Diritti delle vittime per paese

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Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

La polizia o il pubblico ministero forniscono alla vittima, immediatamente e ai sensi dell’articolo 3-7 del codice di procedura penale, le seguenti informazioni in una lingua da questa conosciuta:

  • il tipo di assistenza che la vittima può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, a un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
  • le procedure per presentare una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
  • come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione;
  • come e a quali condizioni è possibile avere accesso all’assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dalla legge e a qualsiasi altra forma di assistenza;
  • come e a quali condizioni è possibile l’accesso a un risarcimento;
  • come e a quali condizioni ha diritto all’interpretazione e alla traduzione;
  • le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei diritti della vittima;
  • i recapiti utili per l’invio di comunicazioni relative al fascicolo della vittima;
  • i servizi di mediazione e giustizia riparativa disponibili;
  • come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della partecipazione della vittima al procedimento penale possono essere rimborsate;
  • il diritto della vittima a una valutazione individuale presso il Servizio di sostegno alle vittime per verificare la necessità di un trattamento specifico volto a prevenire una vittimizzazione secondaria;
  • in base alle esigenze e alle informazioni aggiuntive eventualmente fornite alla vittima in ogni fase del procedimento;
  • il diritto della vittima di farsi assistere da una persona di sua scelta quando, considerate le ripercussioni del reato, essa necessita di aiuto per capire o farsi capire.

Anche il servizio di accoglienza e di informazione giuridica, il servizio di sostegno alle vittime del SCAS (Servizio centrale di assistenza sociale) e il ministero della Giustizia offrono aiuto e consulenza.

Non vivo in un paese dell’UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

Oltre a beneficiare dei diritti suindicati, la vittima straniera (cittadino dell’UE e di paesi terzi) viene informata delle modalità per esercitare i propri diritti quando risiede in un altro Stato membro dell’UE, ovvero del suo diritto di sporgere denuncia alle autorità di polizia del Lussemburgo.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

In particolare la vittima ha diritto di:

  • essere automaticamente informata in caso di archiviazione della denuncia e della relativa motivazione;
  • su richiesta, essere informata dell’istruzione della causa;
  • su richiesta, essere informata dello stato del procedimento penale;
  • essere automaticamente informata dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • su richiesta, ricevere informazioni in merito a qualsiasi decisione definitiva sull’azione penale.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

La vittima o parte civile che non parli o non capisca la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete in una lingua che comprende e alla traduzione gratuita di tutti i documenti che saranno comunicati o notificati o ai quali ha diritto di accedere.

In che modo le autorità garantiscono che possa comprenderle ed essere compreso (in caso di minore, di disabilità).

Se la vittima non comprende la lingua del procedimento ha diritto all’assistenza gratuita di un interprete. La vittima che presenti disturbi della parola o dell’udito viene assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che conosca un linguaggio, un metodo o un dispositivo tale da poter comunicare con la vittima.

La vittima minorenne ha diritto di essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

La vittima ha diritto a essere assistita da vari servizi di sostegno alle vittime. L’assistenza viene fornita dallo Stato tramite il servizio centrale di assistenza della procura generale che accoglie la vittima offrendole un’assistenza gratuita in ambito sociale, psicologico e legale. In caso di donne o bambini vittime di violenza, soggetti vulnerabili, ecc., esistono anche ONG che propongono sostegno alle vittime.

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

La polizia ha il dovere di informare la vittima dei suoi diritti e di garantire la funzione di intermediario nei confronti delle associazioni di sostegno alle vittime. Essa è tenuta a consegnare sistematicamente un dépliant dal titolo “Informations et aide aux victimes” (Informazione e sostegno alle vittime - http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibile in lussemburghese, francese, tedesco, inglese e portoghese, oltre a una scheda informativa intitolata “Infodroit” (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Come viene tutelata la mia privacy?

