Spese di giudizio per l’ingiunzione di pagamento europea

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Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Legge n. 71/1992, relativa alle spese giudiziarie e ai diritti riscossi per gli estratti del casellario giudiziario, modificata.

Le spese giudiziarie possono anche essere pagate con carta di pagamento, mediante bonifico bancario o presso la succursale di una banca straniera.

Quali sono le tariffe in vigore?

Conformemente all'articolo 1 della legge n. 71/1992, relativa alle spese giudiziarie e ai diritti riscossi per gli estratti del casellario giudiziario (modificata), le spese giudiziarie sono dovute per i diversi atti e procedimenti degli organi giurisdizionali se fondati su una domanda, e per gli atti di servizio dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e del pubblico ministero indicati nel tariffario delle spese giudiziarie e dei diritti riscossi per l'estratto del casellario giudiziario, allegato alla predetta legge.

Sono altresì dovute spese per gli atti e i procedimenti realizzati in assenza di domanda, a beneficio del debitore, se espressamente previsto dal tariffario.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese è indicato nel tariffario in forma di percentuale o di importo fisso. L'importo delle spese fissato per un dato procedimento copre un solo grado di giudizio. Un appello nella stessa causa esige il pagamento dello stesso importo.

La domanda di avvio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento equivale, se non è prevista una tariffa particolare, al 6% del prezzo (del valore) dell'oggetto della controversia, tuttavia non può essere inferiore a 16,50 EUR. Lo stesso vale per il deposito di una dichiarazione di opposizione.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se le spese dovute per introdurre una domanda, avviare un procedimento, un ricorso o un ricorso in Cassazione non sono state versate, il giudice invita i debitore a pagare le spese entro il termine impartito, di norma entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell'invito a pagare. Se nonostante tale invito le spese non sono pagate, il giudice sospende il procedimento. Nell'invito a pagare il debitore deve essere informato delle conseguenze del mancato pagamento.

In caso di mancato pagamento delle spese il giudice non sospende il procedimento nei seguenti casi:

  1. quando il procedimento è già stato avviato;
  2. in caso di proroga della domanda, in caso di domanda riconvenzionale o di domanda riconvenzionale nella stessa causa, dopo l'avvio del procedimento;
  3. quando è richiesto il pagamento di spese di importo non conforme alle disposizioni di legge suddette;
  4. se l'obbligo di pagare del debitore deriva dall'introduzione di una domanda di provvedimento d'urgenza;
  5. quando è stata introdotta una domanda di esenzione dalle spese giudiziarie prima della scadenza del termine per il pagamento di tali spese e che il giudice ha accolto la domanda; quando il giudice accoglie solo parzialmente la domanda di esenzione e invita il debitore a pagare l'importo non interessato dall'esenzione.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Gli importi riscossi dagli organi giurisdizionali, dai servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e dai servizi del pubblico ministero sono pagabili in contanti, mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera. Le spese possono essere pagate in contanti, mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera avvalendosi dei mezzi tecnici per un ente di proprietà statale al 100% che gestisce il sistema, se l'organo interessato ha predisposto le condizioni necessarie. Le spese possono essere pagate in contanti se gli organi giurisdizionali, i servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e i servizi del pubblico ministero hanno predisposto le condizioni necessarie a tal tipo di pagamento e a condizione che le spese non superino 300 EUR per ogni causa, salvo per la voce 17 (questioni legate al registro di commercio), dove è possibile pagare in contanti anche somme di importo superiore a 300 EUR. Se gli organi giurisdizionali, i servizi dell'amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali e i servizi del pubblico ministero sono integrati nel sistema centrale di registrazione delle spese giudiziarie, le spese pagabili mediante carta di pagamento, mandato postale, bonifico bancario e presso la succursale di una banca straniera devono essere versate sul conto del gestore di tale sistema.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

L'avvenuta esecuzione del pagamento può essere comprovata da uno dei documenti consueti in materia di pagamento, utilizzati nell'ambito delle relazioni di pagamento abituali in funzione delle modalità scelte, ossia una ricevuta, il talloncino del mandato postale, un estratto conto, ecc.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2023

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