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Divorzio e separazione legale

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, per ottenere il divorzio in Spagna non è più richiesta la preliminare separazione legale né la sussistenza dei motivi di divorzio previsti dalla legge. Si può presentare la domanda di divorzio direttamente all'autorità giudiziaria (è necessario ottenere una sentenza definitiva).

Il procedimento di divorzio può essere avviato da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un coniuge con il consenso dell'altro. Affinché sia pronunciato il divorzio, è sufficiente che sussistano le condizioni e le circostanze seguenti:

  1. devono essere trascorsi tre mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
  2. devono essere trascorsi tre mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da uno solo dei coniugi;
  3. nessun lasso di tempo è richiesto se si accerta la presenza di un rischio per la vita, l'integrità fisica, la libertà, l'integrità morale, la libertà e l'integrità sessuale del coniuge richiedente ovvero dei figli di entrambi i coniugi o di uno qualsiasi dei membri della coppia.

È quindi sufficiente che uno dei coniugi non desideri il proseguimento del matrimonio perché possa chiedere e ottenere il divorzio, senza che il convenuto possa opporsi per motivi concreti, purché siano trascorsi tre mesi dalle nozze e, nel terzo caso, senza nemmeno attendere che sia trascorso detto periodo.

In alternativa al divorzio, i coniugi possono optare per la separazione legale, per la quale sono previste le medesime condizioni, benché con la separazione continui a persistere il vincolo coniugale: infatti, con la separazione cessa la convivenza, ma il matrimonio non è sciolto come avviene invece con la sentenza di divorzio.

Come si è indicato in precedenza, il divorzio (al pari della separazione legale) può essere chiesto:

  • da un solo coniuge;
  • da entrambi i coniugi con domanda congiunta o da uno di essi con il consenso dell'altro.

Nel primo caso, la domanda di separazione o di divorzio va corredata da una proposta relativa alle misure atte a regolare gli effetti derivanti dal divorzio o dalla separazione. Tale proposta viene discussa nel corso del procedimento. In caso di disaccordo tra i coniugi, decide l'autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, i coniugi presentano un accordo transattivo (convenio regulador), che comprende gli accordi raggiunti in merito alle misure da adottare riguardo all'abitazione familiare, al mantenimento dei figli, alla divisione dei beni comuni e alle eventuali obbligazioni alimentari tra coniugi.Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale e il giudice decide se sono coinvolti figli minori non emancipati. In mancanza di figli minori la domanda può essere presentata: dinanzi al tribunale, nonostante la decisione spetti al cancelliere (Letrado de la Administración de Justicia), o dinanzi al notaio con la stipula di un atto notarile.

Le disposizioni in materia di separazione e di divorzio sono pienamente applicabili a tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso: infatti, a norma della legge n. 13/2005 uomini e donne hanno diritto a contrarre matrimonio e il matrimonio è soggetto alle medesime condizioni e ha i medesimi effetti nel caso che i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso diverso.

2 Quali sono le cause del divorzio?

Dopo la riforma introdotta dalla legge 15/2005, in Spagna non è necessario addurre motivi per ottenere il divorzio, poiché il proseguimento del vincolo matrimoniale è manifestazione della libera volontà dei coniugi.

L'unica condizione da rispettare è attendere che sia trascorso il lasso minimo di tempo previsto dalla legge (salvo in determinati casi), prima di chiedere il divorzio. Come si è già detto, il periodo da rispettare è il seguente:

  1. tre mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
  2. tre mesi dalla data delle nozze, se il divorzio è chiesto da un solo coniuge;
  3. nessun lasso di tempo è richiesto se si accerta la presenza di un rischio per la vita, l'integrità fisica, la libertà, l'integrità morale, la libertà e l'integrità sessuale del coniuge richiedente ovvero dei figli di entrambi i coniugi o di uno qualsiasi dei membri della coppia.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

La prima conseguenza del divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Cessa quindi l'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca da esso derivante, e le parti sono libere di contrarre un nuovo matrimonio.

La legge spagnola non richiede alla moglie di assumere il cognome del marito al momento del matrimonio, come invece avviene in altri paesi.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

Il divorzio comporta lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e la liquidazione degli averi comuni eventualmente acquisiti. Si procede quindi alla ripartizione dei beni comuni, che è determinata dal regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio.

