Termini processuali

Austria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

Il diritto austriaco prevede diversi tipi di termini.

Esso distingue tra termini processuali, vale a dire i termini entro i quali una parte o un altro soggetto coinvolto nel procedimento può o deve compiere uno specifico atto ai fini del procedimento, e termini di diritto sostanziale, vale a dire i termini entro i quali deve verificarsi un determinato evento affinché l'ordinamento giuridico assegni ad esso una precisa conseguenza di diritto sostanziale (ad esempio il termine per turbativa del possesso di cui all’articolo 454 del codice di procedura civile - Zivilprozessordnung, ZPO - o il termine previsto in materia di locazioni ai sensi dell’articolo 560 ZPO). Un aspetto importante è che i giorni necessari per la spedizione postale non sono computati nei termini processuali, mentre invece lo sono se si tratta di termini di diritto sostanziale. Questo significa che, ad esempio, un'impugnazione (termine processuale) presentata all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine per l'impugnazione (fa fede la data del timbro postale) è entro i termini anche se perviene al tribunale dopo la scadenza.

Il diritto austriaco distingue ulteriormente i casi in cui la durata del termine è determinata direttamente dalla legge (ad esempio i termini per l'impugnazione) e quelli in cui è determinata dal giudice in funzione delle esigenze della fattispecie (ad esempio il termine per il deposito della cauzione dell'attore). I termini istruttori costituiscono una combinazione di questi due tipi di termini; in tal caso la legge fissa soltanto un quadro determinato (durata minima e massima, come ad esempio all'articolo 257, primo comma, ZPO per la fissazione dell'udienza preparatoria).

I termini assoluti sono determinati indicando il momento in cui scadono (di norma un giorno di calendario); i termini relativi invece sono espressi in base alla durata. Il loro inizio è determinato dall'evento a partire dal quale il termine comincia a decorrere.

Di solito i termini possono essere prorogati dal giudice (termine prorogabile). Nei casi eccezionali in cui la legge proibisce la proroga si parla di termini non prorogabili o termini perentori.

Si differenziano inoltre i termini che consentono, malgrado siano scaduti, una rimessione in termini (restituierbare Fristen) da quelli che non la consentono (nicht restituierbare Fristen). I primi costituiscono la norma. Se la possibilità di ripristino dello stato ex ante è espressamente vietata si parla di termini di preclusione o di termini di decadenza. Esempi di termini di preclusione processuali sono ad esempio il termine per l'azione di nullità e quello per l'azione di revocazione (art. 534, terzo comma, ZPO).

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

I giorni non lavorativi in Austria sono il sabato, la domenica, il Venerdì Santo e i giorni festivi previsti per legge. Questi ultimi sono: Capodanno (1.1), l'Epifania (6.1), il lunedì dell'Angelo, la giornata del lavoro (1.5), l'Ascensione, il lunedì Pentecoste, il Corpus Domini, l'Assunzione della Vergine Maria (15.8), il giorno di festa nazionale (26.10), Ognissanti (1.11), l'Immacolata concezione (8.12), Natale (25.12) e Santo Stefano (26.12).

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

Le disposizioni relative ai termini sono contenute sostanzialmente negli articoli da 123 a 129 ZPO e da 140 a 143 ZPO, nell'articolo 222 ZPO e nell'articolo 89 della legge relativa all'organizzazione dei tribunali (Gerichtsorganisationsgesetzes - GOG).

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

Di norma il termine inizia a decorrere dalla notifica della decisione che fissa o che determina il termine, altrimenti dalla pubblicazione della decisione (art. 124 ZPO).

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

Sì, in deroga alla regola generale secondo la quale, in linea di principio, il decorso del termine ha inizio con la notifica o la pubblicazione della decisione che dispone o istituisce il termine stesso, le risoluzioni e le istanze legali trasmesse per via elettronica ai sensi dell'articolo 89 bis, secondo comma, GOG, si considerano notificate il giorno successivo a quello in cui il destinatario le riceve nella casella di posta elettronica da lui indicata (il sabato non è considerato un giorno lavorativo) (articolo 89 quater, comma 2, GOG).

6 Nel caso in cui l’accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell’accadimento è incluso nel calcolo del termine?

Nel computo di un termine espresso in giorni non si tiene conto del giorno in cui cade il momento o si verifica l'evento a partire dal quale comincia il decorso del termine.

Tuttavia i termini espressi in settimane, mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese il cui nome o numero corrisponde al giorno in cui il termine è cominciato. Se il mese in questione non prevede tale giorno, il termine scade alla fine dell'ultimo giorno del mese.

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

I termini sono calcolati in giorni di calendario.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

A causa del tipo di computo dei termini espressi in settimane, mesi o anni (cfr. domande 6 e 9), la questione non si pone per questi termini.

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

I termini espressi in settimane, mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese il cui nome o numero corrisponde al giorno in cui il termine è cominciato. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese del periodo in questione (ad esempio quando un termine di un mese inizia il 31 gennaio) il termine scade alla fine dell'ultimo giorno del mese (in questo caso, il 28 o il 29 febbraio). Il sabato, la domenica, i giorni festivi o il Venerdì Santo non impediscono l'inizio e il decorso dei termini.

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

Sì. Se il termine scade di sabato, domenica, o in un giorno festivo o il Venerdì Santo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo (purché non sia uno dei giorni summenzionati).

