Patrocinio a spese dello Stato

Romania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi li sostiene normalmente?

Il patrocinio a spese dello Stato può essere erogato nelle forme seguenti:

a) pagamento dell'onorario per la rappresentanza, l'assistenza legale e, se del caso, la difesa da parte di un avvocato nominato o selezionato al fine di garantire l'esercizio o la tutela di un diritto o un interesse legittimo in giudizio o per prevenire una controversia (in appresso: assistenza da parte di un avvocato);

b) versamento a favore dell'esperto, del traduttore o dell'interprete al quale si è fatto ricorso durante il procedimento, con l'approvazione del giudice o dell'autorità giudiziaria, laddove ai sensi della legge l'onere di tale pagamento ricada sulla persona che richiede il patrocinio a spese dello Stato;

c) pagamento dei diritti da corrispondere all'ufficiale giudiziario;

d) esenzioni, riduzioni, ripianificazione o differimento del pagamento in relazione alle spese legali, secondo quanto previsto dalla legge, comprese quelle dovute in fase di esecuzione.

Laddove il patrocinio a spese dello Stato sia erogato a favore di cittadini UE o di altre persone aventi domicilio o che risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro, il patrocinio approvato può comprendere altresì:

a) le spese per la traduzione dei documenti presentati dal beneficiario del patrocinio, richiesti dal giudice o dall'autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia in oggetto; le relative richieste e i documenti presentati o ricevuti sono esenti dal rispetto della formalità della legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente;

b) i servizi di un interprete nei procedimenti giudiziari instaurati dinanzi al giudice/all'autorità giudiziaria;

c) le spese di viaggio sostenute dal beneficiario del patrocinio o da un'altra persona per recarsi in Romania su richiesta del giudice o dell'autorità giudiziaria oppure laddove la legge richieda la presenza obbligatoria di una di queste persone.

La persona idonea a beneficiare del patrocinio che soddisfa i requisiti di cui alla risposta alla domanda n. 3 ha altresì diritto al rimborso del pagamento effettuato al mediatore a titolo di compenso qualora presenti prove attestanti che, prima dell'apertura del procedimento giudiziario, aveva affrontato il procedimento di mediazione in relazione alla controversia o qualora abbia richiesto la mediazione dopo l'avvio del procedimento, ma prima della data della prima udienza.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere fornito, separatamente o cumulativamente, in una qualsiasi delle forme di cui sopra. Il valore del patrocinio erogato, separatamente o cumulativamente, in una qualsiasi delle forme di assistenza da parte di un avvocato, un esperto, un traduttore, un interprete o un ufficiale giudiziario, non può superare il livello massimo equivalente a dodici stipendi minimi lordi nazionali nell'arco di un anno rispetto all'anno in cui è stata presentata la domanda relativa al patrocinio.

(Articoli 6, 7, 20 e 44 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

2 Cosa è esattamente il patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato costituisce la forma di assistenza concessa dallo Stato al fine di garantire il diritto a un processo equo nonché di salvaguardare la parità di accesso all'atto di giustizia, con l'obiettivo di assicurare l'esercizio di determinati diritti o interessi legittimi con mezzi giudiziari, inclusa l'esecuzione di sentenze o altri titoli esecutivi.

(Articolo 1 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato)

3 Ho diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Qualsiasi persona fisica può presentare domanda per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se non è in grado di far fronte alle spese legali per determinati procedimenti o a quelle sostenute per una consulenza legale al fine di salvaguardare un diritto o un interesse legittimo in giudizio, senza compromettere il proprio sostentamento o della propria famiglia.

Con famiglia si intendono i coniugi, i figli o altri discendenti diretti fino all'età di 18 anni che sono finanziariamente dipendenti dal richiedente, nonché i figli o gli altri discendenti diretti di età superiore ai 18 anni, ma fino a 26 anni, se proseguono gli studi e sono finanziariamente dipendenti dal richiedente. Si considera membro della famiglia anche la persona che condivide il domicilio o il luogo di residenza o il nucleo familiare con il richiedente, i figli o altri suoi discendenti diretti fino all'età di 18 anni che dipendono finanziariamente dal richiedente, nonché figli o altri discendenti diretti di età superiore ai 18 anni, ma fino a 26 anni, se proseguono gli studi e dipendono finanziariamente dal richiedente.

Le persone il cui reddito netto medio mensile per membro della famiglia è inferiore a 500 RON negli ultimi due mesi antecedenti la presentazione della domanda hanno diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. In questo caso, gli importi che costituiscono il patrocinio a spese dello Stato sono versati interamente dallo Stato. Se il reddito netto medio per membro della famiglia negli ultimi due mesi antecedenti la presentazione della domanda è inferiore a 800 RON, gli importi che costituiscono il patrocinio a spese dello Stato sono versati dallo Stato al 50 %. Gli importi che costituiscono le soglie di reddito e la soglia massima che può essere concessa a titolo di patrocinio a spese dello Stato possono essere riveduti con una decisione del governo.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche in altri casi, in misura proporzionale alle esigenze del richiedente, quando è probabile che le spese legali effettive o stimate limitino l'accesso effettivo alla giustizia da parte di tale richiedente, anche in virtù dei diversi costi di sostentamento tra lo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o risiede abitualmente e la Romania.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto di qualsiasi reddito regolare quali stipendi, indennità, onorari, rendite, canoni di locazione, profitti derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo e simili, nonché degli importi dovuti periodicamente, quali i canoni di locazione e le obbligazioni alimentari.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso indipendentemente dalla situazione finanziaria del richiedente se una legge speciale prevede il diritto all'assistenza legale o all'assistenza legale gratuita come misura di protezione alla luce dell'esistenza di circostanze speciali quali appartenenza a una minoranza, disabilità, una determinata situazione o altre circostanze analoghe. In tal caso, il patrocinio a spese dello Stato è concesso senza che siano soddisfatti i criteri di reddito, ma soltanto per la tutela o il riconoscimento di determinati diritti o interessi legittimi derivanti da circostanze speciali o a esse connessi a che giustificano il riconoscimento, ai sensi della legge, del diritto all'assistenza legale o all'assistenza legale gratuita.

