Small claims

The European Small Claims procedure is designed to simplify and speed up cross-border claims of up to €5000.

The European Small Claims Procedure is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of the Member States. A judgment given in the European Small Claims Procedure is recognized and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition.

Standard forms have been drawn up for the Small Claims procedure and are available here in all languages. To start the procedure, "Form A" must be filled in. Any relevant supporting documents, such as receipts, invoices, etc. should be attached to the form.

Form A must be sent to the court that has the jurisdiction. Once the court receives the application form it must fill in its part of the "Answer Form". Within 14 days of receiving the application form, the court should serve a copy of it, along with the Answer Form, on the defendant. The defendant has 30 days to reply, by filling in his or her part of the Answer Form. The court must send a copy of any reply to the plaintiff within 14 days.

Within 30 days of receiving the defendant's answer (if any) the court must either give a judgment on the small claim, or request further details in writing from either party, or summon the parties to an oral hearing. If there is an oral hearing, it is not necessary to be represented by a lawyer and if the court has appropriate equipment the hearing should be carried out through videoconference or teleconference.

With the certificate issued by the court (which might need to be translated into the language of the other Member State), and a copy of the judgment, the judgment is enforceable in all the other Member States of the European Union, without any further formalities. The only reason that enforcement in another Member State can be refused is if it is irreconcilable with another judgment in the other Member State between the same parties. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the judgment is being enforced.

Related links

Regulation (EC) No 861/2007 - consolidated text of 14 June 2017 PDF (1740 Kb) en

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (1699 Kb) en

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 Kb) en

Infographic for consumers PDF (102 Kb) en

Leaflet for legal professionals PDF (553 Kb) en

Leaflet for businesses PDF (237 Kb) en

Web toolkit – information on a European Small Claims Procedure

Small claims – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 03/04/2023

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Controversie di modesta entità - Belgio

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nell'ordinamento belga non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Esiste soltanto una specie di "procedura sommaria per le ingiunzioni di pagamento". V. il documento separato.

Non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Trova applicazione la procedura ordinaria, peraltro molto semplice.

La procedura ordinaria è delineata qui di seguito:

  • atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
  • scambio di memorie scritte, formulazione delle conclusioni;
  • data dell'udienza (dichiarazioni dell'avvocato) e chiusura del dibattimento;
  • sentenza.

In linea di principio, non sono previste semplificazioni benché talune azioni non siano avviate mediante atto di citazione ma mediante ricorso congiunto delle parti (cfr. articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile). Esempio di controversie per le quali è prevista questa possibilità è l'azione in materia di locazioni. L'articolo 1344 bis del Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile) afferma che, ferme restando le norme in materia di locazione, ogni azione relativa alla locazione di beni può essere avviata mediante un atto depositato alla cancelleria del giudice di pace.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

1.2 Applicazione del procedimento

1.3 Moduli

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

1.6 Procedura scritta

1.7 Contenuto della decisione

1.8 Rimborso delle spese

1.9 Possibilità d’impugnazione

Link

La normativa in materia di procedimenti sommari per le ingiunzioni di pagamento è rinvenibile sul sito Internet del Il link si apre in una nuova finestraServizio pubblico federale - Giustizia:

  • Cliccare su "Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving" (Legislazione consolidata) alla voce "Sources de droit/Rechtsbronnen" (Fonti del diritto).
  • Selezionare "Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek" (Codice di procedura civile) alla voce "Nature juridique/Juridische aard" (Natura giuridica).
  • Alla voce "Mot(s)/woorden" (Voci), digitare "664".
  • Cliccare su "Recherche/Opzoeking" (Cerca) e poi "Liste/Lijst" (Elenco).
  • Cliccare su "Détail/Detail" (Dettaglio).
Ultimo aggiornamento: 03/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Bulgaria

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede la possibilità di intraprendere un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità. A partire dal 1° gennaio 2009, gli organi giurisdizionali bulgari applicano il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tali procedimenti vengono esaminati dai tribunali circondariali, mentre le questioni che non sono espressamente regolate dal regolamento (CE) n. 861/2007 sono regolate dalle disposizioni generali del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.2 Applicazione del procedimento

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.3 Moduli

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.6 Procedura scritta

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.8 Rimborso delle spese

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2020

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Controversie di modesta entità - Cechia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La Repubblica ceca non dispone di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità. La categoria relativa alle controversie di modesta entità (vale a dire incentrate sull'importo del risarcimento in denaro) è presa in considerazione soltanto nei processi d'appello.

1.2 Applicazione del procedimento

L'articolo 202, comma 2 del codice di procedura civile dispone che gli appelli sono inammissibili nei confronti delle sentenze che prevedono un risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.

Gli appelli possono quindi essere proposti nei confronti delle sentenze contumaciali anche qualora il valore della controversia sia inferiore a CZK 10 000.

L'articolo 238, comma 1, lettera c), del codice di procedura civile dispone che sono inammissibili i ricorsi in Cassazione nei confronti di sentenze d'appello e delle ordinanze della corte con le quali è stato disposto un risarcimento in denaro non superiore a CZK 50 000 (esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia) tranne quando essi riguardino relazioni contrattuali in materia di diritti dei consumatore o di diritti del lavoro.

1.3 Moduli

Non esistono formulari specifici per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Ai sensi del codice di procedura civile gli organi giudiziari devono informare le parti dei loro diritti e delle prove di processuali. A tal fine la legge stabilisce che tipo di assistenza l'organo giudiziario deve prestare alle parti in ogni fase del processo.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Indipendentemente dall'importo della controversia si applicano le stesse norme relative alla trasmissione, valutazione e ottenimento delle prove previste nel processo civile.

1.6 Procedura scritta

La legge sulle controversie di modesta entità non fissa nessuna deroga per quanto riguarda lo svolgimento del processo.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza relativa a un procedimento per controversie di modesta entità non differisce, per quanto riguarda il contenuto, rispetto alle normali sentenze dei processi civili.

1.8 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese processuali è disciplinato dalle norme generali in materia di procedura civile.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Come indicato precedentemente non sono ammissibili ricorsi nei confronti delle sentenze che prevedono un risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2021

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Controversie di modesta entità - Germania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Nel codice di procedura civile (Zivilprozessordnung, ZPO) non sono previste procedure speciali per le controversie di modesta entità. Tuttavia, l'articolo 495a del codice contiene delle disposizioni che disciplinano una procedura semplificata. Essa permette al giudice di decidere, a propria discrezione, come procedere quando il valore della causa è pari o inferiore a 600 EUR. Il codice non limita tale possibilità in nessun modo: in particolare, essa non è circoscritta a nessuna tipologia specifica di controversia.

1.2 Applicazione del procedimento

In tali casi, tuttavia, il giudice può decidere discrezionalmente come procedere e può, in particolare, ricorrere a mezzi specifici di semplificazione della procedura. Il giudice non è tenuto a farlo e può procedere sulla base delle disposizioni ordinarie, anche se il valore della controversia è inferiore a 600 EUR.

Le parti non possono contestare la decisione con cui il giudice stabilisce in via discrezionale la procedura da seguire. Esse possono soltanto chiedere la fissazione di un'udienza.

1.3 Moduli

Non è necessario ricorrere a formulari standard.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si applicano le regole ordinarie in quanto il procedimento è semplificato soltanto rispetto alla procedura da seguire. Le parti che non si avvalgono della rappresentanza di un legale sono agevolate allo stesso modo di quelle che se ne avvalgono. Ad esempio, nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale (Amtsgericht) l'azione deve essere proposta oralmente presso la cancelleria del giudice. Anche la parte assistita da un legale può scegliere se presentare una domanda verbalmente o per il tramite del proprio avvocato.

Allo stesso modo, la questione se una parte è legalmente rappresentata non incide sulla natura e sulla portata dell'obbligo del giudice di informare e avvisare (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Il giudice è tenuto ex lege a spiegare il procedimento, dal punto di vista legale e di fatto, e a chiarire le questioni aperte.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Il giudice non è tenuto ad assumere le prove nel rispetto delle modalità ordinarie. Diversamente da quanto statuisce il principio della prova diretta (Unmittelbarkeit), che trova di norma applicazione e che prevede che i testimoni, i periti e le parti debbano essere sentiti in udienza dinanzi al giudice alla presenza delle parti, nei procedimenti semplificati il giudice può ad esempio disporre che testimoni, periti o parti siano sentiti per telefono o per iscritto.

1.6 Procedura scritta

È possibile ricorrere a una procedura interamente scritta. Occorre tuttavia fare ricorso alla procedura orale se una delle parti ne fa richiesta.

1.7 Contenuto della decisione

La struttura della sentenza è più semplice rispetto al procedimento ordinario dal momento che, quando il valore della causa controversa è inferiore a 600 EUR, le sentenze non possono di norma essere impugnate.

Può, ad esempio, essere omessa la descrizione dei fatti. È possibile inoltre tralasciare i motivi della decisione se le parti sono disponibili ad accettarlo o se il contenuto essenziale dei motivi è già indicato nel fascicolo del giudizio. In ragione dei requisiti posti dai rapporti internazionali, i motivi della sentenza devono tuttavia essere indicati se vi è motivo di ritenere che la sentenza sarà eseguita all'estero (articolo 313a, paragrafo 4, del codice di procedura civile).

Se, in via eccezionale, il giudice autorizza l'impugnazione, la struttura della sentenza è disciplinata dalle regole ordinarie.

1.8 Rimborso delle spese

Non ci sono limiti al rimborso dei costi; si applicano le regole ordinarie.

1.9 Possibilità d’impugnazione

La regola generale prevede che le sentenze non possano essere impugnate se il valore della causa è inferiore a 600 EUR. Tuttavia, eccezionalmente, l'impugnazione è ammessa se il giudice di primo grado l'ha autorizzata nella sua sentenza. Ciò può accadere perché la causa è di fondamentale importanza o perché una decisione del giudice d'appello è richiesta ai fini dello sviluppo del diritto o per garantirne la coerenza.

Se l'impugnazione non è ammessa, il giudice di primo grado deve riaprire la causa nel caso in cui la parte danneggiata dalla sentenza contesti che il giudice ha omesso di garantire adeguatamente il suo diritto a essere sentito in modo rilevante ai fini della decisione. Se il giudice non pone rimedio relativamente alla contestazione avanzata, alla parte rimane soltanto la possibilità di presentare ricorso costituzionale presso la Corte costituzionale federale.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2023

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Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Controversie di modesta entità - Estonia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Le norme procedurali per l'esame di cause civili presso gli organi giurisdizionali estoni sono stabilite nel Il link si apre in una nuova finestratsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) (codice di procedura civile). Se una causa civile viene esaminata ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applicano le norme stabilite nel codice di procedura civile concernenti la procedura semplificata nella misura in cui tale aspetto non sia disciplinato da detto regolamento. Tali cause possono essere esaminate ai sensi del regolamento dal maakohus (tribunale di contea) competente a procedere in tal senso conformemente alla competenza giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura civile, che disciplina la procedura semplificata, gli organi giurisdizionali esaminano cause secondo tale procedura rispettando norme semplificate a loro ragionevole discrezione e tenendo conto soltanto dei principi di procedura generali previsti dal codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Se una causa civile viene esaminata ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applicano le norme stabilite nel codice di procedura civile concernenti la procedura semplificata nella misura in cui tale aspetto non sia disciplinato da detto regolamento.

La procedura semplificata è applicabile alle cause nazionali riguardanti controversie patrimoniali il cui valore non ecceda un importo corrispondente a 2 000 EUR per la domanda principale e a 4 000 EUR con le domande accessorie.

1.2 Applicazione del procedimento

Ai sensi dell'articolo 405, terzo comma, del codice di procedura civile, gli organi giurisdizionali possono esaminare cause applicando le norme semplificate senza dover pronunciare una decisione distinta a conferma di ciò. Gli organi giurisdizionali esaminano le cause seguendo le norme semplificate a loro ragionevole discrezione, tenendo conto solo dei principi di procedura generali. Nel contesto della procedura semplificata, gli organi giurisdizionali devono garantire che siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali nonché i diritti processuali essenziali delle parti, e che queste ultime siano sentite ove ne facciano richiesta. A tal fine non è necessario disporre un'apposita udienza. Tuttavia, le parti devono essere informate che hanno il diritto di essere sentite dall'organo giurisdizionale. Gli organi giurisdizionali possono semplificare la procedura, tuttavia non sono tenuti a farlo.

Nell'esaminare una controversia ai sensi della procedura semplificata, un organo giurisdizionale può:

-           verbalizzare gli atti processuali soltanto nella misura ritenuta necessaria dall'organo stesso ed escludere il diritto di presentare obiezioni rispetto ai verbali;

-           stabilire un termine diverso da quello previsto dalla legge;

-           riconoscere persone non specificate dalla legge come rappresentanti contrattuali delle parti;

-           derogare alle norme sui requisiti formali di presentazione e assunzione delle prove, nonché assumere prove ed accettare altresì mezzi di prova non previsti dalla legge, comprese le dichiarazioni delle parti che non sono state rese sotto giuramento;

-           derogare alle norme sui requisiti formali per la notificazione di atti processuali e di documenti che le parti devono presentare nel contesto del procedimento giudiziario, fatta eccezione per la notificazione di una causa nei confronti del convenuto;

-           rinunciare alla procedura scritta preprocessuale o alla fase orale;

-           acquisire prove di propria iniziativa;

-           pronunciarsi in merito alla controversia senza includere nella sentenza la parte narrativa e la motivazione;

-           dichiarare che una decisione adottata nel contesto della causa sia immediatamente esecutiva anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge o in assenza di una garanzia prescritta dalla legge.

È possibile presentare a un organo giurisdizionale la domanda per l'avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità in formato elettronico oppure tramite posta. È possibile depositate una domanda in formato elettronico tramite il sistema informativo progettato a tale scopo [E-toimik (sistema di deposito elettronico), Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-toimik.ee/]. Per presentare una domanda tramite il sistema di deposito elettronico, è possibile accedere al sistema informativo ed effettuare operazioni all'interno dello stesso soltanto se si dispone di una carta d'identità estone. È possibile presentare a un organo giurisdizionale una domanda in formato elettronico anche tramite posta elettronica. I dati di contatto degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul sito web di tali organi all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.kohus.ee.

La domanda deve essere firmata dal suo mittente. Una domanda depositata per via elettronica deve essere firmata digitalmente dal mittente oppure presentata in qualsiasi altro modo altrettanto sicuro che consenta l'identificazione del mittente. Una domanda in formato elettronico può essere altresì presentata tramite fax o in qualsiasi altro formato che possa essere riprodotto per iscritto, a condizione che il documento scritto originale sia consegnato all'organo giurisdizionale senza indugio. Nel caso in cui si impugni la sentenza di un organo giurisdizionale, occorre presentare l'impugnazione originale entro dieci giorni.

L'organo giurisdizionale può ritenere sufficiente una domanda o qualsiasi altro atto processuale presentato da una parte anche se non soddisfa l'obbligo della firma digitale, a condizione che tale organo non nutra dubbi circa l'identità del mittente e l'invio del documento, in particolare se in precedenza, tramite il medesimo indirizzo di posta elettronica, all'organo giurisdizionale erano pervenuti documenti dotati di firma digitale relativi alla medesima questione dalla medesima parte oppure se l'organo giurisdizionale ha acconsentito alla presentazione di domande o altri documenti anche in tale maniera.

L'accettazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere comunicata per via elettronica tramite il sistema informativo di deposito elettronico (Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-toimik.ee/) oppure tramite e-mail o fax alle condizioni summenzionate. Tale accettazione può essere altresì presentata all'organo giurisdizionale unitamente alla domanda per l'avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Gli atti processuali devono essere notificati per via elettronica ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e agenzie governative statali o locali, tramite il sistema informativo progettato a tale scopo. La loro notifica utilizzando altre modalità è consentita soltanto in presenza di valide ragioni. Nel contesto di procedimenti semplificati, è possibile derogare ai requisiti formali relativi alla notificazione di atti processuali; tuttavia, tale possibilità va presa in considerazione con cautela. Non è possibile derogare alle norme relative alla notificazione di atti processuali quando si notificano atti introduttivi a convenuti e decisioni giudiziarie alle parti.

L'ammontare del contributo statale è determinato in base al valore della causa civile, il quale, a sua volta, viene calcolato tenendo conto della somma di denaro per la quale si richiede il pagamento. Ai fini del calcolo del valore di una causa civile, occorre sommare l'ammontare delle domande accessorie a quello della domanda principale. Nel caso in cui nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità si richieda il versamento di una penalità per ritardato pagamento, ma tale penalità non sia ancora esigibile al momento della presentazione della domanda, occorre sommare l'importo di detta penalità corrispondente a quanto dovuto per un anno all'importo della penalità stessa calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda. L'ammontare del contributo statale è determinato in base alla somma finale di denaro calcolata (valore della causa civile) e seguendo la tabella riportata nell'Il link si apre in una nuova finestraallegato 1 della Il link si apre in una nuova finestrariigilõivuseadus (legge sui contributi statali) ai sensi dell'articolo 59, primo comma, di tale legge.

Quando si presenta un'impugnazione, l'importo del contributo statale corrisponderà a quello versato al momento della presentazione iniziale della domanda di avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi al tribunale di contea, tenendo conto dell'entità dell'impugnazione. Quando si presenta un'impugnazione contro la decisione di un organo giurisdizionale dinanzi una ringkonnakohus (corte distrettuale), occorre versare un contributo statale pari a 50 EUR. Quando si presenta un ricorso per cassazione o un'impugnazione contro la decisione di un organo giurisdizionale dinanzi la Riigikohus (Corte suprema), occorre costituire una garanzia relativa alla cassazione. La garanzia relativa alla cassazione che deve essere costituita in relazione a un ricorso per cassazione corrisponde all'1 % del valore della causa civile, tenendo conto dell'entità dell'impugnazione; tuttavia, la garanzia non sarà inferiore a 100 EUR o superiore a 3 000 EUR. La garanzia relativa alla cassazione da costituire in caso di impugnazione della decisione di un organo giurisdizionale ammonta a 50 EUR.

I contributi statali e le garanzie relative alla cassazione dovuti per atti da presentare nel contesto di procedimenti giudiziari devono essere pagati sui seguenti conti bancari del ministero delle Finanze:

Banca SEB – conto EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X);

Swedbank – conto EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X);

Luminor Bank – conto EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Se una sentenza emessa nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e passata in giudicato non viene rispettata volontariamente, la persona che intende richiedere l'esecuzione forzata della sentenza deve rivolgersi a un Il link si apre in una nuova finestraufficiale giudiziario al fine di avviare un procedimento di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), una sentenza pronunciata nel contesto di contenziosi esaminati ai sensi del regolamento sarà esecutiva in Estonia soltanto se formulata in lingua estone o inglese oppure se il certificato è accompagnato da una traduzione in lingua estone o inglese. Se viene impugnata una sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento saranno adottate dalla corte distrettuale presso la quale viene proposta l'impugnazione. Se viene pronunciata una sentenza in contumacia e viene presentata una domanda di revocazione di tale sentenza ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura civile, la domanda relativa alle misure di cui sopra deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che esamina tale istanza.

Nel caso in cui non sia ancora stata presentata un'impugnazione, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono adottate dall'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione. La misura di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento può essere adottata dal tribunale di contea che è o dovrebbe essere competente per i procedimenti di esecuzione.

Qualora si verifichino gli eventi di cui all'articolo 46 del täitemenetluse seadustik (codice sui procedimenti di esecuzione) i procedimenti di esecuzione possono essere sospesi oltre che da un organo giurisdizionale anche dall'ufficiale giudiziario che si occupa dell'esecuzione.

1.3 Moduli

Non esistono formulari standard utilizzati a livello nazionale per i procedimenti semplificati.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se una persona partecipa a procedimenti giudiziari per il tramite di un rappresentante contrattuale, di norma quest'ultimo deve quanto meno possedere una laurea specialistica in giurisprudenza, un titolo equivalente ai sensi dell'articolo 28, comma 22, dell'Eesti Vabariigi haridusseadus (legge estone sull'istruzione) o una qualifica estera equipollente. Tuttavia, nel contesto di un procedimento semplificato, un organo giurisdizionale può consentire di agire in qualità di rappresentante a una persona che non soddisfa tali requisiti in materia di istruzione ma che, secondo il parere di tale organo, è comunque competente a rappresentare un'altra persona dinanzi a un organo giurisdizionale. Le norme speciali relative al procedimento semplificato si applicano soltanto alle controversie di primo grado esaminate dai tribunali di contea. Un rappresentante contrattuale accettato da un tribunale di contea ma che non soddisfa i requisiti di istruzione non può compiere alcun atto processuale dinanzi una corte distrettuale o la Corte suprema.

La partecipazione di un rappresentante nel contesto di una causa non impedisce a una parte avente capacità di agire attiva nell'ambito di procedimenti civili di partecipare personalmente alla causa. Il comportamento e le conoscenze di un rappresentante sono considerati equivalenti a quelli di una parte.

Se l'organo giurisdizionale ritiene che una persona fisica parte di un procedimento giudiziario non sia in grado di tutelare i propri diritti da sola o che i suoi interessi fondamentali possano essere tutelati in maniera insufficiente senza l'assistenza di un avvocato, l'organo giurisdizionale illustrerà a tale persona la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso conformemente alle norme in materia di assistenza processuale stabilite nel codice di procedura civile (articoli 180 e seguenti), nonché alla procedura specificata nella riigi õigusabi seadus (legge sugli aiuti di Stato). Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a fronte di una domanda presentata dalla persona in questione.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di tale patrocinio, sono residenti nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'UE o sono cittadini della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'UE. La residenza è determinata sulla base dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Le persone fisiche che non soddisfano tali requisiti possono beneficare del patrocinio a spese dello Stato soltanto se ciò deriva da un obbligo internazionale vincolante per l'Estonia.

Una domanda di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di procedimenti giudiziari in veste di parte di un procedimento civile deve essere presentata all'organo giurisdizionale che esamina la controversia o all'organo giurisdizionale che sarebbe competente per l'esame della controversia.

Le persone fisiche possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se non sono in grado di pagare i necessari servizi legali a causa della loro situazione economica al momento della domanda, o se potrebbero pagarli solo in parte o a rate, oppure nel caso in cui le loro risorse economiche non sarebbero sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo di sussistenza in seguito al pagamento dei servizi legali.

A una persona fisica non viene concesso il patrocinio a spese dello Stato se:

1) si presume che le spese processuali non supereranno il doppio del reddito mensile medio della persona che richiede tale patrocinio, calcolato sulla base del reddito mensile medio degli ultimi quattro mesi prima della presentazione della domanda al netto di eventuali imposte e pagamenti assicurativi obbligatori, importi da versare per adempiere un'obbligazione alimentare applicabile per legge, nonché di spese ragionevoli di alloggio e trasporto;

2) la persona che richiede tale patrocinio è in grado di coprire le spese processuali facendo affidamento sui suoi attivi esistenti che possono essere venduti senza notevoli difficoltà e nei confronti delle quali è possibile presentare una richiesta di pagamento a norma di legge;

3) il procedimento giudiziario riguarda l'attività economica o professionale della persona che richiede tale patrocinio e non riguarda i suoi diritti non correlati alla sua attività economica o professionale. Ciò non si applica nella misura in cui tale circostanza esclude l'erogazione di assistenza processuale a persone fisiche per l'esonero, in parte o integralmente, dal pagamento del contributo statale qualora venga adito un organo giurisdizionale oppure in caso di impugnazione se il procedimento giudiziario riguarda l'attività economica o professionale della persona che richiede l'assistenza processuale e non riguarda suoi diritti non collegati alla sua attività economica o professionale.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può derogare alle norme sui requisiti formali di presentazione e assunzione delle prove, nonché assumere prove ed accettare altresì mezzi di prova non previsti dalla legge (comprese le dichiarazioni delle parti che non sono state rese sotto giuramento). Contrariamente ai procedimenti giudiziari ordinari, nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può assumere prove anche di propria iniziativa. Tuttavia, occorre garantire che le azioni dell'organo giurisdizionale non possano danneggiare l'uguaglianza delle parti dinanzi a tale organo. I fatti in merito ai quali l'organo giurisdizionale acquisisce prove devono essere preventivamente resi noti a detto organo.

