How to enforce a court decision

When a Court is involved in solving a dispute, there are two steps that must be ensured at the end of the process.  First, the Court must hand down a judgment and then the judgment needs to be enforced in practice.

To force the other party (defendant or your debtor) to comply with the judgment against him/her (for example to pay up), you will have to go to the enforcement authorities. They alone have the power to force the debtor to pay, calling on the forces of law and order if need be.

Under the Brussels I Regulation (recast) which governs the recognition and enforcement of judgments in cross border cases, if you have an enforceable judgment issued in the Union Member State, you can go to the enforcement authorities in other Member State where e.g. the debtor has assets without any intermediary procedure being required (the Regulation abolishes the 'exequatur ' procedure). The debtor against whom you seek the enforcement may apply to the court requesting refusal of enforcement. The names and location of those competent courts and courts for further appeals are provided here.

The purpose of enforcement is generally to recover sums of money, but it may also be to have some other kind of duty performed (duty to do something or refrain from doing something, such as to deliver goods or finish work or refrain from trespassing).

Different European procedures (such as the European Payment Order, the European Small Claims Procedure and the European Enforcement Order) can be used in cross border civil cases, but for all of them, a judgment must be enforced in accordance with the national rules and procedures of the State of enforcement (usually where the debtor or his/her assets are).

In practice, you need to have an enforceable document (a court judgment or a deed) if you wish to apply for enforcement. The enforcement procedures and the authorities who handle them (courts, debt-collection agencies and bailiffs) are decided by national law of the Member State where enforcement is sought.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

The enforcement atlas, developed by an EU funded project, provides information on the enforcement procedures (procedures, requirements, competence, costs and timing) in the enforcement systems of the EU countries and of the UK.

Last update: 02/06/2023

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Belgio

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Se un debitore non adempie volontariamente a una sentenza, l'attore può farla valere ricorrendo agli organi giurisdizionali; tale azione è nota come esecuzione forzata. Per poter attuare una simile azione è necessario disporre di un titolo esecutivo (articolo 1386 del codice giudiziario), poiché comporta un'intrusione nella sfera giuridica personale del debitore. Solitamente tale titolo è una sentenza o un atto notarile. Per rispetto della vita privata del debitore, il titolo non può essere eseguito in determinati momenti (articolo 1387 del codice giudiziario). Al titolo viene data esecuzione da parte di un ufficiale giudiziario.

Solitamente si ricorre all'esecuzione forzata per recuperare delle somme di denaro, tuttavia, la si può applicare anche per ottenere lo svolgimento di un'azione (obbligo del fare) o l'astensione dallo svolgimento della stessa (obbligo del non fare).

Un altro aspetto importante è il pagamento di sanzioni (articolo 1385a del codice giudiziario). Questo è un mezzo utilizzato per esercitare pressione sulla persona obbligata al fine di spingerla a dare esecuzione a una sentenza. Tuttavia, in determinati casi non è possibile imporre il pagamento di una sanzione: quando la persona in esame è stata condannata a pagare una somma di denaro oppure a rispettare un contratto di lavoro e quando ciò sarebbe incompatibile con la dignità umana. Il pagamento di una sanzione viene comminato sulla base del titolo che motiva lo stesso e, di conseguenza, non è necessario disporre di alcun ulteriore titolo.

Nel caso di una persona condannata a versare una somma di denaro, al credito viene data esecuzione attaccando i beni del debitore e tale procedimento è denominato pignoramento. Viene fatta una distinzione in base al tipo di beni pignorati (mobili o immobili) e alla natura del sequestro (sequestro conservativo e pignoramento in esecuzione di una sentenza). Il sequestro conservativo viene utilizzato in casi di emergenza al fine di porre i beni sotto la protezione dell'organo giurisdizionale: la situazione viene congelata al fine di salvaguardare qualsiasi successiva esecuzione. La parte soggetta a sequestro non gode più del controllo sui beni e non li può vendere o cedere. Quando i beni del debitore vengono pignorati nel quadro dell'esecuzione di una sentenza, gli stessi vengono venduti e i proventi vengono dati all'attore. Quest'ultimo non ha alcun diritto sui beni pignorati in sé, bensì soltanto sui proventi ottenuti dalla loro vendita.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 1445 e seguenti del codice giudiziario, esiste anche la possibilità di ottenere un'ordinanza per il pignoramento presso terzi (cfr. qui di seguito).

Oltre al normale sequestro conservativo e al pignoramento nel caso di esecuzione nei confronti di beni mobili e immobili, esistono anche norme speciali per il pignoramento di navi (articoli dal 1467 al 1480 e articoli dal 1545 al 1559 del codice giudiziario), il sequestro (articolo 1461 del codice giudiziario), la revoca del sequestro (articoli dal 1462 al 1466 del codice giudiziario) e il pignoramento di frutta e colture non raccolte (articoli dal 1529 al 1538 del codice giudiziario). Nel resto del presente documento, ci concentreremo soltanto sul pignoramento normale.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ufficiali giudiziari e giudici dei provvedimenti provvisori e conservativi. Questi ultimi hanno la competenza per decidere in merito alle controversie in materia di esecuzione.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

2.1.1. Sequestro conservativo

In linea di principio per procedere con il sequestro conservativo è necessaria l'autorizzazione di un giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi e devono sussistere motivi di urgenza (articolo 1413 del codice giudiziario). L'autorizzazione deve essere ricercata tramite un'istanza ex parte (articolo 1417 del codice giudiziario). La stessa istanza non può essere utilizzata contemporaneamente per il sequestro di beni mobili e immobili. Per il sequestro di beni immobili è in ogni caso sempre richiesta un'istanza distinta.

Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi prenderà una decisione entro e non oltre otto giorni dal deposito dell'istanza (articolo 1418 del codice giudiziario). Detto giudice può decidere di rifiutare l'autorizzazione a procedere o di concederla in toto o in parte all'attore. La decisione di detto giudice deve essere notificata al debitore. La decisione viene consegnata a un ufficiale giudiziario il quale adotta poi le misure necessarie per notificarla.

Esiste un'unica importante eccezione a questa norma, nella quale non è richiesta l'autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi: ogni sentenza costituisce un'autorizzazione per imporre il sequestro conservativo in relazione alle sanzioni comminate (articolo 1414 del codice giudiziario). Anche in questo caso deve sussistere una questione di urgenza. La sentenza deve essere semplicemente consegnata a un ufficiale giudiziario il quale adotterà le misure necessarie per sequestrare i beni.

Il sequestro conservativo può essere convertito in un pignoramento nel contesto di un'esecuzione (articoli dal 1489 al 1493 del codice giudiziario).

2.1.2. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

A. Generalità

Il pignoramento in esecuzione di una sentenza può essere attuato soltanto in base a un titolo esecutivo (articolo 1494 del codice giudiziario). Soltanto sentenze e atti possono essere fatti valere a fronte della presentazione della copia certificata o dell'originale degli stessi, accompagnati dalla formula di attuazione prevista dal regio decreto.

La sentenza dell'organo giurisdizionale viene notificata al convenuto in anticipo (articolo 1495 del codice giudiziario). Se il titolo esecutivo è una sentenza, la notifica preventiva è obbligatoria in ogni caso, per garantire la notifica al debitore. Se il titolo esecutivo è un atto, tuttavia, la stessa non è necessaria, perché il debitore sarà già a conoscenza del titolo. I termini concessi per il riesame o il ricorso decorrono dal momento della notifica della sentenza. I termini per il ricorso hanno l'effetto di sospendere il pignoramento in esecuzione di una sentenza (ma non il sequestro conservativo) nei casi in cui una parte sia stata condannata a versare una somma di denaro. L'esecuzione provvisoria (sentenza provvisoriamente esecutiva) costituisce un'eccezione all'effetto sospensivo dei procedimenti ordinari di riesame o ricorso.

La seconda fase nel contesto degli sforzi attuati dall'attore per svolgere la vendita forzata dei beni consiste nell'ingiunzione di pagamento (articolo 1499 del codice giudiziario). Questo è il primo atto dell'esecuzione e l'ultimo avvertimento dato al debitore che può ancora evitare il pignoramento in questa fase. In seguito all'emissione dell'ingiunzione di pagamento va rispettato un periodo di attesa di un giorno per il pignoramento di beni mobili (articolo 1499 del codice giudiziario) e di 15 giorni per i beni immobili (articolo 1566 del codice giudiziario). L'ingiunzione deve essere notificata al debitore e costituisce una notifica di inadempimento e una richiesta di pagamento. L'esecuzione forzata può servire soltanto per recuperare gli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento.

Al termine del periodo di attesa, i beni possono essere pignorati. Ciò avviene tramite un atto di un ufficiale giudiziario. Di conseguenza l'esecuzione avviene tramite l'intermediazione di un ufficiale competente. Tale ufficiale è considerato un agente dell'attore, le sue funzioni sono stabilite dalla legge ed egli opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Detto ufficiale è soggetto a una responsabilità contrattuale nei confronti dell'attore e a una responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi (ai sensi della legge e per motivi di violazione dell'obbligo generale di diligenza).

Entro 3 giorni lavorativi, l'ufficiale giudiziario invia una notifica di pignoramento al Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en van protest (registro centrale delle notifiche di pignoramento, delega, cessione, liquidazione collettiva dei debiti e protesto) (articolo 1390, primo comma, codice giudiziario). La notifica è obbligatoria per il pignoramento tanto dei beni mobili quanto di quelli immobili. Non è possibile effettuare alcun pignoramento in esecuzione di una sentenza o alcun procedimento per la suddivisione dei proventi senza aver prima consultato le notifiche di pignoramento nel registro centrale delle notifiche (articolo 1391, secondo comma, codice giudiziario). Questa norma è stata introdotta per evitare pignoramenti inutili e per rafforzare la dimensione collettiva del pignoramento.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza: beni mobili

Il pignoramento in esecuzione di una sentenza relativa a beni mobili richiede un'ingiunzione di pagamento che il debitore ha il diritto di impugnare. Il pignoramento viene effettuato tramite un atto dell'ufficiale giudiziario e in prima battuta costituisce un provvedimento cautelare: i beni non vengono spostati e non vi è alcun cambiamento nella loro proprietà e nel loro uso. È anche possibile pignorare beni in un luogo diverso dall'abitazione del debitore e presso i locali di una terza parte.

Nel caso dei beni mobili, il pignoramento non è limitato a un unico procedimento soltanto; tuttavia, non ha praticamente alcun senso effettuare un secondo pignoramento nei confronti degli stessi beni, dati i costi comportati. In caso di suddivisione proporzionale dei proventi risultanti dalla vendita dei beni del debitore, saranno coinvolti degli aventi diritto diversi dall'attore che ha effettuato il pignoramento (articolo 1627 e seguenti del codice giudiziario).

Viene redatto un verbale del pignoramento. I beni pignorati saranno venduti al più presto un mese dopo la notifica della copia della relazione ufficiale di pignoramento. Tale ritardo mira a fornire al debitore la possibilità finale di evitare la vendita. La vendita deve essere pubblicizzata mediante manifesti e avvisi sui quotidiani e si svolge in una sala d'aste o su un mercato pubblico, a meno che non venga presentata una richiesta per optare per un altro luogo più adatto. La vendita viene condotta da un ufficiale giudiziario che redige una relazione ufficiale e riscuote i proventi della vendita. Entro 15 giorni, l'ufficiale giudiziario provvede quindi a dividere i proventi in maniera proporzionale (articolo 1627 e seguenti del codice giudiziario). Solitamente questo procedimento viene esperito in via amichevole e, qualora ciò non si verifichi, la questione viene deferita al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi.

C. Pignoramento in esecuzione di una sentenza: beni immobili (articoli dal 1560 al 1626 del codice giudiziario)

Il pignoramento inizia con la notifica di un'ingiunzione di pagamento.

Il pignoramento viene quindi effettuato al più presto entro 15 giorni e non oltre sei mesi più tardi. Decorso tale termine, l'ingiunzione cessa di essere giuridicamente valida. L'atto di pignoramento deve quindi essere trascritto negli atti del registro delle ipoteche entro 15 giorni e notificato entro sei mesi. La trascrizione dell'atto rende i beni non disponibili ed è valido per un massimo di sei mesi. La mancata trascrizione dell'atto rende il pignoramento non valido. Nel caso di beni immobili, a differenza dei beni mobili, si applica il principio di un solo pignoramento (i beni che sono stati pignorati una volta non possono essere pignorati una seconda volta).

La fase finale consiste nella presentazione di un'istanza al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché questi nomini un notaio che si occupi della vendita dei beni e della classificazione dei creditori. Il debitore può presentare una dichiarazione di opposizione presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi, contro le azioni del notaio nominato. Le norme dettagliate sulla vendita dei beni sono chiaramente stabilite dalla legge (cfr. articoli 1582 e seguenti del codice giudiziario). Solitamente la vendita è pubblica, tuttavia, su iniziativa del giudice oppure su richiesta dell'attore che effettua il pignoramento, è possibile effettuare una vendita privata. I proventi della vendita vengono quindi suddivisi tra i diversi creditori secondo l'ordine di priorità concordato (classificazione) (cfr. articoli dal 1639 al 1654 del codice giudiziario). Eventuali controversie relative alla classificazione dei creditori sono deferite al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi.

2.1.3. Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi consiste nel pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di una terza parte (ad esempio per il reddito proveniente dal suo datore di lavoro). Di conseguenza detta terza parte è il debitore secondario dell'attore che esegue il pignoramento. Il beslag onder derden (pignoramento presso terzi) non equivale al pignoramento di beni che appartengono al debitore ma si trovano nei locali di una terza parte (beslag bij derden, pignoramento presso locali di terzi).

Il credito che costituisce il motivo per il pignoramento è il credito vantato dal creditore pignorante nei confronti del debitore soggetto a sequestro. Il credito che viene pignorato è il credito che la persona soggetta a pignoramento vanta nei confronti di un terzo debitore/debitore secondario.

Le norme specifiche per il pignoramento presso terzi sono contenute negli articoli dal 1445 al 1460 del codice giudiziario (sequestro conservativo) e negli articoli dal 1539 al 1544 del codice giudiziario (pignoramento in esecuzione di una sentenza).

2.1.4. Costi

Oltre alle spese giudiziarie, nei casi di pignoramento si devono prendere in considerazione anche i compensi dell'ufficiale giudiziario. I diritti per i servizi ufficiali dell'ufficiale giudiziario sono stabiliti nel Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen (regio decreto del 30 novembre 1976 che fissa i prezzi per gli atti degli ufficiali giudiziari in materia civile e commerciale e il prezzo di alcuni supplementi) (cfr. Service public fédérale Justice/Federale Overheidsdienst Justitie (Servizio pubblico federale di giustizia)).

3.2 Le principali condizioni

A. Sequestro conservativo

Qualsiasi attore il quale vanti un credito che presenta determinate caratteristiche può esercitare il sequestro conservativo, indipendentemente dal valore dei beni sequestrati e dall'importo del credito (cfr. articolo 1413 del codice giudiziario).

Il primo presupposto per questo tipo di sequestro è l'urgenza: la solvibilità del debitore deve essere in pericolo, con la conseguenza che la successiva vendita dei beni rischia di essere compromessa. La decisione in merito al fatto che tale condizione sia soddisfatta viene presa dall'organo giurisdizionale sulla base di criteri oggettivi. Deve sussistere una condizione di urgenza non soltanto nel momento in cui viene effettuato il sequestro, bensì anche quando viene effettuata la valutazione in merito alla necessità di procedere con il sequestro. Esistono alcune eccezioni a questa condizione: sequestro in caso di falsificazione, sequestro per debiti su cambiali ed esecuzione di una sentenza straniera.

Una seconda condizione per applicare il sequestro conservativo consiste nel fatto che l'attore deve disporre di un credito. Se è richiesto un credito, lo stesso deve soddisfare determinate condizioni (articolo 1415 del codice giudiziario): deve essere definitivo (non subordinato a condizioni), pagabile (si applica anche alle garanzie per crediti futuri) e fisso (l'importo è stato determinato oppure può essere determinato). Al contrario, la natura e l'importo del credito sono irrilevanti. Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi decide se tali condizioni sono soddisfatte, tuttavia l'organo giurisdizionale che esaminerà il caso successivamente non sarà vincolato da tale decisione.

In terzo luogo, l'attore che intende ottenere un sequestro conservativo deve avere la competenza per farlo. Si tratta di un atto di controllo (non di utilizzo) che, all'occorrenza, può essere effettuato da un rappresentante legale.

A tal fine è necessaria l'autorizzazione del giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi a meno che l'attore non abbia già ottenuto una sentenza (cfr. sopra). Tuttavia, in caso di sequestro conservativo presso terzi questo non è richiesto per pignoramento cautelare o di revoca del sequestro o per gli attori che hanno già ottenuto una sentenza (art 1414 del codice giudiziario: qualsiasi sentenza costituisce un titolo esecutivo). Anche gli atti notarili costituiscono un titolo esecutivo.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Anche per il pignoramento in esecuzione di una sentenza è necessario disporre di un titolo esecutivo (articolo 1494 del codice giudiziario). Può trattarsi di una decisione giudiziaria, un atto autentico, un atto esecutivo emesso dalle autorità fiscali, una sentenza straniera con exequatur, ecc.

Il credito deve essere stabilito in un atto che soddisfa determinati criteri. Come nel caso del sequestro conservativo, il credito deve essere certo, fisso e pagabile. Il secondo comma dell'articolo 1494 del codice giudiziario prevede che il pignoramento attuato al fine di ottenere il pagamento di reddito dovuto tramite versamenti a rate si applicherà anche alle rate future, quando le stesse saranno dovute.

Inoltre il titolo deve essere corrente. Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi non considererà il titolo corrente, nel caso in cui il creditore pignorante non sia più un attore o nel caso in cui la totalità o parte del credito abbia cessato di essere attivo (perché è caduto in prescrizione o è stato pagato o è stato soddisfatto altrimenti).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

A. Generalità

Possono essere pignorati soltanto beni mobili e immobili di proprietà del debitore. I beni appartenenti a terzi non possono essere pignorati, sebbene sia irrilevante in possesso di chi risultino essere i beni del debitore al momento del pignoramento. Di conseguenza, è possibile pignorare beni presso i locali di terzi, disponendo dell'autorizzazione dell'organo giurisdizionale a procedere in tal senso (articolo 1503 del codice giudiziario).

In linea di principio l'attore può recuperare il suo credito soltanto a fronte dei beni correnti del debitore. Soltanto nel caso in cui il debitore si renda insolvente in maniera disonesta è possibile pignorare i beni che possedeva precedentemente. Di norma anche il pignoramento di beni futuri resta escluso, fatta eccezione per i crediti futuri.

Nel caso del sequestro conservativo il reddito derivante da beni sequestrati resta della parte soggetta a sequestro. In linea di massima, nel caso del pignoramento in esecuzione di una sentenza, tuttavia, anche tale reddito è soggetto a pignoramento e, di conseguenza, spetta al creditore pignorante.

È possibile pignorare un bene immobile indiviso, tuttavia la vendita forzata al pubblico incanto di detto bene viene successivamente sospesa fino a quando il bene non è stato diviso (cfr. ad esempio l'articolo 1561 del codice giudiziario). Ai coniugi si applicano norme speciali.

B. Beni ammissibili per il pignoramento

I beni devono essere ammissibili per il pignoramento. Determinati beni non possono essere soggetti a pignoramento. La loro esenzione dal pignoramento deve essere giustificata da una disposizione di legge oppure dalla natura dei beni, oppure dal fatto che detti beni presentano uno stretto legame personale con il debitore. Di conseguenza non è ad esempio, possibile esentare beni dal pignoramento sulla base del loro scopo d'uso. I seguenti beni non sono quindi ammissibili per il pignoramento:

  • i beni di cui all'articolo 1408 del codice giudiziario. Questa limitazione è stata introdotta al fine di garantire condizioni di vita ragionevoli per il debitore e la sua famiglia;
  • beni che non hanno alcun valore di vendita e non presentano quindi alcuna utilità per l'attore;
  • beni che sono inalienabili perché sono davvero strettamente associati al debitore personalmente;
  • beni esclusi dal pignoramento ai sensi di una normativa specifica (ad esempio, il reddito e il salario di minori, libri e musica inediti, redditi percepiti dai detenuti per i lavori svolti in carcere);
  • retribuzioni (pignoramento dello stipendio) e crediti analoghi sono solitamente ammissibili per il pignoramento soltanto in misura limitata (cfr. articoli 1409, 1409a e 1410, primo comma, del codice giudiziario). Ciò include, ad esempio, assegni alimentari riconosciuti da un organo giurisdizionale a favore del coniuge non colpevole. In ogni caso, alcuni pagamenti, come quelli relativi al reddito minimo di sussistenza restano del tutto esclusi dal pignoramento (cfr. articolo 1410, secondo comma, del codice giudiziario). Tuttavia, le limitazioni in materia di ammissibilità al pignoramento non si applicano agli attori che cercano di recuperare un debito alimentare, i cui crediti hanno la precedenza (cfr. articolo 1412 del codice giudiziario).

In passato lo Stato godeva dell'immunità rispetto a provvedimenti di esecuzione, con la conseguenza che non era possibile pignorare i beni dello Stato. Ciò è stato leggermente modificato dall'articolo 1412a del codice giudiziario.

Esistono delle norme speciali che disciplinano il sequestro e il pignoramento di navi e aeromobili (per il sequestro conservativo cfr. gli articoli dal 1467 al 1480 del codice giudiziario; mentre per il pignoramento in esecuzione di una sentenza cfr. gli articoli dal 1545 al 1559 del codice giudiziario).

C. Kantonnement (accordo per la costituzione di una cauzione)

Quando un oggetto viene sottoposto a pignoramento solitamente il pignoramento si applica al bene nella sua integralità, anche se il suo valore supera l'importo del credito. Ciò è molto svantaggioso per il debitore, dato che viene privato completamente della disponibilità di tale bene. Il legislatore belga ha quindi previsto un accordo per la costituzione di una cauzione: il debitore deposita una determinata somma e può quindi recuperare l'uso del suo bene (cfr. articolo dal 1403 al 1407a del codice giudiziario).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

A. Pignoramento

Dal momento in cui i beni vengono sottoposti a pignoramento, il debitore perde il diritto di disporne. Tuttavia il pignoramento non conferisce al creditore pignorante alcun credito privilegiato. L'interdizione ad agire significa che al debitore non è più consentito alienare o gravare i suoi beni con vincoli. Tuttavia, i beni restano di proprietà del debitore. In termini pratici, non vi è alcun cambiamento della situazione; tuttavia, la situazione giuridica è differente.

La sanzione in caso di contravvenzione a tale interdizione consiste nel fatto che le azioni intraprese dalla parte soggetta a pignoramento non sono vincolanti per il creditore pignorante.

Tuttavia, tale interdizione è soltanto relativa, nel senso che si applica soltanto a vantaggio del creditore pignorante. Altri aventi diritto possono dover comunque tollerare fluttuazioni nei beni del debitore. In ogni caso, per loro è molto semplice associarsi al pignoramento che è già stato concesso.

L'interdizione rappresenta la prima fase del processo di liquidazione dei beni. I beni entrano sotto il controllo dell'organo giurisdizionale. Di conseguenza il pignoramento in esecuzione di una sentenza ha innanzitutto anche una funzione cautelare.

B. Pignoramento presso terzi

Questa forma di pignoramento revoca il controllo sull'intero credito pignorato, indipendentemente dal valore del credito che costituiva il motivo per il pignoramento. Il terzo soggetto a pignoramento può soddisfare il credito tramite kantonneren (versamento di un pagamento parziale). Le azioni che pregiudicano il credito non sono esecutive nei confronti del creditore pignorante. Dopo che il pignoramento presso terzi è stato notificato non può esserci alcuna transazione tra la parte soggetta a pignoramento e il terzo soggetto a pignoramento.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è valido per un massimo di tre anni. Nel caso di sequestro di beni mobili e di sequestro presso terzi, tale termine di tre anni decorre dalla data del provvedimento o dell'atto (articoli 1425 e 1458 del codice giudiziario). In caso di sequestro di beni immobili, la data della trascrizione negli atti del registro delle ipoteche segna l'inizio di detto termine di tre anni (articolo 1436 del codice giudiziario).

Tale termine può essere esteso nel caso sussistano fondati motivi per procedere in tal senso (articoli 1426, 1459 e 1437 del codice giudiziario).

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Nel caso di un pignoramento in esecuzione di una sentenza, soltanto il provvedimento che precede il pignoramento è soggetto a un termine massimo di validità. Per questo tipo di pignoramento, il termine è di dieci anni nel caso di beni mobili (termine normale dato che non si applicano disposizioni speciali) e di sei mesi nel caso di beni immobili (articolo 1567 del codice giudiziario). Per il pignoramento di navi il termine è di un anno (articolo 1549 del codice giudiziario).

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Qualora il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi si rifiuti di concedere l'autorizzazione per il sequestro conservativo, il richiedente (ossia l'attore) può presentare ricorso contro tale decisione presso la corte d'appello entro un mese. In questo caso si tratta di un procedimento ex parte. Qualora il sequestro sia concesso in appello, il debitore ha il diritto di promuovere un'opposizione di terzo nei confronti della decisione (cfr. articolo 1419 del codice giudiziario).

Se il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi autorizza il sequestro conservativo, il debitore o qualsiasi altra parte interessata possono proporre un'opposizione di terzo contro tale decisione. Il termine ultimo per farlo è di un mese e il procedimento viene istituito presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. Detto organo deciderà quindi nel quadro di un procedimento in contraddittorio. Solitamente le opposizioni di terzo non hanno effetto sospensivo (cfr. gli articoli 1419 e 1033 del codice giudiziario).

Laddove il sequestro conservativo possa essere imposto senza autorizzazione giudiziaria, il debitore può presentare ricorso contro lo stesso presentando un'istanza corrispondente al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché quest'ultimo revochi il sequestro (articolo 1420 del codice giudiziario). Questo è il procedimento da seguire per impugnare un sequestro e viene gestito nel contesto di procedimenti sommari, se necessario, in associazione all'imposizione di una sanzione. I motivi per tale domanda possono essere la mancanza di urgenza (Cass. 14 settembre, 1984, Arr. Cass. 1984-85, 87).

Qualora subentrino dei cambiamenti nelle circostanze, la parte soggetta a sequestro (convocando tutte le parti a comparire dinanzi al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi) o il creditore sequestrante o un intermediario (mediante un'istanza) possono presentare un'istanza al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché quest'ultimo modifichi o ritiri il sequestro.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Il debitore può presentare una dichiarazione di opposizione nei confronti dell'ingiunzione di pagamento, contestandone quindi la validità giuridica. La legge non stabilisce alcun termine per tale azione e l'opposizione non ha effetto sospensivo. I motivi di opposizione includono vizi procedurali e la richiesta di un periodo di grazia (nel caso in cui il titolo esecutivo sia un atto notarile).

I debitori possono presentare una dichiarazione di opposizione contro la vendita dei loro beni presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi, tuttavia nemmeno tale opposizione ha effetto sospensivo.

Gli aventi diritto, diversi dall'attore pignorante, possono opporsi al prezzo di vendita, ma non alla vendita stessa.

Anche una terza parte che dichiari di essere proprietaria dei beni pignorati può presentare una dichiarazione di opposizione presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi (articolo 1514 del codice giudiziario). Si tratta di un procedimento di recupero e ha effetto sospensivo.

La parte che intende dare esecuzione alla sentenza riceve soltanto un'unica copia certificata. Tale documento viene rilasciato dalla cancelleria a fronte del versamento di una tassa (diritti di emissione).

Formula di esecuzione:

"Noi, Filippo, Re dei belgi,

A tutti i presenti e a tutti coloro che verranno, rendiamo noto che:

  • ordiniamo e comandiamo che tutti gli ufficiali giudiziari eseguano la presente sentenza, condanna, decisione, ordinanza o il presente atto, qualora venga loro richiesto di procedere in tal senso;
  • che i nostri procuratori del Re e i pubblici ministeri presso gli organi giurisdizionali di primo grado diano esecuzione a questo provvedimento e che tutti i comandanti e gli ufficiali delle autorità pubbliche prestino la loro assistenza, qualora la legge lo imponga;
  • In fede di ciò, la presente sentenza, condanna, decisione, ordinanza o il presente atto sono stati firmati e sugli stessi è stato apposto il sigillo dell'organo giurisdizionale o del notaio".

Per le azioni relative all'esecuzione di una sentenza o di un atto, l'ufficiale giudiziario risponde al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi. In materia di etica egli risponde all'Ufficio del pubblico ministero e alla sede regionale dell'ordine degli ufficiali giudiziari.

Il registro del luogo nel quale si trovano i beni (articolo 1565 del codice giudiziario). Il registro fornisce informazioni sul bene immobile, ad esempio in merito a diritti di proprietà, mutui iscritti sul bene.

vale a dire che tutte le parti partecipano al caso.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Il codice giudiziario contiene diverse norme relative ai beni che non sono ammissibili al pignoramento (articoli dal 1408 al 1412c del codice giudiziario).

I creditori non possono far valere crediti nei confronti di determinati beni mobili tangibili: che sono necessari per la vita quotidiana delle persone soggette a pignoramento e delle loro famiglie; per l'esercizio della loro professione; o per il proseguimento della formazione o degli studi delle persone soggette a pignoramento o dei figli a loro carico che vivono presso lo stesso indirizzo (cfr. articolo 1408 del codice giudiziario). Un'esenzione parziale dal pignoramento e dalla cessione si applica ai redditi da lavoro e ad altre attività, nonché a indennità, pensioni e altri redditi.

Le soglie sulle quali si basa l'esenzione totale o parziale dal pignoramento sono riportate all'articolo 1409, primo comma, del codice giudiziario e sono soggette a indicizzazione con cadenza annuale. Gli importi progressivi delle quote di importi ammissibili al pignoramento o alla cessione vengono incrementati qualora il debitore abbia figli a carico.

In linea di massima l'azione legale volta a ottenere l'esecuzione della sentenza emessa da un organo giurisdizionale è soggetta al termine generale di prescrizione, ossia 10 anni.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 15/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Bulgaria

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione forzata è l'ultima fase dell'azione processuale. Essa permette a colui che la richiede, dopo aver ottenuto una pronuncia del giudice a suo favore, di chiedere che l'autorità incaricata dell'esecuzione adotti tutte le misure prescritte dalla legge e che rientrano nella sua competenza per recuperare il credito, visto che la controparte non ha assolto ai suoi doveri volontariamente.

Il diritto all'esecuzione forzata deriva dall'esistenza di un credito con forza esecutiva e non è stato soddisfatto volontariamente e da un atto che consenta la sua esecuzione.

Tra le misure d'esecuzione sono comprese:

  • il pignoramento dei beni mobili;
  • il pignoramento dei beni immobili,
  • l'inventario e la stima dei beni immobili;
  • la vendita all'asta dei beni immobili;
  • il pignoramento del conto bancario del debitore;
  • il pignoramento di un veicolo;
  • il recupero;
  • il prelievo dei beni mobili;
  • l'esecuzione in relazione con i titoli di partecipazione in una società;
  • l'esecuzione relativa al dovere di restituzione di un minore;
  • l'esecuzione in relazione ai beni matrimoniali.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In Bulgaria esistono due tipi di ufficiali giudiziari:

  1. gli ufficiali giudiziari pubblici;
  2. gli ufficiali giudiziari privati.

Lo status degli ufficiali di giudiziari privati è disciplinato dalla legge sull'applicazione del diritto privato. L'articolo 2 della ZChSI definisce un ufficiale giudiziario privato come un agente delegato dallo Stato a procedere all'esecuzione forzata dei crediti di diritto privato.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Ai sensi dell'articolo 404 del Codice di procedura civile un'azione di esecuzione forzata può essere avviata per i seguenti motivi:

  • punto 1. – sentenze e ordinanze definitive (cosa giudicata); sentenze emesse da una corte d'appello; ordinanza di esecuzione; regolamenti di giurisdizione o di competenza; sentenze e ordinanze esecutive o sentenze e ordinanze dichiarate in fase preliminare o immediatamente esecutive; decisioni di un collegio arbitrale e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi dai suddetti giudici,
  • punto 2. - sentenze, atti e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi dai tribunali di paesi diversi da quelli con sede in Bulgaria, nel caso in cui siano eseguibili in Bulgaria senza svolgere un altro procedimento;
  • punto 3 – sentenze, atti e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi da tribunali di paesi diversi dalla Bulgaria e sentenze e regolamenti emessi e omologati da collegi arbitrali da paesi diversi dalla Bulgaria nel momento in cui sono dichiarati eseguibili in Bulgaria.

Ai sensi dell'articolo 405 del GPK i titoli esecutivi sono emessi in seguito a una richiesta scritta senza che occorra notificarne una copia al debitore.

Ai sensi dell'articolo 405, comma 2 del GPK, i seguenti organi giudiziari sono competenti a trattare le domande presentate:

  • nei casi menzionati all'articolo 404, comma 1, del GPK, il tribunale di primo grado che ha trattato la causa o ha emesso l'ordinanza di esecuzione e nel caso in cui un atto sia immediatamente esecutivo, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza o l'ordinanza d'esecuzione;
  • nei casi menzionati all'articolo 404, commi 2 e 3, del GPK, l'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'esecuzione;
  • per quanto riguarda le sentenze emesse dai collegi arbitrali in sede di arbitrato nazionali e i regolamenti omologati dai suddetti organi nell'ambito dei procedimenti di arbitrato, il tribunale di primo grado di Sofia.

Il termine per la presentazione di un ricorso contro la decisione di autorizzare o di non ammettere una domanda relativamente a un titolo esecutivo è di due settimane (articolo 407 del GPK).

Secondo la legge bulgara una domanda di titolo esecutivo può essere depositata dalla parte anche senza essere assistita da un avvocato. La domanda può essere presentata dalla parte che richiede l'esecuzione forzata o da un suo rappresentante. Non è prevista alcuna condizione speciale per il deposito di tale atto finalizzato a ottenere un titolo esecutivo.

Le spese di esecuzione sono stabilite in base al tariffario degli onorari e delle spese che si trova nella legge sull'esecuzione privata (Gazzetta ufficiale n. 35/2006). Le spese per l'emissione del titolo esecutivo sono a carico della persona che intende servirsene ai fini dell'esecuzione stessa.

3.2 Le principali condizioni

Per avviare il procedimento di esecuzione forzata, la parte interessata deve trasmettere una domanda scritta a un ufficiale giudiziario pubblico o privato, allegando un titolo esecutivo o un altro atto per poter avviare l'esecuzione. Nella domanda occorre precisare il metodo di esecuzione scelto che potrà essere modificato nel corso del procedimento (articolo 426 del GPK).

L'istanza per avviare l'esecuzione va indirizzata all'ufficiale giudiziario del luogo ove si trova il bene oggetto dell'esecuzione, il domicilio o la residenza oppure la sede sociale del debitore (se si tratta di esecuzione relativa a crediti), del luogo di esecuzione degli obblighi e/o obbligazioni di azione o omissione e per i crediti alimentari della residenza del creditore o del difensore a scelta del creditore.

L'ufficiale giudiziario deve intimare per iscritto al debitore di assolvere volontariamente la prestazione dovuta entro due settimane dalla data di ricevimento del precetto. Nell'atto notificato si avviserà il debitore che il mancato assolvimento della prestazione comporterà l'avvio dell'esecuzione forzata. L'atto d'intimazione deve precisare i pignoramenti o gli altri tipi di esecuzione oggetto dell'azione dell'ufficiale giudiziario e va allegata una copia della sentenza esecutiva. Al momento dell'intimazione al debitore di assolvere volontariamente al suo credito, l'ufficiale giudiziario deve precisare anche la data in cui verrà redatto un inventario dei beni e nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili invierà un avviso di pignoramento all'amministrazione del registro immobiliare.

L'ufficiale giudiziario tiene un registro di ciascun provvedimento che adotta o esegue.

Nel caso in cui il metodo iniziale di esecuzione sia modificato l'ufficiale giudiziario deve notificare per iscritto la modifica al debitore ai sensi dell'articolo 428 del GPK.

Qualora all'inizio del procedimento esecutivo il debitore non abbia una residenza o un domicilio che figura nel fascicolo il giudice competente su richiesta del creditore deve designare un rappresentante ad hoc del debitore, in base all'articolo 430 del GPK.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Si possono adottare alcune misure di esecuzione forzata nei confronti delle seguenti proprietà del debitore:

  • beni mobili;
  • stipendi;
  • redditi derivanti da beni immobili (compresi i canoni di locazione ecc.);
  • conti bancari;
  • beni immobili;
  • azioni e obbligazioni emesse da imprese commerciali,
  • elementi di beni immobili o immobili compresi i beni matrimoniali.

Ai sensi dell'articolo 442 del GPK un creditore può avviare l'esecuzione contro qualsiasi bene o qualsiasi valore del debitore.

Le misure conservative disposte dall'ufficiale giudiziario e i metodi di esecuzione applicati devono essere proporzionati all'importo del credito. Nel caso in cui venga constatata una sproporzione, l'ufficiale giudiziario revoca le misure conservative adottate.

Ai sensi dell'articolo 444 del GPK non è possibile adottare misure di esecuzione forzata contro i seguenti beni:

  • gli oggetti utilizzati quotidianamente dal debitore e dalla sua famiglia così come elencati nell'elenco adottato dal Consiglio dei ministri;
  • i prodotti alimentari necessari a nutrire il debitore e la sua famiglia per un mese o, nel caso degli agricoltori, fino alla prossima raccolta o il suo equivalente per gli altri prodotti agricoli;
  • l'energia necessaria per riscaldamento, cucina e illuminazione per un periodo di tre mesi;
  • macchinari e attrezzature di cui il debitore ha bisogno per proseguire la sua attività o esercitare la sua professione;
  • una parte del terreno posseduto dal debitore (fino a 0,5 ettari per vigneti e altre coltivazioni e fino a 3 ettari per le parcelle la cui utilizzazione non è stabilita, nonché macchinari e utensili, fertilizzanti, prodotto fitosanitari e prodotti destinati alla semina per un anno);
  • per gli allevatori, il bestiame necessario, in particolare due animali da traino, una mucca, cinque tra montoni e capre, dieci alveari e capi di pollame, nonché I prodotti alimentari necessari per nutrirli fino alla prossima raccolta o fino al loro ritorno al pascolo;
  • l'alloggio di cui è proprietario il debitore, nel caso in cui il debitore e i componenti della sua famiglia non ne possiedano altri, sia che il debitore vi risieda o meno. Qualora l'alloggio sia con caratteristiche tali da essere eccedente ai bisogni del debitore e della sua famiglia, come precisato da un regolamento specifico adottato nel Consiglio dei ministri, una parte di quest'ultimo dev'essere venduta, fatte salve le condizioni di cui all' articolo 39, comma 2, della legge sulla proprietà;
  • gli altri oggetti e valore esclusi dalla possibilità di essere oggetto di esecuzione forzata in base alla legislazione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In occasione dell'intimazione al debitore ad assolvere volontariamente la prestazione prevista dal credito, l'ufficiale giudiziario deve inoltre precisare la data in cui l'inventario della proprietà sarà effettuato e, nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili, trasmettere un avviso di pignoramento al registro dei beni immobiliari.

Il pignoramento dei beni mobili o di un credito viene effettuato dopo la redazione di un inventario.

Il pignoramento e l'opposizione hanno i seguenti effetti per il debitore:

A partire dal momento in cui si effettuano il debitore non può né disporre dei valori o dei beni (mobili o immobili) e né (a rischio di un'azione penale) alterarli, danneggiali o distruggerli. Tali effetti sono applicabili a partire dalla data di notifica dell'intimazione ad eseguire la prestazione dovuta volontariamente.

Il pignoramento o l'opposizione comportano i seguenti effetti per il creditore:

ai sensi dell'articolo 452, comma 1 del GPK, qualsiasi cessione di valori o beni mobili pignorati è nulla rispetto al creditore e a qualsiasi altro creditore, a meno che il cessionario non possa eccepire la norma di cui all'articolo 78 della legge sulla proprietà. Quest'ultima disposizione stabilisce che una parte che acquista legittimamente un bene mobile o titoli al portatore ne diviene proprietario, a meno che per il trasferimento di proprietà occorra un atto notarile o una certificazione delle firme dinanzi al notaio delle parti che partecipano alla transazione. La medesima norma si applica per l'acquisizione di altri diritti reali sui beni mobili.

Allorché le misure di esecuzione forzata sono adottate rispetto a beni immobili, la nullità sarà effettiva soltanto per quanto riguarda le cessioni avviate dopo la data di registrazione del pignoramento in conservatoria (articolo 452, comma. 2, del GPK).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La legge non fissa alcun termine per la validità delle suddette misure. Esse sono previste per soddisfare il credito vantato dal creditore e sono valide pertanto fino al termine del procedimento di esecuzione forzata.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le opposizioni disponibili nel corso del procedimento di esecuzione forzata sono definiti alle sezioni I e II del capo 39 del GPK.

  • Il creditore può presentare opposizione:
    • nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di svolgere l'esecuzione
    • nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere a una nuova valutazione delle proprietà contro le quali si vuole svolgere l'esecuzione
    • nel caso in cui sia sospesa o sia cessata e/o estinta l'esecuzione.
  • Il debitore può opporsi:
    • alla decisione di un ufficiale giudiziario che lo ha sanzionato con un'ammenda
    • alla possibilità di svolgere l'esecuzione rispetto a una proprietà che il debitore considera impignorabile;
    • relativamente al pignoramento di beni mobili o allo sfratto (o estromissione) del debitore da un bene immobile poiché l'ufficiale giudiziario non l'ha correttamente avvisato;
    • al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di effettuare una nuova valutazione della proprietà contro la quale viene intrapresa un'azione esecutiva;
    • rispetto alla nomina di un terzo come custode;
    • rispetto al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di sospendere, cessare o estinguere il procedimento esecutivo;
    • relativamente alla condanna alle spese.
  • Un terzo (e non le parti del procedimento di esecuzione forzata) può opporsi solo se l'esecuzione forzata interessa i beni in suo possesso alla data del pignoramento, del prelievo o della consegna.
  • Un terzo può opporsi alla restituzione di un bene immobile soltanto se era in possesso del suddetto bene prima della data in cui l'istanza per il credito in corso di esecuzione è stata presentata (articolo 435 del GPK).
  • Nel caso in cui siano stata organizzata un'asta: in questo caso la decisione che assegna il bene può essere impugnata da un terzo che ha versato un acconto entro l'ultimo giorno dell'asta; da un creditore che ha presentato un'offerta senza aver versato un acconto; oppure dal debitore poiché l'asta non è stata svolta legittimamente o infine poiché il bene non è stato assegnato al miglior offerente.

Ai sensi dell'articolo 436 del GPK, le opposizioni vanno depositate nella settimana successiva alla data dell'azione contestata se la parte era presente alla suddetta azione o era stata convocata e, negli altri casi, entro la settimana successiva alla data in cui è stata comunicata. Le opposizioni possono essere presentate tramite l'intermediario dell'ufficiale giudiziario, presso il tribunale provinciale competente per il luogo dell'esecuzione. Quando viene presentata opposizione l'ufficiale giudiziario deve indicare i motivi per i quali le misure contestate sono state adottate.

Le suddette opposizioni sono esaminate in camera di consiglio, fatta eccezione per quelle depositate da terzi, che vengono esaminate in udienza pubblica alla quale sono convocate tutte le parti del procedimento di esecuzione forzata. Le opposizioni devono essere oggetto di una decisione entro un mese.

Le opposizioni non sospendono il procedimento di esecuzione forzata, ma il tribunale può decidere di sospendere il procedimento in attesa di una decisione relativamente ai motivi sui quali si basa l'opposizione. Nel caso in cui il procedimento sia sospeso, l'ufficiale giudiziario dev'esserne informato immediatamente (articolo 438 del GPK).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

L'articolo 432 del GPK definisce i vari scenari possibili rispetto ai quali un giudice può sospendere il procedimento su richiesta del creditore.

Ai sensi dell'articolo 433, primo comma, punto 8 del GPK, nel caso in cui il creditore non richieda l'avvio dell'esecuzione entro due anni, tale procedimento viene archiviato dall'ufficiale giudiziario. Esiste un'eccezione a tale norma solo nell'ambito dei crediti alimentari.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Cechia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Significa assicurare l'esecuzione dell'obbligazione imposta tramite un titolo esecutivo, facendo valere quest'ultimo anche contro la volontà del soggetto al quale l'obbligazione è stata imposta. Nel caso in cui tale soggetto non rispetti volontariamente ciò che la decisione esecutiva gli impone, il creditore può rivolgersi al giudice o all'ufficiale giudiziario per ottenere rispettivamente l'esecuzione giudiziaria della decisione o l'esecuzione forzata.

Il giudice ordina e procede all'esecuzione, ad eccezione dei titoli emessi nel contesto di procedimenti amministrativi o tributari. Pertanto, in materia civile, il creditore può sempre rivolgersi al giudice.

Il creditore può anche rivolgersi all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario dà esecuzione al titolo esecutivo previa autorizzazione del giudice, fatta eccezione nel caso delle seguenti tipologie di decisioni:

  • sentenze in materia di affidamento dei minori;
  • sentenze in materia di protezione contro la violenza domestica;
  • decisioni emesse dalle istituzioni dell'Unione europea;
  • sentenze straniere.

Tuttavia è possibile presentare istanza per ottenere l'esecuzione forzata nel caso in cui quest'ultima debba essere attuata in forza di una sentenza in materia di affidamento dei minori o di una sentenza straniera, laddove sia stata emessa una dichiarazione di esecutività ai sensi di una normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, di un trattato internazionale o di una decisione di riconoscimento.

L'esecuzione giudiziaria di una decisione tramite il giudice è disciplinata negli articoli da 251 a 351 bis della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni. Tuttavia, all'esecuzione delle sentenze in materia di diritto di famiglia si applicano gli articoli da 492 a 513 della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali e successive modificazioni.

L'esecuzione della sentenza tramite l'ufficiale giudiziario è disciplinata principalmente dagli articoli da 35 a 73 della legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e sulle attività di esecuzione (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. L'ufficiale giudiziario procede anche in conformità al codice di procedura civile, in particolare per quanto concerne il regime giuridico dei singoli metodi di esecuzione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In linea di principio, è competente a ordinare e ad attuare l'esecuzione giudiziaria di una decisione l'organo giurisdizionale ordinario competente per il debitore (articolo 252, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni). Eccezioni alla norma sono previste all'articolo 252 del codice di procedura civile.

Per informazioni sull'organo giurisdizionale ordinario competente per il debitore, si rimanda alla sezione "Il link si apre in una nuova finestraRegola generale della competenza territoriale" (parte 2.2.1. del prospetto informativo "È competente il tribunale di quale paese? - Repubblica ceca").

L'esecuzione forzata può essere effettuata dagli organi giurisdizionali e dagli ufficiali giudiziari nominati dal giudice. Ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e sulle attività di esecuzione (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni, l'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione avente competenza per materia è il tribunale distrettuale. L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione avente competenza territoriale è il tribunale del distretto nel quale il debitore ha la residenza o, nel caso di stranieri, il domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno, la sede legale e così via. La competenza giurisdizionale è disciplinata in maniera più dettagliata dalla summenzionata disposizione del codice dell'esecuzione.

Per maggiori informazioni, cfr. anche la domanda "Che cosa significa esecuzione in materia civile e commerciale?".

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Esecuzione giudiziaria di una decisione

La procedura può essere avviata soltanto su istanza del creditore, quando il debitore non adempie volontariamente a quanto impostogli con decisione esecutiva. Ai sensi della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali e successive modificazioni, il giudice può, anche d'ufficio, ordinare l'esecuzione di determinate misure provvisorie, ad esempio nelle cause in materia di protezione contro la violenza domestica.

L'esecuzione di una decisione può essere disposta soltanto se la decisione designa il creditore e il debitore, definisce la portata e il contenuto dell'obbligazione oggetto dell'istanza di esecuzione e fissa il termine per l'adempimento dell'obbligazione. Nel caso in cui la decisione dell'organo giurisdizionale non contenga il termine per l'adempimento dell'obbligazione, resta inteso che l'obbligazione imposta tramite la decisione debba essere soddisfatta entro tre giorni e, in caso di sfratto, entro quindici giorni dalla data in cui la decisione è diventata definitiva. Nel caso in cui, ai sensi della decisione, l'obbligazione dovesse essere soddisfatta da più di un debitore, e nel caso in cui sia divisibile, detta obbligazione deve essere soddisfatta da tutti i debitori in egual misura, salvo diversamente disposto nella decisione stessa.

Al momento della presentazione dell'istanza di esecuzione il creditore non è tenuto ad essere rappresentato da un avvocato.

L'istanza di esecuzione della decisione che impone il pagamento di una somma di denaro deve precisare lo specifico metodo di esecuzione e altre condizioni previste dalla legge. L'istanza di esecuzione deve essere accompagnata da una copia della decisione, corredata della formula di esecutività. La formula è apposta dall'organo giurisdizionale che ha statuito sul caso in qualità di organo giurisdizionale di primo grado. Non è necessario allegare copia della sentenza nel caso in cui l'istanza sia presentata all'organo giurisdizionale che ha statuito sul caso in qualità di organo giurisdizionale di primo grado.

Nei procedimenti esecutivi le decisioni sono sempre emesse sotto forma di ordinanze.

Di norma, l'organo giurisdizionale ordina l'esecuzione senza sentire il debitore.

I procedimenti giudiziari nella Repubblica ceca sono soggetti al pagamento di diritti di cancelleria, ai sensi della legge n. 549/1991 sui diritti di cancelleria e successive modificazioni. In casi giustificati, la predetta legge prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di cancelleria.

Procedura di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

L'esecuzione forzata è attuata dall'ufficiale giudiziario indicato dal creditore nell'istanza di esecuzione forzata. Gli atti dell'ufficiale giudiziario sono considerati essere atti di un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

La procedura di esecuzione forzata è avviata su istanza del creditore o su istanza presentata da un soggetto che dimostri che il titolo conferito dalla decisione gli è stato ceduto o trasferito. La procedura è avviata alla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo può iniziare a stilare l'inventario dei beni del debitore e procedere a misure conservative soltanto dopo che il giudice lo ha autorizzato e ha ordinato di procedere all'esecuzione forzata.

L'istanza di esecuzione forzata deve:

  • designare l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e indicare l'indirizzo della sua sede legale (l'elenco degli ufficiali giudiziari è disponibile sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraExekutorská komora České republiky (camera degli ufficiali giudiziari della Repubblica ceca); gli ufficiali giudiziari non hanno una giurisdizione territorialmente definita: ogni ufficiale giudiziario può operare in tutta la Repubblica ceca);
  • indicare l'oggetto dell'istanza e lo scopo corrispondente;
  • designare le parti, ossia il creditore, o il soggetto che gode del titolo conferito dalla sentenza, e il debitore. Per le persone fisiche occorre indicare il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di residenza o, per gli stranieri, l'indirizzo del domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno, nonché, se applicabile, il numero di iscrizione nel registro delle nascite o la data di nascita delle parti. Per le persone giuridiche: la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale e il numero di identificazione;
  • indicare la denominazione precisa del titolo esecutivo;
  • descrivere l'obbligazione che deve essere fatta valere tramite l'esecuzione forzata, nonché informazioni in merito al fatto che il debitore abbia o no soddisfatto l'obbligazione di cui si chiede l'esecuzione e, laddove applicabile, in quale misura vi abbia provveduto;
  • se applicabile, indicare gli elementi probativi sui quali il creditore ha basato il tuo titolo;
  • la firma.

All'istanza di esecuzione va allegato l'originale del titolo esecutivo, corredata della formula di esecutività, o una copia autenticata o una copia dell'atto notarile che autorizza l'esecuzione, a meno che il titolo esecutivo non sia stato emesso dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione. La formula di esecutività è apposta dall'autorità che ha emesso il titolo, mentre, per quanto riguarda le transazioni e gli accordi, la formula è apposta dall'autorità che li ha approvati.

3.2 Le principali condizioni

L'esecuzione giudiziaria di una decisione (o l'esecuzione forzata da parte dell'ufficiale giudiziario) può essere ordinata in forza di un titolo esecutivo, nel caso in cui l'obbligazione imposta non venga eseguita volontariamente.

Costituiscono titolo esecutivo:

  • la decisione emessa da un organo giurisdizionale o dall'ufficiale giudiziario che ha forza esecutiva se conferisce un diritto, impone un'obbligazione o riguarda dei beni;
  • la decisione esecutiva emessa da un organo giurisdizionale o da un altro organo investigativo, repressivo e aggiudicante, se conferisce un titolo o riguarda dei beni;
  • il lodo arbitrale esecutivo [NB: la Corte Suprema della Repubblica ceca in diverse occasioni ha statuito che, sebbene le decisioni emesse da un collegio arbitrale in base alla Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni arbitrali provenienti da un paese straniero possono costituire titoli per l'esecuzione di una decisione e ciò senza avviare alcun procedimento speciale, tuttavia tali decisioni non possono essere utilizzate come un vero proprio titolo esecutivo (v. ordinanza del 12.6.2018, numero di riferimento 20 Cdo 1754/2018, l'ordinanza del 16.8.2017, numero di riferimento 20 Cdo 5882/2016 e l'ordinanza del 3.11.2016, numero di riferimento 20 Cdo 1165/2016);
  • l'atto notarile che costituisce titolo esecutivo, redatto in conformità con la legislazione specifica;
  • la decisione esecutiva e un altro titolo esecutivo emessi dalle autorità pubbliche;
  • altre decisioni esecutive, le transazioni approvate e gli atti la cui esecuzione è consentita dalla legge.

Nel caso in cui il titolo esecutivo non fissi il termine per l'adempimento dell'obbligazione, resta inteso che l'obbligazione imposta dal titolo esecutivo debba essere soddisfatta entro tre giorni e, in caso di sfratto, entro quindici giorni dalla data in cui la decisione è diventata definitiva.

Esecuzione giudiziaria delle decisioni

Competente per ordinare e dare esecuzione a una decisione, per svolgere l'attività giudiziaria prima di ordinare l'esecuzione e per le dichiarazioni in merito ai beni è l'organo giurisdizionale ordinario del luogo di residenza del debitore, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 252 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni.

L'esecuzione può essere ordinata soltanto nella misura richiesta dal creditore e che, in conformità con la decisione, risulta essere sufficiente per garantirgli il soddisfacimento del suo diritto (articolo 263, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Il giudice respinge l'istanza nel caso in cui risulti già chiaramente dalla stessa che gli importi che potrebbero essere ottenuti non sarebbero sufficienti nemmeno a coprire le spese di esecuzione (articolo 264, secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Procedura di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione previa autorizzazione del giudice, fatta eccezione per le decisioni summenzionate (cfr. punto 1).

L'ufficiale giudiziario che riceve l'istanza di esecuzione chiede al giudice competente per l'esecuzione, al più tardi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, di concedere l'autorizzazione a procedere o di emanare l'ordinanza di esecuzione. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge, il giudice concede l'autorizzazione entro quindici giorni. Se invece le condizioni stabilite dalla legge per procedere all'esecuzione forzata non sono soddisfatte, il giudice dà istruzione all'ufficiale giudiziario di rifiutare o respingere in tutto o in parte l'istanza di esecuzione, o di sospendere la procedura di esecuzione. L'ufficiale giudiziario è vincolato al rispetto dell'istruzione.

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione competente per materia è il tribunale distrettuale.

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione territorialmente competente è il tribunale del distretto nel quale il debitore, qualora sia una persona fisica, ha la residenza o, nel caso degli stranieri, il domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno. Se il debitore è una persona giuridica, l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale del distretto in cui il debitore ha la sede legale. Se il debitore, persona fisica, non ha la residenza o il domicilio nella Repubblica ceca, oppure se il debitore, persona giuridica, non ha la sede legale nella Repubblica ceca, l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale del distretto nel quale si trovano i beni del debitore.

La legge n. 292/2013, sui procedimenti giudiziari speciali, e successive modificazioni, prevede alcune eccezioni alla giurisdizione territoriale (cfr. ad esempio l'articolo 511).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

L'esecuzione può essere attuata su beni sia mobili che immobili, su diritti e altri beni, nel rispetto di alcune eccezioni.

Nello specifico, non è possibile assoggettare all'esecuzione i seguenti beni, ai sensi degli articoli 321-322 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile), e successive modificazioni:

  • beni la cui vendita è vietata o che non possono essere oggetto di esecuzione ai sensi di una normativa specifica;
  • beni di proprietà del debitore, dei quali quest'ultimo ha bisogno per soddisfare i suoi bisogni fondamentali e quelli della sua famiglia, oppure per esercitare il suo lavoro, così come altri beni la cui vendita sarebbe contraria alle leggi morali (in particolare, ciò si riferisce a capi di abbigliamento di uso corrente, elettrodomestici di uso corrente, fedi nuziali e altri oggetti di natura analoga, forniture mediche e altri oggetti dei quali il debitore ha bisogno a causa di una sua malattia o di un suo difetto fisico, contanti fino a un importo pari al doppio del livello di sussistenza per un individuo in conformità con la normativa specifica, animali non detenuti per scopi economici e che fungono da animali da compagnia);
  • se il debitore è un imprenditore, beni di sua proprietà, dei quali ha bisogno per l'esercizio delle sue attività (questa disposizione non si applica nel caso in cui gli oggetti siano stati dati in pegno e se il pegno sia volto a consentire il recupero di un credito vantato dal creditore);
  • attrezzature tecniche tramite le quali, in conformità con la normativa specifica, il debitore conserva registrazioni di strumenti di investimento oppure memorizza documenti relativi a dati contenuti in tali registrazioni, nonché le attrezzature tecniche che servono per fornire dati relativi ai titolari di strumenti di investimento in conformità con la normativa specifica;
  • beni che il debitore ha acquisito per sostituzione testamentaria (ciò non si applica se il debitore ha il diritto di disporre liberamente dei beni o se l'esecuzione mira a consentire il recupero dei debiti del defunto o dei debiti relativi alla gestione necessaria dei beni acquisiti per sostituzione testamentaria).

Il creditore può comunque presentare istanza di pignoramento dei beni di cui sopra nel caso in cui il debitore li abbia acquisiti tramite atto criminale intenzionale, causando danni e traendo arricchimento senza causa, se il creditore è la parte lesa dal reato.

Nemmeno i seguenti beni possono essere assoggettati all'esecuzione:

  • crediti per risarcimento danni che la compagnia di assicurazione deve versare ai sensi della polizza assicurativa, nel caso in cui il risarcimento sia volto a consentire la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione;
  • prestazioni di assistenza sociale in denaro, aiuti alle persone in situazione di bisogno materiale, contributi per spese abitative, sostegno sociale forfetario e aiuti per l'affido familiare;
  • crediti che il debitore ha acquisito per sostituzione testamentaria; ciò non si applica se il debitore ha il diritto di disporre liberamente dei crediti o se l'esecuzione mira a consentire il recupero dei debiti del defunto o dei debiti relativi alla gestione necessaria dei beni acquisiti per sostituzione testamentaria;
  • i crediti delle persone fisiche che sono imprenditori, risultanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, possono essere oggetto di esecuzione solo nel limite dei due quinti del loro importo; se l'istanza di esecuzione si riferisce a crediti privilegiati, possono invece essere oggetto di esecuzione i tre quinti del relativo importo;
  • i crediti acquisiti a titolo di diritti d'autore, se il debitore è l'autore, possono essere oggetto di esecuzione solo nel limite dei due quinti del loro importo; se l'esecuzione si riferisce a crediti privilegiati, i diritti d'autore possono invece essere oggetto di esecuzione nel limite dei tre quinti del loro importo (lo stesso vale per i crediti risultanti dai diritti degli artisti interpreti e dai diritti degli ideatori ai sensi della proprietà industriale).

Questo elenco riporta le principali restrizioni all'esecuzione giudiziaria o forzata. Il codice di procedura civile prevede altre restrizioni specifiche, ad esempio all'articolo 267 ter.

Le modalità per assoggettare all'esecuzione i beni della comunione tra coniugi sono previste dall'articolo 262 bis, primo e secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni, nonché dall'articolo 42 della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. L'esecuzione avente ad oggetto beni della comunione tra coniugi può essere ordinata anche al fine di recuperare un debito contratto durante o prima del matrimonio da uno solo dei coniugi. Ai fini dell'ingiunzione di esecuzione, sono altresì considerati beni della comunione tra il debitore e il coniuge i beni non più appartenenti alla comunione in forza di una decisione del giudice, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento della comunione o è stata ridotta la portata attuale della comunione, in forza di una convenzione che ha ridotto la portata della comunione, in forza dell'adozione del regime di separazione dei beni o in forza di un contratto relativo alla comunione dei beni a decorrere dalla data di cessazione del matrimonio.

L'esecuzione tramite trattenute sullo stipendio o su altri redditi del coniuge del debitore, tramite pignoramento del conto bancario del coniuge del debitore, di altri crediti monetari spettanti al coniuge del debitore o di altri beni di proprietà del coniuge del debitore, può essere ordinata solo se il debito da rimborsare rientra nella comunione tra coniugi.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Esecuzione giudiziaria delle decisioni

Il pagamento di una somma di denaro può essere ottenuto tramite trattenute dallo stipendio, pignoramento, amministrazione di beni immobili, vendita di beni mobili e immobili, pignoramento e vendita di impianti di produzione e costituzione di un pegno giudiziale sui beni immobili (articolo 258, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

L'esecuzione che impone un'obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro dipende dalla natura dell'obbligazione imposta. Può consistere nello sfratto, nell'espropriazione, nella divisione di beni in comunione, nella realizzazione di lavori e prestazioni (articolo 258, secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

L'esecuzione tramite vendita del pegno può essere attuata, nel caso dei crediti garantiti, mediante la vendita di beni mobili dati in pegno o di beni immobili ipotecati, mediante la vendita di beni considerati nella loro globalità o di universalità di beni e il pignoramento di altri beni dati in pegno, mediante la conversione in pignoramento delle somme di denaro oggetto di sequestro conservativo e mediante il pignoramento di altri diritti patrimoniali dati in pegno (articolo 258, terzo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

In seguito all'iscrizione dell'esecuzione forzata nel registro delle esecuzioni forzate aperte, l'ufficiale giudiziario valuta le modalità di esecuzione applicabili ed emette o annulla l'ingiunzione di esecuzione relativa ai beni oggetto dell'esecuzione. Con il termine ingiunzione di esecuzione si intende l'ordine di procedere all'esecuzione secondo una delle modalità stabilite dalla legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. Nell'ingiunzione di esecuzione l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di scegliere una modalità di esecuzione che non sia manifestamente inappropriata, in particolare in termini di sproporzione tra l'importo dei debiti del debitore e il valore del bene la cui vendita dovrebbe consentire di rimborsare il debito.

L'esecuzione forzata che impone il pagamento di una somma di denaro può essere attuata tramite trattenute dallo stipendio e da altri redditi, nonché tramite il pignoramento, la vendita di beni mobili e immobili, il pignoramento e la vendita di impianti di produzione, la costituzione di vincoli sui beni immobili, l'amministrazione di beni immobili o la sospensione della patente di guida.

Il metodo di esecuzione di una decisione che impone un'obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro dipende dalla natura dell'obbligazione imposta. Tale esecuzione può essere attuata tramite sfratto, espropriazione di beni, divisione di beni in comunione, realizzazione di lavori o prestazioni.

L'esecuzione forzata attraverso la vendita del pegno può essere attuata, nel caso dei crediti garantiti, mediante la vendita dei beni mobili e immobili dati in pegno.

Il divieto di disporre dei beni è disciplinato dall'articolo 44 bis e dall'articolo 47, quinto comma, della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. Tranne in caso di decisione contraria dell'ufficiale giudiziario, a decorrere dalla data di notifica dell'esecuzione il debitore non può più disporre dei suoi beni, ivi compresi i beni immobili e i beni della comunione tra coniugi, ad eccezione dei beni necessari all'esercizio normale dell'attività commerciale e industriale del debitore, dei beni indispensabili al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e di quelli delle persone nei confronti delle quali ha un'obbligazione alimentare, nonché dei beni necessari alla conservazione e alla gestione del suo patrimonio. Qualsiasi atto giuridico tramite il quale il debitore violi tale divieto è nullo. L'atto giuridico sarà tuttavia considerato valido, se l'ufficiale giudiziario, il creditore privilegiato o il creditore registrato non presentano ricorso per annullamento al fine di assicurare il rimborso del credito reclamato. Gli effetti giuridici del ricorso per annullamento decorrono dalla data di entrata in vigore dell'atto giuridico, purché l'ingiunzione di esecuzione emessa dall'ufficiale giudiziario o altra manifestazione della volontà dell'ufficiale giudiziario, del creditore o del creditore registrato venga notificato a tutti le parti dell'atto giuridico oggetto del ricorso per annullamento presentato dall'ufficiale giudiziario, dal creditore o dal creditore registrato.

Il debitore non può trasferire i beni oggetto dell'ingiunzione di esecuzione ad un'altra persona, né gravarli di vincoli o disporre degli stessi in qualsiasi altro modo. L'atto giuridico tramite il quale il debitore violi tale divieto è nullo.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Questi provvedimenti durano fino alla conclusione della procedura di esecuzione, al recupero del credito e al pagamento dei relativi elementi accessori, delle spese di esecuzione, ecc. Il divieto di disporre dei beni cessa, mediante decisione, se il debitore deposita presso l'ufficiale giudiziario un importo pari al credito da recuperare, alle spese di esecuzione e ai costi sostenuti dal creditore.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Nell'esecuzione giudiziaria di una decisione, è possibile presentare ricorso in conformità con le disposizioni generali del codice di procedura civile in materia di ricorso. Il debitore deve presentare il ricorso entro 15 giorni dal deposito di una copia della decisione scritta presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che si intende impugnare. Se il ricorso ricevibile è presentato da persona autorizzata a farlo entro i termini previsti, la decisione non passa in giudicato fino a quando l'organo giurisdizionale di appello non emette la decisione definitiva in merito al ricorso (cfr. anche l'articolo 254 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Durante l'esecuzione della decisione e per i motivi previsti dalla legge, non è possibile rinviare la procedura e far valere la preclusione per scadenza dei termini. Né è possibile presentare ricorso per la revisione della decisione; è tuttavia possibile promuovere il ricorso per annullamento, ma soltanto se il ricorso riguarda la decisione definitiva con cui l'organo giurisdizionale d'appello ha respinto l'appello o ha concluso il procedimento di appello, o riguarda la decisione definitiva con cui l'organo giurisdizionale d'appello conferma o modifica la decisione con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso o la richiesta di preclusione (cfr. anche l'articolo 229, quarto comma, e l'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura civile e successive modificazioni).

Un diritto su beni non assoggettabili all'esecuzione può essere esercitato contro il creditore mediante istanza volta a escludere i beni dall'esecuzione ai sensi dell'articolo 267, primo comma, del codice di procedura civile.

Un diritto su beni della comunione tra coniugi o su beni che, ai fini dell'ingiunzione di esecuzione, sono considerati beni facenti parte della comunione tra il debitore e il coniuge, non assoggettabili all'esecuzione ai fini del recupero del credito, può essere esercitato mutatis mutandis tramite tale tipo di istanza (articolo 267, secondo comma, del codice di procedura civile).

Mediante istanza contro il creditore è anche possibile contestare l'autenticità, l'importo, il gruppo o il rango dei crediti registrati per la distribuzione dei proventi o comunque soddisfatti durante l'esecuzione della decisione, secondo le modalità di esecuzione forzata previste dalla legge (articolo 267 bis del codice di procedura civile).

Le parti nella procedura possono presentare opposizione contro alcune decisioni del giudice. Il debitore, ad esempio, può contestare l'inventario dei beni, il rapporto relativo alla gestione dell'impianto di produzione o l'assegnazione.

Da ultimo ma non meno importante, durante la procedura di esecuzione giudiziaria o di esecuzione forzata il debitore può presentare istanza di rinvio o sospensione dell'esecuzione. Il rinvio e la sospensione dell'esecuzione sono disciplinati dal codice di procedura civile e dal codice dell'esecuzione (in particolare dagli articoli 266, 268 e 269 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni, e dagli articoli 54, 55 e 55 bis della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni).

Ricorso contro l'esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

Il ricorso contro le decisioni dell'ufficiale giudiziario può essere promosso solo nei casi previsti dal codice dell'esecuzione (cfr. articolo 55 quater).

Contro la decisione dell'ufficiale giudiziario in merito alla domanda di cancellare un bene dall'inventario è possibile ricorrere dinanzi al giudice dell'esecuzione, mediante istanza volta a escludere i beni dall'esecuzione in conformità con l'articolo 267 del codice di procedura civile, entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'ufficiale giudiziario con la quale quest'ultimo non ha dato seguito, anche solo in parte, alla domanda di cancellazione del bene dall'inventario. Non è possibile vendere i beni mobili inventariati nel periodo tra la data di presentazione della domanda di cancellazione del bene dall'inventario e la data di scadenza del termine e per tutta la durata della procedura di ricorso.

Le parti possono presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento delle spese giudiziarie entro 8 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

Per quanto concerne l'istanza per il rinvio o la sospensione dell'esecuzione forzata, cfr. il punto "Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí" di cui sopra.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Dopo che l'esecuzione forzata è stata ordinata (articoli 44 e segg. del codice dell'esecuzione) il divieto di disporre dei beni non si applica ai beni necessari al normale esercizio dell'attività commerciale e industriale del debitore, al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e di quelli delle persone nei confronti delle quali ha un'obbligazione alimentare, nonché alla manutenzione e alla gestione del suo patrimonio. Il debitore può inoltre chiedere all'ufficiale giudiziario che il divieto di disporre dei beni non si applichi a una parte dei suoi beni; nell'istanza il debitore deve dimostrare che i beni rimanenti sono manifestamente e indubitabilmente sufficienti a coprire il credito che si intende recuperare, compresi i costi sostenuti dal creditore e i costi dell'esecuzione.

Una volta ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'ufficiale giudiziario, la quale deve contenere l'indicazione del termine di pagamento e delle potenziali conseguenze del mancato pagamento, il debitore ha anche la possibilità di pagare il debito oggetto dell'esecuzione, nonché spese di esecuzione di importo ridotto. Il divieto di disporre dei beni (articolo 44 bis, primo comma, e articolo 46, sesto comma, del codice dell'esecuzione) cessa con il pagamento del debito oggetto dell'esecuzione e delle spese di esecuzione. In caso contrario, l'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione.

Il debitore beneficia di una protezione, soprattutto in caso di sfratto dall'abitazione o da un altro locale nel quale vive, in virtù dell'articolo 65 del decreto del 23 dicembre 1991, n. 37/1992 del ministero della Giustizia della Repubblica ceca, sul regolamento interno dei tribunali distrettuali e regionali, e successive modificazioni. Infatti, non può procedere all'esecuzione l'ufficiale giudiziario che durante l'esecuzione dello sfratto da un'immobile, da un'abitazione o da un locale costati che la persona da sfrattare è costretta a letto a causa di malattia, oppure che si tratta di una partoriente o di una donna in fase avanzata di gravidanza, e che lo sfratto potrebbe comprometterne seriamente le condizioni di salute; se non viene presentato un certificato medico oppure se vi sono dubbi sulla veridicità del certificato, l'ufficiale giudiziario può chiedere il parere di un medico specialista.

Alcuni beni del debitore non possono essere oggetto di esecuzione a norma del codice di procedura civile, cfr. anche la domanda "Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?".

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 28/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Germania

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

La Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata) è il procedimento che si svolge per soddisfare un credito di diritto privato tramite un'azione forzosa svolta dallo Stato. Il potere di esecuzione spetta allo Stato che agisce tramite i suoi rappresentanti in virtù della sua autorità sovrana.

Al fine di costringere il debitore a soddisfare un'obbligazione di pagamento, di realizzazione di un'azione, ecc., alla quale è soggetto, è possibile ricorrere ai seguenti provvedimenti di esecuzione:

  • Pfändung (pignoramento) di beni;
  • pignoramento di crediti e altri beni detenuti dal debitore (in particolare, il pignoramento dello stipendio);
  • Vermögensauskunft (redazione di un estratto patrimoniale del debitore);
  • Zwangsmaßnahmen (misure coercitive) al fine di garantire che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni;
  • Zwangsversteigerung (vendita forzata al pubblico incanto);
  • Zwangsverwaltung (amministrazione controllata).

In Germania l'esecuzione forzata è disciplinata principalmente dagli articoli 704 e seguenti del Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile) e dalla Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG, legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata).

Il regolamento (UE) n. 655/2014, che disciplina il recupero transfrontaliero di crediti tra Stati membri dell'Unione europea, è attuato in Germania tramite gli articoli 946 e seguenti del ZPO.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Cfr. in appresso, domanda 3.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

  • Le decisioni giudiziarie e quelle stragiudiziali sono entrambe esecutive?

Sì. Le decisioni in questione includono le sentenze definitive non più soggette a ricorso o che sono provvisoriamente esecutive (articolo 704 ZPO), Arrest (espropriazione forzata) ed einstweilige Verfügungen (provvedimenti cautelari, a norma degli articoli 929, 936 ZPO), nonché gli altri documenti esecutivi elencati all'articolo 794 ZPO, che includono non soltanto le ordinanze di organi giurisdizionali, ma anche Vergleiche vor Gütestellen (accordi transattivi raggiunti dinanzi un collegio arbitrale), Anwaltsvergleiche (accordi transattivi conclusi tra avvocati) e notarielle Urkunden (atti notarili).

  • È necessario presentare un'istanza per ottenere un'ordinanza che autorizzi l'esecuzione?

È necessario disporre di un'ordinanza di un organo giurisdizionale per procedere con il pignoramento dei crediti e di altri beni detenuti dal debitore, con misure coercitive volte a garantire che vengano intraprese o ci si astenga dal compiere azioni, nonché con l'esecuzione forzata nei confronti di beni immobili ai sensi della legge sulle aste pubbliche e sull'amministrazione controllata.

  • Qual è l'organo giurisdizionale competente per ordinare l'esecuzione?

Per il pignoramento di crediti vantati dal debitore: Amtsgericht (tribunale distrettuale) competente per il luogo in cui vive il debitore.

Per le misure coercitive al fine di garantire che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni: l'organo giurisdizionale di primo grado competente.

Per la vendita forzata al pubblico incanto e l'amministrazione controllata: il tribunale distrettuale competente per il luogo in cui si trovano i beni.

  • Status e poteri dell'ufficiale giudiziario

Un Gerichtsvollzieher (ufficiale giudiziario) è un funzionario del tribunale in un Land, il quale è soggetto al controllo amministrativo da parte del giudice che presiede il tribunale distrettuale. Tuttavia, è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di esecuzione: tale controllo amministrativo non può essere utilizzato per esercitare un'influenza su tale ufficiale. È possibile impugnare le misure adottate e le note spese redatte dall'ufficiale giudiziario presentando una Erinnerung (opposizione). Lo stesso vale nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di eseguire un'ordinanza. L'opposizione viene esaminata dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario è responsabile dell'esecuzione delle sentenze in materia civile ai sensi del Libro ottavo dello ZPO. L'attenzione è rivolta all'esecuzione nei confronti di beni mobili. In questo caso l'ufficiale giudiziario ha il potere, in linea di principio, di consentire al debitore di effettuare il pagamento a rate, ed ha la competenza per assicurare che il procedimento di esecuzione sia portato a conclusione in maniera tempestiva ed efficace. Uno dei suoi compiti principali è quello di ricevere dal debitore una dichiarazione giurata relativa ai beni da questi posseduti (estratto patrimoniale). Altri settori di competenza includono:

  • il recupero di beni mobili e immobili (sfratto);
  • il superamento della resistenza opposta dal debitore in relazione ad azioni che quest'ultimo è tenuto a consentire;
  • su richiesta di una parte, la notifica di documenti necessari per l'esecuzione forzata;
  • l'esecuzione di ordinanze relative a espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (laddove tali questioni non siano di competenza dell'organo giurisdizionale);
  • l'esecuzione di un mandato di arresto in seguito al rifiuto di fornire la dichiarazione in merito ai beni posseduti.
  • L'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione deve essere presentata da un legale?

Solitamente l'organo giurisdizionale competente per le istanze di esecuzione è il tribunale distrettuale, presso il quale è obbligatorio farsi rappresentare da un legale.

Per le misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni, è necessario presentare un'istanza presso l'organo giurisdizionale di primo grado pertinente, il quale, in alcune circostanze, può essere un organo giurisdizionale di grado superiore (Landgericht (tribunale regionale)), presso il quale è necessario, in linea di principio, ricorrere alla rappresentanza legale.

Costi dei provvedimenti di esecuzione

La legge prevede diversi metodi di esecuzione, a seconda del credito da garantire. I diversi provvedimenti di esecuzione comportano costi differenti, come illustrato qui di seguito.

