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    Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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    RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

    Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

    Austria

    Diritto di famiglia – Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi


    *campo obbligatorio

    Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

    Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirkgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.

    Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.

    Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

    Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.

    Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

    In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questione relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.

    Ultimo aggiornamento: 24/04/2023

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