Come eseguire una decisione giudiziaria

Grecia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione consiste nell'ottenimento della soddisfazione forzata di un credito sostanziale riconosciuto in un titolo esecutivo, facendo ricorso all'assistenza delle autorità pubbliche. Per l'esecuzione vengono utilizzati i seguenti mezzi:

  • prelevamento di beni mobili con la forza;
  • sfratto da beni immobili con la forza;
  • pignoramento;
  • detenzione;
  • sanzioni pecuniarie;
  • amministrazione giudiziaria;
  • dichiarazioni che devono essere rese sotto giuramento.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Come definito nel [nuovo] codice di procedura civile (articoli 927-931 CPC), l'esecuzione viene esercitata da una persona avente il diritto di attuarla, la quale, nell'Apógrafo (copia ufficiale), conferisce il mandato corrispondente a un determinato ufficiale giudiziario e specifica come e, se possibile, rispetto a quali beni verrà eseguito il provvedimento. In caso di pignoramento, l'avente diritto designa come banditore un notaio della regione nella quale deve essere effettuato il pignoramento. Il mandato deve essere datato e firmato dal beneficiario o da un suo rappresentante. Tale mandato conferisce l'autorità di compiere qualsiasi atto di esecuzione, salvo diversamente specificato nello stesso.

L'ufficiale giudiziario al quale viene consegnata la copia ufficiale unitamente al mandato per l'attuazione dell'esecuzione ha il potere di riscuotere pagamenti e fornire una ricevuta scritta, nonché di restituire la copia ufficiale una volta pienamente soddisfatto il mandato. L'ufficiale giudiziario può accettare altresì un pagamento parziale, nel qual caso deve emettere una ricevuta e annotare tale eventualità sulla copia ufficiale. Un pagamento parziale non ostacola l'avanzamento dell'esecuzione.

Se necessario ai fini dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario ha l'autorità per accedere all'abitazione o ad altri locali di proprietà dal debitore, per aprire le porte ed effettuare indagini, nonché per aprire mobili, utensili o contenitori chiusi. L'ufficiale giudiziario può richiedere l'assistenza delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (solitamente della polizia), che devono fornire tale assistenza.

Nel caso in cui il debitore opponga resistenza durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può usare la forza per contrastare tale resistenza e richiedere l'intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (solitamente della polizia) al fine di ottenere assistenza.

L'ufficiale giudiziario redige un verbale per ciascun atto del procedimento di esecuzione. Qualora l'esecuzione non vada a buon fine, l'ufficiale giudiziario redige un verbale specificando i relativi motivi. Per qualsiasi reato commesso durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario deve preparare una relazione e presentarla al pubblico ministero competente.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un titolo esecutivo è un documento pubblico che certifica un credito e consente al presunto beneficiario di chiedere al debitore di rispettarne il contenuto tramite l'esecuzione. Le condizioni che devono essere soddisfatte sono l'esistenza di tale titolo e la validità del credito.

3.1 La procedura

L'esecuzione è un atto di giustizia, il cui scopo è quello di fornire protezione giuridica; non è quindi un atto amministrativo. Le istanze indirizzate ai funzionari incaricati dell'esecuzione e ogni atto di esecuzione costituiscono atti processuali. Le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'esecuzione sono le seguenti:

  • giurisdizione e competenza degli ufficiali giudiziari;
  • capacità di agire delle parti;
  • capacità di essere parte nel contesto di un procedimento giudiziario;
  • capacità di agire per conto di un cliente;
  • esistenza di un interesse legittimo;
  • capacità di citare ed essere citato in giudizio (di stare in giudizio);
  • esistenza di un titolo esecutivo;
  • esistenza di un credito che può essere soddisfatto tramite esecuzione.

