Aste giudiziarie

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1. Pubblicità e fissazione dei prezzi per quanto riguarda la vendita dei beni sequestrati

In caso di vendita forzata di beni immobili, il valore di mercato è determinato dopo che il giudice ha disposto il procedimento. Di norma, il giudice nomina un perito che valuta la proprietà. Il valore di mercato è determinato sulla base della relazione redatta. La data dell'appuntamento deve essere resa pubblica. L'avviso è pubblicato nel sistema elettronico di informazione e comunicazione destinato all'organo giurisdizionale o mediante pubblicazione unica nella gazzetta ufficiale locale e avviso sulla camera di consiglio. Altre pubblicazioni possono essere pubblicate dal Tribunale, ad esempio su Internet o su giornali.

I beni mobili sono messi all'asta dall'ufficiale giudiziario in un'asta in loco o in un'asta pubblica su Internet tramite una piattaforma d'asta (cfr. punto 6). L'ufficiale giudiziario stima il valore normale delle vendite del caso, eventualmente con l'assistenza di un esperto. Il requisito minimo è pari alla metà del valore normale delle vendite ed è annunciato dall'ufficiale giudiziario.

2. Terzi che possono effettuare l'operazione di vendita

La vendita forzata di beni immobili è effettuata dall'ufficiale giudiziario del tribunale dell'esecuzione presso il tribunale locale. I beni mobili sono messi all'asta dall'ufficiale giudiziario.

3. Tipi di aste per le quali le norme potrebbero non essere pienamente applicabili

Le aste pubbliche di beni immobili condotte da venditori all'asta di terreni pubblici e giurati non sono soggette alle norme sulla vendita giudiziale obbligatoria di beni immobili. Anche la procedura di gara volontaria non è soggetta a tali norme.

4. Informazioni sui registri nazionali delle attività

I tribunali distrettuali tengono registri catastali in cui sono registrati i terreni, la proprietà e i gravami.

I tribunali locali tengono inoltre registri navali e il registro dei lavori di costruzione in cui sono registrate le navi e le strutture di costruzione, la proprietà e gli oneri sono registrati.

I registri commerciali, delle cooperative e delle società sono tenuti presso i tribunali distrettuali. Nel registro delle imprese, i commercianti (comprese le società) e le società commerciali sono iscritti a loro nome. Le cooperative sono iscritte nel registro delle cooperative e le società di persone sono iscritte nel registro delle società di persone. Le informazioni tratte da questi registri sono disponibili sul portale comune del registro dei Länder all'indirizzo http://www.handelsregister.de. Il registro delle imprese riunisce tutti i dati chiave da pubblicare, compresi i documenti contabili, ed è disponibile in formato elettronico all'indirizzo http://www.unternehmensregister.de.

L'Ufficio federale dell'aviazione (Luftfahrt-Bundesamt) tiene un registro degli aeromobili in cui sono registrati tutti gli aeromobili immatricolati in Germania.

L'autorità federale per i trasporti a motore (Kraftfahrt-Bundesamt) tiene un registro centrale dei veicoli (ZFZR). Lo ZFZR contiene tutti i dati relativi ai veicoli a motore immatricolati o muniti di targa assicurativa. La proprietà non è conservata.

I diritti di proprietà industriale sono registrati presso l'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi e sono disponibili nell'ambito di DPMAREGISTER.

5. Informazioni sulle banche dati per l'identificazione dei beni o crediti del debitore da parte del creditore

L'elenco dei debitori è conservato presso i tribunali centrali per l'esecuzione forzata dei Länder. L'elenco dei debitori mira a proteggere le transazioni commerciali dalle persone non meritevoli di credito.

I debitori sono iscritti nell'elenco dei debitori:

  • non hanno ottemperato all'obbligo di fornire le informazioni finanziarie;
  • che hanno fornito informazioni finanziarie da cui risulti che non è possibile soddisfare il creditore;
  • che non hanno dimostrato piena soddisfazione del creditore entro un mese dalla presentazione delle informazioni finanziarie;
  • per i quali l'apertura di una procedura di insolvenza è stata rifiutata per mancanza di attivi;
  • per i quali l'estinzione del debito residuo è stata rifiutata o revocata.

Le iscrizioni nel registro dei debitori possono essere reperite dal portale congiunto dell'esecuzione forzata dei Länder all'indirizzo http://www.vollstreckungsportal.de.
Nell'ambito dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può essere incaricato di ottenere informazioni dai seguenti organismi:

  • le istituzioni del regime legale di assicurazione pensionistica,
  • l'Ufficio federale centrale delle imposte,
  • il Kraftfahrt-Bundesamt (Autorità federale dei trasporti a motore).

Gli avvisi del giudice relativi all'apertura di una procedura d'insolvenza e alla concessione di provvedimenti provvisori sono pubblicati all'indirizzo http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informazioni sulle vendite giudiziarie online

Non sono consentite vendite forzate online di beni immobili. La vendita forzata online di beni mobili avviene tramite il sito web http://www.justiz-auktion.de.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2020

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