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Quale normativa nazionale si applica?

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La maggior parte delle norme in materia di conflitto di legge sono contenute nel titolo preliminare del Codice Civile (articoli 9-12). Esistono anche disposizioni normative applicabili in alcune leggi speciali, come, ad esempio, la legge sull'adozione internazionale.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, in Spagna sono attualmente in vigore i seguenti regolamenti dell'UE:

- regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza;

- regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);

- regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II);

- regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III);

- regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

- regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Applicabile dal 16 febbraio 2019.

La Spagna è altresì uno Stato contraente di numerose convenzioni in materia di conflitto di leggi. Le principali convenzioni multilaterali in questo senso sono:

- convenzione relativa alla legge applicabile ai cognomi e nomi, Monaco di Baviera, 5 settembre 1980;

- convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, L'Aia, 19.10.1996;

- protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, L'Aia, 23 novembre 2007;

- convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, L'Aia, 5 ottobre 1961;

- convenzione sulla legge applicabile in materia d'incidenti della circolazione stradale, L'Aia, 4.5.1971;

- convenzione sulla legislazione applicabile alla responsabilità per i prodotti, L'Aia, 2 ottobre 1973.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Per quanto riguarda la legge applicabile, è attualmente in vigore la Convenzione tra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell'Uruguay sui conflitti di legge in materia di mantenimento dei minori e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e delle disposizioni giudiziarie in materia di mantenimento, Montevideo, 4 novembre 1987.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12, sesto comma, del codice civile stabilisce che "i giudici e le autorità applicano d'ufficio le norme sul conflitto di legge del diritto spagnolo".

2.2 Rinvio

L'articolo 12, secondo comma, del codice civile dispone che il rinvio al diritto straniero si intende fatto alla sua legge materiale, senza tener conto del rinvio che le sue norme sul conflitto potrebbero fare a un'altra legge diversa da quella spagnola. Questo presuppone l'accettazione solo del rinvio di primo grado.

Il rinvio di secondo grado non è ammesso, tranne nel caso di cambiali tratte, assegni, pagherò cambiari, con riferimento alla capacità di assumere tali obbligazioni.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di rinvio.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Il diritto spagnolo non prevede una norma generale che risolva i casi di conflitto mobile, vale a dire di modifica delle circostanze utilizzate dalla norma sul conflitto di leggi come criterio di collegamento. L'articolo 9, primo comma, del codice civile, in relazione alla maggiore età, stabilisce che un cambiamento del criterio di collegamento non ha effetti su una maggiore età già acquisita. Il criterio impiegato è di riferirsi alla legge applicabile nel momento in cui è sorta la fattispecie giuridica, anche laddove il criterio di collegamento sia successivamente cambiato.

In caso di applicabilità di un regolamento dell'UE o di una Convenzione internazionale, valgono le regole speciali di questi strumenti in materia di conflitto mobile.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

L'articolo 12, terzo comma, del codice civile stabilisce che in nessun caso si applicherà la legge straniera, se contraria all'ordine pubblico. Secondo tale disposizione non si applica la legge straniera che conduca a un risultato manifestamente contrario ai principi fondamentali del diritto spagnolo. I principi costituzionalmente riconosciuti sono considerati fondamentali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Il contenuto e la validità del diritto straniero devono essere provati dalle parti e il giudice può avvalersi di tutti i metodi di ricerca che ritenga necessari a tal fine. Si tratta di un sistema misto, che combina il principio della presentazione delle memorie e l'esame solo su istanza della parte con la possibilità per l'autorità giudiziaria di cooperare nell'esecuzione dei controlli.  Se eccezionalmente il contenuto del diritto straniero non può essere comprovato, si applicherà il diritto spagnolo.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La questione della determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è disciplinata, in termini generali, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Roma I). I casi in cui il regolamento Roma I non è applicabile si risolvono conformemente a quanto previsto all'articolo 10, quinto comma, del Codice Civile.    Quest'ultimo si basa sul riconoscimento della libertà di scelta, a condizione che la legge applicabile sia espressamente scelta e che questa legge abbia un qualsivoglia collegamento con la materia in questione. In caso contrario, si applica la legge nazionale comune alle parti; in mancanza di questa, quella del paese della loro residenza abituale comune e, in ultima istanza, la legge del luogo in cui è stato concluso il contratto.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Questa materia è disciplinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 (Roma II).   In materia di incidenti stradali e responsabilità del produttore, vengono applicate le norme sul conflitto contenute, rispettivamente, nelle Convenzioni dell'Aia del 1971 e del 1973.

