Ingiunzione di pagamento europea

Cechia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Oltre ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento europea disciplinati dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, vi sono altri tre tipi di procedimenti in Repubblica ceca: il procedimento d'ingiunzione di pagamento, il procedimento d'ingiunzione elettronica di pagamento e il procedimento d'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno (disposizioni di cui agli articoli da 172 a 175, della legge n. 99/1963, občanský soudní řád (codice di procedura civile)).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa anche senza una richiesta esplicita da parte del ricorrente, sulla base di un'azione che richieda il soddisfacimento di un credito finanziario, laddove tale diritto risulti da fatti dichiarati e documentati dal ricorrente. È sempre a discrezione dell'organo giurisdizionale decidere se trattare il caso specifico emettendo un'ingiunzione di pagamento; qualora l'organo giurisdizionale non emetta un'ingiunzione di pagamento, fissa un'udienza. Un'ingiunzione di pagamento non può essere emessa se deve essere notificata a un convenuto all'estero o se non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto (disposizioni di cui all'articolo 172, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere emessa soltanto su richiesta del ricorrente, presentata utilizzando un modulo elettronico designato, firmato apponendo una firma elettronica certificata, a condizione che il credito vantato non superi 1 000 000 CZK; gli importi accessori non sono inclusi nell'importo del credito. Un'ingiunzione elettronica di pagamento non può essere emessa se deve essere notificata a un convenuto all'estero o se non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto (disposizioni di cui all'articolo 174a, terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può concedere i diritti derivanti da una cambiale o da un assegno. A condizione che i requisiti formali siano soddisfatti, un organo giurisdizionale è tenuto a decidere nel contesto di procedimenti sommari emettendo un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (su un assegno). Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere emessa soltanto su iniziativa del ricorrente e anche se deve essere notificata all'estero. Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere notificata soltanto al convenuto in persona; sono escluse eventuali forme di notificazione sostitutive.

Lo scopo dell'avvio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consiste nel riscuotere crediti finanziari non contestati di un determinato importo. I crediti finanziari non contestati devono essere esigibili nel momento in cui si intraprende un'azione legale volta a ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea. Al fine di presentare una domanda in tal senso è necessario compilare il modulo A nel quale si devono riportare tutte le informazioni relative alle parti, nonché alla natura e all'ammontare del credito. L'organo giurisdizionale esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere un'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Le decisioni che assumono la forma di un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento europea possono essere emesse soltanto in relazione a crediti finanziari.

Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere emessa soltanto in relazione all'esecuzione di obbligazioni finanziarie derivanti da una cambiale o da un assegno.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Nel caso dell'ingiunzione elettronica di pagamento si applica un limite massimo pari a 1 000 000 CZK (più importi accessori); non esiste un limite massimo nel caso di un'ingiunzione di pagamento europea o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento per ottenere un'ingiunzione di pagamento non è obbligatorio; un ricorrente può fare valere il proprio credito finanziario anche attraverso un normale procedimento giudiziario civile. Tuttavia, qualora un ricorrente avvii un'azione "ordinaria" e il credito vantato in tale sede soddisfi i requisiti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale può emettere detta ingiunzione anche se il ricorrente non ha esplicitamente presentato domanda per ottenerla. Un'ingiunzione elettronica di pagamento, un'ingiunzione di pagamento europea e un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) possono essere emesse soltanto su richiesta del ricorrente.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento non possono essere emesse se devono essere notificate a un convenuto all'estero. In tal caso, l'organo giurisdizionale porta avanti il procedimento in linea con le usuali norme di procedura civile.

Qualora un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un organo giurisdizionale ceco o di un altro Stato membro debba essere consegnata nella Repubblica ceca, detta ingiunzione deve essere notificata al convenuto in persona; non sono ammesse forme di notificazione sostitutive (disposizioni di cui all'articolo 174b, primo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

1.2 Giudice competente

Una decisione in merito a un'ingiunzione di pagamento o a un'ingiunzione elettronica di pagamento viene emessa dall'okresní soud (tribunale distrettuale) avente giurisdizione territoriale. Una decisione in merito a un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) è sempre presa da un krajský soud (tribunale regionale)(disposizioni di cui all'articolo 9, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Per quanto concerne la competenza giurisdizionale per la presentazione di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, si rimanda all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

Non è disponibile un modulo standardizzato per la presentazione di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

Un organo giurisdizionale può emettere un'ingiunzione di pagamento senza che sia stata presentata una richiesta esplicita da parte del ricorrente; ciò non si applica nel caso delle ingiunzioni elettroniche di pagamento e delle ingiunzioni di pagamento fondate su cambiale o assegno.

