Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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Articolo 67 (a)

Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(dipartimento degli affari consolari e del diritto civile del Ministero degli Esteri)

S-103 39 Stockholm

Telefono:    +46 (8) 405 1000 (centralino) / +46 (8) 405 5005 (numero di telefono d'emergenza al di fuori dell'orario d'ufficio)

Fax:     +46 (8) 723 1176;

Indirizzo email: ud-kc@gov.se

Articolo 67 (b)

Le lingue accettate per comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, sono svedese e inglese.

Articolo 67 (c)

Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: svedese o inglese.

Articoli 21 e 29

Articolo 21

Nel caso in cui la domanda si riferisca interamente o in parte a un minore, occorre presentarla al tribunale distrettuale (tingsrätt) come previsto al Capo 21, articolo 1, del codice dei minori e dei genitori (föräldrabalken).

Qualora la domanda non si riferisca a un minore, occorre che venga presentata dinanzi al tribunale distrettuale [che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (2005:97) recante disposizioni che integrano il regolamento Bruxelles II] in cui la controparte ha la residenza o al tribunale distrettuale di Nacka, qualora la controparte non sia residente in Svezia.

Articolo 29

Qualora la domanda si riferisca interamente o in parte a un minore, occorre che sia presentata al tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II.

Qualora la domanda non si riferisca a un minore, dovrà essere presentata dinanzi al tribunale distrettuale, che figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (2005:97) recante disposizioni che integrano il regolamento Bruxelles II, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 33

Le impugnazioni di cui all'articolo 33 devono essere presentate presso il tribunale distrettuale che ha emesso la decisione.

Articolo 34

Le impugnazioni di cui all'articolo 34 possono esser presentate soltanto dinanzi a una Corte d'appello (hovrätt) o dinanzi alla Corte Suprema (Högsta domstolen).

 

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Ultimo aggiornamento: 24/01/2022

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