Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Romania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I diversi tipi di provvedimenti cautelari sono: il sequestro preventivo, il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo. I provvedimenti cautelari consistono in misure di "congelamento" e conservazione emanate da un organo giurisdizionale in relazione ai beni del debitore al fine di evitare che la controparte distrugga o alieni i beni in questione oppure riduca il valore di tali beni.

Il sequestro preventivo consiste nel congelamento dei beni riconducibili al debitore al fine di recuperarli quando il creditore avrà ottenuto un titolo esecutivo. Il codice di procedura civile contiene una serie di disposizioni speciali relative alla procedura per l'esecuzione di un sequestro preventivo di navi civili.

Il sequestro giudiziario (deposito) può consistere nel congelamento dei beni che vengono affidati a un funzionario depositario incaricato della custodia degli stessi.

Il sequestro giudiziario può essere concesso quando sono in corso procedimenti giudiziari relativi a beni o altri diritti reali prevalenti, alla proprietà di beni o all'utilizzo o alla gestione di beni comuni e l'organo giurisdizionale è competente per l'approvazione del sequestro giudiziario di un bene.

Il sequestro conservativo può essere applicato a somme di denaro, titoli o altri beni immateriali mobili riconducibili a un debitore e da questi dovuti a un terzo.

Il sequestro esecutivo è una forma di esecuzione indiretta tramite la quale si recuperano somme di denaro, titoli e altri beni immateriali mobili riconducibili al debitore.

Alcune delle sentenze degli organi giurisdizionali di primo grado sono provvisoriamente esecutive per legge quando il loro obiettivo è quello di stabilire: l'esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto ad avere un rapporto personale con il minore e la residenza del minore; la retribuzione e l'indennità di disoccupazione; il risarcimento in caso di incidenti sul posto di lavoro; i vitalizi e le obbligazioni alimentari; gli assegni familiari e le pensioni; il risarcimento in caso di morte o lesioni personali o danni alla salute; le riparazioni immediate; il porre sotto sigillo, la rimozione di sigilli e la redazione di inventari; le rivendicazioni riguardanti il possesso; le sentenze emesse in merito alle motivazioni di ammissione di un convenuto rispetto alle affermazioni di un denunciante, ecc. Tali sentenze sono provvisoriamente esecutive.

L'organo giurisdizionale può ammettere l'esecuzione provvisoria di sentenze in materia di beni.

Per quanto concerne la richiesta di prove la parte interessata a raccogliere, con urgenza, la testimonianza di una persona, il parere di un esperto o la condizione di determinati beni, oppure a ottenere il riconoscimento di una presentazione, di un fatto o di un diritto, ha la possibilità di richiedere l'assunzione di tali prove sia prima, sia durante il processo.

Se il titolare fornisce le prove di un'azione illegale, in corso o imminente, relativa ai suoi diritti di proprietà intellettuale e che tale azione potrebbe causargli un danno difficile da riparare, egli può chiedere misure provvisorie all'organo giurisdizionale (divieto di violazione o cessazione provvisoria della stessa; adozione delle misure necessarie per garantire la salvaguardia delle prove).

In caso di danni causati con mezzi scritti o audiovisivi, l'organo giurisdizionale può ordinare la cessazione provvisoria dell'azione dannosa solo se il danno causato al denunciante è grave, se l'azione è manifestamente ingiustificata e se la misura adottata dall'organo giurisdizionale non appare sproporzionata rispetto al danno causato.

L'organo giurisdizionale decide in merito alla rivendicazione secondo le disposizioni relative all'ingiunzione interlocutoria. Se la rivendicazione è presentata prima dell'avvio di un procedimento di merito, la sentenza che dispone una misura provvisoria fissa anche il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento di merito, in mancanza del quale tale misura deve essere automaticamente annullata. Se le misure adottate possono arrecare danno alla controparte, l'organo giurisdizionale può ordinare al denunciante di fornire una garanzia per l'importo da esso stabilito.

Le misure adottate prima di intentare un'azione legale per difendere il diritto violato vengono automaticamente annullate se il denunciante non si è rivolto all'organo giurisdizionale entro il termine da esso stabilito, comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui tali misure sono state adottate.

Il denunciante è tenuto a risarcire, su richiesta della parte interessata, eventuali danni causati dalle misure provvisorie adottate se il procedimento di merito è respinto in quanto infondato. Tuttavia, se il denunciante non è colpevole o la sua colpa è lieve, l'organo giurisdizionale, in relazione a circostanze specifiche, può rifiutare di ingiungergli di pagare i danni richiesti dalla controparte oppure ordinare una riduzione dell'importo dovuto.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

L'organo giurisdizionale ammette un provvedimento di sequestro preventivo eseguito dall'ufficiale giudiziario senza alcuna autorizzazione o formalità diversa dalla registrazione. Inoltre, il sequestro è applicato senza avviso o preavviso al debitore.