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato si estingue con la morte della parte o con il miglioramento della situazione finanziaria della stessa in una misura tale da consentirle di sostenere le spese legali.

(Articoli 4, 5, 8, 8^1, 9, 10^10, 2, 2^1 e 50 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato)

4 Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso per tutti i tipi di procedimenti?

Il patrocinio a spese dello Stato previsto da tale decreto governativo d'urgenza è concesso per le controversie in materia civile, commerciale, amministrativa, di lavoro e di sicurezza sociale, nonché in altre materie, fatta eccezione per quelle penali.

(Articolo 3 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato)

5 Sono previsti procedimenti speciali in caso di necessità?

Nessun procedimento giudiziario d'urgenza è disciplinato in materia di assistenza legale.

6 Dove posso ottenere un modulo per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

Le domande di patrocinio a spese dello Stato presentate a norma del presente capo sono preparate in linea con il modulo di domanda di cui all'allegato che costituisce parte integrante di tale decreto d'urgenza (articolo 49 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

MODULO

per la domanda di patrocinio a spese dello Stato in un altro Stato membro dell'Unione europea

Istruzioni:

1. Prima di compilare il modulo di domanda, leggere attentamente le presenti istruzioni.

2. La persona che compila la domanda deve fornire tutte le informazioni richieste in questo modulo.

3. Eventuali informazioni imprecise, inadeguate o incomplete possono ritardare il trattamento della domanda.

4. Includere informazioni false o incomplete nella domanda può determinare conseguenze legali e il respingimento della domanda di patrocinio a spese dello Stato; inoltre ciò espone ad accuse penali.

5. Si prega di allegare tutti i documenti a sostegno della domanda.

6. Si noti che la presente domanda non incide sul termine da rispettare per l'avvio del procedimento giudiziario.

7. Datare e firmare la domanda.

A1. Dettagli personali del richiedente

Cognome e nome ......................................................

Data e luogo di nascita ......................................................

Numero personale ......................................................

Indirizzo (domicilio o residenza) ......................................................

..........................................................................

Tel./Fax/e-mail ......................................................

A2. Dettagli personali del rappresentante legale (genitore, tutore, curatore ecc.), se del caso (da compilare se il richiedente usufruisce della rappresentanza legale)

Cognome e nome ......................................................

Data e luogo di nascita ......................................................

Numero personale ......................................................

Indirizzo ......................................................

Tel./Fax/e-mail ......................................................

A3. Dettagli personali dell'avvocato del richiedente, se del caso (da compilare se il richiedente dispone già di un avvocato)

Cognome e nome ......................................................

Indirizzo ......................................................

Tel./Fax/e-mail ......................................................

B. Informazioni sulla controversia per la quale si richiede il patrocinio a spese dello Stato

Si prega di allegare copie di tutti i documenti a sostegno della domanda.

B1. Natura della controversia (divorzio, rapporto di lavoro, ecc.)

B2. Valore della controversia, se può essere espresso in denaro, e valuta nella quale è espresso il valore della controversia

B3. Descrizione della situazione per la risoluzione della quale si richiede il patrocinio a spese dello Stato (indicare anche l'autorità giurisdizionale competente, la data dell'udienza, le prove, ecc.)

C. Dettagli in merito al procedimento giudiziario

Si prega di allegare copie di tutti i documenti a sostegno della domanda.

C1. Propria posizione attuale o futura nel procedimento (ricorrente o convenuto)

Descrivere l'oggetto della domanda sottoposta a esame ...........................

..........................................................................

Nome e dati di contatto della controparte ...........................

..........................................................................

C2. Motivi speciali per richiedere un trattamento urgente della presente domanda, se del caso

C3. Elencare le spese che dovrebbero essere coperte dalla domanda (da spuntare):

_

|_| a) assistenza dell'avvocato;

_

|_| b) pagamento dell'esperto;

_

|_| c) pagamento del traduttore o dell'interprete del quale si è usufruito durante il procedimento giudiziario;

_

|_| d) pagamento dell'onorario da corrispondere all'ufficiale giudiziario;

_

|_| e) per quanto concerne le spese legali, comprese quelle dovute in fase di esecuzione, esenzioni, riduzioni, ripianificazione o differimento del pagamento, secondo quanto previsto dalla legge.

