National information concerning Regulation No. 1259/2010
The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.
Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.
More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.
This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.
It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.
The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.
On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.
As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.
On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.
On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.
On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.
Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.
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La legislazione belga non prevede requisiti formali specifici per accordi sulla scelta di una legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Rispetto alle norme sulla scelta della legge applicabile l'articolo 55, terzo comma, punto 2, del Codice belga di diritto internazionale privato (Wetboek van internationaal privaatreccht/Code de droit international privé) stabilisce che la scelta dev'essere dichiarata all'udienza di prima comparizione (Legge sul Codice belga di diritto internazionale privato del 16 luglio 2004, Belgisch Saatsblad/Moniteur belge del 27 luglio 2004, entrata in vigore il 1° ottobre 2004).
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Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(1) EGBGB) l’accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010 deve essere registrato in un atto notarile. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 127(a) del codice civile.
Ai sensi del diritto tedesco (articolo 46(e)(2) EGBGB), i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 entro la conclusione dell’udienza di primo grado.
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In base all'articolo 641, paragrafi 2 e 3 della legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere un accordo che fa riferimento alla legge applicabile al divorzio, conformemente al regolamento (UE) n. 1259/2010, sottoscrivendo un atto notarile; in caso di divorzio nell'ambito di un procedimento giudiziario occorre prendere atto della suddetta designazione e ciò sostituisce la forma notarile.
In base all'articolo 641, paragrafo 4 legge sulla famiglia, i coniugi possono concludere una accordo e modificarlo in qualsiasi momento fino all'accoglimento della domanda di divorzio da parte di un notaio o, nell'ambito di un procedimento giudiziario, fino alla fine del procedimento preliminare o, nell'ambito di un procedimento scritto, fino al termine di scadenza del deposito delle domande.
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In seguito alla dichiarazione effettuata al riguardo dalla Repubblica ellenica la Commissione ha confermato, con la decisione del 27 gennaio 2014 (L 23/41), la partecipazione della Grecia a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale attuata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”).
La decisione succitata prevede l’entrata in vigore in Grecia del regolamento (UE) n.1259/2010 a partire dal 29.7.2015.
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle regole formali per le convenzioni riguardanti la scelta della legge applicabile conformemente all’articolo 7, paragrafi 2-4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche che prevedano la possibilità di designare la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
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La legislazione spagnola prevede requisiti formali aggiuntivi per gli accordi sulla scelta della legge applicabile in conformità con l'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) nº 1259/2010, in particolare: la scelta della legge applicabile deve essere fissata in un documento pubblico avente forza esecutiva (dinanzi a un notaio pubblico) o un «documento autentico» (un documento avente data e firma delle parti inequivocabile, anche senza la forma di uno strumento notarile).
Ai sensi della legislazione spagnola, i coniugi non possono scegliere la legge applicabile dinanzi all'organo giurisdizionale o nel corso del processo.
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Il regolamento impone tre requisiti di forma per la validità dell'accordo sulla scelta della legge: l'accordo dev'essere redatto per iscritto, datato e firmato dalle parti.
Inoltre, esso riserva la possibilità agli Stati di prevedere requisiti di forma supplementari e precisa il modo in cui questi ultimi si impongono in funzione della situazione dei coniugi.
Non esiste alcuna disposizione di diritto francese che disciplina i requisiti di forma per la validità di un accordo sulla scelta della legge in materia di divorzio o di separazione personale. La Francia pertanto non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).
Di conseguenza, i coniugi possono eventualmente rivolgersi ad un professionista a loro scelta affinché illustri in modo efficace tali possibilità.
L'accordo mediante il quale i coniugi scelgono la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tuttavia, se la legge in vigore nel foro competente lo prevede, la legge applicabile può essere designata dai coniugi nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale (articolo 5, paragrafi 2 e 3).
In diritto francese tale possibilità non è espressamente prevista. Ciò spiega perché la Francia non ha effettuato la dichiarazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).
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Per le convenzioni sulla scelta della legge applicabile, la legislazione lettone non prevede requisiti formali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
La repubblica di Lettonia non prevede la possibilità di designare la legge applicabile dinnanzi alla giurisdizione durante il processo.
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Il diritto lituano non prevede requisiti di forma supplementari per quanto riguarda gli accordi di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Il diritto lituano non prevede la possibilità di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale dinanzi all'organo giurisdizionale nel corso del procedimento.
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Attualmente il Lussemburgo non prevede un requisito formale supplementare.
Il Lussemburgo non prevede la possibilità di designare la legge applicabile davanti al giudice durante il processo.
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Gli accordi sulla scelta della legge applicabile non sono assoggettati al rispetto di alcun ulteriore requisito formale oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
I coniugi hanno la possibilità di far riferimento alla legge applicabile entro il termine stabilito dal giudice al momento dell'avvio del procedimento.
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La legge austriaca non prevede ulteriori requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Ai sensi del diritto austriaco (§ 11(3) IPRG), i coniugi possono scegliere la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche dinanzi al giudice nel corso del procedimento, purché la scelta della legge sia esplicita e non meramente dedotta in base al comportamento.
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Nulla da segnalare.
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Oltre ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010, non esistono requisiti di forma supplementari per la conclusione dell'accordo relativo alla scelta della legge applicabile.
A norma della legislazione rumena i coniugi possono scegliere la legge applicabile al divorzio anche dopo aver adito il giudice, ma non più tardi della prima sentenza per la quale i coniugi sono stati citati legalmente.
Si riportano di seguito i testi pertinenti del codice civile.
Articolo 2598
Data della convenzione di scelta della legge applicabile
1) La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio può essere conclusa o modificata al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale competente a pronunciare il divorzio.
2) Ciononostante l'organo giurisdizionale può prendere atto dell'accordo tra i coniugi al più tardi nella prima udienza per la quale le parti sono state citate legalmente.
Articolo 2599
Forma della convenzione di scelta della legge applicabile
La convenzione di scelta della legge applicabile al divorzio deve essere conclusa per iscritto, firmata e datata dai coniugi.
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