Come eseguire una decisione giudiziaria

Bulgaria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione forzata è l'ultima fase dell'azione processuale. Essa permette a colui che la richiede, dopo aver ottenuto una pronuncia del giudice a suo favore, di chiedere che l'autorità incaricata dell'esecuzione adotti tutte le misure prescritte dalla legge e che rientrano nella sua competenza per recuperare il credito, visto che la controparte non ha assolto ai suoi doveri volontariamente.

Il diritto all'esecuzione forzata deriva dall'esistenza di un credito con forza esecutiva e non è stato soddisfatto volontariamente e da un atto che consenta la sua esecuzione.

Tra le misure d'esecuzione sono comprese:

  • il pignoramento dei beni mobili;
  • il pignoramento dei beni immobili,
  • l'inventario e la stima dei beni immobili;
  • la vendita all'asta dei beni immobili;
  • il pignoramento del conto bancario del debitore;
  • il pignoramento di un veicolo;
  • il recupero;
  • il prelievo dei beni mobili;
  • l'esecuzione in relazione con i titoli di partecipazione in una società;
  • l'esecuzione relativa al dovere di restituzione di un minore;
  • l'esecuzione in relazione ai beni matrimoniali.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In Bulgaria esistono due tipi di ufficiali giudiziari:

  1. gli ufficiali giudiziari pubblici;
  2. gli ufficiali giudiziari privati.

Lo status degli ufficiali di giudiziari privati è disciplinato dalla legge sull'applicazione del diritto privato. L'articolo 2 della ZChSI definisce un ufficiale giudiziario privato come un agente delegato dallo Stato a procedere all'esecuzione forzata dei crediti di diritto privato.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Ai sensi dell'articolo 404 del Codice di procedura civile un'azione di esecuzione forzata può essere avviata per i seguenti motivi:

  • punto 1. – sentenze e ordinanze definitive (cosa giudicata); sentenze emesse da una corte d'appello; ordinanza di esecuzione; regolamenti di giurisdizione o di competenza; sentenze e ordinanze esecutive o sentenze e ordinanze dichiarate in fase preliminare o immediatamente esecutive; decisioni di un collegio arbitrale e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi dai suddetti giudici,
  • punto 2. - sentenze, atti e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi dai tribunali di paesi diversi da quelli con sede in Bulgaria, nel caso in cui siano eseguibili in Bulgaria senza svolgere un altro procedimento;
  • punto 3 – sentenze, atti e regolamenti di giurisdizione o di competenza emessi da tribunali di paesi diversi dalla Bulgaria e sentenze e regolamenti emessi e omologati da collegi arbitrali da paesi diversi dalla Bulgaria nel momento in cui sono dichiarati eseguibili in Bulgaria.

Ai sensi dell'articolo 405 del GPK i titoli esecutivi sono emessi in seguito a una richiesta scritta senza che occorra notificarne una copia al debitore.

Ai sensi dell'articolo 405, comma 2 del GPK, i seguenti organi giudiziari sono competenti a trattare le domande presentate:

  • nei casi menzionati all'articolo 404, comma 1, del GPK, il tribunale di primo grado che ha trattato la causa o ha emesso l'ordinanza di esecuzione e nel caso in cui un atto sia immediatamente esecutivo, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza o l'ordinanza d'esecuzione;
  • nei casi menzionati all'articolo 404, commi 2 e 3, del GPK, l'organo giurisdizionale competente ad autorizzare l'esecuzione;
  • per quanto riguarda le sentenze emesse dai collegi arbitrali in sede di arbitrato nazionali e i regolamenti omologati dai suddetti organi nell'ambito dei procedimenti di arbitrato, il tribunale di primo grado di Sofia.

Il termine per la presentazione di un ricorso contro la decisione di autorizzare o di non ammettere una domanda relativamente a un titolo esecutivo è di due settimane (articolo 407 del GPK).

Secondo la legge bulgara una domanda di titolo esecutivo può essere depositata dalla parte anche senza essere assistita da un avvocato. La domanda può essere presentata dalla parte che richiede l'esecuzione forzata o da un suo rappresentante. Non è prevista alcuna condizione speciale per il deposito di tale atto finalizzato a ottenere un titolo esecutivo.

Le spese di esecuzione sono stabilite in base al tariffario degli onorari e delle spese che si trova nella legge sull'esecuzione privata (Gazzetta ufficiale n. 35/2006). Le spese per l'emissione del titolo esecutivo sono a carico della persona che intende servirsene ai fini dell'esecuzione stessa.

3.2 Le principali condizioni

Per avviare il procedimento di esecuzione forzata, la parte interessata deve trasmettere una domanda scritta a un ufficiale giudiziario pubblico o privato, allegando un titolo esecutivo o un altro atto per poter avviare l'esecuzione. Nella domanda occorre precisare il metodo di esecuzione scelto che potrà essere modificato nel corso del procedimento (articolo 426 del GPK).