  • a. pignoramento di beni:

laddove sia stato accertato il diritto a ricevere un pagamento di una determinata somma di denaro, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di richiederne il pagamento. 26 EUR sono dovuti a titolo di diritti di cancelleria per il pignoramento di beni mobili del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del punto 205 della Kostenverzeichnis (KV, distinta delle spese) allegata alla Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG, legge dei costi degli ufficiali giudiziari). Per la vendita dei beni pignorati, per la realizzazione di un'asta pubblica (che può essere un'asta locale o un'asta via Internet accessibile al pubblico tramite una piattaforma d'asta) oppure per la realizzazione in altro modo, vengono riscossi ulteriori 52 EUR, in conformità con il punto 300 della distinta delle spese. Viene addebitato anche un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva. Inoltre, devono essere corrisposte anche le spese dell'ufficiale giudiziario, in particolare in termini di spese di trasferta (punto 711 della distinta delle spese);

  • b. pignoramento di crediti vantati dal debitore:

un'ordinanza che impone il pagamento di una somma di denaro può essere garantita anche tramite un'istanza presentata all'organo giurisdizionale volta a ottenere il pignoramento di un credito vantato dal debitore (ad esempio, il diritto a ricevere il pagamento di proventi) e la sua cessione al creditore, nel contesto della quale tali pagamenti andranno detratti dal debito dovuto (zur Einziehung, "per la riscossione"), oppure la sua cessione a saldo del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore (an Zahlungs statt, "dazione in pagamento") (articoli 829, 835 ZPO). Di regola, il pignoramento e la cessione di un credito si applicano in maniera congiunta e combinata nel contesto di una decisione di pignoramento e cessione. Per il procedimento relativo all'istanza devono essere versati, comunque, soltanto 20 EUR ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla Gerichtskostengesetz (GKG, legge sulle spese giudiziarie). Le spese, ivi inclusi i costi della notifica della decisione dell'organo giurisdizionale, vengono addebitate separatamente, ai sensi della Parte 9 della distinta delle spese stessa;

  • c. ricevimento di un estratto patrimoniale:

l'ufficiale giudiziario addebita 33 EUR per ricevere la dichiarazione relativa all'estratto patrimoniale, ai sensi del punto 260 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari;

  • d. esecuzione nei confronti di beni immobili:

l'esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili del debitore assume la forma di un'ipoteca iscritta presso il catasto oppure della vendita forzata al pubblico incanto oppure dell'amministrazione controllata dei beni.

Per l'iscrizione di un'ipoteca nel catasto al fine di garantire un credito vengono riscossi diritti di cancelleria ai sensi del punto 14121 della distinta delle spese allegata alla Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG, legge sulle spese processuali e notarili), al tasso dell'1% del valore del credito da garantire (articolo 53, primo comma, della legge). Una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 3 milioni di EUR è riportata nell'allegato 1.

I diritti di cancelleria per un procedimento ai sensi della legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata sono determinati dalla parte 2, sezione 2, sottosezioni 1 e 2 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Si devono versare diritti per 100 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza per la vendita forzata al pubblico incanto di terreni oppure in merito a una istanza per partecipare al procedimento. Si devono versare diritti di cancelleria anche per il procedimento in sé, per lo svolgimento di almeno una vendita all'asta con bando di gara, per concludere la vendita e per la distribuzione dei proventi; ciascuno di questi diritti ammonta allo 0,5%. I diritti di cancelleria per il procedimento e per lo svolgimento della vendite all'asta sono determinati con riferimento al valore dei beni accettati dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione (valore di mercato, articolo 54, primo comma, della legge sulle spese giudiziarie). I diritti di cancelleria per concludere la vendita e la distribuzione dei proventi vengono determinati sulla base dell'offerta che vince l'asta, al netto degli interessi, includendo il valore di qualsiasi diritto dovuto in conformità con i termini della vendita all'asta (articolo 54, secondo e terzo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Nell'allegato 2 è riportata una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 500 000 EUR. Oltre ai diritti di cancelleria, separatamente, vengono addebitate le spese sostenute nel procedimento, in conformità con la Parte 9 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Tali spese includono i costi dovuti per la valutazione del valore di mercato dell'immobile da parte di un geometra ai sensi della Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG, legge sui compensi e i rimborsi nei procedimenti giudiziari) (punto 9005 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie).

Si devono versare diritti per 100 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza che imponga l'amministrazione controllata oppure in merito a un'istanza per partecipare al procedimento. L'amministrazione controllata di per sé è soggetta a un canone annuale a un tasso dello 0,5%, con un minimo di 120 EUR complessivi e un minimo di 60 EUR per il primo e l'ultimo anno civile. L'ammontare dei diritti dovuti viene determinato facendo riferimento al reddito complessivo risultante dall'amministrazione controllata (articolo 55 della legge sulle spese giudiziarie);

  • e. recupero e misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese, che vengano consentite o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni:

nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni mobili, detti beni devono essere tolti al debitore dall'ufficiale giudiziario e consegnati al creditore. Per questo atto ufficiale, l'ufficiale giudiziario riscuote diritti per 26 EUR, ai sensi del punto 221 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. Oltre a tali diritti, viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva.

Nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni immobili, l'ufficiale giudiziario deve prendere possesso degli stessi sottraendoli al debitore e trasferendone il possesso al creditore (espropriazione). Per questa attività vengono riscossi diritti per 98 EUR ai sensi del punto 240 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. In conformità con il punto 500 della distinta delle spese, anche in questo caso viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora, nel caso in cui l'esecuzione dell'atto ufficiale richieda più di tre ore. Inoltre, vengono addebitate anche le spese dell'ufficiale giudiziario, ivi inclusi i costi dei servizi necessari forniti da terze parti, come ad esempio i servizi di sgombero dei locali o i servizi di un fabbro.

Nel procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale volto a imporre l'esecuzione di un'azione (sia che possa essere realizzata soltanto dal debitore sia che possa essere realizzata da un'altra persona in sostituzione del debitore), a consentire un'azione o ad astenersi dall'intraprendere un'azione, si devono versare 20 EUR di diritti di cancelleria in ogni caso, ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie.

3.2 Le principali condizioni

Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo che riconosca il suo credito. Può trattarsi di una sentenza definitiva che non può più essere soggetta a ricorso o che è provvisoriamente esecutiva (articolo 704 ZPO) oppure di uno dei documenti elencati all'articolo 794 ZPO ad esempio una gerichtlicher Vergleich (transazione giudiziaria), un Vollstreckungsbescheid (titolo esecutivo) oppure un atto notarile. Come regola generale, il documento deve contenere un Vollstreckungsklausel (certificato di esecutività) emesso dall'organo giurisdizionale e deve essere notificato al debitore. Un certificato di esecutività dell'organo giurisdizionale è richiesto soltanto in casi eccezionali per titoli esecutivi, ordinanze per l'espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (articolo 796, articolo 929, primo comma, e articolo 936 dello ZPO).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere oggetto di esecuzione i beni mobili, i crediti e gli altri diritti di proprietà e diritti reali del debitore.

L'articolo 811 ZPO specifica quali sono i beni mobili che non possono essere pignorati; lo scopo è quello di consentire al debitore e alla sua famiglia di mantenere il minimo indispensabile per uso personale o professionale.

Limitazioni al pignoramento si applicano anche in relazione al reddito percepito dal debitore. Gli articoli 850 e seguenti dello ZPO indicano determinati importi che non possono essere soggetti a pignoramento, in quanto il debitore ne ha bisogno per garantire il proprio sostentamento. I saldi a credito possono essere garantiti depositandoli in un Pfändungsschutzkonto ("conto esentato dal pignoramento", articolo 850k ZPO). Alcuni importi esenti da pignoramento vengono conservati in questi conti indipendentemente dall'origine del saldo a credito.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

  • In relazione al debitore

L'esecuzione nei confronti dei beni mobili del debitore avviene mediante il pignoramento e la realizzazione dei beni pignorati. Crediti e diritti detenuti dal debitore nei confronti di terzi sono pignorati tramite un'ordinanza di esecuzione emessa dall'organo giurisdizionale. In entrambi i casi, il pignoramento è costituito da un atto ufficiale che porta alla confisca del bene soggetto a pignoramento. Tra gli altri effetti, la confisca priva il debitore del controllo sul bene interessato.

  • In relazione a terzi

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia pignorato dei beni mobili che non appartengono al debitore ma a una terza parte, quest'ultima può opporsi al pignoramento dei suoi beni presentando una Drittwiderspruchsklage (obiezione di terzi).

Nel caso in cui vengano pignorati crediti detenuti dal debitore nei confronti di una terza parte e ceduti, detta terza parte non può più pagare il debitore; tale terza parte può pagare un credito che è stato ceduto a un creditore deducendolo dal credito dovuto al debitore soltanto effettuando il pagamento a favore del creditore e, procedendo in tal senso, si libera del proprio debito. Una terza parte che violi tale obbligazione si assoggetta al rischio di incorrere in un'azione legale per il risarcimento di danni.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I crediti che non possono più essere oggetto di ricorso e i crediti soggetti a transazioni o gli atti esecutivi sono soggetti a un termine di prescrizione di 30 anni ai sensi dell'articolo 197 del bürgerlichesGesetzbuch (BGB, codice civile). Il creditore può avviare un procedimento esecutivo in qualsiasi momento durante tale periodo.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Ai sensi del diritto tedesco non vi è un procedimento specifico per la concessione dell'esecuzione.

Il debitore può impugnare i provvedimenti adottati nei suoi confronti nel quadro del procedimento di esecuzione. Può presentare un'obiezione contro le modalità di esecuzione e può presentare un Beschwerde (ricorso) contro una decisione presa nel quadro di un procedimento nel caso in cui non vi sia stata alcuna udienza. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di due settimane presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, il quale può quindi ribaltare la propria decisione, oppure presso il tribunale regionale, che funge da corte d'appello.

L'istanza per ottenere un tale provvedimento non ha alcuna influenza immediata sul proseguimento del procedimento giudiziario di esecuzione avviato, in quanto non si ha alcun effetto sospensivo.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Cfr. in precedenza, domanda 4.

Allegato 1

Valore commerciale fino a ... EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

Valore commerciale fino a
… EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

Valore commerciale fino a ... EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00



Allegato 2

Importo rivendicato fino a ... EUR

Diritto
EUR ...

Importo rivendicato fino a ... EUR

Diritto
EUR ...

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua estone di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Estonia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Esecuzione in materia civile e commerciale significa destinare i beni del debitore al soddisfacimento dei crediti indicati nel titolo esecutivo o obbligare il debitore a effettuare una fornitura a una determinata persona oppure a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata operazione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

I kohtutäiturid (ufficiali giudiziari) – i dettagli di contatto sono disponibili a Il link si apre in una nuova finestraquesto indirizzo.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La decisione emessa dall'organo giurisdizionale è eseguita:

1) dopo che è passata in giudicato.

Una sentenza acquisisce efficacia di giudicato quando può essere contestata soltanto mediante teistmismenetlus (procedimento di riesame). Se una sentenza è impugnata validamente, l'acquisizione da parte della stessa di efficacia di giudicato è sospesa. In caso di impugnazione parziale, la parte della sentenza non impugnata acquisisce efficacia di giudicato. Se una sentenza viene impugnata in relazione a una parte che non concerne la determinazione delle spese processuali, anche la parte della sentenza nella quale viene determinato l'ammontare di tali spese non passa in giudicato. Una sentenza passata in giudicato ha efficacia vincolante per le parti del procedimento nella misura in cui il credito fatto valere con l'azione o in via riconvenzionale è definito sulla base delle circostanze a fondamento dell'azione, salvo diversa previsione di legge.

Una sentenza è oggetto di esecuzione su richiesta del creditore;

2) prima di passare in giudicato, se l'organo giurisdizionale ha dichiarato che essa è oggetto di esecuzione immediata.

Una sentenza dichiarata immediatamente esecutiva è oggetto di esecuzione prima di passare in giudicato. L'organo giurisdizionale dichiara una sentenza immediatamente esecutiva nella sentenza stessa o mediante ordinanza.

Le sentenze sono oggetto di esecuzione sulla base di un titolo esecutivo.

I titoli esecutivi in materia civile e commerciale possono comprendere:

  • le sentenze e le ordinanze in materia civile passate in giudicato o dichiarate immediatamente esecutive;
  • le decisioni di organi giurisdizionali di Stati esteri, riconosciute o soggette ad esecuzione senza riconoscimento;
  • le decisioni dei collegi arbitrali stabilmente operanti in Estonia e le decisioni di altri organi arbitrali dichiarate esecutive;
  • le decisioni adottate da una töövaidluskomisjon (commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro) o una üürikomisjon (commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione) passate in giudicato.

Un elenco esaustivo dei titoli esecutivi è riportato all'articolo 2 del Il link si apre in una nuova finestraTäitemenetluse seadustik (codice della procedura di esecuzione).

Se non viene data esecuzione volontaria a un titolo esecutivo, è possibile avviare un procedimento di esecuzione a fronte di una domanda presentata dal creditore.

I crediti derivanti da titoli esecutivi previsti dalla legge sono oggetto di esecuzione ai sensi del codice della procedura di esecuzione. L'esecuzione di titoli esecutivi è effettuata dagli ufficiali giudiziari, salvo diversa previsione di legge.

  • Un ufficiale giudiziario porta avanti il procedimento di esecuzione su istanza del creditore e sulla base di un titolo esecutivo. Un ufficiale giudiziario porta avanti il procedimento di esecuzione a prescindere da una richiesta del creditore quando il titolo esecutivo si riferisce ai diritti dell'ufficiale giudiziario o a un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i costi di esecuzione e negli altri casi previsti dalla legge;
  • in relazione all'esecuzione è aperto un fascicolo indicante gli atti esecutivi e le notifiche inviate in ordine cronologico. I documenti ricevuti ed emessi dall'ufficiale giudiziario nel contesto del procedimento di esecuzione, o copie di essi, sono conservati nel fascicolo esecutivo;
  • se sono soddisfatte le condizioni per l'avvio del procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica al debitore un avviso di avvio di tale procedimento. Un procedimento di esecuzione si considera avviato all'atto della notifica di un avviso di esecuzione a un debitore;
  • un ufficiale giudiziario deve notificare al debitore l'avviso di avvio del procedimento di esecuzione e alle parti di tale procedimento l'atto di pignoramento di beni, il verbale d'asta, le sue decisioni sulle opposizioni proposte contro i suoi atti e gli altri documenti previsti dalla legge;
  • se la legge o la decisione non indicano un termine per l'adempimento volontario del titolo esecutivo, detto termine è fissato dall'ufficiale giudiziario. Il termine non può essere inferiore a 30 giorni, salvo diversa disposizione del codice della procedura di esecuzione. Con il consenso del creditore, l'ufficiale giudiziario può fissare un termine superiore a 30 giorni per l'adempimento volontario del titolo esecutivo.

Un ufficiale giudiziario deve adottare tutte le misure previste dalla legge per dare esecuzione al titolo esecutivo, raccogliere le informazioni necessarie ai fini del procedimento di esecuzione e informare le parti di tale procedimento in merito ai loro diritti e ai loro obblighi.

  • Un ufficiale giudiziario può posticipare l'azione esecutiva su richiesta del creditore o sulla base di una decisione in tal senso oppure quando cambia la persona che si occupa dell'esecuzione;
  • su richiesta del debitore l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione oppure prolungarne o posticiparne l'esecuzione se la sua continuazione risulta iniqua per il debitore. Nel procedere in tal senso, occorre tener conto degli interessi del creditore e di altre circostanze, compresa la situazione economica della famiglia del debitore.

3.2 Le principali condizioni

Presupposti per dare esecuzione a un titolo esecutivo:

  1. può essere data esecuzione a una decisione emessa da un organo giurisdizionale passata in giudicato o a una decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro o di locazione passata in giudicato e munita di formula esecutiva. La formula esecutiva non è apposta alla decisione dichiarata immediatamente esecutiva;
  2. Nel caso di un bene che, per sua natura, è adatto all'uso personale da parte di uno solo dei coniugi, si presume che tale bene appartenga a detto coniuge che dovrebbe utilizzarlo in considerazione della sua natura;
  3. è possibile azionare un credito su un bene in comunione tra i coniugi con il consenso del coniuge che non è debitore o se il titolo esecutivo stabilisce che entrambi i coniugi devono adempiere l'obbligazione. Un creditore può richiedere la divisione dei beni in comunione e quindi il pagamento utilizzando la parte di tali beni appartenente al debitore. Nel caso di un'esecuzione nei confronti dei beni in comunione dei coniugi nell'ambito di una procedura di esecuzione riguardante i beni di uno di loro, si presume che il consenso del coniuge non debitore sia a favore del creditore. I beni in questione possono essere pignorati e venduti. La presunzione di consenso non si applica ad alcun bene immobile di proprietà del coniuge non debitore, al reddito dei coniugi o ad alcuna somma presente su un conto bancario aperto a loro nome. Il coniuge non debitore è informato del pignoramento dei beni di cui alla presente sezione, nonché della possibilità di presentare una contestazione;
  4. per azionare un credito su un bene in comunione è necessario un titolo esecutivo opponibile a tutti i comproprietari;
  5. In caso di decesso del debitore in pendenza del procedimento di esecuzione, tale procedimento continua a carico del suo patrimonio, salvo diversa previsione della legge.
  6. Se un titolo esecutivo è opponibile anche al successore legale del creditore o del debitore specificato in tale titolo, un ufficiale giudiziario lo accetterà ai fini dell'esecuzione se la successione legale gli è stata provata mediante sentenza emessa da un organo giurisdizionale, estratto da un pubblico registro o atto notarile. Lo stesso si applica quando viene data esecuzione a una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale nei confronti del possessore di un bene oggetto di controversia e il possessore di tale bene cambia in seguito alla pronuncia della decisione;
  7. se il credito indicato in un titolo esecutivo diviene esigibile alla scadenza di un certo termine, a una certa data o con l'avveramento di una determinata condizione, i procedimenti di esecuzione possono essere avviati dopo la scadenza del termine, alla data stabilita o all'avveramento della condizione;
  8. se l'esecuzione è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del creditore, è possibile dare avvio al procedimento di esecuzione soltanto in presenza di un documento scritto che attesti che la garanzia è stata fornita e quando una copia del documento in parola è stata notificata al debitore o gli è notificata unitamente all'avviso di avvio del procedimento;
  9. se l'esecuzione di un titolo esecutivo è subordinata al contemporaneo adempimento, da parte del creditore, di un'obbligazione a favore del debitore, l'ufficiale giudiziario può procedere con l'esecuzione solo dopo l'adempimento dell'obbligazione da parte del creditore o, se il creditore o l'ufficiale giudiziario hanno offerto al debitore tale adempimento, dopo che il debitore ha, senza giustificato motivo, rifiutato l'adempimento o ritardato l'accettazione per altre ragioni;
  10. se il creditore necessita, ai fini dell'esecuzione forzata, di un certificato attestante i diritti di successione o di qualsiasi altro documento, egli può chiederne, in luogo del debitore, l'emissione a un notaio o a un ente amministrativo. Nel procedere in tal senso il creditore deve presentare il titolo esecutivo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Il credito può essere azionato sui beni mobili e immobili e sui diritti di proprietà del debitore. Se il debito è sorto in ragione del mancato pagamento del mantenimento dei figli, nel corso di procedimenti di esecuzione, un organo giurisdizionale può sospendere taluni diritti del debitore e permessi concessi a quest'ultimo oppure vietarne l'emissione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Credito azionato su beni mobili

Se viene azionato un credito nei confronti di beni mobili, tali beni verranno pignorati e venduti. A partire dal pignoramento, il debitore non può disporre del bene pignorato. Il credito vantato da un creditore unitamente alle penalità di ritardato pagamento e ad altre domande accessorie la cui entità è indicata nel titolo esecutivo saranno soddisfatti utilizzando i fondi ottenuti dalla vendita. I beni mobili non saranno pignorati qualora si possa presumere che i fondi che si ricaverebbero dalla loro vendita siano sufficienti a coprire soltanto le spese di esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasferirà i fondi versati sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario a seguito dell'esecuzione forzata in relazione ai beni del debitore (in appresso "proventi dell'esecuzione") al creditore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di detti fondi.

Se un credito pecuniario è azionato nei confronti dello Stato o di un'amministrazione locale, verrà fatta richiesta di pagamento in denaro. Se la richiesta di pagamento non è evasa entro un lasso di tempo ragionevole, verrà data esecuzione al credito sui beni.

A partire dal pignoramento, il creditore detiene un privilegio sul bene pignorato. Un privilegio sui beni pignorati concede a un creditore i medesimi diritti di un privilegio stabilito sulla base di un contratto o di un vincolo statutario, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

L'ufficiale giudiziario vende i beni mobili pignorati mediante asta pubblica elettronica o dal vivo nel contesto della quale non è possibile esercitare il diritto di prelazione. Su richiesta di un creditore o di un debitore, un ufficiale giudiziario può vendere i beni pignorati in maniera diversa da un'asta dal vivo od elettronica nel caso in cui tale asta abbia avuto esito negativo oppure si possa presumere che il bene non possa essere venduto ad un'asta o che i proventi dell'esecuzione ottenibili mediante la vendita all'asta sarebbero significativamente inferiori a quelli conseguibili attraverso la vendita del bene in qualsiasi altra maniera.

L'ufficiale giudiziario distribuisce i proventi dell'esecuzione ottenuti dalla vendita dei beni tra i creditori ed altre persone aventi diritto a tali proventi secondo l'ordine di ottenimento dei privilegi o in base a un accordo stipulato tra i creditori. L'importo residuo in seguito al pagamento delle spese di esecuzione e al soddisfacimento dei crediti verrà restituito al debitore. Se i proventi dell'esecuzione non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti e i creditori non riescono a giungere a un accordo in merito alla distribuzione dei fondi, l'ufficiale giudiziario distribuirà i proventi dell'esecuzione tra i creditori che partecipano ai procedimenti di esecuzione in conformità con un piano di distribuzione. Le spese di esecuzione vengono detratte dai proventi da distribuire in base al piano di distribuzione.

Credito azionato su beni immobili

Se un credito viene azionato su beni immobili, tali beni saranno pignorati e venduti oppure saranno soggetti ad amministrazione giudiziaria nel qual caso il credito vantato da un creditore sarà soddisfatto utilizzando i proventi di tale amministrazione giudiziaria. È possibile azionare un credito su un bene immobile se il debitore è iscritto nel registro immobiliare quale proprietario di tale bene o se il debitore è un successore a titolo universale del proprietario iscritto nel registro immobiliare. Un credito vantato nei confronti di beni immobili viene azionato anche in relazione a beni soggetti a ipoteca.

Al fine di pignorare i beni immobili, un ufficiale giudiziario registrerà i beni immobili, i loro confini e qualsiasi altro bene soggetto a ipoteca, vieterà il diritto di disporre degli stessi e farà iscrivere una annotazione in merito a tale divieto nel registro immobiliare. Una volta pignorati, i beni immobili rimangono nel possesso del debitore che li può amministrare e utilizzare nei limiti della gestione ordinaria, fatto salvo il caso in cui i beni siano sottoposti ad amministrazione giudiziaria. A partire dal pignoramento, il debitore non può disporre del bene pignorato. Se al momento del pignoramento di un bene immobile il pignoramento si estende anche a beni mobili, è possibile disporre di questi ultimi nei limiti della gestione ordinaria. I beni immobili vengono venduti tramite un'asta obbligatoria oppure dal debitore sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario nel qual caso è necessario il consenso preventivo del creditore.

I beni immobili sono soggetti ad amministrazione giudiziaria sulla base di una domanda presentata da un ufficiale giudiziario, un creditore o un debitore. L'amministratore giudiziario può prendere possesso della proprietà immobiliare sulla base del provvedimento che dispone la sua nomina ad amministratore. Un amministratore ha il diritto e l'obbligo di effettuare tutte le operazioni e tutti gli atti necessari per la conservazione delle condizioni e per la gestione ordinaria dei beni immobili. L'amministrazione giudiziaria terminerà a fronte di una decisione emessa da un ufficiale giudiziario in seguito al soddisfacimento del credito del creditore.

L'ufficiale giudiziario distribuisce i proventi dell'esecuzione ottenuti dalla vendita e dall'amministrazione giudiziaria dei beni immobili tra i creditori e le altre persone aventi diritto a tali proventi sulla base del loro rango indicato nel registro immobiliare e nell'ordine di pignoramento oppure sulla base di un accordo concluso tra i creditori. Le spese di esecuzione vengono detratte dai proventi dell'esecuzione da distribuire in base al piano di distribuzione.

Credito azionato su diritti di proprietà

È possibile azionare un credito su un conto del debitore. L'istituto di credito informa l'ufficiale giudiziario dell'esistenza o dell'assenza di un conto. Il conto è sottoposto a pignoramento sulla base di un atto di pignoramento nella misura indicata nello stesso. I fondi presenti sul conto vengono quindi trasferiti, per una somma pari all'importo pignorato sulla base dell'atto di pignoramento, sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario a meno che il titolo esecutivo sia una decisione a garanzia di un'azione diversa da una tale decisione concernente una richiesta di mantenimento dei figli in pendenza del procedimento giudiziario. Se, al momento del pignoramento, sul conto del debitore non sono presenti fondi tali da coprire la somma indicata nell'atto di pignoramento, anche i fondi versati su tale conto in seguito al pignoramento saranno considerati pignorati fino alla concorrenza dell'importo residuo. I fondi versati sul conto in seguito al pignoramento vengono quindi trasferiti sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario fino all'esecuzione dell'atto di pignoramento. Se l'ufficiale giudiziario consegna un atto di pignoramento del conto del debitore a un istituto di credito ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo si considera operare rispetto a ogni conto aperto dal debitore in futuro. Un istituto di credito o di pagamento può decidere di non aprire un conto a nome di un debitore che è già titolare di un conto nei confronti del quale lo stesso istituto dà esecuzione a un atto di pignoramento emesso da un ufficiale giudiziario.

È possibile azionare un credito su titoli. Al fine del pignoramento dei titoli elencati all'articolo 2 della väärtpaberite keskregistri seadus (legge estone sulla tenuta del registro dei titoli), l'ufficiale giudiziario impartirà al conservatore del registro l'istruzione di inserire un'annotazione del divieto degli atti di disposizione sui diritti e le obbligazioni. Un titolo viene pignorato nel momento del suo congelamento nel registro. L'ufficiale giudiziario vende i titoli secondo le disposizioni in materia di crediti azionati su beni mobili. L'ufficiale giudiziario può registrare un titolo registrato a nome dell'acquirente e può presentare le richieste necessarie a tal fine in luogo del debitore. L'ufficiale giudiziario presenterà un pagherò cambiario, un assegno o un payment bond se il titolo lo consente.

È possibile azionare un credito su una partecipazione azionaria in una società a responsabilità limitata. Se una partecipazione azionaria in una società a responsabilità limitata non è iscritta nel registro gestito dal väärtpaberite keskregister (depositario centrale dei titoli), le quote saranno considerate pignorate secondo la procedura prevista per il pignoramento di beni mobili. L'ufficiale giudiziario informa il consiglio d'amministrazione della società a responsabilità limitata del pignoramento. L'ufficiale giudiziario vende le quote di una società a responsabilità limitata secondo le disposizioni in materia di crediti azionati su beni mobili. L'ufficiale giudiziario che ha alienato le quote notifica il loro trasferimento, nel rispetto delle modalità previste dal ministero competente in materia, al conservatore dell'äriregister (registro delle imprese) entro due giorni dalla vendita all'asta.

Oltre a quanto sopra, è possibile azionare un credito anche in relazione a obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi, la quota societaria detenuta da una persona fisica in una società di persone operante nell'edilizia, una porzione della quota societaria di un socio in una società di persone, un diritto inalienabile e altri diritti di proprietà.

Limitazione dei diritti nel caso in cui sia dovuto il mantenimento dei figli

Se un debitore non paga regolarmente il mantenimento dei figli entro tre mesi nel corso dei procedimenti di esecuzione avviati per la riscossione di tale mantenimento e l'ufficiale giudiziario non è stato in grado di riscuoterlo in relazione ai beni del debitore, con il consenso del creditore e sulla base di una domanda dell'ufficiale giudiziario, nonché dopo aver ammonito una prima volta il debitore, un organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza di sospensione dei seguenti diritti e permessi a tempo indeterminato:

  • diritti di caccia;
  • il diritto di guidare veicoli a motore;
  • porti d'arma e autorizzazioni per l'acquisto di armi;
  • il diritto di guidare imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
  • la licenza di pesca.

L'organo giurisdizionale può, alle stesse condizioni, dichiarare non validi i seguenti documenti del debitore e vietarne l'emissione per un massimo di due anni:

  1. passaporto estone;
  2. passaporto per stranieri;
  3. documento di viaggio per i rifugiati;
  4. documento di viaggio temporaneo;
  5. libretto di navigazione;
  6. certificato di servizio a bordo di navi;
  7. passaporto diplomatico.

Se, sulla base della presente sezione, l'organo giurisdizionale limita un diritto del debitore, sospende la sua autorizzazione, o entrambi, oppure invalida un documento in suo possesso, deve anche, con la stessa ordinanza, vietare la concessione dello stesso diritto, autorizzazione o documento, o di tutto quanto precede. L'organo giurisdizionale può limitare contemporaneamente diversi diritti elencati nella presente sezione, sospendere la validità di diverse autorizzazioni o dichiarare non validi diversi documenti e vietarne l'emissione.

Tramite un'ordinanza, un organo giurisdizionale ripristinerà un diritto o la validità di un permesso di un debitore e gli consentirà di ottenere nuovamente un diritto, un permesso o un documento su richiesta del debitore se:

  • il debitore ha pagato il mantenimento dei figli per almeno tre mesi;
  • il debitore ha concordato con il creditore un piano di rientro e lo ha rispettato per almeno tre mesi consecutivi;
  • il rifiuto al ripristino di un diritto o a consentire nuovamente la concessione di un diritto fosse ingiusto per il debitore;
  • l'obbligazione di versare il mantenimento dei figli è scaduta.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il termine di prescrizione per i crediti accertati con una sentenza passata in giudicato e per i crediti derivanti da una transazione giudiziale o da un altro titolo esecutivo è di 10 anni. Il termine di prescrizione decorre a partire dal momento in cui la sentenza passa in giudicato o dall'emissione di qualsiasi altro titolo esecutivo, ma non prima che il credito diventi esigibile.

Il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni ricorrenti, fatta eccezione per i crediti relativi al soddisfacimento di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, è di tre anni per ciascuna singola obbligazione, indipendentemente dalla base giuridica del credito. Il termine di prescrizione decorre a partire dalla fine dell'anno civile in cui il credito corrispondente all'obbligazione diventa esigibile. Il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni di mantenimento dei figli è di 10 anni per ciascuna singola obbligazione.

In caso di decesso del debitore in pendenza del procedimento di esecuzione, tale procedimento continua a carico del suo patrimonio, salvo diversa previsione della legge.

Prima della scadenza del termine previsto per la rinuncia a un patrimonio o per l'accettazione dell'eredità, il procedimento di esecuzione fondato su un credito vantato nei confronti di un bene può continuare soltanto nei confronti di tale bene. In tal caso, non è possibile azionare un credito nei confronti dell'intero patrimonio oggetto dell'eredità per obbligazioni dovute personalmente dal successore.

Se un titolo esecutivo è opponibile anche al successore legale del creditore o del debitore specificato in tale titolo, un ufficiale giudiziario lo accetterà ai fini dell'esecuzione se la successione legale gli è stata provata mediante sentenza emessa da un organo giurisdizionale, estratto da un pubblico registro o atto notarile. Lo stesso si applica quando viene data esecuzione a una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale nei confronti del possessore di un bene oggetto di controversia e il possessore di tale bene cambia in seguito alla pronuncia della decisione;

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Un soggetto parte di un procedimento esecutivo può presentare un reclamo dinanzi all'ufficiale giudiziario, per contestare una sua decisione o le azioni da esso compiute nel dare esecuzione a un titolo esecutivo o nel negare l'azione esecutiva, entro 10 giorni dalla data in cui il reclamante viene a conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza della decisione o dell'azione corrispondente, salvo diversa previsione di legge.

Un soggetto parte di un procedimento può impugnare la decisione pronunciata da un ufficiale giudiziario su un reclamo dinanzi al tribunale di contea nella cui giurisdizione ricade la sede dell'ufficiale giudiziario entro 10 giorni dalla pronuncia della decisione. L'impugnazione di una decisione o attività dell'ufficiale giudiziario può essere presentata soltanto se è stato preventivamente proposto reclamo dinanzi a quest'ultimo.

Salvo diversa previsione di legge, nell'ambito del procedimento di esecuzione è possibile proporre impugnazione contro un'ordinanza di un giudice.

Le parti possono altresì presentare un'impugnazione dell'ordinanza di un tribunale di contea sulla sospensione di un diritto e sulla validità di un permesso rilasciato a un debitore e sul divieto di concedere un diritto o un permesso al debitore seguendo la procedura prevista nel Il link si apre in una nuova finestratsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile). È possibile impugnare anche la decisione di una corte distrettuale in merito a un'impugnazione contro una decisione del tribunale di contea.

Il debitore può agire nei confronti del creditore affinché il titolo alla base dell'esecuzione forzata sia dichiarato inammissibile, in particolare quando il credito è stato soddisfatto, posticipato o posto in compensazione. La soddisfazione dell'azione non pregiudica la validità o il valore giuridico del titolo esecutivo. Tali impugnazioni saranno ammissibili soltanto se i motivi sui quali si basano sorgono dopo che la decisione dell'organo giurisdizionale è passata in giudicato. Tale azione può essere proposta fino alla fine del procedimento di esecuzione (articolo 221 del codice della procedura di esecuzione).

Un soggetto terzo che vanta un diritto su un bene sottoposto ad esecuzione forzata idoneo a ostare all'esercizio dell'azione esecutiva, in particolare il diritto di proprietà o un diritto reale limitato, può chiedere che il bene sia svincolato dal pignoramento o che l'esecuzione forzata sia dichiarata inammissibile per altre ragioni da parte dell'organo giurisdizionale competente ratione loci per l'esecuzione forzata.

Entro 30 giorni dalla consegna di una relazione su una vendita all'asta, una parte del procedimento di esecuzione può promuovere un'azione giudiziaria affinché un organo giurisdizionale dichiari nulla tale vendita all'asta se il bene è stato venduto a una persona che non aveva il diritto di acquistarlo o se la vendita all'asta è stata condotta sulla base di un pignoramento nullo o in violazione di altre condizioni fondamentali per la vendita all'asta. Se una vendita all'asta viene dichiarata non valida, il debitore può richiedere che l'acquirente restituisca un bene venduto ai sensi dell'articolo 80 dell'Il link si apre in una nuova finestraasjaõigusseadus (legge sulla proprietà) oppure, qualora ciò sia impossibile, può presentare una domanda sulla base delle disposizioni in materia di arricchimento senza causa; una parte può chiedere a un ufficiale giudiziario di risarcire il danno ai sensi della kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Lo svolgimento dei procedimenti di esecuzione è disciplinato dal codice della procedura di esecuzione. Le restrizioni in materia di pignoramento di beni sono fissate dall'articolo 53, primo comma, che stabilisce che è vietato pignorare più beni di un debitore rispetto a quanto sia necessario per soddisfare un credito vantato da un creditore e per coprire le spese di esecuzione, a meno che sia impossibile soddisfare tale credito in qualsiasi altro modo. Il pignoramento non è valido e da esso non deriva alcun effetto giuridico in caso di violazione materiale delle disposizioni procedurali relative al pignoramento, in particolare se:

  1. i beni vengono pignorati senza disporre di un titolo esecutivo valido;
  2. al debitore non è stata notificato alcun avviso di esecuzione;
  3. i beni vengono pignorati da una persona non autorizzata a farlo;
  4. un debitore non ha ricevuto notifica, in misura notevole, dei propri diritti nei procedimenti di esecuzione e ciò ha determinato una violazione dei diritti del debitore (articolo 55 del codice della procedura di esecuzione).

L'elenco dei beni non soggetti a pignoramento è riportato all'articolo 66 del codice della procedura di esecuzione. I seguenti beni non possono essere pignorati o venduti nel corso di procedimenti di esecuzione:

  1. gli effetti personali di un debitore e gli oggetti domestici, stoviglie, vestiti, biancheria da letto, letti e altri oggetti ad uso domestico che sono essenziali per soddisfare le esigenze della famiglia, tenendo conto dell'ammontare del debito del debitore;
  2. almeno un dispositivo tecnico che garantisca al debitore la possibilità di esercitare il diritto di ricevere informazioni come prescritto dall'articolo 44, primo comma, della Eesti Vabariigi põhiseadus (costituzione della Repubblica di Estonia);
  3. i prodotti alimentari necessari per il debitore e la sua famiglia per un mese e il materiale di riscaldamento necessario per riscaldare l'abitazione durante un periodo di riscaldamento oppure, se tale fornitura non avviene al momento dell'esecuzione e l'acquisizione di tale fornitura non è garantita in alcun altro modo, una somma di denaro necessaria per l'acquisizione di detta fornitura;
  4. attrezzature agricole, bovini, fertilizzanti e prodotti agricoli primari di una persona attiva nel settore dell'agricoltura essenziali per consentire al debitore di mantenere sé stesso e la sua famiglia fino al raccolto successivo;
  5. beni fondamentali per continuare le attività economiche o professionali o il rapporto di lavoro o di servizio di una persona fisica;
  6. libri e altri oggetti utilizzati dal debitore o da un suo familiare per studi o attività di culto;
  7. documenti contabili, documenti familiari, fedi nuziali, insigne e decorazioni appartenenti al debitore;
  8. arti artificiali, occhiali e altri dispositivi medici necessari a causa di una disabilità fisica, utilizzati dal debitore o da un suo familiare;
  9. oggetti necessari per un funerale nella famiglia del debitore;
  10. le raccolte museali di musei statali, musei comunali e musei di persone giuridiche di diritto pubblico e oggetti appartenenti a tali raccolte, nonché le collezioni o gli oggetti museali statali il cui utilizzo è concesso a una fondazione;
  11. documenti d'archivio;
  12. altri beni il cui pignoramento è in conflitto con la legge o i principi morali;
  13. attivi statali soggetti a commercio limitato e beni di cui lo Stato o un'amministrazione locale in veste di debitore necessita per lo svolgimento di compiti pubblici e il cui trasferimento è contrario agli interessi pubblici. Prima di prendere una decisione corrispondente, è necessario sentire il parere di un rappresentante di un ministero o di un'agenzia competente.

I beni specificati ai punti 1), 2), 4) e 5) di cui sopra possono essere pignorati nel caso in cui un venditore richieda un'esecuzione forzata sulla base di un credito pecuniario garantito da una riserva di proprietà in ragione della vendita di tali beni. I beni necessari per il culto di cui al punto 6) possono essere pignorati se utilizzati in maniera contraria ai principi morali o punibile.

Ai sensi dell'articolo 67 del codice della procedura di esecuzione, gli animali tenuti a casa per fini non commerciali non possono essere pignorati. Sulla base della domanda di un creditore, un organo giurisdizionale può consentire il pignoramento di un animale di alto valore se il divieto di pignoramento viola in maniera significativa gli interessi del creditore che prevalgono su quelli di protezione degli animali o sugli interessi legittimi del debitore.

Le restrizioni relative a qualsiasi pignoramento di reddito sono specificate agli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione. Non è possibile azionare un credito in relazione ai seguenti redditi:

  1. prestazioni familiari statali;
  2. prestazioni sociali a favore di persone disabili;
  3. prestazioni sociali ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge sull'assistenza sociale;
  4. indennità di disoccupazione, sussidi, indennità di trasporto e alloggio e sussidi per l'avvio di imprese versati tramite l'Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione contro la disoccupazione);
  5. risarcimenti ricevuti da chi ha causato lesioni fisiche o disturbi alla salute, ad eccezione delle indennità per perdita di guadagno e risarcimenti per danni non patrimoniali;
  6. indennità di capacità lavorativa;
  7. alimenti previsti dalla legge;
  8. prestazioni di assicurazione sanitaria ai sensi della Il link si apre in una nuova finestraravikindlustuse seadus (legge sull'assicurazione sanitaria), escluse le prestazioni per temporanea incapacità lavorativa;
  9. pensioni statali nella misura prevista dalla legge;
  10. sostegno in caso di scarcerazione;
  11. l'indennità versata alle persone vittime di repressione sulla base della legge sulle persone vittime di repressione sotto i regimi di occupazione (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Se azionare un credito nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito di un creditore e se il pignoramento è equo in considerazione del tipo di credito e del livello di reddito, è possibile azionare un credito in relazione ai redditi di cui ai punti da 5) a 7) su richiesta del creditore. Se possibile, un ufficiale giudiziario sentirà il debitore prima di prendere una decisione.

Il reddito non è oggetto di pignoramento se è inferiore al salario minimo mensile o alla proporzione corrispondente di reddito per una settimana o un giorno [1].

Se azionare un credito nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito per il mantenimento dei figli, è possibile pignorare fino a metà del reddito in questione. Se l'importo pignorato a tal fine è inferiore alla metà dell'ammontare stabilito alla sottosezione 1 della presente sezione, è possibile pignorare fino a un terzo del reddito del debitore.

Se l'esecuzione nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito, è possibile pignorare, ogni mese, fino al 20 % del reddito del debitore (laddove questo sia inferiore all'importo stabilito) meno il minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Ciò indipendentemente dal numero di procedimenti di esecuzione in corso nei confronti del debitore. Il reddito non è oggetto di pignoramento se è inferiore al minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Tale disposizione non si applica all'esecuzione dei crediti per il mantenimento dei figli. Se il debitore ha delle persone a carico, il 20 % è calcolato sulla base del reddito rimanente al netto dell'importo impignorabile calcolato per ciascuna persona a carico e del minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Entro il 1º febbraio di ogni anno, Statistics Estonia pubblica il minimo vitale nozionale (in euro), basato sui dati dell'anno precedente, nell'Ametlikud Teadaanded, il bollettino degli annunci ufficiali.

Se, a norma di legge, un debitore mantiene un'altra persona o le versa un mantenimento, l'importo non soggetto a pignoramento aumenta di un terzo del salario minimo mensile per persona a carico, a meno che il credito per il mantenimento dei figli non sia soggetto a esecuzione forzata. Dei redditi che superano l'importo non soggetto a pignoramento, fino a due terzi di un importo equivalente a cinque volte il salario minimo e tutti i redditi che superano un importo equivalente a cinque volte il salario minimo possono essere pignorati, a condizione che l'importo soggetto a pignoramento non superi i due terzi del reddito totale (ciò non è applicabile se l'oggetto dell'esecuzione forzata è un credito per obbligazioni alimentari).

Ai sensi dell'articolo 133 del codice della procedura di esecuzione, su richiesta di un debitore, un ufficiale giudiziario annullerà il pignoramento del conto del debitore entro tre giorni lavorativi nella misura in cui garantisca al debitore reddito non soggetto a pignoramento (restrizioni prescritte dagli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione).Se un reddito superiore a un mese viene trasferito sul conto di un debitore, entro tre giorni lavorativi e su richiesta del debitore, l'ufficiale giudiziario annullerà il pignoramento del conto nella misura in cui garantisca al debitore reddito non soggetto a pignoramento per ciascun mese prepagato nel rispetto delle restrizioni previste dagli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione. Qualora non sia possibile stabilire il periodo di utilizzo del reddito trasferito sul conto del debitore, l'ufficiale giudiziario garantirà al debitore reddito non soggetto a pignoramento per un mese. Fino alla decisione in merito alla domanda, l'ufficiale giudiziario può sospendere il trasferimento di fondi ai creditori da un conto pignorato e svincolare il conto dal pignoramento nella misura necessaria per mantenere il debitore e i suoi familiari.

[1] Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 116 del governo della Repubblica, del 9 dicembre 2021, a partire dal 1º gennaio 2022, il salario minimo mensile per un impiego a tempo pieno è pari a 654 EUR e il salario minimo orario è pari a 3,86 EUR.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 17/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Irlanda

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Non esiste una definizione precisa di esecuzione in Irlanda. In termini pratici equivale al dare efficacia a una sentenza o a un'ordinanza emessa da un organo giurisdizionale. Tale azione di esecuzione viene solitamente sancita dall'organo giurisdizionale prima della sua attuazione.

Si riportano qui di seguito i mezzi più comuni per dare esecuzione a sentenze di natura civile e commerciale in Irlanda.

Esecuzione

Questo tipo di azione comporta il sequestro dei beni della parte soccombente in giudizio (debitore). L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza, su istanza della parte vittoriosa in giudizio (creditore), che dà istruzione al County Registrar (cancelliere della contea) (oppure allo Sheriff (sceriffo), nel caso di Dublino o Cork) di sequestrare beni fino alla concorrenza del valore del debito stabilito in giudizio (comprensivo delle eventuali spese giudiziarie sostenute). In seguito, tali beni possono essere venduti al fine di soddisfare il debito.

Registrazione

L'esistenza di una sentenza può essere resa di pubblico dominio tramite la sua iscrizione nel Register of Judgments (registro delle sentenze) presso l'High Court (Alta Corte). Detto registro contiene qualsiasi sentenza per la quale la parte creditrice abbia richiesto la registrazione, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia stata emessa da un District Court (tribunale distrettuale), una Circuit Court (Corte del circondario) oppure dall'Alta Corte. Il nome e l'indirizzo della parte debitrice, unitamente ai dettagli della sentenza, vengono pubblicati in alcuni quotidiani e in pubblicazioni commerciali quali la Stubbs Gazette. Inoltre, gli istituti di credito registrano tali informazioni e un mancato pagamento dell'importo dovuto a norma della sentenza può pregiudicare l'accesso del debitore a eventuali finanziamenti.

Dichiarazione giurata di ipoteca giudiziale

In giudizio la parte vittoriosa può rendere una dichiarazione giurata; a fronte della certificazione della sentenza da parte dell'organo giurisdizionale pertinente, tale dichiarazione può essere registrata nei confronti dei beni della parte debitrice. I proventi della vendita dei beni, fatte salve eventuali altre ipoteche precedenti, dovranno essere utilizzati per soddisfare il debito della parte debitrice prima di essere assegnati a quest'ultima in caso di eccedenze. Una tappa successiva può essere quella di chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un well charging order (provvedimento di sequestro conservativo) o un'ordinanza di vendita dei beni.

Ordinanze per il pagamento a rate/ordinanze di incarcerazione

A norma delle Il link si apre in una nuova finestraEnforcement of Court Orders Acts (leggi sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali) dal 1926 al 2009 esiste la possibilità di presentare un'istanza presso il tribunale distrettuale per ottenere un'ordinanza che disponga il pagamento rateale di un debito stabilito tramite una sentenza. In considerazione dei mezzi a disposizione della parte debitrice, un giudice deciderà l'importo delle rate da pagare. Un'ordinanza di incarcerazione può essere emessa soltanto nei confronti di persone fisiche e non di persone giuridiche, ossia di imprese. Il mancato pagamento in relazione a un'ordinanza di pagamento a rate può dar luogo a un'istanza per ottenere un'ordinanza di incarcerazione. Ciò significa che si può essere effettivamente incarcerati qualora non si sia in grado di effettuare il pagamento o ci si rifiuti di effettuarlo.

Pignoramento del reddito

Una parte vittoriosa in giudizio può richiedere un'ordinanza che imponga l'attuazione di deduzioni direttamente dal salario/dallo stipendio della parte debitrice. Per effetto di questo provvedimento il pagamento dell'importo trattenuto viene versato direttamente dal datore di lavoro della parte debitrice a favore della parte creditrice.

Ordinanza di pignoramento presso terzi

Qualora una parte vittoriosa in giudizio sia a conoscenza di un debito dovuto da terzi alla parte soccombente in giudizio, la parte creditrice può presentare un'istanza per fare sì che l'organo giurisdizionale emetta un'ordinanza che imponga a detta terza parte di corrispondere un determinato importo direttamente alla parte creditrice. Spetta all'organo giurisdizionale stabilire se emettere o meno tale ordinanza.

Custode secondo un'esecuzione equa ed efficace

Questo provvedimento comporta la nomina di un custode da parte dell'organo giurisdizionale rispetto, ad esempio, ai proventi della vendita di un bene ad opera della parte debitrice in vista della soddisfazione del debito. La decisione di nominare un custode è soggetta alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale.

È importante notare che la scelta tra i mezzi a disposizione per tentare di dare esecuzione a una sentenza spetta alla parte vittoriosa in giudizio e ai suoi consulenti legali. Il Il link si apre in una nuova finestraCourts Service (servizio di cancelleria) non suggerisce alcuna azione particolare. Il presente elenco non intende essere esaustivo, bensì è volto a descrivere semplicemente le procedure comuni utilizzate.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Nel caso di una sentenza nazionale, per poter dare esecuzione alla stessa può essere necessario ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza stessa (cfr. sopra). In alcuni casi, come ad esempio in caso di esecuzione e registrazione di una sentenza, non è necessario depositare un'istanza all'organo giurisdizionale e si può presentare un'istanza di esecuzione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale interessato.

Nel caso di sentenze emesse in altre giurisdizioni dell'UE, l'organo giurisdizionale competente è l'Alta Corte. Tuttavia, nel caso di pagamenti periodici di alimenti certificati come titolo esecutivo europeo in altre giurisdizioni dell'UE, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Hanno forza esecutiva le decisioni giudiziarie e talune decisioni stragiudiziali. Oltre alle ordinanze emesse dall'organo giurisdizionale, esse includono anche sentenze emesse nel quadro di procedimenti sommari registrate da un cancelliere presso l'Alta Corte oppure dal cancelliere della contea presso la Corte del circondario.

Spesso, per poter dare esecuzione a una sentenza è necessario ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza stessa. In alcuni casi, tuttavia, come ad esempio nel caso dell'esecuzione e della registrazione di una sentenza, non è necessario presentare un'istanza presso l'organo giurisdizionale. L'autorizzazione può essere data dalla cancelleria pertinente.

Nel caso di sentenze emesse in altre giurisdizioni alle quali va data esecuzione a norma dei regolamenti UE, l'organo giurisdizionale competente è l'Alta Corte (nel caso di pagamenti periodici di alimenti certificati come titolo esecutivo europeo, l'organo giurisdizionale competente è invece il tribunale distrettuale). Le funzioni in relazione al regolamento (CE) n. 44/2001 (sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applica alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015) sono state delegate al Master of the High Court (giudice dell'Alta Corte) ed è possibile presentare un'istanza in un'udienza pubblica nella quale si chiede che il suddetto giudice dichiari che la sentenza è eseguibile in Irlanda ed emetta una successiva ordinanza per la relativa esecuzione.

Una sentenza certificata come titolo esecutivo europeo emessa ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 è riconosciuta come una sentenza dell'Alta Corte, ha la stessa efficacia e viene eseguita di conseguenza. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di un provvedimento per il pagamento periodico di alimenti certificato come titolo esecutivo europeo è il tribunale distrettuale. Le norme nazionali che disciplinano questo procedimento sono riportate nel S.I. 274 del 2011.

Nel caso di una sentenza emessa in relazione a un credito non contestato da eseguire in un'altra giurisdizione dell'UE, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza è competente per le istanze in relazione alla sua esecuzione ai sensi del regolamento 805/2004 concernente i titoli esecutivi europei.

Solitamente l'istanza per l'esecuzione di una sentenza viene presentata all'organo giurisdizionale (o alla cancelleria dello stesso) da un avvocato, sebbene non sia necessario che un creditore si faccia rappresentare legalmente. Tutte le istanze presentate all'organo giurisdizionale devono essere depositate da un avvocato locale e non possono essere inviate per posta. Alcune istanze presentate alle cancellerie, come ad esempio quelle per l'esecuzione, la registrazione e la certificazione di una sentenza ai fini di una dichiarazione giurata di ipoteca giudiziale, possono essere presentate a mezzo posta. Informazioni in merito alle prassi e alla procedura da seguire possono essere ottenute contattando la sezione delle sentenze presso l'Alta Corte all'indirizzo HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Gli oneri (diritti) stabiliti dal servizio di cancelleria sono minimi e le tariffe attualmente in vigore sono riportate nella pagina Il link si apre in una nuova finestraFees Orders (diritti per le ordinanze) sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraservizio di cancelleria. Le spese che possono essere sostenute per gli onorari corrisposti ad avvocati e procuratori sono oggetto di negoziazione tra i creditori e i loro rappresentanti legali. L'organo giurisdizionale può imporre il pagamento di una parte o della totalità delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.

3.2 Le principali condizioni

L'articolo 15 della Il link si apre in una nuova finestralegge sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali del 1926 (come sostituita dall'articolo 1 della legge sugli organi giurisdizionali (n. 2) del 1986) prevede che, qualora un debito sia dovuto a norma di una sentenza, di una ordinanza o di un decreto, il creditore può presentare istanza al tribunale distrettuale per richiedere che quest'ultimo emetta un'ingiunzione di comparizione che imponga al debitore di prestarsi all'udienza per l'esame dei suoi mezzi da parte di un giudice del tribunale distrettuale. Un'istanza relativa a un titolo esecutivo deve essere presentata entro sei anni dalla data della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. Il creditore deve fornire la prova del debito originario e il debitore deve compilare una dichiarazione relativa ai suoi mezzi. L'articolo 16 della legge del 1926, così come modificata dall'articolo 9 della legge del 1986, consente di addurre prove e l'esame in contraddittorio del debitore o del creditore. Un titolo esecutivo può continuare a restare in vigore per un periodo di dodici anni a partire dalla data della sentenza, dell'ordinanza o del decreto pertinenti.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere soggetti a esecuzione tutti i tipi di beni, ad eccezione dei beni deperibili o di quelli detenuti dal debitore in conto vendita.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il mancato rispetto di un'ordinanza di un organo giurisdizionale può assoggettare la parte inadempiente a sanzioni per tale oltraggio. Le sanzioni che possono essere imposte da un organo giurisdizionale comprendono sanzioni pecuniarie o la detenzione fino a quando tale oltraggio non viene espiato. Di conseguenza non vi è alcun limite alla durata della detenzione di una persona. Ciò vale anche per qualsiasi terza parte che violi i termini di un'ordinanza di un organo giurisdizionale.

È importante osservare che, ai sensi dell'articolo 20 della Il link si apre in una nuova finestralegge sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali del 1926, la detenzione di un debitore a causa del mancato rispetto di un'ordinanza di pagamento a rate non funge da soddisfazione o estinzione del debito o di parte dello stesso e non priva il creditore della possibilità di ricorrere ad altre misure per recuperare i crediti vantati.

Le banche e gli altri istituti finanziari sono soggetti alle stesse obbligazioni di altri soggetti in relazione al rispetto delle ordinanze di un organo giurisdizionale. Per gli aspetti non specificamente trattati da un'ordinanza di un organo giurisdizionale si deve fare riferimento alla normativa e ai regolamenti che disciplinano i dati personali in possesso di una tale istituzione (ad esempio, la Il link si apre in una nuova finestraData Protection Act (legge sulla protezione dei dati) del 1988).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Alcune ordinanze indicheranno sempre il termine entro il quale l'interessato deve rispettare le prescrizioni dell'ordinanza, anche se potrebbe non essere sempre così. Una sentenza è valida per un arco di tempo di dodici anni, sebbene alcuni dei provvedimenti di esecuzione che possono essere concessi siano soggetti a termini stabiliti dal regolamento interno degli organi giurisdizionali o nella legislazione. Un esempio è un'ordinanza di esecuzione dell'Alta Corte che è valida per un anno dalla sua emissione. Scaduto tale termine, è necessario richiedere una nuova ordinanza di esecuzione.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Solitamente nei confronti del provvedimento di esecuzione non si applica un ricorso, così come autorizzato dalla cancelleria, bensì contro la sentenza di merito o l'ordinanza sulle quali si basa detto provvedimento. Una parte interessata può presentare istanza di ricorso dinnanzi all'organo giurisdizionale per ottenere l'annullamento di una sentenza o di un'ordinanza. I termini entro i quali deve essere presentato tale ricorso variano e sono i seguenti:

  • dal tribunale distrettuale alla Corte del circondario: 14 giorni dalla sentenza o dall'ordinanza;
  • dalla Corte del circondario all'Alta Corte: 10 giorni dalla data dell'ordinanza;
  • dalla Master Court all'Alta Corte: 6 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza oppure, nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa ex parte, dalla notifica di detta ordinanza oppure, se rifiutata, dalla data di tale rifiuto (un mese dalla notifica dell'ordinanza nel caso di esecuzione di una sentenza straniera ai sensi del regolamento 44/2001);
  • dall'Alta Corte alla Corte d'appello: 10 giorni o 28 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza, a seconda della natura del caso;
  • dall'Alta Corte o dalla Corte d'appello alla Corte suprema: 28 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Una sentenza è valida per un periodo di dodici anni e non è possibile proporre alcuna azione sulla scorta della sentenza in seguito alla scadenza dei 12 anni dalla data in cui la stessa è divenuta esecutiva. Inoltre, alcuni dei provvedimenti di esecuzione che possono essere concessi sono soggetti a termini stabiliti dal regolamento interno degli organi giurisdizionali o nella legislazione. Un esempio è un'ordinanza di esecuzione dell'Alta Corte che è valida per un anno dalla sua emissione. Scaduto tale termine, è necessario richiedere una nuova ordinanza di esecuzione. Un altro esempio è dato dal fatto che è necessario il consenso dell'organo giurisdizionale affinché venga emessa un'ordinanza di esecuzione da parte dell'Alta Corte nel caso in cui siano trascorsi più di sei anni dall'emissione del titolo esecutivo da parte dell'organo giurisdizionale.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Grecia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione consiste nell'ottenimento della soddisfazione forzata di un credito sostanziale riconosciuto in un titolo esecutivo, facendo ricorso all'assistenza delle autorità pubbliche. Per l'esecuzione vengono utilizzati i seguenti mezzi:

  • prelevamento di beni mobili con la forza;
  • sfratto da beni immobili con la forza;
  • pignoramento;
  • detenzione;
  • sanzioni pecuniarie;
  • amministrazione giudiziaria;
  • dichiarazioni che devono essere rese sotto giuramento.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Come definito nel [nuovo] codice di procedura civile (articoli 927-931 CPC), l'esecuzione viene esercitata da una persona avente il diritto di attuarla, la quale, nell'Apógrafo (copia ufficiale), conferisce il mandato corrispondente a un determinato ufficiale giudiziario e specifica come e, se possibile, rispetto a quali beni verrà eseguito il provvedimento. In caso di pignoramento, l'avente diritto designa come banditore un notaio della regione nella quale deve essere effettuato il pignoramento. Il mandato deve essere datato e firmato dal beneficiario o da un suo rappresentante. Tale mandato conferisce l'autorità di compiere qualsiasi atto di esecuzione, salvo diversamente specificato nello stesso.

L'ufficiale giudiziario al quale viene consegnata la copia ufficiale unitamente al mandato per l'attuazione dell'esecuzione ha il potere di riscuotere pagamenti e fornire una ricevuta scritta, nonché di restituire la copia ufficiale una volta pienamente soddisfatto il mandato. L'ufficiale giudiziario può accettare altresì un pagamento parziale, nel qual caso deve emettere una ricevuta e annotare tale eventualità sulla copia ufficiale. Un pagamento parziale non ostacola l'avanzamento dell'esecuzione.

Se necessario ai fini dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario ha l'autorità per accedere all'abitazione o ad altri locali di proprietà dal debitore, per aprire le porte ed effettuare indagini, nonché per aprire mobili, utensili o contenitori chiusi. L'ufficiale giudiziario può richiedere l'assistenza delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (solitamente della polizia), che devono fornire tale assistenza.

Nel caso in cui il debitore opponga resistenza durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può usare la forza per contrastare tale resistenza e richiedere l'intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (solitamente della polizia) al fine di ottenere assistenza.

L'ufficiale giudiziario redige un verbale per ciascun atto del procedimento di esecuzione. Qualora l'esecuzione non vada a buon fine, l'ufficiale giudiziario redige un verbale specificando i relativi motivi. Per qualsiasi reato commesso durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario deve preparare una relazione e presentarla al pubblico ministero competente.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un titolo esecutivo è un documento pubblico che certifica un credito e consente al presunto beneficiario di chiedere al debitore di rispettarne il contenuto tramite l'esecuzione. Le condizioni che devono essere soddisfatte sono l'esistenza di tale titolo e la validità del credito.

3.1 La procedura

L'esecuzione è un atto di giustizia, il cui scopo è quello di fornire protezione giuridica; non è quindi un atto amministrativo. Le istanze indirizzate ai funzionari incaricati dell'esecuzione e ogni atto di esecuzione costituiscono atti processuali. Le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'esecuzione sono le seguenti:

  • giurisdizione e competenza degli ufficiali giudiziari;
  • capacità di agire delle parti;
  • capacità di essere parte nel contesto di un procedimento giudiziario;
  • capacità di agire per conto di un cliente;
  • esistenza di un interesse legittimo;
  • capacità di citare ed essere citato in giudizio (di stare in giudizio);
  • esistenza di un titolo esecutivo;
  • esistenza di un credito che può essere soddisfatto tramite esecuzione.

È possibile dare esecuzione tanto a decisioni giudiziarie quanto a decisioni extragiudiziarie, senza che sia sempre necessario depositare un'istanza per ottenere un'ordinanza di un organo giurisdizionale che autorizzi l'esecuzione. Si riportano qui di seguito i titoli esecutivi:

  • sentenze definitive emesse da organi giurisdizionali greci;
  • sentenze emesse da organi giurisdizionali greci dichiarate provvisoriamente esecutive;
  • lodi arbitrali;
  • registrazioni di organi giurisdizionali greci contenenti una transazione o che determinano le spese processuali;
  • atti notarili;
  • ingiunzioni di pagamento emesse da giudici greci;
  • ordini di sfratto di inquilini;
  • titoli stranieri che sono stati dichiarati esecutivi;
  • provvedimenti e atti dichiarati costituire titoli esecutivi per legge.

I funzionari competenti per l'esecuzione si suddividono in funzionari diretti e indiretti. I funzionari diretti sono nominati dal creditore richiedente e sono: a) gli ufficiali giudiziari, che sono pubblici ufficiali non stipendiati aventi facoltà di agire per pignorare i beni in possesso del debitore, pignorare beni immobili, navi o aeromobili appartenenti al debitore, effettuare l'esecuzione diretta, arrestare i debitori la cui detenzione è stata ordinata, nonché preparare le vendite all'asta; b) i notai, o i giudici del tribunale civile distrettuale che li sostituiscono, i quali hanno il potere di condurre la vendita all'asta volontaria o forzata dei beni pignorati al debitore e di distribuire i proventi redigendo una graduatoria. I funzionari indiretti sono i funzionari di polizia, le forze armate e i testimoni dell'ufficiale giudiziario che collaborano nei casi in cui venga opposta o si minacci di opporre resistenza all'esecuzione. Tutti questi funzionari sono responsabili per qualsiasi violazione colposa dei loro obblighi nello svolgimento delle loro funzioni.

Il titolo esecutivo in sé viene emesso dalla persona avente il diritto di emetterlo, ad esempio, l'attore o il suo rappresentante, che può, ma non deve necessariamente, essere un avvocato. I costi di base dell'esecuzione sono i seguenti:

  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per il pignoramento di crediti fino a 590 EUR: 53 EUR; per crediti compresi tra 591 EUR e 6 500 EUR: 53 EUR più un supplemento del 2,5 % sull'importo; e per i crediti per importi pari a 6 500 EUR o superiori: 53 EUR più un supplemento dell'1 % sull'importo, con un tetto massimo pari a 422 EUR per ogni bene immobile, nave o aeromobile pignorato/a;
  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per la preparazione di ogni vendita all'asta o per la ripetizione del programma d'asta o per la sintesi della relazione di pignoramento per crediti fino a 590 EUR = 53 EUR, per i crediti compresi tra 591 EUR e 6 500 EUR = 2 % e per i crediti pari a 6 501 EUR o superiori = 1 %, con un tetto massimo pari a 210 EUR;
  • compenso del banditore = 30 EUR;
  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per qualsiasi altro atto di esecuzione = tra 240 EUR e 400 EUR, secondo quanto concordato tra l'ufficiale giudiziario e il suo cliente;
  • diritti per i testimoni spettanti all'ufficiale giudiziario = 30 EUR ciascuno; 60 EUR nel caso in cui testimone sia un ufficiale giudiziario;
  • se l'esecuzione viene annullata, i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono ridotti del 50 %;
  • 0,50 EUR per ogni chilometro che l'ufficiale giudiziario e testimoni devono percorrere dal luogo in cui hanno la loro sede al fine di svolgere qualsiasi atto;
  • diritti speciali spettanti all'ufficiale giudiziario a seconda del grado di complessità dell'esecuzione: come concordato tra l'ufficiale giudiziario e il suo cliente (questi diritti non vengono mai pagati dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione).

3.2 Le principali condizioni

Le condizioni sostanziali per l'esecuzione sono:

  • l'esistenza di un interesse legittimo, vale a dire della necessità dell'atto di esecuzione e della protezione giuridica che esso fornisce;
  • la validità del credito.

Lo scopo della disposizione prevista dalla legge in materia di esecuzione è quello di equilibrare nelle circostanze in esame gli interessi contrastanti dei creditori, da un lato, e dei debitori o di terzi, dall'altro. I criteri che gli organi giurisdizionali applicano al fine di concedere un provvedimento di esecuzione sono:

  • rapida soddisfazione dei creditori a costi ridotti;
  • tutela dei diritti della personalità e, in generale, degli interessi legittimi del debitore;
  • coincidenza di interessi tra il credito e il debitore per quanto riguarda la necessità di ottenere il miglior prezzo possibile dalla vendita all'asta;
  • protezione degli interessi di terzi.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L'oggetto dei provvedimenti di esecuzione può essere costituito dai beni del debitore e/o dal debitore stesso. I provvedimenti di esecuzione sono atti materiali realizzati da funzionari ai quali è stata conferita l'autorità per procedere in tal senso; tali atti determinano direttamente o indirettamente la soddisfazione dei crediti tramite esecuzione da parte dello Stato. Il provvedimento di esecuzione può essere attuato nei confronti dei seguenti beni:

  • beni mobili in possesso del debitore o in possesso del creditore o di un terzo disposti a consegnarli;
  • i diritti reali di proprietà del debitore in relazione a beni mobili di terzi;
  • somme di denaro;
  • crediti pecuniari vantati dalla persona soggetta a esecuzione nei confronti di terzi;
  • beni immobili appartenenti al debitore o diritti reali di proprietà del debitore;
  • navi;
  • aeromobili;
  • diritti di proprietà intellettuale, brevetti, diritti cinematografici.

Il provvedimento di esecuzione non può essere attuato nei confronti di quanto segue:

  • effetti personali del debitore e dei suoi familiari;
  • cibo e combustibile necessari al debitore e ai suoi familiari;
  • medaglie, cimeli, manoscritti, corrispondenza, documenti di famiglia e libri aziendali;
  • libri, strumenti musicali, opere d'arte;
  • utensili, macchinari, libri o altri oggetti necessari alle persone che lavorano per vivere;
  • beni deperibili;
  • quote di società di persone;
  • prestazioni alimentari stabilite per legge;
  • stipendio, pensione o prestazioni assicurative.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Il debitore deve rispettare la decisione che ordina il provvedimento di esecuzione, così come devono fare tutte le terze parti. Qualora venga opposta resistenza durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può contrastarla con forza e, al tempo stesso, richiedere l'intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. L'ufficiale giudiziario può assumere due testimoni adulti o un secondo ufficiale giudiziario. In caso di mancato rispetto da parte del debitore delle sue obbligazioni:

  • se il debitore non rispetta la sua obbligazione di compiere un'azione che può essere svolta anche da una terza persona, il creditore ha diritto di compiere tale azione a spese del debitore;
  • se il debitore non rispetta la sua obbligazione di compiere un'azione che non può essere svolta da una terza persona e dipende esclusivamente dal fatto che egli sia disposto o meno a svolgerla, l'organo giudiziario gli ordinerà di compiere tale azione e, qualora egli non la compia, gli comminerà una sanzione pecuniaria da versare a favore del creditore oppure una pena detentiva;
  • se il debitore è tenuto ad astenersi dal compiere una determinata azione o ad acconsentire al compimento di una data azione, l'organo giurisdizionale può assoggettare qualsiasi violazione a una sanzione pecuniaria a favore del creditore e a una pena detentiva.

Nessuno dei casi di cui sopra influenza il diritto del creditore di chiedere un risarcimento previsto dal diritto sostanziale per le perdite subite a seguito del mancato rispetto da parte del debitore delle sue obbligazioni. In linea di principio è possibile che un debitore disponga di un bene; tuttavia, se lo stesso viene pignorato, al debitore è fatto divieto di disporne e qualsiasi simile disposizione sarà nulla e priva di efficacia nei confronti della persona che aveva fatto pignorare detto bene, nonché nei confronti dei creditori che hanno presentato i loro crediti.

Se l'esecuzione concerne i conti bancari del debitore, la banca non è obbligata a rivelare all'esecutante dettagli precisi in merito agli stessi; tuttavia, se alla banca viene notificato un documento per il pignoramento delle somme di denaro in possesso del debitore, è vietato disporre dell'importo pignorato e una simile disposizione sarà nulla e priva di efficacia nei confronti della persona che aveva pignorato detto importo; inoltre, la banca deve indicare entro otto giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento se il credito pignorato (somme di denaro depositate nel conto corrente bancario) esiste e, qualora sia sufficiente a soddisfare la persona esecutante, deve versare all'esecutante la somma di denaro in questione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In linea di principio non vi è alcuna disposizione che impone al richiedente di rispettare determinati termini temporali; esistono alcune limitazioni temporali, ma si tratta di termini prima della scadenza dei quali non è possibile effettuare in maniera valida atti specifici, piuttosto che di termini vincolanti e non prevedono direttamente un termine decorso il quale il richiedente può avviare un'azione. La disposizione che prevede che diversi atti singoli debbano essere realizzati entro un determinato arco di tempo in seguito al pignoramento o prima di una vendita all'asta non modifica la sostanza del sistema. Al fine di evitare che il procedimento si trascini a tempo indeterminato, è stato definito soltanto un termine ultimo di un anno decorso il quale non è possibile effettuare il pignoramento o altri atti sulla base dello stesso provvedimento e non è possibile condurre una vendita all'asta sulla base di un pignoramento che, in virtù della scadenza di tale termine, è stato annullato tramite decisione di un organo giurisdizionale.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'unico mezzo di ricorso contro il procedimento di esecuzione consiste nella presentazione di un'istanza per l'annullamento di una sentenza contumaciale, che può essere depositata dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione o da qualsiasi creditore avente un interesse legittimo entro 15 giorni dal primo atto di esecuzione, se in relazione alla validità del titolo o ai procedimenti istruttori; fino all'atto finale dell'esecuzione qualora riguardi la validità di uno qualsiasi degli atti di esecuzione, dal primo atto all'ultimo; e sei mesi dalla realizzazione dell'atto finale qualora riguardi la validità di tale atto. Le istanze per l'annullamento di una sentenza contumaciale possono essere depositate anche da una terza parte che vanti un diritto nei confronti dell'oggetto dell'esecuzione che è stata contestata e che ha il diritto di citare lo stesso nei confronti della persona contro la quale è rivolta l'esecuzione, senza alcuna scadenza specifica. L'organo giurisdizionale avente competenza giurisdizionale è l'organo nel cui distretto si trova il luogo di esecuzione, nello specifico, il tribunale civile distrettuale se il titolo esecutivo è una decisione emessa dall'eirinodíkeio (tribunale civile distrettuale), e il monomelés protodíkeio (organo giurisdizionale di primo grado a giudice unico) in tutti gli altri casi. Il fatto che sia stata depositata un'istanza per l'annullamento di una sentenza contumaciale non sospende l'esecuzione; tuttavia, la sospensione del procedimento di esecuzione può essere ordinata tramite una decisione dell'organo giurisdizionale su richiesta del richiedente, con o senza la costituzione di una garanzia. Questa decisione viene comunicata ai funzionari incaricati dell'esecuzione, i quali non possono effettuare alcun atto di esecuzione senza essere specificatamente autorizzati a procedere in tal senso nella decisione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Le seguenti limitazioni si applicano in materia di esecuzione, in particolare per quanto concerne i beni pignorati. I seguenti beni sono esclusi dal pignoramento: a) i beni che hanno subito danni diretti; b) quote di società di persone; c) crediti alimentari derivanti da disposizioni di legge o testamentarie, nonché crediti per i contributi dei coniugi alle necessità familiari; d) crediti relativi a stipendi, pensioni o prestazioni assicurative, a meno che non vi siano crediti alimentari pendenti derivanti da disposizioni di legge o testamentarie o che gli stessi non siano rivolti a contribuire alle necessità familiari, nel qual caso la metà del bene può essere pignorata, tenendo conto delle somme ricevute dal debitore, della portata delle obbligazioni create dal loro matrimonio al soddisfacimento delle necessità familiari e dal numero di beneficiari; e) qualsiasi tipo di aiuto o di sussidi UE in possesso dell'OPEKEPE in qualità di terza parte, fino a quando tali importi non vengono depositati nel conto bancario dei beneficiari o altrimenti corrisposti agli stessi. L'esenzione di cui al paragrafo 2, lettera d), si applica anche quando il pagamento della somma di denaro avviene tramite il deposito su un conto bancario del debitore. L'esenzione si applica soltanto nella misura in cui il conto corrente presenti un saldo che non superi, nel periodo compreso tra l'ordine dell'esecuzione e il giorno del pagamento, l'importo del credito esonerato dall'esecuzione.

Inoltre, il debitore ha il diritto di presentare ricorso contro il procedimento di esecuzione tramite due mezzi di ricorso:

a) istanza di opposizione di cui all'articolo 933 del CPC, il quale statuisce che: qualsiasi obiezione espressa dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione e qualsiasi creditore avente un interesse legittimo, che riguarda la validità del titolo esecutivo, il procedimento di esecuzione o il credito, può essere realizzata soltanto depositando la notifica di opposizione presso il tribunale civile distrettuale, se il titolo esecutivo era stato emesso da tale organo, oppure presso l'organo giurisdizionale di primo grado a giudice unico, in tutti gli altri casi. Qualora vengano depositate più opposizioni mediante documenti distinti, il cancelliere deve assicurarsi che tutte queste opposizioni siano individuate ed esaminate nel contesto della stessa udienza presso l'organo giurisdizionale. Motivi di opposizione aggiuntivi possono essere presentati soltanto facendo uso di un'istanza particolare depositata presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale al quale l'opposizione è indirizzata. Ai sensi di tale istanza viene redatta una relazione che viene comunicata all'altra parte almeno otto (8) giorni prima dell'udienza. La discussione dell'opposizione deve essere programmata entro sessanta (60) giorni dal deposito e l'atto di citazione viene notificato al convenuto venti (20) giorni prima dell'udienza. L'organo giurisdizionale locale competente è il tribunale distrettuale del luogo di esecuzione se altri atti del procedimento di esecuzione seguono il provvedimento notificato; altrimenti l'organo competente è il tribunale di cui all'articolo 584. Se il titolo esecutivo è una sentenza o un'ingiunzione di pagamento, non sono ammesse obiezioni nella misura applicabile alla res giudicata, rispettivamente, a norma dell'articolo 330 e dell'articolo 633, secondo comma, lettera c). Gli aspetti contestati riguardanti la liquidazione del credito devono essere dimostrati esclusivamente per iscritto o tramite presentazione presso l'organo giurisdizionale. La decisione in merito all'opposizione deve essere emessa entro sessanta (60) giorni dalla sua discussione;

b) ai sensi dell'articolo 1000 del CPC, il debitore ha il diritto di chiedere la sospensione della vendita all'asta attuata nei suoi confronti. In particolare, su istanza del debitore, che non sarà accettata a meno che non venga depositata quindici (15) giorni lavorativi prima della data dell'asta, l'organo giurisdizionale di cui all'articolo 933, esaminando il caso in seguito alla procedura di cui agli articoli 686 e seguenti, può sospendere la vendita all'asta per un termine massimo di sei (6) mesi dalla data originaria della stessa, qualora non vi sia alcun rischio di ledere il creditore esecutante e laddove si possa ragionevolmente prevedere che il debitore sia in grado di soddisfare detto creditore entro tale arco di tempo oppure che, qualora tale termine decorra inutilmente, i proventi della vendita all'asta saranno superiori. Tale sentenza deve essere emessa entro mezzogiorno dell'ultimo lunedì prima della vendita all'asta e la sospensione sarà sempre concessa a fronte del pagamento di: a) eventuali costi sostenuti per accelerare la vendita all'asta, che saranno stimati nella sentenza; e b) almeno un quarto della somma dovuta alla persona che intende accelerare detta vendita all'asta. La sentenza che sospende la vendita all'asta sarà comunicata al banditore il giorno stesso in cui viene emessa. Il pagamento deve essere effettuato entro le ore 10.00 del giorno della vendita all'asta e, in assenza di tale pagamento, la vendita sarà effettuata normalmente.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua spagnolo di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Spagna

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

In generale, con il concetto di esecuzione in materia civile e commerciale si indica che, se un trasgressore non rispetta volontariamente un provvedimento esecutivo (come ad esempio una sentenza definitiva), la parte attrice deve presentare un'istanza per l'esecuzione giudiziaria in modo da garantire che la decisione venga rispettata. Per esempio, qualora al convenuto sia stato ingiunto di pagare un debito ma questi non provveda al pagamento, al fine di recuperare detto credito la parte attrice (creditore) presenta un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione giudiziaria e ottiene il recupero mediante il pignoramento dei conti correnti o di beni immobili del debitore. Questi ultimi vengono quindi venduti all'asta e i proventi ottenuti dalla vendita vengono utilizzati per pagare l'importo dovuto al creditore.

