Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Cipro
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Α. Ciascun tribunale può, nell'esercizio della giurisdizione civile, emanare un provvedimento ingiuntivo (interlocutorio, permanente o obbligatorio) o designare un destinatario, ogniqualvolta lo ritenga giusto o opportuno, anche qualora tale provvedimento non si associ ad una domanda di risarcimento o ad altra istanza volta ad ottenere una riparazione. Il giudice emana un provvedimento ingiuntivo solo nel caso in cui sia convinto che esiste una questione rilevante da dirimere durante l'udienza, che è probabile che la parte ricorrente abbia diritto al risarcimento e che, se non venisse adottato un provvedimento ingiuntivo, sarebbe difficile se non impossibile rendere piena giustizia in uno stadio successivo del procedimento (articolo 32(1) della legge 14/1960 sui tribunali, come modificata).

B. Il giudice può, in qualsiasi fase del procedimento civile di cui è investito, emanare un provvedimento per ordinare il sequestro, la conservazione, la custodia, la vendita, la confisca o l'ispezione di un bene che è oggetto del procedimento o un provvedimento ingiuntivo diretto ad evitare perdite, danni o eventuali effetti negativi che potrebbero essere causati ad una persona o ad un bene, qualora tale provvedimento non venisse adottato prima che il giudice emetta una decisione definitiva su una questione che riguarda tale persona o bene, o in attesa di esecuzione della sentenza di merito (articolo 4, paragrafo 1, del codice di procedura civile, capitolo 6). Lo scopo della misura prevista da tale disposizione è quello di tutelare il bene oggetto del procedimento (attraverso l'emanazione di questi provvedimenti specifici) in pendenza del processo o in attesa di esecuzione della sentenza di merito.

C. Il giudice investito di un'azione volta al recupero di crediti o per il risarcimento danni può, ad ogni stadio del procedimento, stabilire il divieto per il convenuto di cedere la quota di un bene immobile a lui intestato o che questi può intestare a suo nome, e che, secondo il parere discrezionale del giudice, è sufficiente per soddisfare il credito vantato dall'attore e per pagare le spese giudiziali. Il provvedimento non viene concesso a meno che il giudice non consideri fondata la richiesta del creditore e che, a seguito della vendita o della cessione del bene ad un terzo, questi potrebbe non riuscire ad ottenere l'esecuzione dell'eventuale sentenza (articolo 5, paragrafi 1 e 2, capitolo 6). Tale disposizione si applica alle azioni volte ad ottenere il recupero di crediti o il risarcimento danni e permette di emanare un provvedimento ingiuntivo relativamente ad un bene immobile intestato al convenuto o che quest'ultimo ha diritto di intestare a suo nome, e ha lo scopo di congelare detto bene fintantoché non verrà pronunciata la sentenza che accoglie la pretesa dell'attore.

La competenza del giudice descritta nel punto A è chiaramente più ampia rispetto a quella descritta nei punti B e C e determina i parametri generali della competenza degli organi giurisdizionali ad emanare ingiunzioni interlocutorie e inibitorie. I punti B e C indicano le tipologie specifiche dei provvedimenti ingiuntivi che possono essere emanati dal giudice.

Secondo la giurisprudenza della Corte suprema, la competenza generale descritta nel precedente punto A (articolo 32 della legge sui tribunali) è di ampia portata e permette di emanare un provvedimento cautelare in relazione ad un bene immobile che non è oggetto del procedimento principale. Inoltre, in base all'articolo 32 della legge sui tribunali, i giudici ciprioti possono emettere ingiunzioni interlocutorie di tipo Mareva [provvedimenti diretti a congelare i beni (somme di denaro o beni mobili) sotto la giurisdizione del tribunale che rischiano di essere trasferiti fuori dalla giurisdizione o venduti].

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

La domanda di misure provvisorie può essere presentata in qualsiasi stadio del procedimento civile. La relativa procedura è disciplinata dal codice di procedura civile. Qualsiasi ritardo da parte del richiedente le misure provvisorie è un fattore che viene preso in considerazione dal giudice.

Il diritto cipriota permette di emanare una misura provvisoria inaudita altera parte (procedimento ex parte ai sensi dell'articolo 9, del codice di procedura civile, capitolo 6). Si tratta di procedure eccezionali ed in tali casi il carattere d'urgenza è una condizione procedurale necessaria affinché il giudice possa esercitare il proprio potere discrezionale senza sentire la controparte. Il giudice applica in maniera rigorosa tale principio particolare. Anche la mancata esposizione di elementi materiali da parte del richiedente ha conseguenze importanti in relazione alla domanda unilaterale (ex parte) di misure provvisorie.