Le questioni non incluse in nessuna delle disposizioni di cui sopra sono a norma dell'articolo 10, nono comma, del codice civile, secondo il quale i casi di responsabilità extracontrattuale sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si è verificato l'evento da cui derivano. La gestione di affari altrui senza mandato è disciplinata dalla legge del luogo nel quale il gestore pone in essere l'attività principale, mentre il caso di arricchimento senza causa è disciplinato dalla legge ai sensi della quale si è prodotto il trasferimento del valore patrimoniale a favore dell'arricchito.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

L'articolo 9 del codice civile stabilisce che la legge applicabile in queste questioni è determinata dalla nazionalità delle persone fisiche. Esistono disposizioni riguardanti i casi di nazionalità doppia e indeterminata. La doppia nazionalità è stabilità sulla base del fatto che si tratti di doppia nazionalità secondo il diritto spagnolo oppure di doppia nazionalità non prevista dallo stesso. Con Cile, Perù, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Repubblica Dominicana, Argentina e Colombia esistono trattati sulla doppia nazionalità. In questi casi si applicano le disposizioni dei trattati internazionali; se questi non statuiscono in materia, si preferisce la nazionalità corrispondente all'ultima residenza abituale e, in mancanza di questa, l'ultima acquisita.  Se la doppia nazionalità non è prevista dalle leggi spagnole e una delle nazionalità dell'interessato è quella spagnola, questa ha la precedenza, anche se deve essere tenuto in considerazione il principio di non discriminazione per ragioni di nazionalità laddove entrambe le nazionalità siano di paesi dell'UE. Nei confronti di coloro che hanno una nazionalità indeterminata, la legge personale è quella del luogo di residenza abituale. Nel caso degli apolidi si applica l'articolo 12 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 ai sensi della quale la legge applicabile è quella del paese del domicilio dell'apolide o, in difetto, quella del suo paese di residenza.

La legge applicabile al nome delle persone fisiche è disciplinata dall'Accordo di Monaco del 1980. I nomi e cognomi di una persona fisica sono determinati dalla legge dello Stato di cui la persona in questione è cittadino.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

L'articolo 9, quarto comma, del codice civile stabilisce che la legge applicabile per la determinazione della filiazione biologica è quella della residenza abituale del figlio al momento della costituzione del rapporto di filiazione. In assenza di una residenza abituale del figlio, o se questa legge non permette di stabilire la filiazione, sarà applicata la legge nazionale del figlio in quel momento. Se questa legge non consente di stabilire la filiazione o se il figlio non ha una nazionalità, si applicheranno le norme di diritto sostanziale spagnolo.

La legge applicabile alle adozioni è disciplinata in una norma speciale, la legge 54/2007 sulle adozioni internazionali. Conformemente all'articolo 18 di questa legge, la costituzione di un'adozione da parte dell'autorità competente spagnola sarà disciplinata dalle norme di diritto sostanziale spagnolo quando l'adottando ha la sua residenza abituale in Spagna al momento dell'adozione oppure se è stato o sarà trasferito in Spagna allo scopo di stabilirvi la residenza.

La legge applicabile al contenuto della filiazione, sia essa biologica o per adozione, e all'esercizio della responsabilità genitoriale sarà determinata in conformità con la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996. L'articolo 17 della Convenzione stabilisce che l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Esistono norme per la celebrazione di un matrimonio e per i relativi effetti. Per quanto riguarda la forma della celebrazione, il codice civile dispone che nel territorio spagnolo o al di fuori di esso si possa contrarre matrimonio: 1) dinanzi al giudice, sindaco o funzionario indicato dal codice civile; 2) con il rito religioso previsto dalla legge. Parimenti si stabilisce che gli spagnoli possono contrarre matrimonio al di fuori del territorio spagnolo conformemente alla forma stabilita dalla legge del luogo di celebrazione. Se entrambi i nubendi sono stranieri, il matrimonio può essere celebrato in Spagna conformemente alla forma prescritta per gli spagnoli o alle disposizioni della legge personale a cui sono soggetti i nubendi. La capacità nuziale e il consenso sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascuno dei nubendi (articolo 9, primo comma, del codice civile).

Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del codice civile, gli effetti del matrimonio sono definiti dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della celebrazione. In mancanza di una legge nazionale comune, sono definiti dalla legge personale o dalla legge della residenza abituale di uno dei nubendi, da essi scelta in un documento autentico prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale scelta si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione e, in caso di mancanza di tale residenza, la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.

La separazione personale e il divorzio sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1259/2010, che stabilisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III). L'articolo 107, primo comma, del codice civile stabilisce che l'annullamento del matrimonio è disciplinato dalla legge applicabile alla sua celebrazione.

Per quanto attiene alle coppie di fatto non esiste una norma di diritto internazionale privato spagnolo (il che implica, in linea di principio il ricorso all'analogia).

Le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

La norma che disciplina gli effetti del matrimonio (articolo 9, secondo comma, del codice civile) include sia gli effetti personali che quelli patrimoniali. Si applica pertanto la legge personale comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio; in assenza di essa, la legge personale o la legge della residenza abituale di una delle parti, scelta da entrambi gli interessati in un documento autentico posto in essere prima della celebrazione del matrimonio; in assenza di questa scelta, si applica la legge della residenza abituale comune immediatamente successiva alla celebrazione del matrimonio e, in difetto, la legge del luogo in cui ha avuto luogo il matrimonio stesso.

I patti o accordi che istituiscono, modificano o sostituiscono il regime economico matrimoniale sono validi se conformi alla legge che disciplina gli effetti del matrimonio, a quella sulla cittadinanza o sulla residenza abituale delle parti al tempo della loro conclusione (articolo 9, terzo comma, del codice civile).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La Spagna applica le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. In base a tale regolamento, è applicabile la legge della residenza abituale del defunto al momento della morte, a meno che quest'ultimo non abbia scelto come legge applicabile quella corrispondente alla sua nazionalità.

Per quanto concerne la forma del testamento, si applica la Convenzione dell'Aia del 1961.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai sensi dell'articolo 101, primo comma, del codice civile, il possesso, la proprietà e gli altri diritti sui beni immobili e la loro pubblicità sono disciplinati dalla legge del luogo in cui questi si trovano; tale legge si applica anche ai beni mobili. Agli effetti della costituzione o della cessione di diritti su beni in transito, questi ultimi si considerano situati nel luogo di spedizione, salvo che il mittente e il destinatario abbiano convenuto espressamente o tacitamente che essi si considerano situati nel luogo di destinazione. Le navi, gli aeromobili e i mezzi di trasporto su ferrovia, così come tutti i diritti che si costituiscano sopra essi, resteranno sottoposti alla legge del paese di cui battono bandiera, in cui sono immatricolati o registrati. I veicoli a motore e gli altri mezzi di trasporto su strada sono soggetti alla legge del luogo dove essi si trovano. L'emissione di titoli di credito è soggetta alla legge del luogo in cui il titolo è prodotto.

3.9 Insolvenza

I casi non rientranti nel regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza sono disciplinati dalla legge fallimentare n. 22/2003 del 9 luglio 2003. L'articolo 200 di tale legge stabilisce che, come norma generale, le procedure di insolvenza in Spagna e i relativi effetti nonché le modalità di svolgimento e conclusione di queste procedure, sono disciplinate dalla legge spagnola (legge n. 22/2003 del 9 luglio, modificata dalla legge n. 9/2015, sulle misure urgenti in materia fallimentare, Gazzetta ufficiale spagnola del 26 maggio 2015). La legge fallimentare contiene altresì disposizioni di diritto internazionale privato che determinano la legge applicabile ai diversi rapporti giuridici interessati dalla procedura.

Ultimo aggiornamento: 08/12/2020

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