C4. Specificare se il patrocinio a spese dello Stato è richiesto per ottenere:

_

|_| L'assistenza di un avvocato nel contesto di procedimenti stragiudiziali

_

|_| L'assistenza di un avvocato prima dell'avvio di un procedimento giudiziario

_

|_| L'assistenza di un avvocato (consulenza e/o rappresentanza) nel contesto di procedimenti giudiziari in corso. In tal caso, specificare:

- numero di registrazione

- date delle udienze

- nome dell'organo giurisdizionale

- indirizzo dell'organo giurisdizionale

_

|_| L'assistenza di un avvocato nel ricorso a procedure di controllo giurisdizionale nei confronti di una sentenza. In tal caso, specificare:

- nome dell'organo giurisdizionale

- data della sentenza

- motivo per il quale si richiede l'assistenza

- impugnazione della sentenza

_

|_| L'assistenza di un avvocato nel contesto di procedimenti di esecuzione. In tal caso, specificare:

- nome dell'organo giurisdizionale

- la data della decisione o la data di emissione di un altro titolo esecutivo.

C6. Specificare se si possiede qualche tipo di assicurazione o altri diritti ed agevolazioni che possano coprire le spese legali in tutto o in parte.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo: ............................................

..........................................................................

..........................................................................

D. Situazione familiare

________

Indicare il numero di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare         |________|

Specificare il rapporto che intercorre voi

___________________________________________________________________________

| Cognome e | Rapporto con | Data di nascita |Tale                            | Il

| nome          | il richiedente | (per              | persona                           | richiedente

|                  |                      | minori)      | dipende finanziariamente | dipende finanziariamente

|                  |                      |                    | dal richiedente?               | da tale persona?

|_____________|_____________|______________|________________|________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |           |             |       _       |       _         |

|_____________|_____________|______________|________________|________________|

|             |           |             |       _       |       _         |

|             |           |             |       _       |       _         |

|_____________|_____________|______________|________________|________________|

Vi sono persone finanziariamente dipendenti da Lei che non risiedono con Lei?

___________________________________________________________________________

| Cognome e nome | Rapporto con il richiedente | Data di nascita

|                              |                                              | (per minori)

|________________________|_____________________________|____________________|

|                       |                            |                       |

|________________________|_____________________________|____________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|____________________|

|                       |                             |                       |

|________________________|_____________________________|____________________|

Dipende finanziariamente da una persona che non risiede con Lei?

___________________________________________________________________________

|         Cognome e nome         |         Rapporto con il richiedente         |

|_____________________________________|_____________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|_____________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|_____________________________________|

|                                     |                                       |

|_____________________________________|_____________________________________|

E. Informazioni finanziarie

La preghiamo di fornire tutte le informazioni su di Lei, sul suo coniuge o sulla persona che convive con Lei, su qualsiasi persona che dipenda finanziariamente da Lei oppure, se del caso, su qualsiasi persona dalla quale Lei sia finanziariamente dipendente.

Se riceve altri contributi finanziari oltre alle obbligazioni alimentari da una persona da cui Lei dipende finanziariamente e che non risiede con Lei, indichi tale circostanza nella sezione E.1 "Altri redditi".

Se fornisce assistenza finanziaria a una persona diversa da qualcuno che dipende finanziariamente da Lei e con cui risiedei, indichi tale circostanza nella sezione E.3 "Altre spese".

Allegare tutti i documenti giustificativi concernenti le situazioni di cui sopra.

Specificare la valuta in cui sono espressi i valori pecuniari nella tabella, laddove siano espressi in una valuta diversa dal RON.

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|E.1. Dettagli in merito al |I. Richiedente|II. Coniuge o|III. Persone|IV. Persone                    |

|reddito mensile                |                     |convivente  |dipendenti |che forniscono sostegno|

|                                       |                      |                      |                   |al richiedente                 |

|                                       |                      |                      |                  |                                      |

|____________________|____________|___________|_________|____________________|

|Stipendi,           |               |             |             |             |

|indennità:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Utile da attività d'impresa: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Pensioni:            |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Reddito:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Prestazioni erogate                                                         |

|dallo Stato:                                                                     |

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|1. indennità:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|2. indennità di disoccupazione |                    |                    |                     |                     |

|e assicurazione                        |                     |                     |                     |                     |

|sociale:                                    |                    |                     |                     |                     |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Reddito da                    |                     |                     |                     |                    |

|diritti                              |                     |                     |                     |                     |

|su determinati                |                     |                     |                     |                     |

|beni mobili o immobili: |                     |                     |                     |                     |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Altri redditi: |                     |                     |                     |                     |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|TOTALE: |                     |                     |                    |                     |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

___________________________________________________________________________

|E.2. Numero|I. Richiedente |II. Coniuge o|III. Persone|IV. Persone                    |

|di beni          |                       |convivente   |dipendenti |                                       |

|                    |                      |                     |                 |che forniscono sostegno|

|                    |                      |                      |                 |al richiedente                 |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|L'immobile nel quale |               |             |             |             |

|Lei vive:           |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Un altro immobile:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Terreni:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Risparmi:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Azioni:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Veicoli a motore:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Altri attivi:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|TOTALE:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

