Insolvenza/fallimento

Ungheria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure di insolvenza per le persone giuridiche sono disciplinate dalla legge XLIX del 1991 sulle procedure in materia di fallimenti e liquidazioni (legge in materia di fallimenti).

La legge in materia di fallimenti disciplina due tipi di procedure di insolvenza: le procedure fallimentari e le procedure di liquidazione.

Le procedure fallimentari sono procedure di riorganizzazione volte a garantire a un debitore insolvente una dilazione del pagamento, al fine di trovare un accordo volontario e cercare di concluderlo per ristabilire una situazione di solvibilità.

Le procedure di liquidazione sono procedure intese a garantire ai creditori il soddisfacimento dei crediti in base a norme specifiche, quando un debitore insolvente è liberato dal debito senza un successore legale – nel corso di un procedimento volto a distribuire tra i creditori tutti i beni della massa fallimentare del debitore. Le procedure di liquidazione devono tuttavia essere cessate se il debitore paga l’intero debito e i costi del procedimento oppure qualora concluda con i creditori un accordo volontario sulle condizioni di liquidazione del debito, che deve essere approvato dal giudice.

Le leggi che governano le filiali ungheresi di imprese con sedi registrate all’estero, organizzazioni della società civile e società del settore finanziario (istituti di credito, società finanziarie, agenzie assicurative, società di investimento, depositi pubblici), ad esempio, prevedono norme speciali di deroga.

Le procedure fallimentari non si applicano alle imprese del settore finanziario. Tuttavia, le autorità di vigilanza possono intervenire sin dai primi stadi di un eventuale deterioramento della situazione finanziaria, per prevenire casi di insolvenza. Occorre inoltre istituire fondi per la tutela e il risarcimento dei clienti (fondo per il risarcimento dei danni, fondo di garanzia per gli investitori, fondo di assicurazione dei depositi).

Nel caso di società del settore finanziario, la banca nazionale ungherese può, nell’ambito dei suoi poteri di autorità di vigilanza finanziaria, proporne la liquidazione dinanzi a un giudice, dopo avere revocato l’autorizzazione a svolgere attività di questo tipo.

La legge sulle organizzazioni della società civile prevede alcune norme di deroga per le procedure fallimentari e di liquidazione delle organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni). Negli altri casi si applicano le disposizioni della legge in materia di fallimenti.

Procedure di estinzione del debito delle persone fisiche (fallimento personale)

La legge CV del 2015 sull’estinzione del debito delle persone fisiche è entrata in vigore il 1 settembre 2015. È intesa a stabilire un quadro giuridico per l’estinzione dei debiti, oltre a garantire una tutela dal fallimento, grazie alla cooperazione tra debitore e creditori. La legge tutela essenzialmente i debitori con mutui ipotecari, in particolare coloro che hanno arretrati da lungo tempo, hanno debiti con più creditori e la cui proprietà immobiliare è sottoposta a vendita forzata.

I procedimenti iniziano in via stragiudiziale, coordinati dal primo erogatore del credito. Nel caso in cui non si giunga a una risoluzione stragiudiziale viene avviata una procedura fallimentare. In un primo momento, il procedimento giudiziario è anch’esso volto a giungere a un accordo, ma laddove l’accordo non sia accolto dalle parti, le condizioni per l’estinzione del debito sono decise dal giudice.

Il governo ha istituito il servizio statale per l’insolvenza delle famiglie, ente che svolge un ruolo importante nella procedura di estinzione del debito. Il servizio per l’insolvenza delle famiglie verifica che il debitore soddisfi i requisiti prescritti dalla legge, conserva un registro statale di dati relativi ai procedimenti e si avvale di amministratori familiari. Gli amministratori familiari svolgono mansioni di preparazione e collaborazione per il tribunale durante la procedura di estinzione del debito dinanzi al giudice, applicano le decisioni del tribunale, sostengono il debitore, sovrintendono alla gestione del suo nucleo familiare, vendono i beni del debitore con valore commerciale e pagano i creditori.

Il risultato di una corretta estinzione del debito è che il debito estinto nel corso del procedimento non potrà essere reclamato dal debitore in un secondo momento e che i creditori ricevono una quota determinata del rispettivo credito entro un termine prestabilito.

