i due partner hanno la nazionalità al momento della celebrazione del matrimonio. Negli altri casi si applica il diritto dello Stato nel quale è stato celebrato il matrimonio (articolo 51 del codice DIP).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Si applica il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

3.8 Proprietà immobiliare

Anche il criterio dell'ubicazione del bene viene utilizzato per determinare il diritto applicabile (cfr. articolo 87 del codice DIP).

3.9 Insolvenza

In materia di fallimento si applica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza. In tale regolamento il principio fondamentale è una procedura d'insolvenza principale universale, eventualmente seguita da procedure territoriali secondarie.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Bulgaria

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le disposizioni essenziali del diritto internazionale privato bulgaro sono contenute nel Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (KMCP, codice di diritto internazionale privato). Il principio fondamentale che determina la legge applicabile ai rapporti di diritto privato aventi un elemento internazionale è che tali rapporti sono disciplinati dalla legge dello Stato con il quale presentano il legame più stretto.

Ai sensi della costituzione, i trattati internazionali ratificati costituiscono parte integrante del diritto interno del paese e prevalgono sulle norme della legislazione nazionale.

Le norme in materia di conflitto di legge applicate nei procedimenti civili si trovano anche nel Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK, codice di procedura civile).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Cfr. sopra.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Cfr. sopra.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Ai sensi dell'articolo 28 del KMCP, la competenza giurisdizionale internazionale è verificata d'ufficio dall'organo giurisdizionale, senza che le parti in causa lo richiedano. La decisione che determina l'esistenza o l'assenza di tale competenza giurisdizionale è soggetta ad appello intermedio e in cassazione. L'organo giurisdizionale è tenuto a conoscere e applicare le norme in materia di conflitto di legge.

Laddove la determinazione della legge applicabile dipenda dalla classificazione degli elementi essenziali o del rapporto giuridico, tali elementi o rapporti sono classificati ai sensi del diritto bulgaro. Nel valutare la classificazione, l'organo giurisdizionale deve tenere conto dell'elemento internazionale nei rapporti in esame.

2.2 Rinvio

Il diritto internazionale privato bulgaro conosce e ricorre alla dottrina del rinvio. Il rinvio al diritto bulgaro e quello alla legge di un paese terzo sono inammissibili per quanto concerne:

1. lo status giuridico di persone giuridiche e organismi privi di personalità giuridica;

2. i requisiti di forma per i negozi giuridici;

3. la scelta del diritto applicabile;

4. le obbligazioni alimentari;

5. i rapporti contrattuali;

6. i rapporti extracontrattuali.

Ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del KMPC, in caso di rinvio si applica il diritto sostanziale bulgaro o, rispettivamente, quello del paese terzo.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Ai sensi dell'articolo 27 del KMCP, se i motivi per la competenza giurisdizionale internazionale esistevano quando il caso è stato avviato, tale competenza viene mantenuta anche se tali motivi vengono meno durante lo svolgimento del procedimento. Se la competenza giurisdizionale internazionale non esisteva nel momento in cui la causa è stata promossa, tale competenza viene attribuita se i motivi a suo sostegno sorgono durante lo svolgimento del procedimento.

Qualsiasi cambiamento di circostanze che intervenga con riferimento alla determinazione della legge applicabile non ha effetto retroattivo: articolo 42 del KMCP.

Se l'ubicazione dei beni viene modificata in seguito all'accertamento o all'estinzione di un diritto reale, la legge applicabile viene modificata di conseguenza. Ai sensi dell'articolo 66 del KMCP, nel caso in cui un bene venga trasferito, i diritti acquisiti ai sensi della legge dello Stato in cui tale bene si trovava in precedenza non possono essere esercitati ai danni della legge dello Stato in cui tale bene è stato trasferito.

Ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del KMCP, le parti di un contratto possono convenire in qualsiasi momento di assoggettare tale contratto in tutto o in parte a una legge diversa da quella che in precedenza disciplinava il contratto in questione.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'unico caso in cui una disposizione di una legge straniera non si applica è se le conseguenze della sua applicazione sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico bulgaro.

L'applicazione delle norme in materia di conflitto di legge di cui al codice di diritto internazionale privato non pregiudica l'applicazione delle norme imperative del diritto bulgaro che, tenuto conto del loro oggetto e scopo, devono applicarsi indipendentemente dal rinvio a una legge straniera.

L'organo giurisdizionale può prendere in considerazione le norme imperative di un altro Stato con il quale il rapporto in esame ha un legame stretto se tali norme, ai sensi della legge dello Stato che le ha stabilite, devono essere applicate indipendentemente dalla legge individuata come applicabile da una norma in materia di conflitto di legge contenuta nel KMCP. Nello stabilire se tali norme imperative speciali debbano essere tenute in considerazione, l'organo giurisdizionale deve tener conto della natura di tali norme e del loro oggetto nonché delle conseguenze della loro applicazione o mancata applicazione.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni promosse nei confronti di più convenuti se sussistono i motivi a sostegno della competenza giurisdizionale nei confronti di uno di tali convenuti. Laddove abbiano competenza giurisdizionale su una delle azioni intentate dall'attore, gli organi giurisdizionali bulgari sono competenti anche per l'esame del resto delle azioni.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'organo giurisdizionale o un'altra autorità che applichi la legge stabilisce d'ufficio i contenuti della legge straniera. L'organo giurisdizionale può ricorrere alle modalità previste dai trattati internazionali, può richiedere informazioni al ministero della Giustizia. o ad un altro organo, nonché chiedere pareri di esperti e istituzioni specializzate.

Nonostante quanto sopra, le parti hanno il diritto di produrre documenti che stabiliscano il contenuto delle disposizioni della legge straniera su cui basano le loro mozioni od obiezioni, o altrimenti assistano l'organo giurisdizionale o un'altra autorità che applica la legge. L'organo giurisdizionale o un'altra autorità che applica la legge può ordinare alle parti di fornire assistenza nello stabilire il contenuto della legge straniera.

La legge straniera viene interpretata e applicata così come viene interpretata e applicata nello Stato che l'ha concepita.

La ripartizione dell'onere della prova è determinata dal diritto sostanziale che disciplina le conseguenze del fatto relativamente al quale si deve espletare la prova.

Laddove la competenza giurisdizionale degli organi giurisdizionali bulgari possa essere stipulata da un accordo tra le parti in causa, tale competenza può essere stabilita anche senza alcun accordo di tale tipo se il convenuto lo accetta esplicitamente o tacitamente attraverso atti nel merito della controversia.

Le autorità bulgare preposte all'applicazione della legge godono di competenza giurisdizionale esclusiva per forzare l'esecuzione nei casi in cui l'obbligo soggetto a tale azione debba essere eseguito da una persona abitualmente residente in Bulgaria o se l'oggetto di tale azione si trova in Bulgaria.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); la Bulgaria è inoltre parte della convenzione di Roma del 1980, la Il link si apre in una nuova finestraconvenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni concernenti rapporti contrattuali nel contesto dei quali il convenuto ha residenza abituale, sede legale o luogo di attività principale in Bulgaria, nel contesto dei quali l'attore è un cittadino bulgaro o una persona giuridica registrata in Bulgaria, nonché nel contesto dei quali il luogo di adempimento dell'obbligazione è in Bulgaria o il convenuto abbia il proprio luogo principale di attività in Bulgaria.

I contratti sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti.

Fatto salvo un accordo diverso, si presume che le parti abbiano accettato come applicabile la consuetudine di cui le parti sono o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che è ampiamente nota nel commercio internazionale e regolarmente riscontrata dalle parti in contratti del tipo in esame nel particolare commercio coinvolto.

A loro scelta, le parti possono selezionare una legge applicabile all'intero contratto o soltanto a una sua parte.

Laddove l'oggetto del contratto sia un diritto reale su un bene immobile, si presume che il contratto presenti il legame più stretto con lo Stato in cui si trova il bene immobile.

La conclusione e la validità sostanziale di un contratto o di qualsiasi disposizione separata di un contratto sono disciplinate dalla legge dello Stato che si applica alla validità del contratto. Un contratto è valido se soddisfa i requisiti di forma stabiliti dalla legge applicabile al contratto come previsto dal codice di diritto internazionale privato o dalla legge dello Stato in cui il contratto viene stipulato. La legge che disciplina il contratto si applica inoltre in relazione alla prova dell'esistenza del contratto, nella misura in cui tale legge contenga norme che sollevano presunzioni di legge o altre disposizioni in materia di onere della prova.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni promosse da un consumatore nel contesto delle quali il convenuto ha residenza abituale, sede legale o luogo di attività principale in Bulgaria, nel contesto delle quali l'attore è un cittadino bulgaro o è una persona giuridica registrata in Bulgaria, nonché nel contesto delle quali detti soggetti hanno residenza abituale in Bulgaria.

Le disposizioni del codice di diritto internazionale privato non si applicano alle obbligazioni derivanti da una cambiale, un pagherò e un assegno.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Le obbligazioni derivanti da un fatto illecito sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio si verifica o è probabile che si verifichi il danno diretto (lex loci delicti commissi). Se l'autore del fatto illecito e la persona lesa hanno entrambi residenza abituale o sede di attività nel medesimo Stato nel momento in cui si verifica il danno, si applica la legge di tale Stato.

Nonostante quanto sopra, se dalle circostanze nel loro complesso emerge che il fatto illecito è manifestamente connesso più strettamente con un altro Stato, si applica la legge di quest'ultimo. Un legame manifestamente più stretto può essere basato su un rapporto preesistente tra le parti, come nel caso di un contratto che è strettamente connesso al fatto illecito in questione.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni per danni subiti a seguito di un fatto illecito nei casi in cui il convenuto ha residenza abituale o sede di attività in Bulgaria oppure nei casi in cui l'attore soddisfa le medesime condizioni e nei casi in cui l'atto lesivo è stato commesso in Bulgaria o il danno si è verificato in Bulgaria.

Laddove il danno sia causato, o vi sia il rischio che il danno sia causato, da un prodotto difettoso, l'obbligo di risarcimento è disciplinato dalla legge dello Stato in cui risiede abitualmente la persona lesa.

Le obbligazioni derivanti da un atto di concorrenza sleale e di restrizione della concorrenza sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio si trovano o è probabile che si trovino gli interessi dei concorrenti nei rapporti tra di essi o gli interessi collettivi dei consumatori, direttamente e sostanzialmente interessati.

Le obbligazioni derivanti da una violazione dei diritti relativi alla personalità da parte dei mezzi di comunicazione di massa e da una violazione dei diritti relativi alla protezione dei dati personali sono disciplinate, a seconda della preferenza della persona lesa, dalla legge dello Stato nel quale tale persona ha la residenza abituale, dalla legge dello Stato nel cui territorio si è verificato il danno oppure dalla legge dello Stato della sede di attività del convenuto.

Le obbligazioni derivanti da una violazione ai danni dell'ambiente sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio si verifica il danno.

Le obbligazioni derivanti da una violazione di diritti d'autore, di diritti connessi al diritto d'autore e di diritti di proprietà industriale sono disciplinate dalla legge dello Stato per il quale si richiede la tutela del diritto (lex loci protectionis).

Le obbligazioni derivanti dall'arricchimento senza causa sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale ha luogo tale arricchimento, fatta eccezione nel caso in cui detto arricchimento abbia luogo in relazione a un altro rapporto tra le parti (ad esempio un contratto che è strettamente connesso con l'arricchimento senza causa).

Le obbligazioni derivanti dalla gestione di affari altrui sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale o della sede di attività dell'interessato al momento dell'assunzione di tale attività. Laddove l'obbligazione derivante dalla gestione di affari altrui sia connessa alla protezione di una persona fisica o di un bene specifico, la legge applicabile è quella dello Stato in cui la persona era presente o il bene si trovava al momento dello svolgimento di tale attività. Se dalle circostanze nel loro complesso emerge che la gestione di affari altrui è manifestamente connessa più strettamente con un altro Stato, si applica la legge di quest'ultimo.

Nel momento in cui nasce un'obbligazione derivante da un rapporto extracontrattuale, le parti possono assoggettarla a una legge di loro scelta.

La legge applicabile alle obbligazioni derivanti da un rapporto extracontrattuale disciplina le condizioni e l'entità della responsabilità e le persone responsabili, i motivi di esonero dalla responsabilità e qualsiasi limitazione e divisione di responsabilità, le misure adottate per garantire l'esecuzione, i tipi di lesioni o danni, le persone aventi diritto al risarcimento per lesioni o danni subiti personalmente, la responsabilità per lesioni causate da un'altra persona, le modalità in cui un'obbligazione può essere estinta così come la prova delle obbligazioni.

La legge applicabile non disciplina la responsabilità dello Stato e di organismi di diritto pubblico, comprese le loro autorità e i loro rappresentanti, per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro facoltà.

Qualunque sia la legge applicabile, nel determinare la responsabilità si deve tenere conto delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese e nel momento in cui il fatto dannoso è stato commesso.

Il diritto, spettante alle persone lese, di agire direttamente contro l'assicuratore della persona presunta responsabile è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione derivante dal relativo rapporto extracontrattuale.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

La capacità di una persona di avere diritti e doveri e di instaurare rapporti giuridici è disciplinata dalla lex patriae (diritto nazionale), ossia la legge dello Stato di cui la persona possiede la cittadinanza. Laddove la legge applicabile a un rapporto specifico stabilisca condizioni speciali per la capacità di avere diritti e doveri, si applica tale legge. Ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del KMCP, nei casi in cui il contratto sia stipulato tra persone che sono presenti nel territorio di uno stesso Stato, la persona che ha la capacità di esercitare diritti e doveri ai sensi della legge di tale Stato non può invocare la propria incapacità ai sensi della legge di un altro Stato, fatto salvo il caso in cui la controparte fosse a conoscenza di tale incapacità o non ne fosse a conoscenza per negligenza al momento della conclusione del contratto. La disposizione del secondo comma non si applica ad eventuali transazioni relative a rapporti familiari e successori, né a transazioni aventi ad oggetto diritti reali su un bene immobile situato in uno Stato diverso da quello del luogo di conclusione della transazione.

La capacità di una persona di svolgere attività di natura commerciale senza registrazione di una persona giuridica è determinata dalla legge dello Stato in cui la persona è registrata come commerciante. Se la registrazione non è richiesta, si applica la legge dello Stato in cui la persona ha la sede principale di attività.

Ai sensi dell'articolo 53 del KMCP, il nome di una persona e il cambiamento di tale nome sono disciplinati dal diritto nazionale della persona. L'effetto della variazione della cittadinanza sul nome è determinato dalla legge dello Stato di cui la persona ha acquisito la cittadinanza. Se una persona di questo tipo è apolide, l'effetto della variazione della sua residenza abituale sul nome è determinato dalla legge dello Stato in cui la persona stabilisce la sua nuova residenza abituale.

Il nome e la sua modifica possono essere disciplinati dalla legge bulgara se richiesto da una persona che risiede abitualmente in Bulgaria.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno inoltre competenza giurisdizionale su questioni relative a una variazione o alla protezione di un nome quando la persona è un cittadino bulgaro o è abitualmente residente in Bulgaria, in merito a questioni relative alla limitazione o privazione rispetto a cittadini bulgari della capacità di stipulare rapporti giuridici e a questioni relative alla revoca della limitazione o privazione della capacità di cittadini bulgari di stipulare rapporti giuridici, alla costituzione e alla cessazione di una tutela o una curatela, alla dichiarazione di un'assenza in caso di mancate notizie o di morte, se la persona posta sotto tutela o curatela è un cittadino bulgaro o se risiede abitualmente in Bulgaria.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Gli organi giurisdizionali o altre autorità bulgare hanno competenza giurisdizionale sui procedimenti giudiziari promossi per l'istituzione e l'impugnazione di una relazione di filiazione fatta eccezione per i casi in cui il convenuto ha residenza abituale, sede legale o luogo di attività principale in Bulgaria, in cui l'attore è un cittadino bulgaro o è una persona giuridica registrata in Bulgaria, nonché per i casi in cui il figlio o il genitore, che è una parte nella relazione di filiazione, è un cittadino bulgaro o ha residenza abituale in Bulgaria. Tale competenza giurisdizionale si applica inoltre alle questioni relative ai rapporti in personam e in rem tra genitori e figli nonché all'adozione, all'annullamento o alla revoca di un'adozione, nel caso in cui l'adottante, l'adottato o uno dei genitori dell'adottato è cittadino bulgaro o risiede abitualmente in Bulgaria.

L'istituzione di una relazione di filiazione è disciplinata dalla legge dello Stato del quale il figlio ha acquisito la cittadinanza al momento della nascita. La stessa legge è applicabile ai rapporti in personam tra i genitori al momento della nascita. Il rinvio alla legge di un paese terzo è accettata laddove tale legge ammetta l'instaurazione della relazione di filiazione del figlio.

3.4.2 Adozione

Le condizioni per l'adozione sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui l'adottante (o gli adottanti) e l'adottato sono cittadini al momento della presentazione della domanda di adozione. Se tali persone hanno cittadinanza diverse, si applica la legge nazionale di ciascuna delle persone. Se l'adottato è un cittadino bulgaro, deve essere richiesto il consenso del ministro della Giustizia. I termini e la procedura per la concessione del consenso all'adozione di una persona che è cittadina bulgara da parte di uno straniero sono stabiliti da un regolamento del ministro della Giustizia. Se l'adottato è un cittadino bulgaro, un adottante (sia esso cittadino bulgaro o straniero) che risiede abitualmente in un altro Stato deve soddisfare altresì le condizioni per l'adozione ai sensi della legge di tale Stato. L'effetto dell'adozione è disciplinato dalla legge nazionale comune dell'adottante e dell'adottato. Se adottante e adottato hanno cittadinanza diversa, si applica la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune.

Gli organi giurisdizionali bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni in materia di obbligazioni alimentari, fatta eccezione per i casi in cui il convenuto risiede abitualmente in Bulgaria, in cui l'attore è cittadino bulgaro e il creditore di alimenti risiede abitualmente in Bulgaria.

Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il creditore di alimenti ha la residenza abituale, fatta eccezione per i casi in cui la legge nazionale di tale creditore è più favorevole a quest'ultimo. In tali casi si applica la legge nazionale del creditore di alimenti. Se la legge applicabile non ammette il riconoscimento di alimenti, si applica la legge bulgara.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

In Bulgaria il matrimonio è celebrato da un ufficiale di stato civile se uno dei futuri coniugi è cittadino bulgaro o risiede abitualmente in Bulgaria. Il matrimonio tra cittadini stranieri può essere celebrato in Bulgaria da un funzionario consolare o da un agente diplomatico dello Stato di origine dei cittadini stranieri interessati se ciò è consentito dalla legge di tale Stato. I cittadini bulgari all'estero possono contrarre matrimonio dinanzi a un'autorità competente dello Stato straniero se ciò è consentito dalla legge di tale Stato. Il matrimonio tra cittadini bulgari all'estero può essere celebrato da un funzionario consolare o da un agente diplomatico bulgaro se ciò è consentito dalla legge dello Stato ospitante. Il matrimonio tra un cittadino bulgaro e un cittadino straniero può essere celebrato all'estero da un funzionario consolare o da un agente diplomatico bulgaro se ciò è consentito dalla legge dello Stato ospitante e dal diritto nazionale del cittadino straniero. Le questioni matrimoniali possono essere esaminate da organi giurisdizionali bulgari se uno dei coniugi è cittadino bulgaro o risiede abitualmente in Bulgaria. I requisiti di forma per i matrimoni sono disciplinati dalla legge dello Stato di celebrazione.

I requisiti sostanziali per poter contrarre matrimonio sono disciplinati per ciascuno dei futuri sposi dalla legge dello Stato di cui ciascuno di essi ha la cittadinanza al momento della celebrazione del matrimonio.

Nel caso di un cittadino bulgaro che contrae matrimonio all'estero, l'autorizzazione di cui all'articolo 6, secondo comma, del Semeen kodeks (codice della famiglia) può essere concessa dall'agente diplomatico o dal funzionario consolare bulgaro.

Se uno dei futuri coniugi è un cittadino bulgaro o è abitualmente residente in Bulgaria, il matrimonio è celebrato da un ufficiale di stato civile bulgaro e, se il diritto interno straniero applicabile stabilisce qualsiasi impedimento alla contrazione del matrimonio che, secondo la legge bulgara, è incompatibile con la libertà di contrarre matrimonio, tale impedimento viene ignorato.

Un cittadino straniero o un apolide deve certificare all'ufficiale di stato civile bulgaro che la propria legge nazionale riconosce la validità di un matrimonio celebrato da un'autorità competente straniera e che non vi sono impedimenti alla contrazione di tale matrimonio ai sensi della propria legge nazionale.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Non esistono norme speciali in materia di conflitto di legge.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Il divorzio di coniugi aventi la medesima cittadinanza straniera è disciplinato dalla legge dello Stato di cui sono cittadini al momento della presentazione della domanda di divorzio.

Il divorzio di coniugi aventi cittadinanza diversa è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essi hanno residenza abituale comune al momento della presentazione della domanda di divorzio. Laddove i coniugi non abbiano una residenza abituale comune, si applica la legge bulgara.

Se la legge straniera applicabile non ammette il divorzio e uno dei coniugi è cittadino bulgaro o risiede abitualmente in Bulgaria al momento della presentazione della domanda di divorzio, si applica la legge bulgara.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il creditore di alimenti ha la residenza abituale, fatta eccezione per i casi in cui la legge nazionale di tale creditore è più favorevole a quest'ultimo. In tali casi si applica la legge nazionale del creditore di alimenti. Se il creditore e il debitore di alimenti sono cittadini del medesimo Stato e il debitore di alimenti risiede abitualmente in tale Stato, si applica il diritto nazionale comune delle due persone. Se la legge applicabile non ammette il riconoscimento di alimenti nelle situazioni di cui sopra, si applica la legge bulgara.

Quando le obbligazioni alimentari tra ex coniugi sorgono a causa dell'annullamento del matrimonio o di divorzio, la legge applicabile è quella applicata al divorzio o all'annullamento del matrimonio.

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari determina:

1. se è possibile richiedere la corresponsione di obbligazioni alimentari, per quale importo e da parte di chi;

2. chi può richiedere la corresponsione di obbligazioni alimentari ed entro quali termini temporali;

3. se e in quali termini è possibile modificare le obbligazioni alimentari;

4. i motivi di estinzione del diritto a percepire obbligazioni alimentari;

5. l'obbligo del debitore di alimenti di rimborsare l'autorità che ha pagato gli alimenti in luogo di tale debitore.

Al momento della determinazione dell'importo delle obbligazioni alimentari, occorre tener conto delle capacità finanziarie del debitore di alimenti e delle effettive necessità del creditore di alimenti, anche se la legge straniera applicabile prevede diversamente.

L'annullamento del matrimonio è disciplinato dalla legge che era applicabile ai requisiti sostanziali per la contrazione del matrimonio.

Per l'annullamento del matrimonio e il divorzio, si rimanda all'argomento pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

L'organo giurisdizionale avente competenza giurisdizionale per le questioni relative all'annullamento e al divorzio è competente per le questioni relative ai rapporti in personam e in rem tra i coniugi.

I rapporti in personam tra i coniugi sono disciplinati dal diritto nazionale comune. I rapporti in personam tra i coniugi aventi cittadinanza diversa sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale comune oppure, in assenza di quest'ultima, dalla legge dello Stato nei confronti del quale entrambi i coniugi presentano il legame più stretto. I rapporti in rem tra i coniugi sono disciplinati dalla legge applicabile ai rapporti in personam tra di loro.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Questo settore è disciplinato dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Gli organi giurisdizionali e le altre autorità bulgari hanno competenza giurisdizionale sulle azioni in materia di successione nel contesto delle quali il defunto al momento del decesso era abitualmente residente in Bulgaria o era cittadino bulgaro in quel momento, così come nel caso in cui parte del suo patrimonio si trovi in Bulgaria.

L'eredità di beni mobili è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva residenza abituale al momento del decesso. L'eredità di beni immobili è disciplinata dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni in questione. Il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui deteneva la cittadinanza al momento della scelta del diritto applicabile per disciplinare l'eredità dell'intero patrimonio. La scelta di una legge applicabile non deve influire sulla legittima degli eredi determinata ai sensi della legge applicabile di cui sopra.

La capacità di una persona di disporre del proprio patrimonio mediante testamento (costituzione e revoca) è disciplinata dalla legge applicabile alla successione. Un testamento è formalmente valido se è conforme alla legge dello Stato in cui è stato redatto o del quale il testatore era cittadino al momento della definizione del testamento o al momento del suo decesso oppure dello Stato in cui il testatore era abitualmente residente o dove si trovano i beni immobili oggetto del testamento.

La legge applicabile alla successione disciplina il momento e il luogo di apertura della successione, il rango e la precedenza degli eredi, le quote degli eredi, la capacità di ereditare, l'assunzione degli obblighi del defunto e la loro ripartizione tra gli eredi, l'accettazione della successione e la rinuncia alla stessa, i termini per l'accettazione della successione, la quota disponibile dell'eredità e le condizioni per la validità materiale del testamento. Qualora non vi siano eredi ai sensi della legge applicabile alla successione, il patrimonio situato nel territorio della Bulgaria ritorna allo Stato bulgaro o al comune.

3.8 Proprietà immobiliare

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

In caso di inapplicabilità del suddetto regolamento, si applicano le disposizioni del codice di diritto internazionale privato.

Questioni relative a beni immobili situati in Bulgaria, questioni relative all'esecuzione o a garanzia nei confronti di tali beni e questioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su tali beni sono conoscibili esclusivamente presso gli organi giurisdizionali bulgari e altre autorità bulgare.

Il possesso, la proprietà e altri diritti reali su beni mobili e immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui si trova il bene (lex loci rei sitae). Il fatto che il bene sia mobile o immobile e il tipo di diritti reali sono aspetti stabiliti dalla stessa legge.

L'acquisizione e la cessazione dei diritti reali e il diritto di proprietà sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui si trovava il bene al momento del compimento dell'atto o quando si è verificata la circostanza che ne ha giustificato l'acquisizione o la cessazione.

L'acquisizione, il trasferimento e la cessazione di diritti reali su mezzi di trasporto sono disciplinati dalla legge della bandiera battuta dalla nave, dalla legge dello Stato in cui l'aeromobile è immatricolato o dalla legge dello Stato in cui l'operatore del materiale rotabile ferroviario e dei veicoli terrestri a motore ha il proprio luogo di attività commerciale.

3.9 Insolvenza

Questo aspetto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio e, dal 26 giugno 2017, considerato dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

Cfr. la rubrica «Insolvenza».

I seguenti siti web possono essere utili:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.government.bg

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vss.justice.bg

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vks.bg/

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.vss.justice.bg/page/view/1397

Ultimo aggiornamento: 06/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Cechia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato rappresenta il riferimento fondamentale a livello nazionale in materia di norme in materia di conflitto di legge.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

1.2.1 Selezione di convenzioni internazionali multilaterali significative che disciplinano la legge applicabile:

1.2.1.1 Regolamentazione diretta

Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Varsavia 1929.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), 1956.

Convenzione di Guadalajara per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, 1961.

Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, 1963.

Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, 1971.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di viaggiatori e bagagli su strada (CVR), 1973.

Convenzione sulla prescrizione relativamente alla vendita internazionale di merci, 1974.

Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, 1978.

Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 1980.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), 1980

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Montreal 1999.

1.2.2.2 Norme sui conflitti di legge

Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, L'Aia 1996.

Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, 2000.

Protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, 2007 (l'UE nel suo complesso è una parte firmataria).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

1.3.1 Selezione degli accordi internazionali bilaterali principali che disciplinano la legge applicabile:

Accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Albania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1959.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1964 (si applica a tutti gli Stati successori della ex Iugoslavia).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Mongolia sulla erogazione di assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica cubana sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1980.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1982 (si applica alla Federazione russa e a molti degli altri Stati successori della ex URSS).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista del Vietnam sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, 1982.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare, penale e di diritto del lavoro, 1987.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1989.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 1994.

Accordo fra la Repubblica ceca e l'Ucraina sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 2001.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Repubblica dell'Uzbekistan sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e penale, 2002.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale applica la legge straniera d'ufficio. La legge si applica nello stesso modo in cui essa trova applicazione nel paese in cui è in vigore. Le disposizioni della legge applicate sono quelle che sarebbero applicate per una decisione in merito al caso nel paese in cui la legge è in vigore, a prescindere dal loro ordinamento nel contesto del sistema o del loro status di diritto pubblico, a condizione che dette disposizioni non siano in conflitto con le disposizioni del diritto ceco che devono essere applicate.

L'organo giurisdizionale determina d'ufficio la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decidono nei casi disciplinati dalla legge in questione adottano tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

2.2 Rinvio

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato.

Il rinvio è accettato, ad eccezione dei rapporti basati sul diritto contrattuale e del lavoro. Laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile, le disposizioni in materia di conflitto di legge possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui ciò risulti dall'accordo tra le parti.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente accade che un dato criterio venga valutato soltanto quando un fatto giuridicamente rilevante è soggetto a valutazione. Le norme specifiche in materia di conflitto di legge possono naturalmente risolvere una questione in determinati momenti – cfr. ad esempio le norme in materia di diritti reali di cui al punto 3.8.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 24 della legge sul diritto internazionale privato.

La legge che dovrebbe essere applicata ai sensi della legge sul diritto internazionale privato non deve essere applicata in circostanze del tutto eccezionali nelle quali, in seguito alla opportuna considerazione motivata di una sintesi di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, dell'aspettativa giustificata delle parti in merito all'applicazione di un'altra legge, una simile applicazione parrebbe sproporzionata e contraria a una transazione ragionevole ed equa in relazione ai rapporti tra le parti. In queste condizioni e laddove ciò non influenzi i diritti di altre persone, la legge da applicare è quella che riflette una tale transazione.

2.5 Accertamento della legge straniera

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale determina, su propria iniziativa, la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione adotta tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione non abbia familiarità con il contenuto della legge straniera, può chiedere il parere del ministero della Giustizia al fine di determinarlo.

Se non si riesce a determinare la legge straniera entro un periodo di tempo ragionevole, oppure qualora tale determinazione sia impossibile, si applica la legge ceca.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dagli articoli 87 e 89 della legge sul diritto internazionale privato. Ciò si limita a quelle obbligazioni contrattuali o a quegli aspetti delle stesse che non rientrano nel campo di applicazione della normativa UE o degli accordi internazionali, a meno che detta normativa o detti accordi non consentano la copertura di tali obbligazioni da parte della legge sul diritto internazionale privato. Si tratta quindi di una disposizione residuale.

I contratti sono disciplinati dalla legge dello Stato con il quale il contratto è più strettamente collegato, a meno che le parti non abbiano scelto la legge applicabile. La scelta di una legge deve essere effettuata in modo esplicito o deve risultare senza ambiguità dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

I contratti assicurativi sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del titolare della polizza. Le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto assicurativo.

Nel caso di accordi assicurativi che siano soggetti al regolamento Roma I, la legge sul diritto internazionale privato utilizza l'opzione della quale dispongono gli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, che consente alle parti di scegliere qualsiasi legge applicabile nella misura consentita dal regolamento stesso.

I rapporti giuridici creati da contratti giuridici unilaterali sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 90 della legge sul diritto internazionale privato, dalla legge dello Stato nel quale la parte che stipula il contratto giuridico unilaterale ha la propria residenza abituale oppure la propria sede legale al momento della stipula del contratto, a meno che non si sia scelto di applicare un'altra legge.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

L'articolo 101 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce, principalmente in relazione al campo di applicazione del regolamento Roma II, un provvedimento in merito a un conflitto di legge soltanto per obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione di diritti privati e della personalità, ivi inclusa la diffamazione. Dette obbligazioni sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale si verifica la violazione. Il danneggiato può, tuttavia, selezionare l'applicazione della legge dello Stato nel quale: a) il danneggiato ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; b) l'autore della violazione ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; o c) la violazione ha prodotto un risultato, purché l'autore della violazione lo avesse potuto prevedere.

La responsabilità extracontrattuale è inoltre uniformata nel merito nella serie di convenzioni internazionali succitate relativamente ai trasporti (v. il punto 1.2.1.).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Questa materia è disciplinata dall'articolo 29 della legge sul diritto internazionale privato.

Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, la personalità giuridica e la capacità di agire sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale la persona risiede abitualmente. Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, è sufficiente che la persona fisica che esegue un atto giuridico abbia la capacità di eseguirlo ai sensi della legge che è applicabile nel luogo in cui la persona fisica realizza detto atto.

L'ordinamento giuridico dello Stato (di cui ha la cittadinanza la persona fisica in questione) stabilisce il nome della persona fisica. Tuttavia, quest'ultima può richiedere che si faccia riferimento all'ordine giuridico del paese sul cui territorio ha la sua residenza abituale. Nel caso in cui una persona abbia diverse cittadinanze occorre procedere ai sensi dell'articolo 28 della legge sul diritto internazionale privato.

La normativa relativa alle persone fisiche fa riferimento inoltre a diversi trattati bilaterali relativi all'assistenza giudiziaria ai quali la Repubblica ceca è vincolata. Le norme che regolano i conflitti di legge che figurano nei suddetti trattati si basano generalmente sul criterio della cittadinanza sulle norme di cui alla legge sul diritto internazionale privato.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La constatazione e la contestazione delle relazioni di filiazione sono disciplinate dall'articolo 54 della legge sul diritto internazionale privato. Questa materia è soggetta alla legge dello Stato del quale il figlio è un cittadino per nascita; laddove un figlio acquisisca più di una cittadinanza per nascita, si applica la legge ceca. Qualora ciò sia nell'interesse del figlio si applica la legge dello Stato nel quale la madre aveva la sua residenza abituale al momento della nascita del figlio. Qualora il figlio risieda abitualmente nella Repubblica ceca e laddove ciò sia nel suo interesse, l'instaurazione e la contestazione di una relazione di filiazione sono soggette alla legge ceca. Una relazione di filiazione può essere stabilita in conformità con la legge dello Stato nel quale viene fatta la dichiarazione di una relazione di filiazione. Quando una relazione di filiazione viene contestata in un altro Stato, nel contesto di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, in conformità con la legge di detto Stato e viene stabilita la relazione di filiazione nei confronti di un'altra persona, ciò sarà sufficiente per stabilire una relazione di filiazione nei confronti di detta persona.

La legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli in materia di alimenti è determinata in base al protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007). In altri casi concernenti i diritti e gli obblighi dei genitori e le misure volte a proteggere la persona o i beni di un minore, la legge applicabile è determinata in conformità con la convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (1996).

3.4.2 Adozione

Questa materia è disciplinata dagli articoli della legge sul diritto internazionale privato 61 e 62.

Per l'adozione è necessario che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge dello Stato del quale l'adottato ha cittadinanza e dello Stato del quale il genitore adottivo è cittadino. Laddove i genitori adottivi abbiano cittadinanza diversa, devono essere soddisfatte le condizioni dei sistemi giuridici determinate dalle cittadinanze di entrambi i genitori, nonché quelle stabilite dalla legge dello Stato di cui l'adottato è cittadino. Se, ai sensi di dette norme, sarebbe necessario applicare la legge di un altro paese che non consente l'adozione o la consente soltanto in condizioni estremamente limitate, si applica la legge ceca nella misura in cui il genitore adottivo o almeno uno dei genitori adottivi oppure l'adottato risiedano abitualmente nella Repubblica ceca.

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti coinvolte hanno cittadinanza al momento dell'adozione oppure, qualora non sia così, dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti hanno residenza abituale al momento dell'adozione oppure, laddove ciò non si verifichi, dalla legge dello Stato del quale l'adottato è cittadino.

Per i rapporti tra un genitore adottivo e un adottato, oppure tra i genitori adottivi in materia di diritti e obbligazioni dei genitori, di educazione dei figli e di alimenti, si applica la legge determinata in base agli accordi internazionali di cui al punto 3.4.1 per le relazioni di filiazione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Questa materia è disciplinata dagli articoli 48 e 49 della legge sul diritto internazionale privato.

La capacità di una persona di contrarre matrimonio, così come le condizioni per la validità di un matrimonio, sono soggette alla legge dello Stato del quale tale persona è cittadina.

La forma di un matrimonio è soggetta alla legge applicabile nel luogo presso il quale viene celebrato il matrimonio.

Un matrimonio celebrato presso un'ambasciata della Repubblica ceca in un altro paese è soggetto al diritto ceco. Un cittadino ceco non può sposarsi nella rappresentanza di un paese straniero nella Repubblica ceca.

I rapporti personali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, il rapporto è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

L'articolo 67 della legge sul diritto internazionale privato disciplina la legge applicabile alle unioni di fatto e alle relazioni simili, nonché agli effetti delle stesse, alla capacità di stabilire dette unioni, alle procedure per stabilire dette unioni e per scioglierle, annullarle e renderle non valide, ed anche alla risoluzione di questioni personali e patrimoniali tra i partner.

Tutte queste questioni sono soggette alla legge dello Stato nel quale si sta creando o è stata creata l'unione di fatto o una relazione simile.

Il diritto ceco non contempla alcun provvedimento in materia di conflitto di legge relativo alla convivenza.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

L'articolo 50 della legge sul diritto internazionale privato governa la legge applicabile al divorzio e all'annullamento di un matrimonio oppure alla determinazione se un matrimonio sia o meno nullo. La Repubblica ceca non partecipa a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile nei casi di divorzio e separazione personale e non è quindi vincolata dal regolamento (UE) n. 1259/2010.

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato che disciplina il rapporto personale dei coniugi al momento dell'avvio del procedimento. (I rapporti personali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono entrambi cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, tali rapporti sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.). Qualora ai sensi di questa norma in materia di conflitto di legge sia necessario applicare la legge di un altro paese che non consente il divorzio o lo fa soltanto in circostanze del tutto eccezionali, si applica la legge ceca, a condizione che almeno uno dei coniugi sia cittadino della Repubblica ceca o che almeno uno dei coniugi risieda abitualmente nella Repubblica ceca.

In caso di annullamento di un matrimonio oppure al momento di stabilire se un matrimonio sia nullo o meno, si valutano la capacità di contrarre matrimonio e la forma con la quale è stato contratto il matrimonio, ai sensi delle leggi applicabili a tali aspetti al momento della celebrazione del matrimonio stesso.

La legge ceca non prevede alcun provvedimento in materia di conflitto di legge per la separazione.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi sono disciplinate dall'ordinamento giuridico e in particolare dall'articolo 15 del regolamento relativo alle obbligazioni alimentari in combinato disposto con il protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

A partire dal 29 gennaio 2019, le norme sui conflitti di legge in materia di regime patrimoniale che figurano nella legge sul diritto internazionale privato sono sostituite dal regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Tale regolamento si applica alle azioni processuali avviate e agli accordi conclusi dopo il 29 gennaio 2019.

Questa materia è disciplinata dall'articolo 49 della legge sul diritto internazionale privato. I regimi patrimoniali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente; laddove non sia così, dalla legge dello Stato del quale entrambi i coniugi sono cittadini; e laddove non sia così, dalla legge ceca.

La transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi è disciplinata dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi nel momento in cui è stato stipulato l'accordo interessato. Qualora non sia così, ai fini della transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi, i coniugi possono concordare che i loro regimi patrimoniali saranno disciplinati dalla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure da quella dallo Stato nel quale uno dei coniugi risiede abitualmente, oppure dalla legge dello Stato nel quale si trova il bene immobile in questione, oppure dalla legge ceca. Qualora l'accordo sia concluso in un altro paese, si deve redigere un atto notarile dell'accordo oppure un documento analogo.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge applicabile alla successione di persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015 è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012.

Questa materia è disciplinata dagli articoli 76 e 77 della legge sul diritto internazionale privato. Queste disposizioni si applicano in relazione alla successione di persone decedute alla data o prima del 16 agosto 2015 (a meno che la legge applicabile non sia disciplinata in maniera diversa da un accordo internazionale bilaterale).

Il regime giuridico della successione è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento del suo decesso. Se il testatore era un cittadino della Repubblica ceca e almeno uno degli eredi risiede abitualmente nella Repubblica ceca si applica il diritto ceco.

La capacità di eseguire o annullare un testamento, nonché gli effetti di difetti contenuti in un testamento e le manifestazioni dello stesso, sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento, oppure nel quale il testatore risiedeva abitualmente. Una simile determinazione della legge applicabile si effettua in relazione alla capacità di eseguire o annullare altri tipi di lasciti a causa di morte, nonché per la determinazione in merito a quali altri tipi di lasciti a causa di morte siano ammissibili.

Un testamento è valido in termini di forma qualora quest'ultima sia conforme alla legge dello Stato: a) di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento oppure al momento del suo decesso; b) nel territorio del quale è stato redatto il testamento; c) nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento dell'esecuzione del testamento o del suo decesso; d) che deve essere applicato al regime giuridico della successione oppure che si sarebbe dovuto applicare per detto regime al momento della redazione del testamento; oppure e) nel quale si trova un bene immobile interessato. Queste norme valgono anche per la forma di annullamento di un testamento. Dette norme si applicano anche mutatis mutandis alla forma dei patti successori e di altri lasciti a causa di morte, a condizione che il testatore sia una parte del patto successorio. Ciò vale anche per la forma dell'annullamento di un patto successorio o di altri lasciti a causa di morte.

Il testatore può specificare in un testamento, anziché la legge altrimenti applicabile, che il regime giuridico di successione sia disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiede abitualmente al momento della redazione del testamento, ivi incluso per un lascito di beni immobili; in alternativa egli può specificare che il regime giuridico di successione, anche per un lascito di beni immobili, sia disciplinato dalla legge dello Stato di cui egli è cittadino al momento della definizione del testamento. Le parti coinvolte in un patto successorio possono scegliere un regime giuridico di successione tra questi sistemi giuridici, a condizione che il testatore sia una delle parti di detto patto. Ciò si applica inoltre mutatis mutandis ad altri lasciti a causa di morte.

Ai sensi del regolamento sulle successioni se, in base alla legge applicabile all'eredità in conformità con il regolamento, non c'è nessun erede per uno qualsiasi dei beni, oppure un legatario in conformità con il lascito a causa di morte, oppure qualsiasi persona fisica che sia un erede, l'applicazione di una legge così determinata non esclude il diritto di uno Stato membro o di un soggetto designato da uno Stato membro a tal fine di assumere la proprietà, di diritto, di beni risultanti da una eredità che si trovano sul suo territorio, laddove i creditori abbiano diritto al pagamento dei debiti pendenti a fronte dei beni residui. Nel diritto ceco, questa materia è disciplinata dall'articolo 1634 del codice civile. In base a detto articolo, qualora non vi sia alcun erede che possa ereditare anche in base alle norme ab intestato, la successione passa allo Stato e lo Stato viene considerato essere il successore legale. Lo Stato ha la stessa posizione di un successore nei confronti delle altre parti, in conformità con il beneficio di inventario. Ai sensi dell'articolo 78 della legge sul diritto internazionale privato, i beni e i diritti del testatore ubicati nella Repubblica ceca passano alla Repubblica ceca qualora non vi siano successori; le decisioni in questa materia spettano alla giurisdizione degli organi giurisdizionali cechi. A tale fine, lo Stato o un'altra unità territoriale o istituzione esistente non vengono considerati come un successore, a meno che non siano definiti essere successori nel testamento stesso.

3.8 Proprietà immobiliare

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 69 a 79 della legge sul diritto internazionale privato.

La norma generale prevede che i diritti sostanziali nei confronti di beni immobili o di beni mobili materiali siano disciplinati dalla legge del luogo nel quale si trovano detti beni. È sempre in base a detta legge che viene stabilito se un bene è mobile o immobile. Per beni selezionati e per certi aspetti dei diritti reali la legge sul diritto internazionale privato contiene comunque norme speciali in materia di conflitto di legge, cfr. qui di seguito.

I diritti reali su navi e aeromobili immatricolati in un registro pubblico, nonché la costituzione e la scadenza degli stessi, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale viene tenuto detto registro.

La costituzione e la scadenza dei diritti reali su beni mobili materiali sono disciplinate dalla legge del luogo nel quale si trovavano i beni nel momento in cui si è verificato l'evento che ha portato alla costituzione o alla scadenza di tale diritto.

La costituzione e la scadenza della proprietà di beni mobili materiali che viene trasferita sulla base di un contratto sono disciplinate dalla legge che regolamenta l'accordo che è la base per la costituzione o la scadenza della proprietà.

Qualora un procedimento legale che deve fungere da base per la costituzione e la scadenza di diritti reali su beni mobili materiali venga realizzato in seguito all'avvio della spedizione dei beni e per tutta la durata della spedizione, tale costituzione e tale scadenza di diritti sono disciplinate dalla legge del luogo dal quale i beni sono stati spediti. Se, tuttavia, la costituzione e la scadenza dei diritti reali di proprietà in questione vengono realizzate attraverso la gestione di un certificato che deve essere presentato allo scopo di cedere la proprietà e gestire la stessa, si applica la legge del luogo nel quale si trova il certificato al momento della sua gestione.

Le disposizioni relative alle iscrizioni in registri pubblici ed elenchi simili validi nel luogo nel quale si trovano i beni immobili o mobili si applicano anche quando la ragione giuridica per la costituzione, la scadenza, la limitazione o il trasferimento del diritto registrato viene valutata ai sensi di un altro sistema giuridico.

L'acquiescenza è disciplinata dalla legge vigente nel luogo nel quale i beni si trovavano all'inizio del periodo di acquiescenza. Il titolare può, tuttavia, fare riferimento alla legge dello Stato nel quale ha luogo l'acquiescenza, dove, a partire dal momento in cui i beni sono arrivati nello Stato in questione, sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'acquiescenza ai sensi della legge di detto Stato.

3.9 Insolvenza

Questa materia è disciplinata dall'articolo 111 della legge sul diritto internazionale privato. Le disposizioni in materia di conflitto di legge del regolamento relativo alle procedure di insolvenza si applicano mutatis mutandis, fatta eccezione per i casi soggetti a tale regolamento.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Germania

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Tra il 2007 e il 2 016 l'UE ha codificato tramite regolamenti le norme in materia di conflitto di leggi di importanti settori del diritto privato [in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 ("regolamento Roma I"), il regolamento (CE) n. 864/2007 (il "regolamento Roma II") e il regolamento (UE) n. 650/2012 (il "regolamento sulla successione dell'UE")]. Per una panoramica, fare riferimento alla guida "Cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea" (https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-en.do). Di conseguenza, l'ambito di applicazione delle norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi è diventato sempre più ristretto.

La principale fonte di norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi (o di diritto internazionale privato) è la legge introduttiva al codice civile (EGBGB), in particolare gli articoli da 3 a 48. Ai sensi dell'articolo 3 dell'EGBGB le norme in materia di conflitto di leggi sancite dalla normativa dell'UE e dalle convenzioni internazionali hanno priorità rispetto alle disposizioni dell'EGBGB nei loro campi di applicazione.

Anche il diritto tedesco contiene norme in materia di conflitto di leggi distribuite in altri atti al di fuori dell'EGBGB, come ad esempio nell'Insolvenzordnung (InsO, legge sulle procedure concorsuali).

Nei contesti che non sono disciplinati dalla legislazione, ad esempio nel diritto societario internazionale, la legge applicabile è determinata dagli organi giurisdizionali.

Le osservazioni di cui al punto 2 sono essenzialmente limitate alle norme nazionali tedesche in materia di conflitto di leggi.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Un elenco di tutte le convenzioni multilaterali sottoscritte e ratificate dalla Germania è riportato nell'Elenco B della Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania) (ordini online tramite Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.bgbl.de/). Le convenzioni internazionali multilaterali elencate includono convenzioni contenenti norme unificate in materia di conflitto di leggi.

Le convenzioni multilaterali di questo tipo sono spesso promosse da organizzazioni internazionali. Particolare menzione merita la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (www.hcch.net Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.hcch.net/de/home/), di cui la Germania è membro da lungo tempo.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Delle singole disposizioni in materia di conflitto di leggi possono essere contenute anche nelle convenzioni bilaterali. Un elenco di tali convenzioni tra la Germania e altri Stati è riportato nell'Elenco B della Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania (cfr. il punto 1.2).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Le questioni relative al conflitto di leggi non sorgono soltanto nelle controversie dinnanzi ai giudici. I partner commerciali che si trovano in Stati diversi hanno la necessità di sapere quale legge disciplini il contratto tra loro, indipendentemente da qualsiasi futura controversia giuridica. Infatti, tale legge determina i loro diritti e obblighi. Gli automobilisti che in vacanza viaggiano verso altri Stati devono sapere ai sensi di quale legge essi siano responsabili qualora provochino un incidente della circolazione stradale in detto paese. Tale legge determina la natura e l'entità dell'eventuale risarcimento.

Qualora i fatti di una controversia presentino qualche collegamento con la legge di un altro Stato, un organo giurisdizionale tedesco chiamato a giudicare il caso determinerà quale sia la legge da applicarsi facendo riferimento alle norme tedesche in materia di conflitto di leggi. I giudici tedeschi devono conoscere le norme tedesche in materia di conflitto‑ di legge e devono applicarle indipendentemente dal fatto che una parte presenti un'istanza in tal senso.

2.2 Rinvio

Qualora ai sensi delle norme tedesche in materia di conflitto di leggi sia applicabile la legge di un altro Stato, ma la legge di detto Stato a sua volta rimandi alla legge di un ulteriore Stato, il diritto tedesco accetta solitamente l'ulteriore riferimento ai sensi dell'articolo 4, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, fatte salve le disposizioni specifiche contenute in atti giuridici dell'UE o in convenzioni internazionali. Qualora la legge straniera rinvii nuovamente alla legge tedesca, si applicano le disposizioni sostanziali tedesche (articolo 4, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Qualora le norme tedesche in materia di conflitto di leggi consentano alle parti di scegliere il sistema giuridico applicabile, l'articolo 4, secondo comma, dell'EGBGB precisa che questa scelta si riferisce soltanto alle disposizioni sostanziali.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Una variazione nella legge applicabile in una situazione nella quale i fatti in questione sono ancora aperti al cambiamento è un fenomeno familiare per il diritto tedesco. In linea di principio, ad esempio, i diritti reali vengono valutati in conformità con la legge in vigore nel luogo di ubicazione dei beni, il che significa che se l'ubicazione di un dato bene varia, esso può essere soggetto alla disciplina di un sistema giuridico diverso.

Una variazione del criterio di collegamento è accettata anche in altri settori del diritto, un esempio è dato da una variazione della cittadinanza.

Tuttavia, non è possibile attuare alcuna modifica della legge applicabile qualora le norme in materia di conflitto di leggi stabiliscano un momento specifico per il collegamento. Ad esempio, per determinare la legge che disciplina una successione, il criterio di collegamento nel caso di persone decedute a partire dal 17 agosto 2015 sarà costituito dal luogo di residenza abituale del testatore al momento del suo decesso (cfr. 3.7 qui di seguito).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 6 dell'EGBGB formula la riserva tedesca relativa all'ordine pubblico, la quale stabilisce che una disposizione di una legge straniera non vada applicata laddove la sua applicazione sia palesemente incompatibile con i principi fondamentali del diritto tedesco. In questo contesto, il concetto di "principi fondamentali" indica i principi basilari di giustizia. In generale, ciò si riferisce a gravi violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione tedesca. Ai fini dell'applicabilità della riserva di ordine pubblico è altresì importante che i fatti del caso di specie presentino un collegamento nazionale; soltanto in questo caso verrà coinvolto il sistema giuridico tedesco. Anche in questo caso si deve dare la priorità a eventuali norme speciali, in particolare a quelle stabilite dagli strumenti giuridici dell'UE che hanno rango prioritario (cfr., ad esempio, l'articolo 21 del regolamento Roma I, l'articolo 26 del regolamento Roma II e l'articolo 35 del regolamento sulla successione dell'UE). Un'ulteriore eccezione all'applicazione delle norme in materia di conflitto di leggi si applica nel caso di disposizioni obbligatorie prevalenti. In forza di una disposizione obbligatoria prevalente, le norme nazionali sono applicate obbligatoriamente, in quanto il rispetto di tali disposizioni è considerato fondamentale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, in particolare della sua organizzazione politica, sociale o economica. Le disposizioni obbligatorie assumono la massima importanza in questioni concernenti gli obblighi contrattuali e non contrattuali. Norme speciali in materia sono stabilite dagli strumenti giuridici dell'UE che hanno natura prioritaria (cfr. in particolare l'articolo 9 del regolamento Roma I, che contiene una definizione giuridica, e l'articolo 16 del regolamento Roma II) e dalle convenzioni internazionali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Gli organi giurisdizionali tedeschi non devono soltanto applicare le norme in materia di conflitto di leggi di propria iniziativa, bensì, ai sensi dell'articolo 293 del Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile), essi sono tenuti altresì a determinare la sostanza della legge straniera applicabile, in seguito a debita considerazione. Ciò non si limita alla lettura della normativa straniera: l'organo giurisdizionale deve prendere in considerazione il trattamento di detta normativa nella dottrina e nella giurisprudenza. L'organo giurisdizionale deve mettersi in una posizione tale da consentirgli di applicare la legge straniera esattamente nel modo in cui la applicherebbe un organo giurisdizionale nel paese interessato.

Al fine di determinare la sostanza della legge straniera gli organi giurisdizionali possono utilizzare qualsiasi fonte di riferimento a loro disposizione.

  • Una fonte di informazione, per gli Stati aderenti, è data dalla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968. La richiesta deve essere trasmessa, attraverso l'organo ricevente/mittente competente, all'ufficio competente dello Stato estero in questione.
  • Anziché ricorrere a una richiesta di informazioni giuridiche ai sensi della convenzione europea di Londra, l'organo giurisdizionale può altresì ottenere un parere legale da un esperto, a condizione che detto esperto possieda anche conoscenze in merito all'applicazione pratica della legge straniera.
  • Per domande dirette, in determinate circostanze, al fine di stabilire la sostanza della legge straniera possono essere sufficienti anche le informazioni ottenute dal punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o tramite la ricerca autonoma svolta dall'organo giurisdizionale.

Gli organi giurisdizionali possono inoltre invitare le parti a fornire collaborazione in merito alla prova della legge straniera, ma non sono vincolati dalle memorie presentate dalle stesse. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali possono sfruttare qualsiasi fonte di riferimento, di propria iniziativa, senza essere vincolati dalle prove presentate dalle parti.

In casi eccezionali nell'ambito dei quali, nonostante la dovuta diligenza impiegata, non sia possibile stabilire il contenuto della legge straniera, in alternativa si deve applicare la legge tedesca.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

I contratti di vendita internazionali sono soggetti innanzitutto alla convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci che si applica automaticamente tra imprese appartenenti a uno qualsiasi del gran numero di Stati contraenti, laddove le parti coinvolte in detti contratti non abbiano optato in maniera sufficientemente chiara per la rinuncia all'applicazione di detta convenzione sui contratti di vendita.

Per tutti gli altri contratti di natura obbligatoria stipulati dal 17 dicembre 2009, la questione della legge applicabile è determinata in linea di principio conformemente al regolamento Roma I, purché il contratto non esuli eccezionalmente dal campo di applicazione di tale regolamento, ad esempio nel caso dei contratti che riguardano soltanto diritti reali. Inoltre, sono applicabili anche gli articoli da 46b a 46d dell'EGBGB.

Fino al 17 dicembre 2009 si applicava la vecchia versione degli articoli 27 e seguenti dell'EGBGB. Tale versione era basata sulla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. È stata abrogata con effetto a partire dal 17 dicembre 2009, tuttavia si applica ancora ai contratti stipulati prima di tale data.

Per alcuni contratti assicurativi conclusi prima del 17 dicembre 2009, gli articoli da 7 a 14 della Einführungsgesetz zum Versicherungsvertragsgesetz (EGVVG, legge introduttiva alla legge sulle assicurazioni), nella versione in vigore fino al 16 dicembre 2009, contengono norme speciali in materia di conflitto di leggi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Dall'11 gennaio 2009, la scelta del sistema giuridico applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è solitamente determinata ai sensi del regolamento Roma II, in combinato disposto con l'articolo 46a dell'EGBGB.

Nei casi non contemplati dal regolamento quali, ad esempio, le violazioni del Persönlichkeitsrecht (diritto della personalità), la legge tedesca prevede norme specifiche in materia di conflitto di leggi per determinare la legge di quale paese si applichi; queste norme sono stabilite dagli articoli da 38 a 42 dell'EGBGB.

L'articolo 38 dell'EGBGB stabilisce le norme sulla legge da applicare in relazione a diversi tipi di controversie basate su un arricchimento senza causa.

Ai sensi dell'articolo 39 dell'EGBGB le controversie giuridiche derivanti da atti compiuti senza la debita autorità in relazione agli affari di un'altra persona sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui è stato effettuato l'atto. Alla liquidazione di un debito dovuto da un'altra persona si applica una norma speciale.

In linea di principio, ai sensi dell'articolo 40 dell'EGBGB, le azioni per il risarcimento di danni derivanti da un atto illecito sono disciplinate dalla legge del luogo nel quale è stato commesso l'atto illecito (Recht des Handlungsorts); la parte lesa può scegliere in alternativa la legge del luogo in cui si è verificato l'illecito (Recht des Schadenseintritts).

L'articolo 42 dell'EGBGB prevede che le parti possano scegliere in ogni caso la legge applicabile a un rapporto extracontrattuale in seguito all'evento che ha dato origine allo stesso.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 41 dell'EGBGB, il sistema giuridico applicabile può essere sostituito da un sistema giuridico che, a causa di circostanze particolari, abbia un collegamento sostanzialmente più stretto rispetto ai fatti del caso.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi delle norme tedesche in materia di conflitto di leggi, le questioni giuridiche sollevate dallo status giuridico personale di una persona fisica sono disciplinate dal sistema giuridico del paese del quale l'interessato è cittadino (Heimatrecht). Ciò si applica in linea di principio ai nomi (per informazioni dettagliate cfr. l'articolo 10 dell'EGBGB) e alla questione relativa al fatto che una persona fisica goda o meno della capacità di agire e della capacità di stipulare contratti (articolo 7 dell'EGBGB).

Qualora una persona abbia più di una cittadinanza (Mehrstaater), l'articolo 5, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, stabilisce che è necessario fare riferimento alla "cittadinanza effettiva", ossia alla cittadinanza dello Stato con il quale la persona avente più cittadinanze presenta il collegamento più stretto. Se, tuttavia, una persona che ha più cittadinanze ha anche la cittadinanza tedesca, l'articolo 5, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB, prevede che si applichi soltanto la cittadinanza tedesca.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Ai sensi dell'articolo 19 dell'EGBGB, la filiazione è soggetta innanzitutto alla legge dello Stato nel quale il figlio risiede abitualmente. Nel rapporto con ciascun genitore, la filiazione può essere determinata anche dalla legge dello Stato della cittadinanza di tale genitore. Infine, qualora la madre sia coniugata, anche lo stato civile della stessa (Ehewirkungsstatut) al momento della nascita (articolo 14 dell'EGBGB) può acquisire importanza in materia di determinazione della filiazione. Ai figli nati prima del 1° luglio 1998 si applicano norme diverse.

Ai sensi dell'articolo 20 dell'EGBGB, le contestazioni della filiazione sono disciplinate in generale dal sistema giuridico che determina la filiazione e, laddove una contestazione sia presentata da un figlio, dalla legge applicabile nel luogo in cui tale figlio risiede abitualmente.

3.4.2 Adozione

Dal 31 marzo 2020 l'adozione di un minore in Germania è soggetta al diritto tedesco. Essa è altrimenti disciplinata dalla legge dello Stato in cui l'adottato ha la residenza abituale al momento dell'adozione (nuova versione dell'articolo 22, primo comma, dell'EGBGB). Le procedure di adozione concluse prima del 31 marzo 2020 sono soggette al diritto internazionale privato precedentemente applicabile, ossia l'adozione è disciplinata dalla legge dello Stato di cui l'adottante era cittadino al momento dell'adozione (vecchia versione dell'articolo 22, primo comma, prima frase, dell'EGBGB). L'adozione da parte di uno o di entrambi i coniugi è soggetta alla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio (vecchia versione dell'articolo 22, primo comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Il riconoscimento e l'instaurazione della efficacia di adozioni straniere sono disciplinati nella Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (legge sugli effetti dell'adozione di un minore ai sensi della legge straniera) (Adoptionswirkungsgesetz, AdWirkG, legge sull'efficacia dell'adozione).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le seguenti osservazioni si applicano solo ai matrimoni tra persone di sesso diverso. Si veda il punto 3.5.2 per i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Ai sensi dell'articolo 13 dell'EGBGB, le condizioni che consentono la celebrazione di un matrimonio sono solitamente disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona che intende sposarsi è cittadina. In via eccezionale, in circostanze particolari, si può invece applicare la legge tedesca.

In Germania si può contrarre un matrimonio soltanto alla presenza di un ufficiale dello stato civile oppure, eccezionalmente, di una persona appositamente autorizzata da uno Stato estero (articolo 13, quarto comma, seconda frase, dell'EGBGB).

Se gli effetti generali del matrimonio non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi), essi sono soggetti alla legge scelta dai coniugi (articolo 14, primo comma, dell'EGBGB).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

I matrimoni tra persone dello stesso sesso e le eingetragene Lebenspartnershchaften (unioni di fatto registrate) sono disciplinate dall'articolo 17b dell'EGBGB. Ai sensi di tale articolo, la costituzione e lo scioglimento di un'unione registrata, nonché tutti gli effetti generali che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate), sono disciplinati dalla legge del paese di registrazione dell'unione (articolo 17b, primo comma, prima frase, dell'EGBGB). Lo stesso vale per analogia se i coniugi sono dello stesso sesso o se almeno uno dei coniugi non è né di sesso femminile né di sesso maschile (articolo 17b, quarto comma, prima frase, dell'EGBGB). Dal 1º ottobre 2017 non è più possibile costituire un'unione registrata in Germania [articolo 3, terzo comma, della legge che istituisce il diritto di matrimonio per le coppie dello stesso sesso (Eheöffnungsgesetz)] e l'articolo 17b, primo comma, prima frase, dell'EGBGB, in relazione alla costituzione di un'unione registrata, è pertanto un caso estremamente raro di norma tedesca sul conflitto di leggi riguardante un rapporto giuridico che può sorgere solo all'estero.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Dal 21 giugno 2012 la legge applicabile al divorzio viene determinata in base al regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("regolamento Roma III"). Il regolamento si applica anche se in base alle disposizioni della legge applicabile si tratta della legge di uno Stato che non partecipa alla cooperazione rafforzata (articolo 4 del regolamento). Anche il divorzio e la separazione legale sono disciplinati dal regolamento Roma III in caso di matrimoni tra persone di sesso diverso (articolo 17b, quarto comma, prima frase, dell'EGBGB).

In aggiunta sono applicabili anche gli articoli 17 e 17a dell'EGBGB.

In Germania un divorzio può essere decretato soltanto da un organo giurisdizionale (articolo 17, terzo comma, dell'EGBGB).

Ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, dell'EGBGB, la legge applicabile alla condivisione di diritti pensionistici è disciplinata dalla legge applicabile al divorzio. In talune circostanze nelle quali la condivisione di diritti pensionistici non è riconosciuta dalla legge straniera, la stessa verrà attuata in via alternativa in conformità con la legge tedesca, qualora le parti lo richiedano.

L'usufrutto di un'abitazione coniugale e di oggetti domestici che si trovano in Germania è disciplinato dal diritto sostanziale tedesco (articolo 17a dell'EGBGB).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La questione relativa a quale legge sia applicabile alle richieste di alimenti tra parenti o tra coniugi è determinata dal 18 giugno 2011 dal protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007. Ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo, quest'ultimo ha un'applicazione universale, vale a dire anche se la legge da applicare ai sensi delle sue disposizioni è quella di uno Stato non contraente. Le norme tedesche dell'EGBGB che erano in vigore fino a quel momento a tale riguardo sono state pertanto abrogate.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Gli effetti patrimoniali di un matrimonio sono disciplinati dal regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi. Ciò vale anche per i matrimoni tra persone dello stesso sesso (articolo 17, quarto comma, seconda frase, dell'EGBGB). Il regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi dà priorità all'autonomia delle parti: i futuri coniugi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi). In mancanza di un accordo tra le parti, il criterio di collegamento è il luogo di residenza dei coniugi o, in alternativa, la loro cittadinanza o lo Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto (cfr. articolo 26 del regolamento UE sui regimi patrimoniali tra coniugi).

