Trova un esperto

Cechia

Contenuto fornito da
Cechia

I. Elenchi e registri dei periti/consulenti tecnici

Nella Repubblica ceca esiste un elenco ufficiale dei periti/consulenti tecnici.

A norma dell'articolo 15 della legge n. 254/2019 sui periti/consulenti tecnici e gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica ("legge sui periti/consulenti tecnici"), attuata mediante il decreto di esecuzione n. 503/2020 del ministero della Giustizia, del 26 novembre 2020, l'elenco dei periti/consulenti tecnici è accessibile al pubblico.

L'elenco è consultabile qui. Nell'elenco sono inclusi anche gli organi e organismi abilitati a svolgere attività di perizia/consulenza tecnica.

La gestione dell'elenco dei periti/consulenti tecnici è di competenza del ministero della Giustizia.

A norma dell'articolo 5, comma 1, della legge sui periti/consulenti tecnici, attuata mediante il decreto n. 503/2020, per poter essere iscritti dell'elenco i periti/consulenti tecnici devono soddisfare i seguenti criteri:

  • devono avere la sede legale, la residenza permanente, l'indirizzo di contatto o, nel caso in cui siano cittadini di un altro Stato, la residenza registrata nella Repubblica ceca;
  • devono aver conseguito il titolo di studi necessario (laurea, se del caso, oppure il titolo di studi più elevato che possa essere conseguito nell'ambito di attività pertinente);
  • devono avere almeno cinque anni di esperienza professionale attiva nell'ambito di attività e nel settore di competenza interessati;
  • devono aver ottenuto un'istruzione specialistica supplementare o conseguito un certificato di competenza professionale (per gli ambiti di attività e i settori di competenza elencati nell'allegato 2 del decreto di esecuzione n. 505/2020);
  • devono avere piena capacità di agire (piena capacità di stare in giudizio);
  • devono essere incensurati (non devono essere stati condannati in via definitiva per reati commessi con dolo o colpa in relazione allo svolgimento di attività di perizia/consulenza tecnica o di altre attività professionali, salvo il caso in cui si ritenga che non siano stati condannati);
  • devono disporre dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari;
  • devono aver superato un esame di ammissione organizzato dal ministero della Giustizia;
  • non devono essere falliti;
  • la loro autorizzazione a svolgere attività di perizia/consulenza tecnica non deve essere stata revocata nei cinque anni precedenti per violazione grave o reiterata di doveri professionali; e
  • non devono essere stati condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo pari o superiore a 100 000 CZK per illeciti contemplati dalla legge sui periti/consulenti tecnici nei tre anni precedenti.

Gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica sono tenuti a rispettare le condizioni specifiche illustrate agli articoli 6 e 7 della legge sui periti/consulenti tecnici.

Per essere iscritti nell'elenco, i periti/consulenti tecnici devono prestare il giuramento seguente: "Giuro che nella mia attività di perito/consulente tecnico agirò nel rispetto della legge, in modo imparziale e indipendente, che farò pieno uso di tutte le mie conoscenze, che mi adopererò per formarmi ulteriormente e che assumerò un atteggiamento di riservatezza nei confronti dei fatti di cui vengo a conoscenza nell'esercizio della mia attività di perito/consulente tecnico."

Per essere inclusi nell'elenco, i periti/consulenti tecnici devono presentare domanda al ministero della Giustizia.

Non è tuttavia necessario che sottoscrivano un codice di condotta o un codice deontologico.

I periti/consulenti tecnici possono essere rimossi dall'elenco per uno dei motivi seguenti:

  • decesso del perito/consulente tecnico o scioglimento dell'organo o organismo che svolge attività di perizia/consulenza tecnica;
  • comunicazione da parte dell'interessato della cessazione della sua attività di perito/consulente tecnico;
  • esecuzione della decisione di revocare l'autorizzazione del perito/consulente tecnico a svolgere la sua attività.