L'esecuzione costituisce parte della risposta al mandato della Costituzione spagnola del 1978 che affida ai giudici e agli organi giurisdizionali il compito di formulare sentenze e di darne esecuzione (articoli 117 e 118 della Costituzione). Di conseguenza le parti del procedimento hanno l'obbligo di rispettare le sentenze e le altre decisioni giudiziarie, nonché di fornire la cooperazione necessaria per far rispettare ciò che è stato deciso. Spetta al giudice garantire che tali prescrizioni siano soddisfatte in maniera adeguata.

Dare esecuzione a una decisione di un organo giurisdizionale significa fare rispettare ciò che è stato ingiunto tramite la stessa e, per la parte che ha vinto il contenzioso, dare esecuzione al pieno diritto acquisito. Ciò può comportare il fatto che la parte attrice [in appresso l'ejecutante ("parte che richiede l'esecuzione")] richieda il rimborso di una somma di denaro, il diritto di imporre che una data azione venga compiuta o meno, per es. una costruzione, oppure che un diritto riconosciuto venga soddisfatto tramite l'iscrizione nel pubblico registro pertinente, a seconda del provvedimento in questione.

L'esecuzione può essere definitiva o provvisoria. In quest'ultimo caso e in determinate circostanze, una sentenza non ancora definitiva può essere oggetto di esecuzione per evitare che il creditore incorra in perdite durante il periodo transitorio (ossia per la durata delle fasi processuali del procedimento intrapreso contro tale decisione e fino a quando non viene emessa la sentenza definitiva) a causa di ritardi inerenti al procedimento (articoli 524-537 della Ley de Enjuiciamiento Civil - codice di procedura civile).

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

La legislazione spagnola conferisce la competenza per l'esecuzione delle sentenze ai giudici e agli organi giurisdizionali ai sensi delle leggi e delle norme in materia di competenza giurisdizionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione spagnola).

In linea con la Costituzione e ai sensi del codice di procedura civile (legge 1/2000 del 7 gennaio 2000, Boletín Oficial del Estado (BOE) (Gazzetta ufficiale spagnola) n. 7, dell'8 gennaio 2000, e successive modificazioni), che disciplina la procedura di esecuzione in materia civile, al giudice spetta il compito di monitorare la corretta attuazione del procedimento di esecuzione (articoli 545, 551, 552 e relative disposizioni). È il giudice che, su istanza della parte che richiede l'esecuzione, avvia il procedimento per mezzo di un "titolo esecutivo generale" che verrà emesso in seguito al riesame del titolo esecutivo. Il giudice emetterà altresì una decisione nel caso in cui il convenuto [in appresso l'ejecutado, ovvero la "parte soccombente in giudizio")] presenti un'opposizione nei confronti dell'esecuzione e avvii lo specifico procedimento di opposizione nei confronti dell'esecuzione di cui sotto.

I Letrados de la Administración de Justicia (cancellieri), precedentemente denominati "Secretarios judiciales", sono competenti per la definizione e l'adozione di provvedimenti specifici di esecuzione (richieste di pagamento, pignoramento di beni della parte soccombente in giudizio, detrazioni dai conti correnti, trattenute sugli stipendi, ecc.). Dopo che il titolo esecutivo è stato emesso dal giudice, spetta quindi al cancelliere monitorare il procedimento di esecuzione e adottare le decisioni corrispondenti, indipendentemente dal fatto che in alcuni casi possa essere presentato un ricorso contro tali decisioni dinanzi all'organo giurisdizionale.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

In generale, è necessario disporre di una sentenza definitiva o di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale oppure di qualsiasi altro titolo esecutivo che consenta l'esecuzione (esistono delle eccezioni secondo le quali una decisione non ancora definitiva può essere esecutiva, come nel caso dell'attuazione provvisoria di decisioni impugnate che è ammissibile in determinate circostanze).

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 517 del codice di procedura civile relative alla procedura di esecuzione e ai titoli esecutivi, l'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione deve basarsi su un titolo esecutivo. Sono esecutivi soltanto i seguenti titoli:

  1. una sentenza definitiva;
  2. lodi arbitrali e accordi di mediazione. Gli accordi di mediazione devono essere stati registrati a norma della Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (legge sulla mediazione in materia civile e commerciale);
  3. decisioni di organi giurisdizionali che approvano o confermano le transazioni e gli accordi giudiziari definiti nel corso del procedimento, corredate, se necessario, dalle corrispondenti deposizioni al fine di consentire una registrazione del loro contenuto effettivo;
  4. documenti pubblici, a condizione che siano prime copie. Qualora si tratti di seconde copie, queste devono essere emesse tramite un ordine dell'organo giurisdizionale che fa riferimento alla persona che subirà la perdita o alla persona che determina la perdita, oppure devono essere emesse con l'accordo di tutte le parti;
  5. strumenti di accordi commerciali sottoscritti dalle parti e da un mediatore commerciale che sia un membro di un'associazione professionale e li abbia esaminati, a condizione che essi siano accompagnati da un certificato nel quale il mediatore certifica che il contratto corrisponde alle iscrizioni e alle date riportate nel suo registro;
  6. titoli nominativi o al portatore legalmente rilasciati che rappresentano obbligazioni dovute e cedole, anch'esse pagabili, maturate su tali titoli, a condizione che le cedole corrispondano ai titoli e che tali titoli corrispondano alle quietanze.
    Una querela di falso di titoli formulata durante il processo di comparazione non impedirà l'emissione del titolo esecutivo, qualora le voci corrispondano, fatta salva la successiva possibilità da parte del debitore di presentare opposizione contro l'esecuzione, adducendo il fatto che il titolo è falso;
  7. certificati non scaduti rilasciati dagli organismi responsabili dei registri che mostrano i titoli rappresentati da scritture contabili stabilite nella Ley del Mercado de Valores (legge sul mercato dei valori mobiliari), a condizione che essi siano accompagnati da una copia dello strumento pubblico che rappresenta i titoli o, se del caso, l'emissione, laddove tale strumento sia richiesto dalla normativa vigente.
    I certificati di cui al paragrafo precedente non scadono quando viene richiesta od ordinata l'esecuzione;
  8. l'ordinanza dell'organo giurisdizionale che stabilisce l'importo massimo che può essere chiesto a titolo di risarcimento, emessa alle condizioni previste dalla legge nel contesto di procedimenti penali avviati in relazione ad eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto;
  9. altre decisioni e altri atti processuali che sono applicabili ai sensi della legge citata o di un'altra legge.

3.1 La procedura

Per quanto concerne i restanti aspetti, la procedura è stabilita negli articoli 548 e seguenti del codice di procedura civile; va osservato che il titolo esecutivo sarà emesso soltanto su richiesta di una delle parti e avrà la forma di un'istanza, come illustrato in appresso. Dopo che l'istanza di esecuzione è stata depositata presso l'organo giurisdizionale, quest'ultimo redige il "titolo esecutivo generale", sempre che le norme e le prescrizioni procedurali risultino soddisfatte. Dopo che detto titolo è stato emesso dal giudice, il cancelliere emette un decreto contenente gli opportuni provvedimenti di esecuzione specifici, nonché i provvedimenti di tracciamento e di indagine relativi ai beni della parte soccombente in giudizio, ritenuti adeguati per l'esecuzione.

Il titolo e il decreto di cui sopra, unitamente a una copia dell'istanza di esecuzione, vengono notificati alla parte soccombente in giudizio, indipendentemente dal fatto che possano essere adottate talune misure al fine di proteggere il creditore da potenziali perdite.

La parte soccombente in giudizio può opporsi all'esecuzione per motivi specifici, sostanziali (ad esempio l'avvenuto pagamento del debito) o procedurali (ad esempio qualora vi sono errori nel titolo presentato), ai sensi dell'articolo 556 e seguenti del codice di procedura civile. In questo caso, viene avviata una procedura di opposizione che consente l'esame delle prove e che si conclude con l'emissione di un provvedimento che sostiene il titolo esecutivo oppure che lo annulla in toto o in parte. La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Audiencia Provincial (tribunale provinciale) corrispondente.

3.2 Le principali condizioni

Come specificato in precedenza, è necessario che venga depositata un'istanza di esecuzione su richiesta della parte interessata, presentando la domanda contenente l'istanza di esecuzione. L'istanza di esecuzione deve contenere il titolo sul quale si basa l'esecuzione stessa, indicare l'esecuzione richiesta dall'organo giurisdizionale, i beni della parte soccombente in giudizio che possono essere pignorati, i provvedimenti di tracciamento e di indagine per individuare i beni del debitore nonché la persona o le persone contro la quale o le quali va effettuata l'esecuzione, identificando le stesse adeguatamente. Qualora il titolo esecutivo sia una decisione emessa da un cancelliere oppure una sentenza o una decisione emessa dall'organo giurisdizionale responsabile per l'esecuzione, l'istanza di esecuzione mira all'ottenimento del titolo di esecuzione da emettere, specificando la sentenza o la decisione che deve essere oggetto di esecuzione (articolo 549 del codice di procedura civile), mentre, in altri casi, l'istanza di esecuzione deve essere presentata unitamente ai documenti sui quali si fonda l'esecuzione (elencati all'articolo 550 del codice di procedura civile). Se l'istanza di esecuzione soddisfa i requisiti di cui sopra e se il titolo presentato è tale da consentire l'ingiunzione dell'esecuzione, quest'ultima verrà imposta tramite ordinanza del giudice oppure decreto del cancelliere, i quali, in caso di esecuzione relativa a somme di denaro, determineranno la somma che costituisce l'importo del capitale oggetto dell'esecuzione, unitamente all'importo provvisorio fissato per gli interessi e le spese, ferma restando la possibilità di provvedere al successivo saldo e adeguamento di detta somma; inoltre detti provvedimenti dovranno sempre identificare le persone interessate e i provvedimenti di esecuzione da adottare.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Fatti salvi taluni beni impignorabili di cui qui di seguito, va sempre sottolineato che i provvedimenti di esecuzione devono essere proporzionali all'importo per il quale è stata concessa l'esecuzione. Di conseguenza, se gli stessi sono considerati eccessivi l'organo giudiziario può ordinarne una moderazione o una riduzione. Inoltre, qualora siano insufficienti, la parte che richiede l'esecuzione può richiedere che gli stessi vengano integrati ampliando o aumentando i provvedimenti adottati. Qualora la parte che richiede l'esecuzione non sia a conoscenza dei beni di proprietà della parte soccombente in giudizio, l'organo giurisdizionale può essere invitato ad effettuare indagini Tali indagini vengono eseguite dal cancelliere, direttamente dall'organo giurisdizionale oppure presentando richieste alle autorità competenti. Tuttavia, esistono diversi scaglioni o diverse limitazioni ai pignoramenti e ai pignoramenti presso terzi di salari e stipendi, i quali sono elencati qui di seguito. L'esecuzione derivante da un'ingiunzione di pagamento di obbligazioni alimentari (stabilite nel contesto di un procedimento relativo a obbligazioni alimentari tra parenti o di un procedimento in materia di diritto di famiglia relativo a pagamenti di obbligazioni alimentari dovuti a favore di minori) è un'eccezione in quanto in questi casi l'esecuzione non è soggetta a scaglioni stabiliti per legge; in questi casi infatti è l'organo giurisdizionale che determina l'importo che può essere pignorato (articolo 608 del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda i beni impignorabili, gli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile statuiscono quanto riportato qui di seguito (nella versione spagnola originale i riferimenti al "Secretario judicial" vanno intesi essere riferimenti al "Letrado de la administración de justicia", ossia al cancelliere).

Articolo 605. Beni impignorabili

I seguenti beni non possono essere oggetto di pignoramento in nessun caso:

1. beni che sono stati dichiarati inalienabili;

2. diritti accessori che non possono essere alienati separatamente dal diritto principale;

3. beni che non hanno alcun valore di per sé;

4. beni espressamente dichiarati impignorabili da una qualsiasi disposizione di legge.

Articolo 606. Beni impignorabili della parte soccombente in giudizio.

Anche i seguenti beni sono impignorabili:

1. mobili e articoli per la casa, nonché vestiario della parte contro la quale è richiesta l'esecuzione e della sua famiglia, che non possono essere considerati superflui. in generale, articoli quali cibo, carburante e altri che, a parere dell'organo giurisdizionale, sono essenziali affinché la parte soccombente in giudizio e i suoi familiari possano vivere con dignità ragionevole;

2. libri e strumenti necessari alla parte soccombente in giudizio per poter esercitare la propria professione, arte o mestiere, laddove il loro valore non sia proporzionale all'importo del debito vantato;

3. articoli sacri e oggetti usati nella pratica di religioni legalmente registrate;

4. importi espressamente dichiarati impignorabili per legge;

5. beni e somme di denaro dichiarati impignorabili dai trattati ratificati dalla Spagna.

Articolo 607. Pignoramento di salari e pensioni

1. Non è possibile pignorare stipendi, salari, pensioni, retribuzioni o il loro equivalente qualora questi non superino l'importo del salario minimo.

2. Salari, stipendi, retribuzioni o pensioni di importo superiore al salario minimo possono essere pignorati in conformità con la seguente griglia:

1. per il primo importo aggiuntivo fino alla concorrenza di un importo equivalente a due volte il salario minimo, 30 %;

2. per l'importo aggiuntivo fino alla concorrenza di un importo equivalente a tre volte il salario minimo, 50 %;

3. per l'importo aggiuntivo fino alla concorrenza di un importo equivalente a quattro volte il salario minimo, 60 %;

4. per l'importo aggiuntivo fino alla concorrenza di un importo equivalente a cinque volte il salario minimo, 75%;

5. per qualsiasi importo che superi l'importo di cui sopra, 90 %.

3. Qualora la parte contro la quale viene richiesta l'esecuzione percepisca più di uno stipendio o di un salario, tutti gli importi percepiti saranno sommati insieme e la parte impignorabile sarà detratta una sola volta. Allo stesso modo, verranno aggiunti anche stipendi, salari, pensioni, retribuzioni o importi equivalenti del coniuge, a meno che i coniugi non siano in regime di separazione dei beni, evenienza della quale deve essere fornita prova al cancelliere.

4. Qualora la parte contro la quale viene richiesta l'esecuzione abbia familiari a carico, il cancelliere può ridurre del 10-15 % le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, secondo comma.

5. Qualora stipendi, salari, pensioni o retribuzioni siano soggetti a deduzioni permanenti o temporanee di natura pubblica ai sensi della normativa fiscale o previdenziale, l'importo netto ricevuto dalla parte soccombente in giudizio dopo tali deduzioni rappresenterà l'importo utilizzato come base per determinare l'importo da sequestrare;

6. I precedenti paragrafi del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da attività professionali e commerciali indipendenti.

7. Gli importi pignorati a norma della presente disposizione possono essere trasferiti direttamente su un conto designato in precedenza da detta parte che richiede l'esecuzione, qualora venga concessa l'approvazione all'esecuzione da parte del cancelliere competente.

In tal caso, sia la persona o l'organismo che realizza il pignoramento e il successivo trasferimento, sia la parte che richiede l'esecuzione, devono informare il cancelliere ogni tre mesi in merito agli importi rispettivamente inviati e ricevuti, fatta eccezione per il caso in cui la parte contro la quale è richiesta l'esecuzione presenti delle istanze perché quest'ultima ritiene che il debito sia stato completamente rimborsato invalidando pertanto il titolo esecutivo, oppure perché le trattenute e i trasferimenti non sono stati effettuati come previsto dal cancelliere.

L'ordinanza emessa dal cancelliere che consente il trasferimento diretto può essere impugnata presentando un appello diretto per il riesame dinnanzi all'organo giurisdizionale. Beni impignorabili.

Conformemente al regio decreto legge 8/2011 del 1° luglio 2011 sulle misure di sostegno ai titolari di mutui ipotecari, in vigore dal 7 luglio 2011, si apportano alcune precisazioni in merito a quanto disciplinato dal codice di procedura civile, ove l'articolo 1 del predetto decreto dispone quanto segue:

Articolo 1. Esenzione dal pignoramento del reddito familiare minimo.

"Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 della Ley Hipotecaria (legge sulle ipoteche) il prezzo ottenuto dalla vendita dell'abitazione principale oggetto di ipoteca, a seguito dell'esecuzione forzata in relazione a tale debito, non è sufficiente a coprire il prestito garantito, l'importo esente dal pignoramento di cui all'articolo 607, primo comma, del codice di procedura civile, sarà aumentato del 50 % e, inoltre, di un ulteriore 30 % del salario minimo per membro del nucleo familiare che non riceve un reddito, salario o pensione regolare superiore al salario minimo. A tal fine, per nucleo familiare si intendono il coniuge o il partner convivente e gli ascendenti e i discendenti e i discendenti di primo grado che vivono con la parte soccombente in giudizio.

Gli stipendi, i salari, le retribuzioni o le pensioni superiori al salario minimo e, se del caso, gli importi risultanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente che tutela l'unità familiare, saranno pignorati secondo la griglia di cui all'articolo 607, comma 2, della legge summenzionata".

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Nel caso di beni immobili o di altri beni che possono essere oggetto di registrazione, su richiesta della parte che richiede l'esecuzione, l'organo giurisdizionale può ordinare un'iscrizione di sequestro conservativo nel corrispondente registro pubblico (solitamente si tratta del registro immobiliare che è il registro per i beni immobili) al fine di garantire la successiva esecuzione.

In altri casi, possono essere concessi i seguenti provvedimenti:

  • contanti: confisca;
  • conti correnti: ordinanza di trattenuta inviata alla banca;
  • stipendi: ordinanza di trattenuta inviata al pagatore;
  • interessi, proventi ed entrate: trattenuta da parte di chi effettua il pagamento, amministrazione controllata o pagamento all'organo giurisdizionale;
  • titoli e strumenti finanziari: trattenuta degli interessi alla fonte, notifica inviata al regolatore della borsa o del mercato secondario (qualora i titoli siano quotati su un mercato pubblico) e notifica alla società emittente;
  • altri beni mobili: confisca.

Inoltre, al fine di garantire che l'esecuzione abbia luogo, tutte le persone e le entità pubbliche e private sono tenute a cooperare con i provvedimenti di esecuzione (a fronte dell'avvertimento che le stesse possono incorrere in una sanzione pecuniaria o addirittura nell'accusa di oltraggio alla corte, qualora non rispettino tale requisito). Ciò significa che esse devono fornire le informazioni richieste alle stesse o adottare le misure di garanzia in questione e che devono consegnare all'organo giurisdizionale tutti i documenti e i dati in loro possesso, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dal rispetto dei diritti fondamentali o dei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge in alcuni casi.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I provvedimenti di esecuzione non hanno una durata prestabilita e rimangono in vigore fino al completamento dell'esecuzione. Per quanto riguarda questi provvedimenti la parte che richiede l'esecuzione deve presentare istanza per ottenere l'esecuzione pertinente in ogni singolo caso. Ad esempio, in caso di pignoramento di beni mobili o immobili verrà richiesto lo svolgimento di una vendita all'asta. Il pagamento a favore della parte che richiede l'esecuzione sarà effettuato utilizzando le somme ottenute da detta vendita all'asta. In altri casi, ad esempio quando il provvedimento prevede la consegna di un bene alla parte che richiede l'esecuzione (come ad esempio in caso di sfratto per il mancato pagamento dell'affitto), i provvedimenti di esecuzione consisteranno nel restituire il possesso del bene alla parte che richiede l'esecuzione dopo che l'inquilino inadempiente del contratto è stato sfrattato dall'immobile.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Non è possibile presentare ricorso contro il provvedimento che autorizza l'esecuzione. Tuttavia, la parte soccombente in giudizio può presentare un'opposizione in seguito alla notifica dell'esecuzione. In tal caso, si svolgerà il procedimento di opposizione di cui sopra. L'opposizione può basarsi su motivi sostanziali o su vizi procedurali. I motivi di opposizione variano in base al titolo al quale si intende dare esecuzione (come previsto dagli articoli 556 e seguenti del codice di procedura civile, a seconda che si tratti: di una decisione procedurale emessa dal giudice o dal cancelliere, di un lodo arbitrale o accordo di mediazione; di provvedimenti che stabiliscono la sanzione massima emessi nel contesto di procedimenti penali relativi a incidenti stradali; di titoli di cui all'articolo 517, punti 4, 5, 6 e 7 del codice di procedura civile, nonché di altri documenti esecutivi di cui all'articolo 517, secondo comma, punto 9. Le opposizioni fondate su una pretesa eccessiva o su vizi procedurali sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 558 e 559 del codice di procedura civile). Va rilevato che l'organo giurisdizionale può aver già sollevato d'ufficio opposizione per alcuni di questi motivi (qualora l'organo giurisdizionale rilevi che una qualsiasi delle clausole contenute in un titolo esecutivo costituito da certificati, provvedimenti o documenti pubblici autenticati sia iniqua, detto organo è tenuto ad agire ex officio ascoltando le parti in merito alla questione ed emettendo una decisione in seguito a tale udienza). Le parti possono presentare ricorso contro l'ordinanza emessa dall'organo giurisdizionale di primo grado in risposta ai motivi di opposizione. Il ricorso sarà esaminato dall'Audiencia provincial (tribunale provinciale) pertinente.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Di conseguenza un provvedimento di esecuzione che si basa su una sentenza o una decisione di un organo giurisdizionale, su una decisione del cancelliere che approva una transazione giudiziaria o un accordo raggiunto nel corso del procedimento oppure su un lodo arbitrale o un accordo di mediazione, decade qualora la corrispondente richiesta di esecuzione non venga depositata entro cinque anni dal momento in cui la sentenza o la decisione sono diventate definitive (articolo 518 del codice di procedura civile).

Esiste anche un periodo di attesa prima dell'istituzione dell'esecuzione di decisioni procedurali (adottate dal giudice o dal cancelliere) oppure di lodi arbitrali o accordi di mediazione. Tale periodo è finalizzato a concedere alla parte soccombente in giudizio il tempo necessario per conformarsi volontariamente all'ordinanza, evitando così che la persona che si aggiudica la causa possa chiedere l'esecuzione. Di conseguenza, non sarà ordinata alcuna esecuzione di decisioni procedurali o arbitrali o di accordi di mediazione entro 20 giorni dalla data in cui la condanna diventa definitiva oppure dalla data in cui la decisione di approvare o di firmare l'accordo è stata notificata alla parte soccombente in giudizio (articolo 548 del codice di procedura civile). In definitiva, tale periodo di attesa è inteso a incoraggiare il rispetto volontario della parte soccombente in giudizio.

Come spiegato in precedenza al punto 4.1, al fine di proteggere il debitore, il codice di procedura civile stabilisce che alcuni beni sono impignorabili, oltre a definire limiti quantitativi proporzionali per i sequestri di salari, stipendi, retribuzioni o pensioni.

Alle aste immobiliari, deve essere realizzata la vendita al miglior offerente per importi minimi in proporzione al valore della perizia relativa al bene o all'importo del debito. Questi limiti di tutela del debitore sono più elevati se viene messa all'asta la residenza abituale del debitore (articoli 670 e 671 del codice di procedura civile).

Il codice di procedura civile stabilisce inoltre che, come norma generale, l'esecuzione di interessi sulla quota in conto capitale dovuta e sui costi procedurali non può essere effettuata per un importo superiore al 30% del capitale (articolo 575 del codice di procedura civile).

Laddove l'esecuzione venga effettuata nei confronti della residenza abituale, i costi rivendicabili dalla parte soccombente in giudizio non possono superare il 5 % dell'importo rivendicato nella richiesta di esecuzione (articolo 575 del codice di procedura civile).

Nel caso di pignoramenti di ipoteche e per i debitori la cui situazione sociale e finanziaria è particolarmente vulnerabile, lo sfratto dalla residenza abituale è rinviato (articolo 441 del codice di procedura civile).

Ai sensi degli articoli 55-57 della Ley Concursal (legge in materia di fallimenti), singoli titoli esecutivi non possono essere attuati una volta dichiarata la situazione di fallimento, dal momento che il giudice incaricato di decidere del procedimento fallimentare ha competenza esclusiva in relazione all'esecuzione contro la parte insolvente; tale norma mira a evitare che taluni creditori vengano trattati in maniera preferenziale rispetto ad altri.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 18/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Francia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Per "esecuzione" (sottintesa l'esecuzione forzata, in quanto l'esecuzione volontaria, da parte del debitore, dei propri obblighi non rientra in alcuna procedura) s'intendono tutte le procedure che permettono di costringere un debitore a eseguire gli obblighi posti a suo carico da un titolo esecutivo. I titoli esecutivi sono principalmente le sentenze (francesi o straniere) e gli atti notarili muniti della formula esecutiva (cfr. 2. infra). Nel diritto francese questi titoli possono porre a carico del debitore tre categorie di obblighi: pagare, fare o non fare, dare o restituire.

Il diritto dell'esecuzione riguarda esclusivamente i beni del debitore; non esiste esecuzione sulla persona. Ciò significa, ad esempio, che i debitori non possono essere sottoposti ad arresto sulla base della semplice constatazione che essi non rimborsano il proprio debito. Il rifiuto di adempiere a certi obblighi (obblighi alimentari) costituisce tuttavia una violazione penale che espone il debitore ad azioni legali e a una condanna alla pena detentiva. Lo stesso ragionamento si applica all'organizzazione fraudolenta dell'insolvenza da parte di un debitore.

Gli obblighi di pagamento sono eseguiti mediante il sequestro di somme di denaro o di beni mobili o immobili appartenenti al debitore. Se il sequestro riguarda una somma di denaro, tale somma viene attribuita al creditore (ad esempio, pignoramento presso terzi su conto corrente); se invece viene sequestrato un bene mobile o immobile appartenente al debitore, il sequestro conduce alla vendita forzata del bene in questione e il ricavato della vendita è destinato al creditore nei limiti dell'importo del suo credito.

Gli obblighi di dare o di restituire variano a seconda del tipo di bene. Nel caso di un bene mobile, esso viene sequestrato per essere restituito al legittimo proprietario, mentre nel caso di un bene immobile, l'occupante viene espulso e il proprietario riacquista il godimento del bene.

Dal momento che è vietato costringere fisicamente una persona ad adempiere a un obbligo di fare o di non fare, il debitore è invitato a eseguire tali obblighi con una penale pronunciata dal giudice. l'importo della penale è la somma di denaro che il debitore dovrà pagare se non adempie ai propri obblighi. La somma dovuta è calcolata in misura proporzionale al periodo di mancata esecuzione (per gli obblighi di fare) o in base al numero delle infrazioni all'obbligo di non fare. Nella misura in cui gli obblighi di pagare, dare o restituire sono da interpretarsi anche come obblighi di fare, in aggiunta agli altri eventuali provvedimenti di esecuzione forzata, può essere ordinata l'applicazione di una penale.

Occorre inoltre osservare che possono di norma essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata gli obblighi posti a carico del debitore mediante un titolo esecutivo.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli huissiers de justice (ufficiali giudiziari) sono autonomi nel procedere all'esecuzione forzata. Sono pubblici ufficiali e ufficiali ministeriali nominati a tal fine dal ministro della Giustizia, che verifica che essi esercitino i propri poteri nel rispetto di rigorose norme deontologiche. Prestano i loro servizi a titolo oneroso (cfr. 3. infra). Il creditore anticipa il costo degli atti di esecuzione forzata, che il debitore dovrà poi rimborsare.

Quando un caso è deferito a un giudice, il giudice competente è in linea di principio quello dell'esecuzione, che è un giudice specializzato del tribunal judiciaire.

Infine, benché le misure cautelari siano di norma autorizzate dal giudice dell'esecuzione, esse possono in via eccezionale essere autorizzate anche dal presidente del tribunal de commerce (tribunale commerciale) quando sono destinate al sequestro conservativo di un credito che rientra nella competenza del tribunale commerciale.

Non è necessario rivolgersi a un avvocato per chiedere a un "commissario del giudice" (commissaire de justice: ex ufficiale giudiziario) di avviare provvedimenti di esecuzione forzata.

La rappresentanza di un avvocato è invece obbligatoria durante tutto il procedimento di sequestro immobiliare. In via eccezionale il debitore può, senza avvocato, chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a una vendita consensuale del proprio immobile.

Negli altri procedimenti la rappresentanza per avvocato è in linea di principio obbligatoria, fatto salvo il caso in cui la misura di esecuzione contestata ha per oggetto una pretesa di importo inferiore a 10 000 EUR. In quest'ultimo caso, ciascuna delle parti può presentarsi di persona o può farsi assistere o rappresentare da un avvocato, dal coniuge, dal convivente, dalla persona cui è legata attraverso un patto civile di solidarietà, dai genitori o da affini in linea retta, dai genitori o da affini in linea collaterale fino al terzo grado compreso, da persone dedite esclusivamente al loro servizio personale o alla loro attività.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'elenco dei titoli esecutivi riconosciuti in Francia è riportato all'articolo L. 111-3 del code des procédures civiles d'exécution (codice delle procedure civili di esecuzione). Sono:

  • le decisioni degli organi del sistema giudiziario e del sistema amministrativo dotate di forza esecutiva, nonché gli accordi ai quali detti organi hanno conferito forza esecutiva;
  • le decisioni e gli atti stranieri e i lodi arbitrali dichiarati esecutivi da una decisione non passibile di ricorso sospensivo dell'esecuzione, fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;
  • le decisioni pronunciate da un organo giurisdizionale unificato in materia di brevetti;
  • gli estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;
  • gli atti notarili muniti della formula esecutiva;
  • gli accordi con i quali i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio con scrittura privata controfirmata dagli avvocati, depositata nel registro delle minute di un notaio secondo le modalità di cui all'articolo 229-1 del codice civile;
  • il titolo rilasciato dal commissario del giudice in caso di mancato pagamento di un assegno o in caso di accordo tra il creditore e il debitore alle condizioni previste dall'articolo L. 125-1 del codice delle procedure civili di esecuzione;
  • i titoli rilasciati da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge o le decisioni alle quali la legge attribuisce gli effetti di una sentenza.
  • Le transazioni e gli atti derivanti da un accordo frutto di una mediazione, di una conciliazione o da una procedura partecipativa, se sono controfirmati dagli avvocati di tutte le parti e muniti della formula esecutiva dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.

Le decisioni degli organi del sistema giudiziario sono dotate di forza esecutiva e possono quindi consentire l'avvio di provvedimenti di esecuzione forzata quando non sono passibili di ricorso sospensivo dell'esecuzione, ossia di appello o di opposizione, nel caso in cui il giudice abbia ordinato l'esecuzione provvisoria della propria decisione o questa avvenga di diritto (nel caso delle decisioni in primo grado). Le decisioni degli organi del sistema amministrativo sono esecutive anche quando sono passibili di ricorso.

I provvedimenti di esecuzione forzata ammessi:

In linea di principio, una persona che abbia ottenuto un titolo esecutivo può avviare tutti i provvedimenti di esecuzione forzata previsti dal codice delle procedure civili di esecuzione, senza la preventiva autorizzazione del giudice. In via eccezionale, esistono due procedimenti di esecuzione forzata che possono essere avviati solo previa autorizzazione del giudice:

  • il sequestro delle retribuzioni, autorizzato dal giudice delle esecuzioni del domicilio del debitore o del terzo debitore, se il debitore risiede all'estero o non ha domicilio conosciuto;
  • il sequestro immobiliare, che ha luogo dinanzi al giudice dell'esecuzione del luogo in cui si trova l'immobile.

Inoltre qualsiasi sequestro di beni mobili per il recupero di un debito di importo inferiore a 535 EUR in un locale a uso abitativo deve essere oggetto della preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

I provvedimenti di esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile relativo all'esecuzione sono diversi e variano in base al tipo di bene interessato (immobili, beni mobili materiali, denaro, ecc.; cfr. infra 4.2.). In ogni caso, tali provvedimenti devono essere limitati a quanto necessario per il recupero del credito e non deve esserci abuso nella scelta di tali provvedimenti.

In deroga al principio secondo cui i provvedimenti di esecuzione forzata possono essere avviati solo sulla base di un titolo esecutivo, prima di ottenere un titolo esecutivo possono essere adottate misure cautelari. Tali misure consentono al creditore di salvaguardare i propri diritti nell'attesa di un titolo esecutivo.

Le misure cautelari sono sequestri conservativi e garanzie giudiziarie. Sono concesse dal giudice se il credito del richiedente pare fondato nel merito e se questi può dimostrare che c'è il rischio di non recuperarlo. Non occorre la preventiva autorizzazione del giudice quando il creditore beneficia di una sentenza che non ha ancora forza esecutiva. In ogni caso, le misure adottate in tali condizioni decadono se l'ufficiale giudiziario non informa immediatamente il debitore e se il creditore non ha promosso un'azione giudiziaria per ottenere una decisione giudiziaria che ne riconosca il credito.

Il momento in cui possono avere luogo le misure di esecuzione forzata:

I provvedimenti di esecuzione forzata possono essere effettuati solo tra le ore 6 del mattino e le ore 21 di sera. Sono vietati di domenica e nei giorni festivi, salvo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Il costo dei provvedimenti di esecuzione forzata:

il "commissario del giudice" eroga i propri servizi a titolo oneroso. Il creditore anticipa il costo degli atti di esecuzione forzata che il debitore dovrà poi rimborsare in aggiunta al proprio debito. Tuttavia il creditore conserva sempre a proprio carico una parte di questi costi.

Il compenso dell'ufficiale giudiziario è disciplinato dal decreto n. 2016-230 del 26 febbraio 2016 e da un'ordinanza del 26 febbraio 2016 che determina la somma spettantegli per ciascun atto di esecuzione. Questa tariffa comprende essenzialmente:

  • per ciascun atto, un diritto fisso costituito da una somma forfettaria stabilita mediante ordinanza; tale diritto fisso può essere moltiplicato per 0,5 (credito inferiore o uguale a 128 EUR), per 1 (credito superiore a 128 EUR e inferiore o uguale a 1 280 EUR) o per 2 (credito superiore a 1 280 EUR) a seconda dell'importo del credito;
  • un diritto per l'avvio di procedimenti, che può essere riscosso una sola volta per titolo esecutivo; è pari a 4,29 EUR in caso di credito inferiore a 76 EUR, mentre oltre tale soglia è proporzionale all'importo del credito, fino a un limite di 268,13 EUR;
  • un diritto di recupero e di riscossione; si tratta di un diritto proporzionale, calcolato in base a una scala decrescente, che il "commissario del giudice" percepisce solo dopo essere riuscito a recuperare o a riscuotere il credito totalmente o in parte; una parte di tale diritto resta in ogni caso a carico del creditore (art. A. 444-32 del code de commerce (codice di commercio));
  • spese di gestione delle pratiche; il "commissario del giudice" riceve una somma di 6,37 EUR con acconto versato dal debitore, escluso il saldo del debito che non dà diritto al ricevimento di tale somma; tali spese non possono superare i 32,74 EUR per una stessa pratica;
  • spese di trasferta di 7,67 EUR (8,80 EUR in caso di notifica effettuata esclusivamente in modalità elettronica);
  • Iva (20 %);
  • fatte salve alcune eccezioni, un'imposta forfettaria di 14,89 EUR (al 1° gennaio 2017) che i "commissari" del giudice riversano allo Stato;
  • le spese di affrancatura delle lettere, che costituiscono formalità procedurali obbligatorie;
  • le spese del fabbro, del meccanico, di trasloco e i costi per il deposito dei mobili (dietro fattura).

Ad esempio, per un credito recuperato di 10 000 EUR, l'importo minimo di alcuni provvedimenti esecutivi è il seguente:

  • atto di pignoramento presso terzi su conto corrente: 129,64 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • sequestro a scopo di vendita di beni mobili: 114,21 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • sequestro di un veicolo mediante dichiarazione alla prefettura: 124,50 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • ingiunzione di pagamento valida come sequestro immobiliare: 178,55 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
A questi diritti fissi si aggiungono in particolare diritti proporzionali, che ammontano per l'intero credito a 707,52 EUR Iva inclusa, di cui 118,46 EUR a carico del debitore e 589,06 EUR a carico del creditore.

3.2 Le principali condizioni

In linea di principio non occorre un'autorizzazione giudiziaria per procedere a provvedimenti esecutivi sulla base di titoli esecutivi (cfr. supra 3.1).

Il creditore che non ha ottenuto un titolo esecutivo può, in determinate condizioni, avviare misure cautelari (cfr. supra 3.1).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

In linea di principio, tutti i beni appartenenti al debitore possono essere oggetto di un provvedimento di esecuzione forzata.

La legge prevede tuttavia, in via eccezionale, che alcuni beni non possano essere sequestrati. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

  • le somme per alimenti; non è possibile ad esempio sequestrare l'intera retribuzione di una persona, che deve trattenere una somma sufficiente per provvedere al proprio sostentamento; l'importo di tale somma è determinato annualmente tenendo conto dell'ammontare della retribuzione e del numero di persone a carico;
  • i beni mobili necessari alla vita e al lavoro del debitore; in linea di principio, tali beni non possono essere sequestrati se non per il pagamento del loro prezzo o se sono di valore elevato (l'elenco di tali beni figura all'articolo R. 112-2 del codice delle procedure civili di esecuzione); ad esempio, non è possibile sequestrare il letto o il tavolo del debitore, a meno che il sequestro non sia giustificato dal mancato pagamento del loro prezzo di acquisto o che il bene abbia un valore significativo;
  • i beni indispensabili alle persone disabili o destinati alle cure di persone malate: ad esempio, non può essere sequestrata la sedia a rotelle di una persona disabile.

In alcuni casi, l'imprenditore individuale beneficia di una particolare protezione dell'intero suo patrimonio o di parte di esso.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

I provvedimenti di esecuzione forzata sui beni mobili e sui crediti in denaro prevedono più fasi. Come prima cosa il "commissario del giudice" procede al loro sequestro. A quel punto i beni diventano indisponibili per effetto del sequestro. Il sequestro vieta al debitore di disporre dei beni mobili sequestrati. Il debitore che non rispetti l'obbligo di conservazione del bene commette un reato. Le somme sequestrate restano bloccate sul conto del debitore. Successivamente, il "commissario del giudice" denuncia il sequestro al debitore. Se il debitore non lo contesta rivolgendosi al giudice dell'esecuzione, il "commissario del giudice" può requisire i beni mobili per farli vendere all'asta pubblica o per farsi consegnare le somme sequestrate. In caso di contestazione è il giudice dell'esecuzione ad autorizzare la prosecuzione del provvedimento di esecuzione forzata o a mettere fine allo stesso, se esso non è stato validamente eseguito.

Il provvedimento di esecuzione forzata sui beni immobili è il procedimento di sequestro immobiliare che ha inizio quando il "commissario del giudice" consegna al debitore un'ingiunzione di pagamento valida come sequestro e che ha l'effetto di rendere l'immobile indisponibile. Il creditore adisce poi il giudice dell'esecuzione, che decide dell'orientamento della causa. Quando, su richiesta dal debitore, è possibile procedere alla vendita consensuale del bene immobile, il giudice orienta la causa in tal senso e determina il termine per la realizzazione della vendita. Se la vendita consensuale non è possibile o se non è andata a buon fine, il giudice ordina la vendita dell'immobile all'asta pubblica. l'asta ha luogo in un'udienza che si tiene dinanzi al giudice.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I titoli esecutivi possono di norma essere eseguiti per dieci anni (articolo L. 111-4 del codice delle procedure civili di esecuzione). Tale termine riprende a decorrere dal momento in cui viene avviato un atto di esecuzione forzata sulla base di tale titolo.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

La questione è pertinente solo per:

  • i sequestri cautelari, quando il creditore non ha ancora ottenuto un titolo esecutivo;
  • le decisioni di rilasciare o restituire un determinato bene mobile, se colui il quale chiede il rilascio o di restituzione non è ancora beneficiario di un titolo esecutivo;
  • il sequestro delle retribuzioni;
  • i sequestri immobiliari.

Questi sono infatti i soli provvedimenti di esecuzione forzata a dover essere autorizzati da un giudice dell'esecuzione. A seconda dell'importo del credito, la decisione del giudice può essere oggetto di appello o di ricorso in cassazione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

I titoli esecutivi possono di norma essere eseguiti per dieci anni (articolo L. 111-4 del codice delle procedure civili di esecuzione). Tale termine riprende a decorrere dal momento in cui viene avviato un atto di esecuzione forzata sulla base di tale titolo.

I provvedimenti di esecuzione forzata possono essere effettuati solo tra le ore 6 del mattino e le ore 21 di sera. Sono vietati di domenica e nei giorni festivi, salvo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Inoltre, le procedure esecutive devono essere limitate a quanto necessario per il recupero del credito e non deve esserci abuso nella scelta di questi provvedimenti.

Inoltre, alcuni beni non possono essere sequestrati (cfr. supra 4.1) e qualsiasi sequestro a scopo di vendita riferito a un locale a uso abitativo del debitore deve essere preventivamente autorizzato se è destinato a recuperare un credito diverso da un credito alimentare di importo inferiore a 535 EUR (articoli L. 221-2 e R. 221-2 del codice delle procedure civili di esecuzione).

Infine, se il debitore gode dell'immunità di esecuzione, non può essere avviato nessun provvedimento di esecuzione forzata contro i suoi beni coperti da tale immunità. Per poter eseguire un provvedimento di esecuzione forzata su un bene di una di queste persone, perché non coperto dall'immunità di esecuzione, è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva del giudice (articoli da L. 111-1 a L. 111-3 e da R. 111-1 a R. 111-5 del codice delle procedure civili di esecuzione).

Link

Il link si apre in una nuova finestraLegifrance

Il link si apre in una nuova finestraIl sito della Camera nazionale dei commissari del giudice

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 22/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Croazia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Nella Repubblica di Croazia il procedimento di esecuzione forzata è disciplinato dalle disposizioni della legge sull'esecuzione forzata (Ovršni zakon; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17; in prosieguo: la “legge sull'esecuzione forzata”). La suddetta legge disciplina il procedimento con il quale i giudici e i notai procedono al recupero forzato dei crediti in base a titoli esecutivi o ad atti autentici, salvo disposizioni contrarie previste da una legge particolare.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Il procedimento di esecuzione forzata viene svolto dai giudici in base ai titoli esecutivi e dai notai in base agli atti autentici.

L'articolo 23 della legge sull'esecuzione forzata dà la definizione del titolo esecutivo, mentre l'articolo 31 della suddetta legge definisce l'atto autentico.

Al procedimento esecutivo partecipano anche l'Agenzia finanziaria (Financijska agencija – in prosieguo: l'“Agenzia”), cioè la persona giuridica che svolge l'esecuzione conformemente alle disposizioni di legge sull'esecuzione forzata e della legge che disciplina l'esecuzione finanziaria, i datori di lavoro, la Cassa della pensione croata (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ) e altri enti previsti dalla legge.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

I giudici attuano il procedimento esecutivo in base ai titoli esecutivi. Ai sensi della legge sull'esecuzione forzata, si considerano “titoli esecutivi”:

1. le decisioni e le transazioni giudiziarie esecutive;

2. le transazioni esecutive di cui all'articolo 186.a del codice di procedura civile;

3. le decisioni esecutive emesse in sede di arbitrato;

4. le decisioni esecutive emesse nell'ambito di un procedimento amministrativo e le transazioni esecutive concluse nell'ambito di un procedimento amministrativo qualora si tratti di decisioni sull'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria, salvo disposizioni contrarie previste dalla legge;

5. le decisioni e i titoli esecutivi notarili;

6. le transazioni concluse nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici non togati (sudovi časti), dinanzi alle relative sezioni istituite dalla Repubblica di Croazia e le transazioni concluse nell'ambito di un procedimento di mediazione conformemente alle disposizioni di legge che regolano il procedimento di mediazione,

7. altri atti definiti dalla legge come titoli esecutivi.

Un titolo esecutivo permette di avviare l'esecuzione se in esso vengono menzionati il creditore, il debitore nonché l'oggetto, il tipo, l'importanza e il termine di esecuzione dell'obbligazione.

Se il titolo esecutivo consiste in una decisione che ordina il recupero di un credito sotto forma di un'obbligazione di dare o di fare, esso deve menzionare anche il termine per l'esecuzione volontaria; in difetto, tale termine viene fissato dal giudice nel provvedimento che prevede l'esecuzione.

3.1 La procedura

Il pignorante avvia il relativo procedimento di esecuzione forzata in base a un titolo esecutivo presentando la relativa istanza dinanzi al. giudice competente per l'esecuzione medesima. La richiesta di esecuzione forzata può essere depositata personalmente dal pignorante (in qualità di parte nel procedimento) o tramite un intermediario che rappresenta la parte. Il procedimento di esecuzione forzata può anche essere avviata d'ufficio nei casi particolari previsti dalla legge.

I tribunali circondariali (općinski sudovi) sono competenti in materia di esecuzione forzata, salvo disposizione contraria prevista dalla legge. Si procede all'esecuzione forzata nei limiti previsti dall'ordinanza con la quale si stabilisce l'esecuzione.

Nella suddetta ordinanza occorre menzionare il titolo esecutivo o l'atto autentico in base al quale viene ordinata l'esecuzione forzata, il pignorante e l'esecutato, il credito alla base dell'esecuzione, il mezzo e l'oggetto dell'esecuzione e altre informazioni richieste per procedere all'esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

L'istanza di esecuzione forzata deve contenere la richiesta di esecuzione forzata e in essa si menziona il titolo esecutivo o l'atto autentico sul quale si basa l'istanza di esecuzione forzata, del pignorante e dell'esecutato, il numero d'identificazione personale del pignorante e dell'esecutato, del credito di cui si richiede il recupero, nonché il mezzo con il quale si procederà all'esecuzione forzata ed eventualmente dell'oggetto dell'esecuzione stessa. L'istanza deve contenere anche le altre informazioni previste dalla legge e necessarie allo svolgimento dell'esecuzione.

L'istanza di esecuzione forzata in base a un atto autentico deve contenere:

1. una domanda con la quale si chiede al giudice di ordinare all'esecutato di soddisfare sia il credito che le ulteriori spese, entro otto giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza, o entro tre giorni nei casi di controversie relative a cambiali o ad assegni; e

2. una richiesta di esecuzione forzata.

Le condizioni essenziali da soddisfare per ottenere un provvedimento che preveda un'esecuzione forzata sono rappresentate pertanto dalla presentazione di un titolo esecutivo o di un atto autentico (in base a uno di questi titoli verrà ordinata l'esecuzione forzata) oltre alla richiesta di procedere all'esecuzione forzata.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Possono essere oggetto di esecuzione i beni e i diritti che sono pignorabili conformemente alla legge ai fini del recupero di un credito. L'esecuzione viene ordinata al fine di ottenere il recupero del suo credito attraverso il pignoramento dei beni che appartengono all'esecutato e che costituiscono parte integrante del suo patrimonio.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I beni oggetto di pignoramento (denaro, beni immobili, beni mobili, valori mobili e partecipazioni) o i diritti extrapatrimoniali del pignorante (restituzione o consegna di un bene mobile, svuotamento e restituzione di un bene immobile, ripresa dell'attività e altri) possono essere oggetto di un'esecuzione. Nel corso del procedimento, il pignorante può scegliere il bene che sarà oggetto dell'esecuzione.

I beni che non sono messi in circolazione (e altri beni designati da una legge speciale) non possono essere oggetto di un'esecuzione. I crediti d'imposta e altre spese non possono essere oggetto di esecuzione.

Attrezzature, armi e strumenti di difesa, nonché attrezzature destinate al funzionamento delle amministrazioni locali o regionali o delle autorità giudiziarie non possono comunque essere oggetto di esecuzione.

Le circostanze al momento del deposito dell'istanza di esecuzione forzata sono tenute in considerazione per stabilire se un bene o un diritto può essere oggetto dell'esecuzione o se quest'ultima è assoggettata a limiti, salvo disposizione contraria prevista espressamente dalla legge sull'esecuzione forzata.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il principale effetto di un provvedimento d'esecuzione consiste nella limitazione del diritto del debitore di disporre dei suoi beni.

Nell'ambito di un procedimento di pignoramento dei beni immobili e dei beni mobili, gli effetti sono la vendita del bene immobile o del bene mobile e il pagamento del debito col versamento del ricavato della vendita al pignorante.

Nell'ambito di un procedimento di pignoramento su un credito pecuniario gli effetti sono il pignoramento e il trasferimento del credito pecuniario al pignorante fino all'importo necessario al recupero del credito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure di esecuzione possono essere adottate fino alla conclusione del procedimento di esecuzione forzata, che termina con il recupero di tutto il credito relativo al pignoramento o il ritiro dell'istanza di esecuzione forzata.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'esecutato ha diritto a:

• presentare un ricorso in opposizione all'ordinanza di esecuzione emessa in base al titolo esecutivo, oppure

• presentare opposizione contro una decisione notarile emessa in base a un atto autentico.

Un ricorso ammissibile presentato nei termini previsti contro un'ordinanza d'esecuzione emessa in base a un titolo esecutivo non sospende il procedimento esecutivo.

Un ricorso ammissibile (presentato nei termini previsti) contro una decisione notarile emessa in base a un atto autentico (l'atto d'opposizione viene presentato al notaio, ma è il giudice che decide) è successivamente oggetto del procedimento abituale dinanzi a un giudice; le parti, vale a dire il ricorrente (precedentemente il pignorante) e il convenuto (precedentemente l'esecutato) devono produrre la prova delle loro affermazioni per ottenere l'accoglimento delle loro richieste. Qualora le condizioni preventive previste dalla legge sull'esecuzione forzata siano soddisfatte, l'esecutato può chiedere la sospensione dell'esecuzione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Il giudice ordina l'esecuzione forzata per mezzo dell'esecuzione e sugli oggetti menzionati nell'istanza di esecuzione forzata. Qualora siano stati proposti diversi mezzi o diversi oggetti (relativamente all'esecuzione), il giudice, su istanza dell'esecutato, limiterà l'esecuzione a taluni di questi mezzi o oggetti, nella misura in cui siano sufficienti per il recupero del credito.

Uno dei principi di base del procedimento di esecuzione forzata è costituito dal fatto che, in occasione dell'esecuzione, il giudice è tenuto a vigilare relativamente al rispetto della dignità dell'esecutato e relativamente al fatto che il pignoramento sia meno sfavorevole possibile.

La protezione dell'esecutato è garantita con l'esclusione e la limitazione degli oggetti e dei mezzi che, nell'ambito di un procedimento d'esecuzione forzata, possono costituire l'oggetto del recupero forzato dei crediti del pignorante o permettere di procedervi, ed è assicurata anche per mezzo di talune garanzie procedurali e materiali che sono accordate all'esecutato nel corso e in occasione di un procedimento esecutivo. Tale protezione si traduce con l'accettazione del principio di legalità per stabilire se le condizioni per l'esecuzione forzata sono soddisfatte, per stabilire l'oggetto e il mezzo dell'esecuzione, nonché l'ambito del procedimento da svolgere per il recupero forzato del credito vantato dal pignorante.

Il pignoramento di beni immobili viene sottoposto a limitazioni, nel senso che taluni beni non possono essere oggetto di pignoramento, come previsto all'articolo 135 della legge sull'esecuzione forzata.

Il pignoramento dei beni mobili è assoggettato a limitazioni, nel senso che taluni beni non possono essere oggetto di pignoramento, ex articolo 135 della legge sull'esecuzione forzata.

L'articolo 173 della legge sull'esecuzione forzata prevede alcune limitazioni al recupero forzato dei crediti pecuniari, mentre l'articolo 172 della suddetta legge precisa quali beni dell'esecutato sono da considerare impignorabili.

L'articolo 212 sull'esecuzione forzata prevede norme particolari relative all'esecuzione sui mezzi finanziari non pignorabili o soggetti a limitazioni, mentre gli articoli 241 e 242 della suddetta legge prevedono norme particolari relative all'esclusione e alla limitazione dell'esecuzione nel caso si tratti di persone giuridiche.

La protezione delle persone fisiche in caso di recupero forzato dei crediti pecuniari è prevista all'articolo 75 della legge sull'esecuzione forzata, mentre la protezione delle attività delle persone fisiche è prevista all'articolo 76 della suddetta legge.

Le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata che prevedono limiti o esclusioni al pignoramento (beni impignorabili) proteggono il debitore nell'ambito del procedimento esecutivo.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Italia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L’esecuzione è la fase di attuazione coattiva delle sentenze giudiziali e degli altri titoli esecutivi (titoli di credito, atti pubblici e scritture private autenticate per determinate prestazioni). Tale fase – comunque giurisdizionale - prevede l’intervento della forza pubblica nel caso in cui l’obbligato non adempia spontaneamente alla propria obbligazione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Le autorità competenti in materia di esecuzione sono i Tribunali ordinari. Inoltre è ai Tribunali ordinari che deve essere presentata la domanda di diniego di esecuzione di cui all'articolo 47, §1, del Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I rifusione).

Se il debitore è una pubblica amministrazione, per attuare una sentenza del giudice ordinario, il creditore può promuovere un giudizio speciale davanti al Tribunale amministrativo regionale (giudizio di ottemperanza, artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo). Tale procedimento non è obbligatorio, ma è alternativo all’esecuzione diretta dal Tribunale ordinario e richiede, a differenza di quest’ultima, che la sentenza da eseguire sia passata in giudicato. Le successive risposte fanno riferimento al procedimento esecutivo ordinario.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

La titolarità di un titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per cominciare un’azione esecutiva. I titoli esecutivi sono tipicamente previsti per legge dall’art. 474 c.p.c. e si distinguono in titoli di formazione giudiziale e titoli di formazione stragiudiziale. Tra i primi si annoverano la sentenza e gli atti e provvedimenti emessi da un’autorità giudiziaria nel corso o a conclusione di un processo giurisdizionale. Tra i secondi i titoli di credito, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che le parti possono formare senza l’intervento del giudice.

3.1 La procedura

Prima di iniziare l’esecuzione forzata, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto,

che consiste in un’intimazione al debitore ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 480 c.p.c.  Prima di tale termine non si può iniziare l’esecuzione forzata, salvo che il Presidente del Tribunale, se vi è pericolo nel ritardo, autorizzi l’esecuzione immediata (art. 482 c.p.c.)

L’art. 480 c.p.c. regola il contenuto del precetto. In esso, è necessaria l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di elezione del domicilio, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui l’atto è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Successivamente a questi adempimenti, può iniziare il processo esecutivo. In Italia vi sono tre tipi di procedimento esecutivo.

1) L’espropriazione forzata, che consiste nel pignoramento e nella vendita o assegnazione di beni e crediti del debitore, al fine di ricavare il denaro per pagare il creditore. Il pignoramento avviene da parte dell’ufficiale giudiziario, che procede previa esibizione del titolo esecutivo e del precetto notificati. Il pignoramento deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notificazione del precetto e, comunque, non prima del termine in esso indicato; qualora ciò non avvenga il precetto perderà di efficacia (art. 481). In questa fase processuale è necessaria l’assistenza di un legale.

Il pignoramento impedisce al debitore di sottrarre i beni e i crediti pignorati alla garanzia del credito per cui si procede. Esso perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita al giudice competente per l’esecuzione.

2. L’esecuzione per consegna o rilascio, in cui l’ufficiale giudiziario consegna al creditore il bene mobile determinato a cui ha diritto, oppure allontana il debitore dal bene immobile.

3. L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, per cui occorre presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione, che determina le modalità di attuazione dell’obbligo, nominando l’ufficiale giudiziario responsabile e le persone che devono eseguire l’obbligo (per esempio, un’impresa di costruzioni), a spese del debitore.

La procedura esecutiva tende a garantire, attraverso l’ausilio della forza pubblica, l’attuazione coattiva delle obbligazioni inadempiute. Può essere utilizzata sia per i crediti di danaro che per le obbligazioni di consegna di cose mobili, di rilascio di beni immobili e per le obbligazioni di fare e non fare.

Inoltre, l’art. 614 bis c.p.c. consente al giudice che pronuncia condanna per un obbligo diverso dal pagamento di denaro, di imporre il pagamento al creditore di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Tale misura può essere richiesta anche al giudice dell’esecuzione, dopo la notificazione del precetto.

3.2 Le principali condizioni

Condizione necessaria e sufficiente per cominciare una procedura esecutiva è la titolarità di un titolo esecutivo che incorpori un diritto «certo, liquido ed esigibile» (art. 474). Il grado di “certezza” varia a seconda del titolo: non è necessario attendere il passaggio in giudicato delle sentenze per poterle eseguire, perché la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva finché non è riformata dal giudice di appello. “Liquido” significa determinato nell’ammontare o determinabile con operazioni aritmetiche, non discrezionali. “Esigibile” significa che il credito è scaduto e non è sottoposto a termini o condizioni sospensive.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Diversi sono i provvedimenti, normalmente ordinanze, che il giudice dell’esecuzione emana nel corso della procedura. Si va da quelli necessari a dettare le regole per l’ordinato svolgimento del procedimento, ai provvedimenti che attribuiscono utilità concrete, come per esempio il decreto di assegnazione del bene pignorato al soggetto che lo abbia acquistato all’asta o se ne sia reso aggiudicatario.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere assoggettati all’espropriazione forzata a) beni mobili b) beni immobili c) crediti del debitore e beni mobili che questi detenga presso terzi d) quote di società.

Possono, inoltre essere eseguiti coattivamente, anche gli obblighi di consegna di cose mobili, di rilascio di beni immobili e di fare e non fare.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

L’inizio dell’esecuzione per somme di denaro, che avviene con il pignoramento, determina l’indisponibilità dei beni pignorati per il debitore esecutato. Tutti gli atti di disposizione degli stessi, cioè, saranno inefficaci e inopponibili all’esecuzione.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Si tratta di provvedimenti aventi efficacia esecutiva strumentali al soddisfacimento della pretesa creditoria, di conseguenza non hanno un’efficacia di accertamento.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L’ordinamento prevede forme di impugnazione degli atti e delle decisioni relative alla procedura esecutiva che si realizzano mediante le opposizioni del debitore (e/o del terzo assoggettato all’esecuzione), le quali danno luogo a due diversi tipi di giudizi:

- opposizione all’esecuzione artt. 615 e 616 c.p.c.; ove si contesti il diritto a procedere all’esecuzione forzata (ossia l’esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente o la pignorabilità di determinati beni);

- opposizione agli atti esecutivi artt. 617 e 618 c.p.c.; ove si contestino vizi formali (ossia si contesta la legittimità degli atti del processo esecutivo).

Le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, proposte prima dell’inizio dell’esecuzione forzata vengono definite opposizioni a “precetto”, poiché sono conseguenti all’atto che preannuncia l’esecuzione: l'opposizione viene fatta infatti contro il precetto mediante atto di citazione proposto avanti al giudice di cognizione competente per materia o per valore e per territorio, secondo le disposizioni generali previste dal codice.

Se l'esecuzione è già iniziata, ossia c'è stata la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, l'opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi si propongono depositando specifico ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione, fino alla decisione sull’opposizione, ma la sospensione non è automatica.

La sentenza pronunciata nell’opposizione può essere impugnata con appello, come tutte le sentenze di primo grado.

I terzi che pretendano di avere diritti reali sui beni pignorati possono proporre ricorso al giudice dell’esecuzione finchè non sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene stesso.

Le norme che disciplinano la materia sono gli articoli 615,616,617, 618 e 619 del codice di procedura civile.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare, ai sensi dell’art. 514 del codice di procedura civile:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente.

Sono altresì esclusi i mobili (tranne i letti) di rilevante valore economico (anche per accertato pregio artistico o di antiquariato).

Non possono nemmeno essere pignorate le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione, gli animali d’affezione e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza.

La legge, poi, dichiara impignorabili, tra l'altro: i beni demaniali dello Stato, i beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico, i beni destinati al regime patrimoniale della famiglia, i beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto.

Quanto ai crediti del debitore verso terzi, sono esenti da pignoramento, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura civile:

(a) i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, previa comunque l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;

(b) i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;

(c) le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; per crediti di altro tipo, tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto; il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette;

(d) la rendita vitalizia, se costituita a titolo gratuito, in quanto sia stato disposto che essa non è soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore;

(e) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni;

(f) le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti sopra alla lettera c);

(g) i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, se si tratta di crediti avanzati dai creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

È inoltre previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti sopra descritti, nonché da quelli previsti dalle speciali disposizioni di legge.

Spetta al debitore far valere che il bene o il credito è esente da pignoramento, mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).

L'azione esecutiva non può essere esercitata vittoriosamente se è interamente trascorso il termine di prescrizione del credito che si vuole far valere. Il termine di prescrizione, in generale, è di dieci anni, ma può variare a seconda del diritto in questione (per esempio, il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni). La legge, inoltre, stabilisce un tempo di prescrizione diverso a seconda del tipo di atto che accerta il credito su cui l'esecuzione si fonda. Ad esempio si prescrive in dieci anni il credito accertato in una sentenza passata in giudicato, anche se, in generale, per quel tipo di credito la legge prevede un termine inferiore.

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, può autorizzare che la ricerca dei beni da pignorare avvenga con modalità telematiche (art. 492bis c.p.c.). Questo comporta che l’ufficiale giudiziario può effettuare ricerche di beni e crediti del debitore presso l’anagrafe tributaria e le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Sono state altresì introdotte, anche nell'esecuzione mobiliare, forme di rateizzazione dei pagamenti nell’ambito della conversione del pignoramento.

 

Link al codice di procedura italiano: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Cipro

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Si intende per esecuzione l'attuazione forzata del dispositivo di una decisione giudiziaria o di un ordinanza, con l'aiuto del giudice e, in alcuni casi, con l'aiuto ulteriore di organi e/o servizi competenti, come ad esempio il registro del catasto. La parte che nel processo ha ottenuto una decisione giudiziaria o un'ordinanza a suo favore può procedere all'adozione delle misure di esecuzione da parte dell'intermediario di un tribunale.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Il servizio assicurato dagli ufficiali giudiziari e dal registro del catasto. In caso di esecuzione di un'ordinanza di recupero di rate non ancora pagate relative a crediti alimentari, l'autorità competente in materia di esecuzione è la polizia.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Una pronuncia del giudice o un'ordinanza sono esecutive al momento della loro emissione. Il termine previsto per impugnarle non sospende di per sé l'esecuzione; la sospensione può essere concesso solo in caso di un'istanza depositata dalla parte che impugna il provvedimento esecutivo.

3.1 La procedura

I titoli che non provengono da un organo giurisdizionale (ad esempio una decisione presa in seguito a un arbitrato) non sono automaticamente esecutivi, ma possono divenirlo in seguito a un'istanza che ne richieda l'esecutorietà. Il giudice competente a emettere l'ordinanza che rende esecutivo un titolo non giudiziario o una decisione di un giudice straniero è il tribunale circondariale del domicilio della persona contro la quale l'esecuzione viene richiesta oppure è il giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia, in caso di ordine concernente le obbligazioni alimentari. L'esecuzione di una decisione del giudice viene di solito attuata da parte dell'avvocato che si è occupato del processo di cognizione dinanzi all'organo giurisdizionale, che agisce secondo una qualunque delle modalità previste al punto 3 in caso di registrazione di esecuzione di una decisione straniera in base alla convenzione multilaterale o bilaterale, il procedimento viene avviato dal Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico, in quanto autorità centrale, tramite l'intermediario del servizio giuridico. In altri casi, il procedimento può altresì essere avviato da avvocati nella loro veste di liberi professionisti.

Le spese del procedimento non possono essere fissate in anticipo, ma sono calcolate dal cancelliere dell'organo giurisdizionale competente in base alle norme pertinenti relative ai diritti e sono a carico della parte soccombente.

L'esecuzione viene principalmente attuata dagli ufficiali giudiziari, funzionari e membri titolari del personale giudiziario. Per accelerare il procedimento di esecuzione la notifica degli atti di tutte le cause civili è stata affidata dal 1996 agli ufficiali giudiziari privati, permettendo così agli ufficiali giudiziari di concentrarsi sull'esecuzione delle decisioni.

3.2 Le principali condizioni

Quando si tratta dell'esecuzione di una decisione tra le parti a Cipro le condizioni variano a seconda dei casi. Una decisione giudiziaria è obbligatoria come anche la notifica della decisione che crea l'obbligazione nonché il rifiuto o l'omissione del convenuto di versare l'importo indicato nella decisione.

Le condizioni relative all'emissione di un ordine di esecuzione di una decisione di un paese terzo sono generalmente previste nella convenzione pertinente. Una condizione abitualmente prevista in questo caso è che il convenuto abbia ricevuto regolare notifica del procedimento avviato nei suoi confronti nel paese straniero.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I conti bancari, le azioni, i veicoli di trasporto registrati, i beni immobili e altri beni possono essere oggetto di esecuzione. Sono impignorabili gli oggetti strettamente personali che sono assolutamente indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione della persona contro la quale l'esecuzione viene chiesta.

Le misure di esecuzione sono le seguenti:

  • ordinanza di pignoramento e di vendita dei beni mobili;
  • ordinanza di restituzione di beni mobili (qualora il bene mobile costituisca l'oggetto della causa, ad esempio in caso di azione per inadempimento relativo al contratto di locazione o vendita, e che è l'oggetto di tale contratto)
  • ordinanza di pignoramento presso terzi;
  • ordinanza che stabilisce il pagamento in rate mensili del debito indicato nella decisione
  • ordinanza di prelievo sulla remunerazione mensile del debitore indicato nella decisione
  • ordinanza di reimmissione in possesso di un immobile
  • ordinanza di vendita di un immobile
  • ordinanza di sequestro di un bene immobile (emesso su istanza del debitore indicato nella decisione, in quanto il giudice ha accertato che il reddito prodotto dal bene immobile potrà, entro tre anni, coprire il debito, gli interessi e l'importo totale delle spese indicate nella decisione)
  • l'ipoteca creata sul bene immobile dall'iscrizione su quest'ultima della decisione del giudice
  • la procedura d'insolvenza
  • la procedura di scioglimento di una società.

In caso di ordinanza relativa a crediti alimentari, l'esecuzione comporta inoltre la possibilità di chiedere un provvedimento che preveda la detenzione rispetto al debitore dell'obbligazione alimentare.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il debitore così come i terzi sono tenuti a conformarsi alla decisione che ordina la misura di esecuzione. Qualora il debitore rifiuti oppure ometta di conformarsi all'ordine che impone le misure di esecuzione è possibile avviare un procedimento nei suoi confronti che può terminare con la detenzione per mancato rispetto di un ordine del giudice.

La banca alla quale viene notificato un ordine di pignoramento presso terzi è tenuta a bloccare il conto pertinente a meno che non ci siano motivi per contestare l'ordine. In questo caso la banca deve comparire dinanzi al giudice che ha emesso il suddetto ordine ed esporre il motivo per il quale quest'ultimo non può essere eseguito.

Un ordine non contestato diviene assoluto e acquisisce l'autorità di cosa giudicata.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure di esecuzione sono valide per sei mesi a partire dalla loro adozione. La decisione giudiziaria in base alla quale le misure di esecuzione sono state adottate è valida per sei anni a partire dalla data nella quale è stata emessa. In caso di mancata esecuzione entro questo termine il giudice può rinnovare la decisione conformemente alle norme di procedura civile.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

A seconda dei casi un ricorso può essere presentato ad esempio per chiedere la sospensione dell'esecuzione, oppure l'annullamento dell'iscrizione ecc..

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Per tutelare il debitore sono impignorabili gli oggetti estremamente personali, indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione.

Inoltre, quando il debitore è lo Stato o un servizio pubblico, oggetti e macchinari per uno scopo pubblico, compresa l'attrezzatura che appartiene alle forze armate e alle forze dell'ordine, oggetti artistici, archeologici, culturali, religiosi e d'importanza storica e riserve per lo scambio con paesi stranieri non possono essere pignorati.

Inoltre, l'esecuzione di un ordine per sequestro e vendita di beni mobili va effettuata tra l'alba e il tramonto.

I beni sequestrati (a meno che non si tratti di denaro o di garanzie) devono essere venduti solo dopo che siano trascorsi almeno tre giorni dal momento del sequestro, a meno che non siano soggetto al logorio o nel caso in cui il proprietario abbia presentato istanza scritta, fino a che la vendita sia compiuta, i beni devono essere collocati in luogo adeguato o restare sotto la vigilanza di una persona autorizzata.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Lettonia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L’esecuzione forzata è la fase di un procedimento civile mediante la quale gli ufficiali giudiziari provvedono a dare attuazione alla sentenza di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni o funzionari, attuata qualora un debitore (convenuto) non adempia volontariamente alla sentenza entro il termine fissato dalla legge o dal tribunale.

Cfr. “Professioni legali: Lettonia” sui provvedimenti esecutivi applicabili dagli ufficiali giudiziari.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli ufficiali giudiziari danno esecuzione alle decisioni dei tribunali e di altre istituzioni e svolgono altre attività previste dalla legge.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Le decisioni giudiziarie sono esecutiva una volta entrate in vigore, fatti salvi i casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali dispongono un’esecuzione immediata. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione basandosi su un titolo esecutivo.

La procedura per l’esecuzione delle sentenze dei tribunali prevede che venga data esecuzione alle seguenti decisioni di tribunali, giudici e altre istituzioni:

  • sentenze di tribunali o decisioni di tribunali o giudici nelle cause civili e amministrative;
  • decisioni di tribunali e decisioni od ordinanze dei pubblici ministeri nei procedimenti penali relativi al recupero di beni;
  • decisioni di tribunali o giudici nei casi di illeciti amministrativi relativi al recupero di beni;
  • decisioni di tribunali sull’approvazione della composizione di controversie;
  • sentenze di tribunali permanenti di arbitrato;
  • decisioni di tribunali o organi competenti esteri e tribunali di arbitrato esteri nei casi specificati nella legislazione;
  • decisioni sulla comminazione di sanzioni procedurali – ammende;
  • decisioni della commissione per le vertenze industriali;
  • decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione dei servizi pubblici (di seguito “autorità di regolamentazione”) in merito a controversie o alla risoluzione di dispute.

Se non diversamente previsto dalla legge, sono oggetto di procedure per l’esecuzione delle sentenze anche i seguenti atti:

  • decisioni di istituzioni e funzionari in caso di infrazioni amministrative e violazioni della legge specificate dalla legge;
  • atti amministrativi relativi a pagamenti emessi da autorità e funzionari abilitati dallo Stato;
  • sentenze di altri professionisti legali (notai, avvocati, ufficiali giudiziari) riguardanti gli onorari per l’attività professionale svolta, l’assistenza legale fornita e il rimborso delle spese relative ai servizi erogati e delle imposte di bollo;
  • atti adottati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea ai sensi dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • atti notarili redatti secondo la procedura prevista dalla divisione D1 della legge sui notai.

Sono documenti di esecuzione:

  • un titolo esecutivo emesso nell’ambito di una causa civile o amministrativa in seguito alla sentenza di un tribunale o a una decisione di un tribunale o giudice oppure, nell’ambito di un procedimento penale, in seguito a una sentenza di approvazione della composizione di una controversia, una sentenza di un tribunale permanente di arbitrato, una decisione della commissione per le vertenze industriali, una decisione dell’autorità di regolamentazione in merito a controversie o alla risoluzione di controversie, una decisione di un tribunale estero o un tribunale di arbitrato estero e gli atti adottati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea a norma dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • una decisione emessa da istituzioni e funzionari in casi di infrazioni amministrative e violazioni della legge;
  • una decisione emessa da tribunali o giudici nei casi riguardanti un illecito amministrativo;
  • un estratto della decisione od ordinanza del pubblico ministero nei casi penali riguardanti il recupero di proprietà;
  • un titolo esecutivo rilasciato in base a un atto amministrativo (articolo 539, secondo comma, punto 2), della legge di procedura civile);
  • una decisione di un giudice riguardante l’esecuzione non contestata dei debiti, l’esecuzione dei debiti nell’ambito di procedure cautelari o la vendita volontaria di beni immobili messi all’asta per via giudiziaria;
  • una decisione sulla comminazione di sanzioni procedurali – ammende;
  • una parcella emessa da un notaio, avvocato o ufficiale giudiziario;
  • un titolo esecutivo europeo rilasciato da un giudice o autorità competente estera, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2201/2003 del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2201/2003 del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un organo giurisdizionale, anche estero, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento;
  • un’ingiunzione di pagamento formulata da un organo giurisdizionale, anche estero, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • una decisione di un tribunale sull’autorizzazione del creditore garantito a vendere i beni costituiti in garanzia del debitore nell’ambito di una procedura di tutela legale (articolo 37, secondo comma, della legge fallimentare);
  • un estratto della decisione rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o autorità competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 4/2009 del Consiglio;
  • un estratto dell’atto pubblico rilasciato da un’autorità competente estera ai sensi dell’articolo paragrafo 48 del regolamento (UE) n. 4/2009 del Consiglio;
  • il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, istituito in conformità al modello di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;
  • un atto notarile di esecuzione rilasciato secondo la procedura di cui alla divisione D1 della legge sui notai;
  • un’attestato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
  • un estratto della decisione di un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato dello Spazio economico europeo sull’imposizione di una sanzione amministrativa relativa a violazioni in materia di distacco di un dipendente e ricevuta nel sistema di informazione del mercato interno (IMI);
  • la parte A di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari rilasciata da un organo giurisdizionale estero ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a, del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

3.1 La procedura

Le decisioni giudiziarie e stragiudiziali sono applicabili dopo la loro entrata in vigore, salvo nei casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali ne prevedano l’esecuzione immediata. Laddove venga fissato un termine volontario per l’esecuzione di una sentenza di un tribunale, ma la sentenza non venga eseguita, il tribunale rilascia un titolo esecutivo al termine del periodo volontario di esecuzione. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione a partire da un documento esecutivo.

Un titolo esecutivo è emesso in seguito a una richiesta trasmessa al funzionario responsabile dal tribunale competente del caso in quel momento. Per ciascuna sentenza deve essere rilasciato uno specifico ordine di esecuzione. In caso di sentenze cui va data esecuzione in più luoghi la sentenza deve essere eseguita immediatamente in ogni sua parte. Se la sentenza è favorevole a più ricorrenti o contraria a più convenuti, il giudice è tenuto a emettere diversi titoli esecutivi su richiesta del funzionario responsabile dell’esecuzione. Qualora vengono emessi più titoli esecutivi, in ciascun titolo esecutivo deve essere specificato il luogo esatto dell’esecuzione o la parte della sentenza da eseguire in base al titolo esecutivo. Nel caso delle obbligazioni solidali deve essere indicato il convenuto oggetto contro cui è promossa l’esecuzione in base al titolo esecutivo in questione.

Per dare avvio all’esecuzione di una decisione, occorre presentare a un ufficiale giudiziario il titolo esecutivo rilasciato al funzionario incaricato dell’esecuzione o al suo rappresentante autorizzato, assieme a una lettera di richiesta.

3.2 Le principali condizioni

La legge sugli ufficiali giudiziari e il regolamento n. 202 relativo alla tenuta dei registri degli ufficiali giudiziari giurati, adottato dal Gabinetto dei ministri il 14 marzo 2006, disciplinano gli aspetti generali relativi all’attività e alla conservazione dei registri degli ufficiali giudiziari giurati.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L’applicazione dei provvedimenti esecutivi previsti dalla legge in materia di procedura civile per le procedure di esecuzione delle decisioni di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni è volta a restringere i diritti del debitore, al fine di ripristinare l’equilibrio tra i diritti del soggetto i cui diritti o interessi civili tutelati dalla legge sono stati lesi e l’obbligo del debitore di ottemperare alla decisione del tribunale (o di un’altra istituzione).

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a promuovere un’azione legale relativa ai beni mobili di un debitore – inclusi eventuali beni depositati presso terzi – e ai beni immateriali, agli importi dovuti al debitore da altre persone (remunerazione lavorativa, pagamenti equivalenti, altre entrate del debitore, investimenti in enti creditizi), nonché ai beni immobili.

Alcuni beni specificati dalla legge e oggetti appartenenti interamente o in parte al debitore non sono soggetti a provvedimenti di esecuzione avviati a partire da un titolo esecutivo (ad esempio, accessori e attrezzature per la casa, abbigliamento, alimenti, libri, strumenti e apparecchi necessari per l’attività lavorativa quotidiana del debitore da cui dipendono i suoi mezzi necessari per la sussistenza, ecc.).

Non sono sottoposti a provvedimenti di esecuzione basati su titoli esecutivi i seguenti beni:

  • accessori e attrezzature per la casa e capi di abbigliamento necessari al debitore, ai familiari e alle persone a suo carico:
    • abbigliamento, calzature e biancheria intima per uso quotidiano;
    • accessori per la biancheria da letto, indumenti da notte e asciugamani;
    • utensili da cucina e stoviglie necessarie per uso quotidiano;
    • mobili – un letto e una sedia a persona e un tavolo e un armadio a famiglia;
    • tutti gli accessori per bambini.
  • prodotti alimentari conservati nell’abitazione nelle quantità necessarie per il mantenimento del debitore e dei suoi familiari per un periodo di tre mesi;
  • un importo pari al salario minimo mensile per il debitore, tutti i familiari e le persone a suo carico. Tuttavia, nei casi riguardanti il recupero degli assegni alimentari per il sostegno di un figlio minore o a favore dell’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti – per un importo pari al 50% del salario minimo mensile per il debitore, ogni membro della sua famiglia e le persone che dipendono dal debitore;
  • una mucca o una capra e un maiale per famiglia e mangimi nelle quantità necessarie sinché non è recuperato nuovo mangime o finché il bestiame non viene portato al pascolo;
  • il combustibile necessario per la preparazione dei pasti per la famiglia e per il riscaldamento dei locali durante la stagione invernale;
  • libri, strumenti e apparecchi necessari al debitore per lo svolgimento dell’attività professionale quotidiana del debitore, che gli garantisce i mezzi necessari per la sussistenza;
  • stock agricoli, ossia attrezzi agricoli, macchinari, bestiame e sementi necessari per l’azienda, insieme alla quantità di mangime necessaria per il mantenimento del bestiame dell’azienda in questione fino al nuovo raccolto. Le istruzioni del ministro dell’Agricoltura precisano gli strumenti agricoli, la quantità di bestiame e la quantità di mangime da considerare necessari;
  • beni mobili che, secondo il diritto civile, sono considerati beni accessori ai beni immobili – in modo distinto rispetto agli stessi beni immobili;
  • case di culto e strumenti rituali.

