È competente il tribunale di quale paese?

Italy
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1 Occorre adire un giudice civile ordinario o rivolgersi ad un giudice specializzato (ad esempio il giudice del lavoro)?

Il sistema legale italiano prevede, di regola, la competenza del giudice ordinario, quale giudice con la specifica competenza sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi. Organi della giurisdizione ordinaria sono il giudice di Pace, il Tribunale e la Corte di Appello. Il giudice di legittimità è la Corte di Cassazione; il giudice costituzionale è la Corte Costituzionale. Accanto alla giurisdizione ordinaria è prevista una giurisdizione amministrativa. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato secondo le norme del codice sul processo amministrativo. Organo di ultimo grado è la Corte di Cassazione ma solo per motivi di giurisdizione. Esiste, poi, un altro giudice speciale che è quello tributario. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali (CTP) e dalle commissioni tributarie regionali (CTR). Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Nel sistema legale italiano, nell’ambito della giurisdizione ordinaria esistono poi delle sezioni “specializzate”. Tra le sezioni specializzate di maggiore importante si segnalano: a) le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; b) le sezioni specializzate in materia di impresa; c) le sezioni specializzate agrarie. Sono anche presenti dei tribunali specializzati come il Tribunale per i Minorenni o il giudice della sorveglianza. Le controversie in materia di lavoro sono attribuite al tribunale ordinario dove, in alcuni uffici giudiziari, sono istituite apposite sezioni (le cd. sezioni lavoro). Non si tratta, però, di sezioni specializzate in senso tecnico ma di modelli organizzativi interni agli uffici.

Come regola generale, il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse (che non siano attribuite alla giurisdizione tributaria), per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Dal 31 ottobre 2021, il valore della competenza è portato ad euro trentamila. Il giudice di Pace è poi competente per materia per le controversie indicate dall’articolo 7 del codice di procedura civile.

2 Nel caso in cui sia competente il giudice civile ordinario (ossia è questo il giudice che si occupa di tali casi), come si può identificare quello presso il quale promuovere la causa?

Il criterio per individuare il giudice presso cui radicare la controversia è la “competenza”. Nel sistema italiano, in generale, la competenza indica il complesso di poteri e funzioni che un organo per legge può esercitare. La competenza può essere di diversi tipi: - per materia; - per territorio; - per grado; - per valore. Riferita al processo civile, la competenza indica la misura della giurisdizione attribuita a ciascun ufficio giudiziario e, dunque, il perimetro di affari entro cui la potestas decidendi di quell’ufficio si giustifica. La competenza in esame è definita in “senso tecnico” e trova il proprio regime giuridico negli artt. 7 e ss del codice di procedura civile. Alla base della disciplina in parola, vi è la natura processuale della competenza che costituisce una questione pregiudiziale e può essere dunque oggetto di decisione nell’ambito della controversia. La violazione delle regole di competenza, in particolare, legittima l’ufficio adito a pronunciare il difetto di competenza (v. art. 38 c.p.c.). Diversa dalla competenza in senso tecnico è la competenza cd. interna ossia il riparto degli affari nell’ambito del plesso giudiziario competente. Questa competenza, detta cd. tabellare, fa capo al modo in cui il tribunale è organizzato: ad esempio, mediante la previsione di sezioni interne (sezione civile n. 1) o l’istituzione di plessi dedicati per materia (sezione lavoro) oppure ancora mediante la costituzione di plessi distaccati. L’inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni degli affari non dà luogo a una questione processuale di competenza ma a un mero problema organizzativo di distribuzione della causa all’interno dell’ufficio giudiziario.

In merito al luogo dove incardinare la lite, salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore. Le regole della competenza territoriale sono indicate dal codice di procedura civile agli articoli 18 e seguenti.

2.1 Vi è distinzione tra gradi più o meno alti della magistratura ordinaria civile (ad esempio, i tribunali circoscrizionali sono di grado inferiore rispetto ai tribunali regionali) e, in caso affermativo, qual è competente per la mia causa?

La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello penale, il cui oggetto è la decisione sulla fondatezza o meno dell’azione penale promossa dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, l’altro civile, diretto alla tutela giuridica dei diritti inerenti a rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione, quando essa nell’esercizio dei propri compiti leda il diritto soggettivo di altra persona. Le funzioni nel settore penale si distinguono in giudicanti e requirenti, le prime di coloro che assumono la decisione, le seconde dei magistrati (il c.d. ufficio del pubblico ministero) che svolgono le indagini. Al termine di esse, questi ultimi esercitano l’azione penale o chiedono l’archiviazione, sostengono l’accusa in giudizio, svolgono funzioni requirenti nei successivi gradi di giudizio. Il giudizio penale è promosso dal magistrato, anch’esso appartenente alla magistratura ordinaria, dell’ufficio del pubblico ministero (art. 107, ultimo comma, Cost.). Nel giudizio penale, la parte lesa può esercitare l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno; ma può anche agire, separatamente, davanti al giudice civile. I giudizi civili e penali sono disciplinati da due distinti complessi di norme processuali: il codice di procedura civile ed il codice di procedura penale. La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici “professionali” e da giudici “onorari”, entrambi appartenenti all’ordine giudiziario.