È possibile dare esecuzione tanto a decisioni giudiziarie quanto a decisioni extragiudiziarie, senza che sia sempre necessario depositare un'istanza per ottenere un'ordinanza di un organo giurisdizionale che autorizzi l'esecuzione. Si riportano qui di seguito i titoli esecutivi:

  • sentenze definitive emesse da organi giurisdizionali greci;
  • sentenze emesse da organi giurisdizionali greci dichiarate provvisoriamente esecutive;
  • lodi arbitrali;
  • registrazioni di organi giurisdizionali greci contenenti una transazione o che determinano le spese processuali;
  • atti notarili;
  • ingiunzioni di pagamento emesse da giudici greci;
  • ordini di sfratto di inquilini;
  • titoli stranieri che sono stati dichiarati esecutivi;
  • provvedimenti e atti dichiarati costituire titoli esecutivi per legge.

I funzionari competenti per l'esecuzione si suddividono in funzionari diretti e indiretti. I funzionari diretti sono nominati dal creditore richiedente e sono: a) gli ufficiali giudiziari, che sono pubblici ufficiali non stipendiati aventi facoltà di agire per pignorare i beni in possesso del debitore, pignorare beni immobili, navi o aeromobili appartenenti al debitore, effettuare l'esecuzione diretta, arrestare i debitori la cui detenzione è stata ordinata, nonché preparare le vendite all'asta; b) i notai, o i giudici del tribunale civile distrettuale che li sostituiscono, i quali hanno il potere di condurre la vendita all'asta volontaria o forzata dei beni pignorati al debitore e di distribuire i proventi redigendo una graduatoria. I funzionari indiretti sono i funzionari di polizia, le forze armate e i testimoni dell'ufficiale giudiziario che collaborano nei casi in cui venga opposta o si minacci di opporre resistenza all'esecuzione. Tutti questi funzionari sono responsabili per qualsiasi violazione colposa dei loro obblighi nello svolgimento delle loro funzioni.

Il titolo esecutivo in sé viene emesso dalla persona avente il diritto di emetterlo, ad esempio, l'attore o il suo rappresentante, che può, ma non deve necessariamente, essere un avvocato. I costi di base dell'esecuzione sono i seguenti:

  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per il pignoramento di crediti fino a 590 EUR: 53 EUR; per crediti compresi tra 591 EUR e 6 500 EUR: 53 EUR più un supplemento del 2,5 % sull'importo; e per i crediti per importi pari a 6 500 EUR o superiori: 53 EUR più un supplemento dell'1 % sull'importo, con un tetto massimo pari a 422 EUR per ogni bene immobile, nave o aeromobile pignorato/a;
  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per la preparazione di ogni vendita all'asta o per la ripetizione del programma d'asta o per la sintesi della relazione di pignoramento per crediti fino a 590 EUR = 53 EUR, per i crediti compresi tra 591 EUR e 6 500 EUR = 2 % e per i crediti pari a 6 501 EUR o superiori = 1 %, con un tetto massimo pari a 210 EUR;
  • compenso del banditore = 30 EUR;
  • diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per qualsiasi altro atto di esecuzione = tra 240 EUR e 400 EUR, secondo quanto concordato tra l'ufficiale giudiziario e il suo cliente;
  • diritti per i testimoni spettanti all'ufficiale giudiziario = 30 EUR ciascuno; 60 EUR nel caso in cui testimone sia un ufficiale giudiziario;
  • se l'esecuzione viene annullata, i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono ridotti del 50 %;
  • 0,50 EUR per ogni chilometro che l'ufficiale giudiziario e testimoni devono percorrere dal luogo in cui hanno la loro sede al fine di svolgere qualsiasi atto;
  • diritti speciali spettanti all'ufficiale giudiziario a seconda del grado di complessità dell'esecuzione: come concordato tra l'ufficiale giudiziario e il suo cliente (questi diritti non vengono mai pagati dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione).

3.2 Le principali condizioni

Le condizioni sostanziali per l'esecuzione sono:

  • l'esistenza di un interesse legittimo, vale a dire della necessità dell'atto di esecuzione e della protezione giuridica che esso fornisce;
  • la validità del credito.