La decadenza del diritto di svolgere l'attività di perito/consulente tecnico a seguito della revoca della pertinente autorizzazione da parte del ministero è disciplinata dall'articolo 14, comma 1, della legge sui periti/consulenti tecnici. Tale disposizione si applica nei casi in cui un perito/consulente tecnico non soddisfa più i requisiti per la sua nomina, non ha presentato elementi comprovanti la sottoscrizione della polizza assicurativa obbligatoria, non è in grado di svolgere la propria attività nel lungo periodo per motivi medici, professionali o altri motivi gravi, versa in stato di inattività (avendo reso meno di tre perizie/consulenze nei cinque anni precedenti) o viola in maniera grave o persistente gli obblighi stabiliti dalla legge sui periti/consulenti tecnici.

L'elenco dei periti/consulenti tecnici viene aggiornato periodicamente dal ministero della Giustizia.

È possibile trovare un perito/consulente tecnico utilizzando lo strumento di ricerca, che consente di consultare l'elenco completo dei periti/consulenti tecnici e degli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica.

L'elenco è ripartito in base all'ambito di attività dei periti/consulenti tecnici, al loro settore di competenza e, se del caso, alla loro specializzazione. Attualmente la legge sui periti/consulenti tecnici prevede 52 ambiti di attività principali. Nell'allegato 1 del decreto di esecuzione n. 505/2020 figura un elenco dei settori di competenza in cui sono suddivisi i diversi ambiti di attività.

I periti/consulenti tecnici devono inserire per via elettronica i dettagli dell'attività svolta in un registro delle perizie/consulenze rese, accessibile da remoto e gestito dal ministero della Giustizia.

II. Qualifiche dei periti/consulenti tecnici

Possono essere nominate come periti/consulenti tecnici solo persone che abbiano conseguito il livello di formazione necessario e dispongano dell'esperienza professionale minima richiesta nell'ambito di attività e nel settore di competenza in cui sono specializzate. Per svolgere attività di perizia/consulenza tecnica non è necessario essere membri di un'organizzazione professionale di periti/consulenti tecnici.

In alcuni ambiti di attività e settori di specializzazione è tuttavia necessario disporre di un attestato di competenza professionale rilasciato da un'associazione professionale legalmente costituita, di cui i periti/consulenti tecnici devono obbligatoriamente essere membri (a norma dell'allegato 2 del decreto di esecuzione n. 505/2020) per poter svolgere attività di perizia/consulenza tecnica.

I periti/consulenti tecnici sono tenuti ad aggiornare o ampliare le proprie conoscenze. Il ministero della Giustizia contribuisce a erogare loro formazione e ulteriore sostegno professionale.

III. Remunerazione dei periti/consulenti tecnici

La remunerazione dei periti/consulenti tecnici è disciplinata dal contratto stipulato con il soggetto che richiede la perizia/consulenza tecnica oppure dalla legge sui periti/consulenti tecnici e dal decreto di esecuzione n. 504/2020 sull'onorario dei periti/consulenti tecnici.

Le modalità di remunerazione dei periti/consulenti tecnici sono soggette a limitazioni. Al perito/consulente tecnico non può essere corrisposta remunerazione in forza di un contratto se i suoi servizi sono richiesti da una pubblica autorità (ad esempio un tribunale o un'autorità amministrativa).

Oltre alla remunerazione, il perito/consulente tecnico ha diritto al rimborso delle spese sostenute e a un indennizzo per il tempo impiegato per svolgere le attività pertinenti, compreso il tempo di viaggio impiegato per recarsi in un luogo diverso dalla sua sede legale.

I periti/consulenti tecnici nominati dal giudice possono ricevere un pagamento anticipato.

L'onorario del perito/consulente tecnico è pagato con le modalità illustrate di seguito.

Procedimenti civili

L'onorario del consulente tecnico è incluso nelle spese di giudizio. Ciascuna parte si fa carico delle spese da essa sostenute e di quelle sostenute dai propri rappresentanti. Il giudice accorda alla parte vittoriosa il rimborso delle spese sostenute per esercitare o difendere un suo diritto nei confronti della parte soccombente. Qualora la parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice ripartisce equamente il rimborso delle spese o stabilisce che nessuna delle parti ha diritto a essere rimborsata. In base all'esito del procedimento, lo Stato ha il diritto di essere rimborsato dalle parti per le spese da esso sostenute in relazione al giudizio, salvo il caso in cui si preveda che le parti saranno esentate dal pagamento delle spese processuali.

