Insolvenza/fallimento

Bulgaria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Bulgaria non esiste una legge distinta che disciplina le procedure concorsuali. Le disposizioni generali in materia di insolvenza sono stabilite nel capitolo dedicato all’insolvenza della legge sul commercio. I casi di insolvenza relativi a banche e compagnie di assicurazione sono disciplinati da disposizioni speciali fissate nella legge sulle procedure concorsuali nel settore bancario e nel codice delle assicurazioni.

La procedura concorsuale è avviata da un commerciante insolvente. Le procedure concorsuali sono avviate contro operatori economici insolventi, nonché contro società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita semplice che risultano essere sovraindebitate.

È possibile avviare una procedura concorsuale anche contro una persona che svolge attività di commercio in maniera dissimulata attraverso un debitore insolvente. All’atto dell’avvio della procedura concorsuale nei confronti di un’impresa commerciale, si ritiene che detta procedura sia avviata contemporaneamente contro un socio soggetto a responsabilità illimitata.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche contro imprese individuali il cui titolare è deceduto o è stato radiato dal registro delle imprese oppure che erano insolventi al momento del decesso del titolare o della radiazione dal registro delle imprese. Le procedure concorsuali sono avviate anche contro soci soggetti a responsabilità illimitata, anche nel caso in cui gli stessi siano deceduti o siano stati radiati dal registro delle imprese. Una domanda per l’apertura di una procedura concorsuale può essere depositata entro un periodo di un anno dalla data in cui il debitore è deceduto o è stato radiato dal registro delle imprese.

Le procedure concorsuali vengono avviate anche nei confronti di imprese insolventi in liquidazione. Le procedure concorsuali nei confronti di banche e compagnie di assicurazione sono disciplinate dalle norme e dalla procedura stabilite in una legge separata.

Le questioni relative all’insolvenza di un operatore economico che sia un’impresa pubblica che esercita un monopolio di Stato o che sia stata costituita ai sensi di una legge speciale sono disciplinate da una legge separata. Non è possibile avviare alcuna procedura concorsuale contro un operatore economico che sia un’impresa pubblica che esercita un monopolio di Stato o che sia stata costituita ai sensi di una legge speciale.

Non esiste alcuna disposizione nel diritto nazionale in materia di procedure concorsuali contro persone fisiche diverse dai titolari di imprese individuali.

Un organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria contro un operatore economico che sia stato dichiarato insolvente da un organo giurisdizionale straniero, qualora questi possieda attivi significativi in Bulgaria.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

I presupposti per l’apertura di procedure concorsuali riportati qui in appresso si applicano a tutti gli operatori economici.

1) Il debitore deve essere un operatore economico.

Le procedure concorsuali possono essere avviate non soltanto contro un operatore economico, ma anche nei confronti di una persona che svolge attività di commercio in maniera dissimulata tramite un debitore insolvente, di un socio soggetto a responsabilità illimitata, anche qualora sia deceduto o sia stato radiato, nonché di un titolare di un’impresa individuale che è deceduto o è stato radiato.

Ai sensi dell’articolo 612 della legge sul commercio, le procedure concorsuali non possono essere aperte nei confronti di un’impresa pubblica che esercita un monopolio con mandato statale o che è stata istituita ai sensi di una legge speciale.

2) La domanda deve essere presentata da una delle persone di cui all’articolo 625 e all’articolo 742, secondo comma, della legge sul commercio, in particolare: il debitore, il liquidatore o un creditore del debitore nel caso di una transazione commerciale, l’Agenzia nazionale delle entrate (nel caso di un debito pubblico verso il governo centrale o i comuni derivante dall’attività aziendale del debitore o da un debito sotto forma di una domanda del governo nei confronti di un privato), l’agenzia esecutive dall’ispettorato del lavoro in caso di mancata corresponsione delle retribuzione per oltre due mesi nei confronti di almeno due terzi dei dipendenti oppure da un membro dell’organo di amministrazione dell’impresa (in caso di sovraindebitamento).

In caso di insolvenza o di sovraindebitamento, il debitore deve depositare una domanda per ottenere l’autorizzazione ad avviare una procedura concorsuale entro un termine di 30 giorni. Nel caso di un’impresa individuale, la domanda può essere presentata dal titolare della stessa o dai suoi successori. Qualora il debitore sia un’impresa, la domanda viene presentata dal suo organo di amministrazione, da un socio soggetto a responsabilità illimitata, da un rappresentante dell’impresa o da un liquidatore nominato dall’organo giurisdizionale. In questo caso, alla domanda deve essere allegato quanto segue:

  • una copia del più recente rendiconto finanziario annuale certificato da un revisore contabile registrato e dello stato patrimoniale alla data della domanda, qualora l’operatore economico sia soggetto per legge all’obbligo di presentare rendiconti finanziari e stati patrimoniali;
  • un inventario e una descrizione degli attivi e dei passivi alla data della domanda;
  • un elenco di creditori contenente indicazione dei rispettivi indirizzi, del tipo e dell’ammontare dei loro crediti, nonché delle garanzie reali a sostegno dei loro crediti;
  • un elenco dei beni personali e coniugali del titolare dell’impresa individuale e dei soci soggetti a responsabilità illimitata;
  • la prova della notificazione avvenuta dell’apertura delle procedure concorsuali all’Agenzia nazionale delle entrate;
  • una procura esplicita, nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato.

Se la domanda è presentata da un creditore o dall’agenzia esecutiva dell’ispettorato generale del lavoro, si devono allegare tutte le prove relative ai debiti e della presenta insolvenza disponibili. Il creditore allega anche un documento a giustificazione del pagamento della tassa pubblica nonché le prove della notifica all’Agenzia nazionale delle entrate dell’avvio di una procedura concorsuale.

3) Condizioni di esecutività:

  • un’obbligazione pecuniaria del debitore relativa a o derivante da una transazione commerciale, ivi inclusa la validità, l’esecuzione, l’inadempimento, la liquidazione, l’annullamento e la nullità di tale transazione, oppure relativa a o derivante da conseguenze della sua liquidazione;
  • un debito ai sensi del diritto pubblico nei confronti del governo centrale e dei comuni derivante dalle attività commerciali del debitore; oppure
  • un debito derivante da una domanda del governo nei confronti di un privato.
  • o un obbligo di pagamento delle retribuzioni a concorrenza di almeno un terzo dei dipendenti, non eseguito per oltre due mesi.

Le operazioni commerciali sono quelle concluse dal commerciante in relazione all’attività esercitata e quelle esplicitamente indicate all’articolo 1, primo comma, della legge sul commercio (acquisto di merci o di altri beni destinati alla rivendita nella loro forma d’origine o in forma trasformata o lavorata; vendita di merci di produzione propria; compravendita di libri di valore; agenzia e intermediazione commerciali; operazioni di commissione, spedizione e trasporto; operazioni di assicurazione; operazioni bancarie e di cambio; cambiali, vaglia cambiari e assegni; operazioni di deposito; operazioni di licenza; controllo di prodotti; operazioni in materia di proprietà intellettuale; servizi alberghieri, turistici, pubblicitari, d’informazione, di programmazione, di organizzazione di spettacoli o altri servizi; acquisto, costruzione o equipaggiamento di beni immobiliari finalizzati alla vendita; locazione-vendita), indipendentemente dalla qualifica di chi le effettua. In caso di dubbio, si ritiene che un operatore economico abbia concluso una transazione nell’esercizio della sua attività professionale.

Le diverse tipologie di crediti previste per quanto riguarda il governo centrale e i comuni ai sensi del diritto pubblico sono definite nell’articolo 162, secondo comma, del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Si tratta nello specifico dei seguenti crediti:

  • tasse, comprese accise e dazi doganali, contributi obbligatori all’assicurazione sociale e altri contributi pagabili al bilancio dello Stato;
  • altri debiti per i quali la base e l’importo sono stabiliti dalla legge;
  • imposta di bollo e tasse comunali stabilite dalla legge;
  • spese di assicurazione sociale effettuate in maniera non conforme alle prescrizioni fissate dalla legge;
  • l’equivalente monetario di elementi di proprietà confiscati a favore dello Stato, multe e sanzioni pecuniarie, nonché contanti confiscati a favore dello Stato;
  • debiti derivanti da somme di denaro riconosciute a favore del governo centrale o dei comuni nel contesto di sentenze o decisioni emesse da organi giurisdizionali entrate in vigore e da decisioni relative al recupero di aiuti di Stato della Commissione europea concessi illegalmente;
  • debiti derivanti dall'applicazione di sentenze penali passate in giudicato;
  • somme indebitamente pagate o pagate in eccesso ed importi illecitamente erogati o ricevuti nel contesto di progetti cofinanziati dagli strumenti finanziari di preadesione, di programmi operativi, di fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea, dei fondi europei agricoli, del Fondo europeo per la pesca, dello strumento Schengen e dello strumento di transizione, ivi compreso il relativo cofinanziamento nazionale, recuperabile sulla base di una decisione amministrativa adottata e di altre multe e sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea;
  • gli interessi dovuti sui suddetti crediti.

I crediti pubblici includono crediti da versare al bilancio dell’Unione europea in applicazione di decisioni della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione europea, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Banca centrale europea che impongono obblighi monetari soggetti ad esecuzione a norma dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea), nonché i crediti di Stati membri dell’Unione europea esecutivi in ragione di decisioni definitive concernenti il sequestro o la confisca di denaro contante o l’equivalente in denaro di beni confiscati o sequestrati, nonché le decisioni in merito all’applicazione di sanzioni finanziarie imposte in altri Stati membri dell’Unione europea, laddove riconosciute e rese esecutive in Bulgaria.

Indipendentemente dal fatto che il credito sia originato da una transazione commerciale o ai sensi del diritto pubblico, è necessario accertarne la validità ed esistenza alla data della decisione dell’organo giurisdizionale concernente la domanda di avvio della procedura concorsuale.

4) La procedura concorsuale deve essere avviata da un commerciante insolvente. Le procedure concorsuali sono avviate contro operatori economici insolventi, nonché contro società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita semplice che risultano essere sovraindebitate. L’insolvenza e il sovraindebitamento sono condizioni fattuali oggettive definite nella legge sul commercio.

Un operatore economico è considerato insolvente quando non è in grado di pagare:

  • un’obbligazione pecuniaria divenuta esigibile, derivante da o relativa a una transazione commerciale, ivi inclusa la validità, l’esecuzione, l’inadempimento, la liquidazione, l’annullamento e la nullità di tale transazione, oppure derivante da o relativa alle conseguenze della sua liquidazione;
  • un debito ai sensi del diritto pubblico nei confronti del governo centrale e dei comuni derivante dalle attività commerciali dell’operatore economico; oppure
  • un obbligo sotto forma di crediti personali nei confronti dello Stato.
  • o un obbligo di pagamento delle retribuzioni a concorrenza di almeno un terzo dei dipendenti, non eseguito per oltre due mesi.

Si presume che un operatore economico non sia in grado di pagare un debito divenuto esigibile secondo la prima ipotesi se, prima della presentazione della domanda di apertura di una procedura concorsuale, detto operatore non ha presentato i rendiconti finanziari per gli ultimi tre anni per la pubblicazione nel registro delle imprese.

Un debitore è considerato insolvente se ha sospeso l’esecuzione di pagamenti. Si ritiene che un debitore abbia sospeso i pagamenti anche nel caso in cui abbia integralmente o parzialmente pagato i propri debiti nei confronti di determinati creditori. Si presume l’insolvenza anche nel caso in cui, nel contesto di procedimenti di esecuzione avviati sulla base di una decisione definitiva ottenuta dal creditore che ha presentato la domanda per l’avvio di una procedura concorsuale, il debito non è stato pagato, in parte o in toto, entro 6 mesi dal ricevimento da parte del debitore di una richiesta o di una notificazione a procedere al pagamento volontario.

Si ritiene che un’impresa sia sovraindebitata quando i suoi attivi non sono sufficienti a coprire i suoi passivi.

5) Il debitore non sta attraversando difficoltà temporanee ma è soggetto a uno stato di obiettiva e permanente insolvenza e sovraindebitamento.

L’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale è il tribunale provinciale competente per la zona in cui l’operatore economico ha la propria sede legale al momento della domanda di avvio della procedura concorsuale. Una domanda di avvio di procedure concorsuali depositata da un debitore o un liquidatore viene esaminata dall’organo giurisdizionale senza indugio nel contesto di un’udienza a porte chiuse e viene pubblicato un avviso nel registro delle imprese. Una domanda di avvio di procedure concorsuali depositata da un creditore viene esaminata nel contesto di un’udienza a porte chiuse durante la quale il debitore e il richiedente devono comparire in aula a fronte di una convocazione da parte dell’organo giurisdizionale entro e non oltre 14 giorni dalla data della domanda. L’organo giurisdizionale sospende la procedura avviata in base a una domanda di fallimento da un debitore o un liquidatore se, entro la data in cui l’organo giurisdizionale adotta una decisione in merito alla domanda, un creditore deposita una domanda di fallimento. Fino al termine della prima udienza nel contesto della procedura concorsuale istituita a fronte della domanda presentata da un creditore, altri creditori possono costituirsi come parti in causa, depositare opposizioni e presentare prove scritte. L’organo giurisdizionale attribuisce un numero di ruolo al deposito alla data in cui la domanda viene presentata e stabilisce una data entro la quale dovrà decidere in merito alla stessa.

Il periodo in questione non può superare i tre mesi. Prima di pronunciarsi sulla domanda, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, su richiesta del creditore o di propria iniziativa, può ordinare i seguenti provvedimenti preventivi e cautelari, qualora ciò sia necessario per conservare gli attivi del debitore:

  • nomina di un amministratore fallimentare;
  • ammissione della costituzione di una cauzione mediante sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari;
  • sospensione di procedimenti di esecuzione nei confronti dei beni del debitore, salvo in caso di procedimenti di esecuzione avviati ai sensi del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale;
  • ammissione di misure previste dalla legge atte a tutelare i beni disponibili del debitore;
  • apposizione di sigilli ai locali, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ecc., nei quali sono conservati i beni ed effetti personali del debitore, ad eccezione dei locali abitativi e di altri spazi necessari affinché il debitore possa continuare a operare o immagazzinare merci deperibili.

Quando l’adozione di tali misure è richiesta da un creditore, l’organo giurisdizionale emette i relativi provvedimenti qualora l’istanza del creditore sia supportata da convincenti prove scritte e/o qualora sia costituita una cauzione per un importo determinato dall’organo giurisdizionale destinata a risarcire il debitore per eventuali danni nel caso in cui successivamente si accerti che quest’ultimo non è insolvente né sovraindebitato. I provvedimenti cautelari sono a beneficio di tutti i creditori della massa fallimentare e possono essere revocati dall’organo giurisdizionale qualora ritenuti non più necessari a tutelare la sussistenza dei beni del debitore e a garantire i diritti dei creditori.

Tale decisione è notificata alla parte soggetta ai provvedimenti e alla parte che ha chiesto la loro imposizione. Si tratta di una decisione soggetta ad esecuzione immediata e può essere impugnata entro un termine di 7 giorni dalla data di ricezione della notificazione. Le impugnazioni non hanno effetto sospensivo. Si ritiene che i provvedimenti cautelari siano stati revocati a decorrere dalla data di adozione di una decisione che respinge la domanda di avvio di una procedura concorsuale. I provvedimenti cautelari si applicano fino alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale.

In caso di accertamento dell’insolvenza o del sovraindebitamento, l’organo giurisdizionale, tramite decisione di cui all’articolo 630, primo comma, della legge sul commercio, dichiara l’insolvenza o il sovraindebitamento, determina la sua data di inizio, avvia la procedura concorsuale, nomina un amministratore fallimentare provvisorio, ammette la costituzione di una cauzione tramite sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari e fissa una data per la prima assemblea dei creditori entro un termine di un mese dalla data della sentenza, al più tardi.

Quando è evidente che la prosecuzione dell’attività d’impresa danneggerà la massa fallimentare, su richiesta del debitore o dell’amministratore fallimentare, dell’Agenzia nazionale delle entrate o di un creditore, l’organo giurisdizionale può dichiarare il debitore insolvente tramite la decisione di cui all’articolo 630, secondo comma, della legge sul commercio e ordinargli la cessazione dell’attività commerciale a partire dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale oppure a partire da una data successiva antecedente al termine per la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti. Nel decidere l’avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un operatore prestatore di servizi idrici e fognari, l’organo giurisdizionale non può ordinarne la cessazione delle attività prima che sia stato designato un nuovo operatore prestatore di servizi idrici e fognari nella zona interessata.

La decisione che avvia la procedura concorsuale è vincolante per tutte le parti.

Dopo che l’organo giurisdizionale ha avviato procedure concorsuali o imposto provvedimenti cautelari o preventivi, il debitore continua a esercitare la propria attività d’impresa sotto la supervisione dell’amministratore fallimentare e può concludere nuovi contratti esclusivamente previo consenso dell’amministratore fallimentare e a condizione che continui a rispettare i provvedimenti ordinati nella decisione di avvio della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale può privare il debitore del diritto di amministrare e disporre del suo patrimonio e accordare tale diritto all’amministratore fallimentare, qualora ritenga che le azioni del debitore siano lesive degli interessi dei creditori.