Di conseguenza, un'azione legale o una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno devono soddisfare i requisiti generali per la presentazione presso l'organo giurisdizionale; qualora per legge non siano richiesti altri dettagli per la presentazione di un certo tipo di domanda, quest'ultima deve riportare quanto meno le seguenti informazioni: l'organo giurisdizionale adito, la persona che presenta la domanda, la materia interessata e ciò che si richiede. Inoltre, la domanda deve essere firmata e datata. L'obbligo di apposizione della firma e della data non si applica in caso di presentazione per via elettronica in un formato elettronico conforme a disposizioni specifiche. La presentazione deve avvenire per iscritto e può essere effettuata su supporto cartaceo o elettronico tramite una rete pubblica di dati o a mezzo fax (disposizioni di cui all'articolo 42, primo e quarto comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Una presentazione effettuata per via elettronica o a mezzo fax deve essere integrata dalla presentazione dell'originale entro tre giorni, oppure da una presentazione scritta avente la medesima formulazione. Ciò non si applica alle presentazioni in formato elettronico dotate di firma elettronica certificata basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore accreditato (disposizioni di cui all'articolo 42, terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Una domanda per l'emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere presentata soltanto su un modulo prescritto in formato elettronico (il modulo è disponibile all'indirizzo https://www.justice.cz/). Oltre ai requisiti generali (disposizioni di cui all'articolo 42, quarto comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile), la domanda deve indicare altresì il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti, i codici di identificazione personale o i codici di identificazione (a seconda del caso) delle parti (denominazione o ragione sociale e sede legale di una persona giuridica, codice di identificazione, designazione di uno Stato e della relativa unità organizzativa dello Stato che rappresenta lo stesso presso l'organo giurisdizionale) e, laddove opportuno, anche i nomi dei rispettivi rappresentanti, una descrizione dei fatti decisivi e la designazione della prova proposta dal ricorrente, nonché chiarire ciò che il ricorrente intende ottenere (disposizioni di cui all'articolo 79, primo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). La domanda deve indicare altresì la data di nascita di una persona, il codice di identificazione di una persona giuridica o l'identificazione di una persona che esercita un'attività professionale autonoma (disposizioni di cui all'articolo 174a, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Una domanda deve essere firmata apponendo la firma elettronica certificata del ricorrente basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore certificato.

Per presentare una domanda per ottenere un'ingiunzione di pagamento europea, è necessario compilare il modulo A di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Tutte le informazioni in merito alle parti, alla natura e all'ammontare del credito devono essere fornite riportandole nel modulo.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Soltanto nel caso di un'ingiunzione elettronica di pagamento. Tale modulo è disponibile all'indirizzo https://www.justice.cz/. Una domanda deve essere firmata apponendo la firma elettronica certificata del ricorrente basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore certificato (disposizioni di cui all'articolo 174a della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Per i requisiti di forma per la presentazione di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, cfr. la precedente sezione 1.3.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento possono essere emesse soltanto se il diritto rivendicato deriva da fatti dichiarati e documentati dal ricorrente (cfr. sezione 1.3.4.). La conclusione secondo la quale il diritto vantato deriva dai fatti dichiarati dal ricorrente presuppone una rappresentazione dei fatti decisivi sufficientemente corroborata da prove allegate e che consenta all'organo giurisdizionale di sottoporre a un esame giuridico i fatti del caso presentato dal ricorrente. Le circostanze del caso devono essere descritte nella loro interezza in maniera tale da consentire di valutare quale titolo legale si intenda esercitare (quale norma giuridica si debba applicare); inoltre, il ricorrente deve menzionare tutti i fatti ai quali detta norma giuridica collega la creazione, la modifica o la cessazione di diritti e doveri, i quali devono essere debitamente supportati da prove.

Nel contesto del procedimento relativo all'emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno, è necessario che il ricorrente presenti l'originale della cambiale o dell'assegno, la cui autenticità non sia ragionevolmente messa in discussione, nonché altri documenti richiesti per l'esercizio del diritto in esame.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì. Come suggerito dalla natura del procedimento, è necessario presentare prove documentali che attestino il diritto vantato dal ricorrente. Nel caso di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento, le prove documentali devono essere allegate al modulo elettronico. L'originale di una cambiale o di un assegno deve essere allegato a una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno). Il diritto del ricorrente di presentare vari mezzi di prova non è in alcun modo limitato in termini di ambito di applicazione.

1.4 Rigetto della domanda

Se non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale non rigetterà la domanda di emissione della stessa, ma procederà in conformità con le usuali norme di procedura civile (in particolare, fisserà un'udienza). Un'ingiunzione di pagamento non può essere emessa se il ricorrente non vanta un credito finanziario, se non è noto il luogo in cui si trova il convenuto o se l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata a un convenuto all'estero.