Procedimenti penali

Le spese da sostenere per un procedimento penale, comprese quelle relative all'esecuzione, sono a carico dello Stato. L'imputato che sia giudicato colpevole in via definitiva è tenuto a versare allo Stato una somma forfettaria a titolo di rimborso delle spese, anche nei casi in cui durante il procedimento è stata richiesta una perizia/consulenza tecnica. Tutte le spese che eccedono l'importo della somma forfettaria sono a carico dello Stato. Fatte salve alcune eccezioni, le spese sostenute per consulenze tecniche non richieste dallo Stato non sono a carico di quest'ultimo.

IV. Responsabilità dei periti/consulenti tecnici

A norma della legge sui periti/consulenti tecnici, questi ultimi sono responsabili degli illeciti da loro commessi (articolo 39) o dell'eventuale commissione del reato di falso giuramento e falsa perizia/consulenza tecnica, nel caso in cui rendano dichiarazioni mendaci, gravemente distorte o incomplete (articolo 346 della legge n. 40/2009, codice penale).

La legge sui periti/consulenti tecnici stabilisce inoltre le responsabilità proprie degli stessi a norma del diritto privato. I periti/consulenti tecnici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno cagionato nell'esercizio delle loro attività di perizia/consulenza tecnica. Sono tuttavia sollevati da qualsiasi responsabilità qualora dimostrino che non avrebbero potuto prevenire il danno anche se avessero compiuto tutti gli atti in loro potere.

La legge non impone limiti massimi alla responsabilità dei periti/consulenti tecnici.

L'assicurazione obbligatoria del perito/consulente tecnico contribuisce a coprire le sue responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle attività di perizia/consulenza tecnica.

V. Informazioni supplementari sulle procedure relative alla perizia/consulenza tecnica

Le principali normative applicabili all'attività dei periti/consulenti tecnici nella Repubblica ceca sono la legge n. 254/2019 sui periti/consulenti tecnici e gli organi e organismi che svolgono attività di perizia/consulenza tecnica, la legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, la legge n. 141/1961 sul procedimento giurisdizionale penale (codice di procedura penale) e la legge n. 500/2004, il codice del processo amministrativo.

Norme generali analoghe disciplinano la nomina di un perito/consulente tecnico da parte delle pubbliche autorità nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

La qualifica di "perito", "consulente tecnico" o "organo/organismo che svolge attività di perizia/consulenza tecnica" può essere utilizzata solo dai soggetti autorizzati.

L'ordinamento giuridico ceco non fa distinzione tra periti/consulenti tecnici d'ufficio o di parte specializzati in ambito tecnico, legale o di altro tipo.

Nel pertinente elenco figurano complessivamente circa 6 000 periti/consulenti tecnici.

1. Nomina dei periti/consulenti tecnici

Un perito/consulente tecnico può essere nominato da un giudice, da un'altra pubblica autorità o dalle parti coinvolte nel procedimento.

Nei procedimenti civili e amministrativi non è possibile nominare un consulente tecnico prima dell'avvio del procedimento.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, l'articolo 105, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce quanto segue: "Se per accertare i fatti pertinenti al procedimento penale sono necessarie conoscenze specialistiche, l'autorità coinvolta nel procedimento penale richiede il parere di un professionista. Se tale procedura non è sufficiente a causa della complessità della questione in esame, l'autorità coinvolta nel procedimento penale nomina un perito/consulente tecnico. Nella fase predibattimentale il perito/consulente tecnico è nominato dall'autorità coinvolta nel procedimento penale che ritiene che il parere del perito/consulente tecnico sia necessario per la decisione (ad esempio un funzionario di polizia o il pubblico ministero); diversamente, il perito/consulente tecnico è nominato dal pubblico ministero, se l'esame della questione è stato rinviato per consentire lo svolgimento indagini più approfondite, o dal presidente del collegio giudicante durante la fase dibattimentale. La nomina del perito/consulente tecnico è notificata all'imputato e, durante la fase dibattimentale, al pubblico ministero. La nomina è notificata anche a terzi, qualora si ritenga che ciò sia necessario affinché essi compiano azioni o si adoperino per consentire lo svolgimento dell'attività del perito/consulente tecnico, ad esempio permettendogli di accedere a un determinato luogo."