Le procedure di estinzione del debito delle persone fisiche non sono ancora state notificate a norma del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente alla legge in materia di fallimenti, una procedura fallimentare può essere avviata, compilando un modulo, dall’organizzazione debitrice, con l’approvazione del principale organo decisionale – la rappresentanza legale è obbligatoria durante il procedimento. Il debitore non può presentare detta richiesta se oggetto di una procedura fallimentare pendente o in caso di convalida di una decisione di primo grado che ne ordini la liquidazione. Le condizioni e i termini per l’ammissibilità di una nuova richiesta per l’avvio di una procedura fallimentare sono i seguenti: i crediti esistenti o sorti a favore del creditore durante la precedente procedura fallimentare devono essere soddisfatti e devono essere trascorsi due anni dalla conclusione definitiva della procedura fallimentare precedente o, nel caso in cui la richiesta precedente sia stata respinta d’ufficio, un anno dall’annuncio del provvedimento definitivo.

Di norma, se il debitore è insolvente, le procedure di liquidazione possono essere proposte su istanza del debitore o dei suoi creditori, oppure avviate d’ufficio dal giudice in alcuni casi previsti della legge in materia di fallimenti. Tale legge stabilisce espressamente chi può avviare una procedura di liquidazione e determina le norme per procedere su istanza o d’ufficio.

Entrambe le procedure sono procedure di estinzione collettiva del debito, nel cui ambito i creditori sono tenuti a partecipare al procedimento e non possono chiedere, nel corso del procedimento, di recuperare i crediti in altro modo o intentando altri procedimenti nei confronti del debitore.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedure fallimentari

Le procedure fallimentari possono essere promosse dall’amministratore del soggetto debitore; tuttavia, la rappresentanza di un avvocato o di un consulente legale è obbligatoria.

Può essere avviata una sola procedura fallimentare per volta contro uno stesso debitore e non deve essere in corso nessuna procedura di liquidazione nei suoi confronti. È possibile proporre una nuova procedura fallimentare solo se il debitore ha estinto i debiti oggetto del procedimento precedente e trascorsi due anni dallo stesso procedimento. Nei casi in cui il giudice abbia respinto d’ufficio la precedente procedura fallimentare ex officio per vizi di forma, occorre attendere un anno prima di potere avviare nuove procedure fallimentari.

Procedure di liquidazione

Le procedure di liquidazione possono essere proposte dal debitore, da un creditore, dall’amministratore che ha partecipato alle procedure di liquidazione volontarie precedenti o da un’autorità giudiziaria o amministrativa nei casi previsti dalla legge. Ad esempio, una procedura di liquidazione è presentata dinanzi al tribunale qualora non si giunga a un accordo volontario nel corso della procedura fallimentare o se lo scioglimento di un’impresa in grave violazione della legge è ordinato da autorità con poteri di vigilanza legale quali il tribunale di commercio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

I beni della massa fallimentare del debitore sono costituiti dalla somma di tutte le immobilizzazioni e attività correnti ai sensi della normativa contabile.

Gli aumenti del patrimonio ricavati durante la procedura fallimentare rientrano anch’essi tra i beni della massa fallimentare.

Il debitore conserva i diritti relativi alla gestione dei beni della massa fallimentare, benché sotto la supervisione dell’amministratore. Al contrario, nelle procedure di liquidazione il debitore non conserva i diritti sulla gestione dei beni della massa fallimentare, i quali vengono trasferiti al liquidatore. Il liquidatore è il legale rappresentante dell’organizzazione obbligata al pagamento. Si occupa, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, della registrazione e della valutazione dei crediti dei creditori, della realizzazione dei beni e della distribuzione dei proventi tra creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Nelle procedure fallimentari e di liquidazione un debitore può essere, ai sensi della legge in materia di fallimenti, uno degli operatori economici elencati nella legge. Le procedure fallimentari sono promosse dal debitore, che durante il procedimento può proseguire le proprie attività economiche. I dirigenti esecutivi e i proprietari del debitore non sono soggetti a restrizioni nell’esercizio dei loro diritti, ma possono esercitarli a condizione di non violare i diritti dell’amministratore previsti dalla legge. Il debitore effettua la registrazione e la classificazione dei crediti in collaborazione con l’amministratore e prepara, con il coinvolgimento dell’amministratore, un programma e una proposta per la negoziazione di un concordato, al fine di giungere a una composizione tesa a ripristinare o preservare una situazione di solvibilità. La composizione include l’accordo tra il debitore e i creditori sulle condizioni di estinzione del debito e ogni altro elemento ritenuto importante ai fini della riorganizzazione.