La privacy della vittima è tutelata dalla Costituzione lussemburghese. L’articolo 11 (3) sancisce che “Lo Stato garantisce la tutela della privacy, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

La polizia e la giustizia hanno l’obbligo di offrire protezione alla vittima in caso di minacce o di azioni di vendetta da parte, tra l’altro, dell’autore dei fatti. La protezione deve poter essere garantita sin dall’inizio dell’indagine e per tutta la durata della stessa. La vittima ha inoltre diritto a essere protetta contro ogni intrusione nella sua vita privata e sempre direttamente dopo i fatti.

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

Il servizio di sostegno alle vittime è rivolto a tutte le vittime (bambini, adolescenti e adulti) che a seguito di un reato abbiano subito un attentato alla propria integrità psichica e/o fisica. Il personale offre assistenza psicologica e psicoterapeutica e informa le vittime sui loro diritti e può assisterle durante il processo giudiziario. Il servizio propone altresì un gruppo terapeutico per le vittime delle violenze coniugali. Il servizio offre inoltre assistenza a tutti coloro che, per via dei loro rapporti con la vittima, abbiano dovuto condividere con essa le proprie sofferenze o ai testimoni di reati. Per accedere al servizio di sostegno alle vittime, queste persone non devono aver necessariamente sporto denuncia.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

La detenzione preventiva dell’accusato:

  • se come minimo il reato viene punito con una pena massima di due anni di reclusione;
  • se esiste un rischio di recidiva dell’accusato;
  • se esiste un rischio di fuga.

Chi può garantire la mia protezione?

È la Police Grand-Ducale (polizia del granducato di Lussemburgo) a garantire la protezione della vittima.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto/a al rischio di un nuovo danno da parte dell’autore del reato?

Al momento di decidere un’eventuale detenzione preventiva dell’autore del reato, vengono presi in considerazione vari elementi.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

In applicazione dell’articolo 48-1 del codice di procedura penale, le vittime minorenni beneficiano delle seguenti protezioni:

  • L’audizione di un testimone e di qualsiasi minore può essere oggetto di una registrazione audio o video su autorizzazione del procuratore dello Stato.
  • La registrazione viene effettuata solo dopo aver ottenuto il consenso del testimone o del minore, ove questi sia sufficientemente capace di discernimento, o in caso contrario con il consenso del legale rappresentante del minore. In caso di rischio di opposti interessi debitamente accertato tra il minore e il suo legale rappresentante, la registrazione potrà essere effettuata solo con il consenso dell’amministratore ad hoc, ove ne sia stato nominato uno per il minore, o, in caso contrario, con l’espressa autorizzazione debitamente motivata del procuratore dello Stato.
  • In deroga a quanto precede, quando un minore è vittima dei fatti di cui agli articoli 354-360, 364, 365, 372-379, 382-1 e 382-2, 385, 393, 394, 397, 398-405, 410-1, 410-2 o 442-1 del codice penale o quando è testimone di fatti di cui agli articoli da 393 a 397 o da 400 a 401bis del codice penale, la registrazione viene obbligatoriamente effettuata nella modalità di cui al paragrafo 1 a meno che, in caso di opposizione a procedere a tale registrazione da parte del minore o del suo legale rappresentante o eventualmente del suo amministratore ad hoc, il procuratore dello Stato decida che non è opportuno procedere in tal modo.
  • La registrazione funge da mezzo di prova. L’originale viene posto sotto sigillo, mentre le copie vengono repertoriate e allegate alla pratica. Su autorizzazione del procuratore dello Stato, le registrazioni possono essere ascoltate o visionate senza che le parti o un perito debbano recarsi nel luogo designato dal procuratore.
  • Qualsiasi minore oggetto del comma 3 ha il diritto di farsi accompagnare in audizione dalla persona maggiorenne di sua scelta, salvo motivata decisione contraria adottata nei confronti di tale persona dal procuratore dello Stato nell’interesse del minore o della manifestazione della verità.