Tramite la decisione prevista dall’articolo 631 della legge sul commercio, l’organo giurisdizionale respinge la domanda di avvio della procedura concorsuale qualora accerti che le difficoltà del debitore sono temporanee o che il suo patrimonio sia sufficiente a coprire i suoi debiti senza pregiudicare gli interessi dei creditori.

Qualora tale patrimonio sia insufficiente a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale e tali spese non sono state pagate anticipatamente, l’organo giurisdizionale adotta una decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio, tramite la quale dichiara l’insolvenza o il sovraindebitamento, avvia una procedura concorsuale, ammette la costituzione di una cauzione mediante sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari, ordina che l’impresa cessi di operare, dichiara il debitore insolvente e sospende eventuali procedure, senza ordinare la radiazione dell’operatore economico dal registro delle imprese. Le procedure sospese possono essere riaperte a fronte di una istanza presentata dal debitore o dal creditore entro il termine di un anno dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese. Le procedure possono essere riaperte se il richiedente è in grado di dimostrare che sono disponibili attivi sufficienti o deposita la somma necessaria per coprire le spese iniziali. Se nessuna delle parti chiede che la procedura venga riaperta, l’organo giurisdizionale pone fine alla stessa e ordina la radiazione dell’operatore economico dal registro delle imprese. Le stesse norme si applicano anche nel caso in cui durante la procedura concorsuale si constati che gli attivi a disposizione del debitore sono insufficienti a coprire i costi della procedura concorsuale.

Le decisioni ai sensi degli articoli 630 e 632 della legge sul commercio possono essere soggette a ricorso entro 7 giorni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, mentre la decisione che respinge la domanda di avvio della procedura concorsuale può essere oggetto di ricorso entro 7 giorni dalla data della sua comunicazione in linea con la procedura stabilita dal codice di procedura civile. Una decisione ai sensi dell’articolo 630 è soggetta a esecuzione con effetto immediato.

Le procedure concorsuali si considerano aperte a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione ai sensi dell’articolo 630, primo comma, della legge sul commercio. Qualora la decisione di avvio della procedura concorsuale venga revocata, il sequestro presso terzi e il sequestro nei confronti del debitore si considerano revocati, i diritti del debitore vengono ripristinati e i poteri dell’amministratore fallimentare cessano di avere efficacia a partire dalla data di iscrizione della decisione definitiva nel registro delle imprese.

L’organo giurisdizionale approva o respinge il piano di ristrutturazione dei debiti dell’impresa tramite una decisione dedicata. Quando il piano di ristrutturazione dei debiti è approvato, l’organo giurisdizionale pone fine alle procedure concorsuali e nomina un organismo di vigilanza proposto nel piano o eletto dall’assemblea dei creditori. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Tramite decisione adottata a norma dall’articolo 710 della legge sul commercio, l’organo giurisdizionale dichiara insolvente il debitore qualora non venga proposto alcun piano di ristrutturazione dei debiti entro il termine pertinente sancito per legge o se il piano proposto non viene adottato o approvato. Le medesime norme si applicano ai casi di cui all’articolo 630, secondo comma, all’articolo 632, primo comma e all’articolo 709, primo comma, della legge sul commercio (riapertura di procedure in caso di inadempienza del debitore in relazione alle sue obbligazioni previste dal piano di ristrutturazione dei debiti). Tramite la medesima decisione l’organo giurisdizionale dichiara il debitore insolvente, ordina che l’impresa insolvente cessi l’esercizio della sua attività, ammette sequestri generali presso terzi e sequestri nei confronti della proprietà del debitore, revoca i poteri conferiti agli organi di amministrazione del debitore che è una persona giuridica, priva il debitore del diritto di amministrare e disporre della massa fallimentare ed ordina la conversione in denaro del patrimonio fallimentare e la distribuzione dei ricavi. La decisione che dichiara il fallimento si applica a tutte le parti ed è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese. È applicabile con effetto immediato e può essere impugnata entro 7 giorni dalla data di iscrizione.

Dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che dichiara il fallimento, i beni immobili, i beni mobili e i crediti di terzi bona fide sono considerati pignorati. Il pignoramento generale attuato sui beni immobili e su navi di proprietà del debitore è iscritto nei registri notarili o nei registri navali sulla base della decisione che dichiara il debitore fallito che è stata iscritta nel registro delle imprese. Tutte le obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie del debitore diventano esecutive contro quest’ultimo a decorrere dalla data della decisione che dichiara il fallimento. Il valore di mercato in denaro dei crediti non pecuniari è determinato alla data della decisione. Le obbligazioni non pecuniarie sono convertite in denaro sulla base del loro valore di mercato alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale.

Le sentenze di organi giurisdizionali esteri che dichiarano il fallimento sono riconosciute in Bulgaria sulla base della reciprocità, qualora siano state emesse da un organo dello Stato nel quale il debitore ha la propria sede legale. Su richiesta del debitore, dell’amministratore fallimentare designato da un organo giurisdizionale straniero o di un creditore, l’organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. In questo caso, la decisione si applica esclusivamente agli attivi del debitore in Bulgaria.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale, il patrimonio del debitore diventa la massa fallimentare a fronte della quale devono essere soddisfatti tutti i crediti dei creditori derivanti da debiti commerciali e non.

Ai sensi del diritto interno, la massa attiva fallimentare include:

  • gli attivi di proprietà del debitore alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • gli attivi acquisiti dal debitore dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • gli attivi di un debitore che è proprietario unico che comprendono la metà dei beni personali, dei diritti di beni personali e di depositi di denaro detenuti a titolo di proprietà coniugale;
  • gli attivi di un debitore che è un socio soggetto a responsabilità illimitata che comprendono la metà dei beni personali, dei diritti di beni personali e di depositi di denaro detenuti a titolo di proprietà coniugale.

Una quota o un contributo non pagati o versati da un socio soggetto a responsabilità limitata vengono incassati dall’amministratore fallimentare che provvede a includerli nella massa fallimentare. Eventuali ulteriori crediti riscossi di recente dal debitore, i ricavi derivanti dalla vendita dei suoi attivi e gli importi esigibili dai creditori che sono stati abbandonati sono inclusi nella massa fallimentare.

Quando il prezzo di vendita di un bene dato in pegno o garantito supera il credito garantito, compresi gli interessi maturati, l’importo residuo è incluso nella massa fallimentare. La medesima norma si applica ai creditori ai quali è stato concesso il diritto di mantenere un titolo sugli attivi in questione.

Qualora l’organo giurisdizionale abbia invalidato una transazione nei confronti dei creditori della massa fallimentare, gli attivi forniti da una terza parte vengono restituiti, e se tali attivi non sono inclusi nella massa fallimentare o se sono dovute somme di denaro, detta terza parte viene costituita come creditore nel contesto della procedura concorsuale.

Qualora i ricavi derivanti dalla liquidazione degli attivi oggetto di provvedimenti cautelari imposti prima dell’avvio della procedura di fallimento al fine di garantire debiti pubblici o rispetto ai quali siano in corso procedimenti di esecuzione per la riscossione di debiti pubblici eccedono l’ammontare del credito, compresi gli interessi maturati e le spese di esecuzione sostenute, l’ufficiale giudiziario versa l’importo residuo sul conto corrente bancario dedicato alla procedura di fallimento. Qualora l’ufficiale giudiziario non riesca a liquidare gli attivi entro un termine di 6 mesi dall’inizio delle procedure concorsuali, tali attivi passano dall’ufficiale giudiziario all’amministratore fallimentare e sono liquidati nel contesto della procedura concorsuale. Qualora venga effettuato un pagamento a favore di un ricorrente tra la data in cui è stato sospeso il procedimento di esecuzione e l’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, l’importo pagato viene restituito alla massa fallimentare. Se vengono adottate misure per convertire in moneta una garanzia a favore di un creditore privilegiato, la parte dei ricavi che supera l’importo della garanzia viene aggiunta alla massa fallimentare.

La massa attiva fallimentare non include quanto segue:

  • gli attivi non sequestrabili del debitore e del socio soggetto a responsabilità illimitata;
  • le garanzie finanziarie di cui all’articolo 22 octies e all’articolo 63 bis, secondo comma, della legge sulle risorse naturali del sottosuolo;
  • i beni di operatori che forniscono servizi idrici e fognari necessari per le loro operazioni primarie fino al momento in cui non viene designato un nuovo operatore prestatore di servizi idrici e fognari nella rispettiva zona;
  • gli importi depositati sul conto bancario di cui all’articolo 60, secondo comma, della legge sulla gestione dei rifiuti.

Ai sensi del diritto interno (articoli da 444 a 447 del codice di procedura civile) non è possibile attuare l’esecuzione contro i seguenti beni personali di un debitore che è una persona fisica:

  • oggetti destinati al normale uso da parte del debitore e della sua famiglia, come specificato in un elenco adottato dal Consiglio dei ministri;
  • il cibo necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia per un periodo di un mese o, nel caso di produttori agricoli, fino al nuovo raccolto o al suo equivalente in altri prodotti agricoli;
  • il combustibile necessario per il riscaldamento, la cottura e l’illuminazione per tre mesi;
  • i macchinari, gli strumenti, i dispositivi e i libri considerati beni personali essenziali che consentono a un professionista o un artigiano indipendenti di continuare a esercitare la loro professione;
  • la terra di un debitore che è un produttore agricolo, e in particolare: giardini e vigneti con una superficie fino a 0,5 ha o campi con una superficie fino a 3 ha, comprese le macchine agricole, gli attrezzi, i fertilizzanti, le sostanze fitosanitarie e i semi necessari per la semina per un periodo di un anno;
  • un gruppo di animali da tiro, una mucca e cinque piccoli animali da fattoria, dieci alveari e gallinacei domestici, compreso il mangime necessario fino al nuovo raccolto o fino a quando detti animali non possano essere messi al pascolo;
  • la casa del debitore, se né il debitore stesso né alcun membro della sua famiglia che condivide il suo stesso spazio abitativo, hanno un’altra casa, indipendentemente dal fatto che il debitore viva nella stessa. Se la casa supera le esigenze abitative del debitore e dei membri della sua famiglia, come stabilito da un decreto del Consiglio dei ministri, l’eccedenza è messa in vendita nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39, secondo comma, della legge sulla proprietà;
  • altri beni non sequestrabili e crediti tutelati dall’applicazione di un’altra legge.

I suddetti divieti non si applicano ai debitori in materia di beni che sono stati costituiti in pegno o ipotecati, nel caso in cui il ricorrente sia il creditore nel contesto di tale pegno o ipoteca. Per quanto concerne i terreni e la casa del debitore, i divieti non si applicano a:

  • debitori tenuti a corrispondere pagamenti per obbligazioni alimentari, risarcimenti riconosciuti ai sensi della legge sulla responsabilità civile e i disavanzi finanziari da ripianare;
  • debitori in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso in cui l’esecuzione sia diretta contro lo stipendio o qualsiasi altra retribuzione spettante al debitore per il lavoro svolto dallo stesso, oppure contro una pensione che supera il salario minimo, è possibile attuare le seguenti detrazioni:

  1. se il reddito della persona soggetta a ingiunzione di pagamento in relazione ai costi di cui sopra è superiore al reddito minimo e inferiore a due volte l’importo del reddito minimo, un terzo dell’importo, qualora non abbia figli e un quarto dell’importo qualora abbia figli a carico;
  2. se la persona condannata percepisce una retribuzione mensile di importo superiore a due volte il salario minimo e quattro volte inferiore a esso – la metà se non ha figli e un terzo se con figli a carico;
  3. se la persona condannata percepisce una retribuzione mensile di importo superiore a quattro volte il salario minimo - la parte eccedente l’importo pari al doppio del reddito minimo la metà se non ha figli e due volte e mezzo il reddito minimo se con figli a carico.

In questi casi, lo stipendio o la retribuzione mensili vengono calcolati al netto delle imposte e deducendo i versamenti obbligatori all’assicurazione sociale. Tuttavia, tali limitazioni non si applicano ai crediti derivanti da pagamenti di obbligazioni alimentari. In questo caso, l’importo riconosciuto a favore delle obbligazioni alimentari viene dedotto integralmente e le detrazioni dallo stipendio o da qualsiasi altra remunerazione per il lavoro svolto o per una pensione, determinate in ragione di passivi dovuti dalla persona contro la quale è stata emessa un’ingiunzione di pagamento, sono effettuate sull’importo restante del reddito complessivo del debitore. Non è consentita l’esecuzione contro crediti alimentari. L’esecuzione contro borse di studio è consentita esclusivamente per quanto riguarda i crediti derivanti da pagamenti di obbligazioni alimentari.

Qualsiasi rinuncia da parte di un debitore, che sia una persona fisica, alle tutele concesse in relazione ai suoi beni personali, al suo stipendio o a qualsiasi sua altra remunerazione per lavoro o pensione, non è valida.

L’articolo 22 octies e l’articolo 63 bis, secondo comma, della legge sulle risorse naturali del sottosuolo stabiliscono le prescrizioni per le garanzie finanziarie che l’operatore, il titolare del permesso o il concessionario devono fornire al ministro dell’Energia prima di avviare le operazioni oggetto di licenza e in particolare: un garanzia bancaria irrevocabile emessa a favore del ministro dell’Energia; un conto fiduciario presso un istituto bancario indicato dall’operatore e accettabile per il ministro dell’Energia; una polizza assicurativa che nomina il ministro dell’Energia come beneficiario; una lettera di credito documentario in base alla quale è possibile prelevare fondi esclusivamente per eseguire le attività specificate o un’altra garanzia obbligatoria in consultazione con il Ministro dell’Energia.

L’articolo 60, secondo comma, della legge sulla gestione dei rifiuti stabilisce le prescrizioni in relazione alle garanzie da fornire a copertura di costi futuri per la chiusura di discariche e l’assistenza successiva come segue: detrazioni mensili versate su un conto fiduciario del servizio regionale di ispezione delle acque e dell’ambiente (acronimo in bulgaro: RIOSV) competente per la zona nella quale è situata la discarica; detrazioni mensili versate su un conto speciale bloccato fino al completamento e all’approvazione di tutte le misure relative alla chiusura di discariche e all’assistenza successiva, fatta eccezione nel caso in cui l’uso dei fondi depositati sia espressamente consentito oppure sia emessa una garanzia bancaria a favore del competente RIOSV incaricato per la zona in cui è sita la discarica.

L’assemblea finale dei creditori adotta una risoluzione sui beni personali non vendibili inclusi nella massa fallimentare e può decidere la restituzione al debitore dei beni personali di valore trascurabile o dei crediti che sarebbe irragionevolmente difficile riscuotere.

Dopo che tutti i debiti sono stati pagati integralmente, l’importo restante della massa fallimentare viene restituito al debitore.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Il debitore e l’amministratore fallimentare hanno i seguenti diritti nel contesto delle procedure concorsuali:

  • sollevare obiezioni contro lo stato patrimoniale e la relazione redatta dal liquidatore, qualora la procedura concorsuale sia stata aperta nei confronti di una impresa in liquidazione. L’organo giurisdizionale si pronuncia in merito all’impugnazione entro un termine di 14 giorni emettendo una decisione che non è soggetta ad appello;
  • chiedere all’organo giurisdizionale di decretare il debitore fallito e ordinargli di cessare la sua attività imprenditoriale a decorrere dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale o da una data successiva, che deve tuttavia essere anteriore alla scadenza del termine previsto per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, laddove risulti evidente che una prosecuzione dell’attività sarebbe lesiva nei confronti della massa fallimentare;
  • chiedere all’organo giurisdizionale di ammettere i provvedimenti cautelari previsti dalla legge al fine di tutelare il patrimonio disponibile del debitore;
  • proporre un piano di ristrutturazione dei debiti;
  • richiedere all’organo giurisdizionale di convocare un’assemblea dei creditori.

Le azioni del debitore e dell’amministratore fallimentare sono documentate in un registro pubblico che può essere tenuto in forma elettronica ed è disponibile presso il registro dell’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

Il debitore, il suo rappresentante e l’amministratore fallimentare non possono partecipare, direttamente o tramite un sostituto o un’altra parte correlata, alle sessioni di vendita all’asta o partecipare in veste di acquirenti alle aste per la vendita di beni personali o di diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare. Quando un diritto di proprietà viene acquisito da un offerente non idoneo, la vendita viene considerata nulla e il denaro pagato dall’acquirente verrà trattenuto e utilizzato per soddisfare i crediti dei creditori.

Dopo che l’organo giurisdizionale ha avviato procedure concorsuali o imposto provvedimenti cautelari o preventivi, il debitore continua a esercitare la propria attività d’impresa sotto la supervisione dell’amministratore fallimentare e può concludere nuovi contratti esclusivamente previo consenso dell’amministratore fallimentare e a condizione che continui a rispettare i provvedimenti ordinati nella decisione di avvio della procedura concorsuale.

L’organo giurisdizionale può privare il debitore del diritto di amministrare e disporre del suo patrimonio e accordare tale diritto all’amministratore fallimentare, qualora ritenga che le azioni del debitore siano lesive degli interessi dei creditori.