A causa della sua data di applicazione (30 gennaio 2019), il regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate non si applica alle unioni registrate in Germania, in quanto dal 1º ottobre 2017 non è stato possibile stipulare un'unione registrata ai sensi del diritto tedesco (cfr. punto 3.5.2). Ai sensi del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, la scelta delle parti è il principale criterio di collegamento (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate). In mancanza di un accordo a scelta delle parti, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita (articolo 26, paragrafo 1, del regolamento UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Nel caso in cui il decesso si verifichi a partire dal 17 agosto 2015 in poi, le norme applicabili previste dal regolamento sulla successione dell'UE si applicano in maniera prioritaria. Ai sensi di tale regolamento, l'ultimo luogo di residenza abituale del testatore è il criterio di collegamento fondamentale per la legge applicabile alla successione. Le successioni antecedenti il 17 agosto 2015 sono disciplinate dalla legge del paese di cui il testatore era cittadino al momento del decesso, conformemente alla precedente versione dell'articolo 25 dell'EGBGB (la nuova versione dell'articolo 25 dell'EGBGB dichiara applicabile per analogia il regolamento sulla successione dell'UE). Era possibile optare per la legge tedesca in relazione a beni immobili situati in Germania.

Per le successioni successive al 17 agosto 2015, i requisiti formali per le disposizioni patrimoniali mortis causa sono disciplinati dalla nuova versione dell'articolo 26 dell'EGBGB, che, per le disposizioni testamentarie, prevede essenzialmente l'applicazione diretta della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, alla quale la Germania, in quanto Stato contraente, è soggetta dal 1965 (paragrafo 1) e, per quanto riguarda la forma di altre disposizioni patrimoniali mortis causa, fa riferimento all'articolo 27 del regolamento sulla successione dell'UE (paragrafo 2). Le successioni anteriori al 17 agosto 2015 sono soggette alla vecchia versione dell'articolo 26 dell'EGBGB, che ha ripreso le principali disposizioni sul conflitto di leggi della convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Una disposizione è valida per quanto riguarda la forma se soddisfa i requisiti di un ordinamento giuridico con il quale ha un collegamento, ad esempio in virtù della nazionalità, della residenza abituale del testatore o del luogo in cui è stato redatto il testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

A norma dell'articolo 43 dell'EGBGB, i diritti reali sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trovano i beni. Tale legge locale disciplina, ad esempio, il campo di applicazione dei diritti di proprietà e il modo in cui i beni possono essere trasferiti o gravati con un onere o un pegno.

L'articolo 45 dell'EGBGB prevede un criterio di collegamento speciale per i mezzi di trasporto.

L'articolo 43, secondo comma, dell'EGBGB prevede una norma speciale per il trasferimento di beni da uno Stato all'altro.

Infine, le emissioni provenienti dalla terra vengono trattate separatamente in conformità con l'articolo 44 dell'EGBGB.

In senso stretto non vi è alcuna scelta della legge per quanto riguarda i diritti reali. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 46 dell'EGBGB, è possibile derogare alla legge determinata dal riferimento ai predetti criteri di collegamento qualora le circostanze mostrino un collegamento sostanzialmente più stretto nei confronti della legge di un altro Stato.

3.9 Insolvenza

Oltre alle norme in materia di conflitto di leggi ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, contenente norme che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri, l'articolo 335 della legge sulle procedure concorsuali prevede, in relazione a paesi terzi, che in linea di principio le procedure di insolvenza e i loro effetti siano soggetti alla legge dello Stato nel quale sono stati avviati i procedimenti giudiziari corrispondenti. Gli articoli 336 e seguenti della legge sulle procedure concorsuali definiscono criteri di collegamento speciali per gli aspetti specifici del diritto fallimentare internazionale che possono derogare a tale principio (ad esempio, occupazione, compensazione e annullabilità delle transazioni nelle procedure di insolvenza).

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

Quale normativa nazionale si applica? - Estonia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le questioni in materia di legge applicabile sono disciplinate principalmente dalla Il link si apre in una nuova finestralegge in materia di diritto internazionale privato (di seguito: LDIP).

La parte generale del codice civile disciplinava la determinazione della legge applicabile prima che la LDIP entrasse in vigore il 1° luglio 2002; attualmente la LDIP si applica in sostituzione del codice civile in pressoché tutti i casi soggetti all'articolo 24 della legge sulle obbligazioni, alla parte generale del codice civile e alla legge di esecuzione della LDIP.

Inoltre si deve prendere in considerazione la priorità delle norme derivanti dal diritto dell'Unione applicabile rispetto a quelle del diritto interno, nonché il principio derivante dall'articolo 123 della costituzione della Repubblica di Estonia, secondo il quale, quando leggi o altre normative dell'Estonia sono in conflitto con un trattato internazionale ratificato dal parlamento estone, si applicano le disposizioni del trattato internazionale. L'Estonia ha inoltre sottoscritto quattro accordi in materia di assistenza giudiziaria con Russia, Ucraina, Polonia, Lettonia e Lituania che disciplinano anch'essi questioni in materia di legge applicabile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • Accordo fra la Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania in materia di assistenza giudiziaria e rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Il link si apre in una nuova finestraRiigi Teataja (gazzetta ufficiale estone);
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e la Federazione russa concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Mosca il 26 gennaio 1993. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Il link si apre in una nuova finestragazzetta ufficiale estone;
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e l'Ucraina concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Kiev il 15 febbraio 1995. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Il link si apre in una nuova finestragazzetta ufficiale estone;
  • accordo fra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia concernente l'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla Il link si apre in una nuova finestragazzetta ufficiale estone.

Regolamenti dell'Unione europea

  • Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40);
  • regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6);
  • regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1);
  • regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107);
  • regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10);
  • regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Qualora una legge, un accordo internazionale o una transazione richieda l'applicazione della legge straniera, gli organi giurisdizionali l'applicheranno a prescindere dal fatto che tale applicazione sia oggetto di richiesta o meno. In altri termini, l'obbligo da parte degli organi giurisdizionali di applicare la legge straniera non dipende dal fatto che una parte ne abbia fatto richiesta (articolo 2, primo comma, della LDIP).

Nel contesto di alcune cause civili laddove le parti erano autorizzate a concordare la scelta della legge applicabile, gli organi giurisdizionali estoni hanno applicato la legge estone, anziché quella straniera, dato che le parti avevano implicitamente rinunciato al loro diritto di scegliere la legge straniera.

2.2 Rinvio

Qualora la LDIP imponga l'applicazione della legge straniera (trasmissione), si applicano le norme del diritto internazionale privato del paese pertinente. Qualora tali norme impongano l'applicazione della legge estone (remissione), si applicano le norme del diritto sostanziale estone (articolo 6, primo comma, della LDIP).

Pertanto, qualora la legge straniera rimandi nuovamente alla legge estone, si devono applicare le norme del diritto sostanziale estone.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale devono essere determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di detto diritto reale (articolo 18, primo comma, della LDIP). Di conseguenza, qualora l'ubicazione dei beni vari in seguito alla creazione e all'esaurimento di un diritto reale, varia anche la legge ad esso applicabile. La legge del paese di residenza di una persona fisica si applica alla sua legittimazione passiva e attiva (articolo 12, primo comma, della LDIP). Pertanto, se il paese di residenza di una persona cambia, muta anche la legge applicabile alla sua legittimazione passiva e attiva. Tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato prevede altresì che una variazione del domicilio non limiti una legittimazione attiva già acquisita (articolo 12, terzo comma, della LDIP).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera non si applica qualora ciò si traduca in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone (ordine pubblico). In questi casi, si deve applicare la legge estone (articolo 7 della LDIP).

Il fatto che la legge straniera preveda o meno una norma giuridica che non esiste nel diritto estone non è determinante in questi casi; piuttosto, in virtù della clausola in materia di ordine pubblico, si deve applicare la legge estone anziché la legge straniera laddove l'applicazione di quest'ultima si tradurrebbe in un evidente conflitto con i principi fondamentali del diritto estone.

La normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali prevede altresì che le disposizioni del capitolo pertinente contenuto nella LDIP non pregiudichino l'applicazione delle disposizioni del diritto estone applicabili, indipendentemente dalla legge che disciplina i contratti (articolo 31 della LDIP). L'articolo 32, terzo comma, della LDIP sottolinea inoltre che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese e che dette norme non possano essere derogate per contratto (norme imperative).

2.5 Accertamento della legge straniera

Sebbene il principio generale preveda che gli organi giurisdizionali debbano applicare la legge straniera nelle situazioni in cui ciò è imposto da una legge, da un accordo internazionale o da una transazione indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno una domanda in tal senso (articolo 2, primo comma, della LDIP), le autorità e gli organi giurisdizionali possono chiedere l'assistenza delle parti o delle autorità governative al fine di determinare la legge straniera da applicare.

Sebbene le parti possano presentare agli organi giurisdizionali documenti volti a determinare il contenuto della legge straniera, detti organi non sono tenuti ad aderire a tali documenti (articolo 4, secondo comma, della LDIP). Gli organi giurisdizionali hanno altresì il diritto di richiedere assistenza da parte del ministero della Giustizia o del ministero degli Affari esteri della Repubblica di Estonia, nonché di incaricare esperti all'uopo (articolo 4, terzo comma, della LDIP).

Le parti coinvolte in un procedimento civile sono tenute soltanto a dimostrare la legge in vigore al di fuori della Repubblica di Estonia, il diritto internazionale o nella misura in cui l'organo giurisdizionale non abbia familiarità con detta legge in conformità con l'articolo 234 del codice di procedura civile (di seguito: CPC). L'organo giurisdizionale può altresì utilizzare altre fonti di informazione e svolgere altre azioni al fine di determinare il contenuto della legge, così come descritto nel paragrafo precedente in riferimento all'articolo 4 della LDIP.

Il diritto degli organi giurisdizionali di richiedere informazioni per determinare il contenuto della legge da applicare si basa sul principio del contraddittorio della procedura civile. Tale principio è espresso principalmente dall'articolo 5, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede che il procedimento relativo a un'azione sia condotto sulla base dei fatti e delle richieste presentate dalle parti in base alla domanda, e che le parti dispongano di pari diritti e opportunità per suffragare le loro domande e confutare o contestare le argomentazioni addotte della parte avversa. In questo modo, una parte può scegliere i fatti da presentare al fine di corroborare la propria domanda, oltre alle prove per dimostrare tali fatti.

La legge consente inoltre delle eccezioni in base alle quali la legge estone è applicabile qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera entro un arco di tempo ragionevole, nonostante tutti gli sforzi compiuti (articolo 4, quarto comma, della LDIP).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Analogamente ad altre questioni in materia di diritto internazionale privato, la legge che disciplina i contratti è determinata dalla LDIP in Estonia, salvo diversamente sancito dalla normativa internazionale. La legge che disciplina un contratto può essere inoltre determinata sulla base di un accordo tra le parti oppure, laddove la LDIP non conceda alle parti il diritto di scegliere la legge applicabile, sulla base della legge applicabile determinata secondo i criteri stabiliti. Dato che, conformemente all'articolo 3, secondo comma, della legge sul fallimento, le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alle procedure concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto da tale legge e ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del codice di procedura civile, i procedimenti giudiziari vengono condotti sulla base del codice di procedura civile estone, la legge applicabile alle procedure concorsuali condotte in Estonia è il diritto estone o la legge applicabile sulla base di un accordo tra le parti oppure, in assenza di tale accordo, si tratta della legge applicabile stabilita sulla base dei criteri previsti dalla LDIP.

La LDIP stabilisce che i contratti devono essere disciplinati dalla legge del paese secondo l'accordo delle parti. Le parti possono scegliere la legge che disciplina l'intero contratto o una parte dello stesso, qualora il contratto sia divisibile in maniera corrispondente (articolo 32, primo e secondo comma, della LDIP). Tuttavia la scelta della legge applicabile mediante accordo non è assoluta. L'articolo 32, terzo comma, della LDIP dichiara che il fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare un contratto a disciplina da parte della legge straniera, a prescindere dalla possibilità che esse abbiano optato anche per la giurisdizione straniera, non pregiudica, laddove tutti gli elementi pertinenti al contratto al momento della scelta siano collegati soltanto a un paese, l'applicazione delle norme della legge di tale paese alle quali non si possa derogare per contratto (norme imperative).

Qualora le parti non abbiano scelto la legge che disciplina il contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato. Se il contratto è divisibile e una parte del contratto è collegata più strettamente, in modo indipendente, a un altro paese, detta parte del contratto può essere disciplinata dalla legge di tale altro paese (articolo 33, primo comma, della LDIP).

Si presume che un contratto sia collegato più strettamente al paese nel quale la parte che deve eseguire l'obbligazione caratteristica del contratto ha, al momento della stipula del contratto stesso, il proprio domicilio oppure la propria sede, qualora si tratti di un organo di gestione. Se il contratto è concluso nel corso dell'attività commerciale o professionale della parte che deve svolgere l'obbligazione caratteristica del contratto, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese nel quale si trova la sede principale di attività di tale parte. Qualora il contratto richieda che l'obbligazione caratteristica del contratto venga svolta in un luogo di attività diverso dalla sede principale di attività, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il paese in cui si trova tale altro luogo di attività (articolo 33, secondo comma, della LDIP).

Per i beni immobili e i contratti di trasporto, sono definite delle deroghe alla norma generale in materia di luogo di esecuzione. Se l'oggetto di un contratto è un diritto su beni immobili oppure un diritto d'uso di beni immobili, si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale si trovano detti beni (articolo 33, quarto comma, della LDIP). Nel caso di un contratto di trasporto, si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale è sita la sede principale di attività del trasportatore al momento della stipula del contratto, se anche il luogo di partenza o di destinazione o, nel caso di un contratto per il trasporto di merci, la sede principale di attività dello speditore o il luogo di carico o di scarico si trovano nello stesso paese (articolo 33, quinto comma, della LDIP).

Norme speciali si applicano anche ai contratti stipulati con un consumatore (articolo 34 della LDIP), ai contratti di lavoro (articolo 35 della LDIP) e ai contratti assicurativi (articoli da 40 a 47 della LDIP). Tali norme speciali mirano a garantire la tutela del consumatore, del dipendente e dell'assicurato in veste di parte più debole coinvolta nel contratto.

Nel caso di contratti conclusi da consumatori, è inoltre possibile stabilire la legge che disciplina il contratto mediante accordo, tuttavia ciò non può comportare la privazione per quanto concerne il consumatore della tutela riconosciutagli dalle norme imperative del suo paese di domicilio se: 1) nel paese di domicilio del consumatore, la stipula del contratto è stata preceduta da un'offerta specifica indirizzata al consumatore o da pubblicità, e il consumatore ha svolto in tale paese tutti gli atti necessari per la stipula del contratto; 2) la parte contrattuale del consumatore o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di domicilio di quest'ultimo; 3) il contratto concerne la vendita di beni e il consumatore ha viaggiato dal proprio paese di domicilio a un altro paese e ha effettuato il proprio ordine in quest'ultimo paese, a condizione che il viaggio del consumatore sia stato organizzato dal venditore al fine di indurre il consumatore a stipulare il contratto. In assenza di un accordo sulla legge applicabile, i contratti conclusi da consumatori sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del consumatore.

Nel caso di un contratto di lavoro, la scelta della legge non può comportare la privazione per quanto concerne il dipendente della protezione offertagli dalle norme imperative della legge del paese che sarebbe applicabile in assenza di una scelta della legge. In assenza di una scelta della legge, un contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale: 1) il dipendente svolge abitualmente il proprio lavoro in esecuzione del contratto, anche se lavora temporaneamente in un altro paese; 2) si trova il luogo di attività attraverso il quale il dipendente è stato assunto, se il dipendente non svolge abitualmente il proprio lavoro in nessun paese.

I contratti assicurativi sono soggetti a norme un po' più specifiche. Gli articolo da 42 a 44 stabiliscono i termini e le condizioni sui quali si possono basare accordi sulla legge applicabile. Se le parti coinvolte in un contratto assicurativo non hanno concordato la legge che disciplina tale contratto e il domicilio o l'organo di gestione dell'assicurato e il rischio assicurato sono situati nel territorio dello stesso paese, si applica la legge di tale paese (articolo 45, primo comma, della LDIP). Se tali prescrizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. Si presume che il contratto sia più strettamente collegato con il paese nel quale si trova il rischio assicurato (articolo 45, secondo comma, della LDIP).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge estone prevede diversi motivi per la scelta di legge a seconda della natura dell'obbligazione extracontrattuale in questione.

Le azioni promosse contro un arricchimento senza causa che derivano dall'esecuzione di un'obbligazione sono disciplinate dalla legge del paese che regolamenta il rapporto giuridico effettivo o presunto sulla base del quale è stata eseguita l'obbligazione; le azioni promosse contro l'arricchimento senza causa che risultano dalla violazione di un diritto di un'altra persona sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificata detta violazione. In altri casi, le controversie derivanti da un arricchimento senza causa sono disciplinate dalla legge del paese in cui si è verificato tale arricchimento senza causa (articolo 481, commi da 1 a 3, della LDIP).

Le controversie che derivano da una negotiorum gestio sono disciplinate dalla legge del paese nel quale il negotiorum gestor ha compiuto l'atto; mentre le controversie risultanti dall'esecuzione delle obbligazioni di un'altra persona sono disciplinate dalla legge che si applica a tali obbligazioni (articolo 49, primo e secondo comma, della LDIP).

Come norma generale, le controversie che risultano dall'aver causato illecitamente dei danni sono disciplinate dalla legge del paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia. Qualora le conseguenze non diventino evidenti nel paese nel quale sono stati effettuati o si sono verificati l'evento o l'azione sui quali si fonda la controversia, su richiesta del danneggiato si deve applicare la legge del paese nel quale si sono verificate le conseguenze di tale evento o azione (articoli 50, primo e secondo comma, della LDIP). Tuttavia si applica una limitazione al risarcimento dovuto per l'aver causato illecitamente i danni. Qualora una controversia derivante dall'aver causato illecitamente dei danni sia disciplinata dalla legge straniera, il risarcimento ordinato in Estonia non deve essere significativamente superiore al risarcimento sancito dalla legge estone per danni analoghi (articolo 52 della LDIP).

La LDIP consente altresì alle parti di concordare l'applicazione della legge estone in seguito al verificarsi di un evento o all'esecuzione di un'azione dai quali deriva una obbligazione extracontrattuale. La scelta della legge non pregiudica i diritti di terzi (articolo 54 della LDIP).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi del diritto estone, ai nomi di persona non si applicano norme distinte in materia di legge applicabile.

La legge estone si applica al fine di determinare il domicilio di una persona fisica (articolo 10 della LDIP). La cittadinanza di una persona fisica è determinata ai sensi della legge del paese della cittadinanza in merito alla quale si deve decidere; se una persona fisica dispone di diverse cittadinanze, si applica la cittadinanza del paese con il quale la persona presenta il collegamento più stretto; nel caso di un apolide, di una persona la cui cittadinanza non possa essere determinata o di un rifugiato, si applica invece il domicilio di detta persona anziché la sua cittadinanza (articolo 11, commi da 1 a 3, della LDIP).

La legge del paese di domicilio di una persona fisica si applica alla sua legittimazione passiva e attiva, ma una variazione del domicilio non limita la capacità di agire in giudizio già acquisita (articolo 12, primo e secondo comma, della LDIP).

Una norma speciale specifica quando una persona può chiedere l'incapacità; tuttavia, le transazioni derivanti dal diritto di famiglia o dal diritto successorio e le transazioni riguardanti beni immobili siti in un altro paese sono esentati da detta norma (articolo 12, quarto comma, della LDIP). La norma generale prevede tuttavia che se una persona partecipa a una transazione senza disporre della legittimazione attiva o essendo soggetta a una restrizione della propria capacità di agire ai sensi della legge del proprio paese di domicilio, detta persona non è autorizzata a richiedere l'incapacità se dispone della legittimazione attiva ai sensi della legge del paese nel quale ha realizzato la transazione. La norma generale non si applica se la controparte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della carenza di legittimazione attiva di detta persona (articolo 12, terzo comma, della LDIP).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

I rapporti definiti ai sensi del diritto di famiglia tra un genitore e un figlio sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del figlio (articolo 65 della LDIP). I reciproci diritti e doveri di genitori e figli derivano dalla filiazione dei figli che è determinata in conformità con la procedura prevista dalla legge; la filiazione non è soggetta a norme distinte in materia di legge applicabile.

La filiazione deve essere determinata o contestata in conformità con la legge del paese di domicilio del figlio al momento della nascita; in casi particolari, tuttavia, la filiazione può anche essere determinata o contestata a norma della legge del paese di domicilio di un genitore o del paese di domicilio del figlio al momento della contestazione (articolo 62 della LDIP).

3.4.2 Adozione

L'adozione è disciplinata dalla legge del paese di domicilio del genitore adottivo. L'adozione da parte di coniugi è disciplinata dalla legge che definisce le conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento dell'adozione (articolo 63, primo comma, della LDIP). Ciò significa che l'adozione da parte di coniugi è principalmente disciplinata dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP), tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Qualora l'adozione di un figlio ai sensi della legge del paese di residenza dello stesso richieda il consenso del figlio stesso o di un'altra persona avente un rapporto con detto figlio adottivo ai sensi del diritto di famiglia, al consenso si applica la legge di quel paese (articolo 63, secondo comma, della LDIP).

Se un'adozione è disciplinata dalla legge straniera o se un figlio viene adottato sulla base di una sentenza di un organo giurisdizionale straniero, la legge in materia di diritto internazionale privato specifica separatamente che una tale adozione ha lo stesso effetto in Estonia che essa ha a norma della legge ai sensi della quale il figlio è stato adottato (articolo 64 della LDIP). Va inoltre sottolineato che in sede di adozione di un figlio il cui domicilio è situato in Estonia si devono soddisfare tutte le altre condizioni per l'adozione derivanti dalla legge estone, secondo quanto sancito dalla legge del paese di domicilio dei coniugi o del figlio (articolo 63, terzo comma, della LDIP).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le conseguenze giuridiche generali di un matrimonio devono essere determinate sostanzialmente dalla legge del paese di domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP); tuttavia, la legge in materia di diritto internazionale privato elenca anche una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

Per quanto riguarda il matrimonio in Estonia si applica la legge estone. Un matrimonio che ha avuto luogo in un paese straniero è considerato valido in Estonia se è stato contratto in conformità con il procedimento appropriato previsto dalla legge del paese nel quale ha avuto luogo il matrimonio e se esso soddisfaceva i presupposti materiali per un matrimonio specificati dalle leggi dei paesi di domicilio di entrambi i coniugi (articolo 55, primo e secondo comma, della LDIP).

Di norma i presupposti e gli impedimenti in relazione al matrimonio e alle conseguenze che ne derivano sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio dei futuri sposi (articolo 56, primo comma, della LDIP). Un precedente matrimonio di un futuro coniuge non costituisce un impedimento a contrarre un nuovo matrimonio qualora detto precedente matrimonio sia stato risolto da una decisione presa o riconosciuta in Estonia, anche qualora tale decisione non sia conforme alla legge del paese di domicilio del futuro coniuge (articolo 56, terzo comma, della LDIP).

Ai cittadini estoni si applica una norma speciale in relazione alla legge applicabile ai presupposti per il matrimonio; detta norma sancisce che se un cittadino estone non soddisfa un presupposto indispensabile per il matrimonio ai sensi della legge del suo paese di domicilio, si applica la legge estone qualora la persona soddisfi il presupposto per il matrimonio sancito dalla legge estone (articolo 56, secondo comma, della LDIP).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

In relazione alla convivenza o alle unioni di fatto la legge estone non definisce delle norme in materia di legge applicabile. Per determinare la legge applicabile si devono seguire le norme sancite per i rapporti giuridici più simili riportati nella LDIP. A seconda della natura della convivenza o dell'unione di fatto, possono essere appropriate le norme applicabili alle obbligazioni contrattuali o ai rapporti stabiliti dal diritto di famiglia.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

I divorzi vengono dichiarati con sentenza a norma della legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio che risulta essere applicabile al momento dell'avvio del procedimento di divorzio (articolo 60, primo comma, e articolo 57, della LDIP). Ciò significa che i divorzi sono disciplinati in primo luogo dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP); tuttavia la legge in materia di diritto internazionale privato elenca altresì una serie di motivi alternativi per la scelta della legge applicabile per i casi in cui i coniugi non condividano uno stesso paese di domicilio: si applica la legge della stessa cittadinanza, quella dell'ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora, oppure, in mancanza di quanto sopra, la legge del paese con il quale i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

In via eccezionale, si può applicare la legge estone anziché la legge straniera se il divorzio non è consentito in base alla legge che disciplina le conseguenze giuridiche generali del matrimonio (articolo 57 della LDIP) oppure è consentito soltanto in condizioni estremamente restrittive. Questa eccezione si applica a condizione che uno dei coniugi risieda in Estonia o abbia cittadinanza estone oppure abbia risieduto in Estonia o avesse la cittadinanza estone al momento della celebrazione del matrimonio (articolo 60, primo e secondo comma, della LDIP).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Non esistono norme nazionali del diritto internazionale privato applicabili alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari e vengono forniti riferimenti alla legislazione internazionale pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro diritti di proprietà per quanto concerne i beni coniugali. Di conseguenza se i coniugi hanno scelto la legge applicabile, verrà applicata la legge di loro scelta. Tuttavia ai coniugi non è consentito scegliere la legge di un paese qualsiasi. Essi possono scegliere tra la legge del paese di domicilio di uno dei coniugi e quella del paese di cittadinanza di uno dei coniugi. Se un coniuge ha più cittadinanze, essi possono scegliere la legge di uno qualsiasi di detti paesi di cittadinanza (articolo 58, primo comma, della LDIP).

In Estonia la scelta della legge applicabile è soggetta a requisiti formali imperativi. La scelta della legge applicabile ai diritti di proprietà dei coniugi deve essere autenticata. Qualora la legge applicabile non venga scelta in Estonia, la scelta della legge è formalmente valida se risultano soddisfatti i requisiti formali per i contratti in materia di regime patrimoniale tra i coniugi prescritti dalla legge scelta (articolo 58, secondo comma, della LDIP).

Qualora i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile, i diritti di proprietà dei coniugi sono disciplinati dalla legge applicabile alle conseguenze giuridiche generali del matrimonio al momento della celebrazione del loro matrimonio (articolo 58, terzo comma, e articolo 57, della LDIP). Le conseguenze giuridiche generali del matrimonio sono disciplinate fondamentalmente dalla legge del paese del domicilio condiviso dei coniugi (articolo 57, primo comma, della LDIP), in assenza della quale si applica la legge del paese di cittadinanza condivisa dai coniugi, la legge del loro ultimo paese di domicilio condiviso qualora uno dei coniugi vi risieda ancora oppure, in assenza di tutti e tre, la legge del paese con il quale i coniugi sono più strettamente collegati (articolo 57, commi da 2 a 4, della LDIP).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La successione è disciplinata dalla legge dell'ultimo paese di domicilio del testatore. Una persona può stipulare nel proprio testamento o nel proprio contratto di successione che al loro patrimonio si applica la legge del paese della loro cittadinanza. Tale stipulazione non è valida se la persona non è più un cittadino del paese corrispondente al momento del suo decesso.

La legge applicabile determina, in particolare, quanto segue: 1) il tipo e l'effetto delle disposizioni testamentarie; 2) la capacità di ereditare e l'impossibilità a succedere; 3) l'entità della successione; 4) i successori e i rapporti tra di loro; e 5) la responsabilità per i debiti del testatore.

La convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie si applica alla forma di testamenti e contratti di successione.

Una persona può fare, modificare o revocare il proprio testamento se gode della capacità pertinente ai sensi della legge del paese del suo domicilio nel momento in cui il testamento è stato fatto, modificato o revocato. Se, ai sensi della legge di tale paese, una persona non dispone della capacità di agire per testare, può fare, modificare o revocare il proprio testamento qualora ne avesse diritto ai sensi della legge del paese di cui la persona era un cittadino nel momento in cui ha fatto, modificato o revocato il testamento. Una variazione di domicilio o di cittadinanza non limita alcuna capacità di agire già acquisita in relazione alla possibilità di fare testamento. Quanto sopra si applica alla capacità di una persona di stipulare, modificare o risolvere un contratto di successione.

I contratti di successione sono disciplinati dalla legge del paese di domicilio del testatore al momento della stipula del contratto o dalla legge del paese di cittadinanza, se così deciso da tale persona. La legge applicabile stabilisce la ricevibilità, la validità, il contenuto e la forza vincolante di un contratto di successione e le conseguenze di tale contratto ai sensi del diritto successorio.

Al momento del testamento reciproco, quest'ultimo deve essere conforme alle leggi dei paesi del domicilio di entrambi i testatori o dalla legge del paese di domicilio di uno dei coniugi, scelta congiuntamente dai testatori.

3.8 Proprietà immobiliare

La creazione o l'esaurimento di un diritto reale sono determinati in conformità con la legge del paese nel quale i beni erano siti al momento della creazione o dell'esaurimento di tale diritto. È prescritta una limitazione: un diritto reale non può essere esercitato in contrasto con i principi essenziali della lex rei sitae dei beni (articolo 12, secondo comma, della LDIP).

3.9 Insolvenza

Dato che, conformemente all'articolo 3, secondo comma, della legge sul fallimento, le disposizioni del codice di procedura civile si applicano alle procedure concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto da tale legge e ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del codice di procedura civile, i procedimenti giudiziari vengono condotti sulla base del codice di procedura civile estone, la legge applicabile alle procedure concorsuali condotte in Estonia è il diritto estone.

Ultimo aggiornamento: 26/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Irlanda

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme in materia di conflitto di leggi in Irlanda hanno origine in primo luogo nella common law e, in quanto tali, sono soggette a modifiche ed evoluzioni. Tuttavia, poiché la giurisprudenza in questo ambito è relativamente scarsa, è difficile in diversi settori, e in particolare nel diritto di famiglia, definire con certezza quale sia la normativa applicabile. Per quanto concerne le norme di competenza giurisdizionale, le leggi tradizionali che disciplinano i conflitti di leggi sono gradualmente sostituite dalle convenzioni internazionali e della legislazione dell'UE.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non risulta che l'Irlanda sia parte di convenzioni bilaterali contenenti norme sui conflitti di leggi.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La regola generale prevede che le norme sul conflitto di leggi si applicano unicamente su richiesta di almeno una delle parti.

2.2 Rinvio

Raramente sorgono dinanzi agli organi giurisdizionali irlandesi casi che necessitino di prendere in considerazione la dottrina.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

In questa giurisdizione non è stato adottato un unico approccio.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Nonostante la mancanza di giurisprudenza su questo punto, è poco probabile che l'Irlanda applichi una legge straniera in conflitto con l'ordine pubblico irlandese.

2.5 Accertamento della legge straniera

Le autorità giudiziarie irlandesi richiedono che il contenuto della legge straniera venga provato come se fosse un fatto. Spetta alla parte che intende basarsi sulla legge straniera invocarla e dimostrarne il contenuto quale fatto in maniera soddisfacente per il giudice. In caso di conflitto tra le prove prodotte dalle parti, il giudice può sottoporre a valutazione la credibilità dei periti e può quindi procedere all'esame delle prove primarie (quali leggi e la giurisprudenza straniere), specie laddove applichino concetti familiari al giudice irlandese. Se le norme irlandesi in materia di conflitto di leggi prevedono l'applicazione della legge straniera, ma nessuna delle parti produce prove del contenuto di tale legge, in genere l'autorità giudiziaria presumerà, fino a prova contraria, che il contenuto sia identico a quello della legge irlandese.

Il contenuto della legge straniera viene generalmente provato tramite la testimonianza di periti. Non è sufficiente che le parti presentino all'autorità giudiziaria il testo di una legge, sentenza o parere di un'autorità straniera. La perizia può essere svolta da chiunque abbia un titolo che consenta di esercitare la professione legale nell'ordinamento straniero o abbia una sufficiente conoscenza di tale ordinamento. Di norma l'autorità giudiziaria non investigherà direttamente il contenuto della legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

L'Irlanda è un paese firmatario della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e ha dato attuazione alla Convenzione adottando il Contractual Obligations (Applicable Law) Act, 1991 (la legge del 1991 sulle obbligazioni contrattuali (legge applicabile)). Le disposizioni della Convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali in tutti i casi che comportano una scelta tra le leggi di due paesi diversi. Tuttavia, alcuni tipi di contratto, quali le obbligazioni contrattuali derivanti dai vincoli familiari, non sono soggetti alla Convenzione.

È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") è direttamente applicabile in Irlanda. L'Irlanda non ha però dato il proprio consenso per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 ("Roma II") relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nelle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Nei casi concernenti il diritto di famiglia o nelle domande di divorzio, i giudici irlandesi considerano appropriato il principio della lex fori per la certezza che garantisce. In Irlanda non esiste una normativa sul conflitto di leggi in caso di fatti illeciti e la giurisprudenza è molto limitata. Le autorità giudiziarie irlandesi tengono conto del principio della lex fori, secondo cui la legge applicabile è quella del foro, nonché del principio della lex loci delicti, in base al quale si applica la legge del luogo in cui è avvenuto il fatto illecito. Le autorità giudiziarie possono altresì prendere in considerazione la cosiddetta "proper law of the tort", secondo cui è opportuno adottare un approccio flessibile che consenta al giudice di esaminare tutti i fattori di collegamento e dirimere di conseguenza il conflitto di competenza giurisdizionale in oggetto.

È opportuno ricordare che il regolamento (UE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") è direttamente applicabile in Irlanda.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Un figlio avrà il domicilio del padre se i genitori erano sposati al momento della sua nascita. In caso contrario, oppure se il padre era deceduto al momento della nascita, il domicilio del figlio coincide con quello della madre. Questa norma si applica sino ai diciotto anni del figlio, ossia al raggiungimento della maggiore età e della capacità giuridica di eleggere un domicilio di sua scelta.

Una persona può adottare un domicilio di elezione soltanto qualora risieda effettivamente nella giurisdizione interessata e abbia l'intenzione di risiedervi a tempo indeterminato o permanentemente. Se uno di questi elementi viene a mancare, si applica nuovamente il domicilio di origine. Una donna sposata adotta il proprio domicilio indipendentemente dal marito.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Lo Status of Children Act 1987 (legge del 1987 sulla condizione del minore) ha abolito il concetto di illegittimità. A norma della suddetta legge, il rapporto tra un figlio e ciascun genitore deve essere determinato indipendentemente dal fatto che il padre e la madre siano stati sposati o meno.

Ciononostante, laddove i genitori non siano sposati al momento della nascita o del concepimento del figlio, questo ultimo non è considerato legittimo. Tuttavia, un figlio può essere legittimato in seguito al successivo matrimonio dei genitori e non sussiste alcuna differenza tra la posizione costituzionale di un figlio legittimo e quella di un figlio legittimato. Allo stesso modo, non vi sono differenze tra i diritti di un figlio in termini di mantenimento o di eredità dai genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano stati sposati o meno.

In genere le autorità giudiziarie irlandesi applicheranno la legge irlandese ogniqualvolta abbiano competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis").

La legge irlandese è applicata altresì nei casi di adozione di cui sia competente l'autorità giudiziaria irlandese.

È opportuno notare che gli organi giurisdizionali superiori hanno una competenza intrinseca per quanto riguarda l'emanazione di provvedimenti che diano esecuzione ai diritti costituzionali di un minore con cittadinanza irlandese, indipendentemente dalla sua residenza abituale. Ogni decisione del tribunale concernente l'esercizio della propria competenza sarà determinata dall'adeguatezza o correttezza di quest'ultima date le circostanze del caso, tenendo conto della norma di diritto internazionale privato in materia di cortesia (comity) tra tribunali.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda il matrimonio, a norma del diritto irlandese, 34° emendamento alla Costituzione, adottato il 22 maggio 2015, due persone possono contrarre matrimonio, nel rispetto della legge, a prescindere dal sesso. Di conseguenza, chi ha capacità di contrarre matrimonio ed è libero di sposarsi, potrà farlo indipendentemente dal genere biologico a partire dall'adozione e attuazione del Marriage Bill 2015 (legge del 2015 sul matrimonio). Un matrimonio non sarà considerato valido in Irlanda laddove una delle parti sia transessuale e il matrimonio sia avvenuto dopo il cambio di genere. In base alle norme del diritto internazionale privato, un matrimonio contratto all'estero sarà riconosciuto soltanto qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Le parti devono avere ottemperato alle formalità applicabili sul territorio in cui è stato celebrato il matrimonio (lex loci celebrationis), nonché possedere la capacità giuridica di contrarre matrimonio, conformemente alle norme del paese in cui erano domiciliate. I matrimoni celebrati all'estero devono essere analoghi a quanto generalmente inteso quale matrimonio in Irlanda. Ad esempio, non sarà riconosciuto un matrimonio potenzialmente poligamico.

Le ordinanze emesse a norma dell'articolo 5 del Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (legge del 2010 sulle unioni civili e su determinati diritti e doveri dei conviventi) prevedono il riconoscimento di talune categorie di unioni civili registrate in Irlanda, a condizione che la coppia in questione abbia avuto la capacità giuridica di registrare un'unione civile in Irlanda.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale nel caso dei procedimenti di divorzio, separazione personale o di annullamento del matrimonio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II bis") è direttamente applicabile in Irlanda. Nei casi in cui nessun altro Stato membro sia competente ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, le autorità giudiziarie irlandesi saranno competenti se almeno una delle parti ha domicilio nel paese nel momento in cui è stato avviato il procedimento.

Un'autorità giudiziaria irlandese competente per il procedimento di divorzio applicherà quindi la legge nazionale al procedimento in materia di diritto di famiglia e a ogni altra questione accessoria o correlata.

Laddove il regolamento Bruxelles II bis non sia applicabile, un divorzio pronunciato all'estero è riconosciuto se concesso in un paese in cui uno dei coniugi era domiciliato al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.

3.5.1 Obbligazioni alimentari

Gli obblighi alimentari sono attualmente disciplinati dal regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

In sostanza, il regolamento mira a istituire una serie di norme comuni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento, all'esecuzione, alla cooperazione e ai documenti standardizzati per facilitare l'effettivo recupero degli alimenti all'interno dell'UE. Poiché uno degli obiettivi principali del regolamento è garantire che un creditore di obbligazioni alimentari possa ottenere facilmente una decisione in uno Stato membro che sia direttamente esecutiva in un altro Stato membro, senza ulteriori formalità, il regolamento sulle obbligazioni alimentari include misure relative alla competenza, al conflitto di leggi, al riconoscimento e all'esecutività, nonché all'esecuzione e al patrocinio a spese dello Stato, ed è finalizzato a permettere la cooperazione tra autorità centrali. L'obbligo di dare esecuzione ai termini dell'ordinanza iniziale senza modifiche è definito chiaramente nelle disposizioni del regolamento e in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame nel merito nel paese dell'UE in cui sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione. Pertanto, l'effetto netto del regolamento è annullare la capacità dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro non adita per l'azione in questione di emanare una nuova ordinanza o un provvedimento associato al riguardo.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In assenza di intenzioni contrarie delle parti, una convenzione (contratto) matrimoniale tra le parti sarà determinato dalla legge del domicilio coniugale. In mancanza di tale convenzione, la legge applicabile è anch'essa determinata dal domicilio coniugale. Nel caso in cui i coniugi condividano lo stesso domicilio, quest'ultimo equivale al domicilio coniugale. In caso contrario, è possibile che il domicilio coniugale sia determinato in base alla legge applicabile con la quale le parti e il matrimonio presentano il collegamento più stretto.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In linea di principio, le successioni immobiliari sono disciplinate dalla legge del luogo in cui è situato il bene, mentre alla distribuzione e alla successione dei beni mobili si applica la legislazione del paese in cui il testatore era domiciliato al momento del decesso.

La capacità del testatore è determinata dalla legge applicabile nel suo domicilio, sebbene si ritenga che, in caso di beni immobili, debba applicarsi la lex situs.

Nel caso in cui il domicilio del testatore cambi tra la data della redazione del testamento e quella del decesso, esistono opinioni contrastanti riguardo alla possibilità che la capacità sia verificata in base alla legge del domicilio al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso.

A norma del Succession Act 1965 (legge in materia di successioni), un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti normative: la legge del luogo in cui il testatore ha redatto testamento, la legge del luogo della nazionalità, del domicilio o della residenza abituale del testatore al momento della stesura del testamento oppure al momento del decesso e, nel caso di beni immobili, la legge del luogo in cui sono situati.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto irlandese distingue tra beni mobili e immobili e applica la legge del paese in cui si trova il bene per determinare se si tratti di bene mobile o immobile.

Di norma per i beni immobili la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene.

3.9 Insolvenza

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza stabilisce norme di competenza giurisdizionale per le procedure di insolvenza nell'UE[1]. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Di conseguenza, le procedure di insolvenza avviate in Irlanda saranno di competenza delle autorità giudiziarie irlandesi, in conformità alle normative nazionali che disciplinano l'insinuazione, la verifica e l'ammissione dei crediti nelle procedure di insolvenza. I testi normativi principali in materia sono il Companies Act 2014 (legge sulle società del 2014), i Personal Insolvency Acts 2012-2015 (leggi sull'insolvenza personale del 2012-2015) e il Bankruptcy Act 1988 (legge fallimentare del 1988).

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0026/sec0027.html




[1] Sostituito, con effetto a decorrere dal 26 giugno 2017, dal regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Grecia

Quando un rapporto giuridico tra persone fisiche presenta elementi che lo collegano a uno o più Stati (un carattere internazionale) e sorge una controversia, gli organi giurisdizionali greci non applicano necessariamente il diritto greco, ma valutano quale legge debba essere applicata (legge applicabile) sulla base del diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è un meccanismo che opera facendo riferimento alle norme relative al criterio di collegamento, al fine di determinare la legge applicabile (vale a dire le disposizioni di legge di un paese), che potrebbe essere la legge dell'organo giurisdizionale in questione oppure quella di un altro paese. A tale fine, si prendono in considerazione uno o più criteri di collegamento per determinare la legge applicabile in conformità con le norme relative al criterio di collegamento. Quest'ultimo corrisponde al criterio di una controversia avente carattere internazionale che attiva una norma specifica del diritto internazionale privato al fine di determinare la legge applicabile nel caso in questione, vale a dire la legge greca oppure quella di uno Stato estero (conflitto di leggi).

1 Fonti del diritto vigente

Le leggi greche costituiscono la fonte essenziale alla quale si fa riferimento per la determinazione della legge applicabile. Il concetto di legge comprende anche le convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali ratificate dalla Grecia, le quali, una volta ratificate, si applicano allo stesso modo in cui viene applicato il diritto interno greco. Il concetto di legge comprende inoltre le norme prodotte dall'Unione europea, in particolare, i regolamenti. Data la crescita in essere delle transazioni private effettuate a livello internazionale, tanto in termini di numero quanto di tipo, la giurisprudenza greca e la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur non rappresentando una fonte ufficiale, svolgono un ruolo fondamentale nel colmare le lacune del diritto internazionale privato che viene utilizzato per determinare la legge applicabile.

1.1 Diritto nazionale

Le disposizioni fondamentali sono stabilite negli articoli 4-33 del codice civile, nonché in altre normative, ad esempio gli articoli 90-96 della legge 5325/1932 sulle cambiali e sui vaglia cambiari e gli articoli 70-76 della legge 5960/1933 sugli assegni.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali multilaterali interessate:

convenzione di Ginevra, del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata dalla Grecia tramite la legge 559/1977;

convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1325/1983;

convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ratificata dalla Grecia tramite la legge 1334/1983;

convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Si riportano qui di seguito alcune delle convenzioni internazionali bilaterali interessate:

convenzione del 17 maggio 1993 relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale tra la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Albania, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2311/1995.

convenzione-trattato del 3 agosto 1951 relativa all'amicizia, al commercio e al trasporto tra la Grecia e gli USA, ratificata dalla Grecia tramite la legge 2893/1954.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Qualora, in conformità con le norme relative al criterio di collegamento presenti nel diritto internazionale privato greco, la legge applicabile sia quella di un altro paese, il giudice greco ne tiene conto d'ufficio, vale a dire senza che le parti in causa debbano citare detta legge, e deve esaminare quali disposizioni della legge straniera si applichino (articolo 337 del codice di procedura civile).

2.2 Rinvio

Qualora le norme del diritto internazionale privato greco prevedano che si applichi la legge di un altro paese, si applicano le disposizioni del suo diritto sostanziale, ossia, si fa riferimento soltanto ad esse anziché alle disposizioni in materia di diritto internazionale privato di quel dato paese (articolo 32 del codice civile), il quale, a sua volta, potrebbe prevedere che si debba applicare la legge greca o la legge di un eventuale Stato terzo.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Spesso il criterio di collegamento di un rapporto giuridico cambia durante il corso del rapporto stesso, ad esempio può verificarsi un trasferimento del domicilio di un'impresa da un paese a un altro, nel qual caso cambia anche la legge applicabile. Vi sono norme che prevedono esplicitamente una soluzione in merito a quale legge si debba applicare in definitiva. In assenza di una simile definizione, l'organo giurisdizionale adito segue la legge applicabile, che era stata applicata inizialmente, prima della modifica del criterio di collegamento, o successivamente alla stessa, oppure una combinazione delle due, a seconda delle circostanze concrete del caso.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Qualora il diritto internazionale privato greco (norme relative al criterio di collegamento) stabilisca che si debba applicare la legge straniera, ma l'applicazione della stessa sia in contrasto con le concezioni morali o giuridiche fondamentali sulle quali si basa l'ordine pubblico greco (articolo 33 del codice civile), durante la valutazione del caso in questione, l'organo giurisdizionale greco non applicherà detta disposizione pertinente della legge straniera in conflitto, ma applicherà le altre disposizioni straniere (funzione negativa). Tuttavia, qualora dopo la preclusione alla sua applicazione si rilevi un vuoto giuridico nella legge straniera, quest'ultimo sarà colmato applicando il diritto greco (funzione positiva).

Una maniera per tutelare gli interessi del sistema giuridico greco consiste nell'emanare norme che si applicano direttamente. Tali norme disciplinano questioni particolarmente importanti nei rapporti giuridici interni dello Stato e vengono anche applicate direttamente dagli organi giurisdizionali greci nei casi che presentano un carattere internazionale che non vengono risolti tramite l'applicazione del diritto internazionale privato greco.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il giudice greco può utilizzare qualsiasi mezzo reputi adeguato per individuare la legge straniera da applicare. Tale determinazione può basarsi su informazioni in ambito giuridico delle quali detto giudice ha conoscenza personale; altrimenti egli può cercare le stesse all'interno di convenzioni internazionali (multilaterali e bilaterali), a norma delle quali gli Stati membri hanno assunto l'obbligo reciproco di fornire informazioni, oppure rivolgersi a organizzazioni scientifiche nazionali o estere. Qualora risulti difficile o si dimostri impossibile determinare la legge straniera applicabile, il giudice greco può persino richiedere l'assistenza delle parti in causa, senza tuttavia essere vincolato alle prove che queste possono fornire (articolo 337 del codice di procedura civile).

In via eccezionale, un giudice greco applicherà la legge greca anziché la legge straniera applicabile qualora, nonostante tutti i possibili sforzi attuati per individuare le disposizioni della legge straniera, ciò si sia rivelato essere impossibile.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Il giudice greco determinerà la legge applicabile in relazione alla maggior parte dei contratti e degli atti giuridici stipulati dal 17 dicembre 2009 in poi, sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I. Come norma generale, si applicherà la legge scelta dalle parti.

Per quanto riguarda contratti e atti giuridici stipulati a partire dal 1° aprile 1991 fino al 16 dicembre 2009, la legge applicabile è individuata sulla base della convenzione comunitaria di Roma del 19 giugno 1980, che stabilisce la stessa norma generale di cui sopra.

Per quanto riguarda tutte le categorie di obbligazioni contrattuali e atti giuridici che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento e della convenzione di cui sopra, così come quelli stipulati prima del 1° aprile 1991, la legge applicabile è individuata sulla base dell'articolo 25 del codice civile che stabilisce la stessa norma generale prevista dal regolamento.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Il giudice greco determinerà la legge applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito e alle obbligazioni derivanti da arricchimento senza causa negotiorum gestio e culpa in contrahendo, occorso l'11 gennaio 2009 o successivamente a tale data, sulla base del regolamento (CE) n. 864/2007, noto come regolamento Roma II. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale è stato commesso il torto.

Per quanto riguarda il torto che non rientra nel campo di applicazione del regolamento di cui sopra e il torto commesso prima dell'11 gennaio 2009, la legge applicabile è determinata sulla base dell'articolo 26 del codice civile, che stabilisce la stessa norma generale di quella prevista nel regolamento.

Secondo la giurisprudenza greca, la legge che si applica alla colpevolezza derivante da un arricchimento senza causa prima dell'11 gennaio 2009 è la legge dello Stato che è più adeguata alle circostanze specifiche complessive.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

- Persone fisiche

Nome, domicilio

Dato che nome e domicilio vengono utilizzati per identificare una persona fisica singolarmente, la legge che si applica a essi viene ogni volta determinata nel contesto del rapporto giuridico specifico che deve essere disciplinato. Di conseguenza, il nome e il domicilio dei coniugi sono disciplinati dalla legge che determina i loro rapporti personali ai sensi dell'articolo 14 del codice civile; per quanto concerne i figli minori, detti aspetti sono disciplinati dalla legge sul rapporto genitori-figli ai sensi degli articoli 18-21 del codice civile.

Capacità

Per quanto riguarda le questioni relative alla capacità di qualsiasi persona, sia essa un greco o uno straniero, di diventare il soggetto di diritti e obbligazioni, di effettuare atti giuridici e di essere parte nel contesto di un caso giudiziario e di prendere parte di persona a un processo, si applica la legge dello Stato di cui ha nazionalità detta persona (articoli 5 e 7 del codice civile; articolo 62, lettera a), e articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile). Qualora uno straniero non disponga della capacità di compiere atti giuridici o di partecipare di persona a un processo ai sensi delle leggi dello Stato di cui è cittadino, ma la legge greca stabilisca che egli ha detta capacità (ad eccezione degli atti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del diritto di famiglia, del diritto successorio e del diritto di proprietà per i beni detenuti al di fuori della Grecia), si applica la legge greca (articolo 9 del codice civile e articolo 66 del codice di procedura civile).

- Persone giuridiche

In relazione a questioni relative alla capacità giuridica delle persone giuridiche, si applica la legge del luogo in cui la stessa ha il proprio domicilio, ai sensi dell'articolo 10 del codice civile. Secondo la giurisprudenza greca, il termine "domicilio" indica il domicilio effettivo non quello stabilito per legge.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Le questioni legate alla relazione genitori-figli riguardano i legami familiari tra genitori e figli, nonché i diritti e gli obblighi connessi che ne derivano.

Quando si tratta di decidere se un figlio è nato all'interno di un matrimonio oppure al di fuori dello stesso (articolo 17 del codice civile), la legge applicabile è:

  • la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge al momento della nascita del figlio, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile;
  • laddove il matrimonio sia stato sciolto prima della nascita del figlio, la legge dello Stato che disciplinava il rapporto personale tra la madre del bambino e il suo coniuge nel momento in cui il matrimonio è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

Legge applicabile alla relazione genitori-figli per i figli nati nell'ambito del matrimonio, anche se il matrimonio è stato sciolto:

il giudice greco determinerà la legge applicabile in conformità con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, ratificata dalla Grecia tramite la legge 4020/2011, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, nel caso della legge di uno Stato che è membro dei detta convenzione.

Legge applicabile per uno Stato non firmatario della convenzione di cui sopra o per materie che non sono disciplinate dalla convenzione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 18 del codice civile:

  • laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;
  • laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
  • laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non cambi dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;
  • laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il minore è cittadino.

Legge applicabile ai rapporti tra la madre e il padre e un figlio nato fuori dal matrimonio (articoli 19 e 20 del codice civile):

  • laddove essi siano cittadini dello stesso Stato: la legge di detto Stato;
  • laddove essi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo la nascita: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
  • laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima della nascita e la loro nazionalità non sia cambiata dopo la nascita oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima della nascita, ma la cittadinanza dei genitori o del figlio cambi dopo la nascita: la legge dello Stato nel quale essi hanno avuto la loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento della nascita;
  • laddove non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il padre o la madre hanno cittadinanza.

Legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti del figlio:

il giudice greco determinerà la legge applicabile, a partire dal 18 giugno 2011 incluso, sulla base del regolamento (CE) n. 4/2009, come specificato dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007. Come regola generale, si applica la legge dello Stato nel quale la parte obbligata ha la sua residenza abituale.

3.4.2 Adozione

La legge applicabile alle condizioni di adozione e alla revoca di un'adozione avente carattere internazionale è la legge dello Stato di cui ciascuna persona coinvolta nell'adozione ha cittadinanza (articolo 23 del codice civile). La legge applicabile alla forma di adozione è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne disciplina il contenuto oppure la legge del luogo in cui è stata redatta, oppure la legge dello Stato del quale tutte le parti hanno cittadinanza. Laddove le persone coinvolte nell'adozione siano cittadini di Stati diversi, affinché l'adozione sia valida devono essere soddisfatte le condizioni stabilite da tutte le leggi degli Stati corrispondenti e non ci devono essere impedimenti a norma di dette leggi.

La legge applicabile alle relazioni tra i genitori adottivi e il figlio che viene adottato:

  • laddove essi siano cittadini dello stesso Stato dopo l'adozione: la legge di detto Stato;
  • laddove essi acquisiscano una nuova cittadinanza comune dopo l'adozione: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
  • laddove essi siano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambi dopo l'adozione oppure laddove essi siano cittadini dello stesso Stato prima dell'adozione, ma la cittadinanza di una delle persone coinvolte cambi al momento del perfezionamento dell'adozione: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente rispetto al momento dell'adozione;
  • laddove essi non abbiano una residenza abituale comune: la legge dello Stato di cui il genitore adottivo è cittadino o, se sono i coniugi ad adottare, la legge che disciplina il loro rapporto personale.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Condizioni sostanziali

La legge applicabile alle condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone che desiderano sposarsi e agli impedimenti alle modalità del loro matrimonio è la legge dello Stato di cui sono cittadini, qualora essi siano cittadini dello stesso Stato oppure, se si tratta di cittadini di Stati diversi, la legge di uno di detti Stati (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del codice civile).

Condizioni procedurali

Affinché il matrimonio sia formalmente valido, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui le persone che intendono sposarsi sono cittadine, laddove esse abbiano cittadinanza dello stesso Stato oppure, qualora si tratti di cittadini di Stati diversi, la legge di uno dei due Stati di cui sono cittadini oppure la legge dello Stato in cui si celebra il matrimonio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del codice civile). Il sistema giuridico greco impone che vengano rispettate alcune formalità affinché sia possibile celebrare un matrimonio; le unioni di coppie che convivono ma che non sono state formalmente sposate sono riconosciute come valide in Grecia a condizione che vengano riconosciute come valide dalla legge straniera e che le persone conviventi non siano greche.

Rapporti personali tra coniugi

I rapporti personali tra i coniugi sono quelli basati sul loro matrimonio, che non hanno nulla a che fare con la proprietà, quali la convivenza e i diritti e le obbligazioni, comprese quelle alimentari.

Legge applicabile ai rapporti personali tra i coniugi (articolo 14 del codice civile), fatta eccezione per le obbligazioni alimentari:

  • laddove i coniugi siano cittadini dello stesso Stato dopo il matrimonio: la legge di detto Stato;
  • laddove i coniugi abbiano acquisito una nuova cittadinanza comune dopo il matrimonio la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente;
  • se i coniugi erano cittadini dello stesso Stato durante il matrimonio e, successivamente, uno di loro è diventato un cittadino di un altro Stato: la legge dello Stato della loro cittadinanza comune più recente, a condizione che l'altro coniuge sia ancora un cittadino di tale Stato;
  • se i coniugi erano cittadini di Stati diversi prima dell'adozione e la loro nazionalità non cambia dopo il matrimonio oppure se essi sono cittadini dello stesso Stato prima del matrimonio, ma la cittadinanza di uno di essi cambia al momento del matrimonio: la legge dello Stato della loro residenza abituale comune più recente;
  • se non hanno una residenza abituale comune durante il matrimonio: la legge dello Stato con cui i coniugi sono più strettamente collegati.

Obblighi alimentari

La legge applicabile è determinata a norma dell'articolo 4 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, vale a dire la legge dello Stato in cui il beneficiario ha la sua residenza abituale.

Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime patrimoniale tra coniugi si applica ai diritti di proprietà e alle obbligazioni corrispondenti create in virtù del matrimonio.

La legge applicabile è la legge che disciplina la relazione personale dei coniugi subito dopo la celebrazione del matrimonio (articolo 15 del codice civile).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Il sistema giuridico greco riconosce anche una forma di convivenza diversa dal matrimonio, come previsto dalla legge 3719/2008. Sulla base di una disposizione esplicita prevista dalla legge di cui sopra, detta legge si applica a tutte le unioni civili stabilite in Grecia o di fronte alle autorità consolari greche, indipendentemente dal fatto che le parti siano cittadini greci o stranieri, tanto in termini di forma quanto di relazioni generali delle parti. Quando un'unione civile viene istituita all'estero, la legge applicabile in materia di forma della stessa è la legge di cui all'articolo 11 del codice civile, vale a dire la legge che ne governa il contenuto oppure la legge dello Stato in cui è stata istituita, o la legge dello Stato di cui tutte le parti sono cittadini; la legge applicabile in relazione ai rapporti delle parti è la legge dello Stato in cui è stata istituita l'unione civile.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La legge applicabile alle questioni riguardanti il divorzio o qualunque altra forma di separazione giudiziale è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, noto come regolamento Roma III. Come norma fondamentale, i coniugi possono decidere di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno residenza abituale al momento della conclusione del contratto; o b) la legge dello Stato in cui i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione del contratto; o c) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione del contratto; o d) la legge dell'organo giudiziario avente competenza.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Il regolamento di cui sopra prevede esplicitamente che esso non si applichi alle obbligazioni alimentari per ex-coniugi, dato che questa materia è disciplinata dall'articolo 8 della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, ratificata dalla Grecia tramite la legge 3137/2003, che specifica che la legge applicabile è la legge dello Stato in cui è stata espletata la procedura di divorzio o di separazione.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Vedere l'ultimo paragrafo del paragrafo 3.5.1 che precede.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Per quanto riguarda tutte le questioni relative a questioni di eredità, fatta eccezione per la forma utilizzata per la redazione e la revoca di un testamento, la legge applicabile è determinata sulla base del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Laddove esista un testamento, questo sarà considerato valido se realizzato nella forma prevista da una qualsiasi delle seguenti leggi (articolo 1 della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie):

  • la legge dello Stato in cui il defunto ha realizzato il suo testamento;
  • la legge dello Stato di cui il defunto era cittadino al momento della redazione del testamento o del suo decesso;
  • la legge dello Stato in cui il defunto era residente o domiciliato al momento della redazione del testamento o del suo decesso;
  • laddove il testamento sia relativo a beni: la legge dello Stato in cui si trovano detti beni.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge applicabile ai rapporti reali relativi a beni immobili è determinata dall'articolo 27 del codice civile, vale a dire che si tratta della legge dello Stato in cui si trovano i beni.

La legge applicabile ai rapporti di colpa ai sensi della legge delle obbligazioni relative agli immobili è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 593/2008, noto come regolamento Roma I, nel contesto del quale la norma generale prevede che la legge scelta dalle parti sia quella che si applicherà.

La legge applicabile alla forma delle transazioni di cui sopra è la legge dello Stato in cui si trovano i beni immobili (articolo 12 del codice civile).

3.9 Insolvenza

La legge applicabile in caso di insolvenza e dei suoi esiti è determinata sulla base del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, vale a dire la legge dello Stato in cui il relativo procedimento è stato avviato.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page Spanish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Quale normativa nazionale si applica? - Spagna

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La maggior parte delle norme in materia di conflitto di legge sono contenute nel titolo preliminare del Codice Civile (articoli 9-12). Esistono anche disposizioni normative applicabili in alcune leggi speciali, come, ad esempio, la legge sull'adozione internazionale.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, in Spagna sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti dell'UE:

- regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza;

- regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);

- regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II);

- regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III);

- regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

- regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Applicabile dal 16 febbraio 2019.

La Spagna è altresì uno Stato contraente di numerose convenzioni in materia di conflitto di leggi. Le principali convenzioni multilaterali in questo senso sono:

- convenzione relativa alla legge applicabile ai cognomi e nomi, Monaco di Baviera, 5 settembre 1980;

- convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, L'Aia, 19.10.1996;

- protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, L'Aia, 23 novembre 2007;

- convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, L'Aia, 5 ottobre 1961;

- convenzione sulla legge applicabile in materia d'incidenti della circolazione stradale, L'Aia, 4.5.1971;

- convenzione sulla legislazione applicabile alla responsabilità per i prodotti, L'Aia, 2 ottobre 1973.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, è attualmente in vigore la Convenzione tra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell'Uruguay sui conflitti di legge in materia di mantenimento dei minori e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle disposizioni giudiziarie in materia di mantenimento, Montevideo, 4 novembre 1987.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12, sesto comma, del codice civile stabilisce che "i giudici e le autorità applicano d'ufficio le norme sul conflitto di legge del diritto spagnolo".

2.2 Rinvio

L'articolo 12, secondo comma, del codice civile dispone che il rinvio al diritto straniero si intende fatto alla sua legge materiale, senza tener conto del rinvio che le sue norme sul conflitto potrebbero fare a un'altra legge diversa da quella spagnola. Questo presuppone l'accettazione solo del rinvio di primo grado.

Il rinvio di secondo grado non è ammesso, tranne nel caso di cambiali tratte, assegni, pagherò cambiari, con riferimento alla capacità di assumere tali obbligazioni.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di rinvio.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto spagnolo non prevede una norma generale che risolva i casi di conflitto mobile, vale a dire di modifica delle circostanze utilizzate dalla norma sul conflitto di leggi come criterio di collegamento. L'articolo 9, primo comma, del codice civile, in relazione alla maggiore età, stabilisce che un cambiamento del criterio di collegamento non ha effetti su una maggiore età già acquisita. Il criterio impiegato è di riferirsi alla legge applicabile nel momento in cui è sorta la fattispecie giuridica, anche laddove il criterio di collegamento sia successivamente cambiato.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di conflitto mobile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12, terzo comma, del codice civile stabilisce che in nessun caso si applicherà la legge straniera, se contraria all'ordine pubblico. Secondo tale disposizione non si applica la legge straniera che conduca a un risultato manifestamente contrario ai principi fondamentali del diritto spagnolo. I principi costituzionalmente riconosciuti sono considerati fondamentali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto e la validità del diritto straniero devono essere provati dalle parti e il giudice può avvalersi di tutti i metodi di ricerca che ritenga necessari a tal fine. Si tratta di un sistema misto, che combina il principio della presentazione delle memorie e l'esame solo su istanza della parte con la possibilità per l'autorità giudiziaria di cooperare nell'esecuzione dei controlli.  Se eccezionalmente il contenuto del diritto straniero non può essere comprovato, si applicherà il diritto spagnolo.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La questione della determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è disciplinata, in termini generali, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Roma I). I casi in cui il regolamento Roma I non è applicabile si risolvono conformemente a quanto previsto all'articolo 10, quinto comma, del Codice Civile.    Quest'ultimo si basa sul riconoscimento della libertà di scelta, a condizione che la legge applicabile sia espressamente scelta e che questa legge abbia un qualsivoglia collegamento con la materia in questione. In caso contrario, si applica la legge nazionale comune alle parti; in mancanza di questa, quella del paese della loro residenza abituale comune e, in ultima istanza, la legge del luogo in cui è stato concluso il contratto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Questa materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 (Roma II).   In materia di incidenti stradali e responsabilità del produttore, vengono applicate le norme sul conflitto contenute, rispettivamente, nelle Convenzioni dell'Aia del 1971 e del 1973.

