Legislazione nazionale

Spagna

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico spagnolo e una panoramica dell'ordinamento giuridico del paese.

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Fonti del diritto spagnolo

Le fonti del diritto spagnolo sono definite dall'articolo 1 del Código Civil (codice civile).

  1. Le fonti dell'ordinamento giuridico spagnolo sono le leggi, le consuetudini e i principi generali del diritto.
  2. Le disposizioni contrarie a norme di rango superiore sono prive di validità giuridica.
  3. Le consuetudini si applicano soltanto in mancanza di una legge applicabile, a condizione che non siano contrarie alla morale o all'ordine pubblico e risultino provate.
  4. Gli usi giuridici non puramente interpretativi di una manifestazione di volontà sono considerati consuetudini.
  5. In mancanza di leggi o consuetudini si applicano i principi generali del diritto, fatto salvo il loro ruolo di principi informatori dell'ordinamento giuridico.
  6. Le norme giuridiche contenute nei trattati internazionali non sono direttamente applicabili in Spagna fino a quando non vengono integrate nell'ordinamento giuridico interno in seguito alla loro pubblicazione integrale nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale dello Stato).
  7. La giurisprudenza integra l'ordinamento giuridico con la dottrina stabilita nel tempo dal Tribunal Supremo (Corte suprema) mediante l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, delle consuetudini e dei principi generali del diritto.
  8. I giudici e gli organi giurisdizionali, soggetti soltanto alla Costituzione e allo Stato di diritto, hanno il dovere inderogabile di risolvere in ogni caso le controversie sottoposte alla loro cognizione, conformandosi al sistema di fonti stabilito.

Tipi di norme

Costituzione: norma giuridica suprema dello Stato, cui sono soggetti tutti i poteri pubblici e i cittadini. Qualunque disposizione o atto contrario alla Costituzione è privo di validità giuridica. È suddivisa in due parti ben distinte in funzione del loro contenuto: a) la parte dogmatica e b) la parte organica.

Trattati internazionali: accordi scritti tra determinati soggetti di diritto internazionale e disciplinati da tale diritto. Possono consistere in uno o più strumenti giuridici correlati, indipendentemente dalla loro denominazione. I trattati internazionali validamente conclusi, una volta pubblicati in via ufficiale in Spagna, diventano parte dell'ordinamento giuridico interno.

Statuti di autonomia: norme istituzionali fondamentali spagnole applicabili alle singole comunità autonome e riconosciute dalla Costituzione spagnola del 1978. Sono adottate mediante legge organica. Contengono almeno la denominazione della comunità autonoma, la delimitazione territoriale, la denominazione, l'organizzazione e la sede delle istituzioni autonome nonché i poteri ad esse conferiti. Gli statuti autonomi non sono un'espressione di sovranità né una costituzione a sé stante, non essendo emanati da un potere costituente originario (di cui erano privi i territori divenuti comunità autonome). Al contrario, devono la loro esistenza al loro riconoscimento da parte dello Stato; in nessun caso il principio di autonomia può minare quello di unità.