Le norme in materia di assunzione di prove sono disciplinate dal capo 25 del codice di procedura civile. Ciascuna parte del procedimento deve dimostrare i fatti sui quali si basano le sue domande ed eccezioni, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge. Le parti possono concordare di ripartire l'onere della prova in maniera diversa da quanto previsto dalla legge e concordare altresì la natura delle prove secondo la quale è possibile comprovare un determinato fatto, salvo quanto diversamente prescritto dalla legge. Le prove devono essere prodotte dalle parti del procedimento. L'organo giurisdizionale può chiedere loro di fornire ulteriori elementi probatori. Qualora una parte intenda produrre una prova ma non possa provvedervi, può chiedere all'organo giurisdizionale di assumerla. La parte che abbia prodotto una prova o ne abbia chiesto l'assunzione deve specificare quali fatti pertinenti intenda dimostrare con la prova addotta o richiesta. Una richiesta di assunzione di prove deve altresì indicare qualsiasi informazione che consenta tale assunzione. In fase preprocessuale, l'organo giurisdizionale fissa un termine entro il quale le parti devono produrre le prove o chiederne l'assunzione. Qualora la domanda di assunzione della prova venga respinta in quanto il richiedente non ha pagato in anticipo le relative spese, nonostante una richiesta in tal senso dell'organo giurisdizionale, detta parte non può chiedere che la prova venga assunta successivamente se l'accoglimento di tale richiesta comporterebbe un rinvio dell'udienza.

Se l'assunzione delle prove deve avvenire al di fuori della competenza territoriale dell'organo giurisdizionale che ha esaminato la controversia, tale organo può ordinare, tramite delega, l'esecuzione dell'atto processuale da parte dell'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per l'assunzione delle prove. La delega viene eseguita secondo le norme previste per il compimento dell'atto processuale richiesto nella delega stessa. Il luogo, la data e l'ora dell'atto processuale sono comunicati alle parti; tuttavia, l'assenza di una parte non osta al rispetto della delega. I verbali relativi agli atti processuali e all'assunzione delle prove effettuati in esecuzione di una delega sono trasmessi senza indugio all'organo giurisdizionale delegante che sta esaminando la controversia. Se, nel corso dell'assunzione delle prove da parte dell'organo giurisdizionale che conduce il procedimento sulla base di una lettera di richiesta, sorge una controversia che non può essere risolta da tale organo giurisdizionale ma il proseguimento dell'assunzione delle prove dipende dalla risoluzione di tale controversia, quest'ultima sarà risolta dall'organo giurisdizionale competente per l'esame della causa principale. Se l'organo giurisdizionale delegato constata che, per dirimere correttamente la controversia, sarebbe opportuno demandare l'assunzione delle prove a un altro organo giurisdizionale, gli trasmetterà una richiesta in tal senso e ne darà comunicazione alle parti.

Le prove assunte in uno Stato estero conformemente alla legge di detto Stato possono essere utilizzate presso gli organi giurisdizionali civili estoni, a meno che gli atti processuali espletati per ottenerle siano in contrasto con i principi della procedura civile estone. L'autorità giudiziaria che ha chiesto l'assunzione di una prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, o l'organo giurisdizionale delegato da detta autorità possono, secondo il citato regolamento, assistere e partecipare all'assunzione della prova eseguita da un'autorità giudiziaria estera. Le parti del procedimento nonché i loro rappresentanti e consulenti tecnici possono partecipare all'assunzione della prova analogamente a quanto potrebbero fare in Estonia. L'autorità giudiziaria richiedente oppure il giudice da essa delegato o il perito da essa designato possono partecipare all'assunzione diretta della prova ad opera di un organo giurisdizionale estone in un altro Stato membro dell'UE in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del citato regolamento.

Qualora la prova debba essere acquisita al di fuori dell'Unione europea, l'organo giurisdizionale ne chiede l'assunzione attraverso un'autorità competente ai sensi della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale. Esso può inoltre procedere all'acquisizione della prova in uno Stato estero tramite l'ambasciata della Repubblica di Estonia in tale Stato o l'ufficiale consolare competente, a meno che vi ostino le leggi dello Stato estero in questione.

La parte che ha prodotto la prova o ne ha chiesto l'assunzione può rinunciarvi e ritirarla solo con il consenso della controparte, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

1.6 Procedura scritta

Una causa soggetta a procedimento semplificato può essere riesaminata nel contesto di una procedura scritta. In tal caso, l'organo giurisdizionale dovrà garantire che siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali, nonché i diritti processuali essenziali delle parti, e che una qualsiasi di queste ultime sia sentita ove ne faccia richiesta. A tal fine non è necessario disporre un'apposita udienza. L'organo giurisdizionale può escludere la procedura scritta preprocessuale o la fase orale.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze si compongono di introduzione, conclusione, parte narrativa e motivazione.

L'introduzione di una sentenza indica:

  • il nome dell'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza;
  • il nome del giudice che ha pronunciato la sentenza;
  • il momento e il luogo in cui la sentenza è stata resa pubblica;
  • il numero di ruolo della causa civile;
  • l'oggetto dell'azione;
  • il valore della causa civile;
  • i nomi e i codici di identificazione personale o i codici di registro delle parti del procedimento;
  • gli indirizzi delle parti laddove ciò sia evidentemente necessario per l'esecuzione o il riconoscimento della sentenza;
  • i nomi dei rappresentanti delle parti e, in caso di loro sostituzione, i nomi degli ultimi rappresentanti;
  • quando si è tenuta l'ultima udienza o un riferimento alla causa oggetto di riesame nella procedura scritta.

La parte narrativa di una sentenza indica, in maniera concisa e in ordine logico, il contenuto pertinente delle domande presentate e delle asserzioni formulate, nonché delle domande riconvenzionali presentate e delle prove fornite in relazione a tali domande.

La motivazione di una sentenza espone i fatti accertati dall'organo giurisdizionale, le conclusioni alle quali quest'ultimo è giunto sulla scorta di tali fatti, le prove su cui si basano le conclusioni dell'organo giurisdizionale e le leggi applicate da quest'ultimo. In una sentenza, l'organo giurisdizionale deve motivare le ragioni del suo disaccordo con le dichiarazioni fattuali rese dall'attore o dal convenuto. In una sentenza l'organo giurisdizionale deve analizzare tutte le prove. Se l'organo giurisdizionale non tiene conto di una prova, deve giustificarlo nella sentenza. Se viene accolta una delle argomentazioni alternative, non occorre motivare la negazione di un'altra argomentazione alternativa.

Nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può pronunciare una sentenza omettendo la parte narrativa e la motivazione oppure indicare nella motivazione soltanto il ragionamento giuridico e le prove sui quali si basano le conclusioni tratte dall'organo giurisdizionale.

Nella conclusione di una sentenza, l'organo giurisdizionale giudica in maniera chiara ed inequivocabile le argomentazioni delle parti ed eventuali loro richieste che non sono state ancora risolte, nonché eventuali questioni relative a misure richieste destinate a garantire l'azione. La conclusione deve essere chiaramente comprensibile ed applicabile anche senza il testo del resto della sentenza.

Inoltre, la conclusione stabilisce la procedura e il termine per impugnare la sentenza e, tra le altre cose, specifica l'organo giurisdizionale presso il quale va presentata l'impugnazione, oltre a fare riferimento al fatto che a meno che non sia richiesto un riesame della causa durante un'udienza in appello, l'impugnazione può essere riesaminata anche mediante procedura scritta. Una sentenza pronunciata in contumacia specifica l'esistenza del diritto di presentare una domanda di annullamento di tale sentenza. La conclusione spiega altresì che se una parte che intende impugnare la sentenza desidera richiedere assistenza processuale per presentare tale impugnazione (ad esempio esonero dal pagamento di un contributo statale in relazione all'impugnazione), occorre espletare l'atto processuale pertinente, ossia presentare l'impugnazione, entro il termine fissato a tale fine in maniera da rispettare i termini del procedimento giudiziario.

1.8 Rimborso delle spese

Principi generali:

  • le spese di giudizio sono a carico dalla parte soccombente;
  • la parte soccombente è tenuta a risarcire l'altra parte tanto per le spese di giudizio quanto per tutte le spese extragiudiziali necessariamente sostenute come conseguenza del procedimento giudiziario;
  • le spese di giudizio comprendono il contributo statale, la garanzia e le spese processuali essenziali. Le spese processuali essenziali sono: a) i costi relativi a testimoni, periti, interpreti e traduttori, nonché i costi di persone che non partecipano al procedimento sostenuti in relazione ad esami da compensare ai sensi della kohtuekspertiisiseadus (legge sull'esame forense); b) i costi relativi all'ottenimento di prove documentali e prove fisiche; c) i costi relativi alle indagini, comprese le spese di viaggio necessarie sostenute dall'organo giurisdizionale; d) le spese di notificazione e di invio di atti processuali tramite un ufficiale giudiziario o in uno Stato estero o a cittadini della Repubblica di Estonia residenti al di fuori del paese; e) i costi di emissione di atti processuali; f) i costi relativi alla determinazione del valore della causa civile. Rientrano tra le spese extragiudiziali tra l'altro: a) le spese relative ai rappresentanti delle parti; b) le spese di viaggio, postali, per comunicazioni, alloggio e altre spese sostenute dalle parti in relazione al procedimento; c) salari o stipendi non percepiti o altri redditi permanenti non percepiti delle parti; d) i costi del procedimento istruttorio previsti dalla legge, a meno che la causa non venga intentata più di sei mesi dopo la conclusione del procedimento istruttorio; e) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per un pignoramento e i costi relativi all'esecuzione di una sentenza concernente un pignoramento; f) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali; g) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i costi relativi all'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo oltre ai diritti spettanti alla Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari) per l'esame della richiesta per l'ottenimento di informazioni presentata sulla base della medesima ordinanza; h) i costi relativi al trattamento di una domanda di assistenza processuale per il pagamento delle spese processuali; i) le spese di partecipazione alla conciliazione qualora l'organo giurisdizionale abbia imposto alle parti l'obbligo di parteciparvi;
  • le spese processuali di un rappresentante legale di una parte vengono rimborsate secondo le medesime norme che si applicano al rimborso delle spese processuali della parte,
  • in caso di accoglimento parziale della domanda, ciascuna parte sostiene metà delle spese processuali, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale decida di ripartirle proporzionalmente alla misura in cui la domanda è stata accolta o stabilisca che esse debbano essere sostenute, interamente o parzialmente, dalle parti stesse.

La ripartizione delle spese processuali è indicata nella decisione finale. Gli importi delle spese sono determinati in base alle norme relative alla determinazione delle spese processuali oppure nella decisione finale presa sul merito della controversia o in una sentenza separata da pronunciare dopo che la decisione finale sul merito della controversia è passata in giudicato.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nella sentenza relativa a una causa trattata seguendo la procedura semplificata, un tribunale di contea può disporre l'autorizzazione all'impugnazione. Il tribunale di contea concederà tale autorizzazione se, a suo parere, è necessaria la decisione della corte d'appello al fine di ottenere la posizione di quest'ultima su una disposizione giuridica. Non è necessario indicare nella sentenza i motivi per quali è stata accordata l'autorizzazione all'impugnazione.

Nelle conclusioni di una sentenza emessa ai sensi della procedura semplificata, l'organo giurisdizionale stabilisce altresì le modalità e i termini dell'impugnazione. Una corte distrettuale può esaminare un'impugnazione presentata nel contesto di un procedimento ai sensi della procedura semplificata, indipendentemente dall'autorizzazione all'impugnazione concessa dal tribunale di contea ed è possibile presentare un'impugnazione indipendentemente dall'autorizzazione del tribunale di contea. Se un tribunale di contea non ha concesso l'autorizzazione all'impugnazione, una corte distrettuale può esaminare un'impugnazione qualora esista la possibilità che la sentenza pronunciata dal tribunale di contea sia stata influenzata da un errore evidente nell'applicazione della legge o nella determinazione dei fatti. Tuttavia una corte distrettuale può respingere la richiesta di esame di un'impugnazione di modesta entità, ma soltanto nel caso in cui la decisione del tribunale di contea sia probabilmente corretta e un ulteriore esame della causa in appello comporterebbe semplicemente costi inutili in termini tanto di tempo quanto di denaro. Una corte distrettuale non può dichiarare l'impugnazione irricevibile per il solo motivo che si tratta di una causa soggetta a procedura semplificata. Una parte o una terza parte che abbia proposto una domanda autonoma può impugnare una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di primo grado nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, adendo la corte distrettuale avente competenza giurisdizionale per il tribunale di contea che ha pronunciato la sentenza oggetto dell'impugnazione. Una terza parte che non abbia proposto una domanda autonoma può presentare un'impugnazione qualora quest'ultima non contraddica quella dell'attore o del convenuto a sostegno del quale detta terza parte partecipa al procedimento. A una terza parte si applica il medesimo termine per la presentazione di un'impugnazione o l'espletamento di atti processuali che si applica all'attore o al convenuto a sostegno del quale detta terza parte partecipa al procedimento.

L'impugnazione è preclusa se entrambe le parti hanno rinunciato, mediante dichiarazione dinanzi all'organo giurisdizionale, al loro diritto di impugnazione.

L'impugnazione deve essere depositata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza al ricorrente, ma non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado.

Qualora venga pronunciata una sentenza supplementare in pendenza del termine di impugnazione della sentenza iniziale, quest'ultimo ricomincia a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza supplementare. In caso di integrazione della parte omessa di una sentenza pronunciata senza parte narrativa o motivazione, il termine di impugnazione ricomincia a decorrere dalla notifica della sentenza completa.

Il termine di impugnazione può essere ridotto o esteso fino a un massimo di cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza se le parti raggiungono un accordo in merito e ne informano l'organo giurisdizionale.

Un'impugnazione può soltanto affermare che la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado si basa su una violazione di una norma di legge oppure indicare che, in base alle circostanze e alle prove che devono essere prese in considerazione nel contesto del procedimento relativo all'impugnazione, si dovrebbe giungere a una sentenza diversa da quella pronunciata dall'organo giurisdizionale di primo grado.

Tra le altre cose, un'impugnazione stabilisce quanto segue: 1) il nome dell'organo giurisdizionale che ha reso la sentenza oggetto dell'impugnazione, la data di tale sentenza e il numero di ruolo del procedimento civile; 2) una formulazione chiara della richiesta del ricorrente che specifica in che misura quest'ultimo contesta la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado e descrive la decisione richiesta dal ricorrente alla corte distrettuale; 3) il ragionamento alla base dell'impugnazione; 4) il momento della notifica della sentenza oggetto dell'impugnazione.

Il ragionamento di un'impugnazione deve specificare: 1) la norma di legge che l'organo giurisdizionale di primo grado ha violato nella sentenza oppure nel pronunciare la sentenza oppure il fatto che detto organo si sia pronunciato in maniera errata o insufficiente; 2) il motivo della violazione della norma di legge o della constatazione errata o insufficiente dei fatti; 3) un riferimento alle prove che il ricorrente intende presentare a riprova di ciascuna affermazione fattuale.

Le prove documentali che non sono state presentate all'organo giurisdizionale di primo grado e che il ricorrente chiede all'organo giurisdizionale adito di accogliere devono essere allegate all'impugnazione. Se vengono specificati fatti e prove nuovi a sostegno del deposito di un'impugnazione, nella domanda di impugnazione occorre indicare il motivo per cui tali fatti e prove non sono stati presentati all'organo giurisdizionale di primo grado.

Nel caso in cui il ricorrente desideri che l'organo giurisdizionale esamini un testimone od ottenga una dichiarazione di una parte sotto giuramento, oppure disponga una perizia o un'ispezione, ciò deve essere indicato nell'impugnazione unitamente alla motivazione di tale richiesta. In tal caso, l'impugnazione deve comprendere i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti, oltre ai loro numeri di contatto, ove noti.

Qualora desideri che la controversia sia esaminata nel corso di un'udienza, il ricorrente deve indicarlo nell'impugnazione. In caso contrario, si desume che il ricorrente acconsenta a una decisione della controversia mediante procedura scritta.

Qualora un organo giurisdizionale abbia pronunciato una sentenza senza parte narrativa o motivazione, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza occorre notificare al tribunale di contea l'intenzione di impugnare tale sentenza. In questo caso l'organo giurisdizionale aggiungerà alla sentenza le parti omesse nel contesto della procedura scritta. Qualora le parti omesse vengano aggiunte a una sentenza, il termine per presentare un'impugnazione inizierà a decorrere nuovamente a partire dalla notifica della sentenza supplementare. Una parte di un procedimento di impugnazione può presentare un'impugnazione contro una sentenza della corte distrettuale adendo la Corte suprema nel caso in cui la corte distrettuale abbia materialmente violato una disposizione del diritto processuale o applicato in maniera errata una disposizione del diritto sostanziale. I terzi che non hanno proposto domande autonome possono ricorrere in cassazione alle condizioni stabilite dal codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione è precluso se entrambe le parti hanno rinunciato, mediante dichiarazione dinanzi all'organo giurisdizionale, al loro diritto di impugnazione.

Il ricorso per cassazione deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui la sentenza è stata notificata al ricorrente, ma non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte distrettuale.

Al fine di richiedere un riesame della sentenza ai sensi dell'articolo 18, occorre presentare una domanda di annullamento della sentenza in contumacia presso il tribunale di contea che ha esaminato la domanda. Una domanda di annullamento di una sentenza in contumacia deve essere presentata al tribunale di contea che ha pronunciato la sentenza in contumacia entro trenta giorni dalla notifica di tale sentenza. Se una sentenza in contumacia viene notificata mediante avviso pubblico, è possibile presentare una domanda di annullamento di tale sentenza entro trenta giorni dalla data in cui il convenuto è venuto a conoscenza di tale sentenza o dall'avvio dei procedimenti di esecuzione per ottenere l'applicazione della sentenza in contumacia.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2021

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Controversie di modesta entità - Irlanda

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, nel diritto irlandese esiste questa procedura come metodo alternativo per poter esperire un'azione legale in materia civile nel caso di controversie di modesta entità. [Si veda Il link si apre in una nuova finestraregole del 1997 1999 (procedura in materia di controversie di modesta entità) della corte distrettuale ). Si tratta di un servizio fornito dagli uffici della corte distrettuale e per decidere le controversie in materia di diritti del consumatore a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato. È anche possibile dare avvio a procedimenti relativi a controversie di modesta entità (vale a dire controversie determinate aventi valore non superiore a 2000 EUR) tramite Internet.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le controversie rientranti nella procedura applicabile alle controversie di modesta entità sono:

i) un'azione relativa ai beni o servizi acquistati per un uso privato da chi è venditore professionale (cause in materia di diritti dei consumatore);

ii) un'azione per danni minori causati a beni (escluse le lesioni personali);

iii) un'azione relativa alla restituzione di una garanzia locativa su taluni tipi di beni locati. Ad esempio, una casa vacanze o una camera/un monolocale compresi in un immobile in cui abita anche il proprietario, a condizione che il valore della causa non superi 2000 EUR.

Le azioni relative alle controversie tra proprietario e locatario relative a un appartamento non coperte dalle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità possono essere indirizzate a "Private Residential Tenancies Board", (Comitato per le locazioni residenziali private) 2nd Floor, O'Connell Bridge House, D'Olier Street, Dublin 2. Website: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.rtb.ie

Sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità le controversie derivanti da:

i) convenzione di locazione-vendita

ii) inadempimento di un contratto di locazione

iii) debiti

1.2 Applicazione del procedimento

Per poter far ricorso a questo tipo di procedura, il consumatore deve avere acquistato i beni o i servizi per un utilizzo privato presso un commerciante. La procedura, a partire da gennaio 2010 può essere utilizzata anche da un commerciante nei confronti di un altro commerciante. Il cancelliere della corte distrettuale, nominato cancelliere delle cause di modesta entità, tratta questo tipo di cause. Laddove possibile, egli negozierà la composizione della controversia tra le parti senza la necessità di un'udienza davanti al giudice. Se la controversia non può essere composta, il cancelliere la inoltra alla corte per l'udienza di rito.

L'attore deve essere sicuro del nome e dell'indirizzo della persona o della società nei cui confronti vuole intentare una causa legale. Se si tratta di una società è necessario utilizzare la denominazione legale esatta. Questi dettagli devono essere accurati per consentire allo sceriffo di eseguire l'ordinanza della corte (decreto).

Se il cancelliere per le cause de modesta entità riceve una notifica del convenuto con la quale quest'ultimo contesta la citazione o esprime una controdeduzione, contatta l'attore consegnandogli una copia della replica del convenuto. Il cancelliere può intervenire e negoziare con entrambe le parti al fine di raggiungere un accordo.

Se il convenuto riconosce le istanze dell'attore, egli deve notificarlo all'ufficio del cancelliere inviando a quest'ultimo una nota di accettazione della responsabilità. Qualora il convenuto non risponda, la causa sarà automaticamente trattata come causa contumaciale. La corte distrettuale emetterà allora un'ordinanza a favore dell'attore (senza che quest'ultimo debba presentarsi fisicamente dinnanzi alla corte) pari all'importo contestato e ordinerà che detto importo sia pagato entro un breve periodo di tempo determinato.

1.3 Moduli

Il cancelliere incaricato delle controversie di modesta entità fornirà all'attore un formulario di domanda che può anche essere scaricato dal sito Web dei servizi della corte al seguente indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.courts.ie

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Poiché l'obiettivo della procedura per le cause di modesta entità è di riuscire a comporre le controversie relative al diritto dei consumatori a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato, l'assistenza o la consulenza giuridica non sono necessarie per questi tipi di controversie.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel caso in cui della controversia sia adito un giudice, le parti devono assistere alle udienze della corte distrettuale. La causa sarà trattata pubblicamente nell'ambito di una normale udienza della corte distrettuale. Nel momento in cui la causa è chiamata dinanzi al giudice i cancelliere inviterà l'attore alla deposizione, affinché esso presenti al giudice gli elementi di prova. Questi elementi devono essere forniti sotto giuramento o promessa solenne e il convenuto può procedere a un controinterrogatorio dell'attore sui punti relativi alla domanda. Al convenuto è concessa anche l'opportunità di fornire elementi di prova. Ogni testimone può essere contro interrogato dalla parte avversa o dai loro rappresentanti giuridici se presenti. Le parti hanno anche il diritto di chiamare i testimoni o di sottoporre delle relazioni testimoniali, ma esse non potranno mai recuperare le spese relative, dato che la procedura non è stata concepita per far fronte a queste spese, ma unicamente per facilitare la composizione delle controversie di modesta entità nell'ambito di un giudizio relativamente poco oneroso.

1.6 Procedura scritta

Se la controversia non è composta dal cancelliere incaricato delle cause di modesta entità, l'attore, il giorno dell'udienza, deve portare prove documentali che supportano la sua domanda, ad esempio lettere, ricevute o fatture relative. Inoltre le due parti avranno la possibilità di fornire prova orale e potranno essere controesaminate.

1.7 Contenuto della decisione

Se l'attore vince la controversia, la corte distrettuale emetterà un'ordinanza a favore dell'attore per la somma richiesta e ordinerà che quest'ultima sia versata entro un termine specifico e breve.

