Quale normativa nazionale si applica?

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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato rappresenta il riferimento fondamentale a livello nazionale in materia di norme in materia di conflitto di legge.

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

1.2.1 Selezione di convenzioni internazionali multilaterali significative che disciplinano la legge applicabile:

1.2.1.1 Regolamentazione diretta

Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Varsavia 1929.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), 1956.

Convenzione di Guadalajara per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, 1961.

Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danno nucleare, 1963.

Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, 1971.

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di viaggiatori e bagagli su strada (CVR), 1973.

Convenzione sulla prescrizione relativamente alla vendita internazionale di merci, 1974.

Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, 1978.

Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 1980.

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), 1980

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, Montreal 1999.

1.2.2.2 Norme sui conflitti di legge

Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, L'Aia 1996.

Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, 2000.

Protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, 2007 (l'UE nel suo complesso è una parte firmataria).

1.3 Principali convenzioni bilaterali

1.3.1 Selezione degli accordi internazionali bilaterali principali che disciplinano la legge applicabile:

Accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Albania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1959.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1964 (si applica a tutti gli Stati successori della ex Iugoslavia).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Mongolia sulla erogazione di assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1976.

Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica cubana sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, 1980.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1982 (si applica alla Federazione russa e a molti degli altri Stati successori della ex URSS).

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista del Vietnam sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, 1982.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare, penale e di diritto del lavoro, 1987.

Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla regolamentazione dei rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, 1989.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 1994.

Accordo fra la Repubblica ceca e l'Ucraina sull'assistenza giudiziaria in materia civile, 2001.

Accordo fra la Repubblica ceca e la Repubblica dell'Uzbekistan sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici in materia civile e penale, 2002.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale applica la legge straniera d'ufficio. La legge si applica nello stesso modo in cui essa trova applicazione nel paese in cui è in vigore. Le disposizioni della legge applicate sono quelle che sarebbero applicate per una decisione in merito al caso nel paese in cui la legge è in vigore, a prescindere dal loro ordinamento nel contesto del sistema o del loro status di diritto pubblico, a condizione che dette disposizioni non siano in conflitto con le disposizioni del diritto ceco che devono essere applicate.

L'organo giurisdizionale determina d'ufficio la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decidono nei casi disciplinati dalla legge in questione adottano tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

2.2 Rinvio

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 21 della legge sul diritto internazionale privato.

Il rinvio è accettato, ad eccezione dei rapporti basati sul diritto contrattuale e del lavoro. Laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile, le disposizioni in materia di conflitto di legge possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui ciò risulti dall'accordo tra le parti.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente accade che un dato criterio venga valutato soltanto quando un fatto giuridicamente rilevante è soggetto a valutazione. Le norme specifiche in materia di conflitto di legge possono naturalmente risolvere una questione in determinati momenti – cfr. ad esempio le norme in materia di diritti reali di cui al punto 3.8.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Questa materia è disciplinata in termini generali dall'articolo 24 della legge sul diritto internazionale privato.

La legge che dovrebbe essere applicata ai sensi della legge sul diritto internazionale privato non deve essere applicata in circostanze del tutto eccezionali nelle quali, in seguito alla opportuna considerazione motivata di una sintesi di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, dell'aspettativa giustificata delle parti in merito all'applicazione di un'altra legge, una simile applicazione parrebbe sproporzionata e contraria a una transazione ragionevole ed equa in relazione ai rapporti tra le parti. In queste condizioni e laddove ciò non influenzi i diritti di altre persone, la legge da applicare è quella che riflette una tale transazione.

2.5 Accertamento della legge straniera

Questa materia è disciplinata dall'articolo 23 della legge sul diritto internazionale privato.

L'organo giurisdizionale determina, su propria iniziativa, la parte della legge straniera da applicare. L'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione adotta tutte le misure necessarie per determinare la legge in questione.

Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità pubblica che decide nei casi disciplinati dalla legge in questione non abbia familiarità con il contenuto della legge straniera, può chiedere il parere del ministero della Giustizia al fine di determinarlo.