Debitore

In caso di insolvenza o sovraindebitamento, il debitore deve presentare domanda all’organo giurisdizionale per ottenere l’autorizzazione ad avviare una procedura concorsuale entro un termine di 30 giorni. La domanda può essere presentata dal debitore, dall’erede del debitore, da un organo di amministrazione o da un procuratore o un liquidatore dell’impresa commerciale oppure da un socio soggetto a responsabilità illimitata. Quando la domanda è presentata da un delegato, è richiesta una procura esplicita. Nella domanda, il debitore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti e designare una persona che soddisfi i requisiti stabiliti per la nomina degli amministratori fallimentari, nel caso in cui l’organo giurisdizionale ordini l’avvio della procedura concorsuale.

Il debitore, che agisce di persona o tramite un rappresentante autorizzato, può intraprendere qualsiasi atto processuale necessario nel contesto delle procedure concorsuali e dei procedimenti giudiziari avviati in relazione ad azioni per ottenere sentenze dichiarative e di domande di convalida, fatta eccezione per quelle strettamente di competenza dell’amministratore fallimentare.

A determinate condizioni, il debitore e la sua famiglia hanno diritto a pagamenti di obbligazioni alimentari. L’importo del pagamento è determinato dall’organo giurisdizionale e costituisce una spesa nel contesto della procedura concorsuale.

Un debitore può partecipare alle assemblee dei creditori qualora lo ritenga necessario.

Agendo su istanza del debitore, l’organo giurisdizionale può annullare una risoluzione dell’assemblea dei creditori, qualora la stessa sia illegittima o altamente lesiva degli interessi di taluni dei creditori.

Il debitore può presentare un’opposizione scritta, inviandone copia all’amministratore fallimentare, contro qualsiasi credito ammesso o respinto dall’amministratore fallimentare entro 7 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese degli elenchi dei crediti ammessi e respinti. Il debitore può proporre un’azione dichiarativa ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio entro 14 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco nel registro delle imprese, qualora detto organo respinga l’opposizione del debitore contro un credito approvato dal creditore o abbia incluso un credito nell’elenco dei crediti approvati.

Il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale di rimuovere dal suo incarico l’amministratore fallimentare designato qualora quest’ultimo non adempia i suoi doveri o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore.

Il debitore può contestare la decisione di aggiudicazione emessa dall’organo giurisdizionale nella vendita di beni personali e diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare.

Il debitore può depositare un’opposizione scritta all’organo giurisdizionale contro il resoconto di distribuzione e contestare l’ingiunzione tramite la quale detto resoconto è stato approvato.

Al fine di garantire la conservazione degli attivi e l’attuazione di tale piano il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale, al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti tramite una decisione specifica distinta o in una data successiva, di designare i beni dei quali il debitore può disporre con il consenso preventivo dell’organismo di vigilanza o, in assenza di un organismo di vigilanza, previo consenso dell’organo giurisdizionale, oppure può richiedere la sostituzione di uno o più membri del consiglio di vigilanza.

Ai sensi dell’articolo 740 della legge sul commercio, un debitore può concludere, in qualsiasi momento del procedimento, un accordo con tutti i creditori che vantano crediti autorizzati destinati al soddisfacimento dei loro crediti aventi per oggetto somme di denaro. In questo caso, l’amministratore fallimentare non rappresenta il debitore come parte. Se il debitore non adempie le sue obbligazioni previste dal contratto, i creditori i cui crediti rappresentano almeno il 15% dell’importo complessivo dei crediti possono richiedere la ripresa della procedura concorsuale.

Il debitore può richiedere la ripresa della procedura concorsuale entro un anno dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione che ha sospeso detta procedura, dopo aver accertato l’esistenza di attivi sufficienti o in seguito al deposito dell’importo necessario per il pagamento anticipato delle spese iniziali del contenzioso.

Il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale di riprendere la procedura concorsuale sospesa entro un anno dalla data dell’ordinanza di sospensione della stessa se durante tale periodo gli importi accantonati per i crediti contestati vengono rilasciati o se durante la procedura concorsuale si rileva l’esistenza di beni che non erano noti.

Il debitore può presentare domanda all’organo giurisdizionale per ottenere una restitutio in integrum in relazione ai suoi diritti ripristinabili, qualora abbia pagato integralmente tutti i debiti ammessi nella procedura concorsuale, ivi compresi gli interessi e le spese sostenute. I diritti del debitore vengono ripristinati senza che tutti i debiti siano interamente pagati nel caso in cui il fallimento sia stato dovuto a sviluppi economici e commerciali avversi. I diritti dei soci soggetti a responsabilità illimitata vengono ripristinati alle medesime condizioni. La sentenza dell’organo giurisdizionale che concede la restitutio in integrum non può essere oggetto di ricorso. Il debitore dispone di 7 giorni di tempo per impugnare una decisione che respinge la sua domanda. La decisione finale è inclusa nel fascicolo del caso dell’operatore economico fallito conservato presso il registro delle imprese.

Il debitore può opporsi alla relazione finale dell’amministratore fallimentare redatta prima della conclusione del suo incarico entro 7 giorni dalla data in cui tale relazione viene presentata all’organo giurisdizionale. L’organo giurisdizionale decide in merito alla relazione entro 14 giorni e la sua decisione non è suscettibile di appello.

Il debitore può ricevere quanto rimane della massa fallimentare, se del caso, dopo aver soddisfatto integralmente e in via definitiva i suoi debiti.

Quando una domanda di fallimento presentata dal creditore viene respinta con una sentenza definitiva, il debitore, sia esso una persona fisica o giuridica, ha diritto al risarcimento nel caso in cui il creditore abbia agito per dolo o colpa grave. Il risarcimento è dovuto per tutti i danni materiali e immateriali subiti come conseguenza diretta dell’atto illecito. Se le azioni del debitore hanno avuto l’effetto di contribuire a tali danni, il risarcimento può essere ridotto. Se la domanda destinata a ottenere il permesso ad avviare una procedura concorsuale è stata presentata da più creditori, questi ultimi sono responsabili in solido.

Entro 14 giorni dall’apertura della procedura concorsuale il debitore deve fornire all’organo giurisdizionale e all’amministratore fallimentare quanto segue:

  1. le informazioni necessarie sull’attività dell’impresa e sul patrimonio del debitore;
  2. un elenco dei pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario per un importo superiore a 1 200 BGN effettuati negli ultimi 6 mesi prima dell’inizio dell’insolvenza;
  3. un elenco dei pagamenti effettuati dal debitore a parti correlate nel corso dell’ultimo periodo di dodici mesi prima dell’inizio dell’insolvenza;
  4. una dichiarazione autenticata da un notaio che elenca tutti i beni personali, i diritti di proprietà e crediti, nonché i nomi e gli indirizzi dei debitori.

Il debitore fornisce all’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare informazioni sui suoi attivi e sulle sue attività aziendali, compresi tutti i documenti pertinenti, entro un periodo di 7 giorni dalla data della richiesta scritta di procedere in tal senso. Le informazioni devono essere aggiornate alla data della richiesta.

Altrimenti l’organo giurisdizionale impone una sanzione pecuniaria. Entro e non oltre un mese dalla data della decisione di sospensione della procedura concorsuale dovuta al mancato pagamento delle spese iniziali della procedura stessa, il debitore deve risolvere i contratti di lavoro dei suoi lavoratori e dipendenti, inviare la notificazione alla competente direzione locale dell’Agenzia delle entrate, emettere i documenti richiesti attestanti l’esperienza lavorativa e la durata del servizio ai fini dell’assicurazione sociale di detti lavoratori e dipendenti, compilare un documento di riferimento che elenca tutte le persone che vantano crediti garantiti ai sensi della legge sui crediti garantiti di lavoratori e dipendenti dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro e dello statuto che fissa le norme per la sua attuazione e, quindi, consegnare i registri aziendali all’ufficio locale competente dell’Istituto nazionale di assicurazione.

Il debitore presenta almeno una relazione trimestrale sulle sue attività e sulle azioni intraprese per attuare il piano di ristrutturazione dei debiti all’organismo di vigilanza specificato nel piano stesso e notifica a quest’ultimo qualsiasi circostanza suscettibile di avere ripercussioni sull’attuazione della ristrutturazione.

Gli organi direttivi del debitore devono ottenere il consenso preventivo da parte degli organismi di supervisione prima di decidere in merito a quanto segue:

  • la ristrutturazione del debitore;
  • la chiusura o la cessione dell’impresa o di parti sostanziali della stessa;
  • operazioni immobiliari diverse dalle normali azioni e operazioni relative alla gestione dell’attività del debitore;
  • un cambiamento sostanziale delle attività del debitore;
  • cambiamenti sostanziali a livello organizzativo;
  • la definizione di una cooperazione a lungo termine che sia essenziale per l’attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti o l’interruzione di tale cooperazione;
  • l’apertura o la chiusura di filiali.

Il piano di ristrutturazione dei debiti approvato dall’organo giurisdizionale è vincolante per il debitore che dovrebbe attuare le modifiche strutturali previste senza indugio.

Il debitore deve astenersi dalle azioni e dalle operazioni di cui agli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio entro i termini e alle condizioni ivi specificate, altrimenti tali azioni e operazioni potranno essere dichiarate non valide nei confronti dei creditori della massa fallimentare.

Amministratore fallimentare

Ai sensi della legislazione bulgara, un amministratore fallimentare è una persona fisica che soddisfa i seguenti requisiti:

  1. non è stato condannato come adulto per un reato doloso, a meno che non sia stata concessa la piena riabilitazione giudiziaria;
  2. non è sposato e non è un parente di sangue del debitore o del creditore in linea diretta di discendenza; non è un parente del debitore o del creditore in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado;
  3. non è un creditore nel contesto della procedura concorsuale;
  4. non è un debitore insolvente al quale non è stata concessa una restitutio in integrum;
  5. non intrattiene alcuna relazione con il debitore o con un creditore che possa dare adito a un ragionevole sospetto circa la sua imparzialità;
  6. ha una laurea in economia o giurisprudenza e almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente;
  7. ha superato con successo un esame di abilitazione in conformità con le norme e le procedure stabilite in un regolamento dedicato ed è stato iscritto a un elenco di professionisti che soddisfano i criteri per la nomina ad amministratori fallimentari, approvata dal ministro della Giustizia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
  8. non è stato rimosso dall’incarico di amministratore fallimentare a causa di una violazione delle sue funzioni o di azioni che hanno leso gli interessi dei creditori o del debitore; non è stato radiato dal registro tenuto dalla Banca Centrale o rimosso dall’incarico a discrezione del Fondo o su proposta del ministro delle Finanze a causa di una violazione di obblighi o di azioni lesive degli interessi dei creditori;
  9. non è stato soggetto alle misure di cui all’articolo 65, secondo e undicesimo comma, della legge sugli istituti bancari o all’articolo 103, secondo e sedicesimo comma, della legge sugli istituti di credito.

Il ministro della Giustizia esclude un amministratore fallimentare dall’elenco quando viene accertata una violazione dei poteri e dei doveri conferiti a un amministratore fallimentare, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata accertata o meno dall’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e provvede alla pubblicazione dell’elenco modificato nella Gazzetta Ufficiale.

I poteri conferiti all’amministratore fallimentare possono essere esercitati da più persone. In questo caso, le decisioni vengono adottate all’unanimità e le azioni vengono eseguite congiuntamente, a meno che i creditori oppure (in caso di controversia tra le parti che esercitano le funzioni di amministratore fallimentare) l’organo giurisdizionale, non decidano diversamente. Quando i poteri conferiti all’amministratore fallimentare sono esercitati da più persone che prendono decisioni all’unanimità e agiscono congiuntamente, gli stessi sono responsabili in solido.

L’amministratore fallimentare deve versare una quota annuale in relazione alla formazione professionale continua. Un amministratore fallimentare che non versa tale quota entro i termini viene cancellato dal registro. Entro tre giorni dalla sua designazione e prima della sua conferma, l’amministratore fallimentare deve ottenere un’assicurazione di responsabilità professionale per l’intera durata della procedura concorsuale al fine di essere protetto nei confronti di richieste di risarcimento danni derivanti da una violazione degli obblighi legati alla sua funzione.

Il ministro della Giustizia, agendo in collaborazione con il ministro dell’Economia, deve organizzare corsi di formazione annuali a favore degli amministratori fallimentari.

Ai sensi della legge sul commercio gli amministratori fallimentari rientrano nelle seguenti categorie:

  • amministratori fallimentari provvisori nominati tramite decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • amministratori fallimentari provvisori nominati come provvedimento cautelare;
  • curatore fallimentare a titolo permanente (amministratore giudiziario), nominato dall’assemblea dei creditori; se questa non è in grado di prendere decisioni, il curatore fallimentare è nominato dal giudice;
  • assistenti amministratori fallimentari;
  • amministratori fallimentari ex officio, nominati al momento del licenziamento di un amministratore fallimentare permanente facenti funzione di quest’ultimo fino alla nomina di un nuovo amministratore fallimentare permanente.

I poteri dell’amministratore fallimentare provvisorio sono identici a quelli dell’amministratore fallimentare permanente. In aggiunta, l’amministratore fallimentare provvisorio redige i seguenti documenti entro 14 giorni dalla data in cui è stata avviata la procedura concorsuale:

  • un elenco di creditori basato sui libri contabili del debitore, che indica l’ammontare dei loro crediti e quali creditori sono o sono stati correlati al debitore negli ultimi tre anni precedenti all’apertura della procedura concorsuale sulla base delle informazioni disponibili nel registro delle imprese e nei libri contabili del debitore;
  • una copia certificata dei libri contabili del debitore;
  • una relazione scritta concernente i motivi dell’insolvenza, gli attivi correnti del debitore, le misure adottate per conservarli e le possibilità di salvataggio dell’impresa.

L’amministratore fallimentare provvisorio deve partecipare alla prima assemblea dei creditori.

L’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nomina l’amministratore fallimentare eletto nel corso della prima assemblea dei creditori, qualora questi soddisfi i requisiti stabiliti e abbia il suo previo consenso scritto sotto forma di dichiarazione autenticata da notaio, e determina la data a partire dalla quale l’amministratore fallimentare deve assumere le sue funzioni. Al momento della sua nomina, l’amministratore fallimentare presenta una dichiarazione autenticata da notaio che attesta la presenza o l’assenza di taluni impedimenti legali all’esercizio delle funzioni del suo incarico stabilite nella legge sul commercio, quali il fatto di essere un azionista di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni che svolgono contemporaneamente le funzioni di liquidatore e amministratore fallimentare oppure il fatto di essere investito di altri incarichi retribuiti. L’amministratore fallimentare deve notificare immediatamente all’organo giurisdizionale fallimentare il verificarsi di una qualsiasi di queste circostanze. L’amministratore fallimentare deve assumere il suo incarico alla data stabilita dall’organo giurisdizionale. Nel caso in cui non lo faccia, l’organo giurisdizionale sostituisce l’amministratore fallimentare designato entro 7 giorni con un’altra persona selezionata tra quelle nominate dalla prima assemblea dei creditori. Qualora in tale contesto non siano state formulate candidature alternative, viene nominato un amministratore fallimentare della lista pertinente e viene convocata una nuova assemblea dei creditori. Se l’assemblea dei creditori non è in grado di giungere a un accordo sulla nomina di un amministratore fallimentare o non riesce a decidere in merito alla sua retribuzione, la remunerazione dell’amministratore fallimentare è determinata dall’organo giurisdizionale.

L’organo giurisdizionale rimuove l’amministratore fallimentare dal suo incarico nei seguenti casi:

  1. su richiesta scritta dell’amministratore fallimentare;
  2. amministrazione controllata provvisoria;
  3. nel caso in cui l’amministratore fallimentare non soddisfi più i requisiti stabiliti dalla legge;
  4. su richiesta dei creditori che detengono più della metà della somma totale di tutti i crediti;
  5. tramite una decisione adottata dall’assemblea dei creditori;
  6. nei casi in cui l’amministratore fallimentare non è più in grado di esercitare i suoi poteri;
  7. in caso di decesso.

L’organo giurisdizionale, che agisce d’ufficio o su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di un creditore può rimuovere l’amministratore fallimentare dal suo incarico in qualsiasi momento qualora questi non adempia alle sue funzioni o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore. Un amministratore fallimentare rimosso dal suo incarico su richiesta dello stesso deve continuare a svolgere i propri compiti fino alla nomina di un nuovo amministratore fallimentare. L’ordinanza tramite la quale l’amministratore fallimentare è rimosso dal suo incarico è soggetta ad esecuzione immediata e un eventuale ricorso contro la stessa non ha effetto sospensivo. L’annullamento dell’ordinanza di rimozione dall’incarico non fa sì che il soggetto precedentemente rimosso torni ad agire in veste di amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale convoca infatti un’assemblea dei creditori incaricata di nominare un nuovo amministratore fallimentare. Fino alla selezione di un sostituto, le funzioni di un amministratore fallimentare sono svolte da un amministratore fallimentare ex officio nominato dall’organo giurisdizionale.