Le vittime della tratta degli esseri umani o di violenze coniugali beneficiano, in determinate condizioni, di una particolare protezione.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Una vittima minorenne beneficia di alcuni diritti aggiuntivi:

  • per reati come oltraggio al pudore, stupro e tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, omicidio non qualificato come volontario, percosse e lesioni dolose, abuso e somministrazione di stupefacenti alla vittima, la vittima minorenne beneficia di un termine di prescrizione, ovvero un termine dopo il quale questi reati non possono più essere perseguiti, che decorre soltanto dal compimento del 18º anno di età;
  • quando la tutela degli interessi della vittima non è pienamente garantita da almeno uno dei suoi legali rappresentanti, la vittima minorenne ha diritto che venga nominato dal procuratore dello Stato o dal giudice istruttore un rappresentante speciale, denominato amministratore ad hoc. Questo rappresentante speciale ne garantisce la tutela degli interessi e ne esercita i diritti in quanto parte civile;
  • ha diritto a essere informata dal legale rappresentante o dall’amministratore ad hoc dell’avvio del procedimento penale e del suo diritto di costituirsi parte civile;
  • • su autorizzazione del procuratore dello Stato e dopo aver ottenuto il consenso della vittima, del legale rappresentante o dell’amministratore ad hoc, la vittima minorenne ha diritto che la propria audizione venga audioregistrata o videoregistrata per evitare di essere traumatizzata dal fatto di dover ripetere più volte le proprie dichiarazioni durante il procedimento. La registrazione è obbligatoria per crimini di oltraggio al pudore e stupro, prostituzione, sfruttamento e tratta degli esseri umani, omicidio intenzionale o volontario, percosse e lesioni, a meno che, per opposizione della vittima minorenne o del suo rappresentante, il procuratore dello Stato decida di non procedere alla registrazione;
  • durante le audizioni la vittima minorenne ha diritto a essere accompagnata dal legale rappresentante o da una persona di sua scelta.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se un Suo familiare è deceduto a causa del reato e se ritiene di essere parte lesa, Lei ha diritto a sporgere denuncia costituendosi parte civile dinanzi al giudice istruttore competente.

In tal caso Lei ha diritto in particolare a:

  • chiedere un risarcimento all’accusato;
  • partecipare all’istruttoria esercitata dal giudice istruttore;
  • chiedere al giudice istruttore di disporre atti istruttori aggiuntivi;
  • ricorrere dinanzi a una sezione del tribunale contro alcuni atti istruttori che abbiano un impatto sui propri interessi civili;
  • essere ascoltato/a soltanto se lo desidera;
  • se necessario, essere messo/a a confronto con l’imputato;
  • avere accesso al fascicolo, all’ufficio del giudice istruttore dopo il primo interrogatorio dell’accusato e alla vigilia di ogni atto istruttorio per il quale è necessaria un’assistenza legale;
  • chiedere al giudice istruttore una copia del fascicolo quando l’istruttoria è conclusa;
  • ascoltare testimoni, chiedere una perizia e la restituzione di oggetti pignorati;
  • assistere all’ispezione del luogo del reato.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

Il terzo interessato dal reato commesso su un proprio familiare ha il diritto di:

  • chiedere al pubblico ministero una copia del verbale che illustra il fatto riguardante tale persona in quanto terzo;
  • essere automaticamente informato dai servizi del pubblico ministero sulla data dell’udienza in cui verrà giudicata la causa;
  • chiedere alla cancelleria della sezione del tribunale circondariale, rispettivamente del tribunale di polizia, la sentenza che è stata pronunciata nella causa in questione.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La mediazione in materia penale è un’alternativa all’azione penale che di norma permette di risolvere una controversia senza l’intervento dei tribunali. La mediazione tra l’autore del reato e la vittima è possibile solo prima che venga avviato il procedimento penale. Il procuratore dello Stato può decidere di ricorrere a una mediazione se ritiene che questo provvedimento sia tale da garantire la riparazione del danno causato o da porre fine al disordine derivante dal reato o da contribuire alla riqualificazione dell’autore del reato. L’istituto della mediazione è escluso se l’autore del reato è una persona con cui la vittima convive. Quest’alternativa necessita del consenso dell’autore del reato e della vittima.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Nel codice di procedura penale su Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

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