Divorzio e separazione legale

Belgio
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Nell’ordinamento belga esistono due forme di divorzio: il divorce pour désunion irrémédiable (divorzio per “carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale”) e il divorce par consentement mutuel (divorzio consensuale).

Il divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale può essere ottenuto in due modi:

  • con una prova del carattere irrimediabile dello scioglimento, che può essere fornita con qualsiasi mezzo legale (articolo 229, paragrafo 1, del codice civile). Lo scioglimento è irrimediabile quando rende impossibile la prosecuzione e la ripresa della vita comune tra i coniugi;
  • per effetto di una separazione di fatto prolungatasi nel tempo. Si ritiene che lo scioglimento sia irrimediabile quando la domanda viene presentata congiuntamente dai coniugi dopo oltre sei mesi di separazione di fatto. Se la separazione di fatto è durata meno di sei mesi e i coniugi desiderano presentare una domanda congiunta di divorzio, lo scioglimento è considerato irrimediabile dopo che i coniugi si sono presentati per la seconda volta in tribunale dopo un periodo di riflessione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare (articolo 229, comma 2, del codice civile). Domanda unilaterale dopo oltre un anno di separazione di fatto: lo scioglimento è considerato irrimediabile quando la domanda è presentata da un solo coniuge dopo oltre un anno di separazione di fatto. Se la separazione di fatto è durata meno di un anno e uno dei coniugi desidera presentare una domanda unilaterale di divorzio, lo scioglimento è considerato irrimediabile dopo che il coniuge richiedente è comparso per la seconda volta in tribunale dopo un periodo di riflessione e ha ribadito la propria volontà di divorziare (articolo 229, paragrafo 3, del codice civile).

Il divorzio consensuale può essere ottenuto solo se i coniugi presentano un accordo preventivo completo che determina tutti gli effetti del divorzio ed entrambi i coniugi continuano ad esprimere la volontà di porre fine all’unione di comune accordo fino al momento della pronuncia del divorzio. L’accordo preventivo completo è costituito da un accordo transattivo che stabilisce ciò che i coniugi hanno convenuto in merito ai loro rispettivi beni (articolo 1287 del codice giudiziario) e da clausole riguardanti il luogo di residenza di ciascun coniuge durante il procedimento, l’autorità genitoriale e la gestione dei beni dei figli comuni e i diritti di relazioni personali durante e dopo il divorzio, il contributo di ciascuno dei coniugi al mantenimento dei figli comuni e l’importo dell’eventuale assegno di mantenimento tra i coniugi durante e dopo il divorzio (articolo 1288 del codice giudiziario).

2 Quali sono le cause del divorzio?

L’ordinamento belga prevede due forme di divorzio: il divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale (articolo 229 del codice civile) e il divorzio consensuale (articolo 230 del codice civile).

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Il divorzio rompe il vincolo matrimoniale futuro; gli ex coniugi cessano in tal modo di essere l’erede l’uno dell’altro e possono anche risposarsi. In Belgio il matrimonio non ha alcun effetto sul cognome dei coniugi; una persona sposata ha tuttavia il diritto di usare il cognome del coniuge. Dopo il divorzio, il cognome dell’ex coniuge non può più essere utilizzato nella vita quotidiana e professionale ad eccezione, in determinate circostanze, del nome commerciale.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

La proprietà comune dei beni viene liquidata. In caso di divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale, salvo diverso accordo, i coniugi perdono tutti i vantaggi che si sono reciprocamente concessi con qualsiasi contratto prematrimoniale e dal momento in cui hanno contratto matrimonio, nonché i vantaggi degli istituti contrattuali. In caso di divorzio consensuale, i coniugi stabiliscono anticipatamente i loro rispettivi diritti mediante un accordo preventivo completo tra di loro (cfr. domanda 1).

3.3 i figli minori dei coniugi?

Lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio non ha alcun effetto sui diritti dei figli nati da tale matrimonio (articolo 304 del codice civile). Una volta che il matrimonio è stato sciolto per divorzio, l’autorità sui figli e l’amministrazione dei loro beni sono esercitate congiuntamente dal padre e dalla madre, o dal coniuge al quale sono affidati, attraverso un accordo approvato tra le parti o mediante decisione del presidente del tribunale con procedimento sommario (articolo 302 del codice civile). Ognuno dei coniugi deve contribuire, in proporzione alle proprie facoltà, alle spese di alloggio, mantenimento, custodia, educazione e formazione dei figli fino alla maggiore età o, se la loro formazione non è ancora terminata, fino alla conclusa di quest’ultima (articolo 203 del codice civile) e deve contribuire con la propria parte alle spese ordinarie e straordinarie derivanti da tale obbligo (articolo 203 bis del codice civile). Tale contributo è di norma erogato sotto forma di assegno alimentare determinato dal giudice o mediante accordo.

