La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Swipe to change

Mediazione familiare

Polonia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

Procedimenti di mediazione nelle cause in materia di questioni familiari, di divorzio e di separazione

La mediazione è una forma riservata e volontaria di risoluzione delle controversie nell’ambito della quale le parti coinvolte in un conflitto o in una controversia tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore neutrale e imparziale. Le questioni da discutere in sede di mediazione vengono definite dai partecipanti. Le questioni da concordare possono riguardare: la riconciliazione di coniugi; la definizione delle condizioni per la separazione; forme di autorità parentale; il contatto con i figli; il soddisfacimento delle esigenze familiari; il mantenimento e il sostegno a favore dei figli; nonché questioni relative alle proprietà e alle abitazioni. Una transazione tramite mediazione può anche contemplare il rilascio di un passaporto, la scelta dell’educazione del minore, i contatti con i membri della famiglia allargata e/o la gestione dei beni del minore.

Vantaggi della mediazione

• La mediazione contribuisce a ridurre il livello di emozioni negative e a comprendere le proprie esigenze e quelle rispettive, riducendo così il peso psicologico associato al conflitto.

Come si può sottoporre una questione alla procedura di mediazione?

• La mediazione può essere effettuata prima che la questione venga portata dinanzi al tribunale oppure in seguito all’avvio del procedimento, sulla base di una decisione del tribunale stesso.

• In ogni caso, la mediazione è soggetta al consenso delle parti.

• Ciascuna parte può fare domanda di ricorso alla mediazione in qualsiasi fase del procedimento giudiziario.

Chi decide in merito alla scelta di un mediatore?

• Un mediatore viene scelto di comune accordo dalle parti oppure nominato dal tribunale, prendendo in considerazione innanzitutto i soggetti presenti nell’elenco dei mediatori permanenti.

Quanto tempo può durare la mediazione?

• Il procedimento di mediazione istituito in applicazione di una decisione del tribunale non dovrebbe durare più di 3 mesi, tuttavia può essere esteso su richiesta congiunta o per qualsiasi altro motivo valido se ciò facilita la conciliazione.

Il processo di mediazione

• Non appena riceve una decisione del tribunale, il mediatore contatta le parti al fine di definire la data e il luogo per un incontro.

• Il mediatore spiega le regole e le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione e chiede alle parti se concordano nel ricorrere alla mediazione.

• La mediazione è costituita da una discussione tra le parti in presenza di un mediatore. Si possono tenere anche degli incontri uno a uno tra il mediatore e una delle parti.

• Le parti possono decidere di partecipare alla mediazione.

• La mediazione è riservata. Il mediatore ha l’obbligo di non rivelare i dettagli della mediazione a terzi. I verbali della mediazione non contengono alcun giudizio o alcuna posizione delle parti.

• Un mediatore non può agire da testimone per quanto riguarda i fatti di cui viene come conseguenza dell’attività di mediazione svolta, a meno che le parti non lo esentino dall’obbligo di riservatezza.

Quali sono i possibili esiti della mediazione?

• La mediazione può sfociare in una conciliazione reciprocamente accettabile sottoscritta dalle parti.

• Nel contesto delle cause di divorzio o di separazione, la mediazione può portare a una riconciliazione e/o a un accordo tra i coniugi, oppure allo sviluppo di posizioni giuridiche condivise. Dette posizioni costituiscono una base per la risoluzione della causa da parte del tribunale.

• Il mediatore fornisce una copia del verbale alle parti.

• Il mediatore presenta il verbale e qualsiasi accordo di conciliazione raggiunto alla corte.

• Una conciliazione tramite mediazione approvata dal tribunale ha la stessa validità giuridica di una transazione giudiziaria e pone fine alla causa.

• Il tribunale si rifiuterà di approvare la conciliazione nel caso in cui la stessa sia contraria alla legge o ai principi della vita comunitaria, sia intesa ad aggirare la legge, sia confusa o contenga contraddizioni.

• Nel caso in cui non venga data effettiva esecuzione a una conciliazione che è stata dichiarata esecutiva, il caso può essere riferito a un funzionario di un servizio di contrasto nominato dal tribunale.

• Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna conciliazione, le parti possono cercare di esercitare i loro diritti in giudizio.

Qual è il costo della mediazione?

  • I costi della mediazione sono sostenuti delle parti. Solitamente ciascuna parte paga la metà dei costi, a meno che le parti non concordino altrimenti.
  • Una parte può richiedere l’esenzione dai costi della mediazione.
  • Indipendentemente dell’esito del caso, il tribunale può ordinare a una parte a rimborsare i costi derivanti da un rifiuto manifestamente irragionevole di impegnarsi nella mediazione.
  • Qualora si giunga a una conciliazione prima dell’inizio dell’udienza in tribunale, il 100% delle spese di giudizio viene rimborsato alla parte.
  • Qualora si giunga a una conciliazione dinanzi al mediatore in una fase successiva del procedimento (dopo l’inizio dell’audizione del caso in tribunale), viene rimborsato il 75% delle spese di giudizio.
  • Nell’ambito di una causa di divorzio o separazione, se le parti si riconciliano dinanzi al giudice di primo grado e ritirano la loro azione legale, viene rimborsato il 100% delle spese di giudizio versate quando il caso è stato portato dinanzi al tribunale. Se le parti giungono alla riconciliazione prima della conclusione del procedimento dinanzi al tribunale di secondo grado, viene rimborsato il 50% delle spese versate per l’appello.
  • In caso di mediazione extragiudiziale, la retribuzione del mediatore è stabilita dal centro di mediazione oppure le parti raggiungono un accordo in merito alla stessa congiuntamente al mediatore prima dell’inizio della mediazione.
Ultimo aggiornamento: 23/09/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.