Le questioni non incluse in nessuna delle disposizioni di cui sopra sono a norma dell'articolo 10, nono comma, del codice civile, secondo il quale i casi di responsabilità extracontrattuale sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si è verificato l'evento da cui derivano. La gestione di affari altrui senza mandato è disciplinata dalla legge del luogo nel quale il gestore pone in essere l'attività principale, mentre il caso di arricchimento senza causa è disciplinato dalla legge ai sensi della quale si è prodotto il trasferimento del valore patrimoniale a favore dell'arricchito.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

L'articolo 9 del codice civile stabilisce che la legge applicabile in queste questioni è determinata dalla nazionalità delle persone fisiche. Esistono disposizioni riguardanti i casi di nazionalità doppia e indeterminata. La doppia nazionalità è stabilità sulla base del fatto che si tratti di doppia nazionalità secondo il diritto spagnolo oppure di doppia nazionalità non prevista dallo stesso. Con Cile, Perù, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Repubblica Dominicana, Argentina e Colombia esistono trattati sulla doppia nazionalità. In questi casi si applicano le disposizioni dei trattati internazionali; se questi non statuiscono in materia, si preferisce la nazionalità corrispondente all'ultima residenza abituale e, in mancanza di questa, l'ultima acquisita.  Se la doppia nazionalità non è prevista dalle leggi spagnole e una delle nazionalità dell'interessato è quella spagnola, questa ha la precedenza, anche se deve essere tenuto in considerazione il principio di non discriminazione per ragioni di nazionalità laddove entrambe le nazionalità siano di paesi dell'UE. Nei confronti di coloro che hanno una nazionalità indeterminata, la legge personale è quella del luogo di residenza abituale. Nel caso degli apolidi si applica l'articolo 12 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 ai sensi della quale la legge applicabile è quella del paese del domicilio dell'apolide o, in difetto, quella del suo paese di residenza.

La legge applicabile al nome delle persone fisiche è disciplinata dall'Accordo di Monaco del 1980. I nomi e cognomi di una persona fisica sono determinati dalla legge dello Stato di cui la persona in questione è cittadino.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

L'articolo 9, quarto comma, del codice civile stabilisce che la legge applicabile per la determinazione della filiazione biologica è quella della residenza abituale del figlio al momento della costituzione del rapporto di filiazione. In assenza di una residenza abituale del figlio, o se questa legge non permette di stabilire la filiazione, sarà applicata la legge nazionale del figlio in quel momento. Se questa legge non consente di stabilire la filiazione o se il figlio non ha una nazionalità, si applicheranno le norme di diritto sostanziale spagnolo.

La legge applicabile alle adozioni è disciplinata in una norma speciale, la legge 54/2007 sulle adozioni internazionali. Conformemente all'articolo 18 di questa legge, la costituzione di un'adozione da parte dell'autorità competente spagnola sarà disciplinata dalle norme di diritto sostanziale spagnolo quando l'adottando ha la sua residenza abituale in Spagna al momento dell'adozione oppure se è stato o sarà trasferito in Spagna allo scopo di stabilirvi la residenza.

La legge applicabile al contenuto della filiazione, sia essa biologica o per adozione, e all'esercizio della responsabilità genitoriale sarà determinata in conformità con la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996. L'articolo 17 della Convenzione stabilisce che l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Esistono norme per la celebrazione di un matrimonio e per i relativi effetti. Per quanto riguarda la forma della celebrazione, il codice civile dispone che nel territorio spagnolo o al di fuori di esso si possa contrarre matrimonio: 1) dinanzi al giudice, sindaco o funzionario indicato dal codice civile; 2) con il rito religioso previsto dalla legge. Parimenti si stabilisce che gli spagnoli possono contrarre matrimonio al di fuori del territorio spagnolo conformemente alla forma stabilita dalla legge del luogo di celebrazione. Se entrambi i nubendi sono stranieri, il matrimonio può essere celebrato in Spagna conformemente alla forma prescritta per gli spagnoli o alle disposizioni della legge personale a cui sono soggetti i nubendi. La capacità nuziale e il consenso sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascuno dei nubendi (articolo 9, primo comma, del codice civile).

Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del codice civile, gli effetti del matrimonio sono definiti dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione. In mancanza di una legge nazionale comune, sono definiti dalla legge personale o dalla legge della residenza abituale di uno dei nubendi, da essi scelta in un documento autentico prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale scelta si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione e, in caso di mancanza di tale residenza, la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

La separazione personale e il divorzio sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1259/2010, che stabilisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III). L'articolo 107, primo comma, del codice civile stabilisce che l'annullamento del matrimonio è disciplinato dalla legge applicabile alla sua celebrazione.

Per quanto attiene alle coppie di fatto non esiste una norma di diritto internazionale privato spagnolo (il che implica, in linea di principio il ricorso all'analogia).

Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La norma che disciplina gli effetti del matrimonio (articolo 9, secondo comma, del codice civile) include sia gli effetti personali che quelli patrimoniali. Si applica pertanto la legge personale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio; in assenza di essa, la legge personale o la legge della residenza abituale di una delle parti, scelta da entrambi gli interessati in un documento autentico posto in essere prima della celebrazione del matrimonio; in assenza di questa scelta, si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione del matrimonio e, in difetto, la legge del luogo in cui ha avuto luogo il matrimonio stesso.

I patti o accordi che istituiscono, modificano o sostituiscono il regime economico matrimoniale sono validi se conformi alla legge che disciplina gli effetti del matrimonio, a quella sulla cittadinanza o sulla residenza abituale delle parti al tempo della loro conclusione (articolo 9, terzo comma, del codice civile).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La Spagna applica le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. In base a tale regolamento, è applicabile la legge della residenza abituale del defunto al momento della morte, a meno che quest'ultimo non abbia scelto come legge applicabile quella corrispondente alla sua nazionalità.

Per quanto concerne la forma del testamento, si applica la Convenzione dell'Aia del 1961.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 101, primo comma, del codice civile, il possesso, la proprietà e gli altri diritti sui beni immobili e la loro pubblicità sono disciplinati dalla legge del luogo in cui questi si trovano; tale legge si applica anche ai beni mobili. Agli effetti della costituzione o della cessione di diritti su beni in transito, questi ultimi si considerano situati nel luogo di spedizione, salvo che il mittente e il destinatario abbiano convenuto espressamente o tacitamente che essi si considerano situati nel luogo di destinazione. Le navi, gli aeromobili e i mezzi di trasporto su ferrovia, così come tutti i diritti che si costituiscano sopra essi, resteranno sottoposti alla legge del paese di cui battono bandiera, in cui sono immatricolati o registrati. I veicoli a motore e gli altri mezzi di trasporto su strada sono soggetti alla legge del luogo dove essi si trovano. L'emissione di titoli di credito è soggetta alla legge del luogo in cui il titolo è prodotto.

3.9 Insolvenza

I casi non rientranti nel Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza sono disciplinati dalla Il link si apre in una nuova finestralegge fallimentare n. 22/2003 del 9 luglio 2003. L'articolo 200 di tale legge stabilisce che, come norma generale, le procedure di insolvenza in Spagna e i relativi effetti nonché le modalità di svolgimento e conclusione di queste procedure, sono disciplinate dalla legge spagnola (legge n. 22/2003 del 9 luglio, modificata dalla legge n. 9/2015, sulle misure urgenti in materia fallimentare, Gazzetta ufficiale spagnola del 26 maggio 2015). La legge fallimentare contiene altresì disposizioni di diritto internazionale privato che determinano la legge applicabile ai diversi rapporti giuridici interessati dalla procedura.

Ultimo aggiornamento: 08/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Francia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Il diritto internazionale privato non è soggetto ad alcuna codificazione né legislazione particolare. La maggior parte dei principi e delle norme sui conflitti di legge è stabilita dalla giurisprudenza, ad eccezione di alcune norme contenute in diversi codici, soprattutto in quello civile, in base alla materia trattata.

Il contenuto dei vari codici è consultabile on-line:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.legifrance.gouv.fr

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

La Francia è vincolata da 24 delle convenzioni adottate sotto l’egida della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. L’elenco delle convenzioni interessate è pubblicato sul sito della conferenza.

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.hcch.net/fr/states/hcch-members/details1/?sid=39

La Francia è inoltre parte di altre convenzioni multilaterali recanti in particolare norme di diritto sostanziale, come la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

Tutte le convenzioni di cui la Francia è parte sono elencate nella banca dati dei trattati e degli accordi ospitata dal ministero dell’Europa e degli affari esteri: Il link si apre in una nuova finestrahttps://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La Francia ha sottoscritto numerose convenzioni bilaterali, alcune delle quali contengono norme sui conflitti di legge. Queste convenzioni possono anche essere consultate nella banca dati di cui sopra.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Lo status processuale della norma sui conflitti di legge varia a seconda che le parti abbiano o meno la libera disponibilità dei diritti in questione, indipendentemente dalla fonte della norma sui conflitti di legge interessata (diritto nazionale, regolamento europeo, convenzione internazionale).

Quando la controversia riguarda una materia per la quale le parti hanno la libera disponibilità dei loro diritti, ovvero fondamentalmente in ambito patrimoniale (contratti, responsabilità civile, diritti reali, ecc.), il giudice non è costretto ad applicare d’ufficio la norma sui conflitti se nessuna delle parti si avvale dell’applicazione di una legge straniera. Egli ne ha soltanto la facoltà, salvo in caso di accordo processuale delle parti a favore della legge francese. Spetta pertanto alle parti richiedere l’attuazione della norma sui conflitti di legge.

Quando invece la controversia riguarda una materia per la quale le parti non hanno la libera disponibilità dei loro diritti, ovvero fondamentalmente in ambito extrapatrimoniale (status personale), il giudice è costretto ad applicare d’ufficio la norma sui conflitti di legge.

2.2 Rinvio

Il principio del rinvio è da tempo ammesso dalla giurisprudenza, sia che si tratti di un rinvio di primo grado (rinvio alla legge francese che viene pertanto applicata) sia di secondo grado (rinvio a una legge terza che ammette la propria competenza).

La giurisprudenza ha regolarmente attuato il rinvio, fatta salva la sua esclusione da parte del regolamento europeo o della convenzione internazionale applicabile, in materia di status personale, di validità formale degli atti giuridici e in particolare in ambito matrimoniale e testamentario. In materia successoria la giurisprudenza tende ormai a limitare il meccanismo del rinvio solo nel caso in cui esso permetta di garantire l’unità della successione attraverso l’applicazione di una sola legge alla massa mobiliare e a quella immobiliare.

La giurisprudenza ha invece sempre escluso il meccanismo del rinvio nelle materie in cui le parti hanno la libertà di scegliere la legge applicabile, come i regimi matrimoniali e i contratti.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Può sorgere una situazione di conflitto di legge nel tempo quando il criterio di collegamento viene spostato nello spazio. In tal caso si tratta di sapere a quali condizioni può essere applicata la nuova legge invece di quella derivante dalla precedente situazione.

È possibile che sia la stessa norma sui conflitti a determinare le condizioni di applicazione nel tempo del criterio di collegamento previsto dalla stessa. Ad esempio, è proprio la norma sui conflitti sancita dall’articolo 311-14 del codice civile in materia di filiazione a determinare le condizioni di applicazione nel tempo del suo criterio di collegamento nella misura in cui stabilisce che la legge personale della madre deve essere valutata nel giorno della nascita del figlio.

Fatta eccezione per questo esempio, le soluzioni sono fornite dalla giurisprudenza che tende a basarsi sui principi del diritto transitorio francese ovvero, da un lato, l’applicazione immediata della nuova legge agli effetti futuri delle situazioni già costituite e, dall’altro, l’irretroattività della nuova legge per valutare la costituzione o l’estinzione di un rapporto giuridico.

In materia matrimoniale, la nuova legge si applica immediatamente agli effetti del matrimonio e al suo scioglimento, mentre le condizioni relative alla formazione del matrimonio rimangono disciplinate dalla legge che era applicabile nel giorno della sua celebrazione.

I diritti reali mobiliari sono invece immediatamente disciplinati dalla legge della nuova ubicazione del bene interessato. Questa soluzione si applica anche a tutte le garanzie convenzionali costituite all’estero. Di conseguenza, queste garanzie vengono private di qualsiasi effetto in Francia quando il bene vi viene introdotto successivamente, dal momento che esse non corrispondono ai modelli del diritto francese. Ad esempio, una clausola di riserva costituita in Germania a favore di un creditore tedesco per un bene situato in Germania, ma successivamente introdotto in Francia, non può essere invocata in Francia nella misura in cui essa costituiva un patto commissorio allora vietato dalla legge francese.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

- Applicazione immediata di una legge di polizia francese o straniera

Le disposizioni sostanziali della legge francese così come quelle di una legge straniera sono suscettibili di essere immediatamente applicate dal giudice francese senza mettere in atto il metodo conflittuale, nella misura in cui tali disposizioni possono essere considerate costitutive di una legge di polizia. Il diritto francese non fornisce alcuna definizione della nozione di legge di polizia. Tale qualificazione viene pertanto effettuata dal giudice con una valutazione caso per caso.

- Eccezione dell’ordine pubblico internazionale

Le disposizioni sostanziali della legge straniera normalmente applicabile in virtù della norma sui conflitti di legge possono anche essere escluse totalmente o in parte a titolo dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale a favore delle disposizioni della legge francese. In assenza di una definizione precisa, dalla giurisprudenza risulta che l’eccezione dell’ordine pubblico internazionale comprende innanzitutto i principi essenziali o fondamentali del diritto francese come la dignità, la libertà umana (compresa quella matrimoniale) e l’integrità fisica delle persone. Essa comprende poi una nozione più fluttuante nel tempo e nello spazio, ovvero le politiche legislative imperative francesi, i cui contorni dipendono dalla valutazione in concreto del giudice.

- Eccezione di frode alla legge

La legge straniera può essere esclusa anche quando la sua applicazione scaturisce da una frode alla legge, ovvero per effetto di manovre intenzionali volte a renderla artificiosamente competente al posto della legge che avrebbe normalmente dovuto applicarsi. Queste manovre possono ad esempio consistere nella manipolazione volontaria del criterio di collegamento o della categoria giuridica di collegamento.

- Impossibilità di determinare il contenuto del diritto straniero applicabile

Inoltre la legge francese può essere applicata in via subordinata anche quando è impossibile determinare il contenuto della legge straniera normalmente applicabile.

2.5 Accertamento della legge straniera

Dopo qualche tentennamento, la giurisprudenza è ormai ben definita: spetta al giudice francese che riconosce applicabile un diritto straniero cercarne il contenuto, d’ufficio o su richiesta di una delle parti che lo invoca, con l’aiuto dalle parti o, nel caso, personalmente. Questa soluzione si applica in generale, a prescindere che le parti abbiano o meno la libera disponibilità dei loro diritti.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Fatte salve le convenzioni multilaterali o bilaterali applicabili in virtù del contratto interessato, l’antica norma sui conflitti di legge sancita in materia dalla giurisprudenza è destinata ad applicarsi solo quando il contratto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 detto “Roma I”, né in quello della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali alla quale detto regolamento è succeduto.

La norma francese sui conflitti di legge sancita da tempo dalla giurisprudenza prevede la legge dell’autonomia. Il contratto è pertanto disciplinato dalla legge scelta dalle parti e, in assenza, dalla legge dello Stato con cui esso presenta obiettivamente i legami più stretti, alla luce delle circostanze del caso di specie.

La forma degli atti giuridici è disciplinata dalla legge del luogo in cui essi sono stati conclusi, a meno che le parti non abbiano espressamente deciso, nella misura in cui ne hanno la possibilità, di sottoporre la forma di quest’atto alla legge che hanno stabilito come applicabile nella sostanza.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda i fatti generatori sopravvenuti prima dell’entrata in vigore del regolamento “Roma II”, la legge applicabile è quella del luogo dell’evento dannoso considerato come luogo del fatto generatore o del danno.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

In virtù dell’articolo 3, comma 3 del codice civile, lo stato e la capacità di una persona fisica sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (legge personale oppure legge nazionale).

Tuttavia l’ambito della legge personale è fondamentalmente ridotto alle questioni relative alla capacità di agire delle persone fisiche (inattitudine a stipulare atti giuridici).

In linea di principio, le sentenze costitutive o relative allo stato e alla capacità delle persone producono i loro effetti in Francia indipendentemente da qualsiasi dichiarazione di exequatur, tranne nel caso in cui debbano dar luogo ad atti di esecuzione materiale su beni o di coercizione su persone.

Il domicilio non rientra nell’ambito della legge personale nella misura in cui non s’inserisce in nessuna categoria di collegamento specifico. Il domicilio è pertanto soggetto alla legge applicabile a ciascuna delle istituzioni nelle quali viene preso in considerazione.

Parimenti, se il cognome non è soggetto ad alcuna norma specifica sui conflitti di legge, il genitore o i genitori che intendano dichiarare o modificare il cognome del figlio possono produrre la legge personale applicabile a tale scopo.

Infine, le procedure applicabili alla variazione del nome sono disciplinate dalla legge personale dell’interessato, conformemente all’articolo 3, comma 3 del codice civile, quale interpretato dalla giurisprudenza.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Ai sensi dell’articolo 311-14 del codice civile, la filiazione è disciplinata dalla legge personale della madre nel giorno della nascita del figlio, mentre se la madre è ignota, la filiazione è stabilita dalla legge personale del bambino.

L’articolo 311-15 del codice civile stabilisce tuttavia che se il bambino e suo padre e sua madre, oppure uno di essi, hanno in Francia la residenza abituale, comune o separata, il possesso di stato produce tutte le conseguenze che ne scaturiscono in base alla legge francese, quand’anche gli altri elementi della filiazione possano dipendere da una legge straniera.

Infine, ai sensi dell’articolo 311-17 del codice civile, il riconoscimento volontario della paternità o della maternità è valido se è stato effettuato conformemente alla legge personale del suo autore oppure alla legge personale del bambino.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, l’articolo 311-17 è applicabile sia all’azione di nullità sia all’azione di contestazione di un riconoscimento, che devono essere possibili sia nei confronti della legge del suo autore che nei confronti della legge del bambino.

3.4.2 Adozione

Conformemente all’articolo 370-3 del codice civile, le condizioni di adozione sono soggette alla legge nazionale dell’adottante o, in caso di adozione da parte di due coniugi, alla legge che disciplina gli effetti della loro unione. L’adozione non può tuttavia essere pronunciata se è vietata dalla legge nazionale dell’uno e dell’altro coniuge.

L’adozione di un minore straniero non può essere pronunciata se la sua legge personale proibisce l’istituto dell’adozione, a meno che il minore non sia nato e che risieda abitualmente in Francia.

Indipendentemente dalla legge applicabile, l’adozione esige il consenso del legale rappresentante del bambino. Il consenso deve essere libero e ottenuto senza alcuna contropartita dopo la nascita del bambino e deve essere informato in merito alle conseguenze dell’adozione, soprattutto se tale consenso è espresso in vista di un’adoption plénière (adozione legittimante), nonché in merito alla completezza e all’irrevocabilità della rottura del legame di filiazione preesistente.

Ai sensi dell’articolo 370-4 del codice civile, gli effetti dell’adozione pronunciata in Francia sono quelli della legge francese.

L’articolo 370-5 stabilisce che l’adozione regolarmente pronunciata all’estero produce in Francia gli effetti dell’adozione legittimante se essa rompe in modo completo e irrevocabile il legame di filiazione preesistente. In caso contrario essa produce gli effetti dell’adoption simple (adozione semplice), che può essere convertita in adozione legittimante se i consensi necessari sono stati dati espressamente con cognizione di causa.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le norme sui conflitti sono quelle previste dagli articoli 202-1 e 202-2 del codice civile (codificazione e adeguamento della giurisprudenza).

Ai sensi dell’articolo 202-1, primo comma, le qualità e le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono disciplinate, per ciascuno dei coniugi, dalla legge personale di ognuno di essi. Tuttavia, indipendentemente dalla legge personale applicabile, il matrimonio esige il consenso dei coniugi nelle condizioni previste dal diritto francese agli articoli 120 e 180 del codice civile.

Tra l’altro il secondo comma stabilisce che due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio quando ciò è consentito dalla legge personale di almeno una delle due o dalla legge dello Stato nel territorio del quale una delle due ha il domicilio o la residenza. In una sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha potuto confermare che questo secondo comma dell’articolo 202-1 del codice civile doveva essere interpretato nel senso di riservare l’applicazione sussidiaria della legge francese a titolo dell’eccezione dell’ordine pubblico internazionale. In tal senso, la legge straniera normalmente applicabile in quanto legge personale di uno dei coniugi, nella misura in cui vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso, deve essere parzialmente esclusa perché contraria alla particolare politica legislativa francese (cfr. supra in merito all’eccezione dell’ordine pubblico).

L’applicazione di queste disposizioni si rivela tuttavia delicata quando la Francia è vincolata a uno Stato straniero da una convenzione bilaterale (come nei casi di Algeria, Cambogia, Kossovo, Laos, Macedonia, Marocco, Montenegro, Polonia, Serbia, Slovenia e Tunisia) le cui disposizioni rinviano in materia matrimoniale alla sola legge personale del coniuge per valutare le condizioni sostanziali necessarie per contrarre matrimonio che vieta il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tuttavia la situazione giuridica di queste persone è da allora stata chiarita dalla sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2015 (ricorso n. 13-50.059), che ha escluso la legge marocchina indicata come applicabile dalla convenzione franco-marocchina, in applicazione dell’articolo 4 di questa stessa convenzione, che precisa che la legge di uno dei due Stati designati dalla convenzione può essere esclusa dai giudici dell’altro Stato qualora essa sia palesemente incompatibile con l’ordine pubblico. È il caso in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è consentito dalla legge personale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato nel territorio del quale uno di questi coniugi ha il domicilio o la residenza.

In virtù dell’articolo 202-1 del codice civile, la forma del matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo di celebrazione.

Infine, per quanto riguarda gli effetti puramente personali del matrimonio, ai sensi della giurisprudenza, la legge normalmente applicabile è quella della cittadinanza comune dei coniugi, in caso contrario, quella della residenza abituale comune dei coniugi o, in assenza, la legge francese del foro. Quanto agli effetti patrimoniali, essi rientrano nella legge applicabile al regime matrimoniale o alla successione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

L’unione libera, o convivenza, non è oggetto di alcuna norma specifica sui conflitti di legge nella misura in cui nel diritto francese le relazioni tra conviventi non rientrano in una particolare categoria giuridica, ma scaturiscono da una situazione di fatto. Queste relazioni sono pertanto disciplinate dalle norme ordinarie in materia di obbligazioni. Di conseguenza, la legge da considerare sarà, a seconda della controversia e della natura giuridica della relazione tra i conviventi, quella applicabile alla responsabilità extracontrattuale, ai beni oppure alla successione.

Le unioni civili sono invece disciplinate da una norma speciale sui conflitti prevista dall’articolo 515-5-1 del codice civile, secondo cui le condizioni di formazione e gli effetti di un’unione civile, così come le cause e gli effetti del suo scioglimento sono soggetti alle disposizioni sostanziali dello Stato dell’autorità che ha effettuato la registrazione dell’unione civile.

Il regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate stabilisce innanzitutto come norma sui conflitti di legge la legge scelta dai partner (tra la legge della loro cittadinanza, la legge della loro residenza abituale e la legge dello Stato che ha registrato l’unione civile) e, in assenza, la legge dello Stato in base alla legge del quale è stata creata l’unione civile. Questo regolamento potrà essere applicato dal 29 gennaio 2019.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Le norme sui conflitti sono quelle del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, detto “Roma III”, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Per le azioni promosse prima del 21 giugno 2012, data di inizio applicazione di questo regolamento, la norma sui conflitti era quella prevista dall’articolo 309 del codice civile, secondo il quale il divorzio era disciplinato dalla legge francese in caso di cittadinanza francese comune dei coniugi nel giorno di presentazione dell’istanza, in caso contrario quella della loro residenza comune o separata in Francia oppure se nessun’altra legge straniera è riconosciuta competente mentre i tribunali francesi sono competenti a conoscere del divorzio.

Responsabilità genitoriale

La norma sui conflitti di legge è disciplinata dall’articolo 15 e seguenti della convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Al di fuori di qualsiasi procedimento e di qualsiasi intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, l’attribuzione o l’estinzione di diritto di una responsabilità genitoriale, così come l’esercizio di tale responsabilità sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

Quando un’autorità francese viene adita, essa applica in linea di principio la legge francese; in via eccezionale può anche applicare o considerare la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenta uno stretto legame.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

In virtù dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, la legge applicabile in materia è determinata conformemente al protocollo del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il principio prevede che venga applicata la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente, ma le parti possono scegliere di comune accordo di designare, per un procedimento già avviato, la legge del foro o una delle seguenti leggi:

a) la legge di uno Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione;

b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;

c) la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o quella effettivamente applicata al medesimo;

d) la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Le norme sui conflitti della convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi matrimoniali si applicano ai coniugi sposati a partire dal 1° settembre 1992, in combinato disposto con le disposizioni di adeguamento appositamente previste dagli articoli da 1397-2 a 1397-5 del codice civile.

Dal momento che la convenzione non prevede l’ambito della legge applicabile, questo continua a essere determinato in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza francese in materia. Di conseguenza, la legge applicabile in virtù della convenzione disciplinerà la composizione del patrimonio dei coniugi, i diritti, le obbligazioni e i poteri esistenti tra questi durante il matrimonio, nonché lo scioglimento del regime e la sua liquidazione dopo il matrimonio.

Le norme francesi sui conflitti di legge si applicano ai coniugi sposati prima del 1° settembre 1992. Indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato un formale contratto, le suddette norme prevedono che il regime matrimoniale sia disciplinato dalla legge che i coniugi hanno designato al momento della celebrazione del matrimonio, sia espressamente, sia implicitamente, ma in modo certo.

I coniugi che si sposeranno o che designeranno la legge applicabile al loro regime matrimoniale dopo il 29 gennaio 2019 rientreranno nel campo di applicazione del Il link si apre in una nuova finestraregolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

In assenza di una scelta esplicita o implicita, è opportuno capire quale fosse la volontà delle parti sulla scorta di una presunzione semplice, come quella della legge del loro primo domicilio comune.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, si applicano alle successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015. L’articolo 21 del regolamento designa come legge applicabile all’intera successione quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

Le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continuano a essere disciplinate dalle norme francesi sui conflitti di legge. Queste norme stabiliscono un sistema dualistico scindendo la successione internazionale di una stessa persona tra una massa mobiliare, da un lato, e una o, eventualmente, più masse immobiliari, dall’altro.

La successione mobiliare, riguardante sia i beni materiali sia quelli immateriali, è disciplinata dalla legge dell’ultimo domicilio del defunto.

La successione immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui è ubicato l’immobile, ma gli organi giurisdizionali francesi possono applicare a tale successione la legge francese attraverso il meccanismo del rinvio, nel caso in cui quest’ultimo consenta di garantire l’unità della successione con l’applicazione di una stessa legge ai beni mobili e immobili (cfr. supra).

La legge applicabile alle successioni ab intestat, stabilita conformemente alle succitate norme sui conflitti, disciplina altresì le condizioni sostanziali e gli effetti delle successioni testamentarie o contrattuali. Tuttavia i requisiti di forma dei testamenti sono stabiliti dalla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, le cui disposizioni sono applicabili dal 19 novembre 1967.

La Francia è inoltre vincolata dalla convenzione di Washington del 26 settembre 1973, in vigore dal 1° dicembre 1994, secondo la quale ogni testamento redatto conformemente alle forme previste deve essere riconosciuto valido nella forma in tutti gli Stati contraenti.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del codice civile, gli immobili e tutti i diritti reali ad essi afferenti sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui sono ubicati.

3.9 Insolvenza

Al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 e del regolamento (UE) 2015/848, la giurisprudenza ha sempre ammesso la possibilità di aprire nei confronti del debitore una procedura concorsuale in Francia nella misura in cui quest’ultimo ha in Francia la sede o uno dei suoi stabilimenti. Lo stesso ragionamento si applica nei confronti dei creditori francesi in virtù del privilegio di giurisdizione dell’articolo 14 del codice civile.

La legge applicabile alla procedura avviata in Francia è necessariamente la legge francese, destinata a regolamentare le condizioni di apertura, lo svolgimento della procedura, nonché i relativi effetti, con particolare riguardo all’opponibilità delle garanzie. Tutti i creditori, anche quelli residenti fuori dal territorio francese, sono ammessi a produrre crediti. La procedura francese così aperta è in linea di principio destinata a coprire tutti i beni del debitore, anche quelli situati all’estero, ovviamente a condizione che le decisioni francesi siano riconosciute all’estero.

Infine una procedura concorsuale aperta all’estero produce effetti in Francia a condizione che nessuna procedura vi sia già stata aperta e attraverso l’exequatur delle decisioni adottate all’estero.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Croazia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Nella Repubblica di Croazia, il diritto internazionale privato è disciplinato dalla Zakon o međunarodnom privatnom pravu (legge sul diritto internazionale privato) (Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 101/17), che è entrata in vigore il 29 gennaio 2019. Tale legge si occupa delle relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale, della competenza degli organi giurisdizionali croati e di altre autorità in queste relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale e delle pertinenti norme di procedura, come pure del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze pronunciate da organi giurisdizionali esteri. La legge sul diritto internazionale privato è applicata alle relazioni di diritto privato che presentano una dimensione internazionale, a meno che non siano già disciplinate da strumenti giuridici vincolanti dell'Unione europea, da trattati internazionali e da altre leggi vigenti in Croazia.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1954 concernente la procedura civile.

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali.

Convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Sulla base della notifica della successione, la Repubblica di Croazia è diventata parte di alcuni trattati internazionali bilaterali, come ad esempio i trattati di assistenza giudiziaria, convenzioni consolari e trattati di commercio e di navigazione. Con alcuni paesi sono stati stipulati dei trattati di assistenza giudiziaria che contengono anche norme in materia di risoluzione dei conflitti di leggi:

convenzione del 1954 sulla cooperazione giudiziaria con l'Austria, Vienna, 16 dicembre 1954;

accordo del 1956 sull'assistenza giudiziaria reciproca con la Bulgaria, Sofia, 23 marzo 1956;

trattato del 1964 sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale con la Repubblica ceca, Belgrado, 20 gennaio 1964;

convenzione del 1959 sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze con la Grecia, Atene, 18 giugno 1959;

accordo del 1968 sull'assistenza giudiziaria reciproca con l'Ungheria.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

I giudici utilizzano tre metodi per applicare il diritto internazionale privato alle situazioni giuridiche che presentano una dimensione internazionale, vale a dire: le norme in materia di conflitto di leggi, le leggi di polizia e norme sostanziali speciali.

2.2 Rinvio

L'articolo 9 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce che l'applicazione della legge di qualsiasi Stato cui fa riferimento la legge significa l'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato (ma non delle sue norme in materia di scelta della legge applicabile).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Un cambiamento di strumenti è un fenomeno che si verifica quando la situazione di fatto su cui si basa il criterio di collegamento cambia nel corso di un rapporto giuridico, comportando un cambiamento del diritto applicabile. Si applica la stessa norma in materia di conflitto di leggi, ma sono mutate le circostanze su cui si basa il criterio di collegamento. Tali questioni si pongono solo nel caso in cui la scelta della legge applicabile sia determinata mediante criteri di collegamento modificabili e non permanenti.

L'articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato prevede che l'acquisizione o la perdita di un diritto reale (diritto di proprietà) già costituito su un bene che arriva in un altro Stato sia disciplinata dalla legge in base alla quale tale diritto reale è stato acquisito. Il tipo e il contenuto di tale diritto sono soggetti alla legge applicabile dello Stato in cui il bene è situato. Se non è stato acquisito alcun diritto reale sul bene trasferito da uno Stato all'altro, anche le circostanze che si producono nell'altro Stato devono essere riconosciute nell'acquisizione o nella cessazione di tale diritto.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

È opportuno notare che la legge applicabile in virtù delle disposizioni della legge sul diritto internazionale privato non si applica quando tutte le circostanze indicano che un rapporto di diritto privato presenta solo un collegamento minore con la legge in questione ed è evidente che vi è una connessione più stretta con un'altra legge (articolo 11).

Le norme [di diritto] di uno Stato estero applicabili in virtù delle disposizioni della legge sul diritto internazionale privato non si applicano se la loro applicazione ha un evidente effetto contrario all'ordine pubblico della Croazia (articolo 12).

In deroga ad altre disposizioni della legge sul diritto internazionale privato, un giudice può applicare una disposizione di diritto croato considerata cruciale per la salvaguardia dell'interesse pubblico della Croazia, per esempio della sua organizzazione politica, sociale ed economica, in misura tale che sia applicabile a qualsiasi situazione rientrante nel suo ambito di applicazione, indipendentemente dalla legge applicabile. Qualora l'adempimento di un obbligo sia contrario, in tutto o in parte, a una disposizione della legge di uno Stato estero in cui tale obbligo deve essere assolto, il giudice può riconoscere l'effetto di tale disposizione. Nel decidere in merito al riconoscimento degli effetti di tale disposizione, occorre tenere conto della natura, della finalità e delle conseguenze del riconoscimento o del non riconoscimento del suo effetto (articolo 13).

2.5 Accertamento della legge straniera

Un giudice o un'altra autorità croata determina d'ufficio (automaticamente) il contenuto della legge di uno Stato estero. La legge straniera si applica secondo l'interpretazione data in tale Stato. Il giudice o un'altra autorità croata può chiedere informazioni sul contenuto della legge straniera al ministero della Giustizia o a un'altra autorità, nonché a consulenti tecnici o istituzioni specializzate. Le parti possono presentare documenti pubblici o privati relativi al contenuto della legge straniera. Se il contenuto della legge straniera non può essere determinato con uno di questi metodi, si applica la legge croata (articolo 8).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La legge che disciplina le obbligazioni contrattuali è determinata a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("regolamento Roma I") nel suo ambito di applicazione.

La legge che disciplina le obbligazioni contrattuali escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Roma I (qualora la legge applicabile non sia determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è determinata in base alle disposizioni del regolamento Roma I relative a tali obbligazioni contrattuali.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali è determinata a norma del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("regolamento Roma II").

La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Roma II (qualora la legge applicabile non sia determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è determinata in base alle disposizioni del regolamento Roma II relative a tali obbligazioni contrattuali.

La legge che disciplina le obbligazioni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali è determinata dall'applicazione della convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

La legge applicabile alla responsabilità dei fabbricanti per prodotti difettosi è determinata dall'applicazione della convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 relativa alla legge applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

La legge che disciplina la capacità giuridica e la capacità di agire di una persona fisica è la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino. Una volta acquisita, la capacità di agire non viene meno a causa di un cambiamento di cittadinanza.

La legge che disciplina il nome di persona di una persona fisica è la legge dello Stato di cui tale persona è un cittadino.

Se un matrimonio è contratto in Croazia, i coniugi possono decidere il loro cognome conformemente alla legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino o, se almeno uno di essi ha la residenza abituale in Croazia, in base alla legge croata.

I rappresentanti legali possono stabilire il nome di persona di un minore presso l'anagrafe, conformemente alla legge dello Stato di cui uno di essi è cittadino o, se almeno uno di essi ha la residenza abituale in Croazia, in base alla legge croata.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

La legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli è determinata sulla base della convenzione dell'Aia del [19 ottobre] 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (convenzione dell'Aia del 1996).

La legge che disciplina i rapporti tra genitori e figli non rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione dell'Aia del 1996 (ove non determinata da un altro atto o da un trattato internazionale in vigore in Croazia) è stabilita in base alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1996 che disciplinano tali rapporti.

La determinazione o la contestazione della maternità o della paternità sono disciplinate dalla legge applicabile al momento dell'avvio del procedimento, vale a dire:

1. la legge della residenza abituale del minore; o

2. se ciò è nell'interesse superiore del minore, la legge dello Stato di cui il minore è cittadino o la legge dello Stato di cui sono cittadini le persone delle quali viene determinata o contestata la paternità o la maternità.

La validità del riconoscimento della maternità o della paternità è disciplinata da:

1. la legge che disciplina la cittadinanza o la residenza abituale del minore al momento del riconoscimento; o

2. la legge che disciplina la cittadinanza o la residenza abituale di una persona che riconosce la maternità o la paternità al momento del riconoscimento.

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La legge che disciplina i requisiti per l'adozione e la revoca dell'adozione è la legge dello Stato di cui l'adottante e l'adottato sono in quel momento cittadini.

Se l'adottante e l'adottato sono cittadini di Stati diversi, le leggi che disciplinano i requisiti per l'adozione e per la sua revoca sono cumulativamente le leggi di entrambi gli Stati di cui ciascuna persona detiene la cittadinanza.

In caso di adozione congiunta da parte di due persone, oltre ad essere disciplinati dalla legge dello Stato della persona adottata, i requisiti per l'adozione e per la sua revoca sono anche soggetti alla legge dello Stato di cittadinanza comune degli adottanti. Se in quel momento non hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune. Se in quel momento non hanno neppure una residenza abituale comune, si applicano le leggi degli Stati di cui entrambi gli adottanti sono cittadini.

La legge che disciplina l'effetto dell'adozione è la legge dello Stato di nazionalità comune dell'adottante e dell'adottato al momento dell'adozione. Se in quel momento non hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune. Se in quel momento non hanno neppure una residenza abituale comune, si applica la legge croata qualora uno dei due sia un cittadino croato. Se né gli adottanti né l'adottato sono cittadini della Repubblica di Croazia, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui l'adottato è un cittadino.

In via eccezionale, qualora l'adozione nel paese di origine del minore non abbia l'effetto di cessare l'effettiva filiazione esistente, l'adozione può essere convertita in adozione con tale effetto se le parti, le istituzioni e le autorità competenti, il cui consenso o la cui autorizzazione sono necessari per l'adozione, hanno dato o intendono dare il loro consenso ai fini dell'adozione e se tale adozione è nell'interesse superiore del minore.

Se l'applicazione della legge straniera (sulla base di quanto precede) è contraria all'interesse superiore della persona adottata e se la o le persone adottate o adottanti hanno un legame evidentemente e più stretto con la Croazia, si applica la legge croata.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La legge che disciplina i requisiti per il matrimonio contratto in Croazia è, per ogni persona, la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza nel momento in cui viene contratto il matrimonio. Un matrimonio non sarà contratto se è evidentemente contrario all'ordine pubblico della Croazia.

La legge che disciplina gli obblighi formali di un matrimonio contratto in Croazia è la legge croata.

Un matrimonio contratto in uno Stato estero è riconosciuto se è stato contratto in base alla legge di tale Stato.

Quando un matrimonio tra persone dello stesso sesso è contratto in uno Stato estero, esso è riconosciuto come unione civile se contratto in base alla legge di tale Stato.

La legge che disciplina la validità di un matrimonio è quella del luogo del matrimonio.

La legge che disciplina il divorzio è la legge scelta dai coniugi i quali possono scegliere una delle leggi seguenti:

1. la legge dello Stato in cui entrambi hanno la residenza abituale nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o

2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; o

3. la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o

4. la legge croata.

L'accordo sulla legge applicabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere concluso per iscritto e può essere concluso o modificato al più tardi al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.

Se i coniugi non hanno scelto la legge applicabile (conformemente all'articolo 36 della legge sul diritto internazionale privato), la legge applicabile al divorzio è:

1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa

2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; in alternativa

3. la legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa

4. la legge croata.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge che disciplina la costituzione e la cessazione di un'unione civile, costituita in Croazia, mediante iscrizione nel registro delle unioni civili, è la legge croata.

Un'unione civile registrata tra persone dello stesso sesso, costituita in un altro Stato, è riconosciuta in Croazia se è stata costituita in base alla legge di tale Stato.

La legge che disciplina la costituzione e la cessazione delle unioni civili è la legge dello Stato al quale un'unione civile è o era, se ha cessato di esistere, più strettamente collegata.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La legge che disciplina il divorzio è la legge scelta dai coniugi i quali possono scegliere una delle leggi seguenti:

1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o

2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; o

3. la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino nel momento in cui scelgono la legge applicabile; o

4. la legge croata.

Un accordo sulla legge applicabile deve essere concluso per iscritto e può essere concluso o modificato al più tardi al momento dell'avvio del procedimento di divorzio.

Se i coniugi non hanno scelto la legge applicabile (conformemente all'articolo 36 della legge sul diritto internazionale privato), la legge applicabile al divorzio è:

1. la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa

2. la legge dello Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune se uno di essi ha ancora la residenza abituale in tale Stato; in alternativa

3. la legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini al momento dell'avvio del procedimento di divorzio; in alternativa

4. la legge croata.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La legge che disciplina le obbligazioni alimentari è determinata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi è determinata a norma del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge che disciplina la successione è determinata in applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012).

La legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie è determinata a norma della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge che disciplina i diritti reali su beni immobili è la legge del luogo in cui il bene in questione è situato.

3.9 Insolvenza

Le insolvenze o i fallimenti sono soggetti all'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Italia

1 Fonti del diritto vigente

Le fonti del diritto internazionale privato sono costituite dal diritto nazionale, dai Regolamenti dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.

1.1 Diritto nazionale

I rapporti di diritto internazionale privato sono regolati in Italia dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito gli articoli da 16 a 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Elenco completo delle convenzioni multilaterali in vigore

Per le convenzioni multilaterali in vigore in Italia, si rinvia alla Il link si apre in una nuova finestralista allegata PDF(13 Kb)it alla presente scheda.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Elenco non esaustivo delle convenzioni bilaterali più frequentemente applicate dai tribunali

Le convenzioni bilaterali applicate in passato ai rapporti di diritto internazionale privato tra l’Italia e i singoli Stati dell’Unione Europea devono intendersi superate dagli strumenti comunitari emanati nella stessa materia. I regolamenti che vengono più frequentemente applicati sono il Regolamento n. 1393/2007 relativo alle notificazioni negli Stati Membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 1206/2001 relativo all’assunzione delle prove in materia civile e commerciale; il Regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; il Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Per i rapporti tra l’Italia e gli Stati extracomunitari, i trattati bilaterali di più frequente applicazione sono quelli relativi alle convenzioni sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, in vigore con l’Argentina (Roma, 9-12-1987), con il Brasile (Roma, 17-10-1989), con la Federazione Russa e gli altri Stati dell’ex U.R.S.S. (Roma, 25-1-1979), con gli Stati dell’ex Iugoslavia (Belgrado, 7-5-1962), con alcuni Stati, tra cui Australia e Canada, degli ex “dominions” del Regno Unito (Londra 17-12-1930), con la Svizzera, relativamente al riconoscimento delle sentenze civili e commerciali (Roma, 3-1-1933) ed al risarcimento danni da incidenti stradali (Roma, 16-8-1978) nonché con la Bulgaria (Roma 18-5-1990), con la Romania (Bucarest, 11-11-1972) e con la Turchia (Roma, 10-8-1926).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In quale misura e in quali circostanze?

Nell’ordinamento italiano l’applicazione delle norme sul conflitto di leggi, in relazione alle fattispecie esaminate, rientra tra i compiti d’ufficio del giudice, che deve individuare il diritto applicabile senza ed indipendentemente dalle richieste fatte in tal senso dalle parti (iura novit curia).  Per la ricerca del diritto straniero, il giudice può avvalersi del supporto del Ministero della Giustizia, anche attraverso la Convenzione di Londra del 1968.

2.2 Rinvio

Può succedere che, quando le norme sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione di un altro Stato, quest’ultima rinvii, in applicazione delle proprie norme sul conflitto di leggi, ad un’altra legislazione.

Per esempio: le norme francesi sul conflitto di leggi rinviano alla legislazione inglese per decidere in merito alla capacità di un cittadino inglese residente in Francia. Le norme Inglesi sul conflitto di leggi, tuttavia, rinviano alla legislazione del paese di residenza, cioè a quella francese.

Cosa succede in Italia in tale ipotesi? Che cosa avviene se la legge italiana fa rinvio alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta fa rinvio alla legislazione italiana o a quella di un paese terzo?

Ogni volta che la legge italiana rinvia alla legislazione di un altro Stato, che a sua volta rinvia alla legge di un ulteriore Stato, si applica tale ultimo rinvio solo nei seguenti casi:

1)      se il diritto di tale ultimo stato accetta il rinvio;

2)      se si tratta di rinvio alla legge italiana.

Tale rinvio non opera quando la legge straniera applicabile sia stata scelta dalle parti o riguardi disposizioni concernenti la forma degli atti o in caso di obbligazioni non contrattuali.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Cosa succede se cambia il criterio di collegamento, per esempio nel caso del trasferimento di beni mobili?

Si applicano le regole di cui sopra.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Può il giudice rifiutarsi di applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico internazionale? Esistono leggi o altre norme nazionali che prevalgono sulle norme sul conflitto di leggi (disposizioni imperative, nel senso di “lois de police”)?

La legge italiana (art. 16 legge 218/1995) non consente al giudice di potere applicare la norma straniera di rinvio, se i suoi effetti sono “contrari all’ordine pubblico”. Quest’ultimo viene tradizionalmente inteso come “ordine pubblico internazionale”. La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se, però, la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana (art. 32-ter l. 218 del 1995).

La legge italiana (art. 17 legge sopracitata) dispone che, in caso di conflitto di norme, siano prevalenti e non derogabili quelle previste dalla legge italiana, nonostante il richiamo alla legge straniera, quando ciò derivi dall’oggetto e dallo scopo delle norme della legislazione nazionale (cosiddette norme di applicazione necessaria).

2.5 Accertamento della legge straniera

  • Ruolo rispettivo del giudice e delle parti

L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, che può avvalersi anche dell’aiuto delle parti, delle Università o del Ministero della Giustizia.

  • Quali mezzi di prova sono accettati?

Per l’accertamento della legge straniera sono utilizzabili, come mezzi di prova, gli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, le informazioni fornite dalle autorità straniere per il tramite del Ministero della Giustizia ed i pareri di esperti o istituzioni specializzate.

  • Cosa succede se la legge straniera non può essere accertata?

Si applica la legge richiamata mediante il ricorso ad altri criteri di collegamento previsti per il medesimo caso, se possibile. In mancanza, si applica la legge italiana.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

L’art. 57 della legge 218/1995 afferma che la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è individuata dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

Questa convenzione, in linea generale, stabilisce che la legge applicabile al contratto è quella scelta dalle parti.

In mancanza di scelta, si applica la legge dello Stato con il quale il regolamento negoziale presenta il collegamento più stretto. È fatta salva comunque l’applicazione di altre convenzioni internazionali eventualmente riferibili alla singola obbligazione (es. la Convenzione dell’Aja del 1955 in materia di vendita si applica con preferenza rispetto alla Convenzione di Roma del 1980).

In ogni caso l’applicazione della legge designata attraverso una convenzione internazionale o attraverso la volontà delle parti può essere esclusa se considerata incompatibile con l’ordine pubblico (ad esempio in caso di contrasto con norme di polizia o sicurezza).

Per effetto dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (cosiddetto Regolamento Roma I) le fattispecie contrattuali a carattere transnazionale, ove coinvolgano Stati Membri dell’UE, sono assoggettate non più alla disciplina dettata dalle convenzioni internazionali bensì alla disciplina di questo regolamento.

Il Regolamento stabilisce, quale criterio primario di individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale, la scelta delle parti. Tuttavia, la legge fissata dai contraenti non potrà precludere l’operatività di norme di applicazione necessaria dell’ordinamento con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

In assenza di scelta, il Regolamento prevede una serie di criteri di collegamento specifici per singole tipologie contrattuali. Ad esempio:

• la vendita è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del venditore;

• la locazione è regolata dalla legge dello Stato in cui si trova il bene;

• la prestazione di servizi è regolata dalla legge del luogo di residenza abituale del prestatore.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge 218/1995, già citata, individua le norme applicabili nei seguenti casi di obbligazione non contrattuale:

• promessa unilaterale (legge dello Stato in cui la promessa viene manifestata);

• titoli di credito (Convenzioni di Ginevra del 1930 in materia di cambiale e vaglia cambiario, Convenzione di Ginevra del 1931 in tema di assegni bancari; per gli altri titoli di credito si applica, per le obbligazioni principali, la legge dello Stato in cui il titolo viene emesso);

• rappresentanza volontaria (legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari o in cui esercita in via principale i suoi poteri);

• obbligazioni nascenti dalla legge (legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione);

• responsabilità per fatto illecito (legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, salva, se richiesta dal danneggiato, l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo cittadini di uno stesso Stato).

Per effetto dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 (detto Regolamento Roma II), le fattispecie a carattere transnazionale coinvolgenti gli Stati Membri dell’UE sono assoggettate a quest’ultima disciplina. Il Regolamento stabilisce che le obbligazioni da fatto illecito, da responsabilità nelle trattative contrattuali, da gestione di affari altrui e da arricchimento senza causa sono soggette alla legge del luogo in cui si verifica il danno a prescindere dal luogo in cui è avvenuto il fatto. È possibile la scelta di una legge diversa in base ad un accordo successivo al momento in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

In relazione alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in tale materia, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto Regolamento Bruxelles I bis).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo stato e la capacità delle persone nonché l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità, compreso il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, tranne per i diritti che derivano dai rapporti di famiglia, ai quali si applicano le norme di rinvio indicate dalla legge 218 /1995 caso per caso.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Nell’ambito dei rapporti genitoriali, lo stato di figlio e la cittadinanza vengono acquisiti in base alla legge nazionale dei genitori o di uno di essi al momento della nascita. Per la costituzione del rapporto di filiazione, per i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figlio ivi inclusa la responsabilità genitoriale, si fa riferimento alla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

Tuttavia, nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano inderogabilmente le norme italiane che sanciscono l’unicità dello stato di figlio (e quindi il pari trattamento dei figli nati da persone coniugate o meno), che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale, che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, che attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio.

In materia di adozione, si applica il diritto italiano (legge 184/1983) quando si tratta di adozione di un minore richiesta al giudice italiano, idonea ad attribuire al minore lo stato di figlio legittimo. La legge 184/1983, agli artt. 29 e seguenti, contiene tra l’altro una disciplina particolare per i casi di adozione di minori stranieri richiesta da persone residenti in Italia, la quale costituisce attuazione delle direttive sancite dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale.

Per le altre norme di conflitto, l’art. 38 della legge 218/1995, contiene una disciplina dettagliata delle singole ipotesi prese in considerazione.

In riferimento alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

In materia matrimoniale i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale se comune; altrimenti dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

La legge applicabile ai rapporti personali si estende, in linea di massima, ai rapporti patrimoniali, ma la stessa, per questi ultimi rapporti, può essere derogata da un diverso accordo tra coniugi o in altri casi previsti espressamente dalla legge.

La legge italiana riconosce altresì le unioni tra persone dello stesso sesso (unioni civili), aventi pressoché lo stesso regime del matrimonio, escluso il diritto di adozione. Alle stesse si applica la legge dello Stato in cui l’unione è stata stipulata, salva la possibilità di una delle parti di chiedere al giudice l’applicazione della legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata. Anche ai rapporti patrimoniali si applica la legge dello Stato in cui si è perfezionata l’unione civile, ma è possibile convenire per iscritto l’applicazione della legge dello Stato in cui almeno una delle parti è cittadina o risiede.

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

Alla separazione personale e al divorzio nonché allo scioglimento delle unioni civili si applica il Regolamento (UE) n. 1259/2010, che prevale sulla legge 218/1995. Esso consente ai coniugi (o uniti civilmente) di scegliere la legge applicabile purché si tratti della legge dello Stato di residenza attuale di entrambi, o dell’ultima residenza comune se uno vi risiede al momento dell’accordo, oppure della legge del luogo in cui una delle parti ha la cittadinanza o della legge del foro adito. In mancanza di accordo, si applicano i suddetti criteri di collegamento in ordine di gerarchia (prevale il primo sul secondo e così via).

È possibile infine stipulare contratti di convivenza, tra persone che non siano legate da matrimonio o unione civile. Ad essi si applica la legge nazionale se comune; altrimenti si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate mediante rinvio alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973.

In riferimento alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 2201/2003.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In Italia vige il principio generale della comunione legale dei beni tra coniugi.

A questi ultimi è consentito di scegliere un regime alternativo alla suddetta comunione legale, quale il regime della separazione dei beni oppure altro regime da essi disposto convenzionalmente.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Bisogna distinguere due ipotesi temporali.

  1. Le successioni che si sono aperte prima del 17 agosto 2015 sono regolate legge nazionale del de cuius al momento della morte. Lo stesso de cuius in vita può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato in cui risiede purché continui a risiedervi al momento della morte; se si tratta di cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti dei legittimari residenti in Italia (art. 46 l. 218/1995).
  2. Per le successioni che si sono aperte dal 17 agosto 2015, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 650/2012, che ha sostituito la disciplina sopra riportata. Tali successioni sono regolate dalla legge del luogo di residenza abituale del de cuius al momento della morte. Egli può sottoporre, con dichiarazione testamentaria, la sua successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Il regolamento ha anche introdotto il Certificato Successorio Europeo, che serve a certificare la propria qualità di erede o legatario o esecutore testamentario nei vari Stati Membri.

3.8 Proprietà immobiliare

Beni immobili e mobili (in questo contesto è superfluo illustrare dettagliatamente le norme in materia di attività immateriali).

La proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Se l’immobile si trova in uno Stato UE trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cosiddetto Regolamento Bruxelles I bis), che per i diritti reali su beni immobili, attribuisce la competenza ai giudici dello Stato in cui l’immobile è situato.

3.9 Insolvenza

La legge italiana non prevede espressamente norme di diritto applicabile per i casi di conflitto in materia di fallimento.

Per le regole uniformi di conflitto tra gli Stati membri dell’Unione Europea si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 848/2015. Esso prevede che la competenza ad aprire la procedura d'insolvenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore; alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.

Lista delle Convenzioni Multilaterali di cui fa parte l’Italia

1. MATRIMONIO SEPARAZIONE DIVORZIO

Convenzione dell’Aja del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle operazioni

personali.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (Legge 27 giugno 2013, n. 77).

2. FILIAZIONE E ADOZIONE

Convenzione di Monaco di Baviera del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e prenomi.

Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

3. MINORI

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa alla competenza delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e ristabilimento dell’affidamento.

Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (legge 18 giugno 2015 n. 101).

4. OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA

Convenzione di New York del 24 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari

Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

5. CITTADINANZA E APOLIDIA

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relative allo statuto degli apolidi.

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

6. SUCCESSIONI

Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sull’amministrazione internazionale delle successioni.

7. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Convenzione di Roma del 19 luglio1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

8. COMMERCIO INTERNAZIONALE

Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali.

Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (D.N.U.) sui contratti di vendita internazionale di merci.

Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su ruota.

9. TITOLI DI CREDITO

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia

cambiario e la regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 sulla legge uniforme sugli assegni e sulla regolamentazione di alcuni conflitti di legge.

10. OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare con protocolli.

Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con protocollo.

11. ARBITRATO

Convenzione Di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Convenzione Europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale.

12. ASSISTENZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.

Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 sulla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile commerciale.

Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sulla assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale.

Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

13. TRUST

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le norme di diritto internazionale convenzionale, in particolare delle norme di diritto uniforme, e le corrispondenti disposizioni della legge interna di diritto internazionale privato, esso è assicurato dall’art. 2 della legge 218/1995, ai sensi del quale le situazioni e i rapporti che rientrano nell’ambito di operatività della legge interna non pregiudicano l’applicazione nella stessa materia delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Cipro

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Nei procedimenti transfrontalieri le norme sulla legge applicabile nella Repubblica di Cipro sono in primo luogo quelle previste dalla legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

In altri ambiti, gli organi giurisdizionali ciprioti si basano sulla loro giurisprudenza, non essendovi leggi nazionali pertinenti o norme codificate. In mancanza di una giurisprudenza cipriota pertinente, gli organi giurisdizionali applicano il diritto comune inglese (common law), come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge sul sistema giudiziario (legge 14/60).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia, del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dalla Repubblica di Cipro mediante la legge di ratifica 15(III) del 2017.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non applicabile.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'organo giurisdizionale non è tenuto ad applicare questa norma d'ufficio. La questione può essere sollevata solo da una parte del procedimento, che deve riuscire a dimostrare che la legge di un altro Stato prevale su quella di Cipro. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte, applicherà la legge di Cipro.

Trattandosi di una questione di prove e procedura, tale pratica non è interessata dai summenzionati regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007.

2.2 Rinvio

I regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 864/2007 non consentono l'applicazione della norma del rinvio. Ciononostante, nei casi non disciplinati dai regolamenti, la norma del rinvio può essere applicata come segue:

il giudice che esamina un caso per cui si è deciso che debba essere applicata la legge di un altro Stato deve applicare o soltanto le disposizioni nazionali interne di quella legge o l'intera legge, incluse le disposizioni internazionali applicabili conformemente alla stessa.

La difficoltà in questo ultimo caso dipende dal fatto che le norme sulla legge applicabile previste dall'ordinamento giuridico dell'altro Stato interessato possono prescrivere al giudice di applicare il diritto di Cipro (rinvio). In tal caso il giudice ha due opzioni: da un lato accettare la norma del rinvio e applicare la legge di Cipro (teoria del "rinvio parziale") o, dall'altro, respingerla e applicare in toto la legge dell'altro Stato ("rinvio totale").

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Per evitare eventuali problemi che potrebbero sorgere da un cambiamento del criterio di collegamento (ad esempio, il domicilio, il luogo in cui è stato trasferito il bene mobile o il trust, ecc.), si ricorre in genere alla norma sulla legge applicabile al fine di determinare la data di rilevamento del criterio di collegamento. A titolo di esempio, si veda l'articolo 7 della convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sui trust.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge di un altro Stato non deve essere applicata, neppure se prescritto dalle norme sulla legge applicabile, se incompatibile con l'ordine pubblico della Repubblica di Cipro. Nell'ambito della giurisprudenza, per "ordine pubblico" si intende l'insieme di principi essenziali di giustizia, morale pubblica ed etica (Pilavachi & Co Ltd contro International Chemical Co Ltd (1965) 1 CLR 97).

La legge di un altro Stato non va inoltre applicata in materia di dazi, imposte e fiscalità.

2.5 Accertamento della legge straniera

Si applica la norma stabilita nella causa Royal Bank of Scotland plc contro Geodrill Co Ltd e altri (1993) 1 JSC 753, in base alla quale una parte che ritenga che al procedimento debba essere applicata una legge straniera è tenuta, in primo luogo, a presentare una domanda al riguardo e, in secondo luogo, ad addurre prove di esperti che soddisfino il giudice. Se il giudice non è soddisfatto delle prove addotte oppure qualora nessuna delle parti avanzi tale richiesta, si applica la legge di Cipro.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) si applica a tutte le obbligazioni contrattuali e agli atti giuridici in cui è sollevata la questione della legge applicabile.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Nella maggior parte dei casi si applica il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), secondo la cui norma di base, la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno (lex loci damni), a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Il regolamento specifica inoltre regole su come determinare la legge applicabile per tipi specifici di obbligazioni non contrattuali, come ad esempio la concorrenza sleale e la responsabilità da prodotti.

Per quanto riguarda i trust, si applica la legge (di ratifica) applicabile ai trust e al loro riconoscimento del 2017 (legge 15(III)/2017), con cui è stata ratificata la convenzione dell'Aia del 1985. Conformemente alla legge di ratifica e alla convenzione, i trust devono essere regolamentati dalla legge scelta dai fiduciari o, in caso contrario, dalla legge con cui presentano un collegamento più stretto.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Cognome

Per l'attribuzione del cognome si applica la legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), in base alla quale il cognome dei figli è attribuito mediante dichiarazione congiunta dei genitori entro tre mesi dalla data di nascita. In mancanza di tale dichiarazione, al figlio è dato il cognome paterno. Ai figli nati fuori dal matrimonio è attribuito il cognome materno, fino all'eventuale riconoscimento da parte del padre.

Domicilio

Il domicilio di un soggetto è determinato dal capo 195 della legge sui testamenti e le successioni, secondo cui ogni persona ha il domicilio ricevuto alla nascita ("domicilio di origine") o il domicilio che ha acquisito o mantenuto per scelta ("domicilio elettivo").

Nel caso dei figli legittimi nati quando il padre è in vita, il domicilio di origine del figlio corrisponde al domicilio del padre al momento della nascita.

Nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio o dopo la morte del padre, il domicilio di origine corrisponde al domicilio della madre al momento della nascita.

Capacità

La capacità di contrarre matrimonio è disciplinata dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2013), il cui articolo 14 prevede che non dispongono della capacità di contrarre matrimonio i minori o coloro che, alla data di celebrazione del matrimonio, non siano in grado di dare il loro consenso a causa di un disturbo mentale o disabilità fisica, di una condizione mentale o di altro tipo, in caso di malattia oppure di dipendenza da sostanze, che impediscano all'interessato di capire e di agire con cognizione di causa.

Tuttavia, anche qualora entrambi i partner o uno dei due sia minorenne, si considera che le parti abbiano la capacità di contrarre matrimonio se almeno sedicenni, se i loro tutori hanno acconsentito per iscritto al matrimonio o se sussistono ragioni serie che giustificano il matrimonio. Nel caso in cui il consenso sia negato o non vi siano tutori, la questione della capacità di contrarre matrimonio di un soggetto dovrà essere risolta dal giudice di famiglia del distretto in cui risiede l'interessato.

Per quanto concerne la capacità di compiere atti giuridici, l'articolo 11 del capo 149 della legge sui contratti prevede che una persona possa concludere un contratto se sana di mente e non privata, dalla legge, della capacità di agire. In base alla legge, una persona coniugata non è privata della capacità di concludere contratti per il solo motivo di non essere maggiorenne.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Il rapporto tra genitori e figli, inclusi gli aspetti della responsabilità genitoriale, degli alimenti e della comunicazione, è regolamentato dal diritto cipriota e, nello specifico, dalla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90).

Si applicano inoltre, negli ambiti disciplinati, il regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), il regolamento (CE) n. 4/2009 e la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

3.4.2 Adozione

Laddove i procedimenti di adozione si svolgano presso un organo giurisdizionale cipriota, si applica il diritto di Cipro indipendentemente dal fatto che il caso di adozione sia di natura transfrontaliera o meno.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

A Cipro le questioni attinenti alla celebrazione e allo scioglimento del matrimonio sono regolamentate dalla legge sul matrimonio del 2003 (legge 104(I)/2003). In aggiunta, sono soggette alla convenzione delle Nazioni Unite sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni, ratificata da Cipro con la legge 16(III)/2003.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Le questioni relative al divorzio sono disciplinate dall'articolo 111 della Costituzione, dalla legge in materia di tentativi di conciliazione e scioglimento spirituale del matrimonio del 1990 (legge 22/1990), per quanto concerne i matrimoni religiosi, e dalla legge sul matrimonio (legge 104(I)/2003).

La convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali del 1971, ratificata dalla Repubblica di Cipro dalla legge 14(III)1983, si applica alle questioni connesse al riconoscimento di divorzi e separazioni personali.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Obbligazioni alimentari

A norma della legge sulla proprietà coniugale (legge 232/1991) modificata:

se i coniugi cessano di coabitare, il giudice può, su richiesta di un coniuge, emettere un'ordinanza in materia di obbligazioni alimentari che imponga all'altro coniuge di versare un assegno di mantenimento al coniuge richiedente.

Le obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono previste qualora uno dei due sia incapace di provvedere al proprio sostentamento con il reddito o il patrimonio di cui dispone e:

a) se, a divorzio finalizzato o alla scadenza dei termini precisati di seguito, la sua età o stato di salute è tale da impedirgli di intraprendere o continuare un'attività professionale che potrebbe garantirgli un sostentamento;

b) se ha in custodia un figlio minore o adulto oppure un'altra persona a carico, che sia incapace di provvedere a sé a causa di una disabilità fisica o mentale, e la persona che presenta la domanda è quindi nell'impossibilità di trovare un'occupazione adeguata;

c) se non è in grado di trovare un'occupazione stabile e consona oppure abbia bisogno di seguire una formazione professionale, per non oltre tre anni dalla finalizzazione del divorzio;

d) in tutti gli altri casi in cui l'erogazione degli alimenti al momento della finalizzazione del divorzio sia necessaria per ragioni di equità.

Gli alimenti possono essere negati o ristretti per ragioni importanti, in particolare laddove il matrimonio sia stato di breve durata oppure se il coniuge che potrebbe esserne beneficiario è colpevole del divorzio o della cessazione della coabitazione o è volontariamente causa della propria indigenza.