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

Divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale: i coniugi possono eventualmente concordare un assegno di mantenimento dopo il divorzio, l’importo dello stesso e le condizioni in base alle quali l’importo concordato può essere rivisto. In assenza di accordo, l’autorità giurisdizionale può, su richiesta del coniuge che ne ha bisogno, ordinare all’altro coniuge il pagamento degli alimenti. Detta autorità può respingere la domanda di assegno se il convenuto prova che il richiedente si è reso colpevole di gravi irregolarità che rendono impossibile la prosecuzione della vita comune. L’assegno di mantenimento non può in alcun caso essere concesso al coniuge che sia stato riconosciuto colpevole di atti di violenza fisica nei confronti dell’altro coniuge. Se la parte convenuta dimostra che lo stato di necessità del richiedente scaturisce da una decisione presa unilateralmente da quest’ultimo, senza essere motivata da esigenze di famiglia, il giudice può esonerare il convenuto dal pagamento degli alimenti o può ridurre l’importo di tale pagamento (articolo 301, paragrafi 1, 2 e 5, del codice civile). L’importo dell’assegno deve coprire perlomeno le esigenze del beneficiario e non può superare un terzo del reddito del coniuge tenuto a effettuare il pagamento. Gli alimenti sono dovuti per un periodo di tempo non superiore alla durata del matrimonio, ma in circostanze eccezionali tale periodo può essere prorogato (articolo 301, paragrafi 3, 4, 6, 8 e 9, del codice civile).

Divorzio consensuale: i coniugi stabiliscono in anticipo i loro rispettivi diritti attraverso l’accordo preventivo completo tra di loro (cfr. domanda 1). Durante e dopo il procedimento di divorzio, possono accordarsi sull’importo di un eventuale assegno di mantenimento, nonché sulla formula di indicizzazione e sulle modalità di revisione dell’importo (articolo 1288, primo comma, punto 4°, del codice giudiziario).

In ogni caso, il giudice può aumentare, ridurre o sopprimere l’assegno di mantenimento se, a seguito di circostanze nuove e indipendenti dalla volontà delle parti, il suo importo non è più adeguato. Solo in caso di divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale il giudice può adeguare l’importo dell’assegno se il divorzio comporta un cambiamento della situazione finanziaria dei coniugi.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

La separazione personale non rompe il legale matrimoniale, ma riduce i diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi: elimina l’obbligo di convivenza e divide il patrimonio.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

I motivi della separazione sono gli stessi del divorzio.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

La separazione personale non rompe il vincolo matrimoniale, ma riduce i diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi. Per quanto riguarda i coniugi stessi, la separazione personale elimina solo l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza reciproca. Permangono gli obblighi di fedeltà e di sostegno materiale (articolo 308 del codice civile). Per quanto riguarda il patrimonio, la separazione personale comporta la divisione dei beni (articolo 311 del codice civile), mentre per quanto riguarda i figli, gli effetti della separazione personale sono gli stessi del divorzio. Il coniuge separato non ha diritto a un assegno di mantenimento, ma può invocare l’obbligo del sostegno materiale (articolo 213 del codice civile).

Gli effetti della separazione personale consensuale sono quelli del divorzio consensuale e sono disciplinati da accordi preliminari, a condizione che il vincolo coniugale non sia sciolto. Permangono anche gli obblighi di fedeltà e di sostegno materiale.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

La nullità del matrimonio costituisce la sanzione civile applicata in caso di matrimonio contratto in violazione delle disposizioni di legge, nonostante i controlli preventivi effettuati dall’ufficiale di stato civile.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Sono di seguito illustrate le cause di nullità assoluta del matrimonio:

  • uno dei coniugi è minorenne e non è stato esonerato dal requisito di età (articolo 144 del codice civile): l’età minima per contrarre matrimonio è 18 anni;
  • l’assenza di consenso (articolo 146 del codice civile);
  • il matrimonio simulato (articolo 146 bis del codice civile): non vi è matrimonio quando da un concorso di circostanze emerge che l’intenzione di almeno uno dei coniugi non era palesemente quella di creare una vita comune duratura, ma solo quella di ottenere un vantaggio in termini di residenza conferito dello status di coniuge;
  • il matrimonio forzato (articolo 146 ter del codice civile): non vi è matrimonio quando il matrimonio è contratto senza il libero consenso di entrambi i coniugi e se il consenso di almeno uno dei due è stato espresso in seguito a violenza o a minaccia.
  • la bigamia (articolo 147 del codice civile);
  • la violazione di un impedimento al matrimonio dovuto a legami di parentela o di affinità, a seguito di una sentenza di condanna del presunto padre biologico al pagamento degli alimenti o per legami di affinità per adozione (articoli da 161 a 164, articoli 341 e 356-1, primo e secondo comma, e articolo 353-13, del codice civile);
  • mancanza di autorità del pubblico ufficiale che ha celebrato il matrimonio (articolo 191 del codice civile) (nullità assoluta facoltativa);
  • il matrimonio clandestino (articolo 191 del codice civile) (nullità assoluta facoltativa).

Le cause di nullità relative del matrimonio sono il vizio di consenso di uno o di entrambi i coniugi oppure l’errore di persona (articoli 180 e 181 del codice civile).

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

La dichiarazione di nullità comporta l’annullamento del matrimonio, sia per il passato che per il futuro, con effetto retroattivo fino alla data del matrimonio. Tutti gli effetti del matrimonio vengono meno. Il matrimonio è ritenuto non essere mai stato celebrato.

Se i coniugi si sono sposati in buona fede, ovvero se non erano a conoscenza di un motivo di annullamento, il giudice può decidere che il matrimonio sia dichiarato nullo solo per quanto riguarda il futuro, conservando gli effetti del passato. Se solo uno dei coniugi si è sposato in buona fede, il matrimonio produce effetti solo a favore di quest’ultimo.

Gli effetti a favore dei figli sono mantenuti, anche se nessuno dei due coniugi si è sposato in buona fede. I figli nati durante il matrimonio o nei 300 giorni dall’annullamento dello stesso continuano a essere considerati figli del marito del matrimonio annullato.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

La legge prevede due forme di mediazione: la mediazione volontaria, in cui le parti si avvalgono dei servizi di un mediatore senza l’intervento del giudice, e la mediazione giudiziaria, nell’ambito di un procedimento giudiziario su proposta delle parti o di un giudice, nel qual caso il procedimento giudiziario è sospeso. La mediazione può essere utilizzata nelle controversie relative alle obbligazioni matrimoniali (articoli 201 e 203 del codice civile), ai diritti e ai doveri dei coniugi (articoli da 221 a 224 del codice civile), agli effetti del divorzio (articoli da 295 a 307 bis del codice civile), all’autorità genitoriale (articoli da 371 a 387 bis del codice civile), al divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale (articolo 229 del codice civile), al divorzio consensuale (articoli da 1254 a 1310 del codice giudiziario) e alla convivenza di fatto. Ciascuna parte è libera di proporre il ricorso alla mediazione (volontaria) (articoli 1730 e seguenti del codice giudiziario). Anche il giudice investito della domanda può ordinare una mediazione (giudiziaria) in qualsiasi fase del procedimento (articoli 1734 e seguenti del codice giudiziario). In entrambi i casi, se le parti raggiungono un accordo di mediazione, quest’ultimo può essere sottoposto al giudice per approvazione. Il giudice può negare l’approvazione dell’accordo solo se quest’ultimo è contrario all’ordine pubblico o agli interessi dei figli minorenni.

La pronuncia del divorzio resta di competenza del giudice.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

L’organo giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di divorzio o di separazione personale per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale o di una richiesta di conversione della separazione personale in divorzio è il tribunale di primo grado dell’ultima residenza coniugale o del domicilio del convenuto (articolo 628, primo comma, punto 1°, del codice giudiziario).

In caso di divorzio consensuale, i coniugi si rivolgono al tribunale di primo grado di loro scelta (articolo 1288 bis, secondo comma, del codice giudiziario).

La domanda di annullamento del matrimonio è presentata al tribunale di primo grado del domicilio del convenuto (articolo 624 del codice giudiziario).

