Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

I provvedimenti provvisori sono utilizzati per disciplinare rapporti tra le parti in via transitoria, vale a dire a titolo provvisorio, oppure in una situazione nella quale si teme che l’esecuzione di una decisione giudiziaria possa essere compromessa.

In generale, i provvedimenti provvisori emessi prima dell’inizio del procedimento in relazione al merito della fattispecie sono disciplinati dall’articolo 74. e segg. del codice di procedura civile (legge n. 99/1963, Racc. come modificata), mentre i provvedimenti provvisori emessi dopo l’avvio di tali procedimenti sono disciplinati dall’articolo 102 di detto codice. I provvedimenti provvisori speciali per talune situazioni particolari sono disciplinati dalla legge sui procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013), nello specifico i provvedimenti provvisori relativi alla situazione affrontata da un minore del quale non ci si è presa debita cura (articolo 452 e segg..) e i provvedimenti provvisori atti a fornire protezione contro la violenza domestica (articolo 400 e segg.). L’articolo 12 della legge n. 292/2013 stabilisce inoltre alcune norme speciali che integrano il regime generale in essere per i provvedimenti provvisori, trattando i tipi di procedimenti che rientrano nel campo di applicazione di tale legge.

Sequestro giudiziario

Gli elementi di prova vengono sequestrati qualora vi sia la preoccupazione che l’assunzione di prove in futuro sarà impossibile o seriamente compromessa (ad esempio, in caso di esecuzione difettosa di un contratto di acquisto il cui oggetto include merci deperibili oppure di audizione di un testimone che è gravemente malato e in condizioni di vita estremamente precarie).

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Provvedimenti provvisori

  • L’articolo 74, terzo comma, del codice di procedura civile (legge n. 99/1963, Racc. come modificata) prevede che affinché si possano ottenere provvedimenti cautelari provvisori nell’ambito di un procedimento si debba innanzitutto presentare una domanda corrispondente.
  • Tuttavia, l’articolo 12 della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio può essere ordinato ex officio dall’organo giurisdizionale, qualora a quest’ultimo sia altresì concesso di avviare il procedimento in questione d’ufficio (ad esempio nel caso di procedimenti in merito all’assistenza a favore di minori, di procedimenti di interdizione, di procedimenti in materia di tutela, nonché di procedimenti riguardanti una persona scomparsa oppure in caso di decesso). In questi casi, l’organo giurisdizionale ordina ex officio un provvedimento provvisorio.
  • L’organo giurisdizionale competente per l’emissione di un provvedimento provvisorio è quello avente competenza giurisdizionale nel merito; eccezioni a questa norma sono descritte nelle sezioni 400 e 453 della legge n. 292/2013.

Gli elementi di prova possono essere sequestrati:

  • prima dell’inizio del procedimento nel merito, a fronte di domanda corrispondente. L’organo giurisdizionale competente è quello che ha competenza giurisdizionale nel merito oppure quello del distretto nel quale si trovano le prove a rischio;
  • nel corso del procedimento, anche in assenza di una domanda in tal senso.

Le parti in causa devono essere presenti al momento del sequestro delle prove, a meno che un eventuale ritardo in tale senso non possa costituire un rischio.

Gli elementi di prova possono essere sequestrati anche tramite un notářský zápis (atto notarile) o una exekutorský zápis (registrazione di un ufficiale giudiziario), qualora tale operazione avvenga in presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario oppure se un notaio o un ufficiale giudiziario hanno preso atto della situazione.

2.2 Le principali condizioni

Un provvedimento provvisorio può essere ordinato:

  • se devono essere in atto accordi provvisori per disciplinare i rapporti tra le parti;
  • se si teme che l’esecuzione di una decisione giudiziaria sarà compromessa;
  • per disciplinare le relazioni in via provvisoria.

La valutazione dell’eventuale necessità di accordi provvisori che disciplinino i rapporti tra le parti dipende dalle circostanze del caso specifico. Un provvedimento provvisorio sarà disposto soltanto se vi è una necessità dimostrabile di accordi provvisori che disciplinino i rapporti giuridici tra le parti. Per quanto riguarda altre circostanze pertinenti alla concessione di un simile provvedimento provvisorio, è sufficiente che vengano dimostrati almeno i fatti cruciali ai fini dell’imposizione dell’obbligo in base al provvedimento provvisorio stesso.

