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I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Spagna

In Spagna, alle conservatorie spetta la tenuta dei seguenti registri: registri della proprietà dei beni immobili (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), genericamente denominati “registri immobiliari”; registri della proprietà dei beni mobili (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles); registri delle imprese (Registros Mercantiles); registro delle condizioni generali di contratto (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). La presentazione dei registri immobiliari e i link correlati possono essere consultati sul portale europeo della giustizia, nella sezione relativa ai registri immobiliari. Nella presente pagina si può trovare: una presentazione dei registri delle imprese in Spagna, e link correlati , una breve presentazione del registro della proprietà dei beni mobili, e link correlati, una breve presentazione dei registri delle condizioni generali di contratto, e link correlati.

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Spagna

Cosa offre il registro delle imprese in Spagna?

Sicurezza giuridica ed economica.

Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti salienti del sistema spagnolo di registrazione delle imprese.

1.- Oggetto del registro delle imprese.

1.1.- Soggetti giuridici iscritti nel registro delle imprese.

  • Imprenditori individuali
  • Società commerciali
  • Società di diritto civile
  • Istituti di credito e assicurativi, così come soggetti giuridici di garanzia mutualistica
  • Fondi comuni d'investimento
  • Gruppi d'interesse economico
  • Casse di risparmio
  • Fondi pensione
  • Succursali di qualsiasi soggetto tra quelli sopra indicati
  • Succursali di società straniere
  • Società straniere che trasferiscono la propria sede sul territorio spagnolo.
  • Tutte le entità che svolgono attività commerciale, purché le acquisizioni da esse realizzate o intermediate o le vendite da esse effettuate ammontino a più di 600 000 euro.

1.2.- Oggetto del registro delle imprese

  • Atti relativi alle società commerciali.- La costituzione delle società commerciali rappresenta la prima annotazione della storia di una società nel registro delle imprese. In seguito ricorrono gli atti e i contratti relativi a ciascuna società (aumento o riduzione del capitale sociale, modifiche della struttura del suo organo di amministrazione, nomine o sospensioni di amministratori o procuratori, stati di insolvenza dell'impresa, azioni giudiziarie di impugnazione dei suoi patti sociali…).
  • Libri contabili.- Gli imprenditori e le società sono obbligati alla tenuta di una serie di libri contabili, che obbligatoriamente devono essere presentati al registro delle imprese del luogo dove ha sede la società ai fini della loro autenticazione da parte del conservatore del registro. La presentazione deve avvenire prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di ciascuna impresa. Ad esempio, in genere quelle imprese il cui esercizio è chiuso al 31 dicembre dovranno presentare i libri contabili entro il 31 maggio.
  • Il deposito dei bilanci degli imprenditori e di altri soggetti obbligati a presentarli.- La tenuta dei bilanci conformemente allo schema contabile generale (Plan General Contable) è obbligatoria. I bilanci devono essere approvati dai soci o dagli azionisti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, una volta approvati, devono essere presentati entro il mese successivo per l'autenticazione obbligatoria presso il registro delle imprese corrispondente. Ad esempio, in genere le imprese per le quali la data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre e che abbiano approvato i bilanci entro il 30 giugno, devono obbligatoriamente procedere al loro deposito entro il 30 luglio.
  • L'inoltro della documentazione ai fini della nomina di revisori ed esperti.- Qualunque azionista che possegga il 5% del capitale sociale di un'impresa ha il diritto di richiedere, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio della società, la designazione di un revisore da parte del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale. In quelle imprese la cui data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre, i soci o azionisti titolari del 5% avranno il diritto di richiedere la nomina di un revisore entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere richiesta la nomina di esperti commerciali al conservatore del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale dell'impresa in cui devono essere realizzati apporti non monetari, nonché in caso di fusione e scissione.

2.- Sicurezza giuridica nel registro delle imprese spagnolo.

