Tribunali specializzati nazionali

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

L'articolo 117 della Costituzione spagnola del 1978 sancisce il principio dell'unità della giurisdizione, che rappresenta la base dell'organizzazione e del funzionamento degli organi giurisdizionali del paese.

Secondo l'ordinamento giuridico spagnolo, la giurisdizione ordinaria è suddivisa in quattro aree del diritto: civile, penale, amministrativo e sociale e del lavoro.

Oltre a queste quattro aree del diritto previste dalla giurisdizione ordinaria, l'ordinamento giuridico spagnolo riconosce la giurisdizione militare, che è parte integrante del Poder Judicial del Estado (sistema giudiziario dello Stato) e competenza esclusiva dei tribunali militari istituiti dalla legge.

I conflitti di competenza tra i tribunali dei diversi ambiti di diritto della giurisdizione ordinaria e i tribunali militari sono esaminati da una sezione speciale del Tribunal Supremo (Corte Suprema) — la Sala de Conflictos de Jurisdicción (Camera dei conflitti di competenza) — composta dal presidente dalla Corte suprema, due magistrati della Camera della Corte Suprema competente per l'ambito del diritto oggetto del conflitto e due magistrati della Sala de lo Militar (Sezione delle questioni militari), tutti nominati dall'assemblea plenaria dal Consejo General del Poder Judicial (Consiglio generale del potere giudiziario).

Nell'ambito delle aree di diritto della giurisdizione ordinaria, alcuni tribunali possono essere specializzati per materia, come ad esempio i tribunali competenti per la violenza contro le donne, i tribunali del commercio, i tribunali di sorveglianza penitenziaria e i tribunali per i minorenni.

Conformemente alla Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ (legge organica sul potere giudiziario), in Spagna esistono i seguenti giudici speciali.

TRIBUNALI DEL COMMERCIO

I Juzgados de lo Mercantil (tribunali del commercio), operativi dal 1° settembre 2004, sono giudici speciali, facenti parte del sistema giurisdizionale civile.

COMPETENZA TERRITORIALE

In linea di massima, in ogni provincia è presente almeno un tribunale del commercio — con sede nel capoluogo di provincia — competente per tutto il territorio provinciale.

I tribunali del commercio possono essere istituiti anche in città diverse dal capoluogo di provincia, in ragione della densità di popolazione, dell'esistenza di centri industriali o commerciali o dell'attività economica. In questi casi, l'ambito di competenza territoriale di questi tribunali è stabilito in base alle esigenze di ciascun caso specifico.

La competenza territoriale dei tribunali del commercio può estendersi a due o più province all'interno della stessa comunità autonoma.

AMBITI DI COMPETENZA

I tribunali del commercio esaminano le cause sorte in seguito a casi di insolvenza, nei termini previsti dal diritto applicabile.

I tribunali del commercio sono competenti per questioni che ricadono nella giurisdizione civile, tra cui domande in cui sono esercitati diritti di azione in relazione alla concorrenza sleale, alla proprietà industriale, alla proprietà intellettuale e alla comunicazione pubblicitaria, nonché di tutte le azioni che, nell'ambito di tale sistema giurisdizionale, sono promosse in conformità alla normativa che disciplina le società commerciali e le cooperative.

I tribunali del commercio sono competenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e arbitrali emesse all'estero relative a questioni che rientrano nel loro ambito di competenza, a meno che i trattati internazionali e altre norme non ne prescrivano l'esame da parte di un altro organo giurisdizionale.

RICORSI

I tribunali provinciali esaminano i ricorsi previsti dalla legge contro le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali del commercio, fatte salve le decisioni emesse nelle procedure di insolvenza relative a questioni di diritto del lavoro, per le quali le disposizioni della legge organica sul potere giudiziario prevedono la specializzazione di una o più delle rispettive sezioni.

Possono essere proposti altri ricorsi stabiliti dalla legge organica sul potere giudiziario nei casi previsti dalla stessa legge.