In caso di divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale, la domanda viene presentata: 1º mediante atto di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 229, paragrafo 1, del codice civile; 2º congiuntamente, ai sensi dell’articolo 229, paragrafo 2, del codice civile, mediante domanda - ai sensi degli articoli 1026 e seguenti del codice giudiziario - firmata da ciascuno dei coniugi o almeno da un avvocato o da un notaio (articolo 1254, paragrafo 1, del codice giudiziario); 3º unilateralmente, in base all’articolo 229, paragrafo 3, del codice civile, mediante domanda in contraddittorio ai sensi degli articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice giudiziario. In ogni caso, oltre alle informazioni normalmente richieste, la domanda giudiziale deve contenere necessariamente una descrizione dettagliata dei fatti addotti e l’identità dei figli (articolo 1254, paragrafo 1, del codice giudiziario). Vengono inoltre depositati un estratto del certificato di matrimonio, un estratto del certificato di nascita dei figli e una prova dell’identità e della cittadinanza di ciascun coniuge, a meno che siano iscritti nel registro dell’anagrafe o in quello degli stranieri (articolo 1254, paragrafo 2, del codice giudiziario).

In caso di divorzio consensuale, la domanda è presentata mediante istanza (articolo 1288 bis del codice giudiziario). Oltre ai documenti richiesti nell’ambito di un divorzio per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale, vengono allegati anche gli accordi preliminari stipulati tra le parti e, se del caso, un inventario dei rispettivi beni.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Si applicano le norme del diritto comune. Cfr. la scheda “Aide judiciaire” (Assistenza legale) (link).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Qualsiasi decisione di pronuncia o di rifiuto di una domanda di divorzio/separazione personale per carattere irrimediabile dello scioglimento dell’unione coniugale o di una domanda di annullamento del matrimonio può essere oggetto di ricorso entro un mese dalla notifica della sentenza resa in contumacia o in contraddittorio (articolo 1048, primo comma, e articolo 1051, primo comma, del codice giudiziario).

L’impugnazione di una sentenza di divorzio è ammissibile solo se è basata sul mancato rispetto delle condizioni giuridiche per la concessione del divorzio o sulla riconciliazione dei coniugi. Tale impugnazione può essere presentata dal pubblico ministero entro un mese dalla pronuncia. In tal caso, viene notificata a entrambe le parti. Può essere presentata anche da uno dei coniugi o da entrambi, separatamente o congiuntamente entro un mese dalla pronuncia. In tal caso viene notificata al procuratore del re e, se presentata solo da uno dei due coniugi, anche all’altro coniuge. L’impugnazione basata sulla riconciliazione deve essere presentata in ogni caso congiuntamente dai coniugi entro un mese dalla pronuncia. L’impugnazione è notificata al procuratore del re (articolo 1299 del codice giudiziario). L’impugnazione di una sentenza di rifiuto del divorzio o della separazione personale consensuale è ammissibile solo se presentata da entrambe le parti, separatamente o congiuntamente, entro un mese dalla pronuncia (articolo 1300 del codice giudiziario).

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Dal 1° marzo 2005 si applica il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (di seguito il “regolamento Bruxelles II bis”). Detto regolamento trova applicazione all’interno dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca). Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (articolo 21, punto 1, del regolamento Bruxelles II bis). Non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro (articolo 21, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II bis). La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico; quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti (articolo 22 del regolamento Bruxelles II bis). Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine (articolo 24 del regolamento Bruxelles II bis) e in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito (articolo 26 del regolamento Bruxelles II bis). Inoltre il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge belga non prevede per i medesimi fatti il divorzio (articolo 25 del regolamento Bruxelles II bis). I documenti da presentare per il riconoscimento di una decisione proveniente da un’autorità giurisdizionale straniera sono elencati all’articolo 37 del regolamento Bruxelles II bis.