Se non si riesce a determinare la legge straniera entro un periodo di tempo ragionevole, oppure qualora tale determinazione sia impossibile, si applica la legge ceca.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

Le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dagli articoli 87 e 89 della legge sul diritto internazionale privato. Ciò si limita a quelle obbligazioni contrattuali o a quegli aspetti delle stesse che non rientrano nel campo di applicazione della normativa UE o degli accordi internazionali, a meno che detta normativa o detti accordi non consentano la copertura di tali obbligazioni da parte della legge sul diritto internazionale privato. Si tratta quindi di una disposizione residuale.

I contratti sono disciplinati dalla legge dello Stato con il quale il contratto è più strettamente collegato, a meno che le parti non abbiano scelto la legge applicabile. La scelta di una legge deve essere effettuata in modo esplicito o deve risultare senza ambiguità dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

I contratti assicurativi sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale del titolare della polizza. Le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto assicurativo.

Nel caso di accordi assicurativi che siano soggetti al regolamento Roma I, la legge sul diritto internazionale privato utilizza l'opzione della quale dispongono gli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, che consente alle parti di scegliere qualsiasi legge applicabile nella misura consentita dal regolamento stesso.

I rapporti giuridici creati da contratti giuridici unilaterali sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 90 della legge sul diritto internazionale privato, dalla legge dello Stato nel quale la parte che stipula il contratto giuridico unilaterale ha la propria residenza abituale oppure la propria sede legale al momento della stipula del contratto, a meno che non si sia scelto di applicare un'altra legge.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

L'articolo 101 della legge sul diritto internazionale privato stabilisce, principalmente in relazione al campo di applicazione del regolamento Roma II, un provvedimento in merito a un conflitto di legge soltanto per obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione di diritti privati e della personalità, ivi inclusa la diffamazione. Dette obbligazioni sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale si verifica la violazione. Il danneggiato può, tuttavia, selezionare l'applicazione della legge dello Stato nel quale: a) il danneggiato ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; b) l'autore della violazione ha la propria residenza abituale o la propria sede legale; o c) la violazione ha prodotto un risultato, purché l'autore della violazione lo avesse potuto prevedere.

La responsabilità extracontrattuale è inoltre uniformata nel merito nella serie di convenzioni internazionali succitate relativamente ai trasporti (v. il punto 1.2.1.).

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Questa materia è disciplinata dall'articolo 29 della legge sul diritto internazionale privato.

Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, la personalità giuridica e la capacità di agire sono disciplinate dalla legge dello Stato nel quale la persona risiede abitualmente. Fatto salvo il caso in cui la legge sul diritto internazionale privato non specifichi diversamente, è sufficiente che la persona fisica che esegue un atto giuridico abbia la capacità di eseguirlo ai sensi della legge che è applicabile nel luogo in cui la persona fisica realizza detto atto.

L'ordinamento giuridico dello Stato (di cui ha la cittadinanza la persona fisica in questione) stabilisce il nome della persona fisica. Tuttavia, quest'ultima può richiedere che si faccia riferimento all'ordine giuridico del paese sul cui territorio ha la sua residenza abituale. Nel caso in cui una persona abbia diverse cittadinanze occorre procedere ai sensi dell'articolo 28 della legge sul diritto internazionale privato.

La normativa relativa alle persone fisiche fa riferimento inoltre a diversi trattati bilaterali relativi all'assistenza giudiziaria ai quali la Repubblica ceca è vincolata. Le norme che regolano i conflitti di legge che figurano nei suddetti trattati si basano generalmente sul criterio della cittadinanza sulle norme di cui alla legge sul diritto internazionale privato.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La constatazione e la contestazione delle relazioni di filiazione sono disciplinate dall'articolo 54 della legge sul diritto internazionale privato. Questa materia è soggetta alla legge dello Stato del quale il figlio è un cittadino per nascita; laddove un figlio acquisisca più di una cittadinanza per nascita, si applica la legge ceca. Qualora ciò sia nell'interesse del figlio si applica la legge dello Stato nel quale la madre aveva la sua residenza abituale al momento della nascita del figlio. Qualora il figlio risieda abitualmente nella Repubblica ceca e laddove ciò sia nel suo interesse, l'instaurazione e la contestazione di una relazione di filiazione sono soggette alla legge ceca. Una relazione di filiazione può essere stabilita in conformità con la legge dello Stato nel quale viene fatta la dichiarazione di una relazione di filiazione. Quando una relazione di filiazione viene contestata in un altro Stato, nel contesto di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, in conformità con la legge di detto Stato e viene stabilita la relazione di filiazione nei confronti di un'altra persona, ciò sarà sufficiente per stabilire una relazione di filiazione nei confronti di detta persona.

