Come eseguire una decisione giudiziaria

Romania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Le disposizioni relative all'esecuzione forzata sono contenute negli articoli da 622 a 914 del codice di procedura civile rumeno. Il procedimento di esecuzione forzata rappresenta la seconda tappa della procedura civile e il suo principale obiettivo è garantire l'esercizio effettivo del diritto riconosciuto da una decisione giudiziaria o da altro titolo esecutivo. L'esecuzione forzata rappresenta il procedimento mediante il quale il creditore, titolare di un diritto riconosciuto con decisione giudiziaria/titolo esecutivo, obbliga il debitore, che si rifiuti di adempiere volontariamente alle obbligazioni derivanti da tale titolo, a rispettare queste ultime.

Il codice di procedura civile rumeno contempla un elenco di misure di esecuzione dirette e indirette.

Sono definite forme di esecuzione diretta le misure che incidono sull'oggetto dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, in particolare il sequestro di beni mobili (articoli da 893 a 895 del codice di procedura civile), il sequestro di beni immobili (articoli da 896 a 902 del codice di procedura civile) e l'esecuzione di un'obbligazione di compiere o non compiere una particolare azione (articoli da 903 a 914 del codice di procedura civile, incluse le disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione delle decisioni giudiziarie relative ai minori, articoli da 910 a 914 e articolo 1527 e seguenti del codice civile). Nel caso dell'esecuzione forzata delle obbligazioni di compiere una particolare azione, la legge opera una distinzione tra l'obbligazione che può essere adempiuta anche da una persona diversa dal debitore/soggetto e l'obbligazione intuitu personae.

L'esecuzione forzata indiretta riguarda i mezzi per ottenere la somma di denaro oggetto del titolo esecutivo attraverso la vendita forzata dei beni del debitore. Le forme indirette di esecuzione forzata sono il pignoramento di somme di denaro o il sequestro (seguito dalla vendita) di beni. Un'altra misura è rappresentata dal sequestro dei redditi generali degli immobili.

Le obbligazioni suscettibili di esecuzione forzata sono le obbligazioni pecuniarie, il trasferimento di un bene o del suo godimento, la demolizione di un edificio/l'abbandono di una piantagione/l'interruzione di opere, o le obbligazioni relative alla custodia dei minori e la determinazione della loro residenza e del diritto di visita.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In caso di sequestro di beni immobili/frutti pendenti dalle radici e di esecuzione immobiliare diretta, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e altri titoli esecutivi spetta all'ufficiale giudiziario (executor judecătoresc) della circoscrizione della corte d'appello in cui si trova l'immobile. Il sequestro di beni mobili e l'esecuzione mobiliare diretta sono eseguiti dall'ufficiale giudiziario della circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o in cui si trovano i beni; quando il domicilio/la sede legale del debitore si trova all'estero, qualsiasi ufficiale giudiziario è competente.

Il sequestro è eseguito, su richiesta del creditore, da un ufficiale giudiziario il cui ufficio è situato nella circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o il terzo soggetto a sequestro. Il sequestro del conto o dei conti bancari di una persona fisica o giuridica è di competenza dell'ufficiale giudiziario il cui ufficio è situato nella circoscrizione della corte d'appello in cui si trova il domicilio/la sede legale del debitore o in cui si trova(no) eventualmente la sede principale/le sedi secondarie dell'istituto di credito presso il quale il debitore ha aperto il conto. Se il debitore dispone di più conti, il sequestro di tutti i conti è di competenza dell'ufficiale giudiziario del luogo, qualunque esso sia, in cui questi conti sono stati aperti. L'organo giurisdizionale dell'esecuzione è il tribunale (judecătorie) nella cui sfera di competenza si trova il domicilio/la sede legale del debitore nel momento in cui è adito l'organismo di esecuzione. Se il debitore non ha domicilio/sede legale nel paese, è competente l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio/la sede legale del creditore o, se quest'ultimo è all'estero, è competente l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova lo studio dell'ufficiale giudiziario incaricato dal creditore.

