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I. Elenchi e registri dei periti

In Austria, le persone disponibili a lavorare come periti in un procedimento giudiziario o nell'ambito di un'indagine della procura sono iscritte nell'elenco dei periti giudiziari tenuto dai presidenti dei tribunali regionali per le rispettive circoscrizioni giurisdizionali regionali, con registrazioni suddivise per settore specialistico.

I registri sono pubblicamente accessibili qui.

I periti devono presentare una domanda e superare un esame per essere inseriti nell'elenco dei periti giudiziari.

II. Qualifiche dei periti

I candidati che intendano essere nominati dagli organi giurisdizionali devono dimostrare di possedere un'esperienza professionale nel loro settore di competenza. I periti devono avere una conoscenza fondamentale dei principi più importanti del diritto processuale austriaco, saper redigere una relazione peritale e dimostrare di avere dieci o cinque anni di esperienza professionale maturata nel periodo immediatamente precedente la loro iscrizione nell'elenco (se sono in possesso di un diploma di laurea pertinente o hanno completato un corso di studi presso una scuola professionale superiore) nel settore specialistico in questione. Devono inoltre avere piena capacità giuridica ed essere affidabili, intendendo per affidabilità una condotta generale irreprensibile, quale garanzia di imparzialità e qualità nello svolgimento della loro attività.

La domanda di iscrizione al registro dei periti "giurati e certificati" ( come "perito riconosciuto" secondo la formulazione dello European Expertise and Experts Institute (Istituto europeo della perizia e del perito, EEEI)) deve essere presentata al presidente del tribunale regionale della circoscrizione in cui il candidato risiede abitualmente o svolge la proprio attività professionale.

Nel corso della procedura di iscrizione, il presidente competente dell'iscrizione chiederà a una commissione di preparare un parere peritale per accertare il rispetto dei requisiti di iscrizione.

I periti sono tenuti a prestare giuramento per poter essere iscritti nel registro.

Laddove soddisfino tutti i requisiti di cui sopra, saranno nominati dal presidente responsabile dell'iscrizione per un periodo di cinque anni. Dopo ogni quinquennio i periti devono presentare una nuova domanda. Nel caso in cui soddisfino ancora tutti i requisiti, la loro iscrizione nell'elenco dei periti giudiziari è prorogata (generalmente senza dover sostenere un altro esame).

I periti possono essere cancellati dal registro dei periti giudiziari su loro richiesta oppure qualora non soddisfino più i requisiti necessari o ancora in seguito a una decisione del presidente responsabile dell'iscrizione. Le decisioni di cancellare un perito dal registro o di non procedere alla sua re-iscrizione devono essere debitamente motivate e possono essere contestate.

Esiste un codice etico (Ethikkodex – consultabile qui)pubblicato dall'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati.

III. Remunerazione dei periti

III.1 Informazioni generali

La remunerazione dei periti è disciplinata dalla legge austriaca sul diritto al compenso (Gebührenanspruchsgesetz — consultabile qui). Tale legge contiene disposizioni generali applicabili ai periti e prevede altresì un sistema di remunerazione specifico per medici, antropologi, dentisti, veterinari, periti dei settori delle analisi chimiche e dei veicoli a motore.

III.2 Spese

L'ammontare delle spese dipende solitamente dalla complessità della perizia. Nei procedimenti in materia penale e di diritto di famiglia, tra l'altro, è previsto un sistema di remunerazione specifico per talune categorie di periti (cfr. sezione III.1).

III.3 Pagamento

I periti devono presentare all'organo giurisdizionale la fattura relativa al proprio compenso entro quattro settimane dalla redazione della perizia. Il compenso è generalmente corrisposto mediante bonifico bancario.

III.3.1 Procedimenti civili

Nei procedimenti civili, prima che un perito inizi a lavorare sulla relazione peritale, il giudice ordina di norma che entrambe le parti versino un Kostenvorschuss (anticipo) all'organo giurisdizionale. L'importo di tale pagamento dipende dalla complessità del caso e dalla portata della perizia. Il compenso è generalmente calcolato in base al numero di ore impiegate dal perito per il caso moltiplicato per una tariffa oraria. Sono incluse anche le spese e l'IVA. Il giudice ordina l'importo che le parti devono depositare in base alla sua esperienza. Se l'importo depositato non è sufficiente, può essere chiesto il versamento di un ulteriore anticipo.

III.3.2 Procedimenti penali

Nei procedimenti penali, il compenso del perito è a carico dello Stato e, in caso di condanna, la persona condannata è tenuta a rimborsare le spese.