1.8 Rimborso delle spese

Anche se le parti possono ricorrere ai servizi di un consulente legale, esse non saranno autorizzate a recuperare le spese del consulente, anche qualora esse risultino vincitrici. L'obiettivo complessivo della procedura per le controversie di modesta entità è facilitare l'agire in giudizio senza dover essere rappresentati legalmente da un avvocato.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Sia l'attore che convenuto hanno diritto di appellarsi contro un'ordinanza della corte distrettuale dinnanzi alla corte circondariale (Circuit Court). Le spese possono essere determinate dalla corte circondariale, ma la decisione incombe individualmente al giudice della corte circondariale.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.courts.ie

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.courts.ie/small-claims

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.courts.ie/small-claims

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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Controversie di modesta entità - Grecia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Grecia esiste una procedura per le domande di modesta entità (vale a dire un procedimento semplificato rispetto al procedimento ordinario e che può essere esperito per domande del valore inferiore a un limite prestabilito o per determinati tipi di controversie, nelle quali non esiste il limite del valore della controversia)?

Il codice di procedura civile (capo 13, articoli da 466 a 472) contiene disposizioni speciali per le domande di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le disposizioni speciali relative alle domande di modesta entità sono applicabili: 1) nel caso in cui l'oggetto della domanda rientri nella competenza del giudice di pace (“eirinodikeio”) e riguardi crediti e diritti sui beni mobili o sul loro possesso e nel caso in cui il valore non superi i 5 000 euro e 2) quando il valore dell'oggetto della domanda è superiore ai 5 000 euro, qualora il creditore dichiari che sarà soddisfatto con un importo inferiore ai 5 000 euro invece di quanto chiesto con l'azione. In questo caso il convenuto viene condannato a pagare o l'importo chiesto con l'azione, oppure l'importo valutato dal magistrato nella sua sentenza.

1.2 Applicazione del procedimento

L'applicazione della procedura è obbligatoria.

L'organo giurisdizionale o le parti non possono trattare una causa relativa a una domanda di modesta entità applicando la procedura ordinaria.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È previsto un aiuto per quanto riguarda le questioni procedurali (ad esempio da parte della cancelleria o da parte del giudice) per le parti non rappresentate da un avvocato? In caso affermativo in che misura?

Le parti possono comparire personalmente dinanzi al giudice. Inoltre, esse possono essere rappresentate dal coniuge, dai loro ascendenti o figli, dai loro parenti fino al secondo grado o da un sindacato o dai loro lavoratori subordinati. Il coniuge è sempre considerato munito di procura e può nominare altri rappresentanti. In questo caso non è prevista l'assistenza da parte del cancelliere o del giudice per le parti o i loro rappresentanti (che non sono avvocati).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Determinate norme relativamente alla produzione delle prove sono meno rigorose rispetto al procedimento ordinario? In caso affermativo, quali sono e in chi misura sono meno rigorose?

Il giudice di pace che si pronuncia in base alla procedura speciale applicabile alle controversie di modesta entità può evitare di far riferimento alle disposizioni applicabili al procedimento ordinario e può tener conto delle prove che non rispettano i requisiti di legge, essendo libero in qualsiasi fase di seguire il metodo che gli permetterà di stabilire la verità dei fatti nel modo più sicuro, più rapido e meno costoso.

1.6 Procedura scritta

La domanda dev'essere depositata presso la cancelleria del giudice di pace o presentata oralmente dinanzi al giudice di pace, accompagnata da una sintesi dei fatti. La domanda deve contenere i seguenti elementi: a) una sintesi chiara dei fatti su cui si basa la domanda e che giustifica la presentazione dell'atto introduttivo da parte dell'attore nei confronti del convenuto; b) una descrizione esatta dell'oggetto della controversia; c) una determinata domanda; e le relative prove a sostegno.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze vengono emesse oralmente in udienza pubblica; in genere direttamente dopo il dibattimento e quando l'udienza non è ancora terminata, prima che il giudice di pace passi a esaminare un'altra causa. Le sentenze non vengono notificate qualora il verbale indichi che sono state emesse in presenza delle parti, dei loro rappresentanti legali che agiscono senza l'assistenza di avvocati oppure in caso contrario in presenza dei loro avvocati.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese non vengono rimborsate.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le decisioni relative alle domande di modesta entità non possono essere impugnate.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

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Controversie di modesta entità - Spagna

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 6 000 EUR. Fatta salva l'eventuale applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal Il link si apre in una nuova finestraREGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO nei casi in cui vi siano i presupposti per la sua applicazione.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 6 000 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

Con ricorso scritto.

1.3 Moduli

Non esistono moduli standard obbligatori. Tuttavia nei Decanatos sono disponibili stampe normalizzate che possono essere utilizzate nei procedimenti relativi a pretese di importo non superiore a 2 000 EUR. Spetta al ricorrente presentare la domanda e al resistente contestarla.

I formulari sono disponibili alla pagina web del Il link si apre in una nuova finestraConsejo General del Poder Judicial.

Se la domanda supera 2 000 EUR, è necessario l'intervento di un avvocato o di un procuratore e non si darà seguito a domande né a risposte che non siano trattate da tali professionisti.

La mancata presentazione della risposta da parte del convenuto non dà luogo all'esame della domanda per accettazione della sentenza, bensì esclusivamente alla dichiarazione di contumacia e al proseguimento del procedimento.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 EUR.

Qualora il ricorrente non si presenti all'udienza o non sia rappresentato da un avvocato o da un procuratore oppure da se stesso se tale rappresentanza non è necessaria, si riterrà che abbia desistito, salvo il caso in cui il convenuto richieda il proseguimento del procedimento al fine di addivenire a una sentenza nel merito se vi è un interesse in tal senso.

Se il convenuto è contumace, si prosegue il procedimento.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.

1.6 Procedura scritta

Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Le questioni procedurali sono risolte nella sentenza. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.

1.8 Rimborso delle spese

Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.

Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.

1.9 Possibilità d’impugnazione

La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 EUR. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il medesimo organo giurisdizionale per iscritto ed entro venti giorni.

L'Audiencia Provincial (tribunale provinciale) è competente a trattare i ricorsi. Essa è composta da un giudice unico la cui decisione non può essere impugnata, sebbene in alcune comunità autonome con diritto civile proprio, sia possibile un ricorso per Cassazione avverso tali sentenze.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023

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Controversie di modesta entità - Francia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

La domanda di modesta entità può essere presentata dinanzi alle chambres de proximité (sezioni particolari) dei tribunali e dinanzi ai giudici delle controversie in materia di protezione, conformemente agli articoli 756 e seguenti del codice di procedura civile.

Il procedimento è orale ma le parti hanno la facoltà di comunicare conclusioni scritte se lo desiderano.

La domanda può indicare l'accordo del richiedente affinché il procedimento si svolga senza udienza (articolo 757 del codice di procedura civile). L'articolo 828 del codice di procedura civile consente altresì alle parti di esprimere il loro accordo in qualsiasi momento affinché il procedimento si svolga senza udienza. Il procedimento senza udienza è in vigore dal 1° gennaio 2020 e trae origine dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

La cancelleria convoca le parti all'udienza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il convenuto non ha ricevuto tale lettera, il giudice può chiedere al ricorrente che la notifica avvenga tramite l’ufficiale giudiziario.

Pena l'irricevibilità che il giudice può pronunciare d'ufficio la domanda deve essere preceduta, a scelta delle parti, da un tentativo di conciliazione condotto da un conciliatore di giustizia, da un tentativo di mediazioni o da un tentativo mediante un procedimento al quale partecipano le parti.

Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare da un congiunto, un convivente, un partner dell'unione civile, parenti e affini in linea diretta o collaterale e dipendenti.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La domanda non deve avere valore superiore a 5 000 EUR e deve rientrare nella competenza della chambre de proximité o del giudice delle controversie di primo grado.

1.2 Applicazione del procedimento

1.3 Moduli

Esiste un modulo per adire il giudice.

Si tratta del modulo CERFA n°11764*08 disponibile sul sito dell'amministrazione francese, presso i Services d’Accueil Unique du Justiciable e sul sito Justice.fr.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Trattandosi di un procedimento semplice in cui il valore non è superiore a 5 000 EUR, in cui le parti sono sentite dal giudice, salvo il caso in cui convengano per un procedimento senza udienza, la legislazione non prevede l'assistenza. Le parti possono tuttavia essere assistite o rappresentate da un avvocato, anche dopo aver chiesto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Le norme relative alle prove sono analoghe a quelle del procedimento ordinario.

1.6 Procedura scritta

Salvo il caso in cui le parti si accordano per un procedimento senza udienza, non esistono procedimenti esclusivamente scritti nell'ambito di tale tipo di giudizio.

1.7 Contenuto della decisione

Le norme applicabili alla sentenza sono le stesse della procedura ordinaria.

1.8 Rimborso delle spese

Le norme che si applicano sono le stesse degli altri procedimenti. Tuttavia, poiché in principio tale procedimento non necessita di nomina né di rappresentanza da parte di un avvocato, le spese sono ridotte.

1.9 Possibilità d’impugnazione

In considerazione del valore della controversia è esclusa la possibilità d'appello. La sentenza può unicamente essere oggetto di opposizione (se il convenuto non ha ricevuto la convocazione all'udienza) o di un ricorso per Cassazione (se il convenuto ha ricevuto tale convocazione).

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraSito del ministero della Giustizia

Il link si apre in una nuova finestraSito Légifrance

Ultimo aggiornamento: 12/01/2022

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Controversie di modesta entità - Croazia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli da 457 a 467 del Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile) (Narodne Novine ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19), in prosieguo "ZPP"), mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosieguo "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 507, lettere da o) a ž), del ZPP.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità dinanzi ai tribunali municipali si intendono le cause di valore non superiore a 10 000 HRK.

Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 50 000 HRK.

Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 10 000 HRK (tribunali municipali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 10 000 HRK (tribunali municipali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali municipali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza ratione materiae di cui all'articolo 34 e 34b del codice di procedura civile (ZPP). I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati presentando un'istanza all'organo giurisdizionale competente, nello specifico trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.

1.3 Moduli

I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.

Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Lo ZPP non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.

Laddove i requisiti previsti dalla Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 143/13 e n. 98/19) siano soddisfatti, le parti hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.

Le informazioni relative al sistema di patrocinio a spese dello Stato nella Repubblica di Croazia sono pubblicate Il link si apre in una nuova finestraqui.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento dell'ordinanza di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della memoria dell'opposto in cui quest'ultimo presenta tutti i fatti su cui basa la domanda e adduce prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.

Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nelle memorie previste dalle disposizioni summenzionate in cui esse presentano tutti i fatti su cui su cui basano la domanda e adducono le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.

Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'organo giurisdizionale.

Alla presentazione delle prove si applicano le disposizioni generali dello ZPP. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, prove documentali, testimonianze, relazioni di consulenti tecnici chieste dal giudice e dichiarazioni delle parti, tra le quali l'organo giurisdizionale deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.

Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Procedura scritta

I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità la domanda è sempre notificata al convenuto, per permettergli di trasmettere le proprie osservazioni. Nella convocazione all'udienza preliminare, l'organo giurisdizionale informerà le parti, tra l'altro, dei seguenti aspetti: la domanda è considerata ritirata se l'attore non si presenta all'udienza preliminare; le parti non possono presentare nuovi fatti e prove all'udienza preliminare, fatto salvo il caso previsto dall'articolo 461.a, comma 6, dello ZPP (qualora le parti non abbiano potuto farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nella memoria di cui ai commi 3 e 4 di tale articolo); la procedura preliminare si conclude con l'udienza preliminare e l'udienza dibattimentale si terrà contestualmente all'udienza preliminare, a meno che ciò non sia possibile a causa delle circostanze di cui all'articolo 461.a, comma 6, dello ZPP; la decisione può essere impugnata solo per applicazione erronea del diritto sostanziale e per violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, dello ZZP, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, dello ZPP, ossia:

• punto 1 - qualora della sentenza sia competente un giudice che avrebbe dovuto essere ricusato per legge (articolo 71, comma 1, punti da 1 a 6, dello ZPP) o dichiarato incompetente da una sentenza oppure una persona che non abbia lo status di magistrato;

• punto 2 - nel caso in cui sia stata emessa una decisione relativa all'istanza nell'ambito di una controversia esclusa dalla competenza giurisdizionale (articolo 16 del ZPP);

• punto 4 - se, contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha basato la decisione su disposizioni irricevibili delle parti (articolo 3, comma 3, del ZPP);

• punto 5 - se, contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha emesso una sentenza basandosi sulla ricevibilità della domanda, una sentenza basata sulla rinuncia alla domanda, una sentenza in contumacia oppure senza processo;

• punto 6 - se nessuna delle parti ha avuto la possibilità di essere sentita dal giudice a causa di azioni non conformi alla legge e, in particolare, della mancata notificazione e/o comunicazione (di atti giudiziari);

• punto 7 - contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha respinto l'istanza della parte che desiderava utilizzare la propria lingua o il proprio alfabeto nell'ambito del procedimento e seguire lo svolgimento del procedimento nella propria lingua, e la parte ha presentato ricorso.

• punto 8 - se una persona che non può essere parte nel procedimento ha partecipato quale attore o convenuto, se una persona giuridica non è stata rappresentata nel procedimento dalla persona autorizzata, se una parte priva della capacità di agire non è stata rappresentata da un legale rappresentante oppure se il legale rappresentante o l'avvocato non erano realmente in possesso dell'autorizzazione necessaria per partecipare al contenzioso o per effettuare talune azioni procedurali, laddove tale partecipazione o tali azioni non siano state autorizzate in un secondo momento;

• punto 9 - se è stata emessa una decisione su una domanda per la quale è già in corso un contenzioso o è già stata pronunciata una sentenza giuridicamente efficace oppure laddove sia già stata raggiunta una transazione giudiziaria o che, a norma di regolamenti distinti, presenta le stesse caratteristiche di una transazione giudiziaria;

• punto 10 - se l'udienza dibattimentale si è tenuta in assenza di pubblico, contrariamente a quanto previsto dalla legge;

• punto 11 del ZPP - se la sentenza presenta vizi che ne impediscono l'esame e, in particolare, se il dispositivo della sentenza non è comprensibile, presenta contraddizioni o è contrario alla motivazione della sentenza, se la sentenza non precisa le motivazioni per i fatti decisivi, se vi sono contraddizioni relative ai fatti decisivi tra quanto specificato nella motivazione della sentenza sul contenuto degli atti o dei verbali riguardanti le testimonianze deposte durante il procedimento e gli stessi atti e verbali;

• punto 12 - se è stata emessa una decisione ultra petitum nell'ambito della sentenza;

• punto13 - se è stata emessa una decisione in merito a un'istanza che non è stata presentata entro i termini e l'istanza avrebbe quindi dovuto essere respinta (articolo 282, comma 1);

• punto 14 - se la procedura prevista nella legge sulla mediazione e gli altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie non è stata esperita, e l'istanza avrebbe quindi dovuto essere respinta

Se la parte ha la propria residenza temporanea o permanente al di fuori della Repubblica di Croazia e l'indirizzo è noto, gli atti giudiziari sono comunicati e notificati in conformità alle norme internazionali vincolanti la Repubblica di Croazia e alla legislazione dell'UE, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 861/2007.

1.7 Contenuto della decisione

Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali dello ZPP, nello specifico l'articolo 338 dello ZPP, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.

L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la ragione legale, il numero di identificazione personale e il domicilio o la residenza, o la sede delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, del riferimento della controversia, la data in cui si è conclusa l'udienza dibattimentale, l'indicazione delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.

Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 dello ZPP).

Nella motivazione il giudice presenta sommariamente la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda. Il giudice precisa espressamente e spiega inoltre i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.

Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.

1.8 Rimborso delle spese

Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali dello ZPP, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.

Se le parti sono entrambe parzialmente vittoriose nell'ambito della controversia, in un primo momento il giudice determina il tasso di vittoria di ciascuna parte, deduce poi la percentuale della parte maggiormente vittoriosa dalla percentuale della parte maggiormente soccombente e calcola quindi l'importo di ciascuna voce di spesa e del totale delle spese della parte maggiormente vittoriosa che sono state necessarie alla buona gestione della procedura e stabilirà quindi la quota di tali spese che è rimborsata alla parte, corrispondente alla percentuale restante dopo il calcolo summenzionato del tasso di riuscita di ciascuna parte. Il tasso di successo nell'ambito del contenzioso è valutato tenendo conto della domanda finale della parte, nonché del successo nel fornire prove a sostegno della domanda.

Indipendentemente da quanto sopra esposto, il giudice può decidere che una parte rimborserà all'altra alcune spese in applicazione dell'articolo 156, comma 1, dello ZPP, secondo il quale, indipendentemente dal risultato del procedimento, una parte è tenuta a rimborsare all'altra parte le spese che essa ha causato per sua colpa o per un evento che essa ha subito.

Se le parti sono parzialmente vittoriosa in misura pressoché identica, il giudice può decidere che ciascuna parte sostenga le proprie spese o che una parte rimborsi all'altra unicamente alcune spese conformemente all'articolo 156, comma 1, dello ZPP.

Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.

D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Alla presentazione dei ricorsi si applicano le disposizioni generali dello ZPP. Di conseguenza le parti possono presentare ricorso contro le sentenze e le ordinanze rese in primo grado nell'ambito del procedimento relativo alle controversie di modesta entità entro quindici giorni a decorrere dalla data di notifica della trascrizione della sentenza o della ordinanza.

La sentenza o l'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità può essere impugnata soltanto per applicazione erronea del diritto sostanziale o violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, dello ZPP, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, dello ZZP.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Italia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Non esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità tuttavia queste controversie rientrano nella competenza del giudice di pace.

Il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato da una tendenziale semplificazione (artt. 316-318 codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il giudice di pace è competente per le controversie relative a beni mobili il cui valore non è superiore a € 5000 (cinquemila euro), la competenza per valore spetta al giudice di pace, salvo che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000 (ventimila).

Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore per le seguenti materie:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

Con la legge 28 aprile 2016, n.57, il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad attuare la riforma della magistratura onoraria, delega che prevede anche un ampliamento della competenza per valore della competenza dei giudici onorari, portandola da 5.000 a 30.000 (trentamila), ed a 50.000 (cinquantamila) in relazione alle cause di risarcimento del danno da circolazione. La delega non è stata ancora attuata e dunque le nuove regole non sono ancora in vigore.

1.2 Applicazione del procedimento

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente, di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316 codice di procedura civile). La domanda deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi ridotti alla metà rispetto all’ordinario processo di cognizione, quindi 45 giorni (articolo 318 codice di procedura civile). Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 82 codice di procedura civile e scheda ricorso in giustizia - bringing a case to court)

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (art. 182 codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Le norme applicabili in materia di prove sono uguali a quelle previste per il procedimento ordinario. (vedere scheda prove – taking of evidence)

1.6 Procedura scritta

Non è prevista una procedura meramente scritta, atteso l’obbligo per il giudice di pace di sentire liberamente le parti e tentare la conciliazione.

1.7 Contenuto della decisione

In generale si applicano le regole della procedura ordinaria.

La delega per la riforma prevede che il magistrato onorario possa decidere “secondo equità” (senza un espresso riferimento alle regole legali) per le cause di valore fino a 2.500 euro.

Attualmente la stessa possibilità è accordata al giudice di pace per le cause di valore fino a 1.100,00 euro.

1.8 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese è limitato? Se si, in quale misura?

Per la pronuncia  relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l’onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nel 2006 è stato modificato il regime di impugnazione delle sentenze di equità (controversie di valore non eccedente € 1.100,00) del giudice di pace, nel senso che le stesse sono divenute appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Tale disciplina si applica alle decisioni pronunciate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 d.lgs. 2006/40).

Le sentenze di equità pronunciate prima di detta data, sono soggette a ricorso per cassazione (nel rispetto dei termini di legge) solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie e processuali, per violazione dei principi regolatori della materia e per motivazione inesistente o meramente apparente. Le sentenza pronunciate dal giudice di pace in materia di sanzioni amministrative non sono appellabili, ma sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione.

Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.

Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.

 

Allegati correlati

Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura civile

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

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Controversie di modesta entità - Cipro

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento giuridico di Cipro non prevede una procedura specifica per le controversie di modesta entità diversa da quella stabilita dal regolamento n. 861/2007, per la cui applicazione è stato adottato un regolamento di procedura.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

1.2 Applicazione del procedimento

1.3 Moduli

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

1.6 Procedura scritta

1.7 Contenuto della decisione

1.8 Rimborso delle spese

1.9 Possibilità d’impugnazione

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

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Controversie di modesta entità - Lettonia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Lettonia esistono procedimenti specifici per le controversie di modesta entità che riguardano il recupero di somme di denaro o di crediti alimentari, laddove il valore totale della somma reclamata non superi l'importo di 2 100 EUR.

La disciplina delle controversie di modesta entità è contenuta nel capo 30.3, articoli 250.18 – 250.27 e nel capo 54.1, articoli 449.1 –449.12, del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le procedure per le controversie di modesta entità sono applicabili unicamente alle cause che riguardano il recupero di somme di denaro e di crediti alimentari [articolo 35, paragrafo 1, punti 1) e 3) del codice di procedura civile].

Nei procedimenti di modesta entità il valore del debito principale o, nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito non può superare il limite di 2 100 EUR, alla data di presentazione della domanda. Nelle cause relative alle obbligazioni alimentari, il limite degli importi totali da versare si applica separatamente a ciascun figlio, e il valore totale corrisponde all'importo complessivo da versare annualmente.

Le disposizioni nazionali relative alle controversie di modesta entità non si applicano alle procedure per le controversie di modesta entità ai sensi del regolamento (CE) n. Il link si apre in una nuova finestra861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tranne per quanto riguarda le procedure di impugnazione delle decisioni di un organo giurisdizionale di primo grado. Le controversie transfrontaliere in materia di alimenti tra Stati membri dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (CE) n. Il link si apre in una nuova finestra4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Le imposte statali (valsts nodeva) dovute all'atto di presentazione di una domanda giudiziale corrispondono al 15% della somma reclamata, con un valore minimo di 71,41 EUR. Le cause relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio o di un genitore sono esenti da spese.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti relativi a controversie di modesta entità si svolgono secondo le regole applicabili al processo ordinario, con alcune eccezioni previste specificamente per le controversie di modesta entità. Il giudice inizia ad esaminare la causa sulla base di una domanda scritta.

Il giudice non procede all'esame di una domanda che non sia stata redatta in conformità dell'articolo Il link si apre in una nuova finestra250.20 del codice di procedura civile – ossia qualora l'attore non abbia utilizzato l'apposito modulo per le controversie di modesta entità o abbia omesso di indicare se desidera che la causa sia dibattuta nel corso di un'udienza.

In tale caso, il giudice adotta una decisione motivata di non luogo a procedere, la invia all'attore e fissa un termine per la rettifica delle carenze. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio della decisione. La decisione del giudice può essere impugnata entro 10 giorni, ovvero entro 15 giorni se il luogo di residenza della persona interessata non si trova in Lettonia.

1.3 Moduli

Il ricorso e le note del convenuto devono essere redatte sugli appositi moduli di cui al regolamento del Consiglio dei ministri (Ministru kabinets) n. 783 dell'11 ottobre 2011 sui moduli da utilizzare nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità. Gli allegati al regolamento contengono i seguenti moduli:

  1. ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
  2. ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità;
  3. note in risposta al ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
  4. note in risposta al ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità.

Il testo del regolamento è disponibile sul portale legislativo della gazzetta ufficiale, Latvijas Vēstnesis: Il link si apre in una nuova finestrahttps://tiesas.lv.

Oltre ai dati personali dell'attore e del convenuto, il modulo per le controversie di modesta entità dovrà contenere le informazioni indicate di seguito.