3.3 i figli minori dei coniugi?

La sentenza di divorzio non altera i rapporti tra i genitori e i figli avuti in comune, tranne per quanto riguarda l'affidamento. Su di esso deve pronunciarsi il giudice che dichiara il divorzio, il quale può disporre l'affidamento esclusivo a uno dei genitori, prevedendo un regime di visite a favore dell'altro, oppure l'affidamento congiunto.

L'affidamento congiunto presuppone, di norma, l'accordo dei genitori (espresso nella proposta iniziale nell'ambito dell'accordo transattivo o nel corso del procedimento), che deve essere omologato dal giudice. In mancanza di accordo tra i genitori, su richiesta di una delle parti e previo parere favorevole del pubblico ministero (Ministerio Fiscal), il giudice può decidere l'affidamento congiunto, in considerazione di una sufficiente protezione dell'interesse superiore del minore. In alcune comunità autonome spagnole si applica in via prioritaria il regime di affidamento congiunto, il che prevede che si applichi subito tale sistema e si valuti successivamente l'esistenza di condizioni che ne impediscano l'applicazione (ad esempio in Aragona, nei Paesi Baschi e, in certa misura, in Catalogna). Analogamente, sempre nell'interesse superiore del minore, si potrà stabilire l'affidamento esclusivo a uno dei genitori o decidere persino sistemi misti o ibridi (minori in affidamento a genitori diversi o alcuni in affidamento esclusivo mentre altri in affidamento congiunto).

In linea di principio il divorzio non esime i genitori dagli obblighi nei confronti dei figli e, quindi, entrambi devono contribuire al loro mantenimento, esercitando congiuntamente la potestà genitoriale.

Ciò presuppone in generale che il coniuge non affidatario debba corrispondere gli alimenti al coniuge affidatario fino a quando i figli siano economicamente indipendenti o non abbiano raggiunto l'indipendenza economica per motivi loro imputabili. In linea generale, l'affidamento congiunto prevede che ciascun genitore si faccia carico delle spese ordinarie dei minori per il periodo durante il quale questi vivono presso di lui (abbigliamento, vitto o alloggio), mentre le spese rimanenti sono coperte da versamenti mensili che ciascun genitore effettua su un conto comune. Ciononostante, tenuto conto delle differenze di mezzi finanziari tra i genitori, niente vieta che uno dei genitori versi una somma all'altro al fine di provvedere alle spese dei minori quando si trovano presso di lui.

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

Il divorzio sopprime l'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca, il che implica che nessuno dei coniugi è più tenuto a mantenere l'altro. Nondimeno, se il divorzio comporta per uno dei coniugi, rispetto alla situazione dell'altro, uno squilibrio economico tale da determinarne l'impoverimento rispetto alla situazione anteriore allo scioglimento del matrimonio, il coniuge leso ha diritto alla corresponsione degli alimenti da parte dell'altro coniuge per correggere tale squilibrio.

Alcune province applicano disposizioni speciali al riguardo.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

La separazione legale implica l'interruzione della vita in comune dei coniugi, vale a dire la cessazione dell'obbligo di convivenza nonostante il persistere del vincolo matrimoniale, senza pregiudicare l'eventuale corresponsione degli alimenti ritenuta necessaria per correggere uno squilibrio. Viene meno anche la possibilità che entrambi i coniugi avevano di utilizzare i beni dell'altro per far fronte alle spese comuni. Analogamente la separazione legale (come anche la separazione di fatto) pone termine anche alla presunzione di paternità dei figli concepiti in costanza di matrimonio, secondo cui si ritengono "figli del congiunto" i figli nati fino a 300 giorni dopo la separazione.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

Come per il divorzio, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, per ottenere la separazione legale in Spagna non è necessario addurre motivi, poiché il proseguimento del vincolo matrimoniale è manifestazione della libera volontà dei coniugi.