___________________________________________________________________________

|E.3. Spese|I. Richiedente |II. Coniuge o|III. Persone|IV. Persone                   |

|mensili      |                       |convivente   |dipendenti |                                       |

|                |                      |                     |                  |che forniscono sostegno|

|                |                      |                      |                   |al richiedente                 |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Imposte:         |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Contributi |               |             |             |             |

|di previdenza sociale: |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Imposte locali:       |               |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Costi per         |              |             |             |             |

|mutui ipotecari:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Costi per         |              |             |             |             |

|canoni di locazione:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Costi per         |              |             |             |             |

|l'istruzione:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Costi per         |              |             |             |             |

|l'assistenza         |              |             |             |             |

|all'infanzia         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Rate:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Rimborso di         |              |             |             |             |

|prestiti:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Obbligazioni alimentari         |              |             |             |             |

|versate         |              |             |             |             |

|ad altre persone         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|Altre spese:         |              |             |             |             |

|____________________|_______________|_____________|_____________|___________|

|TOTALE:         |              |             |             |             |

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Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sono veritiere e complete e mi impegno a comunicare senza indugio eventuali variazioni in merito alla mia situazione finanziaria all'autorità competente per il trattamento della domanda.

Compilato a ...................................

Data ...............................................

Firma .............................................

7 Quali documenti devo presentare insieme alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato?

La richiesta di patrocinio a spese dello Stato va formulata per iscritto e deve includere menzioni in merito all'oggetto e alla natura dei procedimenti per i quali si richiede il patrocinio a spese dello Stato, l'identità, il numero personale, il domicilio e la situazione finanziaria del richiedente e della sua famiglia, allegando documenti giustificativi in merito ai redditi propri e della propria famiglia nonché prove di obbligazioni alimentari o impegni di pagamento. La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, che specifichi se quest'ultimo ha ricevuto patrocinio a spese dello Stato negli ultimi 12 mesi, in quale forma, per quale questione e l'ammontare di tale patrocinio.

Il giudice può richiedere eventuali chiarimenti e prove alle parti oppure informazioni scritte alle autorità competenti.

L'assistenza stragiudiziale è concessa dal servizio di patrocinio a spese dello Stato stabilito all'interno di ciascun ordine degli avvocati sulla base di una domanda il cui modello è approvato dal dipartimento di coordinamento del patrocinio a spese dello Stato, che includerà menzioni in merito all'oggetto e alla natura della domanda di patrocinio, all'identità, al numero personale, al domicilio e alla situazione finanziaria del richiedente e della sua famiglia, documenti giustificativi concernenti il reddito del richiedente e della sua famiglia, nonché prove di obbligazioni alimentari o impegni di pagamento.

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, che specifichi se quest'ultimo ha ricevuto patrocinio a spese dello Stato negli ultimi 12 mesi, in quale forma, per quale questione e l'ammontare di tale patrocinio.

Il richiedente dovrà fornire prova della propria situazione finanziaria principalmente mediante i documenti seguenti:

  • un attestato di reddito per il richiedente e gli altri membri della sua famiglia;
  • uno stato di famiglia e, se del caso, i certificati di nascita dei figli;
  • il certificato di disabilità del richiedente o di un suo figlio, se del caso;
  • un'autocertificazione attestante che il richiedente e i suoi familiari non percepiscono alcun reddito aggiuntivo;
  • un'autocertificazione relativa agli attivi del richiedente e della sua famiglia;
  • un'autocertificazione attestante che il richiedente e/o l'altro genitore dichiara (o dichiarano) che il figlio minore non è affidato o posto sotto le cure di un altro ente privato o servizio pubblico autorizzato o di qualsiasi persona giuridica;
  • una prova fornita dalle autorità competenti in merito alla dichiarazione degli attivi imponibili a nome del richiedente o, se del caso, a nome degli altri suoi familiari;
  • altri documenti richiesti per stabilire il diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge.

(Articolo 14 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato, e articolo 73 della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e la pratica della professione di avvocato, quale successivamente modificata e integrata).

8 Dove devo presentare la mia domanda di patrocinio a spese dello Stato?

La domanda di patrocinio a spese dello Stato va indirizzata all'organo giurisdizionale competente per l'esame del caso per il quale è richiesto il patrocinio; per il patrocinio a spese dello Stato richiesto per l'esecuzione di una sentenza, la domanda rientra nelle competenze dell'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione. Laddove non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale competente, l'esame spetta al tribunale distrettuale nella cui competenza territoriale il richiedente ha il proprio domicilio o la propria residenza.

Qualora si richieda il patrocinio a spese dello Stato nel contesto di procedimenti giudiziari in corso, le decisioni relative alle domande di patrocinio, se del caso, sono adottate dal collegio competente per l'esame della domanda principale.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso in qualsiasi momento durante il procedimento, a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, ed è mantenuto per tutta la fase procedurale nella quale è stato richiesto. La domanda di patrocinio a spese dello Stato è esentata dall'imposta di bollo.

Il patrocinio a spese dello Stato per il ricorso a procedure di controllo giurisdizionale può essere concesso presentando una nuova domanda. La domanda di patrocinio a spese dello Stato per il ricorso a procedure di controllo giurisdizionale va indirizzata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che si intende impugnare entro il termine per la presentazione di un appello e la relativa decisione è adottata con urgenza da un collegio diverso da quello che si è pronunciato sui meriti del caso di specie.