  1. Il nome del tribunale municipale o distrettuale (rajona (pilsētas) tiesa) cui è indirizzata la domanda: tranne nel caso in cui le parti abbiano pattuito una diversa competenza per quanto riguarda il giudice che dirimerà la controversia , un'azione giudiziaria nei confronti di una persona fisica deve essere esperita dinanzi al giudice del luogo di residenza dichiarato del convenuto, mentre un'azione giudiziaria nei confronti di una persona giuridica deve essere esperita dinanzi al tribunale del luogo ove essa ha la propria sede legale (se la causa riguarda le attività di una succursale o agenzia, essa può essere intentata anche presso il tribunale del luogo in cui si trova tale succursale o agenzia).
    Le informazioni sulle competenze dei giudici e quindi sugli organi giurisdizionali cui deve essere indirizzata la domanda sono reperibili sul portale elettronico Il link si apre in una nuova finestrahttps://likumi.lv/doc.php?id=237849, sezione Tiesas ("organi giurisdizionali"), Tiesu darbības teritorijas ("competenza territoriale degli organi giurisdizionali").
  2. Il nome del rappresentante, qualora l'attore intenda farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona. Affinché una persona possa agire in giudizio in rappresentanza di un'altra, occorre redigere una procura notarile (pilnvara) e segnalarla nella colonna in cui si indica il fondamento della rappresentanza. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (zvērināts advokāts), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (orderis) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, deve essere in possesso di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio).
  3. L'oggetto della controversia: il modulo deve indicare i diritti controversi e il rapporto giuridico tra l'attore e il convenuto, la cui esistenza o non esistenza deve essere confermata dal giudice, al quale l'attore chiede di tutelare i suoi diritti ed interessi ex lege.
  4. Il metodo di calcolo dell'importo reclamato: il modulo per le controversie di modesta entità deve indicare il debito principale, ossia l'importo del debito al netto degli interessi e delle penali contrattuali, l'importo di eventuali penali contrattuali, gli eventuali interessi dovuti per contratto o per legge, e la somma di tutti i detti importi.
  5. Il modulo deve indicare i fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa e le relative prove, i fondamenti normativi della rivendicazione e, infine, il provvedimento di cui l'attore chiede l'adozione.
  6. La domanda deve essere firmata dall'attore o dal suo rappresentante o, qualora il giudice lo richieda, da entrambi. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti l'espletamento delle procedure relative all'esame preliminare stragiudiziale della causa, ove previsto dalla legge, e gli elementi di prova a sostegno dei fatti sui quali si fonda la pretesa.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito all'assistenza legale nelle controversie di modesta entità. È possibile farsi rappresentare nell'ambito di una controversia di modesta entità.

Qualora l'attore desideri farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona e l'istanza sia presentata da un rappresentante, la domanda deve indicare il nome e il cognome, un numero d'identificazione personale e il recapito per la corrispondenza con il tribunale del rappresentante oppure, qualora il rappresentante sia una persona giuridica, occorre indicarne il nome, il numero di registrazione e la sede legale. Qualsiasi persona fisica può agire come rappresentante in un procedimento civile, purché abbia raggiunto 18 anni di età, non sia posta sotto tutela e non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni specificate all'articolo 84 del codice di procedura civile. La persona che rappresenti in giudizio una parte in causa dovrà essere autorizzata ad agire per conto di quest'ultima con apposita procura notarile. Il rappresentato può autorizzare verbalmente un'altra persona ad agire in giudizio per suo conto e tale autorizzazione deve essere annotata nel verbale dell'udienza. Il rappresentante di una persona giuridica deve essere munito di una procura scritta o di documenti attestanti che si tratta di una persona delegata avente il diritto di rappresentare la persona giuridica in questione senza una speciale autorizzazione. Se il rappresentante è un avvocato abilitato, il mandato di rappresentanza deve essere confermato da un contratto e, se l'avvocato agisce per conto di una parte in causa, dovrà essere in possesso di una procura (che, in tale caso, non dovrà essere certificata da un notaio). Se una persona si fa rappresentare in giudizio, gli atti richiesti vengono firmati e presentati al giudice dal rappresentante che agisce per conto del rappresentato, nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti con la procura.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

L'assunzione delle prove è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura civile. Di conseguenza, nelle controversie di modesta entità le prove possono essere assunte sotto forma di dichiarazioni delle parti o di terzi, testimonianze verbali, prove scritte e pareri degli esperti.

1.6 Procedura scritta

Il giudice avvia un procedimento relativo a una controversia di modesta entità sulla base di una domanda scritta. Un modulo attestante la posizione dell'attore viene inviato al convenuto assieme alla domanda e alle copie dei documenti allegati: tale invio determina il termine entro il quale il convenuto può inviare le proprie note, che è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui gli viene inviata la domanda. Il giudice informa inoltre il convenuto che la mancata costituzione di quest'ultimo non impedirà al giudice di statuire e che il convenuto può chiedere che si tenga un'udienza per discutere sul merito. Quando notifica i documenti alle parti, il giudice le informa dei loro diritti procedurali nonché della composizione del collegio giudicante, e spiega alle parti in che modo possono ricusare il giudice. Il codice di procedura civile sancisce i diritti procedurali delle parti con riguardo alla preparazione del processo, che possono essere esercitati al più tardi entro 7 giorni dalla data prevista per la pronuncia del giudice.

La parte convenuta può redigere le note su un modulo approvato dal Consiglio dei ministri, tra quelli predisposti per le controversie di modesta entità di cui all'allegato al regolamento del Consiglio dei ministri n. 783 dell'11 ottobre 2011 (il modulo è reperibile sul portale della giustizia lettone: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Nelle note il convenuto deve fornire le seguenti informazioni:

  1. l'indicazione del giudice al quale presenta le note0;
  2. nome, cognome, numero personale di identificazione e residenza dichiarata dell'attore (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso delle persone giuridiche, nome, la partita IVA e la sede legale;
  3. nome, cognome, numero personale di identificazione, residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale; il convenuto può inoltre indicare un recapito per la corrispondenza con il tribunale;
  4. il numero di ruolo e l'oggetto della causa;
  5. se riconosca in tutto o in parte il diritto reclamato;
  6. i motivi in base ai quali si oppone alla pretesa e il fondamento giuridico dell'opposizione;
  7. le prove a sostegno dell'opposizione;
  8. la richiesta di assunzione delle prove;
  9. se intende chiedere il risarcimento delle spese giudiziarie;
  10. se intende chiedere il risarcimento delle spese relative alla preparazione della causa, indicando gli importi e allegando i relativi documenti giustificativi;
  11. se intende chiedere lo svolgimento di un'udienza;
  12. qualsiasi altra circostanza che il convenuto consideri rilevante per l'esame della causa;
  13. altre eventuali richieste;
  14. un elenco dei documenti allegati alle note;
  15. data e luogo in cui è stata redatta la comparsa.

La parte convenuta può proporre una domanda riconvenzionale entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stato notificato il ricorso se: 1) è possibile effettuare una compensazione fra le pretese della domanda originale e quelle avanzate nella domanda riconvenzionale; 2) ammettere una domanda in via riconvenzionale può impedire l'accoglimento di tutte o alcune delle pretese avanzate con il ricorso iniziale; 3) la domanda riconvenzionale e il ricorso iniziale sono strettamente correlate e, qualora la domanda iniziale e quella proposta in via riconvenzionale vengano esaminate congiuntamente, la causa possa essere trattata più rapidamente e con maggiore correttezza. Il procedimento si svolgerà secondo le procedure previste per le controversie di modesta entità nel caso in cui anche la domanda riconvenzionale si qualifichi come tale, ossia qualora si mantenga al di sotto del valore limite e sia formulata conformemente ai criteri previsti per tali controversie.

Se la somma reclamata nella domanda riconvenzionale supera il valore limite fissato per le controversie di modesta entità o se la domanda riconvenzionale non ha ad oggetto il recupero di crediti pecuniari o alimentari, il giudice esaminerà la causa secondo il procedimento ordinario.

Se le parti non chiedono che la causa sia esaminata in un'udienza davanti a un giudice e qualora il giudice non ritenga necessario lo svolgimento di un'udienza, una controversia di modesta entità viene decisa in base alla procedura scritta; alle parti viene comunicata in tempo utile la data in cui potranno ottenere una copia della sentenza presso la cancelleria del tribunale. Si considera tale data come la data in cui viene predisposto il testo integrale della sentenza.

Il giudice esaminerà la causa nell'ambito di un'udienza in conformità delle norme di procedura ordinaria, se le parti ne hanno fatto richiesta o qualora reputi necessario lo svolgimento di un'udienza.

Se una persona interessata non ha la residenza né la dimora in Lettonia ma il suo indirizzo è noto, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari avvengono nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme di diritto internazionale vincolanti per la Lettonia e dalla normativa dell'Unione europea e, in particolare, secondo le modalità indicate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

La decisione è resa con la trasmissione di una copia alle parti interessate immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale.

È possibile inviare una copia della decisione a mezzo di posta ordinaria o, se possibile, con altri mezzi, in conformità delle procedure sulla consegna e la notificazione degli atti giudiziari stabilite dal codice di procedura civile. Una copia della decisione viene notificata immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale. La data di ricevimento della decisione non altera i termini processuali.

La decisione emessa in una causa di modesta entità è soggetta alle disposizioni ordinarie sul contenuto delle decisioni stabilite dal codice di procedura civile. La decisione consta di quattro parti:

  1. l'introduzione dichiara che la decisione viene resa nel nome della Repubblica di Lettonia e indica la data di emissione della decisione, il nome dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa, la composizione del collegio giudicante, il rappresentante della cancelleria che ha presenziato alla seduta, le parti in causa e l'oggetto della controversia;
  2. la parte descrittiva della decisione contiene la pretesa dell'attore, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto, le eccezioni sollevate e gli argomenti addotti dalle parti nelle loro memorie;
  3. la motivazione della decisione contiene i fatti di causa accertati, le prove sulle quali sono basate le constatazioni del giudice e i motivi dell'eventuale rigetto di alcune prove. Nella motivazione sono inoltre inserite le disposizioni legislative e regolamentari applicate dal giudice, una valutazione giuridica dei fatti e le constatazioni svolte dal giudice in merito alla fondatezza/infondatezza della pretesa. Qualora il convenuto si conformi totalmente alla richiesta dell'attore, la motivazione farà unicamente riferimento al diritto applicato;
  4. il dispositivo indica se il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, ovvero se la rigetta, in tutto o in parte, ed enuncia il contenuto sostanziale della decisione. Il dispositivo specifica inoltre chi deve sopportare le spese e in quale misura, un eventuale termine per l'esecuzione volontaria della decisione, il termine e le procedure per proporre impugnazione e la data in cui verrà predisposto il testo integrale della decisione.

Le parti possono impugnare una decisione resa in una controversia di modesta entità in base a uno qualsiasi dei motivi di impugnazione elencati nel codice di procedura civile.

1.8 Rimborso delle spese

Le controversie di modesta entità sono soggette alle regole generali sulle spese giudiziarie.

La decisione resa al termine del procedimento indica che la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziarie. Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, il convenuto sarà condannato a pagare le spese sostenute dall'attore in proporzione alle pretese accolte e l'attore sarà tenuto a rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto in proporzione alla parte soccombente della domanda. Non è previsto il rimborso delle imposte statali (valsts nodeva) per un ricorso complementare (blakus sūdzība) avente ad oggetto una decisione giudiziale o, nel caso di una decisione contumaciale, per una domanda in cui si chiede l'apertura di un nuovo procedimento.

Se l'attore ritira la domanda, dovrà rimborsare le spese sostenute dal convenuto. In tale caso, il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese giudiziarie dell'attore; tuttavia, qualora l'attore ritiri la domanda perché il convenuto si è volontariamente conformato alla pretesa successivamente all'introduzione della domanda, su richiesta dell'attore il giudice può condannare la parte convenuta a pagare le spese giudiziarie dell'attore.

Analogamente, se una causa viene archiviata, il giudice può, su richiesta del convenuto, ordinare all'attore di pagare le spese giudiziarie del convenuto.

Qualora l'attore sia esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, il convenuto potrà essere condannato a rimborsare le spese allo Stato, proporzionalmente alla parte della domanda che è stata accolta.

1.9 Possibilità d’impugnazione

È possibile impugnare (apelācija) la decisione di un organo giurisdizionale di primo grado nei seguenti casi:

  • il giudice è incorso in un errore di interpretazione o di applicazione di una norma sostanziale e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado;
  • il giudice ha violato una norma di procedura e tale violazione ha inficiato la decisione di primo grado;
  • il giudice ha commesso un errore nella valutazione dei fatti, delle prove o delle circostanze del caso di specie, e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado.

Se una controversia di modesta entità è stata trattata con procedura scritta, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno in cui viene predisposto il testo della decisione.

Oltre ai motivi di impugnazione specificati nel codice di procedura civile, un ricorso in cui si deduce che una sentenza è erronea deve indicare:

  • la norma di diritto sostanziale che sarebbe stata applicata o interpretata erroneamente dal giudice di primo grado o la norma di procedura che sarebbe stata violata, e in che modo tale errore avrebbe inficiato la decisione;
  • in relazione a quale fatto o prova il giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di valutazione, in che modo emergerebbe che la valutazione giuridica delle circostanze del caso di specie è erronea e come tale errore avrebbe inficiato la decisione.

Un giudice di primo grado decide se l'impugnazione può progredire: se l'impugnazione non è conforme ai requisiti stabiliti dal codice di procedura civile, se non sono state allegate tutte le copie richieste o se non sono state fornite le traduzioni asseverate dell'impugnazione e dei documenti allegati, ove richiesto, il giudice fissa un termine per la rettifica delle carenze riscontrate.

Se le carenze vengono rettificate entro il termine stabilito, si considera che l'impugnazione è stata presentata il giorno in cui è stata depositata per la prima volta. In caso contrario, l'impugnazione si considera non presentata e viene restituita al ricorrente.

L'impugnazione che non sia firmata, che venga presentata da una persona sprovvista della necessaria autorizzazione o per la quale non siano stati versati gli oneri dovuti allo Stato sarà considerata irricevibile e verrà restituita al ricorrente. La decisione che rigetta un'impugnazione non è appellabile.

Dopo aver constatato che le procedure per la presentazione di un'impugnazione sono state correttamente espletate, il giudice di appello decide di avviare il procedimento di appello entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione; in taluni casi, tale decisione viene presa collegialmente da tre giudici.

Qualora riscontri la presenza di almeno uno dei possibili motivi di impugnazione, il giudice adotta la decisione di avviare il procedimento di appello e la notifica alle parti senza indugio, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

Se il giudice chiamato a decidere sulla ricevibilità di un'impugnazione ritiene che non vi sia luogo a procedere, la questione viene decisa collegialmente da tre giudici.

Se uno dei tre giudici designati ritiene che sussista almeno uno dei motivi richiesti per avviare un procedimento di appello, i giudici decidono di avviare il procedimento e notificano la decisione alle parti senza indugio.

Qualora i giudici decidano all'unanimità che non sussiste alcuno dei motivi richiesti per avviare il procedimento d'impugnazione, adottano la decisione di non luogo a procedere e la notificano alle parti senza indugio. La decisione è adottata nella forma di una risoluzione (rezolūcija) e non è impugnabile.

Le parti possono presentare le loro memorie in merito all'impugnazione entro 20 giorni dalla data in cui la corte d'appello notifica alle parti la decisione che conferma l'avvio del procedimento, e devono fornire un numero di copie pari al numero delle parti in causa.

Una parte può presentare un'impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica della decisione di avvio del procedimento. Se viene presentata un'impugnazione incidentale, la corte ne invia una copia alle altre parti del procedimento.

Le impugnazioni relative a controversie di modesta entità sono generalmente trattate con procedura scritta; le parti sono informate in tempo utile della data in cui potranno richiedere una copia della decisione presso la cancelleria della corte, della composizione del collegio giudicante e del loro diritto di ricusare un giudice. Si considera che una decisione è stata redatta il giorno in cui le parti possono ottenerne una copia presso la cancelleria. Tuttavia, ove la corte lo ritenga necessario, un'impugnazione relativa a una controversia di modesta entità può essere sottoposta a procedura orale.

La decisione resa in un procedimento di appello non è impugnabile per motivi di diritto e produce effetti dal momento in cui viene pronunciata o, qualora sia resa in un procedimento scritto, dal momento in cui ne viene predisposto il testo.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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Controversie di modesta entità - Lituania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il capo XXIV della parte IV del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas) della Repubblica di Lituania stabilisce la procedura relativa alle controversie di modesta entità.

Le controversie europee di modesta entità sono decise conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e questo tipo di controversie sono decise applicando le norme generali relative ai procedimenti per la risoluzione delle controversie con le eccezioni fissate dalla legge nazionale della Lituania che applicano la normativa dell'Unione europea e la legislazione internazionale in materia di procedimenti civili (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura in materia di controversie nazionali di modesta entità, come la procedura europea in materia di controversie di modesta unità, si applica alle controversie aventi valore non superiore a 2 000 EUR.

La procedura europea per le controversie di modesta entità si applica alle cause civili aventi valore non superiore a EUR 2 000. La procedura non si applica alle seguenti tipi di controversie: cause relative allo status o alla capacità d'agire di persone fisiche; diritti di proprietà derivanti da un matrimonio, obbligazioni alimentari, testamenti e successioni, fallimento, procedimenti relativi al salvataggio di imprese insolventi o di altre persone giuridiche, assicurazioni sociali, arbitrato, diritto del lavoro, beni immobili con l'eccezione delle azioni in danaro e della violazione della privacy, nonché dei diritti relativi alla persona, diffamazione inclusa.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura si applica dal 1° gennaio 2009, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono decisi dalle corti distrettuali ai sensi delle norme in materia di giurisdizione territoriale fissate nel codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, cioè dalle corti distrettuali delle città o dei distretti.

Nei casi specificati negli articoli 4, commi 3 e 5, comma 7 del regolamento (CE) n. 861/2007, il giudice deve informare l'attore/il convenuto che egli può presentare un ricorso/una comparsa di risposta non più tardi di 14 giorni dal ricevimento dell'avviso, conformemente a quanto stabilito nel codice di procedura civile della Lituania. Qualora l'attore/convenuto non presenti debitamente un ricorso alla corte entro il termine fissato nel paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è ritenuta non presentata e rinviata mediante ordinanza del giudice all'attore/convenuto. Un ricorso separato può essere introdotto contro un'ordinanza di questo tipo.

1.3 Moduli

I formulari sono forniti dagli organi giudicanti o possono essere scaricati dal Il link si apre in una nuova finestrasito Web dell'amministrazione degli organi giurisdizionali.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Non è necessaria la presenza di un rappresentante legale/avvocato. L'organo giurisdizionale fornisce in pratica l'assistenza nella compilazione dei formulari, ma non fornisce consulenza sul merito della domanda. Gli operatori incaricati di dare assistenza giuridica (fornita dallo Stato) all'inizio dell'azione mettono a disposizione delle parti processuali l'assistenza in concreto e le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 861/2007.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La raccolta delle prove è disciplinata dal capo XIII della parte II del codice di procedura civile.

1.6 Procedura scritta

Ai sensi della procedura per le controversie di modesta entità, il giudice che decide una causa può determinare egli stesso la forma e la procedura da applicarsi nelle udienze. Può essere tenuta un'udienza orale nel caso in cui almeno una parte non abbia fatto esplicita richiesta. Nel caso di una procedura scritta, le persone coinvolte nella causa non sono sentite e non presenti siano alle udienze. Le parti della causa sono notificate dell'avviamento di una procedura per iscritto ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del codice di procedura civile. Nel caso in cui una causa sia giudicata nel merito mediante una procedura scritta almeno sette giorni prima della data dell'udienza sono annunciati su uno Il link si apre in una nuova finestraspeciale sito Web la data l'ora e luogo dell'udienza nonché la composizione dell'organo giurisdizionale tranne nei casi specificati dal codice, nel qual caso le parti sono notificate sulla base di una procedura diversa. Le suddette informazioni sono fornite anche dagli uffici della corte.

1.7 Contenuto della decisione

Ai sensi della procedura nazionale relativa alle controversie di modesta entità, le decisioni della corte devono essere composte di una parte introduttiva e di una parte operativa e contenere una breve dichiarazione dei motivi.

1.8 Rimborso delle spese

Sulle controversie di modesta entità sono applicate spese processuali (žyminis mokestis) pari all'importo fissato all'articolo 80, comma 1, punto 6, del codice di procedura civile, che corrisponde a un quarto della somma dovuta per la controversia (minimo 10 euro).

1.9 Possibilità d’impugnazione

L'articolo 29 della legge dispone che le decisioni dei tribunali lituani adottate ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità possono essere appellate. La procedura di appello è disciplinata dagli articoli 301-303 del codice lituano di procedura civile. Conformemente all'articolo 307, comma 1 del codice, qualora esistano motivi di appello è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla data della sentenza.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2022

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Controversie di modesta entità - Lussemburgo

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Oltre al procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, l'ordinamento lussemburghese prevede una procedura semplificata per il recupero dei crediti fino a un importo pari a 15 000 EUR (escludendo gli interessi e le spese), comunemente nota come "procedimento di ingiunzione" (ordonnance de paiement).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento di ingiunzione è possibile per il recupero dei crediti in denaro fino a un importo di 15 000 EUR, a condizione che il debitore sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo.

1.2 Applicazione del procedimento

Spetta al ricorrente decidere se avvalersi o meno di tale procedura per recuperare un credito, giacché ha anche la possibilità di citare il debitore a comparire (citation) dinanzi al giudice di pace.

Una delle differenze fra il procedimento di ingiunzione davanti al giudice di pace e l'istanza dinanzi al tribunale circondariale diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria risiede nel fatto che il primo può sfociare nella pronuncia di una sentenza (jugement), mentre il procedimento davanti al tribunale circondariale può portare solo all'emissione di un'ordinanza (ordonnance).

1.3 Moduli

La domanda per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento è presentata alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, con una semplice dichiarazione verbale o scritta.

La domanda deve contenere – pena la nullità – il cognome, il nome, la professione, e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, le cause e l'importo del credito, e la richiesta di un'ordinanza di pagamento condizionale.

Il creditore deve allegare o depositare tutti i documenti che possano giustificare l'esistenza e l'importo del credito nonché stabilirne la fondatezza.

Da un raffronto fra le disposizioni emerge che l'esposizione delle motivazioni richiesta per le domande presentate al giudice di pace è meno dettagliata, poiché in tal caso è sufficiente enunciare l'importo e l'origine del credito.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La legge non prevede alcun obbligo, per gli ufficiali giudiziari o per i giudici, di assistere le parti.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Sono applicabili le norme del diritto comune relative alle prove. V. anche: « Raccolta delle prove – Lussemburgo ».

1.6 Procedura scritta

Se il debitore presenta opposizione e il creditore intende portare avanti il procedimento, è previsto obbligatoriamente un dibattimento in udienza pubblica.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze pronunciate nelle cause relative alle ingiunzioni di pagamento obbediscono alle stesse regole e agli stessi principi delle sentenze emesse secondo il procedimento ordinario.

1.8 Rimborso delle spese

Secondo il diritto lussemburghese, generalmente la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese, anche se il giudice può stabilire, con una decisione speciale e motivata, che la totalità o una frazione di queste siano a carico di un'altra parte. Se la parte vincitrice ha sostenuto delle spese procedurali, potrà esigere il rimborso delle stesse a carico dell'altra parte.

Contrariamente alle norme esistenti in altri paesi, nel diritto lussemburghese il rimborso degli onorari dell'avvocato non è sistematico. Difatti, le "spese" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile riguardano i costi degli ufficiali giudiziari, delle perizie, le indennità eventualmente pagate ai testimoni, i costi delle traduzioni, ecc. Tale termine non include tuttavia gli onorari degli avvocati.

Il giudice può tuttavia accordare alla parte vincitrice un'indennità destinata a compensare le spese del processo, fra cui quelle per l'avvocato. Ciò avviene in particolare quando appare iniquo lasciare a carico di una parte gli importi da essa sostenuti e non compresi nelle spese; in tali casi il giudice può condannare l'altra parte al pagamento della somma che egli determina.

La decisione di accordare o meno un'indennità di procedura è lasciata alla valutazione del giudice, così come l'importo di tale indennità.

1.9 Possibilità d’impugnazione

In materia di ingiunzioni di pagamento si applicano le norme del diritto comune. Le sentenze dei giudici di pace sono impugnabili quando il valore della causa supera i 2 000 EUR.

