Obbligazioni alimentari

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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, devono essere presentate alla Familieretshuset, l'Agenzia per il diritto di famiglia.

Contatti:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danimarca.

Indirizzo di posta elettronica: post@familieretshuset.dk

Telefono: +45 7256 7000

Sito web: Familieretshuset.dk

Le decisioni prese dalla Familieretshuset possono essere impugnate entro quattro settimane dinanzi al giudice della famiglia. Le domande di riesame vanno presentate alla Familieretshuset. In funzione della situazione, la Familieretshuset può riesaminare la decisione, anche se una parte ha adito il giudice a fini di controllo giurisdizionale.

Il diritto di famiglia costituisce una sezione del tribunale di primo grado. Cfr. http://www.domstol.dk.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

La decisione pronunciata dal giudice della famiglia in una causa nella quale una decisione della Familieretshuset è stata portata dinanzi al giudice della famiglia a fini di controllo giurisdizionale, può essere oggetto di impugnazione dinanzi all'Alta Corte con l'accordo del Processbevilningsævnet (comitato per le autorizzazioni processuali). Tale comitato può autorizzare l'impugnazione della decisione se il caso è di fondamentale importanza o per motivi specifici. La domanda di autorizzazione va presentata al comitato entro quattro settimane dalla pronuncia della decisione. A titolo eccezionale il comitato può autorizzare un'impugnazione presentata oltre il termine ma non oltre un anno dalla pronuncia. Lo stesso vale se la decisione in materia di diritto di famiglia è stata pronunciata sotto forma di ordinanza, tuttavia i termini sono rispettivamente di due settimane e sei mesi.

Le decisioni dell'Alta Corte (secondo grado) non possono essere impugnate. Il comitato può autorizzare il riesame da parte della Corte suprema, ossia in terzo grado, tuttavia tale riesame verte unicamente su questioni di merito. Una domanda in tal senso va presentata al comitato entro quattro settimane dalla pronuncia della decisione. A titolo eccezionale il comitato può autorizzare un'impugnazione presentata oltre il termine ma non oltre un anno dalla pronuncia. Se è stata emessa sotto forma di ordinanza, la decisione dell'Alta Corte può essere presentata dinanzi alla Corte suprema, previa autorizzazione del comitato. Una tale autorizzazione può essere concessa se il ricorso verte su questioni aventi natura fondamentale. La domanda di autorizzazione al ricorso va presentata al comitato entro due settimane dalla pronuncia della decisione. A titolo eccezionale, il comitato può autorizzare un ricorso presentato tardivamente, ma non oltre sei mesi dalla pronuncia della decisione.

I contatti degli organi giurisdizionali (sezione "Famiglia" del tribunale di primo grado, Alte Corti e Corte Suprema) e il comitato per l'ammissione delle impugnazioni si trovano sul seguente sito http://www.domstol.dk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

N.A. in Danimarca.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Il Capo VII del regolamento relativo alla cooperazione tra autorità centrali, non è applicabile alla Danimarca in base alle disposizioni dell'Accordo del 12 giugno 2009 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari (la Convenzione delle Nazioni Unite), la commissione nazionale danese per i ricorsi è stata designata come autorità centrale responsabile per le cause relative alle obbligazioni alimentari.

L'amministrazione per il recupero degli arretrati (Gældsstyrelsen) è autorizzata ad agire come mediatore relativamente alle domande per il riconoscimento e l'esecuzione (esazione) all'estero delle prestazioni alimentari in base alla Convenzione delle Nazioni Unite.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici

N.A. in Danimarca.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

L'amministrazione per il recupero degli arretrati (Gældsstyrelsen) riceve l'istanza che si basa sulla decisione da eseguire. Nel caso in cui l'importo specificato nella decisione non venga pagato, l'autorità per il recupero dei crediti insoluti procederà con l'esecuzione forzata.

Nel caso in cui, con l'esecuzione già avviata, la parte alla quale è stato intimato di effettuare il pagamento contesti la domanda, l'autorità per il recupero dei crediti insoluti rinvierà la causa alla Familieretshuset, la quale prenderà una decisione che potrà comportare il rigetto o la sospensione del recupero o dell'esecuzione.

Tuttavia, l'autorità responsabile per il recupero dei crediti insoluti può prendere una decisione sull'esistenza e l'importo del credito nel caso in cui la questione di cui trattasi si riferisca alla trattazione della domanda da parte dell'autorità medesima. Essa può inoltre sospendere l'esecuzione. Qualsiasi ricorso avverso le decisioni prese dalla Pubblica amministrazione viene trattato dalla commissione nazionale danese per i ricorsi.

Le decisioni prese dalla Familieretshuset possono essere impugnate entro quattro settimane dinanzi al giudice della famiglia. In funzione della situazione, la Familieretshuset può riesaminare la decisione, anche se una parte ha adito il giudice a fini di controllo giurisdizionale.

Il giudice competente per l'esecuzione e per le controversie di modesta entità (fogedret) si pronuncia sulle opposizioni ai provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità di recupero dei crediti insoluti.

I ricorsi contro le decisioni da parte del giudice competente per l'esecuzione e per le controversie di modesta entità possono essere presentati dinanzi all'Alta Corte. Se la pretesa ha un valore economico non superiore a 20 000 corone danesi, la domanda di ricorso può essere presentata con l'autorizzazione del comitato. Le decisioni emesse dall'Alta Corte su tali ricorsi possono essere impugnate dinanzi alla Corte Suprema, previa autorizzazione del comitato.

Le decisioni prese dalla commissione nazionale danese per i ricorsi e dal Tribunale per le imposte nazionali possono essere riesaminate dagli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell'articolo 63 della Costituzione. Nel caso in cui il ricorrente sia residente in Danimarca, l'istanza per il riesame di tale decisione dev'essere presentata dinanzi al tribunale circondariale del luogo in cui la parte ricorrente ha il suo domicilio. Nel caso in cui il ricorrente non sia residente in Danimarca il procedimento dovrà svolgersi dinanzi al tribunale di Copenhagen (Københavns Byret). Un ricorso contro la decisione del tribunale circondariale può essere depositato presso l'Alta Corte (landsret); un ricorso contro la decisione dell'Alta Corte può essere depositato presso la Corte Suprema (Højesteret), ma solo con il consenso della commissione per l'ammissibilità dei ricorsi (Procesbevillingsnævnet). Su istanza presentata da una parte il tribunale circondariale può rinviare la causa all'esame dell'Alta Corte nel caso in cui si tratti di una questione di principio.


Contatti

Familieretshuset

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danimarca.

Indirizzo di posta elettronica: post@familieretshuset.dk

Telefono: +45 7256 7000

Sito web: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danimarca

Telefono: +45 70157304

Sito web: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danimarca

Indirizzo di posta elettronica: sanst@sanst.dk

Telefono: +45 3376 0909

I contatti per gli organi giurisdizionali (tribunali circondariali, Alte Corti e Corte Suprema) e il comitato per l'ammissione delle impugnazioni si trovano sul seguente sito http://www.domstol.dk

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

La Danimarca accetta le traduzioni dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40. in danese, finlandese, islandese, norvegese e svedese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

N.A. in Danimarca.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2022

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