Il registro delle imprese è il principale strumento giuridico per la formalizzazione delle attività commerciali. È essenziale allo sviluppo economico in quanto mezzo per ridurre i costi di transazione.

Le trascrizioni nel registro sono effettuate previa verifica dei requisiti di validità da parte del conservatore del registro: controllo della legalità e della validità del contenuto degli atti e accordi sociali, nonché della capacità e legittimazione di coloro che li sottoscrivono.

In virtù di tale controllo da parte del conservatore, alle dette trascrizioni sono conferiti effetti giuridici sostanziali:

  1. vige la presunzione dell'esattezza e validità del contenuto del registro;
  2. gli atti trascritti sono opponibili ai terzi di buona fede;
  3. le annotazioni del registro sono garantite dall'autorità giudiziaria e produrranno effetti sintantoché non sia iscritta la decisione giudiziaria che ne accerta l'inesattezza o nullità;
  4. la decisione giudiziaria di inesattezza o nullità delle annotazioni non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede, acquisiti conformemente alla legge.

In tal modo, tanto le imprese quanto i cittadini e le pubbliche amministrazioni evitano alti costi di transazione, poiché dispongono di sufficienti informazioni accreditate in merito ai soggetti giuridici con i quali intendono instaurare rapporti contrattuali, nonché alla loro situazione giuridica ed economica.

3.- Procedimento di trascrizione nel registro delle imprese.

Il principio generale per la trascrizione nel registro delle imprese è quello della pubblicità degli atti. Gli atti pubblici possono essere di natura notarile, giudiziaria o amministrativa. La trascrizione di scritture private potrà essere effettuata solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento del registro delle imprese. Sono esempi di trascrizioni di scritture private: l'iscrizione dell'imprenditore individuale che non sia armatore, la nomina, la sospensione, l'accettazione di nomina e la dimissione dall'incarico di amministratore, liquidatore e revisore, nonché la delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione.

Il procedimento è su richiesta, ossia è iniziato, salvo eccezioni, dall'interessato alla trascrizione..

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese in Spagna non è gratuito.

Il tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese e il Regolamento del registro delle imprese fissano i costi di iscrizione e di pubblicità.

I costi d'iscrizione dipendono da vari fattori e sono consultabili direttamente nel tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese.

I costi di pubblicità oscillano tra 1,20 e 24 euro e possono essere consultati direttamente nel medesimo tariffario o alla pagina del collegio dei conservatori di Spagna (tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese) o nella pagina del Collegio dei conservatori del registro di Spagna.

Come consultare il registro delle imprese in Spagna?

1.- Carattere pubblico.

Il registro delle imprese è pubblico e spetta al conservatore del registro il trattamento amministrativo delle informazioni contenute nelle annotazioni del registro.

2.- Nota informale

Concetto.- La nota informale ha valore puramente informativo e non attesta la veridicità del contenuto delle annotazioni. Riporta tutti o solo alcuni dei dati contenuti nella relativa annotazione.

Modalità per ottenerla.- Esistono due modi per richiedere e ottenere una nota informale:

  • Per iscritto su supporto cartaceo. Facendone richiesta personalmente presso il registro delle imprese pertinente.
  • Via internet. tramite il primo link al termine di questa pagina.

3.- Certificazione

Concetto.- Le certificazioni sono copie o trascrizioni, letterali o in forma di resoconti, del contenuto del registro che, previo trattamento amministrativo da parte del conservatore, costituiscono l'unico mezzo per attestare in maniera irrefutabile il contenuto delle annotazioni nel registro delle imprese. I conservatori possono essi stessi certificare i documenti archiviati o depositati presso il registro.

Modalità per ottenerla.- Al fine di ottenere una certificazione, la relativa richiesta deve essere inoltrata per iscritto su supporto cartaceo e presentata di persona, per posta, per fax o altro procedimento analogo.

4.- Consultazione del registro delle imprese via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente indirizzo:

La pagina offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

  • "pagamento con carta". basta fornire i dati della carta di credito.
  • e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Publicidad Mercantil" (pubblicità delle imprese)".