Tali ordinanze possono essere emesse soltanto da un organo giurisdizionale di primo grado avente competenza giurisdizionale per la materia (sequestro giudiziario, sequestro conservativo) oppure dall'organo giurisdizionale di primo grado investito della causa oppure dall'organo giurisdizionale della giurisdizione nella quale si trovano i beni in questione (sequestro giudiziario). In tali procedimenti speciali, non è obbligatorio ricorrere all'assistenza di un avvocato. Le sentenze in materia di sequestro preventivo e sequestro conservativo sono eseguite da un ufficiale giudiziario. L'ufficiale incaricato del sequestro può preparare tutti i documenti per la conservazione e l'amministrazione, ricevere eventuali entrate e importi dovuti, nonché pagare debiti correnti e debiti accertati ai sensi di un titolo esecutivo. I costi prevedibili sono soltanto quelli delle marche da bollo giudiziarie, le quali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del decreto governativo d'urgenza n. 80 del 26 giugno 2013 in materia di marche da bollo giudiziarie, ammontano a 100 RON per domande relative a provvedimenti cautelari e 1 000 RON per domande riguardanti il sequestro di navi e aerei. Il creditore può essere obbligato a versare un deposito cauzionale stabilito dall'organo giurisdizionale. Se il credito vantato dal creditore non è indicato per iscritto, il deposito cauzionale viene fissato per legge secondo un importo pari alla metà del valore rivendicato.

Il sequestro esecutivo viene eseguito, su richiesta di un creditore, da un ufficiale giudiziario la cui sede lavorativa si trova nella competenza giurisdizionale della corte d'appello presso la quale il debitore o un terzo soggetto al sequestro hanno il proprio domicilio/ufficio oppure, nel caso di conti bancari, da un ufficiale giudiziario proveniente dal luogo in cui il debitore ha il proprio domicilio/la propria sede legale oppure dal luogo in cui ha sede/sede secondaria l'istituto di credito.

Per l'esecuzione provvisoria la domanda può essere depositata in forma scritta e verbale presso l'organo giurisdizionale fino alla chiusura del dibattimento. L'organo giurisdizionale può ammettere l'esecuzione provvisoria di ingiunzioni che si applicano a beni ogni qual volta ritenga che tale provvedimento sia necessario in relazione a fondamenti giuridici manifesti o alla condizione di insolvenza del debitore, nonché qualora ritenga che la mancata esecuzione immediata di tale ordinanza arrechi palesemente un pregiudizio al creditore. In questi casi, l'organo giurisdizionale può obbligare il creditore a versare un deposito cauzionale.

La prova richiesta viene trattata, prima dell'inizio del procedimento, dall'organo giurisdizionale competente nel circondario in cui si trova il testimone o l'oggetto della prova e, nel corso del procedimento, dall'organo giurisdizionale investito della causa in primo grado. La domanda della parte deve indicare le prove e i fatti che la stessa intende dimostrare, nonché le ragioni della necessità di presentare tali elementi di prova, oppure il consenso della controparte.

2.2 Le principali condizioni

Per il sequestro preventivo e conservativo deve esserci una causa pendente. Nel caso del sequestro giudiziario, è possibile emettere un'ingiunzione anche qualora non vi sia alcuna causa pendente. Un creditore che non dispone di un titolo esecutivo può richiedere l'esecuzione di un sequestro conservativo qualora dimostri di aver depositato una domanda principale.

In caso di urgenza, è possibile depositare una richiesta di sequestro conservativo di una nave anche prima dell'avvio di un procedimento di merito.

Un organo giurisdizionale può emettere un provvedimento di sequestro giudiziario o di un sequestro conservativo qualora sia necessario per preservare il diritto corrispondente e vi sia una causa pendente in relazione alla proprietà o ad altri diritti reali prevalenti, al possesso di beni o all'uso o all'amministrazione di beni soggetti a proprietà comune.

Il sequestro giudiziario può essere approvato, anche in assenza di un procedimento ordinario in relazione a un bene che il debitore offre per il suo rilascio, al fine di sequestrare un bene rispetto al quale la parte interessata ha fondati motivi per temere che possa essere occultato, distrutto o alterato dal proprietario; per beni mobili che rappresentano la garanzia del creditore, quando questi rivendichi l'insolvenza del suo debitore oppure quando il creditore abbia motivo di sospettare che il debitore eviterà l'esecuzione oppure tema l'occultamento di detti beni dalla massa di beni in oggetto oppure il deterioramento degli stessi.

