Assunzione delle prove

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NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Le richieste di assunzione di prove devono essere inviate al tribunale distrettuale competente territorialmente in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, primo comma del codice di procedura civile).

Il giudice competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale della provincia in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile)

L'organo giurisdizionale competente può essere individuato utilizzando il motore di ricerca del portale.

Articolo 3 – Organo centrale

Ministero della giustizia.

Direzione della cooperazione internazionale giuridica e degli affari europei

Cooperazione nell'Unità del diritto civile

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Indirizzo: Ulitsa Slavyanska 1, 1040, Sofia

Bulgaria

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le richieste provenienti da un altro Stato membro di assunzione delle prove e di dichiarazioni devono essere redatte in bulgaro o accompagnate da una traduzione in bulgaro. (articolo 618 del Codice di procedura civile)

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Gli strumenti tecnici per la ricezione di richieste disponibili per gli organi giurisdizionali, sull'elenco ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, sono i seguenti: per posta, per corriere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'assunzione diretta delle prove nella Repubblica di Bulgaria è l'organo giurisdizionale della provincia in cui la prova dev'essere raccolta. (Articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile)

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria non ha in vigore e non ha concluso accordi o intese con altri Stati membri UE che possano facilitare l'assunzione di prove e che debbano essere compatibili con il presente regolamento.

Il regolamento prevale sugli accordi conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con altri Stati membri per quanto riguarda l'assunzione delle prove in materia di diritto civile e commerciale.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2022

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