  • Leggi: esistono diversi tipi di leggi.
  • Leggi organiche: sono quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà civili, quelle che approvano gli statuti di autonomia e il sistema elettorale generale, nonché le altre previste dalla Costituzione.
  • Leggi ordinarie: sono quelle che disciplinano le materie non regolamentate mediante leggi organiche.
  • Decreti legislativi: comportano la delega al governo, da parte delle Cortes Generales (Parlamento), del potere di dettare disposizioni aventi forza di legge riguardo a determinate materie.
  • Decreti legge: disposizioni legislative provvisorie emanate dal governo in casi di straordinaria necessità ed urgenza, che non possono incidere sull'ordinamento delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, sui doveri e sulle libertà dei cittadini a norma del titolo I della Costituzione, sull'ordinamento delle comunità autonome né sul sistema elettorale generale. I decreti legge devono essere immediatamente sottoposti al dibattito e alla votazione dell'intero Congreso de los Diputados (Congresso dei deputati) nei trenta giorni successivi alla loro promulgazione.
  • Regolamenti: norme giuridiche generali emanate dal potere esecutivo. Nell'ordine gerarchico delle fonti si collocano immediatamente dopo le leggi e, in genere, danno attuazione alle stesse.
  • Consuetudini: sono definite come "insieme di norme derivate dalla ripetizione generalizzata e costante di azioni uniformi". Per poter rappresentare l'espressione di una volontà collettiva e spontanea, la consuetudine deve essere generale, costante, uniforme e duratura.
  • Principi generali del diritto: enunciati normativi generali che, senza essere stati formalmente integrati nell'ordinamento giuridico, sono considerati parte dello stesso, in quanto fungono da base per altri enunciati normativi specifici o riprendono in maniera astratta il contenuto di un gruppo di tali enunciati. Vengono utilizzati per colmare lacune giuridiche o per interpretare le norme giuridiche.
  • Giurisprudenza: viene stabilita a partire da due sentenze che interpretano una norma nello stesso modo, pronunciate dal Tribunal Supremo (Corte suprema) e, per talune materie di competenza limitata a una comunità autonoma, dal Tribunal Superior de Justicia (Corte superiore di giustizia) di tale comunità autonoma. Il fatto che un giudice o un organo giurisdizionale si discosti dalla dottrina stabilita dalla Corte suprema non determina automaticamente l'invalidità della sentenza, ma pone le basi per un'impugnazione per motivi di diritto. Ciononostante, sia la Corte suprema sia la Corte superiore di giustizia di una determinata comunità autonoma possono, con decisione motivata, discostarsi in ogni momento dalla giurisprudenza consolidata generando nuova giurisprudenza.

Gerarchia delle norme

Ai sensi dell'articolo 1.2 del codice civile spagnolo, le disposizioni in contrasto con altre disposizioni di rango superiore sono prive di validità giuridica. È quindi necessario definire una gerarchia delle fonti giuridiche. A tal fine, la Costituzione spagnola disciplina la relazione tra le diverse norme e i relativi rapporti di gerarchia e competenza.

In base alla Costituzione, la gerarchia delle fonti nel diritto spagnolo è la seguente:

  1. Costituzione;
  2. trattati internazionali;
  3. leggi in senso stretto: legge organica, legge ordinaria e norme aventi forza di legge (tra cui il regio decreto legge e il regio decreto legislativo), senza che tra loro vi sia alcuna gerarchia, bensì procedure e ambiti di applicazione diversi;
  4. norme emanate dall'esecutivo, con una propria gerarchia, in funzione dell'organo che le promulga (regio decreto, decreto ministeriale ecc.).

Oltre a ciò, è stato stabilito un principio di competenza per le norme emanate dai parlamenti delle diverse comunità autonome (decreti dei governi regionali, decisioni dei governi regionali, ecc.).

I giudici e gli organi giurisdizionali non applicano regolamenti o altri provvedimenti contrari alla Costituzione, alle leggi o al principio della gerarchia delle fonti giuridiche.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione delle norme giuridiche

Il quadro istituzionale spagnolo si basa sul principio della separazione dei poteri, in base al quale il potere legislativo è attribuito al Parlamento e alle assemblee legislative delle comunità autonome del paese.

Il governo, sia a livello statale sia nelle comunità autonome, detiene il potere esecutivo, incluso quello di regolamentazione, ed esercita in alcuni casi il potere legislativo su delega del Parlamento.

Le autorità locali non hanno poteri legislativi, bensì una potestà regolamentare, esercitata essenzialmente mediante ordinanze comunali.

L'iniziativa legislativa spetta al governo, al Congresso, al Senato, alle assemblee delle comunità autonome e in alcuni casi all'iniziativa popolare.

Processo di adozione delle decisioni

Trattati internazionali: esistono tre meccanismi di approvazione, a seconda della materia disciplinata dal trattato.

