Titolo esecutivo europeo

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1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

La procedura di rettifica di errori di un titolo esecutivo europeo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 805/2004, si applica secondo le modalità previste all'articolo 267, paragrafi 1-3, della legge nº 6/1985, del 1o luglio 1985, relativa al potere giudiziario («Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial»).

La procedura di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, di cui all' articolo10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004, si applica e si conclude in base alle disposizioni previste per la volontaria giurisdizione («recurso de reposición») della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

Per quanto riguarda i certificati di titolo esecutivo europeo per gli atti autentici, spetta al notaio che li conserva nel suo repertorio controllare la presenza di errori materiali o il mancato rispetto dei requisiti per il rilascio, e di rilasciare i documenti relativi alla rettifica per errore materiale o alla revoca conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Il riesame nei casi eccezionali previsti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 può essere effettuato con il procedimento di revocazione della sentenza definitiva, su domanda della parte soccombente (articolo 501 della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, relativa al codice di procedura civile («Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»).

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), la lingua accettata è lo spagnolo.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Spetta al notaio competente, al rappresentante legale o al successore, rilasciare il certificato previsto all'articolo 25, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento (CE) n. 805/2004.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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