1.a Nomina a cura del giudice

Il giudice può nominare periti/consulenti tecnici incaricati di valutare questioni di fatto pertinenti a un determinato procedimento. Vi sono inoltre casi in cui sia il diritto civile sia il diritto penale prevedono che la nomina di un perito/consulente tecnico sia obbligatoria (alcuni casi discendono anche dalla giurisprudenza). È possibile nominare periti/consulenti tecnici nell'ambito delle fasi preliminari o pre-dibattimentali.

L'articolo 105, comma 1, della legge n. 141/1961 sul procedimento giurisdizionale penale (codice di procedura penale) stabilisce quanto segue: "Se per accertare i fatti pertinenti al procedimento penale sono necessarie conoscenze specialistiche, l'autorità coinvolta nel procedimento penale richiede il parere di un professionista. Se tale procedura non è sufficiente a causa della complessità della questione in esame, l'autorità coinvolta nel procedimento penale nomina un perito/consulente tecnico."

Non vi sono differenze rilevanti per quanto riguarda la nomina di un perito/consulente tecnico nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

I periti/consulenti tecnici sono obbligati per legge a segnalare qualsiasi eventuale conflitto di interessi.

Nei casi in cui il giudice provvede alla nomina di periti/consulenti tecnici, questi devono essere scelti dall'apposito elenco. Salvo che le circostanze lo impediscano, saranno nominati periti/consulenti tecnici che hanno la propria sede legale o il proprio indirizzo di contatto nella circoscrizione regionale in cui il tribunale ha la propria sede principale o una sede secondaria. Se nell'elenco non figura alcun perito/consulente tecnico che risponde ai requisiti pertinenti o nel caso in cui nessun perito/consulente tecnico iscritto nell'elenco possa rendere la perizia/consulenza tecnica, il giudice può nominare in via eccezionale una persona non iscritta nell'elenco come "perito/consulente tecnico d'ufficio ad hoc" (articolo 26 della legge sui periti/consulenti tecnici).

1.b Nomina a cura delle parti

Le parti coinvolte nel procedimento possono nominare un consulente tecnico in qualsiasi momento. La relazione elaborata da un consulente tecnico di parte (iscritto nell'elenco nazionale dei periti/consulenti tecnici) ha la stessa autorevolezza della relazione redatta da un perito/consulente tecnico nominato dal giudice. Tale relazione deve tuttavia includere una clausola con la quale il consulente tecnico si dichiara a conoscenza delle conseguenze derivanti dal rendere consapevolmente una consulenza mendace (articolo 127a del codice di procedura civile; articolo 110a del codice di procedura penale).

Le parti non devono seguire particolari procedure per la nomina di un consulente tecnico. La relazione da questi elaborata deve tuttavia contenere informazioni che chiariscano se il consulente verrà remunerato in forza di un contratto, precisando che tale remunerazione non dipende dall'esito della consulenza.

Le due parti coinvolte in un procedimento con rito ordinario non possono nominare contemporaneamente uno stesso consulente tecnico.

Il giudice non può disporre che le due parti nominino un unico consulente tecnico (come avviene invece nei procedimenti per controversie di modesta entità o con rito abbreviato) anziché nominare ciascuna un proprio consulente.

Le parti devono fornire al consulente tecnico istruzioni dettagliate e i quesiti ai quali dovrà rispondere.

2. Procedimenti

2.a Procedimento civile

Se il giudice ha dubbi in merito alla correttezza di una relazione di consulenza tecnica o se quest'ultima è poco chiara o incompleta, occorre chiedere al consulente tecnico di fornire chiarimenti o informazioni supplementari. Nel caso in cui ciò non avvenga, il giudice chiederà a un altro consulente tecnico di riesaminare la relazione. Di norma i consulenti tecnici vengono interrogati durante l'udienza.