  • successivamente, selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

Chiunque può avere accesso in tempo reale all'informazione interattiva sulle imprese che il collegio dei conservatori fornisce attraverso la pagina suindicata. Le informazioni corrispondenti a determinati dati societari, così come all'esatto contenuto dei bilanci depositati, potrà essere ottenuta immediatamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Le informazioni ottenute relativamente ai dati societari registrati sono aggiornate e veritiere.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La direttiva 2012/17/UE relativa all'interconnessione dei registri delle imprese, introduce tra l'altro l'articolo 3bis della direttiva 2009/101/CE, nel quale si stabiliscono determinati obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni in relazione alle disposizioni nazionali in base alle quali i terzi interessati possono avvalersi delle indicazioni e ciascun tipo di atti di cui all'articolo 2, conformemente all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7. In particolare, gli Stati membri devono fornire queste informazioni per la pubblicazione sul portale europea della giustizia elettronica, in base alle norme previste per quest'ultimo e ai relativi requisiti tecnici. Tali informazioni si riferiscono a come, per ogni sistema giuridico, le richieste possono essere introdotte per consultare i dati di cui all'articolo 2 della direttiva, e inoltre si riferisce all'opponibilità degli atti registrati nel registro rispetto ai terzi.

I dati di cui all'articolo 2 della direttiva vengono pubblicati nel registro delle imprese spagnolo, che è regolato dai principi relativi ai dati personali, alla pubblicità, alla legittimità, alla fede pubblica (o buona fede), opponibilità, trasmissione successiva dei titoli e pubblicazione.

L'articolo 19 della legge 14/2013, e il suo allegato (Disposición Adicional 13ª), a sostegno degli imprenditori e della loro internazionalizzazione stabiliscono la tenuta del registro delle imprese in formato elettronico, mediante un sistema informatico unico, nella forma stabilita dalla legge.

Le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere rese pubbliche con un certificato o un estratto.

La certificazione emessa dal registro delle imprese è l'unico modo di accreditare il contenuto dei libri e fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, del codice del commercio e dagli articoli 12 e 77 del regolamento sul registro delle imprese.

Gli articoli 12 e 78 del regolamento del registro delle imprese fanno riferimento agli estratti di tutte o di alcune delle informazioni registrate nel registro delle imprese.

Inoltre, si può effettuare la consultazione sul registro online, come stabilito all'articolo 79 del medesimo regolamento.

Conformemente all'articolo 23, quarto comma del codice del commercio e 80 del regolamento del registro delle imprese, si applicano anche le norme sulla pubblicità previste nella normativa ipotecaria, in particolare gli articoli 221, 222, 222.bis, 227 e 248 della legge ipotecaria, da cui deriva la possibilità di pubblicizzare per via telematica. L'articolo 110, primo comma della legge 24/2001 stabilisce la pubblicazione sul registro utilizzando la firma digitale e si applica inoltre ai registri delle imprese, nell'ambito dell'utilizzazione di tecniche elettroniche, informatiche e telematiche anche per quanto riguarda i registri delle imprese (articoli 106-115).

Il registro centrale delle imprese ha come oggetto, conformemente all'articolo 379 del regolamento del registro delle imprese l'organizzazione, la registrazione e la pubblicazione unicamente a fini informativi, dei dati ricevuti dai registri delle imprese; ha inoltre come oggetto l'archivio e la pubblicità delle denominazioni di enti e persone giuridiche, la pubblicazione della Gazzetta ufficiale del registro delle imprese, la gestione del registro relativo a società ed enti che abbiano trasferito all'estero il proprio domicilio senza perdere la cittadinanza spagnola e la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del regolamento CE 2157/2001. Il registro centrale delle imprese può rilasciare estratti, conformemente all'articolo 23 del codice del commercio e 382 del regolamento del registro delle imprese, ma non può rilasciare certificati, salvo quelli relativi a ragioni sociali e denominazioni nonché concernenti enti iscritti.