Inoltre, il diritto agli alimenti cessa oppure l'ordine che ne impone l'erogazione dovrebbe essere modificato di conseguenza laddove le circostanze lo richiedano.

Obbligazioni alimentari per figli minori

Conformemente alla legge sul rapporto di filiazione (legge 216/90), le obbligazioni alimentari per i figli minori spettano a entrambi i genitori, in funzione delle loro risorse finanziarie. La suddetta obbligazione genitoriale può essere mantenuta, in seguito a decisione e composizione giudiziaria, anche dopo il superamento della maggiore età del figlio, se giustificata da circostanze eccezionali (ad esempio, il figlio è incapace o disabile oppure sta compiendo il servizio militare o studia presso un istituto di istruzione o di formazione).

Il diritto dei figli minori a ricevere gli alimenti dai genitori resta valido anche se proprietari di un bene.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Si applica l'articolo 13 della legge 232/1991, in base alla cui norma generale il matrimonio non modifica l'autonomia dei coniugi sotto il profilo del patrimonio. Tuttavia, l'articolo 14 della legge permette a un coniuge di reclamare il patrimonio dell'altro in caso di scioglimento o di annullamento del matrimonio, purché il coniuge che ha presentato la domanda abbia contribuito in qualche modo all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge. La parte che presenta la domanda, attraverso un'azione legale, può chiedere che le sia versata la quota dell'aumento derivante dal suo contributo.

Il contributo apportato da un coniuge all'aumento del patrimonio dell'altro coniuge è ritenuto essere di circa un terzo dell'aumento totale, a meno che non sia dimostrato un contributo inferiore o superiore.

L'incremento del patrimonio dei coniugi non include quanto acquisito per donazioni, successioni, lasciti o altri legati.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le successioni e tutte le questioni in materia di eredità, ad eccezione dei moduli per la redazione e la revoca di un testamento, sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Conformemente all'articolo 22 del suddetto regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta della legge applicabile è indicata con una dichiarazione esplicita.

Nei casi in cui è in atto un testamento si applica la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. A norma dell'articolo 1 della convenzione, una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa è conforme al diritto interno:

a) del luogo, ove il testatore ha disposto, o

b) di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o

c) di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o

d) per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

3.8 Proprietà immobiliare

Il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), secondo cui un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, si applica ai rapporti che danno origine a obbligazioni correlate ai beni immobili. In mancanza di scelta si applica l'articolo 4 del regolamento, che specifica espressamente la legge applicabile in ciascun caso.

Per quanto riguarda i contratti relativi a diritti immobiliari, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali di Cipro, il giudice applica la competenza giurisdizionale del paese in cui è situato l'immobile (lex situs).

3.9 Insolvenza

La legge applicabile è determinata dal regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza ed è la legge dello Stato in cui sono state avviati tali procedimenti.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Lituania

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Capitolo II, parte I, libro I del codice civile della Repubblica di Lituania

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori.

Il link si apre in una nuova finestraConvenzione, del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la nuova convenzione di Lugano).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della legge della Repubblica di Lituania sui tribunali, nel trattamento dei procedimenti l'autorità giudiziaria si basa sulla Costituzione della Repubblica di Lituania, sulle leggi, sugli accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte, sulle risoluzioni del governo e sugli atti normativi di altra natura in vigore nella Repubblica di Lituania non incompatibili con le disposizioni di legge. Ai sensi dell'articolo 1.10, paragrafo 1, del codice civile della Repubblica di Lituania, il diritto straniero si applica ai rapporti civili ove contemplato dagli accordi internazionali di cui la Repubblica di Lituania è parte, dagli accordi tra le parti o dalle leggi della Repubblica di Lituania.

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 1.14, del codice civile della Repubblica di Lituania, qualora il diritto straniero applicabile preveda il rinvio alla legge della Repubblica di Lituania, la legge della Repubblica di Lituania si applica unicamente nei casi di cui al suddetto codice o al diritto straniero. Qualora il diritto straniero applicabile contempli il rinvio alla legge di uno Stato terzo, la legge dello Stato terzo si applica unicamente nei casi di cui al presente codice o alla legge dello Stato terzo. Qualora, nel definire la condizione giuridica civile di un soggetto, il diritto straniero applicabile rinvii alla legge della Repubblica di Lituania, si applica la legge della Repubblica di Lituania. Dette norme non si applicano nelle fattispecie in cui in cui la legge applicabile sia stata scelta dalle parti coinvolte nel contratto, compresa la determinazione della legge applicabile alla forma contrattuale e la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Laddove le norme del diritto internazionale privato dispongano l'applicazione di un trattato/di una convenzione internazionale, la questione del rinvio e il rinvio alla legge di uno Stato terzo sono disciplinati dalle disposizioni del trattato/della convenzione internazionale applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il codice civile della Repubblica di Lituania non prevede una norma di natura generale a tale riguardo.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Ai sensi dell'articolo 1.11 del codice civile della Repubblica di Lituania, le norme di diritto straniero non si applicano laddove l'applicazione di esse sia in contrasto con l'ordine pubblico sancito dalla Costituzione della Repubblica di Lituania e da leggi di altra natura. In tali ipotesi, si applica il diritto civile della Repubblica di Lituania. Le norme imperative di legge della Repubblica di Lituania o quelle di un altro Stato a cui la controversia sia più strettamente collegata si applicano indipendentemente dal fatto che le parti decidano di avvalersi, mediante accordo, di un diritto straniero diverso. Per pronunciarsi su una materia, l'autorità giudiziaria deve tener conto della natura e degli obiettivi di dette norme e delle conseguenze in caso di applicazione o non applicazione delle stesse. Al diritto straniero applicabile, ai sensi del presente codice, potrebbe non essere conferito effetto laddove, alla luce di qualsivoglia circostanza della fattispecie, tale diritto non preveda un collegamento chiaro con la fattispecie o con parte di essa, ma sia piuttosto collegato alla legge di un altro Stato. Tale norma non si applica laddove la legge applicabile sia stata scelta mediante accordo tra le parti coinvolte nel contratto.

2.5 Accertamento della legge straniera

Ai sensi dell'articolo 1.12 del codice civile della Repubblica di Lituania, nelle fattispecie previste da Il link si apre in una nuova finestraaccordi internazionali o da leggi della Repubblica di Lituania, il diritto straniero viene applicato, interpretato e il suo contenuto stabilito d'ufficio (di propria iniziativa) dal tribunale. Laddove l'applicazione del diritto straniero sia prevista da un accordo tra le parti, qualsiasi prova inerente al contenuto del diritto straniero applicato, tenendo conto dell'interpretazione ufficiale di detto diritto, della prassi della sua applicazione e della dottrina dello Stato straniero interessato, dovrebbe essere fornita dalla parte invocante il diritto straniero. Su richiesta di una delle parti della controversia, l'autorità giudiziaria può fornire assistenza nella raccolta di informazioni sul diritto straniero applicabile. Se l'autorità giudiziaria o una delle parti che invocano il diritto straniero non adempiono a tali obblighi, si applica la legge della Repubblica di Lituania. In circostanze eccezionali, laddove sia necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori urgenti per tutelare i diritti o il patrimonio individuali, in attesa di stabilire la legge applicabile alla controversia e al suo contenuto, l'autorità giudiziaria può risolvere questioni urgenti applicando la legge della Repubblica di Lituania.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Ai sensi dell'articolo 1.37 del codice civile della Repubblica di Lituania, le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dalla legge scelta mediante accordo tra le parti contraenti. Detto accordo tra le parti può essere previsto dai termini del contratto concluso tra le parti o può essere dedotto dalle circostanze di fatto della fattispecie. Le parti, di comune accordo, possono avvalersi della legge di un determinato paese, la quale sarà applicabile all'intero contratto o a una parte o parti dello stesso. In qualsiasi momento le parti, di comune accordo, possono sostituire la legge applicabile precedentemente concordata ai fini dell'obbligazione contrattuale con un'altra legge. Una modifica della legge applicabile ha effetto retroattivo, ma non può essere invocata nei confronti di terzi e non rende il contratto privo di effetti. Il fatto che le parti si siano avvalse, di comune accordo, di un diritto straniero ai fini dell'applicazione del contratto non costituisce motivo di rifiuto di applicare le norme imperative di legge della Repubblica di Lituania o di un altro Stato, che le parti non possono modificare o derogare mediante accordo.

Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, si applica la legge dello Stato a cui l'obbligazione contrattuale è più strettamente collegata. In tal caso, si presume che lo Stato più interessato dall'obbligazione contrattuale sia lo Stato nel cui territorio sia situato:

1) il domicilio o l'amministrazione centrale della parte tenuta all'adempimento dell'obbligazione più caratteristica del contratto. Se l'obbligazione è più collegata alla legge dello Stato in cui è situata la sede dell'attività della parte dell'obbligazione, si applica la legge di tale Stato;

2) l'ubicazione del bene immobile, laddove l'oggetto del contratto sia un diritto su un bene immobile o un diritto di godimento di beni immobili;

3) la sede dell'attività principale del vettore al momento della conclusione di un contratto di trasporto, a condizione che il carico sia stato caricato o che la sede centrale del mittente o il luogo di spedizione del carico sia ubicato nel medesimo Stato della sede di attività principale del vettore.

Quest'ultima disposizione non si applica laddove non sia possibile stabilire il luogo di esecuzione dell'obbligazione più caratteristica del contratto e le presunzioni di cui al suddetto paragrafo non possano essere fatte valere, in quanto dalle circostanze del caso di specie risulta che il contratto sia più strettamente collegato con un altro Stato.

I contratti di assicurazione sono disciplinati dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale o, nel caso di assicurazione di beni immobili, dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile.

Le clausole compromissorie sono regolamentate dalla legge che disciplina il contratto principale o, in mancanza di ciò, dalla legge del luogo in cui è stata conclusa la convenzione arbitrale o, laddove il luogo della conclusione non possa essere stabilito, dalla legge dello Stato sede dell'arbitrato.

I contratti conclusi in una borsa valori o in una vendita all'asta sono disciplinati dal diritto dello Stato della borsa o della vendita all'asta.

Ai sensi dell'articolo 1.39 del codice civile della Repubblica di Lituania, la facoltà delle parti di un contratto di scegliere la legge applicabile a un'obbligazione contrattuale, in virtù dell'articolo 1.37 del codice, non esclude né limita il diritto di un consumatore a difendere i propri interessi mediante i mezzi e i ricorsi stabiliti dalla legge dello Stato di residenza abituale, a condizione che:

1) il contratto del consumatore sia stato concluso nel paese di residenza abituale sulla base di un'offerta speciale o di una pubblicità in tale paese;

2) il consumatore sia stato indotto dall'altra parte contraente a recarsi in un paese straniero per concludere il contratto;

3) l'altra parte o il suo rappresentante abbia ricevuto l'ordine dal consumatore nel suo Stato di residenza abituale.

Laddove le parti di un contratto concluso da un consumatore non abbiano scelto la legge applicabile, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del consumatore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di trasporto o ai contratti di servizi laddove i servizi siano resi unicamente al consumatore in un paese diverso dalla Repubblica di Lituania.

Ai sensi dell'articolo 1.38 del codice civile della Repubblica di Lituania, la legge applicabile alla forma contrattuale è stabilita conformemente all'articolo 1.37, paragrafo 1, del codice. Laddove le parti coinvolte nel contratto non abbiano scelto di comune accordo la legge applicabile, la forma contrattuale è disciplinata dalla legge del luogo in cui è stato stipulato il contratto. Un contratto concluso tra parti situate in Stati diversi è valido anche se la sua forma rispetta i requisiti di legge applicabili alla forma di tale contratto in almeno uno di tali Stati. La forma contrattuale per quanto riguarda qualsivoglia bene immobile o diritto da esso derivante deve adempiere ai requisiti di legge dello Stato in cui è situato l'immobile. La forma dei contratti conclusi da un consumatore è disciplinata dalla legge della residenza abituale del consumatore.

Ai sensi dell'articolo 1.40 del codice civile della Repubblica di Lituania, la forma di una procura è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è conferita. Il periodo di validità di una procura, salvo diversa indicazione nella procura stessa, i diritti e gli obblighi in capo all'intermediario, la responsabilità reciproca del mandante e dell'intermediario e la loro responsabilità nei confronti di terzi sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui opera l'agente.

Ai sensi dell'articolo 1.41 del codice civile della Repubblica di Lituania, i contratti di donazione sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale o della sede di attività del donatore, ad eccezione dei contratti di donazione di beni immobili, per i quali si applica la legge sull'ubicazione del bene immobile. Un contratto di donazione non può essere dichiarato nullo e privo di effetti se la forma rispetta i requisiti di legge del luogo di conclusione del contratto di donazione o dello Stato di residenza abituale o della sede di attività del donatore.

Ai sensi dell'articolo 1.42 del codice civile della Repubblica di Lituania, i rapporti collegati alla cedibilità di un credito e al trasferimento di un debito sono disciplinati dalla legge scelta mediante accordo tra le parti. La legge scelta dalle parti non può essere fatta valere nei confronti dei debitori in relazione alla cessione del credito, salvo previo consenso da essi ottenuto in merito alla scelta della legge. Qualora le parti non abbiano scelto la legge applicabile, al rapporto collegato alla cedibilità del credito e al trasferimento del debito si applica il diritto che disciplina l'obbligazione sottostante in virtù della quale il credito (debito) viene ceduto (trasferito). La forma della cessione di un credito o del trasferimento di un debito è disciplinata dalla legge applicabile alla cessione di un credito o al trasferimento di un debito.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento Roma I.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Ai sensi dell'articolo 1.43 del codice civile della Repubblica di Lituania, i diritti e gli obblighi in capo alle parti in virtù delle obbligazioni derivanti dai danni causati sono sanciti, a discrezione della parte lesa, dalla legge dello Stato in cui si sono verificati l'atto o le altre circostanze aventi dato origine al danno o dalla legge dello Stato in cui si è verificato il danno. Laddove non sia possibile stabilire lo Stato in cui è stato commesso l'atto o in cui si sono verificati il danno o le altre circostanze, si applica la legge dello Stato in virtù della quale l'azione di parte civile è più strettamente collegata. A seguito del verificarsi del danno, le parti possono convenire che il risarcimento dei danni sia disciplinato dalla legge dello Stato dell'autorità giudiziaria adita. Se entrambe le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato, la questione del risarcimento dei danni è disciplinata dalla legge di tale Stato.

Le obbligazioni in caso di danno causato da prodotti difettosi sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è verificato il danno qualora la residenza abituale della parte lesa o la sede di attività del soggetto responsabile del danno sia situata in tale Stato o qualora la parte lesa abbia acquistato il prodotto in tale Stato. Qualora la sede di attività del soggetto responsabile del danno sia situata o qualora la parte lesa abbia acquistato il prodotto nello Stato di residenza abituale della parte lesa, si applica la legge dello Stato di residenza abituale della parte lesa. Qualora la legge applicabile non possa essere stabilita in virtù dei criteri di cui al presente paragrafo, si applica la legge dello Stato della sede di attività del soggetto responsabile del danno, salvo che la parte ricorrente non abbia scelto di fondare le proprie pretese sulla legge dello Stato in cui il danno si è verificato.

La legge applicabile alle obbligazioni derivanti in relazione al danno definisce i presupposti per la responsabilità civile, il perimetro di applicazione, il soggetto responsabile e le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità civile.

Ai sensi dell'articolo 1.44 del codice civile della Repubblica di Lituania, la legge applicabile alle azioni per risarcimento dei danni causati al momento di un incidente è stabilita in virtù della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Ai sensi dell'articolo 1.45 del codice civile della Repubblica di Lituania, le azioni per risarcimento dei danni causati dai mass media ai diritti patrimoniali e non patrimoniali sono disciplinate, a discrezione della parte lesa, dalla legge dello Stato della residenza abituale o della sede di attività della parte lesa o in cui si è verificato il danno, o dalla legge dello Stato della residenza abituale o della sede di attività del soggetto che ha causato il danno. Il diritto di risposta (diniego) è soggetto alla legge dello Stato in cui ha avuto luogo la pubblicazione in questione o da cui è stata effettuata la trasmissione radiofonica o televisiva in questione.

Ai sensi dell'articolo 1.46 del codice civile della Repubblica di Lituania, le azioni per risarcimento dei danni causati dalla concorrenza sleale sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui mercato si siano verificati gli effetti negativi della concorrenza sleale. Qualora la concorrenza sleale abbia leso unicamente gli interessi di un singolo, la legge applicabile è quella dello Stato in cui è situata la sede di attività della parte lesa.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Ai sensi dell'articolo 1.15 del codice civile della Repubblica di Lituania, i cittadini stranieri nella Repubblica di Lituania godono della medesima capacità giuridica civile dei cittadini della Repubblica di Lituania. Eccezioni a tale norma possono essere previste dalle leggi della Repubblica di Lituania. L'ora di nascita o di decesso dei cittadini stranieri è stabilita in virtù della legge dello Stato di residenza abituale (articolo 2.12 del codice) al momento della nascita o del decesso. Gli apolidi nella Repubblica di Lituania godono della medesima capacità giuridica civile dei cittadini della Repubblica di Lituania. Singole eccezioni a detta norma possono essere previste dalle leggi della Repubblica di Lituania. L'ora di nascita o di decesso degli apolidi è stabilita in virtù della legge dello Stato della loro residenza abituale al momento della nascita o del decesso.

Ai sensi dell'articolo 1.16 del codice civile della Repubblica di Lituania, la capacità civile dei cittadini stranieri e degli apolidi è definita dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Qualora i suddetti soggetti non dispongano di una residenza abituale o qualora essa non possa essere determinata con certezza, la loro capacità giuridica è stabilita in virtù della legge dello Stato in cui hanno stipulato il contratto in questione. Se un soggetto vive in più di uno Stato, si applica la legge dello Stato a cui il soggetto è più strettamente collegato. I cittadini stranieri e gli apolidi residenti in modo permanente nella Repubblica di Lituania possono essere riconosciuti incapaci in determinati ambiti o aventi capacità giuridica limitata in determinati ambiti o possono essere assistiti nel processo decisionale, ai sensi della procedura prevista dalle leggi della Repubblica di Lituania. Un cambiamento di residenza abituale non ha effetto sulla capacità giuridica qualora la capacità giuridica sia già stata acquisita prima del cambiamento di residenza abituale.

Ai sensi dell'articolo 1.17 del codice civile della Repubblica di Lituania, un soggetto non può far valere l'incapacità, ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale, qualora goda della capacità giuridica ai sensi della legge dello Stato in cui è stato concluso il contratto, salvo che la controparte del contratto fosse o avesse dovuto essere a conoscenza dell'incapacità di detto soggetto, ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale. Tali disposizioni non si applicano al diritto di famiglia, al diritto successorio o ai diritti reali.

Ai sensi dell'articolo 1.18 del codice civile della Repubblica di Lituania, i cittadini stranieri e gli apolidi sono ritenuti scomparsi o dichiarati deceduti ai sensi della legge dello Stato della loro ultima residenza abituale nota.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La filiazione (riconoscimento, determinazione o contestazione della paternità o della maternità) è stabilita o ai sensi della legge dello Stato la cui cittadinanza è stata acquisita dal minore alla nascita o ai sensi della legge dello Stato ritenuto residenza abituale del minore alla nascita o ai sensi della legge della residenza abituale di uno dei genitori del minore o dello Stato della cittadinanza del padre o della madre al momento della nascita, in base a quella più favorevole per il minore. Le conseguenze dell'istituto della filiazione sono stabilite dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. La capacità del padre (madre) del minore di riconoscere la paternità (maternità) è stabilita dalla legge dello Stato di residenza abituale al momento del riconoscimento della paternità (maternità). L'atto di riconoscimento della paternità (maternità) è disciplinato dalla legge del luogo di riconoscimento della paternità (maternità) o dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore (articolo 1.31 del codice civile). I rapporti di natura personale e patrimoniale tra figli e genitori sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Qualora nessuno dei genitori del minore sia residente abituale nello Stato di residenza abituale del minore e qualora il minore e entrambi i genitori siano cittadini del medesimo Stato, si applica la legge dello Stato della cittadinanza (articolo 1.32 del codice civile).

3.4.2 Adozione

I rapporti di adozione sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Qualora sia chiaro che l'adozione ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale del minore da adottare non comporterà il riconoscimento dell'adozione nello Stato di residenza abituale o della cittadinanza del genitore o dei genitori adottivi, l'adozione può avvenire ai sensi della legge di tali Stati, sempre che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore. L'adozione è vietata qualora non sia chiaro se l'adozione sarà riconosciuta o meno in un altro Stato. I rapporti tra il figlio adottato, il genitore o genitori adottivi e i parenti sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del genitore o dei genitori adottivi (articolo 1.33 del codice civile).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La capacità di contrarre matrimonio e le altre condizioni del matrimonio sono stabilite dalla legge della Repubblica di Lituania. Il matrimonio dovrebbe essere registrato presso le autorità del registro civile della Repubblica di Lituania qualora almeno uno dei coniugi abbia la residenza abituale in Lituania o qualora almeno uno di essi sia cittadino della Repubblica di Lituania al momento del matrimonio. La capacità di contrarre matrimonio e le altre condizioni del matrimonio dei cittadini stranieri e degli apolidi che non abbiano la residenza abituale nella Repubblica di Lituania possono essere stabilite dalla legge dello Stato di residenza abituale di entrambi i soggetti che intendono contrarre matrimonio, a condizione che il matrimonio sia riconosciuto nello Stato di residenza abituale di almeno uno dei soggetti che intende contrarre matrimonio. Un matrimonio contratto legalmente in uno Stato straniero è riconosciuto nella Repubblica di Lituania, salvo se i coniugi aventi residenza abituale nella Repubblica di Lituania hanno contratto matrimonio in uno Stato straniero per evitare l'annullamento del matrimonio, ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania (articolo 1.25 del codice civile). La procedura per contrarre matrimonio è stabilita dalla legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio. Il matrimonio è riconosciuto valido anche qualora la procedura con cui è stato contratto è coerente con i requisiti della legge dello Stato di residenza abituale o della nazionalità di almeno uno dei coniugi al momento del matrimonio (articolo 1.26 del codice civile). I rapporti personali tra coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Se i coniugi hanno la residenza abituale in Stati diversi, i rapporti personali tra di essi sono disciplinati dalla legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune. Se i coniugi non hanno avuto una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato in cui i coniugi mantengono i rapporti personali più stretti. Se non è possibile stabilire in quale Stato i coniugi mantengono i rapporti personali più stretti, si applica la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio (articolo 1.27 del codice civile).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Non disciplinato.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 1.29 del codice civile, la separazione personale e il divorzio sono disciplinati dalla legge sulla residenza abituale dei coniugi. Se i coniugi non hanno una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune o, in mancanza di ciò, la legge dello Stato dell'autorità giudiziaria esaminante il caso. Qualora la legge dello Stato della cittadinanza di entrambi i coniugi vieti il divorzio o stabilisca condizioni speciali per il divorzio, lo scioglimento del matrimonio può avvenire, ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania, qualora uno dei coniugi sia cittadino della Repubblica di Lituania o abbia la residenza abituale nella Repubblica di Lituania.

Si applicano inoltre le disposizioni del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (alimenti) è stabilita in virtù della convenzione dell'Aia, del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (articolo 1.36 del codice civile).

Si applica inoltre il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Ai sensi dell'articolo 1.28 del codice civile, lo status giuridico dei regimi patrimoniali tra coniugi è stabilito dalla legge dello Stato della loro residenza abituale. Se i coniugi hanno la residenza abituale in Stati diversi, si applica la legge dello Stato della cittadinanza di entrambi i coniugi. Laddove i coniugi siano cittadini di Stati diversi e non abbiano mai avuto una residenza abituale comune, si applica la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio. Lo status giuridico dei regimi patrimoniali tra coniugi su base contrattuale è stabilito dalla legge dello Stato scelto mediante accordo tra i coniugi. In tal caso, i coniugi possono scegliere la legge dello Stato di residenza abituale attuale o futura o la legge dello Stato in cui ha avuto luogo il matrimonio o di cui uno dei coniugi è cittadino. L'accordo tra i coniugi sulla legge applicabile è ritenuto valido qualora adempia ai requisiti della legge dello Stato da essi prescelto o dello Stato in cui è stato concluso l'accordo. La legge applicabile scelta mediante accordo può essere fatta valere nei confronti di terzi solo qualora i terzi siano o abbiano dovuto essere a conoscenza del fatto. La legge applicabile scelta mediante accordo tra i coniugi può essere fatta valere per risolvere una controversia relativa ai diritti reali su beni immobili unicamente laddove i requisiti per la registrazione pubblica di tale proprietà e i diritti reali sui beni immobili siano stati ottemperati nello Stato in cui il bene immobile è situato. L'accordo tra i coniugi in merito a un cambiamento del regime giuridico della proprietà è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento di detto cambiamento. Se, al momento del cambiamento dello status giuridico, i coniugi risiedevano in Stati diversi, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza abituale comune o, in assenza di tale residenza abituale, la legge che definisce il rapporto patrimoniale tra i coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La capacità del testatore di redigere, modificare o annullare un testamento è definita dalla legge dello Stato di residenza abituale del testatore. Qualora un soggetto non abbia avuto una residenza abituale o essa non possa essere determinata, la capacità di redigere un testamento è stabilita dalla legge dello Stato in cui è stato redatto (articolo 1.60 del codice civile). La forma, la modifica o la revoca di un testamento sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui gli atti sono stati redatti. Il testamento, la modifica o la revoca dello stesso sono inoltre ritenuti validi qualora la forma di detti atti adempia ai requisiti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del compimento degli atti o dello Stato del suo luogo di residenza al momento del compimento degli atti o del decesso. Il testamento relativo a un bene immobile, così come la modifica o la revoca dello stesso, sono ritenuti validi qualora la forma sia conforme alla legge dello Stato in cui è situato il bene immobile (art. 1.61 del codice civile). Ai sensi dell'articolo 1.62 del codice civile, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso si applica alle successioni diverse rispetto a quelle relative alla successione del bene immobile. I rapporti di successione relativi ai beni immobili sono soggetti alla legge dello Stato in cui è situato il bene immobile. Qualora la successione sia avvenuta dopo la morte di un cittadino della Repubblica di Lituania, i suoi eredi residenti nella Repubblica di Lituania e aventi diritto a una quota di legittima ereditano tale quota, indipendentemente dalla legge applicabile, ai sensi della legge della Repubblica di Lituania, ad eccezione dei beni immobili. Se, ai sensi della legge applicabile ai rapporti di successione, la proprietà non può essere trasferita a uno Stato estero in assenza di altri eredi e la proprietà è situata in Lituania, la proprietà in questione viene trasferita al demanio della Repubblica di Lituania.

Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 1.48 del codice civile, la proprietà e i diritti di proprietà sui beni mobili e immobili sono stabiliti dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile al momento del cambiamento del regime giuridico. Un bene è definito mobile o immobile ai sensi della legge dello Stato in cui è situato. La registrazione ufficiale della proprietà e degli altri diritti di proprietà è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il bene è situato al momento della registrazione. La proprietà del bene immobile in caso di usucapione è stabilita dalla legge dello Stato in cui il bene è situato.

3.9 Insolvenza

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Quale normativa nazionale si applica? - Lussemburgo

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Non esiste un codice di diritto internazionale privato lussemburghese. Le norme relative ai conflitti di legge nel diritto interno sono attualmente contenute in diversi codici e leggi speciali. La materia è ampiamente disciplinata da convenzioni internazionali multilaterali nonché dagli strumenti europei di diritto derivato.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Numerose norme sui conflitti di legge derivano da convenzioni internazionali multilaterali delle quali il Lussemburgo è parte contraente. La maggior parte di queste convenzioni è stata elaborata nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

L'elenco di tali convenzioni è consultabile al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestraConferenza dell'Aia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Alcune convenzioni bilaterali contengono norme sui conflitti di legge. Per informazioni dettagliate, consultare il sito internet Il link si apre in una nuova finestraLegilux.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Nelle controversie relative allo stato delle persone, il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio la norma sui conflitti di legge, al contrario del caso in cui le parti dispongono liberamente dei diritti, come per esempio in materia contrattuale, in cui vige il principio della libera scelta delle parti sulla legge applicabile. In questo caso, il giudice applica d'ufficio la norma sui conflitti di legge solo nelle situazioni di grave frode alla legge.

Il giudice adito applicherà automaticamente la legge del foro se le parti non hanno richiesto l'applicazione di una legge straniera.

2.2 Rinvio

Negli ambiti non coperti da una convenzione internazionale o da un regolamento europeo che escludono specificatamente il rinvio, la giurisprudenza lussemburghese ammette moderatamente il ricorso al rinvio. Quando il rinvio in virtù dell'applicazione della norma sui conflitti di legge designa la legge del giudice adito, il rinvio è ammesso ma non produce effetti, essendo inteso come un rinvio alla legge sostanziale del giudice adito.

Il rinvio è escluso nelle materie per le quali le parti hanno la facoltà di scelta della legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Si crea una situazione di conflitto mobile allorquando, a seguito di un cambiamento del criterio di collegamento che designa la legge applicabile, una situazione è successivamente sottoposta a due ordinamenti giuridici diversi. Esso è definito come conflitto di leggi nel tempo a causa della traslazione nel futuro nello spazio del criterio di collegamento.

In tal caso in Lussemburgo si applica la nuova legge caratterizzata dagli effetti futuri di una situazione maturata nel passato tenendo conto dei suoi effetti persistenti. Tuttavia la nuova legge indicata dalla norma sui conflitti di legge è applicabile nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche a una situazione sorta nel periodo in cui vigeva la legge previgente riconosciuta applicabile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Esistono casi in cui (cfr. infra) il giudice adito deve applicare la legge del foro, anche se la norma sui conflitti di legge attribuisce la competenza a un'altra legge:

  • Impossibilità a determinare la legge straniera
  • In presenza di apolidi
  • Assenza di soluzione con la legge straniera
  • In caso di adozione di provvedimenti provvisori urgenti
  • Quando la legge straniera è contraria all'ordine pubblico dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita

Il giudice applica la legge del foro anche quando alcune misure sono di immediata applicazione:

  • Norme procedurali e norme in materia di organizzazione giudiziaria
  • Disposizioni legali sulla protezione dei lavoratori e disposizioni relative ai contratti di locazione
  • Tutela giuridica dei consumatori
  • Se l'applicazione della legge del giudice adito è stata scartata dalle parti con un obiettivo palesemente fraudolento a favore di una legge straniera resa artificiosamente competente, il giudice deve rifiutare di considerare tale legge e ristabilire l'applicazione della legge del foro.

2.5 Accertamento della legge straniera

Dal momento che per il giudice lussemburghese il diritto straniero costituisce un fatto, è di norma colui che lo invoca a dover fornire la prova. L'onere della prova spetta alle parti e soprattutto alla parte la cui istanza è soggetta alla legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Di norma le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla volontà espressa dalle parti, fatto salvo il rispetto delle norme imperative di ordine pubblico e di frode alla legge.

In assenza di una scelta delle parti, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 1980 e del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008. In questa seconda ipotesi, il giudice applica la legge obiettivamente più adeguata.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Di norma le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dalla legge applicabile nel luogo del fatto generatore del danno o dell'obbligazione, a meno che non si applichi una convenzione internazionale o che un'altra legge non abbia relazioni più strette con i fatti in questione.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

In linea di principio lo status personale è soggetto alla legge nazionale della persona fisica, fatti salvi criteri emergenti quali la residenza abituale degli interessati e soprattutto quella dei figli interessati. Lo stesso ragionamento si applica alla formazione, alla composizione e alle condizioni di variazione del nome, in quanto parte dello stato della persona.

La capacità generale di attuare negozi giuridici, come pure la capacità di stare in giudizio sono disciplinate dalla legislazione nazionale della persona interessata. Tuttavia la legittimazione ad agire in giudizio è regolata dalla legge applicabile a questo dritto poiché essa attiene alla sostanza del diritto. In materia contrattuale, questa norma è attenuata quando la controparte in buona fede è oggetto di una causa di incapacità sconosciuta nel paese in cui l'atto è stato compiuto. In tal caso è ammesso che la legge del luogo di esecuzione prevalga sulla legge nazionale.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

In materia di filiazione legittima, si applica di norma in Lussemburgo la legge che disciplina il matrimonio, ovvero la legge nazionale comune dei genitori; in alternativa, si applica la legge del domicilio comune oppure la legge del foro.

Tutto ciò che è correlato all'accertamento del rapporto di filiazione naturale è in linea di principio disciplinato dalla legge dello Stato di appartenenza del minore.

Per quanto riguarda il tipo di prove per determinare il rapporto di filiazione, le condizioni sostanziali del riconoscimento, i termini e le decadenze per l'impugnazione della filiazione e i mezzi di difesa opponibili all'istanza, si applica la legge dello Stato di appartenenza del minore.

3.4.2 Adozione

- Requisiti per l'adozione

Ai sensi dell'articolo 370 del codice civile, i requisiti per adottare sono normalmente stabiliti dalla legge nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa, si applica la legge della loro residenza abituale comune al momento della domanda. I requisiti per essere adottato sono invece di norma stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza dell'adottato. Esiste tuttavia un'eccezione a questo principio, quando per effetto dell'adozione l'adottato acquisisce la nazionalità dell'adottante. In tal caso, le condizioni sono regolamentate dalla legge nazionale dell'adottante.

- Effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legislazione nazionale dell'adottante o degli adottanti. Quando i coniugi adottanti sono di nazionalità diversa o sono apolidi oppure quando è apolide solo uno dei coniugi, si applica la legge della loro residenza abituale comune nel momento in cui l'adozione è diventata effettiva.

Nel caso delle adozioni effettuate all'estero, esiste una possibilità di conflitto tra le norme sulla competenza emanate rispettivamente dalla legge nazionale dell'adottante e da quella dell'adottato. In tal caso, l'adozione è valida se sono state rispettate le forme prescritte dalla legge dello Stato in cui è avvenuta l'adozione e se quest'ultima è stata effettuata dinanzi alle autorità competenti secondo questa legge.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

- Condizioni di validità del matrimonio

Le condizioni formali sono di norma fissate dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

Perché un matrimonio sia considerato valido, in virtù della convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni, devono essere rispettate le condizioni sostanziali imposte dalle leggi interne di ciascun coniuge. Le leggi interne sono quelle designate dalle regole di conflitti di leggi dello Stato di celebrazione. Fermo restando che almeno uno dei coniugi abbia la nazionalità di questo Stato o che vi risieda abitualmente, occorre che siano rispettate le condizioni sostanziali imposte dalla legge dello Stato di celebrazione. La legge che disciplina le condizioni di validità del matrimonio si applica anche alle condizioni sostanziali dell'azione di annullamento del matrimonio.

Per i matrimoni contratti all'estero, esiste la presunzione di validità quando viene fornito l'atto di matrimonio redatto secondo le disposizioni formali della legge del luogo di celebrazione. Il matrimonio contratto all'estero può non essere riconosciuto se è palesemente incompatibile con l'ordine pubblico nazionale del Lussemburgo.

- Effetti del matrimonio

Se i coniugi non hanno la stessa nazionalità, gli effetti del matrimonio sono di norma regolati in Lussemburgo dalla legge del domicilio comune dei coniugi, ovvero dalla legge del luogo in cui la coppia si è effettivamente stabilita.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La convivenza o unione di fatto non è oggetto di alcuna norma di conflitto di leggi, nella misura in cui nel diritto lussemburghese, i rapporti fra conviventi costituiscono una situazione di fatto.

La legge applicabile alle unioni contratte in Lussemburgo è la legge del foro.

I partner che hanno registrato la loro unione all'estero possono ottenerne l'iscrizione nel repertorio civile a condizione che entrambi i partner fossero in linea con le condizioni previste dall'articolo 4 nel momento in cui è stata contratta l'unione all'estero. Una volta che l'unione contratta all'estero sarà riconosciuta in Lussemburgo, si applicheranno gli stessi vantaggi conferiti alle unioni lussemburghesi.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Quando i coniugi hanno la stessa nazionalità, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge nazionale dei coniugi. In caso contrario, si applica la legge del loro domicilio effettivo comune. Se nessuna delle due precedenti condizioni è soddisfatta, si applica la legge del foro.

Queste norme si applicano anche all'ammissibilità del divorzio in generale, alle sue cause, ai suoi effetti e ai provvedimenti accessori.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

In virtù dell'articolo 15 del regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, la legge applicabile in materia è determinata ai sensi del protocollo del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il principio è quello dell'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ma le parti possono scegliere di comune accordo di designare, per un procedimento già avviato, la legge del foro o una delle leggi seguenti:

a) la legge di uno Stato di cui una delle parti ha la nazionalità al momento della designazione;

b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;

c) la legge designata dalle parti per disciplinare i loro rapporti patrimoniali o la legge effettivamente applicata a tali rapporti;

d) la legge designata dalle parti per disciplinare il loro divorzio o la loro separazione di fatto o la legge effettivamente applicata a tale divorzio o separazione.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime matrimoniale è sottoposto alla legge interna designata dai coniugi prima del matrimonio.

Se al momento di contrarre matrimonio i coniugi non hanno scelto, la legge applicabile si determina conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni.

In virtù di detta convenzione, i coniugi possono designare una sola delle seguenti leggi:

1. la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la nazionalità al momento della designazione; 
2. la legge dello Stato nel quale uno dei coniugi ha la residenza abituale al momento della designazione; 
3. la legge del primo Stato nel quale uno dei coniugi stabilirà la nuova residenza abituale dopo il matrimonio.

La legge designata si applicherà a tutti i loro beni.

Tuttavia, a prescindere che i coniugi abbiano effettuato o meno la scelta di cui ai paragrafi precedenti, essi possono designare, per quanto riguarda gli immobili o solo alcuni di essi, la legge del luogo in cui tali immobili si trovano. I coniugi possono anche prevedere che gli immobili che saranno acquistati in seguito saranno sottoposti alla legge del luogo in cui tali beni sono ubicati.

Se le parti non hanno effettuato alcuna scelta, il giudice dovrà capire quale fosse la loro scelta tacita. Esiste una presunzione a favore della legge interna dello Stato nel quale i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio.

Nei casi di seguito riportati, conformemente alla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, il regime matrimoniale è tuttavia soggetto alla legge interna dello Stato della nazionalità comune dei coniugi:

1. quando la dichiarazione prevista all'articolo 5 è stata effettuata dallo Stato in questione e il suo effetto non è escluso dal paragrafo 2 del suddetto articolo;          
2. quando questo Stato non è parte contraente alla convenzione, quando la legge interna di questo Stato è applicabile secondo il suo diritto internazionale privato e quando i coniugi stabiliscono la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio:

a) in uno Stato che ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 5,

oppure

b) in uno Stato che non è parte contraente alla convenzione e dove anche il suo diritto internazionale privato prescrive l'applicazione della legge nazionale dei coniugi;

3. quando dopo il matrimonio i coniugi non stabiliscono la loro prima residenza abituale nello stesso Stato.

Se i coniugi non hanno la residenza abituale nello stesso Stato o se non hanno la stessa nazionalità, il loro regime matrimoniale è soggetto alla legge interna dello Stato con il quale, considerate tutte le circostanze, sussistono i rapporti più stretti.

Sarà possibile modificare volontariamente la legge applicabile nella misura prevista dalla nuova legge scelta.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 17 agosto 2015. L'articolo 21 del regolamento designa come legge applicabile all'insieme della successione la legge dello Stato nel quale il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso.

Le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continuano a essere disciplinate dalle regole di conflitti di leggi lussemburghesi.

- Successione legittima

In Lussemburgo la successione si distingue in più masse: una massa mobiliare e una o più masse immobiliari. Per sapere se un bene è mobile o immobile, occorre applicare la legge del foro.

La successione mobiliare è di norma disciplinata dalla legge dell'ultimo domicilio del defunto nel giorno del suo decesso. Il domicilio va stabilito in base alle norme del codice civile.

La successione immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui è ubicato ogni singolo immobile.

- Successione testamentaria

In linea di principio, la capacità generale di effettuare una successione a causa di morte è disciplinata dallo status personale, mentre le incapacità specifiche rientrano nell'ambito della legge successoria. La capacità generale di beneficiare di una donazione è stabilita della legge personale.

3.8 Proprietà immobiliare

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del codice civile, la proprietà immobiliare è regolamentata dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni. Lo stesso si applica al contenuto degli eventuali diritti reali su questi beni, così come alla loro creazione e trasmissione e al regime dell'usucapione.

3.9 Insolvenza

Al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1346/2000 e 2015/848 in materia fallimentare, si applica la legge del luogo di dichiarazione del fallimento;

questo riguarda sia gli effetti di tutte le procedure concorsuali avviate in Lussemburgo, sia quelle dichiarate all'estero. Tuttavia, per quanto riguarda gli effetti particolari del fallimento di una delle parti sui diritti che possono essere invocati dalla controparte, si applica la legge dello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento.

La competenza della predetta legge si limita agli effetti specifici e non interessa tutti gli aspetti dell'operazione interessata dal fallimento.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Ungheria

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge applicabile è disciplinata dalla legge XXVIII del 2017 sul diritto internazionale privato ("legge XXVIII del 2017"). Tuttavia, questo vale soltanto se nessun regolamento dell'Unione europea o trattato internazionale contiene disposizioni relative alla legge applicabile.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Informazioni a questo riguardo sono riportate principalmente sulla pagina web della Il link si apre in una nuova finestra Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

- Il link si apre in una nuova finestratrattato tra Ungheria e Cecoslovacchia in materia di assistenza giudiziaria;

- Il link si apre in una nuova finestratrattato tra Ungheria e Iugoslavia in materia di assistenza giudiziaria;

- Il link si apre in una nuova finestratrattato tra Ungheria e Romania in materia di assistenza giudiziaria;

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Sì.

2.2 Rinvio

Qualora trovi applicazione la legge di uno Stato estero, si applicano le norme sostanziali del diritto estero straniero che disciplinano direttamente la questione in oggetto. Se la legge straniera applicabile è determinata dalla cittadinanza e la legge straniera fa riferimento al diritto ungherese, si applica il diritto sostanziale ungherese; mentre se la legge straniera fa riferimento al diritto di un paese terzo, si applica la legge sostanziale di tale paese terzo.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Qualsiasi modifica dei criteri che determinano la legge applicabile influisce sui rapporti giuridici validamente istituiti ai sensi della legge applicabile prima di tale modifica soltanto se la legge XXVIII del 2017 lo prevede esplicitamente.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'applicazione di una legge straniera ritenuta applicabile ai sensi della legge XXVIII del 2017 è contraria all'ordine pubblico ungherese e non deve pertanto essere applicata se, nel caso in questione, si tradurrebbe in un'ovvia e grave violazione dei valori fondamentali e dei principi costituzionali del sistema giuridico ungherese. Se la violazione dell'ordine pubblico non può essere evitata in altro modo, si applicano le disposizioni del diritto ungherese anziché quelle della legge straniera non considerate.

Indipendentemente dalla legge applicabile alla questione in esame, occorre applicare le disposizioni del diritto ungherese la cui natura prevalente è chiaramente stabilita in considerazione del loro contenuto e della loro finalità (norme imperative). Le norme imperative ai sensi delle leggi di altri Stati possono essere prese in considerazione soltanto se esiste uno stretto collegamento ed esse sono decisive ai fini della valutazione dei fatti.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'organo giurisdizionale stabilisce di propria iniziativa i contenuti della legge straniera, utilizzando tutti i mezzi necessari. Può inoltrare una richiesta alle autorità straniere sulla base di un accordo internazionale e prendere in considerazione le osservazioni formulate dalle parti o i pareri di esperti. A tale scopo può consultare altresì il ministro della Giustizia.

Qualora non sia possibile stabilire il contenuto della legge straniera entro un periodo di tempo ragionevole, si applica la legge ungherese. Se i fatti relativi alla questione in esame non possono essere giudicati in base al diritto ungherese, si applica la legge straniera che si avvicina maggiormente alla legge applicabile.

Il ministro della Giustizia rilascia certificati in materia di diritto e giurisprudenza ungherese per l'uso all'estero.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le disposizioni della legge XXVIII del 2017 si applicano ai rapporti giuridici non soggetti al Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I).

La legge applicabile al contratto è la legge scelta dalle parti per l'intero contratto o soltanto per una parte di esso. Se la scelta della legge non è esplicita, è necessario che le disposizioni del contratto o le circostanze del caso la stabiliscano in maniera chiara. La scelta della legge applicabile deve essere effettuata prima della scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza.

Le parti possono concordare di scegliere una legge diversa da applicare al contratto anziché quella precedentemente applicata. Tale circostanza non influisce sulla validità del contratto ai sensi della legge che ne disciplina la validità formale.

Se il contratto è legato alla legge di un unico Stato, la scelta della legge non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto di tale paese a cui non è possibile derogare stipulando un accordo.

In assenza di una scelta della legge, la legge applicabile è quella del paese al quale gli elementi essenziali di un determinato rapporto contrattuale sono più strettamente collegati.

L'esistenza e la validità di un contratto, o di qualsiasi termine di un contratto, sono determinate dalla legge che lo disciplinerebbe ai sensi della legge XXVIII del 2017 se il contratto o il termine in questione fosse valido.

Un contratto la cui materia è un diritto reale su beni immobili o una locazione di beni immobili è soggetto ai requisiti di forma della legge del paese nel quale sono situati tali beni, se tali requisiti si applicano indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e indipendentemente dalla legge che lo disciplina. Inoltre, non è possibile derogare a tali requisiti stipulando un accordo.

Le norme in materia di contratti si applicano mutatis mutandis alle dichiarazioni unilaterali.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le disposizioni della legge XXVIII del 2017 si applicano ai rapporti giuridici non soggetti al Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 864/2007 (regolamento Roma II). Una persona che richiede un risarcimento può scegliere una legge ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Roma II fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza.

Per le obbligazioni giuridiche extracontrattuali, la legge applicabile è quella dello Stato sul cui territorio si è concretizzato l'effetto del fatto giuridico che ha istituito l'obbligazione. Se la residenza abituale o la sede legale del creditore e del debitore ai sensi del rapporto giuridico si trova nel medesimo paese nel momento in cui si è concretizzato l'effetto del fatto giuridico che ha istituito l'obbligazione, si applica la legge di tale paese. Se il rapporto extracontrattuale è strettamente collegato a un altro rapporto giuridico che era già stato concluso tra le parti, la legge che disciplina il precedente rapporto giuridico si applica anche al rapporto extracontrattuale.

In seguito all'istituzione dell'obbligazione extracontrattuale, le parti possono scegliere la legge che la disciplina. Se la scelta della legge non è esplicita, è necessario che le circostanze del caso la stabiliscano in maniera chiara. È possibile effettuare la scelta della legge applicabile fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza. Se il rapporto giuridico è legato alla legge di un unico Stato, la scelta della legge non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto di tale paese a cui non è possibile derogare stipulando un accordo.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

La capacità di agire e i diritti della personalità delle persone devono essere determinati in base alla legge personale ad esse applicabile. La legge personale applicabile a una persona è la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza. Se una persona ha più di una cittadinanza e una di queste è quella ungherese, la legge personale applicabile è la legge ungherese, fatto salvo il caso in cui tale persona abbia un legame più stretto all'altra cittadinanza. Se una persona ha più di una cittadinanza e nessuna di queste è ungherese, la legge personale applicabile è quella dello Stato rispetto al quale tale persona ha i legami più forti considerando i fatti di base del caso. Se una persona ha più di una cittadinanza e nessuna di queste è ungherese e ha legami equivalenti con gli Stati di cittadinanza oppure se non è possibile stabilire la cittadinanza di una persona oppure se una persona è apolide, la legge personale applicabile è quella dello Stato nel quale tale persona risiede abitualmente. Qualora non sia possibile stabilire la legge personale di una persona, si applica la legge ungherese. La legge ungherese si applica alla capacità di agire e ai diritti della personalità delle persone che beneficiano dell'asilo o che sono state ammesse in Ungheria.

La legge applicabile al nome di una persona è la sua legge personale oppure la legge ungherese, su richiesta di detta persona. Se una persona ha più di una cittadinanza, può scegliere, in base a una qualsiasi delle sue cittadinanze, la legge da applicare in relazione al proprio cognome. Per quanto concerne il nome in seguito a contrazione di matrimonio, su richiesta congiunta delle parti è possibile scegliere la legge della cittadinanza di uno dei due coniugi oppure la legge ungherese. In assenza di tale richiesta, la legge applicabile è quella che si applica al rapporto personale tra i coniugi. Le norme in materia di cognomi in caso di divorzio o annullamento del matrimonio sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale il nome dei coniugi è stato registrato. Il nome da celibe/nubile e da sposato/a di un cittadino o di una cittadina ungherese, se validamente registrato ai sensi della legge di un altro paese, deve essere riconosciuto in Ungheria se il cittadino ungherese interessato o la cittadina ungherese interessata oppure il rispettivo coniuge ha anch'egli/anch'ella cittadinanza dell'altro paese o se la residenza abituale del cittadino ungherese interessato o della cittadina ungherese interessata si trova in tale paese. I nomi contrari all'ordine pubblico ungherese non possono essere riconosciuti ufficialmente.

Una persona che non disponga della capacità di agire o che goda di una capacità limitata ai sensi della legge personale ad essa applicabile deve essere considerata avere capacità in relazione a numerosi contratti quotidiani di minore importanza, stipulati ed eseguiti in Ungheria, qualora tale persona godrebbe della capacità di agire ai sensi del diritto ungherese. Una persona che non abbia capacità o goda di una capacità limitata ai sensi della legge personale ad essa applicabile, ma che avrebbe capacità ai sensi del diritto ungherese, deve essere considerata avere capacità anche per quanto riguarda le altre operazioni economiche, qualora le conseguenze giuridiche di tali transazioni debbano avere effetto in Ungheria.

In materia di rappresentanza per una persona che gode in una capacità limitata di condurre i propri affari o nel caso di una tutela ad hoc, la legge applicabile è quella dello Stato dell'organo giurisdizionale che nomina il rappresentante o il tutore.

La legge applicabile alla dichiarazione di decesso o di scomparsa di una persona o alla registrazione della sua morte è la legge personale applicabile alla persona scomparsa. Se la legge personale di una persona scomparsa non è quella ungherese, quest'ultima si applica se è in gioco un interesse giuridico ungherese.

La residenza abituale di una persona è il luogo presso il quale è effettivamente incentrata la sua vita, come stabilito da tutte le circostanze del rapporto giuridico in questione. Nell'individuare il luogo presso il quale è effettivamente incentrata la vita di una persona, si prendono in considerazione anche i fatti indicativi delle intenzioni della persona interessata. Per domicilio si intende il luogo in cui la persona risiede in modo permanente o con l'intenzione di rimanere a tempo indeterminato.

La legge personale applicabile a una persona giuridica o a un soggetto privo di personalità giuridica è la legge dello Stato di cui tale persona giuridica è registrata. Se la persona giuridica è registrata in più di uno Stato o non è soggetta all'obbligo di registrazione ai sensi della legge dello Stato della sede legale specificata nel suo atto di costituzione, la legge personale applicabile è quella dello Stato nel quale si trova tale sede legale. Se la persona giuridica non ha specificato una sede legale nel proprio atto di costituzione oppure ha più sedi legali e non è registrata ai sensi della legge di nessuno Stato, la legge personale applicabile è quella dello Stato in cui si trova la sua sede amministrativa principale. Lo status giuridico di una persona giuridica o di un soggetto privo di personalità giuridica deve essere determinato in base alla legge personale ad essa applicabile.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La legge applicabile a questioni di paternità o maternità o alla confutazione della presunzione di paternità è la legge personale applicabile al figlio al momento della nascita. Il riconoscimento della paternità del figlio deve essere determinato secondo la legge personale ad esso applicabile al momento del riconoscimento; mentre il riconoscimento di un figlio concepito, ma non ancora nato, deve essere determinato secondo la legge personale applicabile alla madre al momento del riconoscimento. Un riconoscimento non può essere considerato formalmente non valido se è formalmente valido ai sensi della legge ungherese o della legge in vigore al momento e nel luogo del riconoscimento. Se lo status del padre è vacante ai sensi della legge applicabile, si applica la legge dell'altro Stato avente uno stretto legame con il caso qualora ciò comporti un trattamento più favorevole per il figlio.

3.4.2 Adozione

L'adozione è valida soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge personale applicabile tanto al genitore adottivo tanto alla persona che deve essere adottata, al momento dell'adozione. La legge personale applicabile al genitore adottivo, al momento dell'adozione o dell'interruzione dell'adozione, si applica agli effetti giuridici dell'adozione, all'interruzione dell'adozione e agli effetti giuridici dell'interruzione stessa.

Se i genitori adottivi sono sposati tra loro, la legge applicabile agli effetti giuridici dell'adozione, all'interruzione dell'adozione e agli effetti giuridici dell'interruzione stessa sono:

a) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento dell'adozione o della sua interruzione; oppure, in assenza della stessa,

b) la legge dello Stato nel quale si trovava la residenza comune dei coniugi al momento dell'adozione o della sua interruzione; oppure, in assenza della stessa,

c) la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Il matrimonio sarà valido soltanto se le condizioni sostanziali sono soddisfatte al momento del matrimonio in conformità con le leggi personali applicabili a ciascun coniuge. La legge applicabile che disciplina le formalità riguardanti la validità del matrimonio è la legge in vigore al momento e nel luogo del matrimonio. Ai fini della determinazione dell'esistenza o meno di un matrimonio si applicano mutatis mutandis le norme applicabili alla celebrazione del matrimonio e alla sua validità. Il matrimonio non può essere contratto in Ungheria qualora vi sia un impedimento insormontabile al matrimonio ai sensi del diritto ungherese.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Le disposizioni in materia di matrimonio si applicano alla costituzione e alla validità di un'unione registrata e ai suoi effetti giuridici (senza includere i cognomi), con le seguenti eccezioni.

Non costituisce impedimento all'istituzione e alla validità di un'unione registrata il fatto che la legge personale applicabile a un partner futuro in un'unione registrata non riconosca le unioni registrate tra partner dello stesso sesso, a condizione che:

a) il futuro partner non ungherese di un'unione registrata certifichi che non ci sarebbe alcun impedimento al matrimonio ai sensi della legge personale ad esso applicabile; e

b) almeno uno dei futuri partner di un'unione registrata sia un cittadino ungherese o abbia una residenza abituale in Ungheria. In questo caso la legge applicabile agli effetti giuridici dell'unione registrata è quella ungherese.

La legge applicabile allo scioglimento di un'unione registrata è la legge dello Stato:

a) nel quale si trova la residenza abituale dei partner dell'unione registrata nel momento in cui ha luogo l'azione oppure la presentazione della domanda di avvio della procedura per lo scioglimento dell'unione registrata; oppure, in assenza della stessa,

b) nel quale si trovava l'ultima residenza abituale dei partner nell'ambito dell'unione registrata, qualora tale residenza abituale non abbia cessato di essere valida oltre un anno prima dell'azione o della presentazione della domanda, a condizione che uno dei partner dell'unione risieda ancora in quello Stato al momento dell'azione o della presentazione della domanda; oppure, in assenza della stessa,

c) del quale entrambi i partner dell'unione registrata erano cittadini nel momento dell'azione o della presentazione della domanda.

Qualora non sia possibile stabilire la legge applicabile sulla base di quanto precede, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

La legge dello Stato della cittadinanza comune dei partner conviventi si applica allo stabilimento, allo scioglimento e agli effetti giuridici della convivenza non coniugale. Se i partner conviventi hanno cittadinanza diversa, si applica la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei partner conviventi oppure, in sua assenza, l'ultima residenza abituale comune. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale comune dei partner conviventi, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso. I partner conviventi godono della facoltà di scelta della legge da applicare al loro regime patrimoniale.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

In questo caso la legislazione applicabile è il Il link si apre in una nuova finestraregolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III). I coniugi possono scegliere una legge ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento fino alla scadenza del termine fissato dal giudice in occasione della prima udienza.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

In questo caso la legislazione applicabile è il Il link si apre in una nuova finestraprotocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Per quanto concerne i regimi patrimoniali tra coniugi, la legge applicabile è quella dello Stato di cittadinanza di entrambi i coniugi al momento della sentenza. Se i coniugi hanno cittadinanza diversa al momento della sentenza, si applica la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale comune dei coniugi o, in sua assenza, l'ultima residenza abituale comune. Se i coniugi non hanno avuto una residenza comune, si applica la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

I coniugi possono scegliere la legge che disciplina i loro beni matrimoniali, a condizione che si tratti di una delle seguenti:

a) la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;

b) la legge dello Stato in cui uno dei coniugi aveva una residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo; oppure

c) la legge dello Stato dell'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

La scelta della legge è una facoltà di cui dispongono anche i futuri sposi. È possibile effettuare la scelta della legge applicabile fino alla scadenza del termine fissato dall'organo giurisdizionale in occasione della prima udienza. Salvo diverso accordo tra i coniugi, la scelta della legge applicabile ai loro beni matrimoniali ha effetto giuridico soltanto per il futuro.

L'accordo in merito ai beni matrimoniali è altresì formalmente valido se è conforme alla legge del luogo della stipula del contratto.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Il Il link si apre in una nuova finestraregolamento (UE) n. 650/2012 si applica alle persone decedute il 17 agosto 2015 o successivamente a tale data.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge del luogo in cui si trovano i beni si applica alla proprietà e agli altri diritti reali, compresi i privilegi e il possesso.

3.9 Insolvenza

La legge applicabile è stabilita dagli articoli da 7 a 17 del Il link si apre in una nuova finestraregolamento (UE) 2015/848.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Malta

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legislazione nazionale è costituita da leggi scritte ed è liberamente accessibile sul Il link si apre in una nuova finestrasito web dedicato al diritto maltese. In seguito all'adesione all'Unione europea nel 2004, l'ordinamento giuridico maltese incorpora anche le leggi e i regolamenti dell'UE che sono direttamente applicabili o recepiti nella legislazione maltese e che dovrebbero prevalere sulla legislazione interna.

Sebbene il principio del precedente non sia radicato nel diritto maltese e sia applicato in maniera non vincolante a Malta, i giudici maltesi tendono comunque, di norma, a dare peso a precedenti sentenze, in particolare nel caso di decisioni emesse dalla Court of Appeal (Corte d'appello) e dalla Constitutional Court (Corte costituzionale), entrambi considerati organi giurisdizionali di grado superiore a Malta.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

  • convenzione del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
  • convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;
  • convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale;
  • convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
  • convenzione del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia;
  • convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento;
  • convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
  • convenzione del 16 gennaio 1992 sulla protezione del patrimonio archeologico;
  • convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
  • convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;
  • convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
  • convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro;
  • convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia;
  • protocollo del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Malta ha altresì ratificato una serie di trattati delle Nazioni Unite; il corrispondente stato di ratifica può essere verificato Il link si apre in una nuova finestraqui.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non siamo a conoscenza di eventuali convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge sottoscritte da Malta.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Le norme in materia di conflitto di leggi non possono essere fatte valere ex officio dal giudice; tali norme sono applicabili soltanto se almeno una delle parti in causa ha eccepito l'esistenza di un conflitto di leggi. La parte che solleva tale eccezione deve provare il contenuto della legge straniera, con soddisfazione della corte. In assenza di tale eccezione oppure in assenza di una prova soddisfacente, i tribunali nazionali sono tenuti a pronunciarsi in conformità con il diritto maltese.

2.2 Rinvio

Per quanto riguarda l'applicazione della dottrina in materia di rinvio, la posizione di Malta non è chiara. Le norme codificate sulla scelta della legge sono limitate e, di conseguenza, i giudici devono ricorrere molto spesso all'applicazione di norme non codificate del diritto internazionale privato nel determinare quale legge debba essere applicata a un caso specifico. Infatti, i giudici maltesi sostengono che, in assenza di una legislazione che regoli il diritto internazionale privato, essi debbano ricorrere ai principi del diritto comune inglese. In considerazione di ciò, i giudici maltesi adottano l'applicazione inglese del rinvio. Ne consegue, quindi, che la dottrina del rinvio sarà respinta qualora si tratti di illeciti, assicurazioni e contratti. Tuttavia il rinvio si applica quando si tratta di validità di testamenti, rivendicazioni relative a beni immobili stranieri e questioni di diritto familiare.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Questo aspetto è trattato specificando, in ogni scelta della norma di legge, il momento in cui viene identificato il criterio di collegamento.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

I giudici maltesi possono rifiutarsi di applicare una legge straniera qualora essa sia contraria all'ordine pubblico maltese e qualora detta legge straniera possa caratterizzarsi come una legge straniera in materia fiscale oppure come afferente al diritto penale.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'eccezione della legge straniera deve essere dimostrata de facto e non de iure. Ai giudici maltesi sono competenti per interpretare la legislazione interna, mentre non sono autorizzati a interpretare autonomamente il contenuto di leggi straniere. Per poter essere in grado di comprendere il diritto straniero, i giudici nominano esperti in materia di leggi straniere. Le parti in causa possono anche addurre, come parte delle loro prove, relazioni redatte da esperti diversi.

L'onere della prova spetta alla parte che ha sollevato detta eccezione, vale a dire il convenuto nell'ambito della causa.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Nei casi relativi a obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi non membri dell'UE si applica la convenzione di Roma del 1980 a norma del Rome Convention on Contractual Obligations (Ratification) Act (legge (di ratifica) relativa alla convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali), capitolo 482, delle leggi di Malta. Su un altro fronte, le obbligazioni contrattuali all'interno dei paesi dell'Unione europea sono regolate dal regolamento Roma I (regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le norme in materia di conflitto di leggi per le obbligazioni extracontrattuali sono disciplinate dal regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (noto come Roma II).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Si acquisisce la cittadinanza maltese alla nascita, oppure nel caso in cui il proprio padre o la propria madre sia cittadino maltese.

Contrariamente alla cittadinanza, la residenza abituale può essere eletta dal singolo al momento del raggiungimento della maggiore età. La residenza abituale viene assegnata in base al luogo in cui questi risiede, assieme all'intenzione di risiedere in detta giurisdizione pertinente a tempo indeterminato oppure definitivamente.

La capacità di assumere obbligazioni particolari, come ad esempio di contrarre matrimonio, di stipulare un contratto, di avviare un'attività commerciale, di fare testamento, ecc., è determinata da norme specifiche per quella data zona.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Le responsabilità di un genitore nei confronti di un minore sono determinate dal codice civile maltese; tuttavia, la potestà dei genitori cessa ipso iure nel momento in cui il minore raggiunge l'età di diciotto anni. La competenza giurisdizionale dei tribunali maltesi è stabilita dal regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). Ciò è discusso ulteriormente nella sezione pertinente.

3.4.2 Adozione

Anche l'adozione è regolamentata dal codice civile maltese, che trova applicazione ogni qualvolta i tribunali maltesi abbiano competenza giurisdizionale. Le adozioni straniere sono riconosciute a norma del diritto maltese, ai sensi della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La validità formale di un matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo in cui si celebra il matrimonio. A Malta, le formalità relative al matrimonio sono riportate al capitolo 255 delle Leggi di Malta (Il link si apre in una nuova finestraMarriage Act - legge sul matrimonio). Detta legge disciplina, tra l'altro, le restrizioni in materia di matrimonio. Una delle limitazioni ivi menzionata stabilisce che "un matrimonio contratto tra due persone, l'una delle quali abbia età inferiore ai sedici anni, è da considerarsi nullo".