La legge applicabile ai rapporti tra genitori e figli in materia di alimenti è determinata in base al protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007). In altri casi concernenti i diritti e gli obblighi dei genitori e le misure volte a proteggere la persona o i beni di un minore, la legge applicabile è determinata in conformità con la convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (1996).

3.4.2 Adozione

Questa materia è disciplinata dagli articoli della legge sul diritto internazionale privato 61 e 62.

Per l'adozione è necessario che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge dello Stato del quale l'adottato ha cittadinanza e dello Stato del quale il genitore adottivo è cittadino. Laddove i genitori adottivi abbiano cittadinanza diversa, devono essere soddisfatte le condizioni dei sistemi giuridici determinate dalle cittadinanze di entrambi i genitori, nonché quelle stabilite dalla legge dello Stato di cui l'adottato è cittadino. Se, ai sensi di dette norme, sarebbe necessario applicare la legge di un altro paese che non consente l'adozione o la consente soltanto in condizioni estremamente limitate, si applica la legge ceca nella misura in cui il genitore adottivo o almeno uno dei genitori adottivi oppure l'adottato risiedano abitualmente nella Repubblica ceca.

Gli effetti dell'adozione sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti coinvolte hanno cittadinanza al momento dell'adozione oppure, qualora non sia così, dalla legge dello Stato nel quale tutte le parti hanno residenza abituale al momento dell'adozione oppure, laddove ciò non si verifichi, dalla legge dello Stato del quale l'adottato è cittadino.

Per i rapporti tra un genitore adottivo e un adottato, oppure tra i genitori adottivi in materia di diritti e obbligazioni dei genitori, di educazione dei figli e di alimenti, si applica la legge determinata in base agli accordi internazionali di cui al punto 3.4.1 per le relazioni di filiazione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Questa materia è disciplinata dagli articoli 48 e 49 della legge sul diritto internazionale privato.

La capacità di una persona di contrarre matrimonio, così come le condizioni per la validità di un matrimonio, sono soggette alla legge dello Stato del quale tale persona è cittadina.

La forma di un matrimonio è soggetta alla legge applicabile nel luogo presso il quale viene celebrato il matrimonio.

Un matrimonio celebrato presso un'ambasciata della Repubblica ceca in un altro paese è soggetto al diritto ceco. Un cittadino ceco non può sposarsi nella rappresentanza di un paese straniero nella Repubblica ceca.

I rapporti personali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, il rapporto è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

L'articolo 67 della legge sul diritto internazionale privato disciplina la legge applicabile alle unioni di fatto e alle relazioni simili, nonché agli effetti delle stesse, alla capacità di stabilire dette unioni, alle procedure per stabilire dette unioni e per scioglierle, annullarle e renderle non valide, ed anche alla risoluzione di questioni personali e patrimoniali tra i partner.

Tutte queste questioni sono soggette alla legge dello Stato nel quale si sta creando o è stata creata l'unione di fatto o una relazione simile.

Il diritto ceco non contempla alcun provvedimento in materia di conflitto di legge relativo alla convivenza.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

L'articolo 50 della legge sul diritto internazionale privato governa la legge applicabile al divorzio e all'annullamento di un matrimonio oppure alla determinazione se un matrimonio sia o meno nullo. La Repubblica ceca non partecipa a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile nei casi di divorzio e separazione personale e non è quindi vincolata dal regolamento (UE) n. 1259/2010.

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato che disciplina il rapporto personale dei coniugi al momento dell'avvio del procedimento. (I rapporti personali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono entrambi cittadini. Laddove essi siano cittadini di Stati diversi, tali rapporti sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente oppure, qualora questo non sia il caso, dalla legge ceca.). Qualora ai sensi di questa norma in materia di conflitto di legge sia necessario applicare la legge di un altro paese che non consente il divorzio o lo fa soltanto in circostanze del tutto eccezionali, si applica la legge ceca, a condizione che almeno uno dei coniugi sia cittadino della Repubblica ceca o che almeno uno dei coniugi risieda abitualmente nella Repubblica ceca.