L'organo giurisdizionale dell'esecuzione si occupa delle domande di dichiarazione di esecutività, delle impugnazioni relative all'esecuzione e di ogni altro evento sopraggiunto nel corso dell'esecuzione, ad eccezione di quelli che sono di competenza di altre autorità giudiziarie o di altre autorità in conformità alla legge.

L'imposta di bollo sulle domande di dichiarazione di esecutività è pari a 20 RON per ogni titolo esecutivo (ordinanza d'urgenza del governo n. 80/2013 relativa alle imposte di bollo sugli atti giudiziari, come modificata).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'esecuzione forzata può avvenire solo in virtù di una decisione giudiziaria (sentenze definitive, sentenze provvisoriamente esecutive) o di un altro documento che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (atti pubblici notarili, titoli di debito, sentenze arbitrali, ecc.).

Quando l'ufficiale giudiziario riceve la richiesta di esecuzione presentata dal creditore, ne ordina la registrazione. L'ufficiale giudiziario pronuncia la decisione relativa alla dichiarazione di esecutività senza la citazione delle parti. La dichiarazione di esecutività permette al creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario competente di ricorrere, simultaneamente o successivamente, a tutti i mezzi di esecuzione per far esercitare i propri diritti, compreso quello al rimborso delle spese dell'esecuzione. La dichiarazione di esecutività si applica a tutto il territorio nazionale. Essa produce effetti anche sui titoli esecutivi che saranno emessi dall'ufficiale giudiziario nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata approvato.

Gli atti processuali possono essere notificati dall'ufficiale giudiziario personalmente o tramite l'agente processuale e, ove ciò non sia possibile, conformemente alle disposizioni legali in materia di citazione a comparire e di notifica degli atti processuali.

Quando l'ufficiale giudiziario riceve la richiesta di esecuzione, con una decisione ne ordina la registrazione e l'apertura del fascicolo dell'esecuzione o, in caso contrario, esprime il suo rifiuto motivato all'apertura del procedimento di esecuzione. La decisione è prontamente notificata al creditore. Se l'ufficiale giudiziario si oppone all'avvio del procedimento di esecuzione, il creditore può presentare una denuncia all'organo giurisdizionale dell'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica.

Entro massimo tre giorni dalla registrazione della domanda, l'ufficiale giudiziario chiede all'organo giurisdizionale dell'esecuzione la dichiarazione di esecutività e presenta a quest'ultimo le copie certificate conformi degli originali della domanda del creditore, del titolo esecutivo, della decisione e della prova del pagamento dell'imposta di bollo.

Entro e non oltre sette giorni dalla registrazione presso l'organo giurisdizionale della domanda di dichiarazione di esecutività, viene adottata una decisione di procedere a porte chiuse senza la citazione delle parti. La pronuncia può essere differita di massimo 48 ore e la motivazione della sentenza deve essere presentata entro sette giorni dalla pronuncia.

La dichiarazione di esecutività permette al creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario, che ha richiesto la dichiarazione, di ricorrere simultaneamente o successivamente a tutti i mezzi di esecuzione previsti dalla legge per esercitare i propri diritti, compreso quello al rimborso delle spese dell'esecuzione. La dichiarazione di esecutività si applica a tutto il territorio nazionale. Essa produce effetti anche sui titoli esecutivi che saranno emessi dall'ufficiale giudiziario nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata approvato.

L'organo giurisdizionale può dichiarare inammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività solo se la richiesta di esecuzione forzata è di competenza di un'autorità di esecuzione diversa, se la sentenza o l'eventuale atto non costituisce titolo esecutivo, se l'atto diverso da una decisione giudiziaria non soddisfa tutti i requisiti formali, se il credito non è certo, liquido ed esigibile, se il debitore beneficia di un'immunità di esecuzione, se il titolo prevede disposizioni che non possono essere soddisfatte mediante esecuzione forzata o se esistono altri ostacoli.