Un organo giurisdizionale emette una decisione in relazione alla richiesta di sequestro preventivo/sequestro conservativo come una questione decisa in urgenza in camera di consiglio, senza convocare le parti, nel quadro di una conclusione esecutiva, fissando, ove opportuno, il valore della cauzione e il termine per il pagamento della stessa. Una richiesta di sequestro giudiziario viene trattata come una questione di urgenza e le parti vengono convocate. In caso di ammissione, l'organo giurisdizionale può obbligare il denunciante a versare un deposito cauzionale e, nel caso di beni immobili, questi sono elencati nel catasto.

Non vi sono prescrizioni per quanto concerne l'urgenza della richiesta, tuttavia, per quanto riguarda il creditore, esiste la possibilità di mostrare che l'ordine non sarà eseguito secondo motivazioni basate sull'occultamento o sulla distruzione del bene in questione da parte del debitore, nel caso di sequestro preventivo e sequestro conservativo, anche qualora la rivendicazione non sia dovuta.

Il sequestro esecutivo viene stabilito senza convocazione, nel quadro di una conclusione che riconosce l'esecuzione, tramite una notifica che indica anch'essa il titolo esecutivo, che deve essere inviata al terzo coinvolto, congiuntamente alla conclusione che riconosce l'esecuzione. Anche il debitore viene informato dell'ingiunzione. L'ordinanza dell'organo giurisdizionale relativa al sequestro informa detto terzo, il quale diventa un terzo soggetto a sequestro, che gli è proibito pagare somme di denaro al debitore o consegnare a quest'ultimo eventuali beni mobili dovuti o che il terzo dovrà in futuro allo stesso; tale notifica informa inoltre detto terzo che lo stesso è soggetto a sequestro nella misura necessaria per realizzare l'obbligazione oggetto dell'esecuzione.

Per quanto concerne la produzione di prove il requisito prevede che ci debba essere una minaccia di scomparsa delle prove o che possa essere difficile assumerle in futuro. Qualora la controparte dia il proprio consenso, la domanda può essere depositata anche in assenza di qualsiasi urgenza. L'organo giurisdizionale convocherà le parti e consegnerà alla controparte una copia della domanda. L'organo giurisdizionale si occuperà della domanda in camera di consiglio al fine di addivenire a una conclusione. Qualora vi sia il rischio di ritardo, il giudice può ammettere la domanda senza convocare le parti.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Conti bancari, beni immateriali, titoli ecc. possono essere soggetti a sequestro conservativo.

Beni materiali mobili, mezzi di trasporto immatricolati, beni immobili ecc. possono essere soggetti a sequestro preventivo.

Beni immobili, beni mobili ecc. possono essere soggetti a sequestro giudiziario.

Somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali possono essere soggetti a sequestro esecutivo.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Per il sequestro preventivo e conservativo i beni sequestrati possono essere recuperati soltanto dopo che il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo.

Un provvedimento di sequestro preventivo relativo alle navi viene applicato facendo trattenere la nave dalla capitaneria del porto presso il quale si trova la nave. In questo caso, la capitaneria del porto non rilascerà i documenti di spedizione necessari e non consentirà alla nave di lasciare il porto.

Una sanzione pecuniaria viene imposta a titolo di penale soltanto se il denunciante ottiene un provvedimento cautelare in cattiva fede che pregiudica il convenuto. Il convenuto/debitore può essere soggetto a sanzione ai sensi del diritto penale per il mancato rispetto delle sentenze dell'organo giurisdizionale.

Qualora il debitore presenti una garanzia sufficiente, l'organo giurisdizionale può annullare il provvedimento di sequestro preventivo, su richiesta del debitore. La richiesta per il rilascio dei beni viene trattata in camera di consiglio, con urgenza, e le parti vengono convocate, con breve preavviso, da una conclusione.

Analogamente, se la domanda principale che sta alla base di una domanda di attuazione di un provvedimento cautelare viene annullata, respinta oppure diventa obsoleta in virtù di una sentenza definitiva oppure se la persona che ha presentato la domanda rinuncia a perseguire la stessa, il debitore può chiedere il rilascio dei beni da parte dell'organo giurisdizionale che aveva emesso l'ingiunzione. L'organo giurisdizionale emette una sentenza definitiva in merito alla domanda, senza convocare le parti.

Per il sequestro esecutivo tutte le somme di denaro e i beni oggetto di sequestro vengono congelati a partire dalla data in cui l'ingiunzione di sequestro è stata inviata a terzi ai quali è stato notificato il provvedimento di sequestro. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle obbligazioni stabilite nel titolo esecutivo, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento, né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati. Qualora la domanda di sequestro sia garantita tramite un mutuo o un'altra garanzia reale, il creditore richiedente avrà il diritto di chiedere che il sequestro sia elencato nel catasto o in altri registri pubblici.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Per il sequestro preventivo e conservativo i termini che non coprono il periodo dell'ingiunzione emessa dall'organo giurisdizionale possono essere definiti tramite una decisione di detto organo (ad esempio, il termine per la costituzione da parte del creditore di un deposito cauzionale, pena il rilascio dei beni).