L'istanza per avviare l'esecuzione va indirizzata all'ufficiale giudiziario del luogo ove si trova il bene oggetto dell'esecuzione, il domicilio o la residenza oppure la sede sociale del debitore (se si tratta di esecuzione relativa a crediti), del luogo di esecuzione degli obblighi e/o obbligazioni di azione o omissione e per i crediti alimentari della residenza del creditore o del difensore a scelta del creditore.

L'ufficiale giudiziario deve intimare per iscritto al debitore di assolvere volontariamente la prestazione dovuta entro due settimane dalla data di ricevimento del precetto. Nell'atto notificato si avviserà il debitore che il mancato assolvimento della prestazione comporterà l'avvio dell'esecuzione forzata. L'atto d'intimazione deve precisare i pignoramenti o gli altri tipi di esecuzione oggetto dell'azione dell'ufficiale giudiziario e va allegata una copia della sentenza esecutiva. Al momento dell'intimazione al debitore di assolvere volontariamente al suo credito, l'ufficiale giudiziario deve precisare anche la data in cui verrà redatto un inventario dei beni e nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili invierà un avviso di pignoramento all'amministrazione del registro immobiliare.

L'ufficiale giudiziario tiene un registro di ciascun provvedimento che adotta o esegue.

Nel caso in cui il metodo iniziale di esecuzione sia modificato l'ufficiale giudiziario deve notificare per iscritto la modifica al debitore ai sensi dell'articolo 428 del GPK.

Qualora all'inizio del procedimento esecutivo il debitore non abbia una residenza o un domicilio che figura nel fascicolo il giudice competente su richiesta del creditore deve designare un rappresentante ad hoc del debitore, in base all'articolo 430 del GPK.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Si possono adottare alcune misure di esecuzione forzata nei confronti delle seguenti proprietà del debitore:

  • beni mobili;
  • stipendi;
  • redditi derivanti da beni immobili (compresi i canoni di locazione ecc.);
  • conti bancari;
  • beni immobili;
  • azioni e obbligazioni emesse da imprese commerciali,
  • elementi di beni immobili o immobili compresi i beni matrimoniali.

Ai sensi dell'articolo 442 del GPK un creditore può avviare l'esecuzione contro qualsiasi bene o qualsiasi valore del debitore.

Le misure conservative disposte dall'ufficiale giudiziario e i metodi di esecuzione applicati devono essere proporzionati all'importo del credito. Nel caso in cui venga constatata una sproporzione, l'ufficiale giudiziario revoca le misure conservative adottate.

Ai sensi dell'articolo 444 del GPK non è possibile adottare misure di esecuzione forzata contro i seguenti beni:

  • gli oggetti utilizzati quotidianamente dal debitore e dalla sua famiglia così come elencati nell'elenco adottato dal Consiglio dei ministri;
  • i prodotti alimentari necessari a nutrire il debitore e la sua famiglia per un mese o, nel caso degli agricoltori, fino alla prossima raccolta o il suo equivalente per gli altri prodotti agricoli;
  • l'energia necessaria per riscaldamento, cucina e illuminazione per un periodo di tre mesi;
  • macchinari e attrezzature di cui il debitore ha bisogno per proseguire la sua attività o esercitare la sua professione;
  • una parte del terreno posseduto dal debitore (fino a 0,5 ettari per vigneti e altre coltivazioni e fino a 3 ettari per le parcelle la cui utilizzazione non è stabilita, nonché macchinari e utensili, fertilizzanti, prodotto fitosanitari e prodotti destinati alla semina per un anno);
  • per gli allevatori, il bestiame necessario, in particolare due animali da traino, una mucca, cinque tra montoni e capre, dieci alveari e capi di pollame, nonché I prodotti alimentari necessari per nutrirli fino alla prossima raccolta o fino al loro ritorno al pascolo;
  • l'alloggio di cui è proprietario il debitore, nel caso in cui il debitore e i componenti della sua famiglia non ne possiedano altri, sia che il debitore vi risieda o meno. Qualora l'alloggio sia con caratteristiche tali da essere eccedente ai bisogni del debitore e della sua famiglia, come precisato da un regolamento specifico adottato nel Consiglio dei ministri, una parte di quest'ultimo dev'essere venduta, fatte salve le condizioni di cui all' articolo 39, comma 2, della legge sulla proprietà;
  • gli altri oggetti e valore esclusi dalla possibilità di essere oggetto di esecuzione forzata in base alla legislazione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In occasione dell'intimazione al debitore ad assolvere volontariamente la prestazione prevista dal credito, l'ufficiale giudiziario deve inoltre precisare la data in cui l'inventario della proprietà sarà effettuato e, nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili, trasmettere un avviso di pignoramento al registro dei beni immobiliari.

Il pignoramento dei beni mobili o di un credito viene effettuato dopo la redazione di un inventario.

Il pignoramento e l'opposizione hanno i seguenti effetti per il debitore:

A partire dal momento in cui si effettuano il debitore non può né disporre dei valori o dei beni (mobili o immobili) e né (a rischio di un'azione penale) alterarli, danneggiali o distruggerli. Tali effetti sono applicabili a partire dalla data di notifica dell'intimazione ad eseguire la prestazione dovuta volontariamente.