In primo grado la giurisdizione, civile e penale, è esercitata dai seguenti organi:

  • Giudice di pace, organo monocratico onorario
  • Tribunale ordinario, che giudica in composizione monocratica o collegiale, a seconda del tipo di controversia
  • Tribunale per i minorenni, che giudica in composizione collegiale integrata da esperti
  • Tribunale di sorveglianza, che giudica in composizione monocratica o collegiale (integrata da esperti).

In primo grado, le funzioni requirenti sono esercitate da:

  • Procura della repubblica presso il tribunale ordinario (anche per i reati di competenza del giudice di pace)
  • Procura della repubblica presso il tribunale dei minorenni
  • Procura generale presso la corte d’appello, per i procedimenti innanzi al Tribunale di sorveglianza.

In secondo grado, la giurisdizione è esercitata dai seguenti uffici:

  • Corte d’appello, per le impugnazioni avverso le decisioni del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni;
  • Tribunale ordinario, per le impugnazioni avverso le decisioni del giudice di pace (nonché per le impugnazioni avverso i provvedimenti sulla libertà personale);
  • Tribunale di sorveglianza, per le impugnazioni avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza.

In secondo grado, le funzioni requirenti sono esercitate dalla procura generale presso la corte d’appello. La giurisdizione di legittimità è esercitata dalla Corte suprema di Cassazione; nel giudizio davanti alla Corte, le funzioni requirenti sono esercitate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Infine, fra gli organi requirenti deve essere inclusa anche la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, che esercita, per citare il d.lgs. 160/06, funzioni requirenti di coordinamento nazionale.

2.2 Competenza territoriale (il giudice competente per il mio caso è quello della città A o quello della città B?)

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore. Sussistono, però, regole speciale per la determinazione del luogo ove incardinare la controversia: le regole generale e speciali sono contenute nel codice di procedura civile, agli articoli 18 e ss. Ma sono anche presenti regole diverse in leggi speciali. Ad esempio in materia di famiglia o minori; in materia di esecuzione; in materia di consumatore; etc.

2.2.1 Regola generale della competenza territoriale

Per le persone fisiche, salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Per le persone giuridiche, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

2.2.2 Eccezioni alla regola generale

Foro per le cause relative a bambini

Per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla responsabilità genitoriale rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda. La residenza abituale del minore va individuata sulla base di criteri oggettivi e, in caso di trasferimento del minore, lo stesso non è idoneo a radicare la competenza del tribunale di destinazione, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo minimo non apprezzabile, tenuto conto dell’età del fanciullo.

Foro per le cause relative al matrimonio

Separazione. In materia di separazione giudiziale, la domanda si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Se il coniuge convenuto è residente all'estero, o risulta irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Divorzio. Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge. La domanda congiunta, però, può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

Foro per le cause di lavoro

Le controversie in materia di lavoro sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applica il foro erariale.

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

Foro per le cause ereditarie

E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Foro della pubblica amministrazione

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Foro dell'esecuzione forzata

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

Foro del consumatore

Per le cause in cui coinvolto il consumatore è competente il giudice del luogo in cui questi risiede o ha domicilio effettivo. Si tratta di un foro esclusivo e inderogabile a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti. Resta escluso che il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto all'introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore.

2.2.2.1 Quando posso scegliere tra il giudice della località di domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale) e un altro giudice?

In alcuni casi, più fori possono essere aditi per la controversia: si discorre di fori alternativi. Ricorre questa ipotesi, in particolare, per le cause relative a diritti di obbligazione: in questo caso, rispetto al foro del domicilio del convenuto, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

2.2.2.2 Quando sono obbligato ad utilizzare un giudice diverso da quello del domicilio del convenuto (foro determinato in base alla regola generale)?

Il foro del convenuto non è competente nel caso in cui la normativa italiana prevede un foro esclusivo diverso. Vedi, al riguardo, capitolo n. 2.2.2 “Eccezioni alla regola generale”.

2.2.2.3 È possibile per le parti designare un foro che altrimenti non sarebbe competente?

Se non ci si trova di fronte ad una competenza inderogabile (quella per cui è esclusa una deroga convenzionale) le parti possono individuare con accordo un foro (art. 20 c.p.c.).

3 Se è competente una giurisdizione specializzata, come posso identificare il foro competente per la causa che intendo promuovere?

In caso di giurisdizione specializzata, si applicano i criteri di competenza previsti dalle leggi speciali di riferimento.

Giurisdizione amministrativa. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

Giurisdizione tributaria. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Link correlati

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

Le leggi e i codici italiani

https://www.normattiva.it/?language=it

Codice di procedura civile italiano

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Il sistema giudiziario italiano

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Codice del processo tributario

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia

Ultimo aggiornamento: 06/12/2023

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