La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara ammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività non è appellabile, ma può essere modificata in caso di impugnazione dell'esecuzione. La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione di esecutività può essere impugnata solo dal creditore entro 15 giorni dalla sua notifica.

L'unione nazionale degli ufficiali giudiziari (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) determina e aggiorna, previo benestare del ministro della Giustizia, la remunerazione minima degli ufficiali giudiziari per i servizi da questi resi. Con ordinanza n. 2550/2006 del 14 novembre 2006 del ministro della Giustizia, come modificata, la remunerazione minima e massima per le attività esercitate dagli ufficiali è così fissata:

Comunicazione e notifica degli atti processuali: 20-400 RON

Esecuzioni dirette

  • sfratti: 150 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica;
  • custodia di minore o determinazione della residenza del minore: 50 - 1 000 RON;
  • visita di minore – 50 - 500 RON;
  • ripresa di possesso, delimitazione dei confini della proprietà, servitù, trasferimenti di beni, ecc.: 60 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica;
  • interruzione di opere/demolizione di un edificio: 150 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica.

Esecuzioni indirette

remunerazione minima

remunerazione massima

per i crediti inferiori a 50 000 RON, il 10 % dell'importo e 75 RON, più il 2 % dell'importo superiore a 1 000 RON

per i crediti superiori a 50 000 RON, 10 %

per i crediti superiori a 50 000 RON ma inferiori a 80 000 RON, 1 175 RON più il 2 % dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 5 000 RON più il 3 % massimo dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 1 775 RON più l'1 % dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 5 900 RON più il 2 % massimo dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 2 500 RON più l'1 % dell'importo superiore a 100 000 RON e 5 500 RON più lo 0,5 % massimo dell'importo superiore a 400 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 6 300 RON più l'1 % massimo dell'importo superiore a 100 000 RON

Sequestro

remunerazione minima

remunerazione massima

per i crediti inferiori a 50 000 RON, il 10 % dell'importo e 75 RON, più il 2 % dell'importo superiore a 1 000 RON

per i crediti superiori a 50 000 RON, 10 %

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 1 175 RON più il 2 % dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 50 000 e 80 000 RON, 5 000 RON più il 3 % massimo dell'importo superiore a 50 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 1 775 RON più l'1 % dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti tra 80 000 e 100 000 RON, 5 900 RON più il 2 % massimo dell'importo superiore a 80 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 2 500 RON più l'1 % dell'importo superiore a 100 000 RON e 5 500 RON più lo 0,5 % massimo dell'importo superiore a 400 000 RON

per i crediti superiori a 100 000 RON, 6 300 RON più l'1 % massimo dell'importo superiore a 100 000 RON

Mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari o assegni: 150 - 400 RON

Constatazione di situazioni di fatto e inventario di beni: 100 - 2 200 RON se il debitore è una persona fisica e 5 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Vendita all'incanto del bene oggetto di una divisione giudiziale: 150 - 2 200 RON

Sequestro preventivo: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Sequestro giudiziario: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Sequestro conservativo: 100 - 1 200 RON se il debitore è una persona fisica e 2 200 RON se il debitore è una persona giuridica

Verbale di offerta: 50 - 350 RON

Confisca: 10 % del valore realizzato (min) - 10 % del valore realizzato (max)

Consulenza legale per la redazione di atti di esecuzione: 20 - 200 RON

3.2 Le principali condizioni

Cfr. risposta alla domanda 2.1.

Il creditore e il debitore possono convenire che l'azione esecutiva si effettui, in tutto o in parte, solo nei confronti delle entrate in denaro del debitore, che la vendita dei beni oggetto del sequestro sia effettuata previo reciproco consenso o che il pagamento del debito sia eseguito in ogni altro modo previsto dalla legge.

In caso di sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale estero, può essere necessario un procedimento supplementare, ovvero una decisione mediante la quale si riconosca e si ammetta l'esecutività (exequatur).