L'unica condizione da rispettare, prima di chiedere la separazione, è attendere che sia trascorso il lasso minimo di tempo previsto dalla legge (salvo in determinati casi). Come si è già detto, il periodo da rispettare è il seguente:

  1. tre mesi dalla data delle nozze, se la separazione è chiesta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
  2. tre mesi dalla data delle nozze se la separazione è chiesta da un solo coniuge;
  3. non è necessario attendere che sia trascorso un lasso di tempo dopo la data delle nozze se si accerta la presenza di un rischio per la vita, l'integrità fisica, la libertà, l'integrità morale, la libertà e l'integrità sessuale del coniuge richiedente ovvero dei figli di entrambi i coniugi o di uno qualsiasi dei membri della coppia.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

Le conseguenze giuridiche della separazione sono le medesime del divorzio, con l'unica differenza che il vincolo matrimoniale non è sciolto. È quindi possibile una riconciliazione col ripristino completo del regime matrimoniale senza che i coniugi debbano contrarre tra loro un nuovo matrimonio; per produrre effetti giuridici, la riconciliazione deve essere notificata al giudice. Infine, in caso di regime patrimoniale che preveda la proprietà comune tra i coniugi (come la comunione dei beni), la separazione comporta la dissoluzione della proprietà comune e la sua sostituzione con il regime di separazione dei beni.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

L'annullamento del matrimonio (applicabile a tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso) implica una dichiarazione giudiziale secondo la quale il matrimonio contratto è affetto da vizi che lo privano della sua validità fin dall'inizio. Pertanto, tale dichiarazione indica che il matrimonio non è mai esistito e non ha mai prodotto effetti giuridici. I coniugi recuperano il loro stato civile di persone singole.

L'annullamento comporta lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale dei coniugi nonché la cessazione dell'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca.

Contrariamente a quanto accade nei casi di separazione legale e divorzio, l'inesistenza del matrimonio implica che non può essere concessa un'indennità compensativa, poiché tale prestazione presuppone l'esistenza di un matrimonio valido. A tale situazione si pone rimedio mediante la possibilità di concedere un indennizzo al coniuge che ha agito in buona fede, se l'altro coniuge ha contratto il matrimonio in malafede.

Gli effetti giuridici sorti prima della sentenza di annullamento del matrimonio continuano ad applicarsi ai figli. Tali effetti sono quindi i medesimi della separazione legale e del divorzio.

Oltre alla richiesta di annullamento effettuata presso il tribunale civile, in Spagna devono essere riconosciuti anche gli effetti civili delle decisioni emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità dei matrimoni canonici o le decisioni pontificie sui matrimoni conclusi e non consumati che necessitano di una procedura di convalida (simile a una procedura di exequatur) esaminata dal tribunale di primo grado (nelle sedi in cui sono presenti, i giudici specializzati in diritto di famiglia). Tale riconoscimento si fonda sull'accordo del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sulle questioni giuridiche.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

I motivi di annullamento del matrimonio sono i seguenti:

1. la mancanza di consenso di uno dei coniugi;

2. la celebrazione del matrimonio nonostante l'esistenza di un impedimento, quale:

1. il fatto che uno dei contraenti fosse un minore non emancipato, a meno che non avesse più di 14 anni e avesse ottenuto dispensa giudiziaria (impedimento d'età);

2. il fatto che uno dei coniugi fosse già legato da vincolo matrimoniale al momento di contrarre il matrimonio in questione (bigamia);

3. il fatto che i contraenti siano ascendenti o discendenti tra loro o uno di essi sia figlio adottivo dell'altro (impedimento di parentela);

4. il fatto che i contraenti siano parenti fino al terzo grado - zio/zia con nipote - a meno che non abbiano ottenuto dispensa giudiziaria (vincolo di parentela);

3. la condanna di uno dei coniugi come autore o complice dell'omicidio dell'altro, tranne nel caso che ottenga una dispensa del ministero della Giustizia;

4. la celebrazione del matrimonio senza l'intervento del giudice, del sindaco o di un altro funzionario dinnanzi al quale si doveva celebrare o senza la presenza di testimoni. Tuttavia, la validità del matrimonio non viene compromessa dall'incompetenza o dalla mancanza di nomina legittima della persona che l'ha celebrato, a condizione che questa abbia esercitato tale funzione pubblicamente e che almeno uno dei coniugi abbia agito in buona fede;

5. l'errore di uno dei coniugi, nel contrarre il matrimonio, sull'identità dell'altro o sulle sue qualità personali che sono state determinanti per la prestazione del consenso al matrimonio;

6. la coazione o grave intimidazione esercitata su uno dei coniugi perché contraesse il matrimonio.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

L'annullamento determina l'invalidità del matrimonio ex tunc. I coniugi recuperano il loro stato civile di persone singole.