In caso di annullamento di un matrimonio oppure al momento di stabilire se un matrimonio sia nullo o meno, si valutano la capacità di contrarre matrimonio e la forma con la quale è stato contratto il matrimonio, ai sensi delle leggi applicabili a tali aspetti al momento della celebrazione del matrimonio stesso.

La legge ceca non prevede alcun provvedimento in materia di conflitto di legge per la separazione.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

Le obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi sono disciplinate dall'ordinamento giuridico e in particolare dall'articolo 15 del regolamento relativo alle obbligazioni alimentari in combinato disposto con il protocollo dell'Aia relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2007).

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

A partire dal 29 gennaio 2019, le norme sui conflitti di legge in materia di regime patrimoniale che figurano nella legge sul diritto internazionale privato sono sostituite dal regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Tale regolamento si applica alle azioni processuali avviate e agli accordi conclusi dopo il 29 gennaio 2019.

Questa materia è disciplinata dall'articolo 49 della legge sul diritto internazionale privato. I regimi patrimoniali dei coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale entrambi i coniugi risiedono abitualmente; laddove non sia così, dalla legge dello Stato del quale entrambi i coniugi sono cittadini; e laddove non sia così, dalla legge ceca.

La transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi è disciplinata dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi nel momento in cui è stato stipulato l'accordo interessato. Qualora non sia così, ai fini della transazione contrattuale dei diritti patrimoniali tra coniugi, i coniugi possono concordare che i loro regimi patrimoniali saranno disciplinati dalla legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure da quella dallo Stato nel quale uno dei coniugi risiede abitualmente, oppure dalla legge dello Stato nel quale si trova il bene immobile in questione, oppure dalla legge ceca. Qualora l'accordo sia concluso in un altro paese, si deve redigere un atto notarile dell'accordo oppure un documento analogo.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge applicabile alla successione di persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015 è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012.

Questa materia è disciplinata dagli articoli 76 e 77 della legge sul diritto internazionale privato. Queste disposizioni si applicano in relazione alla successione di persone decedute alla data o prima del 16 agosto 2015 (a meno che la legge applicabile non sia disciplinata in maniera diversa da un accordo internazionale bilaterale).

Il regime giuridico della successione è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento del suo decesso. Se il testatore era un cittadino della Repubblica ceca e almeno uno degli eredi risiede abitualmente nella Repubblica ceca si applica il diritto ceco.

La capacità di eseguire o annullare un testamento, nonché gli effetti di difetti contenuti in un testamento e le manifestazioni dello stesso, sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento, oppure nel quale il testatore risiedeva abitualmente. Una simile determinazione della legge applicabile si effettua in relazione alla capacità di eseguire o annullare altri tipi di lasciti a causa di morte, nonché per la determinazione in merito a quali altri tipi di lasciti a causa di morte siano ammissibili.

Un testamento è valido in termini di forma qualora quest'ultima sia conforme alla legge dello Stato: a) di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento oppure al momento del suo decesso; b) nel territorio del quale è stato redatto il testamento; c) nel quale il testatore risiedeva abitualmente al momento dell'esecuzione del testamento o del suo decesso; d) che deve essere applicato al regime giuridico della successione oppure che si sarebbe dovuto applicare per detto regime al momento della redazione del testamento; oppure e) nel quale si trova un bene immobile interessato. Queste norme valgono anche per la forma di annullamento di un testamento. Dette norme si applicano anche mutatis mutandis alla forma dei patti successori e di altri lasciti a causa di morte, a condizione che il testatore sia una parte del patto successorio. Ciò vale anche per la forma dell'annullamento di un patto successorio o di altri lasciti a causa di morte.

Il testatore può specificare in un testamento, anziché la legge altrimenti applicabile, che il regime giuridico di successione sia disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il testatore risiede abitualmente al momento della redazione del testamento, ivi incluso per un lascito di beni immobili; in alternativa egli può specificare che il regime giuridico di successione, anche per un lascito di beni immobili, sia disciplinato dalla legge dello Stato di cui egli è cittadino al momento della definizione del testamento. Le parti coinvolte in un patto successorio possono scegliere un regime giuridico di successione tra questi sistemi giuridici, a condizione che il testatore sia una delle parti di detto patto. Ciò si applica inoltre mutatis mutandis ad altri lasciti a causa di morte.

