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Tribunali specializzati nazionali

Francia

La presente sezione contiene una panoramica delle giurisdizioni costituzionali e amministrative in Francia.

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Francia

Consiglio costituzionale

Il Consiglio costituzionale, istituito dalla Costituzione della V Repubblica il 4 ottobre 1958, non è al vertice di nessuna gerarchia di tribunali né giudiziari né amministrativi. In tal senso, non si tratta di una Corte suprema.

Il Consiglio costituzionale è composto da nove membri, un terzo dei quali viene rinnovato ogni tre anni. I membri vengono nominati, per una durata di nove anni non rinnovabile, rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dal presidente di ciascuna delle camere parlamentari (Senato e Assemblea nazionale). Gli ex Presidenti della Repubblica sono, di diritto, membri a vita del Consiglio costituzionale se non rivestono una funzione incompatibile con il mandato di membro del Consiglio, eventualità che impedirebbe loro di partecipare.

Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato tra i suoi membri dal Presidente della Repubblica.

Per essere membro del Consiglio Costituzionale non è previsto alcun requisito legato all’età o alla professione. La funzione di consigliere è tuttavia incompatibile con quella di membro del Governo o del Consiglio economico e sociale nonché con qualsiasi mandato elettorale. I membri sono inoltre soggetti alle medesime incompatibilità professionali previste per i parlamentari.

Il Consiglio costituzionale è un’istituzione permanente, le sue sessioni seguono il ritmo dei ricorsi per i quali esso è adito. Si riunisce e giudica solo in seduta plenaria. Le delibere sono soggette a un quorum di presenza effettiva di sette giudici. In caso di parità, il voto del presidente sarà quello decisivo. Non è consentita alcuna opinione dissenziente.

Il procedimento è scritto e in contraddittorio. Tuttavia, le parti possono chiedere di essere ascoltate in materia di contenzioso elettorale. Inoltre, in occasione dell'esame dei quesiti prioritari di costituzionalità le parti o i loro rappresentanti vengono ascoltati nel corso di un'udienza.

In quanto espressione di una competenza di attribuzione, le prerogative del Consiglio costituzionale possono essere classificate nelle due seguenti categorie.

Competenza giurisdizionale che racchiude due diversi tipi di contenzioso:

Il contenzioso normativo

Il controllo di costituzionalità è astratto, facoltativo per le leggi ordinarie o per gli impegni internazionali e obbligatorio per le leggi organiche e i regolamenti delle assemblee parlamentari. Esso viene esercitato su iniziativa dopo il voto del Parlamento, ma prima della promulgazione della legge, della ratifica o dell’approvazione di un impegno internazionale e dell’entrata in vigore dei regolamenti delle assemblee. Il ricorso facoltativo può aver luogo su iniziativa di un’autorità politica (Presidente della Repubblica, Primo ministro, Presidente dell’Assemblea nazionale o del Senato) o di 60 deputati o 60 senatori.

Il controllo di costituzionalità mediante eccezione (d'incostituzionalità) è stato istituito il 1° marzo 2010 con l'entrata in vigore della questione prioritaria di costituzionalità. A partire dalla data suddetta qualsiasi cittadino, nel corso di un procedimento giudiziario, può contestare la conformità di una disposizione normativa rispetto ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione. Il Consiglio costituzionale può essere adito in ordine a questo tipo di questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione che si pronuncia entro tre mesi.

In qualità di giudice della ripartizione delle competenze tra leggi e regolamenti, il Consiglio costituzionale può essere adito sia durante l'iter legislativo dal presidente dell'assemblea investita (Assemblea nazionale o Senato), dal Governo oppure, a posteriori, dal Primo ministro per declassare una disposizione di legge.

Il contenzioso elettorale e in materia di referendum

Il Consiglio costituzionale statuisce sulla regolarità dell’elezione del Presidente della Repubblica e delle operazioni di referendum di cui proclama i risultati. Esso giudica altresì la regolarità dell’elezione, dei regimi di eleggibilità e dell’incompatibilità dei parlamentari.

