Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

A norma dell'articolo 33 del Civilprocesa likums (codice di procedura civile) le tiesāšanās izdevumi (spese processuali) comprendono:

1) le spese di giudizio;

2) i depositi;

3) le spese relative all'esame della causa.

Quali spese si applicano?

Conformemente al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea comporta il pagamento di un contributo statale.

Durante il procedimento la parte può anche dover pagare all'erario spese relative all'esame della causa (ad esempio le spese sostenute per la ricerca del convenuto su richiesta dell'attore oppure quelle per la consegna, l'emissione e la traduzione di atti di citazione e altri atti giudiziari).

Quanto devo pagare?

Conformemente all'articolo 34, comma 1, punto 9), del codice di procedura civile, la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento comporta il pagamento di un contributo statale pari al 2% dell'importo del credito, fino a un massimo di 500 EUR.

L'importo delle spese relative all'esame della causa può variare in base a una serie di fattori (ad esempio la modalità di recapito degli atti, per posta o via email).

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

Se la domanda non è accompagnata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi statali e delle altre spese di giudizio, conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge, il giudice, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, non darà seguito alla domanda e fisserà un termine entro il quale l'attore dovrà porre rimedio alle irregolarità.

Qualora l'attore sani le irregolarità entro il termine stabilito, la domanda si considera presentata il giorno in cui è stata trasmessa per la prima volta all'organo giurisdizionale.

Nel caso in cui l'attore non sani le irregolarità entro il termine stabilito, la domanda si considera non presentata e viene restituita all'attore.

La restituzione della domanda all'attore non impedisce a quest'ultimo di ripresentarla all'organo giurisdizionale secondo le procedure ordinarie previste dalla legge.

Se per la notificazione o comunicazione degli atti è necessario il pagamento di spese di giudizio, il giudice non procederà alla notificazione o comunicazione fino al versamento dell'importo dovuto. Tuttavia, laddove le spese per l'esame della causa non vengano versate volontariamente all'erario prima della sua trattazione, saranno recuperate in seguito, conformemente alle norme generali in materia di esecuzione delle sentenze.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Contributi statali e conti degli organi giurisdizionali (Valsts nodevas un tiesu konti).

Il contributo statale può essere versato sul conto del Valsts kase (Tesoreria dello Stato). Per il pagamento dei contributi statali (articolo 34 del codice di procedura civile, ad eccezione del comma 6) occorre utilizzare i dati seguenti:

Beneficiario: Tesoreria dello Stato

N. di registrazione: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Il contributo statale per la presentazione di un titolo esecutivo o di altro documento esecutivo può essere pagato sul conto della Tesoreria dello Stato. Per il pagamento del contributo statale per la presentazione di un titolo esecutivo o di un altro documento esecutivo (articolo 34, comma 6, del codice di procedura civile) occorre utilizzare i dati seguenti:

Beneficiario: Tesoreria dello Stato

N. di registrazione: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento di un contributo statale viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

L'importo delle spese relative all'esame della causa e di quelle relative all'esecuzione degli obblighi in seguito alla notifica può essere versato sul conto della Tiesu administrācija (Amministrazione degli organi giudiziari). Spese relative all'esame della causa (articolo 39 del codice di procedura civile) e spese relative all'esecuzione degli obblighi in seguito alla notifica (articolo 406.3 del codice di procedura civile):

Tribunali distrettuali (cittadini) e regionali:

Beneficiario: Amministrazione degli organi giudiziari

N. di registrazione: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Banca del beneficiario: Tesoreria dello Stato

Codice BIC: TRELLV22

Causale del pagamento: "21499" e indicazione dei dati identificativi della persona o della causa: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione. Se il pagamento delle spese relative all'esame della causa viene effettuato per conto di un'altra persona, occorre fornire informazioni che identifichino tale persona: il numero di ruolo (se noto); per le persone fisiche, il nome, il cognome e il numero di identificazione personale; per le persone giuridiche, la denominazione e il numero di registrazione.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Quando si presenta una domanda all'organo giurisdizionale, occorre allegare la documentazione che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi statali e delle altre spese di giudizio, conformemente alle norme procedurali e per l'importo prescritto dalla legge. Le spese relative all'esame della causa devono essere corrisposte prima della sua trattazione.

Ultimo aggiornamento: 19/09/2023

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