Link correlati

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Ultimo aggiornamento: 05/04/2022

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Controversie di modesta entità - Ungheria

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Al di fuori della procedura prevista dal Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (le cui modalità non disciplinate dal regolamento lo sono dagli articoli 598-602 della Il link si apre in una nuova finestralegge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile), dal 1° gennaio 2018 nel diritto ungherese non vige alcuna procedura relativa alle controversie di modesta entità. In precedenza esisteva una siffatta procedura (denominata "delle controversie di modesta entità"), disciplinata dalla Il link si apre in una nuova finestralegge nº III del 1952 relativa al codice di procedura civile, tuttavia essa è stata abrogata, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla legge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile. Questo significa che dal 1° gennaio 2018 il diritto ungherese non contempla una normativa specifica applicabile alle controversie di modesta entità, per cui è d'uso seguire la procedura di diritto comune anche per tali controversie. Le vecchie disposizioni previste dalla legge n. III del 1952 relativa al codice di procedura civile restano tuttavia applicabili nei procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2018. Le informazioni qui di seguito riportate riguardano quindi esclusivamente le cause in corso avviate prima del 1° gennaio 2018.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura si applica per il recupero dei crediti esclusivamente pecuniari non superiori a un milione di HUF, se la procedura si è trasformata in contenzioso in seguito all'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento o se la controversia afferisce in principio alla procedura di ingiunzione di pagamento, ossia nei casi in cui:

a) la domanda di ingiunzione di pagamento è respinta d'ufficio dal notaio e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito;

b) il notaio mette fine mediante ordinanza alla procedura di ingiunzione di pagamento e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento viene applicato dai tribunali distrettuali (járásbíróság).

1.3 Moduli

Non sono previsti moduli di domanda per questa procedura, ma è disponibile un modulo per la procedura di ingiunzione di pagamento che precede tale atto e che è di competenza dei notai. Il modulo è disponibile sul Il link si apre in una nuova finestrasito della Camera nazionale dei notai ungheresi o presso gli studi notarili.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È possibile farsi rappresentare da un avvocato. Per agevolare la tutela dei diritti delle persone fisiche che non siano in grado di sostenere le spese del procedimento in ragione del loro reddito e della loro situazione economica, tali persone possono chiedere di essere totalmente o parzialmente esentate dalle spese di giudizio. Conformemente alla legge sulle spese processuali, le parti possono anche beneficiare di agevolazioni sulle spese giudiziarie (esenzione o diritto di differire il pagamento) e le persone in stato di bisogno possono beneficiare dell’assistenza di un consulente legale o di un avvocato ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, se necessario per far valere efficacemente i loro diritti.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nei procedimenti di opposizione a un’ingiunzione di pagamento, il giudice comunica al convenuto, non più tardi dell’ordine di comparizione all’udienza, i fatti e le prove addotti dall’opponente. Il convenuto deve presentare le richieste probatorie entro la data della prima udienza. In deroga a tale regola, una parte può presentare una richiesta di prove in qualsiasi momento del procedimento se ottiene il consenso della parte avversa o se invoca un fatto, un elemento di prova o una decisione definitiva di una giurisdizione o di un'altra autorità, di cui abbia conoscenza o abbia appreso il passaggio in giudicato, successivamente al termine impartito di norma per la presentazione della richiesta di prove, senza addebito da parte sua e a condizione di fornirne prova sufficiente.

La parte che presenta una domanda aggiuntiva o una domanda riconvenzionale può presentare la richiesta di prove afferente al momento in cui è accolta la domanda in questione; nel caso dell'introduzione di un'eccezione di compensazione, la richiesta di prove relativa ai crediti presentati per ottenere una compensazione deve essere presentata contemporaneamente all'introduzione dell'eccezione. Le richieste di prove presentate ignorando tali regole sono respinte dal giudice. Negli altri casi si applicano le regole che disciplinano la prova di diritto comune.

1.6 Procedura scritta

Il giudice tiene anche un’udienza.

1.7 Contenuto della decisione

Il contenuto della sentenza è subordinato alle regole generali, a condizione che il dispositivo della sentenza sia seguito da informazioni destinate alle parti sulle menzioni obbligatorie relative all'impugnazione e alle conseguenze giuridiche della loro omissione.

1.8 Rimborso delle spese

Conformemente alle regole generali, si applica il principio secondo cui "chi perde paga".

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le possibilità di impugnazione sono soggette a vari limiti; in particolare, i ricorsi possono essere proposti solo per gravi violazioni delle norme di procedura in primo grado o per applicazione erronea della normativa posta a fondamento della decisione di merito. Si applicano le norme ordinarie per quanto riguarda le modalità e i termini di ricorso, vale a dire che l’impugnazione deve essere depositata presso il tribunale che si è pronunciato in primo grado entro 15 giorni dalla notifica della sua decisione e viene esaminata dal tribunale regionale (törvényszék) competente.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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Controversie di modesta entità - Malta

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

La procedura specifica per le controversie di modesta entità è disciplinata dal capo 380 della legge maltese (Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità) nonché dalle leggi derivate n. 380.01, 380.02 e 380.03.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il Tribunal għal Talbiet Żgħar (tribunale delle controversie di modesta entità) è competente unicamente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto somme di denaro di valore non superiore a 5 000 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento ha inizio allorché il ricorrente compila l'apposito modulo, deposita il ricorso presso la cancelleria del tribunale, paga i corrispondenti diritti e chiede al tribunale di notificare il ricorso al convenuto. Dal momento della notifica il convenuto dispone di diciotto giorni per presentare una memoria di risposta. È anche ammessa la presentazione di un controricorso. Se il convenuto ritiene che sia un'altra persona a dover pagare per la richiesta del ricorrente, deve indicare tale persona. Il cancelliere notifica alle parti la data e l'ora dell'udienza. Il giudice disciplina il procedimento nel tribunale conformemente alle regole di equità e assicura, nei limiti del possibile, che il caso sia esaminato e deciso rapidamente, lo stesso giorno in cui si tiene l'udienza, e che quest'ultima non si protragga oltre una seduta. Il giudice raccoglie le informazioni in ogni modo ritenuto utile e non può essere vincolato dalle regole sulla prova migliore o sulle "prove per sentito dire" se è convinto che gli siano state presentate prove abbastanza attendibili da permettergli di trarre una conclusione in merito alla causa di cui è adito. Il giudice si astiene, per quanto possibile, dal nominare esperti per ottenere prove peritali. Il giudice esercita gli stessi poteri del magistrato presso il Tribunale dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione civile e, in particolare, ha il diritto di convocare testimoni e di sottoporli a giuramento.

1.3 Moduli

La parte attrice deve compilare il modulo contenuto nel primo allegato alla legge derivata n. 380.01 (norme relative al funzionamento dei tribunali delle controversie di modesta entità). Anche la risposta del convenuto deve essere redatta compilando l'apposito modulo contenuto, anche in questo caso, nel primo allegato della summenzionata legge.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti possono essere assistite da qualsiasi persona, e non necessariamente da un avvocato o da un procuratore legale.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Le parti possono fornire prove di tipo orale, documentale o di entrambi i tipi. Un testimone può essere invitato a comparire in tribunale – al più tardi, tre giorni prima della data fissata per la sua deposizione – in un giorno e a un orario precisi, per rendere la sua testimonianza o fornire prove documentali. Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al giudice, quest'ultimo può ordinare che il testimone sia messo agli arresti e sia condotto a testimoniare in un'altra data.

1.6 Procedura scritta

Il ricorso e la comparsa di risposta devono essere redatti per iscritto. La prova può essere documentale. Tuttavia, la comparizione dinanzi al giudice deve obbligatoriamente avvenire nelle date fissate da quest'ultimo.

1.7 Contenuto della decisione

Nella sentenza, il giudice deve indicare i motivi principali sui quali ha fondato la sua decisione. La sentenza deve contenere anche la decisione sulle spese.

1.8 Rimborso delle spese

Nella sua decisione, il giudice statuisce sulle spese che ciascuna parte dovrà sopportare. Tranne nel caso in cui le circostanze giustifichino la decisione contraria, la parte soccombente deve sopportare le spese della controparte. Le spese devono essere circoscritte ai costi direttamente sostenuti in relazione al procedimento dalla parte vincitrice. Nel caso di una richiesta defatigatoria o vessatoria, il tribunale può ordinare al ricorrente di pagare al convenuto una penale non inferiore a 250 EUR e non superiore a 1 250 EUR, a titolo di sanzione.

1.9 Possibilità d’impugnazione

I ricorsi avverso le decisioni del tribunale devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello (giurisdizione inferiore) entro venti giorni dalla data della decisione emanata dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2021

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Controversie di modesta entità - Paesi Bassi

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Per le controversie di modesta entità è previsto un procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione del tribunale distrettuale (sector kanton van de rechtbank). La procedura prevede l’introduzione del giudizio con un atto di citazione e stabilisce determinate semplificazioni procedurali. In questo caso non è obbligatorio l’intervento di un avvocato. È in effetti possibile scegliere di procedere senza assistenza.

Nelle cause transfrontaliere nell’ambito dell’Unione europea è altresì possibile ricorrere al procedimento europeo di regolamento delle controversie di modesta entità. Ci si può avvalere del procedimento europeo per le controversie di modesta entità quando sussistano crediti presso:

  • un’altra impresa
  • un’organizzazione
  • un cliente

Il diritto dei Paesi Bassi comprende una Il link si apre in una nuova finestralegge di attuazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (legge del 29 maggio 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

Il giudice distrettuale è competente per:

  • le controversie aventi un valore di importo non superiore ai 25 000 EUR;
  • le controversie aventi un valore di importo indeterminato, nel caso in cui verosimilmente tale importo non superi i 25 000 EUR.

Il giudice distrettuale statuisce inoltre sulle controversie in materia di diritto del lavoro, di locazione, di diritto di compravendita ai consumatori, di credito al consumo, di contestazione di ammende per infrazione al codice della strada e in materia di contravvenzioni. Il giudice distrettuale è competente anche per amministrazione, curatela, tutela e accettazione o rinuncia all’eredità. Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di citazione presso il giudice distrettuale, consultare Il link si apre in una nuova finestraquesto sito.

Il giudice distrettuale è altresì competente per le cause relative alle controversie europee di modesta entità. La soglia del valore per poter avviare un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è fissata a un massimale di 5 000 EUR dal Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n. 861/2007.

1.2 Toepassing van de procedure

Non esiste una procedura speciale da applicare per le controversie per le quali è competente il giudice distrettuale. In linea di principio, la norma che prevede come atto introduttivo del giudizio la citazione vale sia per il tribunale distrettuale che per la sezione del tribunale distrettuale. Una differenza rilevante tra i due tipi di procedura da applicare sta nel fatto che le parti possono avviare esse stesse il procedimento dinanzi al giudice distrettuale, mentre nelle altre cause (avviate dinanzi al giudice) le parti devono farsi rappresentare da un avvocato. V. quesito 1.4 di cui sopra. Inoltre, per le cause avviate dinanzi alla sezione distrettuale è competente un giudice monocratico.

Per le controversie di modesta entità a livello europeo sono applicabili le disposizioni in materia di deposito di un ricorso.

1.3 Formulieren

Il procedimento dinanzi al giudice distrettuale è avviato nella maggior parte dei casi con atto di citazione. Le informazioni principali che figurano nella citazione sono la pretesa (l’oggetto stesso dell’azione) e i motivi (gli elementi di fatto e di diritto sui quali si basa la pretesa).

Il procedimento dinanzi al giudice distrettuale si caratterizza per i seguenti aspetti:

  1. il convenuto viene citato dinanzi al giudice A, ma per comparire dinanzi al giudice distrettuale con sede nel capoluogo A o in un altro luogo, indicato, che dipende dall’organo giurisdizionale A.
  2. quando l’attore agisce tramite una persona munita di procura, il nome e il domicilio di quest’ultima devono figurare nell’atto introduttivo del giudizio.

Un’azione che rientra nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità viene avviata per mezzo del Il link si apre in una nuova finestramodulo A. La domanda va presentata al giudice competente per materia.

1.4 Rechtsbijstand

Nelle cause dinanzi al giudice distrettuale le parti possono agire personalmente. Pertanto, non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato. Inoltre, le parti possono farsi assistere da una persona munita di procura che non dev’essere necessariamente un avvocato. V. il quesito 1.8 per quanto riguarda il rimborso delle spese di assistenza legale di un avvocato.

Anche nell’ambito di un procedimento europeo non è necessario essere rappresentati da un avvocato o da un altro assistente legale.

1.5 Regels betreffende het bewijs

Si applica la normativa dei procedimenti ordinari in materia di mezzi probatori. Nei Paesi Bassi tali norme prevedono una discrezionalità massima per il giudice in materia di valutazione degli elementi di prova. All’articolo 9 il succitato regolamento (CE) n. 861/2007 regola l’assunzione delle prove e i mezzi di prova nell’ambito dello svolgimento del procedimento europeo.

1.6 Schriftelijke procedure

Per le sezioni distrettuali competenti esiste un Il link si apre in una nuova finestraregolamento di procedura rurale relativo al ruolo in materia civile. Gli atti redatti per iscritto possono essere depositati presso la cancelleria del tribunale prima della data dell’udienza prevista per il processo o anche il giorno stesso. Nel procedimento dinanzi alla sezione distrettuale, le conclusioni e gli atti possono essere formulati oralmente. La procedura europea prevede un procedimento scritto nel corso del quale, se il giudice lo ritiene necessario oppure su istanza di parte, è possibile svolgere un procedimento orale.

1.7 Inhoud van het vonnis

Nella sentenza il giudice deve menzionare:

  • i nomi e i domicili delle parti e le persone munite di procura o gli avvocati;
  • le posizioni delle parti;
  • lo svolgimento del procedimento;
  • le conclusioni contenute nell’atto di citazione e le conclusioni delle parti;
  • i motivi della decisione, menzionando i fatti e le considerazioni del giudice;
  • la decisione finale del giudice;
  • il nome del giudice e
  • la ripartizione delle spese;
  • la data della pronuncia.

La sentenza è firmata dal giudice.

1.8 Vergoeding van de kosten

L’avvio di un procedimento dinanzi al giudice distrettuale può comportare le seguenti spese: diritti di cancelleria, condanna alle spese e spese di assistenza legale.

I diritti di cancelleria sono imputabili alla parte che ha avviato il procedimento. Il relativo importo dipende dalla pretesa. In pratica, l’avvocato anticipa l’importo suddetto, che successivamente è imputato all’attore. Il giudice può condannare la parte dichiarata soccombente a sostenere le spese della controparte. Nel caso in cui non risulti una totale soccombenza di una delle parti, ciascuno sostiene le proprie spese. Il giudice può altresì condannare le parti a sostenere le Il link si apre in una nuova finestraspese di assistenza legale, le spese dei testimoni, le spese delle perizie, le spese di viaggio e di soggiorno, le spese di atti e altre spese stragiudiziali.

La legislazione vigente nei Paesi Bassi offre talvolta ai più indigenti la possibilità di beneficiare di un contributo al pagamento delle spese di assistenza legale. Tuttavia, non è possibile beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato in tutte le cause che si svolgono dinanzi al giudice distrettuale. Tuttavia, nel caso non sia indigente, il cittadino contribuisce altresì alle spese di assistenza legale in funzione della sua situazione finanziaria. La domanda d’intervento nelle spese di assistenza legale viene presentata dall’avvocato presso il Il link si apre in una nuova finestraConsiglio del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Questo aspetto è disciplinato dalla legge sul patrocinio gratuito a spese dello Stato, che al capo III A contiene la normativa in materia di concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere nell’UE.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Le decisioni prese dalla sezione distrettuale possono essere oggetto di un’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello (Gerechtshof). L’impugnazione è possibile solo se la pretesa è superiore a 1 750 EUR. L’impugnazione è possibile entro tre mesi dalla pronuncia del giudice. Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità è possibile impugnare una decisione del giudice distrettuale.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2022

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Controversie di modesta entità - Austria

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il diritto austriaco non contempla procedure apposite per i crediti di modesta entità. Il codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede tuttavia una procedura semplificata o norme procedurali particolari per talune azioni proposte dinanzi ai tribunali distrettuali.

Alcune delle norme procedurali particolari si applicano esclusivamente alle controversie di valore sino a 1 000 EUR (v. punto 1.5) o sino a 2 700 EUR (v. punto 1.9).

1.2 Applicazione del procedimento

Le disposizioni specifiche previste dal diritto processuale austriaco per le controversie di modesta entità sono vincolanti e non possono essere derogate dalle parti.

Né il giudice, né le parti possono quindi assoggettare l'azione a procedimento "ordinario".

1.3 Moduli

Posto che in Austria non è prevista una procedura specifica per i crediti di importo ridotto, non esistono neppure formulari specifici per essi.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

In Austria non è necessario ricorrere all'assistenza di un legale per le controversie di valore sino a 5 000 EUR. I giudici possono fornire assistenza alle parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale, nel senso che devono ammonire le parti circa i loro diritti e obblighi processuali e circa le conseguenze delle loro azioni e omissioni. Le parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale possono far mettere a verbale le loro domande orali dinanzi al tribunale distrettuale competente o dinanzi al tribunale distrettuale del loro luogo di residenza. Se una domanda scritta presentata da una parte che non si avvale dell'assistenza di un legale non è corretta, il giudice fornisce alla parte adeguata consulenza e assistenza. L'imparzialità del giudice non deve esserne compromessa.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

In caso di controversie di valore sino a 1 000 EUR, il giudice può non tener conto della prova offerta dalla parte se risulta eccessivamente difficile chiarire pienamente tutte le circostanze rilevanti. Tuttavia, anche in questo caso il giudice deve adottare in buona fede una decisione non arbitraria sulla base delle risultanze dell'intero procedimento. Tale decisione può essere riesaminata nelle successive fasi d'appello.

1.6 Procedura scritta

La legge austriaca non autorizza una trattazione interamente per iscritto della causa. Per quanto riguarda il diritto procedurale civile austriaco, ad esempio, dal principio secondo cui i mezzi di prova da cui risulta direttamente l'esistenza dei fatti da provare sono da preferirsi rispetto alle semplici fonti di informazione indirette (principio dell'immediatezza oggettiva) deriva che le testimonianze scritte presentate come documenti sono irricevibili.

1.7 Contenuto della decisione

Quando è resa verbalmente, il codice di procedura civile austriaco prevede requisiti meno stringenti per la copia scritta della sentenza, a prescindere dall'importo controverso. Se la sentenza è stata pronunciata verbalmente dinanzi a entrambe le parti e nessuna di esse la impugna tempestivamente, il tribunale emette una "copia per estratto della sentenza" limitata ai principali motivi di decisione.

1.8 Rimborso delle spese

In base al diritto austriaco, le spese del procedimento civile sono di norma rimborsate in ragione del grado di successo. Sia le spese giudiziali che le spese legali sono direttamente collegate all'importo controverso. Di norma, quindi, un importo controverso inferiore comporterà spese giudiziali e spese legali più contenute. Posto che le spese sono indicate negli atti e nelle disposizioni in base alla tariffa, è possibile contenere i costi per le domande di valore ridotto. Non esistono tuttavia regole speciali per tali tipologie di domanda.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei procedimenti in materia di controversie di modesta entità la legge austriaca ammette soltanto un limitato diritto di impugnazione. Se il valore della controversia in primo grado non è superiore a 2 700 EUR l'impugnazione è ammessa soltanto per errata valutazione di diritto o per ragioni di invalidità (errori di procedura estremamente gravi). Errori processuali gravi di altra natura non possono essere contestati e anche un accertamento errato dei fatti (ad esempio a causa di una valutazione errata) da parte del giudice di primo grado non può essere impugnato. Si applicano quanto al resto le regole del procedimento "ordinario".

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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Controversie di modesta entità - Polonia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto polacco esiste un procedimento semplificato, che è disciplinato dagli articoli dal 5051 al 50514 del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).

Tale procedimento semplificato prevede la razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti di assunzione delle prove e di impugnazione, accelerando e semplificando i relativi procedimenti giudiziali e introducendo requisiti di forma più restrittivi per le parti, nonché obbligando queste ultime ad agire nell'ambito di una normativa ben strutturata per la relativa azione.

Il codice di procedura civile polacco incorpora il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti in materia civile e commerciale. Tale regolamento si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. È stato recepito nella legge polacca tramite gli articoli dal 50521 al 50527a del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato è utilizzato nei casi seguenti che rientrano nel contesto della competenza giurisdizionale dei sądy rejonowe (tribunali circondariali):

  • controversie nel contesto di contratti, nonché controversie relative alla garanzia per i vizi occulti, alla garanzia di qualità oppure all'incompatibilità di beni di consumo rispetto a un contratto di vendita al consumatore, qualora il valore non supera i 20 000 PLN;
  • controversie relative al pagamento di canoni di locazione per abitazioni e spese a carico degli affittuari, nonché relative a spese per l'utilizzo di un'abitazione in una cooperativa immobiliare, indipendentemente dal valore della controversia.

Secondo la giurisprudenza della Sąd Najwyższy (Corte suprema), le controversie per inadempimento o esecuzione insoddisfacente di un obbligo rientrano nell'applicazione del procedimento semplificato se il valore della causa non supera i 20 000 PLN. Se l'attore rivendica un importo inferiore a 20 000 PLN che costituisce il residuo di un credito già soddisfatto per un importo superiore a 20 000 PLN, anche tale controversia sarà presa in considerazione nel quadro del procedimento semplificato. L'affermazione "nel contesto di contratti" significa che le controversie derivanti da atti illeciti, da arricchimento senza causa e dall'esistenza di proprietà di beni, comproprietà o dalla comunione di diritti o dall'esistenza di altri diritti di proprietà la cui acquisizione o il cui esercizio danno luogo a obbligazioni non possono essere esaminate nel quadro del procedimento semplificato. Nemmeno le controversie risultanti da negozi giuridici diversi dai contratti possono essere esaminate avvalendosi della suddetta procedura: negozi giuridici unilaterali, gestione di affari senza autorizzazione (negotiorum gestio), quota di legittima e obbligazioni derivanti da una decisione amministrativa o direttamente da disposizioni di legge.

La procedura semplificata può essere applicata nei casi che coinvolgono persone fisiche e persone giuridiche o imprese, dipendenti e datori di lavoro. Di conseguenza, l'applicazione di questa procedura non è limitata dal tipo di soggetto. Ciò significa che le questioni economiche o attinenti al personale possono essere esaminate avviando un procedimento semplificato.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali circondariali e dei sądy okręgowe (tribunali regionali) e degli ufficiali giudiziari in conformità con la competenza territoriale come specificato nel codice di procedura civile (articolo 16 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 17 e 50522 dello stesso).

In conformità con il regolamento di cui sopra, si considerano controversie di modesta entità le controversie in materia civile e commerciale (ivi comprese le questioni relative ai consumatori) e i casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede i 5 000 EUR (alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda).

1.2 Applicazione del procedimento

A norma dell'articolo 5053, qualsiasi serie di procedimenti basati sulla procedura semplificata può riguardare una sola controversia. Diverse controversie possono essere riunite in una unica controversia soltanto se derivano dallo stesso contratto o da contratti dello stesso tipo. Qualora più controversie siano riunite in violazione della legge, il presidente del tribunale ordinerà che la causa sia rinviata a norma dell'articolo 1301 del codice di procedura civile nel caso in cui la domanda di correzione di tale vizio di forma non abbia avuto esito positivo. Se l'attore sta avanzando una domanda parziale rispetto a una controversia, il caso sarà considerato in base alla procedura semplificata qualora quest'ultima sia applicabile all'intera controversia derivante dai fatti addotti dall'attore. Ai sensi del procedimento semplificato non è possibile modificare le controversie. Domande riconvenzionali e compensazioni sono ammesse qualora sia possibile esaminare le controversie avviando un procedimento semplificato. Intervento volontario o coatto, intervento ad adiuvandum, chiamata in giudizio (litis denuntiatio) e modifiche delle parti non sono ammessi.