La pubblicazione può essere richiesta per posta fax, o mezzi analoghi.

Attraverso la pagina Registri della Spagna si possono richiedere informazioni per via telematica mediante il "FLEI" (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Conformemente all'articolo 9 del regolamento del registro delle imprese, che regola l'opponibilità: "1. Gli atti soggetti a iscrizione sono opponibili rispetto ai terzi in buona fede soltanto se sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del registro delle imprese. Sono fatti salvi gli effetti della registrazione. 2. Se si tratta di operazioni realizzate entro i quindici giorni dalla pubblicazione, gli atti iscritti e pubblicati non saranno opponibili a terzi che possano provare di non essere stati in grado di conoscerli. 3. In caso di discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto dell'iscrizione, i terzi di buona fede potranno invocare la pubblicazione nel caso in cui fosse favorevole. Chiunque sia responsabile per la discrepanza dovrà risarcire la parte danneggiata. 4. Si presume che il terzo agisca in buona fede qualora non si possa provare che era a conoscenza di un documento che avrebbe dovuto essere registrato ma non era stato registrato, oppure di un documento che era stato registrato ma non pubblicato o di una discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto della registrazione nel registro."

Si possono consultare ulteriori informazioni sugli:

Storia del Registro delle imprese in Spagna

1.- Antecedenti.

Gli antecedenti dell'attuale legislazione del registro delle imprese spagnolo sono.

  • Le ordinanze di Bilbao del 1737, con le quali fu istituito un registro d'immatricolazione delle navi (Registro de matrículas y abanderamiento de los buques).
  • Il codice del commercio del 1885.
  • Il regolamento provvisorio per l'instaurazione del registro delle imprese del 1885, nonché i regolamenti successivi del 1919 e del 14 dicembre 1956 modificato dal decreto del 21 luglio 1973.

2.- Legislazione vigente relativa la registro delle imprese

Sono le norme generali contenute nel codice del commercio del 22 agosto 1885. La materia afferente al registro delle imprese contenuta in tale codice è stata modificata a più riprese, da ultimo ad opera della legge 19/1988, del 25 luglio 1989.

  • regio decreto legge 1/2010, del 2 luglio 2010, sulle società di capitali; legge 3/2009, del 3 aprile 2009, relativa a modifiche strutturali;
  • normativa specifica corrispondente a determinate società in base al loro settore specifico di attività (istituti finanziari, assicurativi, entità del settore elettrico, imprese di leasing....);
  • regolamento del registro delle imprese del 19 luglio 1996. Il nuovo testo del regolamento è attualmente in fase di elaborazione.

3.- Organizzazione

Il registro delle imprese è un ufficio pubblico, che ha sede in ciascun capoluogo di provincia nonché in altre città previste dal suo stesso regolamento, sotto la responsabilità di uno o più conservatori, e che dipende dal ministero della Giustizia, più precisamente dalla direzione generale dei Registri e del Notariato (Dirección General de los Registros y del Notariado).

Il conservatore è un professionista del diritto ed esercita la funzione pubblica di controllare sotto la propria responsabilità la legalità di tutti i documenti che devono essere inseriti nel registro.

Vi è un registro delle imprese in ciascun capoluogo di provincia della Spagna. Inoltre esistono registri delle imprese nelle città di Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde e Santiago de Compostela. Esiste altresì un registro centrale unico delle imprese che si occupa delle denominazioni delle società ed entità commerciali.

Le società acquisiscono la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale, il che significa che l'iscrizione nel registro è obbligatoria e a carattere costitutivo.

Link correlati

REGISTRO DEI BENI MOBILI

1.- Cosa offre il registro dei beni mobili in Spagna ?

Sicurezza giuridica ed economica.

1.1.- Oggetto del registro dei beni mobili.

L'oggetto del registro dei beni mobili è la trascrizione della proprietà e di altri diritti reali che gravano su beni mobili suscettibili di iscrizione nel registro.