Entro e non oltre 3 giorni dal suo insediamento, l’amministratore fallimentare richiede il rilascio dei beni del debitore posti sotto sigillo e compila un inventario dei beni immobili e personali, del contante, dei valori, dei titoli, dei contratti, dei crediti, ecc. del debitore, includendo anche beni personali di proprietà di terzi. L’amministratore fallimentare compila l’inventario e, qualora altri beni vengano individuati in un secondo momento, compila un inventario aggiuntivo. Dal momento della compilazione di un inventario, l’amministratore fallimentare diventa responsabile per i beni elencati nello stesso, a meno che gli stessi non siano consegnati al debitore o a una terza parte incaricata di custodirli.

L’amministratore fallimentare dispone dei seguenti diritti:

  1. rappresentanza dell’impresa;
  2. gestione delle sue operazioni correnti;
  3. supervisione dell’attività aziendale del debitore, nel caso in cui i sui diritti la stessa siano stati limitati;
  4. ottenimento e tenuta dei libri contabili e gestione della corrispondenza commerciale dell’impresa;
  5. esecuzione di indagini e identificazione della massa patrimoniale del debitore;
  6. nei casi previsti dalla legge, richiesta di scioglimento, cancellazione o annullamento dei contratti nel contesto dei quali il debitore è parte;
  7. partecipazione a cause nell’ambito delle quali l’impresa è parte e avvio di azioni per conto della stessa;
  8. riscossione di importi dovuti al debitore e deposito dei ricavi in un conto speciale;
  9. con il permesso dell’organo giurisdizionale, disposizione del denaro del debitore depositato in conti bancari, laddove necessario per l’amministrazione e la conservazione della massa patrimoniale del debitore;
  10. esecuzione di indagini al fine di individuare i creditori del debitore;
  11. azione a fronte dell’ordinanza di un organo giurisdizionale, convocazione e organizzazione delle assemblee dei creditori;
  12. proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
  13. attuazione delle azioni necessarie per porre fine a interessi di proprietà del debitore in altre imprese;
  14. conversione in denaro della massa attiva fallimentare;
  15. esecuzione di altre azioni prescritte dalla legge e ordinate dall’organo giurisdizionale.

Tutti gli organi e le istituzioni governativi hanno l’obbligo di assistere l’amministratore fallimentare nell’esecuzione delle sue funzioni.

A partire dalla data in cui la decisione di avvio della procedura concorsuale diventa definitiva, le somme pagate a saldo di crediti del debitore sono accettate dall’amministratore fallimentare.

L’amministratore fallimentare si occupa degli elenchi dei crediti ammessi e respinti, nonché dei rendiconti finanziari del debitore, che saranno pubblicati nel registro delle imprese non appena finalizzati e li rende disponibili ai creditori e al debitore presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale.

Al fine di aumentare le dimensioni della massa fallimentare, l’amministratore fallimentare riscuote le quote e i contributi non pagati dei soci nel contesto di società a responsabilità limitata e può presentare un’istanza ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti in connessione alla procedura concorsuale, promuovendo azioni corrispondenti atte a ottenere l’adempimento in relazione a tale credito. Se l’istanza viene presentata da un creditore, l’organo giurisdizionale costituisce l’amministratore fallimentare come co-attore sua sponte. L’amministratore fallimentare deve partecipare ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti di un’azione dichiarativa promossa dal debitore o da un creditore ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

L’amministratore fallimentare organizza la vendita dei diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare dopo aver ottenuto il permesso da parte dell’organo giurisdizionale, redige una tabella di distribuzione degli importi disponibili da distribuire tra i creditori che vantano crediti ai sensi dell’articolo 722, primo comma, della legge sul commercio a seconda del loro rango, dei loro privilegi e delle garanzie di cui godono, fa in modo che tale tabella sia iscritta nel registro delle imprese ed effettua i pagamenti in base alla stessa. L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati.

Se il debitore stipula accordi con tutti i creditori che vantano crediti ammessi, l’amministratore fallimentare non rappresenta il debitore come parte.

L’amministratore fallimentare deve esercitare i poteri conferitigli dal suo incarico in maniera prudente e diligente. L’amministratore fallimentare non può delegare i suoi poteri a terzi senza l’esplicito permesso dell’organo giurisdizionale. L’amministratore fallimentare non può negoziare per conto del debitore di persona o tramite una parte correlata. L’amministratore fallimentare non può acquisire in alcun modo, direttamente o tramite un’altra persona, beni personali o diritti di proprietà appartenenti alla massa fallimentare. Tale limitazione si applica al coniuge dell’amministratore fallimentare, ai suoi parenti in linea diretta di discendenza e ai suoi parenti in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado. L’amministratore fallimentare non può rivelare fatti, dati e informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all’assolvimento dei poteri e dei doveri legati al suo incarico.

Se un amministratore fallimentare non svolge i propri compiti o li svolge in maniera negligente, il giudice può imporre una sanzione pecuniaria all’amministratore fallimentare fino a un importo pari alla sua retribuzione di un mese. L’amministratore fallimentare è tenuto a corrispondere un risarcimento per un importo pari all’interesse determinato a norma di legge per eventuali ritardi nel deposito presso un istituto bancario degli importi ricevuti. L’amministratore fallimentare è tenuto a risarcire il debitore e i creditori per qualsiasi danno illecitamente causato nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso di risoluzione del suo mandato, l’amministratore fallimentare deve immediatamente consegnare i libri, registri e scritture contabili, unitamente a qualsiasi bene ricevuto in custodia, al nuovo amministratore fallimentare o a una persona designata dall’organo giurisdizionale e al debitore, qualora il piano di ristrutturazione dei debiti sia accettato per essere preso in considerazione. I poteri dell’amministratore fallimentare cessano di sussistere alla chiusura della procedura concorsuale. L’amministratore fallimentare consegna i libri e quanto rimane del patrimonio del debitore al suo organo di amministrazione. I diritti dell’amministratore fallimentare vengono ripristinati nel caso in cui venga deciso di riaprire la procedura concorsuale.

Nel 2017 è stata introdotta la figura dell’assistente amministratore fallimentare. Un assistente amministratore fallimentare è una persona fisica che soddisfa tutti i requisiti fissati per gli amministratori fallimentari, ad eccezione del requisito: di avere un’esperienza professionale pertinente di almeno due anni; di aver superato un esame di abilitazione in conformità alla procedura stabilita in un regolamento dedicato; e di essere incluso in un elenco di professionisti che possono essere nominati amministratori fallimentari, adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Gli assistenti amministratori fallimentari non devono essere stati mai soggetti alle misure di cui all’articolo 65, secondo e undicesimo comma, della legge sugli istituti bancari o all’articolo 103, secondo e sedicesimo comma, della legge sugli istituti di credito.

Al fine di poter essere nominati assistenti amministratori fallimentari, i candidati devono superare un esame di abilitazione secondo una procedura stabilita in un regolamento. Il ministro della Giustizia emette un’ordinanza sull’inclusione in un apposito elenco degli assistenti amministratori fallimentari che soddisfano i requisiti di competenza richiesti.

Gli assistenti amministratori fallimentari possono intraprendere determinate azioni nei limiti delle competenze dell’amministratore fallimentare, agendo secondo le istruzioni impartite dall’amministratore fallimentare e in conformità con la procedura pertinente (per motivi di autorizzazione a fronte dell’espresso consenso da parte dell’organo giurisdizionale). L’assistente amministratore fallimentare può firmare determinati documenti relativi al lavoro dell’amministratore fallimentare, aggiungendo la parola “assistente” alla propria firma. L’assistente amministratore fallimentare è congiuntamente e solidalmente responsabile, unitamente all’amministratore fallimentare, per qualsiasi danno illecitamente causato nell’esercizio delle sue funzioni. I rapporti tra un amministratore fallimentare e un assistente amministratore fallimentare sono disciplinati da un contratto. In assenza di norme speciali, l’attività degli assistenti amministratori fallimentari è disciplinata dalle norme applicabili agli amministratori fallimentari.

L’amministratore fallimentare designato da una sentenza emessa da un organo giurisdizionale straniero esercita i diritti attribuiti alla sua funzione nel paese in cui è stata aperta la procedura concorsuale a condizione che il suo comportamento non costituisca una violazione dell’ordine pubblico nella Repubblica di Bulgaria. Su richiesta dell’amministratore fallimentare designato da un organo giurisdizionale straniero, l’organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. L’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti nel contesto della procedura concorsuale accessoria richiede il consenso dell’amministratore fallimentare nell’ambito della causa principale. Un’istanza per l’annullamento di una transazione presentata dall’amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale principale o accessoria è considerata presentata in entrambe le procedure concorsuali.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Nelle procedure concorsuali il credito di un creditore può essere compensato con un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore se prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale entrambi i debiti esistevano, erano reciprocamente esecutivi e della stessa natura e il credito vantato dal creditore era diventato esigibile. Qualora il credito vantato dal creditore diventi esigibile durante la procedura concorsuale o in conseguenza della decisione che dichiara il fallimento del debitore, a condizione che, a seguito di tale decisione, entrambi i debiti siano classificati secondo lo stesso rango, il creditore può compensare il suo debito soltanto dopo che quest’ultimo è diventato esigibile o i due debiti hanno acquisito il medesimo rango. La dichiarazione di compensazione deve essere notificata all’amministratore fallimentare.

Una compensazione può essere annullata nei confronti dei creditori della massa fallimentare, se il creditore ha acquisito il credito e contratto il debito prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale sapendo, al momento dell’acquisizione del credito o della contrazione del debito, che il debitore era insolvente o sovraindebitato o che era stata presentata una domanda per l’avvio di una procedura concorsuale. Indipendentemente dal momento in cui sono stati contratti i reciproci debiti, una compensazione effettuata dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento o del sovraindebitamento, ma non prima di un anno prima della data di presentazione della domanda, non è valida nei confronti dei creditori della massa fallimentare, fatta eccezione per la parte del debito che il creditore potrebbe ricevere al momento della distribuzione a seguito della conversione dei beni in denaro.

L’azione destinata ad annullare una compensazione può essere promossa dall’amministratore fallimentare o, qualora quest’ultimo non promuova alcuna azione, da un creditore qualsiasi della massa fallimentare entro un termine di un anno dalla data in cui è stata avviata la procedura concorsuale o dalla data della decisione di riapertura di procedure concorsuali sospese. Qualora il debito sia stato compensato dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale, il termine per l’avvio di un’azione destinata ad annullare la compensazione inizia a decorrere dalla data della realizzazione della compensazione.

L’apertura della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo su tutti i procedimenti giudiziari e i procedimenti arbitrali in materia di controversie immobiliari, civili e commerciali delle quali il debitore sia parte in causa (fatta eccezione per le controversie in materia di lavoro in relazione a crediti pecuniari del debitore). La presente disposizione non si applica se, alla data di apertura della procedura concorsuale nel contesto di un altro caso nel quale il debitore interviene come convenuto, l’organo giurisdizionale ha acconsentito ad esaminare un’opposizione sollevata dal debitore contro una compensazione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Entro e non oltre un mese dalla data della decisione di sospensione della procedura concorsuale dovuta al mancato pagamento delle spese iniziali della procedura stessa (decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio), il debitore deve risolvere i contratti di lavoro dei suoi lavoratori e dipendenti, inviare la notificazione alla competente direzione locale dell’Agenzia delle entrate, emettere i documenti richiesti attestanti l’esperienza lavorativa e la durata del servizio ai fini dell’assicurazione sociale di detti lavoratori e dipendenti, compilare un documento di riferimento che elenca tutte le persone che vantano crediti garantiti ai sensi della legge sui crediti garantiti di lavoratori e dipendenti dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro e dello statuto che fissa le norme per la sua attuazione e, quindi, consegnare i registri aziendali all’ufficio locale competente dell’Istituto nazionale di assicurazione.

L’amministratore fallimentare può risolvere qualsiasi contratto nel contesto del quale il debitore sia una parte contraente per motivi di parziale o sostanziale inadempimento contrattuale. In caso di scioglimento di un contratto, l’amministratore fallimentare invia una notificazione di scioglimento del contratto con 15 giorni di preavviso e deve rispondere alle richieste di informazioni ricevute dalla controparte in merito alla possibilità che il contratto venga risolto o resti valido nel rispetto del medesimo termine. Nel caso in cui l’amministratore fallimentare non risponda a una richiesta, il contratto si considera risolto. In caso di risoluzione di un contratto, la controparte ha diritto al risarcimento dei danni. L’amministratore fallimentare non è tenuto a saldare eventuali importi sospesi ai sensi di un contratto nell’ambito del quale il debitore effettua pagamenti a intervalli regolari, qualora tali importi abbiano scadenza antecedente alla decisione di avvio della procedura concorsuale.

A partire dalla data d’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, le somme pagate a saldo di crediti del debitore sono accettate dall’amministratore fallimentare. La liquidazione del credito del debitore dopo la data di apertura della procedura concorsuale ma prima della data di iscrizione di tale decisione è valida se la parte che ha liquidato il credito non era a conoscenza del fatto che era stata aperta una procedura concorsuale o, nel caso in cui ne fosse a conoscenza, il beneficio economico mediante il quale il credito è stato liquidato era stato incluso nella massa fallimentare. La buona fede è presunta fino a prova contraria.

Ai sensi dell’articolo 646 della legge sul commercio, quanto segue non è valido in relazione ai creditori qualora si verifichi dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione delle norme procedurali fissate:

  • la liquidazione di un debito contratto prima della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • un pegno o un’ipoteca creati su un diritto o un bene personale appartenenti alla massa fallimentare;
  • una transazione che coinvolge un diritto o un bene appartenente alla massa fallimentare.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Prima di pronunciarsi sulla domanda di avvio di una procedura concorsuale, su richiesta di un creditore o di propria iniziativa e qualora necessario a conservare la massa patrimoniale del debitore, l’organo giurisdizionale competente può ordinare la sospensione di procedimenti di esecuzione nei confronti della massa patrimoniale del debitore, ad eccezione dei procedimenti di esecuzione istituiti ai sensi del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Quando l’adozione di tali misure è richiesta da un creditore, l’organo giurisdizionale le consente, qualora l’istanza del creditore sia supportata da convincenti prove scritte e/o qualora sia costituita una cauzione per un importo determinato dall’organo giurisdizionale destinata a risarcire il debitore per eventuali danni nel caso in cui successivamente si accerti che quest’ultimo non è insolvente né sovraindebitato. Il giudice può revocare il provvedimento cautelare imposto qualora lo stesso non sia più necessario per la conservazione dei beni.

Tale decisione è notificata alla parte soggetta ai provvedimenti e alla parte che ha chiesto la loro imposizione. Si tratta di una decisione soggetta ad esecuzione immediata e può essere impugnata entro un termine di 7 giorni dalla data di ricezione della notificazione. Gli appelli non hanno effetto sospensivo. Si ritiene che i provvedimenti cautelari siano stati revocati a decorrere dalla data di adozione di una decisione che respinge la domanda di avvio di una procedura concorsuale. Il provvedimento cautelare imposto rimane efficace fino alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale. A decorrere da tale data il suo effetto è annullato da quello della decisione di avvio della procedura concorsuale.

La decisione di avvio della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo sui procedimenti di esecuzione nei confronti di beni inclusi nella massa fallimentare, ad eccezione dei beni di cui all’articolo 193 del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Qualora venga effettuato un pagamento a favore di un ricorrente tra la data in cui è stato sospeso il procedimento di esecuzione e l’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, l’importo pagato viene restituito alla massa fallimentare. Qualora sussista il pericolo che gli interessi dei creditori vengano lesi e vengono adottate misure per realizzare la garanzia a favore di un creditore privilegiato, l’organo giurisdizionale può autorizzare la prosecuzione di tale procedimento a condizione che la parte dei ricavi che eccede l’importo della garanzia sia aggiunta alla massa fallimentare. Se un credito viene presentato e ammesso nel contesto della procedura concorsuale, i procedimenti giudiziari sospesi sono chiusi. Il pignoramento presso terzi e quelli nei confronti del debitore imposti nel contesto di procedimenti di esecuzione sono inapplicabili nei confronti dei crediti dei creditori della massa fallimentare. Dopo l’avvio della procedura concorsuale non è consentita l’imposizione di provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile o del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale sui beni del debitore.

I beni di cui all’articolo 193 del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale sono i beni soggetti a provvedimenti cautelari già imposti nel contesto di procedimenti di esecuzione per il recupero di un debito pubblico avviati prima dell’apertura della procedura concorsuale. I beni in questione sono realizzati dall’ufficiale giudiziario (pubblico) in conformità alle norme e alla procedura fissate nel codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Quando i ricavi della realizzazione dell’attivo sono insufficienti a coprire l’intero importo del credito, gli interessi maturati e gli oneri sostenuti nel contesto di procedimenti di esecuzione pubblica, l’importo restante del credito del governo centrale o del comune viene soddisfatto in conformità con le norme generali. Quando i ricavi della realizzazione dell’attivo superano l’importo complessivo del credito, degli interessi maturati e degli oneri sostenuti nel contesto di procedimenti di esecuzione pubblica, l’ufficiale giudiziario pubblico versa l’importo restante dei ricavi sul conto corrente della massa fallimentare. Qualora l’ufficiale giudiziario pubblico non riesca a liquidare gli attivi entro un termine di 6 mesi dall’inizio delle procedure concorsuali, tali attivi passano dall’ufficiale giudiziario all’amministratore fallimentare e sono liquidati nel contesto della procedura concorsuale.

