In quale Stato membro?

Trovare il giudice dello Stato membro cui rivolgersi qualora siano falliti gli sforzi volti a risolvere una controversia in via amichevole con un'impresa, un professionista, il vostro datore di lavoro, un membro della vostra famiglia o qualsiasi altra persona, nel vostro paese o all'estero.

Se la sua controversia ha una dimensione nazionale, deve soltanto individuare il giudice competente o, in altre parole, l’organo giurisdizionale che deve pronunciarsi al riguardo. Nel caso in cui si adisca l’organo giurisdizionale non competente o nel caso vi sia una controversia specifica sulla competenza si può correre il rischio di un notevole ritardo nello svolgimento del procedimento o perfino nel rigetto della domanda per difetto di giurisdizione.

Tutti gli Stati membri hanno norme diverse sulla giurisdizione che determina la distribuzione della competenza tra gli organi giurisdizionali sul proprio territorio.

Se l’organo giurisdizionale competente ha una dimensione internazionale o transfrontaliera, occorre individuare lo Stato membro e l’organo giurisdizionale competente (che abbia cioè la giurisdizione). La risposta a tali quesiti potrebbe avere conseguenze significative. Se la causa viene avviata all’estero è possibile che si debbano affrontare ulteriori inconvenienti e costi come ad esempio quelli connessi alla necessità di tradurre le dichiarazioni, di ingaggiare un avvocato nello Stato membro in cui il procedimento si svolgerà o di viaggiare per assistere alle udienze che terrà l’organo giurisdizionale competente.

Per aiutarla a individuare l’organo giurisdizionale competente per il caso specifico, si prega di visitare lo strumento di ricerca Atlante giudiziario europeo in materia civile. Esso contiene i nomi e gli indirizzi di tutti gli organi giurisdizionali negli Stati membri competenti in materia civile e commerciale (giudici di primo grado, giudici dell’impugnazione, ecc.) e zone geografiche in cui sono competenti.

V. anche altre sezioni su:

- competenza in materia civile e commerciale;

- competenza in materia penale;

Dopo aver definito lo Stato membro competente e l’organo giurisdizionale si può avviare la causa dinanzi al giudice competente – a tal proposito v. la sezione Come avviare un procedimento giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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