Nondimeno, per quanto riguarda i figli e il coniuge o i coniugi che abbiano agito in buona fede, restano validi gli effetti sorti durante il matrimonio nullo dalla sua celebrazione fino alla dichiarazione di nullità.

Quando viene liquidato il regime patrimoniale del matrimonio annullato, il coniuge che ha agito in malafede non ha diritto a ricevere una parte degli averi del coniuge in buona fede.

D'altra parte, se vi è stata convivenza, il coniuge in buona fede può ottenere un indennizzo che compensi lo squilibrio economico eventualmente prodotto dalla dichiarazione di nullità.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

In Spagna, la mediazione familiare è regolata a livello nazionale, mediante la legge sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha recepito nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. I principi generali che disciplinano la mediazione sono: il carattere facoltativo e la libera scelta, l'imparzialità, la neutralità e la riservatezza. A fianco di tali principi esistono regole e orientamenti intesi a guidare le azioni delle parti nelle procedure di mediazione, come la buona fede, il rispetto reciproco e il dovere di cooperazione e sostegno nei confronti del mediatore.

La suddetta legge n. 5/2012 disciplina le procedure di "mediazione nelle controversie transfrontaliere", ossia nei casi in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato diverso da quello in cui abitano le altre parti interessate, qualora siano d'accordo sul ricorso alla mediazione o laddove la mediazione sia obbligatoria ai sensi della legge applicabile. Tale mezzo viene altresì utilizzato per i conflitti previsti o risolti attraverso un accordo di mediazione, a prescindere dal luogo in cui è stato stipulato l'accordo, ove, a seguito di un cambio di residenza di una delle parti, si intenda dare esecuzione all'accordo o ad alcuna delle sue conseguenze nel territorio di un altro Stato. Nelle controversie transfrontaliere tra parti che risiedono in diversi Stati membri dell'Unione europea, il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I). Nell'ordinamento spagnolo la mediazione familiare è considerata un mezzo alternativo rispetto alla risoluzione puramente giudiziale delle controversie familiari.

Molte comunità autonome hanno approvato, attraverso i rispettivi parlamenti, leggi sulla mediazione familiare, in generale - con alcune eccezioni - quale mezzo promosso dagli organismi di assistenza sociale:

Andalusia, legge 27 febbraio 2009, n. 1, sulla mediazione familiare in Andalusia; Aragona, legge 24 marzo 2011, n. 9, sulla mediazione familiare in Aragona; Asturie, legge 23 marzo 2007, n. 3, sulla mediazione familiare; Isole Canarie, legge 8 aprile 2003 n. 15 sulla mediazione familiare; Cantabria, legge 28 marzo 2011 n. 1, sulla mediazione nella Comunità autonoma di Cantabria; Castiglia-La mancia, legge 24 maggio 2005 n. 4, sui servizi sociali specializzati in mediazione familiare; Castiglia Leon, legge 6 aprile 2006 n. 1, sulla mediazione familiare in Castiglia Leon; Catalogna (la mediazione ha assunto particolare importanza in questa comunità autonoma, che ha sviluppato la propria competenza legislativa in tale area, prevedendo, all'articolo 233, sesto comma, del codice civile della Catalogna che l'autorità giudiziaria può invitare i coniugi a partecipare a un incontro di informazione sulla mediazione, ove ritenga, alla luce delle circostanze del caso di specie, che sia ancora possibile trovare un accordo); Valenza, legge 26 novembre 2001 n. 7, che disciplina la mediazione familiare nella Comunità Valenziana; Galizia, legge 31 maggio 2001, n. 4, sulla mediazione familiare; Isole Baleari, legge 9 dicembre 2010 n. 14, sulla mediazione familiare nelle Isole Baleari; Madrid, legge 21 febbraio 2017, n. 1, sulla mediazione familiare a Madrid; infine, Paesi Baschi, legge 8 febbraio 2008 n. 1 sulla mediazione familiare.