Analogamente non è possibile applicare un provvedimento esecutivo in caso di:

  • trattamenti di fine rapporto, spese di sepoltura, indennità forfettarie per il coniuge sopravvissuto, prestazioni sociali statali, meccanismi di sostegno statale a favore di figli celiaci, nonché pensioni e indennità di reversibilità e superstite;
  • risarcimento per l’usura di strumenti appartenenti a un dipendente e altri indennizzi previsti in conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano i rapporti di lavoro legali;
  • gli importi da corrispondere a un dipendente per viaggi e trasferte ufficiali o per il distacco in altre zone abitate;
  • prestazioni di assistenza sociale;
  • assegni alimentari a favore dei figli, di un importo minimo tale da garantirne il mantenimento dei figli previsto dal Gabinetto, che dovranno essere versati da uno dei genitori in base a una sentenza del tribunale o a una decisione presa dall’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti, nonché gli assegni alimentari per i figli che devono essere corrisposti dal suddetto fondo.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In seguito all’adozione di provvedimenti esecutivi riguardanti i beni mobili, gli immobili o i redditi di un debitore, questo ultimo non può più disporne liberamente.

In caso di mancato rispetto dei requisiti od ordini, gli ufficiali giudiziari redigono un atto da presentare al giudice per una decisione sulle responsabilità del caso. Il giudice può comminare un’ammenda nei confronti delle parti responsabili – sino a 360 EUR per le persone fisiche e sino a 750 EUR per i funzionari. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

In alcune tipologie di casi, possono essere applicate specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti dell’ufficiale giudiziario.

Se l’ufficiale giudiziario incontra resistenza nell’adozione delle misure, è possibile chiedere l’intervento delle forze di polizia.

Laddove un debitore non si presenti dinanzi a un ufficiale giudiziario nonostante sia stato chiamato a comparire oppure si rifiuti di fornire le spiegazioni o le informazioni necessaria per legge, l’ufficiale giudiziario può deferire la questione al giudice ai fini di una decisione sulle responsabilità dell’interessato. Il giudice può adottare una decisione che imponga al debitore di comparire e comminare un’ammenda: di un massimo di 80 EUR per una persona fisica o di 360 EUR per un funzionario. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

Laddove emerga che il debitore ha fornito intenzionalmente informazioni false, l’ufficiale giudiziario è tenuto a presentare un’istanza al pubblico ministero.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un titolo esecutivo può essere presentato per l’esecuzione fino a 10 anni dall’entrata in vigore della sentenza di un tribunale o giudice, a meno che la legge non preveda altri termini. Se la decisione del tribunale stabilisce che il pagamento dovrà essere effettuato a rate, il titolo esecutivo resta in vigore per l’intero periodo dei pagamenti dovuti e il termine di dieci anni inizia dalla data finale di ciascun pagamento.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le procedure esecutive sono avviate con un titolo esecutivo valido rilasciato da un’autorità giudiziaria o da un’altra istituzione. Il soggetto obbligato da una decisione del tribunale o di un’altra istituzione può fare ricorso (contestarla) secondo la procedura generale prevista negli atti normativi per l’impugnazione (contestazione) di decisioni emesse da tribunali o da altre istituzioni.

Su richiesta di una parte e considerato lo stato di proprietà o altre circostanze delle parti in causa, il tribunale competente a decidere di un determinato caso può adottare una decisione al fine di rinviare l’esecuzione della sentenza, suddividere in rate l’esecuzione o modificare il modulo o la procedura con cui viene applicata la decisione. È possibile proporre ricorso a un’autorità giurisdizionale superiore, nel termine di dieci giorni, contro le decisioni dei tribunali riguardanti il rinvio dell’esecuzione di una decisione, la ripartizione in rate dell’esecuzione della sentenza in rate o la modifica della forma o della procedura di esecuzione. Laddove le circostanze ostacolino o impediscano l’esecuzione di una sentenza giudiziaria, l’ufficiale giudiziario può altresì sottoporre al tribunale competente della sentenza di rinviarne l’esecuzione, di suddividerla in rate o di modificare la forma o la procedura di esecuzione.

Un ufficiale giudiziario può rinviare l’esecuzione in seguito a una richiesta di un funzionario competente, a una decisione di un tribunale o giudice di rinviare l’esecuzione o sospendere la vendita di proprietà o a una decisione giudiziaria riguardo al rinvio dell’esecuzione o alla suddivisione in rate dell’esecuzione della sentenza.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Con denuncia motivata un creditore o un debitore può contestare le azioni poste in essere da un ufficiale giudiziario nell’esecuzione di una sentenza o il relativo rifiuto dell’ufficiale giudiziario, tranne i casi di aste non valide, al tribunale distrettuale (municipale) competente nel luogo dell’appuntamento ufficiale dell’ufficiale giudiziario entro 10 giorni dall’adozione delle azioni o dal giorno in cui un ricorrente cui non è stato notificato l’ora e il luogo delle azioni da intraprendere ne viene informato.

Le denunce sono esaminate nel corso di un’udienza entro 15 giorni. Il debitore, il creditore e l’ufficiale giudiziario devono essere informati dell’udienza. L’eventuale mancata partecipazione degli interessati non impedisce l’esame del caso.

In base a una richiesta motivata da parte del ricorrente, un giudice può prendere una decisione in merito alla sospensione delle attività di esecuzione, al divieto di trasferire denaro a un ufficiale giudiziario o creditore o debitore oppure alla sospensione della vendita di una proprietà. La decisione deve essere attuata non appena presa.

È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

Collegamenti

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.tm.gov.lv – sito Internet del ministero della Giustizia

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.lzti.lv/ – Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari giurati di Lettonia

Il link si apre in una nuova finestrahttps://tiesas.lv – portale degli organi giurisdizionali lettoni

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Lituania

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Per esecuzione di una sentenza si intende l'esecuzione degli obblighi imposti con una decisione giudiziaria alle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario, in modo che, nel corso dell'esecuzione, le parti compiano gli atti imposti dal provvedimento del giudice. Talune decisioni giudiziarie non richiedono un'esecuzione speciale: le decisioni giudiziarie riguardanti il riconoscimento o la risoluzione, la modifica o la creazione di rapporti giuridici. La decisione giudiziaria può essere eseguita dalle parti in buona fede, ossia senza avvalersi dell'esecuzione forzata. Se il soggetto contro il quale è stata emessa la decisione giudiziaria non la rispetta in buona fede, il creditore ha il diritto di chiedere al giudice l'emissione di un titolo esecutivo e di depositarlo presso l'ufficiale giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono persone autorizzate dallo Stato che, su domanda del creditore, possono applicare misure di esecuzione forzata per imporre l'esecuzione di una decisione giudiziaria che non è stata eseguita in buona fede.

L'esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie è disciplinata dalla sezione VI del codice di procedura civile ("procedimento di esecuzione", codice di procedura civile) e dall'ordinanza n. 1R-352 del ministero della Giustizia del 27 ottobre 2005 recante approvazione delle istruzioni di esecuzione delle sentenze ("ordinanza n. 1R-352"). Regole specifiche che disciplinano l'esecuzione delle decisioni giudiziarie possono essere stabilite da altri atti giuridici.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Le decisioni giudiziarie sono fatte eseguire dall'ufficiale giudiziario.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Il titolo esecutivo emesso sul fondamento di una decisione giudiziaria è inviato a un ufficiale giudiziario da una persona autorizzata, vale a dire il creditore o il suo rappresentante. Se il titolo esecutivo è depositato presso l'ufficiale giudiziario dal rappresentante del creditore, la legge impone che i diritti del rappresentante nell'ambito del suo incarico siano enunciati in una procura consegnata e formalizzata per legge. In altre parole, una procura conferita da persone fisiche deve essere certificata tramite atto notarile e il rappresentante di una persona giuridica può essere incaricato anche da un organo di tale persona giuridica. Se il titolo esecutivo è depositato presso l'ufficiale giudiziario da un avvocato o dal suo assistente, quest'ultimo deve altresì fornire all'ufficiale giudiziario un accordo scritto stipulato con il cliente o un altro documento che descriva i suoi diritti e i suoi obblighi nonché la loro estensione. I titoli esecutivi relativi al recupero delle somme di denaro sono inviati all'ufficiale giudiziario tramite il sistema informativo degli ufficiali giudiziari conformemente alla procedura prevista dall'ordinanza n. 1R-352: equamente tra tutti gli ufficiali giudiziari territorialmente competenti, tenuto conto delle categorie dei titoli esecutivi previsto nell'ordinanza n. 1R-352 e degli importi che rimangono da riscuotere, e garantendo che qualsivoglia tipo di nuovo titolo esecutivo di recupero a carico dello stesso debitore sia attribuito all'ufficiale giudiziario già incaricato del recupero da tale debitore, a meno che il nuovo titolo esecutivo non rientri nella competenza di tale ufficiale. L'ufficiale giudiziario verifica, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del titolo esecutivo e immediatamente in caso di esecuzione urgente, l'assenza di ostacoli evidenti all'emanazione del titolo esecutivo e all'adozione di misure di esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

Un titolo esecutivo può essere presentato all'ufficiale giudiziario dal creditore o dal suo rappresentante, o dall'autorità o dal funzionario che l'ha emesso. Se il debitore è una persona fisica, il titolo esecutivo è eseguito dall'ufficiale giudiziario a seconda del luogo di residenza di tale persona, dell'ubicazione del suo patrimonio o del proprio luogo di lavoro. Se il debitore è una persona giuridica, il titolo esecutivo è eseguito dall'ufficiale giudiziario nel luogo in cui il debitore ha la propria sede legale o dove si trovano i suoi beni.

I titoli esecutivi devono essere depositati prima della scadenza del termine di prescrizione. I mandati di esecuzione sulla base delle decisioni giudiziarie possono essere depositati ai fini dell'esecuzione entro cinque anni dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. Il termine per il deposito del titolo esecutivo di una decisione giudiziaria che deve essere eseguito con urgenza decorre dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria.

Un titolo esecutivo s'intende accettato quando il creditore sostiene le spese amministrative di esecuzione presso l'ufficiale giudiziario. A seconda della situazione patrimoniale del creditore persona fisica, l'ufficiale giudiziario può rinunciare del tutto o in parte al pagamento delle spese di esecuzione o rinviarle alla chiusura del procedimento di esecuzione.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le misure di esecuzione forzata sono le seguenti:

  1. pignoramento dei fondi e dei diritti di proprietà o patrimoniali del debitore;
  2. pignoramento dei beni e dei fondi del debitore detenuti da altri;
  3. divieto imposto ad altri soggetti di trasferire denaro o beni al debitore o di adempiere ad altri obblighi nei suoi confronti;
  4. confisca dei documenti che attestano i diritti del debitore;
  5. pignoramento di retribuzioni, pensioni, sovvenzioni o altri redditi del debitore;
  6. confisca di taluni beni del debitore di cui alla decisione giudiziaria e trasferimento di quest'ultimi al creditore;
  7. amministrazione del patrimonio del debitore e attribuzione dei redditi così ottenuti al rimborso del creditore;
  8. obbligo o divieto per il debitore di compiere talune azioni;
  9. compensazione di pretese creditorie;
  10. altre misure previste dalla legge.

Diverse misure di esecuzione forzata possono essere applicate contemporaneamente.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Nel caso di una persona fisica sono oggetto di pignoramento:

  • le ipoteche e i beni dati in garanzia in caso di esecuzione a favore del creditore ipotecario o del detentore della garanzia;
  • gli averi, i diritti di proprietà, i titoli, le retribuzioni, le borse o altri redditi o beni mobili appartenenti al debitore;
  • i beni immobili di proprietà del debitore;
  • i terreni agricoli di proprietà del debitore, se l'attività principale del debitore è l'agricoltura;
  • l'abitazione del debitore nella quale vive.

Nel caso di una persona giuridica sono oggetto di pignoramento:

  • le ipoteche e i beni dati in garanzia in caso di esecuzione a favore del creditore ipotecario o del detentore della garanzia;
  • gli averi, i diritti di proprietà, i titoli, i prodotti (beni) finiti di proprietà del debitore, nonché altri beni mobili o immobili non direttamente utilizzati o resi idonei all'utilizzo diretto nella produzione, a eccezione dei locali amministrativi;
  • altri beni;
  • i beni immobili necessari alla produzione, nonché le materie prime, forniture, utensili, attrezzature e altri beni strumentali per la produzione diretta.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Le misure e i procedimenti di esecuzione forzata variano a seconda della natura pecuniaria o non dell'esecuzione forzata e dell'oggetto del pignoramento (fondi, redditi o altri beni del debitore).

Se un'esecuzione forzata di natura pecuniaria riguarda i fondi del debitore in istituti di credito, di pagamento e/o di moneta elettronica, l'ufficiale giudiziario impartisce a tali istituti, durante l'esecuzione e attraverso il sistema informativo, un ordine di restrizione all'uso dei contanti, al fine di limitare i fondi accessibili al debitore o di requisire i fondi del debitore per coprire il credito e le spese di esecuzione.

Se l'ufficiale giudiziario constata che i fondi o gli altri beni del debitore sono detenuti da terzi (l'ufficiale giudiziario ha il diritto di ricevere tali informazioni nonché di sapere se la persona terza è tenuta a rimborsare il debitore o a trasferirgli altri beni), tali fondi sono pignorati.

Se l'esecuzione forzata riguarda il pignoramento delle fonti di reddito del debitore, l'ufficiale giudiziario presenta l'ordinanza di esecuzione al datore del debitore o qualsiasi altra persona che lo paga. Le retribuzioni del debitore e i pagamenti assimilati sono dedotti nella misura necessaria per coprire gli importi recuperabili.

Se l'esecuzione forzata riguarda il recupero dei beni del debitore, tali beni sono pignorati e liquidati. Il pignoramento dei fondi non può riguardare i beni del debitore se quest'ultimo fornisce all'ufficiale giudiziario la prova che la somma può essere recuperata tramite una ritenuta sulle sue fonti di reddito entro sei mesi o, in caso di pignoramento dell'ultima abitazione nella quale risiede, entro diciotto mesi. Il pignoramento dell'abitazione nella quale il debitore risiede è possibile solo se l'importo da recuperare è superiore ai quattromila euro. Su domanda del debitore o dei membri della sua famiglia, dopo che un appartamento o una casa è stato oggetto di pignoramento per recuperare gli importi non pagati per le bollette energetiche, i servizi municipali, o altri servizi, il giudice può decidere che l'ultimo appartamento o l'ultima casa di residenza o parte di essi, in cui le persone interessate devono risiedere, non può essere utilizzato per il recupero. A tal fine, il giudice può tenere conto della situazione finanziaria e degli interessi dei minori, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate.

Il pignoramento dei beni del debitore consiste in una restrizione o divieto temporaneo sul diritto di proprietà o di una parte di tale diritto (gestione, utilizzo o disposizione).

Il pignoramento può essere effettuato da un organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario.

L'organo giurisdizionale procede al pignoramento dei beni mediante una decisione giudiziaria che implica l'attuazione di misure cautelari provvisorie. L'importo dei fondi o dei beni pignorati non può superare l'importo del credito. L'organo giurisdizionale può revocare siffatto provvedimento su domanda delle parti interessate o, in taluni casi predeterminati, di sua iniziativa. Se l'organo giurisdizionale respinge un ricorso, le misure di salvaguardia temporanea rimangono in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora, dopo aver applicato le misure di protezione temporanea, il ricorso abbia esito positivo le misure di protezione temporanea si applicano fino all'esecuzione della decisione giudiziaria.

L'ufficiale giudiziario che attua una decisione di esecuzione forzata deve, al momento del pignoramento dei beni del debitore, firmare l'ordinanza di pignoramento. Un ufficiale giudiziario può revocare un'ordinanza di pignoramento solo se ha proceduto al pignoramento. Un ufficiale giudiziario in linea di principio non può pignorare più beni del debitore di quelli necessari per coprire l'importo recuperabile e le spese di esecuzione.

La liquidazione dei beni è la vendita forzata dei beni del debitore o la costituzione di garanzia all'asta tramite imprese che vendono o convertono i beni, tramite il trasferimento al creditore, attraverso la vendita a un compratore suggerito dal debitore o con altri mezzi. A seconda dei motivi del pignoramento e dei tipi di beni interessati, i beni pignorati sono liquidati conformemente alla legge da parte di un ufficiale giudiziario, degli uffici dell'ispettorato nazionale delle imposte o dei mediatori e delle società attive nel commercio pubblico dei titoli.

I beni immobili di proprietà del debitore e gli altri beni legalmente registrati con valore superiore ai duemila euro, nonché gli altri beni mobili con valore unitario superiore ai trentamila euro, sono venduti all'asta. Altri beni possono essere liquidati in altri modi. La vendita all'asta dei beni è effettuata per via elettronica.

Prima dell'inizio della vendita all'asta, il debitore ha il diritto di trovare un compratore per i beni in vendita Se il debitore trova un compratore prima della vendita all'asta, i beni sono venduti a tale compratore. I beni possono essere venduti al compratore trovato dal debitore per un importo non inferiore al valore indicato nell'ordinanza di pignoramento, o per un importo inferiore se è sufficiente per coprire la totalità del credito e delle spese di esecuzione.

La liquidazione dei beni pignorati interrompe il pignoramento di tali beni.

Se dei titoli esecutivi sono relativi alla compensazione di pretese creditorie, l'ufficiale giudiziario compensa tali importi secondo la procedura prescritta. Se, secondo la procedura prevista, è possibile recuperare la totalità dell'importo tramite compensazione, non viene presa nessun'altra misura di esecuzione forzata. La compensazione non può essere utilizzata per pignorare i mezzi di sussistenza.

I requisiti specifici applicabili all'esecuzione forzata non pecuniaria sono stabiliti per legge.

Al momento di una decisione giudiziaria sul trasferimento della custodia dei minori, l'ufficiale giudiziario applica le misure di esecuzione coinvolgendo la persona a cui la custodia dei minori deve essere trasferita è un rappresentante dell'organo pubblico per la difesa dei diritti dei minori. La difesa dei diritti dei minori deve essere garantita.

Se la decisione giudiziaria attribuisce taluni oggetti del debitore al creditore, l'ufficiale giudiziario li confisca e li trasferisce al creditore.

In base alla decisione giudiziaria, solo le persone menzionate nel titolo esecutivo possono essere alloggiate nei locali destinati ad abitazione (o esserne espulse). Se necessario, è possibile ricorrere alla polizia.

Se una decisione giudiziaria che impone al debitore di eseguire o porre fine a talune azioni non connesse al trasferimento di beni o fondi non viene eseguita, l'ufficiale giudiziario elabora una relazione a tal fine. Tale relazione è poi inviata al tribunale distrettuale del luogo di esecuzione, che deciderà in merito alle conseguenze di cui alla decisione giudiziaria iniziale (ossia, se il convenuto non ha dato esecuzione alla sentenza nel termine stabilito, il richiedente avrà il diritto di esercitare gli atti in questione o di adottare delle misure per far cessare tali atti a spese del convenuto e, contemporaneamente, pignorare gli importi necessari dal convenuto), e se le conseguenze non sono menzionate nella decisione giudiziaria, l'organo giurisdizionale deciderà sulla modifica delle modalità di esecuzione.

Se gli atti menzionati nella decisione giudiziaria non possono essere realizzati o sono interrotti dal convenuto stesso e se il convenuto non si conforma, è possibile infliggere una sanzione al convenuto a favore della parte che chiede l'esecuzione ed è possibile che venga accordato un nuovo termine per l'esecuzione della sentenza. Il pagamento dell'ammenda non esenta il debitore dall'obbligo di eseguire o porre fine agli atti previsti nella decisione giudiziaria.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I mandati di esecuzione sulla base delle decisioni giudiziarie possono essere depositati i fini dell'esecuzione entro cinque anni dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. Il termine per il deposito del titolo esecutivo di una decisione giudiziaria che deve essere eseguito con urgenza decorre dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria. I titoli esecutivi relativi al reinserimento professionale possono essere depositati entro un mese dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria.

In funzione della decisione giudiziaria in questione, se sono richiesti dei pagamenti periodici, i titoli esecutivi hanno valore durante tutto il periodo durante il quale i pagamenti sono dovuti, e il termine per il deposito inizia a decorrere ad ogni data di scadenza del termine di pagamento.

Termini specifici sono fissati per le decisioni di altri funzionari o istituzioni che possono essere oggetto di un'esecuzione forzata.

Se il termine di deposito di un titolo esecutivo è prorogato per motivi che l'organo giurisdizionale ritiene importanti, il giudice può rinnovare la proroga, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Le misure di esecuzione adottate dall'ufficiale giudiziario rimangono in vigore fino alla loro revoca da parte dell'ufficiale stesso. Se viene proposto un ricorso contro la legittimità degli atti dell'ufficiale giudiziario e se l'organo giurisdizionale ha riconosciuto che il ricorso è fondato o parzialmente fondato, tutte o alcune delle misure adottate possono essere revocate dal giudice investito del ricorso.

Il pignoramento dei beni o altre misure di salvaguardia temporanea applicate dall'organo giurisdizionale rimangono in vigore fino a quando non siano revocate (o sostituite con un'altra misura), non siano state applicate dal giudice o, in caso di ricorso, vengano revocate da un giudice di grado superiore.

La liquidazione dei beni pignorati interrompe il pignoramento di tali beni.

Cfr. la risposta al paragrafo 3.2.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Un ricorso avverso l'atto notificato dall''ufficiale giudiziario può essere proposto entro venti giorni dalla data in cui il richiedente ha preso conoscenza, o avrebbe dovuto prendere conoscenza, della redazione dell'atto contestato o del rifiuto di redigerlo, e comunque non oltre novanta giorni dalla redazione dell'atto contestato. Il ricorso è indirizzato all'ufficiale stesso. L'ufficiale giudiziario deve trattare l'appello entro 5 giorni lavorativi. Se l'ufficiale giudiziario rifiuta di accogliere il ricorso, in tutto o in parte, il ricorso e la decisione dell'ufficiale giudiziario sono trasmessi al tribunale distrettuale di competenza dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario.

Le misure adottate dall'organo giurisdizionale possono essere revocate o modificate dal giudice stesso o essere oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Cfr. la risposta al paragrafo 3.2.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 11/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Lussemburgo

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Se un debitore non adempie volontariamente a una decisione giudiziaria, il creditore può esigerne l'esecuzione. Tale azione è nota come esecuzione forzata.

Per essere esecutiva, una decisione giudiziaria deve essere munita della formula esecutiva e deve essere stata notificata o comunicata regolarmente.

L'esecutività è sospesa per otto giorni dal giorno della sentenza e/o dal momento in cui viene esperito un mezzo di ricorso effettivo, tranne quando la decisione è provvisoriamente esecutiva.

Si ricorre solitamente all'esecuzione forzata per recuperare somme di denaro, ma la si può applicare anche per ottenere lo svolgimento di un'azione.

Nel caso di una persona condannata a versare una somma di denaro, si avvia l'esecuzione attaccando i beni del debitore; tale procedimento prende il nome di pignoramento.

Esistono anche provvedimenti esecutivi più specifici, come il pignoramento presso terzi, il pignoramento di frutti pendenti, il pignoramento delle rendite, il pignoramento immobiliare, il sequestro, il pignoramento dei beni di un debitore di passaggio, la saisie-revendication (ordinanza giudiziaria che mira a garantire la tutela dei beni che un proprietario tenti di recuperare da una terza parte), il pignoramento della retribuzione, il pignoramento di imbarcazioni di navigazione interna, il pignoramento di aeromobili e la descrizione-sequestro nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le forme di esecuzione più frequenti in Lussemburgo sono il pignoramento presso terzi e l'esecuzione forzata.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Spetta unicamente agli ufficiali giudiziari il compito di mettere in esecuzione le decisioni giudiziarie dichiarate esecutive da un tribunale lussemburghese in applicazione della legge lussemburghese oppure da un tribunale di un altro Stato membro dell'Unione europea in applicazione della legislazione dell'Unione in materia civile e commerciale, così come gli accordi derivanti dalla mediazione in materia civile e commerciale e aventi forza esecutiva, nonché gli altri atti o titoli esecutivi.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

  • Le decisioni giudiziarie rese e gli atti stipulati nel Granducato di Lussemburgo

Questi atti e queste decisioni saranno esecutivi nel Granducato di Lussemburgo senza visto né pareatis, ancorché l'esecuzione abbia luogo al di fuori della competenza del tribunale che ha emesso la sentenza o nel territorio del quale sono stati stipulati gli atti.

La consegna dell'atto o della sentenza all'ufficiale giudiziario equivarrà a un mandato di procura per tutte le esecuzioni al di fuori del pignoramento immobiliare e della reclusione; in questi casi sarà necessario un mandato speciale.

  • Decisioni straniere soggette a un trattato o a un atto legislativo dell'Unione europea che prevede una procedura di exequatur

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale rese in uno Stato straniero, ivi esecutive, e che ai sensi in particolare:

  • della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione;
  • della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
  • della Convenzione del 29 luglio 1971 tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale;
  • del Trattato del 24 novembre 1961 tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, nella misura in cui sia in vigore; o
  • della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari;

soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste dalle disposizioni degli articoli da 680 a 685 del Nuovo codice di procedura civile.

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detto "rifusione del regolamento Bruxelles I") ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua tuttavia a essere applicato alle decisioni pronunciate nelle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima del 10 gennaio 2015 che rientrano nella sfera di applicazione del suddetto regolamento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sottoscritto il 23 novembre 2007 ai sensi del capo IV, sezione 2 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e del regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste dal regolamento (UE) n. 2016/1103 e dal regolamento (UE) n. 2016/1104 sopracitati.

  • Decisioni straniere soggette a un atto dell'Unione che prevede la soppressione dell'exequatur

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, detto "rifusione del regolamento Bruxelles I". Ai sensi dell'articolo 36 di tale regolamento, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (abolizione dell'exequatur). Questo regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 10 gennaio 2015 e in base alle condizioni previste da tale regolamento.

Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sottoscritto il 23 novembre 2007 ai sensi del capo IV, sezione 1 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, sono riconosciute in Lussemburgo senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono riconosciute ed eseguite nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni giudiziarie pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, modificati, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono riconosciute ed eseguite nelle forme previste da tali regolamenti.

3.2 Le principali condizioni

Non si potrà procedere ad alcun pignoramento di beni mobili o immobili se non in forza di un titolo esecutivo emesso in applicazione della legge lussemburghese e per beni liquidi e certi; se il debito esigibile non è una somma di denaro, una volta effettuato il sequestro, si sospende ogni ulteriore procedura finché non ne sia fatta la valutazione.

Le sentenze che ordineranno una cancellazione, una radiazione di qualsivoglia iscrizione d'ipoteca, un pagamento o qualunque altra cosa che debba fare un terzo o che debba farsi a suo pregiudizio, non saranno esecutive per parte del terzo o contro di esso, anche dopo il termine dell'opposizione o dell'appello, se non in virtù di un certificato del patrocinatore della parte istante che dichiari la data della notificazione della sentenza fatta al domicilio della parte condannata e di un attestato del cancelliere che affermi che non esiste né opposizione né appello contro la sentenza.

Se sul certificato non esiste alcuna opposizione né appello, i sequestratari, i conservatori e ogni altro incaricato sono obbligati a dare esecuzione alla sentenza.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

  • Beni pignorabili

Il provvedimento può riguardare soltanto i beni mobili e immobili del debitore e non quelli di un terzo. I beni del debitore possono tuttavia trovarsi nel possesso di terzi, dai quali è possibile pignorarli.

  • Beni impignorabili

Secondo l'articolo 728 del Nuovo codice di procedura civile, oltre ai beni dichiarati impignorabili da leggi speciali, non possono essere pignorati:

  • gli oggetti che la legge lussemburghese dichiara immobili per destinazione;
  • i beni mobili come la biancheria da letto, il vestiario e i mobili necessari alla loro sistemazione, una lavatrice, i tavoli e le sedie che consentono alla famiglia di consumare i pasti insieme.

Detti oggetti non possono essere pignorati, indipendentemente dal tipo di creditore, Stato compreso, ad eccezione di alcuni crediti specificatamente elencati dalla legge.

Per impedire al creditore di pignorare tutti i mezzi di sussistenza del debitore, un regolamento granducale stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite. La legge ha regolamentato il pignoramento delle remunerazioni periodiche protette (salari, rendite, pensioni). Queste remunerazioni regolari non possono essere pignorate interamente, ma fino a un massimale fissato in base a determinate fasce stabilite da un regolamento granducale. In questo modo il debitore conserva un minimo di entrate per la sussistenza.

  • Cantonnement (deposito)

Si tratta di un provvedimento volto a proteggere il debitore dalle conseguenze dell'indisponibilità totale dei suoi beni. Esso permette al giudice di limitare gli importi pignorati presso terzi.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Dal momento in cui i beni vengono sottoposti a pignoramento, il debitore perde il diritto di disporne. Il pignoramento non conferisce tuttavia al creditore pignorante alcun credito privilegiato. L'interdizione ad agire significa che al debitore non è più consentito vendere, alienare o gravare i beni pignorati con vincoli. I beni pignorati possono essere prelevati immediatamente. Fino alla vendita forzata i beni pignorati restano di proprietà del debitore senza essere necessariamente in suo possesso. Nella pratica non cambia nulla, ma la situazione è diversa dal punto di vista giuridico.

In caso di infrazione a tale interdizione, le azioni intraprese dalla parte soggetta a pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante.

Tuttavia tale interdizione è soltanto relativa, nel senso che si applica solo a vantaggio del creditore pignorante. Gli altri aventi diritto devono sempre tollerare fluttuazioni nei beni del debitore. In ogni caso possono facilmente associarsi al pignoramento che è già stato concesso.

L'interdizione rappresenta la prima fase del processo di liquidazione dei beni; questi vengono posti sotto il controllo dell'organo giurisdizionale. Questo significa che l'esecuzione forzata di una sentenza ha anche e innanzitutto una funzione cautelare.

Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, occorre precisare che questa forma di pignoramento elimina ogni controllo sull'intero credito pignorato, indipendentemente dal valore di quest'ultimo. Il terzo pignorato può tuttavia ricorrere al meccanismo di deposito con una somma sufficiente.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I titoli esecutivi emessi ai sensi della legge lussemburghese non cadono in prescrizione né giungono a scadenza.

Le autorizzazioni del presidente del tribunale di commercio per procedere a sequestri conservativi decadono se la misura cautelare non viene adottata nei termini prescritti dall'ordinanza.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale di commercio che autorizza un sequestro conservativo è suscettibile di opposizione o di appello.

In materia di sequestro forzato, il debitore può agire in difficoltà di esecuzione oppure presentare opposizione contro la vendita degli oggetti pignorati.

Anche le terze parti possono essere all'origine di un incidente, ovvero l'opposizione alla vendita degli oggetti pignorati richiedendo la distrazione di tali oggetti a loro favore.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Ai sensi dell'articolo 590 del Nuovo codice di procedura civile, il debitore può opporsi all'esecuzione provvisoria se questa è stata ordinata al di fuori dei casi previsti dalla legge. In tal senso, il debitore può adire il giudice d'appello affinché pronunci una sospensiva dell'esecuzione provvisoria. Questa facoltà si applica esclusivamente in materia civile ed è esclusa in materia commerciale dall'articolo 647 del Codice di commercio.

L'articolo 703, comma 2 del Nuovo codice di procedura civile prevede la procedura di deposito. Si tratta di un provvedimento volto a proteggere il debitore dalle conseguenze dell'indisponibilità totale dei suoi beni. Esso permette al giudice di limitare gli importi pignorati presso terzi.

Per impedire al creditore di pignorare tutti i mezzi di sussistenza del debitore, un regolamento granducale stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite. La legge ha regolamentato il pignoramento delle remunerazioni periodiche protette (salari, rendite, pensioni). Queste remunerazioni regolari non possono essere pignorate interamente, ma fino a un massimale fissato in base a determinate fasce stabilite da un regolamento granducale. In questo modo il debitore conserva un minimo di entrate per la sussistenza.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.legilux.lu

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Ungheria

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un procedimento civile non contenzioso attraverso il quale lo Stato impone l'adempimento delle obbligazioni sancite in decisioni notarili e di organi giurisdizionali, nonché in altri documenti previsti dalla legge, tramite l'applicazione di misure coercitive.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

L'esecuzione viene ordinata ed eseguita da un organo giurisdizionale, un notaio o altri organismi e persone, in particolare dai seguenti soggetti:

a) un ufficiale giudiziario indipendente;

b) un ufficiale giudiziario di un tribunale regionale;

c) un viceufficiale giudiziario indipendente;

d) un viceufficiale giudiziario di un tribunale regionale;

e) un ufficiale giudiziario candidato.

Trattandosi di un procedimento civile non contenzioso, il procedimento svolto dall'ufficiale giudiziario è identico a quello di un organo giurisdizionale.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un titolo esecutivo può essere emesso nel caso in cui la pronuncia dotata di esecutività preveda un'obbligazione (sanzione), sia definitivo oppure sia stata ordinata la sua esecuzione provvisoria, e il termine per il soddisfacimento di tale obbligazione sia decorso. A fronte di una transazione approvata dall'organo giurisdizionale, è possibile emettere un titolo esecutivo anche nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'ordinanza di approvazione. Tale disposizione si applica anche agli accordi approvati da un notaio aventi lo stesso effetto di una transazione giudiziaria. Un titolo esecutivo può essere emesso anche sulla base di una sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro la sentenza. Non è possibile emettere un titolo esecutivo sulla base di un'ingiunzione di pagamento se la clausola che la rende definitiva dichiara che l'esecuzione non è consentita in relazione all'oggetto della domanda.

Una norma speciale si applica al recupero di obbligazioni alimentari, per il quale può essere autorizzata l'esecuzione in relazione a importi scaduti da più di sei mesi se la parte che richiede l'esecuzione ritiene probabile che il debito alimentare sia attribuibile a un comportamento doloso da parte del debitore o se viene addotta una valida ragione per la mancata validazione del credito. Quando l'esecuzione concerne decisioni straniere, l'organo giurisdizionale esamina anche se l'esecuzione è consentita dalla legge, da una convenzione internazionale, secondo il principio della reciprocità oppure dalla normativa UE.

3.1 La procedura

L'esecuzione può essere ordinata tramite un titolo esecutivo. In alcuni casi, non si tratta di una decisione formale (bensì piuttosto assume la forma di un modulo di esecuzione o di una clausola esecutiva); in altri casi, assume la forma di un'ordinanza. L'organo giurisdizionale o il notaio emette il titolo esecutivo su richiesta dell'esecutante. L'istanza per ottenere l'esecuzione deve essere presentata nel numero necessario di copie, utilizzando il modulo per i titoli esecutivi. Nel contesto di procedimenti che ordinano un pagamento, tale istanza può essere presentata anche in formato elettronico. Solitamente l'istanza deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale o il notaio competenti per il giudizio in primo grado. Tuttavia, in alcuni casi, la legge LIII del 1994 sull'esecuzione giudiziaria ("legge sull'esecuzione giudiziaria") prevede altresì altre norme in materia di competenza giurisdizionale; ad esempio, per le decisioni straniere l'esecuzione può essere disposta dal tribunale distrettuale presso la sede del tribunale regionale competente in base al luogo di residenza o alla sede principale di attività del debitore oppure, in loro assenza, in base al luogo in cui si trova il bene oggetto dell'esecuzione. A Budapest detto organo giurisdizionale è il Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale distrettuale centrale di Budapest).

L'istanza per l'esecuzione deve includere informazioni in merito alle parti, al provvedimento esecutivo, al credito oggetto dell'esecuzione, nonché quante più informazioni possibili sul patrimonio del debitore che può essere oggetto di esecuzione.

L'organo giurisdizionale o il notaio esaminano l'istanza immediatamente (entro non oltre 15 giorni dal suo ricevimento), al fine di stabilire se il caso debba essere rinviato oppure respinto senza esaminarlo nel merito, o se (ad eccezione nei casi in cui le parti dispongono di rappresentanti legali) l'istanza debba essere restituita al mittente con una richiesta di fornire eventuali informazioni mancanti. Verranno quindi attuate le misure necessarie. Verrà presa una decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza oppure, qualora siano state richieste informazioni mancanti, entro 15 giorni dalla presentazione di dette informazioni. Nel caso in cui l'istanza sia ritenuta giustificata verrà emesso il titolo esecutivo; altrimenti, l'esecuzione verrà negata.

3.2 Le principali condizioni

Cfr. punto 2.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le misure coercitive limitano i diritti finanziari e personali del debitore. Un organo giurisdizionale e un ufficiale giudiziario possono applicare misure finanziarie; la polizia può adottare misure contro la persona a fronte di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o un ufficiale giudiziario. Di seguito si riportano le misure coercitive finanziarie più importanti:

  • pignoramento di stipendi e altri emolumenti;
  • pignoramento e vendita di beni mobili;
  • pignoramento di fondi gestiti da un istituto finanziario e blocco dei conti bancari;
  • pignoramento dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
  • pignoramento e vendita di beni immobili;
  • imposizione di pene e sanzioni pecuniarie.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Quanto segue può essere oggetto di esecuzione:

  • stipendi, pensioni o altri emolumenti del debitore (sebbene si applichino alcune esenzioni in merito agli stessi);
  • fondi gestiti da un istituto finanziario (la legge prevede un'esenzione dall'esecuzione nei confronti di persone fisiche fino alla concorrenza di un dato importo);
  • beni mobili (tuttavia, i beni di prima necessità che sono esentati dall'esecuzione per legge non possono essere pignorati, ad esempio capi di abbigliamento essenziali, mobili per il numero di persone che costituiscono il nucleo familiare del debitore, farmaci necessari per curare una malattia del debitore, ecc.);
  • crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi oppure quote societarie detenute dal debitore;
  • beni immobili, indipendentemente dal corrispondente tipo, dall'uso, da diritti o gravami, e da fatti iscritti nel catasto (tuttavia, i beni immobili che non possono essere considerati far parte del patrimonio del debitore durante la procedura di liquidazione sono esenti dall'esecuzione).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Sostanzialmente le misure di esecuzione limitano il diritto del debitore di disporre dei suoi beni.

Quando i beni mobili o un conto corrente bancario sono soggetti a esecuzione, il diritto del debitore di disporre di tali beni cessa. Se i beni mobili pignorati sono sotto sequestro, saranno anch'essi tolti dal possesso del debitore. Qualora vengano pignorati beni immobili, il debitore può disporne e venderli, anche se gli stessi rimarranno gravati del diritto di esecuzione.

Nel caso in cui il debitore o qualsiasi altra persona presente oppongano resistenza fisica durante l'attuazione di un provvedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario si rivolgerà alla polizia che potrà adottare misure coercitive nei confronti di tali persone in modo da porre fine a tale resistenza.

Qualsiasi persona che ostacoli attivamente i lavori dell'ufficiale giudiziario (con la forza) potrà essere ritenuta penalmente responsabile. Costituisce altresì reato sottrarre un oggetto pignorato dall'esecuzione oppure rimuovere il sigillo applicato durante il corso dell'esecuzione, nonché penetrare nella stanza chiusa a chiave utilizzata per immagazzinare i beni pignorati, posti sotto chiave o sequestrati (reato di violazione di sigilli).

L'organo giurisdizionale imporrà una sanzione pecuniaria al debitore o alla persona o all'organizzazione obbligate a partecipare al procedimento di esecuzione nel caso in cui non soddisfino le obbligazioni derivanti dall'esecuzione secondo quanto stabilito dalla legge o qualora adottino un comportamento che ostacoli i provvedimenti di esecuzione.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure restano valide fino a quando l'esecuzione non riesce oppure i provvedimenti vengono dichiarati decaduti dall'ufficiale giudiziario, dall'organo giurisdizionale oppure per legge. I provvedimenti di esecuzione possono essere eseguiti entro i termini di prescrizione previsti dal diritto civile (solitamente 5 anni); tale termine inizia a decorrere nel momento in cui la decisione dell'organo giurisdizionale diventa definitiva. Non è possibile ordinare un'esecuzione in relazione a un'istanza presentata oltre la scadenza di tale termine e non è altresì possibile riavviare esecuzioni precedenti. Analogamente ai procedimenti giudiziari avviati nell'interesse di ottenere il soddisfacimento di un credito, il termine di prescrizione viene interrotto da eventuali provvedimenti di esecuzione, a seguito dei quali il termine di prescrizione riprende a decorrere.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

a) Ritiro del modulo di esecuzione e cancellazione della clausola esecutiva. Se l'esecuzione è stata ordinata mediante l'emissione di un modulo di esecuzione o di una clausola esecutiva, tale modulo può essere ritirato e la clausola può essere cancellata come mezzo di ricorso giuridico, laddove il titolo esecutivo non avrebbe dovuto essere rilasciato. Il debitore o la parte che richiede l'esecuzione possono presentare un'istanza per ottenere il ritiro del modulo di esecuzione o la cancellazione della clausola esecutiva. Un organo giurisdizionale può ordinare ciò ex officio. L'istanza deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione. Non esiste alcun termine per la presentazione dell'istanza, che può quindi essere presentata in qualsiasi momento. Nel caso in cui l'istanza sia accolta, viene emessa un'ordinanza per il ritiro del modulo di esecuzione o la cancellazione della clausola esecutiva. È possibile presentare ricorso contro tale ordinanza;

b) ricorso contro il titolo esecutivo. Il debitore o la parte che richiede l'esecuzione possono presentare un ricorso rispetto a un provvedimento formale che autorizza l'esecuzione. Il ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione, ma deve essere indirizzato all'organo competente per il ricorso. A quest'ultimo organo spetta la competenza per valutare il ricorso. Se il provvedimento emesso dall'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione è corretto nel merito, l'organo competente per il ricorso conferma la validità del provvedimento, altrimenti, provvede a modificarlo. Qualora riscontri un vizio di procedura, l'organo competente per il ricorso abroga il provvedimento e istruisce l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione affinché quest'ultimo emetta una nuova decisione;

c) ricorso contro un provvedimento che nega l'emissione di un titolo esecutivo. La parte che richiede l'esecuzione può presentare un ricorso contro un provvedimento che nega l'emissione di un titolo esecutivo. Tale ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione, ma deve essere indirizzato all'organo competente per il ricorso. A quest'ultimo organo spetta la competenza per valutare il ricorso. Se il provvedimento dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in merito all'esecuzione è corretto nel merito, l'organo competente per il ricorso conferma la validità del provvedimento, altrimenti, provvede a modificarlo. Qualora riscontri un vizio di procedura, l'organo competente per il ricorso abroga il provvedimento e istruisce l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione affinché questi emettano una nuova decisione;

d) l'ufficiale giudiziario attua le misure coercitive di esecuzione in maniera indipendente dopo che è stata ordinata l'esecuzione; non vi è alcuna necessità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale. È disponibile un mezzo di ricorso distinto nei confronti delle misure attuate dall'ufficiale giudiziario, noto come opposizione contro l'esecuzione. Le opposizioni contro l'esecuzione possono essere presentate dal debitore, dall'esecutante o da altre parti interessate. Qualora l'organo giurisdizionale accetti tale opposizione, lo stesso provvede ad annullare eventuali misure illegittime dell'ufficiale giudiziario oppure, qualora quest'ultimo abbia omesso di agire, detto organo gli intimerà di agire. In caso contrario, l'organo giurisdizionale respinge l'opposizione. L'opposizione deve essere presentata all'ufficiale giudiziario;

e) oltre alle suddette possibilità di ricorso, è possibile anche che l'esecuzione venga cessata. In questo caso l'organo giurisdizionale emette un'ordinanza per la cessazione dell'esecuzione su richiesta dell'esecutante, a patto che tale cessazione non violi i diritti di altri o altre disposizioni sancite dalla legge. Si provvederà alla cessazione dell'esecuzione, ad esempio, anche nel caso in cui il debitore adempia alla sua obbligazione. L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza che determina la cessazione dell'esecuzione anche nel caso in cui lo stesso abbia stabilito, sulla base di documenti pubblici, che il provvedimento esecutivo è stato rovesciato da una decisione definitiva.

f) Nel contesto del procedimento di esecuzione, è altresì possibile che una terza parte, che vanta un credito rispetto a un bene pignorato durante l'esecuzione sulla base di diritti di proprietà o di altri diritti che ne impediscono la vendita nel quadro del procedimento di esecuzione, avvii un procedimento per ottenere l'esecuzione del credito nei confronti dell'esecutante al fine di ottenere il rilascio del bene in questione. Se l'organo giurisdizionale accoglie tale istanza, il bene interessato sarà liberato dal pignoramento.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Sospensione dell'esecuzione

In casi eccezionali, l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione può disporne la sospensione su richiesta del debitore, qualora quest'ultimo sia in grado di comprovare circostanze legittime che giustifichino la sospensione e qualora il debitore stesso non sia stato precedentemente multato nel corso del procedimento di esecuzione.

Se necessario, nel prendere la decisione in merito alla sospensione, l'organo giurisdizionale può ascoltare le parti.

In particolar modo l'organo giurisdizionale considererà come circostanze legittime che giustificano la sospensione soprattutto le seguenti: il numero di persone alle quali il debitore è tenuto a provvedere e il numero di persone effettivamente a suo carico; una malattia grave o a lungo termine del debitore o di persone a carico dello stesso; catastrofi naturali verificatesi durante il procedimento di esecuzione che hanno interessato il debitore.

Qualora siano oggetto di esecuzione dei beni immobili, la sospensione può essere ordinata in una sola occasione, su istanza del debitore, e per non più di 6 mesi.

Pagamento a rate

Ad eccezione dei debiti fiscali e debiti pubblici eseguiti a titolo di imposte, su istanza di un debitore che è una persona fisica, l'ufficiale giudiziario può stabilire le condizioni per il pagamento rateale di un debito dopo che l'ufficiale giudiziario ha adottato misure per individuare e pignorare i beni del debitore e quest'ultimo ha già pagato una parte del credito oggetto dell'esecuzione. Inoltre l'ufficiale giudiziario informerà il debitore che non possiede beni che può essere soggetto a esecuzione in merito alle possibilità e alle condizioni per il pagamento rateale.

L'ufficiale giudiziario redige una relazione in merito alla conclusione e ai contenuti del piano di rientro rateale e la consegna alle parti. Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, l'esecutante può informare l'ufficiale giudiziario per iscritto di non acconsentire in merito ai contenuti del piano rateale, può formulare delle raccomandazioni in merito ai contenuti del piano e all'importo delle rate e può richiedere che il debitore costituisca una garanzia per la prestazione interessata. Sulla base della dichiarazione dell'esecutante l'ufficiale giudiziario può modificare le condizioni del piano rateale, come indicato di seguito:

a) l'ufficiale giudiziario ritirerà il piano rateale se l'esecutante non è d'accordo con le rate previste per obbligazioni alimentari, stipendi o crediti simili, nel caso in cui una persona fisica che richiede l'esecuzione dichiari che le sue condizioni di vita sono minacciate da tale piano rateale, oppure sono in atto procedure di fallimento, liquidazione o esecuzione nei confronti di un'associazione di imprese che richiede l'esecuzione;

b) nei casi di non rientrati nelle circostanze di cui al punto a), un piano rateale può essere attuato per un periodo massimo di 1 anno, in caso di persone giuridiche e di organismi privi di personalità giuridica che richiedono l'esecuzione, e di 6 mesi, nel caso di persone fisiche richiedenti l'esecuzione;

c) l'ufficiale giudiziario può imporre che, in aggiunta al piano rateale, vengano effettuati dei pagamenti parziali proporzionati alla importo del credito in esame, qualora ciò sia stato richiesto nella dichiarazione dell'esecutante.

L'ufficiale giudiziario fornirà al debitore un piano di rientro con un termine di durata non superiore a sei mesi con rate mensili di uguale importo nel caso in cui siano stati adottati provvedimenti di esecuzione nei confronti dei fondi del debitore presso gli istituti finanziari, del suo stipendio e dei suoi beni mobili, ma non sia ancora stato recuperato l'intero importo del debito e:

a) non è stato precedentemente concesso alcun piano rateale;

b) è in corso un procedimento di esecuzione nei confronti del debitore per un credito finanziario non superiore a HUF 500 000 oppure è in corso un procedimento di esecuzione nei confronti del debitore per un credito finanziario non superiore a HUF 1 000 000 ma presso il catasto risulta iscritto anche un privilegio sul bene immobile residenziale del debitore come garanzia per un altro credito; e

c) sarebbe necessario vendere all'asta il bene immobile residenziale del debitore per recuperare il credito.

L'esecutante non deve esprimere il suo consenso al piano rateale; la relazione sulla conclusione del piano rateale deve essere consegnata anche all'esecutante.

Gli importi dedotti dal patrimonio del debitore mediante pignoramento devono essere inclusi nel calcolo dell'importo saldato dal debitore.

Il valore stimato del bene immobile residenziale e la sua prima vendita all'asta possono essere definiti soltanto se il debitore non versato le rate pattuite (articoli 52/A - 52/B della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Termini di prescrizione per il diritto di esecuzione:

il termine di prescrizione per il diritto di esecuzione termina contemporaneamente a quello del titolo esecutivo. Solitamente i termini di prescrizione relativi al diritto di esecuzione vengono presi in considerazione su richiesta; può essere considerato ex officio qualora anche i termini di prescrizione per il credito sul quale esso si basa debba essere considerato ex officio. Qualora sia necessario prendere in considerazione i termini di prescrizione relativi al diritto di esecuzione sulla base di quanto sopra, nei confronti di un'istanza può essere disposta la non esecuzione nel caso in cui detta istanza sia stata presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione e i procedimenti di esecuzione già disposti non possono essere portati avanti. I termini di prescrizione per il diritto di esecuzione vengono interrotti da qualsiasi atto di esecuzione.

Limitazioni:

l'importo che costituisce la base per le trattenute sullo stipendio come parte di un procedimento di esecuzione corrisponde all'importo che rimane al netto delle imposte (imposte anticipate), dell'assicurazione sanitaria e dei contributi previdenziali e dei canoni corrisposti a fondi pensione privati. Inoltre, vengono dedotti anche altri contributi secondo quanto disposto dalla normativa distinta. In generale, non è possibile dedurre da tale importo oltre il 33 % o, in casi eccezionali, oltre il 50 %.

La parte dello stipendio mensile corrispondente alla pensione minima di vecchiaia è esente dall'esecuzione. Tuttavia, tale esenzione non si applica in caso di esecuzione volta ad ottenere assegni di mantenimento per i figli e sostegno per le spese sostenute per il parto.

Non è possibile trattenere più del 33 % dello stipendio corrisposto dal datore di lavoro sulla base del rapporto di lavoro.

Tali trattenute possono essere aumentate fino a non oltre il 50 % dello stipendio del dipendente nel caso di crediti relativi a:

a) obbligazioni alimentari;

b) crediti per stipendi di dipendenti vantati nei confronti del debitore;

c) stipendi da lavoro dipendente e prestazioni di sicurezza sociale ricevuti in maniera illegittima (articolo 65, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Dalle prestazioni pensionistiche previdenziali del debitore, dalle prestazioni di prepensionamento, dalle prestazioni per anzianità di servizio, della rendita per il balletto e dell'indennità transitoria per attività minerarie (congiuntamente: "prestazioni pensionistiche") può essere detratto un importo massimo pari al 33 % (articolo 67, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Tali trattenute possono essere aumentate fino a non oltre il 50 % delle prestazioni pensionistiche nel caso di crediti relativi a:

a) assegni di mantenimento destinati ai figli;

b) prestazioni pensionistiche ricevute in maniera illegittima (articolo 67, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Non è possibile dedurre più del 33 % dalle prestazioni ricevute da coloro che cercano lavoro (prestazioni di disoccupazione, prestazioni di disoccupazione, pre-pensionamento, prestazioni compensative per inabilità) nel caso di crediti relativi a:

a) obbligazioni alimentari;

b) prestazioni di disoccupazione ricevute in maniera illegittima;

c) prestazioni in denaro fornite come parte delle prestazioni in età lavorativa ricevute in maniera illegittima.

Sono esenti da azioni di pignoramento:

- l'assegno di assistenza nazionale, le prestazioni in denaro per le vittime di guerra e la rendita vitalizia concessa ai sensi della legge sull'indennizzo delle persone illegalmente private della loro vita o della loro libertà per ragioni politiche;

- il contributo comunale, il contributo comunale straordinario, prestazioni in denaro erogate come parte delle prestazioni in età lavorativa, prestazioni di vecchiaia, prestazioni di compensazione del reddito per i disoccupati e l'assegno di assistenza;

- prestazioni di maternità;

- rendite di invalidità e rendite personali versate a persone cieche;

- integrazioni salariali per i danni alla salute, integrazioni salariali temporanee, integrazioni del reddito, integrazioni temporanee del reddito e rendite per attività minerarie per danni alla salute;

- obbligazioni alimentari stabilite dalla legge, ivi incluso il sostegno a favore di minori anticipato dall'organo giurisdizionale e le prestazioni in denaro a tutela dei minori ai sensi della legge sulla protezione, sulla tutela e sulla curatela dei minori;

- il compenso di istruzione, il sostegno speciale e gli assegni familiari versati a genitori adottivi e volti a sostenere bambini dati in affido temporaneo o permanente oppure giovani adulti in riabilitazione;

- borse di studio, ad eccezione di quelle di tipo salariale per il perfezionamento scientifico;

- costi rimborsati per assegnazioni di incarichi e servizi svolti in paesi stranieri e per recarsi al lavoro;

- somme destinate a coprire spese specifiche;

- indennità di invalidità (articolo 74 della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Per i fondi gestiti da un fornitore di servizi di pagamento e dovuti a una persona fisica, l'importo in eccedenza rispetto a quattro volte la pensione minima di vecchiaia può essere oggetto di esecuzione senza limitazione; riguardo all'importo interiore a tale limite, il 50 % della somma tra la pensione minima di vecchiaia e quattro volte la pensione minima di vecchiaia può essere oggetto di esecuzione (articolo 79/A, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Anche qualora il debitore dia il suo consenso, i beni esentati dalle azioni di esecuzione per legge non possono essere pignorati.

I seguenti beni mobili sono esenti dalle azioni di esecuzione:

- beni che sono essenziali per consentire al debitore di svolgere il suo lavoro, in particolare gli strumenti essenziali; strumenti; attrezzature tecniche, militari e di altra natura; uniformi; armi di autodifesa; e mezzi di trasporto (ad eccezione dei veicoli);

- attrezzature essenziali per lo svolgimento di studi regolari, soprattutto libri di testo, materiale scolastico e strumenti musicali;

- capi di abbigliamento essenziali: 3 indumenti esterni, 1 cappotto invernale, 1 soprabito, 3 paia di scarpe;

- articoli di biancheria essenziali: 1 set di 2 asciugamani per persona;

- mobili per il numero di persone che costituiscono il nucleo familiare del debitore: non più di 3 tavoli e 3 armadi o mobili simili, più 1 letto o mobili equivalenti e 1 sedia o altri mobili equivalente per persona;

- attrezzature essenziali di riscaldamento e illuminazione;

- attrezzature da cucina ed elettrodomestici essenziali per il nucleo familiare del debitore, oltre a 1 frigorifero o congelatore e 1 lavatrice;

- premi (onorificenze, medaglie, distintivi, targhette) conferiti al debitore, se certificati da documenti;

- farmaci e attrezzature mediche e tecniche necessari in relazione alla malattia o disabilità fisica del debitore, nonché il veicolo di un debitore con mobilità ridotta;

- gli oggetti utilizzati da minori facenti parte del nucleo familiare del debitore, che sono destinati ai bambini;

- cibo per 1 mese e combustibile per il riscaldamento per 3 mesi, secondo quanto richiesto dal debitore e dal suo nucleo familiare;

- colture in corso, colture non raccolte e frutta;

- oggetti che non possono essere considerati costituire parte dei beni del debitore nelle procedure di liquidazione;

- i beni culturali elencati nel certificato specificato dalla legge sulla protezione speciale di beni culturali dati in prestito, durante il termine della protezione speciale (articolo 90, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Quando viene pignorato il veicolo di cui il debitore, che è una persona fisica, necessita per svolgere il suo lavoro, a meno che il veicolo non sia sequestrato, è sufficiente sequestrare il libretto di immatricolazione, che viene inviato insieme a una copia della relazione di pignoramento alla competente autorità in materia di trasporti o, qualora non sia possibile individuare tale autorità, all'autorità che ha immatricolato il veicolo. A meno che il veicolo non sia stato oggetto di sequestro, il debitore può utilizzare il veicolo fino a quando non viene venduto.

Nel caso in cui il valore stimato del veicolo sia inferiore al valore indicato nel decreto emesso dal ministro della Giustizia in accordo con il ministro responsabile per la Politica fiscale, il veicolo è esente dall'azione di esecuzione.

Ritiro del modulo di esecuzione e cancellazione della clausola esecutiva

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale fosse in violazione della legge nel momento in cui ha emesso il modulo di esecuzione, quest'ultimo deve essere ritirato.

Se l'organo giurisdizionale era in violazione della legge nel momento in cui ha aggiunto una clausola esecutiva al provvedimento, detta clausola deve essere cancellata.

L'organo giurisdizionale ritirerà il modulo di esecuzione o cancellerà la clausola esecutiva qualora rilevi che, su istanza del debitore, sono soddisfatte le condizioni per:

a) rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 805/2004;

b) rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 oppure dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007; o

c) rifiutare l'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio o dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Ricorso contro il titolo esecutivo

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia emesso un provvedimento esecutivo oppure, qualora il titolo esecutivo differisca dall'istanza, abbia emesso un provvedimento concernente tale differenza, le parti possono presentare ricorso contro tale provvedimento. Il ricorso nei confronti del provvedimento non sospende l'esecuzione del titolo esecutivo. Tuttavia, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, non possono essere intraprese azioni atte a vendere i beni pignorati e l'importo ricevuto nel corso dell'esecuzione non può essere versato al beneficiario.

Opposizione contro l'esecuzione

Le parti o le altre parti interessate possono presentare opposizioni contro l'esecuzione presso l'organo giurisdizionale che applica l'esecuzione, in relazione a un'azione o una omissione da parte dell'ufficiale giudiziario che determina una violazione sostanziale delle norme stabilite dalle procedure di esecuzione o dei diritti o degli interessi legittimi della parte che presenta l'opposizione contro l'esecuzione. Con violazione sostanziale delle norme stabilite dalle procedure di esecuzione si intende una violazione che ha avuto un effetto sostanziale sull'esito del procedimento di esecuzione (articolo 217, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Qualora la misura impugnata soddisfi i requisiti giuridici o non costituisca una violazione sostanziale, l'organo giurisdizionale può ribadire la validità della misura impugnata e respingere l'opposizione. Qualora detta misura costituisca invece una violazione sostanziale, l'organo giurisdizionale può annullare in tutto o in parte la misura impugnata oppure, laddove consentito dalla legge e dai fatti necessari affinché la decisione risulti motivata, modificare in tutto o in parte la misura in questione. Nel caso in cui l'opposizione facesse riferimento a un'omissione, l'organo giurisdizionale istruirà l'ufficiale giudiziario affinché quest'ultimo attui la misura omessa (articolo 217/A, quinto comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Malta

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione si mette in atto con l'esecutorietà della decisione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ciò dipende dalla natura della richiesta. Ad esempio, l'iscrizione di un'ipoteca viene effettuata dal direttore del registro pubblico dopo la ricezione di una copia autentica della decisione, accompagnata da una certificazione del cancelliere che attesta il fatto che non è stato presentato alcun ricorso contro tale decisione e che il relativo termine è scaduto o che la decisione non può essere impugnata.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Conformemente al diritto comune, vale a dire al Codice di organizzazione e di procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta), sono esecutivi i seguenti titoli:

  • le attestazioni rilasciate dal giudice per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile e non il compimento di un atto in base al quale l'importo del credito non supera i 25000 euro, ai sensi dell'articolo 166° del Codice d'organizzazione e di procedura civile;
  • le decisioni e i decreti dei tribunali di Malta;
  • i contratti sottoposti al notaio a Malta o a qualsiasi altro funzionario pubblico abilitato a riceverli, nel caso in cui il contratto sia relativo a un credito certo, liquido ed esigibile e non il compimento di un atto;
  • le memorie contenenti spese giudiziali ed esborsi per la rappresentanza di un avvocato, di un rappresentante legale, di un notaio, di un consulente tecnico, di un esperto di altra natura o di un testimone, a meno che tali memorie siano contestate dal punto di vista giuridico;
  • le pronunce emesse da arbitri riconosciuti dal Centro d'arbitrato di Malta;
  • le cambiali e le promesse di pagamento;
  • gli accordi di mediazione resi esecutivi dalle parti alla mediazione;
  • le decisioni del Tribunale dei reclami dei consumatori.

Esistono inoltre diversi titoli esecutivi previsti in base al diritto speciale, in particolare in base al diritto tributario.

3.1 La procedura

L-Gli atti in virtù dei quali i titoli esecutivi possono, a seconda dei casi acquisire forza esecutiva sono i seguenti:

  • i provvedimenti di pignoramento di beni mobili;
  • i provvedimenti di pignoramento di beni immobili;
  • i provvedimenti di pignoramento di una società in attività;
  • le vendite giudiziarie con asta di beni mobili o immobili o di diritti relativi ai beni immobili;
  • i provvedimenti di pignoramento o i decreti di esecuzione;
  • i-provvedimenti di sfratto;
  • i provvedimenti in factum;
  • i provvedimenti di pignoramento relativamente a navi;
  • i provvedimenti di pignoramento relativamente ad aerei;
  • i provvedimenti in procinctu.

Nel caso in cui un titolo esecutivo diventa tale ai sensi dell'articolo 166A, colui che richiede la registrazione di un provvedimento (che sia ammissibile come titolo esecutivo) deve presentarsi dinanzi al cancelliere con una copia certificata conforme, insieme alla prova della relativa notifica e a una copia, eventualmente, della risposta alla sua domanda.

Per quanto riguarda i titoli esecutivi, la procedura varia a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Il link si apre in una nuova finestraCodice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.

3.2 Le principali condizioni

Le condizioni variano a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Il link si apre in una nuova finestraCodice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I beni mobili possono essere soggetti ad esecuzione e in particolare:

  • le azioni in una società commerciale;
  • le licenze rilasciate da un'autorità competente, (come nel caso in cui sia stabilito ciò nei regolamenti pubblicati dal Ministero della giustizia);
  • le polizze assicurative;
  • i crediti su titoli e i diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Per contro, i beni repertoriati come segue non sono pignorabili:

  • i vestiti di tutti i giorni, il letto e i mobili e gli utensili ritenuti ragionevolmente necessari a un'esistenza dignitosa del debitore e della sua famiglia;
  • i documenti personali e i libri relativi alla professione del debitore, di sua moglie o dei suoi figli;
  • i registri e i verbali notarili;
  • gli utensili e gli strumenti necessari all'apprendimento o all'esercizio da parte del debitore, di sua moglie o dei suoi figli a qualsiasi attività scientifica o artistica;
  • gli animali e gli utensili indispensabili all'agricoltura, nonché i frutti, già colti o meno;
  • gli aerei che sono in servizio per lo Stato; compresi gli aerei per il servizio postale, ma con esclusione dei servizi commerciali;
  • le navi in servizio specialmente per le autorità maltesi;
  • vestiti e oggetti sacri utilizzati da una chiesa consacrata o posseduti da un sacerdote, un ordine religioso o qualsiasi membro dello stesso;
  • i beni di un membro delle forze dell'ordine o delle forze armate maltesi, sia che si tratti di armi, di munizioni, di materiale, di attrezzature o di vestiti utilizzati da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni.

I beni mobili, le imprese commerciali, gli edifici, le navi e gli aerei possono essere assoggettati a pignoramento.

I pignoramenti non possono riguardare:-

  • gli stipendi (compresi i bonus, gli assegni, le remunerazioni per straordinari ed altri emolumenti);
  • i vantaggi, la pensione, gli assegni e gli aiuti finanziari previsti dalla legge sulla sicurezza nazionale, nonché gli assegni di qualsiasi persona che percepisca una pensione dallo Stato;
  • le sovvenzioni e la beneficenza ricevuta dallo Stato;
  • i beni ricevuti a titolo di alimenti, nel caso in cui il debitore è privo di altri mezzi di sussistenza e nel caso in cui il credito non ha carattere alimentare;
  • le somme relative a un'obbligazione alimentare, sia che siano assegnate dal giudice o determinate da un atto pubblico, nel caso in cui il credito non sia legato a un'obbligazione alimentare;
  • i prestiti accordati al debitore per la costruzione e il mantenimento dei luoghi assimilati alla residenza principale del debitore;
  • lo scoperto bancario, con esclusine delle carte di credito utilizzate per effettuare operazioni nell'esercizio delle attività commerciali del debitore;
  • le garanzie bancarie e le lettere di credito.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Tale effetto si traduce nell'esecuzione dei titoli esecutivi che permettono al creditore di recuperare il suo credito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Dipende dai casi: in generale i provvedimenti che prevedono l'esecuzione restano validi in quanto il titolo sulla base del quale sono stati emessi conserva la sua forza esecutiva. Un provvedimento che costituisce un titolo esecutivo non può essere prorogato e resta in vigore fino a che sia revocato con un decreto.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'esecutato o qualsiasi parte interessata può depositare una domanda di revoca che riguarda in tutto o in parte il provvedimento esecutivo presso il giudice che lo ha emesso. La domanda viene notificata alla controparte che deposita, entro 10 giorni, una risposta nella quale espone tutte le eccezioni che intende sollevare. Il giudice si pronuncia sulla domanda dopo aver sentito le parti. Il richiedente dispone di sei giorni, a partire dalla lettura del decreto in pubblica udienza per presentare appello.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Le decisioni emesse dai tribunali superiori possono avere di nuovo l'esecutività dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui la decisione e il decreto avrebbero potuto avere la formula esecutiva. Le decisioni dei tribunali di grado inferiore e del "tribunale di polizia" possono divenire di nuovo esecutive dopo 5 anni. Peraltro, un titolo esecutivo che accerta un credito certo, liquido ed esigibile in forza dell'articolo 166° del capo 12 delle leggi di Malta, le cambiali e le promesse di pagamento possono ridivenire esecutive dopo tre anni. Tali titoli possono essere eseguiti di nuovo presentando istanza presso il giudice competente. Il richiedente è altresì tenuto a certificare sotto giuramento la natura del credito o della domanda che intende far eseguire e confermare che il credito va soddisfatto in tutto o in parte. Inoltre, si applica un termine di 30 anni in tali circostanze, benché la domanda accorci tale termine.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Paesi Bassi

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Diritto in materia di esecuzione generalità

I procedimenti giuridici si concludono con una sentenza pronunciata dall'organo giurisdizionale. In tale sentenza può essere ordinato a una parte (debitore) di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell'altra parte (creditore). Nel caso in cui il debitore non vi provveda volontariamente, il creditore può far valere il soddisfacimento di tale obbligazione adottando misure ai sensi della legge in materia di esecuzione. Questo contesto del diritto disciplina l'esecuzione di una sentenza nella quale l'organo giurisdizionale dispone una prestazione. A tal fine, esso stabilisce le norme di legge in materia di misure coercitive e le modalità di applicazione delle stesse. I gerechtsdeurwaarders o, semplicemente, deurwaarders (ufficiali giudiziari) sono autorizzati a dare esecuzione alle sentenze e i creditori richiedono agli ufficiali giudiziari di procedere in tal senso per ottenere il soddisfacimento del loro diritto.

Nel caso in cui il creditore intenda avvalersi delle misure coercitive sancite dal diritto in materia di esecuzione devono essere soddisfatte due condizioni: si deve essere in possesso di un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza esecutiva, e tale titolo deve essere stato notificato preventivamente alla parte nei confronti della quale si intende attuare un provvedimento di esecuzione.

I principali soggetti coinvolti nel processo di esecuzione sono: l'esecutante (la parte che richiede l'esecuzione, il creditore), il debitore (la parte contro la quale viene adottato il provvedimento di esecuzione, l'obbligato) e l'ufficiale giudiziario (il pubblico funzionario responsabile dell'attuazione effettiva dell'esecuzione su richiesta dell'esecutante).

Misure coercitive

La misura coercitiva principale è il provvedimento di pignoramento. Questo aspetto è discusso nel dettaglio nella sezione 2.1.

Altre misure coercitive sono:

  1. il pagamento di una penalità di mora aggiuntiva (dwangsom);
  2. l'arresto per inosservanza di un'ordinanza giudiziaria (lijfsdwang/gijzeling).

La penalità di mora aggiuntiva consiste in una somma di denaro stabilita in una sentenza di un organo giurisdizionale che la parte soccombente in giudizio deve pagare nel caso in cui non soddisfi l'obbligazione principale. Tale misura viene utilizzata principalmente nei procedimenti sommari come mezzo per esercitare pressione. Una penalità di mora aggiuntiva può essere collegata soltanto a un'obbligazione principale che non comporta il pagamento di una somma di denaro.

L'arresto per inosservanza di un'ordinanza giudiziaria è una misura coercitiva atta a forzare una parte a rispettare una determinata obbligazione. Questa misura non viene imposta spesso dagli organi giurisdizionali e anche nei casi in cui viene adottata, viene eseguita effettivamente di rado. È possibile soltanto se disposta dall'organo giurisdizionale. Quest'ultimo può consentire la misura per far rispettare sentenze e decisioni su richiesta del creditore, a condizione che esse riguardino un titolo che non comporta il pagamento di una somma di denaro. L'arresto può essere utilizzato anche, ad esempio, nel caso di sentenze, decisioni e atti autentici ai sensi dei quali viene imposto il pagamento di assegni di mantenimento in conformità con il libro 1 del Burgerlijk Wetboek (codice civile), come ad esempio nel caso di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli (cfr. articolo 585 del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, codice di procedura civile).

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La procedura è descritta qui di seguito.

Titolo esecutivo

Le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali olandesi (sentenze, decisioni e deliberazioni), atti autentici (atti notarili) e alcuni altri documenti sono considerati titoli esecutivi. Altri documenti che la legge riconosce come titoli esecutivi sono:

  • i mandati di esecuzione emessi dall'Openbaar Ministerie (pubblico ministero);
  • i mandati di esecuzione emessi dalle autorità fiscali,
  • i lodi arbitrali contenenti il permesso per l'esecuzione
  • e gli atti ufficiali di transazione amichevole.

Il cancelliere fornisce una copia della sentenza all'attore e al convenuto presenti in giudizio. Qualora si tratti di una sentenza definitiva contenente una sentenza di un organo giurisdizionale, la parte che è autorizzata a eseguire la sentenza riceve una copia in forma esecutiva. Alle parti viene fornita, a titolo gratuito una grosse (copia conforme notarile) della sentenza. Si tratta di una sentenza di un organo giurisdizionale emessa in forma esecutiva. Il provvedimento di esecuzione può essere intrapreso soltanto se tale copia conforme notarile è stata emessa. È possibile altresì che venga emessa una prima copia autenticata di un atto notarile. Consegnando questo documento, si autorizza l'ufficiale giudiziario ad agire per ottenere l'esecuzione.

Prima dell'esecuzione l'ufficiale giudiziario notificherà il documento (copia conforme notarile/prima copia autenticata) alla parte contro la quale sarà intrapresa l'azione. Lo scopo di questa notifica è quello di portare la sentenza all'attenzione dell'altra parte e informarla che il creditore sta richiedendo che venga rispettata.

Per informazioni sulla notifica dei titoli esecutivi provenienti da altri Stati membri dell'UE cfr. il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione nell'UE: il Il link si apre in una nuova finestraregolamento (CE) n 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Ufficiali giudiziari

Ruolo in materia di esecuzione

L'ufficiale giudiziario è la parte principale coinvolta nell'esecuzione di sentenze e agisce sempre seguendo le istruzioni della parte che richiede l'esecuzione. Queste istruzioni vengono fornite consegnando all'ufficiale giudiziario la copia conforme notarile (una copia autentica della sentenza). In generale, l'ufficiale giudiziario non richiede alcuna autorizzazione distinta.

Le attività che l'ufficiale giudiziario può svolgere nel contesto dell'esecuzione includono:

  1. la notifica del titolo esecutivo alla parte contro la quale si sta adottando il provvedimento di esecuzione;
  2. l'intimazione del rispetto dell'obbligo di fare, ad esempio richiedendo il pagamento di una somma di denaro;
  3. la ricezione del pagamento nel caso in cui il debitore soddisfi i suoi impegni di pagamento;
  4. il pignoramento dei beni;
  5. la richiesta di assistenza da parte della polizia, se necessario (ad esempio durante il pignoramento dei beni).

Compensi spettanti agli ufficiali giudiziari

Gli atti ufficiali eseguiti dagli ufficiali giudiziari sono soggetti a compensi fissi che possono essere addebitati al debitore. Non vi sono costi fissi per il creditore, il che significa che tali costi devono essere negoziati con l'ufficiale giudiziario. I compensi che l'ufficiale giudiziario addebita al debitore sono riportati nel decreto del 4 luglio 2001, che stabilisce norme dettagliate in merito agli atti ufficiali e ai compensi degli ufficiali giudiziari, noto anche come Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Il link si apre in una nuova finestradecreto sui compensi degli ufficiali giudiziari). Per ulteriori informazioni consultare Il link si apre in una nuova finestrail tariffario dei compensi degli ufficiali giudiziari per il 2019 sul sito web dell'Il link si apre in una nuova finestraordine reale degli ufficiali giudiziari.

3.2 Le principali condizioni

Le due condizioni generali che devono essere soddisfatte per procedere con l'esecuzione sono:

  • il possesso di un titolo esecutivo;
  • la notifica di tale documento, prima dell'esecuzione, alla parte contro la quale si sta attuando il provvedimento di esecuzione.

Come accennato in precedenza, il pignoramento esecutivo rappresenta la principale misura coercitiva utilizzata.

Vi sono altresì misure che possono essere adottate in attesa dell'emissione di un titolo esecutivo. Tali misure possono essere richieste prima che venga emessa la sentenza e anche durante il procedimento giudiziario o persino prima che lo stesso abbia luogo. Tali provvedimenti sono denominati conservatoire maatregelen (misure cautelari) e fungono da misure conservative provvisorie. Le misure cautelari includono il sequestro conservativo (conservatoir beslag), l'apposizione di sigilli (verzegeling) e la redazione di un inventario (boedelbeschrijving). La presente scheda informativa tratta del pignoramento esecutivo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L'oggetto e la natura dei provvedimenti di esecuzione possono variare. È possibile effettuare una distinzione tra i provvedimenti volti a ottenere il pagamento di una somma di denaro, la cessione di un bene, lo svolgimento di un'azione o l'astensione dal compiere una data azione. Il provvedimento più comune è un verhaalsbeslag (pignoramento per il recupero di una somma di denaro).

Nel caso in cui l'obbligazione del debitore comporti lo svolgimento di un'azione piuttosto che il pagamento di una somma di denaro o della cessione di un bene, ciò può richiedere la realizzazione di un feitelijke handeling ("atto effettivo", ossia un atto che ha una conseguenza giuridica indipendentemente dal fatto che la stessa fosse prevista) oppure di un rechtshandeling (atto giuridico, un atto con una conseguenza giuridica prevista). Se l'atto effettivo non è legato a una persona, il creditore stesso può chiedere all'organo giurisdizionale di fare sì che venga realizzata la situazione che avrebbe portato all'esecuzione della prestazione. Nel caso in cui l'obbligazione del debitore comporti l'esecuzione di un atto giuridico, come ad esempio l'accettazione di un'offerta, tale atto può essere sostituito da una sentenza dell'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale può altresì ordinare al debitore di astenersi dall'intraprendere una data azione.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Un pignoramento esecutivo può essere imposto

  1. su beni mobili non soggetti a registrazione. I beni soggetti a registrazione includono beni immobili, navi e aeromobili;
  2. su diritti al portatore o diritti a ordinare, diritti su azioni nominative e diritti su altri titoli nominativi;
  3. nei confronti di una terza parte, denominato executoriaal derdenbeslag (pignoramento presso terzi);
  4. su beni immobili;
  5. su navi;
  6. su aeromobili.

Come regola generale, l'esecutante è libero di scegliere i beni sui quali desidera eseguire il pignoramento.

In linea di principio, il pignoramento può essere imposto su tutti i beni del debitore. Tuttavia, alcuni beni non possono essere soggetti a pignoramento, come quelli di prima necessità, ad esempio vestiti, cibo, strumenti da lavoro, letteratura specializzata e oggetti usati per fini di istruzione, artistici e scientifici. Una parte dei pagamenti relativi a stipendi, assegni di mantenimento o prestazioni è esente dal pignoramento. In questi casi si applica un livello di entrate protetto volto a garantire che il debitore disponga di un reddito rimanente sufficiente affinché egli possa soddisfare le sue necessità di base.

