Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


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Articolo 67 (a)

La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53:

Ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia e delle politiche sociali

Trg Nevenke Topalušić 1

Zagabria 10000

Sito web: https://mrosp.gov.hr/

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

Articolo 67 (b)

Lingue accettate per le comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2:

a) croato e inglese per comunicazioni alle autorità centrali;

b) croato per le domande.

Articolo 67 (c)

Lingue accettate per il certificato relativo ai diritti di visita ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2:

croato.

Articoli 21 e 29

Le domande di cui agli articoli 21 e 29 devono essere presentate presso i seguenti organi giurisdizionali.

I tribunali municipali competenti a ricevere e a decidere sulle istanze di dichiarazione di esecutività.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 33

L’impugnazione di cui all’articolo 33 dev’essere depositata presso i seguenti organi giurisdizionali.

Le impugnazioni devono essere depositate presso l’organo giurisdizionale di secondo grado (tribunale regionale) tramite l’organo giurisdizionale di primo grado che ha emesso la decisione giudiziaria (tribunale municipale).

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Elenco delle autorità competenti

Articolo 34

Impugnazioni ai sensi dell’articolo 34.

La pronuncia emessa in appello può essere impugnata da una delle parti, presentando un’istanza di revisione (Articoli 421-428 dl codice di procedura civile). Tale istanza dev’essere depositata presso l’organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia in primo grado (tribunale municipale).

 

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Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

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