I ricorsi al Consiglio costituzionale in materia elettorale, ampiamente aperti agli elettori, sono aumentati in modo considerevole dopo l'approvazione della legge che organizza e controlla il finanziamento delle spese elettorali, di cui il Consiglio rappresenta il giudice (in appello) per i candidati alle elezioni legislative e presidenziali.

La competenza consultiva

Il Consiglio costituzionale emette il proprio parere se consultato ufficialmente dal Capo di Stato sull’applicazione dell’articolo 16 della Costituzione (sui pieni poteri in periodo di crisi) e successivamente sulle decisioni prese in questo quadro.

Peraltro, il governo consulta il Consiglio sulle leggi relative all’organizzazione dello scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica e il referendum.

Tutte le decisioni sono prese nella stessa forma e comprendono:

  • le approvazioni delle leggi applicabili e degli elementi di procedura;
  • le motivazioni enunciate mediante paragrafi che analizzano i motivi invocati, indicano i principi applicabili e rispondono al ricorso;
  • un dispositivo diviso in articoli ed enunciante la soluzione adottata.

Le decisioni s’impongono ai poteri pubblici e a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali. Esse non sono impugnabili con alcun ricorso. L'autorità della cosa giudicata non si applica solo al dispositivo ma anche alle motivazioni che ne costituiscono il fondamento. Il Consiglio costituzionale ammette tuttavia i ricorsi per rettifica di errore materiale.

Una disposizione dichiarata incostituzionale nell'ambito del controllo preventivo non può essere promulgata né applicata.

Una disposizione dichiarata incostituzionale in seguito a una questione prioritaria di costituzionalità è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale o da una data successiva fissata da tale decisione. Il Consiglio costituzionale stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali gli effetti prodotti dalla disposizione possono essere rimessi in discussione.

L’effetto delle decisioni in materia di contenzioso elettorale varia dall’annullamento delle schede a quello delle stesse operazioni elettorali e può comportare la dichiarazione di ineleggibilità di un candidato e/o la rinuncia alla carica di un eletto.

Le decisioni sono notificate alle parti e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, con il testo del ricorso parlamentare e le osservazioni del Governo.

Infine, tutte le decisioni a partire dalla prima sono disponibili sul sito Internet del Consiglio costituzionale (sito Internet del Consiglio costituzionale)

Le giurisdizioni amministrative

Compiti delle giurisdizioni amministrative

Il controllo dell’amministrazione è garantito da giurisdizioni amministrative indipendenti dall’amministrazione (separazione delle funzioni amministrativa e giudiziaria) e da giurisdizioni ordinarie distinte (dualismo giurisdizionale). Un sindacato può altresì essere garantito da organismi amministrativi, ma le decisioni di questi ultimi sono anch’esse oggetto di un controllo giurisdizionale.

Il tribunale amministrativo è la giurisdizione di diritto comune di primo grado. Le giurisdizioni amministrative specializzate sono assai numerose e diverse. Citiamo le seguenti:

  • giurisdizioni finanziarie (Commissioni regionali dei conti e Corte dei conti);
  • la Corte nazionale di diritto d'asilo,
  • giurisdizioni disciplinari (Tribunale di disciplina di bilancio e finanziaria, Consiglio superiore della magistratura, organismi di disciplina degli ordini professionali, tribunali universitari ecc.).

L’impugnazione delle decisioni dei tribunali amministrativi è, in linea di principio, proposta dinanzi alle Corti amministrative d’appello, le cui decisioni sono a loro volta ricorribili in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato. Oltre al proprio ruolo di giudice di cassazione, per il quale – analogamente alla Corte di cassazione – esso si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di procedura e di diritto delle decisioni impugnate, il Consiglio di Stato è altresì giudice di primo e ultimo grado in determinati contenziosi come quello degli atti normativi dei ministri.