Il diritto applicabile a Malta è dato dal domicilio dei coniugi che viene preso in considerazione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Le unioni civili sono regolate dal capitolo 530 delle Leggi di Malta (Civil Union Act - legge sulle unioni civili), che a sua volta fa riferimento al capitolo 255. Di conseguenza, quando si tratta di unioni civili si devono soddisfare le formalità e i requisiti sanciti ai sensi del capitolo 255.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Un tribunale maltese avrà competenza giurisdizionale su un procedimento di divorzio soltanto ai sensi del regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella sezione pertinente.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ciò è discusso con un maggiore livello di dettaglio nella sezione pertinente.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il diritto applicabile a Malta è dato dalla legge in vigore nel luogo in cui si trova il domicilio coniugale (situs lex). Il codice civile, ai sensi dell'articolo 1316, prevede che qualsiasi matrimonio celebrato a Malta dia origine a un regime di comunione dei beni. Inoltre, nel caso di un matrimonio celebrato al di fuori di Malta che vede successivamente i coniugi stabilirsi a Malta, la comunione dei beni si origina tra di essi non appena stabiliscono la propria residenza a Malta, a meno che non abbiano preventivamente stipulato un accordo che escluda il regime della comunione dei beni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di testamenti e successioni, i giudici maltesi hanno adottato in maniera coerente il diritto comune. Di conseguenza, "in caso di successione intestata (ossia nella quale non vi sia testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento della sua morte; mentre alla successione di beni immobili si applica la legge della giurisdizione nella quale si trovano i beni. Nei casi in cui vi è presenza di testamento, la capacità di un testatore di fare testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un erede (legatario) avrà capacità di ricevere beni mobili, qualora questi disponga di detta capacità ai sensi del diritto del proprio domicilio oppure ai sensi del diritto del domicilio del testatore". Inoltre "un testamento è formalmente valido se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito il testamento (ossia, solitamente, il luogo in cui viene firmato e testimoniato) nel momento in cui è stato eseguito; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento dell'esecuzione del testamento; la legge del domicilio, della residenza abituale o della nazionalità del testatore al momento del decesso. Un testamento sarà altresì formalmente valido per cedere un bene immobile qualora sia conforme con la legge della giurisdizione in cui si trova l'immobile".

3.8 Proprietà immobiliare

3.9 Insolvenza

Malta è vincolata dal regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, così come modificato. Detto regolamento stabilisce, fra l'altro, le norme pertinenti nei procedimenti che comportino lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un curatore nel caso in cui gli interessi principali del debitore si trovino in uno Stato membro dell'UE. Nei casi che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1346/2000, la legislazione maltese si applicherà laddove l'autorità maltese abbia competenza giurisdizionale, vale a dire nei casi in cui l'azienda sia registrata a Malta.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

Quale normativa nazionale si applica? - Austria

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Il diritto internazionale privato austriaco è stato codificato, principalmente nella Gesetz über das internationale Privatrecht – IPR-Gesetz (legge austriaca sul diritto internazionale privato), del 15 giugno 1978, BGBl. n. 304/1978. Le seguenti disposizioni sul conflitto di legge sono reperibili in leggi diverse dalla legge austriaca sul diritto internazionale privato:

  • articolo 13 bis della Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumentenschutzgesetz - KSchG)) (legge federale austriaca, dell'8 marzo 1979, recante disposizioni sulla tutela dei consumatori), BGBl. n. 140/1979
  • articolo 11 del Bundesgesetz über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an unbeweglichen Sachen (Teilzeitnutzungsgesetz – TNG) (legge federale austriaca sulla multiproprietà immobiliare), BGBl. I n. 32/1997
  • articolo 20 del Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern (legge federale austriaca sul recepimento della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro), BGBl. I n. 67/1998
  • articolo 23 del Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Radioaktivität (Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999) (legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività), BGBl. I n. 170/1998
  • articoli 16 e 18 del Bundesgesetz über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer und -abrechnungssystemen (Finalitätsgesetz) (legge federale austriaca sul carattere definitivo della liquidazione nei sistemi di pagamento e di liquidazione delle operazioni su titoli), BGBl. I n. 98/2001
  • articoli da 221 a 235 dell'Insolvenzordnung (legge fallimentare austriaca).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

L'articolo 53 della legge austriaca sul diritto internazionale privato stabilisce che le norme della stessa e le altre norme austriache sul conflitto di legge lasciano impregiudicate le convenzioni internazionali, le quali sono norme di rango superiore. I seguenti accordi internazionali multilaterali, di cui l'Austria è firmataria, contengono regole sul conflitto di legge:

  • convenzione dell'Aia, del 24 ottobre 1956, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei minori;
  • convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni;
  • convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, concernente i conflitti di legge in materia di atti di ultime volontà;
  • convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale;
  • convenzione CIEC, del 20 settembre 1970, sulla legittimazione per matrimonio;
  • convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
  • convenzione dell'Aia, del 13 gennaio 2000, sulla protezione internazionale degli adulti.
  • protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

1.3 Principali convenzioni bilaterali

I seguenti accordi bilaterali contengono regole in materia di conflitto di leggi:

  • trattato di amicizia e di stabilimento, del 9 settembre 1959, tra la Repubblica d'Austria e l'Impero di Persia;
  • convenzione del 16 dicembre 1954 tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria;
  • convenzione dell'11 dicembre 1963 tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Il diritto straniero è applicabile d'ufficio alla luce dei criteri interpretativi suoi propri posti dall'ordinamento nazionale cui appartiene (articolo 3 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 5 della legge austriaca sul diritto internazionale privato è necessario procedere a un rinvio se non è previsto uno specifico rinvio al diritto sostanziale dell'altro Stato. Se il diritto straniero rinvia al diritto austriaco, si applica il diritto austriaco. Se il diritto straniero rinvia a un diritto cui è già stato fatto rinvio, si applica il diritto cui si è rinviato per la prima volta.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La successiva modifica delle condizioni che hanno determinato il criterio di collegamento a un preciso ordinamento giuridico di norma (talune norme specifiche relative alla collisione contengono eccezioni al fondamento) non ha nessuna influenza sui fatti già accaduti (articolo 7 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). In linea di principio, il diritto applicabile a fattispecie già concluse è quello in vigore al momento della loro formazione e, nel caso di fattispecie che non si sono concluse, il diritto vigente al momento della sentenza.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Il diritto cui è fatto rinvio non è applicabile se la sua applicazione condurrebbe a un risultato che sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico austriaco (articolo 6 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Talune disposizioni del diritto austriaco si applicano indipendentemente dal diritto internazionale privato (norme imperative). Per alcune di queste disposizioni il carattere di norme imperative si ricava dal loro tenore letterale, per altre, meramente, dal fine che esse perseguono.

Un esempio di norme imperative è rappresentato dagli articoli 7, 7 bis e 7 ter dell'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge austriaca di adattamento dei contratti di lavoro), i quali stabiliscono che, indipendentemente dalla legge applicabile, i lavoratori in Austria hanno diritto, come minimo, al salario stabilito dalla contrattazione collettiva e al periodo minimo di congedo annuale. Un'altra norma imperativa è costituita dall'articolo 13 bis, secondo comma, della legge austriaca recante disposizioni sulla tutela dei consumatori; ai sensi di questo articolo sono applicabili le seguenti disposizioni: l'articolo 6 della legge austriaca recante disposizioni sulla tutela dei consumatori (relativo alle clausole contrattuali illecite), l'articolo 864 bis dell'Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco, ABGB) (relativo alla validità delle clausole atipiche nelle condizioni generali di vendita e di fornitura e in alcuni modelli di contratto) e l'articolo 879, terzo comma, del codice civile austriaco (relativo alla nullità, nell'interesse del consumatore, delle clausole contrattuali vessatorie nelle condizioni generali di vendita e di fornitura e in alcuni modelli di contratto), indipendentemente dalla legge applicabile al contratto, se esso è stato concluso in relazione a un'attività esercitata in Austria da un imprenditore avente il fine di concludere simili contratti.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il diritto straniero è accertato d'ufficio. A tal fine, il tribunale può avvalersi della cooperazione delle parti, delle informazioni fornite dal ministero federale della Giustizia o delle consulenze tecniche. Nel caso in cui sia impossibile provare il diritto straniero nonostante gli sforzi in tal senso entro un congruo termine, si applica il diritto austriaco (articolo 4 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le obbligazioni contrattuali non comprese nel regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177, del 4 luglio 2008, pag. 6, sono disciplinate dal diritto scelto in modo espresso o tacito dalle parti. Nel caso in cui non sia stata fatta alcuna scelta, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui la parte tenuta a erogare la prestazione caratteristica del contratto ha la dimora abituale (stabilimento) (articolo 35 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Particolari norme sul conflitto di legge si applicano ai contratti conclusi con i consumatori. Le norme sul conflitto di legge contenute in varie direttive europee relative alla protezione dei consumatori vengono recepite dall'articolo 13 bis, primo comma, della legge austriaca sulla tutela del consumatore, il quale limita in primo luogo la libertà di scelta del diritto al fine di garantire la tutela del consumatore.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

I diritti di risarcimento danni nascenti da responsabilità extracontrattuale che non sono coperti dal regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), GU L 199, del 31 luglio 2007, pag. 40, sono disciplinati dal diritto scelto in modo espresso o tacito dalle parti. In assenza di scelta, il diritto applicabile è quello dello Stato nel quale ha avuto luogo il comportamento che ha causato il danno. Se, tuttavia, tra le parti esiste un vincolo più intenso che le colleghi al diritto di un altro Stato e se questo sia comune alle parti, si applicherà il diritto di quello Stato (articolo 48 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Questa regola sul conflitto di legge determina il diritto applicabile per stabilire se la responsabilità per danni esiste, chi risponde dei danni e a quanto ammonta il risarcimento. Disciplina anche il concorso di colpa e il diritto d'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, nonché la prescrizione dell'azione risarcitoria.

I diritti di risarcimento dei danni da incidente stradale, compresi nel campo di applicazione della convenzione dell'Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, sono quelli indicati dalle disposizioni di questa convenzione.

I diritti di risarcimento danni extracontrattuali causati in Austria dall'esposizione a radiazione ionizzante sono disciplinati, su richiesta del danneggiato, dal diritto austriaco (articolo 23, primo comma, della legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività, del 1999). In caso di danno all'estero provocato da radiazione ionizzante e disciplinato dal diritto austriaco, il danno deve essere risarcito solo e nella misura in cui lo status personale del danneggiato lo preveda (articolo 23, secondo comma, della legge federale austriaca sulla responsabilità civile per danni causati dalla radioattività, del 1999).

Quale sia il diritto applicabile alla negotiorum gestio o a risarcimenti derivanti da arricchimento senza causa è disciplinato dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Lo status personale di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato del quale ha la cittadinanza. In caso di più cittadinanze si applica la legge dello Stato con il quale la persona ha legami più stretti. Tuttavia, la cittadinanza austriaca prevale sempre sulle altre. Per i rifugiati politici e gli apolidi lo status personale è definito dal diritto dello Stato nel quale essi hanno la dimora abituale (articolo 9 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Il diritto al nome di una persona è definito in base al rispettivo status personale, indipendentemente dal motivo che ha determinato l'acquisizione del nome (articolo 13 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Il nome acquisito con il matrimonio non è retto dallo status matrimoniale, ma dallo status del nome. Per quanto attiene la forma richiesta per le dichiarazioni di determinazione del nome, si applica l'articolo 8 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, sulla forma degli atti giuridici. (Ai sensi di questa disposizione, la forma di un atto giuridico è disciplinata dalla stessa legge che si applica all'atto stesso; tuttavia è sufficiente rispettare i requisiti di forma dello Stato dove l'atto è compiuto). Secondo la giurisprudenza il cambiamento dello status personale della cittadinanza non implica automaticamente il cambiamento del nome acquisito con un precedente status personale.

La capacità giuridica e la capacità di agire di una persona sono disciplinate dal rispettivo status personale (articolo 12 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Questo rinvio prevede un'eventuale limitazione della capacità di agire, per esempio a causa di malattia mentale, ma non si applica all'età necessaria per contrarre matrimonio. Raggiunta la maggiore età, una persona continua a essere considerata maggiorenne anche se secondo il nuovo status personale acquisito dovrebbe essere considerata minorenne.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

I presupposti della filiazione legittima di un minore e della relativa contestazione sono retti dallo status personale dei congiunti al momento della nascita del minore o al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, se lo scioglimento è stato dichiarato prima della nascita. Se i congiunti hanno uno status personale differente, si applica lo status personale del minore al momento della nascita. L'ambito di applicazione di questa norma sul conflitto di legge copre anche la presunzione di paternità del marito, i motivi della contestazione della legittimità del minore e la questione relativa a chi ha diritto di azione e i relativi termini.

I presupposti della legittimazione di un figlio illegittimo con la dichiarazione di legittimità (per esempio con atto di pubblica autorità, non con successivo matrimonio) sono retti dallo status personale del padre (articolo 23 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Ai sensi della convenzione sulla legittimazione, la legittimazione mediante un successivo matrimonio dei genitori produce effetti nel momento in cui essa è efficace secondo la legislazione dello Stato di nazionalità del padre o della madre.

I presupposti per l'accertamento e il riconoscimento della paternità di un figlio naturale sono disciplinati dallo status personale del minore al momento della nascita. Un successivo status personale del minore è determinante se esso consente, a differenza del primo, l'accertamento o il riconoscimento della paternità. La legge ai sensi della quale è stata accertata o riconosciuta la paternità si applica anche in caso di una sua contestazione (articolo 25 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Rapporti tra genitori e figli: Gli effetti della filiazione legittima, della legittimazione di un figlio e della filiazione illegittima sono disciplinati dallo status personale del minore. Gli articoli 24 e 25 della legge austriaca sul diritto internazionale privato affrontano le questioni del mantenimento e dell'educazione del minore, dell'amministrazione e dell'utilizzazione del suo patrimonio, della rappresentanza legale da parte di uno o di entrambi i genitori e del problema dell'esigenza di un'autorizzazione ufficiale per determinati atti di rappresentanza; essi riguardano inoltre, per i figli legittimi, la disciplina dell'autorità parentale successiva al divorzio e la questione degli obblighi alimentari reciproci. L'applicazione di queste disposizioni trova un limite nella convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e nella convenzione dell'Aia sulla protezione dei minorenni del 1961, nei casi in cui è (ancora) in vigore (relativamente a Turchia e Macao). In virtù di queste convenzioni, le autorità competenti devono applicare il loro diritto nazionale per l'adozione di misure atte a garantire la protezione di un minore; le autorità competenti, in generale, sono le autorità dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale.

Mentre le questioni sulla filiazione dipendono dallo status personale posseduto dall'interessato nel momento fissato dalla legge, le questioni relative al rapporto tra genitori e figli dipendono dallo status personale che il minore si trova a possedere nel corso del tempo. Se cambia lo status personale, i rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dal nuovo status personale a partire dal momento del cambio di status (la modifica dei criteri di collegamento pertinenti, nazionalità).

Ripetutamente la giurisprudenza non ha applicato norme relative all'autorità parentale previste da ordinamenti giuridici esteri, basandosi sul fatto che, qualora non tenessero in considerazione i superiori interessi del minore, sarebbero contrarie all'ordine pubblico.

3.4.1 Adozione

Ai sensi dell'articolo 26 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, le condizioni dell'adozione e della cessazione della stessa si basano sullo status personale di ciascun adottante. Inoltre, lo status personale si applica, benché nel caso di minori, solo relativamente all'espressione del consenso del minore o di un terzo con il quale quest'ultimo sia legato da un rapporto familiare. Le condizioni dell'adozione comprendono per esempio l'età dell'adottante, la differenza d'età tra i parenti adottivi e l'adottato e se e a quali condizioni il fatto che l'adottante abbia già figli legittimi possa costituire un ostacolo all'adozione nonché i requisiti del consenso, compresa la possibilità che il rifiuto del consenso sia superato da una decisione dell'autorità.

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dallo status personale dell'adottante e, nel caso di adozione da parte di due sposi, dalla legge applicabile agli effetti giuridici del matrimonio. In caso di decesso di uno dei coniugi che hanno adottato il minore, tali effetti sono disciplinati dallo status personale dell'altro coniuge.

Gli effetti di un'adozione, da un punto di vista del diritto delle successioni, non sono retti dallo status dell'adozione, ma dallo status successorio.

L'adozione in quanto tale si perfeziona in un momento definito, perciò una modifica dello status personale o il verificarsi di nuovi criteri di collegamento non hanno effetto sulla sua costituzione. Lo status di adottato è per sua natura un rapporto giuridico di durata, per cui lo status applicabile agli effetti dell'adozione può subire dei cambiamenti in funzione dello status personale dell'adottante.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

In materia di forma del matrimonio in Austria si applica il diritto austriaco; in caso di matrimonio contratto all'estero si applica lo status personale di ciascuno dei nubendi, ma è sufficiente rispettare le condizioni di forma vigenti nel luogo in cui è contratto il matrimonio (articolo 16 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Il limitato rinvio alle condizioni di forma del luogo dove si è contratto il matrimonio riguarda solo le disposizioni sostanziali della legge oggetto di rinvio, per cui un eventuale rinvio effettuato dalla legge locale è irrilevante (eccezione rispetto all'articolo 5 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

I presupposti per la conclusione del matrimonio e per dichiarare la nullità e l'annullamento del matrimonio (da non confondersi con il divorzio) sono stabiliti per ogni nubendo dal rispettivo status personale (articolo 17 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). Se tuttavia il diritto applicabile in virtù dello status personale di uno o di entrambi i nubendi non preveda la possibilità di concludere il matrimonio a causa del sesso di uno o di entrambi i nubendi, i presupposti per il matrimonio saranno disciplinati dal diritto dello Stato in cui il matrimonio è stato contratto.

Questa norma sul conflitto di legge riguarda i requisiti sostanziali del matrimonio, quali l'età necessaria, l'inesistenza di impedimenti al matrimonio e tutti i requisiti del consenso e la loro sostituibilità.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, gli effetti giuridici personali del matrimonio sono disciplinati dallo status comune dei due sposi o, in mancanza di uno status comune, dall'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, si applica la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale essi avevano la loro ultima residenza abituale, se uno dei due l'ha conservata.

Il campo di applicazione di questa norma sul conflitto di legge comprende anche l'obbligo degli sposi di vita coniugale in comune, di domicilio coniugale e di reciproca assistenza, ma anche di mantenimento, ma non l'uso del cognome coniugale né il regime patrimoniale della famiglia. Il rinvio può variare se cambiano le fattispecie di collegamento e in tal caso può essere applicabile un'altra legislazione.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La Gesetz über die eingetragene Partnerschaft (legge austriaca sulle unioni registrate) ha introdotto gli articoli da 27 bis a 27 quinquies nella legge austriaca sul diritto internazionale privato.

I presupposti (e, quindi, anche la forma) per l'unione registrata, la sua nullità e lo scioglimento dovuto a colpa sono stabiliti dalla legge dello Stato nel quale essa è stata costituita (articolo 27 bis della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

Ai sensi dell'articolo 27 ter della legge austriaca sul diritto internazionale privato, gli effetti personali dell'unione registrata sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui le parti dell'unione registrata hanno la residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale entrambi avevano la loro ultima residenza abituale, se uno dei due l'ha conservata. Ai sensi di questa disposizione, nel caso in cui non si possa applicare la legge dello Stato di residenza o detta legge non disciplini gli effetti giuridici personali, si applica lo status comune delle parti dell'unione registrata o, in mancanza di uno status comune, dall'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, si applica il diritto austriaco, come anche nel caso in cui lo status personale non disciplini gli effetti giuridici personali dell'unione registrata.

Il regime patrimoniale dell'unione registrata è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, entrato in vigore il 29.1.2019.

Lo scioglimento dell'unione registrata non dovuto a colpa è disciplinato dalla legge dello Stato in cui le parti dell'unione registrata hanno la residenza abituale comune al momento dello scioglimento o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale essi avevano la loro ultima residenza abituale comune, se uno dei due l'ha conservata. Ai sensi di questa disposizione, nel caso in cui non si possa applicare la legge dello Stato di residenza o l'unione registrata non possa essere sciolta sulla base dei fatti addotti, si applica lo status comune delle parti dell'unione registrata o, in mancanza di uno status comune, l'ultimo status che essi avevano in comune, nella misura in cui l'uno o l'altro lo abbia conservato. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni summenzionate, come anche nel caso in cui lo status personale non consenta lo scioglimento dell'unione registrata sulla base dei fatti addotti, si applica il diritto austriaco.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 20 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, aspetti del divorzio non disciplinati dal regolamento Roma III (regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, GU L 343, del 29 dicembre 2010, pag. 10) (effetti patrimoniali del matrimonio) sono definiti dalla legge applicabile agli effetti giuridici personali del matrimonio.

Il regime patrimoniale tra i coniugi è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra i coniugi, entrato in vigore il 29.1.2019.

La separazione dei coniugi è un istituto che non è previsto dal diritto austriaco. Non essendo disciplinata dal regolamento Roma III, essa dovrebbe collegarsi al principio della connessione più stretta di cui all'articolo 1 della legge austriaca sul diritto internazionale privato. La connessione più stretta potrebbe essere ricavata dalla giurisprudenza in analogia con l'articolo 20 della legge austriaca sul diritto internazionale privato.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, GU L 7, pag. 1 (regolamento UE in materia di alimenti), fa riferimento, per lo status degli alimenti, al protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Conformemente al regolamento, in primo luogo si applica la legge dello Stato di residenza abituale della persona cui sono dovuti gli alimenti (cui si aggiungono tendenze verso la lex fori, determinati fattori di collegamento, una clausola di difesa da pretese "sorprendenti" e una possibilità – molto restrittiva – di scegliere il diritto applicabile).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il regime patrimoniale tra i coniugi è disciplinato dal diritto applicabile conformemente al regolamento (UE) 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra i coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Le successioni mortis causa sono disciplinate dal regolamento UE in materia di successioni (regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, GU L 201, del 27 luglio 2012, pag. 107). Ai casi precedenti si applica l'articolo 28 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, ai sensi del quale il diritto applicabile dipende dallo status personale del de cujus al momento del decesso. Questa norma sul conflitto di legge regola anche in linea di principio la responsabilità per i debiti ereditari e l'acquisto dell'eredità. Tuttavia, in caso di procedimento di successione ereditaria eseguito in Austria, l'acquisto dell'eredità e la responsabilità in caso di debiti ereditari sono soggetti alla legge austriaca (articolo 28, secondo comma, della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

3.8 Proprietà immobiliare

L'acquisto e la perdita di diritti reali relativi a beni mobili, compreso il loro possesso, sono disciplinati dal diritto dello Stato nel quale essi si trovano al momento del perfezionamento del loro acquisto o della loro perdita. La categoria e il contenuto dei diritti in questione sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trovano i beni (articolo 31 della legge austriaca sul diritto internazionale privato).

L'ambito di applicazione della norma sul conflitto di legge comprende in particolare la proprietà, le servitù (oneri reali), il pegno, il diritto di superficie, il condominio, come pure i diritti di ritenzione aventi efficacia nei confronti dei terzi e riserva di proprietà. Tale criterio di collegamento (la legge dello Stato rei sitae, cioè nel quale si trovano i beni) definisce anche gli effetti degli atti di trasferimento di proprietà.

Un'ulteriore modifica del luogo non comporta alcuna modifica del diritto applicabile, perché l'acquisizione di un diritto reale si perfeziona in un momento definito.

Gli effetti dell'acquisizione del diritto sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è avvenuta l'acquisizione. Il criterio di collegamento legale è quindi variabile. Si applica la suddetta legge per decidere le questioni sulla portata della tutela giuridica del proprietario e se e in che misura il titolare di un diritto reale ha un potere di disposizione sulla cosa, per esempio se può vendere un pegno mobiliare senza alcun intervento del giudice.

Una disposizione speciale si applica ai mezzi di trasporto (articolo 33 della legge austriaca sul diritto internazionale privato). I diritti reali sulle imbarcazioni e sugli aeromobili iscritti in un registro speciale sono soggetti alla legge dello Stato di iscrizione; i mezzi di trasporto su ferrovia sono soggetti alla legge dello Stato della sede amministrativa attuale della società ferroviaria in cui sono utilizzati i veicoli. In caso di pegni mobiliari legali e basati su un titolo esecutivo o di diritti di ritenzione legali destinati a garantire i diritti di risarcimento dei danni causati da un veicolo (o le spese da esso derivanti) si applica la legge dello Stato nel quale si trovano i beni al momento del perfezionamento della fattispecie costitutiva.

Anche i beni immobiliari sono soggetti a una disciplina particolare. Nella misura in cui i diritti reali su beni immobili rientrano anche nel campo di applicazione di un'altra norma sul conflitto di legge (per esempio quella applicabile ai regimi matrimoniali), prevale il rinvio materiale, cioè il criterio di collegamento al diritto dello Stato dove si trova il bene.

Per i beni immateriali non esiste alcuna norma sul conflitto di leggi. Ai sensi dell'articolo 1 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, il diritto applicabile conformemente al diritto sui beni è quello al quale essi sono più strettamente connessi. I diritti cartolarizzati sono disciplinati dalla lex cartae. L'articolo 33 della legge austriaca sul diritto internazionale privato, che recepisce l'articolo 9 della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (con un campo di applicazione allargato), contiene una norma speciale sulle garanzie su strumenti finanziari in forma scritturale. Per le garanzie comprese nel sistema di regolamento si applicano gli articoli 16 e 18 della Finalitätsgesetz (legge federale austriaca sul carattere definitivo della liquidazione nei sistemi di pagamento e di liquidazione delle operazioni su titoli), che recepiscono la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

3.9 Insolvenza

Il diritto internazionale fallimentare è contenuto nella parte settima della legge fallimentare austriaca. Ai sensi dell'articolo 217 le disposizioni della legge fallimentare austriaca sono applicabili nella misura in cui il diritto internazionale o, soprattutto, gli atti giuridici delle Comunità europee (in particolare il regolamento (CE) n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza ovvero il regolamento dell'UE relativo all'insolvenza) non dispongano altrimenti. In termini di contenuto, le disposizioni concordano ampiamente con le corrispondenti disposizioni del regolamento dell'UE in materia di insolvenza.

Fondamentalmente, l'avvio di una procedura di insolvenza e i suoi effetti sono disciplinati dal diritto dello Stato in cui la procedura è avviata. In particolare, gli articoli 221-235 della legge fallimentare austriaca contengono disposizioni relative a diritti reali dei terzi, compensazione, riserva di proprietà, contratti relativi a beni immobili, mercati regolamentati, contratti di lavoro, effetti del procedimento di insolvenza nei confronti dei diritti soggetti a registrazione, diritto applicabile agli atti che arrecano pregiudizio e alla protezione dei terzi acquirenti, effetti della procedura di insolvenza sulle controversie in corso, legge applicabile a un bene nell'ambito dell'esercizio dei diritti di proprietà o di altri diritti, accordi di compensazione e di conversione dei debiti, contratti di pronti contro termine, pagamenti successivi all'apertura di un procedura di insolvenza.

In caso di sovrapposizione di tali norme con quelle della legge austriaca sul diritto internazionale privato o con altre norme sul conflitto di legge si applicano le disposizioni speciali della legge fallimentare austriaca.

Ultimo aggiornamento: 04/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page Polish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Quale normativa nazionale si applica? - Polonia

AVVISO: le risposte date qui di seguito NON SI APPLICANO alle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Legge del 4 febbraio 2011 - diritto internazionale privato (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2015, voce 1792), in appresso "LDIP".

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 17 luglio 1905 concernente l'interdizione e le misure di protezione analoghe

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori

Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione, e la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La Polonia ha firmato una serie di accordi bilaterali in materia di negozi giuridici, che stabiliscono anche norme in materia di conflitto di legge. Tra questi si annoverano accordi tanto con Stati membri dell'UE quanto con paesi terzi. Poiché gli strumenti che vincolano gli Stati membri dell'UE e contemplano norme in materia di conflitto di legge riguardanti vari ambiti tematici hanno priorità rispetto agli accordi bilaterali firmati tra Stati membri, in linea di principio, soltanto gli accordi con paesi terzi hanno attualmente importanza pratica.

Tra questi ultimi vi sono accordi con Bielorussia (26 ottobre 1994), Russia (16 settembre 1996), Ucraina (24 maggio 1993), la Repubblica popolare democratica di Corea (28 settembre 1986), Cuba (18 novembre 1982), Vietnam (22 marzo 1993) e, per successione (sulla base dell'accordo con la Iugoslavia del 6 febbraio 1960), con Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Sì, l'organo giurisdizionale applica le norme in materia di conflitto di legge ex officio. Esso applica anche la legge straniera ex officio qualora una norma sul conflitto stabilisca che tale legge sia applicabile a una questione specifica.

2.2 Rinvio

Ai sensi dell'articolo 5 della legge in materia di diritto internazionale privato, dalla legge polacca è consentito soltanto il rinvio in primo grado.

Il paragrafo 1 non si applica se la legge applicabile è stata determinata:

1) tramite scelta della legge;

2) in relazione alla forma del negozio giuridico;

3) in relazione a obbligazioni contrattuali, obbligazioni extracontrattuali o negozi giuridici unilaterali per i quali la presente legge stabilisce la legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Deroghe all'applicazione della legge stipulata nelle norme in materia di conflitto di legge relative al rapporto giuridico sono state definite negli articoli 3 e 10 della LDIP.

Articolo 3, paragrafo 1. Laddove la presente legge imponga l'applicazione della lex patriae e sia impossibile determinare la nazionalità della persona interessata, la stessa non abbia nazionalità oppure non sia possibile stabilire il contenuto della lex patriae, si applica la legge del domicilio della persona e, qualora questa non abbia domicilio, si applica la legge del paese della sua residenza abituale.

Articolo 10, paragrafo 1, se non è possibile accertare le circostanze che determinano la legge applicabile, si applica la legge con la quale è più stretto il rapporto giuridico. Inoltre, la legge polacca si applica nei casi in cui non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera applicabile entro un ragionevole lasso di tempo.

Inoltre, l'articolo 67 della LDIP stabilisce che qualora non sia individuata alcuna legge applicabile nella LDIP stessa, in regolamenti specifici, negli accordi internazionali ratificati e nel diritto polacco o in quello dell'Unione applicabili, la legge che disciplina il rapporto giuridico è la legge del paese con il quale il rapporto giuridico in questione presenta il rapporto più stretto.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'organo giurisdizionale individua e applica la legge straniera ex officio (articolo 51 bis, paragrafo 1, della legge del 27 luglio 2001, articolo 1143 del codice di procedura civile polacco). Legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali di diritto comune (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2019, voce 52 e modifiche).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sancite dalla LDIP sono riportate qui di seguito.

Articolo 28 1. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata dal regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Le disposizioni del regolamento si applicano, se opportuno, alle obbligazioni contrattuali escluse dal suo campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di cui al paragrafo 1.

A norma dell'articolo 29 della LDIP, nel quale il diritto polacco prevede un obbligo di assicurazione, il contratto assicurativo è disciplinato dalla legge polacca.

2. Qualora la legge di uno Stato membro dello Spazio economico europeo che prevede l'obbligo di assicurazione imponga l'applicazione della legge di tale Stato membro al contratto di assicurazione, detta legge deve essere applicata.

Articolo 30 1. Ad eccezione dei casi previsti nel regolamento di cui all'articolo 28, la scelta della legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo in relazione ad un contratto che è strettamente collegato al territorio di almeno uno Stato membro può non privare i consumatori della tutela riconosciuta loro ai sensi della legge polacca che recepisce le seguenti direttive:

1) direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 2 pag. 288);

2) (abrogata);

3) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 4 pag. 223);

4) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16; edizione speciale in lingua polacca: capitolo 6, tomo 4, pag. 321);

5) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, e successive modifiche).

2. Qualora la legge applicabile a un contratto soggetto all'applicazione dalla direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10) sia la legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo, i consumatori non devono essere privati della tutela della quale godono a norma della legge polacca che ha recepito tale direttiva:

1) qualora uno qualsiasi dei beni immobili si trovi in uno degli Stati membri; oppure

2) per quanto riguarda un accordo che non è direttamente correlato a un bene immobiliare, qualora un operatore economico svolga la propria attività imprenditoriale o professionale in uno degli Stati membri o trasferisca in qualsiasi modo tale attività in uno degli Stati membri e il contratto rientri nell'ambito di detta attività.

Articolo 31 Una obbligazione derivante da un titolo diverso da una cambiale o un assegno è disciplinata dalla legge del paese nel quale tale titolo è stato eseguito o emesso.

Articolo 32 1. Una obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge scelta dalla parte che esegue il negozio. Laddove siano identificate entrambe le parti di una tale obbligazione, la legge deve essere scelta, modificata o abrogata in base a un accordo tra le parti.

2. Nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna scelta esplicita della legge, un'obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge del paese della residenza abituale o della sede legale della persona che effettua il negozio. Qualora i fatti di causa suggeriscano che l'obbligazione sia collegata in maniera più stretta alla legge di un paese diverso, si applicherà la legge di tale paese.

A norma dell'articolo 36, gli effetti di una cessione di crediti in relazione a terzi sono determinati dalla legge del paese avente competenza giurisdizionale sui crediti ceduti.

Articolo 37 La legge applicabile all'assunzione di debito è la legge del paese avente competenza giurisdizionale sul debito assunto.

Articolo 38 L'effetto di una modifica del valore di una moneta rispetto all'ammontare di una passività è valutato in base alla legge applicabile a detta passività.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sancite dalla LDIP sono riportate qui di seguito.

Articolo 33 La legge applicabile alle obbligazioni derivanti da eventi diversi dai negozi giuridici è determinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

Articolo 34 La convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali (Gazzetta ufficiale 2003/63, voce 585) determina la legge applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale verso terzi derivante da incidenti stradali.

Articolo 35 La responsabilità civile verso terzi per azioni e omissioni di organismi che esercitano poteri pubblici in un determinato paese è disciplinata dalla legge di quel paese.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge che si applicano allo status di una persona fisica.

La capacità di agire di una persona fisica e la sua capacità di effettuare negozi giuridici sono disciplinate dalla relativa lex patriae (articolo 11, paragrafo 1).

2. Quando una persona fisica effettua un negozio giuridico nel quadro della sua attività aziendale, è sufficiente che la stessa disponga della capacità di eseguire tale negozio a norma della legge del paese della sede legale dell'azienda.

3. Il paragrafo 1 non preclude l'applicazione della legge che disciplina il negozio giuridico qualora essa stabilisca prescrizioni specifiche per quanto riguarda la capacità di eseguire detto negozio.

Ai sensi dell'articolo 12, qualora sia stato stipulato un accordo da parti site nello stesso paese, una persona fisica che ha la capacità di firmare tale accordo in base alla legge di detto paese può invocare l'incapacità a norma di legge di cui all'articolo 11, soltanto nel caso in cui l'altra parte fosse a conoscenza di tale incapacità al momento della stipula dell'accordo oppure qualora l'altra parte non fosse a conoscenza, per negligenza, di tale incapacità in quel momento.

2. Una persona fisica che effettua un negozio giuridico unilaterale e che ha la capacità di farlo ai sensi della legge del paese nel quale viene eseguito il negozio può invocare l'incapacità a norma della legge di cui all'articolo 11, soltanto qualora ciò non pregiudichi qualsiasi persona che, agendo con la dovuta diligenza, abbia fatto affidamento sul presupposto che la persona che effettuava tale negozio giuridico avesse la capacità necessaria per procedere in tal senso.

3. Qualora una persona fisica agisca tramite un rappresentante, l'applicabilità dei paragrafi 1 e 2 è determinata dalle circostanze pertinenti riguardanti detto rappresentante.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai negozi giuridici in materia di diritto di famiglia e di tutela oppure di diritto successorio, o a eventuali normative riguardanti beni immobili siti in un paese diverso dal paese nel quale è stato effettuato il negozio giuridico.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'incapacità di agire è disciplinata dalla lex patriae della persona fisica incapace. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla incapacità di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.

Articolo 14 il paragrafo 1 impone l'applicazione della lex patriae alla presunzione o dichiarazione di morte di una persona fisica. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla presunzione o dichiarazione di morte di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, i diritti personali di una persona fisica sono disciplinati dalla lex patriae della stessa.

Una persona fisica i cui diritti personali siano minacciati o siano stati violati può richiedere protezione ai sensi della legge del paese nel cui territorio si è verificato il fatto che ha causato tale minaccia o violazione, oppure ai sensi della legge del paese sul cui territorio si sono verificati gli effetti della violazione.

Qualora i diritti personali di una persona fisica siano stati violati nei mezzi di comunicazione di massa, il diritto di replica, il diritto a una rettifica o a una misura di tutela analoga sono disciplinati dalla legge del paese in cui ha la sede legale o residenza abituale la persona che ha pubblicato o trasmesso le informazioni in questione.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge applicabili ai rapporti tra genitori e figli (LDIP).

La filiazione di un figlio può essere stabilita o contestata a norma della lex patriae del figlio al momento della nascita (articolo 55, paragrafo 1, della LDIP). Qualora la lex patriae del figlio al momento della nascita non consenta di stabilire la paternità tramite ordinanza degli organi giurisdizionali, essa è disciplinata dalla lex patriae del figlio al momento del riconoscimento della filiazione del figlio. Il riconoscimento della filiazione di un figlio è disciplinato dalla lex patriae di quest'ultimo al momento del riconoscimento. Qualora tale legge non preveda il riconoscimento di un figlio, si applica la lex patriae di quest'ultimo al momento della nascita, a condizione che essa consenta tale riconoscimento. Il riconoscimento di un figlio concepito ma non ancora nato è disciplinato dalla lex patriae della madre al momento del riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, della LDIP, la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori (GU L 151 dell'11 giugno 2008, pag. 39; Gazzetta ufficiale polacca 2010/172, voce 1158) determina la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e ai diritti di custodia.

Qualora il luogo di residenza abituale del figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà i termini di applicazione delle misure imposte nel paese della precedente residenza abituale del figlio.

La convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori stabilisce la legge applicabile alla tutela dei figli (articolo 59 della LDIP).

Qualora il luogo di residenza abituale del figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà i termini di applicazione delle misure imposte nel paese della precedente residenza abituale del figlio.

3.4.2 Adozione

Ai sensi dell'articolo 57 della LDIP, l'adozione è disciplinata dalla lex patriae del genitore che adotta.

L'adozione congiunta da parte di coniugi è disciplinata dalla loro lex patriae comune. Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

Come indicato nell'articolo 58 della LDIP, l'adozione è impossibile senza l'applicazione della lex patriae del potenziale adottato in materia di consenso dello stesso, consenso del suo rappresentante legale e consenso di un'autorità competente, nonché di eventuali restrizioni all'adozione risultanti da una modifica del domicilio, trasferito in un paese diverso.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La capacità di contrarre matrimonio è determinata facendo riferimento alla lex patriae di ciascuna delle parti al momento del matrimonio (articolo 48 della LDIP.)

Secondo quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, la forma in cui si celebra il matrimonio è disciplinata dalla legge del paese nel quale viene celebrato. Se il matrimonio è celebrato al di fuori della Polonia, è sufficiente soddisfare i requisiti della lex patriae di entrambi i coniugi oppure la legge del domicilio o della residenza abituale di entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 50 della LDIP, la legge di cui agli articoli 48 e 49 si applica mutatis mutandis agli effetti della incapacità di celebrare il matrimonio e al mancato rispetto delle prescrizioni concernenti la forma con la quale viene celebrato il matrimonio.

I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro lex patriae comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Nessuna

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Ai sensi dell'articolo 54 della LDIP, lo scioglimento di un matrimonio è disciplinato dalla lex patriae comune dei coniugi al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella del paese nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio; qualora non abbiano un domicilio comune quando presentano detta domanda, la legge applicabile è la legge del paese in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, a condizione che essa continui a essere la residenza abituale di uno dei coniugi. La legge polacca si applica quando non vi siano circostanze che consentono di determinare la legge applicabile.

Le disposizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis alla separazione coniugale.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Ai sensi dell'articolo 63, la legge applicabile agli alimenti è determinata dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro lex patriae comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 della LDIP, i coniugi possono scegliere come legge applicabile al loro regime patrimoniale tra coniugi la lex patriae di uno dei coniugi oppure la legge del paese nel quale uno di loro ha domicilio o residenza abituale. La scelta della legge può essere espressa anche prima della celebrazione del matrimonio.

I contratti sul regime patrimoniale tra coniugi sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti a norma del paragrafo 1. Qualora non sia stata effettuata alcuna scelta della legge, il contratto sul regime patrimoniale tra coniugi è disciplinato dalla legge applicabile ai rapporti personali dei coniugi e al regime patrimoniale tra gli stessi al momento della stipula del contratto. Quando si sceglie la legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o un contratto matrimoniale, è sufficiente rispettare la forma richiesta per i contratti in materia di regime patrimoniale dei coniugi stabilita dalla legge scelta o dalla legge del paese nel quale è stata scelta la legge.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge applicabile alle successioni risulta dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107, e successive modifiche).

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della LDIP, i diritti di proprietà e gli altri diritti reali sono disciplinati dalla legge del paese in cui si trovano i beni. L'acquisizione e la perdita della proprietà, nonché l'acquisizione, la perdita o il cambiamento del contenuto o della priorità di altri diritti reali, sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trovavano i beni in questione al momento dell'evento che ha dato origine agli effetti giuridici di cui sopra.

3.9 Insolvenza

Le norme in materia di conflitto di legge che determinano la legge applicabile ai procedimenti in materia di fallimento sono definite nella legge sui fallimenti del 28 febbraio 2003 (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2019, voce 498):

Ai sensi dell'articolo 460 della legge sui fallimenti, ai procedimenti fallimentari avviati in Polonia si applica la legge polacca a meno che le disposizioni del presente capo non stabiliscano diversamente.

Ai sensi dell'articolo 461 della legge sui fallimenti, la manodopera dei lavoratori occupati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo è disciplinata dalla legge applicata al loro contratto di lavoro.

La legge che determina se un particolare oggetto costituisce un bene immobiliare è la legge applicabile nel luogo in cui si trova l'oggetto.

Gli accordi relativi all'uso o all'acquisto di un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trova il bene immobile.

I diritti relativi a un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure relativi ad aeromobili o navi d'alto mare registrati, sono disciplinati dalla legge del paese che tiene i registri pertinenti.

Una dichiarazione di fallimento non deve violare i diritti dei creditori o di terzi che gravano sulle attività o su altri cespiti della parte fallita siti in uno Stato membro diverso dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, senza esclusione di alcuna parte organizzata dei beni e, in particolare, del diritto di disporre della proprietà a copertura di eventuali passività o del diritto di coprire le passività con i benefici apportati dai beni, dei diritti di pegno e ipoteca, del diritto di chiedere il rilascio dei beni da parte delle persone responsabili degli stessi contro la volontà della parte autorizzata oppure del diritto di utilizzare detti beni in qualità di loro fiduciario (articolo 462 della legge sui fallimenti). Ciò si applica alle rivendicazioni e ai diritti personali iscritti nei registri del catasto e delle ipoteche e in altri registri pubblici il cui esercizio o la cui rivendicazione determini la creazione dei diritti summenzionati.

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafo 1, della legge sui fallimenti, la riserva del diritto di proprietà a favore del venditore in un contratto di vendita non decade a seguito di una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale, che è l'acquirente dell'oggetto dell'accordo, se al momento della dichiarazione del fallimento l'oggetto dell'accordo era sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale che dispone di un bene non può costituire la base per il recesso dall'accordo di vendita se l'oggetto della vendita è stato trasferito prima della dichiarazione del fallimento e l'oggetto della vendita si trovava all'estero al momento della dichiarazione del fallimento.

Ai sensi dell'articolo 464, l'esercizio di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, è disciplinato dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.

Fatto salvo l'articolo 464, il diritto di riacquisto è disciplinato dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che governa l'accordo che genera il diritto in questione.

Fatto salvo l'articolo 464, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che disciplina le operazioni concluse nel mercato regolamentato si applica agli accordi firmati nel quadro di transazioni effettuate sul mercato regolamentato ai sensi della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari del 29 luglio 2005.

La compensazione di cui all'articolo 467 della legge sui fallimenti è disciplinata dalla legge in materia di obbligazioni contrattuali che si applica all'accordo di compensazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, della legge sui fallimenti, la dichiarazione di fallimento non deve ledere il diritto del creditore di compensare il proprio debito con quello della parte fallita, laddove ciò sia consentito dalla legge applicabile al debito della parte soggetta a fallimento.

L'applicabilità e la validità di un negozio giuridico effettuato a seguito di una dichiarazione di fallimento e costituito dalla cessione di un bene immobiliare, una nave d'alto mare o un aeromobile che devono essere iscritti in un registro, oppure costituito dalla cessione di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, sono disciplinate dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.

Ai sensi dell'articolo 469 della legge sui fallimenti, le disposizioni sulla non applicabilità e sull'invalidità di un negozio giuridico effettuato a scapito di creditori non si applicano qualora la legge applicabile al negozio non permetta di considerare inapplicabili negozi giuridici effettuati a danno di creditori.

Ai sensi dell'articolo 470 della legge sui fallimenti, gli effetti di una dichiarazione di fallimento su una controversia pendente dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono essere determinati ai sensi della legge del paese in cui è pendente il procedimento.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Please note that the original language version of this page Portuguese has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Quale normativa nazionale si applica? - Portogallo

1 Fonti del diritto vigente

Le seguenti fonti del diritto interno sono definite dagli articoli 1, 3 e 4 del codice civile portoghese:

• le leggi

• l'uso

• l'equità.

Ai sensi dell'articolo 8 della costituzione portoghese, le fonti del diritto internazionale sono le seguenti:

• le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune costituiscono parte integrante del diritto portoghese;

• le norme sancite nelle convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate entrano in vigore nel diritto interno portoghese in seguito alla loro pubblicazione ufficiale e rimangono tali fintantoché dette norme restano vincolanti a livello internazionale per lo Stato portoghese;

• le norme stabilite dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali cui il Portogallo appartiene entrano direttamente in vigore nel diritto interno portoghese, a condizione che ciò sia stabilito nei rispettivi trattati istitutivi;

• le disposizioni dei trattati che disciplinano l'Unione europea e le norme stabilite dalle sue istituzioni, nell'esercizio delle rispettive responsabilità, sono applicabili al diritto interno portoghese, ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico basato sullo stato di diritto.

1.1 Diritto nazionale

Le leggi

Le leggi sono una fonte immediata del diritto interno. L'articolo 1, secondo comma, del codice civile portoghese considera tutte le disposizioni generali stabilite dagli organi competenti dello Stato. L'articolo 112, primo comma, della costituzione portoghese afferma che le leggi, i decreti legge e i decreti legislativi regionali sono atti legislativi.

L'uso

L'uso è giuridicamente giustificabile come fonte del diritto interno quando entrambe le seguenti condizioni sono rispettate:

• non è in contrasto con i principi di buona fede; ed

• è stabilito dalla legge (articolo 3, primo comma, del codice civile portoghese).

L'equità

Gli organi giurisdizionali portoghesi possono dirimere una controversia in conformità con i principi dell'equità soltanto in una delle seguenti circostanze:

• quando ciò è stabilito dalla legge (articolo 4, lettera a), del codice civile portoghese);

• quando le parti acconsentono e dispongono del rapporto giuridico (articolo 4, lettera b), del codice civile portoghese); oppure

• quando le parti avevano convenuto anticipatamente di porre rimedio alle controversie ricorrendo all'equità (articolo 4, lettera c), del codice civile portoghese).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

Il Portogallo è vincolato da 26 convenzioni dell'Aia:

1. Convenzione concernente la procedura civile (L'Aia, 1954)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

2. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i minori (L'Aia, 1956)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

3. Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari in relazione ai minori (L'Aia, 1958)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

4. Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (L'Aia, 1961)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

5. Convenzione sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie (L'Aia, 1961)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

6. Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aia, 1961)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

7. Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale (L'Aia, 1965)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

8. Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

9. Protocollo addizionale alla convenzione dell'Aia relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

10. Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aia, 1970)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

11. Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (L'Aia, 1971)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

12. Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aia, 1970)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

13. Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni (L'Aia, 1973)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

14. Convenzione concernente la legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti (L'Aia, 1973)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

15. Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

16. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

17. Convenzione sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (L'Aia, 1978)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

18. Convenzione sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni (L'Aia, 1978)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

19. Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'intermediari ed alla rappresentanza (L'Aia, 1978)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

20. Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aia, 1980)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

21. Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aia, 1993)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

22. Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (L'Aia, 1996)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

23. Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (L'Aia, 2000)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

24. Convenzione sugli accordi di scelta del foro (L'Aia, 2005)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

25. Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (L'Aia, 2007)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

26. Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 2007)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)

Il Portogallo è vincolato da 10 convenzioni della CIEC

Tali convenzioni sono consultabili Il link si apre in una nuova finestraqui

1. Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero (Parigi, 27 settembre 1956). Approvata con: legge n. 33/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 196 del 27 agosto 1981.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

2. Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa dalla legalizzazione degli atti di stato civile (Lussemburgo, 26 settembre 1957). Approvata con: legge n. 22/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 189 del 19 agosto 1981.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

3. Convenzione per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: Il link si apre in una nuova finestradecreto-legge n. 39/80, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 145 del 26 giugno 1980.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

4. Convenzione sulla modifica di cognomi e i nomi (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 5/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 40 del 16 febbraio 1984.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

5. Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali (Roma, 14 settembre 1961). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 6/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 50 del 28 febbraio 1984.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

6. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

7. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

8. Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Parigi, 15 settembre 1977). Approvata con:
decreto-legge n. 135/82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 292 del 20 dicembre 1982.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

9. Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi (Monaco di Baviera, 5 settembre 1980). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 8/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 54 del 3 marzo 1984.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

10. Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (Monaco di Baviera, 5 ottobre 1980). Approvata con: decreto governativo n. 40/84, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 170 del 24 luglio 1984.

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Altre convenzioni multilaterali vincolanti per il Portogallo:

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Stoccolma, 1967)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui e Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui e Il link si apre in una nuova finestraqui

Protocollo: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario e convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario (Ginevra, 1930)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (chèque) e convenzione per regolare alcuni conflitti in materia di assegni bancari (Ginevra, 1931)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, di cui il Portogallo è parte, approvata ai sensi del decreto legge n. 252/75

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione di Lugano II concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Decisione: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 1980, come modificata dal protocollo del 1999

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, firmata a Londra nel 1970

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, convenzione di Istanbul del 2011

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, convenzione di New York del 1956

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui e Il link si apre in una nuova finestraqui

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica d'Angola, firmato a Luanda (1995)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Guinea-Bissau, firmato a Bissau (1988)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Mozambico, firmato a Lisbona (1990)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (1976)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo tra il Portogallo e la Repubblica di Capo Verde per il recupero degli alimenti (1982)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria tra la Repubblica portoghese e la Repubblica di Capo Verde (2003)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo degli Stati Uniti d'America per il recupero degli alimenti (2000)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

  • Convenzione tra la Repubblica portoghese e il Granducato di Lussemburgo sull'assistenza giudiziaria in materia di affidamento e diritto di visita (1992)

Cfr.: Il link si apre in una nuova finestraqui

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Quando una norma in materia di conflitto di leggi rinvia a una legge straniera, ciò implica soltanto l'applicazione del diritto nazionale di tale Stato, ma non significa che gli organi giurisdizionali di detto Stato abbiano competenza giurisdizionale. L'unica eccezione a questa norma si ha nel caso in cui ciò vada contro qualche precetto (articolo 16 del codice civile portoghese).

L'applicazione della legge straniera è limitata alle norme del sistema giuridico straniero che costituiscono parte del regime che disciplina il settore del diritto coperto dalla norma in materia di conflitto di leggi (ad esempio successioni, famiglia, obbligazioni, diritti reali) (articolo 16 del codice civile portoghese).

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In Portogallo, il giudice non è soggetto alle rivendicazioni delle parti in relazione a indagine, interpretazione e applicazione delle norme di legge (articolo 5, terzo comma, del codice di procedura civile portoghese). Da questo principio generale risulta che il giudice nazionale applica le norme in materia di conflitto di leggi di propria iniziativa.

2.2 Rinvio

In Portogallo, ci sono tre norme fondamentali in materia di reenvio (rinvio):

  • una norma che prevede il rinvio alla legge di un altro Stato (articolo 17 del codice civile portoghese);
  • una norma che prevede il rinvio alla legge portoghese (articolo 18 del codice civile portoghese);
  • una norma che disciplina i casi in cui il rinvio non è permesso (articolo 19 del codice civile portoghese).

Rinvio alla legge di un altro Stato

In Portogallo, il giudice può ricorrere alla legge di un altro Stato.

Il rinvio alla legge di un altro Stato può realizzarsi quando la norma portoghese in materia di conflitto rimanda alla legge di un altro Stato, che a sua volta sia ritenuto competente a trattare il caso (articolo 17, primo comma, del codice civile portoghese).

Il rinvio termina se:

  • la legge straniera a cui la norma in materia di conflitto di leggi rimanda è una legge personale e
    • l'interessato ha la sua residenza abituale in Portogallo; oppure
    • risiede in un paese le cui norme in materia di conflitto di leggi sanciscono che si applicano le leggi dello Stato della loro nazionalità (articolo 17, secondo comma, del codice civile portoghese).

Tuttavia, si applica sempre il rinvio qualora siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • nei casi di tutela e curatela, di rapporti patrimoniali tra coniugi, di potestà genitoriale, di rapporti tra adottante e adottato, e di successioni per causa di morte; e
  • la legge straniera indicata dalla norma sul conflitto rimandi alla legge del luogo in cui sono situati i beni immobili e questa sia ritenuta competente (articolo 17, terzo comma, del codice civile portoghese).

Rinvio alla legge portoghese

Si applica il rinvio alla legge portoghese, quando la norma in materia di conflitto di leggi rimanda alla legge di un altro Stato che a sua volta dispone di una norma sul conflitto che rinvia ancora una volta alla legge portoghese. In questo caso, si applicherà la legge portoghese (articolo 18, primo comma, del codice civile portoghese).

Tuttavia, nelle questioni relative allo status personale, il rinvio alla legge portoghese è consentito soltanto se è soddisfatto il seguente ulteriore requisito:

  • l'interessato ha la sua residenza abituale nel territorio portoghese; oppure
  • la legge del paese di residenza dell'interessato ritiene competente il diritto portoghese (articolo 18, secondo comma, del codice civile portoghese).

Casi in cui il rinvio non è consentito

Nessuno dei tipi di rinvio di cui sopra è consentito nei seguenti casi:

  • quando il rinvio invalidi o renda non applicabile una transazione che sarebbe stata valida se fosse stata applicata semplicemente la norma portoghese in materia di conflitto di leggi (senza rinvio) (articolo 19, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando il rinvio sfocia nell'illegittimità di uno stato che sarebbe stato altrimenti legittimo (articolo 19, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando gli interessati hanno specificato la legge straniera applicabile, nei casi in cui ciò sia consentito (articolo 19, secondo comma, del codice civile portoghese).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il criterio di collegamento è una circostanza di fatto o di diritto, scelta dalla norma sul conflitto, che serve come base per specificare la legge applicabile. A seconda dei casi, può trattarsi, ad esempio, della nazionalità o del luogo in cui ha avuto luogo una transazione, in cui è stata creata un'opera intellettuale, in cui è stato registrato un diritto, in cui si trovano dei beni o in cui risiede l'interessato.

Il sistema giudiziario portoghese pone almeno due limitazioni alle modifiche del criterio di collegamento:

  • elusione fraudolenta della legge, una modifica del criterio di collegamento derivante da una situazione di fatto o di diritto creata dagli interessati al fine di eludere l'applicazione di una legge che sarebbe altrimenti applicabile viene considerata irrilevante (articolo 21 del codice civile portoghese);
  • la maggiore età raggiunta in base alla legge personale precedente non è influenzata da una modifica della legge personale (articolo 29 del codice civile portoghese).

Qualora non sia possibile determinare il criterio di collegamento dal quale dipende la legge applicabile, viene utilizzata la legge altrimenti applicabile (articolo 23 del codice civile portoghese).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Violazione dell'ordine pubblico

Le disposizioni della legge straniera specificata dalla norma in materia di conflitto di leggi non si applicano se violano i principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese (articolo 22, primo comma, del codice civile portoghese). In questo caso, si applicano altre disposizioni della legge straniera ritenute più appropriate o, in alternativa, le norme del diritto interno portoghese (articolo 22, secondo comma, del codice civile portoghese).

Convenzioni internazionali e legislazione UE

Quando le convenzioni internazionali vincolanti per lo Stato portoghese e la normativa UE prevedono norme sulla legge applicabile diverse da quelle previste nelle norme nazionali sul conflitto, dette norme nazionali non si applicano.

2.5 Accertamento della legge straniera

Chiunque invochi la legge straniera ha l'onere di dimostrarne l'esistenza e il contenuto. Tuttavia, il giudice deve cercare, di propria iniziativa, di acquisire conoscenze in merito alla legge straniera, che va comunque interpretata all'interno del sistema al quale appartiene e in conformità con le norme di interpretazione ivi stabilite (articolo 23, primo comma, del codice civile portoghese).

Al fine di ottenere informazioni sulla legge straniera in materia civile e commerciale, è possibile fare riferimento alle due convenzioni alle quali il Portogallo ha aderito:

  • la convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (Londra, 1968);
  • la convenzione sulle informazioni in materia giuridica rispetto alla legislazione in vigore e alla sua applicazione (Brasilia, 1972).

Qualora non sia possibile accertare il contenuto della legge straniera, viene utilizzata la legge che è altrimenti applicabile (articolo 23, secondo comma, del codice civile portoghese).

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 (Roma I) che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

La Danimarca è l'unico Stato membro dell'Unione europea al quale non si applica il regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008. Continua a essere coperto dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In Danimarca, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata ai sensi della convenzione di Roma del 1980 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

Le questioni relative alla conferma, all'interpretazione e al completamento di una dichiarazione di intenti e alla mancanza di testamento o a difetti nel testamento sono disciplinati:

  • dalla legge applicabile alla sostanza della transazione (articolo 35, primo comma, del codice civile portoghese).

Il valore di un comportamento come dichiarazione di intenti è determinato:

  • dalla legge della residenza abituale comune del dichiarante e del destinatario della dichiarazione; oppure, in assenza della stessa:
  • dalla legge del luogo in cui ha avuto luogo il comportamento.

Il valore del silenzio come dichiarazione è determinato:

  • dalla legge della residenza abituale comune del dichiarante e del destinatario della dichiarazione; oppure, in assenza della stessa:
  • dalla legge del luogo in cui è stata ricevuta la proposta (articolo 35, secondo e terzo comma, del codice civile portoghese).

La forma della dichiarazione di intenti è disciplinata:

  1. dalla legge applicabile alla sostanza della transazione; oppure
  2. dalla legge in vigore nel luogo in cui viene fatta la dichiarazione;
  3. oppure dalla legge dello Stato, a cui la norma sul conflitto in vigore rimanda, dove viene resa la dichiarazione (articolo 36, primo e secondo comma, del codice civile portoghese).

N.B.:

le alternative 2) e 3) sono ammissibili soltanto se la legge che disciplina la sostanza della transazione non prevede che la dichiarazione sia nulla o non applicabile in caso di mancato rispetto di una certa forma, anche se la transazione è stata conclusa all'estero.

La legge applicabile alla rappresentanza legale è:

  • la legge che disciplina il rapporto giuridico da cui deriva il potere rappresentativo (articolo 37 del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla rappresentanza di persone giuridiche da parte dei rispettivi organi statutari è:

  • la legge personale pertinente.

La rappresentanza volontaria è disciplinata come segue:

  • la legge dello Stato in cui vengono esercitati i poteri di rappresentanza disciplina l'esistenza, l'estensione, la modifica, gli effetti e l'estinzione dei poteri di rappresentanza (articolo 36, primo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del paese in cui la persona rappresentata ha la sua residenza abituale si applica se il rappresentante esercita i suoi poteri in un paese diverso da quello indicato dalla persona rappresentata e se tale eventualità è nota al terzo con il quale questi stipula un contratto (articolo 39, secondo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del luogo della sede legale del rappresentante si applica se quest'ultimo esercita la rappresentanza in maniera professionale e tale eventualità è nota al terzo contraente (articolo 39, terzo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge del luogo in cui si trovano i beni immobili si applica quando la rappresentanza si riferisce alla disposizione o amministrazione di tali beni (articolo 39, terzo comma, del codice civile portoghese).

I termini di prescrizione e decadenza sono disciplinati:

  • dalla legge applicabile al diritto al quale fanno riferimento la prescrizione o la decadenza (articolo 40 del codice civile portoghese).

Gli obblighi derivanti da negozi giuridici e la sostanza della transazione sono disciplinati:

I. dalla legge che le parti contraenti hanno scelto o avevano in mente (articolo 41, primo comma, del codice civile portoghese), a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • la sua applicabilità corrisponde ad un serio interesse dei dichiaranti; oppure
  • è collegata a uno degli aspetti della transazione che rientrano nell'ambito del campo di applicazione del diritto internazionale privato (articolo 41, secondo comma, del codice civile portoghese);

II. qualora le parti non determinino la legge, la legge applicabile è la seguente:

  • la legge della residenza abituale del dichiarante, nel caso di un'operazione unilaterale;
  • la legge della residenza abituale comune delle parti, nel caso di un contratto (articolo 42, primo comma, del codice civile portoghese);

III. nel caso di un contratto nell'ambito del quale le parti non hanno scelto la legge e non hanno una residenza abituale comune, va fatta una distinzione tra due situazioni:

  • contratti a titolo gratuito, per i quali la legge applicabile è la legge della residenza abituale del contraente che ha concesso il beneficio;
  • contratti a titolo oneroso, per i quali la legge applicabile è la legge del luogo in cui detti contratti sono stati conclusi (articolo 42, secondo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla gestione dell'attività aziendale è:

  • la legge del luogo in cui si svolge l'attività principale del responsabile (articolo 43 del codice civile portoghese).

La legge applicabile all'arricchimento senza causa è:

  • la legge sulla quale si basava il trasferimento di beni a favore della parte arricchita.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (Roma II) che prevale sulle norme nazionali in materia di conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Tuttavia, nelle relazioni tra il Portogallo e gli Stati che sono parte della convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, la legge applicabile in questi casi è determinata in conformità con tale convenzione, che prevale sulle leggi in materia di conflitto relative ad essa stabilite nel regolamento Roma II (articolo 28 del regolamento Roma II).

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

I. La legge applicabile alla responsabilità extra-contrattuale relativa a un atto illecito o un rischio è la seguente:

a) la legge dello Stato nel quale ha avuto luogo la principale attività lesiva; oppure

b) nel caso di un'omissione, la legge del luogo in cui la persona responsabile avrebbe dovuto agire (articolo 45, primo comma, del codice civile portoghese).

II. Qualora l'autore del reato non sia ritenuto responsabile ai sensi della legge in vigore nel luogo in cui si è verificata l'attività lesiva oppure, nel caso di omissione, la legge del luogo in cui la persona avrebbe dovuto agire, la legge applicabile è la legge dello Stato in cui si è verificato l'effetto lesivo, a condizione che siano soddisfatti cumulativamente due requisiti:

a) la legge dello Stato in cui l'effetto lesivo ha prodotto il suo effetto ritiene l'autore del reato responsabile; e

b) l'autore del reato avrebbe dovuto prevedere i danni causati in tale Stato come conseguenza della sua azione od omissione (articolo 45, secondo comma, del codice civile portoghese).

III. Le norme di cui sopra, ai punti I e II, non si applicano nei seguenti casi:

a) se l'autore del reato e il danneggiato hanno la stessa nazionalità o la stessa residenza abituale e si trovano occasionalmente all'estero, la legge applicabile è quella della loro nazionalità o della loro residenza abituale comune, a seconda dei casi;

b) questo è il caso, fatte salve le disposizioni dello Stato locale che deve applicare la legge in maniera equa nei confronti di tutte le persone (articolo 43, terzo comma, del codice civile portoghese).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Il concetto di legge personale

  • Persone fisiche:
    • la legge personale è la legge della nazionalità del soggetto (articolo 31, primo comma, del codice civile portoghese).
    • Nel caso di un apolide, la legge personale dell'apolide è quella del luogo di residenza abituale (articolo 32, primo comma, del codice civile portoghese). Tuttavia, qualora l'apolide sia un minore o una persona indigente, la legge personale è quella del suo domicilio legale (articolo 32, secondo comma, del codice civile portoghese).
  • Persone giuridiche:
    • la legge personale delle persone giuridiche è quella dello Stato in cui si trova la sua sede legale principale e la sede reale di amministrazione (articolo 33, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge personale delle persone fisiche disciplina:

  • stato civile (articolo 25 del codice civile portoghese);
  • capacità (articolo 25 del codice civile portoghese);
  • inizio e fine della personalità (articolo 26, primo comma, del codice civile portoghese);
  • diritti della personalità — esistenza, tutela e restrizioni (a condizione che lo straniero o l'apolide non godano di alcuna tutela giuridica di sorta che non sia riconosciuta dal diritto portoghese) (articolo 27 del codice civile portoghese);
  • maggiore età (a condizione che una modifica della legge personale non influenzi la maggiore età raggiunta ai sensi della legge personale precedente) (articolo 29 del codice civile portoghese);
  • tutela e istituzioni simili volte a proteggere le persone incapaci (articolo 29 del codice civile portoghese).