TRIBUNALI DEI MARCHI COMUNITARI

I Juzgados de Marca Comunitaria (tribunali dei marchi comunitari) sono i tribunali del commercio di Alicante, essendo gli organi giurisdizionali competenti a conoscere in via esclusiva e in primo grado di tutte le azioni promosse in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

In questa funzione, i tribunali del commercio di Alicante sono competenti per l'intero territorio nazionale spagnolo e prendono il nome di "tribunali dei marchi comunitari" soltanto per tale finalità.

Rientrano nel sistema giurisdizionale civile.

Allo stesso modo, la sezione o le sezioni speciali del tribunale provinciale di Alicante hanno competenza esclusiva e in secondo grado anche per tutti i ricorsi di cui all'articolo 101 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. In questa funzione, tali tribunali sono competenti per l'intero territorio nazionale spagnolo e prendono il nome di "tribunali dei marchi comunitari" soltanto per tale finalità.

TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA PENITENZIARIA

I Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (tribunali di sorveglianza penitenziaria) esercitano le funzioni giurisdizionali previste dalla Ley General Penitenciaria (legge generale penitenziaria) per quanto riguarda l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza, il controllo giurisdizionale sul potere disciplinare delle autorità responsabili delle condanne penali, la tutela di diritti e benefici dei detenuti e altre materie previste dalla legge. Rientrano nel sistema giurisdizionale penale.

COMPETENZA TERRITORIALE

Nell'ambito del sistema giurisdizionale penale, in ogni provincia vi sono uno o più tribunali di sorveglianza penitenziaria.

Nella città di Madrid sono presenti uno o più tribunali centrali di sorveglianza penitenziaria, con competenze estese all'intero territorio spagnolo.

AMBITI DI COMPETENZA

I tribunali di sorveglianza penitenziaria esercitano le funzioni giurisdizionali previste dalla legge generale penitenziaria per quanto riguarda l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza, il controllo giurisdizionale sul potere disciplinare delle autorità penitenziarie, la tutela di diritti e benefici dei detenuti e altre materie previste dalla legge.

RICORSI

I tribunali provinciali sono competenti per i ricorsi previsti dalla legge contro le sentenze dei tribunali provinciali di sorveglianza penitenziaria.

Possono essere proposti altri ricorsi stabiliti dalla legge organica sul potere giudiziario nei casi previsti dalla stessa legge.

TRIBUNALI PER I MINORENNI

COMPETENZA TERRITORIALE

In ogni provincia è presente almeno un Juzgado de Menores (tribunale per i minorenni) — con sede nel capoluogo di provincia — competente per l'intero territorio provinciale.

Il tribunale centrale per i minorenni di Madrid, con giurisdizione in tutta la Spagna, è competente per le cause attribuitegli dalla legislazione in materia di responsabilità penale dei minori.

AMBITI DI COMPETENZA

I tribunali per i minorenni sono competenti per i casi di presunti reati commessi da persone di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

I giudici dei tribunali per i minorenni esercitano le funzioni previste dalle leggi relative ai minori che hanno commesso atti classificati quali reato, nonché altri compiti relativi ai minori attribuiti loro dalla legge.

RICORSI

I tribunali provinciali esaminano i ricorsi previsti dalla legge contro le sentenze dei tribunali provinciali per i minorenni.

Possono essere proposti altri ricorsi stabiliti dalla legge organica sul potere giudiziario nei casi previsti dalla stessa legge.

TRIBUNALI IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

COMPETENZA TERRITORIALE

In ogni circoscrizione è presente almeno un (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) (tribunale in materia di violenza contro le donne) con sede nel capoluogo e giurisdizione nell'intera provincia. Prendono il nome dal comune in cui hanno sede.

Il Governo, su proposta del Consiglio generale del potere giudiziario e, se del caso, previa relazione del governo della comunità autonoma cui sia stata eventualmente devoluta l'amministrazione della giustizia, può, con regio decreto, estendere la competenza giurisdizionale dei tribunali speciali in materia di violenza contro le donne a due o più circoscrizioni della stessa provincia.

Il Consiglio generale del potere giudiziario può convenire, previa relazione delle Salas de Gobierno (camere di Governo), che nelle circoscrizioni in cui sia necessario in funzione del carico di lavoro dei giudici, le cause esaminate da questi tribunali siano giudicate, a seconda dei casi, da un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (tribunale di primo grado e per le indagini preliminari) o da un Juzgado de Instrucción (giudice istruttore).