Presentando la domanda di patrocinio a spese dello Stato, il termine per la presentazione di un ricorso viene sospeso una sola volta se il richiedente presenta i documenti giustificativi entro e non oltre dieci giorni. Un nuovo termine per la presentazione di un ricorso inizia a decorrere dalla data di comunicazione della delibera che decide in merito alla domanda di patrocinio a spese dello Stato o, se del caso, dalla domanda di riesame in termini di ammissione o respingimento.

Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è accolta, il giudice comunica immediatamente tale decisione al richiedente e all'ordine degli avvocati. Entro 48 ore l'ordine degli avvocati deve nominare un avvocato, il quale ha il diritto di patrocinare la causa dinanzi a qualsiasi corte d'appello, a seconda dei casi. La data di nomina dell'avvocato e i suoi dati sono comunicati al giudice e al richiedente entro non oltre 48 ore. Un nuovo termine per la presentazione di un ricorso inizia a decorrere dalla data di nomina dell'avvocato.

L'assistenza stragiudiziale è concessa dal servizio di patrocinio a spese dello Stato stabilito all'interno di ciascun ordine degli avvocati sulla base di una domanda il cui modello è approvato dal dipartimento di coordinamento del patrocinio a spese dello Stato, che includerà menzioni in merito all'oggetto e alla natura della domanda di patrocinio, all'identità, al numero personale, al domicilio e alla situazione finanziaria del richiedente e della sua famiglia, documenti giustificativi concernenti il reddito del richiedente e della sua famiglia, nonché prove di obbligazioni alimentari o impegni di pagamento.

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, che specifichi se quest'ultimo ha ricevuto patrocinio a spese dello Stato negli ultimi 12 mesi, in quale forma, per quale questione e l'ammontare di tale patrocinio.

La domanda di assistenza stragiudiziale va presentata al servizio di patrocinio a spese dello Stato e, se del caso, la relativa decisione viene adottata entro non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di registrazione con l'accoglimento o il rigetto della domanda. La decisione viene notificata al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua data di emissione. La decisione di rigetto della domanda di assistenza stragiudiziale può essere impugnata dinanzi al consiglio dell'ordine degli avvocati entro cinque giorni dalla sua notifica. L'opposizione in merito alla decisione di rigetto viene esaminata dal consiglio dell'ordine degli avvocati, con urgenza, in occasione della sua prima riunione.

(Articoli 11, 12 e 13 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato, e articolo 73 della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e la pratica della professione di avvocato, quale successivamente modificata e integrata).

9 Come posso sapere se ho diritto o meno al patrocinio a spese dello Stato?

Il giudice si pronuncia in merito alla domanda di patrocinio a spese dello Stato senza convocare le parti, in base a una decisione motivata emessa in camera di consiglio. L'interessato può presentare una domanda di riesame contro una decisione che respinge la domanda di patrocinio a spese dello Stato entro cinque giorni dalla data di pronuncia di tale decisione. La decisione relativa alla domanda di riesame è adottata in camera di consiglio da un altro collegio e l'organo giurisdizionale formula una decisione irrevocabile.

Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata approvata per ottenere un aiuto sotto forma di assistenza da parte di un avvocato, tale domanda e la decisione di approvazione sono inviate immediatamente al presidente dell'ordine degli avvocati della corte d'appello di tale organo giurisdizionale. Il presidente dell'ordine degli avvocati o l'avvocato incaricato di svolgere tale compito dal presidente nominerà entro tre giorni un avvocato iscritto nel registro per il patrocinio a spese dello Stato, al quale invierà la decisione unitamente all'avviso di nomina. Il presidente dell'ordine degli avvocati deve inoltre informare il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato in merito al nome dell'avvocato nominato. A norma della legge il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato può chiedere esso stesso la nomina di un determinato avvocato, con il consenso di quest'ultimo.

La domanda di assistenza stragiudiziale va presentata al servizio di patrocinio a spese dello Stato in seno a ciascun ordine degli avvocati e, se del caso, la relativa decisione viene adottata entro non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di registrazione sotto forma di accoglimento o di rigetto. La decisione viene notificata al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua data di emissione. Il presidente dell'ordine degli avvocati competente nomina un avvocato dal registro per il patrocinio a spese dello Stato dell'ordine degli avvocati ai sensi della decisione che concede l'assistenza stragiudiziale. Il presidente dell'ordine degli avvocati può approvare, se possibile, l'assistenza stragiudiziale che deve essere concessa da un avvocato scelto dalla persona alla quale è concesso il patrocinio in questione.

(Articolo 15 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato, e articoli 71 e 73 della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e la pratica della professione di avvocato, quale successivamente modificata e integrata).

10 Come mi devo comportare se ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato sotto forma di assistenza da parte di un avvocato è concesso in conformità della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e sulla pratica della professione di avvocato, quale ripubblicata e successivamente modificata e integrata, che riguarda l'assistenza legale o il patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata approvata per ottenere un aiuto sotto forma di assistenza da parte di un avvocato, tale domanda e la decisione di approvazione sono inviate immediatamente al presidente dell'ordine degli avvocati della corte d'appello di tale organo giurisdizionale. Il presidente dell'ordine degli avvocati o l'avvocato incaricato di svolgere tale compito dal presidente nominerà entro tre giorni un avvocato iscritto nel registro per il patrocinio a spese dello Stato, al quale invierà la decisione unitamente all'avviso di nomina. Il presidente dell'ordine degli avvocati deve inoltre informare il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato in merito al nome dell'avvocato nominato. A norma della legge il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato può chiedere esso stesso la nomina di un determinato avvocato, con il consenso di quest'ultimo.

