Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

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Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

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Modalità di ricevimento di cui dispongono questi organi:

  • Invio mediante posta ordinaria
  • Trasmissione con altri servizi di spedizione (ad esempio corriere espresso)
  • Trasmissione mediante posta elettronica
  • Trasmissione via fax

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

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Il modulo può essere compilato in tedesco o in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

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L’autorità centrale è il Ministero federale della giustizia.

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Conoscenze linguistiche: tedesco e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

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Il modulo di domanda (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in inglese e in tedesco.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

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I documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, non sembra siano ancora previsti dal diritto austriaco.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

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Il certificato (modulo standard di cui all'allegato I) può essere compilato in tedesco e in inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

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Non esiste un importo forfettario da pagare.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

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La repubblica d'Austria non intende opporsi all'utilizzo sul suo territorio della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

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La comunicazione o la notifica diretta di atti giuridici da parte di funzionari ministeriali, funzionari o di altre persone competenti dello Stato membro richiesto non sono autorizzate dal diritto austriaco.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

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Il giudice austriaci possono, fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, decidere alle condizioni previste al paragrafo 2.

La Repubblica d'Austria non fissa alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma per il deposito di una domanda intesa a rimuovere la preclusione.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2023

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