Allo stesso modo, non è possibile imporre il pignoramento su beni destinati a servizi pubblici. L'esecutante può imporre il pignoramento su più beni al contempo.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Conseguenze giuridiche del pignoramento di beni mobili non soggetti a registrazione

Una conseguenza del pignoramento è data dal fatto che qualsiasi atto che il debitore compia dopo il pignoramento non debba essere pregiudizievole per i diritti della parte pignorante. Se ad esempio il debitore dovesse vendere i beni, l'acquirente non può, in linea di principio, sostenere nei confronti del creditore di esserne ora il proprietario. Un'altra conseguenza è data dal fatto che qualsiasi reddito risultante dal bene è anch'esso soggetto a pignoramento.

Conseguenze giuridiche del pignoramento di azioni, titoli e altri beni

Non vi sono conseguenze giuridiche specifiche. Il diritto di voto permane con la persona nei confronti della quale viene imposto il pignoramento per tutta la durata del pignoramento stesso.

Conseguenze giuridiche del pignoramento presso terzi

Nel caso di pignoramento presso terzi, il creditore (la parte che impone il pignoramento) impone il pignoramento su una terza parte (ossia non sul debitore), poiché tale terza parte ha un debito nei confronti del debitore o è in possesso di beni appartenenti al debitore.

La parte che impone il pignoramento è protetta nei confronti di negozi giuridici compiuti dalla controparte. I negozi giuridici compiuti dopo il pignoramento non possono essere addotti nei confronti della parte esecutante. Due forme comuni di pignoramento presso terzi sono rappresentate dal pignoramento di un conto bancario o dal pignoramento dello stipendio di un dipendente.

Conseguenze giuridiche del pignoramento di beni immobili

Il pignoramento di beni immobili è iscritto nei registri pubblici conservati presso l'ufficio del Il link si apre in una nuova finestraKadaster (catasto). Navi e aeromobili sono considerati essere beni immobili dopo essere stati iscritti nei registri. Il pignoramento diventa effettivo a partire dal momento in cui è registrato. Eventuali proventi risultanti dal bene immobile ricevuti dopo il pignoramento sono soggetti anch'essi al pignoramento. La parte che impone il pignoramento è protetta nei confronti di negozi giuridici compiuti dal debitore successivamente al pignoramento. La cessione (vendita) del bene immobile non può essere invocata nei confronti dell'esecutante.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Come regola generale, il diritto di richiedere l'esecuzione di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale cade in prescrizione 20 anni dopo il giorno successivo a quello dell'emissione di detta sentenza. Nel caso in cui l'esecuzione di una sentenza di un organo giurisdizionale sia soggetta a determinati requisiti, il cui soddisfacimento non è subordinato alla volontà della parte vincitrice in giudizio, il diritto di dare esecuzione alla sentenza cade in prescrizione 20 anni dopo il giorno successivo a quello in cui dette condizioni sono state soddisfatte.

Tuttavia, il periodo di prescrizione è pari a cinque anni per qualsiasi somma di denaro che la sentenza ordini di pagare entro un anno o un termine inferiore. Nel caso di interessi, sanzioni pecuniarie, penalità di mora incrementali e altre ordinanze aggiuntive di un organo giurisdizionale, la prescrizione ha effetto entro e non oltre il momento in cui il diritto di dare esecuzione alla sentenza principale cade in prescrizione, a meno che il periodo di prescrizione non venga interrotto o esteso.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Controversie in materia di esecuzione

L'articolo 438 del codice di procedura civile contiene norme generali in materia di executiegeschillen (controversie concernenti l'esecuzione) in relazione all'esecuzione. Nel quadro di una simile controversia il debitore può tentare di impedire l'esecuzione. La controversia può riguardare, ad esempio, la rilevanza e il campo di applicazione del titolo esecutivo, l'influenza di fatti accaduti in seguito all'emissione della sentenza (del titolo esecutivo), la validità di un pignoramento o la questione in merito al possesso dei beni pignorati. Una controversia in materia di esecuzione si riferisce esclusivamente all'esecuzione. Non comporta la rivalutazione della sostanza della causa principale nel contesto della quale è già stata emessa una sentenza.

Nel contesto di una controversia in materia di esecuzione il debitore può addurre, ad esempio, che l'esecutante stia abusando dei suoi diritti o che il pignoramento sia sproporzionato rispetto alla sentenza. In questa fase il debitore non può sollevare alcuna ulteriore obiezione nel merito in relazione alla sentenza. Per poter procedere in tal senso deve istituire un procedimento di verzet (opposizione), di hoger beroep (ricorso) o di cassatie (ricorso in cassazione), che costituiscono mezzi di ricorso.

Competenza relativa

Per quanto attiene alla competenza relativa, la questione riguarda l'organo giurisdizionale da adire. Può trattarsi dell'organo giurisdizionale che si trova nel territorio nel quale è stato o verrà imposto il pignoramento, dell'organo giurisdizionale che si trova nel territorio nel quale si trova il bene interessato, oppure dell'organo giurisdizionale che si trova nel territorio nel quale avrà luogo il pignoramento. È necessario individuare l'organo giurisdizionale olandese competente per tutti i provvedimenti di esecuzione che si svolgono nei Paesi Bassi.

Competenza assoluta

Per quanto attiene alla competenza assoluta, la questione riguarda il giudice da adire. L'arrondissementsrechtbank (giudice distrettuale) ha la competenza per esaminare tutte le controversie in materia di esecuzione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza da eseguire. Il giudice distrettuale è competente anche se la sentenza è stata emessa dalla gerechtshof (corte d'appello) o dalla Hoge Raad der Nederlanden (corte di cassazione dei Paesi Bassi).

Le controversie in materia di esecuzione vengono solitamente risolte nel contesto di kort geding (procedimenti sommari). Il giudice può decidere di sospendere l'esecuzione per un determinato periodo di tempo oppure di annullare il pignoramento.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/11/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Austria

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione (in Austria denominata Exekution (esecuzione) o Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata)) si ha nei casi in cui il potere dello Stato viene utilizzato per far valere crediti o richieste esecutivi.

La Exekutionsordnung (legge sull'esecuzione) prevede vari tipi di esecuzione:

  • l'esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro;
  • l'esecuzione per garantire che determinate azioni vengano attuate o che ci si astenga dall'attuarle.

Esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro

Nel contesto dell'esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro, l'istanza per l'esecuzione del creditore deve selezionare i beni da pignorare (selezione dei mezzi di esecuzione); in questo caso il creditore può scegliere, tra l'altro, tra l'esecuzione in relazione a beni mobili, l'esecuzione in relazione a crediti (in particolare l'esecuzione in relazione allo stipendio) e la vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta.

Esecuzione per garantire che determinate azioni vengano svolte o che ci si astenga dallo svolgerle

Nei procedimenti di esecuzione volti ad assicurare l'adozione o l'astensione dallo svolgimento di determinate azioni, il creditore deve richiedere i mezzi di esecuzione previsti dalla legge sull'esecuzione per l'esecuzione del credito.

L'esecuzione ai fini di un provvedimento ingiuntivo è soggetta all'imposizione di una sanzione pecuniaria su istanza dell'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione laddove detta esecuzione sia concessa. Nel caso di qualsiasi ulteriore violazione, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione, su richiesta, deve comminare un'ulteriore sanzione pecuniaria oppure una pena detentiva per un periodo complessivo massimo di un anno.

Al fine di far valere un'azione che possa essere effettuata da una terza parte, il creditore richiedente è autorizzato, su istanza dell'organo giurisdizionale, a fare in modo che l'azione venga effettuata a spese della parte obbligata.

Il diritto a ottenere lo svolgimento di un'azione che non può essere effettuata da una terza parte e la cui esecuzione dipende esclusivamente, allo stesso tempo, dalla volontà della parte obbligata, viene fatto valere tramite l'irrogazione, su richiesta dell'organo giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria o di una pena detentiva per un periodo complessivo massimo di sei mesi, comminata nei confronti della parte obbligata a svolgere l'azione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In linea di principio l'autorizzazione all'esecuzione spetta al Bezirksgericht (tribunale distrettuale).

Organo giurisdizionale competente

Esecuzione nei confronti di beni mobili ed esecuzione nei confronti di crediti

Per l'esecuzione nei confronti di crediti è competente l'organo giurisdizionale sito presso la competenza giurisdizionale generale (residenza) del debitore; per l'esecuzione nei confronti di beni mobili l'organo competente dipende dal luogo in cui si trovano i beni mobili all'inizio dell'esecuzione.

Vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta

Per l'esecuzione nei confronti di beni immobili (registrati presso il catasto) la competenza giurisdizionale spetta al Grundbuchsgericht (tribunale tavolare).

In seguito all'autorizzazione dell'esecuzione, il procedimento giudiziario procede ex officio. Il procedimento di esecuzione viene condotto dal giudice (vendita forzata al pubblico incanto di beni immobili) o dal cancelliere (esecuzione nei confronti di beni mobili o esecuzione nei confronti di crediti). Il cancelliere è un membro del personale giudiziario dotato di una formazione specifica.

Le fasi di completamento sono poi definite dagli ufficiali giudiziari che in Austria sono membri del personale giudiziario che non operano in qualità di lavoratori autonomi né in qualità di rappresentanti o di agenti rappresentanti del creditore richiedente l'esecuzione. Essi agiscono per lo più da soli fino a quando il successo o il fallimento del procedimento di esecuzione sono definitivi.

Il creditore viene invitato a presentare istanze soltanto se l'organo giurisdizionale o l'ufficiale giudiziario non sono in grado di portare avanti il procedimento in assenza delle stesse o se il procedimento è soggetto a dei costi. Tuttavia, il creditore può fornire ulteriori informazioni già nella sua istanza: ad esempio, nel caso di esecuzione in relazione allo stipendio, può rinunciare alla dichiarazione del datore di lavoro che conferma o meno se esiste lo stipendio in questione e a quanto ammonti; nel caso di esecuzione in relazione a beni mobili, può rinunciare all'apertura forzata dell'unità abitativa evitando i costi del fabbro, nel caso in cui il debitore non si trovi presso la stessa.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro

Il procedimento di esecuzione è suddiviso in una fase di autorizzazione e in una fase di esecuzione vera e propria.

L'autorizzazione dell'esecuzione richiede che vi sia un'istanza del creditore nella quale quest'ultimo seleziona i mezzi di esecuzione desiderati per l'esecuzione. Nel caso in cui il creditore intenda recuperare il credito da un imprenditore, solitamente opta per l'esecuzione nei confronti di beni mobili e per la presentazione di un elenco di beni. Nell'ambito di questo procedimento, l'ufficiale giudiziario cerca di recuperare il pagamento del credito e, qualora non vi riesca, vincola gli oggetti trovati. Qualora questi ultimi non coprano il credito da recuperare, l'ufficiale giudiziario deve chiedere al debitore di presentare un elenco dei beni nel quale il debitore deve elencare tutti i suoi beni.

Nel caso in cui il creditore intenda recuperare il credito da un cliente, solitamente opta per l'esecuzione nei confronti di beni mobili, per l'esecuzione in relazione allo stipendio e per la presentazione di un elenco di beni. Il creditore può optare per l'esecuzione in relazione allo stipendio indipendentemente dal fatto che sappia dove è impiegato il debitore o da chi riceva uno stipendio. Se il creditore non dispone di tali informazioni, deve conoscere la data di nascita del debitore; tramite questo dato l'organo giurisdizionale può quindi individuare l'ufficio di pagamento attraverso l'Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci. Il primo passo consiste nel pignoramento e nel trasferimento dello stipendio del debitore. Se l'esito di tale attività è positivo, l'esecuzione nei confronti di beni mobili avviene soltanto su richiesta del creditore. Nell'ambito di questo procedimento, l'ufficiale giudiziario cerca di recuperare il pagamento del credito e, qualora non vi riesca, pignora gli oggetti trovati. Qualora questi ultimi non coprano il credito da recuperare, l'ufficiale giudiziario impone al debitore di presentare un elenco dei beni che dettagli tutti i beni posseduti dal debitore.

Per l'istanza di esecuzione, il creditore deve usare un modulo specifico (E-Antr 1, il modulo elettronico di istanza 1) oppure presentare un'istanza formattata. Per poter presentare un'istanza di esecuzione non è necessario farsi rappresentare da un avvocato.

3.2 Le principali condizioni

Per poter essere in grado di applicare l'esecuzione, il creditore richiedente deve disporre di un provvedimento esecutivo relativo a un titolo esecutivo. Inoltre, è necessaria una dichiarazione di esecutività che viene rilasciata dall'autorità che ha emesso il titolo esecutivo nel contesto di un procedimento giudiziario. Inoltre, il creditore deve conoscere l'indirizzo del debitore; deve soltanto fornire la data di nascita, nel caso in cui voglia presentare un'istanza per ottenere l'esecuzione in relazione allo stipendio del debitore, ma non conosca l'ufficio di pagamento corrispondente.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, nella misura in cui questi non sono esenti da pignoramento. Tuttavia, un procedimento di esecuzione si riferisce esclusivamente ai beni che il creditore intende pignorare e che, di conseguenza, specifica nella sua istanza di esecuzione. Nel caso in cui l'esecuzione si svolga su beni mobili, è sufficiente presentare un'istanza per il pignoramento di tutti gli oggetti in possesso del debitore; nel caso in cui si debba pignorare dei crediti il creditore deve specificare il terzo debitore; mentre nel caso del pignoramento dello stipendio è prevista un'eccezione. Il creditore può dichiarare di non conoscere il terzo debitore. L'organo giurisdizionale può ottenere questa informazione dall'Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci, se il creditore comunica la data di nascita del debitore.

Il creditore può utilizzare anche i seguenti titoli esecutivi: crediti diversi da crediti salariali; oppure una quota in una società a responsabilità limitata del debitore; oppure, se il debitore è proprietario di beni immobili, il creditore richiedente può richiedere la costituzione forzata di un privilegio, l'amministrazione controllata e la vendita forzata al pubblico incanto.

I beni del debitore che sono esenti dall'esecuzione sono elencati nella sottosezione "Limitazioni all'esecuzione".

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Gli effetti dei provvedimenti di esecuzione dipendono dal titolo esecutivo.

Esecuzione nei confronti di beni mobili

L'ufficiale giudiziario costituisce un vincolo sugli oggetti pignorabili, i quali vengono venduti all'asta.

Esecuzione nei confronti di crediti, in particolare, esecuzione in relazione allo stipendio.

Sul credito viene costituito un vincolo. Al debitore viene fatto divieto di disporre del suo credito o, in particolare, di riscuoterlo. Il credito, nella misura in cui risulta essere pignorabile, viene quindi ceduto al creditore.

Vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta.

Sui beni interessati viene costituito un vincolo. A partire dal momento dell'iscrizione presso il catasto dell'avvio del procedimento di vendita all'asta, eventuali azioni attuate dal debitore in relazione a tali beni e ai suoi accessori, che non rientrano nella loro gestione ordinaria, sono inefficaci nei confronti dei creditori e dell'offerente. Se il debitore vende i beni, la vendita all'asta autorizzata continua nei confronti dell'acquirente di detti beni.

La legge stabilisce conseguenze penali nel caso in cui una parte obbligata nasconda, disponga, venda o danneggi una parte dei suoi beni, oppure crei un pretesto per o riconosca un debito inesistente, o altrimenti riduca o sembri ridurre i suoi beni e, di conseguenza, impedisca o diminuisca la soddisfazione del creditore attraverso l'esecuzione o un procedimento di esecuzione pendente. Allo stesso modo, la parte obbligata risulta essere sanzionabile nel caso in cui distrugga, danneggi, deturpi, renda inutilizzabile o si ritiri, in tutto o in parte, dal coinvolgimento in relazione a un oggetto che è stato ufficialmente pignorato o preso in possesso.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

L'esecuzione deve continuare fino a quando non risulta essere conclusa o terminata con successo, ad esempio, perché il debitore ha pagato il suo debito al creditore durante il procedimento di esecuzione. In via eccezionale l'esecuzione può cessare anche prima di tale termine, ad esempio, nel caso in cui il creditore persegua l'esecuzione in relazione allo stipendio e il debitore cambi lavoro.

La legge sull'esecuzione consente altresì il differimento del procedimento di esecuzione. Ciò può avvenire, in particolare, se viene promossa un'azione contro l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo, se viene richiesta la cessazione dell'esecuzione, se viene avviata una causa di opposizione dinanzi a un organo giurisdizionale (cfr. punto 4), se viene contestata l'esecuzione di una decisione emessa dall'organo giurisdizionale, o se viene presentato un ricorso contro l'atto di esecuzione, o se viene richiesta una rinuncia alla dichiarazione giuridicamente esecutiva o una modifica della stessa.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Nei confronti dell'autorizzazione all'esecuzione (in Austria denominata Exekutionsbewilligung) è ammesso il diritto di impugnazione. Il ricorso deve essere indirizzato all'organo competente (tribunale regionale superiore), ma va depositato presso l'organo giurisdizionale di primo grado (tribunale distrettuale). Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni. Solitamente è necessario farsi rappresentare da un avvocato. Il procedimento di ricorso è meramente scritto, nel contesto del quale si applica il divieto di nuove domande.

Il fatto che nel frattempo il debitore abbia pagato il credito da recuperare può essere invocato tramite un'opposizione o un'azione volta a opporsi all'esecuzione (e non tramite un ricorso contro l'autorizzazione dell'esecuzione). Il ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale che ha concesso l'esecuzione. Un'istanza di differimento dell'esecuzione può essere combinata con il reclamo. Se per la soddisfazione del credito si avvia l'esecuzione, questa dev'essere terminata ex officio.

Se l'esecuzione era stata concessa in base alla procedura di autorizzazione semplificata, la stessa ha avuto luogo esclusivamente sulla base dei dati forniti dalla parte richiedente. In questo caso, il debitore può mostrare, tramite un ricorso, che non è presente un titolo esecutivo relativo all'esecuzione, nonché la corrispondente conferma di esecutività, oppure che il titolo esecutivo non corrisponde alle informazioni contenute nell'istanza di esecuzione. Il ricorso va depositato presso l'organo giurisdizionale che ha approvato l'esecuzione in primo grado. Quando viene presentato il ricorso, l'organo giurisdizionale esamina se è disponibile un titolo esecutivo relativo al credito da recuperare. Il termine per la presentazione di opposizioni è di quattordici giorni.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Limitazioni all'esecuzione

In generale, la limitazione applicabile consiste nel fatto che l'esecuzione non può essere effettuata in misura maggiore rispetto a quanto sia necessario per la realizzazione del credito riportato nell'autorizzazione all'esecuzione.

La legge prevede alcune limitazioni all'esecuzione a favore di persone o associazioni di persone specifiche:

  • i beni di un ente al servizio del trasporto pubblico, soggetto al controllo statale, possono essere oggetto di opportuni provvedimenti di esecuzione che interrompono i servizi di trasporto pubblico soltanto con il consenso della corrispondente autorità di supervisione;
  • prima di attuare l'esecuzione nei confronti di una persona che svolge servizio nell'esercito federale o nella polizia federale, deve essere fornita una notifica dell'autorizzazione all'esecuzione all'ufficiale in comando più alto in grado di quella persona;
  • negli edifici militari, l'attuazione dell'esecuzione impone una notifica preventiva al comandante dell'edificio e la consultazione del corrispondente addetto militare designato da detto comandante;
  • i procedimenti di esecuzione nei confronti di persone che godono dell'immunità in Austria sulla base del diritto internazionale, nonché nei confronti di oggetti soggetti a esecuzione e nei confronti dei locali di queste persone, possono essere attuati esclusivamente dal ministero federale della Giustizia di concerto con il ministero federale per l'Europa, l'integrazione e gli affari esteri;
  • l'esecuzione nei confronti di un comune o di un ente pubblico o di un ente di beneficenza può essere autorizzata al fine di recuperare crediti finanziari soltanto nei confronti dei beni che possono essere utilizzati per soddisfare il creditore senza compromettere gli interessi pubblici che tali enti proteggono. Qualora l'esecuzione costituisca l'applicazione di un vincolo contrattuale, tale limitazione non si applica.

Inoltre, al fine di proteggere il debitore, alcuni beni sono obbligatoriamente esentati, come ad esempio, i seguenti.

Esecuzione nei confronti di beni mobili

  • articoli corrispondenti a uno stile di vita modesto per uso personale o domestico;
  • articoli necessari per la formazione a una professione e per la pratica di una professione, così come ausili per l'apprendimento previsti per l'uso scolastico;
  • cibo e materiali di riscaldamento sufficienti a coprire le esigenze del debitore e dei familiari che vivono con lui nell'abitazione comune, per un periodo di quattro settimane;
  • animali da compagnia;
  • foto, lettere e altri documenti di famiglia, nonché la fede nuziale del debitore;
  • ausili necessari per compensare una disabilità e sostegno alle cure a favore del debitore o di suoi familiari che vivono con lui nell'abitazione comune, così come sostanze terapeutiche e dispositivi di assistenza necessari nel contesto di una terapia medica;
  • oggetti religiosi;
  • contanti fino alla concorrenza dell'importo esente da pignoramento fino al successivo termine di pagamento dello stipendio successivo al pignoramento, qualora il reddito del debitore non possa essere pignorato giuridicamente o sia pignorabile soltanto in misura limitata.

L'ufficiale giudiziario può altresì astenersi dal pignorare beni di scarso valore laddove sia evidente che i proventi ottenibili tramite la continuazione o l'applicazione dell'esecuzione non supereranno i costi dell'esecuzione stessa.

Esecuzione nei confronti di crediti pecuniari (esecuzione in relazione allo stipendio)

  • il rimborso di spese nella misura in cui esso copra spese aggiuntive sostenute per l'esercizio di un'attività professionale;
  • aiuti previsti dalla legge, concessi per coprire i costi aggiuntivi associati a una disabilità o a un'assistenza a lungo termine, ad esempio, un assegno di assistenza;
  • aiuti previsti dalla legge per il pagamento del canone di locazione o per coprire altre spese di alloggio;
  • assegni familiari;
  • alcune prestazioni previste dalla legge concesse in occasione della nascita di un figlio, in particolare l'indennità di assistenza all'infanzia forfettaria;
  • alcuni tipi di aiuti che vengono concessi dal servizio di collocamento pubblico;
  • il rimborso di spese da parte della sicurezza sociale prevista dalla legge.

In particolare, quanto segue non può essere soggetto a pignoramento:

  • le prestazioni in natura fornite ai sensi delle leggi in materia di sicurezza sociale;
  • il credito vantato per la distribuzione dei beni coniugali o dei risparmi coniugali, nella misura in cui lo stesso non sia ancora stato riconosciuto o giudicato tramite un accordo o una transazione.

Il reddito guadagnato, le prestazioni pensionistiche e la remunerazione prevista per legge che servono a compensare una disoccupazione temporanea o una riduzione della capacità di guadagno, possono essere oggetto di pignoramento in maniera limitata. La parte non pignorabile ("livello minimo di sostentamento") dipende dall'importo del reddito e dal numero di obbligazioni alimentari del debitore. Gli importi impignorabili, che aumentano su base annua, sono riportati nelle tabelle presenti sul sito web del ministero federale della Giustizia (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). La legge tiene conto dei bisogni speciali del debitore o del suo creditore nei singoli casi, consentendo, su richiesta, l'aumento o la riduzione della quota non soggetta a pignoramento, in determinate circostanze. In generale, nel caso di esecuzione a fronte di un credito alimentare stabilito per legge, l'importo della quota non pignorabile viene ridotto del 25 %.

Inoltre, nel caso di un titolo esecutivo relativo allo sfratto da un appartamento soggetto alla legge in materia di locazione (MRG), quest'ultima legge prevede che, a tutela del debitore, detto sfratto venga differito nel caso in cui l'inquilino possa trovarsi in una condizione di senzatetto come conseguenza di tale sfratto.

Scadenze per l'esecuzione

Salvo in casi eccezionali (ordine di sfratto ai sensi dell'articolo 575 dello ZPO, codice di procedura civile austriaco), non sono stabilite delle scadenze per l'esecuzione, che devono essere quindi fissate nelle istanze per l'esecuzione. Tuttavia, il debitore può opporsi all'esecuzione adducendo come motivazione termini di prescrizione già entrati in vigore. Il termine di prescrizione previsto per i crediti per i quali esiste un titolo esecutivo giuridicamente vincolante (Judikatsschulden, crediti riconosciuti da una sentenza esecutiva), è solitamente di 30 anni dalla data di entrata in vigore del titolo esecutivo. Se il titolo esecutivo si basa su diritti di persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tale termine di prescrizione viene esteso a 40 anni. Tuttavia, esiste un'eccezione in relazione a servizi che diventeranno pagabili soltanto in futuro, a condizione che le disposizioni generali in materia di termini di prescrizione prevedano un termine più breve.

Il termine di prescrizione viene interrotto da qualsiasi autorizzazione all'esecuzione giuridicamente vincolante e inizia a decorrere nuovamente con l'ultima fase dell'esecuzione o la cessazione della stessa.

In alcuni casi, vengono disposti degli impedimenti temporanei all'ulteriore applicazione dell'esecuzione o alla prosecuzione del procedimento di esecuzione:

  • nel caso in cui non venga reperito alcun oggetto pignorabile nel contesto di un'esecuzione nei confronti di beni mobili, deve essere concessa un'istanza da parte di un altro creditore per l'autorizzazione di un'esecuzione in relazione a beni mobili o per l'autorizzazione di una nuova esecuzione, tuttavia, soltanto sei mesi dopo l'ultimo tentativo di esecuzione non riuscito, a meno che non sia probabile che un tentativo di esecuzione anticipato dia dei risultati;
  • il creditore richiedente ha il diritto di presentare un'istanza per l'esecuzione in relazione allo stipendio nei confronti di un terzo debitore non noto soltanto in seguito all'approvazione di un'esecuzione nei confronti di beni mobili, qualora sia trascorso un anno da tale autorizzazione; tale periodo di blocco non si applica se il creditore richiedente dimostra che soltanto in seguito alla sua istanza per l'autorizzazione di un'esecuzione nei confronti di beni mobili detto creditore è venuto a conoscenza del fatto che il debitore ha diritto a diritti salariali pignorabili. Il debitore è tenuto soltanto a presentare un elenco più recente dei beni, nel caso in cui il creditore dimostri che il debitore ha acquisito dei beni o qualora sia trascorso più di un anno dalla presentazione dell'elenco dei beni;
  • la legge sull'esecuzione prevede altresì delle scadenze volte a garantire una rapida transazione. Di conseguenza, l'ufficiale giudiziario deve programmare la prima azione di esecuzione entro quattro settimane e riferire al creditore in merito all'attuazione o agli ostacoli riscontrati entro quattro mesi al più tardi. Il privilegio per la riscossione forzata che viene concesso al creditore sulla base di un'esecuzione nei confronti di beni mobili del debitore decade dopo due anni, se il processo di vendita non è stato debitamente portato avanti.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Polonia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Le norme relative alle modalità per dare esecuzione alle sentenze nei procedimenti civili, ivi incluse quelle relative a questioni commerciali, sono specificate nell'ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile, in appresso il "Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura civile") [Gazzetta ufficiale, 2021.0.1805, versione codificata].

L'esecuzione consiste nell'utilizzo da parte delle autorità nazionali competenti di misure coercitive sancite dalla legge al fine di recuperare i pagamenti dovuti ai creditori sulla base di un titolo esecutivo. I procedimenti di esecuzione in pratica vengono avviati a fronte della presentazione di un'istanza volta a ottenere l'esecuzione.

Il titolo esecutivo funge da base per l'esecuzione. Di norma, un titolo esecutivo è un provvedimento esecutivo che contiene una clausola di esecutività (articolo 776 del codice di procedura civile). Questa clausola non è necessaria per alcune ordinanze di organi giurisdizionali emesse a livello di Stati membri dell'Unione o per gli accordi transattivi e i documenti ufficiali di cui all'articolo 1153, comma 14, del codice di procedura civile. Se tali sentenze, accordi transattivi e documenti ufficiali soddisfano le condizioni di cui sopra, costituiscono un titolo esecutivo tramite il quale i creditori possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti per le esecuzioni forzate.

Nella procedura di esecuzione intervengono due tipi di autorità:

  • gli organi giudiziari – nei procedimenti volti a integrare una clausola di esecutività nel titolo esecutivo (presidente del tribunale, tribunale distrettuale, tribunale regionale e corte d'appello);
  • le autorità competenti per le esecuzioni forzate – nei procedimenti di esecuzione, ossia i tribunali distrettuali e gli ufficiali giudiziari (articolo 758 del codice di procedura civile).

Le parti coinvolte tanto nei procedimenti di dichiarazione di esecutività quanto nei procedimenti di esecuzione sono il debitore e il creditore.

La legge polacca distingue tra le seguenti tipologie di procedimenti di esecuzione:

esecuzione per crediti pecuniari derivanti da:

  • beni mobili;
  • remunerazione per lavoro svolto;
  • conti bancari;
  • altri crediti;
  • altri diritti di proprietà;
  • beni immobili;
  • navi;

esecuzione per crediti non pecuniari derivanti da:

  • amministrazione controllata;
  • vendita di un'impresa o di un'azienda agricola;
  • pagamenti di obbligazioni alimentari. L'organo giurisdizionale integra ex officio una clausola esecutiva in un titolo esecutivo. In questi casi, il titolo esecutivo viene notificato al creditore ex officio. Nei casi in cui viene ordinato il pagamento di obbligazioni alimentari, i procedimenti di esecuzione possono essere intentati ex officio su istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado che ha esaminato il caso. Tale istanza viene depositata presso l'autorità responsabile dell'esecuzione avente competenza al riguardo. L'ufficiale giudiziario è tenuto a condurre un'indagine ex officio per determinare il reddito, il patrimonio e il luogo di residenza del debitore. Qualora tale indagine si dimostri inefficace, l'ufficiale giudiziario può fare appello alle forze di polizia, che adottano misure atte a determinare il luogo di residenza e di lavoro del debitore. L'indagine di cui al primo comma va effettuata periodicamente, con cadenza non inferiore a 6 mesi. Qualora l'indagine non riesca a determinare il reddito o a individuare i beni del debitore, l'ufficiale giudiziario chiede all'organo giurisdizionale di ordinare al debitore di dichiarare i suoi beni. Nel caso in cui il debitore sia in ritardo con i pagamenti da più di sei mesi, l'ufficiale giudiziario presenta ex officio una istanza presso il registro giudiziario nazionale, volta a includere il debitore nell'elenco dei debitori insolventi. Un'esecuzione infruttuosa non costituisce motivo sufficiente per pronunciare un non luogo a procedere.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ai sensi dell'articolo 758 del codice di procedura civile, le questioni relative all'esecuzione rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali e degli ufficiali giudiziari che agiscono per loro conto.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Ai sensi dell'articolo 803 del codice di procedura civile, un titolo esecutivo funge da fondamento per dare esecuzione all'interezza del credito indicato per quanto concerne tutte le categorie di beni del debitore, salvo diversamente stipulato. L'autorità incaricata dell'attuazione non è autorizzata a esaminare la validità e l'applicabilità del titolo esecutivo alla quale si applica tale obbligazione.

Di norma, nel titolo esecutivo è inserita una clausola di esecutività.

Ai sensi dell'articolo 777, i seguenti atti sono considerati titoli esecutivi:

  1. una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva emessa da un organo giurisdizionale e accordi transattivi raggiunti in giudizio;
  2. un provvedimento definitivo o immediatamente esecutivo emesso dal giudice competente;
  3. altre sentenze, nonché altri accordi transattivi e strumenti giuridici che vengono fatti valere tramite un'esecuzione giudiziaria;
  4. un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura esecutiva che lo obbliga a pagare un importo o a consegnare oggetti specificati per tipo, nella quantità indicata nell'atto, oppure a consegnare oggetti specificati singolarmente, a condizione che l'atto fissi una data entro la quale tale obbligazione deve essere rispettata o indichi l'evento che deve verificarsi affinché l'esecuzione abbia luogo;
  5. un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura di esecuzione che gli impone di pagare l'importo indicato nell'atto o specificato da una clausola di indicizzazione, laddove l'atto indichi l'evento che deve verificarsi affinché tale obbligazione risulti soddisfatta e la data entro la quale il creditore può presentare un'istanza per ottenere l'inserimento nell'atto di una clausola di esecutività;
  6. un atto notarile di cui al comma 4 o 5, nel contesto del quale la persona, che non è un debitore personale e i cui beni, oppure il cui credito o diritto, sono garantiti da un'ipoteca o un pegno, ha rispettato volontariamente il provvedimento di esecuzione nei confronti del bene ipotecato o concesso in pegno al fine di soddisfare il credito pecuniario vantato dal creditore privilegiato.

Tramite un atto notarile distinto il debitore può rilasciare una dichiarazione di accettazione volontaria all'esecuzione.

Soltanto le ordinanze di un organo giurisdizionale che contengono una clausola di esecutività o che sono immediatamente esecutive (in virtù di un'ordinanza di esecuzione immediata emessa ex officio o a fronte di un'istanza di una delle parti in causa) possono costituire un titolo esecutivo. Un atto notarile è considerato equivalente a un titolo esecutivo qualora sia conforme alle condizioni specificate nel codice di procedura civile e nelle norme notarili.

Altri titoli esecutivi sono: gli estratti dell'elenco dei crediti dichiarati in una procedura d'insolvenza; un regolamento bancario giuridicamente valido; un piano di allocazione delle somme ottenute tramite la vendita forzata di un bene ipotecato; un titolo esecutivo bancario conforme a quanto previsto dal diritto bancario, ma soltanto dopo che l'organo giurisdizionale ha integrato una clausola di esecutività; sentenze pronunciate da organi giurisdizionali stranieri e accordi transattivi raggiunti in tali sedi, dopo che le stesse sono state dichiarate esecutive dall'organo giurisdizionale polacco. Le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali di Stati esteri in materia civile che sono esecutive in virtù di un titolo di esecuzione giudiziaria sono considerate essere dei titoli esecutivi dopo essere state dichiarate esecutive da un organo giurisdizionale polacco. Una dichiarazione di esecutività viene resa nel caso in cui la sentenza in questione sia esecutiva nel paese di origine e non ricorrano gli impedimenti specificati all'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 1146, primo e secondo comma, del codice di procedura civile.

3.1 La procedura

Il titolo esecutivo funge da fondamento per istituire i procedimenti di esecuzione. L'organo giurisdizionale di primo grado che esamina il caso integra la clausola di esecutorietà nei titoli esecutivi emessi da un organo giurisdizionale (articolo 781, primo comma, del codice di procedura civile).

Le istanze volte a ottenere l'apposizione di una clausola di esecutività vengono esaminate dall'organo giurisdizionale senza indebito ritardo, senza superare il termine di tre giorni dalla presentazione all'organo avente competenza al riguardo (articolo 781, primo comma, del codice di procedura civile). Una clausola di esecutività viene apposta ex officio in titoli emessi nel contesto di procedimenti giudiziari che sono stati o avrebbero potuto essere istituiti d'ufficio. L'organo giurisdizionale appone una clausola di esecutività nelle ingiunzioni di pagamento emesse nell'ambito di procedimenti per il recupero di crediti svolti elettronicamente, ex officio, subito dopo che gli stessi sono diventati definitivi (articolo 782 del codice di procedura civile).

Di norma un provvedimento di esecuzione può essere ottenuto presentando un'istanza. Nel contesto dei procedimenti che possono essere avviati d'ufficio, il procedimento di esecuzione può essere istituito ex officio in seguito a un'istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado chiamato a decidere in merito a un caso, presentata presso l'organo giurisdizionale competente o un ufficiale giudiziario (articolo 796, primo comma, del codice di procedura civile).

L'istanza per avviare un procedimento di esecuzione può essere presentata dal creditore presso il tribunale distrettuale competente o presso l'ufficiale giudiziario collegato allo stesso. Può altresì essere presentata da altre autorità competenti (un organo giurisdizionale o il pubblico ministero in materie relative all'esecuzione di sanzioni pecuniarie, ammende, spese processuali e spese di giudizio da pagare all'erario).

Di norma le istanze per avviare un procedimento di esecuzione vengono presentate per iscritto. Alle stesse deve essere allegato il titolo esecutivo originale.

Le norme che disciplinano la riscossione e l'importo dei diritti applicati sono stabilite nell'ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (legge del 29 agosto 1997 sull'esecuzione e sugli ufficiali giudiziari, Gazzetta ufficiale. n. 133, voce 882, modificata). Ai sensi dell'articolo 43 di tale legge, l'ufficiale giudiziario percepisce onorari per l'esecuzione dell'ordinanza di un organo giurisdizionale e per svolgere altre azioni specificate in detta legge.

Gli onorari per l'esecuzione sono in particolare:

  1. per dare esecuzione a un provvedimento volto a garantire il pagamento di un credito pecuniario o un'ordinanza europea di sequestro conservativo, l'ufficiale giudiziario è autorizzato a prelevare onorari corrispondenti al 2 % del valore del credito per il quale sono previste tali misure, tuttavia, tali diritti non possono essere inferiori al 3 % della remunerazione mensile media e non possono superare l'importo di cinque volte detta remunerazione. Tali diritti vengono corrisposti dal creditore all'atto della presentazione dell'istanza di esecuzione del provvedimento per garantire il pagamento o dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. In caso di mancato pagamento dei diritti all'atto della presentazione dell'istanza, l'ufficiale giudiziario intima al creditore di corrispondere l'importo di cui all'ordinanza di pagamento entro 7 giorni. Fino al pagamento degli onorari l'ufficiale giudiziario non è tenuto a dare esecuzione al provvedimento per garantire il pagamento o all'ordinanza europea di sequestro conservativo;
  2. nei casi relativi all'esecuzione di crediti pecuniari, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti pari al 15 % del credito fatto valere, che non può essere inferiore a 1/10 e non può essere superiore a trenta volte la remunerazione mensile media. Tuttavia, qualora il credito venga fatto valere sui conti bancari, la remunerazione, le prestazioni di sicurezza sociale o i pagamenti effettuati ai sensi delle disposizioni che disciplinano la promozione dell'occupazione e istituzioni del mercato del lavoro, le prestazioni di disoccupazione, gli incentivi, le borse di studio o le indennità di formazione, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti pari all'8 % del valore del credito soggetto a esecuzione. Tale quota non può tuttavia essere inferiore a 1/20 e non può essere superiore a dieci volte la remunerazione mensile media;
  3. nei casi che comportano l'esecuzione di crediti pecuniari derivanti dall'interruzione del procedimento di esecuzione su richiesta del creditore e sulla base dell'articolo 824, primo comma, punto 4, del codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore in maniera proporzionale i diritti per un importo equivalente al 5 % del valore del credito soggetto a esecuzione, che non può essere inferiore a 1/10 della remunerazione mensile media né a dieci volte l'importo di detta remunerazione. Tuttavia, in caso di interruzione del procedimento di esecuzione a seguito di un'istanza presentata dal creditore prima che al debitore venga notificato il procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti equivalente a 1/10 della remunerazione mensile media nazionale;
  4. per l'avvio di un processo di esecuzione dei crediti non pecuniari e l'esecuzione di un provvedimento volto a garantire il pagamento di un credito pecuniario il creditore è tenuto a versare onorari provvisori pari al 10 % della remunerazione mensile media nazionale. Tale compenso fisso equivale invece al 20 % della remunerazione mensile media nazionale nei casi di: ottenimento del possesso di beni immobili e sgombero di eventuali beni mobili dagli stessi; le imprese commerciali e industriali sono tenute a pagare detto compenso per ogni vano che costituisce i locali dell'impresa; nomina di un amministratore per il bene immobile o per l'impresa e di un custode per la supervisione del bene immobile; sgombero di beni o persone dai locali, a fronte del pagamento di un compenso distinto per ogni vano. l'esecuzione del pignoramento dei beni.

3.2 Le principali condizioni

Un provvedimento di esecuzione viene attuato tramite un'istanza presentata dal creditore, allegando alla stessa un titolo esecutivo. L'istanza deve indicare il nome del debitore e definire il modo in cui viene effettuata l'esecuzione, ad esempio individuando i diritti di proprietà in questione. Per l'esecuzione di crediti relativi a beni immobili si deve indicare altresì l'identificativo catastale. Qualora l'esecuzione interessi beni mobili, non è necessario precisare l'oggetto, dal momento che l'esecuzione si applica a tutti i beni mobili appartenenti al patrimonio del debitore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere soggetti a esecuzione tutti gli oggetti o le attrezzature che costituiscono parte del patrimonio del debitore, come ad esempio: beni mobili, beni immobili, la remunerazione per il lavoro, i conti bancari, una quota dei beni immobili, le navi marittime e altri crediti e diritti di proprietà del debitore.

Gli articoli da 829 a 831 del codice di procedura civile impongono alcune limitazioni in relazione al tipo di beni o di attrezzature che possono essere oggetto di esecuzione. In conformità con tali disposizioni, i seguenti articoli o le seguenti apparecchiature risultano esenti dall'esecuzione: articoli per la casa, biancheria da letto, biancheria intima e abbigliamento per uso quotidiano secondo quanto può ragionevolmente essere necessario per soddisfare le necessità domestiche essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico, nonché i capi di abbigliamento dei quali indispensabili per il debitore per esercitare le sue funzioni o la sua attività professionale; alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese; utensili e altri strumenti dei quali il debitore possa avere necessità per svolgere un lavoro retribuito, nonché le materie prime che possono essere necessarie per il processo di produzione per un periodo di una settimana, esclusi i veicoli a motore;

Oltre al codice di procedura civile, altre leggi determinano inoltre se e come i crediti siano pignorabili (per es. il codice del lavoro stabilisce le quote di retribuzione pignorabili).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il titolo esecutivo funge da fondamento per dare esecuzione all'intero credito relativo a tutte le categorie di beni del debitore, salvo diversamente stipulato.

I debitori hanno il diritto di gestire i propri beni a meno che l'organo giurisdizionale non li privi di tale diritto.

Dopo che è stato avviato un procedimento di esecuzione relativo a beni mobili, l'ufficiale giudiziario pignora i beni e registra il pignoramento. L'effetto del pignoramento è tale che la gestione di tali beni pignorati non influisce sull'ulteriore corso del procedimento; inoltre, il procedimento di esecuzione relativo al bene pignorato può essere promosso anche nei confronti dell'acquirente. Per motivi importanti, in qualunque fase del procedimento, l'ufficiale giudiziario può cedere il controllo dei beni mobili pignorati a un'altra persona, che può anche essere il creditore.

Qualora un provvedimento di esecuzione venga promosso nei confronti di beni immobili, l'ufficiale giudiziario richiede innanzitutto al debitore di pagare il debito entro due settimane e, qualora tale termine non venga rispettato, adotta misure quali la descrizione e la stima dei beni del debitore. Qualora un provvedimento di esecuzione venga promosso nei confronti di beni immobili, l'ufficiale giudiziario richiede innanzitutto al debitore di pagare il debito entro due settimane e, qualora tale termine non venga rispettato, adotta misure quali la descrizione e la stima dei beni del debitore. La gestione di tale bene non influisce sull'ulteriore corso del procedimento. L'acquirente può partecipare ai procedimenti in qualità di debitore.

Nel caso in cui il debitore sia tenuto ad astenersi dal compiere un'azione o a non ostacolare le azioni del creditore, il giudice può, su richiesta del creditore, infliggere un'ammenda al debitore e, qualora il debitore non paghi la sanzione pecuniaria inflitta, può essere arrestato.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il codice di procedura civile non assoggetta le istanze per l'ottenimento dell'esecuzione a un termine temporale. Tuttavia, ai sensi della legge polacca, i crediti riconosciuti da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale o di un altro organo designato a esaminare tali casi, oppure da una sentenza del collegio arbitrale, oppure i crediti riconosciuti tramite un accordo raggiunto presso un organo giurisdizionale passato in giudicato o un collegio arbitrale o dinnanzi a un mediatore cadranno in prescrizione dopo un periodo di dieci anni, anche se il termine di prescrizione per tali crediti è più breve (articolo 125, primo comma, del codice civile). Se la pretesa così riconosciuta comprende crediti periodici, la prescrizione avviene dopo tre anni.

Le istanze per l'esecuzione sono esaminate dalle autorità competenti al fine di stabilire se sono conformi ai requisiti formali e ai criteri di ammissibilità. Il mancato rispetto di requisiti specifici può determinare il respingimento dell'istanza o la pronuncia di non luogo a procedere.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le parti del procedimento possono presentare ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a integrare una clausola di esecutività.

Nei procedimenti di esecuzione sono disponibili i seguenti mezzi di ricorso:

  • denuncia contro un'azione promossa dall'ufficiale giudiziario (depositata presso il tribunale distrettuale; ciò si applica anche a eventuali omissioni da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale denuncia può essere presentata da una delle parti del procedimento o dalla persona i cui diritti sono stati violati o compromessi da tale azione od omissione dell'ufficiale giudiziario. La denuncia deve essere presentata non più di una settimana dopo la data in cui è stata attuata l'azione oppure la parte o la persona è venuta a conoscenza dell'omissione);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a integrare una clausola di esecutività (articolo 795 del codice di procedura civile – il termine per la presentazione del ricorso viene calcolato, nel caso di un creditore, a partire dalla data in cui al creditore è stato concesso il titolo esecutivo, oppure, nel caso di un debitore, dalla data in cui è stata notificata la comunicazione in merito al fatto che è stato avviato procedimento di esecuzione);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale che dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea (articolo 795, quinto comma, del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale in caso di concomitanza di un'esecuzione amministrativa e di un'esecuzione giudiziaria;
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a sospendere o la pronuncia di non luogo a procedere (articolo 828 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a limitare l'esecuzione (articolo 839 del codice di procedura civile);
  • un'ordinanza di un organo giurisdizionale che limita l'esecuzione e un ricorso nei confronti di tale ordinanza (articolo 839 del codice di procedura civile);
  • azioni promosse dal debitore per contestare i provvedimenti di esecuzione (articoli da 840 a 843 del codice di procedura civile);
  • ricorsi contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a rimborsare le spese del custode (articolo 859 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa alla descrizione e alla stima delle attività durante la vendita forzata di beni ipotecati;
  • una denuncia verbale nei confronti di azioni intraprese dall'ufficiale giudiziario nel corso della vendita all'asta, presentata presso l'organo di supervisione (articolo 986 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta ad aggiudicare un contratto (articolo 997 del codice di procedura civile);
  • atti relativi al piano di allocazione per gli importi recuperati mediante esecuzione (entro due settimane dalla notifica all'autorità competente per l'esecuzione che ha elaborato il piano (articolo 998 del codice di procedura civile));
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa ad atti in merito al piano di allocazione (articolo 1028 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale che istruisce un debitore affinché presenti un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa all'esenzione dal pignoramento nei procedimenti di esecuzione che coinvolgono l'erario (articolo 1061, secondo comma, del codice di procedura civile).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Ai sensi dell'articolo 829 del codice di procedura civile, quanto segue è esente dall'esecuzione:

  1. beni per la casa, biancheria da letto, biancheria intima e abbigliamento per uso quotidiano secondo quanto può ragionevolmente essere necessario per soddisfare le necessità domestiche essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico, nonché i capi di abbigliamento dei quali il debitore possa necessitare per esercitare le sue funzioni pubbliche o professionali;
  2. alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese;
  3. una mucca o due capre o tre pecore necessarie per la sussistenza del debitore e delle persone a suo carico, unitamente a una fornitura sufficiente di mangime e lettiere per consentire la sopravvivenza fino al prossimo raccolto;
  4. utensili e altri strumenti dei quali il debitore possa avere necessità per svolgere un lavoro retribuito, nonché le materie prime che possono essere necessarie per il processo di produzione per un periodo di una settimana, esclusi i veicoli a motore;
  5. nel caso di un debitore che riceve una remunerazione fissa su base periodica, un importo di detta remunerazione corrispondente alla parte della stessa non soggetta ad esecuzione per il periodo fino alla successiva data di pagamento e, nel caso di un debitore che non riceve una remunerazione fissa, un importo corrispondente ai mezzi di sussistenza per il debitore e i suoi familiari per un periodo di due settimane;
  6. oggetti o attrezzature necessari per scopi formativi, documenti personali, decorazioni e oggetti utilizzati per la pratica religiosa, così come gli oggetti di uso quotidiano che possono essere venduti soltanto a un prezzo notevolmente inferiore al loro valore originale, ma con un elevato valore di utilità per il debitore;
  7. fondi detenuti presso un conto di cui all'articolo 36, quarto comma bis, punto 25, dell'ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (legge sull'organizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del 20 aprile 2004, Gazzetta ufficiale del 2013, voci 50 e 1272);
  8. prodotti medicinali ai sensi dell'ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (legge in materia di farmaci del 6 settembre 2001, Gazzetta ufficiale del 2008, n. 45, voce 271, modificata 26) necessari per garantire il corretto funzionamento di un ente di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni in materia di attività medica per un periodo di tre mesi, e i dispositivi medici necessari per garantire il suo funzionamento ai sensi dell'ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (legge sui dispositivi medici, del 20 maggio 2010, Gazzetta ufficiale n. 107, voce 679; e del 2011, n. 102, voce 586; e n. 113, voce 657);
  9. oggetti o attrezzature necessari in virtù della disabilità del debitore o dei suoi familiari.

Ai sensi dell'articolo 831, primo comma, del codice di procedura civile, quanto segue è esente dall'esecuzione:

  1. gli importi e le prestazioni in natura accantonati per coprire spese o spese di trasferte di lavoro;
  2. somme stanziate dall'erario per fini speciali (in particolare borse di studio e regimi di sostegno), a meno che il credito soggetto a esecuzione non sia stato riconosciuto per tali fini o come conseguenza di obbligazioni alimentari;
  3. risorse provenienti da programmi finanziati dai fondi di cui all'articolo 5, primo comma, punti secondo e terzo, dell'ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (legge sulle finanze pubbliche, del 27 agosto 2009, Gazzetta ufficiale del 2013, voci 885, 938 e 1646), a meno che il credito soggetto a esecuzione non sia stato istituito per l'attuazione del progetto per il quale tali fondi sono stati allocati;
  4. diritti inalienabili, a meno che gli stessi non siano stati resi trasferibili ai sensi di un accordo, e servizi forniti possono essere oggetto di esecuzione oppure l'esercizio di tale diritto può essere assegnato a un altro soggetto;
  5. prestazioni assicurative personali e indennizzi assicurativi per proprietà, entro i limiti definiti, tramite una normativa, da parte del ministro delle Finanze e del ministro della Giustizia; ciò non si applica ai provvedimenti di esecuzione volti a soddisfare i crediti derivanti da obbligazioni alimentari;
  6. assistenza sociale ai sensi dell'ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (legge in materia di assistenza sociale, del 12 marzo 2004, Gazzetta ufficiale del 2013, voce 182, modificata);
  7. somme dovute al debitore dal bilancio dello Stato o dal Fondo sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria ai sensi dell'ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (legge sulla sanità finanziata con fondi pubblici, del 27 agosto 2004, Gazzetta ufficiale del 2008, n. 164, voce 1027, modificata) prima della cessazione di tali prestazioni, per un importo corrispondente al 75 % di ogni pagamento, a meno che non si tratti di crediti vantati dai dipendenti del debitore o dai fornitori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 5, comma 41, lettere a) e b), della legge sulla sanità finanziata con fondi pubblici del 27 agosto 2004.

Ai sensi dell'articolo 833, primo comma, del codice di procedura civile, la remunerazione per il lavoro è soggetta a esecuzione a seconda di quanto specificato nell'ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy (legge del 26 giugno 1974 sul codice del lavoro, in appresso "il codice del lavoro", Gazzetta ufficiale 2020, nº 1320, versione codificata). Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prestazioni di disoccupazione, agli incentivi, alle borse di studio e alle indennità di formazione dovuti in conformità con le disposizioni che disciplinano la promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 87, primo comma, punto 1, del codice del lavoro, i seguenti importi della remunerazione non sono soggetti ad alcuna detrazione:

  1. il salario minimo fissato ai sensi di disposizioni distinte, da corrispondere a persone impiegate a tempo pieno, al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute alla fonte, meno gli importi soggetti a esecuzione mediante titoli esecutivi per saldare crediti diversi dai pagamenti di obbligazioni alimentari;
  2. il 75 % della remunerazione di cui al punto 1, al netto degli anticipi concessi al lavoratore;
  3. il 90 % della remunerazione di cui al punto 1, al netto delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 108 del codice del lavoro.

Se il dipendente lavora a tempo parziale, tali importi sono oggetto di una riduzione proporzionale alla durata del tempo di lavoro.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 06/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Portogallo

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione in materia civile e commerciale è un'azione giudiziaria con la quale il creditore procede tramite l'ufficiale giudiziario in modo forzoso per ottenere dal debitore una determinata prestazione relativa a un'obbligazione che non è stata adempiuta.

L'esecuzione può avere ad oggetto il pagamento di una determinata somma, la consegna di un particolare bene o l'obbligo di compiere un determinato atto ovvero di astenersi dal compimento di tale atto.

L'esecuzione può assumere la forma di procedimento comune (procedimento ordinario, sommario o unico) o speciale.

Tutte le esecuzioni aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma assumono la forma di un procedimento ordinario, ad eccezione delle seguenti esecuzioni che hanno forma di procedimento sommario e delle esecuzioni di materia di obbligazioni alimentari che costituiscono procedimenti speciali.

Il procedimento sommario viene adottato per le azioni esecutive aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma, fondate sui seguenti titoli:

  • decisione di un organo giurisdizionale o arbitrale, quando tale decisione non deve essere eseguita nel procedimento principale;
  • richiesta di decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
  • titolo esecutivo stragiudiziale recante un'obbligazione pecuniaria garantita con ipoteca o privilegio;
  • titolo esecutivo stragiudiziale contenente un'obbligazione pecuniaria di valore inferiore al doppio del limite stabilito per le cause di competenza degli organi giurisdizionali di primo grado.

Pur trattandosi di uno dei titoli esecutivi appena enunciati, nei casi di seguito descritti non è il procedimento sommario ad essere esperito, bensì il procedimento ordinario:

  • quando l'obbligazione costituisce una forma di adempimento alternativa dipendente da una scelta o da una condizione;
  • quando l'obbligazione da eseguire deve essere liquidata in fase di esecuzione e la liquidazione non dipende unicamente da un semplice calcolo matematico;
  • quando esiste un titolo esecutivo diverso, esigibile nei confronti di un solo coniuge e il creditore afferma nella domanda di esecuzione che entrambi i coniugi sono debitori in solido;
  • nell'ambito delle esecuzioni nei confronti di un debitore sussidiario che non ha rinunciato al benefício da excussão prévia (beneficio della previa escussione).

Le esecuzioni relative alla consegna di un particolare bene e al compimento di un determinato atto (obbligazione di fare o di non fare) hanno forma unica di procedimento comune.

L'esecuzione per la consegna di un particolare bene può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma, se il bene che il creditore doveva ricevere non esiste. In tal caso, il creditore può, nel corso del medesimo procedimento, liquidare il valore del bene da consegnare e il danno derivante dalla mancata consegna.

L'esecuzione relativa a un'obbligazione di fare o di non fare può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma se il creditore chiede il risarcimento del danno subito e liquida tale valore.

L'esecuzione in materia di obbligazioni alimentari costituisce un procedimento particolare:

  • il creditore può chiedere l'assegnazione di una parte degli importi, dei salari o delle pensioni percepiti dal debitore oppure la cessione dei redditi del debitore per il pagamento delle spettanze scadute e non scadute; l'assegnazione o la cessione sono effettuate indipendentemente dal pignoramento;
  • quando il creditore chiede l'assegnazione degli importi, dei salari o delle pensioni di cui al paragrafo precedente, il soggetto chiamato a effettuare il pagamento o a effettuare le rispettive azioni è invitato a trasferire l'importo assegnato direttamente al creditore;
  • nel chiedere la messa a disposizione dei redditi, il creditore indica anche quali sono i beni interessati e l'agente dell'esecuzione assegnerà a tale misura i beni che ritiene sufficienti per adempiere alle obbligazioni scadute e non ancora scadute, dopo aver eventualmente sentito il debitore;
  • la citazione del debitore è sempre successiva al pignoramento e la sua opposizione all'esecuzione o al pignoramento non produce effetto sospensivo.

Il procedimento di esecuzione è stabilito agli articoli 550 e 551 (Forme del procedimento - Procedimento di esecuzione), agli articoli da 703 a 877 (Procedimento di esecuzione) e agli articoli da 933 a 937 (Esecuzione speciale in materia di alimenti) del Código de Processo Civil (codice di procedura civile), consultabile tramite questo Il link si apre in una nuova finestracollegamento.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Le autorità competenti in materia di esecuzione sono gli organi giurisdizionali e gli agenti dell'esecuzione.

L'esecuzione vera e propria viene esperita attraverso un procedimento giurisdizionale di esecuzione in cui gli organi giurisdizionali, assistiti dagli agenti dell'esecuzione, costituiscono le autorità competenti. Oltre al procedimento giurisdizionale, la legge prevede un procedimento extrajudicial pré-executivo (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo), al quale il creditore può ricorrere a determinate condizioni. Le autorità competenti in materia di procedimento stragiudiziale pre-esecutivo sono gli agenti dell'esecuzione.

Procedimento giurisdizionale di esecuzione

L'esecuzione ha inizio con la presentazione della domanda di esecuzione all'organo giurisdizionale. Il modulo e le modalità di presentazione della domanda di esecuzione sono definiti nel decreto n. 282/2013 del governo del 29 agosto 2013, che disciplina diversi aspetti delle azioni esecutive civili (modificato, in data della revisione della presente scheda informativa, dal decreto n. 239/2020, del 12 ottobre), consultabile Il link si apre in una nuova finestraqui.

Sul Il link si apre in una nuova finestraportale CITIUS sono disponibili moduli ad uso dei creditori per le esecuzioni in cui non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, avvocato tirocinante o procuratore legale.

L'agente dell'esecuzione deve essere nominato dal creditore. In caso contrario, è la cancelleria dell'organo giurisdizionale interessato a nominare, automaticamente e in modo casuale, un agente dell'esecuzione. In casi eccezionali previsti dalla legge, le funzioni dell'agente dell'esecuzione possono essere esercitate da un ufficiale giudiziario.

La ripartizione delle competenze tra organo giurisdizionale e agente dell'esecuzione è di norma la seguente:

  • l'agente dell'esecuzione ha il compito di effettuare tutti gli adempimenti dell'azione esecutiva che non siano attribuiti alla cancelleria e che non siano di competenza del giudice, compresi gli atti di citazione e notificazione, le pubblicazioni, la consultazione delle banche dati, i pignoramenti, le trascrizioni, le liquidazioni e i pagamenti;
  • anche in caso di estinzione del procedimento, l'agente dell'esecuzione assicura il corretto adempimento degli atti derivanti dal procedimento che ha determinato il suo intervento;
  • spetta alla cancelleria, al di là delle competenze ad essa specificamente attribuite dalla legge, redigere e inviare gli atti e condurre il procedimento, nonché dare esecuzione alle decisioni pregiudiziali, sia in fase preliminare che in procedimenti o in azioni a carattere dichiarativo, ad eccezione dell'atto di citazione che è di competenza dell'agente dell'esecuzione;
  • è inoltre compito della cancelleria dell'organo giurisdizionale notificare d'ufficio all'agente dell'esecuzione i procedimenti in corso o le azioni a carattere dichiarativo promossi al momento dell'esecuzione, nonché gli atti formulati che possono incidere sul provvedimento di esecuzione.

In particolare,

spetta al giudice:

  • pronunciare, ove necessario, una decisione preliminare;
  • decidere in materia di opposizione all'esecuzione e pignoramento e procedere alla classificazione dei crediti entro un termine massimo di tre mesi dall'opposizione o dalla domanda;
  • decidere, senza possibilità di ricorso, sui reclami contro atti e ricorsi proposti avverso le decisioni dell'agente dell'esecuzione;
  • decidere su altre questioni sollevate dall'agente dell'esecuzione, dalle parti o da terzi interessati.

È compito dell'agente dell'esecuzione:

  • formulare gli atti necessari alla verifica della regolarità del titolo esecutivo e visionare la registrazione informatica delle esecuzioni e le banche dati di consultazione elettronica diretta ai fini della valutazione dei beni pignorabili;
  • procedere alla citazione del debitore, compresa la citazione volta a indicare i beni da pignorare, laddove i beni pignorabili non siano elencati;
  • procedere al pignoramento e agli atti di citazione che hanno luogo dopo l'esecuzione del pignoramento;
  • effettuare la vendita, la liquidazione e il pagamento.

Per i procedimenti di esecuzione effettuati in Portogallo, la competenza ratione materiae degli organi giurisdizionali è la seguente:

(articoli da 111 a 131 della legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo Il link si apre in una nuova finestracollegamento))

  • Le sezioni esecutive dell'Instância Central do Tribunal de Comarca (organo centrale del tribunale distrettuale) sono competenti per i procedimenti di esecuzione civile, ad eccezione dei procedimenti attribuiti al tribunale per la proprietà intellettuale, al tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza, ai tribunali delle acque, ai tribunali della famiglia e dei minori, ai tribunali del lavoro e del commercio, nonché delle esecuzioni di sentenze pronunciate dalla sezione penale che, conformemente al codice di procedura penale, non possono essere pendenti dinanzi a una sezione civile;
  • in assenza di organo giurisdizionale preposto all'esecuzione o di un organo giurisdizionale diverso o specializzato competente, sono competenti la sezione di competenza generale o, se del caso, il rispettivo organo giurisdizionale civile dell'Instância Local do Tribunal de Comarca (organo locale del tribunale distrettuale).

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali portoghesi per l'avvio di un'azione esecutiva è la seguente (articoli da 85 a 90 del codice di procedura civile, consultabili tramite questo Il link si apre in una nuova finestracollegamento)

  • di norma, per il procedimento di esecuzione, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di domicilio del debitore, fatto salvo il caso in cui specifiche disposizioni di legge o le norme illustrate di seguito dispongano diversamente;
  • il creditore può optare per l'organo giurisdizionale del luogo in cui l'obbligazione deve essere esercitata, quando il debitore è una persona giuridica oppure quando il creditore è domiciliato nell'area metropolitana di Lisbona o di Porto e il debitore è domiciliato nella stessa area;
  • se l'esecuzione è intesa ad ottenere la consegna di uno specifico bene o il recupero di un debito, esercitando l'azione sulla garanzia reale, è competente, rispettivamente, l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene o quello del luogo in cui si trovano i beni gravati dalla garanzia;
  • se l'esecuzione deve essere esperita nell'ambito territoriale del domicilio del debitore e se quest'ultimo non è domiciliato in Portogallo, ma vi possiede dei beni, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione è quello del luogo in cui si trovano tali beni;
  • l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trovano detti beni è competente anche quando: l'esecuzione è di competenza di un organo giurisdizionale portoghese perché riguarda una questione relativa alla validità della costituzione o dello scioglimento di società o di altre persone giuridiche aventi sede in Portogallo o la validità delle decisioni delle loro autorità; quando non si verifica nessuna delle situazioni previste dalle norme precedenti e successive applicabili all'esecuzione;
  • quando si verifica una sovrapposizione di azioni esecutive che devono essere esaminate da organi giurisdizionali diversi aventi competenza territoriale, è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il debitore;
  • in caso di esecuzione di una decisione pronunciata da organi giurisdizionali portoghesi, la domanda di esecuzione viene presentata nell'ambito del procedimento in cui tale decisione è stata pronunciata e l'esecuzione viene registrata nel quadro del medesimo procedimento. Se invece è stato interposto appello, l'esecuzione viene trasferita in appello. Quando esiste un organo giurisdizionale specializzato nei procedimenti di esecuzione, è necessario inviare con la massima sollecitudine a tale organo una copia della sentenza, della domanda all'origine dell'azione esecutiva e di tutta la documentazione pertinente;
  • se la decisione è stata emessa da arbitri nel corso di un arbitrato svoltosi sul territorio portoghese, l'organo giurisdizionale competente dell'esecuzione è quello del circondario del luogo dell'arbitrato;
  • se l'azione è stata avviata dinanzi alla corte d'appello o alla Corte suprema di giustizia, è competente per l'esecuzione l'organo competente del domicilio del debitore;
  • nei procedimenti di esecuzione relativi a spese, ammende o indennità dovute per ricorso abusivo, è competente l'organo giurisdizionale adito per il procedimento che ha determinato la notifica del conto o della rispettiva liquidazione. I procedimenti di esecuzione relativi a spese, ammende o indennità sono allegati al relativo procedimento;
  • se la condanna al pagamento di spese, ammende o al versamento di un'indennità è stata emessa da un organo competente per il ricorso o dalla Corte suprema di giustizia, l'esecuzione prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado competente del luogo in cui si è svolto il procedimento;
  • nel caso di esecuzione fondata su una sentenza straniera, compreso un titolo esecutivo europeo, è competente l'organo giurisdizionale del domicilio del convenuto.

Procedimento stragiudiziale pre-esecutivo

Come alternativa al procedimento giurisdizionale, il creditore può decidere di ricorrere a un procedimento amministrativo preliminare denominato PEPEX (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo).

Gli agenti dell'esecuzione sono l'autorità competente incaricata di redigere gli atti nell'ambito di tale procedimento.

È possibile ricorrere al procedimento PEPEX nei seguenti casi: decisioni esecutive nazionali; altri titoli esecutivi nazionali; sentenze straniere dichiarate esecutive; titoli esecutivi europei e sentenze la cui esecutività si basa sulla legislazione dell'UE, su trattati o convenzioni vincolanti per il Portogallo; titoli esecutivi europei. In tutti questi casi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il creditore è titolare di un titolo esecutivo che soddisfa le condizioni per l'applicazione della forma sommaria del procedimento esecutivo ordinario avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma; e
  • sia l'attore che il convenuto dispongono in Portogallo di un codice fiscale, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza.

Gli agenti dell'esecuzione utilizzano il codice fiscale del convenuto per effettuare ricerche su beni e redditi di quest'ultimo e, nel farlo, possono consultare solo banche dati nazionali (non possono effettuare ricerche in banche dati di altri Stati membri). La legislazione portoghese prevede la possibilità, sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche straniere, di richiedere un codice fiscale, pur non esercitando un'attività e/o pur non essendo domiciliate in Portogallo.

Il procedimento PEPEX è un procedimento elettronico, smaterializzato, veloce e più economico del procedimento giudiziario. La Il link si apre in una nuova finestraDomanda iniziale viene presentata dal creditore stesso accedendo alla piattaforma informatica sul sito internet:

È possibile collegarsi usando le credenziali di accesso al portale dell'autorità fiscale e doganale o tramite il certificato digitale della cartão de cidadão (carta d'identità).

Quando il creditore nomina un rappresentante, gli Advogados (avvocati) e i Solicitadores (procuratori legali) possono accedere alla piattaforma utilizzando il certificato digitale emesso dal loro ordine professionale.

Una volta presentata la domanda, la pratica viene assegnata automaticamente a un agente dell'esecuzione e il creditore riceve a breve (normalmente entro cinque giorni dalla presentazione della domanda) informazioni sulle effettive possibilità di recupero del credito o una certificazione di mancato recupero del credito utilizzabile a fini fiscali, senza la necessità di ricorrere a un procedimento giudiziario.

Questo procedimento ha come principale scopo quello di ottenere il pagamento volontario da parte del debitore. Gli atti di sequestro/pignoramento non possono essere effettuati nell'ambito di un procedimento PEPEX. A tal fine, è necessario convertire il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo.

Nel corso di un procedimento PEPEX, il convenuto può effettuare il pagamento volontario o raggiungere un accordo di pagamento con l'attore.

Quando l'attore opta per la notificazione al convenuto, questa viene resa di persona dall'agente dell'esecuzione.

Se i destinatari di una tale domanda ricevono una debita notifica del procedimento e non fanno nulla, il loro nome viene inserito in un elenco pubblico di debitori e il suddetto certificato di mancato recupero può essere rilasciato a fini legali e fiscali. Nel momento in cui il credito verrà saldato per intero, il debitore sarà cancellato da tale elenco e le autorità fiscali ne saranno informate.

Nell'ambito di un procedimento PEPEX, le parti possono far intervenire il giudice: l'attore può farlo convertendo il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, se non ha ottenuto il pagamento volontario, mentre il convenuto può farlo opponendosi al procedimento PEPEX.

Per quanto riguarda i costi, il procedimento PEPEX è più economico del procedimento giudiziario. A fronte di soli 51,00 EUR IVA esclusa, il creditore può sapere se riesce a ottenere il recupero del proprio credito, indipendentemente dal valore dello stesso. In caso di recupero, i costi possono essere superiori a 51,00 EUR (a seconda dei casi).

Inoltre, in caso di conversione del procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, il creditore è esentato dal pagamento della tassa giudiziaria iniziale.

Il procedimento PEPEX è stabilito dalla legge n. 32/2014 del 30 maggio 2014, consultabile tramite questo Il link si apre in una nuova finestracollegamento ed è disciplinato dal decreto n. 233/2014 del 14 novembre 2014, consultabile alla pagina del decreto Il link si apre in una nuova finestraDecreto Pepex.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'esecuzione si basa su un titolo che determina la finalità e i limiti dell'azione esecutiva. I titoli esecutivi comprendono le somme relative agli interessi di mora al tasso legale, maturati sull'obbligazione ivi costituita.

Le decisioni sono esecutive, e possono essere emessi titoli esecutivi alle seguenti condizioni:

a) decisioni giudiziarie

  • una sentenza diventa esecutiva solo una volta passata in giudicato, a meno che non sia oggetto di un appello avente effetto sospensivo;
  • dal punto di vista dell'esecutività, le ordinanze e qualsiasi altra decisione o atto di un'autorità giudiziaria che condanni al compimento di un'obbligazione sono equiparati alle sentenze. Le decisioni pronunciate da un Tribunal Arbitral (organo arbitrale) hanno la stessa esecutività delle decisioni degli organi giurisdizionali di diritto comune;
  • fatte salve le disposizioni dei trattati, delle convenzioni, dei regolamenti dell'Unione europea e delle leggi speciali, le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali o dai collegi arbitrali di un paese straniero possono costituire la base di un procedimento esecutivo solo una volta esaminate e confermate da un tribunale portoghese competente;
  • tuttavia i titoli emessi dalle autorità di un paese straniero non devono essere sottoposti a riesame per avere forza esecutiva.

b) documenti redatti o autenticati da un notaio, da altri soggetti o professionisti abilitati a tal fine, che definiscono la costituzione o il riconoscimento di qualsiasi obbligazione

  • i documenti redatti o autenticati da un notaio, da altri soggetti o da professionisti abilitati a tal fine, che comportano il riconoscimento di prestazioni future o la costituzione di obbligazioni future, possono costituire il fondamento di un'azione esecutiva purché consti, da un atto redatto in conformità alle clausole contenute nei suddetti documenti, o, in assenza di clausole, attraverso un documento avente di per sé forza esecutiva, che è stato posto in essere un atto finalizzato alla conclusione di un accordo commerciale o che è sorta un'obbligazione in conseguenza di un accordo tra le parti;
  • qualsiasi documento firmato per conto terzi è dotato di esecutività solo se la firma è autenticata da un notaio ovvero da altri enti o professionisti competenti in materia.

c) obbligazioni di dazione di denaro, anche scritte a mano, purché in tal caso i fatti addotti a prova del rapporto giuridico sottostante siano riportati nel relativo documento o siano esposti nella domanda di esecuzione

  • Le obbligazioni di dazione di denaro comprendono ad esempio assegni, lettere di cambio e cambiali.

d) documenti ai quali disposizioni particolari attribuiscono efficacia esecutiva

  • Ad esempio, i decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva e i verbali delle riunioni delle assemblee condominiali.

3.2 Le principali condizioni

Relativamente al credito

L'obbligazione da eseguire deve essere certa, liquida ed esigibile. Qualora tali criteri non siano soddisfatti dal titolo esecutivo, l'esecuzione ha inizio con le misure destinate a rendere l'obbligazione certa, liquida ed esigibile.

Relativamente al creditore

L'esecuzione deve essere richiesta dalla persona nominata come creditore nel titolo esecutivo. Nel caso dei titoli al portatore, l'esecuzione deve essere proposta dal portatore.

In caso di successione del diritto o dell'obbligazione, l'azione di esecuzione deve avvenire tra gli eredi delle persone che nel titolo esecutivo figurano come creditori o debitori dell'obbligazione da eseguire. Nella domanda di esecuzione, l'esecutante enuncia i fatti costitutivi della successione.

Relativamente al debitore

L'esecuzione viene promossa nei confronti della persona che figura come debitore nel titolo esecutivo.

I beni del debitore sono sottoposti a pignoramento anche se si trovano in possesso di un terzo, a qualsiasi titolo, fatti salvi i diritti che un terzo può far valere nei confronti del creditore.

L'esecuzione di un debito munito di garanzia reale sui beni del terzo deve essere intrapresa direttamente nei suoi confronti se l'esecutante fa valere la garanzia, fatta salva la possibilità di escutere direttamente il debitore.

Se l'esecuzione è diretta soltanto contro un terzo e risulta l'insufficienza dei beni gravati da garanzia reale, l'esecutante può richiedere, nel corso dello stesso processo, il proseguimento dell'azione esecutiva contro il debitore, che sarà escusso fino alla completa soddisfazione del credito. Quando i beni gravati appartengono al debitore, ma sono posseduti da un terzo, quest'ultimo può essere escusso congiuntamente al debitore.

Nel caso di un'esecuzione promossa nei confronti di un debitore sussidiario, i beni di quest'ultimo non possono essere sottoposti ad esecuzione finché non sia stato escusso il debitore principale, purché il debitore sussidiario si avvalga, nel rispetto dei termini per proporre opposizione, di un beneficio della previa escussione ben fondato.

Quando i beni comuni dei coniugi sono sottoposti a esecuzione nell'ambito di un'azione promossa nei confronti di un solo coniuge, in quanto il creditore non è a conoscenza dell'esistenza di beni sufficienti appartenenti al debitore, il coniuge del debitore esecutato può chiedere la separazione dei beni o produrre un documento attestante che tale processo di separazione è stato già richiesto ed è in corso, pena il proseguimento dell'esecuzione nei confronti dei beni comuni.

Quando l'esecuzione è promossa nei confronti di un solo coniuge, il creditore può far valere, adducendo fondati motivi, che il debito grava su entrambi i coniugi sulla base di un titolo che non sia una sentenza. In tali casi, il coniuge del debitore viene invitato a dichiarare se accetta o meno che entrambi i coniugi siano debitori in solido, sulla base dei motivi esposti; se il coniuge non si pronuncia, il debito è considerato in capo a entrambi i coniugi, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione.

Se l'esecuzione è promossa nei confronti di uno dei titolari di un bene autonomo o di un bene indiviso, i beni in comproprietà o frazioni di essi o parti specifiche del bene indiviso non possono essere sottoposti a esecuzione.

Quando l'esecuzione è esercitata nei confronti di eredi, possono essere sottoposti a pignoramento unicamente i beni ricevuti dal de cuius. Quando l'esecuzione riguarda altri beni, il debitore può indicare quali tra i beni in suo possesso sono stati acquisiti attraverso l'eredità e quindi richiedere all'agente dell'esecuzione di cancellare il pignoramento. La richiesta può essere accolta qualora il creditore non si opponga. Se il creditore si oppone, il debitore può ottenere la cancellazione del pignoramento, in caso di mera accettazione dell'eredità (senza che sia stata avviata una procedura d'inventario), solo se dichiara e dimostra davanti all'organo giurisdizionale:

a) che i beni oggetto dell'esecuzione non provenivano dall'eredità;

b) che non ha ricevuto in eredità ulteriori beni rispetto a quelli dichiarati oppure che, pur avendoli ricevuti, detti beni sono stati utilizzati per pagare le spese relative all'eredità.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le principali misure esecutive sono:

  • il pignoramento;
  • la vendita;
  • il pagamento;
  • la consegna del bene;
  • l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona a spese del debitore.

Queste principali misure esecutive possono essere precedute o seguite da altri provvedimenti strumentali necessari alla loro concretizzazione (ad esempio: scelta della prestazione in caso obbligazione alternativa; prova della sussistenza di una condizione o dell'esecuzione della prestazione da cui dipende l'obbligazione da eseguire; liquidazione dell'obbligazione da eseguire in caso di obbligazione lorda; valutazione del costo dell'esecuzione di un atto fungibile ad opera di un'altra persona; consultazioni preliminari per la localizzazione e l'identificazione dei beni pignorabili; registrazione del pignoramento; costituzione del depositario dei beni pignorati; pubblicità della vendita dei beni pignorati; comunicazione della vendita al servizio di registrazione).

La scelta delle misure esecutive dipende dallo scopo dell'esecuzione che può essere: il pagamento di una determinata somma, la consegna di uno specifico bene o un obbligo di fare o di non fare.

Nell'esecuzione avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma, le misure esecutive più adeguate ai fini dell'esecuzione sono il pignoramento, la vendita e il pagamento.