I casi sono esaminati avviando un procedimento semplificato indipendentemente dalle volontà delle parti; il che significa che detto procedimento è obbligatorio.

1.3 Moduli

Ai sensi del codice di procedura civile (articolo 5052 in combinato disposto con l'articolo 125, secondo comma), tutti gli atti processuali, tra cui domande principali, controricorsi, domande di revocazione di sentenze contumaciali oppure atti processuali contenenti prove rese durante il procedimento semplificato, devono essere presentati su moduli ufficiali.

Tali moduli ufficiali sono disponibili presso gli uffici comunali, le cancellerie dei tribunali e sul sito del ministero della Giustizia (Il link si apre in una nuova finestrahttp://bip.ms.gov.pl/pl/formularze). Il mancato utilizzo di un modulo obbligatorio costituisce una irregolarità formale.

Ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile (articolo 130), qualora un atto processuale che avrebbe dovuto essere presentato su un modulo ufficiale sia stato presentato in altro modo o non possa essere accolto perché altre condizioni formali non sono state rispettate, l'organo giurisdizionale chiede alla parte di rettificare o completare l'atto oppure di rimediare ai vizi di forma entro una settimana e invia l'atto processuale a tale parte. La richiesta di rettifica dei vizi di forma deve specificare tutte le irregolarità constatate nell'atto processuale. Qualora la parte non si conformi entro la scadenza del termine oppure venga presentato nuovamente un atto processuale viziato nella forma, il presidente dell'organo giurisdizionale ordinerà la restituzione di detto atto.

A norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, vi sono quattro moduli standard, forniti come allegati del regolamento di cui sopra. Questi moduli sono: un modulo di domanda, un modulo per la richiesta da parte di un organo giurisdizionale di completamento o rettifica di un modulo di domanda, un modulo di replica e un certificato relativo a una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, il caso sarà esaminato nel contesto di un procedimento ordinario. L'organo giurisdizionale può convocare testimoni e altre persone nella maniera che ritiene più opportuna per ridurre al minimo i costi del procedimento semplificato. Al fine di accelerare il procedimento semplificato, è esclusa la possibilità di ricorrere a perizie (articolo 5056 del codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, il caso sarà esaminato nel contesto di un procedimento ordinario. L'organo giurisdizionale può convocare testimoni e altre persone nella maniera che ritiene più opportuna per ridurre al minimo i costi del procedimento semplificato. Al fine di accelerare il procedimento semplificato, le perizie non sono considerate ammissibili (articolo 5056 del codice di procedura civile).

1.6 Procedura scritta

Come regola generale, il procedimento semplificato consiste in un procedimento scritto. La maggior parte delle domande presentate dalle parti devono essere presentate su moduli ufficiali speciali. Tuttavia, le domande possono anche essere presentate verbalmente in base alla procedura prevista per il procedimento semplificato.  Una parte può chiedere che le motivazioni di una sentenza vengano precisate immediatamente dopo la pronuncia della sentenza stessa (articolo 5058 del codice di procedura civile). Una parte presente all'udienza durante la quale viene pronunciata la sentenza può rinunciare al suo diritto di impugnazione per mezzo di una dichiarazione depositata successivamente alla pronuncia della sentenza. Qualora tutte le parti ammissibili rinuncino al diritto di impugnare la sentenza, quest'ultima diviene definitiva e vincolante.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto (articolo 125, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 505(21) del codice di procedura civile).

1.7 Contenuto della decisione

Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, allora, ai sensi dell'articolo 5057 del codice di procedura civile, il caso può essere esaminato da detto organo giurisdizionale nel contesto del procedimento ordinario. In questo caso, non viene addebitato alcun supplemento. Il caso è esaminato dall'organo giurisdizionale al quale per primo era stato sottoposto, applicando un procedimento opportuno diverso da quello semplificato. Una decisione dell'organo giurisdizionale a norma dell'articolo 5057 viene pronunciata nel corso di un'udienza come una decisione nei confronti della quale non è possibile presentare ricorso.

1.8 Rimborso delle spese

Gli attori sono tenuti a pagare i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda principale nel caso in cui decidano di avviare un procedimento semplificato, così come avviene in caso di procedimento ordinario. Tuttavia, i diritti per le controversie soggette al procedimento semplificato sono disciplinate da norme diverse, ossia dall'articolo 28 della legge sulle spese processuali (cause civili) del 28 luglio 2005. L'articolo prevede un importo forfetario che dipende dall'importo della controversia o dall'oggetto del contratto. Per gli importi che seguono si applicano le tasse corrispondenti indicate:

  • fino a 2 000 PLN: diritti pari a 30 PLN;
  • tra 2 000 PLN e 5 000 PLN: diritti pari a 100 PLN;
  • tra 5 000 PLN e 7 500 PLN: diritti pari a 250 PLN;
  • oltre i 7 500 PLN: diritti pari a 300 PLN.

Nel contesto di un procedimento semplificato, i costi sono addebitati alle parti in conformità con le norme generali di cui agli articoli da 98 a 110 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, la parte soccombente è tenuta, su istanza della controparte, a rimborsare all'altra parte i costi per l'azione di esercizio dei diritti e di difesa. L'organo giurisdizionale addebita i costi a una o a entrambe le parti in ogni sentenza che definisce una causa in un determinato grado.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei confronti delle sentenze pronunciate a norma del regolamento è possibile presentare ricorso presso la corte d'appello. Qualora la sentenza sia stata emessa dal tribunale circondariale (sąd rejonowy), il ricorso viene presentato tramite tale organo giurisdizionale presso il tribunale regionale (sąd okręgowy); qualora, invece, la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale regionale, il ricorso viene presentato tramite quest'ultimo tribunale presso la corte d'appello (sąd apelacyjny) (articoli 367 e 369 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 505 (26) e 505 (27) dello stesso).

Se le condizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette una sentenza contumaciale. Il convenuto può presentare ricorso contro una sentenza contumaciale presso il tribunale che ha pronunciato la stessa. In caso di esito sfavorevole della causa, l'attore può ricorrere in conformità con le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 11/03/2022

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Controversie di modesta entità - Portogallo

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto nazionale esistono due procedimenti specifici per le controversie di modesta entità (previsti dal DL n. 269/98):

  • l'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, che costituisce una procedura dichiarativa rapida e semplificata;
  • l'ingiunzione, che è diretta a emettere un titolo esecutivo per una domanda di inadempimento di un debito di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le due procedure speciali di cui sopra si applicano quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Si tratta di un'obbligazione pecuniaria (obrigação em dinheiro)
  • Tale obbligazione deriva da un contratto
  • Il suo valore è inferiore o uguale a 15 000 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

L'autore ha la facoltà di utilizzare le procedure indicate nella risposta alla domanda 1

1.3 Moduli

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, la domanda e la contestazione non devono essere articolate, ossia le richieste non devono essere numerate da articoli. Quando sono sottoscritte da un rappresentante autorizzato, queste devono essere inviate per via elettronica con mezzi propri resi disponibili dal sistema informatico di supporto ai tribunali, a meno che questi non invochi un'impossibilità ad agire in tal senso. Nel caso in cui queste siano sottoscritte dalle parti, esse non sono soggette ad alcuna forma e possono essere inviate al Tribunale per posta o via fax.

L'ingiunzione deve essere disposta mediante un modulo separato disponibile sul sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. L'utilizzo di tale modulo è obbligatorio sia per la parte che per il suo rappresentante autorizzato.

Il modulo di ingiunzione deve essere inviato per via elettronica, tramite il sistema informatico di supporto ai tribunali, quando è sottoscritto da un rappresentante autorizzato (a meno che non sostenga di avere un giusto impedimento). Quando è sottoscritto dalla parte, il modulo di ingiunzione va consegnato su supporto cartaceo.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il regime di patrocinio a spese dello Stato si applica a tali procedimenti (ad esempio, la nomina di un avvocato, il pagamento degli onorari di un avvocato, il pagamento delle spese di giudizio e altri procedimenti).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, le norme relative all'assunzione delle prove sono le seguenti:

  • Le prove sono presentate all'udienza
  • Ciascuna parte può presentare fino a tre testimoni se il valore della controversia non supera 5 000 EUR, o un massimo di cinque testimoni in tutti gli altri casi. In entrambi i casi, la parte non può presentare più di tre testimoni per ciascuno dei fatti che intende dimostrare.
  • Nelle controversie il cui valore non supera 5 000 EUR in cui le parti non hanno nominato un rappresentante giudiziario o se queste non vi compaiono, è il giudice a esaminare i testimoni.
  • Le perizie sono effettuate da un unico esperto
  • Il giudice può disporre prove supplementari che ritenga indispensabili ai fini di una corretta decisione della controversia. In tal caso, il giudice può sospendere l'udienza nel momento che ritiene più opportuno e fissare il giorno per la sua prosecuzione. Il giudizio deve concludersi entro 30 giorni.

Nel provvedimento di ingiunzione:

  • qualora il convenuto non si sia opposto e questi sia stato informato, non vi è alcuna produzione di prove e l'autorità giurisdizionale competente apporrà nella richiesta d'ingiunzione la seguente formula: Questo documento ha forza esecutiva
  • In caso di opposizione, l'ingiunzione sarà seguita dall'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto e ad essa si applicherà il rispettivo sistema probatorio.
  • Se non è possibile informare il convenuto, l'ingiunzione è distribuita come procedimento comune se il richiedente lo ha indicato; in caso contrario, il cancelliere rinvia l'ingiunzione al ricorrente.

1.6 Procedura scritta

Nel provvedimento di ingiunzione il procedimento è integralmente per iscritto al momento della notifica al convenuto e questi non si è opposto.

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, qualora vengano prodotte prove testimoniali, il testimone può deporre per iscritto se venuto a conoscenza di fatti in virtù dell'esercizio delle sue funzioni.

In tali casi, la dichiarazione è fornita con atto scritto, datato e firmato dal testimone, indicante la causa a cui si riferisce, i fatti noti e i motivi per cui è a conoscenza.

1.7 Contenuto della decisione

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, in cui il giudice terrà l'udienza, la decisione è resa oralmente, messa a verbale e corredata di una motivazione sommaria.

Nel provvedimento di ingiunzione, quando viene emesso, non esiste una sentenza vera e propria, ma la semplice apposizione della formula esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese della parte vincitrice sono a carico della parte soccombente in proporzione alla sua soccombenza. Pertanto, la parte vincitrice può ottenere il rimborso totale o parziale delle seguenti spese: spese di giudizio pagate; le spese sostenute dalla parte per le testimonianze raccolte qualora non sia stata essa a richiedere tale mezzo di prova o non se ne sia avvalsa; la remunerazione corrisposta all'agente incaricato dell'esecuzione e le spese sostenute da quest'ultimo (ad esempio, quando la citazione del convenuto è notificata dall'agente incaricato dell'esecuzione); gli onorari del rappresentante autorizzato e le spese da lui sostenute.

Gli importi da rimborsare devono essere indicati in una motivazione. Detta motivazione deve essere inviata dalla parte che ha diritto al rimborso, al Tribunale di primo grado, alla parte soccombente e all'ente di esecuzione ove sia intervenuto, entro cinque giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva.

La motivazione contiene le seguenti informazioni:

  • indicazione della parte, della causa e del rappresentante autorizzato o l'agente incaricato dell'esecuzione;
  • indicazione degli importi versati dalla parte a titolo di spese di giudizio
  • indicazione degli importi pagati in relazione a spese sostenute in precedenza dall'agente incaricato dell'esecuzione
  • indicazione degli importi pagati a titolo di onorario al rappresentante autorizzato o all'agente incaricato dell'esecuzione
  • Indicazione del credito.

Di norma, le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto possono essere impugnate in appello, purché il valore della causa sia superiore a 5 000 EUR e la decisione impugnata sia sfavorevole al ricorrente in valore superiore a 2 500 EUR.

Si tratta di una forma di ricorso ordinario. Inoltre, vi sono anche norme sui ricorsi straordinari previste dalla legislazione nazionale che vengono applicate.

Nell'ambito del provvedimento ingiuntivo, è necessario proporre ricorso al giudice avverso l'atto di rigetto della domanda di ingiunzione e contro l'atto di rigetto dell'apposizione della formula esecutiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Link utili

DL n. 269/98, del 01 settembre, consultabile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Il portale Citius del ministero della Giustizia è disponibile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.citius.mj.pt/.

Avvertimento

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa non sono vincolanti per il punto di contatto civile della rete giudiziaria europea (RGE), per gli organi giurisdizionali o per altre entità e autorità. Essi non dispensano neppure dalla lettura di testi giuridici esistenti che potrebbero essere stati oggetto di modifiche non ancora incluse nel presente modulo.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2024

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Controversie di modesta entità - Romania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Gli articoli da 1026 a 1033 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, disciplinano in modo specifico questa procedura per le controversie di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

L'articolo 1025 del nuovo codice di procedura civile indica che il valore della domanda, non tenendo conto degli interessi, delle spese e delle altre entrate accessorie, non può essere superiore a 10 000 RON alla data di introduzione dell'azione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione (ratione materiae), la procedura per le controversie di modesta entità non si applica in materia fiscale, doganale o amministrativa e neppure per quanto riguarda la responsabilità dello Stato in caso di omissioni o di atti commessi nell'esercizio dell'autorità pubblica. Analogamente, la procedura non si applica alle controversie relative a: stato civile o capacità delle persone fisiche, diritti patrimoniali derivanti da rapporti familiari, successioni, fallimenti, concordato preventivo, alla procedura per la liquidazione della società insolventi e delle altre persone giuridiche o ad altre procedure simili, sicurezza sociale, diritto del lavoro, locazioni di immobili, tranne per quanto riguarda le procedure relative a domande di denaro, arbitrato, minacce al diritto, rispetto della vita privato o ai diritti della personalità.

1.2 Applicazione del procedimento

Nell'ambito del nuovo codice di procedura civile la procedura per le controversie di modesta entità riveste carattere alternativo. L'attore ha la possibilità di scegliere tra la procedura per le controversie di modesta entità e la procedura ordinaria. Qualora egli adisca il giudice di una controversia, quest'ultima sarà trattata conformemente alla procedura ordinaria, salvo che l'attore solleciti espressamente, al più tardi durante la prima udienza, l'applicazione della procedura speciale. Quando la domanda non può essere trattata conformemente alle disposizioni previste per la procedura per le controversie di modesta entità, il giudice ne informa l'attore e qualora quest'ultimo non ritiri la sua domanda, essa di una procedura di diritto comune. Per le cause di primo grado è competente il tribunale circondariale (judecătorie). La competenza territoriale è fissata secondo le regole del diritto comune.

1.3 Moduli

Esiste un formulario standard obbligatorio per la procedura relativa alle controversie di modesta entità, previsto dall'ordinanza n. 359/C del ministro della giustizia del 29 gennaio 2013, relativa all'autorizzazione dei formulari utilizzati nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità prevista agli articoli da 1025 a 1032 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile. I formulari standard regolamentati sono i seguenti: formulario di domanda, il formulario per completare e/o rettificare il formulario di domanda e il formulario di risposta.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nei limiti dell'esercizio del ruolo attivo del giudice e senza particolarità per questo tipo di cause.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Il giudice può autorizzare altri elementi di prova oltre quelli prodotti dalle parti. Tuttavia, non saranno autorizzati gli elementi di prova la cui produzione in giudizio comporta spese sproporzionate rispetto al valore della causa o della domanda riconvenzionale.

1.6 Procedura scritta

L'articolo 1028 e seguenti del nuovo codice di procedura civile dispongono che il ricorrente dia inizio alla procedura per controversie di modesta entità completando il formulario di domanda e presentandolo o trasmettendolo al giudice competente, mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la trasmissione all'autorità competente e dia conferma della sua ricezione. Al formulario di domanda è necessario allegare o trasmettere anche le copie degli atti che il ricorrente intende utilizzare. Se le informazioni fornite dal ricorrente non sono sufficientemente chiare o sono inappropriate o se il formulario di domanda non è compilato correttamente, il giudice, tranne le situazioni in cui la domanda sia manifestamente non fondata o inammissibile, concede al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare il formulario o di fornire informazioni o atti supplementari. La domanda è rigettata qualora essa sia manifestamente infondata o inammissibile. Se il ricorrente non completa o non rettifica il formulario di domanda entro il termine fissato dal giudice la sua domanda viene annullata.

La procedura nel caso di controversie di modesta entità è una procedura scritta e si svolge integralmente in camera di consiglio. Il giudice può ordinare la comparizione delle parti qualora lo ritenga necessario o su richiesta di parte. Il giudice può rifiutare una simile domanda qualora consideri che, tenuto conto delle circostanze di causa, non sono necessari interventi orali. Il rifiuto è motivato per iscritto e non può costituire oggetto di ricorso separato. Una volta ricevuto il formulario di domanda correttamente compilato, il giudice trasmette immediatamente al difensore il formulario di risposta con la copia del formulario di domanda e le copie degli atti prodotti dal ricorrente.

Entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione degli atti il convenuto produce o presenta il formulario di risposta debitamente compilato nonché le copie degli atti di cui intende avvalersi. Il convenuto può rispondere con qualsiasi altro mezzo idoneo, senza utilizzare il formulario di risposta. Il giudice trasmette immediatamente al ricorrente le copie della risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale, se necessario, nonché le copie della risposta del convenuto. Se il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, il richiedente presenta o trasmette entro 30 giorni successivi alla notifica di quest'ultima il formulario di risposta debitamente compilato o risponde mediante altro mezzo. La domanda riconvenzionale che non può essere trattata nell'ambito di questa procedura viene separata dal fascicolo processuale ai sensi del diritto processuale civile. Il giudice può chiedere alle parti di fornire maggiori informazioni entro un termine fissato, che non può superare i 30 giorni successivi alla ricezione della risposta del convenuto o, secondo i casi, della ricorrente. Nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine per la comparizione delle parti, queste ultime devono essere citate. Ogni qualvolta che il giudice fissa un termine per il compimento di un atto processuale, ne informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto del termine.

Il giudice pronuncia sentenza entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni necessarie o, secondo il caso, all'udienza orale. In assenza di risposta della parte entro il termine fissato, il giudice decide sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale sulla base di quanto contenuto nel fascicolo processuale. La sentenza pronunciata in primo grado è esecutiva dalla data della sua pronuncia ed è comunicata alle parti.

1.7 Contenuto della decisione

No

1.8 Rimborso delle spese

L'articolo 1031 del nuovo codice di procedura civile prevede che la parte soccombente sia condannata, a domanda dell'altra parte, alle spese. Tuttavia il giudice non concede alla parte vittoriosa il rimborso delle spese che non erano indispensabili o che erano sproporzionate rispetto al valore della causa.

1.9 Possibilità d’impugnazione

L'articolo 1032 del nuovo codice di procedura civile prevede che la sentenza del tribunale circondariale (judecătorie) possa essere appellata davanti al tribunale, entro 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di motivi debitamente giustificati il giudice d'appello può sospendere l'esecuzione a condizione che sia versata una cauzione del 10% del valore della causa. La sentenza del giudice d'appello è comunicata alle parti ed è definitiva.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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Controversie di modesta entità - Slovenia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento sloveno prevede un procedimento specifico per le controversie di modesta entità, la cui disciplina è contenuta nel capitolo 30 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Ai sensi delle disposizioni del ZPP, per controversia di modesta entità s'intende una causa avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro il cui valore non sia superiore a 2.000 EUR. In materia commerciale si considera di modesta entità una controversia in cui il valore reclamato non sia superiore a 4.000 EUR. Le controversie di modesta entità includono anche le cause che non hanno per oggetto una somma di denaro e nelle quali l'attore ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare, invece della soddisfazione della richiesta, un importo in denaro non superiore a 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali) e le cause riguardanti la consegna di beni mobili in cui l'importo dichiarato dall'attore non superi 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali). Le controversie di modesta entità non includono le cause riguardanti i beni immobili, il diritto d'autore, la tutela o l'uso di brevetti e marchi, o il diritto di utilizzare una denominazione commerciale, né le controversie relative alla protezione della concorrenza o alle turbative della proprietà.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento è applicabile nei casi descritti al punto 1.1. Il procedimento per le controversie di modesta entità si svolge dinanzi al tribunale circondariale (okrajno sodišče), tranne nel caso delle controversie commerciali, per le quali è competente il tribunale distrettuale (okrožno sodišče).

1.3 Moduli

Esistono appositi moduli unicamente per le controversie di modesta entità avviate da una parte sulla base di un atto autentico. Un modulo compilato può essere presentato per via elettronica al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrahttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Tale caso include le procedure di esecuzione avviate sulla base di un atto autentico che, a seguito della presentazione di un ricorso debitamente circostanziato, proseguono, come nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento. A parte tali casi, non esistono moduli che siano stati appositamente preparati per le controversie di modesta entità, allo scopo di aiutare le parti ad avviare il procedimento.

Per informazioni più dettagliate sulle possibilità di presentare una domanda per via elettronica si veda la voce "Trattamento automatizzato".

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, che verrà loro concesso qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla legge sul gratuito patrocinio (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel procedimento relativo alle controversie di modesta entità, l'attore deve esporre i fatti e addurre le prove nell'atto introduttivo dell'azione, mentre il convenuto è tenuto a farlo nella memoria di difesa. Successivamente, ognuna delle parti può inoltrare una memoria preparatoria. I fatti e le prove presentati in memorie scritte che sono depositate tardivamente non sono presi in considerazione. Il termine per la presentazione di una memoria difensiva o preparatoria è di otto giorni.

1.6 Procedura scritta

Il procedimento per le controversie di modesta entità è applicabile unicamente nel caso di azioni avviate con atto scritto. Il giudice può limitare a sua discrezione la durata e la portata della fase di istruzione probatoria, in modo tale da stabilire un equilibrio tra l'esigenza di assicurare una tutela adeguata dei diritti delle parti e l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi del procedimento.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza su una controversia di modesta entità è pronunciata subito dopo il dibattimento. Una decisione scritta comprende una parte introduttiva, una parte dispositiva, una motivazione e l'esposizione dei principi giuridici applicati. Il giudice può emettere una sentenza con motivazioni svolte approfonditamente o una sentenza con motivazioni sommarie.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese del procedimento vengono decise sulla base delle spese sopportate dalla parte vincitrice – nel senso che la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le parti possono presentare ricorso contro una sentenza di primo grado o un'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità entro otto giorni e soltanto a motivo di gravi violazioni delle norme di procedura civile di cui all'articolo 339, secondo comma, ZPP e in caso di violazione del diritto sostanziale. Nelle controversie di modesta entità in materia commerciale, solo la parte che abbia dichiarato l'intenzione di proporre appello può impugnare la decisione. Non è prevista la revisione nell'ambito di un tale procedimento e i motivi per ordinare la ripetizione di una procedura sono limitati.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.sodisce.si/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Ultimo aggiornamento: 08/01/2020

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Controversie di modesta entità - Slovacchia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Non esiste una procedura specifica per le controversie di modesta entità, che sono disciplinate dalle disposizioni generali sul processo civile. Per quanto riguarda le pretese di valore inferiore a 2000 EUR non si tengono udienze, ma esse vengono decise con un semplice accertamento.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura è disciplinata dalla disposizioni generali sul processo civile.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura inizia con un'istanza, analogamente a qualsiasi atto introduttivo del processo civile.

1.3 Moduli

Non è obbligatorio l'uso di un formulario specifico.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti ricevono assistenza conformemente all'obbligo generale per i giudici di rendere edotte sempre le parti dei loro diritti e obblighi processuali, nonché della possibilità di avvalersi di un avvocato o di contattare il Centro per la consulenza legale (Centrum právnej pomoci).

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sui processi civili.

1.6 Procedura scritta

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.

1.7 Contenuto della decisione

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.

1.8 Rimborso delle spese

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.

