- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
Le decisioni relative alle istanze di dichiarazione di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività, conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 4/2009, sono emesse dal giudice di famiglia del tribunale locale (Amtsgericht) presso il tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht) nel cui distretto risiede abitualmente la persona contro la quale è presentata l’istanza o viene richiesta l’esecuzione (concentrazione delle competenze). Le decisioni relative alla circoscrizione del tribunale regionale superiore di Berlino (il cosiddetto Kammergericht) sono di competenza del tribunale locale (Amtsgericht) di Pankow- Weißensee.
Se il procedimento riguarda l’esecuzione di un atto notarile, tale atto può essere dichiarato esecutivo da un notaio.
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 4/2009, contro la decisione notificata in prima istanza nel procedimento relativo alla dichiarazione di esecutività è possibile presentare un ricorso (Beschwerde). È competente a pronunciarsi in appello il tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht). Il ricorso deve essere presentato dinanzi all’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
Il procedimento di ricorso previsto all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 4/2009 è un ricorso per motivo di diritto (Rechtsbeschwerde). Autorità competente è la corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof). Il ricorso per motivo di diritto deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione del tribunale d’appello.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
Il procedimento di riesame previsto dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 4/2009 è di competenza dell’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19, trovano applicazione le disposizioni relative al procedimento in contumacia (articoli da 343 a 346 del codice di procedura civile - Zivilprozessordnung [ZPO]). Se le condizioni di cui all’articolo 19 non sono soddisfatte, il giudice respinge la domanda mediante decisione. Tale decisione può essere resa senza procedura orale.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 è il Bundesamt für Justiz (ministero federale della giustizia), al seguente indirizzo:
Bundesamt für Justiz
D - 53094 Bonn
Nella sua funzione di autorità centrale il Bundesamt für Justiz può essere contattato per telefono, fax o posta elettronica.
Telefono:
numero nazionale: 0228/99 4 10- 5534, 5869 o 5549
numero internazionale: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 o 5549
Fax:
numero nazionale: 0228/99 4 10-5202
numero internazionale: +49/228/99 4 10-5202
E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Per le domande ai sensi dell’articolo 21 del regolamento relative alle obbligazioni alimentari, l’organo giurisdizionale competente in materia di esecuzione è il tribunale locale (Amtsgericht). Il tribunale locale territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione la procedura di esecuzione si svolge o si è svolta.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 è ammessa solo la lingua tedesca.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Le comunicazioni tra il Bundesamt für Justiz, in quanto autorità centrale, e un’altra autorità centrale (articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) 4/2009) possono effettuarsi in inglese, se le autorità centrali interessate hanno convenuto in tal senso.
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