  • Compromissione dell’esecuzione di una decisione

Qualora sia necessario disporre un provvedimento provvisorio in risposta a preoccupazioni circa la compromissione dell’esecuzione di una decisione, l’avente diritto deve essere in possesso di una decisione o di altre motivazioni che costituiscono motivi per l’esecuzione della decisione. Un provvedimento provvisorio può essere ordinato soltanto fino a quando la decisione non diventa esecutiva oppure qualora vi siano fondati motivi per i quali l’avente diritto non sia stato (temporaneamente) in grado di mettere in atto – dando esecuzione alla decisione – l’obbligazione che è stata imposta. Allo stesso tempo, è necessario che siano stati accertati i fatti che giustificano la preoccupazione relativa alla compromissione dell’esecuzione della decisione (principalmente sulla scorta del comportamento dell’obbligato).

Una domanda presentata per ottenere un provvedimento provvisorio deve contenere le informazioni specifiche di cui all’articolo 42, quarto comma, e all’articolo 75 del codice di procedura civile (legge n. 99/1963), tra le quali vi sono:

  • informazioni indicanti l’organo giurisdizionale al quale è rivolta la domanda;
  • i dati di chi presenta la domanda e il caso al quale quest’ultima fa riferimento, fornendo un resoconto dei fatti che giustificano il provvedimento provvisorio richiesto;
  • il fine perseguito tramite la domanda, ossia il provvedimento provvisorio richiesto dal richiedente;
  • la data di redazione della domanda e la firma del richiedente o di colui che lo rappresenta;
  • una descrizione del fatto che gli accordi provvisori sono necessari per disciplinare i rapporti tra le parti oppure delle circostanze in base alle quali si teme che l’esecuzione della decisione giudiziaria sarà compromessa.

Qualsiasi strumento al quale il ricorrente faccia riferimento deve essere allegato alla domanda.

Entro la data di presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a effettuare, di propria iniziativa (ossia senza che l’organo giurisdizionale lo debba richiedere), un deposito di 10 000 CZK. Nei casi che riguardano rapporti tra imprese derivanti da attività commerciali, tale deposito ammonta a 50 000 CZK. Le domande sono esonerate dall’obbligo di effettuare detto deposito qualora riguardino questioni di assistenza sociale (ad esempio alimenti, occupazione o un risarcimento per lesioni personali). La domanda viene respinta nel caso in cui la prescrizione del deposito non sia soddisfatta.

Il deposito funge da garanzia per una domanda principale di risarcimento dei danni o per eventuali altre perdite che possano essere subite dalle parti o da terzi (ossia persone che non sono parti del procedimento relativo al provvedimento provvisorio) nel caso in cui venga ordinato un provvedimento provvisorio.

L’articolo 12, terzo comma, della legge n. 292/2013 definisce i casi di esenzione dall’obbligo di effettuare il deposito prescritto da detta legge.

Sequestro giudiziario

Prima dell’inizio del procedimento nel merito, è possibile sequestrare le prove (se così è stato richiesto) qualora si tema che l’assunzione delle prove in futuro sarà impossibile o seriamente compromessa. Le prove non vengono protette se non hanno palesemente alcuna rilevanza ai fini del procedimento. L’organo giurisdizionale rifiuta di accogliere una domanda relativa a prove qualora sospetti che il richiedente piuttosto che cercare di proteggere le prove abbia invece effettivamente presentato la domanda nel tentativo di realizzare un obiettivo diverso (ad esempio per ottenere informazioni altrimenti non accessibili sulle attività di un’altra persona).

Oltre ai particolari generali, una domanda di sequestro probatorio deve includere una descrizione dei fatti che devono essere oggetto dell’assunzione delle prove. Anche le prove che devono essere sequestrate devono essere specificamente identificate.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

L’articolo 76 del codice di procedura civile prevede che un provvedimento provvisorio possa ordinare a una parte, ad esempio, di pagare gli alimenti, di depositare una somma presso l’organo giurisdizionale, di assoggettare un elemento di prova nella custodia dell’organo giurisdizionale, di non disporre di determinati oggetti o diritti, di fare qualcosa, di astenersi dal fare qualcosa, oppure può consentire l’esecuzione di una qualche azione. Il provvedimento può riguardare qualsiasi oggetto di proprietà della parte in questione.