Il pignoramento o l'opposizione comportano i seguenti effetti per il creditore:

ai sensi dell'articolo 452, comma 1 del GPK, qualsiasi cessione di valori o beni mobili pignorati è nulla rispetto al creditore e a qualsiasi altro creditore, a meno che il cessionario non possa eccepire la norma di cui all'articolo 78 della legge sulla proprietà. Quest'ultima disposizione stabilisce che una parte che acquista legittimamente un bene mobile o titoli al portatore ne diviene proprietario, a meno che per il trasferimento di proprietà occorra un atto notarile o una certificazione delle firme dinanzi al notaio delle parti che partecipano alla transazione. La medesima norma si applica per l'acquisizione di altri diritti reali sui beni mobili.

Allorché le misure di esecuzione forzata sono adottate rispetto a beni immobili, la nullità sarà effettiva soltanto per quanto riguarda le cessioni avviate dopo la data di registrazione del pignoramento in conservatoria (articolo 452, comma. 2, del GPK).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La legge non fissa alcun termine per la validità delle suddette misure. Esse sono previste per soddisfare il credito vantato dal creditore e sono valide pertanto fino al termine del procedimento di esecuzione forzata.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le opposizioni disponibili nel corso del procedimento di esecuzione forzata sono definiti alle sezioni I e II del capo 39 del GPK.

  • Il creditore può presentare opposizione:
    • nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di svolgere l'esecuzione
    • nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere a una nuova valutazione delle proprietà contro le quali si vuole svolgere l'esecuzione
    • nel caso in cui sia sospesa o sia cessata e/o estinta l'esecuzione.
  • Il debitore può opporsi:
    • alla decisione di un ufficiale giudiziario che lo ha sanzionato con un'ammenda
    • alla possibilità di svolgere l'esecuzione rispetto a una proprietà che il debitore considera impignorabile;
    • relativamente al pignoramento di beni mobili o allo sfratto (o estromissione) del debitore da un bene immobile poiché l'ufficiale giudiziario non l'ha correttamente avvisato;
    • al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di effettuare una nuova valutazione della proprietà contro la quale viene intrapresa un'azione esecutiva;
    • rispetto alla nomina di un terzo come custode;
    • rispetto al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di sospendere, cessare o estinguere il procedimento esecutivo;
    • relativamente alla condanna alle spese.
  • Un terzo (e non le parti del procedimento di esecuzione forzata) può opporsi solo se l'esecuzione forzata interessa i beni in suo possesso alla data del pignoramento, del prelievo o della consegna.
  • Un terzo può opporsi alla restituzione di un bene immobile soltanto se era in possesso del suddetto bene prima della data in cui l'istanza per il credito in corso di esecuzione è stata presentata (articolo 435 del GPK).
  • Nel caso in cui siano stata organizzata un'asta: in questo caso la decisione che assegna il bene può essere impugnata da un terzo che ha versato un acconto entro l'ultimo giorno dell'asta; da un creditore che ha presentato un'offerta senza aver versato un acconto; oppure dal debitore poiché l'asta non è stata svolta legittimamente o infine poiché il bene non è stato assegnato al miglior offerente.

Ai sensi dell'articolo 436 del GPK, le opposizioni vanno depositate nella settimana successiva alla data dell'azione contestata se la parte era presente alla suddetta azione o era stata convocata e, negli altri casi, entro la settimana successiva alla data in cui è stata comunicata. Le opposizioni possono essere presentate tramite l'intermediario dell'ufficiale giudiziario, presso il tribunale provinciale competente per il luogo dell'esecuzione. Quando viene presentata opposizione l'ufficiale giudiziario deve indicare i motivi per i quali le misure contestate sono state adottate.

Le suddette opposizioni sono esaminate in camera di consiglio, fatta eccezione per quelle depositate da terzi, che vengono esaminate in udienza pubblica alla quale sono convocate tutte le parti del procedimento di esecuzione forzata. Le opposizioni devono essere oggetto di una decisione entro un mese.

Le opposizioni non sospendono il procedimento di esecuzione forzata, ma il tribunale può decidere di sospendere il procedimento in attesa di una decisione relativamente ai motivi sui quali si basa l'opposizione. Nel caso in cui il procedimento sia sospeso, l'ufficiale giudiziario dev'esserne informato immediatamente (articolo 438 del GPK).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

L'articolo 432 del GPK definisce i vari scenari possibili rispetto ai quali un giudice può sospendere il procedimento su richiesta del creditore.

Ai sensi dell'articolo 433, primo comma, punto 8 del GPK, nel caso in cui il creditore non richieda l'avvio dell'esecuzione entro due anni, tale procedimento viene archiviato dall'ufficiale giudiziario. Esiste un'eccezione a tale norma solo nell'ambito dei crediti alimentari.

 

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Ultimo aggiornamento: 16/02/2022

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