Ingiunzione di pagamento europea

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I giudici competenti per emettere ingiunzioni di pagamento sono: per le domande che rientrano nella competenza del tribunale distrettuale, cioè domande che non superano i ventimila (20 000) euro, il tribunale distrettuale medesimo; per le domande che superano i ventimila (20 000) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Tuttavia, il tribunale distrettuale è competente per emettere ingiunzioni di pagamento, in particolare per quanto riguarda controversie concernenti contratti di locazione, in cui il canone di locazione mensile non supera i seicento (600) euro. Se il canone supera i seicento (600) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento d'impugnazione dev'essere avviato presentando opposizione all'ingiunzione di pagamento dinanzi al tribunale distrettuale o al giudice monocratico del tribunale di primo grado che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il formulario previsto nell'allegato al regolamento dev'essere presentato per iscritto alla cancelleria del giudice competente. Inoltre, è possibile presentarlo con e-mail, sulla piattaforma digitale e-codex o mediante piattaforma digitale per la presentazione di documenti giuridici nel caso in cui questi mezzi siano disponibili.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in greco.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

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