L'assistenza di un avvocato può assumere anche la forma di assistenza stragiudiziale e consiste nel fornire consulenza, presentare richieste, istanze o notifiche oppure nell'avviare altre azioni legali di tale tipo e nel rappresentare i clienti presso autorità o istituzioni pubbliche, diverse dalle autorità giudiziarie o dalle autorità che dispongono di poteri giudiziari, al fine di garantire l'esercizio di determinati diritti o interessi legittimi. L'assistenza stragiudiziale deve comportare la fornitura di informazioni chiare e accessibili al richiedente conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore relativamente alle istituzioni competenti e, se possibile, ai requisiti, ai termini e alle procedure previsti dalla legge per il riconoscimento, la concessione o l'esercizio del diritto o dell'interesse, come asserito dal richiedente. L'assistenza stragiudiziale è concessa conformemente alla legge n. 51/1995, quale ripubblicata e successivamente modificata e integrata.

La domanda di assistenza stragiudiziale va presentata al servizio di patrocinio a spese dello Stato in seno a ciascun ordine degli avvocati e, se del caso, la relativa decisione viene adottata entro non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di registrazione sotto forma di accoglimento o di rigetto. La decisione viene notificata al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua data di emissione. La decisione di rigetto della domanda di assistenza stragiudiziale può essere impugnata dinanzi al consiglio dell'ordine degli avvocati entro cinque giorni dalla sua notifica. L'opposizione in merito alla decisione di rigetto viene esaminata dal consiglio dell'ordine degli avvocati, con urgenza, in occasione della sua prima riunione.

Il presidente dell'ordine degli avvocati competente nomina un avvocato dal registro per il patrocinio a spese dello Stato dell'ordine degli avvocati ai sensi della decisione che concede l'assistenza stragiudiziale. Il presidente dell'ordine degli avvocati può approvare, se possibile, l'assistenza stragiudiziale che deve essere concessa da un avvocato scelto dalla persona alla quale è concesso il patrocinio in questione.

Quando la domanda di patrocinio a spese dello Stato viene approvata sotto forma di un onorario corrisposto all'esperto, al traduttore o all'interprete, la decisione che approva l'aiuto stabilisce altresì l'onorario provvisorio spettante a tale professionista. Il giudice stabilirà l'onorario definitivo dopo la prestazione del servizio per il quale è stato versato l'onorario provvisorio.

Quando la domanda di patrocinio a spese dello Stato viene approvata sotto forma di un onorario corrisposto all'ufficiale giudiziario, la decisione che approva l'aiuto stabilisce anche l'onorario provvisorio dovuto all'ufficiale giudiziario a seconda della complessità del caso a tale data. La domanda e la decisione di approvazione sono inviate il prima possibile alla camera territoriale degli ufficiali giudiziari stabilita all'interno della competenza territoriale di tale organo giurisdizionale. Entro tre giorni il consiglio della camera territoriale degli ufficiali giudiziari deve nominare un ufficiale giudiziario, al quale invia la rispettiva decisione unitamente all'avviso di nomina. Il presidente deve inoltre informare il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato del nome dell'ufficiale giudiziario nominato. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato può chiedere esso stesso la nomina di un determinato ufficiale giudiziario avente competenza territoriale.

Una volta che l'ufficiale giudiziario ha espletato le proprie funzioni ai sensi della legge e delle normative, l'organo giurisdizionale stabilirà l'onorario finale, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, a seconda della complessità del caso e del volume di lavoro completato, entro i limiti per tali onorari fissati dalla legge.

Quando viene approvata la domanda che accorda agevolazioni per il pagamento di spese legali, la decisione stabilirà, se del caso, l'esenzione dal pagamento o il tasso di sconto, le scadenze dei pagamenti e il valore delle rate. Laddove il valore delle spese legali dovute superi il doppio del reddito netto mensile per famiglia del richiedente nel mese antecedente la presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sarà scaglionato in maniera tale che la rata mensile da versare non superi la metà del reddito netto per famiglia, fatto salvo il caso in cui il giudice ritenga necessario concedere una forma di aiuto più favorevole. Il pagamento delle spese legali può essere scaglionato in non più di 48 rate mensili.

(Articoli 23, 24, 25, 32, 33, 34 e 35 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato, e articoli 71 e 73 della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e la pratica della professione di avvocato, quale successivamente modificata e integrata).

11 Chi sceglie il mio difensore nel caso in cui abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato sotto forma di assistenza da parte di un avvocato è concesso in conformità della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e sulla pratica della professione di avvocato, quale ripubblicata e successivamente modificata e integrata, che riguarda l'assistenza legale o il patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata approvata per ottenere un aiuto sotto forma di assistenza da parte di un avvocato, tale domanda e la decisione di approvazione sono inviate immediatamente al presidente dell'ordine degli avvocati della corte d'appello di tale organo giurisdizionale. Il presidente dell'ordine degli avvocati o l'avvocato incaricato di svolgere tale compito dal presidente nominerà entro tre giorni un avvocato iscritto nel registro per il patrocinio a spese dello Stato, al quale invierà la decisione unitamente all'avviso di nomina. Il presidente dell'ordine degli avvocati deve inoltre informare il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato in merito al nome dell'avvocato nominato. A norma della legge il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato può chiedere esso stesso la nomina di un determinato avvocato, con il consenso di quest'ultimo.