Un organo giurisdizionale rigetterà una domanda di emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento se detta domanda non contiene tutte le informazioni specifiche richieste dalla legge o se è incomprensibile o ambigua e se tali difetti rendono impossibile far proseguire il procedimento. In questo caso, l'organo giurisdizionale non invita il ricorrente a correggere o integrare la sua istanza.

Se una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno non può essere concessa, l'organo giurisdizionale fisserà un'udienza.

1.5 Ricorso

Un organo giurisdizionale non emetterà una decisione di annullamento di un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno); di conseguenza, questa domanda relativa a un ricorso contro un'ingiunzione di pagamento ritenuta inapplicabile è irrilevante.

1.6 Opposizione

È possibile presentare un'opposizione per contestare un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento. Il convenuto può presentare un'opposizione entro 15 giorni dalla notificazione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione elettronica di pagamento. Un'opposizione che contesta un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere anch'essa depositata tramite un modulo elettronico firmato apponendo una firma elettronica certificata. Un'opposizione non deve essere sostenuta da motivazioni, tuttavia deve soddisfare i requisiti generali stabiliti per la presentazione della stessa a un organo giurisdizionale, ossia, in particolare, deve essere firmata e datata, e dalla presentazione deve risultare chiaramente qual è l'organo giurisdizionale adito, chi sta presentando l'opposizione, in merito a quale materia e che cosa si intende ottenere.

È possibile presentare obiezioni per contestare un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) entro 15 giorni dalla notificazione della stessa. Nelle sue obiezioni, il convenuto deve indicare tutto ciò che esso obietta in relazione all'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

Nel contesto del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il convenuto può pagare l'importo richiesto, oppure contestare il credito entro 30 giorni, depositando un'opposizione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea; al fine di depositare un'opposizione, il convenuto deve utilizzare il modulo F di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Il caso viene quindi rinviato agli organi giurisdizionali civili ordinari e trattato in conformità con la legislazione nazionale.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se anche un solo convenuto presenta un'opposizione entro il termine fissato, l'ingiunzione di pagamento o l'ingiunzione elettronica di pagamento vengono annullate completamente; l'organo giurisdizionale fisserà quindi un'udienza e il procedimento proseguirà secondo le usuali norme di procedura civile.

Qualora un convenuto depositi obiezioni contro un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) entro il termine fissato, anche in questo caso l'organo giurisdizionale fisserà delle udienze per deliberare in merito a dette obiezioni. A seconda dell'esito del procedimento relativo alle obiezioni, l'organo giurisdizionale esprimerà una decisione emettendo una sentenza, sospendendo l'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno), oppure annullandola in parte o in toto a suo giudizio (le obiezioni devono essere fondate in parte o in toto). È possibile impugnare tale sentenza. A differenza di un'opposizione presentata contro un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento, un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) non viene annullata dalla presentazione di obiezioni.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento e un'ingiunzione di pagamento europea che non sono state contestate tramite un'opposizione hanno l'effetto di una sentenza esecutiva. Anche il mancato deposito, o il ritiro, da parte del convenuto di obiezioni contro un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) hanno l'effetto di rendere esecutiva l'ingiunzione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Su richiesta, un organo giurisdizionale allegherà una clausola di effetto giuridico e esecutività a un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno). Un'ingiunzione di pagamento recante tali clausole costituisce un titolo esecutivo.

Nei procedimenti relativi a un'ingiunzione di pagamento europea, se il convenuto non deposita un'opposizione entro il termine fissato, l'ingiunzione di pagamento europea diventa automaticamente esecutiva. L'esecuzione avviene in conformità con le norme e le procedure nazionali dello Stato membro in cui deve essere data esecuzione all'ingiunzione di pagamento europea.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non sono disponibili mezzi di ricorso ordinari per contestare un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) contro le quali non sia stata presentata un'opposizione oppure obiezioni e che hanno l'effetto di una sentenza esecutiva. Nei casi specificati dalla legge, il convenuto può utilizzare soltanto mezzi di ricorso straordinari, un'azione di confusione e, nel caso di un'ingiunzione di pagamento esecutiva, anche un'azione di riapertura del procedimento (disposizioni di cui all'articolo 228, secondo comma, e all'articolo 229, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Una volta decorso il termine di 30 giorni fissato per la presentazione di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea senza che sia stata presentata detta opposizione, il convenuto può chiedere una revisione di un'ingiunzione di pagamento europea in conformità con le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La competenza giurisdizionale nel procedimento concernente una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea spetta all'organo giurisdizionale che l'ha emessa. Una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea è l'unico mezzo di ricorso di cui dispone il convenuto nei confronti di un'ingiunzione di pagamento europea esecutiva nello Stato di emissione della stessa. Una decisione (sentenza) relativa alla domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea viene notificata sia al ricorrente sia al convenuto (disposizioni di cui all'articolo 174 b, secondo e terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

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Ultimo aggiornamento: 15/06/2020

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