Nell'esecuzione finalizzata alla consegna di uno specifico bene, la misura esecutiva più adeguata è la consegna del bene all'esecutore da parte dell'agente dell'esecuzione. Se il bene che il creditore doveva ricevere non viene trovato, egli può convertire l'azione in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo liquidando il valore del bene e del danno derivante dalla mancata consegna del bene.

In caso di esecuzione avente ad oggetto l'obbligo di fare o di non fare, le misure esecutive opportune sono due: l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona, oltre all'indennità di ritardo a spese del debitore se il fatto è fungibile, oppure il pagamento del risarcimento per il danno subito se il fatto non è fungibile, cui può aggiungersi la sanzione pecuniaria vincolante. Se il creditore chiede il risarcimento del danno subito, l'azione è convertita in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Sono soggetti a esecuzione tutti i beni del debitore passibili di pignoramento.

L'esecuzione può essere operata nei confronti di beni di terzi, quando tali beni sono vincolati a garanzia di un credito o quando sono oggetto di un atto posto in essere in pregiudizio del creditore che quest'ultimo ha contestato con successo.

Possono essere pignorati soltanto i beni e i diritti aventi un valore pecuniario; non sono pignorabili i beni che non possono essere commercializzati.

In relazione alle suddette norme, possono essere soggetti a esecuzione i seguenti beni:

  • beni immobili;
  • beni mobili;
  • crediti;
  • obbligazioni di dazione di denaro;
  • diritti;
  • aspettative di acquisto;
  • depositi bancari;
  • anticipi o salari;
  • beni indivisi;
  • quote di società;
  • esercizi commerciali.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Effetti del pignoramento

  • Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con il pignoramento l'esecutante acquisisce il diritto di essere pagato in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro creditore che non dispone di una garanzia reale precedente;
  • se i beni del debitore sono stati preventivamente sequestrati, l'anteriorità si riferisce alla data del sequestro;
  • fatte salve le norme relative alla registrazione, gli atti di disposizione, costituzione in pegno o locazione dei beni pignorati non sono opponibili all'esecuzione;
  • se il credito del debitore è sottoposto a pignoramento, nemmeno l'estinzione del credito per volontà del pignorato o del suo debitore, constatata dopo il pignoramento, è opponibile all'esecuzione;
  • lo svincolo o la cessione, prima del pignoramento, di affitti e locazioni non pagati non è opponibile al creditore nella misura in cui tali affitti e locazioni corrispondono a periodi non ancora trascorsi alla data del pignoramento;
  • se i beni pignorati vanno perduti, sono espropriati o subiscono una riduzione di valore e se un terzo viene in ogni caso risarcito, il ricorrente conserva sui rispettivi crediti, o sulle somme versate a titolo di risarcimento, il diritto che egli deteneva su tali beni.

Effetti della vendita

  • Una vendita realizzata nell'ambito di un'esecuzione ha l'effetto di trasferire all'acquirente i diritti del debitore sul bene venduto;
  • i beni sono trasferiti svincolati dai diritti di garanzia che li hanno gravati, così come degli altri diritti reali non iscritti prima di qualsiasi sequestro o garanzia, ad eccezione di quelli che, costituiti in data anteriore, producono effetti nei confronti di terzi indipendentemente dall'iscrizione;
  • alla scadenza, i suddetti diritti di terzi sono trasferiti in base al ricavato della vendita dei rispettivi beni.

Effetti del pagamento

  • Il pagamento estingue l'esecuzione;
  • il pagamento può essere effettuato in contanti mediante aggiudicazione dei beni al creditore, cessione del salario o pagamento rateale previo accordo tra il creditore e il debitore;

Effetti della consegna del bene

  • Al momento della consegna del bene, si applicano in via sussidiaria le disposizioni relative all'esecuzione del pignoramento con gli opportuni adeguamenti, attraverso ricerche e altri provvedimenti necessari qualora il debitore non proceda volontariamente alla consegna;
  • la consegna può riguardare beni appartenenti allo Stato, alle altre autorità pubbliche, agli organismi che eseguono lavori pubblici o che forniscono servizi pubblici o alle persone giuridiche di pubblica utilità;
  • nel caso di beni mobili da stimare in base a un conto, un peso o una misura, l'agente dell'esecuzione effettua personalmente le operazioni necessarie e versa al creditore la somma dovuta;
  • quanto ai beni immobili, l'agente dell'esecuzione nomina il creditore come proprietario, consegnandogli, se del caso, documenti e chiavi e invita il debitore, i locatari e tutti i detentori a rispettare e riconoscere i diritti del creditore;
  • nel caso di un bene in comproprietà appartenente ad altre parti in causa, il creditore è considerato proprietario in misura proporzionale alla propria quota;
  • per quanto riguarda la residenza principale del debitore, in caso di gravi difficoltà di ricollocamento di quest'ultimo, l'agente dell'esecuzione ne informa preventivamente il comune e le autorità competenti in materia di assistenza sociale;
  • nel caso della residenza principale affittata dal debitore, l'agente dell'esecuzione sospende la consegna dei beni quando un certificato medico, indicante il periodo per il quale deve essere mantenuta la sospensione dell'esecuzione, attesta che a causa di una malattia acuta il provvedimento è tale da mettere in pericolo la vita della persona che vi abita.

Effetti dell'obbligazione di fare o di non fare

  • Se il creditore opta per l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona, è necessaria la nomina di un perito per valutare il costo della prestazione;
  • effettuata la stima, si procede al pignoramento dei beni necessari al pagamento del determinato importo, conformemente alle altre condizioni del procedimento di esecuzione per il pagamento di un determinato importo;
  • se il debitore è soggetto all'obbligo di non compiere un atto, ma è indotto a farlo, il creditore ha il diritto di chiedere che l'opera, ove compiuta, sia demolita nonostante il suo impegno a non farlo;
  • in generale, tale diritto cessa, dando luogo a risarcimento, solo se il danno subito dal debitore con la demolizione è nettamente superiore a quello patito dal creditore.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La vendita, il pagamento, la consegna del bene e l'obbligo di fare o di non fare sono provvedimenti esecutivi che, una volta compiuti, non hanno un periodo di validità. Lo stesso ragionamento si applica al pignoramento ma con la specificità, indicata di seguito, relativa al pignoramento dei beni soggetti a registrazione.

In caso di pignoramento di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione, l'iscrizione del pignoramento è obbligatoria e deve essere incentivata dall'agente dell'esecuzione. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, la registrazione del pignoramento deve essere effettuata a titolo provvisorio. In tal caso, la registrazione provvisoria scade se non viene convertita in registrazione permanente o rinnovata prima della scadenza di tale termine. Infatti, in caso di pignoramento di beni soggetti a registrazione la cui registrazione sia provvisoria, l'agente dell'esecuzione deve favorirne la conversione in via permanente, ove nel frattempo ciò diventi possibile, oppure il suo rinnovo per tutta la durata necessaria.

Infine, l'esecuzione avviata può estinguersi durante le fasi preliminari volte a localizzare i beni del debitore, senza che il pagamento sia stato effettuato, se tali fasi si sono rivelate infruttuose, una volta scaduti i termini previsti dalla legge di procedura civile, a seconda dei casi e in base alla forma di procedura applicabile.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

In senso lato, il termine "ricorso" comprende l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento e il ricorso vero e proprio.

Opposizione all'esecuzione

Nei procedimenti di esecuzione il debitore può proporre opposizione entro 20 giorni dalla data della citazione.

Fatte salve le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e dell'UE vincolanti per il Portogallo, conformemente alla legislazione nazionale, i motivi di opposizione a un'esecuzione variano a seconda che l'esecuzione si fondi su una sentenza (motivi più ristretti), su una decisione arbitrale (motivi più ampi) o su un altro titolo esecutivo (motivi ancora più ampi).

Nell'esecuzione fondata su una sentenza, sono ammissibili soltanto le seguenti motivazioni di opposizione:

  • assenza o impraticabilità del titolo;
  • falsità o infedeltà del procedimento o del trasferimento, ove questi influiscano sui termini dell'attuazione;
  • assenza di qualsiasi condizione procedurale da cui dipenderebbe la regolarità del titolo esecutivo, fatta salva la sua tenuta;
  • mancata partecipazione da parte del convenuto all'azione a carattere dichiarativo, qualora si riscontri una qualsiasi delle situazioni di cui all'articolo 696, lettera e) del codice civile (atto di citazione non notificato oppure nullo o non valido: mancanza di consapevolezza dell'esistenza dell'atto di citazione per motivi non imputabili al convenuto; assenza di obiezioni a causa di forza maggiore);
  • incertezza, inesigibilità o illiquidità dell'obbligazione esigibile non precisata nella fase introduttiva dell'attuazione;
  • causa giudicata prima dell'esecuzione della sentenza;
  • qualsiasi fatto che estingua o modifichi l'obbligazione, purché successivo alla chiusura della discussione nell'ambito dell'azione a carattere dichiarativo e giustificato da un documento; la prescrizione del diritto o dell'obbligazione può essere provata con qualsiasi mezzo;
  • azione riconvenzionale nei confronti del creditore finalizzata a ottenere la compensazione dei crediti;
  • nel caso di una sentenza arbitrale di riconoscimento o di transazione, qualsiasi motivo di nullità o annullamento di tali atti.

Nell'esecuzione fondata su una sentenza arbitrale, possono essere addotti come motivo di esecuzione, oltre a quelli summenzionati, i motivi su cui può fondarsi l'annullamento giudiziario della medesima decisione, fatte salve le disposizioni della Il link si apre in una nuova finestraLegge relativa all'arbitrato volontario (legge relativa all'arbitrato volontario).

Nel caso dell'esecuzione non fondata su una sentenza o su una richiesta di ingiunzione munita di formula esecutiva, oltre ai succitati motivi di opposizione all'esecuzione fondata su una sentenza, può essere invocato qualsiasi altro motivo che possa essere addotto a titolo difensivo nell'azione a carattere dichiarativo.

Opposizione al pignoramento

Nei casi di seguito descritti il debitore, il coniuge o terzi hanno la possibilità di opporsi al pignoramento di determinati beni.

Se vengono pignorati beni appartenenti al debitore, quest'ultimo può opporvisi adducendo uno dei seguenti motivi:

  • inammissibilità del pignoramento dei beni effettivamente pignorati o dell'estensione con cui tale pignoramento è stato effettuato;
  • pignoramento immediato di beni che rappresentano, solo a titolo sussidiario, il debito da eseguire;
  • incidenza del pignoramento sui beni che, non essendo in grado di soddisfare secondo la legge applicabile il debito da eseguire, non avrebbero dovuto essere interessati dalla misura.

Se il pignoramento o qualsiasi atto di confisca o consegna di beni ordinato da un giudice lede il possesso o qualsiasi diritto, incompatibile con l'esecuzione o l'ambito del procedimento, vantato da una persona che non è parte in causa, la parte lesa può far valere tale diritto deducendo le opposizioni di terzi.

Il coniuge che abbia posizione di terzo può, senza l'autorizzazione dell'altro coniuge, difendere mediante opposizione i diritti relativi ai beni propri e comuni indebitamente colpiti dal pignoramento.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

Ricorso

I ricorsi ordinari possono essere ricorsi de apelação (in appello) (proposti contro decisioni pronunciate in primo grado) e ricorsi de revista (per revisione) (proposti dinanzi alla Corte suprema di giustizia). I ricorsi ordinari contro decisioni pronunciate nei procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalle disposizioni che si applicano alle azioni a carattere dichiarativo.

In generale, un ricorso ordinario è ammissibile solo se la causa ha un valore superiore a quello di competenza dell'organo giurisdizionale d'appello e se le decisioni impugnate, anch'esse di valore superiore alla metà della competenza di tale organo, sono sfavorevoli alla parte appellante. In Portogallo, il valore di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR mentre quella dell'organo giurisdizionale di primo grado è di 5 000,00 EUR.

Il procedimento di esecuzione prevede alcuni incidenti a carattere dichiarativo che possono eventualmente verificarsi, come l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento da parte del debitore o di terzi e la verifica e la classificazione dei crediti, quando creditori con una garanzia reale sui beni pignorati chiedono il pagamento dei propri crediti con il ricavato dei beni pignorati. Come precedentemente indicato, anche le decisioni adottate nell'ambito di questi incidenti a carattere dichiarativo possono essere oggetto di ricorso.

In particolare, nel procedimento di esecuzione è possibile proporre impugnazione contro:

  • una decisione di valutazione dell'impedimento del giudice;
  • una decisione di valutazione della competenza assoluta dell'organo giurisdizionale;
  • una decisione di sospensione del procedimento;
  • un'ordinanza di ammissione o di rigetto di un articulado (documento processuale) o di una prova;
  • una decisione con cui viene inflitta un'ammenda o prevista un'altra sanzione procedurale;
  • una decisione di cancellazione di qualsiasi registrazione;
  • una decisione presa dopo la decisione finale;
  • decisioni per le quali l'opposizione con ricorso contro la decisione finale sarebbe assolutamente inutile;
  • decisioni in materia di sospensione, estinzione o annullamento dell'esecuzione;
  • una decisione relativa alla cancellazione della vendita;
  • decisioni relative all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto;
  • un'ordinanza di rigetto preliminare, seppure parziale, della domanda di esecuzione;
  • un'ordinanza di rigetto della domanda di esecuzione.

È possibile proporre ricorso contro:

  • le sentenze della corte d'appello nei procedimenti di liquidazione che non richiedono un semplice calcolo matematico, nei procedimenti di verifica e classificazione dei crediti e nei procedimenti di opposizione all'esecuzione;
  • e ciò indipendentemente dai casi in cui è sempre ammesso il ricorso dinanzi alla Corte suprema di giustizia.

Le norme in materia di ricorso nel contesto di procedimenti di esecuzione sono sancite dagli articoli da 852 a 854 del codice di procedura civile, consultabili visitando il seguente collegamento Il link si apre in una nuova finestraCodice di procedura civile.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Sì, esistono in effetti dei limiti alla tutela del debitore. In alcuni casi si tratta di limiti al pignoramento, in altri di limiti all'esecuzione legati a termini di prescrizione.

I limiti al pignoramento legati alla tutela del debitore consistono nell'impignorabilità assoluta o totale, nell'impignorabilità relativa e nell'impignorabilità parziale di alcuni beni del debitore. A questi si aggiungono altri due limiti: un limite legato alla tutela dei beni comuni della coppia, quando l'esecuzione interessa solo uno dei coniugi, e un limite derivante dal principio di proporzionalità, secondo cui devono essere pignorati solo i beni necessari a soddisfare il debito da eseguire e le spese generate dall'esecuzione.

In caso di prescrizione o decadenza, il termine fissato può costituire un limite all'esecuzione. Una volta scaduti i rispettivi termini, decade il diritto di esecuzione.

Di seguito è illustrato il funzionamento delle limitazioni relative alla tutela del debitore e le relative tempistiche.

Beni totalmente impignorabili

Oltre ai beni che non possono essere pignorati in virtù di una disposizione speciale, sono totalmente impignorabili:

  • i beni o diritti inalienabili;
  • i beni del demanio pubblico dello Stato e delle altre autorità pubbliche;
  • i beni il cui pignoramento costituisce un'offesa al buon costume o manca di giustificazione economica in ragione del loro scarso valore di mercato;
  • i beni specificatamente destinati all'esercizio di un culto pubblico;
  • i sepolcri;
  • gli strumenti e gli oggetti indispensabili ai disabili e al trattamento dei pazienti.

Beni relativamente impignorabili

  • Non possono essere pignorati, tranne nel caso di un'esecuzione per il pagamento di un debito munito di garanzia reale, i beni dello Stato e delle altre autorità pubbliche, degli enti concessionari di opere o di servizi pubblici e delle persone giuridiche di pubblica utilità cui sia stata specificatamente assegnata la realizzazione di compiti di pubblica utilità;
  • non possono essere pignorati nemmeno gli strumenti di lavoro e gli oggetti indispensabili all'esercizio dell'attività o della formazione professionale del debitore, con le seguenti eccezioni: se il debitore ha indicato che essi possono costituire oggetto di pignoramento; se l'esecuzione è volta al pagamento del prezzo del loro acquisto o del costo della loro riparazione; se sono stati pignorati in quanto elementi materiali di uno esercizio commerciale;
  • sono impignorabili anche gli strumenti indispensabili per una qualsiasi attività domestica all'interno dell'abitazione in cui risiede stabilmente il debitore, tranne in caso di esecuzione volta al pagamento del prezzo di acquisto o del costo della riparazione di tale abitazione.

Beni parzialmente pignorabili

  • Non sono pignorabili i due terzi dell'importo netto dei proventi, salari e pagamenti periodici percepiti a titolo di pensione o altre prestazioni sociali, assicurazione, indennizzo per incidente, rendita vitalizia o prestazioni di qualsiasi natura diretti a garantire il sostentamento del debitore;
  • ai fini del calcolo della liquidità delle suddette entrate, sono presi in considerazione unicamente i contributi dovuti per legge;
  • l'impignorabilità di queste prestazioni è limitata, come valore massimo, a un importo equivalente a tre salari minimi nazionali alla data del pignoramento e, come valore minimo, all'importo pari a un salario minimo nazionale nei casi in cui il debitore non abbia altri redditi;
  • i massimali appena menzionati non si applicano se il credito oggetto dell'esecuzione è un credito alimentare, nel qual caso è impignorabile l'importo equivalente a una pensione non contributiva completa;
  • se il pignoramento riguarda denaro o un saldo bancario, è impignorabile l'importo complessivo corrispondente a un salario minimo nazionale o, nel caso di obbligazioni alimentari, l'importo corrispondente a una pensione non contributiva completa (questa impignorabilità e l'impignorabilità parziale di cui sopra, in primo luogo, non sono cumulabili);
  • analizzando l'importo e la natura del credito oggetto dell'esecuzione e i bisogni del debitore e della sua famiglia, l'organo giurisdizionale può, eccezionalmente e su richiesta del debitore, ridurre la parte pignorabile dei redditi per un periodo che ritenga ragionevole e anche, per un periodo non superiore a un anno, esentarli dal pignoramento.

Impignorabilità di denaro o di depositi bancari

Sono impignorabili le somme di denaro o i depositi bancari provenienti dal soddisfacimento di un credito impignorabile agli stessi termini del credito originariamente esistente.

Limiti al pignoramento di beni comuni in un'esecuzione nei confronti di uno dei coniugi

  • Quando i beni comuni dei coniugi sono sottoposti a pignoramento nell'ambito di un'azione promossa nei confronti di un solo coniuge, in quanto il creditore non è a conoscenza dell'esistenza di beni sufficienti appartenenti al debitore, il coniuge del debitore esecutato può, entro 20 giorni, chiedere la separazione dei beni o produrre un documento attestante che tale processo di separazione è stato già richiesto ed è in corso, pena il proseguimento dell'esecuzione nei confronti dei beni comuni;
  • una volta allegata la domanda di separazione o l'attestazione di cui sopra, l'esecuzione è sospesa fino alla separazione; se i beni pignorati non appartengono al debitore, altri beni di sua proprietà possono essere pignorati e il pignoramento precedente è sospeso fino al nuovo pignoramento.

Le norme generali in materia di beni pignorabili e i limiti al pignoramento sono stabiliti dagli articoli da 735 a 747 del Il link si apre in una nuova finestraCodice di procedura civile.

Limiti al pignoramento imposti dal principio di proporzionalità

Il pignoramento si limita ai beni necessari al pagamento del debito oggetto dell'esecuzione e delle relative spese prevedibili, che sono stimate, ai fini del pignoramento e salvo una successiva liquidazione, rispettivamente al 20 %, 10 % e 5 % del valore dell'esecuzione, in funzione del fatto che l'esecuzione: rientra nel valore limite della competenza finanziaria dei tribunali distrettuali; eccede tale limite, senza tuttavia superare il limite della competenza per valore stabilito per la corte d'appello moltiplicato per quattro; o supera quest'ultimo limite. Il valore di competenza del tribunale distrettuale è di 5 000,00 EUR, mentre quello di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR (dati al 2021, data di revisione della presente scheda informativa). Tali limiti sono previsti all'articolo 44 della legge 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo collegamento Il link si apre in una nuova finestralink.

Limiti all'esecuzione derivanti da un termine di prescrizione

In generale, i diritti disponibili (diritti il cui esercizio o la cui costituzione dipende dalla volontà delle parti) sono soggetti a prescrizione per effetto del loro mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge.

L'organo giurisdizionale non può soddisfare la prescrizione d'ufficio; per essere efficace, quest'ultima deve essere richiesta giudizialmente o stragiudizialmente dalla persona che ne beneficia, dal suo rappresentante o, in caso di incapace, dal pubblico ministero.

Alla scadenza del termine di prescrizione, il beneficiario (debitore) può rifiutare l'adempimento della prestazione o può opporsi in qualsiasi modo all'esercizio del diritto prescritto. Se nei suoi confronti viene pronunciata un'esecuzione, il debitore pignorato può opporvisi invocando la prescrizione. Il termine di opposizione all'esecuzione è di 20 giorni dall'atto di citazione.

Il debitore non può tuttavia chiedere il recupero (rimborso) della prestazione che ha effettuato volontariamente in esecuzione di un'obbligazione prescritta, anche se lo ha fatto ignorando la prescrizione; questo regime si applica a qualsiasi forma di soddisfazione del diritto prescritto, al riconoscimento dello stesso o alla costituzione di garanzie.

La prescrizione può essere fatta valere, nei confronti dell'esecutante, dai creditori del debitore e dai terzi aventi un interesse legittimo nella sua dichiarazione, anche se il debitore vi ha rinunciato. Se però il debitore vi ha rinunciato, la prescrizione può essere invocata solo dai suoi creditori, a condizione che siano soddisfatte le condizioni imposte dal diritto civile per l'impugnação Pauliana (azione di revoca).

Se, nel caso in cui sia citato in giudizio, il debitore non fa valere la prescrizione e l'organo giurisdizionale si pronuncia a suo sfavore, la sentenza definitiva non pregiudica il diritto riconosciuto ai creditori.

Il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni, ma esistono anche prescrizioni a breve termine.

La prescrizione è di cinque anni nei seguenti casi:

  • rendite perpetue o vitalizie;
  • affitti e locazioni dovuti dal locatario, anche se versati in un'unica soluzione;
  • canoni;
  • interessi convenzionali o legali, anche lordi, e dividendi aziendali;
  • rimborsi di capitale con interessi da pagare;
  • crediti alimentari esigibili;
  • qualsiasi altra prestazione periodicamente rinnovabile.

La legge prevede prescrizioni presuntive (basate sulla presunzione di tempestività) nei seguenti casi:

  • si prescrivono entro sei mesi i crediti di strutture ricettive, ristorative o che erogano bevande per edifici a uso abitativo, così come alimenti o bevande che forniscono, fatto salvo il termine di prescrizione di due anni di seguito indicato;
  • si prescrivono entro due anni i crediti delle strutture che forniscono alloggio, oppure vitto e alloggio, agli studenti, così come i crediti di istituti scolastici e formativi, di centri di assistenza o di cura, per quanto riguarda i servizi forniti;
  • si prescrivono entro due anni i crediti dei commercianti per i beni venduti a non‑commercianti o a coloro che non li destinano alla propria attività commerciale, così come i crediti di coloro che esercitano professionalmente un'attività industriale, per quanto riguarda la fornitura di beni o prodotti, l'esecuzione di lavori o la gestione di attività altrui, comprese le spese sostenute, a meno che la prestazione non sia destinata all'attività industriale del debitore;
  • si prescrivono entro due anni i crediti per i servizi resi nell'esercizio della libera professione e per il rimborso delle relative spese.

In caso di prescrizione considerata presuntiva dalla legislazione civile, si applicano le seguenti norme:

  • la presunzione di tempestività può essere confutata solo con la confessione del primo debitore o della persona alla quale il debito è stato trasmesso per successione;
  • le confessioni stragiudiziali valgono solo se sono messe per iscritto;
  • il debito è considerato ammesso se il debitore si rifiuta di testimoniare o di prestare giuramento dinanzi all'organo giurisdizionale o se compie in aula atti incompatibili con la presunzione di tempestività.

Viene di seguito illustrato il funzionamento della prescrizione dei diritti riconosciuti da una sentenza o da un titolo esecutivo:

  • il diritto alla prescrizione, anche se solo presuntiva, del quale la legge fissa un termine inferiore a quello ordinario è soggetto a quest'ultimo in caso di sentenza definitiva di riconoscimento o di un altro titolo esecutivo;
  • tuttavia, quando la sentenza o l'altro titolo fa riferimento a prestazioni non ancora esigibili, il termine di prescrizione nei loro confronti resta quello più breve.

Il codice civile prevede norme in materia di inizio, sospensione e interruzione del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione non decorre in presenza di motivi di sospensione (come minore età, servizio militare, causa di forza maggiore, dolo del debitore). In caso di interruzione, il tempo trascorso viene pienamente cancellato e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Il creditore che intenda interrompere la prescrizione può farlo ricorrendo a o invocando uno dei seguenti atti:

  • citazione o notifica presso l'organo giurisdizionale di qualsiasi atto che esprima direttamente o indirettamente l'intenzione di esercitare il diritto, indipendentemente dal procedimento cui l'atto si riferisce e dall'incompetenza dell'organo giurisdizionale.

Se la citazione o la notifica non sono state effettuate entro cinque giorni dalla richiesta, per motivi non imputabili al richiedente, la prescrizione si interrompe appena trascorsi i cinque giorni.

L'annullamento della citazione o della notifica non impedisce l'effetto di interruzione di cui ai paragrafi precedenti.

È equiparato alla citazione o alla notifica, ai fini del presente articolo, ogni altro mezzo giudiziario con il quale viene data conoscenza dell'atto alla persona contro la quale il diritto può essere esercitato.

  • Un compromesso arbitrale che interrompe la prescrizione relativamente al diritto da rendere effettivo,
  • un riconoscimento del diritto fatto valere dinanzi al suo titolare da parte di colui contro il quale tale diritto può essere esercitato;
  • il riconoscimento tacito è rilevante solo quando scaturisce da fatti che lo esprimono in maniera inequivocabile.

L'interruzione della prescrizione produce i seguenti effetti (a meno che la legge non preveda espressamente una diversa regola):

  • rende inutilizzabile tutto il tempo precedentemente trascorso;
  • un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dall'atto di interruzione;
  • la nuova prescrizione è soggetta alla scadenza della vecchia prescrizione.

Limiti all'esecuzione derivanti dal termine di decadenza

Qualora, per legge o per volontà delle parti, un diritto debba essere esercitato entro un certo termine, si applicano le norme sulla decadenza, a meno che la legge non faccia espressamente riferimento alla prescrizione.

La scadenza può essere impedita soltanto compiendo, entro il termine legale o contrattuale, l'atto al quale la legge o il contratto conferisce efficacia preventiva. La mera interposizione dell'azione dichiarativa o esecutiva impedisce la decadenza, senza che sia necessario citare il debitore. Nel caso di un termine fissato da contratto o da disposizione di legge relativa al diritto disponibile, la decadenza ha altresì l'effetto di impedire il riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale deve essere esercitato.

Il termine di decadenza può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi previsti dalla legge; se la legge non stabilisce un'altra data specifica, inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere legalmente esercitato.

La decadenza è valutata d'ufficio dall'organo giurisdizionale e può essere invocata in qualsiasi fase del procedimento se si riferisce a diritti inalienabili. Se si riferisce a diritti disponibili in base ai quali viene realizzata un'esecuzione, la decadenza deve essere invocata da chi ne trae beneficio (in linea di principio, il debitore pignorato).

Il calcolo e gli effetti dei termini di prescrizione e di decadenza sono previsti agli articoli da 309 a 340 del codice civile, consultabili tramite questo Il link si apre in una nuova finestracollegamento.

N.B.:

il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali e gli altri enti o autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa. Inoltre occorre comunque leggere i testi giuridici in vigore, che sono soggetti ad aggiornamento costante e all'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 20/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Romania

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Le disposizioni relative all'esecuzione forzata sono contenute negli articoli da 622 a 914 del codice di procedura civile rumeno. Il procedimento di esecuzione forzata rappresenta la seconda tappa della procedura civile e il suo principale obiettivo è garantire l'esercizio effettivo del diritto riconosciuto da una decisione giudiziaria o da altro titolo esecutivo. L'esecuzione forzata rappresenta il procedimento mediante il quale il creditore, titolare di un diritto riconosciuto con decisione giudiziaria/titolo esecutivo, obbliga il debitore, che si rifiuti di adempiere volontariamente alle obbligazioni derivanti da tale titolo, a rispettare queste ultime.

Il codice di procedura civile rumeno contempla un elenco di misure di esecuzione dirette e indirette.

Sono definite forme di esecuzione diretta le misure che incidono sull'oggetto dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, in particolare il sequestro di beni mobili (articoli da 893 a 895 del codice di procedura civile), il sequestro di beni immobili (articoli da 896 a 902 del codice di procedura civile) e l'esecuzione di un'obbligazione di compiere o non compiere una particolare azione (articoli da 903 a 914 del codice di procedura civile, incluse le disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione delle decisioni giudiziarie relative ai minori, articoli da 910 a 914 e articolo 1527 e seguenti del codice civile). Nel caso dell'esecuzione forzata delle obbligazioni di compiere una particolare azione, la legge opera una distinzione tra l'obbligazione che può essere adempiuta anche da una persona diversa dal debitore/soggetto e l'obbligazione intuitu personae.

L'esecuzione forzata indiretta riguarda i mezzi per ottenere la somma di denaro oggetto del titolo esecutivo attraverso la vendita forzata dei beni del debitore. Le forme indirette di esecuzione forzata sono il pignoramento di somme di denaro o il sequestro (seguito dalla vendita) di beni. Un'altra misura è rappresentata dal sequestro dei redditi generali degli immobili.

Le obbligazioni suscettibili di esecuzione forzata sono le obbligazioni pecuniarie, il trasferimento di un bene o del suo godimento, la demolizione di un edificio/l'abbandono di una piantagione/l'interruzione di opere, o le obbligazioni relative alla custodia dei minori e la determinazione della loro residenza e del diritto di visita.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In caso di sequestro di beni immobili/frutti pendenti dalle radici e di esecuzione immobiliare diretta, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e altri titoli esecutivi spetta all'ufficiale giudiziario (executor judecătoresc) della circoscrizione della corte d'appello in cui si trova l'immobile. Il sequestro di beni mobili e l'esecuzione mobiliare diretta sono eseguiti dall'ufficiale giudiziario della circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o in cui si trovano i beni; quando il domicilio/la sede legale del debitore si trova all'estero, qualsiasi ufficiale giudiziario è competente.

Il sequestro è eseguito, su richiesta del creditore, da un ufficiale giudiziario il cui ufficio è situato nella circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o il terzo soggetto a sequestro. Il sequestro del conto o dei conti bancari di una persona fisica o giuridica è di competenza dell'ufficiale giudiziario il cui ufficio è situato nella circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o in cui si trova(no) eventualmente la sede principale/le sedi secondarie dell'istituto di credito presso il quale il debitore ha aperto il conto. Se il debitore dispone di più conti, il sequestro di tutti i conti è di competenza dell'ufficiale giudiziario del luogo, qualunque esso sia, in cui questi conti sono stati aperti. L'organo giurisdizionale dell'esecuzione è il tribunale (judecătorie) nella cui sfera di competenza si trova il domicilio/la sede legale del debitore nel momento in cui è adito l'organismo di esecuzione. Se il debitore non ha domicilio/sede legale nel paese, è competente l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio/la sede legale del creditore o, se quest'ultimo è all'estero, è competente l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova lo studio dell'ufficiale giudiziario incaricato dal creditore.

L'organo giurisdizionale dell'esecuzione si occupa delle domande di dichiarazione di esecutività, delle impugnazioni relative all'esecuzione e di ogni altro evento sopraggiunto nel corso dell'esecuzione, ad eccezione di quelli che sono di competenza di altre autorità giudiziarie o di altre autorità in conformità alla legge.

L'imposta di bollo sulle domande di dichiarazione di esecutività è pari a 20 RON per ogni titolo esecutivo (ordinanza d'urgenza del governo n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo sugli atti giudiziari, come modificata).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'esecuzione forzata può avvenire solo in virtù di una decisione giudiziaria (sentenze definitive, sentenze provvisoriamente esecutive) o di un altro documento che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (atti pubblici notarili, titoli di debito, sentenze arbitrali, ecc.).

Quando l'ufficiale giudiziario riceve la richiesta di esecuzione presentata dal creditore, ne ordina la registrazione. L'ufficiale giudiziario pronuncia la decisione relativa alla dichiarazione di esecutività senza la citazione delle parti. La dichiarazione di esecutività permette al creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario competente di ricorrere, simultaneamente o successivamente, a tutti i mezzi di esecuzione per far esercitare i propri diritti, compreso quello al rimborso delle spese dell'esecuzione. La dichiarazione di esecutività si applica a tutto il territorio nazionale. Essa produce effetti anche sui titoli esecutivi che saranno emessi dall'ufficiale giudiziario nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata approvato.

Gli atti processuali possono essere notificati dall'ufficiale giudiziario personalmente o tramite l'agente processuale e, ove ciò non sia possibile, conformemente alle disposizioni legali in materia di citazione a comparire e di notifica degli atti processuali.

Quando l'ufficiale giudiziario riceve la richiesta di esecuzione, con una decisione ne ordina la registrazione e l'apertura del fascicolo dell'esecuzione o, in caso contrario, esprime il suo rifiuto motivato all'apertura del procedimento di esecuzione. La decisione è prontamente notificata al creditore. Se l'ufficiale giudiziario si oppone all'avvio del procedimento di esecuzione, il creditore può presentare una denuncia all'organo giurisdizionale dell'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica.

Entro massimo tre giorni dalla registrazione della domanda, l'ufficiale giudiziario chiede all'organo giurisdizionale dell'esecuzione la dichiarazione di esecutività e presenta a quest'ultimo le copie certificate conformi degli originali della domanda del creditore, del titolo esecutivo, della decisione e della prova del pagamento dell'imposta di bollo.

Entro e non oltre sette giorni dalla registrazione presso l'organo giurisdizionale della domanda di dichiarazione di esecutività, viene adottata una decisione di procedere a porte chiuse senza la citazione delle parti. La pronuncia può essere differita di massimo 48 ore e la motivazione della sentenza deve essere presentata entro sette giorni dalla pronuncia.

La dichiarazione di esecutività permette al creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario, che ha richiesto la dichiarazione, di ricorrere simultaneamente o successivamente a tutti i mezzi di esecuzione previsti dalla legge per esercitare i propri diritti, compreso quello al rimborso delle spese dell'esecuzione. La dichiarazione di esecutività si applica a tutto il territorio nazionale. Essa produce effetti anche sui titoli esecutivi che saranno emessi dall'ufficiale giudiziario nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata approvato.

L'organo giurisdizionale può dichiarare inammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività solo se la richiesta di esecuzione forzata è di competenza di un'autorità di esecuzione diversa, se la sentenza o l'eventuale atto non costituisce titolo esecutivo, se l'atto diverso da una decisione giudiziaria non soddisfa tutti i requisiti formali, se il credito non è certo, liquido ed esigibile, se il debitore beneficia di un'immunità di esecuzione, se il titolo prevede disposizioni che non possono essere soddisfatte mediante esecuzione forzata o se esistono altri ostacoli.

La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara ammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività non è appellabile, ma può essere modificata in caso di impugnazione dell'esecuzione. La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività può essere impugnata solo dal creditore entro 15 giorni dalla sua notifica.

L'unione nazionale degli ufficiali giudiziari (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) determina e aggiorna, previo benestare del ministro della Giustizia, la remunerazione minima degli ufficiali giudiziari per i servizi da questi resi. Con ordinanza n. 2550/2006 del 14 novembre 2006 del ministro della Giustizia, come modificata, la remunerazione minima e massima per le attività esercitate dagli ufficiali è così fissata:

Comunicazione e notifica degli atti processuali: 20-400 RON

Esecuzioni dirette

  • sfratti: 150 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica;
  • custodia di minore o determinazione della residenza del minore: 50 - 1 000 RON;
  • visita di minore – 50 - 500 RON;
  • ripresa di possesso, delimitazione dei confini della proprietà, servitù, trasferimenti di beni, ecc.: 60 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica;
  • interruzione di opere/demolizione di un edificio: 150 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica.

Esecuzioni indirette

remunerazione minima

remunerazione massima

per i crediti inferiori a 50 000 RON, il 10 % dell'importo e 75 RON, più il 2 % dell'importo superiore a 1 000 RON

per i crediti superiori a 50 000 RON, 10 %

per i crediti superiori a 50 000 RON ma inferiori a 80 000 RON, 1 175 RON più il 2 % dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 5 000 RON più il 3 % massimo dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 1 775 RON più l'1 % dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 5 900 RON più il 2 % massimo dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 2 500 RON più l'1 % dell'importo superiore a 100 000 RON e 5 500 RON più lo 0,5 % massimo dell'importo superiore a 400 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 6 300 RON più l'1 % massimo dell'importo superiore a 100 000 RON

Sequestro

remunerazione minima

remunerazione massima

per i crediti inferiori a 50 000 RON, il 10 % dell'importo e 75 RON, più il 2 % dell'importo superiore a 1 000 RON

per i crediti superiori a 50 000 RON, 10 %

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 1 175 RON più il 2 % dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 5 000 RON più il 3 % massimo dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 1 775 RON più l'1 % dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 5 900 RON più il 2 % massimo dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 2 500 RON più l'1 % dell'importo superiore a 100 000 RON e 5 500 RON più lo 0,5 % massimo dell'importo superiore a 400 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 6 300 RON più l'1 % massimo dell'importo superiore a 100 000 RON

Mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari o assegni: 150 - 400 RON

Constatazione di situazioni di fatto e inventario di beni: 100 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Vendita all'incanto del bene oggetto di una divisione giudiziale: 150 - 2 200 RON

Sequestro preventivo: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Sequestro giudiziario: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Sequestro conservativo: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Verbale di offerta: 50 - 350 RON

Confisca: 10 % del valore realizzato (min) - 10 % del valore realizzato (max)

Consulenza legale per la redazione di atti di esecuzione: 20 - 200 RON

3.2 Le principali condizioni

Cfr. risposta alla domanda 2.1.

Il creditore e il debitore possono convenire che l'azione esecutiva si effettui, in tutto o in parte, solo nei confronti delle entrate in denaro del debitore, che la vendita dei beni oggetto del sequestro sia effettuata previo reciproco consenso o che il pagamento del debito sia eseguito in ogni altro modo previsto dalla legge.

In caso di sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale estero, può essere necessario un procedimento supplementare, ovvero una decisione mediante la quale si riconosca e si ammetta l'esecutività (exequatur).

I redditi e i beni del debitore possono essere oggetto di esecuzione forzata se sono sequestrabili, ma solo nella misura necessaria al soddisfacimento dei diritti dei creditori. I beni oggetto di un regime speciale di circolazione possono essere sequestrati solo conformemente alle disposizioni di legge.

Per quanto attiene al debitore, esiste una condizione speciale secondo la quale non si può procedere all'esecuzione forzata se questi non è stato debitamente citato a comparire. Esistono anche altre disposizioni specifiche relative al debitore, come quelle relative al debitore minorenne o al debitore maggiorenne dichiarato interdetto contro i quali l'azione esecutiva può essere introdotta solo se esiste un tutore o un curatore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere oggetto di esecuzione forzata i redditi del debitore, compresi i redditi generali derivanti dai beni immobili, le somme depositate sui conti bancari, i beni mobili e immobili, ecc. Cfr. risposta alla domanda 1.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Una volta individuati i beni mobili del debitore o quelli detenuti da terzi, si procede al sequestro. Su richiesta dell'ufficiale giudiziario, il sequestro viene iscritto nel registro del commercio (registrul comerțului), nell'archivio elettronico delle garanzie mobiliari reali (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), nel registro delle successioni (registrul succesoral) tenuto dalla camera dei notai (camera notarilor publici) o in altri registri pubblici. Dopo che i beni sono stati sequestrati, il debitore non può più disporne per l'intera durata dell'esecuzione, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie, eccetto laddove i fatti costituiscono un reato penale. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, l'ufficiale giudiziario procede alla valutazione dei beni sequestrati attraverso una vendita all'incanto, una vendita diretta o altre modalità ammesse dalla legge (articoli 731 e seguenti del codice di procedura civile).

Possono essere oggetto di sequestro somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali pignorabili che sono dovuti al debitore o detenuti per suo conto da terzi oppure che saranno dovuti da terzi al debitore in futuro, in virtù dei rapporti giuridici esistenti. Non appena la decisione di autorizzazione del sequestro è notificata al terzo soggetto a sequestro, tutte le somme e i beni sequestrati vengono congelati. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle obbligazioni stabilite nel titolo esecutivo, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento, né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati. Se un terzo soggetto a sequestro non soddisfa le sue obbligazioni, il creditore istante, il debitore o l'ufficiale giudiziario possono adire l'organo giurisdizionale dell'esecuzione al fine di convalidare il sequestro stesso. La decisione definitiva di convalida comporta la cessione del credito e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato. In seguito alla convalida del sequestro, il terzo soggetto a sequestro deve procedere a un deposito o pagamento entro i limiti dell'importo espressamente indicato nella decisione di convalida. In caso di inosservanza delle obbligazioni suindicate, viene avviata l'esecuzione forzata nei confronti del terzo soggetto a sequestro in virtù della decisione di convalida (articolo 781 e seguenti del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata dei beni immobili, se il debitore non paga il debito, l'ufficiale giudiziario avvia la procedura di vendita dopo aver notificato la dichiarazione di esecutività e dopo averla registrata nel registro immobiliare (articoli 813 e seguenti del codice di procedura civile).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il termine applicabile è pari a sei mesi (articolo 697 e seguenti del codice di procedura civile) se il creditore ha lasciato trascorrere il periodo successivo al termine ultimo per la conformità con qualsiasi azione esecutiva senza intraprendere altre azioni di pignoramento.

Si prescrivono dopo tre anni (articolo 706 e seguenti del codice di procedura civile).

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'impugnazione può essere proposta nei confronti degli atti di esecuzione veri e propri nonché nei confronti del titolo esecutivo per chiarire l'interpretazione, la portata o il campo di applicazione di quest'ultimo. Se l'esecuzione forzata viene intrapresa in virtù di una decisione giudiziaria, il debitore non può contestarla invocando motivi di fatto/di diritto che avrebbe potuto opporre durante il giudizio di primo grado o impugnando la decisione.

Se l'esecuzione forzata viene intrapresa sulla base di un titolo esecutivo diverso da una decisione giudiziaria, nel ricorso contro l'esecuzione possono essere invocati anche motivi di fatto o di diritto relativi alla sostanza del diritto integrato nell'atto esecutivo, a meno che la legge non preveda un ricorso legale per annullare tale titolo esecutivo, compresa un'azione ai sensi della legge ordinaria.

La stessa parte non può promuovere una nuova impugnazione per motivi esistenti al momento della prima impugnazione.

L'organo giurisdizionale competente è l'organo giurisdizionale dell'esecuzione oppure, qualora si tratti di chiarire l'interpretazione, la portata o il campo di applicazione del titolo esecutivo, il tribunale che ha emesso la sentenza da eseguire.

L'impugnazione può essere proposta nel termine di 15 giorni a decorrere dal giorno in cui:

  • il ricorrente ha avuto notizia dell'atto di esecuzione;
  • l'interessato ha ricevuto la comunicazione relativa alla realizzazione del pignoramento;
  • il debitore ha ricevuto l'ingiunzione oppure ha avuto notizia del primo atto di esecuzione.

Le impugnazioni relative all'interpretazione, alla portata o al campo di applicazione del titolo esecutivo possono essere promosse in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione per richiedere l'esecuzione forzata. L'impugnazione con la quale un terzo intende far valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sul bene sequestrato può essere presentata entro 15 giorni dalla realizzazione della vendita o della consegna forzata del bene. La mancata introduzione dell'impugnazione nel termine previsto non pregiudica il terzo dall'esercitare i suoi diritti mediante una richiesta separata.

Se l'impugnazione è dichiarata ammissibile, il giudice, a seconda dei casi, annulla l'atto di esecuzione contestato o ne dispone la correzione, dispone l'annullamento o la cessazione dell'esecuzione stessa oppure dispone l'annullamento o la chiarificazione del titolo esecutivo o la realizzazione dell'atto di esecuzione di cui è stato rifiutato il compimento. In caso di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente può essere obbligato a pagare un indennizzo per i danni causati dal rinvio dell'esecuzione e, qualora l'impugnazione sia stata proposta in malafede, dovrà pagare anche una sanzione pecuniaria.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Esistono determinati beni e proprietà che non possono costituire oggetto di misure di esecuzione. Per quanto attiene ai beni mobili, sono esenti dall'esecuzione forzata i beni destinati ad uso personale o domestico indispensabili alla vita quotidiana del debitore e della sua famiglia, le cose sacre; gli oggetti indispensabili alle persone disabili e quelli destinati alla cura dei malati; gli alimenti necessari al debitore e alla sua famiglia per tre mesi e, ove il debitore lavori esclusivamente nel settore dell'agricoltura, gli alimenti necessari fino al nuovo raccolto, gli animali destinati a ottenere mezzi di sussistenza e il cibo necessario a questi animali fino al nuovo raccolto; il combustibile necessario al debitore e alla sua famiglia per i tre mesi invernali; le lettere, le fotografie e i dipinti personali o familiari, ecc.

Inoltre, la retribuzione o la pensione del debitore possono essere sequestrati solo fino a concorrenza della metà della retribuzione/pensione mensile netta, per quanto riguarda le somme dovute a titolo di obbligazioni alimentari, e fino a concorrenza di un terzo della retribuzione/pensione mensile netta per le altre obbligazioni.

I redditi da attività professionale o i pagamenti effettuati a intervalli regolari a favore del debitore per garantirne i mezzi di sussistenza, ove inferiori alla retribuzione minima netta, possono essere oggetto di sequestro solo sulla parte eccedente la metà di tale somma.

È esclusa dall'esecuzione una categoria di redditi comprendente: assegni statali e familiari, aiuti per l'assistenza ai figli malati, assegni di maternità, assegni in caso di morte, borse di studio concesse dallo Stato, assegni giornalieri, ecc.

Cfr. anche risposta alla domanda 4.3.

Link pertinenti

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.executori.ro Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.just.ro

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Slovenia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Nella Repubblica di Slovenia, l'esecuzione è uniformemente disciplinata dalla Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, legge in materia di esecuzione e protezione dei crediti civili). Con il termine "esecuzione" si intende l'esecuzione forzata giudiziaria di un titolo esecutivo, il quale stabilisce che una determinata prestazione venga soddisfatta (ordinanza che impone di dare, di eseguire, di cessare di fare o di consentire). L'esecuzione di crediti monetari è consentita anche sulla base di un documento autentico. In via eccezionale, l'esecuzione in materia familiare può comportare l'esecuzione rispetto ai relativi rapporti.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

La competenza per l'ammissione e l'applicazione dell'esecuzione spetta agli organi giurisdizionali, in particolare agli okrajna sodišča (tribunali circondariali).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un organo giurisdizionale consente l'esecuzione a fronte di un titolo esecutivo.

I titoli esecutivi includono:

  • un provvedimento giudiziario esecutivo (una sentenza o un lodo arbitrale, una decisione, un'ingiunzione di pagamento o di altra natura emessa da un organo giurisdizionale o nel contesto di un arbitrato) e una transazione giudiziaria (conclusa dinanzi un organo giurisdizionale);
  • un atto notarile esecutivo; e
  • qualsiasi altro provvedimento o documento esecutivo che una legge, un trattato internazionale ratificato e pubblicato o un atto giuridico dell'Unione europea direttamente applicabile nella Repubblica di Slovenia specificano costituire un titolo esecutivo.

Si può dare applicazione a un titolo esecutivo nel caso in cui contenga informazioni relative al creditore, al debitore, nonché all'oggetto, al tipo, al campo di applicazione e alle tempistiche per il soddisfacimento dell'obbligazione (articolo 21, primo comma, ZIZ). Laddove un titolo esecutivo sia un provvedimento che non stabilisce il termine temporale per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione, tale termine viene determinato da un organo giurisdizionale nella sua decisione di esecuzione.

3.1 La procedura

I procedimenti per l'esecuzione e i procedimenti cautelari vengono avviati su istanza di un creditore. Tale istanza può essere depositata direttamente da un creditore, dato che non è obbligatorio che questi si faccia rappresentare da un avvocato. Solitamente, tali istanze volte a ottenere l'esecuzione vengono depositate per il tramite di un avvocato il quale dispone delle conoscenze giuridiche pertinenti. L'organo giurisdizionale avente competenza per l'esame del caso è un tribunale circondariale. Fatte salve le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale territoriale, le istanze per l'esecuzione basate su un documento autentico sono depositate presso l'Okrajno sodišče v Ljubljani (tribunale circondariale di Lubiana), che decide in merito alle stesse. Per quanto concerne la possibilità o la necessità di effettuare un deposito elettronico di domande nel contesto di procedimenti giudiziari di esecuzione, consultare la sezione relativa al "trattamento automatico".

Al momento del deposito di una istanza, di un'opposizione o di un ricorso relativi a un'esecuzione si devono versare dei diritti di cancelleria. Tali diritti devono essere versati entro 8 giorni dal momento in cui viene notificata l'ordinanza per il pagamento. Qualora i diritti di cancelleria non vengano corrisposti entro tale termine e non siano soddisfatte le condizioni che consentono di rinunciare al versamento o differire la corresponsione di tali diritti oppure di procedere al pagamento degli stessi a rate, il deposito dell'istanza viene considerato ritirato.

Quando un organo giurisdizionale riceve un'istanza di esecuzione, verifica che contenga tutti gli elementi necessari e, successivamente, emette una decisione in merito all'esecuzione che consente l'esecuzione oppure esclude (perché ingiustificata nella sostanza) o respinge (per motivi procedurali) l'istanza corrispondente. L'organo giurisdizionale notifica la sua decisione in merito all'esecuzione al creditore e al debitore nel caso in cui l'esecuzione venga ammessa, oppure soltanto al creditore nel caso in cui la stessa sia esclusa. La decisione in merito all'esecuzione tramite la quale viene nominato un ufficiale giudiziario viene notificata a detto ufficiale dall'organo giurisdizionale, unitamente alle copie di tutti i documenti necessari per applicare l'esecuzione.

L'organo giurisdizionale può consentire l'esecuzione in relazione a una controversia avente ad oggetto somme di denaro secondo le modalità e in relazione agli elementi indicati nell'istanza di esecuzione. Su richiesta del creditore, prima della fine del procedimento giudiziario di esecuzione, l'organo giurisdizionale può consentire l'esecuzione secondo modalità diverse e in relazione a elementi diversi.

L'organo giurisdizionale può ordinare l'esecuzione secondo una modalità diversa rispetto a quella richiesta dal creditore, nel caso in cui tale modalità alternativa sia ritenuta sufficiente a soddisfare il credito. Non è possibile presentare ricorso contro una decisione che nega l'istanza di esecuzione depositata da un creditore.

L'esecuzione acquisisce efficacia giuridica prima che la decisione in materia di esecuzione diventi definitiva, a meno che la legge non disponga altrimenti in relazione a specifici provvedimenti di esecuzione. Il creditore non può essere soddisfatto prima che una decisione in merito all'esecuzione sia diventata definitiva, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo relativo alle somme di denaro che il debitore detiene presso un istituto di pagamento (esecuzione fondata su un titolo esecutivo), a condizione che il titolo esecutivo sia allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione.

L'organo giurisdizionale nomina un ufficiale giudiziario nella sua decisione che consente l'esecuzione, specificando i provvedimenti di esecuzione diretta disposti.

Ufficiali giudiziari

Gli ufficiali giudiziari eseguono i provvedimenti cautelari ed esecutivi (ossia svolgono materialmente l'esecuzione, vale a dire pignorano i beni, eseguono nello specifico il provvedimento cautelare, ecc.). Gli ufficiali giudiziari sono nominati dal ministro responsabile per la giustizia. Il loro numero e il loro luogo di costituzione sono determinati dal ministro responsabile per la giustizia in modo che vi sia almeno un ufficiale giudiziario per il territorio di ogni okrožno sodiščo (tribunale distrettuale) e che gli ufficiali giudiziari rimasti vengano assegnati ai territori dei tribunali distrettuali in base al numero dei casi di esecuzione promossi dinanzi ai tribunali circondariali entro ciascun territorio di un tribunale distrettuale. Nel contesto dei singoli casi di esecuzione viene nominato un ufficiale giudiziario tramite una decisione di un organo giurisdizionale; tuttavia, il creditore ha il diritto di nominare uno specifico ufficiale giudiziario. In relazione a ogni caso specifico, un ufficiale giudiziario può attuare i provvedimenti decisi in tutto il territorio della Repubblica di Slovenia. Il servizio fornito dagli ufficiali giudiziari è un servizio pubblico che gli stessi svolgono come attività indipendente.

Gli ufficiali giudiziari sono responsabili per qualsiasi danno causato dagli stessi nell'esecuzione dei provvedimenti di esecuzione e protezione, in virtù delle loro azioni o del mancato soddisfacimento delle loro obbligazioni ai sensi della legge, delle corrispondenti norme di attuazione e delle ordinanze emesse da un organo giurisdizionale.

In caso di grave violazione delle loro obbligazioni, gli ufficiali giudiziari possono essere esonerati dal loro incarico dal ministro responsabile per la giustizia.

Costi dell'esecuzione

I costi dell'esecuzione sono inizialmente a carico del creditore. Quest'ultimo deve altresì pagare un anticipo per i costi dei provvedimenti di esecuzione, secondo gli importi ed entro i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale. Laddove il creditore non depositi la relativa somma a garanzia, l'organo giurisdizionale sospende l'esecuzione. Su richiesta del creditore, il debitore deve rimborsare i costi sostenuti dal creditore laddove tali costi fossero stati necessari per l'esecuzione. Rientrano nel novero di questi costi anche quelli legati alle ricerche relative ai beni del debitore, nonché i costi per i procedimenti avviati d'ufficio da un organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale deve decidere in merito ai costi entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza.

Al fine di assicurare un pagamento a copertura del lavoro da svolgere e dei costi sostenuti, l'ufficiale giudiziario può chiedere al creditore di costituire una garanzia entro un termine e secondo gli importi stabiliti nella tariffa. L'ufficiale giudiziario deve notificare l'avviso di pagamento della garanzia al creditore di persona. Tale avviso deve contenere altresì un avvertimento in merito alle conseguenze derivanti dal caso in cui la garanzia non sia costituita entro i termini e la prova del pagamento non venga presentata all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario deve inoltre includere un avviso in merito al suo diritto di chiedere all'organo giurisdizionale di decidere in merito alla garanzia.

Nel caso in cui non sia d'accordo con il metodo di pagamento, il termine, o l'importo della garanzia da costituire, il creditore ha il diritto di presentare all'ufficiale giudiziario, entro otto giorni dal ricevimento della notifica, un'istanza per richiedere all'organo giurisdizionale di decidere in merito alla questione. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve inviare immediatamente l'istanza all'organo giurisdizionale, il quale deve emettere una decisione in merito alla questione entro otto giorni dal suo ricevimento.

Nel caso in cui il creditore non paghi l'importo della garanzia secondo le modalità ed entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario o dall'organo giurisdizionale, oppure non fornisca prova del pagamento, l'ufficiale giudiziario informa l'organo giurisdizionale di conseguenza e quest'ultimo sospende l'esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

La prima condizione che deve essere soddisfatta per consentire l'esecuzione consiste nel disporre di un fondamento per svolgerla. Può trattarsi di un titolo esecutivo o di un documento autentico, in conformità con la legge.

Esecutività dei provvedimenti degli organi giurisdizionali:

un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale è esecutivo dopo che è diventato definitivo e quando è trascorso il termine per il soddisfacimento volontario delle obbligazioni del debitore. Detto termine per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione decorre dal giorno successivo alla notifica del provvedimento al debitore. L'organo giurisdizionale ha la possibilità di consentire l'esecuzione soltanto di una parte del provvedimento, una volta che questo è diventato esecutivo.
L'organo giurisdizionale consentirà l'esecuzione sulla base di un provvedimento giudiziario che non è ancora definitivo, nel caso in cui la legge preveda che un ricorso non ne sospende l'esecuzione.

Esecutività di una transazione giudiziaria:

una transazione giudiziaria è esecutiva se il credito di cui alla stessa è esigibile. La scadenza del credito deve essere dimostrata nell'atto relativo alla transazione, in un documento pubblico o in un documento certificato in conformità con la legge. Qualora non sia possibile dimostrare la scadenza in questo modo, la stessa viene dimostrata tramite una decisione definitiva emessa nel contesto di un procedimento civile nell'ambito del quale viene stabilita la scadenza del credito.

Atto notarile esecutivo:

un atto notarile è esecutivo se il debitore aveva acconsentito alla sua esecutività diretta all'interno dell'atto e se il credito di cui nell'atto notarile risulta essere esigibile. La scadenza del credito è dimostrata in un atto notarile, un documento pubblico o un documento certificato in conformità con la legge. Qualora la scadenza del credito non dipenda dalla scadenza di un termine, ma piuttosto da un altro fatto indicato nell'atto notarile, il notaio deve notificare alle parti prove sufficienti a dimostrare che il credito è dovuto: dichiarazione scritta resa dal creditore al debitore nella quale si indica che il credito è esigibile, specificando la data di scadenza e fornendo prova della notifica al debitore della dichiarazione scritta in merito alla scadenza del credito. Il notaio deve notificare alle parti che le stesse possono autorizzare detto notaio a informare il debitore della scadenza del credito, anziché presentare una prova della notifica al debitore di una dichiarazione scritta in merito alla scadenza del credito. La dichiarazione scritta del creditore o la notifica del notaio vengono notificate a mezzo posta raccomandata.

La seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché un organo giurisdizionale possa consentire l'esecuzione è il deposito di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, che deve contenere informazioni in merito al creditore e al debitore, ivi incluse le loro corrispondenti informazioni di identificazione, al titolo esecutivo o a un documento autentico, all'obbligazione del debitore, alle modalità e all'oggetto dell'esecuzione, nonché altre informazioni necessarie per realizzare l'esecuzione (un'istanza di esecuzione fondata su un documento autentico deve includere anche un'istanza che inviti l'organo giurisdizionale a intimare al debitore di soddisfare il credito, oltre ai corrispondenti costi valutati, entro otto giorni dalla data della notifica della decisione; tale termine scende a tre giorni qualora la controversia riguardi cambiali o assegni). Nella richiesta di esecuzione, un creditore deve definire in maniera chiara il titolo esecutivo in base al quale chiede l'esecuzione, oltre a dichiarare che è stata emessa la dichiarazione di esecutività.

Il credito deve essere esigibile per il pagamento e deve essere trascorso il termine per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione (termine volontario).

Il debitore deve essere identificato in maniera chiara nel titolo esecutivo o nel documento autentico. Nell'istanza di esecuzione il debitore deve essere altresì identificato indicandone il nome e l'indirizzo (o il luogo di stabilimento nel caso di un'azienda). L'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione deve indicare chiaramente i dati identificativi del debitore (e del creditore), che variano a seconda che si tratti di persone fisiche, persone giuridiche, imprenditori o soggetti privati.

Il debitore deve essere un soggetto esistente (non può essere deceduto o essere stato cancellato dal ruolo dell'organo giurisdizionale). Qualora l'istanza di esecuzione venga depositata nei confronti di un soggetto non esistente, la stessa deve essere respinta. Inoltre, qualora il soggetto cessi di esistere durante il procedimento di esecuzione ciò costituisce un motivo per sospendere il procedimento secondo la legge (e non è necessario emettere un provvedimento speciale).

Nel quadro dei procedimenti di esecuzione, tanto nei confronti del debitore quanto in quelli del creditore, si applicano le presunzioni (capacità di agire) stabilite nei procedimenti civili ai sensi della Zakon o pravdnem postopku (legge sulla procedura civile) in riferimento all'articolo 15 della ZIZ.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L'obiettivo dei provvedimenti di esecuzione è il pagamento del credito vantato dal creditore.

I provvedimenti di esecuzione per il pagamento di somme di denaro sono: la vendita di beni mobili del debitore, la vendita di beni immobili, la cessione del credito monetario del debitore, il riscatto di altri diritti di proprietà o diritti reali e di strumenti finanziari in forma scritturale, la vendita della partecipazione azionaria di un socio dell'azienda e la cessione di somme di denaro detenute presso un istituto di pagamento (ad esempio una banca).

I provvedimenti di esecuzione per il pagamento di crediti di natura non monetaria sono: il prelievo e la consegna di beni mobili, lo sgombero e l'acquisizione di beni immobili, un servizio sostitutivo a spese del debitore, il forzare un debitore ad agire attraverso sanzioni pecuniarie, il ritorno di un lavoratore al lavoro, la distribuzione di beni mobili, una dichiarazione di intenti e la presa in custodia di un minore.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I provvedimenti di esecuzione elencati in precedenza consentono di attuare l'esecuzione nei confronti di qualsiasi oggetto di esecuzione (nei confronti di qualsiasi oggetto, diritto reale o di proprietà del debitore) a meno che un dato oggetto non sia esentato dall'esecuzione per legge o che l'esecuzione nei confronti di un oggetto non sia limitata per legge - articolo 32 della ZIZ.

L'oggetto dell'esecuzione non può includere:

  • oggetti che non sono in commercio;
  • risorse minerarie e altre risorse naturali;
  • strutture, dispositivi e altri oggetti essenziali affinché lo Stato o una comunità locale di autogoverno possano svolgere i loro compiti, nonché beni mobili e immobili utilizzati per fini di difesa nazionale;
  • strutture, dispositivi e altri oggetti essenziali affinché il debitore possa svolgere un servizio pubblico; e
  • altri oggetti e diritti previsti dalla legge (ad esempio, il denaro destinato a fornire sostegno a un minore, oggetti di natura strettamente personale, il reddito derivante dall'assistenza sociale, prestazioni parentali, prestazioni per figli a carico, assegni di invalidità, alimenti, combustibile per riscaldamento, animali da lavoro e da allevamento, ordini, medaglie, ordini, ausili per persone disabili, terreni agricoli e strutture per agricoltori laddove necessari per il proprio sostentamento, ecc.).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

L'obiettivo principale di tutti i provvedimenti esecutivi è il pagamento del credito vantato dal creditore. Gli effetti dei provvedimenti di esecuzione dipendono dal tipo di provvedimento utilizzato.

ESECUZIONE PER CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO

  • L'esecuzione nei confronti di beni mobili viene attuata tramite il pignoramento e la vendita di tali beni. Il creditore ottiene un privilegio sugli oggetti pignorati;
  • l'esecuzione nei confronti di crediti del debitore basati su prestazioni pecuniarie viene attuata tramite il pignoramento e la cessione dei crediti. Tramite il provvedimento che consente il pignoramento di crediti basati su prestazioni pecuniarie (provvedimento di pignoramento), l'organo giurisdizionale vieta al debitore della parte debitrice di pagare il debito a detta parte e alla parte debitrice di rivendicare tali crediti, ivi inclusi quelli derivanti dal pegno dato come garanzia, oppure di disporre dei crediti in qualsiasi altro modo. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica del provvedimento di pignoramento al debitore della parte debitrice. Pignorando i crediti del debitore, a fronte di autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale su istanza del creditore, quest'ultimo ottiene un privilegio sui crediti pignorati;
  • esecuzione nei confronti delle somme di denaro detenute dal debitore presso un'organizzazione di pagamento: adottando un provvedimento di esecuzione nei confronti delle somme di denaro detenute dal debitore presso un'organizzazione di pagamento, l'organo giurisdizionale ordina a detta organizzazione di congelare le somme di denaro del debitore presenti in tutti i conti, fino alla concorrenza dell'importo da corrispondere nel contesto di un provvedimento di esecuzione e, nel momento in cui tale provvedimento diventa definitivo, di pagare tale importo al creditore. Il provvedimento ha l'effetto di consentire il pignoramento e la cessione per il recupero del credito. Nel momento in cui il provvedimento di esecuzione diventa definitivo, l'organo giurisdizionale informa l'organizzazione di pagamento. Quest'ultima, a sua volta, informa l'organo giurisdizionale subito dopo aver effettuato il pagamento a favore del creditore;
  • l'esecuzione per un credito che comporta il prelievo e la consegna di beni mobili oppure la consegna di beni immobili viene attuata pignorando il credito interessato e trasferendolo al creditore, dopo di che si procede alla vendita dello stesso. La cessione del credito pignorato del debitore ha l'effetto di una cessione del credito monetario del debitore;
  • l'esecuzione nei confronti di altri diritti di proprietà o reali viene attuata tramite il pignoramento di tale diritto e la vendita del bene mobile. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica al debitore del provvedimento di pignoramento. Nel provvedimento di esecuzione che consente il pignoramento l'organo giurisdizionale vieta al debitore di disporre del diritto in questione. All'atto del pignoramento del diritto, un creditore ottiene un vincolo;
  • esecuzione nei confronti di strumenti finanziari in forma scritturale: l'esecuzione in relazione a strumenti finanziari in forma scritturale negoziati in borsa viene attuata tramite il pignoramento e la vendita di detti strumenti e il soddisfacimento del creditore a fronte dell'importo ottenuto dalla vendita. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica dell'iscrizione del provvedimento di pignoramento presso il registro centrale degli strumenti finanziari in forma scritturale;
  • l'esecuzione nei confronti della partecipazione azionaria di un socio dell'azienda viene attuata tramite l'iscrizione di un provvedimento di esecuzione, la vendita di tale partecipazione e il pagamento a favore del creditore dell'importo ottenuto dalla vendita. Tramite il provvedimento di esecuzione l'organo giurisdizionale vieta a un socio di disporre della sua partecipazione azionaria. L'organo giurisdizionale notifica il provvedimento di esecuzione all'azienda e lo registra nel ruolo dell'organo giurisdizionale. Tramite tale registrazione, il creditore acquisisce un privilegio sulla partecipazione azionaria del socio, il quale ha effetto anche nei confronti di qualsiasi persona che acquisisca tale partecipazione in seguito;
  • l'esecuzione nei confronti di beni immobili viene attuata registrando un provvedimento di esecuzione presso il catasto, determinando il valore del bene immobile, procedendo alla vendita dello stesso e soddisfacendo il creditore a fronte dell'importo ottenuto dalla vendita. L'organo giurisdizionale registra nel catasto il provvedimento di esecuzione nei confronti di un bene immobile. Tramite tale registrazione, il creditore acquisisce un privilegio sul bene immobile, il quale ha effetto anche nei confronti di qualsiasi persona che acquisisca in seguito un diritto di proprietà sullo stesso. Tramite la registrazione del provvedimento di esecuzione il creditore che richiede l'esecuzione ma non ha ancora acquisito un privilegio o un debito fondiario acquisisce il diritto di pagamento a partire dal bene immobile interessato prima di una persona che ha acquisito un privilegio o un debito fondiario in seguito.

ESECUZIONE PER CONTROVERSIE NON AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO

  • Il processo di consegna e assegnazione di un bene mobile viene svolto da un ufficiale giudiziario, il quale preleva l'oggetto in questione dal debitore e lo consegna al creditore a fronte del rilascio di una ricevuta;
  • il processo di sgombero e di prelievo di un bene immobile viene svolto da un ufficiale giudiziario il quale preleva il bene immobile affinché questo entri in possesso del creditore dopo che l'immobile stesso è stato sgomberato delle persone e delle cose che vi si trovano all'interno. Lo sgombero e il prelievo del bene immobile sono ammessi 8 giorni dopo la notifica al debitore del provvedimento di esecuzione;
  • il processo relativo all'obbligazione di fare, di consentire o di cessare di fare qualcosa può essere attuato in collaborazione con un ufficiale giudiziario secondo le modalità stabilite dall'organo giurisdizionale. Ai sensi di un titolo esecutivo in base al quale il debitore deve fare qualcosa che può essere effettuata da qualcun altro, l'esecuzione avviene tramite ordinanza dell'organo giurisdizionale che autorizza il creditore ad affidare il compito a qualcun altro a spese del debitore oppure ad eseguire tale compito autonomamente (servizio sostitutivo a spese del debitore). Nel caso in cui il debitore debba fare qualcosa in base a un titolo esecutivo che non può essere realizzato da nessun altro, nel provvedimento di esecuzione l'organo giurisdizionale stabilisce un termine ragionevole affinché tale obbligazione sia soddisfatta e commina una sanzione pecuniaria nel caso in cui il debitore non soddisfi tale obbligazione entro il termine stabilito (indurre un debitore ad eseguire tramite una sanzione pecuniaria);
  • il processo che prevede il ritorno al lavoro del lavoratore viene attuato tramite la definizione da parte dell'organo giurisdizionale nel provvedimento di esecuzione di un termine ragionevole per il soddisfacimento delle obbligazioni. In tale provvedimento l'organo giurisdizionale commina anche una sanzione pecuniaria nel caso in cui il debitore non soddisfi la sua obbligazione entro il termine stabilito;
  • il processo di distribuzione di oggetti può avvenire mediante distribuzione fisica effettiva laddove tale distribuzione sia determinata tramite un titolo esecutivo o attraverso una vendita degli oggetti interessati;
  • il processo relativo a una dichiarazione di intenti consiste nell'obbligazione di rendere una dichiarazione di intenti catastale o di altro tipo, secondo quanto stipulato in un provvedimento che è un titolo esecutivo; detto processo viene considerato realizzato quando il provvedimento in questione è definitivo;
  • il processo di esecuzione nei casi relativi alla custodia o all'educazione di minori e ai contatti personali con i minori si ha nel caso in cui l'organo giurisdizionale stabilisca nel provvedimento di esecuzione che una persona deve consegnare un minore. L'organo giurisdizionale definisce un termine entro il quale il minore deve essere consegnato oppure decide che il minore deve essere consegnato immediatamente. Tramite il provvedimento di esecuzione l'obbligazione di consegnare un minore viene imposta nei confronti della persona alla quale fa riferimento il titolo, nei confronti della persona dalla cui volontà dipende la consegna del minore e nei confronti della persona che è con il minore al momento dell'emissione del provvedimento. Nella decisione di esecuzione, l'organo giurisdizionale dispone che l'obbligazione di consegnare il minore abbia effetto nei confronti di chiunque si trovi con il minore al momento dell'attuazione dell'esecuzione.

Un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione può comminare una sanzione pecuniaria nei confronti di un debitore che agisca in contrasto con la decisione di detto organo, ad esempio: occultando, danneggiando o distruggendo i propri beni; commettendo atti che potrebbero causare un danno irreparabile al creditore oppure danni difficili da rimediare; ostacolando un ufficiale giudiziario nell'attuazione dell'esecuzione oppure di provvedimenti di protezione; agendo in maniera contraria a un provvedimento in materia di protezione; ostacolando un esperto nel corso del suo lavoro oppure un'organizzazione di pagamento; ostacolando un datore di lavoro o un altro esecutore del provvedimento di esecuzione nell'attuazione dell'esecuzione stessa; oppure ostacolando o vietando l'ispezione e la valutazione di beni immobili.

Nel caso in cui un debitore agisca in maniera contraria al provvedimento di esecuzione e disponga dei suoi beni, una transazione svolta in tale contesto è valida soltanto se l'atto giuridico è stato stipulato a titolo oneroso e se l'altra parte ha agito in buona fede (ossia non sapeva o non avrebbe potuto sapere che il debitore non aveva il diritto di disporre dei suoi beni) al momento della cessione o della costituzione del gravame.

Il debitore che distrugge, danneggia, cede o nasconde parte dei suoi beni con l'intenzione di evitare il pagamento a favore del creditore e così facendo danneggia il creditore, risulta essere penalmente responsabile e nei suoi confronti verrà comminata una sanzione pecuniaria o una pena detentiva fino a un anno.

Su richiesta dell'organo giurisdizionale una banca deve fornire una spiegazione, nonché documentazione, atte a dimostrare se e come la stessa ha attuato un provvedimento di esecuzione di un organo giurisdizionale e come ha attuato l'ordinanza per il rimborso dei crediti come previsto dalla legge. La banca deve altresì inviare ai creditori e all'organo giurisdizionale informazioni sui conti bancari del debitore. In conformità con un provvedimento di esecuzione una banca deve congelare le somme di denaro che il debitore detiene presso la banca per l'importo di cui in tale provvedimento e quindi pagare tale importo al creditore.

Su richiesta del creditore, un organo giurisdizionale può intimare a una banca, la quale in violazione del provvedimento di detto organo non abbia eseguito il pignoramento, la cessione o il pagamento dell'importo dovuto, di versare tale importo al creditore in sostituzione del debitore a partire dai beni propri della banca. In tal caso, la banca è responsabile nei confronti del creditore per eventuali danni causati dal mancato rispetto del provvedimento di esecuzione o dalla violazione delle disposizioni di legge in materia di obbligo di divulgare informazioni, rispettare l'ordine di sequenza di pagamento, di importo e modalità di pagamento dell'obbligazione a norma di un provvedimento di esecuzione.

In conformità con un provvedimento di esecuzione il datore di lavoro di un debitore deve pagare al creditore una somma forfettaria di denaro oppure pagare regolarmente al creditore le somme di denaro spettanti altrimenti al debitore a titolo di stipendio. Ciò nonostante il debitore deve ricevere non meno del 70% del salario minimo ogni mese. Su richiesta del creditore, l'organo giurisdizionale può ordinare al datore di lavoro, il quale in violazione del provvedimento dell'organo giurisdizionale non ha trattenuto e corrisposto gli importi dovuti, di versare tali somme al creditore in sostituzione del debitore a partire dai beni propri del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro è responsabile nei confronti del creditore per eventuali danni causati dal mancato rispetto del provvedimento di esecuzione.

Un debitore della parte debitrice deve dichiarare se riconosce un credito pignorato e per quale importo, nonché se la sua obbligazione di pagare il credito della parte debitrice sia condizionato al soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione. Nel caso in cui detto debitore non rilasci una dichiarazione o non dichiari la verità, questi si rende responsabile nei confronti del creditore per il danno subito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La validità temporale di un determinato provvedimento di un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dipende dalla natura del provvedimento stesso. Solitamente i procedimenti di esecuzione (e gli effetti di un provvedimento che consente l'esecuzione) cessano quando il credito del creditore risulta soddisfatto. Nel caso in cui non sia fattibile procedere con l'esecuzione per motivi di diritto o di fatto si deve porre fine al procedimento sospendendo l'esecuzione, il che ha l'effetto di annullare tutti i provvedimenti di esecuzione fatta eccezione per il caso in cui procedere in tal senso interferirebbe con i diritti che terzi avevano acquisito (ad esempio, i diritti di acquirenti di beni mobili pignorati). Il creditore può richiedere il deferimento dell'esecuzione per un massimo di un anno e, in caso di accoglimento di tale richiesta, il provvedimento che consente l'esecuzione resta in vigore anche quando il debitore non possiede alcun bene al momento dell'emissione del provvedimento (ossia si sia in presenza di ostacoli di fatto che impediscono la realizzazione del credito vantato dal creditore).

Nel caso in cui non vi siano somme di denaro disponibili, in caso di esecuzione nei confronti dei crediti del debitore risultanti da conti bancari del debitore, oppure nel caso in cui il debitore non possa accedere alle somme di denaro, la banca deve conservare il provvedimento di esecuzione nei suoi archivi per un anno e pagare il creditore qualora vi siano somme di denaro disponibili nel conto del debitore oppure nel momento in cui il debitore ottiene il diritto di disporre delle somme di denaro presenti. Fino ad allora, l'esecuzione non può essere sospesa.

Se durante il pignoramento di beni mobili un ufficiale giudiziario non trova alcun bene che possa essere oggetto di esecuzione oppure se i beni pignorati sono inadeguati per soddisfare il credito vantato dal creditore oppure se l'ufficiale giudiziario non può eseguire il pignoramento perché il debitore non è presente o non fornisce l'accesso ai locali, entro tre mesi dal primo tentativo di pignoramento il creditore può richiedere che l'ufficiale giudiziario tenti nuovamente il pignoramento. Fino ad allora, l'esecuzione non può essere sospesa.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Il debitore, il creditore, qualsiasi terza parte che vanti un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione, nonché qualsiasi acquirente di un oggetto acquistato nel contesto del procedimento: tutti questi soggetti hanno il diritto di impugnare le decisioni dell'organo giurisdizionale incaricato dell'esecuzione.

Il rimedio giuridico tipico nei confronti di una decisione di primo grado è un ricorso. In via eccezionale il debitore o una terza parte che vanti un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione possono depositare un'obiezione nei confronti di un provvedimento di esecuzione. L'obiezione deve essere giustificata. Nell'obiezione, il debitore o detta terza parte devono indicare tutti i fatti e presentare le prove secondo le quali l'obiezione dovrebbe essere giustificata (obiezione del debitore). Il creditore ha il diritto di rispondere all'obiezione entro 8 giorni. È possibile impugnare una decisione in merito all'obiezione.