L'ingiunzione è valida fino alla sentenza relativa alla richiesta di rilascio dei beni, qualora tale richiesta sia stata respinta, sia diventata obsoleta o sia stata annullata oppure, qualora la richiesta sia ammessa, fino all'esecuzione della sentenza o fino a quando il debitore non abbia fornito sufficienti garanzie.

Il giudice emette la decisione dopo aver tenuto un'udienza con le parti previamente convocate.

Per il sequestro esecutivo tutte le somme di denaro e i beni oggetto di sequestro vengono congelati a partire dalla data in cui l'ingiunzione di sequestro è stata inviata a terzi ai quali è stato notificato il provvedimento di sequestro. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle somme stabilite nel titolo esecutivo, ivi incluso per il periodo di sospensione dell'esecuzione del sequestro, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati, salvo diversamente disposto dalla legge.

Un terzo soggetto a sequestro deve registrare l'importo di denaro o congelare i beni mobili immateriali sequestrati entro cinque giorni dalla notifica del sequestro o dalla data di scadenza delle somme dovute in futuro. L'ufficiale giudiziario rilascerà o assegnerà l'importo di denaro registrato.

Se un terzo soggetto a sequestro non soddisfa le sue obbligazioni, il creditore, il debitore o l'ufficiale giudiziario possono notificare tale eventualità all'organo giurisdizionale che effettua l'esecuzione al fine di convalidare il sequestro stesso. Se le prove presentate mostrano che il terzo al quale è stato notificato il sequestro deve delle somme al debitore, l'organo giurisdizionale emetterà una decisione per convalidare il sequestro, vincolando in tal modo detto terzo a corrispondere al creditore l'importo dovuto al debitore e, in caso contrario, decide di compensare il sequestro. Qualora il sequestro sia stato eseguito su beni mobili immateriali che, alla data dell'esecuzione, erano in possesso del terzo soggetto a sequestro, l'organo giurisdizionale deciderà di venderli.

Le prove vengono esaminate presso l'organo giurisdizionale, durante il relativo giudizio, in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza e la parte che non ne ha chiesto l'assunzione può comunque avvalersene. Le spese sostenute in relazione all'assunzione e gestione delle prove vengono registrate dall'organo giurisdizionale competente per la relativa causa.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Per il sequestro preventivo e conservativo la conclusione è soggetta soltanto al ricorso entro cinque giorni dalla sentenza o della notifica, a seconda che il processo si sia svolto con o senza convocazione delle parti, dinnanzi all'organo giurisdizionale di grado gerarchicamente superiore. Se la giurisdizione di prima istanza è quella della corte d'appello, occorrerà eventualmente impugnare la decisione emessa da questo organo giurisdizionale. L'effetto di tali misure è il rilascio dei beni oppure il mantenimento del provvedimento cautelare. Ogni parte interessata può depositare un'obiezione contro l'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Per il sequestro esecutivo, la decisione emessa in merito alla convalida del sequestro è soggetta soltanto a un'impugnazione entro cinque giorni dalla notifica. La decisione definitiva di convalida ha gli effetti di una cessione del credito e conta come un titolo esecutivo nei confronti del terzo soggetto a sequestro fino alla concorrenza degli importi per i quali è stata concessa la convalida. In seguito alla convalida del sequestro, il terzo soggetto a sequestro procede alla registrazione o al pagamento entro i limiti dell'importo espressamente indicato nella decisione di convalida.

Per l'esecuzione provvisoria se la richiesta è stata respinta dall'organo giurisdizionale di primo grado, detta esecuzione può essere oggetto di ricorso. La sospensione dell'esecuzione provvisoria può essere richiesta tramite il ricorso depositato, oppure distintamente nel corso del procedimento di ricorso. Fino a quando la richiesta di sospensione non sarà stata definita, l'esecuzione può essere provvisoriamente ammessa tramite un'ingiunzione interlocutoria, anche prima dell'arrivo del fascicolo.

Per quanto concerne le prove, il provvedimento di ammissione è definitivo e non è soggetto ad alcuna impugnazione. Il provvedimento di rigetto può essere impugnato soltanto entro cinque giorni dalla decisione se le parti sono state convocate, e dalla data della notifica, se le parti non sono state convocate.

Le prove possono essere espletate immediatamente oppure entro il termine fissato a tal fine. L'assunzione delle prove ammesse è sancita in un provvedimento che non è soggetto ad alcuna impugnazione.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

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