Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Belgio
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Ai sensi della legislazione belga, il diritto di modificare il luogo di residenza di un minore appartiene all'autorità genitoriale. Pertanto soltanto il/i titolare/i dell'autorità genitoriale nei confronti del minore è/sono autorizzato/i a modificare il luogo di residenza di quest'ultimo.

In principio, indipendentemente dallo statuto dei genitori, conviventi o non, essi esercitano l'autorità genitoriale congiuntamente nell'interesse del minore (si vedano gli articoli 373 e 374 del codice civile).

Tuttavia a nell'ipotesi di separazione dei genitori, è possibile chiedere giudizialmente una deroga al principio dell'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale. Inoltre, l'esercizio dell'autorità genitoriale assegnata a uno dei due ai sensi di una sentenza giudiziaria, sarà considerato come esclusivo. In caso di esercizio esclusivo dell'autorità parentale ciò può condurre a conferire al genitore che ne è titolare tutte le prerogative dell'autorità genitoriale, compresa e anche la scelta del luogo di residenza del minore; il minore può quindi essere spostato in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore. In questo caso il genitore privato che non gode dell'autorità genitoriale congiunta può tuttavia vedersi attribuito un diritto alle relazioni personali. Tuttavia il giudice può modulare l'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale determinando, per talune decisioni relative al minore delle deroghe che necessitano dell'accordo dell'altro genitore. La scelta della residenza del minore può costituire una di queste decisioni da adottarsi congiuntamente nell'ambito dell'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale da parte di uno dei due genitori.

Inoltre occorre osservare che nell'ipotesi in cui minore abbia costituito oggetto di una decisione di tutela che implica una modifica delle modalità dell'esercizio dell'autorità genitoriale, quest'ultima decisione prevale. In tal modo è possibile che nessuno dei due genitori si autorizzato a trasferire il minore in un altro Stato.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando l'autorità genitoriale è esercitata congiuntamente dai due genitori, i consenso dei due genitori è richiesto per modificare il luogo di residenza del minore.

Quando l'autorità genitoriale è esercitata a titolo esclusivo da uno dei genitori ma con una deroga per talune decisioni come la scelta della residenza del minore è necessario il consenso dell'altro genitore. Tuttavia nei confronti dei terzi di buona fede esiste una presunzione di accordo genitoriale.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In mancanza d'accordo tra i titolari dell'autorità genitoriale relativo al luogo di residenza del minore, compete al tribunale territorialmente competente autorizzare o meno lo spostamento del minore verso un altro Stato.

La giurisdizione competente può essere adita a priori da un genitore che esercita congiuntamente l'autorità genitoriale in previsione di una decisione negativa da parte dell'altro genitore. È possibile anche un ricorso a posteriori e da parte di un genitore che esercita congiuntamente l'autorità genitoriale al fine di contestare una decisione già adottata dall'altro genitore.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Quando l'autorità genitoriale è affidata a un solo genitore, soltanto quest'ultimo può spostare temporaneamente il minore in un altro Stato per le vacanze.

Il genitore che non esercita l'autorità genitoriale nei confronti del minore ma che dispone di un diritto alle relazioni personali potrà portarlo all'estero solo previo accordo scritto preventivo del titolare dell'autorità genitoriale o previa autorizzazione espressa del tribunale competente.

Nel caso di autorità genitoriale congiunta e se la questione relativa all'alloggiamento del minore non è disciplinata da una decisione, ciascuno dei genitori è autorizzato a viaggiare all'estero con il minore. Il luogo di residenza di quest'ultimo non può tuttavia essere modificato.

Infine, quando una decisione giudiziaria regolamenta le modalità di alloggio del minore ogni genitore è autorizzato a viaggiare con il minore esclusivamente durante il periodo in cui gli fornisce alloggio, salvo divieto espresso del tribunale.

In questi due ultimi casi tuttavia può essere opportuno per il genitore che viaggia con il minore munirsi di un'autorizzazione al viaggio, firmata dall'altro genitore, per evitare ogni le difficoltà.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2018

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