Nelle circoscrizioni dove esiste soltanto un tribunale di primo grado e per le indagini preliminari, spetta a quest'ultimo esaminare le cause che ricadono nella giurisdizione dei tribunali in materia di violenza contro le donne.

I tribunali in materia di violenza contro le donne rientrano nel sistema giurisdizionale penale.

AMBITI DI COMPETENZA

I tribunali in materia di violenza contro le donne esaminano, nell'ambito del sistema penale e sempre in conformità con le procedure e i ricorsi previsti dalla Ley de Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale), inter alia le seguenti questioni:

  • l'istruzione dei processi intesi a reclamare la responsabilità penale per i reati di cui ai titoli del Código Penal (codice penale) relativi a omicidio, aborto, lesioni personali, lesioni al feto e privazione della libertà, reati contro l'integrità morale, la libertà sessuale, il diritto alla vita privata e alla protezione dell'immagine nonché della reputazione personale e qualsiasi altro reato commesso con violenza o intimidazione, laddove tali reati siano stati commessi contro la moglie, l'ex moglie o una donna che ha o ha avuto una relazione sentimentale analoga con l'autore del reato, a prescindere da un'eventuale convivenza, nonché i reati commessi nei confronti di discendenti dell'autore del reato, della moglie o della convivente oppure contro minori o persone legalmente incapaci che vivono con l'autore del reato o soggette all'autorità, tutela, curatela, affidamento o custodia de facto della moglie o convivente, anche in caso di atti di violenza di genere;
  • l'istruzione dei processi intesi a reclamare la responsabilità penale per i reati contro i diritti e i doveri familiari, laddove la vittima sia una delle persone elencate al paragrafo precedente;
  • l'emissione delle rispettive ordinanze di protezione a favore delle vittime, fatta salva l'autorità del Juez de Guardia (giudice incaricato);
  • l'audizione orale e le decisioni sui reati minori per cui sono competenti per legge, quando la vittima è una delle persone precedentemente elencate;
  • l'emissione ed esecuzione degli strumenti di riconoscimento reciproco delle decisioni penali all'interno dell'Unione europea per le materie di loro competenza;
  • l'istruzione dei processi intesi a reclamare la responsabilità penale per la violazione prevista e sanzionata a norma dell'articolo 468 del codice penale, quando la persona lesa dal reato di cui si sia violata la condanna, la misura cautelare o la misura di sicurezza è la moglie, l'ex moglie o una donna che ha o ha avuto una relazione sentimentale analoga con l'autore del reato, a prescindere da un'eventuale convivenza, nonché per i reati commessi nei confronti di discendenti dell'autore del reato, della moglie o della convivente oppure contro minori o persone legalmente incapaci che vivono con l'autore del reato o soggette all'autorità, tutela, curatela, affidamento o custodia della moglie o convivente.

I tribunali in materia di violenza contro le donne esaminano, nell'ambito del sistema civile e sempre in conformità con le procedure e i ricorsi previsti dalla Ley de Enjuiciamiento civil (codice di procedura civile), questioni riguardanti inter alia i seguenti aspetti:

  • filiazione, maternità e paternità;
  • annullamento del matrimonio, separazione e divorzio;
  • rapporti tra genitore e figlio;
  • adozione o modifica di provvedimenti in materia familiare;
  • affidamento dei figli o pagamento degli alimenti, esclusivamente quando chiesti da un genitore all'altro per conto dei figli;
  • necessità di consenso per l'adozione;
  • impugnazione delle decisioni amministrative in materia di tutela dei minori.

I tribunali in materia di violenza contro le donne esercitano la competenza esclusiva ed esclusoria nell'ordine civile quando concorrono simultaneamente le condizioni seguenti:

  • il procedimento civile verte su una delle materie di cui al paragrafo precedente;
  • una delle parti del procedimento civile è vittima di atti di violenza di genere;
  • una delle parti del procedimento civile è accusata di essere l'autore, l'istigatore o il complice che ha reso possibile la commissione di atti di violenza di genere;
  • è stata intentata un'azione penale dinanzi ai tribunali in materia di violenza contro le donne per reati o infrazioni conseguenti a un atto di violenza contro una donna, o è stata adottata un'ordinanza di protezione di una vittima di violenza di genere.