Nell’ambito di un provvedimento provvisorio, l’organo giurisdizionale può imporre un obbligo su qualcuno che non sia parte del procedimento qualora ciò possa essere ragionevolmente necessario (ad esempio, se qualcuno sta acquistando una proprietà nella piena consapevolezza che la sta acquistando da un proprietario che non ha debitamente soddisfatto i propri obblighi di pagamento nei confronti dei creditori).

Provvedimenti provvisori speciali ai sensi della legge n. 292/2013

Il provvedimento provvisorio speciale che disciplina la situazione di un minore ai sensi dell’articolo 452 e segg. si applica qualora non ci si sia presi cura in maniera debita di un minore, indipendentemente dal fatto che chiunque possa o meno avere il diritto di prendersi cura di detto minore, oppure qualora la vita del minore, il suo sviluppo normale o altri suoi interessi importanti siano seriamente in pericolo o siano stati compromessi. Il provvedimento provvisorio dell’organo giurisdizionale disciplina la situazione di un minore per il tempo strettamente necessario per porre quest’ultimo in un ambiente adatto, secondo quanto indicato nell’ordine dell’organo giudiziario stesso.

Un provvedimento provvisorio speciale ai sensi dell’articolo 400 e segg. può essere emesso nei confronti di un convenuto imponendogli di lasciare un nucleo familiare condiviso e le immediate vicinanze dello stesso, di restare lontano da e non accedere al nucleo familiare condiviso, di astenersi dall’entrare in contatto con il richiedente oppure di astenersi dal perpetrare stalking e molestie nei confronti del richiedente in qualsivoglia maniera. La domanda deve contenere una descrizione dei fatti che dimostrano che la coesistenza del richiedente e del convenuto nella casa o nell’appartamento dove condividono un nucleo familiare è intollerabile per il richiedente a causa di una violenza fisica o mentale perpetrata nei suoi confronti o nei confronti di un’altra persona che vive nel nucleo familiare condiviso; in alternativa, detta domanda deve contenere una descrizione dei fatti che dimostrano le attività di stalking o le molestie attuate nei confronti del richiedente.

Sequestro giudiziario

La domanda deve altresì spiegare il motivo per cui il richiedente chiede che le prove siano sequestrate. Tutti i mezzi attraverso i quali è possibile accertare le circostanze di un caso, in particolare l’audizione di testimoni, una perizia, le relazioni e le osservazioni di autorità e persone giuridiche, ecc., possono essere utilizzati come prova.

Un mezzo speciale per porre sotto protezione delle prove consiste nel sequestrare un oggetto di prova nell’ambito di una causa relativa a diritti di proprietà intellettuale (articolo 78, lettera b), del codice di procedura civile (legge n. 99/1963)). Una persona che ha assistito alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale ha la legittimazione ad agire (locus standi). Il foro competente è l’organo giurisdizionale regionale nella cui giurisdizione è stato sequestrato l’oggetto. Si può porre sotto sequestro quanto segue: le merci in questione; materiali e strumenti; documenti relativi alle merci in questione.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

Un provvedimento provvisorio è una decisione temporanea destinata a proteggere il richiedente. Viene emesso al fine di tutelare un diritto del richiedente che è stato violato o è a rischio. Quando viene emesso un provvedimento provvisorio, ciò non conferisce al richiedente alcun diritto che debba ancora essere definito. Detto provvedimento non costituisce nemmeno un mezzo per affrontare una questione preliminare. Analogamente, il semplice fatto che sia stato emesso un provvedimento provvisorio non deve pregiudicare il processo decisionale dell’organo giurisdizionale sul merito. Anche in seguito all’emissione di un provvedimento provvisorio, gli obbligati possono continuare a disporre dei loro beni, tuttavia, devono agire in conformità con il provvedimento emesso.

Chiunque impedisca manifestamente il corso del procedimento, in particolare non presentandosi dinnanzi all’organo giurisdizionale oppure disobbedendo a un ordine di detto organo, senza una buona ragione, può essere condannato a versare una sanzione pecuniaria di importo pari a fino 50 000 CZK. Un organo giurisdizionale può attuare un’esecuzione forzata di una decisione relativa a un provvedimento provvisorio, qualora la parte soggetta alla stessa non rispetti detta decisione volontariamente. La sanzione che si applica qualora si ostacoli l’esecuzione di una decisione ufficiale o di un’espulsione (da un nucleo familiare condiviso) è sancita anche all’articolo 337, secondo comma, della legge n. 40/2009 (codice penale), che stabilisce l’illecito di ostruzione dell’esecuzione di una decisione ufficiale o dell’espulsione.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

  • Provvedimento provvisorio a tempo determinato

Nel contesto di un ordine che emette un provvedimento provvisorio, un organo giurisdizionale può stabilire che il provvedimento contemplato sia limitato nel tempo, anche se ciò non viene chiesto dall’attore (richiedente).

