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Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Gli accordi sulla scelta della legge applicabile non sono assoggettati al rispetto di alcun ulteriore requisito formale oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
I coniugi hanno la possibilità di far riferimento alla legge applicabile entro il termine stabilito dal giudice al momento dell'avvio del procedimento.
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