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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 67 (a)
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53:
Ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia e delle politiche sociali
Trg Nevenke Topalušić 1
Zagabria 10000
Sito web: https://mrosp.gov.hr/
E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr
Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164
Fax: +385 1 6106 171
Articolo 67 (b)
Lingue accettate per le comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2:
a) croato e inglese per comunicazioni alle autorità centrali;
b) croato per le domande.
Articolo 67 (c)
Lingue accettate per il certificato relativo ai diritti di visita ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2:
croato.
Articoli 21 e 29
Le domande di cui agli articoli 21 e 29 devono essere presentate presso i seguenti organi giurisdizionali.
I tribunali municipali competenti a ricevere e a decidere sulle istanze di dichiarazione di esecutività.
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 33
L’impugnazione di cui all’articolo 33 dev’essere depositata presso i seguenti organi giurisdizionali.
Le impugnazioni devono essere depositate presso l’organo giurisdizionale di secondo grado (tribunale regionale) tramite l’organo giurisdizionale di primo grado che ha emesso la decisione giudiziaria (tribunale municipale).
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Elenco delle autorità competenti
Articolo 34
Impugnazioni ai sensi dell’articolo 34.
La pronuncia emessa in appello può essere impugnata da una delle parti, presentando un’istanza di revisione (Articoli 421-428 dl codice di procedura civile). Tale istanza dev’essere depositata presso l’organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia in primo grado (tribunale municipale).
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