Sul piano nazionale, la legge 8 luglio 2005 n. 15, che ha modificato il codice civile e la legge sul procedimento civile per quanto riguarda la separazione e il divorzio, ha introdotto una nuova disposizione all'articolo 770 della legge stessa, che disciplina i procedimenti in materia di separazione e divorzio (tranne nel caso della separazione o del divorzio "per mutuo consenso") e di annullamento del matrimonio, secondo cui le parti possono, di comune accordo, chiedere una sospensione del procedimento, alle condizioni generali stabilite per il procedimento civile di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge sul procedimento civile, per sottoporlo a una procedura di mediazione.

I procedimenti che riguardano i matrimoni transfrontalieri sono soggetti all'applicazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) 2201/2003 (Bruxelles II bis), a norma del quale, su richiesta di un'autorità centrale o del titolare della responsabilità genitoriale, le autorità centrali cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del regolamento. A tal fine esse provvedono, tra l'altro, a promuovere gli accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale ricorrendo alla mediazione o ad altri mezzi.

La mediazione è possibile nei casi di sottrazione di minore, sebbene in tal caso la durata del procedimento deve essere la più breve possibile, svolgendosi nel minor numero possibile di udienze, affinché in nessun caso la sospensione del procedimento per mediazione possa superare il termine previsto dalla legge per decidere in merito alla sottrazione. In caso di raggiungimento di un accordo (che può estendersi ad altre materie), questo deve essere approvato dal giudice tenendo conto della normativa vigente e dell'interesse del minore. poiché la competenza per sottrazione di minore è distinta dai procedimenti in materia di diritto di famiglia (per la sottrazione sono competenti solo i tribunali del capoluogo di provincia, mentre le questioni di famiglia sono competenti tutti i tribunali, indipendentemente dalla ripartizione giudiziaria), è possibile che, se l'accordo si estende ad altre materie, l'approvazione possa spettare a diversi giudici (quello per la sottrazione al tribunale del capoluogo di provincia e quello di famiglia per le altre questioni, secondo la competenza).

Nei procedimenti civili relativi al diritto di famiglia, che rientrano nelle competenze dei giudici che trattano dei casi di violenza contro le donne (Juzgado de Violencia sobre la Mujer), la mediazione è vietata.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

a) A quale autorità va presentata la domanda

Una volta stabilita la competenza internazionale dei giudici spagnoli a trattare il caso (stabilita dal regolamento n. 2101/2003 - nullità, separazione, divorzio e responsabilità genitoriale, dal regolamento 4/2009 - alimenti, a decorrere dal 29.1.2019, dal regolamento (UE) n. 2016/1103 relativo ai regimi patrimoniali tra i coniugi e l'articolo 22 quater della legge organica relativa al potere giudiziario), per i casi non previsti dai regolamenti o che rimandano a norme di diritto nazionale, sul territorio spagnolo, la domanda di divorzio, separazione o annullamento deve essere presentata al tribunale di primo grado (Juzgado de Primera Istancia) (tranne laddove si decida di ricorrere a un notaio, in caso di separazione o divorzio consensuale senza figli minori). In alcuni distretti giudiziari operano tribunali di primo grado specializzati in diritto di famiglia. Si tratta in particolare del tribunale di primo grado:

  • della località in cui si trova il domicilio coniugale;
  • se i coniugi risiedono in circoscrizioni giudiziarie diverse, la domanda può essere presentata, a discrezione dell'attore, al tribunale:
    • della località dell'ultimo domicilio coniugale;
    • della località di residenza del convenuto; oppure
    • se il convenuto non ha domicilio né residenza fissi, può essere chiamato a comparire dinanzi al tribunale della località in cui si trova o a quello dell'ultima località di residenza, a discrezione dell'attore.
  • In mancanza di tutti i suddetti criteri, la domanda dovrà essere presentata al giudice di primo grado (Juez de Primera Instancia) della località in cui è domiciliato l'attore;
  • se la domanda di divorzio o di separazione è presentata congiuntamente, i coniugi possono presentarla al giudice:
    • della località dell'ultimo domicilio comune o
    • della località in cui è domiciliato uno degli attori.
  • L'adozione di misure provvisorie preliminari può essere chiesta al giudice di primo grado della località in cui è domiciliato l'attore.