Chiunque dimostri di poter probabilmente vantare un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione può presentare un'opposizione nei confronti del provvedimento di esecuzione e richiedere che l'organo giurisdizionale dichiari che l'esecuzione nei confronti di tale oggetto non è consentita (opposizione di terzi). Un'opposizione può essere depositata fino alla fine del procedimento di esecuzione. Qualora il creditore non si costituisca nel procedimento di opposizione entro il termine oppure dichiari di non eccepire nulla rispetto all'opposizione, l'organo giurisdizionale annullerà il provvedimento di esecuzione del tutto o in parte e sospenderà l'esecuzione, a seconda delle circostanze del caso. Laddove il creditore si costituisca, contestando l'opposizione entro il termine, l'organo giurisdizionale rigetterà l'opposizione. La terza parte che aveva presentato l'opposizione può avviare una causa entro 30 giorni dalla data in cui la decisione diventa definitiva (in base alla contestazione del creditore o perché l'opposizione è immotivata) al fine di stabilire se l'esecuzione sia consentita in relazione all'oggetto in questione.

È possibile depositare un ricorso e un'opposizione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare. Come regola generale, lo stesso organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di esecuzione decide in merito a un'opposizione, mentre l'organo giurisdizionale di secondo grado decide in merito a un ricorso. Una decisione relativa a un ricorso è definitiva.

Un'opposizione e un ricorso devono essere depositati entro otto giorni dalla notifica della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado. In via eccezionale è possibile presentare un'opposizione dopo tale termine, fino alla fine del procedimento di esecuzione, laddove l'opposizione si basi su un fatto riguardante il credito effettivo e tale fatto sia sorto in seguito all'esecutività della decisione e non era stato possibile farlo valere entro il termine iniziale.

Un'opposizione e un appello non sospendono l'attuazione dei provvedimenti di esecuzione nel quadro di procedimenti di esecuzione, fatta eccezione per la fase di pagamento. Come regola generale, il creditore non può essere pagato fino a quando il provvedimento di esecuzione non è definitivo. Il creditore può essere soddisfatto prima che una decisione in merito all'esecuzione sia diventata definitiva soltanto nel caso in cui l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo laddove l'esecuzione riguardi le somme di denaro che il debitore detiene presso un istituto di pagamento (esecuzione fondata su un titolo esecutivo), a condizione che il titolo esecutivo sia allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, fatta eccezione per questioni commerciali nel qual caso non è necessario allegare il titolo esecutivo.

Nel caso dei procedimenti di esecuzione i mezzi di ricorso eccezionali sono limitati. L'impugnazione di una decisione emessa in secondo grado, per la quale l'istanza di procedere all'esecuzione è rigettata o dichiarata inammissibile in modo definitivo, è ammissibile alle condizioni previste dal codice di procedura civile. La riapertura del procedimento non è ammessa salvo disposizioni contrarie della legge.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

L'esecuzione relativa al recupero di crediti aventi ad oggetto somme di denaro e volta a proteggere tali crediti non è consentita in relazione a oggetti e diritti che sono essenziali affinché il debitore soddisfi le proprie necessità basilari di sostentamento e quelle di eventuali persone che lo stesso è tenuto per legge a sostenere, oppure in relazione a oggetti e diritti che sono essenziali per consentire al debitore di svolgere la sua attività professionale. In relazione ad alcuni di tali oggetti e diritti, l'esecuzione è consentita soltanto in misura limitata.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.sodisce.si/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Il link si apre in una nuova finestrahttp://pisrs.si/

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Slovacchia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Ai sensi dell'articolo 232, primo comma, della legge n. 160/2015, del Civilný sporový poriadok (codice di procedura civile degli affari contenziosi), l'esecutività è un attributo di un provvedimento giudiziario che stabilisce l'obbligazione di rispettare la decisione stessa; consiste nella possibilità di procedere alla diretta e immediata esecutività della decisione adottando mezzi previsti dalla legge. Fatta eccezione per i casi che coinvolgono minori, l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale è disciplinata dalla legge n. 233/1995 sugli ufficiali giudiziari e sui procedimenti di esecuzione, che modifica alcune leggi, come modificata (Exekučný poriadok (legge sull'esecuzione)), ai sensi della quale soltanto una decisione che presenta l'attributo dell'esecutività costituisce un titolo esecutivo. La legge sull'esecuzione definisce un provvedimento giudiziario esecutivo come un titolo esecutivo nel caso in cui conceda un diritto, stabilisca un'obbligazione o influenzi dei beni. L'articolo 45 della legge sull'esecuzione definisce inoltre altri titoli esecutivi in base ai quali è possibile condurre l'esecuzione, tra questi vi sono i titoli esecutivi di altri paesi e gli atti notarili.

L'esecuzione di decisioni nel contesto di casi che coinvolgono minori è disciplinata da diverse norme giuridiche e non rientra nel campo di applicazione della legge sull'esecuzione. Questi casi sono disciplinati dall'articolo 370 e seguenti della legge n. 161/2015 del Civilný mimosporový poriadok (codice di procedura civile degli affari non contenziosi). Questa normativa si applica all'esecuzione di decisioni:

- in materia di affidamento di un minore, diritti di visita o obbligazioni relative a minori diversi dalle obbligazioni pecuniarie;

- in materia di rimpatrio di un minore all'estero, in caso di illecito trasferimento o mancato ritorno;

- qualora normative o trattati internazionali specifici, che la Repubblica slovacca è vincolata a rispettare, comportino l'esecuzione di un accordo o di un atto autentico che disciplinano l'affidamento di un minore, i diritti di visita oppure obbligazioni relative al minore diverse dalle obbligazioni pecuniarie.

Il resoconto che segue distinguerà pertanto tra l'esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione e l'esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione

L'esecuzione viene condotta da un ufficiale giudiziario, il quale è una persona nominata e autorizzata dallo Stato a svolgere procedimenti di esecuzione; tali procedimenti costituiscono l'esercizio del potere pubblico. L'esecuzione viene condotta da un ufficiale giudiziario autorizzato da un organo giurisdizionale: quest'ultimo assegna i casi emettendo un'autorizzazione all'esecuzione a favore di singoli ufficiali giudiziari selezionati in maniera casuale utilizzando strumenti tecnologici e software approvati dal ministero in modo da precludere la possibilità di influenzare l'assegnazione dei casi. Gli ufficiali giudiziari sono elencati sul sito web Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.ske.sk/. L'Okresný súd Banská Bystrica (tribunale distrettuale di Banská Bystrica) è competente per i procedimenti di esecuzione, pertanto le istanze per ottenere l'esecuzione devono essere indirizzate esclusivamente a tale organo giurisdizionale, indipendentemente dal luogo di dimora fissa/residenza permanente della parte che vanta il diritto relativo all'obbligazione o della parte obbligata (ossia il creditore o il debitore). In ogni caso, in sostanza, l'organo giurisdizionale assegnerà un caso a un ufficiale giudiziario nominato per l'organo giurisdizionale regionale avente competenza giurisdizionale per l'indirizzo del debitore.

Esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi

L'esecuzione di una decisione nel contesto di un caso che coinvolge un minore può essere condotta esclusivamente da un organo giurisdizionale. La competenza giurisdizionale territoriale spetta essenzialmente all'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione il minore ha la sua dimora fissa, come concordato dai genitori o in un altro modo lecito. Qualora non sia noto l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale oppure qualora lo stesso non sia in grado di intervenire in tempo utile, l'organo nella cui giurisdizione il minore risiede in quel momento ordinerà e svolgerà l'esecuzione. L'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per l'esecuzione di un provvedimento urgente è l'organo che ha ordinato lo stesso. Qualora un provvedimento urgente sia ordinato da un organo competente per il ricorso, l'organo giurisdizionale di primo grado ha competenza territoriale. L'organo giurisdizionale territorialmente competente per l'esecuzione di una decisione in merito al rimpatrio di un minore all'estero in caso di illecito trasferimento o mancato ritorno è l'organo giurisdizionale di primo grado.

Di conseguenza, alla decisione viene data esecuzione dal giudice stesso; tuttavia, detto giudice può autorizzare un funzionario dell'autorità giudiziaria affinché questi provveda al trasferimento del minore. Durante l'esecuzione di una decisione, il funzionario dell'autorità giudiziaria autorizzato, per legge, ha la stessa autorità del giudice.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La procedura ai sensi della legge sull'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 48 della legge sull'esecuzione il creditore (ossia il creditore di un titolo esecutivo, ovvero il soggetto a favore del quale un titolo esecutivo riconosce il diritto di ricevere il pagamento di un credito) deposita un'istanza per ottenere l'esecuzione nel caso in cui il debitore non rispetti volontariamente il provvedimento esecutivo in questione. Di conseguenza, i procedimenti di esecuzione vengono avviati in risposta a un'istanza della parte avente diritto a richiedere il pagamento del credito risultante dal titolo esecutivo.

Come menzionato in precedenza, un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione viene depositata presso il tribunale distrettuale di Banská Bystrica in via elettronica, ossia viene inviata alla casella di posta elettronica di detto organo giurisdizionale utilizzando uno specifico modulo elettronico che è messo a disposizione sul sito web del ministero. L'istanza deve quindi essere autorizzata; in caso contrario, viene ignorata. Qualora il creditore o il suo rappresentante non disponga di una casella di posta elettronica attivata, è possibile depositare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione anche tramite qualsiasi ufficiale giudiziario. In questo caso l'ufficiale giudiziario funge da rappresentante autorizzato del creditore per il servizio fino all'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione e, in cambio detto ufficiale ha diritto a ottenere una remunerazione e il rimborso delle spese; l'ammontare delle spese e le modalità per il calcolo delle stesse sono stabiliti dal ministero in un atto di applicazione generale. Un'istanza di esecuzione deve indicare i seguenti dati:

a) l'organo giurisdizionale al quale è indirizzata;

b) il creditore e il debitore, nel caso in cui quest'ultimo sia parte del procedimento;

c) il rappresentante del creditore e, nel caso in cui l'istanza sia depositata da più creditori, il rappresentante comune di detti creditore (ciò si riferisce all'obbligo di nominare un rappresentante comune);

d) l'ufficiale giudiziario, nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione sia presentata tramite un ufficiale giudiziario;

e) il titolo esecutivo in base al quale è possibile svolgere l'esecuzione e che stabilisce l'autorizzazione alla presentazione di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione nei confronti del debitore; nel caso in cui lo stesso riguardi una successione legittima, deve contenere un resoconto dei fatti che stabiliscono detta successione legittima;

f) un resoconto dei fatti chiave e un'indicazione delle prove relative alla relazione con il debitore, nel caso in cui l'esecuzione debba essere condotta sulla base di un titolo esecutivo che ha riconosciuto il credito risultante da una fattura o un pagherò nei confronti del debitore, che è una persona fisica; ciò si applica anche nel caso in cui l'autorizzazione a presentare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione sia stata stabilita mediante una serie continua di girate;

g) il credito; nel caso in cui la controversia riguardi un pagamento, l'importo in esame deve essere suddiviso in capitale, spese accessorie ricorrenti, spese accessorie capitalizzate, penalità contrattuale e costi di esecuzione del creditore;

h) conto corrente bancario del creditore sul quale deve essere versato il pagamento oggetto dell'esecuzione;

i) l'indirizzo di posta elettronica del creditore per le comunicazioni elettroniche con l'ufficiale giudiziario, nel caso in cui il creditore non abbia una casella di posta elettronica attivata;

j) una dichiarazione del creditore sulla soddisfazione di una condizione o di un'obbligazione reciproca, nel caso in cui ciò che il titolo esecutivo ordina al debitore di fare sia legato alla soddisfazione di una condizione o di un'obbligazione reciproca, nonché un'indicazione delle prove corrispondenti;

k) una dichiarazione del creditore che attesti che l'obbligazione oggetto del titolo esecutivo non è stata soddisfatta in maniera volontaria; nel caso in cui soltanto parte dell'obbligazione non sia stata soddisfatta, detta parte deve essere dichiarata il giorno del deposito dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione;

l) la data di deposito dell'istanza.

Quanto segue deve essere allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione:

a) un duplicato del titolo esecutivo e della conferma della sua esecutività, se necessario; non è necessario allegare alcuna ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un procedimento per ottenere la soddisfazione di un credito;

b) un documento che stabilisce la successione legittima; nel caso in cui detta successione legittima sia stabilita dalla legge o dall'Obchodný register (registro delle imprese) è sufficiente fare riferimento ad essi;

c) un documento dal quale risulti in maniera evidente che una condizione o un'obbligazione reciproca sia stata soddisfatta, qualora richiesto dal titolo esecutivo;

d) un contratto stipulato con un consumatore e qualsiasi altro documento contrattuale relativo a detto contratto, ivi inclusi i documenti ai quali detto contratto stipulato con il consumatore fa riferimento, nel caso in cui il caso riguardi l'esecuzione sulla base di un titolo esecutivo che riconosce un credito risultante da un contratto stipulato con un consumatore; ciò non si applica se il titolo esecutivo è un'ingiunzione di pagamento emessa nel contesto di un procedimento per la soddisfazione di un credito.

Laddove l'esecuzione venga richiesta sulla base di un titolo esecutivo emesso da un altro paese, il creditore deve allegare anche determinati documenti in linea con il tipo di titolo esecutivo interessato (articolo 48, quinto comma, della legge sull'esecuzione).

Nel momento in cui riceve l'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione l'organo giurisdizionale la riesamina e, qualora essa soddisfi i requisiti di legge, emette l'autorizzazione e la notifica a un ufficiale giudiziario il quale provvederà all'esecuzione.

Procedura ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi

Le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari in materia di esecuzione di una decisione sono il minore e il creditore e il debitore ai sensi del titolo esecutivo. Nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente al titolo esecutivo, il creditore può depositare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione della decisione; tuttavia, ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi l'organo giurisdizionale può avviare tale procedimento di propria iniziativa. La decisione può essere oggetto di esecuzione dopo che è stata emessa un'ordinanza che imponga la sua esecuzione e quest'ultima può essere attuata senza che detta ordinanza venga notificata alle parti. Nel dare esecuzione alla decisione l'organo giurisdizionale sottrae il minore dalla persona con la quale il minore non dovrebbe stare in conformità con detta decisione e provvede affinché lo stesso sia consegnato alla persona alla quale la decisione affida il minore oppure alla persona alla quale detta decisione concede il diritto di avere contatti con il minore per un arco di tempo limitato, oppure alla persona autorizzata a ricevere un minore che sia stato illecitamente trasferito o non abbia fatto ritorno dove dovuto.

3.2 Le principali condizioni

Procedimenti di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione

Le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione sono l'esistenza di un titolo esecutivo, il deposito di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione e il pagamento dei diritti di cancelleria (16,50 EUR). I diritti di cancelleria devono essere versati all'atto del deposito dell'istanza ed è possibile pagarli soltanto tramite bonifico postale o bancario. I dati di fatturazione per il pagamento di tali diritti sono comunicati automaticamente. L'organo giurisdizionale non richiederà il pagamento di detti diritti; qualora gli stessi non vengano pagati entro 15 giorni dal deposito dell'istanza, quest'ultima viene ignorata; ciò non si applica se il creditore è esente dal versamento dei diritti di cancelleria e, quindi, l'organo giurisdizionale informerà il creditore di tale evenienza.

In seguito all'inizio dell'esecuzione di un titolo che impone una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, l'ufficiale giudiziario del creditore può chiedere il versamento di un anticipo delle spese processuali; tale norma non si applica se il creditore è esente dal versamento delle spese di giudizio. Se il creditore non versa l'anticipo di cui alla richiesta dell'ufficiale giudiziario entro il termine specificato dall'ufficiale stesso, il quale non deve essere inferiore a 15 giorni, l'ufficiale giudiziario emetterà una notifica della sospensione dell'esecuzione.

Ai sensi della legge sull'esecuzione un titolo esecutivo è un provvedimento giudiziario esecutivo nel caso in cui conceda un diritto, stabilisca un'obbligazione o incida sui beni. Anche i seguenti elementi possono costituire un titolo esecutivo:

a) una decisione emessa da un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea;

b) un titolo esecutivo emesso da un altro paese che è esecutivo in Slovacchia;

c) un atto notarile contenente un obbligo giuridico e che specifichi il creditore e il debitore, i motivi di diritto, l'oggetto e le tempistiche della prestazione, se il debitore nell'atto notarile ha acconsentito all'esecutività;

d) una decisione esecutiva emessa nel contesto di un procedimento arbitrale, ivi inclusa un'eventuale conciliazione approvata nel corso dello stesso;

e) una decisione in materia di successione;

f) una decisione esecutiva emessa da una pubblica amministrazione o un ente di autogoverno regionale, ivi inclusa una notifica per una sanzione che non è stata pagata in loco;

g) una valutazione di pagamento, una dichiarazione degli arretrati per imposte e tasse e una conciliazione approvata dall'organismo competente;

h) una decisione esecutiva e una dichiarazione degli arretrati relativi a versamenti di contributi previdenziali, per l'assicurazione sociale, per il regime pensionistico e per l'assicurazione sanitaria pubblica;

i) un'altra decisione esecutiva, una dichiarazione degli arretrati o una conciliazione approvata che siano esecutive per legge;

j) un documento emesso ai sensi della normativa in vigore in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora lo stesso riguardi il recupero di un credito, secondo quando specificato nella normativa pertinente;

k) la notifica della sospensione dell'esecuzione e un invito al pagamento dei costi di esecuzione;

l) un titolo esecutivo specificato nella normativa pertinente.

Procedimenti di esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi

L'unica condizione per l'esecuzione di una decisione è costituita dal titolo esecutivo in sé, dato che l'organo giurisdizionale può avviare un procedimento d'ufficio. L'organo giurisdizionale può ordinare l'esecuzione della decisione di propria iniziativa e il procedimento per dare esecuzione a un provvedimento urgente è sempre ordinato d'ufficio dall'organo giurisdizionale. Il creditore non paga alcun diritto di cancelleria per l'istanza, dato che questi procedimenti sono esenti da diritti di cancelleria.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Beni oggetto di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione

Qualora la base per l'esecuzione sia un titolo esecutivo che stabilisce un'obbligazione a versare una somma di denaro, l'applicazione può essere effettuata mediante:

a) pignoramento dello stipendio;

b) ingiunzione di pagamento;

c) vendita di beni mobili;

d) vendita di titoli;

e) vendita di beni immobili;

f) vendita di un'impresa;

g) provvedimento di sospensione della patente di guida.

Nel caso in cui l'esecuzione riguardi il recupero di un credito che alla data della notifica dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, senza considerare le spese accessorie, non supera i 2 000 EUR ("esecuzione di basso valore"), l'esecuzione non può essere condotta tramite la vendita dei beni immobili nei quali il debitore ha la sua residenza permanente o temporanea; detta norma si applica fermo restando il diritto di gravare tali beni immobili con un vincolo. L'esecuzione per recuperare un credito per obbligazioni alimentari non è considerata un'esecuzione di basso valore.

L'esecuzione mediante la vendita di beni immobili nei quali il debitore ha la sua residenza permanente o temporanea può essere attuata soltanto previa approvazione dell'organo giurisdizionale nel caso in cui ci siano diversi procedimenti esecutivi nei confronti del debitore per recuperare crediti che superino complessivamente i 2 000 EUR e l'ufficiale giudiziario possa dimostrare che il credito non può essere recuperato in nessun altro modo. Un'istanza per ottenere l'approvazione della vendita dei beni immobili di cui alla frase precedente può essere depositata dall'ufficiale giudiziario che per primo ha gravato il bene immobile con un vincolo e, con il consenso dello stesso, anche dall'ufficiale giudiziario che ha posto un vincolo in data successiva.

Nel caso in cui la base per l'esecuzione sia un titolo esecutivo che impone una obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, il metodo di esecuzione è disciplinato dalla natura dell'obbligazione. Tale esecuzione può essere svolta mediante:

a) sgombero;

b) confisca o distruzione di beni a spese del debitore;

c) ripartizione di un bene condiviso;

d) prestazione di lavoro e servizi.

Il procedimento di esecuzione non può incidere su beni o diritti che, ai sensi della legge sull'esecuzione o di una normativa specifica, non sono oggetto di esecuzione o sono esclusi dall'esecuzione o sono impignorabili. Di conseguenza, l'esecuzione può essere effettuata soltanto in relazione al vincolo nel caso in cui il creditore sia il creditore del vincolo o se quest'ultimo acconsenta all'esecuzione. L'esecuzione può essere attuata soltanto nell'ambito del campo di applicazione del credito elencato nell'autorizzazione all'esecuzione e dei costi di esecuzione; ciò non si applica se l'esecuzione viene condotta tramite la vendita di beni mobili che non possono essere suddivisi oppure vendendo beni immobili quando il debitore non dispone di beni alternativi sufficienti ricorrendo ai quali può soddisfare il credito.

I seguenti beni non possono essere oggetto di esecuzione:

a) i beni immobili di proprietà dello Stato e soggetti all'amministrazione di un amministratore ai sensi della normativa specifica, diversa dai beni immobili soggetti ad amministrazione provvisoria in base alla normativa specifica;

b) le entrate di bilancio dello Stato, le somme presenti sul conto corrente di un'organizzazione costituita dallo Stato e i crediti derivanti dai rapporti giuridici che istituiscono tali entrate;

c) i titoli di proprietà dello Stato e il patrimonio dello Stato in persone giuridiche;

d) le somme di denaro destinate a coprire il disavanzo di bilancio e il debito pubblico dello Stato;

e) altri beni dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa specifica.

Altri beni dello Stato e i beni della Exportnoimportná banka Slovenskej republiky (Export-Import Bank della Repubblica slovacca) non sono soggetti a esecuzione nel caso in cui la possibilità di procedere all'esecuzione sia esclusa per gli stessi sulla base del fatto che sono beni essenziali per lo svolgimento dell'attività dello Stato o per uno scopo di pubblica utilità, e che i beni della Export-Import Bank sono essenziali per il suo lavoro. In questi casi, è possibile depositare un'istanza per escludere beni dall'esecuzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio dell'esecuzione. I procedimenti di esecuzione su tali beni dello Stato possono essere svolti soltanto su beni dello Stato soggetti all'amministrazione di un amministratore dei beni dello Stato, tramite l'attività del quale è stato stabilito il credito vantato dal creditore.

Esecuzione di una decisione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi

L'organo giurisdizionale sottrae il minore dalla persona con la quale il minore non dovrebbe stare in conformità con detta decisione e provvede affinché lo stesso sia consegnato alla persona alla quale, in base alla decisione, viene affidato il minore oppure alla persona alla quale detta decisione concede il diritto di avere contatti con il minore per un arco di tempo limitato, oppure alla persona autorizzata a ricevere un minore che sia stato illecitamente trasferito o non abbia fatto ritorno dove dovuto. Il giudice può autorizzare un funzionario dell'autorità giudiziaria affinché questi organizzi il rimpatrio del minore. Durante l'esecuzione di una decisione, il funzionario dell'autorità giudiziaria autorizzato, per legge, ha la stessa autorità del giudice.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Quando viene avviata l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica al creditore e al debitore l'avvio e le modalità di svolgimento di tale procedimento, qualora ciò possa essere determinato (prima dell'emissione di un titolo esecutivo) e invita l'obbligato a soddisfare il credito. La notifica dell'avvio dell'esecuzione include l'indicazione dei costi in caso di soddisfazione dell'obbligazione entro 15 giorni dalla consegna di tale notifica, nonché dei costi dopo la scadenza di tali 15 giorni dalla consegna della notifica nel caso in cui il debitore non abbia soddisfatto l'obbligazione interessata entro tale termine.

Effetti della notifica dell'avvio dell'esecuzione

Atti giuridici ordinari

In seguito alla consegna della notifica dell'avvio dell'esecuzione, il debitore deve limitarsi a svolgere gli atti giuridici ordinari che rientrano nel campo di applicazione nel quale essi possono essere ragionevolmente richiesti dallo stesso in considerazione dell'importo e della rilevanza del credito. Per una persona giuridica o un operatore commerciale individuale, gli atti giuridici ordinari sono atti giuridici che sono essenziali per lo svolgimento delle attività oggetto del loro lavoro o della loro attività aziendale. Per altre persone fisiche, gli atti giuridici ordinari sono atti giuridici che sono essenziali per assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni ordinari, nonché i bisogni di coloro per i quali la persona fisica è tenuta a pagare obbligazioni alimentari.

Nello specifico i seguenti non sono considerati essere atti giuridici ordinari:

a) la creazione di un'azienda, di una cooperativa o di altro soggetto giuridico;

b) l'acquisizione o il trasferimento di partecipazioni in un'azienda, una cooperativa o un altro soggetto giuridico;

c) il trasferimento o la locazione finanziaria di beni immobili o la costituzione di un gravame con un diritto di terzi;

d) la stipula di un atto giuridico che non preveda un'adeguata remunerazione.

Cessione di beni oggetto di esecuzione

Dopo che l'avvio dell'esecuzione è stato notificato, non è possibile disporre dei beni oggetto di esecuzione, senza il preventivo consenso scritto dell'ufficiale giudiziario, fatta eccezione per gli atti giuridici ordinari. La cessione di beni a dispetto di tale divieto non influenza la validità di un atto giuridico, tuttavia tale atto giuridico è privo di effetto per il creditore e, quindi, il credito vantato da quest'ultimo può essere soddisfatto attuando l'esecuzione nei confronti dei beni persi e senza dover impugnare l'atto giuridico qualora quest'ultimo riguardi la cessione di beni a beneficio delle persone elencate all'articolo 42 bis, terzo e quarto comma, dell'Občianskeho zákonníka (codice civile) che erano a conoscenza del procedimento di esecuzione o che ne avrebbero dovuto essere a conoscenza se avessero adottato tutta la diligenza necessaria.

Compensazione di crediti

Dopo l'avvio dell'esecuzione, la compensazione unilaterale del credito vantato dal debitore nei confronti del creditore viene ignorata, a meno che tale compensazione non sia consentita da un titolo esecutivo sulla base del quale il debitore potrebbe condurre l'esecuzione.

Effetti del soddisfacimento di un credito

In seguito alla consegna della notifica dell'avvio di procedimenti di esecuzione, gli effetti del soddisfacimento del credito sorgono soltanto se l'ufficiale giudiziario riceve il pagamento dell'importo dovuto. Se il pagamento del credito viene effettuato prima che l'avvio del procedimento di esecuzione venga notificato, il creditore deve informare l'ufficiale giudiziario in merito a tale pagamento, senza indebito ritardo.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La validità di tali provvedimenti non è soggetta ad alcun limite di tempo.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Sospensione e interruzione dell'esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione

Il debitore può sospendere l'esecuzione richiedendo all'ufficiale giudiziario di ottenere una sospensione dell'esecuzione (in seguito a tale istanza l'agente emette la notifica della sospensione dell'esecuzione), in particolare, a causa dei seguenti motivi da parte del debitore:

a) è stata depositata una vylučovacia žaloba (azione speciale) oppure vi sono procedimenti in corso volti a determinare la proprietà, qualora essa riguardi i beni oggetto dell'esecuzione;

b) il debitore, che è una persona fisica, ha presentato un'istanza per la concessione del pagamento a rate e tale istanza è stata presa in considerazione;

c) il debitore, che è una persona fisica, ha presentato un'istanza per ottenere una sospensione dell'esecuzione e ha dichiarato che senza alcuna colpa da parte sua egli si trova temporaneamente in una situazione nella quale l'esecuzione immediata potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi per lui o per i suoi familiari;

d) nel contesto di un'esecuzione per recuperare obbligazioni alimentari, il debitore ha pagato gli alimenti/assegni di mantenimento dovuti, ivi inclusi i costi dell'ufficiale giudiziario, ha presentato un'istanza per ottenere una sospensione dell'esecuzione e ha dichiarato che continuerà volontariamente a pagare le obbligazioni alimentari regolari tramite l'ufficiale giudiziario;

e) il debitore, che ha depositato un'istanza per ottenere l'interruzione dell'esecuzione, ha versato una garanzia di cauzione pari al valore del credito su un conto speciale che l'ufficiale giudiziario ha aperto a tal fine.

Il debitore può altresì richiedere all'organo giurisdizionale di concedergli un'interruzione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:

a) circostanze verificatesi in seguito all'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno portato all'estinzione del credito;

b) il titolo esecutivo è stato revocato;

c) ai sensi di una normativa specifica sussistono motivi ai sensi dei quali il riconoscimento o l'esecuzione di un titolo esecutivo emesso da un altro paese sono inammissibili, a meno che non fosse possibile adottare il titolo precedentemente nel contesto del procedimento;

d) vi sono altri fattori che ostacolano l'esecuzione del titolo esecutivo.

Il debitore può presentare un'istanza avente effetto sospensivo presso l'ufficiale giudiziario soltanto entro 15 giorni dalla consegna della notifica relativa all'avvio dell'esecuzione. Nelle istanze per la sospensione dell'esecuzione presentate dopo tale termine (che non hanno effetto sospensivo) il debitore può invocare soltanto i fattori che sono sorti dopo la scadenza di tale termine. Nelle istanze successive volte a ottenere la sospensione dell'esecuzione, il debitore può invocare soltanto fattori verificatisi in seguito al deposito della precedente istanza per l'ottenimento dell'esecuzione. Le limitazioni definite nelle prime due frasi non si applicano qualora sussistano altresì fattori che il debitore non era in grado di presentare in precedenza per colpe non attribuibili allo stesso. Se il creditore acconsente all'interruzione dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario emette una notifica dell'interruzione dell'esecuzione che viene notificata alle parti in causa coinvolte nel procedimento e all'organo giurisdizionale; altrimenti entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la risposta, l'ufficiale giudiziario del creditore deposita un'istanza per l'interruzione dell'esecuzione, insieme alla dichiarazione dell'ufficiale giudiziario stesso e a qualsiasi dichiarazione del creditore presso l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in merito all'istanza.

In linea di principio non è possibile presentare alcun "ricorso" nei confronti delle decisioni successive dell'ufficiale giudiziario e dell'organo giurisdizionale nel contesto dei procedimenti di esecuzione, fatta eccezione per le esenzioni lecite sancite dalla legge sull'esecuzione.

Esecuzione di una decisione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi

Il ricorso è ammissibile nei confronti di un'ordinanza che concede l'esecuzione di una decisione, nonché nei confronti di un'ordinanza che respinge un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione di una decisione. È possibile presentare un ricorso contro un provvedimento per l'esecuzione di una decisione soltanto sulla base del fatto che il titolo esecutivo non è esecutivo oppure del fatto che circostanze verificatesi dopo l'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno determinato l'estinzione dell'obbligazione. Un ricorso contro un provvedimento per l'esecuzione di una decisione non costituisce un ostacolo all'esecuzione della decisione da parte dell'organo giurisdizionale di primo grado.

Un organo giurisdizionale può posporre l'esecuzione di una decisione di propria iniziativa nel caso in cui la vita, la salute o lo sviluppo del minore siano gravemente compromessi dall'esecuzione della decisione. In risposta a un'istanza, un organo giurisdizionale può posporre l'esecuzione di una decisione emessa da un altro paese nel caso in cui quest'ultima sia oggetto di impugnazione nel paese che la ha emessa e può posporla fino a quando non viene presa una decisione in merito al ricorso. Un organo giurisdizionale differirà l'esecuzione di una decisione anche qualora ciò sia imposto da una normativa specifica.

Un organo giurisdizionale interromperà il procedimento di esecuzione di una decisione di propria iniziativa se:

a) il titolo esecutivo non è ancora diventato esecutivo;

b) il titolo esecutivo è stato revocato dopo che l'esecuzione della decisione è stata ordinata; qualora il titolo esecutivo sia stato modificato, l'organo giurisdizionale può continuare a dare esecuzione alla decisione ai sensi del titolo esecutivo modificato;

c) l'organo giurisdizionale ha dichiarato inammissibile l'esecuzione della decisione poiché esiste un altro motivo per il quale non è possibile dare esecuzione alla decisione;

d) circostanze verificatesi in seguito all'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno portato all'estinzione dell'obbligazione;

e) l'obbligazione è stata soddisfatta;

f) la decisione è stata eseguita.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Cfr. i punti 4 e 5. All'ufficiale giudiziario spetta la competenza di optare per un metodo di esecuzione che sia commisurato all'obbligazione oggetto di esecuzione e nel contesto della quale il valore dei beni del debitore pignorati corrisponda al valore dell'obbligazione. L'esecuzione può essere attuata soltanto nell'ambito del campo di applicazione del credito elencato nell'autorizzazione all'esecuzione e dei costi di esecuzione; ciò non si applica se l'esecuzione viene condotta tramite la vendita di beni mobili che non possono essere suddivisi oppure vendendo beni immobili quando il debitore non dispone di beni alternativi sufficienti ricorrendo ai quali può soddisfare il credito.

Un organo giurisdizionale deve altresì rifiutare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione se:

a) l'istanza o il titolo esecutivo violano la legge sull'esecuzione;

b) vi sono ragioni per le quali l'esecuzione dovrebbe essere interrotta;

c) il creditore o il debitore non sono i successori legittimi della persona riportata nel titolo esecutivo;

d) l'esecuzione viene proposta sulla base di un titolo esecutivo emesso nel contesto di un procedimento nel quale vi era un credito risultante da una fattura o un pagherò ed è emerso che il credito è stato generato in relazione a un contratto stipulato con un consumatore nel contesto del quale non erano state prese in considerazione le condizioni contrattuali inaccettabili, oppure la limitazione all'uso o l'inammissibilità dell'uso di una fattura o di un pagherò, oppure il fatto che il contratto sia contrario al buon costume, e ciò ha influenza sul credito;

e) il titolo esecutivo è stato emesso nel contesto di un procedimento nel quale non era possibile impugnare o riesaminare alcuna condizione contrattuale inaccettabile e l'esistenza di una condizione inaccettabile ha influenza sul credito oggetto di esecuzione che è sorto in relazione al contratto stipulato con il consumatore;

f) l'esecuzione deve essere svolta sulla base di un lodo arbitrale emesso nel contesto di una controversia che coinvolge consumatori, e:

1. la convenzione arbitrale raggiunta con il consumatore non soddisfa le condizioni stabilite in una normativa specifica;

2. il lodo arbitrale espresso nel contesto di una controversia in materia di consumo non è stato emesso da un arbitro che al momento del procedimento arbitrale era iscritto nell'elenco degli arbitri autorizzati a decidere in relazione a tale tipologia di controversie;

3. il lodo arbitrale nel contesto di una controversia in materia di consumo non è stato emesso da un collegio arbitrale istituito che al momento del procedimento arbitrale disponeva della licenza per decidere in relazione a controversie in materia di consumo;

4. il lodo arbitrale non soddisfa i dati specificati in una normativa specifica o è inapplicabile;

g) l'istanza include un credito per spese accessorie ricorrenti ed è stata depositata oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del titolo esecutivo e senza che al debitore sia stato richiesto di pagare il debito negli ultimi tre mesi prima del deposito dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, oppure senza che sia stato concluso un accordo con l'obbligato in merito al pagamento graduale del credito riconosciuto dal titolo esecutivo nel corso dei tre anni successivi alla data in cui il titolo esecutivo è diventato esecutivo;

h) l'esecuzione viene proposta sulla base di un titolo esecutivo che è un atto notarile che non soddisfa i requisiti di legge oppure l'obbligazione contenuta in detto atto viola la legge o è contrario al buon costume.

Nel corso dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale ha il diritto di chiedere all'ufficiale giudiziario spiegazioni o relazioni sull'andamento di ciascun caso di esecuzione assegnato a quest'ultimo e l'ufficiale giudiziario è tenuto a fornirli all'organo giurisdizionale entro il termine indicato. Di propria iniziativa l'organo giurisdizionale può altresì sostituire l'ufficiale giudiziario nel caso in cui quest'ultimo sia soggetto a una reiterata o grave violazione di un'obbligazione stabilita dalla legge sull'esecuzione o nella decisione dell'organo giurisdizionale. Prima di decidere di sostituire l'ufficiale, l'organo giurisdizionale prenderà in considerazione le dichiarazioni delle parti coinvolte nel procedimento e dell'ufficiale giudiziario stesso.

Nel caso in cui l'esecuzione venga svolta mediante il pignoramento dello stipendio, non è possibile dedurre un importo di base dallo stipendio mensile del debitore o da altri suoi redditi. Il governo definisce le modalità per il calcolo di tale importo di base nel quadro di un regolamento. Laddove l'esecuzione riguardi obbligazioni alimentari per un figlio minore, l'importo di base che non può essere detratto dallo stipendio mensile del debitore è pari al 70 % dell'importo di base di cui alla prima frase. Se l'esecuzione concerne una persona che lavora all'estero e il cui stipendio o salario vengono calcolati a tal fine utilizzando un coefficiente salariale o un metodo analogo, il metodo per il calcolo dell'importo di base è definito allo stesso modo e secondo lo stesso rapporto di tale salario o stipendio.

I fondi presenti su un conto corrente bancario fino a 165 EUR e i fondi che il debitore dichiara esplicitamente essere destinati a pagare gli stipendi dei suoi dipendenti non sono soggetti a esecuzione attuata ingiungendo il pagamento utilizzando i fondi presenti sul conto bancario. Qualora il debitore disponga di diversi conti, i fondi fino a 165 EUR su un unico conto bancario non sono soggetti all'esecuzione.

Rispetto agli oggetti posseduti dal debitore non è possibile attuare l'esecuzione nei confronti di quelli di cui l'obbligato necessita per soddisfare le necessità materiali proprie o della sua famiglia, oppure dei quali necessita per il suo lavoro o la sua impresa. L'esecuzione non si applica nemmeno nei confronti di quegli oggetti la cui vendita sarebbe contraria al buon costume.

Quanto segue è escluso dai procedimenti di esecuzione:

a) capi di abbigliamento, biancheria intima e calzature ordinari;

b) attrezzature per la casa essenziali, ossia i letti del debitore e dei suoi familiari, una tavola, sedie pari al numero dei membri della famiglia in esame, un frigorifero, un fornello, una piastra, un riscaldatore, combustibile, una lavatrice, piumoni e biancheria da letto, utensili da cucina standard, una radio;

c) animali domestici, diversi da quelli utilizzati nel contesto di un'impresa;

d) oggetti appartenenti al debitore dei quali egli necessita per svolgere il suo lavoro o per la sua impresa, fino a concorrenza di un importo pari a 331,94 EUR;

e) forniture mediche e altri oggetti dei quali il debitore necessita in considerazione di una malattia o disabilità fisica;

f) gli oggetti per i quali una normativa specifica prevede benefici in caso di esigenze materiali e benefici da prestazioni; i contributi finanziari previsti da una normativa specifica come risarcimento per una disabilità grave e misure di protezione dei minori di natura finanziaria previste da una normativa specifica;

g) un veicolo a motore del quale il debitore, che è una persona fisica, necessita per il trasporto privato e per soddisfare le esigenze di una persona fisica affetta da una disabilità grave e le esigenze della sua famiglia o dei suoi familiari;

h) anelli di fidanzamento e fedi nuziali;

i) contanti fino a 165 EUR;

j) libri di testo e giocattoli.

Sono esclusi dai procedimenti di esecuzione anche gli oggetti appartenenti a un terreno agricolo di un operatore commerciale unico, nel caso in cui la perdita degli stessi metterebbe in pericolo la coltivazione dei terreni agricoli o la continuazione delle attività di produzione vegetale e animale ai sensi di una normativa specifica, nonché gli animali da allevamento, quali ad esempio vacche da latte, giovenche, tori con pedigree, scrofe con pedigree, verri con pedigree, pecore e montoni con pedigree.

Restano esclusi dai procedimenti di esecuzione il patrimonio detenuto dal risparmiatore in un fondo pensione e il patrimonio detenuto dal partecipante in un fondo pensione complementare, corrispondenti all'importo dei contributi versati dal datore di lavoro per tale partecipante e le entrate risultanti dall'investimento degli stessi.

In vigore con effetto a partire dal 1° aprile 2017

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 03/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Finlandia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è la fase di attuazione di un obbligo emanato da un organo giurisdizionale o di titoli esecutivi direttamente eseguibili. Nella maggior parte dei casi, si tratta dell'esecuzione per il recupero dei debiti. Un altro importante provvedimento esecutivo è lo sfratto, ossia l'obbligo di lasciare un immobile o una sua parte. Tra i titoli esecutivi può rientrare anche un obbligo di trasferire un determinato bene a un terzo, così come un obbligo di compiere una determinata azione o un'ingiunzione a smettere di compiere una determinata azione. Anche il sequestro giudiziale o altre misure conservative possono essere eseguiti tramite esecuzione forzata. La National Enforcement Authority Finland è un'agenzia facente capo al ministero della Giustizia che svolge in maniera indipendente e imparziale le funzioni di esecuzione previste dalla legge.

Esecuzione in questioni relative alla legislazione sui minori

Nelle questioni riguardanti la normativa sui minori si ricorre all'esecuzione per l'applicazione delle ordinanze giudiziarie, ad esempio sulla consegna di un minore. Anche un accordo approvato dai servizi sociali può essere un titolo esecutivo. È opportuno rilevare che, in Finlandia, il diritto di visita è un diritto del minore e non del genitore. L'esecuzione di una decisione giudiziaria riguardo al diritto di affidamento e/o di visita di un minore è disciplinata dalla legge 619/1996 sull'esecuzione di decisioni in materia di affidamento di minori e diritto di visita, che si applica altresì all'esecuzione di eventuali ordinanze provvisorie. I provvedimenti di esecuzione sono effettuati come previsto dalla suddetta legge, anche nei casi in cui una sentenza o una decisione emessa all'estero sia eseguibile in Finlandia, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio.

Gli ufficiali giudiziari possono procedere all'esecuzione di un'ordinanza di affidamento se la decisione al riguardo è stata emessa nei tre mesi precedenti. In altre circostanze è necessario presentare al giudice una richiesta di emissione di un titolo esecutivo. Il giudice può respingere la domanda solo se l'esecuzione è contraria all'interesse superiore del minore. Nell'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento, il giudice obbliga l'altra parte a consegnare il minore al ricorrente a pena di una sanzione pecuniaria. In alternativa, è possibile che venga emessa un'ordinanza per il ritiro del minore da un determinato luogo. Nell'esecuzione dei provvedimenti in materia di visite, l'altra parte è tenuta a consentire le visite e ad adottare qualsiasi altra misura specifica ritenuta necessaria per renderle possibili.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

I recapiti della National Enforcement Authority Finland sono disponibili in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese sul sito web dell'Autorità.

In Finlandia gli ufficiali giudiziari sono funzionari statali. I ricorrenti non possono scegliere l'unità esecutiva o l'ufficiale giudiziario che si occuperà del loro caso: l'ordine in cui i casi sono trattati è deciso ex officio.

Le funzioni esecutive della National Enforcement Authority Finland sono svolte dalle unità esecutive.

La maggior parte dei casi di recupero dei debiti è gestita elettronicamente dalla Basic Enforcement Unit nazionale, modalità che evita la necessità di incontrare i debitori di persona.

Le cinque Extensive Enforcement Units regionali dell'Autorità sono responsabili della vendita dei beni confiscati e di altre funzioni esecutive più impegnative nelle loro rispettive giurisdizioni.

La Special Enforcement Unit nazionale svolge funzioni esecutive dispendiose in termini di tempo che richiedono molte indagini. Lavora a stretto contatto con altre autorità e contribuisce alla lotta all'economia sommersa e alla criminalità finanziaria.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Il procedimento esecutivo ha inizio quando il ricorrente presenta una domanda di esecuzione e, se necessario, allega una copia dei titoli esecutivi. Il ricorrente non è tenuto a versare in anticipo alcun importo per l'esecuzione.

Maggiori informazioni sulla procedura di presentazione della domanda in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese.

Le domande di esecuzione possono essere presentate elettronicamente utilizzando il servizio online seguente: Il link si apre in una nuova finestrahttps://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Una domanda di esecuzione può anche essere presentata in maniera tradizionale per iscritto o tramite un messaggio elettronico:

Attori finlandesi:

In finlandese: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle/ulosotonhakeminen.html

In svedese: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillborgenarer/utsokningsansokan_1.html

Modulo per la presentazione di una domanda di esecuzione da parte di ricorrenti stranieri (in inglese): Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/forms/enforcement.html

Domande via mail dall'estero: ulosotto.uo(at)oikeus.fi

Istruzioni per l'invio di un messaggio di posta elettronica sicuro (in inglese): Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/index/oikeuslaitos/submittingdocuments.html


Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a conformarsi alle sentenze giudiziali e agli altri titoli esecutivi previsti dalla legislazione e non possono esaminarne il contenuto. Per avviare un procedimento esecutivo, il ricorrente deve disporre di un titolo esecutivo definito dalla legge e l'esecutato deve essere assoggettato a un'obbligazione di pagamento. Gli ufficiali giudiziari verificano che il credito non sia scaduto dopo la pronuncia della sentenza, ad esempio per effetto del pagamento o della prescrizione. Il diritto dei titolari di garanzie (ad esempio, un'ipoteca) al pagamento è disciplinato in una disposizione a parte.

3.2 Le principali condizioni

In ambito civile e commerciale, l'esecuzione forzata si fonda generalmente su una sentenza o su un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria. Non è richiesto uno specifico ordine di esecuzione da parte dell'organo giurisdizionale. Fanno parte dell'autorità giudiziaria ordinaria i tribunali di circoscrizione quale il tribunale di primo grado e, a livello di impugnazione, le corti d'appello e la corte suprema. Anche un lodo arbitrale può costituire un titolo esecutivo. Nella prassi una base importante per l'esecuzione è costituita da un accordo in materia di alimenti omologato dalle competenti autorità comunali. La Finlandia non riconosce invece gli atti privati come titolo esecutivo.

Le sentenze impugnate sono eseguibili laddove l'attore fornisca la garanzia precisata dall'ufficiale giudiziario per i pregiudizi arrecanti danni al convenuto. Nessun importo può tuttavia essere erogato al ricorrente prima che i titoli esecutivi e le decisioni relative a pignoramento e sequestro divengano definitivi.

Le disposizioni principali sull'esecutività delle decisioni emesse al di fuori della Finlandia sono contenute nel diritto dell'UE (ad esempio il regolamento Bruxelles I (n. 44/2001) e il regolamento Bruxelles IIa (n. 2201/2003)), nonché nella convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nei paesi nordici. Ulteriori informazioni in materia di esecuzione transfrontaliera sono disponibili in finlandese, svedese e inglese Il link si apre in una nuova finestrasul sito web del ministero della Giustizia.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

All'inizio del procedimento esecutivo, il debitore è informato del procedimento e riceve un'ingiunzione di pagamento. Se il debitore non si conforma al decreto ingiuntivo e non si mette volontariamente in contatto con l'ufficio competente in materia di esecuzione ai fini del pagamento, l'ufficio competente in materia di esecuzione avvia un'indagine per determinare il reddito e il patrimonio del debitore a partire dai dati di registro.

Gli accertamenti bancari sono una parte fondamentale dell'attività di indagine. Nella maggior parte dei casi a essere sottoposti a pignoramento sono i redditi da lavoro dipendente e i depositi bancari. Al posto del trattenimento di una somma dallo stipendio a intervalli regolari, è anche possibile redigere un piano di rimborso. Le misure per l'accertamento del reddito e del patrimonio del debitore, così come altre indagini, sono disciplinate dalla legge. Ai sensi della legge gli ufficiali giudiziari godono di ampi diritti che li autorizzano ad accedere alle informazioni sulla situazione finanziaria del debitore da una serie di registri. Sono inoltre tenuti a reperire i beni appartenenti al debitore. I provvedimenti esecutivi devono essere attuati senza indebiti ritardi. Ad esempio, se il debitore percepisce un reddito da lavoro regolare, di norma il primo pagamento è versato al creditore entro due mesi circa dall'inizio del procedimento. Il debitore ha il diritto di impugnare la decisione. L'impugnazione tuttavia non sospende la riscossione del pagamento, salva decisione separata dell'organo giudiziario.

Le richieste possono avere ad oggetto un'esecuzione forzata totale o parziale. Qualora il credito non possa essere recuperato immediatamente, il creditore può anche chiedere alla National Enforcement Authority di sorvegliarlo per un periodo di due anni, attraverso la registrazione passiva. Non è necessario ricorrere a un avvocato o a un consulente legale per l'esecuzione.

Possono essere oggetto di pignoramento tutti i beni mobili e immobili del debitore che non sono protetti o che non sono contemplati dal diritto di esclusione, nonché i diritti, i crediti o gli oggetti di valore finanziario. Se il creditore ha optato per l'esecuzione forzata parziale, il pignoramento può riguardare solo beni che risultano da registri e che non è necessario liquidare. Laddove debbano essere liquidati, i beni pignorati vengono di norma venduti nell'ambito di vendite forzate, che in genere sono pubblicizzate sui giornali locali e online.

Link ad annunci di vendita:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.ulosottolaitos.fi/myynti-ilmoitukset/fi/index.html (in finlandese e svedese)

Il link si apre in una nuova finestrahttps://huutokaupat.com/ulosotto/

La legge finlandese in materia di esecuzione contiene anche una disposizione speciale, secondo cui l'ufficiale giudiziario della circoscrizione può decidere di non tenere conto di eventuali costruzioni artificiose relative ai beni. Una dichiarazione riguardo al fatto che i beni siano di proprietà di terzi non ostacola il pignoramento dei beni se:

  1. si accerta che lo status del terzo deriva da beni o accordi il cui status giuridico non corrisponde alla loro natura o finalità reale, considerando che l'autorità del debitore e quella di un proprietario sono equiparabili, gli atti del debitore sono equiparabili a quelli di un proprietario, così come i benefici dell'accordo per il debitore e altri fattori analoghi; e
  2. lo status giuridico è utilizzato chiaramente per evitare l'esecuzione o assicurare l'inaccessibilità dei beni per i creditori; e
  3. è poco probabile che il ricorrente riesca a recuperare gli importi dovutigli dal debitore entro un periodo di tempo ragionevole.

Non è tuttavia possibile procedere al pignoramento se il terzo coinvolto nell'accordo è ragionevolmente in grado di dimostrare che il pignoramento comporterebbe una violazione dei suoi diritti effettivi. L'ufficiale giudiziario è tenuto a informare come opportuno il debitore, il terzo e il ricorrente, ove necessario, a meno che ciò non complichi a dismisura l'esecuzione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Benché l'avvio del procedimento di esecuzione comporti alcuni effetti, sono il sequestro e il pignoramento che producono conseguenze giuridiche notevoli. A seguito del pignoramento dei beni il debitore non può distruggere, alienare né impegnare tali beni o disporne altrimenti a danno del creditore. Gli atti che violino tale divieto non hanno alcuna efficacia legale nei confronti del creditore. È tuttavia tutelato il cessionario o la terza parte in buona fede. L'ufficiale giudiziario ha ampio accesso alle informazioni ottenute non solo dal debitore, ma anche dai terzi, come ad esempio dalle banche. La banca, dopo essere stata informata in merito al blocco dei fondi bancari del debitore, può svincolare i fondi sul conto corrente del debitore solo a favore dell'ufficiale giudiziario. Il pagamento di un credito o di stipendi o salari in violazione del suddetto divieto configura un reato.

La proprietà degli oggetti cambia a seguito della vendita dei beni nel corso di un procedimento di esecuzione. Il ricavato della vendita al prezzo d'acquisto è trasferito al ricorrente il più rapidamente possibile.

I beni sono pignorati nei limiti di quanto necessario a soddisfare l'attore. Qualora l'esecuzione sia stata chiesta da più creditori o qualora sui beni pignorati siano costituite delle ipoteche, per esempio, il ricavato della vendita va a soddisfare i creditori in base all'ordine dei privilegi come previsto dalla legislazione. I contributi da versare allo Stato per l'esecuzione sono di norma posti a carico del debitore. Se il tentativo di esecuzione non ha esito positivo il creditore deve pagare un piccolo contributo per gli atti giudiziari. Allo stesso modo, il creditore dovrà versare una somma per il trasferimento dei fondi. Non è previsto il pagamento di alcuna somma per quanto riguarda i casi di crediti alimentari e la priorità è data al credito. I pagamenti versati al ricorrente possono variare di mese in mese, a seconda delle fluttuazioni del reddito del debitore e dell'importo del debito.

Maggiori informazioni sui contributi da versare per l'esecuzione in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Conformemente alla legislazione, gli ufficiali giudiziari devono svolgere le proprie funzioni in modo sollecito e senza indebiti ritardi. Se il debitore non dispone di beni o redditi sequestrabili o pignorabili, al creditore sarà comunicata l'inammissibilità della domanda per uno dei seguenti motivi: assenza di beni, assenza di beni e impedimento sconosciuto o ulteriore al recupero precisato a parte. In questi casi le informazioni su reddito e patrimonio sono sempre raccolte a partire dai registri principali. Il procedimento di esecuzione giunge quindi a conclusione. Tuttavia il creditore ha la possibilità di chiedere l'esecuzione in un secondo momento e, in tal caso, la situazione finanziaria del debitore sarà oggetto di ulteriori indagini. Ad esempio, il ricorrente può chiedere l'esecuzione di una decisione presentando in tempi brevi una nuova domanda, per garantire il pignoramento di fonti quali il rimborso d'imposta di fine anno percepito dal debitore. Il ricorrente può anche chiedere che il debito sia iscritto nel registro passivo. Qualora nel corso dell'istruttoria di un altro caso emerga che il debitore dispone di redditi o beni pignorabili o possa ricevere un rimborso d'imposta, nel procedimento esecutivo saranno considerati i debiti iscritti nel registro passivo. L'iscrizione passiva sarà valida per due anni dalla data di emissione del certificato di impedimento attestante la mancanza di mezzi.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Gli atti esecutivi o le decisioni dell'ufficiale giudiziario possono essere impugnati da chiunque ne sia leso nei propri diritti. Le impugnazioni sono presentate presso i tribunali di circoscrizione. Il periodo per la presentazione delle impugnazioni è di tre settimane, calcolate in genere dalla data della decisione o della sua notifica alla parte in questione.

L'impugnazione non interrompe in genere il procedimento di esecuzione, salvo diversa decisione dell'organo giurisdizionale. Se l'impugnazione è accolta, l'organo giurisdizionale annulla o modifica la decisione dell'ufficiale giudiziario. In alcuni casi anche gli stessi ufficiali giudiziari possono correggere eventuali errori manifesti.

Se la pronuncia su un'eccezione sollevata o su una richiesta azionata nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata richiede l'ampia assunzione di prove orali, il caso può dovere essere risolto tramite un procedimento civile dinanzi a un organo giurisdizionale (esecuzione contestata).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

La legislazione prevede divieti di esecuzione, ad esempio per motivi sociali. Esistono varie prestazioni di sicurezza sociale che sono impignorabili. Laddove il debitore nel procedimento sia una persona fisica, non si possono pignorare determinati oggetti, prestazioni e diritti previsti dalla legislazione. Inoltre non è possibile procedere al pignoramento di beni qualora, consideratone il valore e tenendo conto di altre circostanze, l'attore o gli attori riceverebbero solo un importo trascurabile una volta dedotte le spese di esecuzione, i compensi spettanti all'ufficiale giudiziario nonché i crediti dovuti sui beni.

La parte del reddito e del patrimonio del debitore che è protetta dalla legge deve sempre essere calcolata nei provvedimenti di esecuzione e nel programmare il pagamento. Si tratta dell'importo residuo per coprire i costi di sostentamento. Di norma può essere pignorato fino a un terzo del salario o dello stipendio netto del debitore. Le parti protette stabilite del reddito e del patrimonio, assieme a esempi, sono consultabili in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese sul sito web della National Enforcement Authority Finland.

I titoli esecutivi, in caso di imposizione di un obbligo di pagamento nei confronti di una persona fisica, restano esecutivi per 15 anni (termine di prescrizione del titolo esecutivo). Il termine di prescrizione è di 20 anni laddove il creditore indicato nel titolo esecutivo sia una persona fisica o se il credito è sorto in seguito a un reato per il quale il debitore è stato condannato alla reclusione o all'affidamento in prova al servizio sociale.

Il termine di prescrizione dei debiti pecuniari sulla base di un accordo con una persona fisica è di 20 o 25 anni. Il termine di prescrizione si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di titoli esecutivi per il recupero del credito. La disposizione si applica esclusivamente ai debiti pecuniari delle persone fisiche. Un debito pecuniario diventa prescritto al più tardi 20 anni dopo la sua scadenza. Il termine di prescrizione è di 25 anni se il creditore è una persona fisica.

Se una persona fisica dispone anche di titoli esecutivi per il recupero di un credito pecuniario sulla base di un accordo, il termine di prescrizione è calcolato secondo il termine di prescrizione che scade per primo.

Una sentenza o un altro titolo esecutivo non possono più essere oggetto di esecuzione forzata se il diritto soggiacente si è successivamente estinto in ragione dell'intervenuto pagamento, per prescrizione del credito o altra ragione.

Per ulteriori informazioni:

Sito web della National Enforcement Authority Finland in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese.

Sito web del ministero della Giustizia - Esecuzione delle sentenze civili: in Il link si apre in una nuova finestrafinlandese, Il link si apre in una nuova finestrasvedese e Il link si apre in una nuova finestrainglese

Codice di esecuzione inIl link si apre in una nuova finestra finlandese e Il link si apre in una nuova finestrasvedese

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 08/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Svezia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Casi di esecuzione ai sensi dell’utsökningsbalken (legge sull’esecuzione)

L’esecuzione si ha nel caso in cui un’autorità esecutiva imponga il rispetto di un’obbligazione decisa da un organo giurisdizionale o un altro organismo. Solitamente l’esecuzione si riferisce a un’obbligazione relativa al pagamento di una somma di denaro o al rilascio di un’abitazione. Un altro tipo di esecuzione si riferisce al sequestro o altre misure di sicurezza.

L’esecuzione che si riferisce a un’obbligazione di pagamento è attuata tramite pignoramento, nel contesto del quale è possibile pignorare i beni appartenenti al debitore. Ad esempio, se l’obbligazione impone a una persona di lasciare un’abitazione, l’esecuzione viene attuata mediante uno sfratto. In caso contrario, solitamente l’esecuzione prevede che l’autorità esecutiva ordini alla persona contro la quale è stata richiesta l’applicazione dell’esecuzione di compiere una determinata azione o di rispettare un’ingiunzione o qualche altro provvedimento. L’autorità esecutiva può imporre una sanzione pecuniaria.

Casi di esecuzione ai sensi della föräldrabalken (legge sulle relazioni figli-genitori)

L’esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori riguarda i provvedimenti volti ad attuare nella pratica quanto deriva da una decisione o un accordo in materia di affidamento, residenza, contatto con i figli o consegna degli stessi. L’organo giurisdizionale che decide in merito all’esecuzione può imporre una sanzione pecuniaria oppure ordinare alla polizia di provvedere al prelievo. Le stesse norme in materia di esecuzione si applicano quando viene data esecuzione a decisioni straniere in conformità con il regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II) nel caso in cui l’esecuzione riguardi la persona del minore. Tuttavia, se l’esecuzione concerne i beni o spese legali del minore, si applica la legge sull’esecuzione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

L’esecuzione viene attuata dalla Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese). Di conseguenza, tale Autorità di esecuzione decide, ad esempio, in merito al pignoramento. La responsabilità giuridica generale per l’azione spetta all’ufficiale giudiziario, mentre l’esecuzione effettiva viene solitamente gestita da altri funzionari (funzionari incaricati della gestione dell’esecuzione).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

Affinché sia possibile procedere con l’esecuzione, deve essere presente una sentenza o altro titolo esecutivo.

I seguenti titoli esecutivi possono costituire il fondamento di un’esecuzione:

  • una sentenza, un verdetto o una decisione emessi da un organo giurisdizionale;
  • una transazione che viene confermata da un organo giurisdizionale oppure un accordo di mediazione che è stato dichiarato esecutivo da un organo giurisdizionale;
  • un provvedimento approvato che commina una sanzione penale, un’ingiunzione di pagamento approvata o un provvedimento approvato che impone il pagamento di una sanzione pecuniaria per la violazione di norme;
  • un lodo arbitrale;
  • un impegno scritto, assunto alla presenza di due testimoni, relativo a pagamenti di obbligazioni alimentari ai sensi dell’äktenskapsbalken (legge sul matrimonio) e della legge sulle relazioni figli-genitori;
  • una decisione adottata da un’autorità amministrativa alla quale deve essere data esecuzione ai sensi di una disposizione specifica;
  • un documento che è esecutivo ai sensi di una disposizione specifica;
  • un verdetto o una decisione emessa dall’Autorità di esecuzione in relazione a un’ingiunzione di pagamento o all’assistenza per l’esecuzione, nonché ingiunzioni di pagamento europee che sono state dichiarate esecutive da tale Autorità.

Dopo che un titolo esecutivo è stato emesso, non vi più alcuna necessità che un organo giurisdizionale o un’altra autorità adotti ulteriori decisioni affinché sia possibile procedere con l’esecuzione.

Una parte significativa del lavoro svolto dall’Autorità di esecuzione consiste nell’ottenere informazioni sui beni del debitore. Il debitore è tenuto a fornire dettagli in merito ai suoi beni e a confermare in un modulo o nel corso di un interrogatorio che le informazioni fornite dallo stesso sono accurate, a pena di accuse penali. L’autorità può altresì ordinare al debitore di fornire tali informazioni, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria che sarà decisa dal tribunale ordinario, su richiesta dell’Autorità di esecuzione.

L’istanza per l’ottenimento dell’esecuzione può essere presentata sia verbalmente sia per iscritto. Un’istanza verbale richiede che il richiedente (la persona che richiede l’esecuzione) compaia dinnanzi all’Autorità di esecuzione. Un’istanza scritta deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante.

I costi per lo Stato nei casi di esecuzione (costi di gestione) sono coperti dall’addebito di oneri (diritti di esecuzione). Solitamente i costi di gestione sono addebitati al convenuto nel contesto del caso (la controparte del richiedente) nel momento in cui viene effettuata l’esecuzione, laddove possibile. Tuttavia, in generale il richiedente è responsabile per detti costi nei confronti dello Stato. Possono applicarsi eccezioni alla norma in merito alla responsabilità del richiedente, ad esempio, nella maggior parte dei casi volti a ottenere pagamenti di obbligazioni alimentari.

La norma generale prevede che vengano addebitati dei costi di base per ogni titolo esecutivo per il quale si richiede l’esecuzione. In un caso di esecuzione relativo a un credito vantato ai sensi del diritto privato, il costo di base ammonta a 600 SEK.

Altri diritti che possono essere riscossi sono quelli relativi alla preparazione dell’esecuzione e alla vendita, nonché oneri speciali.

Casi di esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori

L’esecuzione può essere basata su una decisione di un organo giurisdizionale ordinario in materia di affidamento, residenza, contatto con i figli o consegna degli stessi. Inoltre, l’esecuzione può fondarsi altresì su un accordo in materia di affidamento, residenza o contatto stipulato dai genitori e approvato dal dipartimento degli affari sociali. In Svezia è possibile dare esecuzione anche alle decisioni straniere. Questo è ad esempio il caso di una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi del regolamento Bruxelles II.

Le decisioni in materia di esecuzione sono prese dai tribunali ordinari. Solitamente l’istanza per l’esecuzione viene depositata presso il tribunale ordinario del luogo in cui vive il figlio. Se il figlio non risiede in Svezia, l’istanza deve essere presentata presso lo Stockholms tingsrätt (tribunale ordinario di Stoccolma).

L’istanza può essere presentata, ad esempio, da un genitore presso il quale il figlio si deve trasferire o con il quale il figlio deve avere contatti.

Nel trattare il caso, l’organo giurisdizionale può emettere un’istruzione speciale a qualcuno che opera nei servizi sociali affinché cerchi di convincere la persona affidataria del figlio a compiere volontariamente quanto specificato nella decisione o nell’accordo. Qualora la questione abbia carattere di urgenza, l’organo giurisdizionale o le autorità di polizia possono decidere che sia necessario occuparsi del minore immediatamente. L’organo giurisdizionale può imporre una sanzione pecuniaria oppure ordinare il prelievo da parte della polizia al fine di attuare l’esecuzione.

La presentazione di un’istanza di esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori non è soggetta all’addebito di spese. Ciascuna delle parti può tuttavia essere tenuta a pagare le spese della controparte nel caso. La parte che ha generato i costi da sostenere per il prelievo e la cura del minore può essere tenuta a corrispondere tali spese allo Stato.

3.2 Le principali condizioni

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

In alcuni casi, vi possono essere ostacoli all’esecuzione. Questo può avvenire ad esempio se il titolo esecutivo è così vago da non poter essere utilizzato come fondamento per l’esecuzione.

Un altro scenario potrebbe essere quello in cui la persona alla quale viene ordinato di compiere un’azione tramite una sentenza ha soddisfatto l’obbligazione imposta da tale sentenza come, ad esempio, il pagamento di un determinato importo.

Un altro caso potrebbe essere quello in cui la persona alla quale viene ordinato di compiere un’azione vanta una domanda riconvenzionale nei confronti della parte che richiede l’esecuzione, ossia deposita un’obiezione di compensazione. La compensazione costituisce un ostacolo all’esecuzione nel caso in cui l’Autorità di esecuzione rilevi che la domanda riconvenzionale è stata presentata a fronte di un titolo esecutivo valido oppure si basa su un titolo di credito scritto.

Anche qualora il debitore asserisca che vi sono altre questioni tra le parti che costituiscono un ostacolo all’esecuzione e tale obiezione non possa essere scartata a priori, l’esecuzione non può essere effettuata. Un esempio potrebbe essere costituto da obiezioni rispetto a un termine di prescrizione.

Se un titolo esecutivo viene revocato da un organo giurisdizionale, l’esecuzione deve essere interrotta immediatamente.

In alcuni casi, un organo giurisdizionale può altresì ordinare che un procedimento di esecuzione in corso debba scadere (questa eventualità è nota come azione inibitoria).

Casi di esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori

Il presupposto prevede che ciò che viene stabilito in una decisione o in un accordo sia conforme all’interesse superiore del minore. L’organo giurisdizionale non può riesaminare la decisione o l’accordo come parte della revisione dell’esecuzione e l’alternativa principale consiste nel provvedere all’esecuzione volontariamente. Nel caso in cui si renda necessaria qualsiasi misura obbligatoria, l’imposizione di una sanzione pecuniaria rappresenta l’opzione più probabile. Il prelievo fisico può essere utilizzato solo come ultima ipotesi.

Alle volte possono esservi degli ostacoli all’esecuzione come ad esempio nel caso in cui il minore sia malato.

Se il minore ha raggiunto un’età e un livello di maturità tali da volere che i suoi desideri debbano essere presi in considerazione, l’esecuzione non può essere effettuata contro la volontà del minore, a meno che l’organo giurisdizionale non ritenga che ciò sia necessario nell’interesse superiore del minore. L’organo giurisdizionale dovrebbe altresì respingere l’esecuzione nel caso in cui sia chiaro che la stessa sarebbe in contrasto con l’interesse superiore del minore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

Affinché sia possibile pignorare dei beni è necessario che siano rispettate alcune condizioni. I beni devono:

  • appartenere al debitore;
  • essere trasferibili;
  • avere un certo valore monetario.

Il pignoramento può essere utilizzato nei confronti di beni di qualsiasi tipo. Solitamente le norme in materia di beni soggetti a beneficium si applicano soltanto alle persone fisiche. Possono essere pignorati tanto i beni immobili quanto quelli mobili.

Con beni mobili non si intendono soltanto i possedimenti personali (ad esempio auto, imbarcazioni e altri effetti), ma anche i beni (ad esempio saldi bancari) e i diritti di varia natura (ad esempio diritti d’uso o azioni di un patrimonio di un defunto).

Anche i guadagni, le pensioni, ecc. possono essere oggetto di pignoramento.

Alcuni beni non possono essere pignorati. Questo è il caso di beni soggetti a beneficium. Solitamente le norme in materia di beni soggetti a beneficium si applicano soltanto alle persone fisiche. Nei beni soggetti a beneficium rientrano ad esempio:

  • vestiti e altri oggetti a uso personale del debitore, di modico valore;
  • mobili, elettrodomestici e altre attrezzature necessarie per gestire e mantenere una casa;
  • strumenti e altre attrezzature necessari per il sostentamento del debitore o per la sua formazione professionale;
  • oggetti personali, quali medaglie e trofei sportivi, che presentano un valore personale così elevato per il debitore che non sarebbe ragionevole pignorarli.

I beni possono anche essere protetti contro il pignoramento ai sensi della normativa specifica. Questa potrebbe ad esempio essere la situazione che si verifica in caso di compensazione.

Il pignoramento dello stipendio può applicarsi soltanto all’importo in eccesso rispetto alla somma della quale il debitore necessita per mantenere sé stesso e la sua famiglia.

A questo proposito, alcuni crediti hanno priorità su altri. Un credito relativo a obbligazioni alimentari avrà priorità rispetto ad altri crediti.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

Dopo che i beni sono stati pignorati, il debitore non avrà lo stesso controllo sugli stessi che aveva in precedenza. Il debitore non può utilizzare i beni in maniera lesiva nei confronti del richiedente, trasferendoli o disponendone altrimenti, a meno che l’Autorità di esecuzione non gli abbia permesso di procedere in tal senso a fronte di motivi specifici, previa consultazione del richiedente.

Chiunque faccia un uso illecito di beni pignorati può incorrere in sanzioni penali.

Una decisione in materia di pignoramento conferisce diritti di priorità sui beni.

Nel contesto di un caso di esecuzione, una terza parte deve indicare se il debitore vanta dei crediti nei suoi confronti o ha altri affari con la stessa che possano essere rilevanti ai fini della valutazione dei beni posseduti dal debitore che possono essere pignorati. L’obbligo di informazione si applica anche a qualsiasi terza parte che sia in possesso di beni del debitore, ad esempio in virtù di un pegno o un deposito. Ad esempio una banca è tenuta a fornire dettagli in merito ai conti bancari, alle cassette di sicurezza o ad altri beni del debitore soggetti alla custodia della banca. Anche parenti e amici del debitore sono soggetti all’obbligo di informazione.

Terze parti possono essere invitate a fornire informazioni verbalmente o per iscritto e, se necessario, terze parti possono essere convocate per un interrogatorio. Le stesse possono essere obbligate a rispettare tale richiesta, pena una sanzione pecuniaria o una pena detentiva.

I beni pignorati possono essere soggetti a vendita forzata da parte dell’Autorità di esecuzione senza indugio. Solitamente le vendite forzate avvengono tramite aste pubbliche, tuttavia alle volte possono essere organizzate privatamente.

Le somme di denaro ricevute nei casi di esecuzione devono essere comunicate e versate al richiedente il più rapidamente possibile.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

Non esiste alcun limite di tempo massimo per la validità di una decisione in materia di pignoramento. Tuttavia, la normativa presume che i beni pignorati vengano venduti senza ritardi; cfr. 3.2.

Se possibile, lo sfratto deve avvenire entro quattro settimane dal momento in cui i documenti necessari raggiungono l’Autorità di esecuzione.

Casi di esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori

Una decisione in materia di esecuzione entra in vigore immediatamente, salvo diversa indicazione, e si applica fino a quando non verrà stabilito diversamente. Solitamente il provvedimento che commina una sanzione pecuniaria indica un’azione che deve essere svolta entro un determinato arco di tempo, ad esempio, il minore deve essere consegnato al richiedente. Una decisione in materia di esecuzione in relazione a contatti solitamente indica quando possono avvenire tali contatti e, di norma, si applica per qualche mese a venire.

Una decisione in materia di esecuzione non impedisce che possa essere esaminata una nuova istanza.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Casi di esecuzione ai sensi della legge sull’esecuzione

In generale le decisioni adottate dall’Autorità di esecuzione sono soggette a ricorso. Un ricorso nei confronti di un tribunale ordinario deve essere presentato presso l’Autorità di esecuzione.

La persona interessata dalla decisione può presentare ricorso contro la decisione dell’Autorità di esecuzione nel caso in cui quest’ultima si sia espressa in maniera sfavorevole alla persona interessata. Le decisioni in materia di pignoramento dello stipendio possono essere soggette a ricorso senza dover rispettare uno specifico termine di decadenza. Si può presentare ricorso nei confronti di decisioni in materia di pignoramento di altri beni entro tre settimane dalla loro notifica. Terze parti possono presentare ricorso nei confronti di tale pignoramento senza essere soggette a uno specifico termine di decadenza.

Il tribunale ordinario può decidere che per il momento non debba essere intrapresa nessuna azione di esecuzione (questa eventualità è chiamata azione inibitoria) oppure, se rileva che vi siano motivi specifici per procedere in tal senso, che un’azione già intrapresa debba essere revocata.

Casi di esecuzione ai sensi della legge sulle relazioni figli-genitori

La decisione del tribunale ordinario in materia di esecuzione può essere impugnata dinanzi all’organo giurisdizionale competente per il ricorso. I ricorsi devono essere depositati per iscritto presso il tribunale ordinario. Il termine per la presentazione di ricorsi è di tre settimane.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

La legge sull’esecuzione contiene disposizioni che limitano la possibilità di effettuare l’esecuzione, ad esempio al fine di tutelare il debitore. In misura limitata, il debitore può impedire lo svolgimento dell’esecuzione presentando un’opposizione nei confronti della stessa, ad esempio perché è decaduta. Gli esempi più comuni di limitazioni in materia di esecuzione prevedono che alcune proprietà e alcuni beni siano esclusi dal pignoramento in considerazione delle esigenze del debitore. Il pignoramento di beni materiali può, ad esempio, escludere quello che è noto come “beneficium” (“bene non pignorabile”), come un appartamento che rappresenta la dimora permanente del debitore e le somme di denaro delle quali il debitore necessita per il suo sostentamento immediato. Il pignoramento dello stipendio escluderà un “importo di riserva” destinato a coprire le normali spese di sostentamento e le spese di alloggio del debitore.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Inghilterra e Galles

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un'azione autorizzata dall'organo giurisdizionale, messa in atto affinché un debitore esecutato adempia ai provvedimenti emessi dall'organo giurisdizionale.

Nel sistema giuridico dell'Inghilterra e del Galles, la scelta del provvedimento esecutivo spetta interamente al creditore procedente.

Nella scelta del provvedimento di cui avvalersi il creditore deve prendere in considerazione se:

  • il convenuto potrà soddisfare il credito e farsi carico delle spese di giudizio;
  • il convenuto ha debiti nei confronti di altre parti o sia oggetto di altre condanne comminate dalle County court (tribunali di contea);
  • il convenuto possiede beni o attività che possono essere pignorati e venduti all'asta;
  • il convenuto ha un'occupazione professionale;
  • il convenuto ha altre fonti di guadagno, ad esempio redditi da investimento;
  • il convenuto ha un conto presso una banca, una società di credito edilizio o altri istituti;
  • il convenuto possiede beni di proprietà (una casa);
  • il convenuto vanta crediti nei confronti di terzi.

Di seguito sono riportate informazioni sui diversi tipi di provvedimenti esecutivi. Il creditore procedente dovrebbe scegliere il provvedimento che gli offre maggiori probabilità di recuperare il credito vantato.

L'organo giurisdizionale non può assicurare che il creditore procedente recupererà il proprio denaro e ciascuna azione intrapresa comporta spese di giudizio. Anche se le spese saranno aggiunte al credito già dovuto dal convenuto, l'organo giurisdizionale non potrà restituire quanto già corrisposto dal creditore laddove questi non recuperi l'importo dovuto dal convenuto. Ulteriori informazioni sono reperibili nell'Il link si apre in una nuova finestraopuscolo sulle procedure di esecuzione.

I creditori possono trovare informazioni nella guida Il link si apre in una nuova finestraProporre una domanda giudiziale per il recupero del credito.

I debitori possono trovare informazioni generali nelle guide seguenti:

Il link si apre in una nuova finestraSentenze delle County court in materia di debiti

Il link si apre in una nuova finestraRispondere a una domanda giudiziale per il recupero del credito

Il link si apre in una nuova finestraProporre una domanda giudiziale per il recupero del credito

Di seguito sono presentati i tipi di procedure esecutive.

Ordinanza di pignoramento dei beni (in precedenza chiamato come Distraint (esecuzione extragiudiziale)/Execution (esecuzione giudiziaria))

Questa procedura esecutiva prevede il pignoramento dei beni ai fini di una possibile sottrazione e della successiva vendita all'incanto per ripagare un debito riconosciuto mediante sentenza.

Per ottenere l'esecuzione mediante pignoramento dei beni occorre presentare all'organo giurisdizionale una domanda di emissione di un warrant of control (titolo esecutivo emesso dalle County court). Tale titolo esecutivo sarà utile soltanto se il convenuto:

  • possiede un quantitativo sufficiente di beni all'indirizzo indicato dal creditore procedente da vendere all'asta per recuperare il denaro;
  • dispone dell'intero ammontare indicato nel titolo (per bloccare la vendita dei beni).

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere il titolo esecutivo, il convenuto deve:

  • non avere corrisposto l'importo che gli è stato imposto di pagare;
  • non avere corrisposto almeno uno dei pagamenti.

Non sempre gli ufficiali giudiziari possono procedere alla sottrazione e alla vendita dei beni del convenuto. Non possono ad esempio sottrarre oggetti domestici indispensabili, strumenti di lavoro o beni soggetti ad acquisto rateale o a contratti di noleggio. L'ufficiale giudiziario non preleverà i beni del convenuto se il loro valore non è sufficiente a pagare il titolo esecutivo una volta detratte le spese di sottrazione e vendita dei beni. I beni venduti all'asta spesso sono acquistati a un prezzo corrispondente soltanto a una parte del loro valore originale. Inoltre, i beni del convenuto possono anche essere già stati pignorati da ufficiali giudiziari intervenuti in virtù di un altro titolo esecutivo.