Lo scopo della disposizione prevista dalla legge in materia di esecuzione è quello di equilibrare nelle circostanze in esame gli interessi contrastanti dei creditori, da un lato, e dei debitori o di terzi, dall'altro. I criteri che gli organi giurisdizionali applicano al fine di concedere un provvedimento di esecuzione sono:

  • rapida soddisfazione dei creditori a costi ridotti;
  • tutela dei diritti della personalità e, in generale, degli interessi legittimi del debitore;
  • coincidenza di interessi tra il credito e il debitore per quanto riguarda la necessità di ottenere il miglior prezzo possibile dalla vendita all'asta;
  • protezione degli interessi di terzi.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L'oggetto dei provvedimenti di esecuzione può essere costituito dai beni del debitore e/o dal debitore stesso. I provvedimenti di esecuzione sono atti materiali realizzati da funzionari ai quali è stata conferita l'autorità per procedere in tal senso; tali atti determinano direttamente o indirettamente la soddisfazione dei crediti tramite esecuzione da parte dello Stato. Il provvedimento di esecuzione può essere attuato nei confronti dei seguenti beni:

  • beni mobili in possesso del debitore o in possesso del creditore o di un terzo disposti a consegnarli;
  • i diritti reali di proprietà del debitore in relazione a beni mobili di terzi;
  • somme di denaro;
  • crediti pecuniari vantati dalla persona soggetta a esecuzione nei confronti di terzi;
  • beni immobili appartenenti al debitore o diritti reali di proprietà del debitore;
  • navi;
  • aeromobili;
  • diritti di proprietà intellettuale, brevetti, diritti cinematografici.

Il provvedimento di esecuzione non può essere attuato nei confronti di quanto segue:

  • effetti personali del debitore e dei suoi familiari;
  • cibo e combustibile necessari al debitore e ai suoi familiari;
  • medaglie, cimeli, manoscritti, corrispondenza, documenti di famiglia e libri aziendali;
  • libri, strumenti musicali, opere d'arte;
  • utensili, macchinari, libri o altri oggetti necessari alle persone che lavorano per vivere;
  • beni deperibili;
  • quote di società di persone;
  • prestazioni alimentari stabilite per legge;
  • stipendio, pensione o prestazioni assicurative.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Il debitore deve rispettare la decisione che ordina il provvedimento di esecuzione, così come devono fare tutte le terze parti. Qualora venga opposta resistenza durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può contrastarla con forza e, al tempo stesso, richiedere l'intervento delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. L'ufficiale giudiziario può assumere due testimoni adulti o un secondo ufficiale giudiziario. In caso di mancato rispetto da parte del debitore delle sue obbligazioni:

  • se il debitore non rispetta la sua obbligazione di compiere un'azione che può essere svolta anche da una terza persona, il creditore ha diritto di compiere tale azione a spese del debitore;
  • se il debitore non rispetta la sua obbligazione di compiere un'azione che non può essere svolta da una terza persona e dipende esclusivamente dal fatto che egli sia disposto o meno a svolgerla, l'organo giudiziario gli ordinerà di compiere tale azione e, qualora egli non la compia, gli comminerà una sanzione pecuniaria da versare a favore del creditore oppure una pena detentiva;
  • se il debitore è tenuto ad astenersi dal compiere una determinata azione o ad acconsentire al compimento di una data azione, l'organo giurisdizionale può assoggettare qualsiasi violazione a una sanzione pecuniaria a favore del creditore e a una pena detentiva.

Nessuno dei casi di cui sopra influenza il diritto del creditore di chiedere un risarcimento previsto dal diritto sostanziale per le perdite subite a seguito del mancato rispetto da parte del debitore delle sue obbligazioni. In linea di principio è possibile che un debitore disponga di un bene; tuttavia, se lo stesso viene pignorato, al debitore è fatto divieto di disporne e qualsiasi simile disposizione sarà nulla e priva di efficacia nei confronti della persona che aveva fatto pignorare detto bene, nonché nei confronti dei creditori che hanno presentato i loro crediti.