Una volta avviata la procedura concorsuale non è più possibile avviare azioni legali in relazione a controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile o commerciale dinanzi a organi giurisdizionali od arbitrali, se non nei seguenti casi:

  • per proteggere diritti di terzi che possiedono beni inclusi nella massa fallimentare;
  • controversie in materia di lavoro;
  • crediti pecuniari garantiti da beni di proprietà di terzi.

Le seguenti parti possono promuovere azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio al fine di ottenere la convalida di un credito esistente che non è stato ammesso nel contesto della procedura concorsuale o di contestare l’esistenza di un credito ammesso:

  • il debitore, nel caso in cui l’organo giurisdizionale respinga un’opposizione contro un credito ammesso dall’amministratore fallimentare o includa tale credito nell’elenco dei crediti ammessi;
  • un creditore che vanta un credito non ammesso, nel caso in cui l’organo giurisdizionale non prenda in considerazione tale opposizione o escluda il credito dall’elenco dei crediti ammessi;
  • un creditore, nel caso in cui l’organo giurisdizionale respinga la sua opposizione contro l’ammissione del credito vantato da un altro creditore o includa quest’ultimo nell’elenco dei crediti ammessi.

La richiesta di convalida può essere presentata entro un termine di 14 giorni dalla data in cui la decisione di approvazione dell’elenco dei crediti ammessi viene pubblicata nel registro delle imprese. L’amministratore fallimentare deve partecipare al procedimento giudiziario. La decisione definitiva ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori coinvolti nelle procedure concorsuali.

La validità di una vendita di beni inclusi nella massa fallimentare al fine di convertirli in denaro può essere impugnata tramite un’azione civile, qualora il bene sia stato acquistato da una parte che non aveva il diritto di formulare offerte durante la vendita all’asta o se il prezzo di vendita non viene pagato. In quest’ultimo caso, l’acquirente può contrastare l’azione legale pagando l’importo dovuto, unitamente agli interessi maturati dal giorno in cui l’acquirente è stato dichiarato essere l’acquirente del bene venduto.

Quando una parte non è più in possesso di un diritto di proprietà in seguito alla vendita di un bene per convertirlo in denaro, all’acquisizione di tale bene e all’entrata in possesso dell’acquirente, detta parte può presentare ricorso soltanto promuovendo un’azione nei confronti della proprietà.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

L’avvio della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo su tutte le cause e i procedimenti arbitrali concernenti controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile o commerciale delle quali il debitore sia parte in causa, fatta eccezione per le controversie in materia di lavoro in relazione a crediti pecuniari del debitore. La presente disposizione non si applica se, alla data di apertura della procedura concorsuale nel contesto di un altro caso nel quale il debitore interviene come convenuto, l’organo giurisdizionale ha acconsentito ad esaminare congiuntamente una domanda riconvenzionale o un’opposizione sollevata dal debitore contro una compensazione. Le cause sospese vengono riaperte se il credito è ammesso nel contesto della procedura concorsuale, ossia è incluso nell’elenco dei crediti ammessi approvato dall’organo giurisdizionale.

Le cause sospese vengono riprese con la partecipazione: 1) dell’amministratore fallimentare e del creditore, qualora il credito non sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare o nell’elenco dei crediti approvato dall’organo giurisdizionale; o 2) dell’amministratore fallimentare, del creditore e della parte che ha promosso un’opposizione, nel caso in cui il credito sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare ma sia stata presentata un’opposizione contro la sua inclusione. In questo caso, la decisione ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori che vantano crediti nei confronti della massa fallimentare.

Non è possibile sospendere procedimenti giudiziari in corso contro il debitore in relazione a crediti pecuniari garantiti da beni di terzi.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Un creditore che vanta un credito nei confronti del debitore in ragione di una transazione commerciale può presentare una domanda di fallimento così come partecipare alla procedura concorsuale avviata a fronte di una domanda di fallimento depositata da un altro creditore. Nella domanda, il debitore può altresì proporre un piano di ristrutturazione dei debiti e designare una persona che soddisfi i requisiti per gli amministratori fallimentari e possa essere nominata, nel caso in cui l’organo giurisdizionale ordini l’avvio della procedura concorsuale. Il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare provvedimenti cautelari e preventivi prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento, qualora ciò sia necessario al fine di preservare la proprietà del debitore.

Quando è evidente che la prosecuzione dell’attività dell’impresa sarebbe lesiva della massa fallimentare, su istanza di un creditore, l’organo giurisdizionale può ordinare l’interruzione delle attività a decorrere dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale oppure da una successiva data, ma prima della scadenza del termine per la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Laddove i beni disponibili del debitore siano insufficienti a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale stabilisce un importo che deve essere pagato anticipatamente entro un determinato periodo da un creditore al fine di avviare una procedura concorsuale. Se la massa patrimoniale del debitore è insufficiente o se le spese iniziali non sono state pagate anticipatamente, il creditore può chiedere la riapertura di procedure concorsuali sospese entro un anno dall’iscrizione dell’ordine di sospensione.

I creditori possono contestare gli ordini e le sentenze emesse dall’organo giurisdizionale nel contesto della procedura concorsuale, così come le azioni e le decisioni degli organi direttivi del debitore, qualora siano soddisfatte le condizioni preliminari previste nella legge sul commercio.

Nel contesto delle procedure concorsuali, le notifiche e gli atti di citazione vengono notificati ai creditori costituitisi come parti nel contesto della procedura concorsuale al loro rispettivo indirizzo in Bulgaria. Qualora un creditore abbia cambiato il suo indirizzo senza informarne l’organo giurisdizionale, tutti gli atti di citazione e i documenti vengono allegati al fascicolo della causa e considerati debitamente notificati. Nei casi in cui un creditore non dispone di un indirizzo in Bulgaria e la sua sede centrale si trova in un altro paese, questi deve fornire un indirizzo per la notificazione in Bulgaria. Se del caso la citazione sarà pubblicata nel Registro del commercio. Qualora non venga fornito alcun indirizzo per la notificazione in Bulgaria, la citazione è pubblicata nel registro delle imprese. In seguito all’avvio della procedura concorsuale, gli atti inoppugnabili dell’organo giurisdizionale non soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese o a notificazione alle parti in conformità al codice di procedura civile si considerano notificati alle parti attraverso la loro iscrizione nel registro conservato presso l’organo giurisdizionale. Laddove la legge sul commercio preveda la notificazione di atti di citazione alle parti mediante avvisi pubblicate nel registro delle imprese, l’invito, la notificazione o la citazione devono essere pubblicate almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione o l’udienza.

I creditori iscritti nell’elenco dei creditori redatto sulla base dei registri contabili del debitore nonché gli estratti di tali registri, partecipano alla prima riunione dei creditori e sono presentati dall’amministratore fallimentare. I creditori partecipano alla prima assemblea di persona o tramite un procuratore autorizzato a rappresentare il creditore per mezzo di una procura esplicita. Quando il creditore è una persona fisica, è necessario che la firma del soggetto che concede la procura sia autenticata. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ordinaria dei voti dei creditori inclusi nell’elenco, esclusi i voti dei creditori attualmente affiliati al debitore, dei creditori che erano stati affiliati al debitore nel triennio precedente l’apertura della procedura concorsuale e dei creditori che hanno acquisito crediti da soggetti affiliati al debitore nel triennio precedente l’apertura della procedura concorsuale. La prima assemblea dei creditori:

  • ascolta la relazione elaborata dall’amministratore fallimentare provvisorio;
  • nomina un amministratore fallimentare permanente e presenta la nomina all’organo giurisdizionale;
  • elegge un comitato dei creditori.

Nei seguenti casi non viene convocata la prima assemblea dei creditori:

  1. prima della presentazione della domanda di fallimento, il debitore non aveva depositato i suoi rendiconti finanziari presso il registro delle imprese per tre ultimi anni;
  2. il debitore non adempie l’obbligo di collaborare con l’amministratore fallimentare e si rifiuta di consegnare i suoi libri contabili oppure questi ultimi sono stati tenuti in maniera manifestamente impropria.

In questo caso, l’amministratore fallimentare provvisorio nominato dall’organo giurisdizionale svolge le proprie funzioni fino a quando l’assemblea dei creditori non nomina un amministratore fallimentare permanente dopo che l’organo giurisdizionale ha approvato i crediti ammessi dall’amministratore fallimentare.

L’assemblea dei creditori può essere convocata su richiesta del debitore, dell’amministratore fallimentare, del comitato dei creditori o dei creditori che detengono un quinto dell’importo totale dei crediti ammessi. L’assemblea dei creditori si tiene indipendentemente dal numero di creditori presenti ed è presieduta dal giudice che presiede la procedura concorsuale. Ai fini dell’adozione delle deliberazioni, ciascun creditore dispone di un numero di voti corrispondente alla quota del proprio credito rispetto alla somma totale dei crediti ammessi con diritto di voto concesso dall’organo giurisdizionale. I diritti di voto possono altresì essere concessi: ai creditori in cause o procedimenti arbitrali ripresi nei confronti del debitore in relazione a controversie in materia di proprietà in materia civile o commerciale, qualora il credito sia supportato da prove scritte convincenti; ai creditori che vantano crediti non ammessi e che hanno promosso azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio; nonché ai creditori che vantano crediti ammessi nei confronti dei quali è stata proposta un’azione di opposizione rispetto all’esistenza di detti crediti ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio. Non sono concessi diritti di voto: ai creditori che vantano crediti chirografari rispetto a interessi derivanti da operazioni condotte a norma di legge o ai sensi di un contratto e pagabili successivamente alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i crediti in relazione a debiti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; negozi giuridici senza corrispettivo; nonché ai creditori che vantano crediti derivanti da donazioni o spese sostenute dal creditore nel contesto delle procedure concorsuali, fatta eccezione per le spese anticipate, laddove la massa patrimoniale del debitore sia insufficiente a coprire le spese pagate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ordinaria, salvo diversa disposizione contenuta nella legge sul commercio.

L’assemblea dei creditori:

  • ascolta la relazione sulle attività dell’amministratore fallimentare;
  • ascolta la relazione del comitato dei creditori;
  • elegge un amministratore fallimentare, nel caso in cui non sia stato nominato nessun amministratore fallimentare;
  • adotta decisioni in merito al licenziamento dell’amministratore fallimentare e alla sua sostituzione;
  • determina l’attuale remunerazione, modifica la remunerazione e determina la remunerazione finale dell’amministratore fallimentare;
  • elegge un comitato dei creditori, laddove non ne sia stato eletto alcuno oppure apporta modifiche alla sua composizione;
  • propone all’organo giurisdizionale l’importo dei pagamenti di obbligazioni alimentari da erogare al debitore e alla sua famiglia;
  • determina la maniera in cui la massa patrimoniale del debitore sarà convertita in denaro, il metodo e le condizioni per la valutazione di beni, la selezione dei valutatori e la loro remunerazione.

Laddove l’assemblea dei creditori non riesca a decidere in merito alla nomina di un amministratore fallimentare, quest’ultima viene effettuata dall’organo giurisdizionale; mentre qualora non sia in grado di decidere in merito alla modalità e alle norme per la conversione in denaro della massa patrimoniale del debitore, la decisione viene presa dall’amministratore fallimentare. L’organo giurisdizionale licenzia l’amministratore fallimentare su istanza presentata dai creditori che detengono più della metà dell’importo totale di tutti i crediti. L’organo giurisdizionale, che agisce su istanza di un creditore, può rimuovere in qualsiasi momento l’amministratore fallimentare dal suo incarico qualora quest’ultimo ometta di adempiere i doveri delle sue funzioni o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore.

L’assemblea dei creditori può adottare una decisione sulla nomina di un organismo di vigilanza avente funzioni di controllo sulle attività del debitore per il periodo di efficacia del piano di ristrutturazione dei debiti o per un periodo più breve, ivi incluso nel caso in cui ciò non sia espressamente previsto in detto piano.

Previo accordo dell’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale può consentire all’amministratore fallimentare di vendere i beni personali del debitore prima di autorizzare la conversione della massa fallimentare in denaro, qualora il costo dell’immagazzinamento di tali beni personali fino al momento in cui viene ordinata la loro conversione in denaro in conformità con la procedura generale superi il valore dei beni. Altri beni inclusi nella massa fallimentare possono essere venduti previo accordo dell’assemblea dei creditori qualora ciò sia necessario per coprire le spese per la procedura concorsuale e nessuno dei creditori abbia acconsentito a versare anticipatamente le spese dopo essere stato invitato a farlo.

Agendo su proposta dell’amministratore fallimentare e in linea con la risoluzione adottata dall’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale autorizza la vendita della massa patrimoniale del debitore mediante negoziazione diretta o attraverso un intermediario, qualora non sia stato possibile vendere i beni personali o i diritti di proprietà messi in vendita nella loro integrità, in parti distinte o come singoli elementi e diritti a causa della mancanza di acquirenti o del ritiro di un acquirente.

Le deliberazioni dell’assemblea dei creditori sono vincolanti per tutti i creditori, ivi compresi quelli non presenti alla riunione. Agendo su istanza creditore, l’organo giurisdizionale può annullare una risoluzione dell’assemblea dei creditori, qualora la stessa sia illegale o altamente lesiva degli interessi di taluni dei creditori.

L’assemblea dei creditori può eleggere un comitato dei creditori composto da almeno tre e non più di nove membri. Il comitato dei creditori deve comprendere membri che rappresentano i creditori privilegiati e quelli chirografari, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 616, secondo comma, della legge sul commercio (creditori i cui crediti sono soddisfatti dopo che sono stati soddisfatti integralmente i crediti di tutti gli altri creditori). Il comitato dei creditori sostiene e controlla l’operato del curatore fallimentare per quanto riguarda la gestione delle attività, verifica i registri commerciali e la liquidità disponibile; può proporre il licenziamento del curatore fallimentare e formulare pareri, in particolare sul proseguimento dell’attività dell’imprese del debitore, della remunerazione del curatore fallimentare e dell’amministratore giudiziario, le azioni di liquidazione delle attività, la responsabilità del curatore fallimentare, ecc. I membri del comitato dei creditori hanno diritto alla remunerazione per conto dei creditori secondo un importo determinato al momento della loro elezione.

I membri del comitato dei creditori non possono acquisire in alcun modo, direttamente o tramite un’altra persona, beni personali o diritti di proprietà appartenenti alla massa fallimentare. Tale limitazione si applica anche al coniuge, ai parenti in linea diretta di discendenza e ai parenti in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado.

Le cause e i procedimenti arbitrali sospesi in relazione a controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile e commerciale nel contesto delle quali il debitore è una parte in causa vengono ripresi e i procedimenti giudiziari continuano con la partecipazione dell’amministratore fallimentare e del creditore, qualora il credito non sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare o nell’elenco dei crediti approvato dall’organo giurisdizionale o dall’amministratore fallimentare; oppure del creditore e della parte che ha promosso l’opposizione, nel caso in cui il credito sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare ma sia stata presentata un’opposizione contro la sua inclusione.

Su istanza del creditore, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ammettere i provvedimenti cautelari prescritti dalla legge al fine di tutelare il patrimonio disponibile del debitore.

Il creditore può compensare un debito dovuto al debitore qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 645 della legge sul commercio. Al fine di aumentare le dimensioni della massa fallimentare l’amministratore fallimentare può promuovere un’azione legale ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti in connessione alla procedura concorsuale e avviare azioni per ottenere l’adempimento in relazione a tali crediti. Quando un creditore ha presentato un’istanza, non è consentito presentare una seconda istanza in relazione al medesimo oggetto della prima. Tuttavia, il secondo creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di costituirlo come co-attore prima della prima udienza della causa.

Il creditore può chiedere all’amministratore fallimentare di fornire il registro e la relazione per la consultazione e di redigere una relazione speciale su argomenti di interesse non discussi nella relazione per il rispettivo periodo. Il creditore può promuovere un’opposizione contro la relazione scritta dell’amministratore fallimentare relativa alla sua rimozione dall’incarico entro 7 giorni dalla data di presentazione della relazione.

I creditori possono presentare le loro domande all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale per iscritto. Possono presentare obiezioni scritte all’organo giurisdizionale contro crediti, ammessi o non ammessi dall’amministratore fallimentare, entro 7 giorni dalla data in cui l’elenco viene pubblicato nel registro delle imprese, nonché promuovere azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio entro 14 giorni dalla data in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco viene pubblicata nel registro delle imprese.

I creditori possono presentare le loro domande all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale per iscritto. Possono presentare obiezioni scritte all’organo giurisdizionale contro crediti, ammessi o non ammessi dall’amministratore fallimentare, entro 7 giorni dalla data in cui l’elenco viene pubblicato nel registro delle imprese e successivamente depositare azioni dichiarative con l’obiettivo di ottenere la convalida dei crediti non ammessi o di contestare l’esistenza di crediti ammessi entro 7 giorni dalla data in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco viene pubblicata nel registro delle imprese.

Un piano di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dai creditori che detengono almeno un terzo dei crediti assistiti da garanzie e dai creditori che detengono almeno un terzo dei crediti chirografari, ad eccezione dei seguenti creditori: coloro che vantano crediti derivanti da interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie che sono diventati esigibili dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i creditori che detengono crediti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; e i creditori che detengono crediti derivanti da donazioni e dalle spese sostenute da un creditore nel contesto della procedura concorsuale, ad eccezione delle spese pagate anticipatamente laddove la massa patrimoniale del debitore sia insufficiente a coprirle.