Il giudice non è mai vincolato al parere di un consulente tecnico. La consulenza tecnica ha la stessa importanza di qualsiasi altra prova e il giudice è tenuto a valutarla in maniera oggettiva e nel contesto delle altre prove. Non vi è presunzione dell'esattezza della consulenza resa dal consulente tecnico nominato dal giudice. La consulenza resa da un consulente tecnico di parte ha lo stesso peso di quella resa da un consulente tecnico nominato da giudice.

Le parti possono sollevare obiezioni che mettano in discussione la consulenza resa da un consulente tecnico.

Non esiste alcuna procedura che preveda che i consulenti tecnici si riuniscano o vengano interrogati prima dell'udienza per definire con precisione le questioni e permettere al giudice di comprendere le differenze di opinione. Durante il procedimento i consulenti tecnici possono mantenere contatti con le parti, ma non possono rendere la propria relazione se vi sono dubbi sulla loro imparzialità.

Nel momento in cui un consulente tecnico viene a conoscenza di qualunque fatto che non lo renda idoneo a rendere la consulenza, deve immediatamente notificare la circostanza al soggetto che ha richiesto la consulenza; lo stesso obbligo si applica anche agli altri soggetti coinvolti nel procedimento. La decisione di estromettere un consulente tecnico dal procedimento è assunta dall'autorità che lo ha nominato.

Le parti in causa sono tenute a collaborare con i consulenti tecnici. In alcuni casi, alle parti è fatta richiesta di sottoporsi all'esame del consulente tecnico o di rispondere alle sue domande.

In particolare, il consulente tecnico non è tenuto a tenere riunioni con le parti per raccogliere le loro osservazioni.

1. Relazione del consulente tecnico

La relazione elaborata da un consulente tecnico deve essere completa, attendibile e riesaminabile. I requisiti formali che la relazione deve rispettare sono illustrati agli articoli 27 e 28 della legge sui periti/consulenti tecnici e nel decreto di esecuzione n. 503/2020.

Gli elementi necessari nella relazione di un consulente tecnico sono i seguenti:

  • pagina recante il titolo;
  • condizioni di riferimento;
  • elenco delle fonti;
  • risultanze;
  • parere;
  • motivazione sufficientemente dettagliata da consentire un eventuale riesame;
  • conclusioni;
  • allegati;
  • clausola relativa alla consulenza;
  • timbro del consulente tecnico;
  • firma (firma elettronica qualificata nel caso in cui la relazione sia in formato elettronico).

Il consulente tecnico non è tenuto a presentare una relazione preliminare.

Nella relazione, il consulente tecnico non è tenuto a esaminare le argomentazioni delle parti al di là delle condizioni di riferimento stabilite dal giudice.

Il consulente tecnico ha il dovere di svolgere le attività di consulenza personalmente e solo nell'ambito di attività, nel settore di competenza e, se del caso, nel campo di specializzazione in relazione a cui ha ottenuto l'autorizzazione, operando in maniera diligente, indipendente, imparziale ed entro i termini concordati o stabiliti. Il consulente tecnico può, con il consenso del soggetto che ha richiesto la consulenza, nominare un consulente che esamini questioni sussidiarie.

Il consulente tecnico deve mantenere un atteggiamento di riservatezza nello svolgimento delle proprie attività.

Il consulente tecnico può rifiutarsi di rendere una consulenza solo sulla base dei motivi previsti dalla legge (articolo 19 della legge sui periti/consulenti tecnici).

Il consulente tecnico presenta i risultati della propria attività di consulenza per iscritto. La legge consente al consulente tecnico di presentare i risultati della propria attività di consulenza in formato elettronico o oralmente, se il soggetto che ha richiesto la consulenza acconsente.

Al consulente tecnico può essere chiesto di confermare, integrare o illustrare il suo parere dinanzi al giudice.

2. Udienza dinanzi al giudice

I consulenti tecnici devono essere presenti all'udienza preliminare, se il giudice lo richiede.

Devono inoltre comparire all'udienza per rispondere alle domande del giudice e delle parti, se così viene intimato loro.

Di norma i consulenti tecnici vengono interrogati durante l'udienza.

 

Le informazioni presentate qui sono state raccolte durante lo svolgimento del progetto "Find an expert" tramite referenti selezionati in vari paesi dallo European Expertise & Experts Institute (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 08/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.