Sin dal principio, il creditore di una procedura fallimentare o di liquidazione è una persona che vanta crediti pecuniari dovuti o crediti espressi in termini monetari, in seguito alla decisione definitiva ed esecutiva di un giudice o di un’autorità pubblica, oppure crediti riconosciuti o non contestati dal debitore. Nelle procedure fallimentari, per “creditore” si intende anche qualsiasi persona i cui crediti sono divenuti esigibili nel corso del procedimento o siano stati registrati successivamente dall’amministratore, nonché ogni persona i cui crediti siano stati registrati dal liquidatore in una procedura di liquidazione.

L’amministratore in una procedura fallimentare è una persona giuridica nominata da un’autorità giudiziaria, autorizzata a svolgere i compiti di un curatore fallimentare. L’amministratore è tenuto a nominare un collaboratore assunto dal creditore, per l’espletamento delle attività di amministratore. Il compito di questa figura consiste nel monitorare le attività economiche del debitore per giungere una composizione, tenendo conto al tempo stesso degli interessi dei creditori, registrare le richieste dei creditori, collaborare all’elaborazione di una proposta di composizione e controfirmare il verbale delle risoluzioni adottate nelle negoziazioni per la composizione.

Il liquidatore è un organismo liquidatore (una persona giuridica autorizzata a svolgere i compiti di un curatore fallimentare) nominato dal tribunale, che agisce in qualità di legale rappresentante del soggetto messo in liquidazione e che, al tempo stesso, tutela gli interessi dei creditori ed espleta le mansioni affidategli dalla legge. La legislazione prevede rigorosi requisiti personali e professionali per gli organismi liquidatori, ivi compresa una regolare formazione professionale.

L’organismo liquidatore nomina un amministratore fallimentare che svolga le attività di un liquidatore.

Anche il nome dell’organismo liquidatore e dell’amministratore fallimentare sono iscritti nel registro giudiziario delle persone giuridiche.

Le procedure fallimentari e di liquidazione sono procedimenti civili non contenziosi proposti dinanzi a un giudice. Nelle materie non disciplinate dalla legge in materia di fallimenti, si applicano le norme del codice di procedura civile, con deroghe dovute alle specificità dei procedimenti non contenziosi. Le procedure fallimentari sono ordinate dalle autorità giudiziarie, mentre quelle di liquidazione vengono avviate dal giudice solo dopo che un debitore è dichiarato fallito o in altri casi specificati dalla legge, nonché su istanza di un altro tribunale, ente pubblico o amministratore. All’apertura del procedimento il tribunale nomina l’amministratore o il liquidatore dall’elenco dei liquidatori. Quando viene avviata la procedura di liquidazione, il tribunale nomina, su richiesta dei creditori, un liquidatore, che avrà le competenze di un amministratore temporaneo, incaricato di monitorare le attività del debitore fino alla messa in liquidazione.

Le obiezioni presentate contro eventuali misure od omissioni illegittima da parte dell’amministratore o del liquidatore sono sottoposte al giudice che, qualora ne venga riscontrata la presenza, invita l’amministratore o liquidatore a condurre le rispettiva attività nel rispetto della legge e in caso di violazione, l’amministratore o liquidatore è revocato dal procedimento e viene nominato un nuovo amministratore o liquidatore.

Durante la procedura fallimentare il debitore ha il diritto di ricevere una tutela dal fallimento, i procedimenti di esecuzione nei suoi confronti sono sospesi e gli è concessa una dilazione del pagamento o una moratoria sul pagamento dei debiti contratti in precedenza.

Se la maggioranza prevista dalla legge in materia di fallimenti approva l’accordo volontario e l’accordo è conforme ai requisiti di legge, il giudice accoglie l’accordo e il debitore ne è vincolato.

Laddove non si raggiunga un accordo volontario, il giudice ordina la liquidazione d’ufficio del debitore.

Debitore e creditori possono giungere a un accordo anche nell’ambito di una procedura di liquidazione. Il giudice fissa la data delle negoziazioni per la composizione nel corso della procedura di liquidazione e, nel caso in cui il voto sull’accordo volontario sia favorevole e l’accordo conforme alla legislazione, approva l’accordo. In caso di liquidazione, le condizioni per l’approvazione di un accordo volontario prevedono che, con la stipula dell’accordo, il debitore cesserà di essere insolvente e i crediti prioritari saranno soddisfatti o ne sarà comunque garantita la copertura.

