Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

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Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE.

A Gibilterra i certificati UE saranno disponibili presso la Corte suprema di Gibilterra (Supreme Court of Gibraltar). La legislazione applicabile è costituita dal regolamento sul riconoscimento delle misure di protezione del 2015 (Recognition of Protection Measures Regulations 2015) e dalle norme di procedura civile (Civil Procedure Rules) che si applicano ai procedimenti in materia sia civile che familiare. Quando le condizioni sono soddisfatte, la Corte suprema di Gibilterra rilascia alla persona protetta il certificato prescritto nel formato uniforme UE e notifica alla "persona che causa il rischio".

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

A Gibilterra l'ordine di protezione europeo ha la stessa forza e lo stesso effetto di un ordine della Corte suprema ed è automaticamente riconosciuto direttamente applicabile. Quando viene presentata domanda di modifica di un ordine di protezione europeo alla Corte Suprema, questa può adeguare la misura di conseguenza e informare la "persona che causa il rischio" delle modifiche.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

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  • La Corte suprema

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

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  • La Corte suprema

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

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  • La Corte suprema

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

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  • La Corte suprema
Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

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