La legge personale delle persone giuridiche disciplina:

  • la capacità della persona giuridica;
  • la costituzione, il funzionamento e la competenza dei suoi organi;
  • le modalità di acquisizione e di perdita dell'associazione, nonché i diritti e i doveri ad essa connessi;
  • la responsabilità civile nei confronti di terzi della persona giuridica, dei suoi rispettivi organi e soci;
  • la trasformazione, lo scioglimento e la cessazione della persona giuridica (articolo 33, secondo comma, del codice civile portoghese).

Trasferimento e fusione di persone giuridiche:

  • il trasferimento da uno Stato all'altro della sede legale di una persona giuridica non estingue la sua personalità, se le leggi di entrambe le sedi legali concordano a tale proposito;
  • la fusione di persone giuridiche appartenenti a leggi personali diverse è valutata ai sensi di entrambe le leggi (articolo 33, terzo e quarto comma, del codice civile portoghese).

Persone giuridiche internazionali:

  • la legge personale è determinata nella convenzione che le ha costituite o nello statuto;
  • se questo non è il caso, la legge applicabile è la legge del paese in cui si trova la sede legale (articolo 34 del codice civile portoghese).

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La legge applicabile alla costituzione di un rapporto genitore-figlio è la seguente:

  • la legge personale del genitore nel momento in cui è stato stabilito il rapporto (articolo 56, primo comma, del codice civile portoghese);
  • la legge nazionale comune di entrambi i genitori; oppure, in sua assenza, la legge della residenza abituale comune dei coniugi o, in sua assenza, la legge personale del figlio, se si tratta del figlio di una donna sposata e l'istituzione del rapporto genitore-figlio si riferisce al padre (articolo 56, secondo comma, del codice civile portoghese).

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati:

  • dalla legge nazionale comune dei genitori; o, in sua assenza
  • dalla legge della residenza abituale comune dei genitori; oppure,
  • dalla legge personale del figlio, qualora i genitori risiedano in Stati diversi (articolo 57, primo comma, del codice civile portoghese).

3.4.2 Adozione

La legge applicabile all'adozione, alle relazioni tra adottante e adottato, e alle relazioni tra adottato e la sua famiglia biologica è la seguente:

  • la legge personale dell'adottante (articolo 60, primo comma, del codice civile portoghese);
  • se gli adottanti sono sposati o se l'adottato è il figlio di uno di loro, la legge nazionale comune degli adottanti; oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune degli adottanti; oppure, in sua assenza,
  • - la legge del paese con il quale la vita familiare degli adottanti presenta il legame più stretto (articolo 60, secondo comma, del codice civile portoghese).

Le situazioni nelle quali l'adozione non è consentita sono le seguenti:

  • l'adozione non è consentita se la legge competente che disciplina i rapporti tra l'adottato e i suoi genitori biologici non riconosce o non consente l'adozione nelle circostanze di specie (articolo 60, quarto comma, del codice civile portoghese).

Situazioni nelle quali per procedere con l'adozione o l'assunzione di un rapporto padre-figlio è necessario un consenso:

  • quando la legge personale dell'adottato ne richiede il consenso (articolo 61, primo comma, del codice civile portoghese);
  • quando la legge che disciplina i rapporti tra l'interessato e un terzo con il quale questi ha una famiglia legale o un rapporto di tutore richiede il consenso da parte del terzo (articolo 62, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

La legge personale di ciascuno dei futuri sposi si applica:

  • alla loro capacità di sposarsi;
  • alla loro capacità di firmare un accordo prematrimoniale;
  • alle norme in materia di assenza di consenso o di consenso viziato delle parti contraenti (articolo 49 del codice civile portoghese).

La legge applicabile alle forme di matrimonio è la seguente:

  • la legge dello Stato nel quale si celebra il matrimonio;
  • la legge nazionale di uno dei coniugi se sono entrambi stranieri che si sposano in Portogallo dinnanzi ai rispettivi funzionari consolari o diplomatici e, qualora detta legge consenta pari competenza, dinnanzi a funzionari consolari e diplomatici portoghesi (articolo 51, primo comma, del codice civile portoghese);
  • i funzionari diplomatici o consolari dello Stato portoghese o i ministri cattolici portoghesi possono officiare il matrimonio di due cittadini portoghesi o di un/a cittadino/a portoghese e un/a cittadino/a straniero/a all'estero (articolo 51, secondo comma, del codice civile portoghese);
  • in ciascuna delle due situazioni di cui all'ultimo trattino, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni organizzate dall'organo competente, a meno che non si sia rinunciato alle stesse (articolo 51, terzo comma, del codice civile portoghese);
  • un matrimonio canonico, officiato all'estero, di due cittadini portoghesi o di un/a cittadino/a portoghese e un/a straniero/a, è considerato un matrimonio cattolico e viene trascritto in Portogallo sulla base dei registri parrocchiali, a prescindere dalla forma giuridica del matrimonio (articolo 51, quarto comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale tra di essi è la seguente:

  • la legge nazionale comune (articolo 52, primo comma, del codice civile portoghese); oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge del paese con il quale la vita familiare presenta il legame più stretto (articolo 51, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5.2 Convivenza e unioni civili

Non esistono norme in materia di conflitto di leggi che disciplinano specificamente i casi di coppie conviventi/non sposate e unioni di fatto.

Ai sensi della legge nazionale, la convivenza è disciplinata dalla legge n. 7/2001 dell'11 maggio 2001 (tutela delle unioni di fatto), modificata da ultimo dalla legge n. 71/2018 del 31 dicembre 2018.

Il diritto portoghese definisce la convivenza come la situazione giuridica di una coppia che, indipendentemente dal sesso dei partner, vive insieme come se fosse sposata da più di due anni (articolo 1, secondo comma, della legge sulla tutela delle unioni di fatto).

In assenza di norme sul conflitto che disciplinano specificamente la convivenza, le norme in materia di conflitto di leggi inerenti ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale possono essere applicate per analogia. Tuttavia, questa interpretazione è soggetta a fluttuazioni nell'ambito della giurisprudenza nazionale.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, la legge applicabile al divorzio e alla separazione legale è determinata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile al divorzio e alla separazione legale in merito a persone e beni è:

  • la legge nazionale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge della residenza abituale comune; oppure, in sua assenza,
  • la legge del paese con il quale la vita familiare presenta il legame più stretto (articolo 52 del codice civile portoghese applicabile alla separazione legale in merito a persone e beni conformemente all'articolo 55, primo comma, dello stesso codice).

Modifica della legge applicabile alla costanza di matrimonio:

  • in questo caso, soltanto un fatto che era rilevante al momento della sua costituzione può essere utilizzato come base per il divorzio o per la separazione (articolo 55, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Regime previsto dal protocollo dell'Aia del 2007

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, rapporti genitore-figlio, matrimonio o affinità, ivi comprese le obbligazioni alimentari a favore di figli i cui genitori non sono sposati, è determinata conformemente al protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di cui sotto, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile, a seconda dei casi, è la legge indicata in precedenza:

  • nella sezione "Costituzione del rapporto genitori-figli, inclusa l'adozione" per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli e ai rapporti tra adottanti e adottato;
  • nella sezione "Matrimonio, coppie conviventi/non sposate, unioni di fatto, divorzio, separazione giudiziale e obbligazioni alimentari" per quanto attiene ai rapporti tra i coniugi.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base ad altri rapporti familiari:

  • la legge applicabile è la legge personale delle rispettive parti.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a negozi giuridici:

  • la legge applicabile è la legge menzionata in precedenza alla sezione "Obbligazioni contrattuali e atti giuridici", in particolare per quanto attiene gli obblighi derivanti da negozi giuridici e la sostanza della transazione.

Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a una successione o una disposizione testamentaria:

  • la legge applicabile è la legge qui di seguito nella sezione "Testamenti e successioni".

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, tra cui il Portogallo, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e alle conseguenze sui beni delle unioni di fatto registrate è determinata, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, che prevalgono sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge applicabile agli accordi prematrimoniali (sostanza ed effetti) e al regime patrimoniale tra coniugi (stabilito per legge o mediante accordo) è la seguente:

  • il diritto nazionale della coppia al momento del matrimonio (articolo 53, primo comma, del codice civile portoghese); oppure, se non hanno la stessa nazionalità,
  • la legge della residenza abituale comune della coppia al momento del matrimonio; oppure, in sua assenza,
  • la legge della prima residenza matrimoniale (articolo 53, primo comma, del codice civile portoghese); oppure
  • uno qualsiasi dei regimi precedenti, qualora sia applicabile una legge straniera, uno dei futuri sposi risieda abitualmente in Portogallo e ciò sia convenuto fatti salvi i diritti di terzi precedenti all'accordo (articolo 53, terzo comma, del codice civile portoghese).

Per quanto riguarda le modifiche al regime patrimoniale tra coniugi, si rimanda ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale di cui sopra al punto 3.5.1, "Matrimonio" (articolo 54 del codice civile portoghese).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Regime previsto dalla normativa UE

Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito), la legge applicabile alle successioni è determinata in base al regolamento (UE) n. 650/2012 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.

Il regolamento UE sulle successioni non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali cui il Portogallo aderisce al momento della sua adozione (articolo 75, primo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012).

Pur essendo uno dei firmatari della convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, ad oggi (aprile 2021) il Portogallo non ha ratificato la convenzione e, pertanto, non è vincolato da essa.

Di conseguenza, i testamenti internazionali sono regolati dalla convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, cui il Portogallo ha aderito, approvandola con decreto legge n. 252/75 del 23 maggio 1975, e dalle regole stabilite nel Codice notarile portoghese.

Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi

La legge personale del testatore al momento del decesso si applica:

  • alla successione per causa di morte;
  • ai poteri dell'amministratore dell'eredità e dell'esecutore testamentario (articolo 61 del codice civile portoghese).

La legge del testatore al momento della dichiarazione si applica:

  • alla capacità di effettuare, modificare o revocare una disposizione a causa di morte (articolo 63, primo comma, del codice civile portoghese);
  • alla forma speciale imposta in virtù dell'età della persona che effettua la disposizione (articolo 63, primo comma, del codice civile portoghese);
  • all'interpretazione delle clausole e delle disposizioni a causa di morte, a meno che non si rimandi a un'altra legge (articolo 64, lettera a), del codice civile portoghese);
  • all'assenza di consenso o di consenso viziato delle parti contraenti (articolo 64, lettera b), del codice civile portoghese);
  • all'ammissibilità di testamenti congiuntivi (articolo 64, lettera c), del codice civile portoghese);
  • all'ammissibilità di patti successori fermo restando il regime indicato in precedenza alla voce "Regimi patrimoniali tra coniugi" (articolo 64, lettera c), del codice civile portoghese).

N.B.:

in caso di modifica della legge personale dopo l'esecuzione di una disposizione a causa di morte, la persona che effettua la disposizione può ancora revocare la stessa ai sensi della legge personale precedente (articolo 64, primo comma, del codice civile portoghese).

In merito alla forma delle disposizioni a causa di morte e alla revoca o alla modifica alla disposizione, in alternativa, si può applicare quanto segue:

  • la legge secondo la quale è stato effettuato l'atto;
  • la legge personale del defunto al momento della dichiarazione;
  • la legge personale del defunto al momento del decesso; oppure
  • la legge alla quale la norma in materia di conflitto di leggi rimanda (articolo 64, primo comma, del codice civile portoghese).

Limitazioni a questo regime:

la conformità con la forma richiesta dalla legge personale del defunto al momento della dichiarazione deve essere rispettata qualora la mancanza di conformità determini l'invalidità o l'inapplicabilità della dichiarazione, anche nel caso in cui la stessa venga effettuata all'estero.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge applicabile al possesso, alla proprietà e ad altri diritti reali è:

  • la legge dello Stato nel cui territorio si trovano i beni (articolo 46, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla costituzione e al trasferimento di diritti reali sui beni in transito è:

  • la legge del paese di destinazione (articolo 46, secondo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla costituzione e il trasferimento di diritti reali su mezzi di trasporto soggetti a immatricolazione è:

  • la legge del paese in cui è stata effettuata l'immatricolazione (articolo 46, terzo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla capacità di stabilire diritti reali su beni immobili o di disporre degli stessi è:

  • la legge del luogo in cui sono situati i beni, a condizione che ciò sia sancito da detta legge; oppure, qualora non sancisca ciò,
  • la rispettiva legge personale (articolo 47 del codice civile portoghese).

La legge applicabile al diritto d'autore è:

  • la legge del luogo in cui è stata pubblicata per la prima volta l'opera; oppure, qualora l'opera non sia stata pubblicata,
  • la legge personale dell'autore, fatte salve le disposizioni presenti nella normativa speciale (articolo 48, primo comma, del codice civile portoghese).

La legge applicabile alla proprietà industriale è:

  • la legge del paese nel quale la stessa è stata creata (articolo 48, secondo comma, del codice civile portoghese).

3.9 Insolvenza

Regola: si applica la legge dello Stato in cui il processo è stato incardinato (articolo 276 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).

Eccezioni: effetti della dichiarazione di insolvenza su:

• contratti di lavoro e relazioni di lavoro: sono regolamentati dalla legge applicabile al contratto di lavoro (articolo 277 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti del debitore su un bene immobile, una nave o un aeromobile la cui iscrizione in un registro pubblico sia obbligatoria: si applica la legge dello Stato sotto la cui autorità è mantenuto detto registro (articolo 278 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• contratti che conferiscono il diritto di acquisire diritti reali su un bene immobile o il diritto di utilizzarlo: sono regolamentati esclusivamente dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene (articolo 279, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti del venditore relativi a beni venduti a un debitore insolvente con riserva di proprietà e diritti reali di creditori o di terzi su beni di proprietà del debitore i quali al momento dell'apertura del processo si trovano nel territorio di un altro Stato: sono regolamentati esclusivamente dalla legge di quest'ultimo (articolo 280, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti relativi a valori mobiliari registrati o depositati: sono regolamentati dalla legge applicabile alla rispettiva trasmissione, ai sensi dell'articolo 41 del codice dei valori mobiliari portoghese (articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• diritti e obblighi dei partecipanti a un mercato finanziario o a un sistema di pagamenti quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, o equivalente: sono regolamentati dal diritto applicabile al sistema (articolo 285 del codice dei valori mobiliari portoghese e articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986: sono regolamentate dalla legge applicabile a tali contratti (articolo 283 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);

• l'azione pendente relativa a un bene o a un diritto che fa parte della massa fallimentare: è regolamentata esclusivamente dalla legge dello Stato in cui l'azione è stata avviata (articolo 285 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).

Link alla pertinente normativa nazionale:

Il link si apre in una nuova finestraCostituzione portoghese

Il link si apre in una nuova finestraCodice civile portoghese

Il link si apre in una nuova finestraCodice notarile portoghese

Il link si apre in una nuova finestraLegge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese

Nota finale

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno natura generica, non sono esaustive e non vincolano il punto di contatto, né la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, né gli organi giurisdizionali o altri destinatari. Non sono destinate a sostituire la consultazione della legislazione vigente in materia.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Romania

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

(estratto)

Le fonti nazionali di diritto internazionale privato in Romania sono la Costituzione, il titolo VII del codice civile e il codice di procedura civile, nonché diversi atti speciali di diritto internazionale privato riguardanti i cittadini stranieri, le imprese, il registro commerciale e la nazionalità.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

(estratto)

Le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato concernenti la procedura civile, l'abolizione dell'obbligo di legalizzare gli atti, la notificazione e comunicazione degli atti, l'assunzione delle prove, la facilitazione dell'accesso alla giustizia, gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la protezione dei minori, l'adozione, la scelta del foro, le obbligazioni alimentari e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di arbitrato commerciale internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, informazione sul diritto estero, adozione, status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio e nazionalità.

Le convenzioni delle Nazioni Unite riguardanti le questioni connesse ai diritti di donne e minori, l'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli, l'arbitrato, le immunità, il trasporto, la proprietà intellettuale, la responsabilità extracontrattuale, la responsabilità civile per danni da inquinamento, l'abbordaggio, la prescrizione e i contratti di compravendita.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

La Romania ha concluso trattati di assistenza giudiziale in materia civile con Albania, Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Repubblica ceca, Cuba, Egitto, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Macedonia, Marocco, Moldova, Mongolia, Polonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'applicazione di una legge straniera a un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali può essere invocata d'ufficio dal giudice, così come su richiesta dalla parte interessata.

Un giudice può, avvalendosi del proprio ruolo attivo, sollevare la questione d'ufficio, portando le parti a discutere dell'applicazione di una legge straniera, laddove le norme rumene in materia di conflitto di leggi vi facciano riferimento. In aggiunta, ogni parte interessata può invocare una legge straniera dinanzi a un tribunale, conformemente al principio di disponibilità.

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni extracontrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.

Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.

Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.

2.2 Rinvio

La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni extracontrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.

Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.

Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Tra i casi in cui la vecchia legge è sempre applicabile anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dell'ultimo paese di nazionalità (decisione sulla presunta morte, assenza o scomparsa), la legge che, alla nascita di un figlio, disciplina gli effetti del matrimonio dei genitori (filiazione all'interno del matrimonio) e la legge dello Stato di nazionalità del figlio a partire dalla data della nascita (filiazione al di fuori del matrimonio).

Tra i casi in cui la vecchia legge predomina su quella nuova anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dello Stato di spedizione di un bene (bene da spedire) e la legge della residenza/della sede sociale del debitore della prestazione caratteristica alla conclusione del contratto (che istituisca i collegamenti più stretti possibili per un contratto).

Tra i casi in cui è possibile applicare sia la legge nuova che quella precedente in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge del luogo in cui è situato il bene mobile al momento del fatto giuridico che ha creato o estinto il diritto (costituzione, trasferimento o estinzione di diritti reali), la legge applicabile nel momento e nel luogo in cui sono effettuate le forme di pubblicità (beni mobili trasferiti precedentemente o da trasferire in un altro paese in un secondo momento) e la legge dello Stato in cui è situata la proprietà all'inizio del periodo di possesso o in cui è stata trasferita (usucapione).

Tra i casi cui si applica la legge più favorevole in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano il cambiamento della nazionalità al raggiungimento della maggiore età e la filiazione al di fuori del matrimonio (figli con due nazionalità alla nascita).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera non si applica se in conflitto con l'ordine pubblico, a norma del diritto internazionale privato rumeno (ad esempio, qualora comporti effetti incompatibili con i principi fondamentali del diritto rumeno o dell'UE e con i diritti umani fondamentali) oppure nel caso in cui sia divenuta eseguibile col ricorso a una frode al diritto rumeno. Laddove la legge straniera non venga applicata, si applica la legge rumena.

In via eccezionale, una legge può non essere attuata nei modi stabiliti dalle norme nazionali sul diritto internazionale privato, qualora il rapporto giuridico presenti un collegamento remoto con la legge in questione. In tal caso si applica la legge che presenta il collegamento più stretto con il rapporto giuridico.

La priorità è data alle disposizioni obbligatorie del diritto rumeno in materia di regolamentazione dei rapporti giuridici con un elemento internazionale. Per disciplinare un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali è possibile applicare direttamente anche le disposizioni obbligatorie previste dalla legge di un altro Stato, laddove il rapporto giuridico presenti uno stretto collegamento con la legge di quello Stato e se necessario ai fini degli interessi legittimi delle parti.

Cfr. gli articoli 2564 e 2566 del codice civile.

2.5 Accertamento della legge straniera

L'autorità giudiziaria accerta il contenuto della legge straniera per mezzo delle attestazioni ricevute dagli organismi statali che l'hanno prescritta, ricorrendo al parere di un esperto o a un altro metodo appropriato. La parte che invoca una legge straniera può essere tenuta a dimostrarne il contenuto.

Cfr. l'articolo 2562 del codice civile, l'articolo 29 della legge n. 189/2003 sull'assistenza giudiziale in materia civile, la convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (Londra, 1968) e i trattati bilaterali conclusi con gli Stati elencati al punto 1.3.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La sostanza di un negozio giuridico è stabilita dalla legge scelta dalle parti o dal rispettivo autore. Le parti possono scegliere la legge applicabile all'intero negozio giuridico o a una parte di esso.

In mancanza di tale scelta, si applica la legge dello Stato con cui il negozio giuridico presenta il collegamento più stretto (lo Stato della residenza abituale o della sede legale del debitore della prestazione caratteristica o dell'autore del negozio giuridico alla data della conclusione) e, in caso non sia possibile risalire a tale legge, si applica quella del luogo in cui è stato concluso il negozio giuridico.

I requisiti formali di un negozio giuridico sono determinati dalla legge che ne disciplina la sostanza. Il negozio è considerato valido laddove soddisfi le condizioni previste da una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato redatto, la legge del luogo della cittadinanza o della residenza abituale della persona che l'ha approvato oppure la legge applicabile in base al diritto internazionale privato dell'autorità che si occupa di esaminarne la validità.

La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base ai regolamenti del diritto dell'UE e, per le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, alle disposizioni interne sulla legge applicabile al negozio giuridico in questione, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.

Cfr. gli articoli da 2640 a 2646 del codice civile.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base alle disposizioni normative del diritto dell'UE e, nelle questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, si applica la legge che disciplina la sostanza del precedente rapporto giuridico tra le parti, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.

I ricorsi basati sulle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità sono disciplinati, a seconda della scelta della parte lesa, dalla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale, dello Stato in cui si è verificato l'evento lesivo oppure in cui l'autore del danno ha la residenza abituale o la sede sociale.

Il diritto di replica contro le violazioni della personalità è retto dalla legge dello Stato in cui è uscita la pubblicazione o è stato trasmesso il programma.

Cfr. gli articoli 2641 e 2642 del codice civile.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Il nome di una persona è regolamentato dalla legge nazionale. L'attribuzione del nome a un minore al momento della nascita è disciplinata, in base alla scelta effettuata, dalla legge dello Stato di cui genitori e figlio hanno la nazionalità comune oppure dalla legge dello Stato in cui il figlio è nato e vive dalla nascita.

Il luogo di residenza di una persona è retto dalla legge nazionale.

Lo stato civile e la capacità di una persona sono disciplinati dalla rispettiva legge nazionale. Incapacità particolari relative a uno specifico rapporto giuridico sono soggette alla legge applicabile a tale rapporto giuridico. Il principio e la fine della personalità sono determinati dalla legge nazionale di ciascun individuo.

L'erogazione di assistenza a una persona dotata di piena capacità giuridica è soggetta alla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale alla data di costituzione della tutela o di adozione di altre misure di protezione.

Cfr. l'articolo 2570 e gli articoli da 2572 a 2576 e da 2578 a 2579 del codice civile.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La filiazione all'interno del matrimonio è soggetta alla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio dei genitori al momento della nascita del figlio. Nel caso in cui il matrimonio dei genitori termini o sia sciolto prima della nascita del figlio, si applica la legge che governava gli effetti del matrimonio stesso al momento della conclusione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ciò vale anche per i casi di disconoscimento della paternità di figli nati all'interno del matrimonio e di acquisizione del nome da parte dei figli.

La filiazione al di fuori del matrimonio è disciplinata, a partire dalla nascita, dalla legge dello Stato di nazionalità del bambino, che si applica al riconoscimento della filiazione e ai relativi effetti, nonché all'opposizione al riconoscimento. Qualora il figlio abbia altre cittadinanze oltre a quella rumena, si applica la legge del paese di cittadinanza che gli è più favorevole.

Cfr. gli articoli da 2603 a 2606 del codice civile.

3.4.2 Adozione

Le condizioni sostanziali necessarie per portare a termine un'adozione sono definite dalla legge nazionale dell'adottante e del minore da adottare, che devono inoltre soddisfare le condizioni necessarie per entrambi i regimi, secondo quanto previsto dalle due leggi nazionali. Le condizioni sostanziali necessarie per le adozioni congiunte da parte di entrambi i coniugi oppure per l'adozione da parte di un coniuge del figlio dell'altro coniuge sono stabilite dalla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio.

Gli effetti dell'adozione, i rapporti tra adottante e adottando e lo scioglimento dell'adozione sono disciplinati della legge nazionale dell'adottante e, in caso di adozione da parte di entrambi i coniugi, si applica legge che regolamenta gli effetti generali del matrimonio.

La forma dell'adozione è soggetta alla legge dello Stato in cui è conclusa.

Cfr. gli articoli da 2607 a 2610 del codice civile.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

I requisiti sostanziali necessari per la celebrazione di un matrimonio sono definiti dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi al momento del rito matrimoniale.

La forma della celebrazione del matrimonio è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è celebrato.

La legge che disciplina i requisiti giuridici per la celebrazione del matrimonio si applica anche all'invalidità del matrimonio e ai relativi effetti.

Gli effetti generali del matrimonio sono disciplinati dalla legge della residenza abituale comune dei coniugi e, in mancanza di essa, dalla legge dello Stato della nazionalità comune dei coniugi. In difetto di una nazionalità comune, si applica la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

Cfr. gli articoli da 2585 a 2589 del codice civile.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

3.5.3 Divorzio e separazione legale

La Romania applica il regolamento Roma III.

In base al diritto nazionale, i coniugi possono scegliere di comune accordo una delle seguenti leggi da applicare al divorzio: la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune alla data dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, se almeno uno dei coniugi vi risiede ancora al momento dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi è cittadino, la legge dello Stato in cui hanno vissuto per almeno tre anni oppure la legge rumena.

L'accordo sulla scelta della legge applicabile al divorzio può essere concluso o modificato entro la data di rinvio all'autorità cui compete decidere in merito al divorzio. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può prendere atto dell'accordo dei coniugi non oltre la prima udienza del processo cui le parti sono state debitamente chiamate a comparire.

Nel caso in cui i coniugi non scelgano nessuna legge, al divorzio si applica la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in mancanza di una residenza abituale comune, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune se almeno uno dei due coniugi vi risiede ancora abitualmente al momento della domanda di divorzio. In mancanza di un'ultima residenza comune, si applica la legge della nazionalità comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in difetto anche di una stessa nazionalità, la legge dello Stato dell'ultima nazionalità comune dei coniugi qualora almeno uno dei due abbia mantenuto la nazionalità di tale Stato alla data della domanda di divorzio. In tutti gli altri casi si applica la legge rumena.

La legge che disciplina il divorzio si applica, come del caso, anche alla separazione.

Cfr. gli articoli da 2597 a 2602 del codice civile.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata in base alle norme del diritto dell'UE (articolo 2612 del codice civile).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La legge applicabile al regime matrimoniale è la legge scelta dai coniugi (la legge della residenza abituale di uno dei coniugi alla data della scelta, la legge della nazionalità di uno dei coniugi al momento della scelta oppure la legge della prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio). Tale legge regolamenta le misure in materia di pubblicità e di esecutività nei confronti di terzi e disciplina, in alternativa alla legge del luogo della conclusione, le formalità necessarie per la conclusione della convenzione matrimoniale.

L'accordo sulla scelta della legge applicabile al regime matrimoniale patrimoniale può essere concluso prima o in occasione della celebrazione del matrimonio oppure nel corso del matrimonio stesso.

Le condizioni formali sono quelle previste dalla legge scelta per disciplinare il regime matrimoniale o dalla legge del luogo in cui è stato concluso l'accordo. Se i coniugi non hanno scelto alcuna legge da applicare al rispettivo regime matrimoniale, questo è soggetto alla legge applicabile agli effetti generali del matrimonio.

Cfr. gli articoli da 2590 a 2596 del codice civile.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La Romania applica il regolamento (UE) n. 650/2012.

In base alla legislazione nazionale, le successioni sono disciplinate dalla legge dello Stato della residenza abituale del defunto al momento del decesso.

Una persona può scegliere come legge applicabile alla propria successione la legge dello Stato di cui ha la nazionalità. In caso di scelta della legge applicabile, la legge scelta disciplina l'esistenza e la validità del consenso espresso al momento della dichiarazione circa la scelta della legge applicabile.

L'elaborazione, la modifica o la revoca del testamento saranno considerate valide qualora l'atto soddisfi i requisiti formali applicabili alla data in cui è stato elaborato, modificato o revocato oppure al decesso del testatore, in base alla legge nazionale del testatore, alla legge del luogo di residenza abituale, alla legge del luogo in cui l'atto è stato elaborato, modificato o revocato, alla legge del luogo dei beni immobili oppure alla legge dell'autorità giudiziaria o dell'organismo che si occupa della procedura di trasferimento dei beni ereditati.

Qualora in base alla legge applicabile alla successione l'eredità sia vacante, la proprietà situata nel territorio rumeno è trasferita allo Stato rumeno come previsto dalla legge nazionale sull'assegnazione delle proprietà in caso di eredità vacante.

Cfr. gli articoli da 2633 a 2636 del codice civile.

3.8 Proprietà immobiliare

La legge del luogo in cui si trova la proprietà (lex rei sitae) disciplina aspetti quali il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui beni immobili, garanzie incluse, (all'inizio del periodo di proprietà) l'usucapione, (nel momento in cui si è verificato il fatto giuridico che ha generato, modificato o estinto tale diritto) la creazione, la trasmissione o l'estinzione di diritti reali su un bene di cui si è cambiata la localizzazione, (alla conclusione del contratto di credito ipotecario su beni mobili) le condizioni di validità, la pubblicità e gli effetti di un credito ipotecario su beni mobili, le forme di pubblicità e gli elementi che stabiliscono diritti su determinati beni immobili e (al momento del furto/esportazione o al momento della rivendicazione) la rivendicazione di beni rubati o esportati illegalmente.

Le proprietà in trasferimento sono soggette alla legge dello Stato da cui provengono.

La creazione, il trasferimento o l'estinzione dei diritti reali relativi a un mezzo di trasporto sono disciplinati dalla legge del paese di bandiera della nave o di registrazione dell'aeromobile e dalla legge applicabile allo status organizzativo della società di trasporto per i veicoli stradali e su rotaia facenti parte dell'eredità.

L'emissione di azioni od obbligazioni, nominative o al portatore, è disciplinata dalla legge applicabile allo status organizzativo della persona giuridica che le emette.

L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti d'autore per un'opera di creazione intellettuale sono soggette alla legge dello Stato in cui l'opera è stata resa pubblica la prima volta.

L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalla legge dello Stato del deposito o della registrazione oppure in cui è stata presentata la domanda di deposito o registrazione.

Cfr. gli articoli da 2613 a 2632 del codice civile.

3.9 Insolvenza

Le disposizioni sulla legge applicabile sono contenute nella legge n. 85/2014 relativa alle procedure di insolvenza e di prevenzione dell'insolvenza, che contribuisce all'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Slovenia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge fondamentale che stabilisce le norme generali del diritto internazionale privato è la Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato), abbreviata come ZMZPP, Uradni list RS (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 56/99). I conflitti di legge specifici sono disciplinati da leggi concernenti vari temi (come, ad esempio, la Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Le convenzioni che vengono ratificate e pubblicate nella Repubblica di Slovenia sono direttamente applicabili e prevalgono sulle leggi nazionali. Le norme in materia di conflitto di legge sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che interessa gli Stati membri vincolati dalle modifiche alla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento n. 864/2007 (Roma II) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Le norme in materia di conflitti di legge sono altresì contenute nelle convenzioni multilaterali adottate dalla Il link si apre in una nuova finestraConvenzione dell’Aia in materia di diritto internazionale privato, delle quali la Repubblica di Slovenia è firmataria.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Le norme in materia di conflitto di leggi sono contenute inoltre in convenzioni bilaterali in materia di assistenza giudiziaria concluse con Austria, Bulgaria, Federazione russa, Francia, Mongolia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. L’elenco delle convenzioni è disponibile sulle Il link si apre in una nuova finestrapagine web del Ministero.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Un giudice è vincolato dalla legge che disciplina il conflitto di leggi, tuttavia le parti sono libere di concordare quale legge desiderano disciplini il loro rapporto giuridico. In tal caso, si applica la legge scelta dalle parti. Inoltre, la legge che si applicherebbe normalmente in conformità con la legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica quando, sulla base di tutte le circostanze, appare evidente che non vi è alcun collegamento significativo con la legge da applicare nel contesto del rapporto giuridico del caso di specie, bensì esiste un collegamento più stretto con qualche altra legge.

2.2 Rinvio

La dottrina del rinvio è sancita dall’articolo 6 della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato che stabilisce che, nel decidere quale legge applicare, qualora le norme di uno Stato estero rimandino al diritto sloveno, vada applicato quest’ultimo senza tener conto delle disposizioni slovene in merito a quale legge si debba applicare. Questa disposizione non si applica laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente una norma specifica sulla scelta della legge che disciplina i criteri di collegamento variabili definisce anche il momento in cui tale norma debba applicarsi. Alcuni criteri di collegamento includono tale indicazione temporale che è determinante nella scelta della legge applicabile sancita nella norma sul conflitto (ad esempio: la nazionalità di un testatore al momento della redazione di un testamento), mentre in altre circostanze la variazione della circostanza di collegamento può significare che si applica la legge di un sistema giuridico diverso. In caso di relazioni permanenti è necessario applicare il principio del riconoscimento dei diritti già acquisiti.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge determinata dalla legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica laddove l’effetto della sua applicazione sarebbe contrario all’ordinamento giuridico sloveno. Il concetto di ordine pubblico costituisce una norma giuridica espressa attraverso la giurisprudenza. Nella maggior parte dei casi si basa sulle norme costituzionali dello Stato, sui principi fondamentali delle leggi nazionali e su principi morali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Un organo giurisdizionale o un’altra autorità competente determina, di propria iniziativa, il contenuto della legge straniera da applicare utilizzando una notifica di una legge straniera del ministero responsabile per la giustizia oppure ne esamina il contenuto tramite qualche altro metodo adeguato. Le parti possono presentare un documento pubblico o un altro documento di una autorità o istituzione straniera competente sul contenuto della legge straniera. Qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera in un caso specifico, si applica la legge slovena.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In relazione agli Stati membri, il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) è applicabile nella Repubblica di Slovenia e sostituisce le leggi nazionali che disciplinano il diritto sostanziale. Per questioni in merito alle quali non trova applicazione il regolamento, si applicano le convenzioni bilaterali, ove pertinenti. Laddove non esistano convenzioni bilaterali, si applica la legge nazionale che disciplina il conflitto di legge nei rapporti contrattuali (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato).

Norma generale sul conflitto di leggi

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che la legge scelta dalle parti contraenti si applichi al loro contratto a meno che una legge o una convenzione internazionale non disponga diversamente. Si può indicare espressamente la volontà delle parti in merito alla scelta della legge, oppure le disposizioni contrattuali o altre circostanze possono indicare chiaramente la scelta di una data legge. La validità del contratto viene quindi esaminata in conformità con la legge scelta. Se le parti non hanno scelto quale legge applicare, allora si applica la legge che risulta più strettamente associata alla fattispecie. Qualora le circostanze non rimandino a un’altra legge, si applica la legge dello Stato in cui ha la sua residenza permanente o la sua sede principale di attività la parte che ha l’obbligo di eseguire gli elementi essenziali del contratto.

La legge dello Stato nel quale un lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro disciplina i contratti di impiego. Accettando l’applicazione di una legge diversa in un contratto di lavoro, le parti non possono escludere disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei diritti dei lavoratori contenute nella legge dello Stato che si sarebbe applicata qualora le parti non avessero scelto una legge diversa.

Un contratto stipulato con un consumatore è un contratto per il trasferimento di beni, diritti e/o servizi a un consumatore. Un consumatore è una persona che acquista beni, diritti e servizi, prevalentemente per uso personale o domestico. Un contratto stipulato con un consumatore non include un contratto di trasporto o un contratto per la fornitura di servizi a un consumatore quando il contratto viene eseguito completamente al di fuori dello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente. Fatte salve le disposizioni della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato, un contratto stipulato con un consumatore è disciplinato dalla legge dello Stato in cui risiede il consumatore, laddove il contratto sia stato concluso a fronte di un’offerta o di una pubblicità in tale Stato o qualora il consumatore abbia compiuto le azioni necessarie per concludere il contratto in tale Stato, oppure laddove il consumatore sia un co‑contraente o un suo rappresentante ottenga l’ordine del consumatore in tale Stato, oppure qualora il contratto di vendita sia stato concluso in un altro Stato o il consumatore abbia dato l’ordine in un altro Stato, oppure qualora un venditore abbia organizzato una trasferta con l’intenzione di promuovere la conclusione di tale contratti.

Negli scenari di cui sopra, le parti contraenti non possono concordare sull’applicazione di una legge che escluda le disposizioni obbligatorie in materia di diritti di tutela dei consumatori che sono applicabili nello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente.

Ai contratti legati a beni immobili, si applica sempre la legge dello Stato in cui è situato il bene immobile.

Se le parti contraenti non hanno concordato diversamente, alle parti contrenti si applica la norma generale in materia di conflitto di leggi, anche per decidere a partire da quale momento l’acquirente di un bene mobile vanta un diritto sui proventi generati dallo stesso, nonché per decidere il momento a partire dal quale l’acquirente ha accettato i rischi riguardanti il bene stesso.

Inoltre, qualora le parti contraenti non decidano diversamente, il metodo di consegna del bene e le misure necessarie in caso di rifiuto di consegna sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui il bene doveva essere consegnato.

Per quanto riguarda l’effetto di una cessione di un credito o dell’assunzione di un debito: lo status giuridico di eventuali debitori o creditori non direttamente coinvolti nella cessione o nell’assunzione è disciplinato dalla stessa legge che norma l’assegnazione o l’assunzione in sé.

La legge applicabile alla transazione principale si applica a una transazione ausiliaria a meno che non sia stato deciso diversamente.

La legge dello Stato di residenza permanente del debitore o della sua sede si applica a un negozio giuridico unilaterale.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali non disciplinate da una convenzione internazionale o dal regolamento n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), le norme in materia di conflitto di leggi prevedono che si applichi il diritto nazionale.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che alle obbligazioni extracontrattuali si applichi la legge dello Stato in cui ha avuto luogo un atto. La legge dello Stato in cui si verifica la conseguenza si applica qualora tale legge sia più favorevole alla vittima, a condizione che quest’ultima avesse dovuto o potuto prevedere il luogo delle conseguenze. Qualora tale legge non abbia uno stretto collegamento con il rapporto, bensì esista un collegamento con un’altra legge, allora si applica tale altra legge.

Qualora un evento per il quale si ravvisa la responsabilità per il risarcimento danni sia avvenuto a bordo di una nave in mare aperto o su un aeromobile, si presume che la legge applicabile sia quella dello Stato in cui la nave o l’aeromobile sono registrati.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Qualora un cittadino della Repubblica di Slovenia sia anche un cittadino di un altro Stato, tale persona è considerata essere soltanto un cittadino sloveno ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato. Nel caso di una persona che non ha cittadinanza della Repubblica di Slovenia ma è cittadina di due o più Stati, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza permanente. Laddove una persona non abbia una residenza permanente in uno degli Stati di cui ha la cittadinanza, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato con il quale la persona ha il collegamento più stretto.

Qualora una persona non abbia nazionalità oppure non sia possibile determinarne la cittadinanza, si applica la legge dello Stato della sua residenza permanente. Se una persona non ha una residenza permanente oppure se non è possibile determinarla, si applica la legge dello Stato della sua residenza temporanea. Qualora non sia possibile individuare nemmeno una residenza temporanea, si applica il diritto sloveno.

Alla modifica di un nome di persona si applica la legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza.

La legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza si applica alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti. Si presume che una persona fisica, che ai sensi della legge dello Stato del quale ha cittadinanza non ha la capacità di stipulare contratti, abbia invece tale capacità qualora la stessa gli sia riconosciuta dalla legge dello Stato nel quale è sorta l’obbligazione. La perdita o le limitazioni alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona ha cittadinanza.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La nomina o la revoca di una tutela e di rapporti tra un tutore e la persona soggetta a tutela (persona che necessita di assistenza) sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona soggetta a tutela ha la cittadinanza. Le misure sanitarie temporanee erogate a favore di un cittadino straniero o apolide nella Repubblica di Slovenia sono disciplinate dalla legge slovena e restano in vigore fino a quando uno Stato competente non emette una decisione in merito alla specifica misura o non la annulla, a seconda dei casi. Questa norma vale anche per la tutela dei beni di un cittadino straniero o apolide che si trovano nella Repubblica di Slovenia.

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

La procedura per il riconoscimento, la determinazione e la contestazione della paternità o della maternità sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

L’obbligo di erogare alimenti a parenti consanguinei, escludendo quelli dai genitori verso i figli, e l’obbligo di erogare alimenti ai parenti per affinità (ossia ai parenti non consanguinei) sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale ha cittadinanza la persona che richiede detto sostentamento.

Il processo per la legittimazione di un figlio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui i genitori sono cittadini o dalla legge dello Stato del genitore per il quale l’adozione deve essere valida, qualora i genitori non siano cittadini di uno stesso Stato. L’accettazione di una legittimazione da parte di un figlio, un’altra persona o un organismo nazionale è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.4.2 Adozione

Le condizioni per l’adozione e la revoca della stessa sono determinate dalla legge dello Stato di cui l’adottante e l’adottato sono cittadini. Quando un adottante e un adottato sono cittadini di Stati diversi, le condizioni per l’adozione e la revoca della stessa sono disciplinate congiuntamente dagli Stati di cui sono cittadini. Laddove i coniugi adottino insieme, le condizioni per l’adozione e la sua revoca sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui l’adottato è cittadino ed anche dalla legge degli Stati di cui uno e l’altro coniuge sono cittadini. La forma dell’adozione è dettata dalla legge dello Stato in cui si è verificata l’adozione. L’effetto dell’adozione è disciplinato dalla legge dello Stato di cui l’adottante e l’adottato erano cittadini al momento della concessione dell’adozione. Qualora un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui l’adottato è cittadino.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le condizioni per contrarre un matrimonio sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui ogni persona ha la cittadinanza al momento della celebrazione del matrimonio. La forma del matrimonio è dettata dalla legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio. La nullità del matrimonio è disciplinata dalla legge in base alla quale detto matrimonio è stato contratto, tramite applicazione delle norme sul conflitto di leggi di cui sopra.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie conviventi/non sposate. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di coppie conviventi/non sposate sono le stesse di quelle del matrimonio, potrebbe accadere che le disposizioni che disciplinano il matrimonio si applichino anche alle coppie conviventi/non sposate.

I rapporti patrimoniali tra due persone conviventi/non sposate che vivono nell’ambito di un’unione di fatto sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui queste hanno la cittadinanza. Qualora dette persone non abbiano la stessa nazionalità, si applica la legge dello Stato nel quale esse hanno la loro residenza comune. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali contrattuali tra persone conviventi/non sposate che vivono nell’ambito di una unione di fatto, la legge che si applica è quella applicabile al loro rapporto patrimoniale al momento della conclusione del contratto.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie di fatto conviventi/non sposate dello stesso sesso e le loro condizioni. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle del matrimonio, possono applicarsi le disposizioni che disciplinano il matrimonio.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento del deposito della richiesta di divorzio. Laddove i coniugi siano cittadini di Stati diversi al momento del deposito della richiesta di divorzio, tale procedura è disciplinata congiuntamente dagli Stati di cui essi sono cittadini. Qualora il divorzio non possa avere luogo ai sensi delle norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dal diritto sloveno, se uno dei coniugi aveva la sua residenza permanente nella Repubblica di Slovenia al momento del deposito della richiesta di divorzio. Qualora uno dei coniugi sia un cittadino sloveno, ma non abbia una residenza permanente in Slovenia e il divorzio non possa avvenire in conformità con le norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dalla legge slovena.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti la cessazione di unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, considerando che le conseguenze delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle in caso di matrimonio, possono applicarsi le stesse disposizioni che disciplinano il divorzio.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Regimi personali e patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i coniugi siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove i coniugi non abbiano la stessa nazionalità né residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza comune. Nei casi in cui non sia possibile determinare la legge applicabile secondo queste norme, si applica la legge con la quale essi hanno il collegamento più stretto.

I regimi patrimoniali contrattuali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato che governava il loro rapporto personale e patrimoniale al momento della conclusione del contratto. Qualora detta legge preveda che i coniugi possano scegliere una legge che disciplini i loro accordi patrimoniali, si applica la legge scelta dagli stessi.

Quando un matrimonio viene annullato o sciolto, in relazione ai regimi personali e patrimoniali comuni trovano applicazione le stesse norme in materia di conflitto di leggi che si applicano ai regimi personali e patrimoniali tra coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge dello Stato di cui un defunto era cittadino al momento del decesso disciplina l’eredità. La capacità di testare è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento dell’esecuzione del testamento.

La forma del testamento è valida se è valida secondo uno dei seguenti sistemi giuridici: la legge dello Stato in cui è stato redatto il testamento; la legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge dello Stato in cui un testatore aveva la sua residenza permanente al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge slovena; oppure la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile per quanto riguarda i beni immobili.

Una forma di revoca di un testamento è valida se è valida secondo una qualsiasi delle leggi ai sensi delle quali la redazione del testamento sarebbe valida, così come spiegato.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai rapporti patrimoniali e ad altri diritti su beni si applica la legge dello Stato in cui si trovano i beni. Ai rapporti patrimoniali riguardanti beni in fase di trasporto si applica la legge dello Stato di destinazione. Ai rapporti patrimoniali in materia di veicoli di trasporto, si applica la legge dello Stato in cui detti veicoli si trovano, a meno che la legge slovena non disponga diversamente.

3.9 Insolvenza

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza si applica direttamente in Slovenia alle questioni che rientrano nella sua applicabilità e negli Stati membri dell’UE. Qualora il regolamento non si applichi, la legge applicabile è il diritto nazionale sloveno, vale a dire la Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP, UL RS, ZFPPIPP-UPB7, n. 63/2013).

In tale legge, il capitolo intitolato “Procedure di insolvenza con natura internazionale” contiene norme generali relative alle procedure di insolvenza con natura internazionale, disciplina l’accesso dei creditori e degli amministratori stranieri a un tribunale nazionale e disciplina la cooperazione con i tribunali stranieri e gli amministratori stranieri. Esso disciplina inoltre il riconoscimento di misure temporanee e procedure di insolvenza straniere, misure parallele dovute all’insolvenza e la legge da applicare alle conseguenze di una procedura di insolvenza.

Un giudice nazionale che ha giurisdizione su procedure di insolvenza nazionali può decidere in merito al riconoscimento di una procedura estera e alla cooperazione con tribunali stranieri. I tribunali nazionali locali competenti della gestione delle procedure di insolvenza nazionali sono: 1. nel caso in cui un debitore, che è una persona giuridica, o un imprenditore nazionale abbia sede nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui ha sede il debitore; 2. nel caso in cui un debitore, che è una persona straniera, abbia una filiale nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui la filiale del debitore ha la sua sede principale di attività; 3. negli altri casi: il Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunale distrettuale di Lubiana).

Per quanto riguarda la legge applicabile alle conseguenze giuridiche delle procedure di insolvenza, la norma generale prevede che si applichi la legge dello Stato in cui si tengono le procedure, a meno che la legge non disponga diversamente per un caso particolare. La legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio contiene norme in materia di legge applicabile in relazione a contratti concernenti l’uso di beni immobili acquisiti, come quella che statuisce che si applica la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile. Norme speciali sulla legge sui diritti registrati in un registro (legge dello Stato la cui autorizzazione è quella di gestire il registro) si applicano in riferimento alla legge sull’applicazione di sistemi di pagamento e mercati finanziari (legge dello Stato applicata a tali sistemi di pagamento/mercati finanziari) per quanto riguarda la legge da applicare per compensare contratti e riacquistare contratti e la legge che disciplina i contratti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Slovacchia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La principale fonte nazionale del diritto internazionale privato slovacco è la legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e processuale (“legge sul diritto internazionale privato”), che con le norme sul conflitto di legge di cui agli articoli da 3 a 31 definisce la legge applicabile in specifici ambiti giuridici (capacità di esercitare diritti e intraprendere azioni legali, validità delle azioni legali, diritto sostanziale, diritto contrattuale, diritto del lavoro, diritto successorio e diritto di famiglia). La legge sul diritto internazionale privato si applica soltanto se non diversamente previsto da un testo normativo dell’Unione europea direttamente applicabile o da un trattato internazionale vincolante per la Repubblica slovacca o – più precisamente – da una legge che vi dà attuazione. Occorre quindi tenere presente che l’applicazione della legge sul diritto internazionale privato, cui è fatto riferimento nel presente documento, è possibile soltanto in mancanza di una normativa internazionale o dell’Unione.

Il diritto slovacco prevede norme ulteriori in materia di conflitto di legge rispetto alla legge sul diritto internazionale privato, tra cui :

- la legge n. 513/1991 (“codice del commercio”). A parte la norma sul conflitto di legge di cui all’articolo 22, il titolo III contiene disposizioni speciali per le obbligazioni in materia di commercio internazionale da applicarsi in aggiunta alle altre disposizioni nelle cause in materia contrattuale di natura internazionale;

- la legge n. 311/2001 (“codice del lavoro”), articolo 241 bis, comma 7 (legge applicabile per stabilire se un datore di lavoro occupa un posto dirigenziale, laddove questo sia soggetto a una legge diversa da quella di uno Stato membro dell’UE);

- la legge n. 8/2008 sulle assicurazioni, articolo 89 (legge applicabile ai contratti di assicurazione);

- la legge n. 191/1950 in materia di cambiali e assegni (“legge sulle cambiali e sugli assegni”), che contiene disposizioni specifiche sulla legge internazionale in materia di cambiali (articoli 91 e seguenti) e assegni (articoli 69 e seguenti).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

a) Convenzioni ONU: convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, 20.6.1956; convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, 24.4.1963.

b) Convenzioni del Consiglio d’Europa: convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero, 7.6.1968; protocollo addizionale alla convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero, 15.3.1978; convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell’affidamento dei minori, 20.5.1980.

c) Convenzioni della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato: convenzione concernente la procedura civile, 1.3.1954; convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, 18.3.1970; convenzione sul riconoscimento di divorzi e separazioni, 1.6.1970; convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, 2.10.1973; convenzione relativa alla notificazione alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, 15.11.1965; convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 25.10.1980; convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, 29.5.1993; convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, 5.10.1961; convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, 19.10.1996; convenzione sull’accesso internazionale alla giustizia, 25.10.1980.

d) Trattati di unificazione delle norme in materia di conflitto di leggi: convenzione sulla legge applicabile in materia d’incidenti della circolazione stradale, 4.5. 1971; convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, 19.10.1996.

e) Trattati di unificazione delle norme di diritto sostanziale di applicazione diretta: convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, 11.4.1980; convenzione sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci, New York, 14.6.1974, modificata del protocollo dell’11 aprile 1980.

f) Trattati sull’arbitrato: convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, 10.6.1958; convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale, 21.4.1961.

g) Trattati sul trasporto internazionale: convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, 19.5.1965; convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali, 9.5.1980, modificata dal protocollo del 20.12.1990.

h) Altre convenzioni di diritto internazionale privato con valenza giuridica: modifiche allo statuto della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato del 15 luglio 1955, 30.6.2005; convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, 24.6.1995; convenzione di diritto civile sulla corruzione, 4.11.1999; accordo sulla traslazione delle salme, 26.10.1973.

i) Convenzioni vincolanti per la Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia giudiziaria: convenzione sulla risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, 18.2.1965; statuto della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (in vigore dal 15 luglio 1955, modificato il 1° gennaio 2007), 31.10.1951; convenzione sull’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, 26.9.1927; protocollo relativo alle clausole di arbitrato, 24.9.1923; convenzione sulla composizione mediante procedura arbitrale delle controversie in materia civile derivanti da relazioni di cooperazione economica e tecnico-scientifica, 26.5.1972; convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, 15.4.1958; convenzione sullo status giuridico, i privilegi e le immunità delle organizzazioni intergovernative economiche che operano in determinati settori di cooperazione, 5.12.1980.

j) Trattati in materia di diritti d’autore e proprietà industriale (a titolo di esempio): convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 20.3.1883; convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 9.9.1886.

Le altre convenzioni vincolanti per la Repubblica slovacca sono reperibili sul sito Internet del ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica slovacca all’indirizzo www.mzv.sk.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

1. Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza legale e sulla regolazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 28.3.1989

2. Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza legale e sulla regolazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 21.12.1987

3. Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l’Unione Sovietica sull’assistenza legale e sulla regolazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Mosca, 12.8.1982

4. Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica dell’Austria sul mutuo rapporto giuridico in materia civile, sui documenti e sulle informazioni giuridiche con il Protocollo conclusivo, Praga, 10.11.1961

5. Trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca sull’assistenza legale prestata dalle autorità giudiziarie e sulla regolazione di alcuni rapporti giuridici in materia civile e penale, 29.10.1992

6. Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica federale di Iugoslavia sulla regolazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 20.1.1964

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Determinare quale sia la norma giuridica pertinente e come applicarla a un determinato rapporto giuridico spetta all’autorità giudiziaria, che procede d’ufficio partendo dal principio secondo cui le parti di una controversia legale non sono tenute a invocare né a dimostrare la legge applicabile al loro caso. In termini di applicabilità, l’ordinamento giuridico slovacco distingue tra norme sul conflitto di legge imperative e dispositive. Le norme imperative sul conflitto di legge sono disposizioni che il giudice deve applicare indipendentemente dalla volontà delle parti o dal fatto che esse abbiano invocato tale diritto o meno. Le norme dispositive – utilizzate solitamente in ambito contrattuale nel diritto slovacco – sono norme di diritto che possono essere annullate o modificate con accordo delle parti interessate.

2.2 Rinvio

Il diritto internazionale privato slovacco considera il rinvio nell’ambito delle proprie norme di conflitto quale rinvio al sistema giuridico dell’altro Stato in generale, incluso alle rispettive norme sul conflitto di legge. In base alla norma generale prevista dalla legge sul diritto internazionale privato (articolo 35), il rinvio è consentito se contribuisce al raggiungimento di una soluzione ragionevole ed equa della questione. Nel decidere se accogliere o respingere la remissione e l’ulteriore trasmissione, il giudice può tenere conto soltanto di elementi fattuali e giuridici che possono incidere sulla scelta della legge applicabile, ma non di fattori che influiscano sull’effettiva e decisiva risoluzione del caso. La legge slovacca prevede che il rinvio debba essere accettato nei casi riguardanti il diritto individuale, il diritto di famiglia e il diritto successorio. In materia contrattuale il rinvio è applicabile solo in via del tutto eccezionale ed è direttamente escluso nei casi riguardanti la scelta della legge applicabile (articolo 9, comma 2, della legge sul diritto internazionale privato). La legge in materia di cambiali e assegni contiene una disposizione specifica in base alla quale il rinvio è accettato senza che il giudice debba esaminare il requisito riguardante la soluzione ragionevole ed equa (articoli 69 e 91 della legge in materia di cambiali e assegni).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto slovacco non contiene norme generali sugli effetti di un’eventuale modifica del criterio di collegamento. Nei casi in cui la norma slovacca sul conflitto di legge non specifica il momento per procedere con la valutazione del criterio di collegamento, i giudici slovacchi lo deducono avvalendosi di altri criteri di collegamento o ricorrendo alla giurisprudenza. Tuttavia, in genere, il periodo applicabile coincide con il momento in cui viene a crearsi la situazione legale o più specificatamente, con la data di avvio del procedimento, in base alle particolari circostanze del caso.

I cambiamenti di stato sono tipici per i beni mobili. La modifica del criterio della legge applicabile a seconda dell’ubicazione è disciplinata dall’articolo 6 della legge sul diritto internazionale privato, che distingue tra beni mobili in quanto tali (in generale) e beni mobili trasportati nell’ambito di un contratto (merci in transito). Nel caso dei beni mobili in quanto tali, la legge applicabile è quella del luogo in cui si trovava il bene nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine o posto fine al diritto. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che il contenuto e gli effetti di un diritto sostanziale acquisito a norma di un’altra legge (vale a dire il trasferimento dei diritti acquisiti in un paese a una categoria equivalente in un altro paese) devono essere valutati alla luce della legge della nuova (attuale) ubicazione del bene.

In caso di beni trasportati (ove il trasporto deve ancora avere luogo), il criterio di collegamento è la legge del luogo da cui sono stati spediti. La questione della modifica dei criteri di collegamento per i beni mobili può presentarsi anche in relazione alla prescrizione. Espressamente a questo fine, l’articolo 8 della legge sul diritto internazionale privato precisa che la prescrizione è disciplinata dalla legge del luogo in cui il bene si trovava all’inizio dei termini di prescrizione. Ciononostante, l’acquirente della prescrizione può invocare la legge dello Stato in cui ha avuto luogo la prescrizione, qualora tutte le condizioni relative alla prescrizione previste dalla legge dello Stato in questione siano state rispettate da quando il bene si trovava in tale Stato. Se il bene è stato successivamente trasferito nel territorio di più Stati, le condizioni verranno esaminate alla luce della legge del luogo in cui era situato il bene all’inizio del periodo di prescrizione oppure dalla legge del luogo in cui si trovava nel corso dell’intero periodo pertinente per la prescrizione.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Norme di diritto imperative e riserva di ordine pubblico

La differenza fondamentale tra norme imperative e riserva di ordine pubblico consiste nei loro effetti. Mentre le norme imperative agiscono “in offensiva” (indipendentemente dal contenuto della legge straniera), la riserva di ordine pubblico interviene “in difensiva” (solo quando l’applicazione della normativa straniera metterebbe a repentaglio gli interessi dichiarati). La riserva di ordine pubblico non tutela tutte le disposizioni imperative del diritto slovacco, ma soltanto quelle considerate questioni di principio fondamentali (come ad esempio il principio del matrimonio monogamo).

Le norme imperative sono norme di diritto nazionale da cui non è possibile derogare. Devono essere applicate in ogni situazione, indipendentemente dalla legge che, in base alle norme sul conflitto di leggi, disciplina un determinato rapporto giuridico. Generalmente di diritto pubblico, tali norme possono anche presentare un carattere di diritto privato, se volte a tutelare uno specifico interesse sostanziale. La valutazione della natura imperativa di una determinata norma è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il diritto slovacco non specifica chiaramente le norme imperative, ma ne sono esempi tipici il diritto dei consumatori e alcuni ambiti del diritto del lavoro (ad esempio, le norme in materia di salute e di sicurezza, gli orari di lavoro, ecc.). Nel diritto di famiglia, ad esempio, sono norme imperative le norme del codice penale che disciplinano i reati contro la famiglia e la gioventù.

La riserva di ordine pubblico è istituita dall’articolo 36 della legge sul diritto internazionale privato, secondo cui una disposizione di legge di un paese terzo non può essere applicata qualora l’applicazione comporti effetti che contrastano con i fondamenti del sistema sociale e statale della Repubblica slovacca e con le sue leggi, che devono essere rispettate in modo incondizionato, indipendentemente dalla volontà delle parti. Si tratta in particolare delle norme costituzionali che istituiscono il diritto a un processo giusto, nonché i principi fondamentali dell’uguaglianza di fronte alla legge e del divieto di discriminazione per sesso, razza, colore, religione, nazionalità, ecc. In linea con l’obiettivo perseguito dalla legge, il ricorso alla riserva di ordine pubblico deve essere moderato. Nell’applicare tale riserva, il giudice può decidere di non esaminare o valutare le disposizioni di legge dello Stato terzo, ma soltanto gli effetti della loro eventuale applicazione sull’ordine pubblico della Repubblica slovacca.

2.5 Accertamento della legge straniera

La Repubblica slovacca è uno dei paesi in cui le disposizioni giuridiche sono considerate leggi e non fatti da dimostrare. Di conseguenza, le autorità giudiziarie provvedono a stabilire quali disposizioni giuridiche sono di loro iniziativa. Ai sensi dell’articolo 53 della legge sul diritto internazionale privato, per determinare la legge straniera, l’autorità giudiziaria adotta tutte le misure necessarie e si adopera per reperire il contenuto della legge straniera utilizzando risorse proprie, consultando fonti accessibili al pubblico, imponendo alle parti del procedimento di trasmettere le informazioni richieste o chiedendo informazioni al ministero della Giustizia (che è tenuto a fornire una risposta). I giudici possono quindi avvalersi anche delle loro conoscenze circa il contenuto della legge straniera o risalire al contenuto stesso ricorrendo a esperti nel settore del diritto internazionale privato o alle parti del procedimento, nonché consultando Internet. Se non è possibile definire il contenuto della legge straniera in tempi ragionevoli oppure laddove la definizione del contenuto comporti seri ostacoli o sia impossibile, si applica la legge slovacca. In caso di dubbi nel determinare il contenuto della legge straniera, i giudici possono chiedere la collaborazione del ministero della Giustizia.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Obbligazioni contrattuali

Rientrano nell’ambito di applicazione della legge sul diritto internazionale privato solo i contratti di diritto privato, ossia in materia di diritto civile, commercio, famiglia e lavoro, nonché altri contratti analoghi con una componente internazionale. In linea con il principio dell’autonomia della volontà delle parti contraenti, nel caso dei rapporti patrimoniali l’articolo 9 della legge sul diritto internazionale privato privilegia una scelta di legge da parte delle stesse parti contraenti (che rende così possibile una scelta di legge anche nel settore dell’occupazione). La scelta della legge è limitata soltanto nel caso dei contratti stipulati con i consumatori, che, qualora la legge scelta non garantisca loro un sufficiente livello di protezione, sono tutelati dal sistema giuridico che garantisce loro il trattamento più favorevole (articolo 9, comma 3 e articolo 10, comma 4, della legge sul diritto internazionale privato). Se non viene operata alcuna scelta di legge, la legislazione applicata è quella dello Stato che garantisce una risoluzione ragionevole per il tipo di contratti in questione. In linea con il principio della risoluzione ragionevole, l’articolo 10, commi 2 e 3, della legge sul diritto internazionale privato, fornisce esempi delle leggi che in genere si applicano a tipologie specifiche di contratti. Ad esempio, i contratti di compravendita sono disciplinati dalla legge del luogo in cui il venditore ha la sede sociale. Per le obbligazioni contrattuali, la legge sul diritto internazionale privato disciplina anche gli effetti di diritto sostanziale dei rapporti contrattuali (articolo 12), i termini di prescrizione e di compensazione (articolo 13), nonché le disposizioni per gli atti giuridici unilaterali (articolo 14), anche se non destinati a un’entità denominata (in questi casi, il criterio di collegamento è rappresentato dal domicilio del debitore).

Le obbligazioni contrattuali nel diritto internazionale in materia di cambiali e assegni sono disciplinate specificatamente dalla legge sulle cambiali e gli assegni (articolo 69 e seguenti e articolo 91 e seguenti).

Atti giuridici

Le questioni in materia di conflitto di legge riguardanti la validità degli atti giuridici, gli effetti della nullità e la forma di un atto giuridico sono disciplinate dall’articolo 4 della legge sul diritto internazionale privato. La legge applicabile agli effetti di un atto giuridico è applicabile anche agli aspetti relativi alla validità e alla nullità dello stesso atto. La legge applicabile è determinata dalle norme in materia di conflitto di legge pertinenti, specificate per l’atto giuridico in questione. Esistono due eccezioni per cui la validità di un atto giuridico e le conseguenze della relativa nullità non sono disciplinate dalla stessa legge che ne governa gli effetti, nello specifico, i casi in cui la legge dispone altrimenti o i casi in cui ciò è essenziale ai fini di una risoluzione ragionevole. Per quanto concerne la forma degli atti giuridici, è sufficiente che un atto giuridico sia stato effettuato in linea con la legge del luogo in cui è o è stato compiuto. Non è quindi necessario mantenere la forma dell’atto richiesta dalla legge scelta dal foro competente, come nel caso della validità. Tuttavia, questa norma accessoria in materia di conflitto di legge non può essere utilizzata se la legge scelta dal foro competente quale legge applicabile al contratto prevede una forma scritta di contratto come condizione necessaria ai fini della sua validità.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La principale norma nazionale in materia di conflitto di legge per le obbligazioni extracontrattuali è l’articolo 15 della legge sul diritto internazionale privato. In base a tale articolo, le domande di risarcimento di un danno causato dall’inosservanza di un dovere derivante dalla legislazione di applicazione generale (torto) e i casi in cui la legge prevede il risarcimento indipendentemente dall’illiceità dell’azione (responsabilità per il risultato) sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si è verificato il danno oppure del luogo in cui si sono verificate le circostanze che hanno fatto sorgere il diritto al risarcimento. I criteri di collegamento applicabili alla gestione di affari altrui (negotiorum gestio), all’arricchimento senza causa, ecc., derivano mutatis mutandis dall’articolo 15 e da altre disposizioni della legge sul diritto internazionale privato.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Le norme generali sul conflitto di leggi, ossia quelle relative alla determinazione della legge applicabile alla personalità giuridica di una persona fisica, sono contenute nell’articolo 3 della legge sul diritto internazionale privato, secondo cui la capacità di un soggetto relativamente a diritti e azioni legali è disciplinata dalla legge dello Stato di cittadinanza dell’interessato. Un cittadino di un paese terzo che non dispone della capacità giuridica conformemente alla legge del suo Stato di cittadinanza può compiere un atto giuridico nella Repubblica slovacca a condizione che sia ritenuto capace in tal senso a norma del diritto slovacco. Tuttavia, tale atto può non essere necessariamente considerato valido in base alle leggi di altri Stati, ivi compreso quello di origine.