1.2.-Beni mobili che possono essere iscritti nel registro?

Beni mobili propriamente detti: veicoli a motore, beni di consumo, macchinari ad uso industriale, stabilimenti industriali, riserve di magazzino, beni agricoli e allevamenti di bestiame, nonché la maggior parte dei beni previsti dalla legge.

Taluni beni immateriali o diritti: diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di sfruttamento di opere cinematografiche, licenze amministrative e crediti in generale.

1.3.- Quali diritti sono trascritti relativamente a beni mobili registrati ?

La proprietà, i sequestri, le riserve di proprietà, le ingiunzioni di non disporre, le ipoteche mobiliari, i pegni senza spossessamento (prendas sin desplazamiento) e altri atti suscettibili di trascrizione o annotazione previsti dalla legge.

2.- Caratteristiche del registro dei beni mobili in Spagna.

Si tratta di un registro pubblico, che dipende dal ministero della Giustizia. Non è un registro meramente amministrativo, bensì previsto dalla legge. In generale, ha natura volontaria, pur essendo la volontarietà incentivata dagli effetti favorevoli prodotti dalla trascrizione. Si basa su un sistema di libertà delle forme: di norma, i contratti sono trascritti in forma di scritture private autenticate, ma anche di modelli ufficiali. Inoltre, beneficia della qualificazione da parte del conservatore del registro, ossia il conservatore opera un controllo della legalità prima della trascrizione, tanto del titolo quanto del fatto suscettibile di trascrizione.

3.- Organizzazione

Questo registro è organizzato come un sistema a base reale (folio real) cartaceo e in formato elettronico.

Il regio decreto 1828/1999 struttura il registro dei beni mobili in sei sezioni:

  • Navi e aeromobili
  • Automobili e altri veicoli a motore
  • Macchinari industriali, stabilimenti commerciali e attrezzature
  • Altre garanzie reali
  • Altri beni mobili registrati
  • Registro delle condizioni generali di contratto (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)n

4.- L'accesso al registro dei beni mobili è gratuito?

No. Le sue tariffe sono fissate dall'ordinanza del 20 luglio 1999, il cui articolo 36 esplicita i diritti da riscuotere in funzione del valore dell'oggetto dell'iscrizione:

  • fino a 600 euro di valore dell'oggetto dell'iscrizione: 2,4 euro;
  • da 600 a 6 000 euro di valore: 6 euro;
  • da 6 000 a 12 000 euro di valore: 10 euro;
  • da 12 000 a 18 000 euro di valore: 13 euro;
  • per quanto eccede i 18 000 euro di valore: 1,20 euro per ogni parte di 3 000 o sua frazione.

Per quanto riguarda l'ipoteca su beni mobili e il pegno senza spossessamento, vige il tariffario del registro immobiliare ed è pertanto riscosso quanto in esso previsto (si veda l'apposita sezione relativa al registro immobiliare).

Per quanto riguarda l'informazione relativa al contenuto del registro, sono necessari 3 euro per le note informative e da 6 a 24 euro per le certificazioni.

A ciò va aggiunta l'IVA in vigore al momento del pagamento.

5.- Accesso al registro dei beni mobili tramite internet.

Si rinvia ai "link correlati" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente

Poi selezionare: "Acceso al registro elettronico". La pagina successiva offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

  • "pagamento con carta": basta fornire i dati della carta di credito
  • e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Pubblicità dei beni mobili" (Publicidad Bienes Muebles);

  • successivamente selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

6.- Link correlati

REGISTRO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.- Cosa offre il registro delle condizioni generali di contratto in Spagna?

Mediante questo registro sono tutelati gli interessi di consumatori ed utenti che concludono un contratto con una persona fisica o giuridica la quale utilizza condizioni generali di contratto. Detto registro consente di conferire maggior certezza al negozio giuridico privato e stabilisce direttamente i mezzi necessari ad evitare contenziosi.