Se l'esecuzione concerne i conti bancari del debitore, la banca non è obbligata a rivelare all'esecutante dettagli precisi in merito agli stessi; tuttavia, se alla banca viene notificato un documento per il pignoramento delle somme di denaro in possesso del debitore, è vietato disporre dell'importo pignorato e una simile disposizione sarà nulla e priva di efficacia nei confronti della persona che aveva pignorato detto importo; inoltre, la banca deve indicare entro otto giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento se il credito pignorato (somme di denaro depositate nel conto corrente bancario) esiste e, qualora sia sufficiente a soddisfare la persona esecutante, deve versare all'esecutante la somma di denaro in questione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In linea di principio non vi è alcuna disposizione che impone al richiedente di rispettare determinati termini temporali; esistono alcune limitazioni temporali, ma si tratta di termini prima della scadenza dei quali non è possibile effettuare in maniera valida atti specifici, piuttosto che di termini vincolanti e non prevedono direttamente un termine decorso il quale il richiedente può avviare un'azione. La disposizione che prevede che diversi atti singoli debbano essere realizzati entro un determinato arco di tempo in seguito al pignoramento o prima di una vendita all'asta non modifica la sostanza del sistema. Al fine di evitare che il procedimento si trascini a tempo indeterminato, è stato definito soltanto un termine ultimo di un anno decorso il quale non è possibile effettuare il pignoramento o altri atti sulla base dello stesso provvedimento e non è possibile condurre una vendita all'asta sulla base di un pignoramento che, in virtù della scadenza di tale termine, è stato annullato tramite decisione di un organo giurisdizionale.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'unico mezzo di ricorso contro il procedimento di esecuzione consiste nella presentazione di un'istanza per l'annullamento di una sentenza contumaciale, che può essere depositata dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione o da qualsiasi creditore avente un interesse legittimo entro 15 giorni dal primo atto di esecuzione, se in relazione alla validità del titolo o ai procedimenti istruttori; fino all'atto finale dell'esecuzione qualora riguardi la validità di uno qualsiasi degli atti di esecuzione, dal primo atto all'ultimo; e sei mesi dalla realizzazione dell'atto finale qualora riguardi la validità di tale atto. Le istanze per l'annullamento di una sentenza contumaciale possono essere depositate anche da una terza parte che vanti un diritto nei confronti dell'oggetto dell'esecuzione che è stata contestata e che ha il diritto di citare lo stesso nei confronti della persona contro la quale è rivolta l'esecuzione, senza alcuna scadenza specifica. L'organo giurisdizionale avente competenza giurisdizionale è l'organo nel cui distretto si trova il luogo di esecuzione, nello specifico, il tribunale civile distrettuale se il titolo esecutivo è una decisione emessa dall'eirinodíkeio (tribunale civile distrettuale), e il monomelés protodíkeio (organo giurisdizionale di primo grado a giudice unico) in tutti gli altri casi. Il fatto che sia stata depositata un'istanza per l'annullamento di una sentenza contumaciale non sospende l'esecuzione; tuttavia, la sospensione del procedimento di esecuzione può essere ordinata tramite una decisione dell'organo giurisdizionale su richiesta del richiedente, con o senza la costituzione di una garanzia. Questa decisione viene comunicata ai funzionari incaricati dell'esecuzione, i quali non possono effettuare alcun atto di esecuzione senza essere specificatamente autorizzati a procedere in tal senso nella decisione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Le seguenti limitazioni si applicano in materia di esecuzione, in particolare per quanto concerne i beni pignorati. I seguenti beni sono esclusi dal pignoramento: a) i beni che hanno subito danni diretti; b) quote di società di persone; c) crediti alimentari derivanti da disposizioni di legge o testamentarie, nonché crediti per i contributi dei coniugi alle necessità familiari; d) crediti relativi a stipendi, pensioni o prestazioni assicurative, a meno che non vi siano crediti alimentari pendenti derivanti da disposizioni di legge o testamentarie o che gli stessi non siano rivolti a contribuire alle necessità familiari, nel qual caso la metà del bene può essere pignorata, tenendo conto delle somme ricevute dal debitore, della portata delle obbligazioni create dal loro matrimonio al soddisfacimento delle necessità familiari e dal numero di beneficiari; e) qualsiasi tipo di aiuto o di sussidi UE in possesso dell'OPEKEPE in qualità di terza parte, fino a quando tali importi non vengono depositati nel conto bancario dei beneficiari o altrimenti corrisposti agli stessi. L'esenzione di cui al paragrafo 2, lettera d), si applica anche quando il pagamento della somma di denaro avviene tramite il deposito su un conto bancario del debitore. L'esenzione si applica soltanto nella misura in cui il conto corrente presenti un saldo che non superi, nel periodo compreso tra l'ordine dell'esecuzione e il giorno del pagamento, l'importo del credito esonerato dall'esecuzione.