Il giudice decide se registrare come chiusa la procedura fallimentare o di liquidazione o se chiudere il procedimento.

Se la procedura di liquidazione viene chiusa senza un successore legittimo al debitore, previa notifica da parte del tribunale, il tribunale commerciale cancella il debitore sciolto per messa in liquidazione dal registro delle imprese o, nel caso di un’organizzazione della società civile, dal registro delle organizzazioni della società civile.

Nelle procedure di liquidazione il pagamento degli stipendi dei dipendenti è garantito dalle risorse del fondo di garanzia salariale, alle condizioni stabilite dalla legge che istituisce il fondo.

Conseguenze legali dell’avvio del procedimento

Nel corso della procedura fallimentare, il tribunale prende provvedimenti per pubblicare nella Gazzetta delle imprese, su richiesta del debitore, un’immediata dilazione temporanea del pagamento, in conformità con la legge in materia di fallimenti. Il merito della richiesta è esaminato in seguito, qualora il tribunale decida di respingere d’ufficio la richiesta nei casi stabiliti dalla legge o, in caso contrario, decida di ordinare una procedura fallimentare. La procedura fallimentare inizia con la pubblicazione dell’ordinanza al riguardo nella Gazzetta delle imprese. In seguito all’apertura della procedura fallimentare, al debitore è garantita una dilazione del pagamento per l’esecuzione di crediti pecuniari fino a 0 ore il secondo giorno lavorativo successivo al 120° giorno (con poche eccezioni). La moratoria può inoltre essere prorogata sino a un massimo di 365 giorni. Durante il periodo di dilazione del pagamento possono essere soddisfatti solo i crediti indicati nell’atto giuridico, non vi sono conseguenze legali dovute alla mancata esecuzione o a ritardi nell’adempimento degli obblighi di pagamento e l’esecuzione dei crediti pecuniari nei confronti del debitore è sospesa, in modo tale che il debitore abbia una possibilità realistica di preparare un programma per ripristinare la solvibilità ed estinguere i debiti.

Se dichiara insolvente il debitore, per l’esistenza di un qualsiasi motivo di insolvenza di cui all’atto giuridico, il giudice decide con un’ordinanza la liquidazione del debitore e, in seguito alla sua messa in atto, nomina un liquidatore pubblicando un’ordinanza nella Gazzetta delle imprese, che include altresì un invito ai creditori a notificare i rispettivi crediti. I diritti di proprietà cessano quando viene ordinata la procedura di liquidazione, il cui fine è tutelare i beni della massa fallimentare e, dalla data di inizio della liquidazione, solo il liquidatore che agisce in qualità di rappresentante del debitore può rilasciare dichiarazioni legali in merito al patrimonio del debitore. Alla data di inizio della liquidazione, tutti i debiti dell’operatore economico vanno in scadenza (diventando debiti scaduti).

La liquidazione è finalizzata alla ripartizione tra creditori di tutti i beni del debitore e anche i procedimenti di esecuzione riguardanti i beni oggetto della procedura di liquidazione devono essere chiusi. I procedimenti contenziosi e non contenziosi avviati prima della data di inizio della liquidazione continuano dinanzi al giudice adito. A partire dalla data di inizio della liquidazione, gli eventuali crediti pecuniari relativi ai beni della massa fallimentare possono essere fatti valere solo nell’ambito della procedura di liquidazione. Ogni restrizione all’alienazione e ai vincoli sui beni immobili o su altre attività del debitore cessa alla data di inizio della liquidazione, mentre i diritti di riacquisto e le opzioni di acquisto, così come qualsiasi onere, cessano con la vendita del bene. Le persone aventi diritto possono soddisfare i propri crediti attraverso a un deposito cauzionale fornito dal debitore fino all’inizio della liquidazione. In seguito dovranno trasferire l’importo restante al liquidatore.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Durante una procedura di liquidazione, i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti del debitore solo dopo essersi registrati per il procedimento. Non è prevista alcuna compensazione stragiudiziale, ad eccezione della compensazione per close-out applicata in base a convenzioni commerciali internazionali. Tuttavia, in caso di precedente causa pendente tra il creditore e il debitore, il creditore può compensare eventuali crediti rivendicati nella causa contro il debito nei confronti del debitore.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