Un creditore che detiene un credito ammesso o un diritto di voto riconosciuto dall’organo giurisdizionale può proporre e votare (ivi incluso in absentia, attraverso una lettera notarile recante la sua firma) un piano di ristrutturazione dei debiti per gli operatori economici dell’impresa insolvente del debitore. I creditori, ivi compresi quelli che detengono crediti non ammessi per i quali è stata proposta un’azione dichiaratoria ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio, possono depositare un’opposizione nei confronti del piano adottato entro 7 giorni dalla data di adozione del piano.

In caso di inadempienza da parte del debitore nei confronti delle sue obbligazioni previste dal piano, i creditori che detengono almeno il 15 per cento dell’importo totale dei crediti convertiti nel contesto del piano possono richiedere la riapertura della procedura concorsuale.

Il creditore può presentare un’opposizione scritta contro il resoconto di distribuzione e successivamente presentare ricorso contro la decisione di approvazione del resoconto stesso da parte dall’organo giurisdizionale.

Qualora il debitore risulti inadempiente in relazione all’accordo extragiudiziario stipulato con i creditori sulla base dell’articolo 740 della legge sul commercio, i creditori che detengono almeno il 15 per cento dell’importo totale di tutti i crediti possono chiedere all’organo giurisdizionale di riaprire la procedura concorsuale.

Il debitore o un creditore che detiene un credito ammesso o un credito convalidato mediante azione civile può chiedere la riapertura della procedura concorsuale sospesa entro un anno dalla data dell’ordinanza dell’organo giurisdizionale di sospensione della stessa se durante tale periodo gli importi accantonati per i crediti contestati vengono rilasciati o se durante la procedura concorsuale si rilevano beni la cui esistenza non erano nota.

Entro un termine di un mese dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accoglimento della domanda del debitore di restitutio in integrum, ciascun creditore che detiene un credito ammesso o un credito convalidato mediante un’azione civile può presentare per iscritto un’opposizione contro tale accoglimento.

Su richiesta di un creditore, l’organo giurisdizionale bulgaro può istituire una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. Un creditore che ha ricevuto un pagamento parziale nel contesto della procedura concorsuale principale partecipa alla distribuzione di beni nel contesto della procedura concorsuale accessoria, se la quota che riceverebbe eccede quella da distribuire agli altri creditori nelle procedure concorsuali accessorie.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore fallimentare è competente per ricercare e stabilire con precisione gli attivi del debitore, partecipare alle procedure nell’ambito delle azioni legali contro il debitore o promuovere cause per conto del debitore; nei casi previsti dalla legge, richiedere la risoluzione, la cancellazione o l’annullamento di contratti dei quali il debitore è parte contraente; riscuotere somme di denaro dovute al debitore e depositarle in un conto speciale; con il permesso dell’organo giurisdizionale; disporre delle somme di denaro del debitore depositate su conti correnti bancari, ove necessario per l’amministrazione e la conservazione della massa patrimoniale del debitore; nonché convertire in denaro gli attivi inclusi nella massa fallimentare.

L’amministratore fallimentare vende i beni personali e i diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare nella loro interezza, come parti separate o beni e diritti singoli dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’organo giurisdizionale e in linea con la decisione adottata dall’assemblea dei creditori. Laddove una tale decisione non sia stata presa, l’amministratore fallimentare decide le modalità e la procedura per la conversione in denaro degli attivi, nonché le norme per la loro valutazione da parte dei valutatori selezionati.

L’amministratore fallimentare redige un avviso di vendita, che contiene: informazioni sul debitore; una descrizione dei beni in vendita; le norme e la procedura per la vendita; la data e il luogo della vendita; la scadenza per la presentazione delle offerte durante il giorno e la valutazione del bene in vendita. L’amministratore fallimentare espone in maniera visibile l’avviso nei locali del comune in cui si trova la sede dell’impresa del debitore e presso i locali della sede principale del debitore almeno 14 giorni prima della data di vendita indicata nell’avviso. Inoltre, l’amministratore fallimentare redige un protocollo che specifica le azioni di cui sopra e fa in modo che il protocollo sia pubblicato in un bollettino speciale del ministero dell’Economia 14 giorni prima della data di vendita specificata nell’avviso.

La vendita avviene presso l’ufficio dell’amministratore fallimentare oppure presso l’indirizzo della sede sociale dell’impresa del debitore alla data specificata nell’avviso. Gli offerenti che desiderano partecipare alla vendita devono depositare un anticipo pari al 10 per cento del valore della valutazione. In una busta sigillata ciascun offerente deve indicare il prezzo offerto in numeri e lettere e presentare l’offerta, unitamente alla ricevuta della cauzione versata. Le offerte vengono presentate all’amministratore fallimentare il giorno della vendita entro la scadenza fissata e registrate in un apposito registro nell’ordine in cui sono state ricevute. Alla scadenza del termine fissato l’amministratore fallimentare annuncia le offerte ricevute in presenza degli offerenti partecipanti e redige un verbale. Le offerte ricevute da offerenti non idonei e quelle che offrono un prezzo inferiore alla valutazione, laddove presenti, sono considerate nulle. Il bene viene venduto al miglior offerente. Qualora il prezzo più alto sia stato offerto da più di un offerente, l’acquirente è determinato da un’asta immediata che l’amministratore fallimentare conduce alla presenza degli offerenti partecipanti. L’offerente vincitore viene annotato nel registro creato dall’amministratore fallimentare che viene quindi firmato dal quest’ultimo e da tutti gli offerenti. L’acquirente deve pagare il prezzo offerto, detraendo il deposito del 10 % pagato anticipatamente, entro 7 giorni dalla data della vendita. Laddove l’acquirente sia un creditore che detiene un credito ammesso o sia un creditore privilegiato, l’amministratore fallimentare redige un resoconto di distribuzione, indicando la quota del prezzo che deve essere pagata dall’acquirente e trattenuta per soddisfare i crediti di altri creditori e la quota del prezzo da compensare con il credito vantato dal creditore. In questo caso, l’acquirente deve pagare gli importi da trattenere per soddisfare i crediti di altri creditori come previsto nel resoconto di distribuzione entro 7 giorni dalla data in cui tale resoconto diventa effettivo oppure, in assenza di altri creditori, l’importo per il quale il prezzo da pagare supera il suo credito. Se il prezzo non viene pagato entro 7 giorni, l’amministratore fallimentare offre il bene all’offerente che ha offerto il secondo prezzo più alto, a meno che non abbia ritirato la sua cauzione. Con il consenso di tale offerente, l’amministratore fallimentare lo dichiara quindi l’acquirente. L’amministratore fallimentare ripete il processo, se necessario, fino a quando il bene è stato offerto a tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta con un prezzo non inferiore alla valutazione.

In assenza di offerenti o in assenza di offerte valide oppure qualora l’acquirente non riesca a pagare il prezzo, viene pubblicato un nuovo avviso di vendita e si organizza un’asta con offerta aperta con un prezzo di apertura pari all’80% della valutazione. Le offerte sono annotate in un elenco delle offerte e questa fase è determinata dall’amministratore fallimentare e indicata nella notificazione.

Quando l’acquirente dichiarato paga l’importo dovuto in maniera tempestiva, l’organo giurisdizionale emette un’ordinanza affinché l’acquirente entri in possesso del bene nella data successiva a quella del pagamento. Gli altri offerenti coinvolti nell’asta e il debitore possono contestare tale ordinanza dinanzi alla corte d’appello. Se l’ordinanza di entrata in possesso viene invalidata o la vendita è dichiarata nulla, viene organizzata un’altra asta dopo la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita.

L’acquirente viene registrato come titolare del diritto di proprietà dall’amministratore fallimentare sulla base di un’ordinanza avente efficacia per l’entrata in possesso e di una ricevuta attestante il pagamento delle imposte di trasferimento della proprietà e delle spese di trascrizione di detta decisione. Il rischio di perdita del diritto di proprietà è sostenuto dell’acquirente, mentre le spese per la sua conservazione fino all’entrata in possesso da parte dell’acquirente sono coperte dalla massa fallimentare.

Quando sono stati avviati procedimenti di esecuzione nei confronti di un diritto di proprietà congiuntamente detenuto in relazione a un debito di alcuni dei proprietari, viene fornita una descrizione del diritto di proprietà nel suo complesso, ma viene venduta soltanto la parte non materiale detenuta dal debitore. Il bene può essere venduto nella sua interezza con il consenso degli altri comproprietari espresso per iscritto.

In caso di vendita di beni che il debitore ha ipotecato o impegnato per garantire il debito di un’altra parte o ha acquisito gravato da un’ipoteca o da un pegno, l’amministratore fallimentare invia una notificazione al creditore privilegiato notificandogli il momento della vendita. Viene quindi redatto un resoconto di distribuzione separato nel quale sono indicate le somme da pagare al creditore privilegiato a seguito della vendita di tale bene. L’amministratore fallimentare riserva la somma pagabile al creditore privilegiato ai sensi di tale resoconto di distribuzione e la consegna dietro presentazione di un titolo esecutivo in relazione al debito o di un certificato che il credito è stato ammesso nel contesto della procedura concorsuale. L’amministratore fallimentare riserva l’importo da pagare a un creditore privilegiato che detiene un credito in relazione a un debito garantito da un pegno dietro presentazione di un certificato dal registro che attesta l’iscrizione di un vincolo e una dichiarazione autenticata da notaio, firmata dal creditore, attestante l’importo corrente del prestito garantito.

Agendo su proposta dell’amministratore fallimentare e in linea con la risoluzione adottata dall’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale autorizza la vendita della massa patrimoniale del debitore mediante negoziazione diretta o attraverso un intermediario, qualora non sia stato possibile vendere i beni personali o i diritti di proprietà messi in vendita nella loro integrità, in parti separate o come singoli elementi e diritti a causa della mancanza di acquirenti o del ritiro di un acquirente. Il prezzo di vendita non può essere inferiore all’80 percento della valutazione. Un’offerta per l’acquisizione di quote detenute dal debitore in altre imprese deve essere innanzitutto proposta agli altri soci. Qualora l’offerta non venga accettata entro un mese, le quote vengono vendute. In questo caso il prezzo di acquisizione delle quote deve essere pagato entro un termine non superiore a 60 mesi dalla data in cui si seleziona un acquirente e si conclude un contratto dopo che il prezzo è stato pagato integralmente.

Se il debitore affitta alloggi a suoi dipendenti o a persone detentrici di crediti sorti da una relazione di lavoro con il debitore alla data della decisione adotta nella riunione dei creditori relativamente alla procedura di liquidazione, il curatore fallimentare deve innanzitutto proporre la vendita di tali alloggi ai suddetti inquilini, salvo nel caso in cui vi sia una controversia vertente su tali alloggi. L’amministratore fallimentare invia un invito scritto a ciascuna persona, contenente una descrizione del bene, la sua valutazione, il termine di pagamento, che non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni, e il conto bancario sul quale accreditare l’importo. Le persone hanno il diritto, con un termine di 14 giorni dalla notifica, di comunicare per iscritto al curatore fallimentare la volontà di acquisire l’alloggio al prezzo stabilito alla stima ed entro i termini impartiti. All’atto del pagamento del prezzo, i lavoratori e i dipendenti possono compensare i loro crediti per stipendi non pagati dovuti loro dal debitore. Il contratto di vendita viene redatto sotto forma di atto di proprietà firmato dall’amministratore fallimentare in qualità di venditore. Le spese relative alla vendita sono sostenute del venditore.

L’amministratore fallimentare chiede che venga consegnato un bene personale soggetto a pegno detenuto da un creditore o da un terzo e lo vende secondo la procedura di cui al capitolo quarantasei della legge sul commercio, a meno che la legge non consenta l’organizzazione della vendita da parte del creditore senza intervento giudiziario.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nel contesto di una procedura concorsuale possono essere presentati i seguenti crediti:

  • crediti relativi a debiti garantiti da pegno o un’ipoteca oppure crediti relativi a debiti che sono stati sequestrati presso il debitore o terzi, registrati conformemente alla legge sui pegni;
  • crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di pegno;
  • spese sostenute durante il procedimento (imposta di bollo dovuta in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale; la remunerazione dell’amministratore fallimentare; i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività; spese per costituire, gestire, valutare e suddividere la massa fallimentare; assegno alimentare a favore del debitore e della sua famiglia).
  • crediti derivanti da relazioni di lavoro in essere prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  • indennità legale dovuta a terzi dal debitore;
  • debiti di diritto pubblico nei confronti dello Stato o dei comuni, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti da tasse, dazi doganali, imposte, contributi previdenziali obbligatori e altri, qualora siano insorti prima della data di apertura della procedura concorsuale;
  • crediti insorti dopo l’apertura della procedura concorsuale e non pagati entro la rispettiva data di scadenza;
  • eventuali crediti chirografari residui sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  • interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie dovuti dopo la data di apertura della procedura concorsuale;
  • prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista;
  • donazioni;
  • spese sostenute dai creditori in relazione alla procedura concorsuale, ad eccezione delle spese di cui all’articolo 629 ter della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate).

I creditori che vantano crediti posti in essere dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale ricevono il pagamento alla rispettiva scadenza e, in assenza di pagamento, i loro crediti sono soddisfatti in linea con la procedura di cui all’articolo 722, primo comma, della legge sul commercio.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I creditori devono insinuare i loro crediti presentandoli per iscritto presso l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale entro un mese dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di avvio della procedura concorsuale, indicando i motivi e l’ammontare del credito, i privilegi e le garanzie e un indirizzo per la notificazione, nonché fornendo prove scritte.

Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di un mese, l’amministratore fallimentare redige:

  • un elenco dei crediti insinuati, disposti secondo l’ordine di ricevimento degli stessi, che indica i motivi e l’ammontare di ciascun credito, i privilegi e le garanzie e la data di deposito;
  • un elenco dei crediti soggetti a iscrizione d’ufficio nell’elenco da parte dell’amministratore fallimentare, in particolare: i crediti di lavoratori o dipendenti derivanti dai loro rapporti di lavoro con il debitore e i debiti pubblici valutati e stabiliti nel contesto di un atto in vigore;
  • un elenco dei crediti insinuati non ammessi.

I crediti insinuati dopo la scadenza del termine di un mese dall’iscrizione della decisione del registro delle imprese, ma non oltre due mesi dalla data di scadenza dello stesso, sono aggiunti all’elenco dei crediti insinuati ed ammessi conformemente alla procedura prevista dalla legge. Trascorso il secondo termine, non possono essere insinuati crediti in relazione a debiti posti in essere fino all’avvio della procedura concorsuale.

All’atto della riapertura della procedura concorsuale sospesa, il termine per l’insinuazione dei crediti inizia a decorrere dall’iscrizione della decisione ai sensi dell’articolo 632, secondo comma, della legge sul commercio (decisione di ripresa di procedure concorsuali sospese).

I crediti relativi a debiti non saldati entro la data di scadenza, posti in essere dopo l’inizio della procedura concorsuale e prima dell’approvazione di un piano di ristrutturazione dei debiti sono insinuati in conformità alla medesima procedura e aggiunti a un elenco supplementare redatto dall’amministratore fallimentare.

L’amministratore fallimentare prende accordi affinché gli elenchi siano pubblicati speditamente nel registro delle imprese e li mette a disposizione dei creditori e del debitore presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale.

Il debitore, così come qualsiasi creditore, può presentare un’opposizione scritta presso l’organo giurisdizionale, fornendone copia all’amministratore fallimentare, contro un credito ammesso o non ammesso, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco nel registro delle imprese. Un credito verificato da una sentenza che ha assunto efficacia formulata dopo la decisione di avvio della procedura concorsuale nel contesto del quale l’amministratore fallimentare ha partecipato non può essere contestato.

Qualora non pervengano opposizioni nei confronti degli elenchi, l’organo giurisdizionale approva l’elenco dei crediti ammessi e inclusi ex officio in occasione della sessione a porte chiuse che si tiene immediatamente dopo la scadenza del termine di sette giorni. Qualora vengano presentate opposizioni contro gli elenchi, il giudice le esamina durante un’udienza pubblica, dopo aver convocato l’amministratore fallimentare, il debitore, il creditore che detiene il credito ammesso o non ammesso contestato e il creditore che ha contestato il credito. Ove possibile, tutte le opposizioni sono trattate in un’unica udienza. Qualora si accerti che un’opposizione è fondata, l’organo giurisdizionale approva l’elenco dopo aver apportato le modifiche necessarie. In caso contrario, l’organo giurisdizionale respinge le opposizioni entro 14 giorni dalla data dell’udienza. La decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco è pubblicata nel registro delle imprese e non può essere impugnata.

Un creditore che ha insinuato un credito dopo il termine di un mese dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese, ma non oltre due mesi dalla data di scadenza di tale termine, non può contestare il credito ammesso o la distribuzione effettuata e deve accettare il resto della massa fallimentare convertita in denaro, qualora questa sia stata oggetto di distribuzione.