Inoltre, il debitore ha il diritto di presentare ricorso contro il procedimento di esecuzione tramite due mezzi di ricorso:

a) istanza di opposizione di cui all'articolo 933 del CPC, il quale statuisce che: qualsiasi obiezione espressa dalla persona contro la quale è rivolta l'esecuzione e qualsiasi creditore avente un interesse legittimo, che riguarda la validità del titolo esecutivo, il procedimento di esecuzione o il credito, può essere realizzata soltanto depositando la notifica di opposizione presso il tribunale civile distrettuale, se il titolo esecutivo era stato emesso da tale organo, oppure presso l'organo giurisdizionale di primo grado a giudice unico, in tutti gli altri casi. Qualora vengano depositate più opposizioni mediante documenti distinti, il cancelliere deve assicurarsi che tutte queste opposizioni siano individuate ed esaminate nel contesto della stessa udienza presso l'organo giurisdizionale. Motivi di opposizione aggiuntivi possono essere presentati soltanto facendo uso di un'istanza particolare depositata presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale al quale l'opposizione è indirizzata. Ai sensi di tale istanza viene redatta una relazione che viene comunicata all'altra parte almeno otto (8) giorni prima dell'udienza. La discussione dell'opposizione deve essere programmata entro sessanta (60) giorni dal deposito e l'atto di citazione viene notificato al convenuto venti (20) giorni prima dell'udienza. L'organo giurisdizionale locale competente è il tribunale distrettuale del luogo di esecuzione se altri atti del procedimento di esecuzione seguono il provvedimento notificato; altrimenti l'organo competente è il tribunale di cui all'articolo 584. Se il titolo esecutivo è una sentenza o un'ingiunzione di pagamento, non sono ammesse obiezioni nella misura applicabile alla res giudicata, rispettivamente, a norma dell'articolo 330 e dell'articolo 633, secondo comma, lettera c). Gli aspetti contestati riguardanti la liquidazione del credito devono essere dimostrati esclusivamente per iscritto o tramite presentazione presso l'organo giurisdizionale. La decisione in merito all'opposizione deve essere emessa entro sessanta (60) giorni dalla sua discussione;

b) ai sensi dell'articolo 1000 del CPC, il debitore ha il diritto di chiedere la sospensione della vendita all'asta attuata nei suoi confronti. In particolare, su istanza del debitore, che non sarà accettata a meno che non venga depositata quindici (15) giorni lavorativi prima della data dell'asta, l'organo giurisdizionale di cui all'articolo 933, esaminando il caso in seguito alla procedura di cui agli articoli 686 e seguenti, può sospendere la vendita all'asta per un termine massimo di sei (6) mesi dalla data originaria della stessa, qualora non vi sia alcun rischio di ledere il creditore esecutante e laddove si possa ragionevolmente prevedere che il debitore sia in grado di soddisfare detto creditore entro tale arco di tempo oppure che, qualora tale termine decorra inutilmente, i proventi della vendita all'asta saranno superiori. Tale sentenza deve essere emessa entro mezzogiorno dell'ultimo lunedì prima della vendita all'asta e la sospensione sarà sempre concessa a fronte del pagamento di: a) eventuali costi sostenuti per accelerare la vendita all'asta, che saranno stimati nella sentenza; e b) almeno un quarto della somma dovuta alla persona che intende accelerare detta vendita all'asta. La sentenza che sospende la vendita all'asta sarà comunicata al banditore il giorno stesso in cui viene emessa. Il pagamento deve essere effettuato entro le ore 10.00 del giorno della vendita all'asta e, in assenza di tale pagamento, la vendita sarà effettuata normalmente.

 

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

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