Una misura provvisoria concessa su domanda unilaterale ha effetto immediato dal momento in cui viene notificata al convenuto, ma può essere rinviata al giudice nel più breve tempo possibile dopo la notificazione, affinché il convenuto abbia la possibilità di dichiarare se si oppone alla sua emanazione. Anche un terzo direttamente interessato dalla misura può chiedere al giudice di essere ascoltato in proposito. Se il convenuto si oppone all'emanazione della misura, il giudice tiene un'udienza per decidere se la misura resterà in vigore oppure se sarà annullata o modificata. In caso di rigetto, l'attore ha il diritto di adire nuovamente il giudice, a condizione che, nel frattempo, le circostanze materiali del caso siano mutate. Si deve inoltre osservare che, in tutti i casi, quando una misura provvisoria è emanata su domanda unilaterale (ex parte), il giudice chiede al ricorrente, sulla base di una precisa disposizione di legge, di prestare una garanzia fissata dal tribunale per coprire eventuali danni che il convenuto potrebbe subire. Secondo la giurisprudenza, il giudice non ha il potere di emanare il provvedimento, a meno che la garanzia non sia fornita dal ricorrente stesso.

È ovviamente possibile ottenere una misura provvisoria sulla base di una domanda da notificare all'altra parte (ossia notificando l'istanza all'altra parte). In tal caso, tuttavia, il carattere di urgenza non viene considerato dal giudice.

2.2 Le principali condizioni

La decisione relativa alla concessione di un provvedimento interlocutorio e inibitorio è lasciata alla discrezione del giudice. Tre condizioni devono essere soddisfatte prima che il giudice decida di esercitare il suo potere discrezionale, basandosi sull'esigenza di mantenere un equilibrio tra gli interessi contrapposti, e di emanare o meno la misura richiesta:

  • la rilevanza della questione in esame (la rivelazione di un'ipotesi discutibile sulla base dei documenti del fascicolo è sufficiente);
  • la probabilità di successo (evidente possibilità di successo/prospettiva realistica che l'attore abbia diritto ad una riparazione);
  • la difficoltà o l'impossibilità di rendere pienamente giustizia in un momento successivo del procedimento, senza l'emanazione del provvedimento ingiuntivo (nel caso in cui il risarcimento del danno che verrà accordato all'attore nella fase finale non riesca a garantire i diritti di quest'ultimo).

Come indicato in precedenza, la decisione di emanare o meno una misura provvisoria rientra interamente nel potere discrezionale del giudice. Un'ingiunzione non viene emanata automaticamente, al verificarsi delle suddette tre condizioni. Il giudice è tenuto a ponderare se sia giusto e opportuno emanare l'ingiunzione richiesta, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

La giurisprudenza ha dimostrato che la natura/tipologia dei beni oggetto delle misure non è un elemento suscettibile di limitare il potere esercitato dal giudice. Tuttavia, la natura dei beni può costituire un elemento rilevante per il giudice, al momento di ponderare gli interessi contrapposti nell'esercizio del suo potere discrezionale di emanare un'ingiunzione. Per il ricorrente è più facile dimostrare il rischio di perdere una somma di denaro dal conto in banca rispetto a dimostrare il rischio legato all'alienazione di beni immobili.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Emanato il provvedimento ingiuntivo, il destinatario, chiunque esso sia, è legalmente tenuto a conformarvisi. L'inosservanza di un'ingiunzione configura un oltraggio alla corte ed è punita dalla legge. Inoltre, chiunque incoraggi o faciliti l'inosservanza di un'ingiunzione del giudice è colpevole di oltraggio alla corte (articolo 42 della legge 14/1960 sui tribunali, come modificata).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un provvedimento ingiuntivo emanato dal giudice contiene una clausola specifica relativa alla sua effettiva durata. Generalmente, il provvedimento rimane in vigore fino al momento in cui viene pronunciata la sentenza definitiva nel procedimento principale o fino a quando viene annullato o modificato da un provvedimento successivo. Quando emette la sentenza nella causa principale, il giudice può includervi una clausola specifica per mantenere in vigore il provvedimento ingiuntivo per un periodo determinato successivo alla pronuncia della sentenza, allo scopo di facilitarne l'esecuzione.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

La decisione giudiziaria con cui viene emanata una misura provvisoria è impugnabile dinanzi alla Corte suprema. Anche la decisione che respinge una domanda di misura provvisoria è impugnabile.

Nell'ambito del ricorso di appello, la Corte suprema gode di ampi poteri: essa può emanare un provvedimento che era stato rifiutato dal tribunale di primo grado o può annullare o modificare un provvedimento emanato da un'istanza di grado inferiore. Occorre tuttavia osservare che il procedimento di appello non comporta un riesame della causa. La sentenza di primo grado non verrà annullata per il solo fatto che la Corte suprema ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso. La Corte suprema interviene unicamente quando accerta che il tribunale di primo grado ha esercitato il proprio potere in maniera errata.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.