Ordine europeo di indagine penale, assistenza giudiziaria reciproca e squadre investigative comuni

Questa sezione presenta una panoramica del diritto dell'UE sulla raccolta delle prove, l'assistenza giuridica reciproca e l'istituzione di squadre investigative comuni (SIC) per le cause transfrontaliere.

Contesto

L'eliminazione dei controlli di frontiera nell'UE ha reso molto più facile per i cittadini dell’UE viaggiare liberamente, ma ha anche facilitato le attività criminose transfrontaliere.

Di conseguenza è essenziale che i paesi dell’UE cooperino efficacemente per la raccolta delle prove in materia penale.

Acquisizione di prove in una causa penale

L'ordine europeo di indagine

L’ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa o convalidata dall’autorità giudiziaria di un paese dell’UE per ottenere atti di indagine effettuati in un altro paese dell’UE al fine di raccogliere elementi di prova in materia penale.

La direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale è stata adottata il 3 aprile 2014 e gli Stati membri erano tenuti a recepirla nei rispettivi ordinamenti entro il 22 maggio 2017. La Danimarca e l'Irlanda non sono vincolate da detto strumento.

L'ordine europeo di indagine è basato sul riconoscimento reciproco, ossia sul fatto che l'autorità di esecuzione è tenuta a riconoscere e a garantire l'esecuzione della richiesta formulata dall'altro paese. L'esecuzione deve essere eseguita con le stesse modalità che si seguirebbero che l'atto investigativo in questione fosse stato ordinato da un'autorità dello Stato di esecuzione. Un ordine europeo di indagine può essere emesso anche per ottenere prove già esistenti.

La direttiva crea un unico quadro di riferimento globale per ottenere prove. Gli atti d'indagine possono includere a titolo di esempio l'escussione di testimoni, le intercettazioni telefoniche, le operazioni d'infiltrazione e informazioni su operazioni bancarie.

L’autorità di emissione può utilizzare solo un ordine europeo di indagine nel caso in cui l’atto d’indagine sia:

  • necessario,
  • proporzionato, e
  • consentito in casi nazionali analoghi.

Un ordine europeo di indagine è emesso impiegando un formulario standard tradotto nella lingua ufficiale del paese UE di esecuzione o in un'altra lingua da questo indicata.

Ai sensi della nuova direttiva, gli atti d'indagine devono essere eseguiti dal paese UE di esecuzione altrettanto rapidamente e con lo stesso livello di priorità dei casi nazionali analoghi.

La direttiva stabilisce i termini (un massimo di 30 giorni per decidere di riconoscere ed eseguire la richiesta e un termine di 90 giorni per dare esecuzione alla richiesta in maniera efficace, in seguito all'adozione della predetta decisione).

I paesi dell’UE possono respingere la domanda per determinati motivi. I seguenti motivi generali di rigetto si applicano a tutte le misure:

  1. immunità o privilegio o norme che limitano la responsabilità penale relativa alla libertà di stampa;
  2. lesione di interessi fondamentali della sicurezza nazionale;
  3. procedimenti non penali;
  4. principio del ne bis in idem;
  5. extraterritorialità e doppia incriminabilità;
  6. incompatibilità con gli obblighi in materia di diritti fondamentali.

Non vi sono ulteriori motivi di rifiuto per determinate misure:

  1. assenza di doppia incriminabilità (ad eccezione di un elenco di reati gravi);
  2. impossibilità di eseguire l’atto (l'atto d’indagine non esiste o non è disponibile in casi nazionali analoghi e non vi è alcuna alternativa).

Prove elettroniche

ottenere prove elettroniche (e-prove), come informazioni in merito al titolare di un conto di posta elettronica o data/ora e contenuto di messaggi scambiati attraverso Facebook messenger, poiché le indagini penali spesso hanno caratteristiche transfrontaliere, in quanto i dati possono essere conservati o il fornitore dei servizi può essere ubicato in un altro paese UE o altrove nel mondo.

In questo contesto strumenti della cooperazione giudiziaria tradizionale sono ritenuti troppo lenti. Il 17 aprile 2018 la Commissione europea ha proposta nuove norme in forma di regolamento e una direttiva per agevolare e accelerare l'applicazione della legge e l'ottenimento le prove richieste dalle autorità giudiziarie per effettuare indagini ed eventualmente perseguire criminali e terroristi.

Assistenza giuridica reciproca

Il quadro di riferimento giuridico dell'assistenza giuridica è istituito dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 e il suo Protocollo del 16 ottobre 2001.

La finalità principale della Convenzione è migliorare la cooperazione giudiziaria attraverso lo sviluppo e la modernizzazione delle disposizioni vigenti in materia di assistenza reciproca. Nella fattispecie, la Convenzione integra le disposizioni e agevola l'applicazione fra i paesi dell'UE:

Nell'ambito della Convenzione l’autorità richiedente può contattare l’autorità emittente direttamente.

A meno che l’autorità di esecuzione abbia motivo di respingere una richiesta, essa deve essere eseguita al più presto, e, se possibile, entro il termine indicato dall’autorità richiedente.

Fino al 22 maggio 2017 la Convenzione costituiva lo strumento principale per ottenere prove nell'UE. A tale data la direttiva sull'ordine europeo di indagine ha sostituito le corrispondenti disposizioni della Convenzione e del Protocollo per i paesi UE vincolati dalla direttiva. La Convenzione e il Protocollo hanno ancora una particolare rilevanza per questi paesi nella misura in cui talune disposizioni (come quelle sulle SIC) non sono state sostituite dalla direttiva nonché per i paesi non vincolati dalla direttiva. Consultare questa pagina per i dettagli relativi alla ratifica della Convenzione e questa pagina per il Protocollo.

Squadre investigative comuni (SIC)

Una squadra investigativa comune è composta da giudici, pubblici ministeri e autorità preposte all'applicazione della legge, di diversi Stati membri, istituita per un tempo limitato e con un fine specifico stabilito mediante accordo scritto, ossia svolgere indagini penali in uno o più Stati membri interessati. Il quadro di riferimento giuridico dell'UE contempla la possibilità di istituire SIC fra Stati membri all'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e nella decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni.

Per ulteriori informazioni

SIC

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019

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