Ai sensi del regolamento sulle successioni se, in base alla legge applicabile all'eredità in conformità con il regolamento, non c'è nessun erede per uno qualsiasi dei beni, oppure un legatario in conformità con il lascito a causa di morte, oppure qualsiasi persona fisica che sia un erede, l'applicazione di una legge così determinata non esclude il diritto di uno Stato membro o di un soggetto designato da uno Stato membro a tal fine di assumere la proprietà, di diritto, di beni risultanti da una eredità che si trovano sul suo territorio, laddove i creditori abbiano diritto al pagamento dei debiti pendenti a fronte dei beni residui. Nel diritto ceco, questa materia è disciplinata dall'articolo 1634 del codice civile. In base a detto articolo, qualora non vi sia alcun erede che possa ereditare anche in base alle norme ab intestato, la successione passa allo Stato e lo Stato viene considerato essere il successore legale. Lo Stato ha la stessa posizione di un successore nei confronti delle altre parti, in conformità con il beneficio di inventario. Ai sensi dell'articolo 78 della legge sul diritto internazionale privato, i beni e i diritti del testatore ubicati nella Repubblica ceca passano alla Repubblica ceca qualora non vi siano successori; le decisioni in questa materia spettano alla giurisdizione degli organi giurisdizionali cechi. A tale fine, lo Stato o un'altra unità territoriale o istituzione esistente non vengono considerati come un successore, a meno che non siano definiti essere successori nel testamento stesso.

3.8 Proprietà immobiliare

Questa materia è disciplinata dagli articoli da 69 a 79 della legge sul diritto internazionale privato.

La norma generale prevede che i diritti sostanziali nei confronti di beni immobili o di beni mobili materiali siano disciplinati dalla legge del luogo nel quale si trovano detti beni. È sempre in base a detta legge che viene stabilito se un bene è mobile o immobile. Per beni selezionati e per certi aspetti dei diritti reali la legge sul diritto internazionale privato contiene comunque norme speciali in materia di conflitto di legge, cfr. qui di seguito.

I diritti reali su navi e aeromobili immatricolati in un registro pubblico, nonché la costituzione e la scadenza degli stessi, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale viene tenuto detto registro.

La costituzione e la scadenza dei diritti reali su beni mobili materiali sono disciplinate dalla legge del luogo nel quale si trovavano i beni nel momento in cui si è verificato l'evento che ha portato alla costituzione o alla scadenza di tale diritto.

La costituzione e la scadenza della proprietà di beni mobili materiali che viene trasferita sulla base di un contratto sono disciplinate dalla legge che regolamenta l'accordo che è la base per la costituzione o la scadenza della proprietà.

Qualora un procedimento legale che deve fungere da base per la costituzione e la scadenza di diritti reali su beni mobili materiali venga realizzato in seguito all'avvio della spedizione dei beni e per tutta la durata della spedizione, tale costituzione e tale scadenza di diritti sono disciplinate dalla legge del luogo dal quale i beni sono stati spediti. Se, tuttavia, la costituzione e la scadenza dei diritti reali di proprietà in questione vengono realizzate attraverso la gestione di un certificato che deve essere presentato allo scopo di cedere la proprietà e gestire la stessa, si applica la legge del luogo nel quale si trova il certificato al momento della sua gestione.

Le disposizioni relative alle iscrizioni in registri pubblici ed elenchi simili validi nel luogo nel quale si trovano i beni immobili o mobili si applicano anche quando la ragione giuridica per la costituzione, la scadenza, la limitazione o il trasferimento del diritto registrato viene valutata ai sensi di un altro sistema giuridico.

L'acquiescenza è disciplinata dalla legge vigente nel luogo nel quale i beni si trovavano all'inizio del periodo di acquiescenza. Il titolare può, tuttavia, fare riferimento alla legge dello Stato nel quale ha luogo l'acquiescenza, dove, a partire dal momento in cui i beni sono arrivati nello Stato in questione, sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'acquiescenza ai sensi della legge di detto Stato.

3.9 Insolvenza

Questa materia è disciplinata dall'articolo 111 della legge sul diritto internazionale privato. Le disposizioni in materia di conflitto di legge del regolamento relativo alle procedure di insolvenza si applicano mutatis mutandis, fatta eccezione per i casi soggetti a tale regolamento.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2021

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