1.2.- Oggetto del registro delle condizioni generali di contratto in Spagna.

Il registro delle condizioni generali di contratto persegue i seguenti obiettivi:

1.- Il deposito delle condizioni generali di contratto in Spagna

Sono definite condizioni generali di contratto quelle clausole contrattuali che sono state redatte unilateralmente ("predisposte") da una delle parti del contratto, al fine di essere incorporate in una molteplicità di contratti. In altre parole, si tratta di condizioni che non sono state oggetto di negoziazione individuale. Non è necessario che si tratti di clausole abusive.

Nella pratica, a dispetto delle possibilità offerte dal sistema, non tutte le condizioni generali che fanno parte di contratti di adesione sono depositate in questo registro. Il loro deposito è volontario, fatti salvi determinati settori della contrattazione la cui determinazione è demandata al governo.

Nei casi in cui il deposito delle condizioni generali avviene, non è raro che chi le deposita, laddove concluda nuovi contratti che le includono, si riferisca ad esse mediante rinvio ai riferimenti del loro deposito nel registro, piuttosto che riprodurle per esteso nei futuri contratti. Molti utenti che hanno sottoscritto un contratto contenente condizioni generali di contratto ignorano quali siano esattamente le clausole che li vincoleranno, dal momento che può risultare indispensabile sapere quali erano le condizioni del contratto, a cosa li vincolavano, come è possibile a posteriori sottrarsi a tali obblighi e, in questo caso, con quali conseguenze.

2.- Sentenze emesse dai tribunali, che dichiarano nulle alcune condizioni facenti parte di contratti di adesione.

Si tratta di sentenze che trovano la loro origine in un'azione introdotta da un soggetto interessato (azione individuale) o da un'organizzazione di consumatori in rappresentanza di vari soggetti interessati (azione collettiva) che abbiano ottenuto una sentenza favorevole e definitiva.

Una volta iscritta, quest'ultima produrrà effetto in altri procedimenti che si riferiscono a condizioni identiche.

L'intenzione è che, con una sola sentenza pronunciata sul carattere abusivo di determinate clausole, si possano risolvere migliaia di reclami cosicché, qualora successivamente siano usate clausole abusive identiche a quelle già dichiarate nulle, non sia necessario aprire un nuovo contenzioso, purché si tratti dello stesso soggetto che le ha predisposte. Da qui, l'idea di pubblicare il contenuto di dette sentenze attraverso il registro.

Il carattere espressamente giuridico di questo registro deriva dagli effetti che la trascrizione conferisce alla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva da parte dell'autorità giudiziaria. La trascrizione di una clausola in quanto abusiva produce effetti nei confronti dei terzi. Il registro prevede che, nei casi in cui, malgrado la trascrizione della sentenza definitiva, venga perpetuato l'uso di clausole dichiarate nulle dai giudici in seguito ad un'azione individuale o collettiva, il conservatore possa annotare la persistenza dell'utilizzo di tali clausole, dandone al contempo notizia al ministero della Giustizia.

2.- Legislazione del registro delle condizioni generali di contratto.

La legge sulle condizioni generali (Ley de Condiciones Generales) del 1998 ha istituito il relativo registro, conferendone la responsabilità ai conservatori dei registri della proprietà e delle imprese. Fa parte del registro dei beni mobili.

3.- Organizzazione.

Il registro delle condizioni generali di contratto costituisce una delle sezioni del registro dei beni mobili e può essere consultato tramite i link riportati alla fine di questa pagina.

4.- L'accesso al registro delle condizioni generali di contratto in Spagna è gratuito?

Sí.

5.- Consultazione del registro delle condizioni generali di contratto via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati qui di seguito. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente:

  • Link: https://www.registradores.org
  • Successivamente cliccare su: "Consulta Registro Condiciones Generales" (consultare il registro delle condizioni generali)
  • e poi scegliere il settore che interessa.

6.- Link correlati.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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