Ulteriori informazioni sulle istituzioni giudiziarie spagnole sono reperibili sul sito internet

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-partidos

Laddove si decida di ricorrere a un notaio (alternativa da privilegiarsi quando le parti non hanno figli minori non emancipati, sebbene in questo caso sia il cancelliere, e non il giudice, a emettere la decisione), l'atto notarile corrispondente deve essere redatto dal notaio dell'ultimo domicilio comune o da quello della residenza o del domicilio abituale di uno degli attori.

b) Formalità e documenti

Quando si ricorre al tribunale, la domanda di annullamento del matrimonio, separazione legale o divorzio deve essere presentata per iscritto, con la firma dell'avvocato che assiste l'attore e del procuratore che lo rappresenta. I coniugi possono avvalersi dei servizi di tali professionisti in comune se presentano congiuntamente la domanda di separazione o divorzio consensuale.

Alla domanda di separazione, annullamento o divorzio occorre allegare obbligatoriamente:

  • il certificato di matrimonio ed eventualmente il certificato di nascita dei figli; tali certificati non possono essere sostituiti dalla semplice presentazione del libretto di famiglia (Libro de Familia);
  • i documenti sui quali l'attore o entrambi i coniugi fondano il loro diritto;
  • se le parti chiedono misure di carattere patrimoniale, i documenti che consentono di valutare la situazione economica dei coniugi ed eventualmente quella dei figli, per esempio dichiarazioni dei redditi, buste paga, certificazioni bancarie, titoli di proprietà o certificati catastali;
  • una proposta di accordo transattivo, se la separazione o il divorzio è richiesto dai coniugi congiuntamente.

Nel caso in cui si scelga l'atto notarile (separazione o divorzio consensuale senza figli minori non emancipati), i documenti sopracitati sono obbligatori per la redazione dell'atto. Occorre sottolineare che, nonostante la presenza del notaio, i coniugi devono farsi assistere da un avvocato al momento della stipula dell'atto notarile.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

La Spagna riconosce il diritto al patrocinio a spese dello Stato ai cittadini spagnoli, ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e agli stranieri che si trovino nel suo territorio, qualora provino di non disporre di mezzi sufficienti per avviare un'azione.

Si ritiene che abbiano diritto al gratuito patrocinio le persone fisiche le cui risorse ed entrate economiche per nucleo familiare, calcolate annualmente tenuto conto di ogni fattore, non siano superiori alle seguenti soglie:

a) due volte l'indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo (IPREM) vigente al momento della presentazione della domanda, per le persone che non sono membri di un nucleo familiare;

b) due volte e mezzo l'indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo vigente al momento della presentazione della domanda, se l'interessato è membro di un nucleo familiare con meno di 4 componenti;

c) tre volte il detto indicatore per i nuclei familiari con 4 o più persone.

Calcolo dell'IPREM

La domanda deve essere presentata all'Ordine degli avvocati (Colegio de los Abogados) della località in cui si trova l'organo giudiziario competente per il procedimento principale o al giudice della località in cui è domiciliato l'attore. In questo caso, l'organo giudiziario trasmette la domanda all'ordine degli avvocati territorialmente competente.

Gli Ordini degli avvocati sono le autorità competenti per ricevere le domande nel caso di controversie transfrontaliere. In tali controversie, l'autorità che deve trasmettere la domanda è l'Ordine degli avvocati della località in cui risiede abitualmente o è domiciliato l'attore.

Un cittadino europeo il cui Stato è parte contraente dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria può presentare la domanda all'autorità centrale alla quale il suo Stato ha affidato l'applicazione dell'Accordo.

La domanda va presentata prima di iniziare il procedimento o, se la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato è il convenuto, prima di intervenire nella causa. Nondimeno, tanto l'attore quanto il convenuto possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato in un momento successivo, purché possano provare che vi è stato un cambiamento nella loro situazione economica.

Quando non vi sono beni comuni sufficienti e un coniuge non può ottenere il patrocinio a spese dello Stato a causa della posizione economica dell'altro, il primo può obbligare il secondo a pagare le spese giudiziarie in tutto o in parte, secondo una procedura nota come "litis expensas" (le spese processuali regolate da accordi particolari applicabili ai procedimenti di divorzio).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Il ricorso deve essere presentato entro venti giorni al tribunale di primo grado che ha pronunciato la decisione impugnata, presso il quale viene formalizzato il ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro venti giorni al tribunale di primo grado che ha pronunciato la decisione impugnata, presso il quale viene formalizzato il ricorso. Competente a decidere è il corrispondente tribunale provinciale (Audiencia Provincial).In determinati casi, dopo che è stata emessa la sentenza di appello è possibile presentare un ricorso per cassazione o un ricorso straordinario dinanzi alla sezione civile della Corte suprema (Tribunal Supremo).