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

I termini processuali perentori per l'impugnazione sono sospesi dal 15 luglio al 17 agosto e dal 24 dicembre e al 6 gennaio. Se l'inizio di tali periodi cade nel corso di un termine perentorio o se l'inizio di un termine perentorio cade in uno di detti periodi, il termine è prorogato per la durata totale del periodo di sospensione o per il periodo rimanente della sua validità.

Questa regola non vale per alcuni procedimenti speciali (in particolare le controversie in materia di turbativa del possesso, di manutenzione, nelle azioni esecutive e i provvedimenti di urgenza) né per i termini per l'impugnazione delle sentenze emesse in contumacia e di riconoscimento.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

I termini per le impugnazioni dipendono sostanzialmente dalla forma del provvedimento del giudice (sentenza o decisione) e dalla natura della causa. Nei procedimenti civili il termine per il ricorso di norma è di 14 giorni e per l'appello di 4 settimane.

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

Di norma i termini possono essere prorogati dal giudice (termini prorogabili). Nei casi eccezionali in cui la legge proibisce la proroga si parla di termini non prorogabili o termini perentori (ad esempio i termini per le impugnazioni).

Tutti i termini possono essere abbreviati previo accordo delle parti, che deve essere dimostrato per iscritto. Su richiesta di parte il tribunale può accordare l'abbreviazione del termine se la parte richiedente dimostra in modo credibile che l'abbreviazione è necessaria per evitare un grave pregiudizio imminente e se la parte le cui azioni sono soggette al termine può esperire senza difficoltà le relative azioni processuali durante il termine abbreviato (art. 129 ZPO).

Su richiesta di parte il termine può essere prorogato se la parte che beneficia della proroga è, per motivi ben fondati e inevitabili, impedita a esperire tempestivamente le azioni processuali soggette al termine e, in particolare, incorrerebbe in un danno irreparabile se il termine non fosse prorogato (art. 128, comma 2, ZPO). Non è ammessa la proroga del termine sulla base di un accordo delle parti (art. 128, comma, 1 ZPO).

In linea di principio le citazioni sono soggette a un termine; la questione della modifica dei "termini di citazione" o dei "termini specifici" non si pone quindi per le citazioni.

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l’interessato perde il beneficio di tale termine?

No, poiché si tratta in questo caso della tempestività degli atti processuali dinanzi a un giudice austriaco.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

In generale il mancato compimento di un'azione processuale comporta la preclusione della parte dal successivo atto processuale (effetto preclusivo, art. 144 ZPO). Questa regola generale è soggetta a talune eccezioni, ad esempio l'art. 289, comma 2, ZPO (conseguenze della mancata comparizione per rendere testimonianza) e l'art. 491 ZPO (conseguenze della mancata comparizione a un'udienza d'appello).

Di norma la legge prevede il rigetto degli atti processuali compiuti in ritardo, tuttavia in alcuni casi esso può essere disposto solo su istanza di parte.

Sono anche previste particolari conseguenze della contumacia (mancata comparizione) che in particolari casi si sommano alle conseguenze generali della contumacia. Esse variano considerevolmente, quella più importante è che, nel processo civile, in caso di contumacia di una parte l'altra parte può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale (artt. 396 e 442 ZPO). Un altro esempio è che se entrambe le parti sono contumaci a un'udienza, ai sensi dell'articolo 170 ZPO si determina la sospensione del processo (per almeno 3 mesi). La mancata comparizione dell'attore nelle cause matrimoniali comporta, su istanza del convenuto, che l'attore, seppure non decaduto dal diritto, sia considerato rinunciatario (art. 460, riga 5, ZPO).

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

Per l'eliminazione delle conseguenze giuridiche della mancata comparizione a un'udienza o per il mancato compimento di un atto processuale sono previsti i rimedi elencati di seguito.

La rimessione nello stato ex ante (art. 146 e ss. ZPO).

La rimessione nello stato ex ante è un rimedio giuridico per le conseguenze della mancata comparizione a un'udienza o del mancato compimento di un atto processuale soggetto a termine. Essa è ammessa se la mancata comparizione della parte o del suo rappresentate è dovuta ad un evento imprevisto e inevitabile e la parte o il suo rappresentate non ne è responsabile o ne è responsabile in modo lieve (colpa lieve). Questo rimedio giuridico deve essere esperito entro 14 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

L'opposizione (artt. 397 bis e 442 bis ZPO):

L'opposizione è un rimedio giuridico inteso ad ottenere l'annullamento di una sentenza contumaciale ai sensi degli artt. 396 e 442 ZPO. L'opposizione di norma deve essere presentata al giudice entro il termine non prorogabile di 14 giorni dalla notifica della sentenza contumaciale sotto forma di memoria.

L'appello (artt. 461 e ss. ZPO):

Una sentenza contumaciale può essere impugnata con appello, in particolare a motivo dell'inesistenza della contumacia a causa di un vizio di nullità di cui all'articolo 477, comma 1, righe4 e 5 ZPO (vizio di notifica e vizio di rappresentanza della parte in giudizio). Tuttavia l'appello per nullità non si basa sull'effettiva contumacia di una parte ma, come tutti i rimedi giuridici, su un errore giudiziale, a causa del quale una parte risulterebbe in contumacia.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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