I conflitti di competenza tra le due giurisdizioni sono decisi dal tribunale dei conflitti, composto in egual misura da membri della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Il Consiglio costituzionale veglia sulla costituzionalità delle leggi e non è competente a decidere sugli atti o sull’operato della pubblica amministrazione.

Organizzazione interna delle giurisdizioni amministrative

I tribunali amministrativi (che sono 42) e le corti amministrative d’appello (otto, prossimamente nove) sono suddivisi in sezioni il cui numero e la specializzazione variano a seconda dell’organico presente nella giurisdizione e dell’organizzazione interna decisa dal capo della giurisdizione. Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, esso contiene una sola sezione (la Sezione del contenzioso) che svolge funzioni giurisdizionali (mentre le altre, denominate “amministrative”, garantiscono la funzione consultiva di tale organo).

La Sezione del contenzioso consta di dieci camere specializzate in determinate materie contenziose. Una sentenza di diritto comune promana da due sottosezioni (nove membri); se la questione è più delicata essa può essere giudicata dalla sezione del contenzioso (tutti i presidenti delle sotto-sezioni, il presidente della sezione e i vicepresidenti: 17 membri) o dall’Assemblea del contenzioso (tutti i presidenti di sezione, presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Stato: 13 membri).

Statuto dei membri delle giurisdizioni amministrative

Storicamente i membri delle giurisdizioni amministrative non rivestivano la normale qualifica di “magistrati” ai sensi della Costituzione francese, giacché tale qualifica era riservata ai membri dell’ordinamento giudiziario. Lo statuto generale ad essi applicabile è quello della pubblica amministrazione ed è per questo motivo che le leggi applicabili ai membri delle giurisdizioni amministrative per lungo tempo non hanno contemplato una norma originale rispetto a quelle applicabili alle altre tipologie di funzionari. Tuttavia, durante gli anni Ottanta questa situazione si è evoluta ed ha rafforzato l’indipendenza statutaria dei membri delle giurisdizioni amministrative.

In una decisione del 22 luglio 1980 il Consiglio costituzionale ha sancito l'esistenza e l'indipendenza della magistratura amministrativa che figura fra i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica. I magistrati dell'ordinamento amministrativo beneficiano quindi di uno statuto particolare che ne garantisce l'indipendenza, assicurandone in particolare l'inamovibilità.

La legge n. 2016-483 del 20 aprile 2016, relativa alla deontologia e ai diritti nonché agli obblighi dei funzionari, i membri dei tribunali amministrativi e delle corti d'appello amministrative sono riconosciuti come magistrati a tutti gli effetti (articolo 231, primo comma, del codice della giustizia amministrativa).

Mentre i magistrati dell’ordinamento giudiziario sono raggruppati in un unico corpo, i giudici amministrativi appartengono a due differenti settori: quello dei membri del Consiglio di Stato e quello dei magistrati amministrativi

Tuttavia, se è vero che le norme ad essi applicabili sono state per lungo tempo oggetto di leggi differenti, esse sono attualmente riunite nel codice della giustizia amministrativa.

Banche dati giuridiche

Le banche dati giuridiche presenti in Francia costituiscono un servizio pubblico di pubblicazione su Internet. Il sito https://www.legifrance.gouv.fr/ contiene dunque:

  • le decisioni del Consiglio di Stato, del Tribunale dei conflitti, delle corti amministrative d’appello e una selezione delle decisioni dei Tribunali amministrativi (banca dati “Jade”);
  • le decisioni del Consiglio costituzionale (banca dati “CONSTIT”).

La consultazione della banca dati è gratuita?

Sì, la consultazione della banca dati è gratuita.

Breve descrizione del contenuto

La banca dati “JADE” contiene 230 000 decisioni e dispone di un flusso annuale di 12 000 unità, mentre la banca dati “CONSTIT” contiene 3 500 decisioni e un flusso annuale di 150 unità.

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Competenza giurisdizionale – Francia

Ultimo aggiornamento: 11/05/2023

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