I redditi e i beni del debitore possono essere oggetto di esecuzione forzata se sono sequestrabili, ma solo nella misura necessaria al soddisfacimento dei diritti dei creditori. I beni oggetto di un regime speciale di circolazione possono essere sequestrati solo conformemente alle disposizioni di legge.

Per quanto attiene al debitore, esiste una condizione speciale secondo la quale non si può procedere all'esecuzione forzata se questi non è stato debitamente citato a comparire. Esistono anche altre disposizioni specifiche relative al debitore, come quelle relative al debitore minorenne o al debitore maggiorenne dichiarato interdetto contro i quali l'azione esecutiva può essere introdotta solo se esiste un tutore o un curatore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere oggetto di esecuzione forzata i redditi del debitore, compresi i redditi generali derivanti dai beni immobili, le somme depositate sui conti bancari, i beni mobili e immobili, ecc. Cfr. risposta alla domanda 1.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Una volta individuati i beni mobili del debitore o quelli detenuti da terzi, si procede al sequestro. Su richiesta dell'ufficiale giudiziario, il sequestro viene iscritto nel registro del commercio (registrul comerțului), nell'archivio elettronico delle garanzie mobiliari reali (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), nel registro delle successioni (registrul succesoral) tenuto dalla camera dei notai (camera notarilor publici) o in altri registri pubblici. Dopo che i beni sono stati sequestrati, il debitore non può più disporne per l'intera durata dell'esecuzione, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie, eccetto laddove i fatti costituiscono un reato penale. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, l'ufficiale giudiziario procede alla valutazione dei beni sequestrati attraverso una vendita all'incanto, una vendita diretta o altre modalità ammesse dalla legge (articoli 731 e seguenti del codice di procedura civile).

Possono essere oggetto di sequestro somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali pignorabili che sono dovuti al debitore o detenuti per suo conto da terzi oppure che saranno dovuti da terzi al debitore in futuro, in virtù dei rapporti giuridici esistenti. Non appena la decisione di autorizzazione del sequestro è notificata al terzo soggetto a sequestro, tutte le somme e i beni sequestrati vengono congelati. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle obbligazioni stabilite nel titolo esecutivo, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento, né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati. Se un terzo soggetto a sequestro non soddisfa le sue obbligazioni, il creditore istante, il debitore o l'ufficiale giudiziario possono adire l'organo giurisdizionale dell'esecuzione al fine di convalidare il sequestro stesso. La decisione definitiva di convalida comporta la cessione del credito e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato. In seguito alla convalida del sequestro, il terzo soggetto a sequestro deve procedere a un deposito o pagamento entro i limiti dell'importo espressamente indicato nella decisione di convalida. In caso di inosservanza delle obbligazioni suindicate, viene avviata l'esecuzione forzata nei confronti del terzo soggetto a sequestro in virtù della decisione di convalida (articolo 781 e seguenti del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata dei beni immobili, se il debitore non paga il debito, l'ufficiale giudiziario avvia la procedura di vendita dopo aver notificato la dichiarazione di esecutività e dopo averla registrata nel registro immobiliare (articoli 813 e seguenti del codice di procedura civile).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il termine applicabile è pari a sei mesi (articolo 697 e seguenti del codice di procedura civile) se il creditore ha lasciato trascorrere il periodo successivo al termine ultimo per la conformità con qualsiasi azione esecutiva senza intraprendere altre azioni di pignoramento.

Si prescrivono dopo tre anni (articolo 706 e seguenti del codice di procedura civile).

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'impugnazione può essere proposta nei confronti degli atti di esecuzione veri e propri nonché nei confronti del titolo esecutivo per chiarire l'interpretazione, la portata o il campo di applicazione di quest'ultimo. Se l'esecuzione forzata viene intrapresa in virtù di una decisione giudiziaria, il debitore non può contestarla invocando motivi di fatto/di diritto che avrebbe potuto opporre durante il giudizio di primo grado o impugnando la decisione.