Successivamente, i crediti insinuati ammessi secondo la procedura prevista dalla legge sono aggiunti all’elenco approvato dall’organo giurisdizionale.

Un creditore o un debitore che ha presentato un’opposizione respinta contro l’elenco compilato dall’amministratore fallimentare e un creditore che detiene un credito che era stato escluso dall’elenco dei crediti ammessi oppure un creditore e un debitore in relazione a un credito aggiunto all’elenco dei crediti ammessi in ragione di un’opposizione accolta dall’organo giurisdizionale possono presentare un’istanza ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio per ottenere la convalida del credito non ammesso o l’invalidamento di un credito ammesso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco dei crediti ammessi. La decisione definitiva ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori coinvolti nelle procedure concorsuali.

Nelle procedure concorsuali un credito ammesso è un credito incluso nell’elenco dei crediti ammessi approvato dall’organo giurisdizionale, fatta eccezione per i crediti contestati tramite un’istanza di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Ai sensi della legge sul commercio, la distribuzione è autorizzata quando sono disponibili ricavi sufficienti dalla conversione in denaro della massa fallimentare.

L’amministratore fallimentare redige una scheda per la distribuzione del denaro disponibile tra i creditori, tenendo conto delle priorità di rango, dei privilegi e delle garanzie degli stessi. Tale tabella di distribuzione rimane parziale fino a quando tutti i crediti non sono stati pagati integralmente o fino a quanto l’intera massa fallimentare è stata convertita in denaro, escludendo i beni personali invendibili. Il resoconto di distribuzione viene esposto in un luogo visibile per 14 giorni su una bacheca dedicata agli avvisi presso i locali dell’organo giurisdizionale aperti al pubblico. Il resoconto di distribuzione è pubblicato nel registro delle imprese. Entro il termine di cui sopra, il comitato dei creditori e ciascun creditore possono presentare presso l’organo giurisdizionale un’opposizione scritta contro la tabella di distribuzione. L’organo giurisdizionale approva la tabella di distribuzione dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie in ragione dell’accertamento, di propria iniziativa o su altra istanza volta a contestare la legalità della tabella. La decisione relativa all’approvazione del resoconto di distribuzione e le opposizioni contro la stessa sono pubblicate nel registro delle imprese, dandone notificazione ai creditori e al debitore. La decisione che approva il resoconto di distribuzione può essere contestata dall’amministratore fallimentare, dal comitato dei creditori o da un creditore, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia presentato o meno un’opposizione contro la decisione tramite la quale l’organo giurisdizionale ha annullato o modificato il resoconto di distribuzione. Le distribuzioni ai sensi del resoconto approvato dall’organo giurisdizionale vengono effettuate dall’amministratore fallimentare.

Per liquidare i crediti mediante distribuzioni, ai sensi dell’articolo 722 della legge sul commercio, si applica la seguente procedura: Si presenta come segue:

  1. crediti assistiti da pegno o ipoteca, sequestro presso terzi o sequestro, registrati conformemente alla legge sui pegni — saldati utilizzando le somme ricavate dalla realizzazione della garanzia;
  2. crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di pegno — saldati in relazione al valore del bene soggetto a privilegio;
  3. le spese della procedura concorsuale/l’imposta di bollo dovute in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale; la remunerazione dell’amministratore fallimentare; i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività; le spese sostenute per l’aumento, l’amministrazione, la valutazione e la distribuzione della massa fallimentare; il pagamento di alimenti definito al debitore e alla sua famiglia;
  4. crediti derivanti da contratti di lavoro esistenti prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  5. indennità legale dovuta a terzi dal debitore;
  6. debiti di diritto pubblico nei confronti del governo centrale o dei comuni, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti da tasse, dazi doganali, imposte e contributi previdenziali obbligatori, qualora abbiano data antecedente quella di apertura della procedura concorsuale;
  7. crediti posti in essere dopo l’apertura della procedura concorsuale e non pagati entro la rispettiva data di scadenza;
  8. eventuali crediti residui non assistiti da garanzie con data antecedente alla procedura concorsuale;
  9. interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie diventati esigibili dopo la data di apertura della procedura concorsuale;
  10. prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista;
  11. donazioni;
  12. spese sostenute dai creditori in relazione alla procedura concorsuale, ad eccezione delle spese di cui all’articolo 629 ter della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate).

Qualora siano disponibili fondi insufficienti per soddisfare i crediti di cui ai punti da 3 a 12, si attuano distribuzioni proporzionali a favore di ciascuna classe di creditori. Se il governo centrale ha insinuato diversi crediti del medesimo rango e gli stessi sono stati ammessi, gli importi sono versati in un unico pagamento addebitando il conto di distribuzione dei beni e, al momento del ricevimento, distribuiti dall’Agenzia delle entrate nazionale in conformità con il codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. L’Agenzia nazionale delle entrate notifica senza indugio all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e all’amministratore fallimentare la distribuzione avvenuta.

I crediti derivanti da interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie diventati esigibili dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i crediti in relazione a debiti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; i creditori che detengono crediti derivanti da donazioni e dalle spese sostenute da un creditore nel contesto delle procedure concorsuali, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 629 bis della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate) possono essere soddisfatti soltanto dopo che sono stati soddisfatti integralmente tutti i crediti degli altri creditori. Un creditore che ha insinuato un credito dopo che è stata effettuata una distribuzione viene aggiunto all’elenco dei creditori che vantano crediti da soddisfare tramite successive distribuzioni, senza avere il diritto di vedere soddisfatto il proprio credito ricevendo una quota superiore della massa fallimentare convertita nel contesto di successive distribuzioni come risarcimento per non aver ricevuto una quota da distribuzioni precedenti.

I creditori privilegiati mantengono i loro titoli di garanzia nella procedura concorsuale. I loro crediti vengono soddisfatti per primi, sebbene tale privilegio sia applicabile esclusivamente ai ricavi derivanti dalla realizzazione della garanzia detenuta. Quando il prezzo di vendita dei beni personali impegnati o ipotecati è insufficiente a coprire l’intero ammontare del debito sommato agli interessi maturati, il creditore partecipa alla distribuzione come creditore chirografario. Quando il prezzo di vendita di un bene personale dato in pegno o ipotecato supera il debito garantito, compresi gli interessi maturati, l’importo residuo è aggiunto alla massa fallimentare. Questa norma si applica anche al soddisfacimento di crediti di creditori titolari di un diritto di pegno.

Un creditore il cui credito è stato parzialmente soddisfatto nel contesto della procedura concorsuale principale durante la quale un operatore economico è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero partecipa alla distribuzione di beni oggetto della procedura concorsuale ausiliaria avviata dinanzi a un organo giurisdizionale bulgaro, nel caso in cui l’operatore economico possieda beni significativi in Bulgaria e la quota che il creditore riceverebbe dalla distribuzione dei beni nel contesto di tale procedura ausiliaria ecceda quella degli altri creditori coinvolti nella medesima procedura. Gli attivi rimanenti dopo la distribuzione dei beni inclusi nella procedura concorsuale accessoria sono trasferiti agli attivi della procedura concorsuale principale.

Un credito soggetto a rinvio è incluso nella distribuzione iniziale come credito contestato e nel resoconto di distribuzione viene registrato un accantonamento per il suo soddisfacimento. Il credito è escluso dalla distribuzione finale nel caso in cui la condizione per il rinvio sia ancora valida. Tuttavia, un credito soggetto a una condizione perentoria è incluso nella distribuzione come soddisfatto come un credito non subordinato.

Nel resoconto di distribuzione vengono registrati accantonamenti anche per l’ammontare del credito contestato tramite azione civile. Laddove siano contestati soltanto la garanzia o il privilegio, il credito è incluso provvisoriamente nella distribuzione come un credito non assistito da garanzie fino alla definizione definitiva della controversia e nel resoconto di distribuzione viene registrato un accantonamento pari all’importo che il creditore riceverebbe per un credito coperto da garanzia. È necessario effettuare accantonamenti in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti o alla distribuzione della massa fallimentare convertita per eventuali crediti non ammessi contestati tramite istanze di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati. Il debitore può ricevere quanto rimane della massa fallimentare, se del caso, dopo aver soddisfatto integralmente e in via definitiva i suoi debiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

L’organo giurisdizionale ordina la chiusura delle procedure concorsuali nei seguenti casi:

  • se entro un anno dall’entrata in vigore della decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio (la decisione di sospendere la procedura concorsuale data l’insufficienza dei beni disponibili per coprire le spese della procedura concorsuale e il mancato pagamento delle spese iniziali sostenute per detta procedura) non è stata richiesta la ripresa della procedura concorsuale;
  • esaurimento della massa fallimentare;
  • liquidazione di tutti i crediti;
  • approvazione di un piano di ristrutturazione dei debiti;
  • laddove il debitore abbia concluso un accordo di liquidazione del debito con tutti i creditori che detengono crediti ammessi, se l’accordo soddisfa le esigenze di legge e non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio intese ad accertare l’insussistenza di un credito ammesso.

Nei primi tre casi, nella decisione relativa alla chiusura delle procedure concorsuali, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale ordina la radiazione dell’operatore economico, a meno che i crediti di tutti i creditori non siano stati liquidati e nella massa fallimentare non restino dei beni non realizzati. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Le procedure concorsuali non vengono chiuse quando le passività del debitore sono state garantite tramite garanzie di terzi e procedimenti di esecuzione nei confronti di tali garanzie siano ancora in corso oppure quanto il debitore è parte in una causa pendente.

Ai sensi della legislazione nazionale, la ristrutturazione con l’obiettivo di salvare l’impresa del debitore è un elemento della procedura concorsuale principale.

La riabilitazione aziendale è una fase facoltativa indipendente nelle procedure concorsuali. Il perseguimento della riabilitazione richiede la presentazione di una domanda scritta specifica all’organo giurisdizionale nell’ambito della quale viene proposto un piano di ristrutturazione dei debiti da una delle seguenti parti: il debitore; l’amministratore fallimentare; i creditori che detengono almeno un terzo dei crediti assistiti da garanzie; i creditori che detengono almeno un terzo dei crediti chirografari; i soci in affari o gli azionisti che detengono almeno un terzo del patrimonio netto dell’impresa del debitore; un socio soggetto a responsabilità illimitata oppure il venti per cento del numero totale di lavoratori e dipendenti dell’impresa del debitore.

Uno o più piani di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti a partire dal momento della presentazione dell’istanza di fallimento fino a quando non è trascorso un mese dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco dei crediti ammessi. Le spese sostenute in merito a un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore o dall’amministratore fallimentare sono coperte dalla massa fallimentare, mentre in tutti gli altri casi sono sostenute dalla parte che ha proposto il piano.

Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 700, primo comma, della legge sul commercio e affrontare questioni quali la misura in cui saranno soddisfatti i crediti inclusi negli elenchi approvati dall’organo giurisdizionale alla data in cui è stato proposto il piano; le modalità e le tempistiche per la liquidazione di tutti i ranghi di crediti - oggetto di cause in corso alla data di proposta del piano; le garanzie per il pagamento dei crediti non ammessi contestati rispetto ai quali sono pendenti cause alla data in cui viene proposto il piano; le condizioni alle quali i soci di società in nome collettivo e società in accomandita semplice sono totalmente o parzialmente esentati da responsabilità; la misura in cui i crediti detenuti da ciascun rango di creditori sarebbero soddisfatti rispetto ai beni che riceverebbero nel contesto di una distribuzione secondo la procedura generale prevista dalla legge; le garanzie fornite a ciascun rango di creditori in relazione all’attuazione del piano; le azioni gestionali, organizzative, legali, finanziarie, tecniche e di altra natura da adottare per attuare il piano; nonché l’impatto del piano sui lavoratori e sui dipendenti dell’impresa del debitore. Inoltre il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere azioni o transazioni proposte volte a ripristinare la redditività dell’impresa, ivi compresa la vendita dell’intera impresa o di parte della stessa, le condizioni e le modalità di esecuzione della vendita, le conversioni del debito in azioni, la novazione di passività o altre azioni e transazioni (il piano esclude specificamente l’opzione di vendere i beni di operatori fornitori di servizi idrici e fognari necessari per le loro operazioni primarie fino a quando non viene designato un nuovo operatore corrispondente nella rispettiva area), la nomina di un organismo di vigilanza avente facoltà di esercitare il controllo sulle attività del debitore per la durata del piano di ristrutturazione dei debiti o per un periodo più breve, il posticipo o il rinvio del pagamento, l’estinzione totale o parziale del debito, la ristrutturazione aziendale o altre azioni e transazioni.

Se il piano soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 700, primo comma, della legge sul commercio), l’organo giurisdizionale emette una decisione che consente la presa in considerazione del piano da parte dall’assemblea dei creditori e ordina la pubblicazione nel registro delle imprese di un avviso che indica una data per la riunione. Se necessario viene inviata una notificazione alla parte che ha proposto il piano che la invita a rimediare alle carenze rilevate. Tale decisione può essere impugnata entro un termine di 7 giorni.

Solo i creditori titolari di crediti ammessi o convalidati o i creditori ai quali sono stati concessi diritti di voto dall’organo giurisdizionale possono votare il piano. I creditori votano separatamente nei singoli ranghi previsti dalla legge e possono esprimere il loro voto senza essere presenti all’assemblea, attraverso una lettera notarile che reca la firma del creditore. Il piano è adottato da ciascun rango di creditori a maggioranza semplice dei crediti nel rango pertinente. Opposizioni contro il piano adottato possono essere presentate all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale entro 7 giorni dalla data del voto. Anche i creditori che hanno presentato istanze di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio possono depositare opposizioni. Il piano viene respinto se più della metà dei creditori che detengono crediti ammessi vota contro la sua adozione, indipendentemente dal rango di tali crediti. Un avviso in merito all’adozione del piano viene pubblicato nel registro delle imprese.

L’organo giurisdizionale approva il piano di ristrutturazione dei debiti se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 705, primo comma, della legge sul commercio, ossia se tutte le prescrizioni stabilite dalla legge per la sua adozione da parte delle diverse categorie di creditori sono state rispettate; se è stato adottato dalla maggioranza dei creditori che detengono oltre la metà dei crediti ammessi inclusi negli elenchi approvati dall’organo giurisdizionale; qualora il piano preveda un pagamento parziale, se almeno una categoria dei creditori che hanno adottato il piano riceverà un pagamento parziale; se tutti i creditori appartenenti al medesimo rango sono trattati equamente, a meno che i creditori lesi non abbiano rinunciato a presentare opposizioni all’adozione del piano per iscritto; se il piano garantisce che un creditore dissenziente e un debitore dissenziente riceveranno il medesimo pagamento che avrebbero ricevuto qualora i beni fossero stati distribuiti secondo la procedura generale prevista dalla legge; se nessun creditore riceverà più di quanto dovuto allo stesso in ragione di un credito ammesso; se nessun reddito sarà corrisposto ai soci o agli azionisti fino all’integrale e definitivo soddisfacimento dei crediti del rango di creditori i cui interessi sono influenzati dal piano; se non verranno effettuati pagamenti di alimenti a favore di imprenditori individuali o soci soggetti a responsabilità illimitata e delle loro famiglie in misura superiore a quella stabilita dall’organo giurisdizionale fino all’integrale e definitivo soddisfacimento dei crediti del rango di creditori i cui interessi sono influenzati dal piano. Se l’assemblea dei creditori ha adottato diversi piani e tutti i piani soddisfano le prescrizioni stabilite dalla legge, l’organo giurisdizionale approva il piano adottato dai creditori che detengono più della metà dei crediti ammessi.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può essere ammesso nel contesto della procedura concorsuale accessoria istituita da un organo giurisdizionale bulgaro, se l’operatore economico possiede beni significativi in Bulgaria, con il consenso dell’amministratore fallimentare nella procedura concorsuale principale nella quale detto operatore è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero.

Tramite la decisione di approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, l’organo giurisdizionale ordina la chiusura della procedura concorsuale e nomina l’organismo di vigilanza proposto nel piano o eletto dall’assemblea dei creditori. La decisione sull’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti e quella che respinge un piano elaborato con l’obiettivo di riabilitare l’impresa del debitore, adottate dall’assemblea dei creditori, sono oggetto di ricorso entro 7 giorni dalla data della loro iscrizione nel registro delle imprese.

Il piano approvato dall’organo giurisdizionale è vincolante per il debitore e tutti i creditori che vantano crediti in relazione a debiti contratti prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale. Ciascun creditore può presentare domanda per l’ottenimento di un atto di esecuzione seguendo la procedura di cui all’articolo 405 del codice di procedura civile al fine di ottenere l’esecuzione del credito convertito, indipendentemente dal suo importo.

In caso di inadempienza del debitore in merito all’attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti, i creditori che detengono crediti convertiti ai sensi del piano che rappresentano almeno il 15% dell’importo totale dei crediti oppure l’organismo di vigilanza nominato dall’organo giurisdizionale possono chiedere a quest’ultimo di riprendere le procedure concorsuali senza obbligo di prova di insolvenza o sovraindebitamento. In questo caso, l’effetto di conversione del piano in relazione ai diritti e alle garanzie dei creditori rimane inalterato. Nel contesto della procedura concorsuale ripresa non viene svolta alcuna procedura di riabilitazione.