Per quanto concerne l'assistenza stragiudiziale, il presidente dell'ordine degli avvocati competente nomina un avvocato dal registro per il patrocinio a spese dello Stato dell'ordine degli avvocati ai sensi della decisione che concede l'assistenza stragiudiziale. Il presidente dell'ordine degli avvocati può approvare, se possibile, l'assistenza stragiudiziale che deve essere concessa da un avvocato scelto dalla persona alla quale è concesso il patrocinio in questione.

(Articoli 23 e 35 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato, e articoli 71 e 73 della legge n. 51/1995 sull'organizzazione e la pratica della professione di avvocato, quale successivamente modificata e integrata).

12 Il patrocinio a spese dello Stato comprende tutti i costi del procedimento?

Il patrocinio a spese dello Stato può essere erogato nelle forme seguenti:

a) pagamento dell'onorario per la rappresentanza, l'assistenza legale e, se del caso, la difesa da parte di un avvocato nominato o selezionato al fine di garantire l'esercizio o la tutela di un diritto o un interesse legittimo in giudizio o per prevenire una controversia (in appresso: assistenza da parte di un avvocato);

b) versamento a favore dell'esperto, del traduttore o dell'interprete al quale si è fatto ricorso durante il procedimento, con l'approvazione del giudice o dell'autorità giudiziaria, laddove ai sensi della legge l'onere di tale pagamento ricada sulla persona che richiede il patrocinio a spese dello Stato;

c) pagamento dei diritti da corrispondere all'ufficiale giudiziario;

d) esenzioni, riduzioni, ripianificazione o differimento del pagamento in relazione alle spese legali, secondo quanto previsto dalla legge, comprese quelle dovute in fase di esecuzione.

Laddove il patrocinio a spese dello Stato sia erogato a favore di cittadini UE o di altre persone aventi domicilio o che risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro, il patrocinio approvato può comprendere altresì:

a) le spese per la traduzione dei documenti presentati dal beneficiario del patrocinio, richiesti dal giudice o dall'autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia in oggetto; le relative richieste e i documenti presentati o ricevuti in conformità del presente capo sono inoltre esentati dal rispetto della formalità della legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente;

b) i servizi di un interprete nei procedimenti giudiziari instaurati dinanzi al giudice/all'autorità giudiziaria;

c) le spese di viaggio che il beneficiario del patrocinio o un'altra persona deve sostenere per recarsi in Romania su richiesta del giudice o dell'autorità giudiziaria oppure laddove la legge richieda la presenza obbligatoria di una di tali persone.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere fornito, separatamente o cumulativamente, in una qualsiasi delle forme di cui sopra. Il valore del patrocinio erogato, separatamente o cumulativamente, in una qualsiasi delle forme di assistenza da parte di un avvocato, un esperto, un traduttore, un interprete o un ufficiale giudiziario, non può superare il livello massimo equivalente a dodici stipendi minimi lordi nazionali nell'arco di un anno rispetto all'anno in cui è stata presentata la domanda relativa al patrocinio.

(Articoli 6, 7 e 44 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

13 Chi sostiene gli altri costi nel caso in cui abbia diritto a un patrocinio a spese dello Stato per una parte soltanto dei costi?

Le spese per le quali alla parte sono state concesse esenzioni o sconti all'atto dell'approvazione del patrocinio a spese dello Stato saranno addebitate all'altra parte qualora quest'ultima sia soccombente in giudizio. La parte soccombente sarà tenuta a versare tali importi allo Stato.

Se la parte che ha ricevuto il patrocinio a spese dello Stato risulta essere soccombente, essa dovrà farsi carico delle spese legali sostenute dallo Stato. In ogni caso il giudice può decidere, nel momento in cui si pronuncia in merito al caso, di vincolare la parte che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute dallo Stato se, a causa della sua condotta non diligente durante il procedimento giudiziario, tale parte ha determinato l'esito di soccombenza in giudizio o se una sentenza ha accertato un comportamento scorretto nell'esercizio dell'azione.

(Articoli 18 e 19 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

14 Il patrocinio a spese dello Stato comprende anche i costi di una eventuale impugnazione della sentenza di primo grado?

Se la sentenza pronunciata nel contesto della controversia per la quale è stato approvato il patrocinio a spese dello Stato è oggetto di impugnazione, tale patrocinio concesso nella fase procedurale precedente nella forma prescritta di un'assistenza da parte di avvocato viene legalmente estesa e copre la preparazione dell'istanza e dei motivi dell'impugnazione, nonché il ricorso al procedimento di appello e il suo svolgimento.

La sentenza emessa con il diritto di presentare ricorso e la copia della decisione che approva il patrocinio a spese dello Stato sono notificate immediatamente all'ordine degli avvocati per fini di verifica e di riconoscimento o, se del caso, per la nomina di un avvocato autorizzato a presentare ricorso dinanzi a una corte d'appello. Per il procedimento giudiziario di appello, l'avvocato ha diritto a percepire un onorario distinto, stabilito dalla corte di appello ai sensi della legge.