Il giudice determinerà alle spese processuali a carico delle parti in funzione dell'esito della controversia. Nel caso in cui la parte sia stata vincitrice soltanto parzialmente, le spese processuali saranno determinate su base pro rata o il giudice potrà anche ritenere che nessuna delle parti debba supportare le spese processuali. Se una parte è processualmente responsabile dell'interruzione del processo, il giudice assegnerà il pagamento delle spese processuali all'altra parte. Se una parte è responsabile delle spese processuali in cui l'altra parte non sarebbe incorsa, il giudice assegnerà il rimborso di queste spese alla controparte. Eccezionalmente il tribunale non concede il rimborso delle spese processuali se esistono motivi degni di attenzione particolare.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Una parte ha la possibilità di proporre appello contro una sentenza analogamente alla procedura prevista per il processo civile ordinario. L'appello è proposto dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro 15 giorni dal deposito della sentenza.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

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Controversie di modesta entità - Finlandia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

La legislazione attualmente vigente in Finlandia non contiene norme procedurali in funzione dell'entità dell'importo rivendicato dal ricorrente. Tuttavia, il ricorso a un'adeguata tipologia di procedimento può essere disposto per una determinata causa in ragione della sua natura. Una causa segue tutti i diversi gradi previsti per un procedimento legale completo solo se ciò è necessario e se le parti vi hanno interesse. Una causa può, ad esempio, essere definita da un singolo giudice, senza un'udienza preliminare o mediante una procedura interamente per iscritto. Anche i procedimenti civili di volontaria giurisdizione seguono una loro specifica procedura. Le richieste non contestate sono trattate seguendo la procedura semplificata descritta in precedenza (si vedano le voci "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia" e "Trattamento automatizzato – Finlandia").

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Come osservato sopra, il valore monetario della richiesta è irrilevante. La tipologia di procedimento dipende dalla natura della causa.

1.2 Applicazione del procedimento

Nell'ambito delle controversie civili, i procedimenti sono introdotti dinanzi a un käräjäoikeus (tribunale di circoscrizione) mediante atto di citazione scritto. Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").

1.3 Moduli

A livello nazionale non sono stati predisposti dei formulari, ad eccezione di quello impiegato per comunicare l'intenzione di impugnare una decisione del tribunale di circoscrizione. Presso taluni tribunali di circoscrizione sono in uso formulari per specifiche comunicazioni: in genere, si tratta di un modulo di richiesta e di un modulo di replica. L'uso dei formulari non è obbligatorio.

Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se necessario, le cancellerie degli organi giurisdizionali forniscono consulenza sugli aspetti procedurali.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Se la domanda non è contestata, non sono richiesti elementi di prova. Ove si ricorra a un procedimento esclusivamente in forma scritta, sono esaminate soltanto le prove documentali. Non esistono disposizioni speciali contenenti specifiche regole in materia di acquisizione delle prove per le controversie di modesta entità.

1.6 Procedura scritta

Una causa può essere decisa senza trattazione orale, sulla base delle sole prove documentali. Le cause in materia di volontaria giurisdizione sono sempre decise in questo modo. Una causa concernente crediti contestati può essere definita sulla base di prove esclusivamente documentali solo se la natura della causa è tale da non richiedere un'udienza principale e nessuna delle parti si oppone a una trattazione scritta.

1.7 Contenuto della decisione

Non esistono disposizioni speciali volte a disciplinare il contenuto delle sentenze riguardanti le controversie di modesta entità.

1.8 Rimborso delle spese

Di norma, la parte soccombente è condannata a rimborsare tutte le spese legali ragionevoli sostenute dalla sua controparte al fine di adottare le misure necessarie nel caso di specie. Sono stati tuttavia fissati dei tetti agli importi da rimborsare in caso di domande non contestate e nelle cause in materia di locazione ad uso abitativo. L'importo massimo delle spese che il convenuto soccombente può essere chiamato a rimborsare all'attore è definito in tali casi sulla base di un tariffario.

1.9 Possibilità d’impugnazione

La natura della controversia non incide sul diritto all'impugnazione. Il procedimento d'impugnazione è lo stesso per tutte le cause. Entro un determinato termine deve essere comunicata l'intenzione di impugnare la decisione del tribunale di circoscrizione e le impugnazioni sono trattate dalla hovioikeus (corte d'appello).

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024

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Controversie di modesta entità - Svezia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura specifica per le controversie di modesta entità viene applicata dalle giurisdizioni ordinarie di primo grado (tingsrätt, tribunali distrettuali) quando il valore della domanda è inferiore ad un certo valore di soglia, pari attualmente (dal 2019) a 23 250 SEK. Il valore di soglia non è un importo stabilito per legge, ma è connesso alla cosiddetta unità di base del prezzo. In altre parole, il valore di soglia viene calcolato tenendo conto dell'andamento dei prezzi.

1.2 Applicazione del procedimento

Tale procedura non è applicabile solo a determinati tipi di controversie, ad esempio le cause concernenti i consumatori. Secondo i criteri vigenti, deve trattarsi di un'azione di diritto civile e il valore della causa deve essere inferiore a un determinato importo. Il procedimento in questione non può essere utilizzato nelle controversie in materia di diritto di famiglia.

1.3 Moduli

Il modulo per avviare una domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità è reperibile sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraAmministrazione giudiziaria svedese.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se la domanda deve essere presentata dinanzi a un tribunale distrettuale (tingsrätt), è possibile ottenere assistenza per avviare il procedimento. Le autorità nazionali sono soggette per legge a un obbligo generale di servizio. Tale obbligo implica che si possa telefonare o recarsi presso un tribunale distrettuale, ad esempio, e ottenere una consulenza generale sulla procedura e sulle relative norme. Inoltre, il presidente del tribunale ha l'obbligo di garantire, durante la preparazione della causa e tenendo conto della natura del caso, che vengano chiarite le questioni oggetto della controversia e che le parti specifichino ciò che intendono far valere in giudizio. In pratica, il giudice adempie i suoi obblighi tramite domande supplementari e osservazioni.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Non esistono norme speciali per le controversie di modesta entità. Ciò significa che le prove possono essere presentate sia oralmente sia per iscritto. Le deposizioni testimoniali scritte sono ammesse solo in talune situazioni particolari. Ulteriori informazioni sulle norme svedesi in materia di assunzione delle prove sono reperibili qui.

1.6 Procedura scritta

Il giudice può pronunciarsi esclusivamente sulla base di una procedura scritta. Questa possibilità viene utilizzata quando il procedimento orale non risulta necessario nell'ambito dell'istruttoria e non viene richiesto da alcuna delle parti.

1.7 Contenuto della decisione

Non esistono norme specifiche che disciplinino le decisioni relative alle controversie di modesta entità. Le seguenti regole si applicano a tutti i procedimenti civili, comprese le decisioni sulle cause di modesta entità. La decisione deve essere resa per iscritto e contenere le seguenti informazioni, in capi distinti: l'indicazione del giudice nonché la data e il luogo della deliberazione; l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o difensori, il dispositivo, le asserzioni e gli argomenti delle parti e i fatti sui quali si basano nonché la motivazione della decisione, comprese le informazioni relative agli elementi che sono stati dimostrati nel processo.

1.8 Rimborso delle spese

Le norme speciali in materia di spese sono il tratto distintivo che caratterizza maggiormente le controversie di modesta entità. La parte vincente ha diritto solo al rimborso di un'ora di consulenza legale per un'udienza dinanzi a ciascun giudice, nonché delle spese relative alla costituzione in giudizio, delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alle udienze, delle spese connesse alle prove testimoniali e delle spese per la traduzione dei documenti. Il rimborso viene concesso se i costi sono stati ragionevolmente sostenuti al fine di consentire alla parte vincente di salvaguardare i propri diritti. Pertanto, gli onorari di avvocato che superano l'equivalente di un'ora di consulenza non vengono rimborsati.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le decisioni rese dai giudici inferiori possono essere impugnate dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Affinché l'hovrätt (Corte d'appello) possa esaminare la decisione del tribunale distrettuale (tingsrätt) è necessaria un'autorizzazione, che può essere concessa solo se è importante per la gestione dell'applicazione della legge che il ricorso venga preso in esame presso un giudice di grado superiore, se esiste un motivo per modificare la conclusione dal tribunale distrettuale o se sussistono altre ragioni eccezionali per esaminare il ricorso. Una parte che intenda impugnare una decisione di un tribunale distrettuale deve farlo per iscritto e il ricorso deve pervenire al tribunale distrettuale entro tre settimane dalla data in cui è stata pronunciata la decisione.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2022

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Controversie di modesta entità - Inghilterra e Galles

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il limite monetario massimo per la procedura per le controversie di modesta entità è di 10 000 GBP. Il valore della controversia non è tuttavia l'unico fattore di cui si tiene conto. Altri aspetti sono il tipo di azione e la portata e il tipo di preparazione necessaria per un giusto esame del caso. In alcune circostanze anche cause semplici di valore superiore a 10 000 GBP possono essere esaminate nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, purché attore e convenuto vi acconsentano.

Oltre al parere di attore e convenuto, nel decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità (chiamata in inglese small claims track) oppure se considerarlo nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria il giudice terrà conto dei fattori seguenti:

  • la somma oggetto della controversia, che di norma non deve superare 10 000 GBP;
  • il tipo di domanda - si tratta in genere di reclami dei consumatori (ad esempio, per beni venduti, merci o lavorazioni difettose), domande per incidenti, controversie sulla proprietà di beni, nonché controversie tra proprietari e inquilini in merito a riparazioni, depositi, arretrati del canone di affitto e altri casi della fattispecie, esclusi quelli in materia di possesso.

La portata e il tipo di preparazione necessaria per un esame equo del caso saranno presi in considerazione dal giudice al momento di decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità. Il giudice terrà conto del fatto che tale categoria è destinata a casi la cui trattazione deve essere sufficientemente semplice da consentire a chi lo desideri di condurre il procedimento senza ricorrere a un avvocato. La domanda dovrebbe pertanto richiedere, ad esempio, soltanto una preparazione minima per l'udienza finale. Le cause che rientrano nella categoria delle controversie di modesta entità non dovrebbero di norma richiedere il coinvolgimento di numerosi testimoni né includere elementi di diritto complessi.

Se la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, ma include una richiesta di risarcimento per lesioni personali o per degrado edilizio di locali residenziali e danni ad esso conseguenti, la causa sarà considerata controversia di modesta entità soltanto se gli importi pretesi per le lesioni personali, il degrado e i danni non superano rispettivamente 1 000 GBP.

Per le cause di valore superiore a 10 000 GBP assegnate alla categoria delle controversie di modesta entità si applicano norme diverse in materia di spese. In questi casi la parte vittoriosa potrà chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese, incluse quelle per gli avvocati. Tali spese non possono tuttavia essere superiori a quelle che sarebbero state concesse se la causa fosse stata considerata nell'ambito di una procedura accelerata (in inglese, fast track). Maggiori informazioni riguardo alle spese sono fornite più avanti. Per ulteriori informazioni sulle diverse categorie in cui sono suddivise le cause, si veda la pagina Il link si apre in una nuova finestra"Come procedere?".

1.2 Applicazione del procedimento

Benché la maggior parte delle cause di valore fino a 10 000 GBP vengano sentite quali controversie di modesta entità, questa classificazione non avviene d'ufficio. Il giudice tiene conto dell'opinione delle parti in causa per decidere la procedura di esame del caso. Anche se l'importo della causa è inferiore a 10 000 GBP, il giudice può scegliere di esaminare la causa nell'ambito di un procedimento ordinario piuttosto che di una procedura per controversie di modesta entità.

Quando la domanda giudiziale è contestata (o difesa), l'attore riceverà una copia degli atti difensivi presentati dal convenuto e, nel caso in cui abbia deciso di agire in giudizio di persona, una copia del Directions Questionnaire (modulo introduttivo N180). Le informazioni fornite dalle parti nel suddetto modulo aiuteranno il giudice a decidere quale sia la procedura più appropriata per il caso in questione. Laddove l'attore ritenga che sia opportuno trattare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, dovrà indicarlo nel modulo. Tuttavia, benché l'opinione di attore e convenuto siano prese in considerazione, spetta al giudice decidere a quale categoria assegnare la causa.

Come detto in precedenza, il giudice può decidere di considerare una causa di valore inferiore a 10 000 GBP nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione è presa all'inizio del procedimento.

Il giudice può decidere di riclassificare un caso da controversia di modesta entità a procedura ordinaria, qualora lo ritenga opportuno. Quando l'azione è assegnata alla categoria delle controversie di modesta entità e in seguito trasferita a una procedura di altro tipo, le norme relative alle spese per le controversie di modesta entità cessano di applicarsi dopo la riclassificazione del caso. Le norme riguardanti le spese per le procedure accelerate (in inglese fast track) e le procedure più complesse (in inglese multi-track) si applicano a partire dalla data di riclassificazione della causa.

1.3 Moduli

Esistono dei moduli specifici da utilizzare obbligatoriamente nella procedura per le controversie di modesta entità.

Per avviare un'azione, l'attore dovrà compilare il Il link si apre in una nuova finestramodulo N1, disponibile con istruzioni per la compilazione. Una volta compilato il modulo, l'attore dovrà farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ciascun convenuto. L'organo giurisdizionale provvederà a inviare una copia a ciascun convenuto. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina Il link si apre in una nuova finestra"Come procedere?".

Come menzionato in precedenza, laddove il convenuto contesti la domanda, il giudice invierà una copia delle difese all'attore e alle persone che decidano di agire in giudizio di persona una copia del modulo N180 Il link si apre in una nuova finestrahttp://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf.

Qualora decida di considerare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N157 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità), che contiene informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da prendere per la preparazione.

Nel caso in cui la somma oggetto della controversia sia superiore a 10 000 GBP, ma entrambe le parti abbiano acconsentito a che la causa sia esaminata nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia il modulo N160 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità con il consenso delle parti). Il modulo contiene altresì informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da adottare per la preparazione.

Se un giudice decide che una domanda può essere esaminata soltanto a mezzo di prove scritte e senza che sia necessario tenere un'udienza, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N159 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità esaminate senza udienza). Nel modulo è indicata una data entro la quale l'attore e il convenuto sono tenuti a comunicare al tribunale l'eventuale opposizione all'emissione di una decisione emessa a mezzo di sola prova scritta. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso.

Se una parte perde in sede di udienza, ma nessuna delle due parti era presente o rappresentata a tale udienza, è possibile chiedere l'annullamento della sentenza utilizzando il Il link si apre in una nuova finestramodulo N244 (modulo di istanza).

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La procedura per le controversie di modesta entità è stata concepita per essere semplice, in modo che le persone che decidano di agire in giudizio di persona senza un legale rappresentante (i cosiddetti litigants-in-person) possano comprendere facilmente il procedimento. Il giudice terrà conto della scelta di attore o convenuto di agire senza un legale rappresentante e condurrà il procedimento in modo tale da consentire di comprenderne l'evoluzione e di capire cosa è chiesto alle parti dal punto di vista procedurale.

Laddove decida di non avere un avvocato, l'attore o il convenuto può essere accompagnato all'udienza da un terzo che possa agire per suo conto. In tal caso, il rappresentante non legale (il cosiddetto lay representative) può essere qualunque persona scelta dalla parte, ad esempio il coniuge, un familiare, un amico o un consulente. Se possibile, il rappresentante non legale non deve essere un testimone. Il rappresentante non legale non può partecipare a un'udienza in tribunale senza la parte che rappresenta, a meno che questa non abbia ottenuto un'autorizzazione dall'organo giurisdizionale a essere rappresentata dal rappresentante non legale in sua assenza.

Per gli organi di consulenza può essere difficile, in termini di disponibilità, mandare il personale alle udienze per agire in qualità di rappresentante non legale ed è quindi consigliabile che una parte li contatti quanto prima laddove sia richiesta la loro assistenza. Gli organi di consulenza informeranno le parti sulla possibilità o meno di fornire assistenza. Alcuni rappresentanti non legali potrebbero voler essere pagati e la parte deve accertarsi dell'esatto ammontare. Il giudice può invitare un rappresentante non legale che non abbia un comportamento congruo a lasciare l'udienza.

La parte sarà responsabile del pagamento dell'onorario del rappresentante non legale nominato, anche qualora vinca la causa. Dovrà pertanto valutare se l'importo oggetto della domanda giustifichi tale spesa. Inoltre, i rappresentanti non legali che chiedano di essere pagati per il loro contributo potrebbero non appartenere a un'organizzazione professionale e non esistono enti od organizzazioni di regolamentazione cui la parte potrebbe rivolgersi qualora non fosse soddisfatta del loro operato.

Possono assistere le parti in causa anche un Il link si apre in una nuova finestraCitizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.

Per le azioni avanti ad oggetto soltanto una somma di denaro è possibile presentare la relativa domanda alla pagina Il link si apre in una nuova finestraMoney Claim Online, cui è associato un servizio di assistenza, qualora fosse necessario un sostegno supplementare.

È garantita un'assistenza supplementare per le parti affette da disabilità. Una parte con una disabilità che renda difficile recarsi presso il foro o comunicare può contattare l'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La categoria delle controversie di modesta entità è molto più informale e non è soggetta alle rigorose norme previste in materia di prove. La procedura per le controversie di modesta entità è applicata alle cause più semplici di valore modesto. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. In tali contesti l'organo giurisdizionale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento e il giudice può scegliere di limitare il controinterrogatorio qualora lo ritenga opportuno. Il giudice è tuttavia tenuto a motivare la decisione di limitare il controinterrogatorio. Il giudice può scegliere di porre domande a uno o a tutti i testimoni prima di autorizzare chiunque altro a farlo.

1.6 Procedura scritta

Qualora ritenga che la domanda possa essere trattata senza udienza, avvalendosi soltanto di prove scritte, il giudice invierà alle parti un avviso al riguardo utilizzando il modulo N159 (cfr. sopra). Nell'avviso sarà indicata la data entro la quale l'attore o il convenuto dovrà comunicare al giudice la propria opposizione a un esame con prove meramente scritte. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso. Se nessuna delle parti si oppone alla decisione del giudice di non tenere un'udienza, il caso sarà trattato soltanto per iscritto.

1.7 Contenuto della decisione

In Inghilterra e in Galles le sentenze includono solitamente soltanto la decisione del giudice e gli ordini impartiti alle parti. Il giudice è tuttavia tenuto a presentare le motivazioni centrali della sentenza, a meno che questa non venga pronunciata oralmente e registrata su nastro dall'organo giurisdizionale. Il giudice può presentare le proprie motivazioni in modo succinto e semplice, a seconda della natura del caso. Di norma le motivazioni vengono presentate oralmente all'udienza, ma il giudice può anche trasmetterle in seguito per iscritto o nel corso di un'udienza fissata a tal fine. Nel caso in cui abbia deciso della causa senza udienza, il giudice è tenuto a redigere una nota contenente le motivazioni e a inviarne una copia a ciascuna parte.

1.8 Rimborso delle spese

Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente la parte vittoriosa può chiedere il rimborso delle spese seguenti:

  • tutte le spese di giudizio sostenute;
  • un importo di massimo 260 GBP per la consulenza legale, se la domanda includeva una richiesta di provvedimento ingiuntivo (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di non fare qualcosa) o di provvedimento di esecuzione specifica (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di fare qualcosa, ad esempio, a un locatore di effettuare riparazioni). Al di fuori di questi casi non è possibile procedere al recupero delle spese legali;
  • un importo di massimo 95 GBP al giorno per la parte vittoriosa e per gli eventuali testimoni che possano avere subito una perdita di guadagno a causa della partecipazione all'udienza;
  • un importo ragionevole per coprire le spese di viaggio e pernottamento per la parte o i testimoni;
  • se il giudice ha autorizzato il ricorso alla testimonianza di un perito e la parte che se n'è avvalsa vince la causa, può essere ordinato alla parte soccombente di contribuire alle spese. Tuttavia, l'importo per perito autorizzato dal giudice non può essere superiore a 750 GBP. Tale somma potrebbe non essere sufficiente per coprire in toto l'onorario del perito, in particolare laddove questi prepari una perizia e partecipi all'udienza;
  • il giudice può decidere di porre altre spese a carico di una parte che abbia tenuto un comportamento irragionevole;
  • nel caso in cui il valore pecuniario della domanda superi il limite per le controversie di modesta entità, ma il giudice abbia deciso di considerarla nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, le spese saranno valutate in base a tale procedura, a meno che le parti non concordino sull'applicazione delle disposizioni relative alle spese applicate alle procedure accelerate.

Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito Internet del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Per impugnare la decisione del giudice, la parte soccombente dovrà ottenere un'autorizzazione. Laddove partecipino all'udienza in cui è emessa la decisione, le parti possono chiedere al giudice la suddetta autorizzazione alla fine dell'udienza.

La parte che decida di impugnare la decisione deve avere motivazioni (o ragioni) corrette per farlo. Non può semplicemente contestare la decisione del giudice perché la ritiene errata.

Se una parte intende impugnare la decisione deve agire con sollecitudine. Il termine per l'impugnazione è limitato.

Se non era presente né rappresentata all'udienza, la parte soccombente può chiedere che la sentenza emessa in quell'udienza sia annullata e che la causa sia sentita nuovamente nel corso di una nuova udienza.

La parte dovrà presentare una domanda a tal fine entro 14 giorni dalla ricezione della sentenza, chiedendo all'organo giurisdizionale l'apposito Il link si apre in una nuova finestramodulo N244 (modulo di istanza) per procedere in tal senso.

L'organo giurisdizionale comunicherà alle parti quando dovranno recarsi presso il foro per l'udienza relativa all'istanza dinanzi a un giudice.

Il giudice autorizzerà la domanda di annullamento della sentenza soltanto se:

la parte aveva buone ragioni per:

  • non partecipare o essere rappresentata all'udienza;
  • non trasmettere una nota scritta al giudice;

la parte ha buone prospettive di vincere la causa nell'ambito della nuova udienza.

Se la domanda della parte è accolta e la sentenza viene annullata, il giudice fisserà una nuova udienza. Per i casi più chiari il giudice può decidere di procedere immediatamente all'esame dopo l'udienza sulla domanda di annullamento.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraMinistero della Giustizia

Il link si apre in una nuova finestraRecapiti degli organi giurisdizionali

Il link si apre in una nuova finestraMediazione nella controversie di modesta entità

Ultimo aggiornamento: 07/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Irlanda del Nord

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Irlanda del Nord esiste una procedura per le controversie di modesta entità. Gli organi giurisdizionali competenti per le controversie di modesta entità sono istituiti per consentire la trattazione informale di alcune tipologie di controversie di modesta entità presso una County court (tribunale di contea), senza la necessità di ricorrere a un avvocato.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

In genere la procedura per le controversie di modesta entità può essere utilizzata se l'importo in denaro o il valore dei beni oggetto della controversia non supera 3 000 GBP. Sono tuttavia escluse alcune domande, ad esempio quelle relative a lesioni personali, diffamazione o calunnia, lasciti o rendite, proprietà terriere, beni coniugali e incidenti stradali.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura è opzionale e il giudice può, in talune circostanze, decidere che un'istanza sia deferita alla County court.

1.3 Moduli

Le County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 n. 225] (regolamento dei tribunali di contea (Irlanda del Nord) del 1981) prevedono diversi moduli da utilizzare nel corso di una procedura per le controversie di modesta entità. Vi sono moduli prestabiliti per avviare il procedimento, contestare la domanda e accettare le proprie responsabilità. Vi è altresì un modulo per la richiesta di una sentenza in contumacia, nonché un modulo per l'annullamento della sentenza.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La procedura per le controversie di modesta entità è informale per natura. Il personale dell'organo giurisdizionale potrà assistere nella compilazione dei moduli necessari e nella spiegazione della procedura. Non potrà tuttavia offrire consulenza legale.

Le parti in causa possono ottenere assistenza anche presso un Citizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.