Qualora ritenga che gli atti portati pubblicamente alla sua conoscenza non costituiscano un fatto indiscutibile di violenza di genere, il giudice può respingere l'istanza e deferirla all'organo giurisdizionale competente.

In tutti questi casi la mediazione non è ammessa.

RICORSI

I tribunali provinciali esaminano i ricorsi previsti dalla legge contro le sentenze dei tribunali provinciali in materia di violenza contro le donne.

Gli altri ricorsi previsti dalla legge organica sul potere giudiziario possono essere presentati nei casi previsti da detta legge.

GIUDICI SPECIALI ISTITUITI MEDIANTE DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO

In Spagna, fatto salvo il principio dell'unità della giurisdizione garantito dalla loro appartenenza a uno dei cinque ordini giurisdizionali, le giurisdizioni speciali possono essere istituite non solo dalla legge organica sul potere giudiziario, come nel caso dei tribunali del commercio, dei tribunali per i minorenni o dei tribunali in materia di violenza contro le donne, ma anche dal Consiglio generale del potere giudiziario ai sensi dell'articolo 98 della suddetta legge, come avviene per i Juzgados de Familia (tribunali della famiglia), i Juzgados de Ejecución Hipotecaria (tribunali per l'esecuzione ipotecaria) e i Juzgados de Ejecutorias (tribunali per l'esecuzione delle sentenze).

Altre giurisdizioni speciali

La Costituzione spagnola del 1978 sancisce, all'articolo 117 del titolo VI relativo alla magistratura, il principio dell'unità della giurisdizione, che costituisce la base dell'organizzazione e del funzionamento dei tribunali del paese.

Tale principio trova espressione nell'esistenza di un'unica giurisdizione, composta da un unico corpo di giudici e magistrati che costituiscono la giurisdizione ordinaria.

Secondo la Costituzione spagnola, la giustizia emana dal popolo ed è amministrata, per conto del Re, dai giudici e dai magistrati membri della magistratura, che sono indipendenti, inamovibili, responsabili del loro operato e soggetti soltanto allo Stato di diritto.

I giudici e i magistrati possono essere revocati, sospesi o trasferiti oppure andare in pensione solo per le ragioni e con le garanzie previste dalla legge

L'esercizio dell'autorità giudiziaria in qualsiasi tipo di procedimento, sia in fase di pronuncia che di esecuzione delle sentenze, spetta esclusivamente ai tribunali stabiliti dalla legge, in base alle norme di competenza e di procedura contemplate dalla normativa.

I tribunali non possono esercitare altre funzioni rispetto a quelle di cui sopra e a quelle espressamente attribuite loro dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto.

Oltre alla magistratura, la Costituzione stessa prevede, in titoli diversi, l'esistenza di due organi giurisdizionali costituzionali. Tali corti godono di piena indipendenza e imparzialità e sono soggette esclusivamente allo Stato di diritto.

Sono il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) e il Tribunal de Cuentas (Corte dei conti).

CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale spagnola è esterna al sistema giudiziario.

È l'interprete supremo della Costituzione, è indipendente dagli altri organi costituzionali e soggiace esclusivamente alla Costituzione e alla rispettiva legge organica.

È unica per ambito di competenza e la sua giurisdizione di estende a tutta la Spagna.

COMPOSIZIONE

La Corte costituzionale è composta da dodici magistrati nominati dal Re, dei quali quattro sono scelti dal Congreso de los Diputados (Congresso dei deputati) a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, quattro dal Senado (Senato) con identica maggioranza, due sono proposti dal Governo e due dal Consiglio generale del potere giudiziario. I magistrati nominati eleggono tra loro un presidente e un vice presidente.

AMBITI DI COMPETENZA

Alla Corte costituzionale è demandato il compito di giudicare, nei modi previsti dalla legge, le seguenti questioni:

  • ricorsi di incostituzionalità avverso leggi, disposizioni normativi o atti con forza di legge;
  • ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà civili di cui all'articolo 53, comma 2, della Costituzione;
  • conflitti costituzionali di competenza tra lo Stato e le comunità autonome o tra le comunità autonome stesse;
  • conflitti tra organi costituzionali dello Stato;
  • dichiarazioni sulla costituzionalità dei trattati internazionali.