In base alla legge nazionale slovacca, la capacità di una persona fisica riguardo ai diritti e ai doveri sorge alla nascita (anche tutti i bambini concepiti, se nati vivi, dispongono di tale capacità) e termina con il decesso (al momento della dichiarazione di decesso da parte di un’autorità giudiziaria). La piena capacità giuridica si acquisisce all’età di 18 anni oppure con il matrimonio (possibile dai 16 anni). La piena capacità giuridica è un prerequisito essenziale per la capacità processuale, sebbene la legge possa conferire tale capacità a una parte che non dovrebbe averla, ad esempio, a un genitore minorenne nell’ambito di un procedimento di adozione al raggiungimento dei 16 anni. I minori hanno capacità legale solo per gli atti che, per loro natura, sono adeguati alla maturità intellettuale e mentale corrispondente alla loro età. Oltre al limite di età, per avere piena capacità giuridica, una persona deve essere altresì in grado di intendere e di volere. Solo un giudice può revocare o limitare la capacità giuridica di un soggetto.

In relazione alla capacità di contrarre matrimonio (articolo 19 della legge sul diritto internazionale privato – cfr. punto 3.5.), alla capacità di redigere o di revocare un testamento (articolo 18 della legge sul diritto internazionale privato – cfr. punto 3.7) e alla capacità processuale dei cittadini stranieri (articolo 49 della legge sul diritto internazionale privato) si applicano norme nazionali speciali sul conflitto di legge in materia di capacità giuridica. Le norme sul conflitto di legge che disciplinano la capacità delle persone giuridiche nel diritto slovacco sono contenute nell’articolo 22 del codice del commercio, in base al quale lo stato personale delle persone giuridiche è retto dal principio di incorporazione e la portata della capacità concessa loro dalla legge applicabile è pari a quella garantita anche dal diritto slovacco. La valutazione della capacità di una persona riguardo a obbligazioni derivanti da cambiali o assegni è stabilita dalla legge in materia di cambiali e assegni, secondo cui un soggetto è vincolato dalla legge del proprio Stato di cittadinanza.

Per quanto riguarda lo stato civile, il termine “domicilio” non viene utilizzato nel diritto slovacco quale criterio di collegamento e non equivale all’espressione slovacca “residenza permanente” (iscritto nel registro della popolazione della Repubblica slovacca). Il diritto di una persona ad avere un nome è incluso per analogia nell’ambito dello stato civile e la legge applicabile è quella applicata altresì alla capacità giuridica e processuale dell’interessato.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

A norma del diritto nazionale, per “madre” si intende la donna che ha dato alla luce il figlio. In caso di dubbi sulla maternità il giudice decide in base ai fatti stabiliti in relazione alla nascita. La paternità è stabilita alla luce di tre presunzioni semplici di paternità, specificate nella legge n. 36/2005 sulla famiglia (la legge sulla famiglia): i) la durata del matrimonio, ii) una dichiarazione del riconoscimento da parte dei genitori presso l’ufficio del registro e iii) il momento del rapporto sessuale tra il padre putativo e la madre del bambino.

La legge sul diritto internazionale privato contiene norme sul conflitto di legge in materia di determinazione della genitorialità (riconoscimento o rifiuto), connessa al momento della nascita del bambino Ai sensi dell’articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui il bambino ha acquisito la cittadinanza per nascita. Tale legge si applica in particolare per stabilire chi può essere oggetto di una dichiarazione di genitorialità, la forma in cui redigere la dichiarazione e se è possibile riconoscere la paternità di un figlio concepito. Se, al momento della nascita, un bambino acquisisce più di una cittadinanza o non ne acquisisce nessuna, si applica l’articolo 33 della legge sul diritto internazionale privato. Per un minore che abbia acquisito così la cittadinanza slovacca, ma che è nato e risiede all’estero, la legge applicabile è la legge dello Stato della sua residenza abituale. A norma dell’articolo 23, comma 3, della legge sul diritto internazionale privato, nel caso in cui un minore (indipendentemente dalla nazionalità) viva (ossia abbia la residenza permanente) nella Repubblica slovacca al momento della determinazione della genitorialità, quest’ultima può essere determinata conformemente alla legge slovacca, se tale legge è nell’interesse del bambino. Questa disposizione dà la possibilità di esaminare la validità del riconoscimento in base alla legge dello Stato in cui è stata riconosciuta la genitorialità e non a quella dello Stato della nazionalità del bambino al momento della nascita. Ciononostante, per essere valido, il riconoscimento della genitorialità deve semplicemente essere conforme alla legge dello Stato in cui ha avuto luogo.

3.4.2 Adozione

Conformemente alla legge slovacca sulla famiglia, dall’adozione deriva una relazione tra figlio adottato e genitori adottivi (e i rispettivi parenti) identica, sotto il profilo giuridico, a una famiglia biologica. Solo un giudice può decidere in merito a un’adozione, su proposta dei genitori adottivi, che non devono necessariamente essere cittadini slovacchi, ma devono essere iscritti sul certificato di adozione, a norma della legge n. 305/2005 sulla protezione sociale e giuridica dei minori e sulla tutela sociale. Possono essere adottati solo i bambini di età inferiore ai 18 anni. La normativa attuale consente l’adozione congiunta di un figlio solo ai partner coniugati (oppure al coniuge che vive con il genitore del bambino nell’ambito di un matrimonio oppure al vedovo/alla vedova di un genitore o genitore adottivo). In casi eccezionali anche una persona sola può adottare un figlio. Per l’adozione di un minore all’estero è necessaria l’approvazione del ministero dell’Occupazione, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca oppure di un’autorità amministrativa statale designata dallo stesso ministero. Un’adozione può essere annullata con sentenza del giudice nei sei mesi successivi all’inizio della validità del decreto di adozione.

A norma dell’articolo 26 della legge sul diritto internazionale privato, le adozioni sono disciplinate dalla legge dello Stato di cittadinanza dei genitori adottivi. Se i genitori adottivi sono di nazionalità diversa, si applica la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi e, in difetto di una residenza comune, la legge con cui i genitori adottivi sono più strettamente collegati. Laddove, a norma della legge straniera, le adozioni siano vietate o siano consentite soltanto a condizioni estremamente difficili e i genitori adottivi, o almeno uno dei due, abbiano vissuto per un lungo periodo nella Repubblica slovacca (che, nella giurisprudenza, coincide con un periodo non inferiore a un anno), è possibile applicare la legge slovacca. A norma dell’articolo 26 bis della legge sul diritto internazionale privato, l’affidamento preadottivo di un minore (che nel diritto slovacco precede l’adozione) è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale del minore. Nel valutare se per l’adozione sia necessario il consenso del minore o l’approvazione di altre persone o istituzioni, si applica la legge del paese della nazionalità dell’adottando (articolo 27 della legge sul diritto internazionale privato). Questa disposizione si applica anche a casi simili all’adozione, come ad esempio nel caso del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (non riconosciuto dalla legge slovacca).

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Conformemente alla legge slovacca, un matrimonio può essere contratto solo da un uomo e una donna dotati di piena capacità di intendere e di volere e non uniti in un altro matrimonio al momento della celebrazione. La legge vieta il matrimonio tra ascendenti, discendenti, fratelli e minori (un giudice può in via eccezionale autorizzare il matrimonio di un minore che abbia più di 16 anni). Questo requisito relativo all’età può essere classificato tra le norme imperative del diritto slovacco. In base alla legislazione slovacca, un matrimonio viene celebrato con una dichiarazione consensuale presso un ufficio del registro oppure dinanzi a un’autorità ecclesiastica.

A norma della legge sul diritto internazionale privato (articoli 19 e 20), la capacità di una persona di contrarre matrimonio e le condizioni di validità di quest’ultimo sono disciplinate dalla legge dello Stato di cittadinanza dell’interessato. Per quanto concerne la forma della celebrazione, la legge applicabile è quella del luogo in cui è concluso il matrimonio. Diversamente dalle norme generali sul conflitto di legge (articoli 3 e 4 della legge sul diritto internazionale privato), il ricorso associato alla legge slovacca è qui escluso. Per quanto concerne la valutazione della forma della celebrazione di un matrimonio, poiché la legge applicabile è la legge del luogo in cui è celebrato, ossia la legge applicata per esaminare aspetti tra i quali, ad esempio, le modalità di espressione del consenso al matrimonio, il numero di testimoni, l’organo competente per la celebrazione del matrimonio, la possibilità di contrarre matrimonio per procura, ecc. Questo criterio non si applica in caso di matrimoni consolari. La celebrazione di un matrimonio tra cittadini slovacchi all’estero, dinanzi a un’autorità che non sia un’autorità slovacca autorizzata a tal fine, è disciplinata specificatamente dall’articolo 20 bis della legge sul diritto internazionale privato, in base al quale un matrimonio di questo tipo è valido in Repubblica slovacca se è valido nello Stato dinanzi alle cui autorità è stato celebrato e qualora non vi siano elementi che lo ostacolino conformemente al diritto sostanziale slovacco.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge slovacca non contiene disposizioni riguardanti unioni diverse dal matrimonio. La dottrina giuridica riconosce l’esistenza di coniugi civili, ossia di un uomo e una donna, che pur non essendo sposati, formano un’unione solidale. Si tratta comunque di unioni di fatto, prive di valenza giuridica. Allo stesso modo, la legge slovacca non riconosce le unioni (civili) tra persone dello stesso sesso, né la separazione personale (legale).

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Conformemente al diritto nazionale sostanziale, il divorzio comporta la scioglimento del matrimonio tra coniugi in vita da parte di un tribunale. Nel caso del divorzio dei genitori di un minore, il giudice deve decidere anche in merito all’esercizio di diritti e obblighi genitoriali. La legislazione slovacca consente inoltre l’affidamento alternato.

L’articolo 22 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce norme sul conflitto di legge per lo scioglimento della convivenza coniugale mediante divorzio, dichiarazione di invalidità del matrimonio o in virtù del fatto che il matrimonio non avrebbe mai dovuto essere celebrato. Si applica quindi in primo luogo alle norme sul conflitto di legge relative allo scioglimento del matrimonio tra coniugi in vita. Lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato di cittadinanza dei coniugi al momento dell’avvio del procedimento. Come nel caso dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, il criterio applicato è la cittadinanza a un dato momento, nello specifico all’inizio della causa di divorzio (la cittadinanza originale dei coniugi o eventuali modifiche sono quindi irrilevanti). Se all’inizio della causa di divorzio i coniugi non erano cittadini dello stesso Stato, non è possibile applicare il criterio della cittadinanza ed è applicata la legge slovacca. Se la legge (straniera) applicabile non permette lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio oppure lo consente solo a condizioni particolarmente complesse, è possibile applicare la legge slovacca qualora almeno uno dei coniugi abbia vissuto nella Repubblica slovacca per un lungo periodo. Poiché questa opzione è possibile solo in presenza di un opportuno collegamento con la Repubblica slovacca, in base alla giurisprudenza, le persone interessate devono avere avuto la residenza nel paese per almeno un anno.

Per quanto concerne la legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini, i criteri di collegamento previsti dall’articolo 22, comma 3, della legge sul diritto internazionale privato per verificare la validità e l’effettiva esistenza del matrimonio contrastano con gli articoli 19 e 20 della legge sul diritto internazionale privato, che disciplina la capacità di contrarre matrimonio, nonché la validità e la forma del matrimonio. In base alla giurisprudenza, gli articoli 19 e 20 della legge sul diritto internazionale privato si applicano laddove la possibilità di celebrare il matrimonio (in termini di capacità e di forma) sia esaminata prima della celebrazione, mentre l’articolo 22, comma 3, della legge sul diritto internazionale, si applica se la validità del matrimonio è verificata n modo retrospettivo oppure se la verifica concerne l’effettiva esistenza del matrimonio. Analogamente, la giurisprudenza ha stabilito che, per l’articolo 22, comma 3, della legge sul diritto internazionale privato, la legge applicabile è la legge dello Stato di cui i coniugi erano cittadini nel momento in cui stava per essere celebrato il matrimonio.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Il diritto slovacco riconosce sei tipi principali di obbligazioni alimentari: obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli (ritenute le più importanti), obbligazioni alimentari dei figli nei confronti dei genitori, obbligazioni alimentari tra altri familiari, obbligazioni alimentari tra coniugi, l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge divorziato nonché l’assegno di mantenimento e il rimborso di alcuni costi per le madri nubili. Le norme relative al conflitto di legge contenute nell’articolo 24 bis della legge sul diritto internazionale privato fanno espresso riferimento solo alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli e concernono tutte le fattispecie di obbligazioni alimentari, eccetto le richieste avanzate dalla madre di un figlio nei confronti del padre (legge del paese di cui è cittadina la madre, cfr. articolo 25 della legge sul diritto internazionale privato), indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia minorenne o meno. Nel caso in cui il figlio sia minore, questi rapporti sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio o la residenza abituale. Nella maggior parte dei casi, i giudici slovacchi decidono in conformità alla legge del paese in cui è proposta l’azione. Altre obbligazioni alimentari (ad esempio, le obbligazioni alimentari tra coniugi) sono disciplinate dalla legge dello Stato del domicilio del beneficiario degli alimenti.

Il principale criterio di collegamento applicato alle relazioni tra genitori e figli è la residenza abituale del figlio. Solo in casi eccezionali il giudice tiene conto anche della legge di altri paesi che presentano un collegamento sostanziale con il caso.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In base alle norme in materia di conflitto di legge di cui all’articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato riguardanti i rapporti patrimoniali tra coniugi, il criterio di collegamento è rappresentato dalla nazionalità dei coniugi. Tuttavia, questo criterio può essere applicato con coerenza solo se i coniugi sono cittadini dello stesso Stato. Negli altri casi si applica la legge slovacca. La legge sul diritto internazionale privato non tratta i casi di modifica del criterio di collegamento (una modifica nella cittadinanza comune dei coniugi). Tuttavia, in base alla giurisprudenza, la legge applicabile è determinata dal momento in cui si è verificato il fatto rilevante dal punto di vista giuridico. L’articolo 21, comma 2, della legge sul diritto internazionale privato, esclude eventuali conflitti specificando che gli eventuali accordi patrimoniali matrimoniali conclusi (ad esempio, accordi su una riduzione della comunione dei beni, contratti matrimoniali, ecc.) devono essere valutati in conformità alla legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo. Questa norma sul conflitto di legge può essere applicata solo in associazione con un’altra norma sul conflitto di leggi, ma non singolarmente.

Il diritto sostanziale slovacco istituisce un tipo specifico di regime patrimoniale matrimoniale, cioè la comunione dei beni tra coniugi, che viene a crearsi con la celebrazione del matrimonio e giunge a termine con lo scioglimento del matrimonio. Il regime di comunione dei beni può essere ristretto o esteso successivamente, in base a un comune accordo tra i coniugi, oppure modificato in altro modo da una decisione del giudice (incluso di cessazione o di ripristino). La legge slovacca non contempla gli accordi prematrimoniali.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

Conformemente alle disposizioni sul conflitto di leggi, la successione si basa su un solo criterio di collegamento: secondo la norma generale in materia di conflitto di leggi, contenuta nella legge sul diritto internazionale privato, i rapporti giuridici relativi alle successioni sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento del decesso (articolo 17). Si tratta dell’unico criterio di collegamento per l’intera successione, senza distinzione tra beni materiali o immateriali. Se al momento del decesso il testatore era cittadino di due o più Stati membri o era apolide, la cittadinanza applicabile è determinata in linea con l’articolo 33 della legge sul diritto internazionale privato.

Per quanto concerne la capacità di redigere o di annullare un testamento e le conseguenze di eventuali imperfezioni contenute nel testamento e nella dichiarazione delle ultime volontà, la cittadinanza applicabile è la cittadinanza del testatore al momento dell’espressione delle proprie intenzioni. Di conseguenza, la modifica della cittadinanza dopo l’espressione delle intenzioni non incide sulla validità di un testamento o del suo annullamento. L’articolo 18 del diritto internazionale privato costituisce quindi una norma speciale in relazione all’articolo 3, comma 2, della stessa legge, secondo cui, perché un cittadino straniero compia un atto giuridico nella Repubblica slovacca è sufficiente che, conformemente al diritto slovacco, abbia la capacità per farlo. La legge determinata in funzione del paese della cittadinanza al momento della dichiarazione delle ultime volontà si applica anche per stabilire le modalità con cui i beni saranno lasciati in eredità dopo il decesso. La forma del testamento e il suo annullamento sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento. In ogni caso, è sufficiente che il testamento sia conforme alla legge dello Stato in cui è stato redatto (articolo 18). Questa ulteriore norma in materia di conflitto di legge è applicata se la forma in cui il testatore ha redatto il testamento non è conforme a quella prevista dallo Stato di cui era cittadino al momento della redazione del testamento. Pertanto, se il testatore non soddisfa le condizioni relative alla forma del testamento previste dalla legge dello Stato di cui era cittadino al momento di redigerlo, ma rispetta quelle previste dalla legge del luogo in cui il testamento è stato redatto, il testamento è considerato valido.

In base al diritto sostanziale slovacco, la successione di un bene può avvenire per legge, per testamento o per entrambi. La legge prevede quattro gradi di eredi per ordine di diritti successori, in base al quale il livello precedente esclude quello successivo. Il primo gruppo include i figli e il coniuge del testatore, mentre negli altri gruppi rientrano altri familiari e tutti coloro che hanno vissuto con il defunto nello stesso nucleo familiare per almeno un anno prima della morte e coloro che, per tale motivo, si sono occupati del nucleo familiare comune o erano a carico del defunto. Per quanto concerne la successione per testamento, la legge stabilisce che i testamenti conformi alle condizioni prescritte dalla legge possono essere redatti dal testatore oppure in forma di atto notarile. L’età minima per la redazione di un testamento è 15 anni. Esistono alcune restrizioni alla libertà di disposizione di beni ereditati per testamento, nella misura in cui i discendenti minorenni devono ricevere per lo meno un equivalente pari alla quota di eredità prevista dalla legge e i discendenti maggiorenni almeno la metà della quota prevista dalla legge. La legge slovacca prevede la rinuncia dell’eredità (soltanto nella sua interezza, sia per le attività che per le passività), l’incapacità di ereditare (come previsto dalla legge), la diseredazione dei discendenti (mediante uno strumento di diseredazione redatto dal defunto) e la devoluzione allo Stato (per cui, se non ci sono eredi, la proprietà passa allo Stato), ma non riconosce i testamenti congiuntivi, gli accordi di successione o le donazioni in punto di morte.

3.8 Proprietà immobiliare

In base alla legge slovacca, i diritti reali sono costituiti da terreni o edifici collegati direttamente al terreno da fondamenta solide (articolo 119 del codice civile).

A norma della legge sul diritto internazionale privato, il criterio di collegamento per i diritti materiali relativi ai beni reali è rappresentato dalla legge del luogo in cui è situato il bene (articolo 5 della legge sul diritto internazionale privato, che si applica altresì ai beni mobili non regolamentati dagli articoli 6 e 8 – cfr. 2.3). Tuttavia, l’articolo 7 della legge sul diritto internazionale privato prevale sulla suddetta norma, stabilendo che occorre tenere conto dei dati inseriti nei registri pubblici che istituiscono, modificano o annullano i diritti materiali relativi ai beni situati in uno Stato diverso da quello della legge che disciplina i fondamenti giuridici per la creazione, la modifica o la cessazione dei diritti reali relativi a tali beni. In questi casi, la legislazione applicabile è quella sui dati introdotti nei registri pubblici in vigore nel luogo in cui è situato il bene.

Secondo l’attuale legge slovacca, con il termine “registri pubblici” si intende il registro di terreni e immobili (catasto) (legge n. 162/1995 relativa al registro di terreni e immobili). Tuttavia, tra i registri del passato relativi alla proprietà rientrano il registro delle ferrovie, il registro delle strutture estrattive e il registro delle vie navigabili.

3.9 Insolvenza

Le procedure di insolvenza di natura internazionale che interessano gli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo sono disciplinate dalla legge n. 7/2005 in materia di insolvenza e di ristrutturazione (“codice sull’insolvenza”), a meno che il regolamento (CE) n. 1346/2000 non disponga diversamente. In linea con il codice di insolvenza, laddove la Repubblica slovacca non sia vincolata da un trattato internazionale che disciplina la soddisfazione dei creditori di un debitore fallito, ai fini del riconoscimento delle sentenze straniere in procedimenti inerenti al codice sull’insolvenza si applica il principio della reciprocità. L’insolvenza dichiarata da un tribunale slovacco vale anche per i beni situati nel territorio di un paese terzo, se consentito dalle leggi del paese in questione.

La legge sul diritto internazionale privato contiene norme sul conflitto di interessi che si applicano altresì, mutatis mutandis, al fallimento, in particolare l’articolo 5 (il criterio di collegamento è rappresentato dal luogo in cui è situato il bene mobile o immobile), l’articolo 7 (il criterio di collegamento per l’iscrizione nei pubblici registri è il luogo in cui è situato il bene) e le disposizioni che disciplinano le obbligazioni (articolo 9 e seguenti).

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Svezia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Il diritto internazionale privato è ora ampiamente disciplinato dalla legislazione dell'UE. Le norme nazionali svedesi in materia sono stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza. Il quadro legislativo è destinato principalmente a garantire l'applicazione delle convenzioni internazionali cui la Svezia aderisce. Le principali disposizioni giuridiche nel settore sono le seguenti:

Matrimonio e figli

• Capo 3, articoli 4 e 6 della Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela) (in appresso "IÄL");

• Articoli 9, 12 e 13 del Förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela] (in appresso "NÄF");

• Articolo 3 della Lagen om adoption i internationella situationer [legge (2018:1289) sull'adozione nei casi internazionali];

• Articoli 2, 3, 3bis, 5, 5bis, 6 e 6bis della Lagen om internationella faderskapsfrågor [legge (1985:367) su questioni di paternità internazionali] (in appresso "IFL");

• Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

• Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

• La Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali];

• Articolo 1 della Lagen om 1996 års Haagkonvention [legge (2012:318) relativa alla convenzione dell'Aia del 1996] e articoli da 15 a 22 della convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, conclusa all'Aia il 19 ottobre 1996 (in appresso convenzione dell'Aia del 1996);

• Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in appresso regolamento sulle obbligazioni alimentari) e protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Successione

• Articoli 20-38 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Contratti e acquisti

• Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in appresso regolamento Roma I);

• Articoli 79-87 della Växellagen 1932:130 [legge (1932:130) sui titoli cambiari];

• Articoli 58-65 della Checklagen 1932:131 [legge (1932:131) sugli assegni bancari];

• La Lagen om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker [legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali] (in appresso IKL);

• Articoli 25bis, 31bis e 42bis della Lagen om medbestämmande i arbetslivet [legge (1976:580) sulla codecisione nel campo del lavoro] (in appresso MBL);

- La Lagen om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal [legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi];

• Capo 13, articolo 4, e capo 14, articolo 2, del Sjölagen 1994:1009 (codice della navigazione marittima);

• Articolo 14 della Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden [legge (1994:1512) sui contratti stipulati con i consumatori];

• Capo 1, articolo 4, della Lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt [legge (2011:914) sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine];

• Capo 3, articolo 14, della Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler [legge (2005:59) sulle vendite a distanza e a domicilio];

• Articolo 48 della Konsumentköplagen 1990:932 [legge (1990:932) sulle vendite ai consumatori].

Responsabilità civile per danni

• Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in appresso regolamento Roma II);

• Articoli 8, 14 e 38 della Trafikskadelagen 1975:1410 [legge (1975:1410) sugli infortuni stradali];

• Articolo 1 della Lagen med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning [legge (1972:114) sulla convenzione del 9 febbraio 1972 sottoscritta da Svezia e Norvegia sul pascolo delle renne)];

• Articolo 1 della Lagen med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige [legge (1974:268) sulla convenzione del 19 febbraio 1974 sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sulla protezione dell'ambiente].

Diritto fallimentare

• Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (in appresso regolamento sull'insolvenza del 2015);

• Articoli 1, 3 e da 5 a 8 della Lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge [legge (1934:67) che stabilisce norme intese a disciplinare i casi di insolvenza riguardanti beni situati in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia];

• Articoli 1, da 4 a 9 e 13 della Lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge [legge (1934:68) relativa agli effetti comportati da casi di insolvenza in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia];

• Articoli 1, da 3 a 8 e 12 della Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land [legge (1981:6) sui casi di insolvenza relativi a beni situati in un altro paese nordico];

• Articoli 1, da 4 a 9, 13 e 14 della Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land [legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico].

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

La Svezia ha aderito alle convenzioni internazionali multilaterali indicate in appresso che contengono disposizioni riguardanti il diritto applicabile. La Svezia assume un approccio "dualistico" in relazione ai trattati internazionali; ciò significa che le convenzioni multilaterali sono state anche riprese nell'ordinamento nazionale (vedasi sopra).

Società delle nazioni

• Convenzione del 1930 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di cambiali e vaglia bancari;

• Convenzione del 1931 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di assegni.

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

• Convenzione del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali;

• Convenzione del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie;

• Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;

• Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Unione europea

Convenzione del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (il regolamento Roma I ha sostituito la convenzione per i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzioni tra paesi nordici

• Convenzione del 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia recante disposizioni di diritto internazionale privato in tema di matrimonio, adozione e tutela (modificata da ultimo dalla modifica alla convenzione del 2006);

• Convenzione del 1933 tra Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia in materia di insolvenza (in appresso convenzione nordica in materia di insolvenza);

• Convenzione del 1934 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia in materia di successioni, atti testamentari e amministrazione del patrimonio (modificata da ultimo dalla modifica alla convenzione del 2012);

• Convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • La 1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning (Convenzione del 1972 tra Svezia e Norvegia in materia di pascolo delle renne).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In generale, quando una controversia presenta implicazioni internazionali, il giudice dovrebbe affrontare di propria iniziativa la questione relativa alla legge applicabile. Diverse norme di diritto internazionale privato svedese stabiliscono che deve essere rispettata la legge applicabile scelta dalle parti contraenti per le questioni relative all'accordo. Quando una controversia può essere oggetto di una composizione amichevole, le parti possono anche concordare la legge applicabile al momento dell'esame della controversia da parte del giudice. Se una causa riguarda un rapporto giuridico per il quale la conciliazione è consentita dal diritto nazionale svedese, il giudice dovrebbe approvare una dichiarazione unanime di assoggettamento al diritto svedese, purché vi sia un collegamento con la Svezia [cfr. New Law Archive (NJA) 2017 pag. 168].

2.2 Rinvio

In generale il diritto internazionale privato in Svezia non accetta la teoria del rinvio. È prevista tuttavia una deroga all'articolo 79, secondo comma, della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58, secondo comma, della legge sugli assegni bancari per quanto riguarda la facoltà dei cittadini stranieri di sottoscrivere impegni che implichino l'emissione di cambiali o di assegni. Ciò si spiega con il fatto che tali disposizioni si basano su convenzioni internazionali. Un'altra eccezione è prevista all'articolo 9, secondo comma, della legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico. Per quanto riguarda infine la validità formale del matrimonio, il rinvio è riconosciuto al capo 1, articolo 1, settimo comma, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Non esistono norme generali per le conseguenze di un cambiamento del criterio di collegamento. Ad esempio, i regolamenti dell'Unione europea sui regimi patrimoniali dei coniugi e dei conviventi registrati si basano sul principio dell'immutabilità. Ciò significa che la legge applicabile determinata in base al criterio di collegamento esistente al momento in cui il matrimonio è stato celebrato, o al momento della registrazione dell'unione, sarà modificata solo in via eccezionale e a seguito di una domanda, a determinate condizioni previste dal pertinente regolamento dell'Unione europea.

Il principio della mutabilità, d'altro canto, si applica invece ai regimi patrimoniali tra coniugi nei contesti nordici. Ciò significa che se i coniugi non hanno concluso un accordo sulla scelta della legge applicabile e se entrambi sono successivamente domiciliati in un altro paese nordico e vi hanno risieduto da almeno due anni, si applica invece la legge di tale paese. Tuttavia, se entrambi i coniugi erano domiciliati in tale paese prima del matrimonio, o se i coniugi sono cittadini di tale paese, la legge di tale paese si applica a partire dal momento in cui erano ivi domiciliati. Un principio analogo si applica alla convivenza. (Cfr. il capo 3, articolo 9, e il capo 5, articolo 6 della legge [2019: 234] sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Secondo un principio generale del diritto internazionale privato svedese una disposizione di diritto straniero non va applicata qualora la sua applicazione sia manifestamente incompatibile con i fondamenti dell'ordinamento giuridico svedese. Disposizioni in tal senso figurano anche in diverse normative del diritto internazionale privato. Da ciò non si può tuttavia concludere che una restrizione per motivi di ordine pubblico debba essere contenuta in un atto normativo. Sono numerose le sentenze che stabiliscono che la legge straniera non può essere applicata per ragioni di ordine pubblico.

Spetta di norma alla magistratura determinare quali norme del diritto svedese siano vincolanti a livello internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Se un tribunale ritiene applicabile una legge straniera, ma ignora le disposizioni sostanziali del sistema giuridico straniero, può scegliere tra due soluzioni: o condurre egli stesso un'indagine o chiedere a una delle parti di produrre le necessarie informazioni. Sceglierà la soluzione più conveniente. Se il tribunale decide di indagare coi propri mezzi sulla questione può contare sull'appoggio del ministero della Giustizia. Il tribunale in genere svolgerà un ruolo più attivo nelle vertenze su cui solo un'autorità giudiziaria può decidere, mentre per quelle in cui le parti sono libere di trovare un accordo tra ‑, può lasciare che le parti interessate si occupino degli accertamenti.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La Svezia è parte firmataria della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali. In determinati ambiti si applicano altre norme di legge. Il regolamento Roma I ha sostituito la convenzione per i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009.

Gli accordi relativi alla vendita di beni mobili materiali è disciplinata dalla legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali con la quale è stata recepita nel diritto svedese la convenzione dell'Aia del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali. Tale legge prevale sulle disposizioni del regolamento Roma I. Essa non contempla tuttavia i contratti stipulati con i consumatori. Secondo l'articolo 3 della legge, l'acquirente e il venditore possono accordarsi sulla legge applicabile. L'articolo 4 stabilisce che se le parti non hanno stabilito il diritto applicabile, si applica la legge del paese in cui risiede abitualmente il venditore. Deroga a tale norma il venditore che ha accettato l'ordine nel paese di residenza abituale dell'acquirente e gli acquisti in borsa o in un'asta pubblica.

Costituiscono un'altra deroga alle norme del regolamento Roma I taluni contratti stipulati con i consumatori. L'articolo 48 della legge sulle vendite ai consumatori (1990:932), l'articolo 14 della legge sui contratti stipulati con i consumatori (1994:1512), il capo 1, articolo 4 della legge (2011:914) sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine e il capo 3, articolo 14, della legge (2005:59) sulle vendite a distanza e a domicilio prevedono norme speciali volte a proteggere il consumatore dalle clausole sulla legge applicabile. Secondo tali norme in determinate circostanze va applicata la legge di un paese membro del SEE qualora essa garantisca al consumatore un livello di protezione più elevato.

Per quanto riguarda titoli di cambio e assegni sono previste norme specifiche agli articoli 79-87 della legge sui titoli cambiari (1932:130) e agli articoli 58-65 della legge sugli assegni bancari (1932:131). Tali norme si basano sulla convenzione di Ginevra del 1930 per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiali e vaglia cambiari e sulla convenzione di Ginevra del 1931 per regolare taluni conflitti di legge in materia di assegni bancari.

Alcuni contratti di assicurazione per la responsabilità civile sono disciplinati dalla legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La questione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è disciplinata dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Nel diritto internazionale privato svedese il criterio di collegamento decisivo per stabilire lo statuto personale era considerato tradizionalmente la nazionalità. Oggigiorno esistono numerosi esempi in cui la nazionalità, in quanto principale criterio di collegamento, è sostituita dal domicilio al punto che è lecito chiedersi se si possa parlare ancora di un unico criterio di collegamento principale per stabilire lo statuto personale. Nel diritto privato internazionale svedese il concetto di "statuto personale" riguarda prevalentemente la capacità delle persone fisiche e il nome.

Secondo il capo 1, articolo 1, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela, la capacità di contrarre matrimonio di fronte ad un'autorità svedese deve essere in linea di massima stabilita conformemente alla legge svedese, se una delle due parti è cittadino svedese o domiciliata in Svezia. Norme simili si applicano nei paesi nordici in virtù dell'articolo 1 dell'ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Norme speciali in materia di tutela dei minori e amministrazione fiduciaria sono previste ai capi 4 e 5 della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela e agli articoli 14-21bis dell'ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Per quanto riguarda la questione della legge applicabile alla capacità contrattuale, una risposta parziale è fornita dall'articolo 13 del regolamento Roma I. La capacità di effettuare operazioni che prevedano l'emissione di cambiali o assegni è disciplinata da norme speciali di cui all'articolo 79 della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58 della legge sugli assegni bancari.

Una norma speciale che disciplina la capacità di essere parte in giudizio figura al capo 11, articolo 3 del rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria). Secondo tale norma il cittadino straniero che nel proprio paese non può intentare un'azione giudiziaria può farlo in Svezia se il diritto svedese gliene conferisce la facoltà.

Per il diritto internazionale privato svedese le questioni relative al nome appartengono alla legislazione sullo statuto personale. Ciò significa, ad esempio, che l'assunzione del cognome del coniuge non è classificata come una questione che rientra negli effetti giuridici del matrimonio nella sfera personale. Secondo l'articolo 31 della Lagen om personnamn 2016:1013 (legge (2016:1013) sui nomi personali), le disposizioni non si applicano ai cittadini svedesi domiciliati in Danimarca, Norvegia o Finlandia. Da ciò si può concludere a contrario che essa si applica agli altri cittadini svedesi. Ai sensi dell'articolo 32, la legge può applicarsi anche agli stranieri domiciliati in Svezia.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Il diritto sostanziale svedese non distingue tra figli legittimi e illegittimi e il diritto internazionale privato svedese non prevede norme specifiche sulla scelta della legge applicabile per determinare se un figlio sia da considerare nato entro o al di fuori del matrimonio o se un figlio nato al di fuori del matrimonio possa essere legittimato.

Per quanto riguarda la legge applicabile all'accertamento della paternità, esistono norme diverse in materia di presunzione di paternità e per il riconoscimento della paternità da parte della giustizia. La presunzione di paternità è disciplinata dall'articolo 2 della legge (1985:367) sulle questioni di paternità internazionali. Secondo tale legge un uomo che è sposato o è stato sposato con una donna che ha un figlio è considerato il padre di questo, per effetto della legge dello Stato in cui il figlio è domiciliato dalla nascita o, qualora tale legge non attribuisca la paternità a nessuno, per effetto della legge dello Stato di cui il minore è divenuto cittadino per nascita. Se tuttavia il bambino era domiciliato in Svezia al momento della nascita, la questione sarà sempre regolata nei termini della legislazione svedese. Se la paternità va stabilita in via giudiziale, si applica in genere la legge del paese in cui il bambino risultava domiciliato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

A norma dell'articolo 3 della legge (2018:1289) sull'adozione nei casi internazionali, in caso di domanda di adozione il tribunale svedese deve applicare il diritto svedese.

Una decisione di adozione straniera valida in Svezia ha lo stesso effetto giuridico di una decisione di adozione svedese.

La questione della legge applicabile al mantenimento dei figli è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Di norma le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il figlio ha il domicilio. Nel caso in cui il figlio non riceva gli alimenti dalla parte tenuta per legge a versarli, la legge da applicare è quella del paese in cui si trova l'autorità giudiziaria. Se il figlio non riceve gli alimenti dalla parte tenuta a versarli in base a una delle suddette leggi ed entrambe le parti hanno la cittadinanza dello stesso Stato, la legge da applicare è quella dello Stato in questione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto concerne la capacità di contrarre matrimonio, si veda il precedente punto 3.3. La norma generale prevede che il matrimonio sia considerato valido quanto alla forma se è valido nel paese in cui è stato celebrato; cfr. capo 1, articolo 7 della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

Gli effetti giuridici del matrimonio possono essere suddivisi in due categorie principali, quelli della sfera personale e quelli connessi con il regime patrimoniale dei coniugi (cfr. punto 3.6 di seguito). Sotto il profilo personale, l'effetto giuridico principale del matrimonio è il dovere di mutua assistenza dei coniugi. Nel diritto internazionale privato svedese questioni come il diritto successorio dei coniugi, l'acquisizione del cognome dell'altro o l'obbligo di mantenimento dei figli del coniuge non sono considerate effetti giuridici del matrimonio e la legge applicabile è determinata dalle norme in materia di scelta della legge applicabile che disciplinano la successione, i nomi personali, ecc.

La questione del diritto applicabile al mantenimento del coniuge è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Secondo la norma generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di domicilio della parte cui spetta l'obbligo di mantenimento. Se uno dei coniugi si oppone all'applicazione di tale legge e la legge di un altro Stato presenta un collegamento più stretto con il matrimonio (in particolare la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno avuto il più recente domicilio comune), si applica la legge dell'altro Stato.

Per quanto riguarda il divorzio, il capo 3, articolo 4, primo comma, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela stabilisce l'applicazione da parte del tribunale svedese del diritto interno. Il secondo comma dello stesso articolo prevede una deroga nel caso in cui entrambi i coniugi siano cittadini stranieri e né l'uno né l'altro siano stati domiciliati in Svezia per almeno un anno.

Il diritto sostanziale svedese non contempla gli statuti giuridici della separazione legale o dell'annullamento del matrimonio. Le norme che disciplinano la divisione dei beni in seguito alla separazione legale sono riportate al capo 2, articolo 6, e al capo 3, articolo 13 della legge (2019: 234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Le questioni relative al diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sono disciplinate dal capo III del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Norme analoghe sono previste per i partner registrati al capo III del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Il capo 2 della legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali stabilisce disposizioni che integrano i regolamenti dell'Unione europea (cfr. tra l'altro il capo 2, articoli 4 e 5).

Esistono disposizioni speciali sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi nel contesto nordico al capo 3 della legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali (cfr. tra l'altro il capo 3, articoli da 8 a 11).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La questione della scelta della legge applicabile riguardante testamenti e successioni è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Le norme in materia di scelta della legge applicabile contenute nel regolamento si applicano indipendentemente dall'esistenza di un collegamento internazionale con un determinato Stato membro o un altro Stato.

Esistono tuttavia disposizioni speciali relative alla validità della forma, ai sensi del capo 2, articolo 3 della Lagen om arv i internationella situationer (legge (2015:417) sulla successione nei casi internazionali), che recepisce nel diritto svedese la convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Un testamento deve essere considerato valido per quanto riguarda la forma se conforme alla legge del luogo in cui è stato redatto oppure del luogo di cui il testatore aveva il domicilio o era cittadino al momento della redazione del testamento o del decesso. Una disposizione testamentaria riguardante beni immobili deve essere considerata valida quanto alla forma se conforme alla legge del luogo in cui si trovano i beni. Lo stesso vale per l'annullamento delle ultime volontà. L'annullamento deve essere considerato valido quanto alla forma se conforme a una delle leggi in base ai cui termini il testamento era considerato valido sotto il profilo della forma.

3.8 Proprietà immobiliare

Nell'ambito del diritto di proprietà esistono norme codificate in materia di scelta della legge applicabile solo per determinati casi riguardanti navi e aerei, strumenti finanziari e beni culturali sottratti illecitamente, nonché per talune situazioni disciplinate dalla convenzione nordica sul fallimento e dal regolamento sulle procedure di insolvenza.

Gli effetti in termini di diritto di proprietà, ad esempio dell'acquisto o dell'ipoteca di beni mobili o immobili, devono essere determinati in conformità alla legislazione del paese in cui la proprietà è situata al momento dell'acquisto o dell'ipoteca. Tale legge determinerà la natura di eventuali diritti di proprietà, la loro insorgenza e cessazione, i requisiti formali da rispettare nonché i diritti che si possono opporre a terzi in forza del diritto di proprietà.

Per quanto riguarda le garanzie straniere, la giurisprudenza stabilisce che, qualora al momento della costituzione della garanzia il venditore fosse stato a conoscenza del fatto che la proprietà sarebbe stata trasferita in Svezia (e che in Svezia la garanzia non fosse valida), egli avrebbe dovuto costituire al suo posto una garanzia conforme alle prescrizioni della legislazione svedese. Inoltre la garanzia straniera non produce effetti giuridici se è trascorso un certo periodo dal momento in cui il bene è stato trasferito in Svezia. In tali casi, si ritiene che il creditore straniero aveva tempo sufficiente per ottenere una nuova garanzia o recuperare il suo credito.

3.9 Insolvenza

Il regolamento sull'insolvenza del 2015 stabilisce le norme che disciplinano la legge applicabile agli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca).

Per quanto riguarda i paesi nordici che non sono soggetti al regolamento sull'insolvenza del 2015, esistono disposizioni distinte relative alla legge applicabile che si basano sulla convenzione nordica in materia di insolvenza del 1933 e che sono state recepite nel diritto svedese mediante una legge adottata nel 1981 (tuttavia, le disposizioni della legislazione precedente risalente al 1934 si applicano in relazione all'Islanda). In base alla norma generale della convenzione nordica in materia di insolvenza, una procedura di insolvenza in uno dei paesi contraenti (il paese in cui ha luogo la procedura di insolvenza) interessa anche i beni del debitore situati in altri paesi contraenti. In generale, le questioni concernenti i beni, quali il diritto del debitore di controllare i propri beni e di decidere cosa includere nella massa fallimentare, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si svolge la procedura di insolvenza.

Gran parte del diritto fallimentare internazionale svedese non è disciplinato da leggi diverse da quelle summenzionate. Il presupposto fondamentale è l'applicazione della legge del paese in cui si svolge la procedura di insolvenza (lex fori concursus). Ciò significa, tra l'altro, che, per un'insolvenza svedese, il diritto svedese si applicherà sia alla procedura stessa sia a qualsiasi altra questione relativa al diritto fallimentare.

Ultimo aggiornamento: 30/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Inghilterra e Galles

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme sul conflitto di leggi in Inghilterra e in Galles, riguardanti la legge applicabile, derivano in particolare dai regolamenti dell'UE direttamente applicabili. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono: il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980, resta il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data). Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie)] ha pertinenza soltanto per i casi non disciplinati dal regolamento Roma II (detto regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009). Le norme tradizionali di common law restano applicabili al reato di diffamazione e per il diritto in materia di successioni e di proprietà.

Per il diritto di famiglia, fatte salve alcune eccezioni, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla common law. Per le questioni in materia di famiglia si applica solitamente la legge inglese, fatte salve talune eccezioni previste dalla common law (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla statute law (legislazione scritta) (ad esempio, in materia di obbligazioni alimentari, a norma del Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1920 [legge del 1920 sulle ordinanze in materia di alimenti (strumenti di esecuzione)] e del Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972 [legge del 1972 sulle ordinanze in materia di alimenti (esecuzione reciproca)]. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori disciplinate dal regolamento (UE) n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, le norme riguardanti la legge applicabile sono contenute rispettivamente nei Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (International Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2012 [regolamenti del 2012 sulla responsabilità genitoriale e sulle misure di protezione dei minori (obbligazioni internazionali) (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord)] e nell'articolo 15 della Convenzione del 1996. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge inglese, salvo limitate eccezioni.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (sostituita dal regolamento Roma I in relazione ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non sono state stipulate convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È tuttavia opportuno notare che, sebbene la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aia consentano a uno Stato di applicare un determinato sistema in materia di scelta di legge ai conflitti "interni" – ad esempio i conflitti di leggi di Inghilterra e Galles da un lato e Scozia dall'altro – il Regno Unito ha scelto di non avvalersi di tale possibilità. Le norme della Convenzione di Roma (per quanto riguarda i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009) e della Convenzione dell'Aia si applicano pertanto ai conflitti tra le diverse giurisdizioni del Regno Unito così come ai conflitti internazionali.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In genere le norme sul conflitto di leggi si applicano soltanto se almeno una delle parti ritenga debbano essere applicate. Qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta oppure laddove non vi siano prove soddisfacenti sul contenuto della legge straniera, di norma il giudice applica alla questione la legge inglese. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE.

2.2 Rinvio

I regolamenti dell'UE escludono l'applicazione della dottrina del rinvio nei casi disciplinati dalle norme dell'UE in materia di scelta della legge. Questa interpretazione è prevalente anche nell'ambito del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 e del Contracts Applicable Law Act 1990 (legge del 1990 sulla legge applicabile ai contratti). Pertanto, se la normativa inglese riguardante la scelta della legge in un caso di illecito per negligenza fa riferimento al diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un organo giurisdizionale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Attualmente il ruolo del rinvio nei restanti settori del diritto è in qualche misura limitato e in alcuni casi non è del tutto chiaro. Si può affermare che il rinvio si applica nei casi riguardanti terreni siti all'estero, per i quali la legge inglese prevede l'applicazione della lex rei sitae. In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione emessa da un organo giurisdizionale inglese riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. Lo storico delle decisione degli organi giurisdizionali di primo grado per quanto concerne i beni mobili materiali situati all'estero dimostra che il riferimento alla lex rei sitae esclude il rinvio.

In materia di famiglia, vi sono alcuni casi di giurisprudenza che stabiliscono che la dottrina del rinvio può applicarsi in talune circostanze, ma la questione si presenta molto raramente poiché nelle questioni di diritto di famiglia si applica in genere la legge inglese.

È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, dimostrare il contenuto delle norme straniere riguardanti la scelta della legge è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non sostenere la loro domanda (cfr. 2.1 sopra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La modifica del criterio di collegamento viene affrontata specificando in ogni norma riguardante la scelta della legge il momento pertinente in cui viene individuato il criterio di collegamento. Ad esempio, nel caso del trasferimento di beni mobili, la legge applicabile pertinente è quella che si applica nel luogo in cui si trova il bene mobile in questione al momento del trasferimento.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

In base alle norme tradizionali, gli organi giurisdizionali inglesi possono respingere l'applicazione di una legge straniera qualora sia contraria all'ordine pubblico inglese. La soglia è tuttavia molto elevata: ad esempio, laddove comporti un risultato "completamente estraneo ai requisiti fondamentali di giustizia secondo l'amministrazione degli organi giurisdizionali inglesi". La nozione di ordine pubblico è influenzata dagli obblighi internazionali del Regno Unito, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le violazioni dei diritti umani sono un esempio ben noto di eccezione all'ordine pubblico, mentre un altro è rappresentato dai casi in cui si verifica una "palese violazione delle norme di diritto internazionale di carattere imperativo" (ad esempio, l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990).

Inoltre, sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. In genere tali norme rientrano negli ambiti riguardanti i consumatori e il lavoro o nella legislazione che integra una convenzione internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto di una legge straniera deve essere dimostrato al pari di un fatto. Per tale ragione, spetta alla parti dimostrare il contenuto della legge straniera, cosa che i giudici non possono fare direttamente. In caso di conflitto tra le prove addotte dalle parti, il giudice può valutare la credibilità dei periti ed è autorizzato a esaminare le prove inconfutabili (ad esempio, le leggi e la giurisprudenza straniera), in particolare qualora siano redatte in inglese e applichino nozioni consuete per un giudice inglese.

Il contenuto di una legge straniera è solitamente dimostrato mediante perizie. Non è sufficiente presentare all'organo giurisdizionale il testo di una legge straniera, di un caso di giurisprudenza straniera o di un'autorità straniera. Le perizie in materia di legge straniera possono essere presentate da chiunque abbia "un'opportuna qualifica per farlo, in virtù delle proprie conoscenze o competenze", indipendentemente dal fatto che possa agire o meno in qualità di professionista legale nella giurisdizione pertinente. Ciononostante, è normale che i periti siano accademici o professionisti nella giurisdizione in questione. Se il contenuto della legge straniera è stato determinato in un precedente caso inglese, tale caso può essere addotto quale prova del contenuto della legge straniera e si presume che il contenuto della legge straniera sia lo stesso stabilito in quel caso, salvo prova contraria.

L'onere della prova è a carico della parte che si avvale della legge straniera. Se la legge straniera non è dimostrata in modo soddisfacente, la regola generale prevede che si applichi la legge inglese. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia motivo di ritenere che la legge straniera sia in qualche modo simile a quella inglese (ad esempio, una normativa fiscale di un'altra giurisdizione europea), la causa può essere respinta.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In tutti i casi riguardanti le obbligazioni contrattuali e che comportano una scelta di legge, è direttamente applicabile il regolamento Roma I. Le norme sulla scelta della legge applicabile previste dal regolamento Roma I possono applicarsi anche ai casi che la legge interna inglese non riconoscerebbe inerenti alla sfera contrattuale (ad esempio, quando l'accordo non prevede un corrispettivo, come nel caso dei contratti di donazione).

Le questioni procedurali sono determinate dalla lex fori (legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita del caso). Pertanto, la valutazione dell'entità del danno (ma non le voci di danno) e i mezzi di prova sono regolamentati dalla lex fori. I termini di prescrizione sono sostanziali e pertanto, per le obbligazioni contrattuali, sono determinati dalla legge applicabile ai sensi del regolamento. Le norme sostanziali primarie sono le seguenti.

Nei casi in cui le parti abbiano scelto espressamente la legge applicabile oppure laddove questa sia dimostrabile con ragionevole certezza, si applica tale legge. La scelta della legge può essere dimostrata con ragionevole certezza quando il contratto è redatto in un forma standard nota per essere disciplinata da una legge specifica (ad esempio una polizza assicurativa marittima Lloyd's) o alla luce di precedenti accordi tra le parti. La stipula di una convenzione sul foro competente è spesso sufficiente per dedurre che la legge di quel foro era destinata a essere scelta, ma non sempre è così. Nel caso delle clausole compromissorie, laddove vengano specificati i criteri di selezione degli arbitri sarà più facile dedurre qual è la scelta della legge. Tuttavia, se gli arbitri vengono individuati con riferimento a un organismo internazionale, è molto meno probabile che la scelta sia stata dimostrata con ragionevole certezza.

La libertà di scelta è limitata sotto diversi aspetti. In primo luogo, nei contratti conclusi dai consumatori e nei contratti di lavoro, la scelta della legge non vale a privare il consumatore o il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme cogenti previste dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta espressa. In secondo luogo, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano connessi a un determinato paese, la scelta di una legge differente non può pregiudicare le norme cogenti di quel paese di applicazione. Esistono altresì norme di tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di assicurazione. In aggiunta, in caso di disaccordo sull'efficacia della scelta – ad esempio, un'accusa di costrizione – la questione dell'efficacia della scelta è determinata in base alla legge che si presume applicabile (ossia la legge che regolerebbe il contratto se la scelta fosse valida), a meno che non sia "irragionevole" (nel qual caso, può essere applicata la legge della residenza abituale della parte che sostiene di non aver dato il proprio consenso).

In mancanza di scelta esplicita della legge o qualora questa non sia dimostrabile con ragionevole certezza, il regolamento Roma I prevede norme specifiche, a seconda del tipo di contratto. Tuttavia, nel caso in cui le norme si rivelino inefficaci, si applica in genere la legge della residenza abituale della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica. Non sempre semplice da identificare, detta parte è di norma quella che non procede al pagamento del bene o del servizio (ad esempio, il venditore di un prodotto, il prestatore in una operazione bancaria, il garante in un contratto di garanzia). È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento più stretto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, nella maggior parte dei casi si applica il Regolamento Roma II. Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 si applica soltanto alle questioni riguardanti gli illeciti non disciplinati dal regolamento. La diffamazione continua a essere disciplinata dalla common law (cfr. di seguito). Anche i termini di prescrizione sono determinati dalla legge applicabile.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale è quella di applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento consente inoltre alle parti di scegliere la legge applicabile in determinate circostanze. Tale disposizione tuttavia non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme cogenti del diritto dell'UE o nazionale. È opportuno notare che la valutazione del danno è effettuata ai sensi della legge applicabile.

Come osservato in precedenza, la diffamazione (tra cui la calunnia con discredito di titoli o beni di proprietà, il reato di falso, nonché ogni altra azione di diritto straniero "corrispondente o comunque della stessa natura di [tale] azione") rimane disciplinata dalla common law. In tali casi, si applica la "regola della doppia azione legale": un illecito è perseguibile in Inghilterra e Galles solo se è civilmente perseguibile a norma della legge straniera della giurisdizione in cui è stato commesso (di solito la pubblicazione) e sarebbe perseguibile civilmente secondo la legge inglese se fosse stato commesso in Inghilterra e Galles. Tale norma è stata mantenuta in seguito a pressioni delle organizzazioni dei media, che temevano l'applicazione di leggi straniere oppressive. Esiste tuttavia un'eccezione a questa norma: se un altro paese presenta un collegamento più significativo con l'evento che ha dato origine all'illecito e con le parti si applica invece la legge di tale giurisdizione. È opportuno osservare che questo ambito è particolarmente controverso.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei trust, la legge applicabile è determinata dal Recognition of Trusts Act 1987, che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai trust. In base a tale normativa, la legge applicabile è quella scelta dal costituente oppure, in mancanza di scelta, la legge con la quale il trust presenta il collegamento più stretto. Detta legge determina la validità, l'istituzione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Alla nascita, il domicilio di una persona (domicilio di origine) è lo stesso del padre al momento della nascita, se il figlio è legittimo. Se il figlio è illegittimo o se, al momento della nascita, il padre è deceduto, il domicilio del figlio è quello della madre. Tale norma continua ad applicarsi fino al compimento del 16° anno di età (nel senso in cui il domicilio del figlio cambia in funzione di quello del padre o della madre).

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere domicilio, occorre avere la residenza effettiva nel luogo della giurisdizione competente e volervi risiedere a tempo indeterminato o permanente. Se uno di questi elementi cessa di esistere, il domicilio di elezione non è più valido e si applica il domicilio di origine.

Il domicilio della moglie non è più stabilito in riferimento a quello del marito, ma considerato in modo indipendente.

La capacità di assumere particolari obblighi (ad esempio, di sottoscrivere un contratto, di fare testamento, di sposarsi) è determinata da norme specifiche a ciascun ambito ed è esaminata nelle relative sezioni.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Le questioni relative alla responsabilità genitoriale e alla protezione dei minori sono generalmente determinate dalla legge inglese, fatte salve limitate eccezioni come quelle (discusse sopra) applicabili alle questioni della Convenzione dell'Aia del 1996 e a quelle che rientrano nel regolamento Bruxelles IIa. Anche le questioni in materia di legittimità e di adozione sono generalmente determinate dalla legge inglese, fatte salve alcune eccezioni.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

La validità formale di un matrimonio è in genere regolamentata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio, fatte salve alcune eccezioni.

La capacità delle persone di contrarre matrimonio è solitamente determinata dal domicilio dell'interessato nel momento immediatamente precedente il matrimonio. La legge del domicilio disciplina questioni quali il consenso delle parti, i requisiti di età e le persone all'interno del nucleo familiare allargato che non possono sposarsi. Nel caso particolare dell'età, un matrimonio non può essere valido se una delle due parti, domiciliate in Inghilterra e Galles, aveva meno di 16 anni al momento della celebrazione.

In materia di divorzio o separazione, in genere si applica la legge inglese, fatte salve limitate eccezioni.

Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, si applica generalmente la legge inglese, fatte salve alcune eccezioni.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il "regime patrimoniale tra coniugi" non è una nozione generalmente nota nella common law. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie in materia di divorzio, di separazione o nullità del matrimonio oppure di obbligazioni alimentari, gli organi giurisdizionali inglesi applicano generalmente la legge inglese, fatte salve limitate eccezioni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge della giurisdizione in cui si trova il bene (lex rei sitae).

Nei casi in cui sia stato lasciato un testamento (successione testamentaria), la capacità del testatore di lasciare in eredità beni mobili è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un legatario potrà ricevere beni mobili qualora abbia la capacità stabilità dalla legge del proprio domicilio o da quella del domicilio del testatore. Non esiste un fondamento specifico sulla posizione dei beni immobili, ma il risultato più probabile è che si applichi la lex rei sitae, che determinerebbe probabilmente anche la capacità del legatario di ricevere in eredità i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 1963 (legge del 1963 sui testamenti) e nel caso in cui il testatore sia deceduto a partire dal 1° gennaio 1964, un testamento è formalmente valido (ad esempio, presenza del numero corretto di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (ad esempio, di norma il luogo in cui è firmato dinanzi ai testimoni) al momento dell'esecuzione, la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Un testamento è formalmente valido anche per il passaggio di proprietà di un bene immobile, se conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è situato il bene (escludendo quindi l'applicazione del rinvio, benché si tratti di beni immobili).

Un testamento di beni mobili è materialmente valido (ad esempio, limitazioni all'importo che è possibile lasciare in virtù di un testamento) se è conforme alla legge del domicilio del testatore al momento del decesso. Un testamento di beni immobili è materialmente valido se è conforme alla legge della giurisdizione in cui è situato l'immobile; in altri termini, indipendentemente dal sistema giuridico interno, si applica la lex rei sitae.

Un testamento è interpretato dalla legge intesa dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del testamento. Questa presunzione è una norma prima facie che può essere sostituita dalla prova che il testatore ha manifestamente inteso e voluto che il suo testamento fosse interpretato in base a un altro sistema giuridico. Per quanto concerne i beni immobili, potrebbe essere applicata un'ulteriore limitazione, in base alla quale, laddove la lex rei sitae non permetta o riconosca gli interessi derivanti da tale interpretazione, prevale la lex rei sitae stessa.

La validità di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore al momento della presunta revoca (è opportuno notare che secondo il diritto nazionale inglese, se applicabile, il matrimonio revoca un testamento, a meno che non si dimostri che il testamento sia stato redatto espressamente in previsione del matrimonio). Tuttavia, nel caso in cui si presuma che la revoca derivi da un testamento successivo (in contrapposizione, ad esempio, alla distruzione del testamento), il fatto che il secondo testamento revochi quello precedente è determinato in virtù delle leggi applicabili alla validità formale del secondo testamento. Se non è chiaro se un primo testamento venga revocato da un secondo testamento, la questione dell'interpretazione sarà determinata dalla legge prevista dal testatore, che si presume essere la legge del domicilio alla data del secondo testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto distingue tra beni mobili e immobili e, indipendentemente dal tipo di bene, si applica la legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene e si ricorre alla norma del rinvio. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la transazione del bene, ivi comprese la capacità, le formalità e la validità materiale. È opportuno segnalare che esiste naturalmente una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni in materia di proprietà (in contrapposizione a quelle contrattuali) riguardanti il trasferimento di beni mobili materiali, in generale la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. Non è chiaro se in situazioni di tale fattispecie il rinvio sia applicabile. Dagli effetti complessivi delle decisioni di primo grado degli organi giurisdizionali inglesi si evince che non lo sia. Un titolo di proprietà su un bene materiale acquisito in conformità a questa norma generale è considerato valido in Inghilterra se il bene mobile viene in seguito rimosso dal paese in cui si trovava al momento dell'acquisizione del titolo di proprietà, a meno che e fino a quando detto titolo non venga trasferito con l'acquisizione di un nuovo titolo in conformità alla legge del paese in cui il bene è stato trasferito. Una specifica eccezione alla norma generale sui beni mobili materiali riguarda i casi in cui il bene è in transito e il luogo della giurisdizione competente non è noto alle parti o provvisorio. Un trasferimento valido ai sensi della legge applicabile del trasferimento ha efficacia in Inghilterra.

In caso di cessione di beni mobili immateriali, quando il rapporto tra cedente e cessionario è contrattuale (come nel caso della maggior parte dei debiti) e la questione riguarda solo la validità e l'effetto della cessione stessa, si applica il regolamento Roma I.

È opportuno osservare che le norme sulla scelta della legge applicabile alla cessione e al trasferimento di beni immateriali sono difficili da riassumere e non esiste un'unica norma sulla scelta della legge applicabile, in particolare perché la categoria dei beni immateriali include una gamma molto ampia di diritti, non tutti di origine contrattuale. Per i beni mobili immateriali si raccomanda di avvalersi di una consulenza specialistica.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito è parte del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se hanno competenza gli organi giurisdizionali inglesi (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia in Inghilterra e Galles, dove si ritiene quindi si trovi la sede legale), si applica la legge inglese.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge inglese quando ha competenza un organo giurisdizionale inglese (ossia qualora la società sia registrata in Inghilterra e Galles oppure vi siano persone in Inghilterra e in Galles che hanno diritto a beneficiare della procedura di liquidazione e non sussistano validi motivi per rifiutare la competenza). Un'estinzione del debito emessa in Inghilterra e in Galles è valida, indipendentemente dalla legge che disciplina il debito.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Irlanda del Nord

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme sul conflitto di leggi in Irlanda del Nord riguardanti la legge applicabile derivano principalmente dai regolamenti dell'UE di diretta applicazione. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono:

• regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);

• regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»).

Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980, resta il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data).

Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie)] ha pertinenza soltanto per i casi non disciplinati dal regolamento Roma II (detto regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009).

Le norme tradizionali di common law restano applicabili al reato di diffamazione e per il diritto in materia di successioni e di proprietà.

Per il diritto di famiglia, fatte salve alcune eccezioni, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla common law. Per le questioni in materia di famiglia si applica solitamente il diritto dell'Irlanda del Nord, fatte salve talune eccezioni previste dalla common law (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla statute law (legislazione scritta) (ad esempio, in materia di alimenti, a norma del Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1920 [legge del 1920 sulle ordinanze in materia di alimenti (strumenti di esecuzione)] e del Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972 [legge del 1972 sulle ordinanze in materia di alimenti (esecuzione reciproca)]. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori disciplinate dal regolamento (UE) n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, le norme riguardanti la legge applicabile sono contenute rispettivamente nei Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (International Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2010 [regolamenti del 2010 sulla responsabilità genitoriale e sulle misure di protezione dei minori (obbligazioni internazionali) (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord] e nell'articolo 15 della Convenzione del 1996. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge dell'Irlanda del Nord, salvo limitate eccezioni.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

• Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie

• Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (come menzionato in precedenza, il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009)

• Convenzione dell'Aia del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non si conoscono eventuali convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È opportuno notare che, benché le convenzioni elencate al precedente punto 1.2 permettano a uno Stato di applicare altri sistemi di scelta della legge alle proprie "unità territoriali", il Regno Unito ha deciso di non farlo. Di conseguenza, le convenzioni di cui al punto 1.2 si applicano ai conflitti tra le giurisdizioni proprie del Regno Unito, nonché ai conflitti internazionali. L'Irlanda del Nord è considerata una giurisdizione straniera rispetto a Inghilterra, Galles e Scozia.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In genere le norme sul conflitto di leggi si applicano soltanto se almeno una delle parti ritenga che debbano essere applicate. Qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta oppure laddove non vi siano prove soddisfacenti sul contenuto della legge straniera, di norma il giudice applica alla questione la legge dell'Irlanda del Nord. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE.