Ulteriori informazioni sui titoli esecutivi emessi dalle County court sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

Ordinanza di pignoramento dello stipendio

Questa procedura esecutiva consente di ottenere un'ordinanza che prevede la detrazione di una somma fissa dalla remunerazione o dallo stipendio del debitore esecutato in ciascun giorno di versamento degli stessi. La somma detratta è trasmessa direttamente al creditore procedente.

Affinché sia possibile emettere un'ordinanza di pignoramento dello stipendio, il convenuto deve avere un'occupazione da dipendente. L'ordinanza non può essere emessa se il convenuto è disoccupato o lavoratore autonomo. Inoltre, se le spese di sostentamento del convenuto sono superiori al suo guadagno, l'organo giurisdizionale può non essere in grado di emettere un'ordinanza di questo tipo oppure dovrà emettere un'ordinanza che prevede il rimborso solo in rate di piccola entità.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento dello stipendio sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

Ordinanze di pignoramento immobiliare - incluse le ordinanze di vendita e di interdizione

Un charging order (ordinanza di pignoramento immobiliare) impedisce al convenuto di vendere i propri beni (quali beni immobili, terreni o investimenti) senza pagare quanto dovuto al creditore procedente. Il creditore procedente viene pagato o dai proventi della vendita, al momento della vendita della proprietà, oppure con quelli dell'estate (diritto di godimento simile alla proprietà), al decesso del debitore esecutato. Questo procedimento può includere anche due ulteriori tipi di ordinanze giudiziarie. La prima è l'order for sale (ordinanza di vendita), con cui l'organo giurisdizionale può imporre la vendita degli immobili oggetto dell'ordinanza di pignoramento immobiliare. La seconda è l'order for stop (ordinanza di interdizione), che impedisce al debitore esecutato di disporre di beni immobili per evitare che venga avviato un procedimento di esecuzione immobiliare nei suoi confronti.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento immobiliare sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

Ordinanze di pignoramento presso terzi (note in precedenza come garnishee proceedings)

Con questo metodo di esecuzione si ottiene un'ordinanza con la quale, per ordine dell'organo giurisdizionale, i conti bancari del debitore esecutato vengono congelati. In seguito al creditore procedente è trasferito automaticamente un importo idoneo a soddisfare il debito. Se sul conto in banca non vi sono fondi sufficienti per rimborsare tutto il debito, i fondi disponibili possono essere utilizzati per ripagare almeno parzialmente l'importo dovuto.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze di pignoramento presso terzi sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

Questo Il link si apre in una nuova finestravideo fornisce ulteriori informazioni.

Procedure fallimentari

Laddove l'importo dovuto sia di almeno 5 000 GBP, il creditore procedente può anche chiedere una dichiarazione di fallimento del convenuto. I procedimenti di questo genere possono essere avviati sia presso la County court che presso l'High Court (Alta Corte). Si tratta a ogni modo di procedimenti che potrebbero essere costosi.

Ordinanze che dispongono la richiesta di informazioni (chiamate in precedenza oral examinations)

Sebbene non costituisca in quanto tale un provvedimento di esecuzione, questa procedura consente di interrogare i debitori esecutati per ottenere informazioni sulla loro situazione patrimoniale, al fine di consentire al creditore procedente di compiere una scelta più avveduta sulla procedura esecutiva da utilizzare.

Ulteriori informazioni sulle ordinanze che dispongono la richiesta di informazioni sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In Inghilterra e in Galles le autorità competenti in materia di esecuzione sono la High Court (Alta Corte), la county court (tribunale di contea) oppure le Magistrates' court. L'High Court e la County court pronunciano sentenze, mentre le Magistrates' court emettono ordinanze in materia di responsabilità destinate alle autorità locali.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Hanno forza esecutiva sia le decisioni giudiziarie che quelle stragiudiziali. Non sempre è necessario presentare domanda per ottenere un'ordinanza dell'organo giurisdizionale che autorizzi l'esecuzione. Nei casi riguardanti il mancato pagamento di canoni di affitto, imposte, dazi doganali, accise e multe per divieto di sosta o parcheggio, è possibile avviare un procedimento per il pignoramento di beni senza che sia necessario ottenere una previa autorizzazione giudiziaria.

Sia la County court che l'High Court sono competenti dell'esecuzione per le cause di cui hanno emesso la sentenza. È tuttavia opportuno ricordare che gli ufficiali giudiziari della County court non possono procedere all'esecuzione di importi superiori a 5 000 GBP (fatta salva l'esecuzione delle convenzioni disciplinate dal Consumer Credit Act 1974 (legge del 1974 sul credito al consumo), cui può essere data esecuzione soltanto dalle County court). Le sentenze della County court riguardanti importi superiori a 5 000 GBP devono essere deferite all'High Court affinché l'esecuzione sia messa in atto da un funzionario incaricato dell'esecuzione. I funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione non hanno competenza per l'esecuzione di sentenze di valore inferiore a 600 GBP.

Esiste una procedura in base alla quale i creditori procedenti possono scegliere di deferire le sentenze della County court per importi tra 600 GBP e 5 000 GBP all'High Court ai fini dell'esecuzione forzata. È inoltre opportuno notare che l'High Court non prevede alcuna procedura di pignoramento dello stipendio, per la quale è necessario rivolgersi a una County court.

Se un credito è stato emesso utilizzando il sito web per le procedure di recupero dei crediti Il link si apre in una nuova finestraMoney Claim Online, la richiesta di emissione di un titolo esecutivo può essere presentata anche online.

Status, ruoli, responsabilità e poteri dei funzionari incaricati dell'esecuzione

  • Funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione (in precedenza, gli sceriffi) - Dal 1 aprile 2004 i funzionari dell'High Court e incaricati dell'esecuzione si occupano dell'esecuzione dei titoli esecutivi emessi dall'High Court. Specializzati nelle procedure di esecuzione, vengono nominati dal Lord Chancellor (Gran Cancelliere) per la messa in atto di provvedimenti esecutivi in alcuni distretti postali. Per ottenere l'idoneità per lo svolgimento di questa funzione, devono soddisfare numerosi criteri, riguardanti aspetti quali le qualifiche, l'integrità finanziaria, l'appartenenza a un'associazione professionale, l'impegno per la diversità e per l'applicazione di un'adeguata procedura di condotta e disciplina. I funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione sono responsabili dell'esecuzione delle sentenze delle County court quando il credito vantato supera 600 GBP e il creditore sceglie di affidare la riscossione del debito all'High Court.
  • Gli ufficiali giudiziari delle County court, che sono dipendenti dell'Ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà e pertanto funzionari pubblici, si occupano dell'esecuzione delle sentenze e/o delle ordinanze emesse e registrate nelle County court. Sono responsabili dell'esecuzione dei titoli esecutivi emessi dalle County court, della riacquisizione di terreni mediante titoli esecutivi di possesso e del recupero di beni mediante titoli esecutivi di restituzione dei beni. Svolgono inoltre altre mansioni, tra cui la notificazione e comunicazione personale di atti e mandati di rinvio a giudizio.
  • Gli ufficiali giudiziari certificati sono agenti esecutivi privati autorizzati da un giudice della County court. Si occupano del sequestro dei beni di un inquilino da parte di un locatore per il recupero di canoni di affitto arretrati senza l'intervento del giudice. Sono altresì autorizzati, in base a una serie di altre leggi, all'attuazione di procedure esecutive per altri debiti specifici, quali le imposte comunali, le aliquote non nazionali, ecc.
  • Magistrates' Court: gli agenti civili per l'esecuzione sono responsabili dell'esecuzione delle ordinanze delle Magistrates' court. Possono procedere al sequestro e alla vendita di beni per recuperare l'importo dovuto in seguito a una multa o a una sanzione relativa alla pena a lavori di pubblica utilità. Possono anche dare esecuzione a mandati di arresto, rinvio a giudizio, detenzione e controllo emessi dalle Magistrates' court in base ai diversi statuti, inclusi quelli relativi all'applicazione di multe e pene a lavori di pubblica utilità. Alcune Magistrates' court possono scegliere di affidare le attività di esecuzione agli ufficiali giudiziari certificati.

Ricorso ad avvocati o altri professionisti del diritto

Il creditore non è obbligato in alcun modo a presentare la domanda di esecuzione tramite un avvocato o altri professionisti del diritto.

Le procedure di esecuzione possono tuttavia essere complesse, in particolare dinanzi all'High Court. I creditori possono quindi scegliere di avvalersi della consulenza di un avvocato, di un centro legale o del Il link si apre in una nuova finestra"Citizens' Advice Bureau" (Ufficio di consulenza ai cittadini) prima di avviare una procedura esecutiva.

Spese per l'esecuzione

Le spese di giudizio variano a seconda della procedura esecutiva. Come menzionato in precedenza, anche se l'organo giurisdizionale aggiungerà tali spese al credito già dovuto dal convenuto, non potrà restituire quanto già corrisposto dal creditore laddove questi non ottenga l'importo dovutogli dal convenuto. Le spese in vigore per i provvedimenti di esecuzione sono pubblicate sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia.

3.2 Le principali condizioni

Come menzionato in precedenza, in Inghilterra e in Galles la scelta della procedura esecutiva cui ricorrere spetta interamente al creditore procedente. I creditori responsabili che hanno ottenuto una sentenza valida degli organi giurisdizionali e non hanno ancora ricevuto il pagamento dovuto, possono fare eseguire la sentenza con i mezzi più appropriati a loro disposizione. Pertanto, finché una sentenza valida è in vigore e viene presentata una domanda adeguata, l'organo giudiziario è tenuto a dare seguito alle volontà del creditore e a utilizzare il metodo di esecuzione scelto da questo ultimo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I provvedimenti esecutivi possono avere ad oggetto i beni seguenti:

  • conti bancari, con il ricorso alla procedura di pignoramento presso terzi;
  • beni mobili materiali, con il ricorso al pignoramento dei beni mobili;
  • mezzi di trasporto registrati, con il ricorso al pignoramento dei beni mobili;
  • beni immobili, con il ricorso alla procedura di pignoramento immobiliare;
  • retribuzioni o stipendi, con il ricorso al pignoramento dello stipendio.

L'ufficiale giudiziario può pignorare soltanto beni di proprietà esclusiva o indivisa del convenuto. Non possono essere assoggettati a esecuzione i beni seguenti:

a) oggetti o attrezzature (ad esempio, strumenti, libri, telefoni, apparecchiature informatiche e veicoli) che sono necessari per l'uso personale del debitore nella propria occupazione, impresa, attività commerciale, professione, studio o istruzione, a meno che il valore complessivo degli oggetti o attrezzature esentati da esecuzione non superi in ogni caso 1 350 GBP;

b) gli indumenti, la biancheria da letto, i mobili, gli elettrodomestici, gli oggetti e le attrezzature ragionevolmente necessari per soddisfare le esigenze domestiche di base del debitore e di ogni membro della sua famiglia, inclusi (ma non esclusivamente):

i) un fornello o un forno a microonde;

ii) un frigorifero;

iii) una lavatrice;

iv) un tavolo da pranzo abbastanza grande, nonché un numero sufficiente di sedie, per il debitore e ogni membro della sua famiglia;

v) letti e biancheria da letto sufficienti per il debitore e ogni membro della sua famiglia;

vi) un telefono fisso o, in mancanza di una linea fissa, un telefono cellulare o uno smartphone che possa essere utilizzato dal debitore o dai membri della sua famiglia;

vii) qualsiasi oggetto o dispositivo ragionevolmente necessario per:

le cure mediche del debitore o di qualsiasi membro della sua famiglia;

la sicurezza delle persone nell'abitazione;

la sicurezza dell'abitazione (ad esempio, un sistema di allarme) e all'interno dell'abitazione;

viii) un numero sufficiente di lampade, stufe o altri apparecchi per l'illuminazione o il riscaldamento, per soddisfare le necessità di base in termini di riscaldamento e illuminazione nell'abitazione del debitore;

ix) qualsiasi articolo o dispositivo ragionevolmente necessario per l'assistenza di:

minori;

disabili;

anziani;

c) cani da assistenza (inclusi i cani guida per persone affette da cecità o ipovedenti, da sordità o ipoudenti e per disabili), cani da pastore, cani da guardia o animali domestici;

d) un veicolo con contrassegno disabili in corso di validità perché utilizzato per il trasporto di un disabile oppure perché sussistono ragionevoli motivi per ritenere che lo sia;

e) un veicolo (di proprietà pubblica o meno) utilizzato o per il quale vi sono ragionevoli motivi di ritenere che sia utilizzato per attività di polizia, vigili del fuoco o ambulanze;

f) un veicolo con contrassegno in corso di validità della British Medical Association (associazione dei medici britannica) o di altri organismi di soccorso medico perché utilizzato per finalità di emergenza sanitaria oppure perché esistono ragionevoli motivi di ritenere che venga utilizzato a tal fine.

Qualsiasi bene prelevato dal funzionario incaricato dell'esecuzione deve permettere il recupero di denaro al momento della vendita all'asta. I funzionari incaricati dell'esecuzione non preleveranno i beni laddove ritengano non siano sufficienti per pagare il necessario per il titolo esecutivo una volta detratte le spese per la loro sottrazione e vendita all'asta.

Per il pignoramento dello stipendio, l'organo giurisdizionale terrà conto di quanto necessario al convenuto per l'acquisto di prodotti alimentari, il pagamento dell'affitto o del mutuo e per i beni di prima necessità, nonché per il pagamento delle normali bollette, ad esempio per l'energia elettrica. Tale importo è chiamato "protected earnings rate" (limite di pignorabilità dello stipendio). Laddove il convenuto guadagni più del limite di pignorabilità dello stipendio, l'ordinanza verrà emessa.

Per le ordinanze di pignoramento presso terzi, un debitore esecutato che non possa prelevare denaro dal proprio conto presso una banca o società di credito edilizio e sostenga che di conseguenza sia difficile per sé o il proprio nucleo familiare farsi carico delle spese di sostentamento ordinarie può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un hardship payment order (ordinanza di finanziamento per circostanze eccezionali), che consente di effettuare uno o più pagamenti a persone specifiche.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Sia per i debitori che per i terzi sono previste sanzioni per oltraggio alla corte in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalle ordinanze giudiziarie li espone a sanzioni per oltraggio alla corte. Le sanzioni che possono essere comminate per oltraggio alla corte includono il "purging contempt" (annullamento dell'oltraggio), ossia una procedura di scuse al giudice in pubblica udienza, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la reclusione fino a 14 giorni.

Le banche sono tenute a rispettare determinati obblighi per quanto riguarda la divulgazione di informazioni e il pignoramento dei conti bancari. Alla ricezione di un'ordinanza di pignoramento presso terzi destinata a uno dei suoi clienti, la banca non è tenuta a rivelare l'importo totale detenuto sul conto. Può dichiarare che il conto è senza fondi, che non ci sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo ma pagarne una parte o che ci sono fondi sufficienti per soddisfare tutto il credito vantato. Esistono norme in materia di protezione di dati molto rigide che disciplinano il tipo di informazioni che la banca può fornire, oltre a quelle summenzionate.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

In ciascun provvedimento emesso è specificato il termine fissato per fornire le informazioni pertinenti o adempiere all'ordinanza dell'organo giurisdizionale, nonché le sanzioni massime applicabili in caso di mancato adempimento.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

I provvedimenti di esecuzione omologati dagli organi giurisdizionali (ordinanze di pignoramento immobiliare, di pignoramento dello stipendio e di pignoramento presso terzi) prevedono tutti un procedimento a due fasi. La fase intermedia del procedimento è semplicemente una procedura giudiziaria per iscritto, alla quale il debitore esecutato non contribuisce in alcun modo. Tuttavia, affinché la procedura di pignoramento dello stipendio e di pignoramento presso terzi passino alla fase finale, è necessario sia convocata un'udienza, alla quale il debitore sarà invitato a partecipare per avere modo di fornire le motivazioni per cui non si dovrebbe applicare un determinato provvedimento esecutivo. L'udienza "definitiva" si terrà presso lo stesso organo giurisdizionale in cui è stata presentata l'istanza iniziale di richiesta dello specifico provvedimento esecutivo (salvo specifica domanda contraria). La data dell'udienza viene comunicata a tutte le parti con largo anticipo e, in tutti i casi, è previsto un periodo minimo fisso che deve intercorrere tra la fase "provvisoria", la notificazione dell'udienza "definitiva" e l'udienza "definitiva" stessa, per consentire al debitore (e a qualsiasi terza parte interessata e direttamente coinvolta, ad esempio la banca in un caso di pignoramento presso terzi) di preparare la causa. Se la data dell'udienza "definitiva" non è conveniente per le parti, queste possono farla rinviare a una data che convenga a entrambe. In tal caso resta in vigore l'ordinanza provvisoria, che non potrà tuttavia essere resa "definitiva" fino allo svolgimento dell'udienza.

Per le ordinanze di pignoramento immobiliare, spetta al creditore notificare o comunicare l'ordinanza provvisoria al debitore e, a meno che questo ultimo non vi si opponga, l'ordinanza provvisoria è resa definitiva senza un'udienza, purché il giudice non la ritenga necessaria. Il debitore è tenuto a rispondere all'organo giurisdizionale entro 10 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'udienza. Se il debitore si oppone all'ordinanza provvisoria oppure se il giudice deferisce la questione, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale originario che ha emesso la decisione e viene fissata una data per l'udienza. Parteciperanno all'udienza sia il creditore che il debitore.

Una volta che l'organo giurisdizionale ha emesso l'ordinanza, la decisione non può essere impugnata. In specifiche circostanze è possibile impugnare o chiedere l'annullamento soltanto della decisione originaria con cui il creditore è stato autorizzato a presentare una domanda di esecuzione. Soltanto qualora l'impugnazione o la richiesta di annullamento abbiano esito positivo è possibile che un organo giurisdizionale revochi la procedura esecutiva. Se l'impugnazione della sentenza è presentata dopo che l'organo giurisdizionale ha autorizzato la richiesta di esecuzione del creditore, un titolo esecutivo può essere sospeso presentando un'istanza al giudice. Gli ufficiali giudiziari non possono procedere alla sottrazione dei beni, ma devono continuarne l'inventario, elencando quelli che potrebbero in un secondo momento essere sequestrati e prelevati per la vendita.

Un organo giurisdizionale non può opporsi alla procedura esecutiva scelta da un creditore che abbia presentato una domanda di esecuzione corretta. Non sono pertanto previste vie di ricorso per il creditore avverso la decisione di autorizzazione di un determinato provvedimento esecutivo.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

I warrant of control (titolo esecutivo emesso dalla County court) e writ of control (titolo esecutivo emesso dall'High Court) prevedono un limite di tempo. Entrambi i titoli esecutivi sono validi per 12 mesi e possono essere prorogati per altri 12 mesi su ordine del giudice.

Nella procedura di pignoramento dei beni, il debitore deve ricevere un preavviso dell'esecuzione di 7 giorni utili, affinché possa avere la possibilità di liquidare il debito e le spese prima che l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione possa procedere al pignoramento dei beni. Il preavviso può essere ridotto su ordinanza del tribunale, qualora vi siano prove del fatto che il debitore trasferirà i beni per evitare l'esecuzione.

Se il debitore è una persona fisica, l'ufficiale giudiziario non può procedere al pignoramento dei beni prima delle ore 6:00 o dopo le ore 21:00.

L'ufficiale giudiziario non può entrare nel luogo in cui si trovano i beni per il pignoramento degli stessi se l'unica persona presente in tale luogo è un minore o una persona vulnerabile (né più minori o persone vulnerabili, anche se assieme).

Se il debitore è una persona vulnerabile, le spese per la fase esecutiva del pignoramento dei beni non possono essere recuperate a meno che l'ufficiale giudiziario non abbia garantito al debitore, prima di procedere alla sottrazione dei beni, congrue opportunità di ricevere assistenza e consulenza.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraMinistero della Giustizia

Il link si apre in una nuova finestraCivil Enforcement Association (Associazione degli agenti civili incaricati delle procedure di esecuzione)

Il link si apre in una nuova finestraHigh Court Enforcement Officers Association (Associazione dei funzionari dell'High Court incaricati dell'esecuzione)

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 21/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Irlanda del Nord

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è l'iter giuridico mediante il quale è possibile imporre il rispetto di una sentenza, di un'ordinanza o di un decreto emessa/o da un organo giurisdizionale.

L'Irlanda del Nord presenta un sistema unico per l'esecuzione delle sentenze in materia civile. La maggior parte dei sistemi di diritto comune applica le sentenze mediante ordinanze accessorie degli organi giurisdizionali. In Irlanda del Nord le sentenze degli organi giurisdizionali civili relative al recupero di denaro, beni e proprietà sono eseguite da un organo centrale denominato Enforcement of Judgments Office (Ufficio per l'esecuzione delle sentenze) che esercita funzioni amministrative e giudiziarie.

L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze è stato istituito nel 1971 e dal 1979 è gestito dall'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord. I poteri dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze e le procedure seguite dallo stesso sono contenuti nella Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981 [ordinanza del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord) - "ordinanza del 1981"] e nelle Judgments Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981 [norme del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord)] (SR 1981/147).

I diversi tipi di metodi di esecuzione sono descritti di seguito.

Ordinanza di pagamento a rate: si tratta di un'ordinanza che consente il pagamento rateale, a condizione che l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze sia convinto del fatto che il debitore disponga o disporrà dei mezzi per soddisfare in tutto o in parte l'importo dovuto entro un periodo di tempo ragionevole.

Ordinanza di pignoramento di guadagni: si tratta di un'ordinanza indirizzata al datore di lavoro del debitore che gli impone di effettuare deduzioni periodiche dagli stipendi del debitore e di versare tali importi all'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze. Tale ordinanza differisce dalla maggior parte degli altri titoli esecutivi in quanto l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze non ha il potere di darvi esecuzione senza una preventiva domanda da parte del creditore. L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze può altresì sospendere la notificazione o comunicazione dell'ordinanza diretta al datore di lavoro qualora sia convinto che il debitore effettuerà i pagamenti volontariamente all'Ufficio.

Ordinanza di pignoramento: tale ordinanza consente all'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze di portare via e vendere alcuni dei beni e altre proprietà del debitore. Tali beni entrano in possesso dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze, che ne assume la custodia, e vengono ipotecati a favore del creditore a beneficio del quale è stata emessa l'ordinanza.

Ordinanza che iscrive un'ipoteca su terreni: nella maggior parte dei casi si fa ricorso a questa ordinanza per debiti sostanziali e, di norma, questa ordinanza viene utilizzata in associazione a un altro metodo di esecuzione. Questa ordinanza non costituisce infatti di per sé un'esecuzione pratica del debito; il creditore deve prendere provvedimenti per esercitare il potere di vendita presentando un'istanza presso un organo giurisdizionale per far valere il proprio titolo. Nell'ordinanza del 1981 è altresì presente una disposizione che prevede l'applicazione di ordinanze di addebito su altre tipologie di proprietà.

Ordinanza che nomina un curatore e ordinanza ai sensi della Crown Proceedings Act (legge sui procedimenti che coinvolgono la Corona): un'ordinanza che nomina un curatore comporta la nomina a curatore del Chief Enforcement Officer (funzionario capo preposto all'esecuzione) in relazione a qualsiasi pagamento al quale il debitore possa avere diritto. Gli esempi dei tipi di pagamenti adatti per un'ordinanza che nomina un curatore comprendono gli affitti e i profitti su terreni, gli interessi reversibili nel quadro di un testamento o le somme dovute da un debitore, libero professionista, nel contesto di un contratto oppure i pagamenti dovuti in ragione di una domanda ai sensi del diritto civile nei confronti di un'altra persona o impresa.

Ordinanza di pignoramento presso terzi: questa ordinanza impone a un debitore (terzo pignorato) del debitore oggetto della sentenza di saldare il debito al creditore di quest'ultimo anziché al suo creditore diretto. Conferisce lo status di creditore privilegiato a tutti i creditori che lo ottengono ed è applicabile ai debiti dovuti o maturati.

Ordinanza per la consegna del possesso di terreni: una sentenza in merito al possesso di terreni ottiene esecuzione mediante un'ordinanza di questo tipo che autorizza l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze a mandare via qualsiasi persona che detenga il possesso dei terreni, indipendentemente dal fatto che si tratti del convenuto o meno.

Ordinanza per la consegna di beni: una sentenza in merito al possesso di beni ottiene esecuzione mediante un'ordinanza di questo tipo. I beni saranno prelevati dall'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze e riconsegnati al creditore. Questo provvedimento non va confuso con un'ordinanza di pignoramento in quanto i beni non vengono venduti.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Enforcement of Judgments Office (Ufficio per l'esecuzione delle sentenze)
Laganside House
23-27 Oxford Street
Belfast
BT1 3LA

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Chiunque abbia il diritto di ottenere l'esecuzione di una sentenza può presentare domanda, a fronte del pagamento di una commissione adeguata, presso l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze affinché si occupi dell'esecuzione di tale sentenza. Una tale domanda deve essere preceduta da un "avviso di intenzione di presentare un'istanza di esecuzione" notificato al debitore. Qualora il debitore non adempia alla sentenza entro dieci giorni dalla data di tale avviso di intenzione, il richiedente può procedere all'esecuzione. È possibile presentare una domanda preliminare nei casi in cui il saldo di tutte le somme dovute superi l'importo di 3 000 GBP. Ciò consente alla parte creditrice vittoriosa in giudizio di ottenere l'emissione di un mandato di custodia e una relazione in merito ai mezzi del debitore al fine di prendere una decisione più informata sull'opportunità di procedere con l'esecuzione.

Una volta accolta una domanda, l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze notifica immediatamente al debitore un "mandato di custodia" che lo informa che determinati beni (con poche eccezioni come per quelli di uso domestico) del debitore sono entrati in possesso e sotto il controllo dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze e il debitore non può quindi disporre degli stessi. Un mandato di custodia viene revocato soltanto a fronte del pagamento dell'importo indicato nella sentenza oppure qualora la domanda di esecuzione sia ritirata.

La fase successiva del processo di esecuzione consiste nella scoperta di informazioni sui mezzi del debitore ed è di fondamentale importanza per la determinazione della domanda di esecuzione. Una parte debitrice soccombente in giudizio è tenuta a fornire al funzionario preposto all'esecuzione le informazioni relative ai propri mezzi secondo quanto può richiedere tale funzionario. La parte debitrice soccombente in giudizio viene esaminata presso la sua abitazione oppure convocata per comparire dinanzi un funzionario designato per l'esame.

Dopo aver ricevuto una relazione dal funzionario preposto all'esecuzione, il Master (cfr. di seguito) o il funzionario capo preposto all'esecuzione prende una decisione provvisoria in merito all'istanza di esecuzione. Soltanto il Master può emettere ordinanze di pignoramento e di pignoramento presso terzi, ordinanze di nomina di un curatore e ordinanze ai sensi della legge sui procedimenti che coinvolgono la Corona. Vengono prese in considerazione la situazione finanziaria e altre circostanze pertinenti del debitore e viene presa la decisione in merito al provvedimento migliore per dare esecuzione a una sentenza o se la sentenza possa in effetti essere affatto oggetto di esecuzione. Le parti ricevono una notifica ed è concessa loro la possibilità di sollevare obiezioni. Se non viene sollevata alcuna obiezione, la decisione viene confermata; al contrario, se viene sollevata un'obiezione, la questione viene elencata per essere esaminata dinanzi il Master.

Status, ruoli, responsabilità e poteri degli ufficiali giudiziari.

L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze è diretto da un alto funzionario cui è riconosciuto lo status e il grado di Master (un tipo di funzionario giudiziario) e il suo personale comprende il funzionario capo (e vice), i funzionari designati e gli ufficiali giudiziari ciascuno dei quali assegnato a un distretto di Irlanda del Nord.

I poteri conferiti all'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze per consentirgli di esercitare la propria competenza giurisdizionale sono stabiliti nell'ordinanza del 1981. Di particolare importanza è il potere di emettere l'ampia gamma di ordinanze in materia di esecuzione di cui sopra. L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze dispone di poteri accessori che esercita per coadiuvare l'iter di esecuzione. Rientrano in tale contesto l'emissione di mandati di custodia e citazioni a comparire e ad essere escussi come testimoni, l'esame dei debitori in merito ai loro mezzi, nonché l'esame di terzi (che possono avere informazioni in merito ai mezzi e ai beni di un debitore) e la ricezione di somme recuperate durante l'esecuzione delle sentenze.

L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze ha altresì la facoltà di respingere un'istanza di esecuzione. I motivi per i quali può procedere in tal senso non sono specificati nell'ordinanza del 1981, tuttavia ciò accade di norma quando il richiedente non ha diritto a procedere a un'esecuzione della sentenza. Laddove non sia possibile dare esecuzione a una sentenza entro un termine ragionevole (mediante l'emissione di un titolo esecutivo), l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze può emettere un avviso e un certificato di non esecutività. L'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze dispone inoltre di un ampio potere per sospendere l'esecuzione di qualsiasi sentenza in maniera assoluta o qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

Ricorso ad avvocati o altri professionisti legali

Durante un'udienza dinanzi il Master qualsiasi parte o persona interessata da un'ordinanza può comparire di persona oppure rappresentata da un avvocato o un consulente legale.

Portata dei costi per l'esecuzione

Il sistema relativo all'esecuzione di sentenze in Irlanda del Nord è finanziato da diritti di cancelleria corrisposti dagli utenti. I diritti dovuti sono specificati nella parte 1 dell'allegato all'ordinanza del 1996 sui diritti di esecuzione delle sentenze (Irlanda del Nord) (e successive modificazioni) (SR 1996/101) e dipendono dall'importo recuperabile ai sensi della sentenza; i diritti attualmente in vigore si possono consultare anche sul sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord.

3.2 Le principali condizioni

La competenza giurisdizionale dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze è stabilita nell'ordinanza del 1981 e comprende le seguenti sentenze:

  • sentenze riguardanti crediti pecuniari di qualsiasi grado emesse in Irlanda del Nord, le sentenze emesse al di fuori dell'Irlanda del Nord e registrate in Irlanda del Nord nonché talune sentenze pronunciate ai sensi del diritto dell'UE per debiti o danni correlati ad alcuni lodi arbitrali o ad alcune decisioni di organi giurisdizionali;
  • sentenze in base alle quali una persona ha diritto al possesso di qualsiasi terreno, principalmente ordinanze che stabiliscono il possesso a favore dei debitori ipotecari, anche se emesse per i proprietari del settore pubblico e privati;
  • sentenze in base alle quali una persona ha diritto alla consegna di beni;
  • sentenze che impongono a una persona di versare una somma di denaro a un organo giurisdizionale o di compiere qualsiasi atto entro un dato termine, nonché sentenze nei confronti di imprese.
  • Esistono alcune limitazioni al potere dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze di eseguire una sentenza, tra le quali le seguenti:
  • laddove sia possibile dare esecuzione alla sentenza soltanto con il consenso dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa, occorre innanzitutto ottenere tale consenso;
  • laddove l'esecuzione sia stata sospesa o rinviata, un'istanza di esecuzione non può essere accolta fino a quando non interviene una revoca della sospensione o del rinvio;
  • se sono trascorsi sei anni o più dal momento in cui la sentenza è diventata esecutiva, non è possibile procedere con l'esecuzione. Si può presentare un'istanza al Master chiedendo il consenso a dare esecuzione alla sentenza oltre tale termine;
  • una sentenza nei confronti di una persona utilizzando un nome o uno stile diverso da quello richiesto, impone il previo consenso di un organo giurisdizionale prima di poter essere oggetto di esecuzione.

La decisione in merito al tipo di titolo esecutivo da emettere spetta all'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze e nessun richiedente può richiedere l'uso di un titolo specifico.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Un provvedimento di esecuzione può essere adottato nei confronti di salari o stipendi, ricorrendo alla procedura di pignoramento dei guadagni. La somma dedotta viene calcolata tenendo conto della "percentuale di detrazione usuale" e della "percentuale di guadagno protetto". Il primo valore indica la percentuale che l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze ritiene ragionevole rispetto ai guadagni del debitore affinché quest'ultimo soddisfi il proprio debito conformemente alla sentenza. Il secondo valore indica la percentuale oltre la quale, secondo l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze, non si dovrebbero ridurre i guadagni del debitore tenendo conto delle sue risorse e necessità.

Vi sono quattro categorie di beni che possono essere oggetto di un'ordinanza di pignoramento:

  • beni rispetto ai quali il debitore vanta un interesse che può essere vendibile;
  • denaro, cambiali, obbligazioni e pagherò nonché qualsiasi altro titolo per somme di denaro appartenenti al debitore;
  • qualsiasi polizza sulla vita rispetto alla quale il debitore vanta un interesse in veste di beneficiario unico; e
  • beni del coniuge del debitore nei casi in cui il debito oggetto della sentenza si riferisce a beni ottenuti o servizi resi o all'affitto o a canoni dovuti in relazione all'occupazione di locali per l'uso o il godimento generale da parte del debitore e della sua famiglia.

I beni esenti da pignoramento comprendono vestiti, mobili, biancheria da letto e altri beni essenziali di uso domestico; strumenti e attrezzi in uso nel settore nel quale opera il debitore per un valore di 200 GBP; beni detenuti dal debitore in forma fiduciaria per conto di un'altra persona; nonché i beni in possesso di un curatore nominato dall'organo giurisdizionale.

Un'ordinanza che iscrive un'ipoteca su terreni può essere emessa in relazione a qualsiasi terreno o proprietà fondiaria del debitore, laddove il termine "proprietà fondiaria" comprende qualsiasi bene o interesse, servitù, diritto, titolo, pretesa, domanda, addebito, privilegio o gravamento stabilito dalla legge in relazione a un terreno. Queste ordinanze e altre ordinanze analoghe possono essere emesse in relazione ad altri tipi di beni, oltre ai terreni. Nello specifico si tratta di fondi o azioni di enti governativi, società e imprese pubbliche; obbligazioni; fondi versati ad organi giurisdizionali; e azioni in imprese private.

Oltre al pignoramento di somme di denaro dovute a una parte debitrice soccombente in giudizio da un cliente per lavori o servizi resi, un'ordinanza per il pignoramento di debito può applicarsi a qualsiasi somma di denaro che detta parte detiene presso una banca o un istituto di credito.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Qualsiasi titolo esecutivo emesso dall'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze ha la medesima forza ed il medesimo effetto di un'ordinanza della High Court (Alta Corte). In caso di mancato rispetto di un titolo esecutivo vi sono vari poteri ausiliari di esecuzione che possono essere utilizzati tra i quali:

  • pena detentiva fino a sei settimane per il mancato versamento intenzionale di rate dovute in forza di un'ordinanza di pagamento a rate o di un'altra somma di denaro di cui all'articolo 107 dell'ordinanza del 1981;
  • ordinanze di pignoramento che autorizzano qualsiasi persona designata ad agire in veste di addetto al pignoramento ad accedere a tutti i terreni di proprietà della persona nei confronti dei quali è stata emessa la sentenza; il potere di ricevere, pignorare, e riscuotere i canoni di locazione e i profitti di tali terreni; nonché il potere di prendere qualsiasi altro bene personale di tale parte e tenerla sotto sequestro fino a quando l'ordinanza non viene rispettata.

Eventuali oltraggi nei confronti dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze possono essere deferiti all'Alta Corte la quale può trattare il reato come se fosse stato commesso dinanzi tale organo giurisdizionale.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La soddisfazione di una sentenza concernente un credito pecuniario si verifica quando viene pagato o soddisfatto l'importo indicato nella sentenza. Quando ciò si verifica, qualsiasi titolo esecutivo emesso in relazione a tale sentenza viene estinto. Nel caso in cui l'esecuzione di un'ordinanza in merito al possesso di terreni o per la consegna di beni abbia avuto successo non è possibile avviare ulteriori procedimenti per il recupero dei costi e delle spese di esecuzione.

Un creditore o una parte debitrice soccombente in giudizio può presentare un'istanza all'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze affinché un titolo esecutivo sia annullato, estinto o modificato ed è possibile tenere un'udienza.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

I ricorsi interni sono presentati dal funzionario capo preposto all'esecuzione al Master.

I ricorsi esterni sono presentati dall'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze all'Alta Corte per questioni di fatto e di diritto nelle circostanze di cui all'articolo 140 dell'ordinanza del 1981 e, altrimenti, vanno presentati alla Corte d'appello se riguardano una questione di diritto. Un'ordinanza per il pignoramento di guadagni è l'unico tipo di titolo esecutivo relativo a una sentenza per crediti pecuniari elencato all'articolo 140 e non esiste un diritto generale di ricorso contro il rifiuto di emettere un particolare titolo esecutivo.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

L'articolo 17 dell'ordinanza del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord) così come la norma 5 delle norme del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord) stabiliscono una serie di limitazioni. Tali limitazioni esistono e si riferiscono a una serie di scenari diversi nei quali si richiede l'esecuzione di una sentenza. Tali limitazioni sono previste al fine di proteggere il debitore da una serie di situazioni diverse, quali [a titolo di esempio, ma non esaustivo]:

a) nei casi in cui è necessario chiedere il consenso di un organo giurisdizionale prima dell'inizio dell'esecuzione;

b) nei casi in cui l'organo giurisdizionale ha sospeso o posticipato l'esecuzione della sentenza che impedirebbe l'esecuzione di una sentenza da parte dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze;

c) nei casi in cui una domanda di esecuzione di una sentenza viene presentata oltre 6 anni dopo la data in cui la sentenza è diventata esecutiva. In questo caso il creditore dovrà chiedere il consenso dell'Ufficio per dare esecuzione alla sentenza prima di presentare la domanda: la decisione in merito sarà presa dal Master dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze;

d) una domanda di esecuzione non sarà accettata qualora siano trascorsi più di 12 anni dalla data in cui la sentenza è diventata esecutiva;

e) nei casi in cui vengono presentate più istanze per ottenere l'esecuzione della medesima sentenza. Se è stata presentata più di una domanda, il creditore dovrà chiedere il consenso del funzionario capo preposto all'esecuzione prima di presentare un'ulteriore istanza per l'esecuzione della medesima sentenza;

f) nel caso in cui un creditore abbia ceduto un debito a un terzo in seguito alla pronuncia della sentenza;

g) nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia incluso una condizione nella sentenza che non è stata soddisfatta che impedirebbe l'esecuzione di una sentenza da parte dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze;

h) accoglimento di un'istanza di esecuzione nel caso in cui sia pendente un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi della norma 103. Prima di poter presentare un'istanza di esecuzione occorre ottenere il consenso del Master;

i) accoglimento di un'istanza di esecuzione nel caso in cui sia stata emessa un'ordinanza che sospende l'esecuzione per motivi di insolvenza di cui all'articolo 14, primo comma.

Se l'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze ha certificato che una sentenza non è esecutiva [articoli da 19 a 21 dell'ordinanza del 1981 sull'esecuzione di sentenze (Irlanda del Nord)], il certificato può essere annullato (su richiesta del creditore). Ciò è tuttavia limitato a 12 anni dalla data di rilascio del certificato di non esecutività.

L'articolo 16 dell'ordinanza del 1989 sulle limitazioni (Irlanda del Nord) stabilisce che le limitazioni all'esecuzione di sentenze (e di interessi) non si applicheranno dopo 6 anni dal momento in cui la sentenza è diventata esecutiva. Il Master dell'Ufficio per l'esecuzione delle sentenze prenderà in considerazione tale aspetto nell'esaminare un'istanza di esecuzione di una sentenza che ha più di 6 anni (cfr. punto d) che precede).

Collegamenti correlati

Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 22/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Scozia

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

In Scozia il termine diligence (esecuzione) è utilizzato per descrivere una serie di procedure che possono essere messe in atto nei confronti di un debitore per intimarlo a liquidare i debiti dovuti a un creditore. Le procedure esecutive possono essere applicate solo in virtù di un lawful warrant (provvedimento legale), ad esempio un court decree (decreto ingiuntivo emanato dall'organo giurisdizionale), di un document of debt (titolo esecutivo) per il pagamento di denaro oppure, più in generale, di un'ordinanza emessa dagli organi di giurisdizione civile, anche per gli obblighi di fare o di non fare.

I diversi tipi di procedure esecutive sono il pignoramento dello stipendio, l'espropriazione di beni o fondi presso terzi, il pignoramento di beni o fondi, l'interdizione e l'aggiudicazione per debito.

Aggiudicazione per debito

L'aggiudicazione per debito è una procedura esecutiva molto antica contro i beni ereditari, il cui effetto è una garanzia giudiziaria ereditaria a favore del creditore. Questa procedura esecutiva, raramente utilizzata, è un procedimento di sola competenza della Court of Session (organo giurisdizionale civile supremo di Scozia). In seguito all'emissione di un decreto di aggiudicazione, l'extract decree (copia certificata del decreto) viene iscritto o registrato nell'apposito registro catastale scozzese, il Register of Sasines o Land Register. Il creditore che ha avuto diritto all'aggiudicazione ottiene, in genere, gli stessi diritti degli altri creditori ereditari, ad eccezione del potere di vendita. L'aggiudicazione consente al creditore di intentare un'azione di rilascio dell'immobile nei confronti del debitore, qualora sia in possesso del bene, oppure di promuovere un'azione per il pagamento dei canoni d'affitto da parte degli affittuari, se l'immobile è in locazione. Il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di acquisire il bene e venderlo soltanto dopo un termine di dieci anni.

Espropriazione di beni o fondi presso terzi

L'espropriazione è una procedura esecutiva avente ad oggetto beni mobili di proprietà del debitore in possesso di un terzo. Comporta il divieto per il terzo di cedere i beni oggetto dell'espropriazione. Possono essere sottoposti a espropriazione i debiti, i fondi depositato su un conto bancario, le azioni, le proprietà fiduciarie, le polizze assicurative e i beni mobili materiali. I beni mobili materiali di cui il debitore è in possesso non possono essere oggetto di espropriazione, poiché la procedura esecutiva applicabile in questo caso è il pignoramento.

Pignoramento di beni mobili

I beni mobili materiali in possesso del debitore possono essere pignorati dal creditore e venduti all'asta per recuperare i crediti in sospeso. Sono tuttavia impignorabili determinati oggetti, quali attrezzi o libri indispensabili al debitore per lo svolgimento della propria professione, e veicoli ragionevolmente necessari per il debitore e di valore non superiore a un importo fissato. Sono altresì impignorabili i beni presenti nell'abitazione del debitore, fatti salvi i casi in cui lo sceriffo abbia emesso in aula un decreto per un pignoramento straordinario. Il pignoramento consente al creditore di pignorare il denaro (contanti, ivi comprese monete e banconote in valuta estera, vaglia postali, titoli di credito, ecc.) presente nei locali, ma non nell'abitazione abituale o sulla persona, del debitore.

Pignoramento dello stipendio

L'esecuzione avente ad oggetto il reddito del debitore avviene sotto forma di pignoramento dello stipendio (per l'esecuzione di un unico debito), di pignoramento per assegno di mantenimento (per l'esecuzione di indennità per malattia o di assegni periodici in seguito a divorzio) oppure con un'ordinanza di pignoramento congiunto (ordinanza emessa dall'organo giurisdizionale per garantire l'esecuzione simultanea del pagamento di due o più debiti dello stesso tipo). Un'ordinanza di deduzione dallo stipendio può essere emessa anche ai sensi del Child Support Act 1991 (legge del 1991 in materia di mantenimento dei figli) nei confronti di qualunque persona tenuta a pagare per il mantenimento dei figli in base a un titolo esecutivo per l'assegno di mantenimento. Al momento della notificazione o comunicazione dell'atto di pignoramento, il datore di lavoro è tenuto a detrarre un importo dallo stipendio del debitore, calcolato in base alle tabelle previste dalla legge, in ciascun giorno di paga della retribuzione e a versarlo al creditore sino a quando il debito non è saldato o il debitore non lascia il posto di lavoro.

Sgombero o rilascio di un immobile

Lo sgombero di un immobile può essere ordinato mediante un decreto di recupero del possesso di un bene ereditario. Il termine removing (rilascio di un immobile) è utilizzato nei casi in cui un locatore cerca di recuperare il possesso di una proprietà da un affittuario. Con il termine ejection (sgombero) si indica il rilascio da parte di una persona che occupa l'immobile senza avere diritto all'occupazione del bene ereditario.

Interdizione

L'inihibition (interdizione) è una procedura esecutiva personale mediante la quale al debitore è vietato vendere, gestire altrimenti o fornire quale garanzia i beni ereditabili a detrimento del creditore procedente. La procedura si ottiene iscrivendo l'interdizione presso il Register of Inhibitions and Adjudications (Registro delle interdizioni e delle aggiudicazioni). L'interdizione soddisfa il creditore per lo meno per il fatto che il debitore avrà difficoltà a disporre del bene ereditario, pur non conferendogli alcun diritto reale sullo stesso. È un provvedimento esecutivo negativo o interdittivo, che rimane efficace per un periodo di cinque anni, a meno che il creditore che ne ha fatto domanda accetti di revocarla, solitamente al momento della soddisfazione del debito.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli Sheriff Officers (ufficiali giudiziari delle County court) e i Messengers-at-Arms (ufficiali giudiziari degli organi giurisdizionali supremi) sono le autorità competenti dell'esecuzione in Scozia. Sono incaricati dai creditori a procedere all'esecuzione dei decreti ingiuntivi e dei mandati emessi contro i debitori dalle Sheriff Courts (organi giurisdizionali dello sceriffo) o dalla Court of Session (organo giurisdizionale civile supremo di Scozia), così come dei titoli esecutivi registrati presso il Books of Council and Session for enforcement (registro delle esecuzioni).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Le ordinanze o i decreti emessi da una Sheriff Court in qualsiasi Sheriffdom (circoscrizione) in Scozia oppure dalla Court of Session, e da autorità equivalenti (come un titolo esecutivo registrato a fini di esecuzione), sono esecutivi. Gli estratti dei decreti contengono un titolo esecutivo per tutte le esecuzioni legali.

Le procedure esecutive sono in genere di competenza degli Sheriff Officers e dei Messengers-at-Arms. Si tratta di enti indipendenti retribuiti su base tariffaria, ingaggiati su committenza dallo Sheriff Principal (presidente dell'organo giurisdizionale e competente per le impugnazioni) della circoscrizione in cui sono autorizzati ad agire. Anche se non sono direttamente impiegati dall'organo giurisdizionale, sono comunque sottoposti al suo controllo e alla sua supervisione. Il Debtors (Scotland) Act 1987 (legge del 1987 in materia di debitori (Scozia)) stabilisce un quadro normativo per il controllo dell'ammissione, della formazione e della condotta degli ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (legge del 2012 in materia di gestione del debito ed espropriazione (Scozia)) e il Bankruptcy and Diligence ecc. (Scozia) Act 2007 (legge del 2007 in materia di procedure fallimentari ed esecutive (Scozia)) disciplinano contengono ulteriori disposizioni relative alle loro funzioni e la loro condotta. Inoltre, tutti gli ufficiali giudiziari sono tenuti a svolgere le loro funzioni in conformità con la Costituzione e lo statuto della Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (associazione degli ufficiali giudiziari).

Solo per alcune procedure esecutive è necessario ricorrere a un avvocato.

I compensi degli ufficiali giudiziari (Sheriff Officers e Messengers-at-Arms) per le procedure di esecuzione sono stabiliti da due leggi del, l'Act of Sederunt (Fees of Sheriff Officers) 2013 (SSI 2013/345) e l'Act of Sederunt (Fees of Messengers-at-Arms) 2013 (SSI 2013/346), e vengono aggiornati regolarmente.

3.2 Le principali condizioni

La concessione di un decreto a favore del pursuer (attore) è di norma sufficiente per l'esecuzione. Tuttavia, la maggior parte delle procedure esecutive presuppone altresì la notificazione o comunicazione di un charge for payment (atto di precetto), nonché l'emissione di un Debt Advice and Information Package (documentazione di consulenza e informazione sul debito) prima di procedere al recupero del credito. L'atto di precetto è una richiesta formale di pagamento notificata o comunicata a un debitore per l'importo dovuto a un creditore, inclusi gli interessi e i costi associati. Prevede un termine di quattordici giorni (se il debitore si trova nel Regno Unito) a disposizione del debitore per effettuare il pagamento. Se il debito non è soddisfatto entro il termine specificato, il creditore può allora ricorrere a un provvedimento esecutivo per recuperare le somme dovutegli. Nella documentazione di consulenza e informazione il debitore è invitato a richiedere una consulenza in materia di denaro.

Nel caso delle ordinanze di pignoramento eccezionale, il creditore deve rivolgersi nuovamente all'organo giurisdizionale per chiedere un'autorizzazione specifica per il pignoramento degli oggetti non essenziali custoditi nell'abitazione del debitore. Nel valutare se emettere tale ordinanza, lo sceriffo tiene conto di diverse questioni e nello specifico:

  • la natura del debito (e in particolare se il debito si riferisce a imposte o tasse oppure ad attività commerciale o professionali svolte dal debitore);
  • se il debitore risiede nell'abitazione specificata;
  • se il debitore svolge un'attività commerciale o professionale nella stessa abitazione;
  • se il debitore ha ricevuto consulenza in materia di denaro;
  • se le eventuali proroghe delle ordinanze di rateizzazione o dilazione del pagamento sono scadute;
  • eventuali accordi tra il debitore e il creditore per il pagamento del debito.

In particolare, lo sceriffo deve essere certo che il creditore abbia adottato misure ragionevoli per negoziare il pagamento del debito e che abbia già preso provvedimenti per recuperare il credito, mediante una procedura di pignoramento e di pignoramento dello stipendio, nonché che vi siano ragionevoli prospettive che la somma recuperata dalla vendita all'asta dei beni non essenziali del debitore sia almeno pari al totale dato da una stima equilibrata delle spese addebitabili e 100 GBP.

La procedura di espropriazione prevede il sequestro di beni (fondi e beni mobili) in possesso di terzi e garantisce una via preferenziale al creditore procedente. Una volta sequestrati, i fondi vengono sottratti automaticamente dopo 14 settimane, a condizione che non sia stata presentata alcuna opposizione. Le eventuali opposizioni devono essere proposte dallo sceriffo e devono essere giustificate dalle seguenti motivazioni: l'espropriazione è oltremodo severa, l'ufficiale giudiziario (Sheriff Officer) non ha eseguito la procedura di espropriazione correttamente o i fondi sequestrati appartengono a un terzo (o sono di proprietà indivisa di un terzo con il debitore). Per il rilascio dei beni sequestrati il creditore deve presentare un'azione di recupero che, se concessa dall'organo giurisdizionale, imporrà al debitore esecutato di consegnare i beni sequestrati.

In caso di aggiudicazione, se il debito rimane insoluto al termine di dieci anni (cosiddetto "termine legale"), l'aggiudicatario può trasformare il suo diritto in un diritto di proprietà assoluta, mediante un'azione della Court of Session, chiamata azione di dichiarazione di scadenza del termine legale. Un debitore può contestare tale azione laddove il debito sia stato saldato.

Un'interdizione prende effetto dalla data di iscrizione del piano di interdizione e dell'atto di esecuzione dell'interdizione nel Registro delle interdizioni e delle aggiudicazioni. Tuttavia, se un avviso di interdizione viene iscritto nel Registro delle interdizioni e delle aggiudicazioni e il pianto di interdizione e l'atto di esecuzione vengono registrati entro 21 giorni dall'avviso, l'interdizione avrà effetto dalla data di iscrizione dell'avviso.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Esistono procedure esecutive per ciascuno categoria di bene, ad eccezione del denaro contante nelle mani del debitore.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Adjudication for debt (Aggiudicazione per debito)

L'aggiudicazione ha l'effetto di una garanzia giudiziaria ereditaria a favore del creditore. Un decreto di aggiudicazione non conferisce all'aggiudicatario un potere di vendita immediato, ma soltanto quello di avere come garanzia i canoni di locazione, laddove la proprietà ereditaria sia in locazione, oppure di far rilasciare l'immobile al debitore laddove questi ne sia in possesso.

Espropriazione di beni o fondi presso terzi

L'effetto dell'espropriazione è il congelamento di fondi e/o beni mobili appartenenti al debitore e in possesso di terzi. Il terzo non può avvalersi o disporre dei beni o dei fondi né cederli al debitore senza il consenso del creditore. Per far sì che i beni sequestrati vengano consegnati al creditore, quest'ultimo deve avviare un'azione di furthcoming (azione di recupero). I fondi sequestrati detenuti da un istituto finanziario vengono consegnati automaticamente al creditore dopo un termina di 14 settimane qualora non sia stata presentata nessuna opposizione. Se il debitore esecutato si separa dai soggetti altresì sottoposti all'espropriazione, questi sono responsabili nei confronti del creditore procedente per il suo valore. In teoria, inoltre, sono responsabili di oltraggio alla corte, per la violazione dell'ordinanza di espropriazione. Le persone oggetto di un'ordinanza di espropriazione hanno l'obbligo legale di comunicare al creditore procedente l'esistenza o l'entità dei beni soggetti a espropriazione. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, lo sceriffo può emettere un'ordinanza che impone al debitore esecutato di pagare una somma di denaro al creditore procedente.

Ordinanza di pignoramento dello stipendio o per crediti alimentari

Un datore di lavoro a cui è stata notificata o comunicata un'ordinanza di pignoramento dello stipendio o per crediti alimentari è tenuto a detrarre l'importo calcolato e a versarlo al creditore. Se il datore di lavoro non rispetta i termini, è responsabile nei confronti del creditore per l'importo che avrebbe dovuto essere versato.

Sgombero o rilascio di un immobile

Un ordine di sgombero o di rilascio di un immobile impone alla persona cui è destinato di lasciare la proprietà specificata nella copia certificata del decreto. Laddove la persona cui è destinato l'ordine di sgombero o di rilascio dell'immobile non lo rispetti volontariamente e lasci la proprietà entro il termine fissato, gli ufficiali giudiziari dello sceriffo interverranno, ove necessario con l'aiuto delle forze dell'ordine, per far liberare e sigillare la proprietà. Al destinatario dell'ordine deve essere notificato o comunicato il Charge of Removing from Heritable Property (ordine di rilascio della proprietà ereditaria), in cui è indicato il termine da rispettare prima di procedere allo sgombero o al rilascio dell'immobile, a meno che lo sceriffo non abbia omesso tale requisito.

Interdizione

In seguito all'iscrizione dell'interdizione nel registro delle interdizioni e delle aggiudicazioni, il debitore non può vendere o disporre in altro modo né offrire quale garanzia i beni ereditabili a detrimento del creditore procedente. Ogni utilizzo, garanzia o altro atto effettuato dal debitore in violazione dell'obbligo di fare o di non fare è revocabile su istanza del creditore.

In questi casi viene emesso un decree ad factum praestandum, ossia un decreto ingiuntivo con cui si prescrive al debitore di eseguire un atto diverso dal pagamento in denaro. I termini del decreto devono specificare con precisione cosa deve essere fatto, e quando viene richiesto in tribunale è auspicabile che venga aggiunta una richiesta alternativa di risarcimento del danno meno l'adempimento. L'inadempimento non può comportare la reclusione, a meno che la persona che ha originariamente richiesto il decreto ("l'attore") non ne faccia richiesta all'organo giurisdizionale che ha emesso il decreto. Spetta poi all'attore dimostrare all'organo giurisdizionale che il debitore si rifiuta volontariamente di ottemperare al decreto. Se soddisfatto, l'organo giurisdizionale può emettere un ordine di arresto del convenuto per un periodo non superiore a 6 mesi. La reclusione non comporta l'estinzione dell'obbligo imposto dal decreto.

Pignoramento di somme di denaro

Questa procedura esecutiva consente al creditore di pignorare e prelevare denaro (contanti, ivi comprese monete e banconote in valuta estera, vaglia postali, titoli di credito, ecc.) presente nei locali, ma non nell'abitazione o sulla persona, del debitore.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Adjudication for debt (Aggiudicazione per debito)

In seguito all'emissione del decreto, l'estratto viene iscritto nell'apposito registro catastale scozzese. Il decreto è quindi valido e il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di acquisire la proprietà del bene e venderlo soltanto dopo un periodo di dieci anni.

Espropriazione di beni o fondi presso terzi

Un'ordinanza di espropriazione può avere esito positivo o meno. Può ad esempio essere notificata o comunicata alla banca, ma qualora il debitore non abbia un conto presso l'istituto oppure non abbia fondi sufficienti in nessuno dei conti detenuti, l'espropriazione non consentirà di recuperare alcun fondo.

Pignoramento di beni

Il pignoramento ha effetto solo fino alla data più recente tra il termine di sei mesi dopo il giorno del pignoramento e il termine a 20 giorni dal momento in cui il bene pignorato è stato rimosso dal luogo del pignoramento. Nell'ordinanza di pignoramento eccezionale è specificato il relativo termine di esecuzione.

Ordinanza di pignoramento dello stipendio o per crediti alimentari

La notificazione o comunicazione di un'ordinanza di pignoramento dello stipendio o per crediti alimentari può avere esito positivo o meno. Laddove il debitore non sia impiegato presso il soggetto cui è notificata o comunicata l'ordinanza, questa si estingue. Se il debitore è un lavoratore dipendente, l'ordinanza rimane in vigore fino alla soddisfazione del debito o finché il debitore non lascia tale posizione lavorativa.

Sgombero o rilascio di un immobile

La procedura esecutiva conseguente a un ordine di sgombero o di rilascio di un immobile deve essere effettuata senza indebiti ritardi. Non esiste una definizione specifica di indebito ritardo, che dipenderà dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Interdizione

Il termine di prescrizione di una procedura di interdizione è di 5 anni. Può essere rinnovata su richiesta presentata all'organo giurisdizionale dal creditore procedente. Nel relativo decreto ingiuntivo, il decree ad factum praestandum, devono essere specificate con esattezza le azioni da intraprendere e il termine entro il quale devono essere intraprese.

Pignoramento di somme di denaro

Il pignoramento di somme di denaro può avere esito positivo o meno. Ad esempio, se l'ufficiale giudiziario (Sheriff Officer) non trova somme di denaro nei locali del debitore, il pignoramento non avrà alcun seguito. Se il pignoramento di somme di denaro va a buon fine, l'ufficiale giudiziario dell'organo giurisdizionale (Sheriff Officers o Messengers-at-Arms) deve presentare una relazione allo sceriffo, prima della scadenza del periodo di 14 giorni dal giorno di esecuzione del pignoramento. L'ufficiale giudiziario dovrà trasmettere una copia della relazione al debitore e al creditore. Se lo sceriffo non riceve la relazione, il pignoramento cesserà di avere effetto.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Un datore di lavoro o il debitore può chiedere allo sceriffo di emettere un provvedimento con cui si dichiari che una decisione in materia di obbligazioni alimentari è invalida o divenuta priva di effetti. Inoltre, se il debitore è in grado di dimostrare allo sceriffo che vi sono scarse probabilità perché si ritrovi a essere nuovamente inadempiente, lo sceriffo può emettere un provvedimento di revoca.

Il debitore, il pignorato o un terzo possono, presentando un'istanza di opposizione, chiedere allo sceriffo un provvedimento di revoca o di limitazione del pignoramento. L'istanza deve essere presentata entro 4 settimane dall'esecuzione del pignoramento.

Tutte le decisioni dello sceriffo relative a un pignoramento o un pignoramento eccezionale sono impugnabili. Il ricorso può essere presentato, previa autorizzazione dello sceriffo, allo Sheriff Principal e deve riguardare una questione di diritto. La decisione dello Sheriff Principal sull'impugnazione è definitiva.

L'annullamento o la revoca di un obbligo di non fare è possibile laddove il provvedimento stesso sia inadeguato in termini procedurali e se il decreto ingiuntivo è stato ridotto.

Non è possibile impugnare le ordinanze di rilascio di un immobile o di sgombero una volta data esecuzione al decreto.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Avvio di una Debt Solution (procedura di estinzione del debito) da parte del debitore

Laddove il debitore sia sottoposto a sequestro oppure stipuli un contratto fiduciario, un contratto fiduciario protetto o un piano di estinzione del debito nell'ambito di un concordato, i creditori non possono, a determinate condizioni, prendere altri provvedimenti esecutivi nei confronti del debitore. Il creditore dovrebbe invece, in genere, considerare la possibilità di presentare al fiduciario una richiesta di recupero delle somme dovute o di aggiungere il credito vantato a eventuali piano di estinzione del debito.

Moratoria delle procedure esecutive

È prevista l'introduzione di una moratoria delle procedure esecutive per tutte le procedure di estinzione del debito istituite per legge in Scozia mediante l'adozione di modifiche al Bankruptcy (Scotland) Act 1985 (legge del 1985 in materia di fallimento (Scozia)), in vigore dal 1° aprile 2015, in virtù del Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014 (legge del 2014 sulla consulenza in materia di fallimento e debito (Scozia)). Di conseguenza, un soggetto che comunichi di volere proporre una domanda di estinzione legale del debito avrà diritto a un periodo di tutela da ogni procedura esecutiva attuata dai creditori nei suoi confronti di una durata di sei settimane. Lo stesso termine di sei settimane è attualmente previsto dal Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007 (legge del 2007 sulla consulenza in materia di fallimento e debito (Scozia)), che ha introdotto una moratoria delle procedure esecutive per un debitore che intende proporre o ha proposto un piano di del debito oppure, un termine sempre di sei settimane, a partire dalla data in cui ha comunicato all'amministratore del concordato che intende proporre un piano di estinzione del debito. I termini di sospensione di sei settimane possono tuttavia essere ridotti o prolungati in determinate circostanze. [Nell'ambito del Coronavirus (Scotland) Act 2020 (legge del 2020 relativa al coronavirus (Scozia)) il termine di tutela previsto dalla moratoria è stato esteso a sei mesi. La modifica rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2020 e potrà essere estesa ulteriormente con altri provvedimenti].

Ordinanza di rateizzazione o dilazione del pagamento

Al momento della concessione di un decreto contro un debitore per il pagamento di determinati tipi di debito, l'organo giurisdizionale può emettere una time to pay direction (ordinanza di rateizzazione del pagamento) per far sì che la somma dovuta possa essere pagata a rate durante un determinato periodo. Anche una volta iniziata l'esecuzione, l'organo giurisdizionale può emettere un time to pay order (ordinanza di dilazione del pagamento). Finché l'ordinanza di rateizzazione o dilazione del pagamento è valida, non si procederà alla notificazione o comunicazione di un atto di precetto né di un titolo esecutivo per la riscossione del debito.

Termini di prescrizione delle procedure esecutive

Un'obbligazione si estingue dopo un periodo continuativo di venti anni, a decorrere dalla data in cui è divenuta esecutiva, se nel frattempo non è stata proposta una domanda di recupero del credito e se la sussistenza dell'obbligazione stessa non è stata correttamente riconosciuta. Pertanto, laddove non sia stato preso alcun provvedimento esecutivo in seguito a un decreto ingiuntivo o a un documento di debito per un periodo continuativo di 20 anni nel corso del quale il debitore o un terzo per suo conto non abbiano riconosciuto per iscritto il decreto o il documento di debito, l'obbligazione si estingue. Tuttavia, se un creditore dà esecuzione a un decreto o di un documento di debito e il debitore informa espressamente il creditore che il debito non è ancora stato saldato, il creditore avrà altri 20 anni per recuperare dal debitore l'intero credito.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraAccountant in Bankruptcy (agenzia governativa di gestione dei fallimenti)

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 19/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Come eseguire una decisione giudiziaria - Gibilterra

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un'azione decisa da un organo giurisdizionale al fine di costringere le parti soccombenti in giudizio a conformarsi alle ordinanze emesse dall'organo giurisdizionale. La scelta del metodo di esecuzione spetta esclusivamente alla parte creditrice vittoriosa in giudizio.

Nello scegliere quale metodo utilizzare un creditore deve considerare se:

  • è probabile che ottenga dal convenuto debitore l'ammontare dovutogli e le spese di giudizio;
  • il debitore deve somme di denaro ad altre persone o è soggetto ad altre sentenze;
  • il debitore possiede beni o attivi che possono essere pignorati e venduti all'asta;
  • il debitore lavora;
  • il debitore ha altri guadagni, quali redditi da investimenti;
  • il debitore detiene un conto presso una banca, un istituto di credito o un altro conto;
  • il debitore possiede proprietà (una casa); o
  • chiunque altro deve somme di denaro al debitore.

Si riportano di seguito informazioni sui diversi tipi di provvedimenti di esecuzione. Una parte creditrice vittoriosa in giudizio dovrebbe scegliere quello che è più probabile possa procurargli l'ammontare dovuto.

Un organo giurisdizionale non può garantire che la parte creditrice vittoriosa in giudizio recupererà quanto dovutole e quest'ultima è tenuta a versare diritti di cancelleria per qualsiasi azione intrapresa. Sebbene l'organo giurisdizionale aggiunga tali diritti di cancelleria all'ammontare già dovuto dal debitore, detto organo non può restituire l'importo corrisposto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo non ottenga soddisfacimento del suo credito dal debitore.

I diversi tipi di metodi di esecuzione sono descritti di seguito.

Pignoramento di beni

Si tratta dell'esecuzione di sentenze emesse da organi giurisdizionali civili mediante il pignoramento di beni. Al fine di ottenere questo tipo di esecuzione è necessario rivolgersi all'organo giurisdizionale per un decreto di esecuzione. Tale decreto sarà utile soltanto se il convenuto dispone di quanto segue:

  • beni sufficienti presso l'indirizzo indicato dalla parte creditrice vittoriosa in giudizio che potrebbero essere venduti all'asta per raccogliere fondi; oppure
  • l'intero ammontare richiesto nel decreto (emesso per impedire la vendita di beni).

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere un decreto, il debitore soccombente in giudizio deve:

  • non aver corrisposto l'importo che gli era stato ordinato di versare; oppure
  • essere in ritardo con almeno uno dei suoi pagamenti.

Gli ufficiali giudiziari non possono sempre portare via e vendere i beni della parte debitrice soccombente in giudizio. Ad esempio non possono portare via beni essenziali di uso domestico e strumenti o beni utilizzati da commercianti soggetti a contratti di acquisto o noleggio. L'ufficiale giudiziario non pignorerà i beni del debitore se non presentano un valore sufficiente a saldare il decreto dopo aver dedotto i costi per il loro pignoramento e la loro vendita. I beni venduti all'asta spesso fanno registrare un aumento soltanto leggero del loro valore originale. Inoltre, i beni del debitore potrebbero essere già stati sequestrati da ufficiali giudiziari che agiscono conformemente a un altro decreto.

Ordinanze di pignoramento presso terzi

Una parte creditrice vittoriosa in giudizio può presentare un'istanza alla Corte per richiedere che il debito dovuto da un terzo al debitore venga soddisfatto piuttosto nei confronti di tale parte creditrice. Nella pratica questo metodo viene utilizzato per pignorare fondi che il debitore potrebbe detenere su conti bancari. Se i fondi presenti sui conti bancari non sono sufficienti a soddisfare il debito, i fondi disponibili vengono utilizzati per rimborsare almeno una parte dell'importo dovuto.

Procedure di insolvenza

Se l'importo dovuto è superiore a 750 GBP, una parte creditrice vittoriosa in giudizio può altresì presentare un'istanza affinché il debitore sia dichiarato insolvente. Tale procedura va promossa dinanzi la Corte suprema, tuttavia, può trattarsi di una procedura costosa.

Judgment Summons (citazione in relazione a una sentenza)

Qualora una controversia rientri nella competenza giurisdizionale delle controversie di modesta entità della Corte suprema (domande fino a 10 000 GBP), una parte creditrice vittoriosa in giudizio può chiedere una citazione in relazione a una sentenza. L'organo giurisdizionale può quindi imporre il pagamento a rate del debito dovuto che, in determinate circostanze limitate, può portare a una pena detentiva in caso di mancato pagamento.

Ordinanza per l'ottenimento di informazioni

Sebbene non si tratti di per sé di un metodo di esecuzione, questa procedura consente alla parte debitrice soccombente in giudizio di essere esaminata in merito ai suoi beni, in maniera da consentire alla parte creditrice vittoriosa in giudizio di effettuare una scelta più informata in merito al metodo di esecuzione che desidera utilizzare.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

La Corte suprema è competente per l'esecuzione a Gibilterra.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La Corte suprema (compresa la sua competenza giurisdizionale in materia di controversie di modesta entità) può ordinare l'esecuzione nei casi in cui essa abbia emesso la sentenza.

A Gibilterra gli ufficiali giudiziari sono dipendenti dell'Ufficio dei servizi giudiziari e sono pertanto dipendenti pubblici. Si occupano dell'esecuzione di sentenze e/o ordinanze emesse e registrate presso gli organi giurisdizionali. Effettuano l'esecuzione di decreti di esecuzione, riprendono il possesso di terreni soggetti a decreti in materia di possesso e recuperano beni soggetti a decreti per la restituzione di beni. Inoltre, gli ufficiali giudiziari svolgono altri compiti, compresi i servizi di notificazione o comunicazione di persona di atti e la gestione dei warrant of commital (mandato che impone il rispetto di una sentenza).

Ricorso ad avvocati o altri professionisti legali

Il creditore non è tenuto a presentare la propria istanza per l'ottenimento dell'esecuzione tramite un avvocato o qualsiasi altro professionista legale.

Fatta eccezione per la competenza giurisdizionale per le controversie di modesta entità spettante alla Corte suprema, le procedure di esecuzione possono essere complicate. I creditori potrebbero pertanto voler ottenere una consulenza da un avvocato o dall'Ufficio di consulenza ai cittadini prima di avviare un procedimento di esecuzione.

Portata dei costi per l'esecuzione

Esistono diritti di cancelleria distinti per ciascuno dei metodi di esecuzione. Come accennato in precedenza, sebbene l'organo giurisdizionale aggiunga tali diritti di cancelleria all'ammontare già dovuto dal convenuto debitore, detto organo non può restituire l'importo corrisposto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo non ottenga soddisfacimento del suo credito dal convenuto debitore. Per ulteriori informazioni sui diritti applicabili è possibile contattare la cancelleria della Corte suprema: Supreme Court, 277 Main Street, Gibilterra - numero di telefono (+350) 200 75608.

3.2 Le principali condizioni

Come accennato in precedenza, a Gibilterra, la scelta del metodo di esecuzione da utilizzare spetta interamente alla parte creditrice vittoriosa in giudizio. I creditori responsabili che hanno ottenuto una sentenza valida attraverso gli organi giurisdizionali e non hanno ancora ricevuto il pagamento corrispondente hanno il diritto di procedere all'esecuzione di tale sentenza ricorrendo ai mezzi più appropriati a loro disposizione. Di conseguenza fintantoché è in vigore una sentenza valida e viene presentata una domanda adeguata, l'organo giurisdizionale è tenuto a seguire la scelta del creditore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

È possibile adottare provvedimenti di esecuzione nei confronti dei seguenti beni:

  • conti bancari mediante un'ordinanza di pignoramento presso terzi;
  • beni mobili tangibili, ricorrendo al pignoramento;
  • beni immobili ricorrendo a un'ordinanza per l'iscrizione di un'ipoteca.

Non esistono elenchi fissi e rapidi di beni esenti da azioni di pignoramento. Tuttavia esistono delle linee guida. L'ufficiale giudiziario può pignorare soltanto i beni che appartengono al debitore o dei quali quest'ultimo detiene la proprietà congiunta.

Qualsiasi bene pignorato dall'ufficiale giudiziario deve poter rendere al momento della vendita all'asta. Gli ufficiali giudiziari non porteranno via beni qualora ritengano che questi ultimi non renderanno a sufficienza da coprire parte dell'ammontare dovuto una volta dedotti i costi di pignoramento e vendita all'asta degli stessi.

Gli ufficiali giudiziari non possono pignorare:

  • beni dei quali il convenuto necessita per il proprio lavoro o la propria attività, quali strumenti o libri utilizzati da commercianti;
  • beni essenziali di uso domestico necessari al debitore e alla sua famiglia quali abiti o biancheria da letto;
  • beni in locazione finanziaria, noleggiati/affittati o soggetti a contratti di noleggio e acquisto rateale (comprese le automobili);
  • beni che possono già essere stati pignorati da ufficiali giudiziari che agiscono in conformità con un altro decreto; oppure
  • apparecchiature che non appartengono a un'azienda (ad esempio mobili per ufficio, macchinari e veicoli in locazione finanziaria).

Per gli ordini di pignoramento presso terzi, una parte debitrice soccombente in giudizio alla quale non è consentito prelevare denaro dal proprio conto presso una banca o un istituto di credito la quale sostiene che lei o la sua famiglia ha difficoltà nel far fronte alle spese ordinarie di sostentamento, può adire un organo giurisdizionale per ottenere un'ordinanza che consente un pagamento per difficoltà finanziare e permette l'effettuazione di uno o più pagamenti a favore di soggetti specifici.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Tanto per i debitori quanto per i terzi, il mancato rispetto delle prescrizioni delle ordinanze degli organi giurisdizionali li espone a sanzioni per oltraggio. Le sanzioni che possono essere inflitte per il mancato rispetto di ordinanze comprendono il "purging contempt" (la formulazione di una scusa al giudice in un'udienza pubblica), sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, una pena detentiva fino a 14 giorni.

Le banche sono soggette a determinati obblighi in materia di divulgazione di informazioni e pignoramento di conti bancari. Quando riceve un ordine di pignoramento presso terzi imposto a uno dei suoi clienti, la banca non deve rivelare la somma di denaro detenuta nel conto. Può dichiarare che non vi sono somme sul conto, che non vi sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo dovuto ma che è possibile saldarne una parte oppure che vi sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo richiesto. Esistono questioni molto rigorose in materia di protezione dei dati che disciplinano le informazioni che una banca può fornire, diverse da quelle di cui sopra.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Tutte le ordinanze specificano la durata del termine concesso per fornire informazioni pertinenti o per ottemperare all'ordinanza di un organo giurisdizionale; riportano inoltre le sanzioni massime nelle quali si può incorrere in caso di mancato rispetto dell'ordinanza di un organo giurisdizionale.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

I metodi di esecuzione basati sul coinvolgimento di un organo giurisdizionale (ordinanze per l'iscrizione di ipoteche e ordinanze di pignoramento presso terzi) comportano tutti un iter in due fasi. La fase intermedia di tale iter ha una funzione puramente giudiziaria ed è di tipo documentale e non prevede il contributo della parte debitrice soccombente in giudizio. Tuttavia, affinché ciascun metodo passi alla fase finale, deve essere tenuta un'udienza alla quale tale debitore sarà invitato a partecipare, durante la quale egli potrà addurre qualsiasi motivazione che osti all'adozione del metodo di esecuzione previsto. La data dell'udienza sarà notificata a tutte le parti con largo anticipo e in tutti i casi occorre che trascorra un periodo di tempo minimo fisso tra la fase "intermedia", la notificazione dell'udienza "finale" e l'udienza "finale" stessa, in maniera da consentire al debitore stesso (e a qualsiasi soggetto terzo pertinente e direttamente coinvolto, ad esempio una banca coinvolta in un'ordinanza di pignoramento presso terzi) di prepararsi. Se la data dell'udienza "finale" è scomoda per le parti, queste ultime possono richiederne un rinvio a una data che sia reciprocamente più conveniente. Qualora ciò dovesse accadere, il provvedimento provvisorio rimane in vigore ma non potrà diventare "definitivo" fino a quando non si terrà l'udienza.

Non è possibile presentare ricorso contro la decisione dopo che l'organo giurisdizionale ha emesso la sua ordinanza. In circostanze appropriate, è possibile presentare ricorsi o richieste di annullamento soltanto in relazione alla sentenza originaria che ha conferito al creditore il diritto di chiedere l'esecuzione in primo luogo. L'iter di esecuzione viene revocato da un organo giurisdizionale soltanto se la sentenza viene impugnata con successo mediante ricorso o viene annullata. Nel caso in cui una sentenza sia impugnata dopo che un organo giurisdizionale ha autorizzato la richiesta di esecuzione di un creditore, è possibile sospendere l'ordinanza presentando un'istanza a detto organo. Gli ufficiali giudiziari non possono pignorare beni ma devono continuare a riscuotere guadagni in merito agli stessi (cfr. elenco dei beni che potranno essere oggetto di pignoramento e vendita).

A condizione che un creditore abbia presentato un'istanza corretta a un organo giurisdizionale per ottenere l'esecuzione, tale organo non può rifiutare di autorizzare il metodo di esecuzione scelto dal creditore. Di conseguenza il creditore non necessita di un mezzo di ricorso contro la decisione che concede un provvedimento.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Un'ordinanza di esecuzione o un titolo esecutivo è soggetta/o a un termine. Tali atti sono validi per 12 mesi e possono essere prorogati per altri 12 mesi mediante un'ordinanza dell'organo giurisdizionale.

Nell'iter per l'assunzione del controllo dei beni occorre notificare o comunicare un avviso al debitore nel quale gli si spiega che i suoi beni sono stati pignorati e che ha 5 giorni di tempo per stipulare con gli ufficiali giudiziari un accordo di "walking possession" (messa sotto sequestro di beni che non vengono portati via). Tale accordo consente al debitore di conservare i beni oggetto di tale accordo. Se il debitore non firma l'accordo entro 5 giorni, l'ufficiale giudiziario può portare via i beni e procedere alla loro vendita all'asta.

 

Questa pagina web fa parte del portale Il link si apre in una nuova finestraLa tua Europa.

I Il link si apre in una nuova finestrapareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 14/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.