Le parti affette da una disabilità che renda difficile presentarsi in aula o comunicare possono contattare il funzionario del servizio per gli utenti dell'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Gli organi giurisdizionali per le controversie di modesta entità sono informali e non applicano le norme rigorose previste altrimenti in materia di prove. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. Tutte le parti devono, fatte salve eventuali opposizioni legali, dare il proprio accordo per essere sentite dal giudice sotto giuramento.

1.6 Procedura scritta

Se la causa non si svolge in contraddittorio e concerne un importo stabilito, la domanda potrà essere esaminata senza udienza, a mezzo di sola prova scritta. Si tratta in questo caso di una sentenza emessa in contumacia.

1.7 Contenuto della decisione

Di norma il giudice presenta la propria decisione oralmente, spiegandone le motivazioni. Può tuttavia scegliere di formulare la sentenza per iscritto.

1.8 Rimborso delle spese

Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente il giudice può disporre che vengano pagate le spese seguenti:

  • spese di giudizio;
  • spese peritali.

Laddove una parte abbia tenuto un comportamento irragionevole, il giudice può condannare detta parte al pagamento delle spese. Se il procedimento è stato correttamente avviato presso la County court, il giudice può riconoscere un adeguato rimborso delle spese.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Se la parte soccombente era presente o rappresentata all'udienza, è possibile impugnare la decisione soltanto chiedendo al giudice di indicarne le motivazioni e all'High Court (Alta Corte) di determinare se la decisione del giudice è corretta sotto il profilo giuridico.

Laddove la parte soccombente non fosse presente né rappresentata all'udienza e contatti l'ufficio competente per le controversie di modesta entità dopo l'emissione di un decreto o di una sentenza per comunicare di non avere ricevuto la domanda o di non averla ricevuta in tempo per poter presentare una replica oppure non abbia risposto in tempo per altre ragioni, sarà invitata a presentare un'istanza di annullamento del decreto. La parte vittoriosa riceverà una copia dell'istanza e sarà invitata a rispondervi per iscritto entro 14 giorni. Il giudice, considerata l'istanza e le eventuali risposte, può:

  • decidere che sussiste un valido motivo per l'assenza di risposta del convenuto, annullare la sentenza senza tenere un'udienza e dare istruzioni sull'evoluzione della causa. L'ufficio competente per le controversie di modesta entità notificherà alle parti l'ordinanza emessa dal giudice;
  • fissare una data per l'udienza relativa all'istanza di annullamento del decreto. Le parti saranno informate della data e invitate a presentarsi. L'ufficio competente per le controversie di modesta entità trasmetterà inoltre alle parti una copia dell'ordinanza emessa dal giudice dopo avere esaminato l'istanza di annullamento.

Allo stesso modo, se la documentazione della parte soccombente viene restituita all'ufficio competente per le controversie di modesta entità dai servizi postali ed è chiaro che detta parte non era a conoscenza della presentazione della domanda, l'ufficio giudiziario chiederà al giudice di revocare gli eventuali decreti emessi e comunicherà alla parte vittoriosa di fornire ulteriori informazioni, ad esempio un altro indirizzo del convenuto.

Link correlati

Ulteriori informazioni sulle procedure sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraNorthern Ireland Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord).

Assistenza per le parti in causa affette da disabilità

In alcuni uffici giudiziari sono designati funzionari responsabili del servizio agli utenti, che potrebbero essere in grado di assistere. In caso contrario, le parti in causa affette da disabilità possono contattare il centro informazioni dell'organo giurisdizionale al numero +44 300 200 7812.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

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Controversie di modesta entità - Scozia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Scozia, prima del 28 novembre 2016, le Sheriff Courts (organi giurisdizionali dello sceriffo) prevedevano una procedura per le controversie di modesta entità, ossia una procedura semplificata per le domande aventi ad oggetto somme di denaro fino a un massimo di 3 000 GBP.

A partire dal 28 novembre 2016 è stata introdotta una nuova forma di domanda, chiamata Simple Procedure (procedura semplice).

La procedura di grado superiore alla procedura semplice è la Summary Cause (causa sommaria), utilizzata per le azioni sino a 5 000 GBP e leggermente più complessa della procedura semplice.

Procedura semplice

A partire dal 28 novembre 2016 chiunque presenti una domanda di valore pari o inferiore a 5 000 GBP per ottenere il pagamento, la consegna, il recupero del possesso di beni mobili oppure un provvedimento ingiuntivo per ordinare a qualcuno di fare qualcosa di specifico deve ricorrere alla Il link si apre in una nuova finestraprocedura semplice.

La procedura semplice è un procedimento giudiziario ideato per garantire un mezzo rapido, economico e informale di risoluzione delle controversie di un valore massimo di 5 000 GBP.

L'attore presenta la propria domanda a una Sheriff Court. La parte contro la quale è presentata l'azione è chiamata respondent (convenuto). La decisione finale è presa da uno sheriff (sceriffo) o da un summary sheriff (sceriffo competente per i procedimenti sommari). Per avvalersi della procedura semplice non è necessario ricorrere a un avvocato, ma resta possibile qualora una parte lo desideri.

Ulteriori informazioni sulla procedura semplice sono disponibili sul sito web delloIl link si apre in una nuova finestraScottish Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura semplice sostituisce la precedente procedura per le controversie di modesta entità. Sostituisce altresì la procedura della causa sommaria, ma soltanto per le azioni in materia di pagamento, consegna o recupero del possesso di beni mobili oppure azioni finalizzate a ottenere un provvedimento ingiuntivo.

Le azioni presentate nell'ambito di una causa sommaria possono essere intentate come actions of furthcoming (azioni per il recupero di denaro o beni), azioni di calcolo e pagamento, di recupero del possesso di beni ereditabili, di consegna di beni e per obbligazioni alimentari provvisorie. Altre richieste di pagamento devono ad ogni modo essere inferiori a 5 000 GBP.

1.2 Applicazione del procedimento

Un'azione intentata quale procedura semplice o causa sommaria deve essere conforme al regolamento dell'organo giurisdizionale, la cui applicazione è obbligatoria. Il regolamento è disponibile sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

1.3 Moduli

Esistono moduli specifici per tutte le fasi della procedura semplice e della causa sommaria, come ad esempio il modulo per l'introduzione della domanda/l'atto di citazione per l'avvio del procedimento, l'atto contenente la decisione/copia certificata del decreto. L'uso dei moduli, indicati nelle norme del 2016 relative alla procedura semplice e nelle norme del 2012 relative alla causa sommaria, è obbligatorio. I moduli sono disponibili sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Lo Sheriff Clerk's Office (ufficio dell'ufficiale giudiziario dello sceriffo) può assistere nella compilazione della Claim form - Form 3A (modulo per l'introduzione della domanda - modulo 3A) e anche gli organismi di consulenza, quali il Citizens Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini), offrono assistenza. Per ulteriori informazioni sulla procedura semplice occorre contattare la Sheriff Court locale dell'attore.

Informazioni sulle Sheriff Court in Scozia sono disponibili sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Le udienze per le azioni nell'ambito di una procedura semplice si svolgono in modo informale, purché le circostanze della domanda lo consentano. Lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari spiegano tutti i termini o le espressioni legali utilizzati. I documenti e le altre prove possono essere depositati presso l'organo giurisdizionale e vi sono norme semplici che descrivono le procedure da mettere in atto a tal fine, ivi compreso ciò che deve essere inviato all'attore o al convenuto e i termini applicabili per la presentazione di documenti o altre prove.

1.6 Procedura scritta

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, la procedura è trattata soltanto per iscritto. Tuttavia, qualora l'azione sia contestata, potrà essere necessario convocare un'udienza o, in alternativa, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari possono emettere una decisione senza udienza.

Possono altresì decidere se tenere una discussione sulla gestione del caso. Tale discussione si svolge in aula o in qualsiasi altro luogo deciso dallo sceriffo o dallo sceriffo competente per i procedimenti sommari, che ne decidono altresì le modalità di svolgimento, ad esempio, in videoconferenza, teleconferenza o qualsiasi altra modalità prescelta.

1.7 Contenuto della decisione

Al termine dell'udienza, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari possono emettere una decisione immediatamente oppure accordarsi un tempo di riflessione prima di emettere la decisione. In questo ultimo caso, la decisione deve essere emessa entro quattro settimane dalla data dell'udienza.

Quando la decisione è emessa in presenza delle parti presenti, lo sceriffo o lo sceriffo competente per i procedimenti sommari devono presentarne le motivazioni. Se la decisione viene presa dopo un tempo di esame, dovrà essere accompagnata da una nota in cui siano presentate le motivazioni.

1.8 Rimborso delle spese

Di norma non è previsto alcun rimborso delle spese per le domande presentate con procedura semplice di valore inferiore o pari a 300 GBP.

Se il valore della domanda è superiore a 300 GBP e inferiore o pari a 1 500 GBP, l'importo delle spese che l'organo giurisdizionale può accreditare alla parte vittoriosa può essere al massimo di 150 GBP.

Se il valore è superiore a 1 500 GBP ma inferiore o uguale a 3 000 GBP, l'importo delle spese che l'organo giurisdizionale può accreditare alla parte vittoriosa può essere al massimo pari al 10% del valore della domanda.

Per le domande di valore tra 3 001 GBP e 5 000 GBP, si applica in modo analogo la norma generale in base alla quale le spese della parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente. Qualora una parte abbia fatto ricorso a un avvocato, le spese potrebbero essere più elevate. Ulteriori informazioni sulle spese sono disponibili sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

Le azioni esaminate nell'ambito di una causa sommaria non sono soggette alle stesse restrizioni. Di norma, l'ufficiale giudiziario dello sceriffo procede a una valutazione delle spese, in seguito convalidata dallo sceriffo o dallo sceriffo competente per i procedimenti sommari.

1.9 Possibilità d’impugnazione

È possibile impugnare le decisioni emesse nell'ambito di una procedura semplice. L'impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale dello sceriffo competente in appello deve essere redatta con una Note of Appeal - Form 16A (atto di impugnazione - modulo 16A) e presentata all'organo giurisdizionale che si è occupato della procedura semplice entro quattro settimane dall'invio della decisione alla parte vittoriosa da parte dell'ufficiale giudiziario dello sceriffo. Per la causa sommaria sono previste altre disposizioni in materia di impugnazione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

Tuttavia, in una causa esaminata nell'ambito di una procedura semplice non contestata, è possibile presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di revoca della decisione dello sceriffo o dello sceriffo competente per i procedimenti sommari. Questa possibilità è prevista in determinate circostanze e l'istanza va presentata utilizzando il Form 13B (modulo 13B). Ulteriori informazioni sulla procedura di revoca di una decisione sono disponibili sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

Link correlati

Sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia sono pubblicate le norme in materia di procedura ordinaria, causa sommaria e procedura semplice.

Summary Sheriff (sceriffo competente per i procedimenti sommari)

La posizione di sceriffo per i procedimenti sommari è stata introdotta con la legge del 2014 sulla riforma degli organi giurisdizionali (Scozia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraJudiciary of Scotland (magistratura scozzese).

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Gibilterra

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

A Gibilterra, la Supreme Court (Corte Suprema) è competente per le controversie di modesta entità; tale procedura è nota anche come small claims track (procedura per le controversie di modesta entità). Il limite monetario massimo per la procedura per le controversie di modesta entità è di 10 000 GBP. Il valore della controversia non è tuttavia l'unico fattore di cui si tiene conto. Altri aspetti sono il tipo di azione e la portata e il tipo di preparazione necessaria per un giusto esame del caso. In alcune circostanze anche cause semplici di valore superiore a 10 000 GBP possono essere esaminate nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, purché attore e convenuto vi acconsentano.

Oltre al parere di attore e convenuto, nel decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità oppure se considerarlo nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria il giudice terrà conto dei fattori seguenti:

  • la somma oggetto della controversia, che di norma non deve superare 10 000 GBP;
  • il tipo di domanda - si tratta in genere di reclami dei consumatori (ad esempio, per beni venduti, merci o lavorazioni difettose), domande per incidenti, controversie sulla proprietà di beni, nonché controversie tra proprietari e inquilini in merito a riparazioni, depositi, arretrati del canone di affitto e altri casi della fattispecie, esclusi quelli in materia di possesso.

La portata e il tipo di preparazione necessaria per un esame equo del caso saranno presi in considerazione dal giudice al momento di decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità. Il giudice terrà conto del fatto che tale categoria è destinata a casi la cui trattazione deve essere sufficientemente semplice da consentire a chi lo desideri di condurre il procedimento senza ricorrere a un consulente legale. La domanda dovrebbe pertanto richiedere, ad esempio, soltanto una preparazione minima per l'udienza finale. Le cause che rientrano nella categoria delle controversie di modesta entità non dovrebbero di norma richiedere il coinvolgimento di numerosi testimoni né includere elementi di diritto complessi.

Se la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, ma include una richiesta di risarcimento per lesioni personali o per degrado edilizio di locali residenziali e danni ad esso conseguenti, la causa sarà considerata controversia di modesta entità soltanto se gli importi pretesi per le lesioni personali, il degrado e i danni non superano rispettivamente 1 000 GBP.

Per le cause di valore superiore a 10 000 GBP assegnate alla categoria delle controversie di modesta entità si applicano norme diverse in materia di spese. In questi casi la parte vittoriosa potrà chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese, incluse quelle per i consulenti legali. Tali spese non possono tuttavia essere superiori a quelle che sarebbero state concesse se la causa fosse stata considerata nell'ambito di una procedura accelerata (in inglese, fast track). Maggiori informazioni riguardo alle spese sono fornite più avanti.

1.2 Applicazione del procedimento

Benché la maggior parte delle cause di valore fino a 10 000 GBP vengano considerate controversie di modesta entità, questa classificazione non avviene d'ufficio. Il giudice tiene conto dell'opinione delle parti in causa per decidere quale procedura adottare. Anche se l'importo della causa è inferiore a 10 000 GBP, il giudice può scegliere di esaminare il caso nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria piuttosto che di una procedura per controversie di modesta entità.

Quando la domanda giudiziale è contestata (o difesa), l'attore riceverà una copia delle difese presentate dal convenuto. Le parti dovranno altresì compilare un "Modulo per la classificazione della causa". Le informazioni fornite dalle parti nel suddetto modulo aiuteranno il giudice a decidere quale sia la procedura più appropriata per il caso in questione. Laddove ritengano che sia opportuno trattare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, le parti dovranno indicarlo nel modulo. Tuttavia, benché l'opinione di attore e convenuto siano prese in considerazione, spetta al giudice decidere a quale categoria assegnare la causa.

Come detto in precedenza, il giudice può decidere di considerare una causa di valore inferiore a 10 000 GBP nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione è presa all'inizio del procedimento.

Il giudice può decidere di riclassificare un caso da controversia di modesta entità a procedura ordinaria, qualora lo ritenga opportuno. Quando l'azione è assegnata alla categoria delle controversie di modesta entità e in seguito trasferita a una procedura di altro tipo, le norme relative alle spese per le controversie di modesta entità cessano di applicarsi dopo la riclassificazione del caso. Le norme riguardanti le spese per le procedure accelerate (in inglese fast track) e le procedure più complesse (in inglese multi-track) si applicano a partire dalla data di riclassificazione della causa.

1.3 Moduli

Esistono dei moduli specifici da utilizzare obbligatoriamente nella procedura per le controversie di modesta entità.

Per avviare un'azione, l'attore dovrà compilare il modulo N1, disponibile con istruzioni per la compilazione sia per l'attore che per il convenuto. Una volta compilato il modulo, l'attore dovrà farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ciascun convenuto. L'organo giurisdizionale provvederà a inviare una copia a ciascun convenuto. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina "Ricorso in giustizia".

Come menzionato in precedenza, laddove il convenuto contesti la domanda, il giudice invierà una copia delle difese all'attore e a entrambe le parti il modulo per la classificazione della causa.

Qualora decida di considerare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N157 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità), che contiene informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da prendere per la preparazione.

Nel caso in cui la somma oggetto della controversia sia superiore a 10 000 GBP, ma entrambe le parti abbiano acconsentito a che la causa sia esaminata nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia il modulo N160 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità con il consenso delle parti). Il modulo contiene altresì informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da adottare per la preparazione.

Se un giudice decide che una domanda può essere esaminata soltanto a mezzo di prove scritte e senza che sia necessario tenere un'udienza, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N159 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità esaminate senza udienza). Nel modulo è indicata una data entro la quale l'attore e il convenuto sono tenuti a comunicare al tribunale l'eventuale opposizione all'emissione di una decisione emessa a mezzo di sola prova scritta. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso.

Se una parte perde in giudizio, ma nessuna delle due parti era presente o rappresentata nel corso dell’udienza, è possibile chiedere l'annullamento della sentenza utilizzando il modulo N244 (modulo di istanza).

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La procedura per le controversie di modesta entità è stata concepita per essere semplice, in modo che le persone che decidano di agire in giudizio di persona senza un legale rappresentante (i cosiddetti litigants-in-person) possano comprendere facilmente il procedimento. Il giudice terrà conto della scelta di attore o convenuto di agire senza un legale rappresentante e condurrà il procedimento in modo tale da consentire di comprenderne l'evoluzione e di capire cosa è chiesto alle parti dal punto di vista procedurale.

Laddove decida di non avere un avvocato, l'attore o il convenuto può essere accompagnato all'udienza da un terzo che possa agire per suo conto. In tal caso, il rappresentante non legale (il cosiddetto lay representative) può essere qualunque persona scelta dalla parte, ad esempio il coniuge, un familiare, un amico o un consulente. Se possibile, il rappresentante non legale non deve essere un testimone. Il rappresentante non legale non può partecipare a un'udienza in tribunale senza la parte che rappresenta, a meno che questa non abbia ottenuto un'autorizzazione dall'organo giurisdizionale a essere rappresentata dal rappresentante non legale in sua assenza.

Per gli organi di consulenza può essere difficile, in termini di disponibilità, mandare il personale alle udienze per agire in qualità di rappresentante non legale ed è quindi consigliabile che una parte li contatti quanto prima laddove sia richiesta la loro assistenza. Gli organi di consulenza informeranno le parti sulla possibilità o meno di fornire assistenza. Alcuni rappresentanti non legali potrebbero voler essere pagati e la parte deve accertarsi dell'esatto ammontare. Il giudice può invitare un rappresentante non legale che non abbia un comportamento congruo a lasciare l'udienza.

La parte sarà responsabile del pagamento dell'onorario del rappresentante non legale nominato, anche qualora vinca la causa. Dovrà pertanto valutare se l'importo oggetto della domanda giustifichi tale spesa. Inoltre, i rappresentanti non legali che chiedano di essere pagati per il loro contributo potrebbero non appartenere a un'organizzazione professionale e non esistono enti od organizzazioni di regolamentazione cui la parte potrebbe rivolgersi qualora non fosse soddisfatta del loro operato.

È garantita un'assistenza supplementare per le parti affette da disabilità. Una parte con una disabilità che renda difficile recarsi presso il foro o comunicare può contattare l'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La categoria delle controversie di modesta entità è molto più informale e non è soggetta alle rigorose norme previste in materia di prove. La procedura per le controversie di modesta entità è applicata alle cause più semplici di valore modesto. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. In tali contesti l'organo giurisdizionale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento e il giudice può scegliere di limitare il controinterrogatorio qualora lo ritenga opportuno. Il giudice è tuttavia tenuto a motivare la decisione di limitare il controinterrogatorio. Il giudice può scegliere di porre domande a uno o a tutti i testimoni prima di autorizzare chiunque altro a farlo.

1.6 Procedura scritta

Qualora ritenga che la domanda possa essere trattata senza udienza, avvalendosi soltanto di prove scritte, il giudice invierà alle parti un avviso al riguardo utilizzando il modulo N159 (cfr. sopra). Nell'avviso sarà indicata la data entro la quale l'attore o il convenuto dovrà comunicare al giudice la propria opposizione a un esame con prove meramente scritte. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso. Se nessuna delle parti si oppone alla decisione del giudice di non tenere un'udienza, il caso sarà trattato soltanto per iscritto.

1.7 Contenuto della decisione

A Gibilterra le sentenze includono solitamente soltanto la decisione del giudice e gli ordini impartiti alle parti. Il giudice è tuttavia tenuto a presentare le motivazioni centrali della sentenza, a meno che questa non venga pronunciata oralmente e registrata su nastro dall'organo giurisdizionale. Il giudice può presentare le proprie motivazioni in modo succinto e semplice, a seconda della natura del caso. Di norma le motivazioni vengono presentate oralmente all'udienza, ma il giudice può anche trasmetterle in seguito per iscritto o nel corso di un'udienza fissata a tal fine. Nel caso in cui abbia deciso della causa senza udienza, il giudice è tenuto a redigere una nota contenente le motivazioni e a inviarne una copia a ciascuna parte.

1.8 Rimborso delle spese

Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente la parte vittoriosa può chiedere il rimborso delle spese seguenti:

  • tutte le spese di giudizio sostenute;
  • un importo di massimo 260 GBP per la consulenza legale, se la domanda includeva una richiesta di provvedimento ingiuntivo (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di non fare qualcosa) o di provvedimento di esecuzione specifica (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di fare qualcosa, ad esempio, a un locatore di effettuare riparazioni). Al di fuori di questi casi non è possibile procedere al recupero delle spese legali;
  • un importo di massimo 90 GBP al giorno per la parte vittoriosa e per gli eventuali testimoni che possano avere subito una perdita di guadagno a causa della partecipazione all'udienza;
  • un importo ragionevole per coprire le spese di viaggio e pernottamento per la parte o i testimoni;
  • se il giudice ha autorizzato il ricorso alla testimonianza di un perito e la parte che se n'è avvalsa vince la causa, può essere ordinato alla parte soccombente di contribuire alle spese. Tuttavia, l'importo per perito autorizzato dal giudice non può essere superiore a 200 GBP. Tale somma potrebbe non essere sufficiente per coprire in toto l'onorario del perito, in particolare laddove questi prepari una perizia e partecipi all'udienza;
  • il giudice può decidere di porre altre spese a carico di una parte che abbia tenuto un comportamento irragionevole;
  • nel caso in cui il valore pecuniario della domanda superi il limite per le controversie di modesta entità, ma il giudice abbia deciso di considerarla nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, le spese saranno valutate in base a tale procedura, a meno che le parti non concordino sull'applicazione delle disposizioni relative alle spese applicate alle procedure accelerate.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Per impugnare la decisione del giudice, la parte soccombente dovrà ottenere un'autorizzazione. Laddove partecipino all'udienza in cui è emessa la decisione, le parti possono chiedere al giudice la suddetta autorizzazione alla fine dell'udienza.

La parte che decida di impugnare la decisione deve avere motivazioni (o ragioni) corrette per farlo. Non può semplicemente contestare la decisione del giudice perché la ritiene errata.

Se una parte intende impugnare la decisione deve agire con sollecitudine. Il termine per l'impugnazione è limitato.

Se non era presente né rappresentata all'udienza, la parte soccombente può chiedere che la sentenza emessa in quell'udienza sia annullata e che la causa sia sentita nuovamente nel corso di una nuova udienza.

La parte dovrà presentare una domanda a tal fine entro 14 giorni dalla ricezione della sentenza, chiedendo all'organo giurisdizionale l'apposito modulo N244 (modulo di istanza) per procedere in tal senso.

L'organo giurisdizionale comunicherà alle parti quando dovranno recarsi presso il foro per l'udienza relativa all'istanza dinanzi a un giudice.

Il giudice autorizzerà la domanda di annullamento della sentenza soltanto se:

la parte aveva buone ragioni per:

  • non partecipare o essere rappresentata all'udienza;
  • non trasmettere una nota scritta al giudice;

la parte ha buone prospettive di vincere la causa nell'ambito della nuova udienza.

Se la domanda della parte è accolta e la sentenza viene annullata, il giudice fisserà una nuova udienza. Per i casi più chiari il giudice può decidere di procedere immediatamente all'esame dopo l'udienza sulla domanda di annullamento.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021

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