Qualora non si applichi il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), le decisioni emesse dopo il 1° ottobre 2004 sono soggette alle disposizioni del codice di diritto internazionale privato (in appresso “codice D.I.P.”) (articolo 126, paragrafo 2, del codice D.I.P.). Ai sensi dell’articolo 22 del codice D.I.P., il riconoscimento avviene automaticamente, senza l’avvio di un procedimento giudiziario. Una decisione giudiziaria straniera non è riconosciuta se l’effetto del riconoscimento è palesemente incompatibile con l’ordine pubblico; se i diritti della difesa sono stati violati; se la decisione ottenuta scaturisce da una violazione della legge; se la decisione può ancora essere oggetto di ricorso; se è incompatibile con una decisione emessa in Belgio o con una precedente decisione emessa all’estero che può essere riconosciuta in Belgio; se la domanda è stata presentata all’estero dopo che in Belgio è stata presentata una domanda ancora pendente tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto; se le autorità giurisdizionali belghe erano le uniche competenti a conoscere della domanda; se la competenza dell’autorità giurisdizionale straniera si fondava esclusivamente sulla presenza del convenuto o di beni senza un nesso diretto con la controversia nello Stato di competenza di quest’autorità; se il riconoscimento è subordinato a uno dei motivi di rifiuto elencati in via limitativa nel codice (in materia di diritto della persona e della famiglia, gli unici motivi sono il nome, l’adozione e il ripudio) (articolo 25, paragrafo 1, del codice D.I.P.). In nessun caso la decisione giudiziaria può essere oggetto di una revisione di merito in sede di esame (articolo 25, paragrafo 2, del codice D.I.P.). I documenti da produrre per il riconoscimento di una decisione giudiziaria straniera sono elencati all’articolo 24 del codice D.I.P.).

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Sia il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) che il codice di diritto internazionale privato si basano sul principio fondamentale di concedere il riconoscimento automatico senza la necessità di avviare un procedimento. Tuttavia, se il riconoscimento è basato sul regolamento Bruxelles II bis, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta (articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis). Se non si applica il regolamento Bruxelles II bis, qualsiasi persona interessata, o il pubblico ministero, può - conformemente al procedimento di cui all’articolo 23 del codice D.I.P. - chiedere che la decisione sia riconosciuta, in tutto o in parte, o che non possa esserlo (articolo 22, paragrafo 2, del codice D.I.P.).

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

L’articolo 55, paragrafo 1, del codice D.I.P. contiene la norma sulla scelta della legge applicabile ai divorzi e alle separazioni personali aventi carattere internazionale. Il divorzio e la separazione personale sono disciplinati:

1° dal diritto dello Stato nel territorio del quale entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della presentazione della domanda;

2° in mancanza di residenza abituale nel territorio di uno stesso Stato, dal diritto dello Stato nel cui territorio si trovava l’ultima residenza abituale comune dei coniugi, quando uno di essi ha la residenza abituale nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della domanda;

3° in assenza di residenza abituale di uno dei coniugi nel territorio dello Stato in cui si trovava l’ultima residenza abituale comune, dal diritto dello Stato di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza al momento della presentazione della domanda;

4° negli altri casi, dal diritto belga.

La nozione di “residenza abituale” è definita all’articolo 4, paragrafo 2, del codice D.I.P. La “residenza abituale comune” non si riferisce necessariamente a una residenza allo stesso indirizzo o nello stesso comune, ma a una residenza nello stesso Paese. È esclusa l’applicazione del diritto di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del codice D.I.P. nella misura in cui tale diritto ignora l’istituto del divorzio. In tal caso si applica il diritto designato in base al criterio stabilito in subordine dal paragrafo 1 (articolo 55, paragrafo 3, del codice D.I.P.).

I coniugi hanno inoltre una limitata possibilità di scegliere il diritto applicabile al divorzio o alla separazione personale, ovvero il diritto dello Stato di cui entrambi hanno la cittadinanza al momento della presentazione della domanda oppure il diritto belga (articolo 55, paragrafo 2, del codice D.I.P.). Tale scelta può essere espressa al massimo al momento della prima comparizione dinanzi al giudice adito della domanda di divorzio o di separazione personale.

Il diritto applicabile di cui all’articolo 55 del codice D.I.P. determina le norme relative all’ammissibilità della separazione personale, alle cause e condizioni del divorzio o della separazione personale o, in caso di domanda congiunta, alle condizioni del consenso, compresa la relativa modalità di espressione, all’obbligo di un accordo tra i coniugi su misure riguardanti la persona, gli alimenti e i beni dei coniugi e dei figli di cui hanno l’affidamento, nonché allo scioglimento del vincolo matrimoniale o, in caso di separazione, al grado di allentamento di tale vincolo (articolo 56 del codice D.I.P.).

 

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

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