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Bulgaria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

La legislazione bulgara non prevede tale possibilità. Gli atti introduttivi del giudizio vengono depositati presso la cancelleria del tribunale e devono essere redatti in bulgaro. Si possono anche inviare per posta, ma non possono essere inviati né per fax né per e-mail.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

V. la risposta al quesito 1.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

V. la risposta al quesito 1.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

V. la risposta al quesito 1.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

V. la risposta al quesito 1.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

V. la risposta al quesito 1.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

V. la risposta al quesito 1.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

V. la risposta al quesito 1.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

V. la risposta al quesito 1.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

V. la risposta al quesito 1.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

V. la risposta al quesito 1.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Conformemente alla legislazione bulgara, gli atti processuali prodotti in giudizio dalle parti in materia civile e commerciale non sono considerati validi nel caso in cui siano stati effettuati e firmati in forma elettronica. Le parti devono adire il tribunale con un atto introduttivo (scritto), redatto in bulgaro, firmato dalle parti stesse e depositato presso la segreteria (cancelleria) del giudice competente o indirizzato e inviato al giudice per posta.

L'articolo 184 del codice di procedura civile (CPC) prevede la possibilità di presentare un documento elettronico come elemento di prova nell'ambito del processo in materia civile o commerciale, oltre alla produzione di documenti su carta. Il documento elettronico può essere presentato al tribunale riprodotto su carta. In caso di contestazione della controparte, il documento dev'essere presentato in formato elettronico. Nel caso in cui non vi siano possibilità tecniche o non vi siano specialisti in grado di riprodurre il documento elettronico in occasione dell'udienza, la parte che l'ha presentato è obbligata a trasmetterlo alle altre parti in forma di copia elettronica nel caso in cui glielo ordini il giudice.

La contestazione di un documento elettronico e, in particolare, della firma elettronica, che rappresenta un elemento obbligatorio del documento elettronico, è regolata dalle disposizioni di legge sul documento elettronico e sulla firma elettronica.

La sola ipotesi prevista dal CPC per effettuare per via elettronica un atto processuale riguarda il pignoramento dei crediti di un debitore nei procedimenti esecutivi. Tale ambito giuridico riguarda il procedimento esecutivo e l'atto viene compiuto da un ufficiale giudiziario.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

In applicazione dell'articolo 42, quarto comma del CPC, la parte costituita in giudizio in un procedimento civile o commerciale può ricevere notifiche a un indirizzo elettronico indicato a tal fine. Le notifiche si considerano effettuate al momento del loro ricevimento nel sistema d'informazione indicato e vengono certificate con una copia della registrazione elettronica, in applicazione dell'articolo 44, terzo comma del CPC.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

V. la risposta al quesito 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

V. la risposta al quesito 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

La legislazione bulgara non prevede tale possibilità. V. l'ultimo paragrafo della risposta al quesito n. 12.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Il sito online del Consiglio superiore della magistratura della Repubblica di Bulgaria è accessibile al pubblico (senza registrazione) - http://legalacts.justice.bg/, In questo sito è possibile consultare decisioni giudiziarie pronunciate e pubblicate. La ricerca viene effettuata in base a vari criteri, cioè, "l'organo giurisdizionale" "il tipo di causa", "l'anno" "il numero della causa" o "le parole chiave". Si possono effettuare "ricerche avanzate" in funzione di criteri più concreti. Una volta terminata la ricerca, la parte costituita in giudizio nel procedimento o il suo rappresentante può scaricare l'atto giudiziario nel formato "doc". Gli atti vengono pubblicati immediatamente dopo la pronuncia, in base ai requisiti di legge relativamente alla protezione dei dati a carattere personale e della legge sulla protezione delle informazioni classificate. La pubblicazione degli atti viene effettuata in modo tale da non permettere d'identificare le persone fisiche e giuridiche che vi sono menzionate. Le decisioni emesse nell'ambito delle cause relative allo stato civile o alla salute degli interessati sono pubblicate senza parte relativa ai motivi.

Peraltro, il sito internet di ogni organo giurisdizionale permette di consultare lo svolgimento delle cause e gli atti emessi. La ricerca degli atti processuali o delle informazioni sullo svolgimento delle cause viene effettuata seguendo i criteri sopraelencati e gli atti vengono pubblicati come indicato sopra. Una volta terminata la ricerca la parte costituita in giudizio o il suo rappresentante può scaricare l'atto in formato "doc".

Ultimo aggiornamento: 25/06/2018

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