Diritti delle vittime per paese

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Come posso denunciare un reato?

  • La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. Essa contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora manchi l'indicazione degli elementi utili alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, questo non incide sull'avvio del procedimento penale, essendo possibile la denuncia a carico di ignoti, la quale deve essere trasmessa all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato.
  • La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. Deve essere descritto il fatto-reato e deve risultare la chiara volontà del querelante a procedere in ordine al fatto e alla punizione del colpevole. È possibile ritirare la querela (remissione) precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
  • L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S. deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio; se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri). La denuncia e l’esposto possono essere presentati anche presso la procura della Repubblica.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

In seguito alla denuncia alla persona offesa dal reato vengono fornite indicazioni circa le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento, il ruolo che assumerà nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto. Inoltre, può ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni delle notizie di reato; è avvisata della richiesta di archiviazione, delle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; e può definire il procedimento con remissione di querela, ove possibile, o attraverso la mediazione. (art.90 bis cpp)

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell’investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato (art 90 bis). La persona offesa dal reato può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. (art.98 cpp). La persona offesa dal reato ha la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato se il Suo reddito è inferiore al limite previsto dalla legge. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una apposita domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. (art. 369 bis cpp )

La comunicazione deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il gratuito patrocinio è un istituto che si basa sul diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. in base al quale chiunque ha diritto ad essere assistito in ogni stato e grado del giudizio e consente alle persone con difficoltà economiche sia di farsi assistere, a spese dello Stato, da un avvocato e da specialisti quali consulenti tecnici; sia a essere esonerati dal pagamento delle spese processuali. Il gratuito patrocinio e riconosciuto sia per le cause penali sia per quelle civili connesse alle prime sia per quelle complementari come per le esecuzioni penali, procedimenti di sicurezza, di prevenzione, di sorveglianza, sia infine per quelle civili derivanti da processo penale.

La possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio spetta non solo ai cittadini italiani, ma anche a stranieri, anche se sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa o non residenti in Italia o anche a apolidi residenti in Italia.

Possono ricorrervi tutte le parti del processo, ma in caso di persona offesa per reati contro la libertà sessuale non si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge.

Lo Stato tutela anche i minorenni i quali possono usufruirne così come possono ricorrervi anche le persone sottoposte ad indagini preliminari se sottoposti ad arresto, fermo o misura cautelare custodiale.

Condizione per essere ammessi al patrocinio legale gratuito è il non superamento della soglia di reddito massimo fissato dalla legge ed equivalente a €11.369,24 tenendo conto dell'aumento per ogni altra persona convivente corrispondente a €1032,90.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini /processo)? A quali condizioni?

Il gratuito patrocinio, istituto fondato sul diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., consente a chiunque ne presenti i requisiti (relativi a condizioni economiche difficoltose) di essere assistito in ogni stato e grado del giudizio, a spese dello Stato, da un avvocato e da specialisti quali consulenti tecnici; consente inoltre l’esonero dal pagamento delle spese processuali.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare.

La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona, inoltre, ha sempre diritto ad essere informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa esplicita richiesta e dispone di venti giorni dalla notifica dell’avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).

Posso partecipare al processo?

La vittima del reato può nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. Per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti è necessario che la parte offesa dichiari o elegga domicilio. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale. Se ha nominato un difensore, questa comunicazione non è necessaria in quanto tutti gli avvisi saranno inviati a quest'ultimo.

La parte offesa ha il diritto di presentare memorie e di indicare degli elementi di prova sia nella fase delle indagini sia durante il processo. (art. 90 c.p.p.). Può verificare inoltre le iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). Può anche chiedere al Pubblico Ministero di procedere alla prova in sede di incidente probatorio. La parte offesa può richiedere di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione sia direttamente in denuncia sia con un atto successivo. In particolare la parte offesa deve chiedere di essere informata della richiesta di proroga delle indagini (art. 406 c.p.p.) e della richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.). Quando si celebra un processo, la parte offesa del reato ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima udienza; per le udienze successive non viene avvisata e deve essere lei ad informarsi delle date di rinvio presso il Tribunale. La parte offesa non ha l’obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza. Concluse le indagini, la parte offesa del reato ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece, di regola, non può farlo, anche se il Pubblico Ministero, se sussistono specifiche ragioni di interesse, può autorizzarla.

Quando si celebra un processo penale la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento e partecipare al processo, attraverso la costituzione di parte civile.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

La vittima, in quanto persona offesa dal reato, è titolare di tutte le facoltà e i diritti sopra indicati. Inoltre, potrà essere sentita in qualità di testimone nel processo e, qualora sia titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dal reato, esercitare l'azione civile nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Salvo quanto sopra riportato in materia di diritti e facoltà della persona offesa, qualora quest’ultima assuma la qualità di testimone, si applicano le seguenti regole.

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. Il testimone renitente o reticente è punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

La persona offesa dal reato può sempre ricoprire la veste di testimone. Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva. Il Giudice potrà liberamente valutare la testimonianza della persona offesa ed essa potrà essere anche da sola, la prova sulla quale si fonda la condanna dell'imputato. La persona offesa ha l'obbligo di dire il vero e vige il divieto di autoincriminazione (nemo tenetur se detegere). I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati ad assumere l’ufficio di testimone. Essi hanno, invece, l’obbligo di testimoniare qualora abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero quando essi stessi o un loro prossimo congiunto siano persona offesa dal reato per cui si procede. Se vige il segreto professionale, persiste il diritto di non rispondere. Quando si rendono dichiarazioni durante le indagini preliminari è possibile beneficiare di diverse misure protettive.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

(Vedi sopra)

Sarò in grado di accedere ai documenti giudiziari?

Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni. Le iscrizioni sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere, fornisce le informazioni richieste. In caso contrario, dichiara che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. (art.335 c.p.p.)

Il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, fa notificare anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. (art.415 bis c.p.p.)

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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