Se il piano di ristrutturazione dei debiti prevede la vendita dell’impresa nel suo complesso o di parte della stessa, è necessario che venga concluso un accordo di vendita entro un mese dalla data in cui la decisione di approvazione del piano è entrata in vigore. Qualora non venga concluso un accordo di vendita entro il termine stabilito nel piano di ristrutturazione dei debiti approvato, ciascuna parte può, entro un mese dalla scadenza del termine di un mese per la conclusione di un accordo di vendita, chiedere all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale di dichiarare l’accordo concluso. Se nessuna delle parti chiede che l’accordo sia dichiarato concluso e un creditore ha presentato una domanda, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale riprende la procedura concorsuale e dichiara il debitore fallito.

Oltre all’adozione di un piano di ristrutturazione dei debiti, la legge sul commercio offre un’altra possibilità di accordo tra il debitore e i creditori. Il debitore può concludere in maniera indipendente un accordo scritto di liquidazione del debito con tutti i creditori che vantano crediti ammessi in qualsiasi fase della procedura concorsuale senza essere rappresentato dall’amministratore fallimentare. Se l’accordo soddisfa le prescrizioni stabilite dalla legge, l’organo giurisdizionale concede una sospensione della procedura concorsuale, qualora siano state avviate azioni dichiarative per contestare l’esistenza di crediti ammessi ai sensi dell’articolo 694, primo comma, della legge sul commercio. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

L’assemblea finale dei creditori adotta una decisione sui beni personali non vendibili inclusi nella massa fallimentare e può decidere la restituzione al debitore dei beni personali di valore trascurabile o dei crediti che sarebbe irragionevolmente difficile riscuotere. L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati.

Alla chiusura delle procedure concorsuali il sequestro generale viene revocato e detto provvedimento cautelare viene cancellato ex officio dalla data effettiva della decisione relativa alla chiusura delle procedure concorsuali.

Eventuali crediti non insinuati ed eventuali diritti non esercitati durante la procedura concorsuale vengono estinti. I crediti che non è stato possibile soddisfare nel contesto della procedura concorsuale sono estinti, fatta eccezione in caso di ripresa di tali procedure a norma dell’articolo 744, primo comma, della legge sul commercio (se entro un anno dalla data in cui è stata concessa la sospensione della procedura concorsuale vengono liberati gli importi accantonati per i crediti contestati o se vengono scoperti attivi la cui esistenza non era nota durante la procedura concorsuale).

Laddove il debitore abbia concluso un accordo di liquidazione del debito con tutti i creditori che detengono crediti ammessi e la procedura concorsuale sia stata chiusa, i creditori possono presentare ricorso conformemente alle norme generali del diritto civile, salvo ove diversamente disposto dalla legge sul commercio. Qualora il debitore non adempia all’accordo di liquidazione del debito, i creditori che detengono almeno il 15% dei crediti complessivi possono richiedere la ripresa della procedura concorsuale senza obbligo di prova di insolvenza o sovraindebitamento.

Alla chiusura della procedura concorsuale a seguito dell’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione legale ai sensi dell’articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti per le passività sostenute prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale a partire dalla data effettiva della decisione relativa all’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, qualora le passività in questione siano soggette a liquidazione immediata, dalla data in cui le passività diventano esigibili e dovute, qualora il piano di ristrutturazione dei debiti preveda il loro differimento. Ai sensi dell’articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti, tutti i crediti vengono estinti alla scadenza del termine di prescrizione legale di cinque anni, salvo diversa disposizione prevista dalla legge. Quando è stata presentata una domanda per la ripresa della procedura concorsuale, il termine di prescrizione legale per i crediti ammessi è sospeso per la durata della procedura di ripresa. Un creditore può presentare domanda per ottenere un atto di esecuzione in relazione al suo credito convertito, indipendentemente dal suo ammontare, sulla base del piano di ristrutturazione dei debiti approvato dall’organo giurisdizionale.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ai sensi del diritto nazionale le spese delle procedure concorsuali comprendono:

  • l’imposta di bollo dovuta in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • la remunerazione dell’amministratore fallimentare;
  • i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività;
  • le spese sostenute per l’aumento, l’amministrazione, la valutazione e la distribuzione della massa fallimentare;
  • il pagamento di alimenti corrisposto al debitore e alla sua famiglia.

Nessuna imposta di bollo è dovuta in anticipo quando la domanda di fallimento viene presenta dal debitore. L’imposta di bollo è coperta dalla massa fallimentare al momento della sua distribuzione. Quando la domanda di fallimento viene depositata da un creditore e quando un co-creditore è costituito come parte nella procedura, l’imposta di bollo è riscossa dal creditore o dalla parte costituita come co-creditore.

Ai fini dell’apertura di una procedura concorsuale, quando gli attivi disponibili del debitore sono insufficienti a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale o quando nel corso della procedura concorsuale viene accertato che gli attivi disponibili del debitore sono insufficienti a coprire le spese della procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale determina un importo che deve essere pagato anticipatamente dal debitore o da uno dei suoi creditori entro un termine stabilito da detto organo giurisdizionale. Le spese iniziali della procedura concorsuale sono valutate dall’organo giurisdizionale, tenendo conto della remunerazione corrente dell’amministratore fallimentare provvisorio e delle spese stimate della procedura concorsuale. Qualora il debitore sia una società di persone, l’organo giurisdizionale decide in merito al pagamento anticipato delle spese, tenendo conto dei beni dei soci soggetti a responsabilità illimitata.

All’inizio della procedura concorsuale le spese sono coperte dalla massa fallimentare. A tal fine l’organo giurisdizionale può emettere un ordine che autorizza l’amministratore fallimentare a effettuare le necessarie cessioni.

Se le procedure concorsuali sono in una fase di aumento della massa fallimentare, l’imposta di bollo non è dovuta in anticipo. Non viene riscossa alcuna imposta di bollo quando vengono iscritte nel registro delle imprese circostanze relative all’insolvenza in ragione di decisioni e ordinanze dell’organo giurisdizionale e in caso di iscrizione e cancellazione di un sequestro presso terzi o di un sequestro generale nei confronti del debitore.

Nelle procedure avviate sulla base di un’istanza destinata a ottenere l’annullamento di una transazione ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti, l’imposta di bollo non è soggetta al pagamento anticipato, indipendentemente dal grado dell’organo giurisdizionale. Se tale istanza viene accolta, l’imposta di bollo viene riscossa dalla parte soccombente in giudizio. Se tale istanza viene respinta, l’imposta di bollo è coperta dalla massa fallimentare. Se l’istanza per ottenere l’annullamento di una transazione è stata presentata dall’amministratore fallimentare e respinta, le spese della procedura concorsuale sostenute da terzi sono coperte dalla massa fallimentare.

Non viene versata anticipatamente alcuna imposta di bollo per un’azione di accertamento proposta da un creditore o da un debitore ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio. Se l’azione viene respinta, le spese devono essere sostenute dall’attore.

Un credito vantato dal creditore insinuato dopo la scadenza del termine di deposito fissato per legge, ma non oltre due mesi dopo la data di tale scadenza, viene aggiunto all’elenco dei crediti insinuati e ammesso secondo la procedura prevista dalla legge. Le spese aggiuntive sostenute per l’ammissione sono a carico del creditore che ha insinuato il credito.

Le spese sostenute in merito a un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore o dall’amministratore fallimentare sono coperte dalla massa fallimentare, mentre in tutti gli altri casi sono sostenute dalla parte che ha proposto il piano. Salvo diversa disposizione prevista nel piano di ristrutturazione dei debiti, l’organo giurisdizionale ordina al debitore di pagare l’imposta di bollo e le spese sostenute.

Le spese sostenute per la conservazione dei beni soggetti a conversione in denaro fino al momento in cui l’acquirente ne entra in possesso sono coperte dalla massa fallimentare. Le spese sostenute in relazione alle unità abitative di proprietà del debitore e affittate a lavoratori e dipendenti sono a carico del venditore.

Al momento della distribuzione dei beni convertiti, i crediti derivanti dalle spese sostenute nella procedura concorsuale sono pagati dopo il soddisfacimento dei crediti assistiti da garanzie e dei crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di ritenzione.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

La legge sul commercio prevede misure di salvaguardia a tutela dei creditori della massa fallimentare contro azioni intraprese e operazioni concluse dal debitore con l’obiettivo di ridurre la massa fallimentare e ledere gli interessi dei creditori. La legge introduce il concetto di “periodo sospetto”, ossia una presunzione inconfutabile che gli interessi dei creditori sono stati lesi, se sono state intraprese talune azioni o sono state stipulate determinate transazioni durante tale periodo. La durata del periodo sospetto varia a seconda del tipo di transazione alla quale si applica la presunzione di legge di lesività. Per talune transazioni e azioni, il periodo sospetto inizia dalla data di dichiarazione dell’insolvenza o del sovraindebitamento, ma comunque riguarda al massimo i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale (e non prima), e termina alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale. In altri casi, si estende a tre anni, due anni o un anno prima della data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale e comprende il periodo che decorre tra la data di deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale e la data della decisione di avvio della procedura concorsuale. Anche talune azioni intraprese e transazioni concluse dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione della procedura stabilita, ad esempio senza il preventivo consenso dell’amministratore fallimentare, sono considerate lesive.

I tipi di azioni e transazioni presunte lesive ai sensi della legge sul commercio sono definite in maniera esaustiva e si dividono in due categorie: quelle nulle e quelle non valide nei confronti dei creditori della massa fallimentare.

Le transazioni nulle sono disciplinate dall’articolo 646, primo comma, della legge sul commercio. Tale articolo stabilisce che le seguenti azioni e transazioni sono nulle nei confronti dei creditori, se intraprese/stipulate successivamente alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione delle norme di procedura stabilite:

  1. la liquidazione di un debito contratto prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  2. la creazione di un pegno o un’ipoteca su un diritto di proprietà o un bene personale appartenenti alla massa fallimentare;
  3. una transazione che coinvolge un diritto o un bene appartenente alla massa fallimentare.

Altri tipi di azioni e operazioni lesive che possono essere dichiarate relativamente non valide sono disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 645, terzo comma, dell’articolo 646, secondo comma e dell’articolo 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti. Al fine di poter essere non applicabili nei confronti dei creditori della massa fallimentare, le azioni e le transazioni in questione devono essere dichiarate inapplicabili da una sentenza divenuta definitiva.

Ai sensi dell’articolo 646, secondo comma, della legge sul commercio, le seguenti azioni o transazioni concluse dal debitore dopo l’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento possono essere dichiarate non valide nei confronti dei creditori entro i rispettivi termini:

  1. la liquidazione anticipata di una passività, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, entro un periodo di un anno prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  2. la creazione di un’ipoteca o di un pegno a garanzia di un credito precedentemente non assistito da garanzie nei confronti del debitore entro un periodo di un anno prima della presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  3. la liquidazione da parte del debitore di una passività divenuta esigibile e pagabile, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, entro un periodo di sei mesi prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale.

Qualora il creditore fosse a conoscenza del fatto che il debitore era insolvente o sovraindebitato, la durata del periodo sospetto è estesa a due anni nei primi due casi e a un anno nel terzo caso. Si presume tale conoscenza nel caso in cui il debitore e il creditore siano parti correlate o qualora il creditore era a conoscenza o poteva essere a conoscenza di circostanze che avrebbero ragionevolmente portato a concludere che il debitore era insolvente o sovraindebitato.

L’invalidità relativa non può essere invocata nel primo e nel terzo caso se la passività viene saldata nel corso dell’attività ordinaria del debitore e quando:

  • è conforme ai termini concordati tra le parti ed avviene contemporaneamente alla fornitura al debitore di beni o servizi di valore equivalente o entro 30 giorni dalla data in cui è detta passività pagabile è diventata esigibile; oppure
  • dopo il pagamento, il creditore ha fornito al debitore beni o servizi di valore equivalente.

L’invalidità relativa non può essere invocata nel secondo caso quando il pegno o l’ipoteca sono stati creati:

  • prima o contestualmente alla concessione di un prestito al debitore;
  • per sostituire un’altra garanzia reale che non può essere dichiarata non valida ai sensi delle norme di cui alla sezione I, capitolo 41 della legge sul commercio;
  • per garantire un prestito concesso allo scopo di acquisire il bene soggetto a pegno o ipoteca.

L’invalidità ai sensi dell’articolo 646, secondo comma, della legge sul commercio lascia salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi prima dell’iscrizione della domanda tramite la quale è stata presentata un’azione per ottenere l’annullamento di una transazione. La malafede è presunta fino a prova contraria, se la terza parte è collegata al debitore o alla persona con cui il debitore ha negoziato.

I crediti pubblici e privati del governo soggetti ad esecuzione privata, che il debitore ha pagato, non possono essere invalidati nei confronti dei creditori della massa fallimentare in conformità con le norme e la procedura di cui sopra.

Ai sensi dell’articolo 647, primo comma, della legge sul commercio, le seguenti azioni e transazioni del debitore, se eseguite entro i termini specificati, possono essere invalidate nei confronti dei creditori della massa fallimentare:

  1. negozi giuridici senza corrispettivo, ad eccezione di donazioni ordinarie, conclusi con una parte correlata al debitore entro un periodo di tre anni prima della data di deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  2. negozi giuridici senza corrispettivo conclusi entro un periodo di due anni prima della data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  3. transazioni a un valore inferiore a quello di mercato concluse entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  4. ipoteche, pegni o garanzie personali creati in relazione a passività di terzi entro un periodo di un anno prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  5. ipoteche, pegni o garanzie personali creati in relazione a passività di terzi a favore di un creditore correlato al debitore entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  6. transazioni lesive nei confronti dei creditori concluse con una parte correlata al debitore entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale.

L’articolo 647, primo comma, della legge sulle società si applica anche alle azioni intraprese e alle transazioni concluse dal debitore nel periodo tra la domanda di apertura della procedura concorsuale e la data della decisione di avvio della procedura concorsuale. L’invalidità lascia salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi a fronte di corrispettivo prima dell’iscrizione della domanda tramite la quale è stata presentata un’azione introduttiva.

Anche una compensazione può essere invalidata nei confronti dei creditori della massa fallimentare, se un creditore ha acquisito il credito e contratto il debito nei confronti del debitore prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale sapendo, al momento dell’acquisizione del credito o della contrazione della passività, che il debitore era insolvente o sovraindebitato o che era stata presentata una domanda per l’avvio di una procedura concorsuale.

Indipendentemente dal momento in cui sono stati contratti i reciproci debiti, una compensazione effettuata dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento o del sovraindebitamento, ma non prima di un anno prima della data della domanda per l’apertura della procedura concorsuale, non è valida nei confronti dei creditori della massa fallimentare, fatta eccezione per la parte del debito che il creditore riceverà in caso di distribuzione a seguito della conversione dei beni in denaro.

L’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti disciplina le azioni che l’amministratore fallimentare o il creditore possono proporre per ottenere la dichiarazione di invalidità relativa delle azioni lesive attuate dal debitore qualora l’effetto lesivo di tali azioni fosse stato noto al debitore. Laddove l’azione sia motivata dal profitto, si presume che anche la parte con cui il debitore tratta sia a conoscenza della lesività. L’invalidità non incide sui diritti acquisiti dai terzi in buona fede, a titolo oneroso, prima dell’iscrizione della domanda introduttiva della dichiarazione d’invalidità. La conoscenza è presunta fino a prova contraria, se la terza parte è il coniuge, un parente in linea ascendente o in linea discendente o un fratello o una sorella del debitore. Quando l’azione viene eseguita prima che insorga un credito, è nulla soltanto se il debitore o la parte con cui il debitore ha negoziato l’hanno attuata con l’intento di ledere il creditore.

Un’azione volta a ottenere la dichiarazione di invalidità o l’annullamento di azioni o transazioni nei confronti dei creditori della massa fallimentare e le azioni volte a ottenere l’adempimento al fine di aumentare la massa fallimentare possono essere promosse dall’amministratore fallimentare o, in caso di inazione di quest’ultimo, da qualsiasi creditore della massa fallimentare. Se l’istanza viene presentata da un creditore, l’organo giurisdizionale costituisce l’amministratore fallimentare come co-attore sua sponte. Quando un creditore ha presentato un’istanza, non è consentito presentare una seconda istanza in relazione al medesimo oggetto della prima. Tuttavia, il secondo creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di costituirlo come co-attore prima della prima udienza della causa. La sentenza definitiva produce effetti per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori.

Qualora l’organo giurisdizionale abbia dichiarato nulla o invalida una transazione nei confronti dei creditori della massa fallimentare, gli attivi forniti da una terza parte vengono restituiti, e se tali attivi non sono inclusi nella massa fallimentare o se sono dovute somme di denaro, detta terza parte viene costituita come creditore nel contesto della procedura concorsuale.

Un’azione volta a ottenere l’annullamento di una transazione intentata dall’amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale principale o accessoria nell’ambito della quale un operatore economico è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale estero oppure nel contesto della procedura concorsuale accessoria avviata da un organo giurisdizionale bulgaro, nel caso in cui detto operatore possieda beni significativi in Bulgaria, è considerata promossa nel contesto di entrambe le procedure concorsuali.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021

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