Se l'esecuzione forzata viene intrapresa sulla base di un titolo esecutivo diverso da una decisione giudiziaria, nel ricorso contro l'esecuzione possono essere invocati anche motivi di fatto o di diritto relativi alla sostanza del diritto integrato nell'atto esecutivo, a meno che la legge non preveda un ricorso legale per annullare tale titolo esecutivo, compresa un'azione ai sensi della legge ordinaria.

La stessa parte non può promuovere una nuova impugnazione per motivi esistenti al momento della prima impugnazione.

L'organo giurisdizionale competente è l'organo giurisdizionale dell'esecuzione oppure, qualora si tratti di chiarire l'interpretazione, la portata o il campo di applicazione del titolo esecutivo, il tribunale che ha emesso la sentenza da eseguire.

L'impugnazione può essere proposta nel termine di 15 giorni a decorrere dal giorno in cui:

  • il ricorrente ha avuto notizia dell'atto di esecuzione;
  • l'interessato ha ricevuto la comunicazione relativa alla realizzazione del pignoramento;
  • il debitore ha ricevuto l'ingiunzione oppure ha avuto notizia del primo atto di esecuzione.

Le impugnazioni relative all'interpretazione, alla portata o al campo di applicazione del titolo esecutivo possono essere promosse in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione per richiedere l'esecuzione forzata. L'impugnazione con la quale un terzo intende far valere un diritto di proprietà o un altro diritto reale sul bene sequestrato può essere presentata entro 15 giorni dalla realizzazione della vendita o della consegna forzata del bene. La mancata introduzione dell'impugnazione nel termine previsto non pregiudica il terzo dall'esercitare i suoi diritti mediante una richiesta separata.

Se l'impugnazione è dichiarata ammissibile, il giudice, a seconda dei casi, annulla l'atto di esecuzione contestato o ne dispone la correzione, dispone l'annullamento o la cessazione dell'esecuzione stessa oppure dispone l'annullamento o la chiarificazione del titolo esecutivo o la realizzazione dell'atto di esecuzione di cui è stato rifiutato il compimento. In caso di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente può essere obbligato a pagare un indennizzo per i danni causati dal rinvio dell'esecuzione e, qualora l'impugnazione sia stata proposta in malafede, dovrà pagare anche una sanzione pecuniaria.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Esistono determinati beni e proprietà che non possono costituire oggetto di misure di esecuzione. Per quanto attiene ai beni mobili, sono esenti dall'esecuzione forzata i beni destinati ad uso personale o domestico indispensabili alla vita quotidiana del debitore e della sua famiglia, le cose sacre; gli oggetti indispensabili alle persone disabili e quelli destinati alla cura dei malati; gli alimenti necessari al debitore e alla sua famiglia per tre mesi e, ove il debitore lavori esclusivamente nel settore dell'agricoltura, gli alimenti necessari fino al nuovo raccolto, gli animali destinati a ottenere mezzi di sussistenza e il cibo necessario a questi animali fino al nuovo raccolto; il combustibile necessario al debitore e alla sua famiglia per i tre mesi invernali; le lettere, le fotografie e i dipinti personali o familiari, ecc.

Inoltre, la retribuzione o la pensione del debitore possono essere sequestrati solo fino a concorrenza della metà della retribuzione/pensione mensile netta, per quanto riguarda le somme dovute a titolo di obbligazioni alimentari, e fino a concorrenza di un terzo della retribuzione/pensione mensile netta per le altre obbligazioni.

I redditi da attività professionale o i pagamenti effettuati a intervalli regolari a favore del debitore per garantirne i mezzi di sussistenza, ove inferiori alla retribuzione minima netta, possono essere oggetto di sequestro solo sulla parte eccedente la metà di tale somma.

È esclusa dall'esecuzione una categoria di redditi comprendente: assegni statali e familiari, aiuti per l'assistenza ai figli malati, assegni di maternità, assegni in caso di morte, borse di studio concesse dallo Stato, assegni giornalieri, ecc.

Cfr. anche risposta alla domanda 4.3.

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Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

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