L’avvio di procedure di liquidazione in quanto tali non ha l’effetto giuridico di rescindere i contratti precedentemente stipulati dal debitore. I contratti possono essere rescissi nell’ambito del procedimento sotto la supervisione dell’amministratore, in caso di procedure fallimentari, mentre in caso di procedure di liquidazione è il liquidatore a concludere i contratti in qualità di legale rappresentante del debitore. Il liquidatore ha il diritto di rescindere i contratti con effetto immediato o di annullarli.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di una procedura esecutiva e un creditore pignoratizio non può vendere il pegno, mentre i debiti vengono estinti nella procedura di liquidazione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Le cause già intentate sono concluse dal primo tribunale adito. Se il debitore ha perso la causa, la parte vincente partecipa alla procedura di liquidazione in qualità di creditore. Se il debitore ha vinto la causa, tutti i beni o fondi dovutigli sono inclusi nella massa fallimentare. La legge in materia di fallimenti stabilisce in diversi punti che fornire informazioni ai creditori è compito dell’amministratore o del liquidatore.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori possono riunirsi in comitati dei creditori o eleggere un rappresentante dei creditori. Il liquidatore dovrà consultarsi con il rappresentante dei creditori, tenerlo informato e ottenerne il consenso implicito o esplicito per alcune misure.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il liquidatore può vendere i beni del debitore all’acquirente che propone la migliore offerta in una procedura di vendita pubblica su un portale online di vendite sottoposto a verifiche.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Il creditore può fare valere sia i debiti contratti in precedenza che quelli derivanti dall’avvio della procedura di insolvenza, notificando i crediti nel corso della procedura fallimentare o della procedura di liquidazione in qualità di creditore.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Il curatore fallimentare (l’amministratore nelle procedure fallimentari o il liquidatore nelle procedure di liquidazione) registra le istanze dei creditori e riferisce per giudizio i crediti contestati al giudice competente della procedura fallimentare o di liquidazione.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Il liquidatore utilizza i proventi della vendita di un pegno – dopo la detrazione di alcune spese – per pagare il creditore pignoratizio. L’importo restante viene ripartito tra i creditori in base alla distribuzione delle attività, tenendo conto della classificazione per la soddisfazione dei creditori stabilita dalla legge in materia di fallimenti, nonché in base al bilancio intermedio di liquidazione o al bilancio finale di liquidazione.

Dopo la vendita delle altre attività e una volta approvato il bilancio intermedio di liquidazione o il bilancio finale di liquidazione, è possibile ripartire i proventi, tenendo conto della distribuzione dei beni approvata dal giudice e della classificazione per la soddisfazione dei creditori stabilita dalla legge in materia di fallimenti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Il debitore può concordare un accordo volontario con i creditori nell’ambito di una procedura fallimentare o di liquidazione. Se l’accordo è conforme alla legislazione, il giudice lo approva e dichiara chiuso il procedimento. In questi casi il debitore continua le operazioni. I crediti vantati dai creditori sono soddisfatti nelle modalità e nella misura determinate nell’accordo. Il debitore è esentato dal pagare altri importi non contemplati nell’accordo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

In una procedura fallimentare conclusa con un accordo volontario approvato dal giudice, le richieste dei creditori sono soddisfatte nei modi e nei tempi stabiliti nell’accordo. Se il debitore non rispetta l’accordo, i creditori possono presentare un procedimento di esecuzione o avviare la liquidazione del debitore.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I creditori versano una quota di registrazione. La presentazione di un’istanza per l’avvio di una procedura di insolvenza (procedure fallimentari e di liquidazione) è a pagamento, mentre tutti gli altri costi sostenuti sono a carico del debitore.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Il liquidatore o i creditori possono contestare tali operazioni presentando una petizione e chiedendone l’annullamento. Ogni bene restituito in tal modo al debitore aumenta la massa fallimentare.

Il liquidatore o i creditori possono proporre azioni legali nei confronti degli ex-dirigenti del debitore laddove con il loro operato abbiano leso gli interessi dei creditori, ad esempio, per non avere svolto le loro funzioni manageriali tenendo conto degli interessi dei creditori al verificarsi di una situazione a rischio di insolvenza, che ha causato una diminuzione del patrimonio dell’operatore economico, per non avere garantito il pieno soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori o per avere trascurato il regolamento degli oneri ambientali. Se questi comportamenti vengono dimostrati, l’ex-dirigente del debitore è tenuto a risarcire i creditori per il danno causato di conseguenza.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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