Se la parte non ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nella fase procedurale antecedente il procedimento di appello, si può richiedere il patrocinio a spese dello Stato presentando una nuova domanda.

Un nuovo termine per la presentazione di un ricorso inizia a decorrere dalla data di nomina o di riconoscimento dell'avvocato. La data di nomina dell'avvocato e i suoi dati sono comunicati al giudice e al richiedente entro non oltre 48 ore.

La corte d'appello verifica se i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato continuano a essere soddisfatti. Se rileva che tali requisiti non sono più soddisfatti, il giudice decide con una decisione di porre fine al patrocinio e di vincolare la parte a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute dallo Stato sotto forma di un onorario corrisposto all'avvocato.

(Articolo 13, primo comma, del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

15 Il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato prima che il procedimento sia concluso (o anche revocato dopo la conclusione del procedimento)?

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato si estingue con la morte della parte o con il miglioramento della situazione finanziaria della stessa in una misura tale da consentirle di sostenere le spese legali.

Alla ricezione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, il richiedente viene informato che, in caso di soccombenza in giudizio, le spese di giudizio dell'altra parte saranno a suo carico e sarà possibile che egli debba rimborsare gli importi ricevuti a titolo di patrocinio a spese dello Stato se una parte interessata si rivolge all'organo giurisdizionale che ha approvato tale patrocinio e presenta prove relative alla situazione effettiva del beneficiario della domanda approvata; il patrocinio a spese dello Stato non viene sospeso durante le nuove indagini.

Se constata che la domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata presentata in malafede, nascondendo la verità, il giudice emetterà una decisione che vincola la persona che ha beneficiato ingiustificatamente di tale patrocinio a rimborsare gli importi dai quali è stato esentato a titolo di risarcimento nonché a versare una sanzione pecuniaria pari a fino a cinque volte l'importo per il quale ha beneficiato ingiustificatamente dell'esenzione. Nei confronti di tale decisione è possibile presentare soltanto una domanda di riesame, con la possibilità di richiedere, su base motivata, un riesame o una decisione di riduzione del risarcimento o della sanzione pecuniaria. La domanda va presentata entro cinque giorni dalla data di notifica della decisione e la relativa decisione viene adottata da un collegio diverso che formula una decisione irrevocabile.

Laddove, a norma di una sentenza definitiva e irrevocabile, il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato acquisisca attivi o crediti di valore o importo superiore a dieci volte il valore del patrocinio concesso, egli è tenuto a rimborsare tale patrocinio. La procedura di rimborso è quella prevista al capo III del presente decreto d'urgenza.

(Articoli 10, 14, 17 e 50, secondo comma, del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successivamente modificato e integrato).

16 Posso ricorrere nel caso in cui mi venga negato il patrocinio a spese dello Stato?

Il giudice si pronuncia in merito alla domanda di patrocinio a spese dello Stato senza convocare le parti, in base a una decisione motivata emessa in camera di consiglio. L'interessato può presentare una domanda di riesame contro una decisione che respinge la domanda di patrocinio a spese dello Stato entro cinque giorni dalla data di pronuncia di tale decisione. La decisione relativa alla domanda di riesame è adottata in camera di consiglio da un altro collegio e l'organo giurisdizionale formula una decisione irrevocabile.

Il patrocinio a spese dello Stato può essere rifiutato quando viene richiesto in modo scorretto, quando il suo costo stimato è sproporzionato rispetto al valore dell'oggetto della controversia e quando non è richiesto al fine di salvaguardare un interesse legittimo o è richiesto per un'azione contraria all'ordine pubblico o a quello costituzionale.

Se la domanda di risoluzione della controversia per la quale si richiede il patrocinio a spese dello Stato rientra nella categoria di quelle che possono essere soggette a mediazione o ad altre procedure di risoluzione alternative, è probabile che la domanda di patrocinio a spese dello Stato sia respinta se viene dimostrato che il richiedente del patrocinio si è rifiutato di svolgere tale procedimento prima dell'apertura del procedimento giudiziario.

La concessione del patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando il richiedente chiede il risarcimento di danni per lesioni alla propria immagine, al proprio onore o alla propria reputazione, nel caso in cui non abbia subito alcun danno materiale, nonché quando tale domanda deriva dall'attività commerciale o dalla libera professione esercitata dal richiedente.

Laddove il patrocinio a spese dello Stato sia concesso a cittadini UE o ad altre persone che sono domiciliate o abitualmente residenti nel territorio di uno Stato membro, l'autorità centrale rumena può rifiutarsi di trasmettere una domanda di patrocinio a spese dello Stato ad un altro Stato membro laddove tale domanda sia chiaramente infondata o non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio. Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato viene respinta dall'autorità competente dello Stato membro cui è inoltrata la richiesta, l'autorità centrale rumena chiederà al richiedente di rimborsare le spese di traduzione.

(Articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto d'urgenza n. 51/2008 in materia di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di controversie civili, quale approvato dalla legge n. 193/2008 e successive modificato e integrato).

 

Informazioni supplementari

Collegamenti utili:

Uniunea Naţională a Barourilor din România (Unione nazionale degli ordini degli avvocati in Romania)

Ultimo aggiornamento: 22/05/2023

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