Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
La legge sulla mediazione transfrontaliera (Scozia) del 2011 recepisce la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Tale direttiva permette che gli accordi sulla mediazione siano eseguibili negli Stati membri. La legge scozzese si applica a controversie transfrontaliere (vale a dire alle controversie in cui almeno una parte di una controversia è domiciliata o residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di un'altra parte) relativamente a determinati settori del diritto civile e commerciale.
Se intendete eseguire il contenuto di un accordo di mediazione in Scozia potete dare corso a uno dei seguenti procedimenti:
- potete ricorrere alla Court of Session o alla Sheriff Court per chiedere al relativo organo giurisdizionale di intervenire con la sua autorità rispetto all'accordo di mediazione. Questo modificherà l'accordo in un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
- in alternativa possono essere registrati accordi scritti autocertificati per renderli esecutivi nei Books of Council and Session o negli Sheriff Court Books . Per registrare l'accordo nel Books of Council and Session occorre presentare istanza al Keeper of the Registers of Scotland. Le informazioni sui Books of Council and Session sono disponibili qui. Quando un accordo viene registrato per l'esecuzione il documento è autenticato.
Gli accordi che sono stati omologati dall'organo giurisdizionale o registrati in uno dei modi suddetti possono essere eseguiti in altri Stati membri.
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