  • Imposizione di un obbligo di proporre un ricorso o di presentare un’altra domanda per l’avvio di un procedimento

Un organo giurisdizionale che ordina un provvedimento provvisorio impone anche al richiedente (attore) di presentare una domanda allo stesso per l’avvio di un procedimento (di un’azione) sul merito entro un termine che viene fissato contemporaneamente all’emissione del provvedimento.

Un provvedimento provvisorio rimane in vigore fino a quando non decade o non viene revocato dall’organo giurisdizionale.

Un provvedimento provvisorio decade nel caso in cui il richiedente non presenti domanda di avvio di un’azione legale entro il termine fissato dall’organo giurisdizionale; se l’applicazione sul merito della causa non è accolto; se la domanda sul merito non viene accolta e sono trascorsi più di 15 giorni da quando la decisione relativa al caso è diventata esecutiva; oppure se il termine fissato per il provvedimento provvisorio stesso è scaduto.

Un organo giurisdizionale revoca un provvedimento provvisorio qualora cessino di esistere le motivazioni che avevano portato alla sua emissione.

L’articolo 400 e segg. della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio deve durare un mese dalla data in cui diventa esecutivo (articolo 408) e che detto termine può essere prorogato, a seconda dell’avvio di un procedimento sul merito della fattispecie.

L’articolo 452 e segg. della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio deve durare un mese dalla data in cui diventa esecutivo (sezione 459) e che detto termine può essere prorogato.

Sequestro giudiziario

Le prove vengono poste sotto sequestro entro il tempo stabilito dall’organo giurisdizionale oppure il prima possibile. Le parti possono essere presenti al momento del sequestro delle prove, ma non è un loro diritto essere presenti qualora un ritardo possa costituire un rischio. In seguito all’avvio del procedimento sul merito, le parti hanno il diritto di rispondere in relazione alle prove offerte e a tutte le prove assunte. Inoltre, le parti possono essere interrogate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Provvedimenti provvisori

Le decisioni relative a provvedimenti provvisori assumono la forma di ordini dell’organo giurisdizionale. Un ordine che impone un provvedimento provvisorio diventa esecutivo al momento della sua pubblicazione. Qualora non venga pubblicato, diventa esecutivo nel momento successivo alla sua notifica alla parte responsabile. Una copia scritta di un provvedimento provvisorio viene notificata alle parti coinvolte in un procedimento e a una terza parte (qualora un obbligo ricada su detta terza parte) e, se tale provvedimento riguarda l’obbligo di non disporre di beni immobili, una copia dello stesso viene notificata anche al catasto competente. Un ordine che emette un provvedimento provvisorio diventa esecutivo al momento della sua pubblicazione o notifica (articolo 76, lettera d), del codice di procedura civile) e costituisce un motivo per l’esecuzione di una decisione.

Sono ammessi ricorsi contro gli ordini che emettono provvedimenti provvisori. Tali ricorsi vanno depositati presso l’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, ma sono in realtà trattati dagli organi giurisdizionali di secondo grado, vale a dire dai tribunali regionali o dalle corti di grado superiore. I ricorsi vanno depositati entro 15 giorni dal ricevimento di una copia scritta della decisione.

Se un ricorso ammissibile viene depositato in maniera tempestiva dall’avente diritto, la decisione non diventa definitiva fino a quando la corte d’appello non raggiunge una decisione finale sul ricorso. Tuttavia, un ordine che emette un provvedimento provvisorio diventa esecutivo (ovvero si segue la procedura definita in detto ordine) alla scadenza del termine di esecuzione che inizia a decorrere dalla data di notifica; in alternativa, diventa esecutivo al momento della notifica qualora non imponga alcun obbligo di esecuzione. Un organo giurisdizionale può decidere che un ordine che emette un provvedimento provvisorio è esecutivo solo dopo che la decisione dell’organo decisionale diventa definitiva, a meno che ciò non sia precluso dalla natura del provvedimento provvisorio o non vanifichi il suo scopo.

Gli articoli 409 e 463 della legge n. 292/20013 contengono disposizioni in materia di ricorsi avverso provvedimenti provvisori speciali ai sensi di detta legge.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

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