III.3.3 Procedimenti in materia di famiglia

Nei procedimenti in materia di famiglia, il compenso del perito è generalmente a carico dello Stato.

III.4 Patrocinio a spese dello Stato

Di norma il patrocinio a spese dello Stato è garantito alle persone che, per la loro situazione economica, non possono sostenere del tutto o in parte le spese processuali, incluse quelle per i periti. I beneficiari dell'assistenza giudiziaria sono tenuti a rimborsare la totalità o parte delle spese laddove la loro situazione finanziaria subisca un netto miglioramento entro tre anni dal procedimento. È opportuno notare che la parte soccombente è sempre tenuta a pagare le spese della parte vincente.

III.5 Rimborso del compenso dei periti

L'organo giurisdizionale decide sulle spese relative al perito in una decisione autonoma in materia di compenso oppure nel contesto della sua sentenza. Gli importi definiti sono pertanto esecutivi.

Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Sono tenuti a coprire le eventuali responsabilità con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Il sito web dell'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati (Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs – accessibile qui) contiene informazioni dettagliate sulle spese (modelli di compensi) e sulle condizioni di iscrizione nell'elenco dei periti giudiziari. Il sito web è essenzialmente informativo e di facile accesso per tutti.

V.1 Basi giuridiche

Le disposizioni giuridiche principali applicabili alle perizie giudiziarie in Austria sono:

  • gli articoli da 351 a 367 del codice di procedura civile austriaco (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO) — consultabile qui)
  • l'articolo 31 della legge sulle cause non contestate( Außerstreitgesetz — consultabile qui)
  • gli articoli 52 e 53a del codice di procedura amministrativa austriaco del 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – consultabile qui)
  • gli articoli 104, 112, 112a e da 125 a 128 del codice di procedura penale austriaco del 1975 (österreichische Strafprozessordnung – consultabile qui).

V.2. Nomina dei periti

I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale, ma non dalle parti coinvolte. La nomina dei periti nei procedimenti amministrativi è simile a quella nei procedimenti civili. Nei procedimenti penali il perito può essere nominato dal pubblico ministero.

V.2.a. Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile ha la facoltà di nominare un perito, d'ufficio o su richiesta esplicita di una parte del procedimento, salvo che i fatti della causa possano essere risolti diversamente. L'organo giurisdizionale è libero di nominare qualsiasi persona ritenga idonea ad agire in qualità di perito. Il perito deve segnalare all'organo giurisdizionale eventuali conflitti di interesse. I periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno accesso ai documenti pertinenti del fascicolo giudiziario.

V.2.b. Nomina a cura delle parti

In Austria i periti privati vengono scelti dalle parti. Le loro relazioni peritali devono essere confermate e presentate dalle parti, altrimenti saranno giudicate inammissibili e respinte. Se tali requisiti sono soddisfatti, l'organo giurisdizionale esamina e valuta il parere del perito. La relazione peritale è considerata un elemento di prova, ma non può annullare la perizia di un perito nominato dall'organo giurisdizionale. Piuttosto, essa avvalora la base giuridica dell'argomentazione addotta da una parte.

L'organo giurisdizionale può decidere se fondare o meno il ragionamento della sentenza sul parere del perito nominato dalla parte.

V.3 Procedura

V.3.a. Relazione peritale

La relazione peritale può essere presentata per iscritto od oralmente. Non vi sono disposizioni che disciplinino il modo in cui una relazione peritale dovrebbe essere strutturata.

Laddove ritenga che la perizia sia incompleta o in caso di colpa ingiustificata del perito, l'organo giurisdizionale può, d'ufficio o su richiesta delle parti, disporre la redazione di una nuova perizia o di una perizia supplementare. L'organo giurisdizionale può altresì ordinare che, a causa della condotta scorretta non giustificata, le spese processuali siano a carico del perito.

Le parti possono tentare di invalidare o contestare la relazione peritale presentando osservazioni pertinenti o una controperizia.

Nei procedimenti civili le parti sono coinvolte da vicino nelle attività dei periti, con i quali sono tenute a cooperare e a fornire tutti i documenti da loro richiesti. Possono interrogare direttamente i periti durante i procedimenti in contraddittorio e chiedere a questi ultimi di commentare le loro osservazioni.

V.3.b. Udienze

In caso di presentazione di una perizia scritta, l'organo giurisdizionale decide se e in quale misura la partecipazione del perito alle udienze sia necessaria (su richiesta delle parti, se del caso).

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 23/10/2023

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