In Spagna, le sentenze emesse nei procedimenti di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio non possono essere esecutive a titolo provvisorio se sono oggetto di ricorso (con l'eccezione delle decisioni regolanti gli obblighi e i rapporti patrimoniali attinenti all'oggetto principale del procedimento), sebbene questo non sospenda l'efficacia delle misure disposte nella sentenza, le quali sono direttamente esecutive anche se la sentenza è stata impugnata. Se invece il ricorso riguarda soltanto le suddette misure, la sentenza di separazione, divorzio o annullamento è dichiarata definitiva, nonostante la presentazione del ricorso.

Nel procedimento di separazione legale e di divorzio consensuale, la sentenza o decisione giudiziaria che dà luogo alla separazione o al divorzio e che approva nella sua totalità il progetto di accordo transattivo presentato al giudice per l'omologazione non può essere oggetto di ricorso, se non da parte del pubblico ministero, il quale può eventualmente presentare ricorso nell'interesse dei figli minori o incapaci. In tali procedimenti consensuali, si può presentare ricorso contro la decisione giudiziaria che nega il divorzio o la separazione o tutte o una delle misure proposte dai coniugi. In questi casi, il ricorso contro la decisione riguardante le misure non ne sospende l'efficacia e non pregiudica il carattere vincolante della sentenza per quanto attiene alla separazione o al divorzio.

Per quanto riguarda le misure provvisorie e preliminari che possono essere adottate dal giudice prima o nel corso del procedimento di separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio, si deve notare che i provvedimenti che adottano tali misure non sono impugnabili, anche se le decisioni emesse in tale fase non sono definitive e non passano in giudicato. Il riesame dei provvedimenti che stabiliscono misure provvisorie non avviene mediante ricorso, ma nell'ambito della sentenza che pone fine al procedimento di separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

In tale materia si applica il regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), che è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (e nel Regno Unito fino al 31.12.2020, subordinatamente agli esiti dell'accordo in fase di negoziazione) con l'eccezione della Danimarca. La normativa in materia applicabile in Danimarca è la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Se s'intende soltanto aggiornare i dati del registro anagrafico di uno Stato membro (e del Regno Unito fino al 31.12.2020) in base alle decisioni giudiziarie in materia di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio pronunciate in un altro Stato membro (e nel Regno Unito fino al 31.12.2020) e se, secondo la legge di questo Stato, non sono più ammessi ricorsi, è sufficiente presentare all'ufficio dello stato civile di ciascun paese una domanda in tal senso, corredata da:

  • una copia della decisione contenente gli elementi necessari per determinarne l'autenticità a norma della legge del paese che l'ha emanata;
  • un certificato conforme al modello ufficiale standardizzato, rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro (e del Regno Unito fino al 31.12.2020) in cui è stata pronunciata la decisione;
  • un documento attestante che il convenuto è stato citato regolarmente o che ha accettato la decisione se questa è stata pronunciata in contumacia.

Per ottenere il riconoscimento in Spagna di una sentenza di divorzio, di annullamento del matrimonio o di separazione legale pronunciata in un altro Stato membro (e del Regno Unito fino al 31.12.2020), ad eccezione della Danimarca, occorre presentare una domanda di riconoscimento, non essendo necessario che la decisione da riconoscere sia definitiva nello Stato in cui è stata pronunciata. La domanda deve essere presentata al giudice di primo grado della località in cui risiede la persona contro la quale si chiede il riconoscimento ovvero la dichiarazione di non riconoscimento. Se il convenuto non risiede in Spagna, è possibile presentare la domanda nella località in cui si trova in Spagna o in quella della sua ultima residenza in Spagna o, in mancanza di tali elementi, nella località in cui è domiciliato l'attore.

La domanda deve essere presentata per iscritto tramite un avvocato e un procuratore e va corredata dei medesimi documenti del caso precedente.