  • In primo luogo, mediante legge organica è autorizzata la firma di un trattato con cui si attribuisce a un'organizzazione o a un'istituzione internazionale l'esercizio di competenze previste dalla Costituzione.
  • In secondo luogo il governo, previo accordo del Parlamento, può prestare il consenso dello Stato ad essere giuridicamente vincolato da trattati o accordi nei seguenti casi: trattati politici, trattati o accordi di carattere militare, trattati o accordi che interessano l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e i doveri fondamentali previsti dal titolo I, trattati o accordi che comportano obblighi finanziari per l'erario pubblico, nonché trattati o accordi che comportano modifiche o l'abrogazione di leggi o che richiedono misure legislative per la loro esecuzione.
  • Infine, per tutte le restanti materie è sufficiente informare immediatamente il Congresso e il Senato della firma del trattato.

I trattati internazionali validamente conclusi, una volta pubblicati in via ufficiale in Spagna, diventano parte dell'ordinamento giuridico interno. Le disposizioni dei trattati possono essere derogate, modificate o sospese soltanto nei modi previsti nei trattati stessi o in conformità alle norme generali del diritto internazionale. Per la denuncia dei trattati e degli accordi internazionali si applica la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.

Leggi.

I progetti di legge sono approvati dal Consejo de Ministros (Consiglio dei ministri), che li sottopone al Congresso unitamente a una spiegazione dei motivi e del contesto giuridico che consenta al Congresso di pronunciarsi al riguardo.

Nel caso delle comunità autonome, i progetti di legge sono approvati dai rispettivi organi esecutivi e sottoposti, nelle stesse modalità, all'assemblea legislativa della comunità autonoma in questione.

Una volta che il progetto di legge ordinaria o organica è stato approvato dal Congresso, il presidente del Congresso ne informa immediatamente il presidente del Senato, il quale lo sottopone alla deliberazione del Senato. Il Senato ha due mesi dalla data di ricevimento del progetto di legge per opporre il proprio veto o introdurre modifiche. Il veto deve essere approvato a maggioranza assoluta.

I progetti di legge non possono essere sottoposti al Re per sanzione prima che il Congresso abbia ratificato il testo iniziale (a maggioranza assoluta in caso di veto o a maggioranza semplice una volta trascorsi due mesi dalla presentazione del progetto di legge) oppure si sia pronunciato sugli emendamenti, approvandoli o respingendoli a maggioranza semplice. Il termine di due mesi di cui dispone il Senato per porre il veto o modificare il progetto di legge è ridotto a venti giorni civili per i progetti dichiarati urgenti dal governo o dal Congresso.

Il Re approva entro 15 giorni le leggi adottate dal Parlamento, le promulga e ne ordina la pubblicazione immediata.

  • Leggi organiche: per adottare, modificare o abrogare le leggi organiche è necessaria la maggioranza assoluta del Congresso nella votazione finale sull'intero progetto di legge.

Regolamenti: la procedura di elaborazione dei regolamenti è la seguente:

  • la procedura è avviata dal dipartimento direttivo competente con l'elaborazione del relativo progetto, corredato di una relazione sulla necessità e sulla pertinenza del regolamento e di una scheda finanziaria con una stima dei costi che comporta;
  • durante l'intero processo di elaborazione è necessario ottenere, oltre alle relazioni, alle approvazioni preliminari e ai pareri obbligatori, tutte le consulenze e gli studi ritenuti necessari per garantire l'adeguatezza e la legalità del testo. In ogni caso i regolamenti devono essere corredati di una relazione sull'impatto di genere delle misure ivi proposte;
  • se la disposizione incide sui diritti e sugli interessi legittimi dei cittadini, questi possono essere sentiti durante un periodo ragionevole non inferiore a quindici giorni lavorativi. Inoltre, laddove la natura della disposizione lo richieda, quest'ultima è sottoposta a una consultazione pubblica durante il suddetto termine;
  • in ogni caso sui progetti di regolamento deve pronunciarsi la Secretaría General Técnica (Segretariato generale tecnico), fatto salvo il parere del Consejo de Estado (Consiglio di Stato), nei casi previsti dalla legge;
  • laddove il regolamento possa incidere sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le comunità autonome è necessaria una relazione preliminare del ministero per la Pubblica amministrazione;
  • per entrare in vigore, i regolamenti adottati dal governo devono essere pubblicati in versione integrale nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

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Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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