Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Francia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Se i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, ognuno può viaggiare con il figlio senza il consenso espresso dell'altro, salvo circostanze particolari. Tuttavia, se uno dei due genitori rifiuta espressamente di dare il consenso per il viaggio in questione e non si trova un accordo, occorre adire il giudice competente per il diritto di famiglia che dovrà dirimere la controversia.

Nel caso in cui i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, nessuno dei genitori può decidere autonomamente di trasferirsi definitivamente all'estero con il minore senza il consenso dell'altro genitore.

Nel caso in cui uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva, non è necessario ottenere il consenso dell'altro genitore, sia che si tratti di vacanze sia che si tratti di trasferimento definitivo all'estero. Tuttavia, il genitore deve tenere informato l'altro genitore, ai sensi dell'articolo 373 - 2 - 1 del codice civile nel quale si prevede che il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale deve essere informato delle scelte importanti relative alla vita del figlio.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Opposizione all'uscita dal territorio o divieto di uscita dal territorio

Per opporsi al trasferimento del figlio all'estero da parte di uno dei genitori, l'altro, nel caso in cui eserciti ugualmente la responsabilità genitoriale, può presentare presso le prefetture un atto di opposizione all'uscita dal territorio valevole 15 giorni, e/o richiedere presso il giudice per le questioni familiari un divieto di uscita dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori (articolo 373-2-6 del codice civile) valevole fino alla maggiore età del figlio minore, una durata determinata o una nuova decisione. La misura di divieto di uscita dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori impedisce al figlio di lasciare il paese. Tuttavia, i genitori possono dare puntualmente il loro consenso per un viaggio particolare del figlio minore, da solo o con uno dei genitori, rilasciando una dichiarazione presso un ufficiale di polizia giudiziaria (fatta, in linea di massima, 5 giorni prima del viaggio). Se uno dei genitori si rifiuta di procedere alla dichiarazione di autorizzazione, l'altro genitore può adire il giudice per ottenere la revoca del divieto di lasciare il paese o un'autorizzazione specifica per il figlio di lasciare il paese.

Trasferimento per un cambio di residenza:

Anche in mancanza di opposizione all'uscita dal paese o al divieto di uscita dal territorio, nel caso in cui il trasferimento del figlio in un altro Stato miri a modificare la residenza del minore, il consenso dell'altro genitore è necessario, a meno che il genitore che intende trasferirsi eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Solo in questo caso il genitore può trasferirsi senza il consenso dell'altro, ma lo deve tenere informato di questa nuova situazione importante per il minore.

Nel caso in cui il genitore non abbia preso in considerazione la mancanza di consenso dell'altro genitore, quest'ultimo potrà presentare un'istanza per far tornare il figlio minore, motivata dall'illiceità del trasferimento, ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Tale procedimento deve essere avviato nello Stato in cui il minore è stato trasferito, all'occorrenza con l'assistenza delle autorità centrali istituite in applicazione della convenzione.

Qualunque sia la natura del viaggio e a parte casi particolari di divieto e di opposizione all'uscita dal paese, occorre sottolineare che non è richiesto al genitore che lascia il territorio con il figlio minore di provare il consenso espresso dell'altro genitore, in quanto esso si presume nei confronti dei terzi.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di rifiuto di uno dei genitori che esercita la responsabilità genitoriale di dare il suo consenso al viaggio, spetta al genitore che intende trasferire il figlio, adire il giudice della famiglia che può autorizzare il figlio a lasciare il paese. Lo stesso vale se esiste un divieto di uscire dal territorio senza l'autorizzazione dei due genitori.

Anche se il trasferimento del figlio consiste in realtà in un cambio di residenza, il genitore che intende trasferirsi con il figlio, in caso di rifiuto dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, deve adire il giudice per le questioni familiari del luogo di residenza del figlio prima di qualsiasi spostamento.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come esposto in precedenza, occorre distinguere il trasferimento temporaneo dal trasferimento definitivo. Si fa riferimento ai punti precedenti.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.