Il riconoscimento in Spagna delle decisioni pronunciate in Danimarca è disciplinato dalle norme spagnole. La procedura va iniziata presentando la domanda direttamente al tribunale di primo grado della località in cui è domiciliata la persona contro la quale si chiede il riconoscimento.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Il procedimento per opporsi al riconoscimento di una decisione è analogo a quello da seguire per chiedere il riconoscimento. Se la decisione è stata riconosciuta a norma del regolamento n.°2201/2003 del Consiglio, si può presentare impugnazione soltanto dopo la notifica della decisione che concede il riconoscimento. L'impugnazione deve essere presentata al tribunale provinciale competente entro i termini previsti dalla legge.

Se si tratta di una decisione pronunciata in Danimarca, l'impugnazione deve essere presentata quando sia iniziato dinanzi al tribunale di primo grado il procedimento in cui la parte avversa chiede il riconoscimento. In tutti i casi, per formalizzare l'impugnazione si deve ricorrere a un avvocato e a un procuratore.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1259/2010 del 21 giugno 2012, e in conformità degli articoli 5 e 8 del regolamento medesimo, i coniugi possono scegliere la legge applicabile alla separazione o al divorzio personale tra quelle indicate dal regolamento. In mancanza di una scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale e purché uno dei coniugi vi risieda ancora nel momento in cui è presentata la domanda o, in mancanza, o, in mancanza,

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Quanto sopra esposto rappresenta il diritto applicabile al divorzio sebbene, per quanto riguarda gli effetti prodotti, la legge applicabile possa variare.

Per quanto attiene al regime patrimoniale, e fino al 29.1.2019 (entrata in vigore del regolamento 1103/2016), si applica (in mancanza di accordo matrimoniale che fissi il regime patrimoniale) il diritto dello Stato comune ai coniugi alla data della celebrazione del matrimonio (nazionalità comune). In mancanza di un diritto comune, gli effetti sono regolati dal diritto dello Stato (applicabile in base alla rispettiva nazionalità) o dal diritto del luogo di residenza abituale di una delle parti, scelto dalle due parti in virtù di un atto autentico presentato prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale possibilità, si applica il diritto del luogo di residenza abituale comune immediatamente precedente alla celebrazione del matrimonio. Infine, in mancanza di residenza abituale comune, il regime suppletivo è quello del luogo di celebrazione del matrimonio. A decorrere dal 29.1.2019, quando entrerà pienamente in vigore il regolamento n. 1103/2016, in mancanza di scelta il regime patrimoniale applicabile sarà quello della legge dello Stato: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi al momento della celebrazione matrimonio o, in difetto, b) della nazionalità comune dei coniugi al momento del matrimonio o, in difetto, c) di quella con cui, considerate tutte le circostanze, i coniugi presentano il legame più stretto al momento della celebrazione del matrimonio. Se i coniugi hanno più di una nazionalità comune al momento della celebrazione del matrimonio, non si applica il criterio della legge della nazionalità comune.

Le questioni relative all'affidamento dei minori sono regolamentate a norma del diritto dell'autorità competente a emettere la decisione, conformemente alle disposizioni stabilite dalla convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996.

In materia di misure provvisorie e cautelari, deve applicarsi logicamente la stessa legge che, in ciascun tipo di evenienza, disciplina la separazione, l'annullamento o il divorzio, tranne per le misure urgenti che possono essere adottate in funzione delle persone o dei beni che si trovano in Spagna, anche in assenza di competenza a trattare la causa.

Per quanto riguarda gli alimenti (compresi l'uso dell'abitazione familiare e, se del caso, l'assegno di mantenimento), in mancanza d'accordo sulla scelta del diritto applicabile, si applica quella della residenza abituale del creditore di alimenti.

Per quanto riguarda l'accertamento del diritto straniero in Spagna, ove occorra, è necessario verificarne il contenuto e la validità. L'autorità giudiziaria spagnola può utilizzare tutti i mezzi di verifica che ritiene necessari.

Infine, occorre notare che i procedimenti che si svolgono in Spagna sono sempre disciplinati dalla legge procedurale spagnola, indipendentemente dalla legge che si applica al divorzio, alla separazione legale o all'annullamento del matrimonio.

 

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Ultimo aggiornamento: 01/06/2021

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