Per maggiori informazioni, cfr.: Corte costituzionale

CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti è l'organo supremo di controllo in materia di contabilità e gestione economica dello Stato e del settore pubblico.

Fatta salva la propria giurisdizione, la Corte dei conti fa parte della Legislatura e riferisce direttamente alle Cortes Generales (Parlamento spagnolo).

COMPOSIZIONE

La Corte di conti è composta da dodici membri, chiamati Consejeros de Cuentas (revisori dei conti), sei dei quali nominati dal Congresso dei deputati e sei dal Senato. I membri della Corte dei conti godono della stessa indipendenza e inamovibilità dei giudici e sono soggetti alle stesse regole sull'incompatibilità delle cariche.

FUNZIONI

Alla Corte dei conti sono attribuite due funzioni:

  • la funzione di controllo, che è esterna, permanente e consuntiva, consiste nel verificare se l'attività economica e finanziaria del settore pubblico è conforme ai principi di legalità, efficienza ed economia;
  • la funzione giurisdizionale consiste nell'esprimere un giudizio sulla responsabilità contabile assunta da coloro che sono incaricati della gestione di beni, entrate o effetti pubblici e ha come obiettivo il risarcimento dei fondi pubblici compromessi per appropriazione indebita, incapacità di fornire una giustificazione completa o adeguata nonché per altre cause o azioni.

Per maggiori informazioni, cfr.: Corte dei conti.

TRIBUNALI DI DIRITTO CONSUETUDINARIO

A norma dell'articolo 125 della Costituzione, i tribunali di diritto consuetudinario sono una forma di partecipazione pubblica all'amministrazione della giustizia.

L'articolo 19 della Legge organica sul potere giudiziario riconosce, quali tribunales consuetudinarios (tribunali di diritto consuetudinario), il Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia (tribunale delle acque della pianura di Valencia) e il (Consejo de Hombres Buenos de Murcia (Consiglio dei saggi di Murcia), entrambi istituzioni di diritto consuetudinario competenti in materia di gestione delle acque.

Dal 2009 questi due tribunali spagnoli di diritto consuetudinario sono iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e costituiscono una prova vivente della capacità delle società di dare vita in modo democratico a istituzioni complesse a partire dai loro membri.

TRIBUNALE DELLE ACQUE DELLA PIANURA DI VALENCIA

È il più antico degli organi giudiziari d'Europa.

Opera nel territorio valenziano.

Composto da otto membri eletti democraticamente dagli agricoltori della Huerta Valenciana (zona fertile della città di Valencia), è competente in materia di equa distribuzione delle risorse idriche tra i proprietari terrieri, risoluzione delle controversie tra agricoltori e imposizione di sanzioni per violazione delle ordinanze sull'irrigazione.

CONSIGLIO DEI SAGGI DI MURCIA

Il Consiglio dei saggi di Murcia risale al Medioevo ed è istituzionalizzato e regolamentato dal 1849 quale organo supremo di giustizia della Huerta de Murcia (fertile regione di Murcia). Il Consiglio è composto da un presidente, un segretario e cinque membri.

Le udienze del Consiglio dei saggi di Murcia sono celebrate a porte aperte tutti i giovedì nelle aule dell'autorità locale e le cause vengono decise nel corso dell'udienza dello stesso giorno o al più tardi entro quella successiva. Le sentenze sono emesse in via definitiva e a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente Le sanzioni comminate a seguito delle sentenze del Consiglio dei saggi di Murcia sono esclusivamente di natura pecuniaria. Le decisioni pronunciate da questo tribunale hanno valore definitivo, stabile ed esecutivo.

Per maggiori informazioni, cfr.: Consiglio dei saggi.

Link collegati

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO

CORTE COSTITUZIONALE SPAGNOLA

CORTE DEI CONTI SPAGNOLA

TRIBUNALI SPAGNOLI DI DIRITTO CONSUETUDINARIO

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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