2.2 Rinvio

I regolamenti dell'UE escludono l'applicazione della dottrina del rinvio nei casi disciplinati dalle norme dell'UE in materia di scelta della legge. Questa interpretazione è prevalente anche nell'ambito del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 e del Contracts Applicable Law Act 1990. Pertanto, se la normativa dell'Irlanda del Nord riguardante la scelta della legge stabilisce ad esempio che debba essere applicato il diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un tribunale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Attualmente il ruolo del rinvio nei restanti settori del diritto è in qualche misura limitato e in alcuni casi non è del tutto chiaro. Si può affermare che il rinvio si applica nei casi riguardanti terreni siti all'estero, per i quali la legge dell'Irlanda del Nord prevede l'applicazione della lex rei sitae. In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. I precedenti giurisprudenziali delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di primo grado per quanto concerne i beni mobili materiali situati all'estero dimostra che il riferimento alla lex rei sitae esclude il rinvio. È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, la produzione di elementi probatori relativi al contenuto delle norme sui conflitti di leggi straniere è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non presentare tale domanda (cfr. 2.1 sopra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La modifica del criterio di collegamento viene affrontata specificando in ogni norma riguardante la scelta della legge il momento pertinente in cui viene individuato il criterio di collegamento. Ad esempio, nel caso del trasferimento di beni mobili, la legge applicabile pertinente è quella che si applica nel luogo in cui si trova il bene mobile in questione al momento del trasferimento.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

In base alle norme tradizionali, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord possono rifiutare di applicare una legge di qualsiasi paese o territorio laddove sia in conflitto con l'ordine pubblico. L'ordine pubblico è influenzato dagli obblighi internazionali del Regno Unito, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti umani.

Inoltre, sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. In genere tali norme rientrano negli ambiti riguardanti i consumatori e il lavoro o nella legislazione che integra una convenzione internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto della legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord deve essere dimostrato dalle parti al pari di un fatto. Spetta tuttavia al giudice stabilire l'effetto delle prove addotte in relazione a tale legge.

Nei procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord, una persona che, in base alle sue conoscenze o alla sua esperienza, abbia le qualità necessarie per l'adduzione di prove, può fornire prove peritali in merito alla legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord, a prescindere dal fatto che abbia agito o abbia il diritto di agire o meno in qualità di avvocato di quel paese o territorio.

In determinate circostanze, un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord può tener conto di una precedente decisione o constatazione di un giudice inglese in relazione alla legge di qualsiasi paese o territorio al di fuori dell'Irlanda del Nord. Quando una parte intende avvalersi di una decisione precedente, occorre notificare o comunicare per iscritto tale scelta a ciascuna delle altre parti o ai loro avvocati.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In tutti i casi riguardanti le obbligazioni contrattuali e che comportano una scelta di legge, è direttamente applicabile il regolamento Roma I. Le norme sulla scelta della legge applicabile incluse nel regolamento Roma I possono applicarsi anche ai casi che la legge dell'Irlanda del Nord non riconoscerebbe come contrattuali (ad esempio, quando l'accordo non prevede un corrispettivo, come nel caso dei contratti di donazione).

Le questioni procedurali sono determinate dalla lex fori (legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita del caso). Pertanto, la valutazione dell'entità del danno (ma non le voci di danno) e i mezzi di prova sono regolamentati dalla lex fori. I termini di prescrizione sono sostanziali e pertanto, per le obbligazioni contrattuali, sono determinati dalla legge applicabile ai sensi del regolamento.

Nei casi in cui le parti abbiano scelto espressamente la legge applicabile oppure laddove questa sia dimostrabile con ragionevole certezza, si applica tale legge. La scelta della legge può essere dimostrata con ragionevole certezza quando il contratto è redatto in una forma standard nota per essere disciplinata da una legge specifica o alla luce di precedenti accordi tra le parti. La stipula di una convenzione sul foro competente è spesso sufficiente per dedurre che la legge di quel foro era destinata a essere scelta, ma non sempre è così. Nel caso delle clausole compromissorie, laddove vengano specificati i criteri di selezione degli arbitri sarà più facile dedurre quale è la scelta della legge. Tuttavia, se gli arbitri vengono individuati con riferimento a un organismo internazionale, è molto meno probabile che la scelta sia dimostrata con ragionevole certezza.

La libertà di scelta è limitata sotto diversi aspetti. In primo luogo, nei contratti conclusi dai consumatori e nei contratti di lavoro, la scelta della legge non vale a privare il consumatore o il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme cogenti previste dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta espressa. In secondo luogo, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano connessi a un determinato paese, la scelta di una legge differente non può pregiudicare le norme cogenti di quel paese di applicazione. Esistono altresì norme di tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di assicurazione. Si può anche notare che, in caso di disaccordo sull'efficacia della scelta – ad esempio, un'accusa di costrizione – la questione dell'efficacia di tale scelta è determinata in base alla legge che si presume applicabile (ossia la legge che regolerebbe il contratto se la scelta fosse valida), a meno che ciò non sia "irragionevole" (nel qual caso, può essere applicata la legge della residenza abituale della parte che sostiene di non aver dato il proprio consenso).

In mancanza di scelta esplicita della legge o qualora questa non sia dimostrabile con ragionevole certezza, il regolamento Roma I prevede norme specifiche, a seconda del tipo di contratto. Nel caso in cui le norme si rivelino inefficaci, si applica in genere la legge della residenza abituale della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica. Non sempre semplice da identificare, detta parte è di norma quella che non procede al pagamento del bene o del servizio (ad esempio, il venditore di un prodotto, il prestatore in una operazione bancaria, il garante in un contratto di garanzia). È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento più stretto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, nella maggior parte dei casi si applica il Regolamento Roma II. Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 si applica soltanto alle questioni riguardanti gli illeciti non disciplinati dal regolamento. La diffamazione ad esempio continua a essere disciplinata dalla common law (cfr. di seguito).

Anche i termini di prescrizione sono determinati dalla legge applicabile.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale è quella di applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento consente inoltre alle parti di scegliere la legge applicabile in determinate circostanze. Tale disposizione tuttavia non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme cogenti del diritto dell'UE o nazionale. È opportuno notare che la valutazione del danno è effettuata ai sensi della legge applicabile.

Come precisato in precedenza, la diffamazione (tra cui la calunnia con discredito di titoli o beni di proprietà, il reato di falso, nonché ogni altra azione di diritto straniero "corrispondente o comunque nella natura di [tale] azione") rimane disciplinata dalla common law. In tali casi, si applica la "regola della doppia azione legale": un illecito è perseguibile in Irlanda del Nord solo se è civilmente perseguibile a norma della legge straniera della giurisdizione in cui è stato commesso (di solito la pubblicazione) e sarebbe perseguibile civilmente secondo la legge dell'Irlanda del Nord se fosse stato commesso in Irlanda del Nord. Esiste tuttavia un'eccezione a questa norma: se un altro paese presenta un collegamento più significativo con l'evento che ha dato origine all'illecito e le parti si applica invece la legge di tale giurisdizione. È opportuno osservare che questo ambito è particolarmente controverso.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei trust, la legge applicabile è determinata dal Recognition of Trusts Act 1987, che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai trust. In base a tale normativa, la legge applicabile è quella scelta dal costituente oppure, in mancanza di scelta, la legge con la quale il trust presenta il collegamento più stretto. Detta legge determina la validità, l'istituzione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Alla nascita, il domicilio di una persona (domicilio di origine) è lo stesso del padre al momento della nascita, se il figlio è legittimo. Se il figlio è illegittimo o se, al momento della nascita, il padre è deceduto, il domicilio del figlio è quello della madre. Tale norma continua ad applicarsi fino al compimento del 16° anno di età (nel senso in cui il domicilio del figlio cambia in funzione di quello del padre o della madre).

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere domicilio, occorre avere la residenza effettiva nel luogo della giurisdizione competente e volervi risiedere a tempo indeterminato o permanente. Se uno di questi elementi cessa di esistere, il domicilio di elezione non è più valido e si applica il domicilio di origine.

Il domicilio della moglie non è più stabilito in riferimento a quello del marito, ma considerato in modo indipendente.

La capacità di assumere particolari obblighi (ad esempio, di sottoscrivere un contratto, di fare testamento, di sposarsi) è determinata da norme specifiche a ciascun ambito ed è esaminata nelle relative sezioni.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Le responsabilità di un genitore nei confronti di un minore (età inferiore ai 18 anni) sono determinate dalla legge dell'Irlanda del Nord nei casi in cui hanno competenza gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord, anche se il minore risiede all'estero ed è un cittadino straniero. Gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord sono tuttavia competenti – a norma del regolamento (UE) n. 2201/2003 – soltanto se il minore è residente in Irlanda del Nord oppure se si trova in un altro Stato membro e se almeno un coniuge ha la responsabilità genitoriale e la scelta della competenza è stata approvata dal coniuge.

Un figlio è legittimo se è nato nell'ambito di un matrimonio legalmente valido, indipendentemente dal luogo di nascita, oppure se considerato legittimo secondo la legge del luogo di domicilio di ciascuno dei genitori al momento della nascita.

Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord applica la legge dell'Irlanda del Nord per la nomina del tutore legale di un minore laddove sia competente (ossia quando l'attore è cittadino del Regno Unito oppure è abitualmente residente o presente in Irlanda del Nord).

Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord applica la legge dell'Irlanda del Nord in tutti i casi in materia di adozione di cui sia competente (ossia laddove il richiedente abbia il domicilio in Irlanda del Nord al momento dell'istanza; tuttavia, l'organo giurisdizionale prenderà altresì in considerazione la probabilità di riconoscimento di un'ordinanza all'estero, qualora ciò sia rilevante per l'esercizio della sua competenza). L'effetto di tale disposizione è trasferire tutte le responsabilità dai genitori biologici a quelli adottivi.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

La validità formale di un matrimonio è regolamentata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Tale legge disciplina la validità della celebrazione e degli elementi che la compongono, ad esempio l'uso obbligatorio di determinati termini o di uno specifico immobile, la necessità di ottenere il consenso dei genitori e la possibilità che il matrimonio possa essere celebrato per procura. Esistono alcune rare eccezioni a questa norma, in particolare laddove non sia possibile ricorrere alla forma locale di matrimonio. Sono inoltre previste norme specifiche per i membri delle forze armate che prestano servizio in un paese straniero, non appartenente al Commonwealth.

La capacità delle persone di contrarre matrimonio è determinata dal domicilio dell'interessato nel momento immediatamente precedente il matrimonio. La legge del domicilio disciplina questioni quali il consenso delle parti, i requisiti di età e quali persone all'interno del nucleo familiare allargato non possono sposarsi. Nel caso particolare dell'età, nessun matrimonio è valido se una delle due parti, domiciliate in Irlanda del Nord, aveva meno di 16 anni al momento della celebrazione.

La legge dell'Irlanda del Nord non prevede matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le unioni tra persone dello stesso sesso di altri paesi possono tuttavia, in determinate circostanze, essere considerate unioni civili a norma della legge dell'Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda il divorzio, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord sono competenti a conoscere dei procedimenti di divorzio solo ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Sono pertanto competenti a decidere se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti, ossia che in Irlanda del Nord si trova: la residenza o il domicilio abituale dei coniugi; l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; la residenza abituale del convenuto; la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda (o sei mesi se l'attore è cittadino di uno Stato membro). Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta e nessun altro Stato membro è competente, la legge nazionale conferisce la competenza ai giudici dell'Irlanda del Nord se almeno una delle parti era domiciliata in Irlanda del Nord al momento della presentazione della domanda di divorzio. Laddove sia competente un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord, al procedimento di divorzio di applica la legge dell'Irlanda del Nord. Nei procedimenti per nullità del matrimonio, si applicheranno le leggi di cui sopra (legge del luogo di celebrazione del matrimonio o legge del domicilio della parte) a seconda del motivo di nullità. Un divorzio ottenuto all'estero è riconosciuto se una delle parti aveva la residenza abituale, il domicilio o la cittadinanza di quel paese al momento dello svolgimento del procedimento all'estero.

Per quanto concerne le obbligazioni alimentari il Regno Unito è vincolato al regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord sarà competente se ha competenza in materia di divorzio oppure se la sentenza di divorzio è stata emessa all'estero e una delle parti aveva il domicilio in Irlanda del Nord al momento dell'ottenimento del divorzio all'estero o se aveva la residenza abituale in Irlanda del Nord da almeno un anno sino a quel momento o se una delle parti ha l'usufrutto di un'ex abitazione coniugale situata in Irlanda del Nord. A casi di questo tipo si applica la legge dell'Irlanda del Nord.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In mancanza di un contratto o di una convenzione matrimoniale, i diritti del marito e della moglie sui rispettivi beni mobili (acquisiti prima o durante il matrimonio) sono determinati dalla legge del domicilio coniugale al momento del matrimonio. Se il domicilio dei due coniugi coincide, tale domicilio è il domicilio coniugale. In caso contrario, la legge da applicare è la legge con cui le parti e il matrimonio hanno il collegamento più stretto. Le intenzioni delle parti al momento del matrimonio sono rilevanti solo se volte a indicare una scelta di legge tacita. Nella maggior parte dei casi si applica la stessa normativa anche ai beni immobili.

In presenza di un contratto o di una convenzione matrimoniale, si applica la legge del contratto, ossia quella del domicilio matrimoniale, a meno che non vi siano altre indicazioni riguardanti la legge applicabile.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge della giurisdizione in cui si trova il bene (lex rei sitae).

Nei casi in cui sia stato lasciato un testamento (successione testamentaria), la capacità del testatore di lasciare in eredità beni mobili è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un legatario potrà ricevere beni mobili qualora abbia la capacità stabilità dalla legge del proprio domicilio o da quella del domicilio del testatore. Non esiste un fondamento specifico sulla posizione dei beni immobili, ma il risultato più probabile è che si applichi la lex rei sitae, che determinerebbe probabilmente anche la capacità del legatario di ricevere in eredità i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 1963 (legge del 1963 sui testamenti) e nel caso in cui il testatore sia deceduto in una data a partire dal 1° gennaio 1964, un testamento è formalmente valido (ad esempio, presenza del numero corretto di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (ad esempio, di norma il luogo in cui è firmato dinanzi ai testimoni) al momento dell'esecuzione, la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Un testamento è formalmente valido anche per il passaggio di proprietà di un bene immobile, se conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è situato il bene (escludendo quindi l'applicazione del rinvio, benché si tratti di beni immobili).

Un testamento di beni mobili è materialmente valido (ad esempio, limitazioni all'importo che è possibile lasciare in virtù di un testamento) se è conforme alla legge del domicilio del testatore al momento del decesso. Un testamento di beni immobili è materialmente valido se è conforme alla legge della giurisdizione in cui è situato l'immobile; in altri termini, indipendentemente dal sistema giuridico interno, si applica la lex rei sitae.

Un testamento è interpretato dalla legge intesa dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del testamento. Questa presunzione è una norma prima facie che può essere sostituita dalla prova che il testatore ha manifestamente inteso e voluto che il suo testamento fosse interpretato in base a un altro sistema giuridico. Per quanto concerne i beni immobili, potrebbe essere applicata un'ulteriore limitazione, in base alla quale se gli interessi derivanti da tale interpretazione non sono consentiti o riconosciuti dalla lex rei sitae, questa ultima prevale.

La validità di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore al momento della presunta revoca (è opportuno notare che secondo il diritto nazionale inglese, se applicabile, il matrimonio revoca un testamento, a meno che non si dimostri che il testamento sia stato redatto espressamente in previsione del matrimonio). Tuttavia, nel caso in cui si presuma che la revoca sia stata comportata da un testamento successivo (in contrapposizione, ad esempio, alla distruzione del testamento), il fatto che il secondo testamento revochi quello precedente è stabilito in virtù delle leggi applicabili alla validità formale del secondo testamento. Se non è chiaro se un primo testamento sia revocato da un secondo testamento, la questione dell'interpretazione sarà determinata dalla legge prevista dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del secondo testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto distingue tra beni mobili e immobili e, indipendentemente dal tipo di bene, si applica la legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene e si ricorre alla norma del rinvio. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la transazione del bene, ivi comprese la capacità, le formalità e la validità materiale. È opportuno segnalare che esiste naturalmente una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni in materia di proprietà (in contrapposizione a quelle contrattuali) riguardanti il trasferimento di beni mobili materiali, in generale la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. Non è chiaro se in situazioni di tale fattispecie il rinvio sia applicabile. Dagli effetti complessivi delle decisioni di primo grado degli organi giurisdizionali inglesi si evince che non lo sia. Un titolo di proprietà su un bene materiale acquisito in conformità a questa norma generale è considerato valido in Inghilterra se il bene mobile viene in seguito rimosso dal paese in cui si trovava al momento dell'acquisizione del titolo di proprietà, a meno che e fino a quando detto titolo non venga trasferito con l'acquisizione di un nuovo titolo in conformità alla legge del paese in cui il bene è stato trasferito. Una specifica eccezione alla norma generale sui beni mobili materiali riguarda i casi in cui il bene è in transito e il luogo della giurisdizione competente non è noto alle parti o provvisorio. Un trasferimento valido ai sensi della legge applicabile del trasferimento ha efficacia in Inghilterra.

In caso di cessione di beni mobili immateriali, quando il rapporto tra cedente e cessionario è contrattuale (come nel caso della maggior parte dei debiti) e la questione riguarda solo la validità e l'effetto della cessione stessa, si applica il regolamento Roma I.

È opportuno osservare che le norme sulla scelta della legge applicabile alla cessione e al trasferimento di beni immateriali sono difficili da riassumere e non esiste un'unica norma sulla scelta della legge applicabile, in particolare perché la categoria dei beni immateriali include una gamma molto ampia di diritti, non tutti di origine contrattuale. Per i beni mobili immateriali si raccomanda di avvalersi di una consulenza specialistica.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito è tra gli Stati membri che hanno approvato la partecipazione al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se è competente la High Court dell'Irlanda del Nord (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia in Irlanda del Nord, che si considera pertanto il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge dell'Irlanda del Nord.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge dell'Irlanda del Nord quando ha competenza un organo giurisdizionale dell'Irlanda del Nord (ossia qualora la società sia registrata in Irlanda del Nord oppure vi siano persone in Irlanda del Nord che hanno diritto a beneficiare della procedura di liquidazione e non sussistano validi motivi per rifiutare la competenza).

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Scozia

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La Scozia ha un ordinamento giuridico "misto", distinto e a sé stante. L'ambito della "legge applicabile" ha subito particolari influenze sia dai sistemi continentali che dalla common law. La Scozia è una giurisdizione distinta all'interno del Regno Unito e le norme in materia di conflitti di leggi sono necessarie per decidere sia nei casi interni al Regno Unito che nei casi realmente internazionali. Si è deciso che in genere, quando il Regno Unito aderisce a uno strumento internazionale che include norme sulla legge applicabile, le stesse norme vengono applicate ai conflitti all'interno del Regno Unito, benché non vi sia solitamente alcun obbligo a procedere in tal modo. Nel diritto scozzese tale ambito è denominato diritto privato internazionale, diritto internazionale privato o conflitto di leggi.

Come in Inghilterra e in Galles, molte norme derivano oggi dai regolamenti dell'UE direttamente applicabili. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono: il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980, resta il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data). Il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 [legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie)] è pertinente soltanto per i casi non disciplinati dal regolamento Roma II (detto regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009).

In alti ambiti si applica in genere la common law. Le fonti del diritto di famiglia in Scozia sono la common law, la statute law (legislazione scritta, spesso adottata in seguito alle raccomandazioni della Scottish Law Commission (organo governativo consultivo per le riforme legislative)) e gli obblighi dell'UE e internazionali.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (sostituita dal regolamento Roma I in relazione ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non si conoscono convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È tuttavia opportuno notare che, sebbene la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aia consentano a uno Stato di applicare altri sistemi di scelta di legge ai conflitti "interni" – ad esempio i conflitti di leggi di Inghilterra e Galles da un lato e Scozia dall'altro – il Regno Unito ha scelto di non avvalersi di tale possibilità. Le norme della Convenzione di Roma (per quanto riguarda i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009) e della Convenzione dell'Aia si applicano pertanto ai conflitti tra le diverse giurisdizioni del Regno Unito così come ai conflitti internazionali.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

La legge straniera (ossia, non scozzese) è applicata dagli organi giurisdizionali scozzesi solo laddove sia applicabile in base alle norme in materia di conflitto di leggi e soltanto su richiesta di una parte, nonché previa dimostrazione di questa ultima. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE.

2.2 Rinvio

Il rinvio è la procedura in base alla quale un foro applica una legge straniera in caso di conflitto di leggi. Può essere utilizzato in diversi ambiti del diritto, ad esempio il diritto in materia di successioni e di famiglia, benché non vi siano numerosi casi di rinvio nella giurisprudenza scozzese. I regolamenti dell'UE pertinenti (quali i regolamenti Roma I e Roma II) escludono l'applicazione del rinvio e la legge del 1995 sul diritto privato internazionale (disposizioni varie) applica lo stesso approccio per i reati/gli illeciti civili.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Di norma la questione del criterio di collegamento è affrontata precisando il momento a partire dal quale si applica tale criterio. Nel caso del trasferimento di titoli di proprietà di beni mobili, la legge da applicare è quella del luogo in cui si trovavano i beni al momento dell'evento che si presume abbia dato origine al trasferimento del titolo.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Gli organi giurisdizionali scozzesi possono respingere l'applicazione di una legge straniera altrimenti applicabile qualora sia contraria all'ordine pubblico scozzese. Sebbene in questo contesto non si utilizzerebbe l'espressione "ordine pubblico internazionale", con "contraria all'ordine pubblico scozzese" si intende che la legge in questione è considerata inaccettabile anche nell'esame di un caso internazionale cui la legge scozzese non dovrebbe applicarsi. L'ordine pubblico scozzese deriva per alcuni versi da strumenti o norme internazionali, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Il diritto scozzese non prevede numerose norme di questo tipo e quelle esistenti derivano in modo principale dalle normative valide per l'intero Regno Unito. Ne sono esempi l'inapplicabilità di accordi di investimento effettuati da o attraverso persone non autorizzate oppure in seguito a una comunicazione illegale al cliente, ai sensi degli articoli 26 e 30 del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi finanziari e i mercati).

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto della legge straniera è elemento di fatto e deve essere dimostrato in quanto tale dalle parti. Il giudice è tenuto a prendere una decisione al riguardo basandosi sull'analisi delle prove addotte dalle parti. Il giudice non può effettuare indagini né applicare la legge straniera di sua iniziativa. In caso di conflitto tra le prove spetta al giudice decidere quale punto di vista delle parti paia più plausibile e può a tal fine esaminare le normative straniere e i casi citati nelle prove.

L'unica eccezione alla regola secondo cui la legge straniera rappresenta un elemento di fatto è che, nell'esaminare un'impugnazione presentata da una parte del Regno Unito, la Corte Suprema del Regno Unito può applicare la legge di qualsiasi altra giurisdizione del Regno Unito, anche se il contenuto di tale legge non è stato dimostrato da prove. La ragione alla base di tale eccezione è il fatto che la Corte Suprema è composta da giudici di tutte le giurisdizioni del Regno Unito e dispone quindi dei poteri per applicare la legge di qualsivoglia giurisdizione.

Quando è necessario dimostrare la legge straniera ci si avvale in genere di periti. Non è infatti sufficiente sottoporre un testo, ad esempio una normativa straniera, a un organo giurisdizionale, che non si riterrà qualificato per interpretare o applicare una norma giuridica straniera senza la consulenza di un soggetto che abbia un'adeguata conoscenza del sistema straniero in questione. Le prove peritali possono essere addotte da chiunque abbia un'adeguata conoscenza o esperienza, anche senza essere un avvocato praticante nell'altro paese. Ci si è ad esempio avvalsi della consulenza di accademici.

In generale, qualora le parti non siano d'accordo sul contenuto della legge straniera, questa dovrà essere dimostrata da prove presentate oralmente da periti, anche facendo riferimento a documentazione che potrà essere sottoposta al tribunale. In assenza di controversie riguardo al contenuto della legge straniera, le parti possono semplicemente giungere a un accordo o presentare una dichiarazione giurata.

La presunzione di base è che la legge straniera equivale a quella scozzese. Tale presunzione è ovviamente confutabile con prove che dimostrano in modo soddisfacente il contenuto (diverso) della legge straniera.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Nei casi riguardanti obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale in situazioni in cui sorge un conflitto di leggi è direttamente applicabile il regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). In base al principio dell'universalità, ogni norma prevista dal regolamento Roma I deve essere applicata indipendentemente dal fatto che sia la legge di uno Stato membro dell'UE o meno.

Il regolamento Roma I non si applica in materia di prove o procedura, aspetti che continuano a essere disciplinati dalla legge del foro. Rappresentano un'eccezione le norme che ripartiscono l'onore della prova, le quali, in base al regolamento Roma I, devono essere disciplinate dalla legge che disciplina un'obbligazione contrattuale ai sensi dello stesso regolamento. I termini di prescrizione e decadenza, l'esecuzione e le conseguenze dell'inadempimento di un'obbligazione, tra altri aspetti, sono disciplinate dalla legge applicabile conformemente al regolamento.

Le norme primarie del regolamento Roma I sono le seguenti. Laddove la scelta delle parti sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso, si applica la legge scelta dalle parti.

Sono tuttavia previste limitazioni alla libertà di scelta delle parti. In base all'articolo 3 del regolamento Roma I, qualora le parti abbiano scelto la legge applicabile, ma tutti gli altri "elementi pertinenti alla situazione" siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'efficacia delle disposizioni alle quali la legge dell'altro paese non permette di derogare convenzionalmente. L'articolo 9 prevede che le norme cogenti prevalenti di un paese si applicano anche se le parti non si sono avvalse della libertà di scelta. Inoltre, per i contratti conclusi dai consumatori e i contratti di lavoro, la legge scelta non può in genere comportare per il consumatore o il lavoratore la privazione della protezione assicuratagli dalle norme cogenti del sistema giuridico che si sarebbe applicato in mancanza di scelta.

Nei casi in cui non sia stata esercitata alcuna scelta espressa o in cui non sia possibile dimostrarla chiaramente, il regolamento Roma I stabilisce, all'articolo 4, ulteriori norme per determinare la legge che disciplina i contratti, la quale è spesso collegata alla residenza abituale della parte che non ha effettuato il pagamento del prodotto o del servizio, ad esempio il venditore nel caso di un contratto di vendita di beni, il prestatore di un prestito bancario o il garante in un contratto di garanzia. È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento manifestamente più stretto. La giurisprudenza relativa alla Convenzione di Roma, che può rimanere pertinente nel contesto dell'interpretazione del regolamento Roma I, conferma che per confutare la presunzione deve sussistere per lo meno una chiara preponderanza di fattori a favore dell'altro paese. La maggioranza dei giudici nell'importante sentenza emessa in Scozia nella causa "Caledonia Subsea contro Microperi SA" si è spinta oltre, affermando che la presunzione deve essere confutata solo se, nelle circostanze eccezionali del caso, la residenza abituale della parte che fornisce la prestazione caratteristica non ha valenza reale.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Il regolamento Roma II (regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Affinché sia possibile applicare le norme previste dal regolamento, il danno deve essersi già verificato oppure deve essere possibile si verifichi. Per danno si intende qualsiasi "conseguenza" derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio (obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione d'affari altrui senza la dovuta autorità) o culpa in contrahendo (obbligazione extracontrattuale derivante da trattative precontrattuali). Il regolamento Roma II non si applica, tra l'altro, ai casi di diffamazione o azioni equivalenti nell'ambito di un diritto straniero.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale prevede l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento stabilisce norme altresì per i casi di arricchimento senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo. Il regolamento consente alle parti di scegliere in talune circostanze la legge applicabile. Prevede tuttavia limitazioni alla deroga, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, alle norme del diritto interno del foro, e alla deroga alle norme di un paese diverso da quello scelto, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati in quel paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno.

In Scozia sono previsti alcuni casi cui il regolamento Roma II non si applica se è applicabile il Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 o la common law.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Domicilio

In Scozia, la nozione di illegittimità è stata abolita dall'articolo 21 del Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di famiglia (Scozia)]. L'articolo 22, comma 2, della legge del 2006 prevede quindi che se a) i genitori di un figlio di età inferiore a 16 anni sono domiciliati nello stesso paese dell'altro e b) il figlio vive in un'abitazione con un genitore o in un'abitazione (o più abitazioni) con entrambi, il domicilio del figlio è nello stesso paese dei genitori. Negli altri casi, l'articolo 22, comma 3, prevede che il domicilio del figlio sia nel paese con il quale il figlio ha in quel momento il collegamento più stretto.

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere un domicilio, la persona deve essersi effettivamente trasferita nel nuovo paese in cui desidera risiedere e deve dimostrare l'intenzione di rinunciare al domicilio precedente, nonché di voler vivere stabilmente nel nuovo paese. In caso di abbandono del domicilio eletto, si tiene conto del domicilio di origine per colmare eventuali lacune fino all'elezione di un nuovo domicilio.

Oggi il domicilio di ciascun coniuge è valutato indipendentemente da quello dell'altro coniuge.

In base all'articolo 1 del Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 (legge del 1973 sul domicilio e i procedimenti coniugali), la coniuge ha gli stessi diritti di qualsiasi altra persona per quanto riguarda il domicilio. Tuttavia, laddove la donna abbia contratto matrimonio prima della legge del 1973 (e ha quindi acquisito il domicilio del marito conformemente alla legge precedente) continua a mantenere tale domicilio, a meno che non lo abbandoni o elegga un nuovo domicilio.

Nome

Il diritto di dare il nome al proprio figlio fa parte delle responsabilità e dei diritti dei genitori. In qualsiasi controversia relativa a tali responsabilità e diritti, ai sensi dell'articolo 11 del Children (Scotland) Act 1995 [legge del 1995 in materia di minori (Scozia)], l'organo giurisdizionale è tenuto a considerare in primis il benessere del figlio.

Gli adulti hanno in genere il diritto di scegliere il nome che preferiscono in Scozia, purché non vi sia un intento fraudolento. Qualsiasi persona di età superiore ai 16 anni, la cui nascita è registrata in Scozia o che è stata legalmente adottata in Scozia, può presentare domanda presso i National Records of Scotland (registri nazionali di Scozia) per modificare un nome registrato. Tuttavia, il ricorso a tale servizio non è obbligatorio. Ulteriori informazioni sul cambiamento del nome sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraNational Records of Scotland (registri nazionali di Scozia).

Capacità di agire

La capacità di, ad esempio, stipulare contratti, fare testamenti, ecc., è disciplinata da leggi diverse a seconda della questione in relazione alla quale si pone la questione della capacità. L'Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991 [legge del 1991 sull'età della capacità di agire (Scozia)] si applica in determinate circostanze. In base alla suddetta legge, una persona di età pari o superiore ai 16 anni ha la capacità di agire per concludere qualsiasi transazione. Una persona di età inferiore dispone di tale capacità in talune circostanze stabilite dalla legge.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

La legge scozzese conferisce ai genitori (e ad alcuni altri soggetti che godono della capacità di agire di prendersi cura di un minore) diritti e responsabilità genitoriali. La legge del 1995 in materia di minori prevede disposizioni riguardanti i diritti e le responsabilità dei genitori. La legge scozzese è applicabile ogni volta in cui gli organi giurisdizionali scozzesi hanno competenza in base alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1996 e del regolamento Bruxelles IIa. Le questioni relative all'adozione nel diritto scozzese sono determinate dall'Adoption and Children (Scotland) Act 2007 [legge del 2007 sull'adozione e sui bambini (Scozia)].

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Un matrimonio è valido in Scozia soltanto se sono soddisfatti taluni requisiti. Entrambe le parti devono essere libere di sposarsi, godere di piena capacità di agire e avere dato il pieno consenso al matrimonio.

Anche l'articolo 38, comma 1, del Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di diritto di famiglia (Scozia)] dispone che il matrimonio deve essere conforme alle formalità necessarie dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Tale legge disciplina la validità della celebrazione e degli elementi che la compongono, ad esempio l'uso obbligatorio di una formulazione specifica o di un luogo specifico per la celebrazione del matrimonio, la necessità di ottenere il consenso dei genitori e la possibilità che il matrimonio possa essere celebrato per procura.

La questione della capacità di una parte di contrarre matrimonio e del pieno consenso alla celebrazione del matrimonio è determinata dalla legge del luogo in cui la parte era domiciliata immediatamente prima del matrimonio (articolo 38, comma 2, della legge del 2006). In Scozia l'età per la capacità di agire di contrarre matrimonio è 16 anni. Per quanto riguarda il consenso, deve esserci uno scambio autentico e serio in termini di consenso tra le due parti del matrimonio.

In seguito all'introduzione del Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014) [legge del 2014 in materia di matrimonio e unioni civili (Scozia)], in Scozia oggi è riconosciuto anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sia celebrati in Scozia che all'estero.

A condizione che non vi siano impedimenti legali al matrimonio, chiunque ha diritto di sposarsi in Scozia. Non vi è alcun obbligo di residenza in Scozia per le coppie che vogliono sposarsi sul territorio scozzese, anche se i cittadini extra-UE potrebbero aver bisogno di un'autorizzazione all'immigrazione.

Unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso

La legge scozzese riconosce anche le unioni civili, in conformità alla legge del 2004 sulle unioni civili. In base all'articolo 85 della legge del 2004, un'unione civile è costituita da due persone dello stesso sesso mediante la firma di un atto di costituzione dell'unione civile compilato in precedenza dinanzi a due testimoni di minimo 16 anni di età e a un ufficiale di stato civile autorizzato (alla presenza di tutti i suddetti soggetti).

La legge del 2004 prevede altresì disposizioni specifiche per le unioni civili costituite al di fuori del Regno Unito. Un'unione civile tra persone dello stesso sesso celebrata all'estero e legalmente costituita al di fuori del Regno Unito è considerata al pari di un'unione civile celebrata in Scozia, a condizione che soddisfi determinati criteri stabiliti dalla legge del 2004.

Convivenza

In genere in Scozia, se una coppia convive in modo analogo a un matrimonio, la convivenza comporta determinati diritti e doveri. Il Family Law (Scotland) Act 2006 [legge del 2006 in materia di famiglia (Scozia)] prevede diritti per le coppie conviventi (che si applicano allo stesso modo tanto alle coppie omosessuali quanto a quelle eterosessuali). Ad esempio, l'articolo 26 prevede diritti su taluni beni familiari, l'articolo 27 fa riferimento ai diritti su alcuni fondi e beni, l'articolo 28 prevede disposizioni finanziarie sulla separazione, l'articolo 29 contiene disposizioni finanziarie nel caso in cui uno dei conviventi deceda senza lasciare testamento e l'articolo 30 prevede disposizioni sugli ordini di protezione civile per la tutela contro gli abusi.

Divorzio e separazione

In materia di divorzio e separazione, la legislazione del Regno Unito [in particolare il Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 (legge del 1973 sul domicilio e i procedimenti coniugali) e il Civil Partnership Act 2004 (legge del 2004 sulle unioni civili)] stabilisce i casi in cui gli organi giurisdizionali scozzesi hanno competenza in materia di divorzio e scioglimento del matrimonio. Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito Internet degli Il link si apre in una nuova finestraorgani giurisdizionali della Scozia.

Obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, il Department for Work and Pensions (dipartimento per il lavoro e le pensioni) gestisce un Il link si apre in una nuova finestraservizio legale per le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli in tutta la Gran Bretagna.

In Scozia anche il Family Law (Scotland) Act 1985 [legge del 1985 sul diritto di famiglia (Scozia)] prevede disposizioni sulle obbligazioni alimentari per i membri della famiglia, quali i coniugi e i figli. Le obbligazioni alimentari sono un obbligo a garantire un sostegno di questa natura in modo ragionevole rispetto alle circostanze.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

In Scozia esiste un sistema giuridico per le disposizioni finanziarie relative al divorzio o allo scioglimento di un'unione civile. Il diritto scozzese stabilisce alcuni principi che devono essere presi in considerazione nel decidere in merito alle disposizioni finanziarie e alla divisione del patrimonio coniugale. Tali principi sono contenuti nel Family Law (Scotland) Act 1985 [legge del 1985 sul diritto di famiglia (Scozia)].

In base alla regola generale stabilita dal diritto scozzese, il valore netto del patrimonio dei coniugi deve essere ripartito equamente tra le parti, a meno che non sussistano ragioni contrarie a una ripartizione equa e paritaria. Il patrimonio coniugale è composto da tutti i beni appartenenti alle parti del matrimonio o dell'unione civile acquisiti prima o durante il matrimonio o l'unione civile. L'articolo 9 della legge del 1985 stabilisce i principi di cui tenere conto nell'emissione di un'ordinanza in materia di disposizioni finanziarie in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione civile, che dovrebbero aiutare a decidere se il patrimonio coniugale debba essere diviso equamente tra le parti oppure se un coniuge o una delle parti di un'unione civile debba ricevere una quota maggiore rispetto all'altra.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge del paese in cui si trova il bene al momento del decesso (lex rei sitae). Le stesse regole si applicano quando in caso di "legittima" (cioè il diritto, non revocabile dal testamento, di cui godono alcuni membri della famiglia ad ottenere parte del patrimonio del defunto). I diritti alla quota di legittima devono essere presi in considerazione sia nella successione intestata che in quella testamentaria. È opportuno notare che attualmente, ai sensi della legge scozzese, la quota di legittima è possibile soltanto per i beni mobili ed è quindi accessibile solo se il defunto aveva, al momento del decesso, un domicilio in Scozia. Nei casi di successione testamentaria, la capacità del testatore di fare testamento è disciplinata dalla legge del suo domicilio alla data del testamento, per i beni mobili, e dalla legge del paese in cui si trova il bene, per i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 1963 (legge del 1963 sui testamenti) un testamento è considerato eseguito correttamente ("valido a livello di forma") (ad esempio, redatto nella forma corretta, in presenza del giusto numero di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (firmato dinanzi ai testimoni), la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Sarà valido a livello di forma per i beni immobili anche laddove sia conforme alla legge del paese in cui si trova il bene.

Le disposizioni di un testamento relativo a un bene mobile sono valide ed eseguibili ("valido a livello di sostanza") (ad esempio, limitazioni alla quota ereditaria che può essere correttamente trasferita mediante testamento) se sono conformi alla legge del domicilio del testatore alla data del decesso. Un testamento relativo a un bene immobile è valido a livello di sostanza se è conforme alla legge del paese in cui si trova il bene alla data del decesso.

Un testamento è interpretato dalla legge voluta dal testatore, le cui intenzioni possono essere esplicite o dedotte dalla lingua in cui è redatto il testamento. In caso contrario, si presume che sia la legge del domicilio del testatore alla data del testamento per quanto riguarda i beni mobili. Tale norma vale in genere anche per i beni immobili. In casi eccezionali, laddove nel testamento non sia stata specificata chiaramente nessuna legge, è applicata la legge del domicilio alla data del decesso.

È opportuno segnalare che l'articolo 4 della legge del 1963 stabilisce che:

"l'interpretazione di un testamento non deve essere modificata in seguito al cambiamento di domicilio del testatore dopo l'esecuzione del testamento".

La validità essenziale di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data della presunta revoca per quanto riguarda i beni mobili e dalla legge del luogo in cui si trovano i beni immobili, laddove la revoca riguardi beni mobili. Un testamento che revoca un testamento valido precedente o una disposizione di un testamento valido precedente è considerato sotto il profilo della forma laddove sia conforme alla legge di qualsiasi paese in base al quale il testamento o la disposizione revocati siano stati correttamente eseguiti.

3.8 Proprietà immobiliare

La classificazione di un bene quale bene mobile o immobile è determinata dalla legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è situato il bene. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la transazione del bene, ivi comprese la capacità, le formalità e la validità materiale. Esiste una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni riguardanti beni mobili materiali, la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. In genere, un titolo di proprietà di un bene mobile materiale acquisito in conformità a tale norma generale è considerato valido in Scozia. Le questioni contrattuali sono ovviamente disciplinate dal regolamento Roma I.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito è parte del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se hanno competenza gli organi giurisdizionali scozzesi (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia in Scozia, ritenuta pertanto essere il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge scozzese.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge scozzese laddove abbiano ed esercitino la competenza gli organi giurisdizionali scozzesi.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Quale normativa nazionale si applica? - Gibilterra

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Le norme sul conflitto di leggi in vigore a Gibilterra, riguardanti la legge applicabile, derivano in particolare dai regolamenti dell'UE direttamente applicabili. Per la materia civile e commerciale detti regolamenti sono: il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Il Contracts (Applicable Law) Act 1990 (legge del 1990 in materia di contratti), che ha dato applicazione alla Convenzione di Roma del 1980 rimane il testo pertinente per i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009 (il regolamento Roma I si applica ai contratti sottoscritti in o a partire da quella data). Il regolamento si applica ai casi in cui i danni sono stati arrecati dopo l'11 gennaio 2009. Le norme tradizionali di common law restano applicabili al reato di diffamazione e per il diritto in materia di successioni e di proprietà. Per esempio, il Contracts (Applicable Law) Act dà attuazione alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per il diritto di famiglia, fatte salve alcune eccezioni, le norme sulla legge applicabile derivano in genere dalla common law. Per le questioni in materia di famiglia si applica solitamente la legge in vigore a Gibilterra, fatte salve talune eccezioni previste dalla common law (ad esempio, in relazione alla nullità del matrimonio) o dalla statute law (legislazione scritta) (ad esempio, in materia di obbligazioni alimentari, a norma del Maintenance Orders Act (legge sulle ordinanze in materia di alimenti) e del Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act [legge sulle ordinanze in materia di alimenti (esecuzione reciproca)]. Per le questioni riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori disciplinate dal regolamento (UE) n. 2201/2003 e dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996, sono le norme del 2011 in materia di procedimenti familiari (relativamente alla Convenzione dell'Aia del 1996) e l'articolo 15 della Convenzione del 1996 a contenere rispettivamente le norme riguardanti la legge applicabile. In altri termini, in questi ambiti si applica la legge di Gibilterra, salvo limitate eccezioni.

Le norme sul conflitto di leggi a Gibilterra hanno sia fonti legali che di diritto comune (giurisprudenza), e l'equilibrio tra ciascuna di esse varia in ogni campo del diritto. Ad esempio, la scelta della legge in ambito contrattuale è ora dominata dalla Contracts (Applicable Law) Ordinance [ordinanza sui contratti (legge applicabile)]. A sua volta, si può osservare che alcune di queste disposizioni danno esecuzione agli accordi internazionali (tali accordi, diversi dalla legislazione dell'UE con effetto diretto, richiedono che una legge entri in vigore nel Regno Unito e, per estensione, a Gibilterra). Ad esempio, la Contracts (Applicable Law) Ordinance dà esecuzione alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, estesa a Gibilterra nel 1964.

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, estesa a Gibilterra nel 1994 (sostituita dal regolamento Roma I in relazione ai contratti sottoscritti a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, estesa a Gibilterra nel 1989.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Non sono state stipulate convenzioni bilaterali contenenti disposizioni in materia di scelta della legge di cui il Regno Unito è parte.

È tuttavia opportuno notare che, sebbene la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aia consentano a uno Stato di applicare un determinato sistema in materia di scelta di legge ai conflitti "interni" – ad esempio i conflitti di leggi di Inghilterra e Galles da un lato e Scozia dall'altro – il Regno Unito ha scelto di non avvalersi di tale possibilità. Le norme della Convenzione di Roma (per quanto riguarda i contratti sottoscritti prima del 17 dicembre 2009) e della Convenzione dell'Aia si applicano pertanto ai conflitti tra le diverse giurisdizioni del Regno Unito così come ai conflitti internazionali.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In genere le norme sul conflitto di leggi si applicano soltanto se almeno una delle parti ritenga debbano essere applicate. Qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta oppure laddove non vi siano prove soddisfacenti sul contenuto della legge straniera, di norma il giudice applica alla questione la legge di Gibilterra. Riguardando aspetti in materia di prove e procedura, tale disposizione non è influenzata dai regolamenti dell'UE, dalla Convenzione di Roma del 1980, ecc.

2.2 Rinvio

I regolamenti dell'UE escludono l'applicazione della dottrina del rinvio nei casi disciplinati dalle norme dell'UE in materia di scelta della legge. Questa interpretazione è risultata prevalente anche nell'ambito del Contracts (Applicable Law) Act. Pertanto, se la normativa di Gibilterra riguardante la scelta della legge in un caso di illecito per negligenza fa riferimento al diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un organo giurisdizionale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Attualmente il ruolo del rinvio nei restanti settori del diritto è in qualche misura limitato e in alcuni casi non è del tutto chiaro. Si può affermare che il rinvio si applica nei casi riguardanti terreni siti all'estero, per i quali la legge di Gibilterra prevede l'applicazione della lex rei sitae. In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione emessa da un organo giurisdizionale di Gibilterra riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. Lo storico delle decisione degli organi giurisdizionali di primo grado per quanto concerne i beni mobili materiali situati all'estero dimostra che il riferimento alla lex rei sitae esclude il rinvio.

In materia di famiglia, vi sono alcuni casi di giurisprudenza che stabiliscono che la dottrina del rinvio può applicarsi in talune circostanze.

È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, dimostrare il contenuto delle norme straniere riguardanti la scelta della legge è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non sostenere la loro domanda (cfr. 2.1 sopra). L'applicazione del rinvio è stata oggetto di un intenso dibattito accademico. L'opinione che ha prevalso nelle disposizioni in materia di conflitti di legge è di respingere il rinvio. Pertanto, se la normativa di Gibilterra riguardante la scelta della legge in un caso di illecito per negligenza fa riferimento al diritto francese, sarà applicato il diritto nazionale francese anche se un organo giurisdizionale francese avrebbe applicato la legge di un altro paese. Una delle giustificazioni addotte per il rifiuto del rinvio in questi ambiti è che l'applicazione del rinvio comporterebbe uno sconvolgimento delle complesse regole previste dalle normative nazionali.

Tuttavia, il rinvio sembra applicarsi in caso di successione a beni mobili e immobili, e di eventuali trasferimenti di tali beni in generale, quando le norme sulla scelta della legge di Gibilterra hanno fatto riferimento alla legge del domicilio o alla legge del luogo in cui l'immobile era situato, e nei casi di diritto di famiglia (che fa riferimento alla legge del domicilio). In tali casi vige la volontà pragmatica di applicare la stessa legge dell'organo giurisdizionale che ha competenza nella zona in cui si trova il bene, in modo da garantire che ogni decisione emessa da un organo giurisdizionale di Gibilterra riguardante il bene abbia maggiori probabilità di essere efficace. È tuttavia opportuno notare che, in molti casi, dimostrare il contenuto delle norme straniere riguardanti la scelta della legge è una procedura costosa e di frequente le parti scelgono di non sostenere la loro domanda (cfr. 2.1 sopra).

2.3 Modifica del criterio di collegamento

La modifica del criterio di collegamento viene affrontata specificando in ogni norma riguardante la scelta della legge, il momento pertinente in cui viene individuato il criterio di collegamento. Ad esempio, nel caso del trasferimento di beni mobili, la legge applicabile pertinente è quella che si applica nel luogo in cui si trova il bene mobile in questione al momento del trasferimento, quando si presume che la legge in questione abbia inciso sul titolo di proprietà di quel bene mobile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

In base alle norme tradizionali, gli organi giurisdizionali di Gibilterra possono respingere l'applicazione di una legge straniera qualora sia contraria all'ordine pubblico di Gibilterra. La soglia è tuttavia molto elevata: ad esempio, laddove comporti un risultato "completamente estraneo ai requisiti fondamentali di giustizia secondo l'amministrazione degli organi giurisdizionali di Gibilterra". La nozione di ordine pubblico a Gibilterra è influenzata dagli obblighi internazionali del Regno Unito, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le violazioni dei diritti umani sono un esempio ben noto di eccezione all'ordine pubblico, mentre un altro è rappresentato dai casi in cui si verifica una "palese violazione delle norme di diritto internazionale di carattere imperativo" (ad esempio, l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990).

Inoltre sia il regolamento Roma I che il regolamento Roma II prevedono ora l'applicazione delle norme cogenti prevalenti del foro, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. In genere tali norme rientrano negli ambiti riguardanti i consumatori e il lavoro o nella legislazione che integra una convenzione internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto di una legge straniera deve essere dimostrato al pari di un fatto. Per tale ragione, spetta alla parti dimostrare il contenuto della legge straniera, cosa che i giudici non possono fare direttamente. In caso di conflitto tra le prove addotte dalle parti, il giudice può valutare la credibilità dei periti ed è autorizzato a esaminare le prove inconfutabili (ad esempio, le leggi e la giurisprudenza straniera), in particolare qualora siano redatte in inglese e applichino nozioni consuete per un giudice di Gibilterra.

Il contenuto di una legge straniera è solitamente dimostrato mediante perizie. Non è sufficiente presentare all'organo giurisdizionale il testo di una legge straniera, di un caso di giurisprudenza straniera o di un'autorità straniera. Le perizie in materia di legge straniera possono essere presentate da chiunque abbia "un'opportuna qualifica per farlo, in virtù delle proprie conoscenze o competenze", indipendentemente dal fatto che possa agire o meno in qualità di professionista legale nella giurisdizione pertinente. Ciononostante, è normale che i periti siano accademici o professionisti nella giurisdizione in questione. Se il contenuto della legge straniera è stato determinato in un precedente caso di Gibilterra o inglese, tale caso può essere addotto quale prova del contenuto della legge straniera e si presume che il contenuto della legge straniera sia lo stesso stabilito in quel caso, salvo prova contraria.

L'onere della prova è a carico della parte che si avvale della legge straniera. Se la legge straniera non è dimostrata in modo soddisfacente, la regola generale prevede che si applichi la legge di Gibilterra. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia motivo di ritenere che la legge straniera sia in qualche modo simile a quella di Gibilterra (ad esempio, una normativa fiscale di un'altra giurisdizione europea), la causa può essere respinta.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In tutti i casi riguardanti le obbligazioni contrattuali e che comportano una scelta di legge, è direttamente applicabile il regolamento Roma I. Le norme sulla scelta della legge applicabile previste dal regolamento Roma I possono applicarsi anche ai casi che la legge interna di Gibilterra non riconoscerebbe inerenti alla sfera contrattuale (ad esempio, quando l'accordo non prevede un corrispettivo, come nel caso dei contratti di donazione).

Le questioni procedurali sono determinate dalla lex fori (legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita del caso). Pertanto, la valutazione dell'entità del danno (ma non le voci di danno) e i mezzi di prova sono regolamentati dalla lex fori. I termini di prescrizione sono sostanziali e pertanto, per le obbligazioni contrattuali, sono determinati dalla legge applicabile ai sensi del regolamento. Le norme sostanziali primarie sono le seguenti.

Nei casi in cui le parti abbiano scelto espressamente la legge applicabile oppure laddove questa sia dimostrabile con ragionevole certezza, si applica tale legge. La scelta della legge può essere dimostrata con ragionevole certezza quando il contratto è redatto in un forma standard nota per essere disciplinata da una legge specifica (ad esempio una polizza assicurativa marittima Lloyd's) o alla luce di precedenti accordi tra le parti. La stipula di una convenzione sul foro competente è spesso sufficiente per dedurre che la legge di quel foro era destinata a essere scelta, ma non sempre è così. Nel caso delle clausole compromissorie, laddove vengano specificati i criteri di selezione degli arbitri sarà più facile dedurre qual è la scelta della legge. Tuttavia, se gli arbitri vengono individuati con riferimento a un organismo internazionale, è molto meno probabile che la scelta sia stata dimostrata con ragionevole certezza.

La libertà di scelta è limitata sotto diversi aspetti. In primo luogo, nei contratti conclusi dai consumatori e nei contratti di lavoro, la scelta della legge non vale a privare il consumatore o il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme cogenti previste dalla legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta espressa. In secondo luogo, qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano connessi a un determinato paese, la scelta di una legge differente non può pregiudicare le norme cogenti di quel paese di applicazione. Esistono altresì norme di tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di assicurazione. In aggiunta, in caso di disaccordo sull'efficacia della scelta – ad esempio, un'accusa di costrizione – la questione dell'efficacia della scelta è determinata in base alla legge che si presume applicabile (ossia la legge che regolerebbe il contratto se la scelta fosse valida), a meno che non sia "irragionevole" (nel qual caso, può essere applicata la legge della residenza abituale della parte che sostiene di non aver dato il proprio consenso).

In mancanza di scelta esplicita della legge o qualora questa non sia dimostrabile con ragionevole certezza, il regolamento Roma I prevede norme specifiche, a seconda del tipo di contratto. Tuttavia, nel caso in cui le norme si rivelino inefficaci, si applica in genere la legge della residenza abituale della parte del contratto che fornisce la prestazione caratteristica. Non sempre semplice da identificare, detta parte è di norma quella che non procede al pagamento del bene o del servizio (ad esempio, il venditore di un prodotto, il prestatore in una operazione bancaria, il garante in un contratto di garanzia). È possibile opporsi a tale presunzione per scegliere un paese con cui il contratto presenta un collegamento più stretto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, nella maggior parte dei casi si applica il Regolamento Roma II. L'Act si applica soltanto alle questioni riguardanti gli illeciti non disciplinati dal regolamento. La diffamazione continua a essere disciplinata dalla common law (cfr. di seguito). Anche i termini di prescrizione sono determinati dalla legge applicabile.

Ai sensi del regolamento Roma II la regola generale è quella di applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno. Norme specifiche determinano la legge applicabile ad alcuni tipi di obbligazioni extracontrattuali, tra cui la responsabilità per prodotti difettosi, la concorrenza sleale, i danni all'ambiente e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento consente inoltre alle parti di scegliere la legge applicabile in determinate circostanze. Tale disposizione tuttavia non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme cogenti del diritto dell'UE o nazionale. È opportuno notare che la valutazione del danno è effettuata ai sensi della legge applicabile.

Come osservato in precedenza, la diffamazione (tra cui la calunnia con discredito di titoli o beni di proprietà, il reato di falso, nonché ogni altra azione di diritto straniero "corrispondente o comunque della stessa natura di [tale] azione") rimane disciplinata dalla common law. In tali casi, si applica la "regola della doppia azione legale": un illecito è perseguibile a Gibilterra solo se è civilmente perseguibile a norma della legge straniera della giurisdizione in cui è stato commesso (di solito la pubblicazione) e sarebbe perseguibile civilmente secondo la legge di Gibilterra se fosse stato commesso a Gibilterra. Tale norma è stata mantenuta in seguito a pressioni delle organizzazioni dei media, che temevano l'applicazione di leggi straniere oppressive. Esiste tuttavia un'eccezione a questa norma: se un altro paese presenta un collegamento più significativo con l'evento che ha dato origine all'illecito e con le parti si applica invece la legge di tale giurisdizione. È opportuno osservare che questo ambito è particolarmente controverso.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei trust, la legge applicabile è determinata dal Trustees Act (legge sugli amministratori fiduciari), che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ai trust. In base a tale normativa, la legge applicabile è quella scelta dal costituente oppure, in mancanza di scelta, la legge con la quale il trust presenta il collegamento più stretto. Detta legge determina la validità, l'istituzione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Alla nascita, il domicilio di una persona (domicilio di origine) è lo stesso del padre al momento della nascita, se il figlio è legittimo. Se il figlio è illegittimo o se, al momento della nascita, il padre è deceduto, il domicilio del figlio è quello della madre. Tale norma continua ad applicarsi fino al compimento del 16° anno di età (nel senso in cui il domicilio del figlio cambia in funzione di quello del padre o della madre).

Per i soggetti di età superiore a 16 anni, continua a valere il domicilio d'origine, a meno che questi non eleggano il proprio domicilio altrove. Per eleggere domicilio, occorre avere la residenza effettiva nel luogo della giurisdizione competente e volervi risiedere a tempo indeterminato o permanente. Se uno di questi elementi cessa di esistere, il domicilio di elezione non è più valido e si applica il domicilio di origine.

Il domicilio della moglie non è più stabilito in riferimento a quello del marito, ma considerato in modo indipendente.

La capacità di assumere particolari obblighi (ad esempio, di sottoscrivere un contratto, di fare testamento, di sposarsi) è determinata da norme specifiche a ciascun ambito ed è esaminata nelle relative sezioni.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Le questioni relative alla responsabilità genitoriale e alla protezione dei minori sono generalmente determinate dalla legge di Gibilterra, fatte salve limitate eccezioni come quelle (discusse sopra) applicabili alle questioni della Convenzione dell'Aia del 1996 e a quelle che rientrano nel regolamento Bruxelles IIa. Anche le questioni in materia di legittimità e di adozione sono generalmente determinate dalla legge inglese, fatte salve alcune eccezioni.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

La validità formale di un matrimonio è in genere regolamentata dalla legge del luogo di celebrazione del matrimonio, fatte salve alcune eccezioni.

La capacità delle persone di contrarre matrimonio è solitamente determinata dal domicilio dell'interessato nel momento immediatamente precedente il matrimonio. La legge del domicilio disciplina questioni quali il consenso delle parti, i requisiti di età e le persone all'interno del nucleo familiare allargato che non possono sposarsi. Nel caso particolare dell'età, nessun matrimonio è valido se una delle due parti, domiciliate a Gibilterra, aveva meno di 16 anni al momento della celebrazione. Tuttavia, il matrimonio può essere contratto se prima dell'evento viene richiesta una speciale licenza di matrimonio.

In materia di divorzio o separazione, in genere si applica la legge di Gibilterra, fatte salve limitate eccezioni.

Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, si applica generalmente la legge di Gibilterra, fatte salve alcune eccezioni.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Il "regime patrimoniale tra coniugi" non è una nozione generalmente nota nella common law. Per quanto concerne le disposizioni finanziarie in materia di divorzio, di separazione o nullità del matrimonio oppure di obbligazioni alimentari, gli organi giurisdizionali di Gibilterra applicano generalmente la legge di Gibilterra o la giurisprudenza di Inghilterra e Galles ove possibile, fatte salve limitate eccezioni.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

In caso di successione intestata (ossia, in assenza di testamento), alla successione di beni mobili si applica la legge del domicilio del testatore al momento del decesso, mentre a quella dei beni immobili si applica la legge della giurisdizione in cui si trova il bene (lex rei sitae).

Nei casi in cui sia stato lasciato un testamento (successione testamentaria), la capacità del testatore di lasciare in eredità beni mobili è determinata dalla legge del domicilio del testatore alla data del testamento. Un legatario potrà ricevere beni mobili qualora abbia la capacità stabilità dalla legge del proprio domicilio o da quella del domicilio del testatore. Non esiste un fondamento specifico sulla posizione dei beni immobili, ma il risultato più probabile è che si applichi la lex rei sitae, che determinerebbe probabilmente anche la capacità del legatario di ricevere in eredità i beni immobili.

Ai sensi del Wills Act 2009 (legge del 2009 sui testamenti), un testamento è formalmente valido (ad esempio, presenza del numero corretto di testimoni) se è conforme a una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato eseguito (ad esempio, di norma il luogo in cui è firmato dinanzi ai testimoni) al momento dell'esecuzione, la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento dell'esecuzione del testamento oppure la legge del domicilio, della residenza abituale o della cittadinanza del testatore al momento del decesso. Un testamento è formalmente valido anche per il passaggio di proprietà di un bene immobile, se conforme al diritto interno della giurisdizione in cui è situato il bene (escludendo quindi l'applicazione del rinvio, benché si tratti di beni immobili).

Un testamento di beni mobili è materialmente valido (ad esempio, limitazioni all'importo che è possibile lasciare in virtù di un testamento) se è conforme alla legge del domicilio del testatore al momento del decesso. Un testamento di beni immobili è materialmente valido se è conforme alla legge della giurisdizione in cui è situato l'immobile; in altri termini, indipendentemente dal sistema giuridico interno, si applica la lex rei sitae.

Un testamento è interpretato dalla legge intesa dal testatore, che si presume essere la legge del suo domicilio alla data del testamento. Questa presunzione è una norma prima facie che può essere sostituita dalla prova che il testatore ha manifestamente inteso e voluto che il suo testamento fosse interpretato in base a un altro sistema giuridico. Per quanto concerne i beni immobili, potrebbe essere applicata un'ulteriore limitazione, in base alla quale se gli interessi derivanti da tale interpretazione non sono consentiti o riconosciuti dalla lex rei sitae, questa ultima prevale.

La validità di una presunta revoca di un testamento è determinata dalla legge del domicilio del testatore al momento della presunta revoca (è opportuno notare che secondo il diritto nazionale di Gibilterra, se applicabile, il matrimonio revoca un testamento, a meno che non si dimostri che il testamento sia stato redatto espressamente in previsione del matrimonio). Tuttavia, nel caso in cui si presuma che la revoca sia stata determinata da un testamento successivo (in contrapposizione, ad esempio, alla distruzione del testamento), il fatto che il secondo testamento revochi quello precedente è determinato in virtù delle leggi applicabili alla validità formale del secondo testamento. Se non è chiaro se un primo testamento venga revocato da un secondo testamento, la questione dell'interpretazione sarà determinata dalla legge prevista dal testatore, che si presume essere la legge del domicilio alla data del secondo testamento.

3.8 Proprietà immobiliare

Il diritto distingue tra beni mobili e immobili e, indipendentemente dal tipo di bene, si applica la legge del luogo in cui si trova il bene.

Per i beni immobili, la legge applicabile è quella del luogo in cui è sito il bene e si ricorre alla norma del rinvio. Ciò vale per tutte le questioni riguardanti la cessione del bene e i relativi contratti, ivi comprese le questioni sulla capacità, sulle formalità e sulla validità materiale. È opportuno segnalare che esiste naturalmente una distinzione tra il trasferimento di un terreno o di altri beni immobili da un lato e il contratto che disciplina i diritti e le responsabilità delle parti di tale trasferimento dall'altro – quest'ultimo è disciplinato da norme sulla legge applicabile distinte (in particolare, dal regolamento Roma I).

Per le questioni in materia di proprietà (in contrapposizione a quelle contrattuali) riguardanti il trasferimento di beni mobili materiali, in generale la legge applicabile è quella del luogo in cui era situato il bene al verificarsi dell'evento che si presume abbia influito sul titolo di proprietà. Non è chiaro se in situazioni di tale fattispecie il rinvio sia applicabile. Dagli effetti complessivi delle decisioni di primo grado degli organi giurisdizionali di Gibilterra si evince che non lo sia. Un titolo di proprietà su un bene materiale acquisito in conformità a questa norma generale è considerato valido a Gibilterra se il bene mobile viene in seguito rimosso dal paese in cui si trovava al momento dell'acquisizione del titolo di proprietà, a meno che e fino a quando detto titolo non venga trasferito con l'acquisizione di un nuovo titolo in conformità alla legge del paese in cui il bene è stato trasferito. Una specifica eccezione alla norma generale sui beni mobili materiali riguarda i casi in cui il bene è in transito e il luogo della giurisdizione competente non è noto alle parti o provvisorio. Un trasferimento valido ai sensi della legge applicabile del trasferimento ha efficacia a Gibilterra.

In caso di cessione di beni mobili immateriali, quando il rapporto tra cedente e cessionario è contrattuale (come nel caso della maggior parte dei debiti) e la questione riguarda solo la validità e l'effetto della cessione stessa, si applica il regolamento Roma I.

È opportuno osservare che le norme sulla scelta della legge applicabile alla cessione e al trasferimento di beni immateriali sono difficili da riassumere e non esiste un'unica norma sulla scelta della legge applicabile, in particolare perché la categoria dei beni immateriali include una gamma molto ampia di diritti, non tutti di origine contrattuale. Per i beni mobili immateriali si raccomanda di avvalersi di una consulenza specialistica.

3.9 Insolvenza

Il Regno Unito, e per estensione Gibilterra, prende parte al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce le norme pertinenti per le procedure che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore, laddove il centro degli interessi principali del debitore sia in uno Stato membro dell'UE (eccetto la Danimarca). Se hanno competenza gli organi giurisdizionali di Gibilterra (ossia qualora il centro degli interessi principali del debitore sia a Gibilterra, ritenuta pertanto essere il luogo in cui si trova la sede legale), si applica la legge di Gibilterra.

Nei casi non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 si applica la legge di Gibilterra quando ha competenza un organo giurisdizionale di Gibilterra (ossia qualora la società sia registrata a Gibilterra oppure vi siano persone a Gibilterra che hanno diritto a beneficiare della procedura di liquidazione e non sussistano validi motivi per rifiutare la competenza).

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.